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Il danno erariale
conseguente alla violazione delle norme comunitarie ed interne di evidenza
pubblica. I contrasti giurisprudenziali della Corte dei conti sul c.d. “danno
alla concorrenza”, di Antonio Vetro, magistrato della Corte dei conti La Corte
costituzionale, con sentenza n.
401/2007, ha precisato che “ la tutela della
concorrenza si concretizza, in primo luogo, nell'esigenza di assicurare la
più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici del settore in
ossequio ai principi comunitari della libera circolazione delle merci, della
libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi (articoli 3,
paragrafo 1, lettere c e g; 4, paragrafo. 1; da 23 a 31; da 39 a 60 del
Trattato che istituisce la Comunità europea, del 25 marzo 1957). Si tratta di
assicurare l'adozione di uniformi procedure di evidenza pubblica nella scelta
del contraente, idonee a garantire, in particolare, il rispetto dei principi
di parità di trattamento, di non discriminazione, di proporzionalità e di
trasparenza. Sul piano interno, l'osservanza di tali principi costituisce, tra
l'altro, attuazione delle stesse regole costituzionali della imparzialità e
del buon andamento, che devono guidare l'azione della pubblica amministrazione
ai sensi dell'art. 97 Cost. Va, inoltre, precisato che l'osservanza delle
prescrizioni comunitarie ed interne di evidenza pubblica garantisce il
rispetto delle regole dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività dei
pubblici poteri: la selezione della migliore offerta assicura, infatti, la
piena attuazione degli interessi pubblici in relazione al bene o al servizio
oggetto dell'aggiudicazione”. La Cassazione, con
sentenza n. 11031/2008, ha statuito che “nel
contratto di appalto pubblico l'omissione della gara prescritta dalla legge
per l'individuazione del contraente privato - omissione cui deve equipararsi
l'espletamento meramente apparente delle formalità previste dalla legge -
comporta la nullità del contratto per contrasto con norme imperative, da
individuarsi nel complesso della disciplina, nella specie individuata dalla l.
n. 584 del 1977, l. n. 741 del 1981 e l. n. 14 del 1973”. Con sentenza n.
3672/2010 la Cassazione ha “ribadito
che l'elusione delle garanzie di sistema a presidio dell'interesse pubblico
prescritte dalla legge per l'individuazione del contraente privato più
affidabile e più tecnicamente organizzato per l'espletamento dei lavori,
comporta la nullità del contratto per contrasto con le relative norme
inderogabili (L. n. 14 del 1973, L. n. 584 del 1977, L. n. 741 del 1981, L. n.
687 del 1984). Se poi la violazione di dette norme è stata altresì
preordinata alla conclusione di un contratto le cui reciproche prestazioni
sono illecite e la cui condotta è assolutamente vietata alle parti e
penalmente sanzionata nell'interesse pubblico generale - che nel reato di
corruzione è il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione - la
nullità per contrasto con norme imperative sussiste anche sotto tale
ulteriore profilo, e deve esser dichiarata onde impedire che dalla commissione
del reato derivino ulteriori conseguenze. Pertanto non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto la causa può decidersi nel merito, dichiarandosi
nullo il contratto di appalto in esame e conseguentemente non dovuti, dagli
enti, i compensi”. La
Sezione Lombardia della Corte dei conti, in conformità ai principi contenuti
nella sentenza della Cassazione n. 11031/2008 e confermati nella successiva
sentenza n. 3672/2010, con sentenza n. 598/2009, in adesione alla richiesta
della Procura regionale, ha individuato una fattispecie di danno erariale
nella violazione delle regole di evidenza pubblica in sede di aggiudicazione e
di rinnovo di un contratto di appalto, per “violazione dei canoni
costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica
amministrazione (art. 97 Cost.), eretti a fondamento della legge sul
procedimento amministrativo (art. 1, l. n. 241/1990, testo novellato), di cui
l’osservanza delle regole della concorrenza costituisce un elemento di
primaria importanza”. In particolare, con riferimento al ricorso alla
trattativa privata in assenza dei relativi presupposti, la Sezione ha rilevato
che “il vulnus alla concorrenza e
al correlativo interesse pubblico alla più ampia partecipazione possibile
alla distribuzione delle risorse pubbliche, richiamato dal giudice penale, si
fonda sui limiti alla trattativa privata individuati dalla giurisprudenza
amministrativa, (Cons. St., sez. V, n. 6392/2002) ». Sulla sussistenza del danno ha osservato
che « la
violazione delle regole della concorrenza comporta la lesione dei criteri di
buon andamento e imparzialità amministrativa (art. 1, l. n. 241/1990 e 97
Cost.), con riflessi sul piano della responsabilità amministrativo contabile
(cfr. ex multis, C. conti, sez.
Lombardia, 14 luglio 2006, n. 447). Infatti, il cd. modello contrattuale conforme alle normali regole di contabilità
pubblica si traduce in un vero e proprio obbligo di servizio, il cui vulnus
dà luogo al c.d. danno alla concorrenza”. Riguardo alla quantificazione del
danno, ha richiamato il criterio “determinato dalla giurisprudenza
amministrativa in una percentuale del valore dell’appalto, 10 % o 5 %
a seconda che si tratti di appalto di lavori o di forniture di beni e
servizi. Trattasi del criterio liquidatorio dell’utile di impresa, che viene
mutuato dalle cause di risarcimento per equivalente, nel caso in cui non sia
possibile la reintegrazione in forma specifica della pretesa dell’impresa
ricorrente vittoriosa. Esso muove dal presupposto della spettanza, al privato
contraente a causa dei vizi della procedura ad evidenza pubblica, del solo
arricchimento senza causa, ai sensi dell’art. 2041 c.c., in luogo del
corrispettivo contrattuale. In applicazione di tale criterio, il danno
(alla concorrenza), nel giudizio di responsabilità, viene individuato nei
pagamenti eccedenti la quota riconducibile all’arricchimento senza causa,
sicché l’utile di impresa rappresenta la misurazione di tale eccedenza”.
La
sentenza citata, appellata dai convenuti con l’esito che verrà in seguito
descritto, risulta in linea con la giurisprudenza consolidata della Sezione
Lombardia, espressa in numerose sentenze (quindici: n. 477/2006; 448/2007;
135,288, 979, 980/2008; 70, 428, 476, 767, 808, 809, 810, 811/2009; 109/2011). Sulla
stessa linea della Sezione Lombardia si sono determinate le seguenti Sezioni: Sezione
Piemonte, sentenza n. 35/2011 (idem n. 221/2009, 96/2010, 11 e 44/2011): “Il
c.d. danno alla concorrenza discende dalla sistematica percezione da parte del
convenuto di somme di denaro per alterare il gioco della libera concorrenza,
turbando le gare di appalto in modo tale da assicurare l'aggiudicazione alle
imprese segnalategli dagli imprenditori. Il convenuto ha quindi dolosamente
causato un vulnus al bene rappresentato dall'imparzialità
dell'amministrazione, protetto dall'art. 97 della Costituzione, nonché ad
altri valori, come la tutela della libera concorrenza tra gli imprenditori
privati. Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, nell'ipotesi
di violazione delle regole della concorrenza per contrarietà a norme
imperative costituite dalle regole di diritto pubblico (nonché dalle norme
penali) che governano le procedure di affidamento, al privato contraente
spetta soltanto l’arricchimento senza causa, ai sensi dell’art. 2041 c.c.,
in luogo del corrispettivo contrattuale e vanno conseguentemente qualificati
dannosi i pagamenti eccedenti. La misura di tale eccedenza si ritiene vada
calcolata con riferimento all’utile di impresa, che negli appalti di lavori
è valutabile, in via equitativa ex art. 1226 del codice civile, nel 10% dell’aggiudicazione”. Sezione Abruzzo, sent. n. 23/2011: “La
violazione delle regole della concorrenza e della trasparenza, lesiva dei
principi costituzionalmente tutelati dagli artt. 41 e 97 e dalla legge n. 241
del 1990, realizza un vulnus all’obbligo
di servizio del dirigente preposto, e cioè il c.d. “danno alla concorrenza”.
In relazione ai valori dell’economicità, dell'efficacia e dell'efficienza
dell'attività, non è più consentito <<omettere un minimo di confronto
concorrenziale per qualsiasi procedura contrattuale ad oggetto
pubblico>>, come giustamente puntualizzato dalla Sezione Giurisdizionale
della Lombardia con la sent. n°447/2006. << I basilari principi in
materia di concorrenza e libera prestazione dei servizi, di cui agli artt. 81
e ss. e 49 e ss. del Trattato CE, si impongono al rispetto degli Stati membri,
indipendentemente dall'ammontare delle commesse pubbliche>>, come
giustamente evidenziato nella precitata sentenza della Sez. Lombardia, e come
indica l'art. 2 del d.l.vo n°163/2006 che, in attuazione della direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE, annovera tra i principi fondamentali dei contratti
pubblici anche il <<principio concorrenza>>. … La giurisprudenza
ha dato rilievo a detta species di
danno seguendo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione
Europea per la violazione degli artt. 49 e ss., 81 e ss. del Trattato UE,
della Cassazione (sent. n. 11031/2008) e amministrativa (C.d.S. sez. V n.
3806/2008; sez. IV n. 5012/2004; sez. V 3472/2004; T.A.R. Campania-Napoli Sez.
I n. 2545/2006). Inoltre, la Sezione I di Appello di questa Corte, nel
riformare la precedente sentenza di I grado sulla vicenda che ne occupa, ha
testualmente affermato che “E’ di
tutta evidenza che l’asserita violazione della concorrenza provoca
maggiori oneri per l’Amministrazione, in quanto, ad esempio (come in
fattispecie) determina ribassi di gara inferiori a quelli conseguibili”
(cfr. pag. 10 sent. n. 440/10). L’importo da risarcire può essere calcolato
in via esclusivamente equitativa, tenendo conto del risarcimento del danno per
equivalente all’impresa ricorrente vittoriosa, a cui viene in genere
riconosciuto un importo variabile tra il 5% e il 10% del valore del contratto
originario”. Di diverso avviso: Sezione Umbria, sent. n. 122/2009,
secondo cui “il danno alla
concorrenza
può ritenersi realizzato ove la (ritenuta) violazione di norme che obblighino
a selezionare il contraente tra più possibili fornitori del medesimo servizio
abbia determinato un pregiudizio patrimoniale costituito dalla differenza
tra la spesa effettivamente sostenuta dall’Amministrazione e quella (minore)
che, invece, avrebbe potuto ottenere assolvendo l’obbligo della procedura
concorsuale” e Sezione Puglia, sent. n. 768/2007, secondo cui “il
danno viene individuato come pregiudizio finanziario patito dall'ente pubblico
a causa dell'illegittimo ricorso alla trattativa privata per l'affidamento del
servizio di che trattasi in mancanza di regolare confronto concorrenziale. Il
Collegio, non può che ribadire che l'illegittimo affidamento di appalti o
forniture a trattativa privata in violazione delle norme sui procedimenti ad
evidenza pubblica non comporta di per sé l'insorgenza di un danno
patrimoniale non essendovi certezza che l'amministrazione in caso di
svolgimento di una regolare procedura di gara avrebbe spuntato un prezzo più
basso” (sent. n. 885/2006). La
Sez. II giur.le centrale, con sentenza n. 198/2011, sull’appello avverso
la sentenza della Sezione Lombardia n. 598/2009, nel prosciogliere i
convenuti, ha statuito: “Osserva il Collegio che il danno alla concorrenza,
non diversamente da qualunque altra tipologia di danno patrimoniale, non
può ritenersi sussistente “in re
ipsa” per il solo fatto, cioè, che sia stato illegittimamente
pretermesso il confronto tra più offerte. Deve dirsi, piuttosto, che l’omissione
della gara costituisce un indizio di danno, in quanto suscita il sospetto
che il prezzo contrattuale non corrisponda al minor prezzo che sarebbe stato
ottenibile dal confronto di più offerte. Trattandosi, però, pur sempre e
soltanto di un sospetto, occorre dimostrare che effettivamente nel caso
concreto la violazione delle norme sulla scelta del contraente abbia
determinato una maggiore spendita di denaro pubblico … solo in ipotesi
di dimostrata esistenza del danno potrà farsi ricorso alla liquidazione con
valutazione equitativa, che è prevista dall’art. 1226 c.c. proprio per
sopperire alla impossibilità o, comunque, alla particolare difficoltà di
quantificare un danno di cui sia, però, certa l’esistenza. Non appare
appropriato trasporre nel giudizio di responsabilità i criteri elaborati
dalla giustizia amministrativa per la quantificazione del danno subito dall’impresa
illegittimamente esclusa da una gara. … Non si vede perché la maggiore
spendita di denaro pubblico, che può conseguire dall’illegittima scelta
del contraente, dovrebbe coincidere – nella stessa misura percentuale
e numerica - con la perdita dell’utile riconosciuta all’impresa
illegittimamente estromessa”. ------------------------------------ Così
delineati, sia pure in termini riassuntivi, gli aspetti principali di un
contrasto giurisprudenziale che investe una problematica di rilevante
interesse, occorre esprimere un giudizio sulla soluzione preferibile,
tenendo anche conto delle conseguenze derivanti dall’accoglimento dei
criteri propugnati dalle contrapposte tesi. Come si è visto, la suprema Corte di Cassazione, con sentenza n.
11031/08, ha statuito che ”nel contratto di appalto pubblico l'omissione
della gara prescritta dalla legge per l'individuazione del contraente
privato comporta la nullità del contratto per contrasto con norme
imperative", aggiungendo che, a seguito della declaratoria di nullità,
all’appaltatore “eventuali restituzioni potevano spettare soltanto in
forza di azione di ripetizione dell'indebito o di indebito arricchimento”.
Con sentenza n. 3672/2010 ha poi “ribadito che l'elusione delle garanzie
di sistema a presidio dell'interesse pubblico prescritte dalla legge per
l'individuazione del contraente privato più affidabile comporta la nullità
del contratto per contrasto con le relative norme inderogabili … e
conseguentemente non dovuti, dagli enti, i compensi sulla base di questo
erroneamente riconosciuti dall'impugnata sentenza alla società”. La sentenza della Sezione Lombardia n. 598/2009 ha fatto puntuale
applicazione di tali principi, affermando testualmente che “il
danno (alla concorrenza), nel giudizio di responsabilità, viene individuato
nei pagamenti eccedenti la quota riconducibile all’arricchimento senza
causa,
sicché l’utile di impresa rappresenta la misurazione di tale eccedenza”. La
Sezione II centrale, nella sentenza n. 198/2011, sull’appello avverso
la predetta sentenza della Sezione territoriale, ha completamente omesso l’esame
di tale punto fondamentale, espresso a conclusione della parte in diritto,
limitandosi ad una valutazione parziale della motivazione, limitatamente
alla parte nella quale si osserva preliminarmente, nel secondo capoverso, la
“ricaduta, sul contratto, dell’acquisizione
di beni e servizi in mancanza della valutazione concorsuale di un adeguato
numero di potenziali contraenti, in termini di maggiori costi della
fornitura o di conseguimento di prestazioni qualitativamente inferiori a
quelle di mercato”. In
altri termini in sede di appello si è ritenuto, erroneamente, in punto di
fatto, che il danno rilevato in primo grado non consistesse “nei
pagamenti eccedenti la quota riconducibile all’arricchimento senza causa”,
e quindi nello “utile di impresa” che
“rappresenta la misurazione di tale eccedenza”, bensì nei
maggiori costi derivanti dalle migliori condizioni che l’Amm.ne avrebbe
ottenuto da un corretto concorso di più imprese nella gara pubblica, nel
rispetto delle norme sulla concorrenza. Dall’erronea
premessa è derivata l’erronea conseguenza sul presunto difetto di prova
di un danno la cui determinazione è stata arbitrariamente riferita alla
Sezione territoriale ed individuata senza fondamento nel “minor
prezzo che sarebbe stato ottenibile dal confronto di più offerte”. Probabilmente
l’equivoco è sorto anche in relazione all’impropria terminologia, ormai
comunemente adottata, per individuare la particolare tipologia del danno in
questione. Il danno di cui trattasi, infatti, non è “alla concorrenza”,
riferendosi questo, più correttamente, alle imprese illegittimamente
escluse dall’aggiudicazione della gara, i cui interessi sono tutelabili
dinanzi al giudice amministrativo, bensì è danno all’erario conseguente
alla violazione delle norme imperative, comunitarie ed interne, a tutela
della concorrenza, con conseguente nullità del contratto ed illiceità di
qualsiasi pagamento eccedente l’arricchimento senza causa. Da
quanto detto, in linea con l’insegnamento della suprema Corte, possono
trarsi le seguenti conclusioni: 1)
Le norme di evidenza pubblica sulla concorrenza sono imperative. 2)
La loro violazione comporta la nullità del contratto. 3)
Dalla nullità del contratto discende la non debenza, da parte della P.A.,
di compensi a favore del privato contraente, se non nei limiti dell’arricchimento
senza causa. 4)
L’esborso di somme eccedenti tali limiti costituisce danno erariale. 5)
Il pubblico funzionario che per dolo o colpa grave autorizza una gara in
violazione delle norme imperative sulla tutela della concorrenza, con
conseguente declaratoria di nullità del contratto, è responsabile del
danno erariale conseguente all’indebito pagamento al privato contraente di
somme eccedenti l’arricchimento senza causa. 6) Gli elementi probatori che il
P.M. deve fornire consistono, in particolare: a) sotto il profilo soggettivo,
nella dimostrazione del dolo o della colpa grave del pubblico funzionario per
la violazione delle norme imperative; b) sotto il profilo oggettivo, nella
dimostrazione del danno erariale. Riguardo allo ”an debeatur”, sorregge
tale dimostrazione la presunzione “juris tantum”, sulla base dello “id
quod plerumque accidit”, che il prezzo concordato e corrisposto non si
limita alla quota non eccedente l’arricchimento senza causa bensì comprende
anche “l’utile d’impresa”, fatto, questo, di “ragionevole
probabilità” che autorizza il ricorso alla presunzione, secondo l’insegnamento
della Cassazione, (sent. n. 934/86). Ovviamente il convenuto può addurre prove contrarie
dimostrando che il lavoro o la fornitura sono stati forniti a prezzo di costo,
senza utili. 7) Riguardo al quantum il
giudice, se non condivide il criterio adottato dalla parte pubblica per la
quantificazione del danno, nella specie una somma pari all’utile d’impresa
calcolato secondo una percentuale predeterminata del prezzo di aggiudicazione,
non può in nessun caso trarre la conseguenza che il danno, sorretto riguardo
allo “an” da una solidissima presunzione, salvo dimostrazione del
contrario, non risulta provato, potendosi avvalere di tutti i mezzi istruttori
ritenuti necessari a tal fine, avvalendosi dell’ampio
“potere sindacatorio”, previsto dall’art. 73 del t.u. n. 1214/34 e dagli
artt. 14, 15 e 47 del r.d. n. 1038/33, in base al quale la Corte può disporre
assunzione di testimoni, produzione di atti, accertamenti diretti a cura del
P.M., ammettere altri mezzi istruttori ed ordinare l’intervento in giudizio
di soggetti non chiamati in causa, d’ufficio o su richiesta delle parti. Sul
punto, a conferma dell’esattezza della tesi esposta, si richiama la sentenza
n. 3794/2008, con la quale la Cassazione ha precisato che l'attore, il quale
abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento del danno, ha l'onere
di fornire la prova certa e concreta del danno stesso, così da
consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno
ed i comportamenti addebitati alla controparte; può, invero, farsi ricorso
alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui
all'art. 1226 cod. civ., solo a condizione che l'esistenza del danno sia
comunque dimostrata. Ancora, con sentenza n. 8271/2004, la Cassazione ha
precisato che il giudice del merito può desumere
l'esistenza del danno in base agli elementi di fatto relativi alle circostanze
del caso concreto, potendo procedere ad una autonoma valutazione equitativa
del danno, rispetto alla quale non osta l'eventuale inidoneità e\o erroneità
dei parametri risarcitori indicati dal danneggiato, dovendosi, per converso,
ritenere contraria a diritto un'eventuale decisione negativa fondata
sull'asserita inadeguatezza dei criteri indicati dall'attore,
risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già
definitivamente acclarato in termini di esistenza di una condotta generatrice
di danno ingiusto e di conseguente legittimità di una richiesta risarcitoria
relativa ad una "certa res lesiva”. I
principi contenuti nella sentenza d’appello, che ha negato il diritto al
risarcimento del danno di cui ha sofferto l’erario, secondo il giudice di I
grado, in conseguenza della manifesta violazione delle norme imperative sulla
tutela della concorrenza, con conseguente indebita corresponsione di compensi
oltre i limiti dell’indebito arricchimento, se ulteriormente confermati,
porteranno a conseguenze, che non si ha difficoltà a definire devastanti,
soprattutto nei numerosissimi casi in cui la condotta dei pubblici funzionari
che hanno alterato il corretto svolgimento delle gare sia caratterizzata da
attività criminosa. Come si è
visto, la Cassazione, con sentenza n. 3672/2010 ha
stabilito che se la violazione di dette norme
imperative “è stata altresì preordinata alla conclusione di un contratto
le cui reciproche prestazioni sono illecite e la cui condotta è assolutamente
vietata alle parti e penalmente sanzionata nell'interesse pubblico generale -
che nel reato di corruzione è il buon andamento e l'imparzialità
dell'amministrazione - la nullità per contrasto con norme imperative sussiste
anche sotto tale ulteriore profilo, e deve esser dichiarata onde impedire
che dalla commissione del reato derivino ulteriori conseguenze”, per cui “non
sono dovuti, dagli enti, i compensi”. Basta
citare, come esempio, l’ultima sentenza emessa in materia dalla Sezione
Lombardia (n. 109/2011), nella quale è scritto: “Facendo applicazione nelle fattispecie oggetto del
presente giudizio del principio di diritto enunciato nella giurisprudenza
citata (sent.
Cass. n. 11031/2008 e 3672/2010), non può non giungersi alla conclusione che tutti i
contratti indicati nei capi di imputazione penale, che siano da ritenere il
risultato di accordi corruttivi intervenuti tra i convenuti e le imprese,
siano radicalmente nulli, con la conseguenza che la corresponsione da parte
dell’ANAS del prezzo in essi stabilito costituisce indebito pagamento, salva
naturalmente l’esigenza di tenere conto dell’utilità comunque conseguita
dall’amministrazione per effetto dell’esecuzione dei lavori medesimi. … Quanto
alla misura di tale danno, questa Sezione ha già indicato come percentuale
equitativamente utilizzabile quella del 10%, trattandosi nella fattispecie di
appalti di lavori. Tale percentuale si ricava dalla disposizione dell’art.
345 della legge n. 2248/1865, all. F (v. ora art. 134 del d. l.vo 12 aprile
2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).”. Orbene, anche in
questo caso i responsabili dell’attività criminosa di alterazione delle
prescritte condizioni di gara andranno esenti da responsabilità
amministrativa per il danno erariale in questione, per presunta carenza di
prova, accogliendosi il principio enunziato dalla Sezione d’appello secondo
cui “l’omissione della gara costituisce un indizio di
danno.
Trattandosi, però, pur sempre e soltanto di un sospetto, occorre
dimostrare che effettivamente nel caso concreto la violazione delle norme
sulla scelta del contraente abbia determinato una maggiore spendita di denaro
pubblico”. Una riflessione conclusiva: la Corte dei conti è
sovente accusata, anche ingiustamente, di non saper ottenere risultati
concreti ed incisivi, a fronte di una intensa attività nei settori
giurisdizionali e del controllo. La giurisprudenza consolidata della Sezione
giurisdizionale per la Lombardia, seguita da altre due Sezioni territoriali,
in materia di danno per violazione delle norme sulla concorrenza, in piena
aderenza con la giurisprudenza della Cassazione, potrebbe portare a rilevanti
e concreti risultati di dissuasione dell’attività illecita dei pubblici
funzionari nella gestione delle gare pubbliche, se venisse confermato in
appello l’indirizzo adottato in primo grado, con condanne risarcitorie
esemplari, tanto più necessarie in un momento nel quale si avverte il rischio
reale di infiltrazioni criminali sempre più massicce nella pubblica
amministrazione. Roma,
13 giugno 2011.
Antonio
VETRO |