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Questioni vecchie e nuove in tema di copertura assicurativa dei rischi derivanti dalla responsabilità amministrativa
Il tema relativo alla stipulazione di polizze assicurative connesse allo svolgimento delle funzioni amministrative è stato riproposto dalla legge regionale del Lazio n. 48/1998 (BUR n. 32 del 20 novembre 1998) con particolare riferimento alle modifiche apportate alla legge regionale 2 maggio 1995 n. 19 ove è stato inserito l art. 9 bis "Rischi derivanti dallespletamento di compiti istituzionali". La norma, che ha destato numerose perplessità, anche riportate clamorosamente dagli organi di stampa-, prevede la copertura assicurativa, a carico del bilancio regionale, dei rischi connessi allespletamento dellincarico di consigliere ed assessore regionale , estendendola anche ai profili di responsabilità verso lo Stato, la pubblica amministrazione e la stessa regione. La disposizione è particolarmente puntuale e tende a garantire gli amministratori regionali da qualsiasi tipo di responsabilità patrimoniale connessa allespletamento del mandato, con lespresso riferimento alle responsabilità "patrimoniale, amministrativa, giudiziaria...e... contabile". Può inoltre osservarsi che la legge regionale del Lazio era stata preceduta da un provvedimento legislativo di analogo contenuto, costituito dalla legge regionale dellEmilia Romagna, del 26 luglio 1997 n. 24 ("Disposizioni integrative della legge regionale 14 aprile 1995 n. 42 e successive modificazioni) , il cui art. 1 prevede che ...la regione Emilia Romagna provvede alla copertura assicurativa cumulativa dei consiglieri in carica:a) per i rischi di morte, invalidità permanente, invalidità temporanea, dipendenti da infortunio o infermità; b) per qualsiasi altro rischio o responsabilità derivanti da attività comunque poste in essere in occasione dellesercizio del mandato di consigliere regionale o di assessore regionale; c) per i rischi derivanti dallespletamento di compiti istituzionali connessi con la carica ricoperta e riguardanti la responsabilità, patrimoniale, amministrativa e giudiziaria, comprese le responsabilità per danni cagionati allo Stato, alla pubblica amministrazione e alla regione e la responsabilità contabile...", stabilendo anche che la regione "...provvede altresì, con oneri a carico del bilancio generale della regione, a stipulare assicurazioni a copertura delle responsabilità che possono derivare alla regione dallesercizio delle attività comunque imputabili o riferibili allamministrazione regionale...". E inoltre prevista, in entrambe le leggi, anche la copertura delle spese di difesa in giudizio. Tali provvedimenti legislativi appaiono costituire il punto di arrivo di una tendenza manifestatasi anche in precedenza attraverso provvedimenti legislativi, contratti collettivi e interventi della dottrina , verso la copertura assicurativa dellattività amministrativa. Il ricorso allo strumento legislativo consente inoltre di superare, con la "forza" della legge, le perplessità e le limitazioni derivanti dal sistema complessivo delle responsabilità degli amministratori e funzionari pubblici che sono state più volte evidenziate al manifestarsi di tale "tendenza". Ttra le prime disposizioni legislative che si erano occupate della materia si individua lart. 28 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali , che aveva previsto la possibilità di stipulare polizze assicurative al fine di garantire il personale da "...eventuali azioni giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese le spese di giudizio, relativamente alla loro attività, senza diritto di rivalsa, salvo i casi di colpa grave o dolo...". La questione assumeva comunque notevole rilievo , con riferimento agli enti locali, con la legge 27 dicembre 1985 n. 816 che allart. 23 aveva previsto che "...i comuni e le province possono assicurare i propri amministratori e i propri rappresentanti contro i rischi conseguenti allespletamento del loro mandato...". Veniva osservato che la norma "...da subito interpretata alla luce del principio per cui nessuno è tenuto a sopportare a proprio carico gli oneri e i rischi derivanti da funzioni espletate per conto altrui..., sembrerebbe aver ...introdotto nellordinamento la regola in base alla quale il pagamento del premio della polizza di assicurazione, che sia riferita agli infortuni o alla responsabilità civile, rappresenta per lente locale un vero e proprio onere...". Un ulteriore questione posta dalla norma ha riguardato la limitazione dei soggetti "assicurabili" laddove vi è chi "...attenendosi alla lettera della disposizione ha individuato gli ""assicurandi"" con riferimento essenzialmente ai membri del consiglio e della giunta ..."mentre da altri si è sostenuto "...invece che il legislatore, data la ratio della norma e considerato il pericolo di introdurre ingiustificate disparità di trattamento, non avrebbe voluto né potuto limitare il ricorso alla stipula di polizze assicurative escludendo lassicurazione per funzionari e dipendenti in genere. Al contrario, confermata se non data per scontata la validità e la legittimità della copertura assicurativa dei dipendenti, con l art. 23 della legge 816/1985 sarebbe stata semmai introdotta la possibilità di differenziare le polizze in base al tipo di attività esercitata: prevalentemente materiale quella dei funzionari e dipendenti, essenzialmente giuridica quella di amministratori e rappresentanti...".Lesigenza di copertura assicurativa, posta alla base dellart. 23 veniva infatti rinvenuta nella modificazione funzionale che aveva subito lente locale nel suo complesso ( e non con riguardo al diverso atteggiarsi delle responsabilità dei suoi esponenti o dipendenti) osservandosi che "...non ci troviamo più di fronte al comune giolittiano che erogava servizi e accordava concessioni e licenze. Lente locale non è più solo soggetto di diritto amministrativo, ma è diventato il protagonista dellevoluzione sociale della comunità e del suo sviluppo economico..." e pertanto vi è un "interesse pubblico alla copertura assicurativa che consentirebbe unerogazione dei servizi più celere ed efficace..." Un argomento a favore del principio generale dellestensibilità della copertura assicurativa ai dipendenti è stato inoltre rinvenuto nella legge 11 febbraio 1994 n. 109 (legge quadro sui lavori pubblici) che allart. 17 ha previsto lobbligo, per le amministrazioni e gli enti aggiudicatari di "...stipulare polizze assicurative, per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione", osservandosi che "...poiché per i dipendenti la progettazione di lavori pubblici costituisce attività da ricondurre al rapporto di impiego che lega lo stesso dipendente allente di appartenenza,si sarebbe dunque nuovamente ribadito il principio in base al quale tutto il personale dovrebbe essere assicurato contro i rischi professionali connessi ai propri compiti di ufficio...". Nonostante le spinte interpretative , lapplicazione dellart. 23 legge 816/85 oltre i limiti soggettivi desumibili dalla norma non ha trovato concorde la giurisdizione contabile essendosi al riguardo evidenziato che "...nellinterpretazione della Corte dei conti, lart. 23 si applica soltanto agli amministratori dei comuni e delle province, con esclusione quindi di quelli delle USL, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate. Una siffatta visione riduttiva trova conferma, per la verità, ...nella lettera della norma, che fa riferimento esclusivamente ai ""comuni e province"" quali titolari della facoltà di assicurare a proprie spese gli amministratori. Ma che largomento sistematico sembra confermare linterpretazione restrittiva, in quanto nellambito della stessa legge n. 816, non mancano espliciti riferimenti ad un ambito soggettivo più vasto dei comuni e delle province, per altre situazioni o per altri rapporti: si vedano a esempio, gli artt. 9 e 13, che estendono agli amministratori dei consorzi delle USL, delle comunità montane e delle aziende indennità di carica e lindennità di missione prevista per gli amministratori dei comuni e delle province seppure in maniere diversa. Ne discende, che in base al noto brocardo, dove il legislatore a voluto lestensione, lha detto, dove non lha voluta, ha taciuto e questo sembra proprio il caso dellart. 23, con riferimento alla copertura assicurativa. Da questultima, naturalmente, rimangono esclusi anche i dipendenti degli enti e i segretari comunali e provinciali, che hanno uno status del tutto autonomo...". Lenunciata interpretazione può rinvenirsi in C. conti, sez. I, 28 luglio 1987, n. 119 ,secondo la quale "...per i rapporti che rimangono al di fuori della disciplina non può che ritenersi applicabile il criterio di autoresponsabilità dellamministratore..." e daltro canto "...le norme emanate, in quanto specificamente derogatorie ad un principio generale di non assicurazione, sono insuscettibili di applicazione analogica o di interpretazione estensiva alla categorie o alle figure soggettive non espressamente previste...". Per quanto poi attiene a polizze assicurative stipulate da USL a favore dei dipendenti la giurisprudenza le ha considerate , con riferimento al pagamento dei premi, quali "indebite liberalità non consentite dallordinamento" - . Forme di tutela assicurativa dei dipendenti pubblici sono inoltre previste in alcune discipline di settore e nei contratti relativi al rapporto di lavoro della dirigenza pubblica , il cui assetto complessivo si è andato profondamente modificando per effetto della legge 421/1992 e del d.lgs 29/1993 nonché nella legge 127/1997. Ne è conseguito che "...in tutti i contratti di area dirigenziale sottoscritti è stata prevista la possibilità per lamministrazione di stipulare polizze assicurative a favore dei dirigenti...". Questo indirizzo generale, ed in questo ripercorrendo gli orientamenti emersi fin dallemanazione della legge 816/1985, appare comunque orientato alla copertura delle ipotesi di "...responsabilità diretta della pubblica amministrazione verso i terzi e i danni (legati alle spese di giudizio, allassistenza di un legale o al risarcimento pagato al danneggiato), che il pubblico dipendente subisca qualora sia chiamato in causa nonostante la colpa lieve, mentre dovrebbero in ogni caso escludere una copertura assicurativa per i casi di dolo e colpa grave...". Gli aspetti connessi agli effetti di un generalizzato ricorso a forme assicurative sono stati recentemente indagati nellambito di una ricerca concernente il tema della risarcibilità degli interessi legittimi osservandosi che , "...i funzionari godrebbero in teoria della facoltà di assicurarsi. Ma la pretesa di far conto sullassicurazione per un ulteriore correttivo allallocazione del rischio rasenterebbe i limiti delleccentricità: tentare di risolvere un problema di traslazione del danno si configurerebbe dapprima in un correttivo inadeguato, oltretutto dispendioso, perché destinato a colpire terzi, oltre che i soggetti da prevenire. Per correggere gli eccessi si tornerebbe quasi al punto di partenza, promuovendo un nuovo meccanismo traslativo, a sua volta costoso e in ultima analisi anchesso finanziato dai contribuenti. Omologare la responsabilità dellente e dei funzionari "colpevoli" e poi offrire loro una copertura assicurativa, sarebbe come sparare tra la folla con una pistola caricata a salve. Se le spese assicurative fossero sostenute dallo stesso ente, la relativa dislocazione ai cittadini sarebbe palese. Il fenomeno ricorre, incoraggiato da alcune disposizioni di contenuto permissivo, sebbene le amministrazioni non dichiarino sempre le loro intenzioni.Se anche lente non offrisse di sopportare il costo dei premi è probabile che lamplificazione della responsabilità personale e la successiva domanda di assicurazione darebbero impulso a rivendicazioni salariali, che di nuovo verrebbero soddisfatte con denaro dei cittadini. Per quanto poi dovrebbero assicurarsi un sindaco, oppure gli assessori di una giunta regionale è difficile dire. Lammontare complessivo dei premi potrebbe tradursi in un costo sociale improponibile, tenuto conto dei livelli di rischio connessi ai provvedimenti adottabili. Non stupirebbe se i costi assicurativi superassero lentità dei danni che si eviterebbero, oppure gli oneri di uneventuale assicurazione del danneggiato. Come si anticipava, probabilmente sarebbero costi indiscriminati per vaste tipologie di agenti e funzionari, poiché è poco verosimile che una società assicurativa possa acquisire le informazioni necessaire per definire accurate categorie attuariali e per calibrare lammontare dei premi in relazione al rischio connesso ad ogni tratto di attività, ad ogni fase procedurale, cui sono normalmente preposti soggetti diversi. Si tratta di un ennesimo problema di selezione avversa-. Plausibilmente le polizze diversificherebbero le categorie di rischi secondo coordinate sommarie, attribuendo un rilievo dominante, nella determinazione dei premi, a fattori come il numero dei dipendenti complessivamente impiegati nellamministrazione contraente o la quantità globale di soggetti individualmente interessati alla copertura, o al numero di abitanti insediati nel territorio amministrato. In mancanza di un adeguata discriminazione tra categorie di operatori che concorrono a svolgere lazione rischiosa, imperniata sulla misurazione della potenzialità nociva dei loro diversi atti, i costi assicurativi sono dunque suscettibili di risultare ugualmente ingenti per tutti. In pratica, i soggetti con unesposizione al rischio inferiore finirebbero per finanziare lassicurazione di altri. Si tratta di un sistema inefficiente, dal punto di vista economico e fallimentare sotto il profilo preventivo, perché inadatto a sfruttare persino la modesta categorie deterrente che nei contratti assicurativi ben congeniati, è insita alla diversificazione dei premi...". Si può notare quindi che anche la dottrina non sia uniformemente orientata ad unestensione generalizzata della copertura assicurativa.In particolare, con specifico riferimento alla responsabilità amministrativa è stato osservato che "...se si accetta la tesi accreditata da dottrina affidabile (BUTTARO, Assicurazioni in generale, in Enc. dir., III, 1858, 450), che uno dei requisiti dellassicurabilità del rischio è (tra altri qui non rilevanti), la ""non dipendenza del verificarsi dellevento dalla volontà dei soggetti interessati"", apparirà ben chiaro che la possibilità della copertura assicurativa della responsabilità amministrativa del funzionario presenta problemi di grande complessità. Ne presenta certo nel rapporto con la società assicuratrice che si attiverà per scongiurare leventualità di dover risarcire danni causati volontariamente. Il requisito della non volontarietà dellevento viene generalmente inteso con una certa larghezza, essendovi compresa anche la causazione dellevento per colpa, con lunico limite che essa non sia stata volontariamente provocata o il suo ricorrere facilitato dal comportamento dellinteressato stesso (esclusione dellassicurazione del rischio per responsabilità civile da circolazione per danni causati in stato di ebbrezza o sotto leffetto di stupefacenti)... . I maggiori problemi sorgono peraltro nel rapporto tra funzionario autore del fatto dannoso e lamministrazione al cui servizio egli opera. Lelemento esaminato porta ad escludere dallassicurabilità il danno che venga non solo volontariamente causato con dolo o colpa grave, ma la cui causazione costituisca violazione di un dovere ulteriore e specifico rispetto al generico dovere dell honeste vivere, proprio di ogni cittadino. La responsabilità amministrativa è un deterrente ulteriore finalizzato a indurre il funzionario al compimento del suo dovere, sotto la minaccia del suo anche personale coinvolgimento nelle conseguenze della sua volontaria prevaricazione. Ne consegue che un contratto che tolga dallo status del pubblico funzionario quel deterrente ulteriore incide sul rapporto di ""dipendenza funzionale" che lega il funzionario allente e lede un principio fondamentale dellordinamento il quale esige che, nei casi di più grave deviazione dal dovere funzionale, lagente debba risponderne personalmente. Il contratto di assicurazione che togliesse questa responsabilità personale del funzionario gravemente prevaricatore sarebbe nullo (art. 1428 c.c.), perché frutto di una causa illecita in quanto "contraria all ordine pubblico" (art. 1346 c.c.), mirando a sottrarre il funzionario prevaricatore alle conseguenze tipiche della sua violazione del dovere funzionale. Una simile polizza si ridurrebbe in buona sostanza in una specie di franchigia del prevaricatore anche gravemente (con dolo) risultando così sovvertiti i principi fondamentali del rapporto di pubblica dipendenza. Se poi il contratto di assicurazione della responsabilità amministrativa (per danno erariale) fosse stipulato a spese dellente, da cui il funzionario dipende, si verserebbe non soltanto nella nullità del contratto, ma anche nella distrazione illecita di risorse. Il problema dellassicurabilità dellattività sia negoziale, sia genericamente comportamentale, dei pubblici funzionari ha formato oggetto delle discussioni vivaci di cui si è detto sopra...; par che il punto più accreditato sia ravvisabile nella seguente affermazione: la copertura assicurativa non può trasformarsi mai "" in un più favorevole trattamento economico per gli amministratori, ma in una legittima e responsabile cautela adottata nellinteresse stesso dellente stipulante, a copertura dellalea che sul medesimo sarebbe gravata qualora detti soggetti, nellesercizio dellattività istituzionale, avessero subito danni che lente medesimo avrebbe dovuto risarcire" (C. conti, sez. riun. 5 aprile 1991, n,. 707/A in Riv. Corte dei conti, 1991, 72) . Il limite dellassicurabilità a carico dellente è di evitare il rischio di doversi accollare le conseguenze delloperato dei suoi funzionari. Nel caso di danno erariale, tale eventualità è radicalmente esclusa perché lente di appartenenza è creditore verso il suo funzionario prevaricatore, e non può certo regalargli il risarcimento del suo danno. Assicurando il suo funzionario del rischio del danno erariale, lente se ne accolla il pagamento, diventando creditore di se stesso. Donde la doppia illiceità di tale contratto: illiceità oggettiva, perché violativo di fondamentali principi di ordine pubblico; nullità perché il corrispettivo della prestazione costituisce frutto di illecita disposizione di risorse pubbliche...". Le osservazioni anzidette sono condivisibili e consentono di ricondurre nellambito della legalità costituzionale il sistema assicurativo relativo alle pubblica amministrazione. In sostanza, accanto a posizioni assicurative prescritte dalla legge in ordine ad attività materiali della p.a., finalizzate a garantire ai terzi danneggiati un sollecito ristoro in condizioni di eguaglianza rispetto ai rapporti risarcitori che possano insorgere con in privati per fatti analoghi (responsabilità civile per la conduzione dei veicoli a motore), appare ammissibile la stipulazione di contratti assicurativi da parte delle pubbliche amministrazioni per la copertura della responsabilità civile della stessa pubblica amministrazione, potendosi anche prevedere, in relazione alle ipotesi consentite dalle disposizioni di legge e dai contratti di lavoro pubblico, la copertura della responsabilità civile verso terzi degli amministratori e dipendenti, con valutazioni discrezionali sulla base delle quali sia valutato "...il rischio che , essendo prevedibile, può essere conveniente evitare, riversandolo, previo pagamento del premio a carico dellamministrazione, su una società di assicurazione..." (C. conti, sez. riun. n. 707/A del 5.4.1991 cit.). Del tutto fuori del sistema, appare invece lassunzione da parte dellente pubblico dellonere della tutela assicurativa dei propri amministratori o dipendenti con riferimento alla responsabilità amministrativa per danno erariale, per la sua contrarietà al principio di cui allart. 28 della costituzione e tenendosi conto della peculiare natura di tale forma di responsabilità in relazione alla sua funzione di "deterrenza", che ne costituisce contenuto essenziale, accanto a quello risarcitorio ,(Corte cost. sent. n.371 del 20 novembre 1998) che non può essere annullata o ridotta utilizzandosi risorse pubbliche la cui destinazione a tale scopo non può che essere ritenuta illecita e produttiva di danno per lerario. Ne consegue che le norme regionali in precedenza menzionate appaiono contrastare con lanzidetto principio costituzionale. Ciò risulta anche confermato da un recente intervento normativo statale nella materia , costituito dallart. 26 della legge 3 agosto 1999 n. 265 "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990 n. 142" (in G. U. 6.8.1999) il quale nel prevedere (5° comma), che "...I comuni , le province, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti allespletamento del loro mandato...", ha riaffermato la facoltà già concessa dallart. 23 della legge 27.12.1985 n. 816, mantenendola nei limiti già fissati dallinterpretazione dottrinale e giurisprudenziale e quindi senza alcuna espressa o implicita estensione alla responsabilità amministrativo contabile. Un ulteriore conferma in tal senso può infine trarsi dal testo del recente "Contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 1998-2001 e per il biennio 1998-1999 relativo allarea della dirigenza del comparto Regioni- Autonomie locali" in G. U. suppl. ord. n. 3 del 5.1.2000, il cui art. 38 (copertura assicurativa) prevede che "Gli enti assumono le iniziative necessarie per la copertura della responsabilità civile dei dirigenti, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave ...", senza estensioni alla responsabilità amministrativa e con il limite della colpa lieve (che peraltro nel caso della responsabilità civile "verso terzi" è di per sé esclusa ex art. 22 d.P.R. 10.1.1957 n. 3). dr. Paolo Luigi Rebecchi |