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La Corte dei conti decide in via esclusiva sul " quantum" del danno relativo a vicenda illecita oggetto di condanna penale, di Leonardo Venturini, magistrato della Corte dei conti
In caso di condanna penale con azione civile nel relativo processo, va applicato l’articolo 538 del codice di procedura penale, il quale limita la giurisdizione del giudice penale in sede di pronuncia sul risarcimento del danno, alla sola condanna generica dell’imputato senza porre problemi di pregiudizialità, essendo questa venuta meno, con l’abrogazione dell’art. 3 del vecchio codice di procedura penale. La sentenza n. 272 del 13 luglio 2003 della Consulta si segnala per l’intento di tratteggiare con compiutezza - seppur con sintetici ma inequivocabili passaggi - il rapporto fra azione civile azionata in sede penale e azione di responsabilità amministrativa. L’occasione per delineare l’indirizzo che si ritiene evincibile con chiarezza , anche se, si ripete, ad esplicitare lo stesso depone un solo, icastico periodo, dalla decisione in commento è sorto in relazione all’ordinanza del 30 marzo 2006, con la quale la Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia - aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’articolo 103, secondo comma, della Costituzione, dell’articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale, poiché lo stesso, non solo comporta la sospensione del giudizio civile, una volta proposta medesima azione in sede di giudizio penale afferente i medesimi fatti, ma , secondo "diritto vivente," ed in particolare seguendo l’indirizzo interpretativo delle Sezioni unite della Corte di cassazione in ordine ai rapporti fra giudizi di competenza del giudice ordinario e quelli devoluti al giudice contabile, darebbe luogo all’obbligatorietà della sospensione del processo innanzi a detto giudice; processo instaurato, nei confronti delle medesime persone e per i medesimi fatti, dopo l’emanazione della sentenza penale di primo grado che abbia pronunciato sulla domanda civile proposta in quella sede dalla amministrazione pubblica. E le censure di costituzionalità, allora, discenderebbero, secondo il giudice remittente, dal contrasto fra la norma derivante dalla disposizione citata e l’art. 103, co. 2° della Costituzione, che delinea una giurisdizione tendenzialmente esclusiva, nell’alveo della contabilità pubblica, della Corte dei conti per responsabilità da danno a seguito di violazione di obblighi di servizio, fatto salvo – ipotesi non ravvisabile nel caso di specie – un intervento derogatorio eccezionale del legislatore attributivo di competenze giurisdizionali ad altro giudice. La Consulta ritiene il riferimento all’art. 75 comma 3 del c.p..p., citato, non appropriato per porre una problematica da risolvere realmente esistente, ovvero i rapporti fra responsabilità civile da danno, in particolare quando questa si traduce in azione civile nell’ambito del giudizio penale, e responsabilità amministrativa. Ampi passaggi vengono dedicati al profilo del la non idoneità del predetto art. 75 ai fini di una esaustiva soluzione della tematica, anche se pare che, nel fluire motivazionale della decisione, questi si strutturino come un ampio momento preparatorio, ancorché necessario in funzione prodromica e espositiva di concetti che acquistano piena luce con i passaggi finali, tesi all’affermazione, vera chiave di volta del quadro ricostruttivo della vicenda da parte del Giudice delle leggi , del ruolo centrale da conferire all’art. 538 c.p.p. In sintesi la Corte afferma che: - l’art. 75 co. 3° c.p.p. fa riferimento non alla sospensione del giudizio civile dopo pronuncia per responsabilità da danno in sede penale sulla medesima vicenda, ma dopo proposizione dell’azione in tale ambito processuale:;- sempre detto articolo, si riferisce solo al giudizio civile, e non a quello azionabile innanzi alla Corte dei conti, per piana interpretazione letterale cui si è mostrata aderente buona parte della giurisprudenza, fugando, così, la possibilità di affermare l’esistenza di un "diritto vivente" in senso contrario: quando il legislatore ha voluto estendere specifiche disposizioni anche all’ambito della responsabilità amministrativa si è espresso esplicitamente, come nell’ipotesi di cui agli artt. 651 e 652 c.p.p., in tema di efficacia del giudicato penale. A questo punto la Consulta giunge al passaggio chiave, che per opportunità di lettura analitica, è opportuno riportare "espressis verbis", e che ritiene centrale, per la soluzione della problematica in questione, valutare "l’applicabilità alla fattispecie in questione, come riconosce la dottrina, dell’articolo 538 del codice di procedura penale, il quale limita la giurisdizione del giudice penale in sede di pronuncia sul risarcimento del danno, alla sola condanna generica dell’imputato senza porre problemi di pregiudizialità, essendo questa venuta meno, con l’abrogazione dell’art. 3 del vecchio codice di procedura penale". Con detta formulazione la Consulta – nel riconoscere la giurisdizione esclusiva sul "quantum" del danno ad un giudice speciale, ribadisce il proprio indirizzo per cui vi è un "principio fondamentale dell’ordinamento, il quale riconosce bensì la esistenza di una pluralità di giudici, ma la riconosce affinché venga assicurata, sulla base di distinte competenze, una più adeguata risposta alla domanda di giustizia, e non già affinché sia compromessa la possibilità stessa che a tale domanda venga data risposta. Ed infatti, ha ancora opinato la Consulta, le disposizioni processuali non sono fine a se stesse, ma funzionali alla miglior qualità della decisione di merito, assicurando il rispetto della garanzia costituzionale del giudice naturale e, dall’altro lato, l’idoneità a rendere la migliore decisione di merito – non risultando sacrificato il diritto delle parti ad ottenere una risposta, affermativa o negativa, in ordine al "bene della vita" oggetto della loro contesa. Gli artt. 24 e 111 Cost. impongono che a detto principio si ispiri la disciplina dei rapporti tra giudici appartenenti ad ordini diversi . Anche precedentemente, del resto, il Giudice delle leggi, aveva avvertito che il giusto processo è diretto non allo scopo di sfociare in una decisione purchessia, ma di rendere pronuncia di merito stabilendo chi ha ragione e chi ha torto, onde esso deve avere per oggetto la verifica della sussistenza dell'azione in senso sostanziale e, nei limiti del possibile, non esaurirsi nella discettazione sui presupposti processuali. La Corte dei conti vede così affermarsi la tendenza, già sancita dalla Corte di Cassazione di una giurisdizione che si sostanzia e si identifica per l’oggetto, in ragione della naturale tendenza espansiva dell’art. 103, co. 2° della Cost. ed è fondamentale garanzia di giustizia sostanziale nell'ordinamento statale contemporaneo, in quanto controllo degli amministratori, sia politici che amministrativi, nell'attività di spendita del pubblico denaro, di gestione di beni patrimoniali e di comportamenti patrimonialmente rilevanti. Ciò nel contesto di un peculiare giudizio, caratterizzato dal ricorso al cd. "potere riduttivo ( rectius definizione equitativa del " quantum" addebitabile al convenuto da parte del giudice) e dal requisito minimo, sul piano della colpevolezza, della colpa grave, intesa nell’accezione teorica di colpa normativa, i cui parametri di valutazione permettono una incisiva e concreta giustizia. La Consulta avalla quindi l’orientamento della Cassazione teso a creare "una sorta di concentrazione e trasfigurazione di responsabilità prima diverse, e delle stesse condotte ritenute idonee ad ingenerare danno". Concentrazione dei giudizi e delle tutele allo scopo di attuare l’effettività della tutela giurisdizionale ( art. 24 Cost. ) e del tempo ragionevole dell’esercizio di questa ( art. 111 Cost. ) . Attribuzione di competenza giurisdizionale secondo il criterio dei blocs de competence appuntantesi sul criterio oggettivo sulla natura pubblica delle risorse utilizzate, di protezione delle situazioni soggettive dei cittadini attraverso la protezione degli interessi generali connessi alla materia di contabilità pubblica ; di carattere esclusivo, che supera la dicotomia strumenti pubblicistici e privatistici, e che vede il riparto di giurisdizione in una prospettiva funzionale e non di separatezza, con i correlati pratici che fra poco si esporranno. Infatti, sinteticamente, questo pare essere l’assetto di attribuzioni giurisdizionali in tema di responsabilità da danno: I ) nell’ipotesi di semplice sussistenza di giudizio civile va affermato il principio che "la giurisdizione della Corte dei Conti è esclusiva, nel senso che è l'unico organo giudiziario che può decidere nelle materia devolute alla sua cognizione," e che "spetta alla cognizione della Corte dei conti, atteso che la giurisdizione di tale Corte, secondo la previsione dell'art. 52 r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, e dell'art. 103 cost., non si riferisce ai soli fatti inerenti al maneggio di denaro, ma si estende ad ogni ipotesi di responsabilità per pregiudizi economici arrecati allo Stato o ad enti pubblici da persone legate da vincoli di impiego o di servizio ed in conseguenza di violazioni degli obblighi inerenti a detti rapporti"; II) quando vi sia vicenda penale, il relativo giudice deve arrestarsi ad una, in sede di condanna per responsabilità da danno, formulazione generica della sussistenza di questo, dovendo declinare la propria competenza giurisdizionale verso la Corte dei Conti, la quale determinerà il " quantum", secondo le regole peculiari del proprio processo, ove aspetti sostanziali si intrecciano e non sono separabili dai momenti processuali: se il giudice penale procede alla liquidazione del danno sarà necessario sollevare questione di contrasto di giurisdizione innanzi alle Sezioni Unite della Cassazione ( si rammenti: l’art. 382 c.p.c. afferma che la Cassazione in tale sede, se ve ne sono i presupposti, rinvia la causa al giudice " competente", dizione che echeggia quella del comma 2° dell’art. 538, che inibisce la liquidazione del danno al giudice penale quando " sia prevista la competenza di altro giudice"); III) va ricordato che la Corte di Cassazione ha affermato che la condanna generica al risarcimento del danno, quantunque contenuta in una sentenza penale, consiste in una mera "declaratoria iuris" e richiede il semplice accertamento della potenziale idoneità del fatto illecito a produrre conseguenze dannose o pregiudizievoli, a prescindere dall'esistenza e dalla misura del danno, il cui accertamento è riservato al giudice della liquidazione. Pertanto, ogni affermazione della sentenza penale che non sia funzionale alla condanna generica è insuscettibile di acquistare autorità di giudicato e non impedisce che nel giudizio di liquidazione sia riconosciuta l'infondatezza della pretesa risarcitoria e ne venga pronunciato il rigetto, ove si accerti che in realtà nessun danno si è verificato o quello esistente non è ricollegabile eziologicamente al fatto illecito accertato in sede penale. In altri termini, una volta che sia pronunciata sentenza di condanna, resta impregiudicato l'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del danno nonché del nesso di causalità, riservato al giudice della liquidazione, ed è, invece, inibito ogni diverso accertamento relativamente alla pretesa risarcitoria, di tal che degli elementi che compongono la fattispecie soltanto l'"iniuria" (l'esistenza, cioè, di una condotta illecita) e la colpa sono accertati in modo pieno e completo, mentre l'esistenza del danno ricollegabile all'atto "contra legem" forma oggetto di un apprezzamento sommario e provvisorio di probabilità o verosimiglianza; anzi il danneggiato può fornire nel successivo giudizio di liquidazione del danno la prova del nesso causale tra il reato accertato con il giudicato penale e le conseguenze subite ed addirittura dedurre nuovi profili di danno che, non contemplati dal giudicato penale, non siano da esso esclusi, anche se verificatisi dopo la sentenza (Cass. 8.3.1991, n. 2459). E’ ciò che la Consulta ha affermato con la decisione in commento, ribadendo la valenza degli art. 651 e 652 c.p.p. ( il primo prescrive l’efficacia di giudicato della condanna penale nel giudizio civile ed amministrativo di danno con riferimento agli elementi fattuali e di colpevolezza della vicenda), al tempo stesso garantendo l’esclusività, dato come presupposto l’accertamento dei fatti e l’illiceità sotto l’aspetto soggettivo, del peculiare giudizio di responsabilità amministrativa. IV) Sempre considerando il coordinamento fra ordini giurisdizionali e la loro tendenziale unità sostanziale ai fini di giustizia, va sottolineato che in un eventuale "passaggio di consegne" fra giudice penale e giudice della Corte dei conti, vi è una continuazione del giudizio ( o una conservazione dell’incidenza degli atti compiti, secondo la citata Corte Costituzionale n. 77 del 2007) con la valenza degli effetti sostanziali già prodottisi, quali, ad esempio, l’interruzione della prescrizione della costituzione di parte civile valenza peraltro sussistente, nel solco del medesimo principio, anche in caso di giudizio di responsabilità amministrativo iniziato prima della condanna penale.
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