CORTE DEI CONTI - CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Aula delle Sezioni Riunite della Corte dei conti - Roma, 29-30 e 31 marzo 2006

Corso di formazione e aggiornamento sul tema:

Recenti interventi legislativi sul giudizio di responsabilità

Mercoledì 29 marzo 2006 - ore 14,30/18,30

             IL REGOLAMENTO DELLE SPESE

NEI GIUDIZI DI RESPONSABILITA’ CONCLUSISI CON L’ASSOLUZIONE DEL CONVENUTO

 

di Michael SCIASCIA, consigliere della Corte dei conti e professore ufficiale di “Istituzioni di diritto pubblico” nella facoltà di Economia della II Università degli studi di Napoli

 

 

SOMMARIO : 1. L’onere delle spese processuali nei giudizi di responsabilità- 2. La configurazione del procuratore contabile - 3. Il rimborso delle spese legali - 4. Differenza ontologica del rimborso giudiziale e stragiudiziale - 5. Apparente antinomia tra i sistemi di rimborso - 6. Ambito del rimborso giudiziale - 7. Individuazione dell’amministrazione tenuta al rimborso giudiziale- 8. La liquidazione giudiziale delle spese legali- 9. Il rimborso stragiudiziale

 

 

1. L’ONERE DELLE SPESE PROCESSUALI NEI GIUDIZI DI RESPONSABILITA’

Il processo contabile, come ogni altro, comporta una serie di spese afferenti al compimento di atti procedurali (tasse di bollo, diritti, notifiche, consulenze tecniche d’ufficio, ecc.), c.d. spese di giustizia, e al pagamento degli onorari dei difensori e dei loro ausiliari, c.d. spese legali .

La disciplina comune di tali spese prevede che esse facciano carico inizialmente, quale anticipazione, alla parte che le ha determinate, (salvo le norme sul gratuito patrocinio); mentre  a conclusione del processo gravino sulla parte soccombente, la quale è tenuta generalmente a rimborsare anche le spese anticipate dalla parte vincitrice (art 91 cpc.), salvo si determini la soccombenza reciproca o ovvero per giusti motivi (art 92 cpc.).

Il problema delle spese di giudizio, e segnatamente di quelle legali, viene spesso relegato ai margini del sistema processuale, quando invece costituisce un elemento assolutamente caratterizzante dal punto della costruzione di una teoria generale del processo, tanto piu’ che rende concreto il principio costituzionale, affermato nell’art.24 dell’Alta Carta, sul diritto alla difesa.

In questa consapevolezza il discorso sulle spese legali afferenti il giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti, frutto di un processo evolutivo non sempre lineare, va affrontato con un atteggiamento retrospettivo e quasi storiografico, che consenta la piena comprensione di un fenomeno complesso.

In tale particolare ambito va osservato preliminarmente che la giurisprudenza unanime della Corte dei conti era stata sempre orientata a compensare comunque, in caso di assoluzione, le spese tra le parti nella considerazione che il procuratore contabile si atteggiasse come parte formale; d’altronde non si era mai ritenuto possibile condannare l’amministrazione nel cui interesse agisce il requirente, specie se non è intervenuta nel processo, dato che essa non si considera tecnicamente rappresentata in giudizio dal procuratore regionale e/o generale della Corte dei conti. Tale situazione aveva fatto insorgere non poche perplessità, in quanto il peso anche di errori dell’organo requirente veniva a gravare su soggetti ingiustamente evocati in giudizio [1]. Il legislatore pertanto aveva deciso di risolvere il problema, introducendo dei rimedi.

La materia delle spese legali nei giudizi di responsabilità, così come in quelli di conto allorché si pronunci in ipotesi di responsabilità contabile -cioè con esclusione dei giudizi aventi ad oggetto questioni relative alla regolarità formale di conti e gestioni- è stata pertanto assoggettata ad una disciplina speciale diversificata rispetto agli altri giudizi contabili .

 

2. LA CONFIGURAZIONE DEL PROCURATORE CONTABILE

Il motivo di tale situazione è da rinvenirsi nel particolare sistema processuale, che determina una legittimazione straordinaria di un organo pubblico, rappresentato dagli uffici di procura presso la stessa Corte dei conti, che è abilitato ex lege ad agire processualmente a tutela delle ragioni delle amministrazioni presuntivamente lese da comportamenti di funzionari infedeli, senza una qualunque forma di coinvolgimento di esse.

Tale meccanismo presuppone logicamente che tali organi rivestano ex lege la qualità di rappresentanti sui generis limitatamente agli aspetti processuali delle amministrazioni nel cui interesse agiscono, muniti altresì, sempre ex lege, del necessario ius postulandi  connesso alla funzione di pubblico ministero da essi rivestita contestualmente.

La qualità di rappresentante processuale è sui generis, in quanto presenta la particolarità di essere sganciato da ogni rapporto sostanziale, agendo in nome proprio per un diritto di credito di una P.A., sì da avvicinarlo sotto alcuni profili al sostituto processuale, anche se permane la sua natura formale.

Tale qualità di rappresentanza processuale sui generis derivata direttamente dalla legge, infatti, si aggiunge in tempi relativamente recenti all’impostazione originaria di essi esclusivamente come pubblico ministero, allorché la Camera dei conti e poi Corte dei conti dello Stato sabaudo e quindi dello Stato unitario esercitava essenzialmente compiti di giurisdizione sulla regolarità dei conti, conoscendo incidentalmente della responsabilità gestionale degli agenti contabili.

In tale contesto la funzione del procuratore generale era di alta vigilanza e di generica tutela della legalità nel campo delle gestioni pubbliche, in particolare di quelle statuali, allora assolutamente assorbenti la finanza pubblica.

La proiezione sul piano processuale di tali compiti era costituita dalla funzione di pubblico ministero volta alla mera tutela della legalità finanziaria ed amministrativa.

Con l’evoluzione della giurisdizione de qua, a partire dalla riforma Crispi del 1888-89, nel nuovo campo di quei giudizi “speciali”, nati da una costola dei giudizi di conto, la figura del procuratore generale si modifica, arricchendosi di aspetti piu’ attivi essendosi affidato ad esso il potere di convenire in giudizio gli ordinatori di spesa per responsabilità connesse a quella piu’ squisitamente contabile.

L’enorme sviluppo di tali giudizi di responsabilità, che ha finito per rendere meno rilevanti i giudizi di conto, ha sempre piu’ accentuato, senza che ciò fosse avvertito, la configurazione del procuratore generale quale rappresentante processuale ex lege della amministrazione statale a discapito dell’originaria funzione di pubblico ministero, che rimaneva piu’ evidente in relazione agli enti diversi dallo Stato.

Basti por mente alla circostanza del diverso ruolo di tale organo nell’ambito dei giudizi contabili ad iniziativa di parte in cui lo Stato non abbia interesse [2] ed in passato anche di quelli per pensioni miste [3], nonché ai limiti posti dalla giurisprudenza nell’ammettere l’intervento spontaneo dell’amministrazione stessa.

Il giudizio per danno da responsabilità gestoria, amministrativa o anche contabile, infatti, presupponeva e presuppone che il soggetto pubblico leso convenga in giudizio innanzi alla Corte dei conti l’autore della condotta pregiudizievole.

La circostanza che il potere di agire in giudizio sia riservato dalla legge ad un organo specifico non toglie che quest’ultimo “rappresenti” in giudizio l’ente pubblico, soggetto attivo del rapporto sostanziale dedotto, non potendosi logicamente ammettere che il procuratore contabile si atteggi solo a pubblico ministero, anche se tale funzione coesiste pur sempre in capo allo stesso non essendo la sua azione disgiunta dalla astratta tutela della legalità e degli interessi della collettività dei cittadini.

Con l’allargamento della sfera delle amministrazioni tutelate da tali organi si è accentuata progressivamente una divaricazione tra una costruzione dogmatica, che ha privilegiato e privilegia la funzione di pubblico ministero, e quella “pratica” operata dalla giurisprudenza assecondata da una legislazione che ha mirato ad un sistema di garanzie oggettive

Così per l’efficacia interruttiva connessa all’invito a dedurre, per la possibilità di recente ammessa dalla legge per il procuratore contabile di adoperarsi a vantaggio dell’amministrazione presuntivamente danneggiata con gli opportuni atti conservativi anche innanzi a diversa giurisdizione, ecc.

Una delle conseguenze della costruzione totalizzante del procuratore contabile quale pubblico ministero è stata l’esclusione della condanna di questi, in quanto parte meramente formale, alle spese legali anche in caso di assoluzione del convenuto.

A tale impostazione si riallaccia la stessa Corte Suprema di Cassazione, che, fuorviata dall’assimilazione tra il procuratore contabile e quello ordinario, in una recente sentenza resa a Sezioni unite[4] ha affermato: “La struttura dei giudizi di responsabilità contabile, infatti, è tale che il Pg della Corte dei conti non può chiedere la rifusione delle spese legali, quando sia accolta la domanda di condanna, perché si tratta di parte pubblica, che esercita d’ufficio la relativa azione.
Allo stesso modo e per le stesse ragioni, il Pg non può essere condannato al rimborso delle spese in favore della parte che sia stata assolta. Questo comporta che, in caso di rigetto della domanda del Pg, la parte assolta deve farsi carico delle spese affrontate per la sua difesa
”.

3. IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI

A fronte dell’esigenza, imposta alla coscienza sociale e quindi giuridica, di sollevare colui che sia stato convenuto ingiustamente innanzi alla giurisdizione contabile dalle gravose spese per la necessaria difesa in processo, si è quindi preferito, in una confusione estrema indotta dalla stessa giurisprudenza contabile, percorrere altra strada, rappresentata dalla previsione della possibilità per il convenuto assolto di richiedere stragiudizialmente il rimborso direttamente all’amministrazione di appartenenza.

Tale sistema di rimborso stragiudiziale era stato già utilizzato dalla legge e dai contratti di lavoro del personale pubblico per non gravare il soggetto convenuto, a causa dello svolgimento di funzioni istituzionali, in giudizi civili o penali [5]  [6] semprecché naturalmente non si configurasse un conflitto d’interesse tra ente e funzionario .

Sono così intervenute disposizioni di carattere generale in ipotesi di assoluzione del convenuto in giudizio di responsabilità  .

Per il caso di definitivo proscioglimento -o comunque di accertamento di esclusione di responsabilità in qualunque forma,come l’estromissione- del convenuto a conclusione di un giudizio su citazione del P.M. innanzi alla Corte dei conti,  l’art.3 comma 2-bis D.L. 23.10.1996 convertito nella Legge 20.12.1996 n.639  ha previsto che le spese legali sostenute dal convenuto assolto siano rimborsate dall’amministrazione di appartenenza .

Se poi quest’ultima è statale, l’art.18 D.L. 25.3.1997 conv.L. 23.5.1997 n.135 ha espressamente previsto (in relazione a tutti i giudizi penali, civili ed amministrativi) da un lato che le suddette spese siano rimborsate nei limiti riconosciuti congrui dalla competente Avvocatura dello Stato, dall’altro che esse possano essere anticipate dalla stessa amministrazione interessata a seguito di assoluzione in primo grado, sentita l’Avvocatura dello Stato[7], salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità .

Non sfuggirà come in tali disposizioni non vi sia traccia di ogni riferimento ad un conflitto d’interesse, in quanto appare evidente che nei giudizi di responsabilità innanzi alla Corte dei conti sussiste sempre una tale situazione per essere l’ente pubblico tenuto al rimborso normalmente il soggetto presuntivamente leso nell’ambito del rapporto risarcitorio.

La prevalente giurisprudenza contabile ha seguito una interpretazione radicale della norma, nel senso del non luogo a provvedere in ordine alle spese legali relativamente a qualunque ente [8], anche se non sono mancate numerose pronunce nel senso opposto che hanno tentato di affermare la permanenza in capo al giudice contabile del potere di liquidare le spese legali, specie nel periodo intercorrente tra le due disposizione del 1996 e del 1997 [9].

Persistendo le perplessità applicative nella giurisprudenza contabile, il legislatore ha inteso intervenire di recente con la legge 2 dicembre 2005 n.248 che ha convertito il decreto legge 30 settembre 2005 n.203, contenente all’art. 10 co. 10 un’interpretazione autentica, ispirata dall’esigenza di dirimere i dubbi applicativi della pregressa normativa [10].

Essa da un lato riconosce espressamente il potere del giudice contabile di provvedere anche nei giudizi di responsabilità, ai sensi dell’art.91 cpc, alla liquidazione a carico della parte soccombente dell’ammontare delle spese legali comprensive degli onorari degli avvocati a favore del prosciolto nel merito, dall’altro conferma la procedura di rimborso delle spese legali che fanno carico all’amministrazione di appartenenza del prosciolto in merito, ribadendo la necessità del parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato laddove evidentemente sia previsto.

Può invero destare meraviglia e perplessità la circostanza che la riaffermazione del potere del giudice contabile di pronunciare in ordine al rimborso giudiziale sia così detratta in via di interpretazione autentica dalle disposizioni che hanno introdotto e disciplinato il rimborso stragiudiziale. Ma la spiegazione è semplice. Infatti proprio tali disposizioni innovative, non correttamente interpretate dalla giurisprudenza, avevano indotto lo stesso giudice contabile a  dubitare e generalmente a ritenersi ormai privato di tale potere, sicché il legislatore è dovuto intervenire proprio sulla corretta portata di esse.

 

4. DIFFERENZA ONTOLOGICA DEL RIMBORSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE

Preliminare ad una interpretazione sistematica della novella del dicembre 2005, è l’approfondimento della natura delle suddette procedure, le quali attengono invero a due rapporti ontologicamente diversi, ancorché abbiano un oggetto identico, costituito dal rimborso delle spese legali anticipate dalla parte.

La determinazione delle spese processuali, sia di giustizia che legali, è potere riservato al giudice, il quale stabilisce discrezionalmente l’an (potendo pervenire anche all’esclusione del rimborso, attraverso la c.d. compensazione delle spese) e il quantum (possono essere escluse quelle ritenute eccessive e superflue, in applicazione del principio di causalità) nella sentenza definitiva; questa, se ammette a rimborso in tutto o in parte le suddette spese, ha sul punto natura costitutiva dell’obbligo del rimborso, che sorge solo in quel momento.

Tale determinazione, concretantesi in una pronuncia formale di condanna, si muove chiaramente sul piano processuale, atteggiandosi come regolamento delle spese del processo, che trova un suo fondamento nel concetto dell’accettazione del rischio, anche se non è assolutamente estraneo un rilievo della colpa, anche lieve, per aver instaurato un giudizio infondato. Tale fondamento soggettivo, da alcuni processualisti negato, rende comprensibile il sistema fondato anche sulla compensazione totale o parziale e su un’eventuale responsabilità aggravata in caso di lite temeraria ovvero di comportamento gravemente colpevole o sleale della parte poi risultata soccombente.

Soggetto passivo di tale obbligo di rimborso è l’amministrazione nel cui interesse ha agito in giudizio il procuratore contabile, quale suo rappresentante processuale ex lege, in quanto essa è il soggetto che si assumeva leso e a cui vantaggio sarebbe stato devoluta la condanna al risarcimento in caso di condanna. Generalmente corrisponde all’amministrazione in cui è organicamente inserito il presunto responsabile, ma può ben essere altra, in ipotesi di danno ad amministrazione diversa da quella di appartenenza.

Il diritto al rimborso delle spese legali, previsto dalle disposizioni surriferite, sorge, invece, come automatica conseguenza di pronuncia che abbia escluso la supposta responsabilità gestoria del convenuto, talché non è possibile una compensazione o meglio un rifiuto da parte dell’amministrazione, che è sempre e comunque quella di appartenenza.

Qui la sentenza assolutoria si presenta come mero presupposto di fatto, cui la legge ricollega l’insorgenza del diritto al rimborso, che si muove sul piano squisitamente sostanziale.

Esso è invero liquidato con atto paritetico dalla stessa amministrazione, sentita la competente avvocatura, ove esistente, come istituzionalmente nello Stato, che ne valuta la congruità. Avverso tale liquidazione è ammesso ricorso alla competente autorità giudiziaria ordinaria.

La congruità deve essere valutata a sua volta in maniera tale da non interferire con il parere reso istituzionalmente sulle parcelle legali dal competente ordine forense, per cui deve riguardare solo la necessità, l’economicità, ecc.

Non priva di rilievo è poi la circostanza che sia chiamata a pagare l’amministrazione di appartenenza, che potrebbe essere completamente estranea alla vicenda.

Il presupposto in tale sede quindi non è il rischio né tantomeno una colpa per aver instaurato un giudizio, ma il dato assolutamente obiettivo dell’avvenuta esclusione di una responsabilità collegata all’esercizio di funzioni istituzionali.

Anche quando coincidono soggettivamente l’amministrazione soccombente e quella di appartenenza, il diritto al rimborso de quo non cambia natura e presupposti.

Si è pronunciata sul punto anche la Corte Suprema di Cassazione a Sezioni unite[11], correttamente sottolineando come il rapporto sostanziale che s’instaura tra il convenuto assolto nel giudizio di responsabilità e l’amministrazione di appartenenza ai fini del rimborso delle spese legali (nella specie con riferimento all’art. 3, comma 2bis, della legge 639/96) non ha nulla a che vedere con quello che ha per oggetto il giudizio di responsabilità contabile.

 

5. APPARENTE ANTINOMIA TRA I SISTEMI DI RIMBORSO

L’antinomia tra le disposizioni disciplinanti i due sistemi summenzionati è solo apparente, in quanto essi, incidenti peraltro con ambiti anche parzialmente non coincidenti, si pongono su due diversi piani in forza della differenza ontologica e teleologica tra di essi  .

Il rimborso giudiziale costituisce infatti uno strumento prettamente di processuale con cui si tutela concretamente il diritto alla difesa affermato dall’art.24 della Costituzione, mentre il rimborso stragiudiziale è un meccanismo di diritto sostanziale con cui si tutela la situazione di immedesimazione tra funzionario ed amministrazione nell’ambito dell’art.97 della Costituzione.

La novella del dicembre 2005 ha inteso chiarire il punto, riaffermando il potere-dovere del giudice contabile di pronunciare sulle spese legali, senza escludere il rimborso stragiudiziale (semprecchè ne ricorrano i presupposti, tra cui in particolare il mancato totale rimborso giudiziale di tutte le spese legali).

Naturalmente non sarebbe mai ammissibile una duplicazione di rimborso delle spese legali, in quanto tali sistemi non si atteggiano come cumulativi; essi, parimenti non sono alternativi, integrandosi invece tra di loro .

Infatti la valutazione che compie il giudice contabile, in appendice alla sistemazione definitiva del rapporto dedotto, riguarda nel suo complesso il regolamento delle spese del giudizio in ragione dello sviluppo e della conclusione del processo, in particolare pronunciando sull’ammissibilità ed i limiti di riconoscimento delle spese legali quali risultanti dalla documentazione allegata da parte convenuta .

La stessa Corte Suprema, nella piu’ volte ricordata decisione[12], afferma correttamente che “Tra i due rapporti non vi sono elementi di connessione, in ragione della diversità del loro oggetto”, in quanto “Il primo attiene al giudizio di responsabilità contabile degli originari convenuti. Il secondo si riferisce al rapporto che corre tra i convenuti e la loro amministrazione di appartenenza, verso la quale possono esercitare il diritto ad essere rimborsati delle spese sostenute nel giudizio di responsabilità, ricorrendone le condizioni”, osservando al riguardo come “il secondo rapporto solo impropriamente è consequenziale al primo, perché corre tra soggetti diversi da quelli del giudizio di responsabilità (da una parte, gli incolpati; dall’altra la loro “amministrazione di appartenenza”) e perché la decisione resa su di esso non investe il giudizio di responsabilità contabile attribuito alla giurisdizione della Corte dei conti”.
Ne discende come conseguenza sul piano processuale che delle due forme di rimborso si occupano due giudici diversi, cioè quello contabile per il rimborso giudiziale vero e proprio ed il giudice ordinario per le controversie insorte in ordine al rimborso stragiudiziale[13].

 

6. AMBITO DEL RIMBORSO GIUDIZIALE

La novella invero si riferisce testualmente all’art.91 cpc che prevede la condanna alle spese e la liquidazione del loro ammontare, tanto da poter far intendere una limitazione del potere giudiziario solo nella liquidazione piena di tutte le spese legali documentate da parte assolta.

Qui sorge un comprensibile dubbio all’interprete, cioè se sia ammissibile l’applicazione al processo de quo delle successive disposizioni previste sul punto dal codice di rito, non richiamate espressamente dal comma 10° della novella, il quale pure appare preciso nell’indicazione dell’articolo da evocare[14] .

Appare però evidente che sono da intendere richiamate tutte le altre disposizione che fanno sistema inscindibile con tale norma, ed in primo luogo il successivo art.92, che prevede le modalità di tale liquidazione, nel senso che il giudice può escludere la ripetizione delle spese ritenute eccessive o superflue, nonché la compensazione parziale o totale delle spese tra le parti ove concorrano giusti motivi comunque da illustrare analiticamente in motivazione (L.80/2005).; in secondo luogo l’art.93 sulla distrazione delle spese a favore del difensore.

Quindi non sembra possibile desumere dal richiamo all’art.91 la conseguenza della necessarietà di una integrale liquidazione delle spese legali documentate, senza alcuna possibilità di valutazione e/o di limitazione e/o di compensazione .

Dunque il giudice contabile si trova in tale sede nella possibilità di modulare il rimborso e di escluderlo in relazione alle concrete modalità della vicenda, con riferimento alla sussistenza dell’elemento oggettivo dell’illecito e/ di una colpa pur lieve.

Inoltre potrà liquidare il rimborso anche in ipotesi aggiuntive rispetto a quelle indicate in ipotesi di rimborso stragiudiziale, giungendo alla condanna per spese aggiuntive in caso di comportamento sleale di parte attrice (art.92 cpc) o financo per responsabilità aggravata in caso di mala fede o colpa grave sempre di parte attrice risalente o meno all’amministrazione presuntivamente danneggiata.

Queste ultime ipotesi possono eventualmente ricorrere allorquando la domanda del requirente sia comunque rigettata per motivi già presenti al momento della sua proposizione, e quindi astrattamente conoscibili o determinati da parte attrice, come i vizi di nullità ed inesistenza, le questioni preliminari di rito [15], le pregiudiziali  di merito  [16] ed in particolare la prescrizione [17].

Diversamente è da opinarsi per il caso in cui l’esclusione della responsabilità consegua a mutamenti di fatto o di diritto successivi all’instaurazione del giudizio, e quindi non conoscibili dal requirente, come la sopravvenienza di una disposizione ad efficacia retroattiva, una pronuncia di illegittimità costituzionale, una pronuncia di annullamento di una norma secondaria o di un provvedimento presupposto, una sanatoria susseguente ad opera dell’organo competente, un’improcedibilità a seguito di ius superveniens [18] o l’estinzione per qualunque causa, tra cui in particolare la cessazione della materia del contendere (per spontaneo adempimento dell’obbligazione risarcitoria da parte del convenuto prima della risoluzione giudiziale della controversia) [19] o per compensazione.

In tali ultimi casi, vertendosi in ipotesi non assolutamente assimilabili al proscioglimento, il giudice deve comunque procedere alla delibazione in ordine alle spese secondo il principio della c.d. “soccombenza virtuale” [20].

Allorchè, poi, si tratti di assoluzione piena di un soggetto evocato in giudizio iussu iudicis a seguito di istanza di un convenuto originario, le spese sono comunque determinate dal giudice, che può addossarle all’istante, non essendo certo ammissibile che esse facciano carico all’amministrazione danneggiata [21].

Il giudice pronuncia d’ufficio sulle spese di giustizia e legali, anche in mancanza di apposita documentata istanza; se però la parte vittoriosa abbia espressamente rinunciato alla condanna della controparte alle spese, al giudice è preclusa siffatta pronuncia [22].

Nel caso in cui il giudizio si sia estinto per cessazione della materia del contendere -anche per spontaneo adempimento dell’obbligazione risarcitoria da parte del convenuto-, permanendo tra le parti un contrasto circa l’onere delle spese, il giudice deve procedere ai necessari accertamenti sulla fondatezza delle domande e delle eccezioni delle parti medesime, al fine di stabilire quale sarebbe stata l’incidenza della soccombenza (c.d. soccombenza virtuale) se il giudizio fosse stato definito con una pronuncia di merito,decidendo così sulle spese [23].

Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di aver anticipato (art.93 co.1°cpc.).

Finchè il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice,con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento,qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese (art.93 co.2° cpc.).

 

7. INDIVIDUAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE TENUTA

     RIMBORSO GIUDIZIALE

La liquidazione giudiziale delle spese legali, genericamente prevista dalla novella del dicembre 2005, non può essere effettuata in maniera astratta e generica, ma deve essere evidentemente diretta nei confronti di un particolare soggetto, individuato dal giudice contabile, cui intestare tale obbligo di rimborso.

Come in precedenza rilevato, tale soggetto è da rinvenirsi nell’amministrazione nel cui interesse il procuratore contabile ha agito in giudizio e che sarebbe stato il destinatario del presunto risarcimento dei danni.

Generalmente coincide con l’amministrazione di appartenenza, in quanto l’autore della condotta contestata esprime le funzioni dell’ente in cui è incardinato.

Ma non è sempre così, potendo l’autore danneggiare un’altra amministrazione sempre nell’esercizio delle sue competenze istituzionali.

Il che avviene sempre piu’ spesso in ragione dell’articolazione policentrica della P.A. e delle necessità di coordinamento tra gli interessi pubblici di cui sono portatori, nonché di collegamento funzionale tra enti esercenti in via concorrente o susseguente la medesima missione.

Il fenomeno si inquadra nel fenomeno dei plessi funzionali costituiti da collegamenti “trasversali” tra autorità amministrative o enti nell’esercizio parcellizzato di una competenza comune.

Inoltre in caso di soggetto in posizione di comando o di distacco presso altra P.A. il soggetto esercita i suoi compiti presso questa, che viene ad essere coinvolta nella vicenda risarcitoria.

Se il procuratore regionale ha agito nell’interesse di piu’ amministrazioni coinvolte nella vicenda, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa.

Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra di esse, quando hanno interesse comune (art.97 co.1°cpc.).

 

8. LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLE SPESE LEGALI

La liquidazione delle spese consiste nella determinazione quantitativa delle somme da porre a carico della parte soccombente ed è contenuta nella sentenza definitiva, cioè di sentenza che definisce il giudizio. La sentenza non definitiva, in quanto inidonea a definire il processo, non dà luogo ad una pronuncia sulle spese.

Nell’ambito della tariffa forense ci si deve riferire al grado del giudizio, sicché per la fase innanzi alla sezione giurisdizionale regionale trovano applicazione le voci previste per il giudizio innanzi al tribunale, mentre per la fase innanzi alle sezioni d’appello quelle previste per i giudizi innanzi alla corte d’Appello.  Innanzi alle sezioni riunite in sede giurisdizionale può invece farsi riferimento alle voci previste per la Corte Suprema di Cassazione ed assimilati.

La liquidazione delle spese deve essere fatta da giudice anche d'ufficio, pur in mancanza della relativa istanza ed in assenza della nota spese, a meno che la parte non abbia espressamente rinunciato alla statuizione sul punto.

L'omessa pronuncia sulle spese è causa di impugnazione. A carico dei procuratori che non adempiono all'obbligo del deposito della nota spese, è financo prevista la sanzione di cui all'art. 59 del R.D. n° 1578 del 1933. Tale disposizione, per il suo palese carattere anacronistico, è del tutto disapplicata dalla giurisprudenza.

Le spese che il giudice può liquidare in favore della parte vincitrice, cioè le spese legali, comprensive anche di quelle relative al compimento di tutti gli atti del processo che abbiano integrato un'attività difensiva, come le spese di consulenza di parte, le spese di custodia, le spese anticipate ai testimoni e quelle ai corrispondenti fuori sede.

Sono pure ripetibili le spese legali anteriori al processo, quali le spese per la difesa nella fase del contraddittorio preliminare con il procuratore regionale, quelle per l’accertamento tecnico preventivo, di perizia stragiudiziale per accertamento di luoghi, opere ecc.; sono ancora ripetibili le somme versate all'Erario per imposta di registro, e le spese successive alla sentenza quali quelle relative alla registrazione o eventuale trascrizione della sentenza. In particolare, poi, per le spese legali, le relative note si compongono solitamente di tre parti: le spese, i diritti e gli onorari.

Le spese e le anticipazioni costituiscono gli esborsi, generalmente documentati, che il legale sostiene per i propri atti e per portare avanti la causa.

I diritti invece rappresentano il compenso per l'attività procuratoria. Trattasi, cioè, degli emolumenti che al legale sono dovuti - a prescindere dall'apporto intellettuale della sua prestazione - per il fatto stesso della prestazione e dell’impegno temporale che essa richiede. Le voci per diritti sono molteplici e riguardano tutte le possibili attività che un legale è chiamato a compiere a favore del cliente, dal momento del conferimento del mandato a quello in cui la sentenza viene registrata e posta in esecuzione. Si va dalla disamina della questione alle consultazioni con il cliente; dalla costituzione in giudizio alla partecipazione alle udienze; dall'esame degli atti nella fase preliminare al giudizio ed in quella processuale, nonché alla redazione delle ulteriori memorie; dal ritiro del fascicolo all'esame della sentenza. Essi sono commisurati, come gli onorari, al valore della controversia, ma, a differenza degli onorari, sono indicati in misura fissa, al quale, al pari di quella degli onorari tra minimo e massimo, è inderogabile. Il valore su cui calcolare i diritti è quello ritenuto dalla sentenza che chiude il giudizio.

Gli onorari costituiscono il compenso per l'attività propriamente defensionale svolta dal legale. Per questi, la tariffa prevede dei minimi e dei massimi e spetta al prudente apprezzamento del giudice muoversi entro tali limiti inderogabili. Le ragioni per optare tra il limite superiore o inferiore dello scaglione risiedono nella particolare difficoltà della questione, negli argomenti giuridici trattati, nella bontà e completezza degli scritti difensivi, nella ricerca di ampia e pertinente giurisprudenza e così via .

Infine v’è il rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 10% sull'importo degli onorari e dei diritti[24] , costituente una quantificazione forfettaria diretta a coprire le spese di studio ed i costi fissi del legale, che non trovano spazio nella voce "spese".

Qualora un procuratore assista in giudizio più persone aventi la stessa posizione processuale, l'avvocato, giusta quanto dispone l'art. 5 comma 4 della tariffa forense, può esporre un unico onorario (i diritti saranno unici) maggiorato sino al 20% per ogni parte in più assistita fino ad un massimo di dieci e sino al 5% ove le parti assistite siano più di dieci. La stessa disposizione si applica in caso di riunioni di più cause dal momento dell'avvenuta riunione. Infine, nel caso in cui una parte sia assistita da una pluralità di difensori, l’ente soccombente sarà gravato dal costo di un solo legale.

Per quanto riguarda la C.P.A., che è il contributo previdenziale in misura percentuale dovuto dagli avvocati alla propria cassa di previdenza, in passato le Sezioni Unite della Cassazione si erano pronunciate, sia pure in via incidentale ed in forma non molto chiara, per la non ripetibilità del contributo. Sono seguite, però, alcune pronunce che hanno affrontato espressamente la questione, sancendo definitivamente l'assimilazione del contributo previdenziale agli altri costi del processo con la loro conseguente ripetibilità.

La distrazione delle spese liquidate in sentenza possono a richiesta essere distratte in favore del difensore della parte vincitrice. La ratio della norma risiede nel fatto che generalmente il legale, incaricato per un giudizio, ne anticipa le spese occorrenti, salvo un acconto sui futuri onorari, riservandosi poi di rivalersi sulla liquidazione disposta in sentenza. La richiesta di distrazione, che può essere avanzata in qualsiasi fase del giudizio e formulata persino in memorie, è rivolta, dunque, a munire direttamente il procuratore di un titolo per il soddisfacimento di quelle che - a quel punto - divengono le sue ragioni. Il difensore diventa, cioè, titolare di un diritto di credito verso la parte soccombente, anziché nei confronti del proprio cliente.

L'art. 96 c.p.c. dispone che la parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave può essere condannata, su istanza dell'altra parte, al risarcimento dei danni che il giudice liquida, anche di ufficio, nella sentenza. Perchè il giudice possa disporre la condanna al risarcimento occorre che l'interessato, oltre alla domanda, fornisca la prova del proprio danno e dell'elemento soggettivo della condotta di colui che l'ha cagionato. Indubbiamente la natura formale dell’ufficio requirente contabile rende difficilmente applicabile la disposizione, anche se può risultare per tabulas un ”fumus persecutionis” legittimante tale richiesta.

E' possibile anche la liquidazione equitativa, se del danno è certo l'an ma non dimostrabile il quantum.

 

9. IL RIMBORSO STRAGIUDIZIALE

Il rimborso stragiudiziale delle spese legali correlate ad un giudizio di responsabilità gestoria, in caso di assoluzione del convenuto, ha carattere eventuale e residuale.

Non avendo infatti carattere indennitario, esso spetta solo in caso di compensazione totale o parziale, tra le parti, delle spese legali da parte della Corte dei conti .

Non sarebbe ammissibile una duplicazione di rimborso delle stesse somme, ove esse siano state poste a carico dell’amministrazione soccombente o anche del soggetto che abbia chiesto ed ottenuto la chiamata in causa del prosciolto.

Soggetto passivo di tale obbligo di rimborso è l’amministrazione di appartenenza del convenuto assolto, che può essere diversa da quella nel cui interesse ha agito il requirente, come avviene per danni prodotti ad altro ente .

Presupposti per l’applicazione dell’istituto de quo sono l’esclusione della responsabilità gestoria con provvedimento adottato dalla Corte dei conti e la connessione con il servizio.

Si realizza tale ultima condizione allorché nella specie si sia realizzata una piena immedesimazione organica del soggetto nell’amministrazione, nel senso che abbia agito nell’esercizio delle sue attribuzioni istituzionali o almeno che i fatti che hanno dato origine alla vicenda processuale non prescindano completamente dal rapporto organico, come per i c.d. fatti commessi in itinere.

Rilevante è che ai fatti de quibus sia estranea ogni connotazione fornita dall’attività e dal rapporto di servizio.

Quanto alla esclusione della responsabilità gestoria, essa ricorre ogni qual volta un soggetto sia prima coinvolto in un procedimento di responsabilità e poi sia estromesso per qualunque motivo attraverso un provvedimento conclusivo, almeno per lo stesso.

L’ambito di tale requisito è definito dalla ratio dell’istituto del rimborso, che è finalizzato a sollevare i pubblici funzionari dal peso economico derivante da un loro coinvolgimento in procedimenti giudiziali occasionati dallo svolgimento di compiti istituzionali. Pertanto vi rientrano, oltre naturalmente i proscioglimenti nel merito per infondatezza della pretesa, sia i provvedimenti conclusivi con formule di rito, quali nullità della citazione, inammissibilità, improcedibilità, che le pronunce dichiarative dell’avvenuta prescrizione del diritto azionato . Infatti non sarebbe corretto escludere queste ultime ipotesi, nelle quali comunque un soggetto sia, comunque “ingiustamente”, costretto ad affrontare disagi e spese per difendersi.

Parimenti sono ripetibili le spese legali affrontate nell’ambito del contraddittorio preliminare, conlusosi con l’archiviazione, anche se la concessione del rimborso avviene sub condizione, cioè con salvezza di restituzione in caso di riapertura delle indagini e conclusione del giudizio in senso non pienamente liberatorio per il soggetto.

In caso di esito non completamente assolutorio per il convenuto, nel senso di condanna solo per alcune delle partite di danno azionate, non si procede al rimborso per l’oggettiva impossibilità di scindere l’attività difensiva ed anche per il venir meno della ratio della disposizione.

Vanno rimborsate non tutte le spese legali, ma solo quelle strettamente e casualmente necessarie all’attività difensiva, secondo una valutazione di congruità, che per quanto riguarda l’amministrazione statale è rimessa all’Avvocatura dello Stato: si tende in tal modo a non gravare oltre il necessario l’amministrazione di appartenenza, che in genere è “formalmente” estranea al giudizio. Anche al fine di evitare la trasformazione la natura dell’istituto in una sorta di indennizzo, non sono da ricomprendere tra quelle ripetibili le c.d. spese vive non rientranti direttamente nel novero delle spese legali in senso stretto, quali ad esempio le spese per i viaggi ed i soggiorni del convenuto al fine di assistere alle udienze o recarsi a colloqui con l’avvocato.

Non può rientrare nella valutazione di congruità -operata direttamente dall’amministrazione, se trattasi di ente, e tramite l’avvocatura erariale se trattasi di Stato- la scelta del convenuto di avvalersi di collegio difensivo, in quanto si dovrà valutare solo la ragionevolezza della spesa nel suo complesso in correlazione alla specifica vicenda processuale .

Il parere eventualmente reso sulla parcella legale dall’Ordine professionale non rileva ai fini de quibus, in quanto il rimborso stragiudiziale riguarda solo il rapporto di servizio e non il rapporto professionale, per cui le spese non strettamente correlate al rapporto di servizio graveranno solo sul convenuto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Vedasi al riguardo gli atti in corso di pubblicazione ed in particolare il documento finale della “Conferenza Interuniversitaria su L’Unione economica,monetaria,finanziaria e sociale:procedure operative e tempi di attuazione” del 9-14 giugno 1996 in Caserta(su iniziativa del prof.Gaetano LICCARDO),ove si auspica un nuovo sistema secondo cui “la condanna in prime cure dell’Amministrazione nel cui interesse ha agito il Procuratore Regionale,fatto salvo -nel caso di dolo o colpa grave del Requirente- le successive azioni  di rivalsa già previste dall’ordinamento vigente”.

[2] Art.58 co.2° RD 1038/1933 : “Quando lo Stato non abbia interesse in tali giudizi, il procuratore generale conclude solamente all’udienza; in caso diverso, formula le sue conclusioni e le deposita in segreteria nei trenta giorni antecedenti all’udienza fissata”.

[3] Art. 81 RD 1038/1933 co.1: “Quando il provvedimento che si impugna si riferisca a pensioni ….che interessino anche Enti diversi dallo Stato, il ricorso prodotto da una delle parti deve essere notificato a tutti coloro che vi hanno interesse”.

[4] Cass.SS. UU. CC., sentenza n. 17014/03 del 12 novembre 2003: 1. Il rapporto sostanziale che s’istaura tra il convenuto assolto nel giudizio di responsabilità e l’amministrazione di appartenenza ai fini del rimborso delle spese legali ex art. l’articolo 3, comma 2bis, della legge 639/96 non ha nulla a che vedere con quello che ha per oggetto il giudizio di responsabilità contabile. 2. L’avvenuta dichiarazione di compensazione delle spese del processo non è decisione esorbitante dalla giurisdizione, sia perché il contenuto della pronuncia non si risolve in un rifiuto di giurisdizione, nell’errato presupposto che questa appartenga ad altro giudice, sia perché la pronuncia non è espressione di giurisdizione in materia attribuita ad altro giudice, ordinario o speciale che sia

 

[5] l’articolo 11 della legge comunale e provinciale del 1934 (regio decreto 383/34), secondo il quale la gratuità dell’ufficio non esclude il rimborso delle spese che l’investito dell’ufficio sia obbligato a sostenere per l’esercizio delle sue funzioni;
‑ l’articolo 16 del Dpr 191/79, sulla Disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali, il quale stabilisce che l’ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l’assistenza in sede processuale al dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti di ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l’ente;
‑ l’articolo 22 del Dpr 347/83, il quale dispone che l’ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l’assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti d’ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l’ente;
‑ l’articolo 67 del Dpr 268/87, contenente norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativo al comparto del personale degli enti locali, il quale stabilisce che l’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento (primo comma) e che, in caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l’ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio (secondo comma).
Disposizioni simili si trovano anche in molte leggi regionali: l’articolo 53, secondo comma, della legge Regione Sicilia 7/1971, il quale stabilisce che «l’amministrazione rimborsa al dipendente esente da responsabilità le spese sostenute per il giudizio davanti alla Corte dei conti»; l’articolo 39 della legge Regione Sicilia 145/80, il quale dispone che «ai dipendenti che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento del servizio o dei compiti d’ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l’assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità».


[6]La risoluzione del 30/6/97 n. 15900/1-bis/10/B-1/A del Ministero dell' Interno prevede che il dipendente dell' ente locale può chiedere il rimborso delle spese legali sostenute in conseguenza di fatti o atti commessi nell' espletamento dei compiti d' ufficio.
  Condizioni indispensabili per ottenere il rimborso sono:
  1) conclusione del procedimento penale con una sentenza di assoluzione emessa e seguito di dibattimento;
  2) riconosciuta assenza di dolo o colpa grave;
  3) inesistenza di un conflitto di interessi con il Comune.

[7] In via di analogia legis, anche ad evitare censure di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, si può ben ammettere che la procedura espressamente prevista per l’amministrazione statale sia applicabile anche agli altri enti pubblici, salvo i necessari adattamenti, tra cui in particolare la sostituzione del parere obbligatorio e vincolante dell’Avvocatura dello Stato -allorchè non sia consentita l’utilizzazione di tale organo- con quello della struttura interna , eventualmente esistente, nell’ordinamento dell’ente; in caso di mancanza di un’avvocatura interna o di altra analoga istituzione, l’organo di gestione può direttamente provvedere motivatamente allo stesso modo, sentendo eventualmente l’ordine professionale.

Queste disposizioni specifiche per i giudizi di responsabilità-estensibili in via interpretativa anche agli analoghi giudizi su presentazione di conto limitatamente alla responsabilità contabile - vengono incontro all’esigenza di non far pesare su chi sia stato ingiustamente chiamato a giudizio contabile anche le spese processuali sostenute per la difesa

[8] C. conti sez. II centr. 13 maggio 1998 n° 141, in Pan. Giur. N° 3/98 pag. 84, secondo cui l’obbligo dell’amministrazione consegue alla sentenza pronunciata nel processo contabile, ma non è costituito da questa, con la conseguenza che il giudice contabile non può neppure pronunciarne la compensazione; sez.I centr. 10.7.2002 n.235/A, est. Pensa, in Riv.C.conti n.4/2002 pag.123 .

[9] Prima dell’entrata in vigore della noma di cui all’art.18 D.L. 25.3.1997 conv.L.23.5.1997 n.135 si era ritenuto giustamente da Corte conti sez.Basilicata n.43/97/R del 13 febbraio 1997,est.Oricchio che: Comunque in via di interpretazione logico-sistematica alla disposizione va attribuito il significato di riaffermare in modo palese ed indiscutibile la “condannabilità” di parte attrice in caso di sua soccombenza processuale, che pure la giurisprudenza della Corte dei conti aveva finito nella prassi di negare per via della circostanza che il giudizio era introdotto da una citazione del Procuratore prima Generale ed ora Regionale considerato solo Pubblico Ministero e quindi parte esclusivamente formale.La norma,di carattere non innovativo nell’ordinamento giuridico, dunque indica semplicemente nell’amministrazione presunta danneggiata quella tenuta al pagamento delle spese processuali indotte dall’azione del Pubblico Ministero,anche nella sua qualità di sostituto processuale dell’amministrazione medesima.

Pertanto il giudice contabile è abilitato,in caso di proscioglimento del convenuto,a stabilire in ordine alle spese del giudizio, nel senso di condannare al loro pagamento l’amministrazione o di stabilire in alternativa la compensazione totale o parziale di esse tra le parti, secondo i principi generali.Ogni altra diversa e più restrittiva interpretazione si porrebbe in contrasto con la Costituzione (senz’altro con gli articoli 3 e 24),per cui è certamente da rigettare..

[10] 10. Le disposizioni dell’articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, e dell’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 91 del codice di procedura civile, liquida l’ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all’amministrazione di appartenenza.

[11] Cass.SS. UU. CC., sentenza n. 17014/03 del 12 novembre 2003: 1. Il rapporto sostanziale che s’istaura tra il convenuto assolto nel giudizio di responsabilità e l’amministrazione di appartenenza ai fini del rimborso delle spese legali ex art. l’articolo 3, comma 2bis, della legge 639/96 non ha nulla a che vedere con quello che ha per oggetto il giudizio di responsabilità contabile. 2. L’avvenuta dichiarazione di compensazione delle spese del processo non è decisione esorbitante dalla giurisdizione, sia perché il contenuto della pronuncia non si risolve in un rifiuto di giurisdizione, nell’errato presupposto che questa appartenga ad altro giudice, sia perché la pronuncia non è espressione di giurisdizione in materia attribuita ad altro giudice, ordinario o speciale che sia.

[12] Cass.SS. UU. CC., sentenza n. 17014/03 del 12 novembre 2003.

[13] Cass.SS. UU. CC., sentenza n. 478 del 10 gennaio 2006, secondo cui la giurisdizione sul punto spetta al giudice ordinario, e non al giudice amministrativo.

[14] Anche se in via generale, sul punto queste stesse Sezioni Riunite con sentenza n.2/2002/QM del 24 gennaio 2002 ed in altre si sono pronunciate, affermando un principio ermeneutico indiscutibile, cui ci si può riferire anche nella presente vicenda mutatis mutandis. Secondo detta autorevole decisione, si può senz’altro procedere all’applicazione al processo innanzi alla Corte dei conti, in aggiunta con quelle richiamate espressamente, di quelle altre norme processuali, ancorché non testualmente indicate, allorquando si presentino “strumentali, in rapporto di necessarietà, alle prime, la cui mancata applicazione renderebbe impossibile l’operatività della normativa richiamata”.

La suddetta estensione è resa tecnicamente possibile ed anzi doverosa dal citato art.26 del R.D. n.1038/1933.

[15] contra : C.conti sez.Molise 23/7/2001 n.141, est.Miele, in Riv.C.conti n.4/2001 pag.159.

[16] contra: C.conti sez.II centr 2/2/2001 n.51/A, est.Andreucci, in Riv.C.conti n.1/2001 pag.137.

[17] contra: C.conti sez.III centr.18.2.2002 n.40/A, est.Capone, in Riv.C.conti n.1/2002 pag.171.

[18] C. conti sez. Fiurli venezia Giulia 24 marzo 1998 nn 134 e 147, in Pan. Giur. N° 3/98 e sez. Basilicata 11.2.1999 n° 26 est. Oricchio ( per copertura costi servizi ).

[19] C. conti sez. Umbria 17 gennaio 1996 n° 50 est. Gambardella, in Riv. C. conti n° 1/96 pag. 80, secondo cui “ pur nell’ipptesi in cui venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, per avvenuto ristoro del danno in contestazione, va disposta la condanna al pagamento delle spese dio giudizio, laddove all’atto della proposizione della domanda attorea fossero sussistenti gli elementi capaci di configurare la responsabilità del convenuto “

[20] C.conti sez.Lombardia 31/7/2001 n.1155, est.Greco, in Riv.C.conti n.4/2001 pag.137.

[21] C. conti sez. Basilicata 10 dicmbre 1998 n° 11/99/ E.L. est. Sciascia. La cass. Lav. 2 marzo 1998 n° 2301, in Pan. Giur. N° 4/98 pag. 57 preferisce distinguere, con riferimento comunque al rito del lavoro con connesse esigenze di tutela del lavoratore (non ricorrenti nel giudizio contabile, allorchè si tratti di un soggetto condannato per danni ), tra i casi di chiamata di un terzo palesemente arbitraria o superflua da parte del convenuto nel qual caso le spese relative gravano su quest’ultimo, e i rimanenti in cui le spese gravano sull’attore.

[22]Cass.13.10.1959 n.2806.

[23] C.conti sez.Lombardia 31/7/2001 n.1155, est.Greco, in Riv.C.conti n.4/2001 pag.137. Cass.3.5.1975 n.1711

[24] Sembra che ormai si sia raggiunto un indirizzo definito, a conforto del quale riportiamo la massima di Corte di Cassazione, sez. V, 6 settembre 2004, n. 17936: “Il rimborso forfettario delle spese generali, ai sensi dell'art. 15 della tariffa professionale forense, approvata con D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, spetta automaticamente al professionista, anche in assenza di allegazione specifica e di espressa richiesta, dovendosi quest'ultima ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali