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Non assicurabilità a carico dell'erario
pubblico del rischio costituito dalla eventuale condanna di amministratori o dipendenti da
parte della Corte dei conti per i danni che abbiano causato allente di appartenenza
(o ad altro ente) con il proprio comportamento gravemente colposo, di Massimiliano Minerva, magistrato
della Corte dei conti 1. Antigiuridicità del comportamento e quadro normativo di riferimento. 2.
Assicurabilità del rischio da sentenza di condanna della Corte dei conti e
deresponsabilizzazione degli amministratori e dipendenti pubblici. 3. La posizione della
giurisprudenza contabile più recente. 4. Configurabilità della colpa grave nella stipula
delle polizze. 1. Antigiuridicità del comportamento
e quadro normativo di riferimento. Recenti interventi giurisprudenziali (da ultimo,
Corte dei conti, sez. giur. Umbria 10 dicembre 2002, n. 553
e sez. giur. Lombardia, 9
maggio 2002, n. 942) ripropongono la delicata questione dellammissibilità della
stipula di polizze a favore di amministratori e dirigenti - nel caso di specie di un
comune - comprendenti la copertura del rischio costituito dalla eventuale condanna dei
medesimi da parte della Corte dei conti, per i danni che abbiano causato allente di
appartenenza con il proprio comportamento gravemente colposo e con assunzione
dellonere del pagamento del relativo premio a carico dellamministrazione
stessa. Il profilo principale da esaminare è
quello dellantigiuridicità del comportamento degli amministratori o dei dirigenti
che assumono la decisione di stipulare una polizza di assicurazione avente per effetto, in
ultima analisi, la completa deresponsabilizzazione (amministrativo-contabile) della classe
dirigente e politica dellente. Difatti, nessuna norma di legge
autorizza la stipula di siffatto tipo di polizze - se si esclude, in due ordinamenti
regionali, la legge regionale n. 48 del 1998 del Lazio (nella parte in cui aggiunge
lart. 9 bis alla legge regionale n. 19/1995) e la l.r. n. 24/1997 dellEmilia
Romagna (art.1), entrambe tuttavia con previsione del concorso (al 50%) dei beneficiari
nel pagamento del premio polizze che, anzi, appaiono contrastare con i principi
fondamentali ed il sistema stesso della responsabilità dei pubblici dipendenti come
disegnato, in particolare, dallart. 28 della Costituzione. Non (autorizza la stipula di siffatto
tipo di polizze) lart. 23 della legge 816 del 27 dicembre 1985 riconfermata in parte qua ed ampliata soggettivamente (come enti
destinatari della norma) dalla legge n. 265 del 3.8.1999, art. 26, co. 5, ora art. 86, co.
5, del testo unico degli enti locali, di cui al d. l.vo 18 agosto 2000, n. 267) che
prevede genericamente che i comuni, le province, le comunità montane, le unioni di
comuni e i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i
rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato, disciplinando, per consolidata
dottrina e giurisprudenza, lipotesi della copertura assicurativa (peraltro dei soli
amministratori) per i rischi da responsabilità civile,
senza alcuna estensione implicita o esplicita alla responsabilità
amministrativo-contabile. Analogamente, per quanto riguarda i
dirigenti, il contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 1998-2001, area
della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie locali, allart. 38,
conferma che gli enti possono assumere le iniziative necessarie per la copertura della
responsabilità civile dei dirigenti ivi
compreso il patrocinio legale con esclusione delle ipotesi di dolo e colpa grave, senza
peraltro alcuna estensione alla responsabilità amministrativa e, comunque, con espressa
esclusione delle ipotesi di colpa grave (disposizione confermativa dellart. 7 del
precedente CCNL per il 1996-1997). Numerose sono le disposizioni di legge
(oltre al richiamato art. 23 della legge 816/1985) che si sono occupate, nei vari
comparti, della delicata materia della responsabilità degli amministratori e funzionari
pubblici, proliferazione legislativa indice di una tendenza alla copertura dei rischi
connessi allesplicazione dellattività amministrativa: dallart. 28 del
Dpr 20 dicembre 1979, n. 761 (personale delle Unità sanitarie locali), allart. 17
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro sui lavori pubblici, con riferimento
alle polizze in favore dei dipendenti incaricati della progettazione), fino ai contratti
collettivi sia di area dirigenziale in cui è stata prevista la possibilità di
stipulare polizze assicurative in favore dei dirigenti: ad es., oltre a quello del comparto Regioni Autonomie locali,
citato, quello relativo al personale dirigente dellarea 1 (ministeri, ecc.), per il
quadriennio 1998-2001 (in G.U. 28.4.2001,
S.O. n. 97), agli enti pubblici non economici (in G.U. 4.11.1996, S.O. n. 258) e quello
relativo alla dirigenza universitaria (G.U. 3.3.1997. S.O. n. 45) sia di altri
comparti, come, ad esempio, il C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali per il
quadriennio normativo 1998-2001 (G.U. del 19.7.2001, S.O. n. 193). Ebbene, il complessivo assetto di
settore, in generale contrattualizzato, seppur diretto ad espandere la tutela assicurativa
in generale, non intende invadere il campo della responsabilità amministrativa: tutte le
norme citate sono finalizzate alla copertura delle ipotesi di responsabilità diretta
(civile) della pubblica amministrazione verso i terzi e per i danni (risarcimenti pagati
al danneggiato, assistenza legale, spese di giudizio) che il pubblico dipendente abbia
causato con un comportamento improntato a colpa tout
court (lieve). In conclusione, nel caso delle pubbliche
amministrazioni, i rischi assicurabili sono soltanto quelli oggetto di polizze
assicurative prescritte dalla legge in ordine ad attività materiali (ad es.
responsabilità civile per la conduzione di veicoli a motore), quelli che comportano una
riduzione dellintegrità psico-fisica in conseguenza del servizio, ovvero quelli
discendenti da responsabilità civile della stessa pubblica amministrazione che comportano
pregiudizi economici conseguenti al risarcimento dei danni prodotti a terzi, potendosi
anche prevedere, in tal caso ove consentito dalla legge o dai contratti di lavoro
la copertura della responsabilità civile verso terzi di amministratori e
dipendenti. 2. Assicurabilità del rischio da
sentenza di condanna della Corte dei conti e deresponsabilizzazione degli
amministratori e dipendenti pubblici. Resta del tutto al di fuori del sistema
lassunzione da parte dellente pubblico dellonere della tutela
assicurativa dei propri amministratori o dipendenti con riferimento alla responsabilità
amministrativa per danni alle pubbliche finanze, oggetto dei giudizi di responsabilità
dinanzi alla Corte dei conti, per il suo evidente effetto di deresponsabilizzazione dei
pubblici amministratori e dipendenti i quali, grazie a tali polizze, pur gestendo risorse
pubbliche e svolgendo pubbliche funzioni, non risponderebbero mai personalmente dei danni
causati agli enti pubblici e, in ultima analisi, ai cittadini, non sopportando neanche,
per di più, lonere del premio assicurativo. L'assicurabilità di questo tipo di
rischi contrasta con il carattere personale
della responsabilità amministrativa ormai sancito dallart. 1 della legge 14
gennaio 1994, n. 20 e con lart. 28 della Costituzione il quale dispone, tra
laltro, che i funzionari e dipendenti degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi
amministrative, con conseguente esclusione della possibilità di estensione di
tale forma di responsabilità allente (come è noto, soltanto la responsabilità
civile si estende a questultimo). Inoltre, va ricordato che la giurisprudenza -
basandosi soprattutto sulluso del potere riduttivo e su tutte le limitazioni
introdotte con le leggi di riforma del 1994 e del 1996 - attribuisce alla responsabilità
in discorso ed alla relativa azione di risarcimento del danno funzione (e natura) sanzionatoria oltre che risarcitoria, con lovvia conseguenza
anche in questa prospettazione - della necessaria ed esclusiva soggezione del
dipendente rimproverabile (e rimproverato) per la violazione dei suoi doveri di ufficio alla sanzione e
dellintrasmissibilità della sanzione allente (del tutto estraneo
alladdebito di responsabilità). Non è inutile sottolineare, dunque, che
una diversa interpretazione delle norme di legge vigenti in materia (a cominciare
dallart. 23 della legge n. 816/1985, poi art. 26, co. 5 della legge 265/1999, ora
art. 86, co. 5, del testo unico degli enti locali, di cui al d. l.vo 18 agosto 2000, n.
267) si porrebbe in palese contrasto con i fondamentali principi di cui agli artt. 3, 97,
103 e, in particolare, 28 della Costituzione che costituzionalizzano il sistema
della responsabilità personale (diretta e indiretta) dei pubblici dipendenti dinanzi alla
Corte dei conti in funzione dellattuazione del buon andamento della pubblica
amministrazione - e in palese contrasto con la funzione di deterrenza (accanto a quella
puramente risarcitoria) che deve assolvere la responsabilità per danni erariali,
evidentemente frustrata nella vicenda che interessa in questa sede, che risulta,
precisamente, traslativa del relativo rischio. Tale peculiare funzione (di deterrenza)
è stata ribadita, come è noto, nella recente sentenza della Corte costituzionale n. 371
del 1998, che getta uno sguardo illuminante sul profilo cruciale del rischio da
attività amministrativa e della sua ripartizione, profilo evidentemente al centro
di ogni discussione nel caso in esame: nella combinazione di elementi restitutori e
di deterrenza, che connotano l'istituto qui in esame (la responsabilità
amministrativo-contabile, nda), la disposizione (che la limita alle ipotesi di colpa
grave, nda) risponde, perciò, alla finalità di determinare quanto del rischio
dell'attività debba restare a carico dell'apparato e quanto a carico del dipendente,
nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori
pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo, e non di
disincentivo. Ebbene, è proprio la determinazione
della quota di rischio dellattività amministrativa che deve restare a carico del
dipendente ad essere negata, azzerata (è il caso di dire), da operazioni contrattuali
come quella posta allorigine della sentenza della sezione Lombardia della Corte dei
conti citata allinizio: la stipula di una polizza di assicurazione per i danni
causati allente dai dipendenti e dagli amministratori con pagamento dei relativi
premi a carico del bilancio pubblico si risolve in una traslazione totale del rischio
derivante dallo svolgimento dellattività amministrativa dal complesso soggettivo
dipendente-amministrazione (al cui interno il criterio della colpa grave già opera la
relativa distribuzione del rischio, per cui andranno esenti da responsabilità personale,
e dunque resteranno totalmente a carico dellente, tutte le condotte dannose al di
sotto di tale soglia soggettiva) verso la sola amministrazione danneggiata, con
conseguenze devastanti sul sistema della responsabilità amministrativa: esenzione da
responsabilità del dipendente-danneggiante, vanificazione della funzione deterrente
dellazione e del giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti,
legittimazione di perniciose forme di irresponsabilità diffusa. Sorregge tale ultima conclusione una
ancor più recente sentenza della Corte Costituzionale la n. 340 del 27 ottobre
2001 con la quale il giudice delle leggi, occupandosi di sanzioni amministrative a
carico di dipendenti od amministratori di ente locale, ha escluso lesistenza di una
generale estensibilità della responsabilità o solidarietà degli Enti a
differenza della solidarietà per il risarcimento del danno a terzi di modo che una
tale assunzione di pagamento generalizzato si pone in contrasto con i principi
dellordinamento. Ciò senza contare che, se indiscusso
requisito dellassicurabilità dei rischio è la non dipendenza del verificarsi
dellevento dalla volontà del soggetto interessato, polizze come quella in esame
in cui evidente è la volontarietà della condotta allorigine
dellevento dannoso assicurato - presentano diversi problemi anche dal punto di vista
del rapporto tra istituto assicuratore e beneficiario assicurato, non solo nel rapporto
tra assicurato-dipendente e amministrazione presso cui questi presta servizio. Per quanto sin qui detto, le polizze in
discorso si presentano in maniera anomala e viziata (anche solo dal punto di vista
contrattuale) sotto almeno due profili: in primo luogo, rilevato che si tratta di un
contratto a favore di terzo (contraddistinto dalla scissione tra soggetto beneficiario
della prestazione assicurativa e soggetto cui spetta la controprestazione-pagamento del
premio), esse si caratterizzano per la particolarità dellanomala coincidenza tra il
soggetto pagante il premio (già a favore di altri) e il soggetto danneggiato proprio
dallillecito agire del beneficiario ultimo della polizza; in secondo luogo il
contratto mancando una norma espressamente autorizzatoria presenta una causa
illecita ex artt. 1343 e 1418 c.c. (per contrarietà a norme imperative e allordine
pubblico) costituendo la copertura del rischio da sentenza di condanna della Corte
dei conti un modo per aggirare, per quanto sin qui detto, il principio generale
della responsabilità personale (codificato, da ultimo, nellart. 1 della legge n.
20/1994) e, più in generale, tutti i richiamati principi a fondamento del sistema della
responsabilità amministrativa. Il contratto in esame è da considerare nullo ex artt.
1418 c.c, anche tenuto conto - mutatis mutandis
- di quanto affermato dallISVAP nella
circolare n. 246 del 22.5.1995, prot. n. 516329, con riferimento all'inassicurabilità del
rischio connesso allapplicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, proprio
sulla base del carattere personale, afflittivo e dissuasivo di queste ultime (ipotesi cui,
per certi versi, è assimilabile la condanna della Corte dei conti per la responsabilità
propria dei pubblici dipendenti, specie nella concezione sanzionatoria). Inoltre ed è il profilo più
specificamente interessa la Corte dei conti - lamministrazione pagando il relativo
premio finisce per subire anche il corrispondente danno in quanto la prestazione
contrattuale (pagamento del premio) appare sine
causa, non giustificata nè giustificabile: un ente pubblico può coprire con
assicurazione esclusivamente quei rischi che rientrano nella sfera della propria responsabilità patrimoniale, limitandosi a
trasferire allassicuratore esclusivamente detta responsabilità ove si verifichi
levento temuto, restando priva di causa (rectius,
viziata per illiceità della causa) unassicurazione che copra eventi che non rappresentino rischi per
lente stesso ma, appunto, soltanto per il dipendente-amministratore (in ipotesi, una
sentenza di condanna della Corte dei conti); il medesimo fatto-evento per lente
danneggiato non rappresenta un rischio (inteso questultimo in senso proprio come
possibilità di un evento sfavorevole per lassicurato) ma al contrario
leventualità di un evento favorevole, cioè lintroito della somma costituente
la quantificazione-liquidazione del danno erariale come operata dalla Corte dei conti. In
questo modo lente, assicurando il suo dipendente per il rischio da danno erariale e
dunque per una somma (il risarcimento del danno) di cui esso stesso è creditore, finisce
per diventare creditore di se stesso (paga il premio, subisce un danno e riceve il
risarcimento, analogamente a quanto accade nelle c.d. polizze Kasko). 3. La posizione della giurisprudenza
contabile più recente. Le considerazioni sopra riportate in merito alla non
assicurabilità a carico dell'erario pubblico del rischio costituito dalla eventuale
condanna di amministratori o dipendenti pubblici da parte della Corte dei conti per i
danni che abbiano causato allente di appartenenza (o ad altro ente) con il proprio
comportamento gravemente colposo, sono sorrette dalla più recente giurisprudenza della
Corte dei conti, che in alcune sentenze ha avuto modo di affermare i seguenti principi: la
copertura assicurativa non può mai trasformarsi in un più favorevole trattamento
economico per gli amministratori, ma in una legittima e responsabile cautela adottata
nellinteresse stesso dellente stipulante, a copertura dellalea che sul
medesimo sarebbe gravata qualora detti soggetti, nellesercizio dellattività
istituzionale, avessero subito dei danni che lente medesimo avrebbe dovuto
risarcire; ed ancora: "la copertura assicurativa, implicando una spesa
pubblica, deve corrispondere adeguatamente allo scopo di salvaguardare soltanto la
responsabilità civile incombente sulla struttura organizzativa pubblica, riguardata come
mandante, con esclusione, cioè, di qualsiasi aggravio che deriva dallassicurare
anche altre evenienze dannose, le quali, non connesse allespletamento del mandato,
debbono restare a carico delle persone fisiche degli amministratori". (Corte dei
conti, SS.RR., 5 aprile 1991, n. 770/A); e, più esplicitamente, un ente pubblico
può assicurare esclusivamente rischi che rientrino nella sfera della propria
responsabilità patrimoniale e che si vogliono trasferire allassicuratore, con la
conseguenza che è illegittima, e comporta responsabilità di chi lha deliberata, la
stipula di una polizza per coprire gli amministratori dai rischi conseguenti
ad una eventuale responsabilità amministrativa (Corte dei conti, sez. Lazio, 12
febbraio 1997, n. 12). La sezione giurisdizionale per il
Friuli-Venezia-Giulia e, come visto, la
sezione giurisdizionale per la Lombardia della Corte dei conti hanno affrontato
fattispecie analoghe a quella dedotta nel presente giudizio, affermando importanti
principi, integralmente condivisi da questa Procura, a partire dalla limpida e lineare
conclusione di sintesi secondo cui "del tutto al di fuori del sistema appare
l'assunzione da parte dell'ente pubblico dell'onere della tutela assicurativa dei propri
amministratori o dipendenti con riferimento alla responsabilità amministrativa per danno
erariale, per la sua contrarietà al principio di cui all'art. 28 della Costituzione,
tenendosi anche conto della peculiare natura di tale forma di responsabilità in relazione
alla sua funzione di deterrenza, che ne costituisce contenuto essenziale accanto a quello
risarcitorio; funzione che non può essere annullata o ridotta utilizzandosi risorse
pubbliche, la cui destinazione a tale scopo non può che essere ritenuta illecita e
produttiva di danno per l'erario, giacchè si opera traslazione del rischio dal soggetto imputabile al soggetto
creditore" con la conseguenza che risulta del tutto "priva di giustificazione, e
come tale, causativa di danno erariale (per distrazione illecita di pubbliche risorse
destinate a fini diversi) l'assicurazione di eventi per i quali l'ente non deve rispondere
in quanto non rappresentano un rischio per l'ente medesimo" (sezione
Friuli-Venezia-Giulia n. 489/EL/2000 del 6.6.2000). E, diversa Sezione, ha confermato che
contrasta con i principi fondamentali dellordinamento la stipula da parte di un Ente
locale di una polizza assicurativa onde sollevare gli amministratori comunali ed i
funzionari dai rischi correlati alla responsabilità amministrativo-contabile connessa
allattività dagli stessi svolta, di modo che la spesa sopportata dallEnte per
una tale forma assicurativa rappresenta essa stessa un danno siccome ingiustificabile
esonero da responsabilità indeclinabili e quale liberalità al comune non consentita
(sez. giur. Lombardia 9 maggio 2002 n. 942). Da ultimo, la Sezione giurisdizionale per l'Umbria, con sentenza n. 553 del 10 dicembre 2002, nell'affermare la responsabilità del dirigente comunale che aveva assicurato a carico del bilancio pubblico il rischio costituito dalla eventuale condanna di amministratori o dipendenti da parte della Corte dei conti per i danni che avessero causato all'ente di appartenenza (o ad altro ente) con il proprio comportamento gravemente colposo - ha fatto riferimento al "mandato", nella sua accezione gius-privatistica (ex artt. 1703 e ss. cc), per distinguere e separare i rischi connessi allattività dei dipendenti ed amministratori pubblici meritevoli di copertura assicurativa con onere a carico dellEnte, da quelli assicurabili solo con oneri a carico dei dipendenti ed amministratori medesimi, agevolmente individuandoli nei rischi che riflettono gli interessi propri dellEnte stesso. Si segnala, infine, che le perplessità
in punto di mera legittimità trovano conferma nella recente deliberazione della Corte dei
conti in sede di controllo n. 29/2001/P del 20 agosto 2001 che, nellammettere al
visto ed alla conseguente registrazione il dPR 23 maggio 2001, n. 316 Recepimento
dellaccordo per il personale della carriera prefettizia relativo al biennio
2000-2001 per gli aspetti normativi e retributivi, ha censurato le parti riguardanti
lestensione della copertura assicurativa alla responsabilità amministrativo
contabile (art. 15, co. 1, lett. a). 4. Configurabilità della colpa grave
nella stipula delle polizze. Nella vicenda considerata, alla luce
delle considerazioni sin qui svolte, ricorrono, infine, i presupposti per
laffermazione della colpa grave, necessaria ai fini della sussistenza della
responsabilità amministrativa, tenuto conto che, in linea generale, lelemento della
gravità della colpa può essere individuato nella volontà di ottenere il risultato
progettato nonostante la presenza di avvertimenti o segnali contrari provenienti da altri
organi, ovvero da regole preesistenti, determinate da chiari principi normativi o (come
nella fattispecie) inequivoci indirizzi giurisprudenziali consolidati in senso sfavorevole
rispetto alle iniziative da assumere (SS.RR, n. 5/A del 3 marzo 1999). Come detto, non esiste una norma
esplicitamente autorizzatoria dell'assunzione di tale onere contrattuale da parte del
comune, mentre gli inequivoci indirizzi giurisprudenziali sono nel senso dell'esclusione
di siffatte polizze, per cui nella fattispecie allorigine della sentenza
della sezione Lombardia - sarebbe bastato, in fase istruttoria, approfondire la questione
nelle sedi opportune, svolgendo semplici ricerche normative e giurisprudenziali, se del
caso interessando anche l'avvocatura comunale o altri organi per un parere sul punto. Inoltre, la colpa grave, in queste ipotesi, consiste nella violazione di ogni regola di corretta amministrazione, cui deve essere improntata la cura della "res publica", per aver lasciato che la responsabilità addossata dall'ordinamento ad amministratori e funzionari colpevoli di danno allerario sia trasferita all'ente di appartenenza, mediante la stipula del contratto e il pagamento del premio. La gravità delloperato di chi approva o stipula tali polizze - al limite del dolo contrattuale (cosciente e volontaria violazione dei doveri di servizio) - è riposta proprio nellaver inteso "garantire" illecitamente amministratori e dirigenti comunali tramite la copertura assicurativa, prevedendo, a partire dalla redazione del capitolato, la copertura del rischio anche per i comportamenti dannosi posti in essere con colpa grave, a spese dellEnte ed in palese contrasto con i suoi interessi e con l'ordinamento, vanificando leffetto sanzionatorio della responsabilità amministrativa, e <rendendo praticamente "legibus soluti" quei comportamenti, commissivi od omissivi, forieri di un riscontrato e sanzionato pregiudizio per la P.A., forgiando il davvero periglioso scudo dellirresponsabilità, obliando e quindi trasgredendo i cosiddetti "doveri di protezione" (Schutzplichten) dei superiori interessi collettivi > (ancora sez. giur. Lombardia 9 maggio 2002 n. 942 ). In conclusione, pur restando tutte le
perplessità in ordine alla legittimità delle polizze a copertura del rischio da
responsabilità amministrativa e da sentenze di condanna della Corte dei conti - come
precisato supra - quella dell'accollo agli
stessi beneficiari, ad esempio mediante trattenuta sulla retribuzione, della quota parte
di premio imputabile a tale specifico rischio è l'unica strada per evitare (se non
l'illegittimità, quanto meno) il danno alle pubbliche finanze e, dunque, il rischio
di un giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti. |