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CRISTINA
ASTRALDI DE ZORZI
Strategie di controllo elaborate dagli Stati membri e dalla Comunità europea in
materia di frode
[1]
SOMMARIO:
1.
Premessa
2.
I
controlli. 2.1. I controlli nazionali. 2.1.1. I controlli nazionali interni.
2.1.2. I controlli nazionali esterni. 2.2. I controlli comunitari. 2.2.1. I
controlli della Commissione. 2.2.1.1. L’autocontrollo. 2.2.1.2. Il controllo
del contabile. 2.2.1.3. Il controllo ispettivo. 2.2.1.4. Il controllo
finanziario. 2.2.1.5. L’OLAF (Ufficio per la lotta alla frode). 2.2.2. La
corte dei conti europea.
3.
La
vigilanza.
4.
Altre
strategie di controllo.
5.
Conclusioni.
1.
Premessa
Il sistema dei controlli in materia di frode si presenta composito ed
articolato nella sua struttura. Una prima ripartizione distingue tra controlli
nazionali, nell’ambito, cioè, di ogni singolo Stato membro e controlli
comunitari strictu sensu, cioè nell’ambito della organizzazione strutturale
della Comunità europea. Ognuna di queste articolazioni presenta, a sua volta,
una ulteriore ripartizione in controlli interni, cioè facenti parte
della stessa organizzazione interna dell’amministrazione controllata, ed
esterni, cioè esercitati da un organo affatto distinto rispetto all’amministrazione
e/o istituzione da controllare.
Al di là delle rappresentate suddivisioni tutti i soprariportati
controlli presentano caratterizzazioni e principi comuni.
Tra essi vanno menzionati il principio del contraddittorio tra organo
di controllo ed autorità controllata nel senso che questa ultima può e deve
essere messa in grado di replicare alle osservazioni ed ai rilievi dell’organo
di controllo, ove del caso, producendo memorie ed esibendo documenti.
Sussiste, inoltre, per le istituzioni controllate l’obbligo di dare
seguito alle osservazioni formulate dagli organi di controllo, sia attraverso
un processo di adeguamento sia tramite la contestazioni dei rilievi e la
presentazioni di elementi giustificativi.
Mentre i primi due sono principi rinvenibili in generale in qualunque
tipologia di controllo effettuato nei vari Stati membri il principio della
sinergia di controllo, inteso come utilizzazione reciproca, tra controlli
degli Stati membri e controlli della Comunità europea,
delle risultanze del controllo eseguito, nonché delle indagini svolte
e delle analisi compiute, costituisce una peculiare caratterizzazione dei
controlli plurinazionali che
trova fondamento ed origine nella necessità di interscambio di informazioni
ed elementi conoscitivi sia tra i singoli Stati membri sia tra gli Stati
stessi e la Comunità al fine di avviare e realizzare un’azione comune di
lotta alla frode.
Quanto soprarappresentato ben corrisponde alla struttura funzionale
della stessa Comunità europea nell’ambito della quale
la Commissione svolge un ruolo di supporto e di ausilio agli Stati
membri nello svolgimento dell’attività di controllo affiancandoli e, ove
necessario, sostituendosi ad essi anche in applicazione del principio di
sussidiarietà.
Ciò spiega perché sia stato costituito un sistema di circolazione e
di rapida diffusione delle informazioni sulle frodi accertate dai diversi
organi investigativi e di controllo quale necessario presupposto per rendere
effettiva l’azione repressiva degli Stati membri tra loro e con gli organi
comunitari (art. 280 del Trattato di Amsterdam).
L’attività di controllo assume, allora, un ruolo propedeutico nella
lotta alla frode, necessario per la scoperta e la individuazione di
fattispecie di frode e di
irregolarità.
Accanto ai predetti principi funzionali-organizzativi vanno menzionati
i principi giuridici ai quali deve attenersi l’esercizio della funzione di
controllo, cioè la conformità al diritto ed il canone di buona
amministrazione.
Nel caso di frode al bilancio l’applicazione di tali principi
consiste nell’accertare se i comportamenti degli operatori finanziari
abbiano comportato, o meno, la violazione delle norme giuridiche e
abbiano pregiudicato, o meno, gli
interessi finanziari della Comunità.
Poiché la frode è essenzialmente, ai fini del controllo e della lotte
ad essa, sotto il profilo contabile e penale, un fenomeno economico, per ben
intendere il funzionamento e le strategie dei controlli, occorre por mente al
concetto di frode inteso come attentato al bilancio della Comunità europea.
Ne consegue, allora, che la tipologia di controllo da considerare è,
prevalentemente, quello esercitato sull’attività di esecuzione del bilancio
della Comunità, nonché sulla gestione finanziaria della Comunità stessa.
Sotto tale profilo il controllo va distinto a seconda che si appunti
sull’esecuzione indiretta del bilancio della Comunità, cioè sulla gestione
effettuata dai singoli Stati membri, ovvero sulla esecuzione diretta di esso,
cioè sulla gestione del bilancio effettuata direttamente dalla Comunità.
Tra le strategie di controllo utilizzate
per la lotta alla frode un ruolo fondamentale è svolto dalla tecnica dell’assimilazione.
Essa consiste nell’adozione, da parte degli Stati membri, per la lotta
alla frode che lede gli interessi finanziari della Comunità, le stesse misure
che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi
finanziari (art. 280, n. 2, del Trattato di Amsterdam).
In tal modo si realizza l’estensione dell’ambito di applicazione di
norme di diritto interno in virtù del primato della normativa comunitaria,
vale a dire nell’efficacia espansiva del diritto comunitario sul
diritto nazionale.
La tecnica in questione determina una tutela degli interessi comunitari
fortemente differenziata; peraltro, non tutti gli Stati membri l’hanno
adottata.
Al contempo la previsione legislativa di tale tecnica comporta l’equivalenza
tra gli interessi finanziari della Comunità e quelli degli Stati membri
proprio perché questi ultimi devono considerarsi partecipi
in duplice senso, attivo e passivo, delle risorse della Comunità e
quindi del bilancio stesso.
La stessa norma del Trattato sembra voler sostituire ad un ruolo di
ausiliarietà e, quindi, sussidiarietà, della Comunità, un ruolo
interventore diretto che si manifesta attraverso azioni di controllo e
previsione e applicazione di sanzioni, oltre che nella diretta possibilità di
adire, in caso di inadempimento degli Stati membri la stessa Corte di
giustizia.
L’art. 280 del Trattato viene ad ampliare la sfera degli illeciti
perseguibili attraverso la tecnica dell’assimilazione, nel senso che la
nuova disposizione non limita l’intervento alle sole frodi ma lo estende
anche alle altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari della
Comunità.
Altri strumenti strategici utilizzati nella lotta antifrode nell’ambito
del controllo sono gli accordi intergovernativi diretti ad armonizzare le
norme repressive interne e a rafforzare la cooperazione tra autorità
giudiziarie, di polizia e doganali e la creazione di norme sanzionatorie
comunitarie di natura amministrativa, adottate dalla Comunità
ma applicate dalle autorità nazionali, e la cooperazione tra Stati membri e Comunità
nel coordinare l’azione diretta a tutelare gli interessi finanziari della
Comunità stessa.
2. I controlli
2.1. I controlli nazionali
Rientrano in questa categoria i controlli esercitati da strutture dei
singoli Stati membri e riguardano la utilizzazione dei fondi dell’Unione
europea.
Il controllo viene esercitato sull’attività indiretta di esecuzione
del bilancio comunitario sia con riferimento alle spese che alle entrate.
2.1.1. I Controlli nazionali interni
Il più delle volte il controllo interno viene effettuato a cura dei
soggetti pagatori, cioè di quegli organi
ai quali, all’interno di ciascun Stato membro, è demandata l’attribuzione
dei fondi erogati dall’Unione europea.
Si è, allora, in presenza di un controllo cartolare di regolarità
diretto a verificare la ammissibilità e la legittimità delle domande di
assegnazione di contributo, la regolare contabilizzazione dei pagamenti
e la regolare predisposizione e presentazione dei rendiconti.
La disciplina dei controlli nazionali è contenuta nelle varie leggi
nazionali ma in tale materia deve trovare, altresì, applicazione la normativa
comunitaria; in particolare essa trova immediata applicazione
nei settori da essa direttamente disciplinati (concorrenza, appalti,
ambiente), mentre negli altri non
può non esercitare un’azione di condizionamento della normativa nazionale.
La necessità che le amministrazioni dei singoli Stati membri si
uniformino e conformino alle procedure europee in materia di controllo
risponde alla esigenza di tutelare ed assicurare la buona e sana gestione
finanziaria.
Al riguardo va anche ricordato il regolamento n. 2988/95 del Consiglio
a mente del quale gli Stati membri devono adottare, secondo le proprie
disposizioni legislative e regolamentari, tutte le misure necessarie ad
assicurare la regolarità e la effettività delle operazioni che coinvolgono
gli interessi finanziari della comunità.
2.1.2. I Controlli nazionali esterni
Tale forma di controllo viene, di regola, esercitata da ciascuna
Istituzione superiore di controllo dei singoli Stati membri.
Preliminarmente occorre distinguere a seconda che le Istituzioni
superiori di controllo siano titolari, o meno, di
funzioni giurisdizionali.
Nell’ipotesi affermativa la Istituzione
superiore di controllo svolgerà, non solo, attività diretta alla prevenzione
e alla repressione degli illeciti fraudolenti a carico del bilancio
comunitario ma sottoporrà alla
propria giurisdizione contabile i contabili nazionali che hanno gestito fondi
comunitari qualora venga riscontrata una differenza in meno tra l’importo
dei fondi accreditati e l’importo dei fondi rendicontati.
L’attività di controllo deve svolgersi in forma autonoma ed
indipendente e assume peculiare rilevanza la determinazione di un codice
deontologico dei pubblici dipendenti addetti all’esercizio della funzione di
controllo.
In occasione dell’ultimo Congresso INTOSAI, svoltosi a Montevideo nel
1998, sono state definite nei termini che seguono le misure che le Istituzioni
Superiori di controllo debbono adottare per combattere la frode e la
corruzione:
-
Raggiungere un sufficiente livello di
autonomia finanziaria e operativa e una sufficiente coperture della loro
attività di controllo
-
Svolgere un ruolo attivo nella valutazione
dell’efficienza, dell’efficacia dei sistemi di controllo finanziario e di
controllo interno e seguire rigorosamente le raccomandazioni delle ISC
-
Concentrare la strategia della verifica sui
servizi e le operazioni più vulnerabili alla frode e alla corruzione,
mettendo a punto degli indicatori di efficacia e di alto rischio di frode
-
Determinare un modo efficace per rendere
pubblici i rapporti di verifica ed ogni altra informazione pertinente, ivi
compreso, lo stabilire buoni rapporti con i media
-
Elaborare rapporti di verifica comprensibili e
di facile accesso
-
Istituire una cooperazione più stretta
con gli altri organismi nazionali ed internazionali per la lotta alla
corruzione
-
Favorire lo scambio di esperienze con altre
ISC che riguardano la frode e la
corruzione
-
Favorire la creazione di procedure di gestione
di personale nell’ambito della funzione pubblica, al fine di selezionare,
trattenere e motivare gli impiegati onesti e competenti
-
Promuovere la costituzione di direttive
concernenti la informazione finanziaria richiesta dai funzionari e assicurarsi
che siano seguite nel quadro dei processi permanenti di controllo
-
Utilizzare il codice di deontologia dell’INTOSAI
per promuovere le migliori norme etiche e un codice di deontologia applicabile
alla funzione pubblica
-
Studiare la creazione e la diffusione di una
procedura permanente di raccolta e di trattamento delle informazioni che
concernono le irregolarità perseguite
-
Continuare il lavoro relativo alla frode e
alla corruzione nell’ambito delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro dell’INTOSAI
con la Commissione delle norme di controllo che studierà questi aspetti messi
in opera nel quadro più generale delle norme.
La lotta alla frode attraverso l’esercizio della funzione di
controllo presuppone la individuazione di appositi indicatori di frode.
Spesso, difatti, tali indicatori sono molto generici e per riconoscerli
occorre grande esperienza tecnica, elevato senso professionale e buona
qualificazione giuridica.
Il processo di
riconoscimento dei casi di frode richiede collaborazione tra le varie
Istituzioni Superiori di controllo, scambio di informazioni e di esperienza.
Le difficoltà connesse alla conoscenza dei casi di frode si ripercuotono
sulla possibilità di denuncia dei casi stessi.
2.2. I controlli Comunitari
Tale categoria ricomprende tutti i controlli
esercitati direttamente dalla Comunità attraverso i propri organi.
2.2.1. I Controlli della Commissione
Procedendo ad una ulteriore
suddivisione classificatoria
rientrano nella categoria dei controlli esercitati dalla Commissione quelli
che la Commissione stessa, alla quale, istituzionalmente, compete la gestione
del bilancio comunitario, effettua sulla propria gestione; costituiscono, anch’essi,
una specie di controllo interno, cioè esercitato da organi facenti parte
della struttura dell’amministrazione controllata.
2.2.1.1. L’autocontrollo
E’ questa una tipologia di controllo esercitata direttamente da
funzionari della Commissione competenti, cioè aventi titolo alla
realizzazione di tutta la procedura amministrativa per la concessione dei
contributi comunitari, ivi compresa anche la valutazione ex post di tutte le
operazioni finanziate con i fondi comunitari.
L’effettuazione dell’autocontrollo si compie anche attraverso
sopralluoghi in loco ai quali partecipano i funzionari degli Stati membri.
In tal modo la Commissione è messa in grado di verificare la
conformità delle pratiche di concessione dei contributi alla normativa
comunitaria, la esistenza della documentazione giustificativa e la concordanza
con i dati contabili rinvenienti nella documentazione comunitaria nonché le
condizioni e le procedure di esecuzione e verifica delle operazioni
finanziarie.
2.2.1.2. I controlli del contabile
Preliminarmente occorre precisare che nell’ambito dell’ordinamento
finanziario comunitario il contabile può essere assimilato all’agente
contabile nell’ordinamento contabile italiano, giacché si identifica con il
soggetto tenuto alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese
nonché alla tenuta della contabilità tutta.
Tale controllo può definirsi strettamente contabile nel senso che il
contabile deve accertare l’osservanza della normativa contabile e verificare
la regolarità contabile della gestione, con specifico riferimento alla
gestione di tesoreria.
2.2.1.3. Il controllo Ispettivo
Trattasi di una tipologia di controllo istituita nel 1990 a seguito
della costituzione di apposito organo denominato Ispettorato generale dei
servizi (IGS).
Le funzioni del predetto organo sono essenzialmente ispettive e dirette
a fornire alla Commissione elementi conoscitivi ed informativi sulla idoneità
dei servizi a conseguire gli obiettivi programmati.
Tale controllo non si sostituisce alle altre forme di controlli
esistenti ma ne verifica la validità attraverso azioni ed indagini mirate su
mandato del Presidente della Commissione e sulla base di un programma
annualmente definito.
2.2.1.4. Il Controllo finanziario
Esso è esercitato da un
Servizio interno della Commissione, cioè dalla XX Direzione Generale sulla
gestione finanziaria dell’Unione europea.
Normalmente si tratta di un controllo preventivo di legittimità su
atti.
I controllori sono completamente indipendenti e vengono nominati dalle
varie istituzioni tra i cittadini di ciascun Stato membro.
Nell’esercizio della funzione di verifica i controllori sono titolari
di ampi poteri quali: l’accesso ai documenti giustificativi della gestione,
l’effettuazione di verifiche in loco e la presentazione, in qualsiasi
momento, di relazioni alle istituzioni controllate.
Il controllo finanziario é diretto ad accertare la
regolare imputazione della spesa al corrispondente capitolo di bilancio
nonché la capienza del capitolo di bilancio, la regolarità degli atti e la
conformità di essi alla normativa, segnatamente, in materia di bilancio,
nonché l’applicazione di principi di buona e sana gestione finanziaria.
Il controllo finanziario è pur sempre una tipologia di controllo
esterno, nel senso che i controllori non appartengono alla struttura interna
dell’amministrazione e/o
istituzione oggetto di verifica.
2.2.1.5. L’OLAF
(Ufficio per la lotta contro la frode)
Dal 1 giugno 1999 è stato istituito l’OLAF (Ufficio per la lotta
contro la frode) in sostituzione dell’UCLAF (Unità di coordinamento della
lotta contro la frode, costituente una struttura antifrode in seno alla
Commissione).
L’UCLAF era stata costituita su pressione del Parlamento europeo con
compiti di inchiesta nell’ambito degli Stati membri. Il suo ruolo si è
andato via via estendendo sempre su pressione del Parlamento stesso ed il
cambiamento più rilevante ha avuto luogo tra il 1994 ed il 1995 con la
concentrazione in essa di tutte le attività antifrode svolte dalla
Commissione, la creazione di 50
nuovi uffici specificatamente per l’UCLAF e la precisazione che il personale
dell’UCLAF doveva svolgere esclusivamente un ruolo investigativo.
Le successive pressioni dirette
ad accrescere la sua efficacia e la sua indipendenza hanno portato nel 1999
alla creazione dell’OLAF
L’OLAF presenta le
seguenti caratteristiche:
-
Effettuazione di inchieste amministrative
senza preavviso
-
Obbligo di tutte le istituzioni e gli organi
comunitari di collaborare con l’OLAF
-
La Corte di giustizia può esercitare un
controllo giudiziario sulle inchieste dell’OLAF
-
I rapporti delle inchieste devono tener conto
delle procedure previste dalle leggi nazionali degli Stati membri
-
Istituzione di un Comitato di sorveglianza
sull’attività dell’OLAF
-
Nomina quinquennale del direttore dell’OLAF
di comune accordo delle istituzioni comunitarie
-
Il direttore dell’OLAF ha il potere di
nominare il personale appartenente all’Ufficio
-
L’OLAF è finanziato da una capitolo
particolare nell’ambito del bilancio della Commissione
-
Il personale effettivo sarà costituito da
circa 350 unità
-
Pluridisciplinarietà degli esperi che
compongono l’organismo.
-
Contemporanea titolarità e svolgimento di
funzioni di concetto e di funzioni operative.
I compiti e le funzioni dell’OLAF possono così riassumersi:
-
Elaborazione di testi legislativi in materia
di lotta antifrode
-
Cooperazione nell’ambito della lotta
antifrode con gli Stati membri
-
Operazioni da condursi in loco nei vari Stati
membri e in seno alle istituzioni, agli organi e agli organismi comunitari.
-
Svolgimento di inchieste comunitarie interne
-
Svolgimento di inchieste comunitarie esterne
-
Individuazione di fatti gravi compiuti nell’esercizio
di attività professionali dai dipendenti dell’Unione europea che possono
dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.
L’OLAF gode di una particolare posizione di indipendenza e, al
contempo, è soggetto alla supervisione di apposito organo di controllo.
Il direttore dell’OLAF gode di massima indipendenza nella gestione
del relativo bilancio, nel reclutamento e nella gestione del personale. La
tecnicità di detto personale rende inapplicabile il regolamento del personale
della Commissione in quanto non corrisponderebbe alle esigenze organizzative
dell’OLAF.
Il controllo sull’OLAF è affidato ad un Comitato di supervisione il
quale deve garantire il rispetto dei diritti individuali e delle procedure,
deve assicurare che le inchieste presentino
caratteristiche tali da poter essere utilizzate davanti ai tribunali. Tale
forma di controllo deve rispondere a precisi criteri qualitativi. Il Comitato
non può incidere sulla gestione dell’OLAF né sulle funzioni del suo
direttore.
Nell’ambito dell’OLAF è stato, poi, costituito
il COCOLAF (Comitato consultivo per la coordinazione della lotta antifrode)
con il compito di definire una politica comune sia sul piano legislativo sia
su quello operativo.
E’ stato anche predisposto il Corpus Juris, cioè una sorte di codice
“penale” finalizzato alla protezione degli interessi finanziari dell’Unione
europea.
Con l’istituzione dell’OLAF si intende introdurre una
sorta di “passerella” giuridica tra il controllo amministrativo e
la repressione penale.
I fattori e le condizioni necessari per
ottenere una compiuta conoscenza della criminalità economica e
finanziaria organizzata sono i seguenti, cioè le strategie di controllo
elaborate in seno all’OLAF, possono così riassumersi:
-
Adozione di un sistema regolare di raccolta di
dati ed informazioni
-
Istituzione di un valido meccanismo di accesso
alle informazioni
-
Assemblamento degli elementi costituivi una
infrazione da trasmettere alle competenti autorità
-
Scambio regolare di dati e di informazioni.
Esistenza di reciproche obbligazioni
-
Rispetto della protezione dei dati personali
-
Adozione di misure da
parte degli Stati membri idonee a combattere
la distrazione dei fondi comunitari
-
Efficace cooperazione tra le competenti
autorità giudiziarie e la Commissione.
2.2.2. La Corte dei conti europea
La Corte dei conti europea, istituita nel 1975 ed insediatasi nel 1977
esercita il controllo esterno sul bilancio della Comunità, sulle gestioni
fuori bilancio e i conti consuntivi di ogni organismo creato dalla Comunità
stessa.
A norma del Trattato di Amsterdam il controllo della Corte europea deve
verificare la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese ed
accertare la buona e sana gestione finanziaria.
Trattasi di un controllo rispondente a due fondamentali principi quello
di legalità della gestione di bilancio e quello di corrispondenza della
gestione stessa ai canoni di buona amministrazione secondo i parametri di
efficienza, efficacia ed economicità.
Il controllo della Corte europea si conclude con una relazione annuale
contenente ampie analisi dedicate alla frode al bilancio dell’Unione
europea.
In particolare la frode è oggetto di una relazione annuale sulla
protezione degli interessi finanziari della Comunità, che raccoglie i dati
provenienti dai servizi della Commissione e dagli Stati membri.
La Corte dei conti lavora in stretta collaborazione con l’OLAF
al fine di proteggere gli interessi finanziari della Comunità.
In tale contesto la Corte ha rilevato la limitata ratifica da parte
degli Stati membri delle convenzioni sulla protezione degli interessi
finanziari della Comunità e di quella in materia di corruzione legata al
bilancio dell’Unione europea e ha osservato che rimane ancora molto da fare
per migliorare la collaborazione tra l’OLAF e gli Stati membri in materia di
indagine e di repressione delle frodi e della corruzione che interessano il
bilancio comunitario.
Altro aspetto importante del controllo esercitato dalla Corte dei conti
europea è quello concernente
fattispecie di mera irregolarità o di errori riscontrati nei pagamenti che
non danno luogo alla presenza di fattispecie di frode penalmente rilevanti ma,
semmai, a fattispecie rilevanti sotto il profilo contabile-amministrativo.
Da ultimo va segnalato che la Corte europea effettua l’esame del
funzionamento dei servizi di controllo interno di cui ogni organizzazione sia
pubblica che privata deve dotarsi.
Tale esame si conclude con la dichiarazione di affidabilità del
controllo interno.
3. La vigilanza
Nell’ambito delle strategie dei controlli sulla frode va ricompresa
anche l’attività di vigilanza svolta sia dalla Istituzioni superiori di
controllo, sia da organismi appositamente costituiti nei diversi Stati membri
in specifici settori considerati a rischio.
Concettualmente parlando la vigilanza può essere definita una forma di
controllo attenuata sia per le modalità di svolgimento sia per le
implicazioni che ne derivano.
Nell’ambito delle funzioni delle Istituzioni superiori di controllo
la vigilanza viene esercitata, segnatamente, sulle entrate, quindi, con
riferimento alla fattispecie dei fondi comunitari, sulle entrate costituite da
trasferimenti dal bilancio della Comunità ai singoli bilanci nazionali.
Sotto un profilo funzionale la vigilanza assume una connotazione di
supervisione contabile in ordine all’entità dei fondi trasferiti e alle
procedure di trasferimento.
Un’altra forma di vigilanza, particolarmente frequente e diffusa in
quasi tutti gli Stati membri, è quella esercitata in taluni settori
specificatamente individuati in
quanto considerati a rischio.
Ci si riferisce, innanzitutto, al settore dei lavori pubblici, cioè
dei contratti pubblici ed, in particolare, degli appalti pubblici.
Sull’argomento la stessa Commissione ha elaborato il cosiddetto libro
verde contenente, tra l’altro, la proposta di istituzione, nei singoli Stati
membri, di un organismo, autonomo ed indipendente, con funzioni di vigilanza
in materia.
Può sicuramente affermarsi che all’attualità l’unico Stato membro
che si è dotato di un organismo siffatto è solamente l’Italia che ha
istituito da due anni l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
In Francia è allo studio un progetto destinato a creare un organismo
analogo a quello italiano che dovrebbe esercitare il controllo di legalità
sulle procedure d’appalto.
Per quanto riguarda gli altri Stati facenti parte della Comunità la
situazione è molto varia giacché non
tutti i paesi dispongono di apposito organismo di vigilanza sui lavori
pubblici; gli Stati membri che dispongono di un organo o di una istituzione di
controllo e verifica in materia di contratti ed appalti pubblici sono l’Austria,
la Francia, la Germania, il Lussemburgo, il Portogallo, la Spagna e la Svezia.
Trattasi, però, di una pluralità di organismi profondamente diversi
gli uni dagli altri sia sotto il profilo organizzativo e strutturale, sa sotto
quello funzionale, sia per quanto riguarda la loro composizione e la posizione
di indipendenza dei propri componenti rispetto all’autorità governativa.
In altri paesi, quali, Olanda, Danimarca, Finlandia ed Irlanda, l’Autorità
sulla concorrenza è titolare di competenze specifiche anche nel settore dei
lavori pubblici.
La vigilanza sul rispetto delle norme che regolano la libera
concorrenza e l’abuso di posizione dominante, oltre alla trasparenza delle
procedure, viene esercitata in tutti gli Stati membri dall’Autorità sulla
concorrenza, anche, se ogni singola Autorità si presenta sensibilmente
diversa e differenziata a seconda dello Stato membro in cui è stata istituita
e la normativa che la disciplina.
4. Altre strategie di controllo
Accanto alle metodologie e alle strategie di controllo sopraesaminate
debbono essere considerati una pluralità di strumenti e sistemi
attraverso i quali, direttamente o indirettamente, viene esercitata la
funzione di controllo, cioè vengono individuate e scoperte fattispecie di
frode al bilancio della Comunità.
Si tratta, in realtà, di una pluralità
di misure adottate sia dalla Comunità che dagli Stati membri e che
hanno costituito oggetto di studio anche ai più alti livelli, ma soprattutto
in sede INTOSAI ed EUROSAI.
Studi e ricerche in materia sono stati indirizzati anche al
miglioramento delle strategie di controllo esistenti attraverso un
potenziamento delle stesse.
L’individuazione, la scelta e l’applicazione
delle misure antifrode sono state
oggetto di attenta ed approfondita analisi in sede comunitaria. Numerosi
gruppi di lavoro istituiti in seno agli organismi e alle istituzioni
comunitarie hanno studiato il fenomeno della frode nonché le tecniche più
idonee per combattere il fenomeno stesso.
Nel dicembre 1995 il Consiglio europeo di Madrid ha elaborato le
seguenti misure antifrode:
-
Miglioramento della compatibilità tra le
legislazioni nazionali
-
Miglioramento del contesto legislativo
comunitario segnatamente nel campo dei controlli in loco ed in transito, nella
valutazione degli incentivi legislativi e in quello delle sanzioni
amministrative
-
Rafforzamento del partnernariato tra la
Commissione e gli Stati membri
-
Rafforzamento della presenza della
Commissione, dei contatti con gli Stati membri e sostegno dell’attività
operativa specie nei settori a rischio.
A sua volta la Comunità ha elaborato le seguenti misure antifrode:
-
Adozione di una normativa chiara ed efficace
per la tutela dei propri interessi finanziari
-
Potenziamento della cooperazione con gli Stati
membri (cioè miglioramento dell’attività di assistenza reciproca tra le
Autorità amministrative degli Stati membri per assicurare la corretta
applicazione della normativa di settore). Essa comporta l’obbligo degli
Stati membri di segnalare periodicamente alla Commissione europea i casi di
irregolarità o frode constatati sul piano amministrativo o giudiziario nei
diversi comparti del bilancio comunitario (es: politica agricola comune,
risorse proprie, fondi strutturali). La collaborazione oltre che
legislativa ed informativa è anche operativa tra i Servizi nazionali antifrode e quelli
comunitari e tra i Servizi nazionali stessi. Contribuiscono alla lotta
antifrode la creazione di un quadro normativo comune, l’adozione di
procedure per lo scambio di informazioni, l’adozione di moduli operativi
associati, la istituzione di strutture comunitarie di supporto. Tra le forme
di cooperazione deve annoverarsi anche la
cooperazione giudiziaria in materia penale
-
Realizzazione di un sistema adeguato di
gestione e controllo
-
Formazione professionale dei funzionari
nazionali che devono applicare le misure antifrode
-
Istituzione del Sistema Informativo Doganale
con finalità di prevenzione e repressioni di frodi conseguenti a violazione della
normativa doganale ed agricola
-
In materia di bilancio la Commissione europea
è titolare di particolari poteri riguardanti sia le entrate e
consistenti nel potere di accesso ai documenti contabili tenuti dalle
amministrazioni nazionali competenti e sia
le spese, cioè poteri
di controllo autonomo consistenti in inchieste da condursi presso i
beneficiari dei finanziamenti comunitari
poteri di controllo associato con i singoli Stati membri.
L’attuazione delle anzidette misure antifrode
presuppone sussistenti le seguenti condizioni:
-
Effettuazione di controlli e verifiche in loco
da parte degli Ispettori della Commissione
-
Instaurazione di contatti diretti con i
Servizi degli Stati membri e dei paesi terzi
-
Prosecuzione di inchieste in taluni settori
considerati a rischio (sigarette, tessili, olio d’oliva e carni bovine)
-
Esame delle frodi nel contesto specifico dei
regimi preferenziali; trattasi di una misura antifrode per così dire interna
non rivestendo carattere vincolante né per le Autorità, né per gli organi,
né per i giudici degli Stati membri
-
Adozione da parte del Consiglio del protocollo
che stabilisce la responsabilità penale delle persone giuridiche e l’incriminazione
del riciclaggio dei proventi della frode
-
Estensione delle sanzioni amministrative ai
diversi campi del settore agricolo.
Venendo, adesso, ad un’analisi più specifica di tali sistemi vanno,
innanzitutto, menzionati gli strumenti di controllo parlamentare indipendenti
(ad esempio Commissione di protezione dei diritti delle minoranze, Comitati di
inchiesta, Difensore civico, Commissioni parlamentari in genere, conferenze
interparlamentari etc.).
Vanno poi considerate e incrementate le funzioni svolte dalle
Istituzioni superiori di controllo, cioè: diffusione delle relazioni redatte
dalle Istituzioni superiori di controllo dei singoli Stati membri, scambio di
informazioni e di esperienze tra le varie Istituzioni superiori di controllo,
garanzia di indipendenza e di
imparzialità nell’esercizio della funzione di controllo delle Istituzioni
superiori di controllo, esercizio di funzione consultiva da parte delle
Istituzioni superiori di controllo, potenziamento della funzione di vigilanza
delle Istituzioni superiori di controllo.
Le modalità del controllo di gestione esercitato dalle Istituzioni
superiori di controllo non consentono sempre
l’acquisizione di elementi di prova esterni per cui talune ipotesi di frode
potrebbero non essere scoperte.
Contribuisce a rendere difficoltosa la
individuazione di fattispecie di frode la impossibilità di accesso ai conti
bancari e la impossibilità, da parte delle Istituzioni superiori di
controllo, di verificare la situazione finanziaria privata dei politici.
Non sempre costituiscono oggetto di controllo circostanze indicanti l’alto
rischio di influenza illecita sulle attività pubbliche.
Aggiungasi anche che non tutte le Istituzioni superiori di controllo
sono titolari del potere sanzionatorio diretto nei confronti della frode.
Altre misure rilevanti attengono alla diffusione della conoscenza del
fenomeno della frode al bilancio comunitario e alla segnalazione della frode
da parte dei funzionari pubblici nell’esercizio del controllo.
Per quanto riguarda i controlli interni occorre che gli stessi siano
adeguatamente potenziati ed assumano anche un ruolo repressivo e dissuasivo.
Misure strategiche più specifiche
consistono in un più approfondito esame dei programmi di controllo per
individuare il livello di rischio di frode, nell’identificazione degli
indicatori di frode e nel valutare le risultanze e l’attività di verifica
dei controlli interni, nella individuazione di idonei criteri di riferimento,
nella identificazione e selezioni dei settori a rischio e nella valutazione
dei controlli interni al fine di individuarne le eventuali debolezze e di
porvi rimedio.
Una delle strategie di controllo più diffuse
e che ha dato luogo a risultati positivi è rappresentata dalla
cosiddetta “analisi dei rischi”.
Anche le attività di controllo multilaterali cui partecipano i vari
Stati membri attraverso una cooperazione associata, unita alla organizzazione
di seminari e conferenze dovrebbero
comportare un rilevante valore aggiunto alla lotta antifrode.
Altre misure rilevanti nel campo del controllo sulla frode al bilancio
comunitario potrebbero consistere nell’obbligo di resa del conto nei termini
stabiliti, nella verifica annuale dei conti degli enti e delle amministrazioni
pubbliche sia esterna che interna e nel controllo di gestione sui risultati
gestionali conseguiti.
5. Conclusioni
La soprariportata disamina mette in luce l’importanza del ruolo
svolto dai controlli nazionali e comunitari nella lotta alla frode; è da
notare come tale rilevanza non sia limitata al fenomeno della frode in senso
stretto ma riguardi anche le semplici irregolarità che possono riscontrarsi
nella gestione del bilancio comunitario.
La medesima analisi evidenzia un ruolo fondamentale svolto dal
controllo quello, cioè, di strumento informativo e conoscitivo dei fenomeni
di frode nel senso che, attraverso l’attività di verifica della gestione
finanziaria dei fondi comunitari, risulta possibile scoprire fattispecie di
frode che, altrimenti potrebbero rimanere celate.
Due, appaiono, allora, le conseguenze importanti che ne derivano.
La prima è lo stretto rapporto tra attività di controllo e attività
giurisdizionale a livello contabile, giacché la individuazione, attraverso la
funzione di controllo, di fattispecie di frodi al bilancio comunitario,
evidenzia, altresì fattispecie di danni erariali perseguibili avanti la Corte
dei conti.
La seconda è quella che estende alla Corte dei conti, in sede di
giurisdizione contabile, la lotta alla frode giacché prende in considerazione
anche semplici fattispecie di irregolarità che, ancorché non appaiano idonee
ad integrare il reato di frode, perseguibile penalmente, appaiono comunque
idonee ad integrare una fattispecie di illecito, perseguibile avanti la Corte
dei conti.
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