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Brevi riflessioni sulla Sentenza della Corte Costituzionale n. 513, in data 20 novembre 2002, depositata in Cancelleria il 04 dicembre 2002. (di Emma ROSATI, magistrato della Corte dei conti) La Corte costituzionale, con la sentenza in epigrafe ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.5, comma 1°, D.L. 15 novembre 1993, n.453 (=Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella Legge 14 gennaio 1994, n. 19, come sostituito dall’art. 1, comma 3-bis, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543 (=Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), convertito, con modificazioni nella Legge 20 dicembre 1996, n. 639, sollevata con riferimento all’art. 111 della Costituzione, nel testo novellato dalla Legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, sotto il profilo della violazione del principio del contraddittorio. Il giudizio, da cui è scaturita la sentenza de qua, era stato promosso con Ordinanza emessa il 04 marzo 2002 dalla Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, nella quale la presunta incostituzionalità era relativa alla norma surriferita, nella parte in cui detta norma non prevedeva che l’istanza di proroga per l’emissione dell’atto di citazione in giudizio, avanzata alla Sezione giudicante dal pubblico ministero, fosse notificata al presunto responsabile del danno, per contrasto con l’art. 111 Cost., per violazione del principio del contraddittorio. Il giudice a quo nel sottoporre la questione di costituzionalità alla Corte costituzionale aveva riferito che era stato investito, da un convenuto in giudizio – nel corso di un giudizio di responsabilità a carico di alcuni amministratori del Comune di Valenzano – dell’eccezione di inammissibilità dell’atto di citazione in giudizio, per omessa notifica nei suoi confronti dell’istanza di proroga (prevista, appunto, dall’art.5, 1° comma, D.L. n.453/1993, convertito in L. n. 19/1994, come sostituito dall’art. 1, comma 3-bis, D.L. n. 543/1996, convertito in L. n. 639/1996), proroga che veniva, successivamente, concessa - nel caso di specie - dalla Sezione giudicante, con protrazione dei termini per l’emissione dell’atto di citazione. A parere del giudice remittente, la disposizione normativa che non prevede alcun onere di comunicazione né obbligo di vera e propria notifica da parte del PM contabile dell’istanza di proroga, al presunto responsabile, sembrerebbe apparire non compatibile con la disposizione normativa di cui all’art. 111 Cost., sotto il profilo della lesione del principio di garanzia del contraddittorio, posto che la fase procedimentale introdotta dall’istanza di proroga, a differenza di quella cui dà luogo l’invito a dedurre, quale atto prodromico dell’atto di citazione, avrebbe una “indubbia natura processuale”, prevedendo il controllo del giudice contabile sull’istanza di proroga stessa, che potrebbe avere due esiti: autorizzazione o mancata autorizzazione della proroga. Tale essendo il quadro di riferimento, il giudice costituzionale, nella sentenza de qua, ha ritenuto non fondata la dedotta questione, ed ha introdotto alcune statuizioni di principio, su cui vale la pena di annotare alcuni spunti di riflessione: 1) anzitutto, la Corte ha inteso ribadire un suo precedente convincimento, presente già nelle sentenze della stessa Corte costituzionale, n. 163/1997 e n. 415/1995, secondo il quale la fase dell’invito a dedurre atterrebbe ad un momento pre-processuale (termine, peraltro, non espressamente utilizzato nelle due precedenti sentenze), diretto all’acquisizione di ulteriori elementi istruttori, in vista delle determinazioni da assumere, poi, o con l’effettiva proposizione dell’azione di responsabilità o provvedendo all’archiviazione del caso; quindi, la proposizione dell’azione è del tutto eventuale – a seguito della fase dell’invito a dedurre – e solo con l’emissione dell’atto di citazione in giudizio, il giudice è investito della causa ed ha inizio il relativo processo. 2) La Corte costituzionale, poi, ha ritenuto di mutuare dalle statuizioni della stessa giurisprudenza contabile, il principio secondo cui il provvedimento del giudice sull’istanza di proroga sia reclamabile al Collegio, nel termine di dieci giorni dalla avvenuta conoscenza del decreto (recte ordinanza) che la concede, ai sensi dell’art. 739 c.p.c. 3) Infine, per fugare ogni residuale dubbio, nel caso in cui si dovesse ritenere ‘estraneo alla fase pre-processuale l’istituto del reclamo’ (la Corte così si esprime senza chiarire se intenda conferire o meno alla fase aperta dall’invito a dedurre, chiara valenza processuale), la Corte ha sostenuto che l’eventuale illegittimità del provvedimento concessivo della proroga potrebbe, allora, essere fatta valere nella fase pienamente processuale, iniziata con l’atto di citazione. I punti precitati avrebbero come corollario, che, comunque, la posizione del presunto responsabile del danno non risulterebbe compromessa, né attenuata la sua garanzia di difesa, potendo egli (ove non riceva l’atto di citazione entro il congruo termine di 165 giorni dall’invito a dedurre (120+45gg.), verificare – senza con ciò essere gravato di un onere che ecceda i limiti della ragionevolezza e, quindi, senza concreta incisione negativa sul suo diritto di difesa – se sia stata disposta nei suoi confronti l’archiviazione ovvero concessa la proroga per l’emissione dell’atto di citazione; quest’ultima verifica necèssita, perché l’ordinamento neppure prevede che l’ordinanza di concessione della proroga (al pari della istanza del PM) debba essere notificata al presunto responsabile. * * * * La Corte costituzionale, nella sentenza all’esame, ha sostenuto che “l’invito a dedurre in quanto diretto all’acquisizione di ulteriori elementi in vista delle determinazioni del pubblico ministero attiene ad una fase del procedimento avente natura pre-processuale, sicchè l’effettiva proposizione dell’azione di responsabilità è del tutto eventuale e solo con l’atto di citazione il giudice è investito della causa ed ha inizio il relativo giudizio”. Peraltro, la stessa Corte, nell’assumere come pre-processuale la fase che precede la notifica dell’atto di citazione, ha ritenuto di valersi della stessa giurisprudenza contabile, quando sostiene che l’invito a dedurre non vale a conferire al presunto responsabile la qualità di parte e, quindi, a rendere necessaria la notificazione nei suoi confronti dell’istanza di proroga da parte del PM contabile; ulteriori agganci, favorevoli alla tesi della natura pre-processuale dell’invito e della non necessarietà di notifica della istanza (e dell’ordinanza) di proroga per l’emissione dell’atto di citazione, la Corte di legittimità intravede nella possibilità, concessa all’invitato – ammessa dalla giurisprudenza contabile – di ricorrere allo strumento del reclamo ex art. 739 cpc, avverso l’ordinanza di proroga. Il presunto responsabile del danno disporrebbe così “di uno strumento processuale utilizzabile per dolersi della concessa proroga”. Vale a dire che, pur rientrando la fase della proroga dell’invito a dedurre in un ambito pre-processuale, in essa si inserirebbe una fase eventuale, propriamente processuale (a contraddittorio integro) che si realizzerebbe qualora l’invitato intendesse impugnare, con reclamo, il decreto di concessione di proroga del termine per l’emissione dell’atto di citazione. La Corte di legittimità, infine, sul punto, si esprime nei seguenti termini, forse, volutamente dubbiosi “Qualora, poi, si ritenesse estraneo alla fase pre-processuale l’istituto del reclamo, introdotto in via pretoria dalla giurisprudenza contabile, dovrebbe concludersi che l’eventuale illegittimità del provvedimento concessivo della proroga potrebbe essere dedotta nella fase pienamente processuale iniziata con l’atto di citazione”. Con questa statuizione, probabilmente, la Corte costituzionale ha ritenuto dover risolvere, comunque, il problema della ricorribilità avverso il decreto di concessione della proroga, a fini di tutela della posizione del presunto responsabile, ma tuttavia, all’interno di un sistema di norme vigenti, già espresse nell’ordinamento giuridico, ammettendo, sì, da una parte la possibilità di valersi dello strumento del reclamo ex art. 739 cpc, ma dando, forse, ragione (o, comunque, ammettendo una certa intrinseca problematicità dell’assunto) anche alla tesi della dubbia ammissione di uno strumento processuale (il reclamo) in una fase non pienamente processuale, pur necessaria per la procedibilità e l’ammissibilità dell’atto di citazione e consentendo quindi, in ultima analisi, la possibilità di dolersi dell’ordinanza di proroga, attraverso le ordinarie deduzioni di difesa all’atto di citazione in giudizio. Ciò rappresentato, la Corte di legittimità conclude il suo ragionamento, con le seguenti affermazioni: “Nell’un caso (valendosi, cioè, dello strumento del reclamo) o nell’altro (valendosi delle ordinarie deduzioni a difesa, dopo l’atto di citazione in giudizio e a processo ormai instaurato) la posizione del presunto responsabile del danno non risulterebbe compromessa, nemmeno sotto il profilo della certezza rispetto all’iniziativa del pubblico ministero, poiché, ove non riceva l’atto di citazione entro centosessantacinque giorni (centoventi giorni+quarantacinque giorni) dall’invito a dedurre, egli potrà verificare se sia stata disposta l’archiviazione, ovvero concessa la proroga. Il presunto responsabile del danno verrebbe così gravato di un onere di attività non eccedente il limite della ragionevolezza e che pertanto non incide negativamente sul suo diritto di difesa”. E’, quindi, sostanzialmente rimessa alle valutazioni dello stesso presunto responsabile la scelta dell’adozione del mezzo ritenuto più idoneo per dolersi della concessione della proroga, o attraverso lo strumento del ‘reclamo’ ex articolo 739 cpc (a processo non ancora instaurato) e dopo un congruo periodo di attesa - definito del tutto ragionevole - in cui il medesimo potrà verificare la sussistenza o meno del provvedimento di archiviazione nei suoi confronti (e, quindi, implicitamente dedurre la concessione della proroga del termine, qualora detto provvedimento non risulti emesso) oppure valersi, in un secondo tempo, dello strumento delle deduzioni a favore della illegittimità del provvedimento concessivo di proroga, ad avvenuta notificazione dell’atto di citazione ed a processo già iniziato. Il quadro potrebbe ritenersi sufficientemente completo, qualora vi fosse, almeno, la notifica del provvedimento di adozione della proroga, ma detta notifica non è prevista. Allora, ci si domanda, come può venire a conoscenza il presunto responsabile del provvedimento di autorizzazione della proroga? La sua, in estrema sintesi, è una ‘conoscenza presunta’, fondata sul decorso del termine di 165 giorni, in cui lo stesso presunto responsabile possa ragionevolmente verificare l’adozione nei suoi confronti di un qualche provvedimento. La Corte costituzionale, intervenendo sul tema ha confermato, comunque, attribuendone perciò sicura validità, un orientamento che la Corte dei conti aveva già fatto proprio, attraverso una serie di pronunce significative in tema di legittimità dell’omessa notifica dell’istanza di proroga al presunto responsabile (e della successiva ordinanza di proroga). (Cfr., ad es., tra le ultime, Sez. Lombardia, n. 000600 del 18/04/2000 e n. 000090 del 24/01/2002; Sez. Molise, n. 000022 del 12/02/2001; Sez. Lazio, n. 000972 del 11/07/2000; SS.RR. n. 000027 del 07/12/1999; Sez. II^ centr., n. 000231 del 25/06/2001, n. 000243 del 10/07/2001, n. 000316 del 24/09/2001, n. 000180 del 05/06/2002; Sez. III^ centr., n. 000227 del 04/09/2000). Sembra quindi rinvenirsi dalla pronuncia costituzionale un principio secondo il quale, stante il dato normativo di riferimento (art. 5, comma 1°, DL n.453/93, conv. in L. n.19/94, come sostituito dall’art.1, comma 3-bis, DL n.543/96, conv. in L. n.639/96) - che nulla statuisce in merito alla notificazione degli atti compiuti nella fase camerale aperta dalla presentazione dell’istanza di proroga del termine per l’emissione della domanda giudiziale, ad opera del PM contabile - nel procedimento camerale ‘inaudita altera parte’, inteso alla concessione della proroga del termine (procedimento che, evidentemente, deve avere ad oggetto, essenzialmente, i motivi addotti dal PM per giustificare la sua richiesta) non è necessario instaurare un contraddittorio, in quanto si tratta di uno strumento offerto alla pubblica accusa, al fine di fondare o meno la sua azione erariale e di fronte ad esso, pertanto, non sussistono situazioni giuridiche protette e, come tali, meritevoli di tutela specifica. Ciò significa, che l’invitato non è parte, in quanto non è portatore di uno specifico interesse protetto, fin tanto che non sia formalmente citato in giudizio, allorchè potrà opportunamente difendersi, con la garanzia della pienezza del contraddittorio. E’ pertanto rinviata alla fase pienamente processuale ogni difesa, anche sul punto della eventuale illegittimità del provvedimento di concessione della proroga, pur non escludendosi la possibilità dell’esperimento del ‘reclamo’, procedimento anch’esso camerale, ma in contraddittorio, nel brevissimo termine decadenziale di 10 giorni dall’avvenuta (presunta) conoscenza del provvedimento di proroga, che si assume illegittimo. In conclusione, pertanto, si potrebbe dire che lo stesso ordinamento appresterebbe, nella fattispecie, idonei strumenti speciali di gravame, attraverso il rinvio dinamico alle disposizioni del codice di procedura civile, di cui all’art. 26 R.D.13 agosto 1933, n. 1038, e quindi consentirebbe la possibilità di utilizzare lo strumento del procedimento speciale di reclamo, di cui all’art. 739 cpc, non necessitandosi pronunce additive di incostituzionalità, per lesione del principio di contraddittorio. * * * * Non è questa la sede per dirimere la controversia giuridica sulla natura processuale o non processuale della fase dell’invito a dedurre. La sentenza della Corte costituzionale, tuttavia, sollecita e sottende alcune domande, che, si ritiene (sia pure lasciando cadere la questione in termini problematici e, comunque, aperti alla discussione del giurista, e senza pretesa di dare al problema definitiva risposta), siano doverose: se, cioè, il procedimento in cui si susseguono le varie fasi dell’invito a dedurre, possa effettivamente dirsi ‘non processuale’ oppure – almeno per una parte di esso – sia possibile ammetterne la natura processuale e, quindi, le garanzie proprie di detta natura. Ricostruendo le fasi nelle quali si articola il complesso procedimento dell’invito a dedurre, possiamo rinvenire un primo sub-procedimento, completamente rimesso, quanto alle scadenze temporali e alle modalità, alla facoltà del pubblico ministero contabile, rappresentato dalle fasi delle audizioni preliminari, delle richieste istruttorie ed ispettive, della stesura e notifica dell’invito a dedurre, della presentazione e recepimento delle deduzioni (ovvero di svolgimento delle audizioni personali richieste) da parte dell’invitato (o degli invitati) : con l’acquisizione dell’ultima deduzione (o dell’ultima audizione personale), riferita all’ultimo invitato, si dovrebbe chiudere questo primo sub-procedimento. La fase successiva, che decorrerebbe, quale dies a quo dalla acquisizione delle ultime deduzioni (e ultime audizioni) - fase certamente sottoposta ad una duplicità di controlli, uno, ex lege, rappresentato dalla previsione di un termine di decadenza entro il quale emanare l’atto di citazione (120 gg.) e l’altro, da parte del giudice, che, nello stesso termine, autorizza o meno la proroga del termine per l’emissione dell’atto di citazione – uscirebbe dall’ambito di totale libertà di tempistica e di moduli, rimessa all’operatività del PM contabile, che non ne potrebbe disporre a sua completa discrezione, ma entro ristretti termini temporali e di operatività nonchè sotto il controllo del giudice. A questa fase, successiva all’acquisizione dell’ultima deduzione all’invito, probabilmente, non può non riconoscersi natura processuale, sia con riferimento ai termini, entro i quali azionare il credito erariale, che sarebbero ‘processuali’, in quanto funzionalmente diretti e preordinati (e quindi attratti) dalla qualità della domanda giudiziale e dal suo carattere sicuramente processuale (e in quanto detta domanda rappresenti per il titolare del diritto leso, l’unico strumento apprestato dall’ordinamento per far valere il credito erariale compromesso), e sia nel senso di consentire, forse, almeno, un ‘contraddittorio cartolare’, alla fase propria della proroga per l’emissione dell’atto di citazione, che si apre all’interno degli stessi termini decadenziali. Volendo fare un possibile parallelismo con l’esperienza nota in ambito penalistico, si potrebbe mutuarne la possibilità di valersi del c.d. contraddittorio cartolare, nella fase camerale aperta dalla richiesta di proroga per l’emissione dell’atto di citazione; detto contraddittorio cartolare è fatto ben noto, infatti, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione penale, che lo ammette, con riferimento alla fase della proroga delle indagini preliminari, di cui all’art.406 c.p.p., (fase che si inserisce anch’essa in ambito pre-processuale, in quanto precede necessariamente l’eventuale proponimento dell’azione penale) e fase anch’essa di tipo camerale, che si svolge senza intervento del pubblico ministero e dei difensori dell’indagato (art. 406, 4° comma, cpp), ma che prevede, comunque, una notifica all’indagato della richiesta di proroga del termine per la conclusione delle indagini preliminari, per consentirgli di ‘controdedurre’(Cfr., ex multis, Cass. penale, sez. 6, sent. n.03025 del 28/08/1992 e sent. n.03446 del 22/11/1998). La possibilità di un contraddittorio, sia pure ‘attenuato’, giustifica anche, a mio parere, l’assoluta non ricorribilità del provvedimento di proroga, che, per giurisprudenza penale consolidata, non è impugnabile, nemmeno con ricorso per Cassazione. L’indagato, tuttavia, potrà sempre eccepire l’illegittimità dell’ordinanza di proroga, all’udienza preliminare e chiedere l’inutilizzabilità degli atti di indagine effettuati nel termine prorogato, ex art. 407, 3° comma, cpp. * * * * La pronuncia della Corte di legittimità fa riferimento al caso, sottoposto alla sua attenzione, di proroga del termine di 120 gg. per l’emissione della citazione, richiesta dal PM e accolta dal giudice. Cosa se ne deve ricavare qualora la richiesta del PM non fosse, invece, accolta dal giudice? E’ possibile anche per il PM valersi di uno strumento, quale il reclamo, per ottenere la revoca della mancata concessione oppure ciò può apparire ultroneo? A prescindere dal principio, certamente indiscutibile, dell’eccezionalità dell’uso dell’istituto della proroga dei termini per l’emissione dell’atto di citazione (e, quindi, dell’ancora maggiore eccezionalità della possibilità di ricorrere all’istituto del reclamo), va detto che, a prima vista, in omaggio al principio costituzionale della parità delle parti nel procedimento (e della parità delle ‘armi’), alla domanda posta, dovrebbe rispondersi di sì, che, cioè il PM può valersi anch’esso dello strumento del ‘reclamo’, peraltro previsto, proprio per il pubblico ministero, dall’art. 740 cpc. e dolersi della mancata proroga, ritenendola necessaria per l’ulteriore seguito di sua competenza. Tuttavia, si deve ritenere che il dato normativo, così restrittivo, sul punto (“la mancata autorizzazione obbliga il procuratore ad emettere l’atto di citazione ovvero a disporre l’archiviazione entro i successivi quarantacinque giorni”) ciò non lo consenta e che la mancata autorizzazione alla proroga produca essa stessa, automaticamente, l’unico effetto di obbligare subito il pubblico ministero ad emanare l’atto di citazione in giudizio (oppure l’archiviazione) nell’ulteriore termine di 45 gg., decorrenti dalla conoscenza per lui della stessa mancata autorizzazione. Analogamente, d’altra parte, avviene sul fronte del procedimento penale, laddove la mancata autorizzazione alla proroga del termine per le indagini preliminari (ma in questo caso, il procedimento camerale finalizzato alla emissione di provvedimento negativo di proroga è caratterizzato dalla pienezza di contraddittorio, nelle forme dell’art. 127 cpp) non è, per giurisprudenza assolutamente consolidata, ricorribile con alcuna forma di impugnazione da parte del pubblico ministero (ma anche da parte dell’indagato, nel caso di autorizzazione alla proroga, come già rilevato) ed il PM penale si vede costretto a formulare le sue richieste (archiviazione o rinvio a giudizio), nel ristretto termine di non più di 10 gg., fissato con l’ordinanza che respinge la proroga. Ma allora potrebbe risultare leso l’interesse pubblico al promovimento dell’azione penale? No, detto interesse, infatti, non rimane senza tutela, atteso che esso può essere perseguito o a norma dell’art. 409, 4° comma, cpp, attraverso l’indicazione da parte del GIP (investito dalla richiesta di archiviazione, ma che si renda conto della necessità di ulteriori indagini), di un termine indispensabile per lo svolgimento di ulteriori indagini, ovvero a norma dell’art. 414 cpp, attraverso la riapertura delle indagini. Volendo tracciare un possibile parallelismo tra le fasi prodromiche ai due processi, contabile e penale, si può dire – per quello che attiene al segmento subprocedurale della richiesta di proroga, in entrambi i processi – che, similitudini e divergenze, presenti nel sistema costituito, conducono all’affermazione di un generale disegno normativo di chiusura, ma, nello stesso tempo, di tutela delle future parti del processo, nel senso di prevedere forme di intervento, a garanzia e dell’indagato e dell’invitato da una parte (possibilità di contraddittorio per l’indagato, cui la richiesta di proroga viene notificata; possibilità di reclamo per l’invitato, cui la richiesta di proroga non viene notificata), garantendo, nel contempo anche l’interesse pubblico alla repressione dei reati, in campo penale e alla corretta utilizzazione del denaro pubblico, in campo giuscontabile, laddove, in particolare, l’eventuale mancata autorizzazione alla proroga comporta comunque – qualora le prove acquisite siano sufficienti – l’emanazione dell’atto di citazione in giudizio, in caso contrario, dell’archiviazione; quest’ultima, tuttavia, comporta, altresì, sempre la possibilità, occorrendo, di riapertura di nuove indagini, nella stessa fattispecie, con l’unico limite del rispetto del termine prescrizionale. Del resto, la Corte costituzionale, con la sentenza de qua ha voluto, implicitamente, riconoscere che già le leggi vigenti, (in particolare le normative di rivisitazione dell’ordinamento della Corte dei conti, di cui alle leggi 19 e 20 del 1994 e 639 del 1996) hanno introdotto opportune garanzie in difesa dei soggetti, presunti responsabili del danno erariale, consentendogli di intervenire, più volte, nella fase dell’invito a dedurre, esprimendo, così, appieno, le proprie opportune difese, senza che si possa parlare di attentati ai principi costituzionali del giusto processo (art.111 Cost.) e del diritto di difesa (art. 24 Cost). Ma se da una parte si deve riconoscere che l’attività del pubblico ministero contabile, nello svolgimento delle sue indagini istruttorie, sia conforme alle garanzie della Carta costituzionale, dall’altra non può non annotarsi una disomogenea attenzione del sistema legislativo a posizioni giuridiche soggettive, che, quand’anche non pervengano al rango di posizioni protette, siano tuttavia meritevoli di particolare attenzione e vadano adeguatamente tutelate; non è casualmente che proprio nel campo penalistico – anche in fasi anteriori al processo e in momenti in cui la soluzione processuale è solo eventuale – maggiormente, si prevedano forme specifiche di tutela, nei confronti del soggetto sottoposto ad indagini; anche in campo amministrativo, ad esempio, godono particolare tutela i destinatari di provvedimenti dell’amministrazione, in omaggio ai principi di trasparenza dell’azione amministrativa e diritto all’informativa, non sarebbe, allora, forse più opportuno estendere anche alla fase dell’invito a dedurre – fase necessaria, in quanto si pone quale requisito di ammissibilità della domanda giudiziale e di vera e propria condizione di procedibilità del processo contabile, anche a prescindere dalla natura pre-processuale o processuale di essa – similmente a quanto già previsto per la fase delle indagini preliminari penali, una sorta di contraddittorio ‘attenuato’, di tipo cartolare – previa notificazione della istanza di proroga al presunto responsabile – che, non solo garantirebbe l’invitato, antecedentemente all’eventuale processo, ma eviterebbe una lungaggine procedurale, data dalla presentazione del reclamo e dalla convocazione della nuova Camera di consiglio per decidere su esso, in contraddittorio e dopo aver osservato tutti gli incombenti inerenti le notificazioni, scandendo, così, un tempo processuale ancora più lungo di quello che si avrebbe apprestando subito - pur attenuate - garanzie di contraddittorio e rinviando poi a processo effettivamente instaurato (e qualora venga instaurato), quale sede propria, ogni generale doglianza, compresa anche quella della eventuale concessione di proroga che si assuma illegittima.
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