Seminario di studio sulla “Responsabilità civile, penale e amministrativa del professionista sanitario” – Ancona 5 giugno 2008 .

La responsabilità amministrativa del medico per danno all’erario.

( Agostino Chiappiniello – Procuratore Regionale della Corte dei Conti per la Regione Umbria ). (Relazione tenuta anche a Villa Umbra il 25.11.2008 ).

 

 

Le responsabilità in ambito sanitario

In materia di responsabilità amministrativa vi sono numerose norme specifiche di settore che rinviano alle disposizioni di cui al t.u. n. 3 del 10.1.1957 per quanto riguarda la responsabilità dei pubblici dipendenti che rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti.

A questo rinvio dinamico non si sottrae il campo sanitario.

L’art. 47 della legge di riforma sanitaria n. 833 del 1978 ed il successivo D.P.R. di attuazione n. 761 del 20 dicembre 1979 , che regolamentano il settore, dispongono, infatti, che per il personale sanitario si applicano le previsioni di carattere generale che governano il pubblico impiego in materia di responsabilità amministrativa, di cui al già citato T.U..

Anche le successive norme sul pubblico impiego mantengono tale impostazione (D.L.vo n. 29 del 1993 e D.L.vo n. 165 del 2001).

La stessa disciplina si applica alle strutture universitarie inserite nell’organizzazione sanitaria con apposite convenzioni tra le ASL e le Università. Ovviamente, in via generale il personale delle Università ha una disciplina ad hoc che lo inserisce, comunque, nel sistema della responsabilità amministrativa.

Esaminando le varie figure di personale sanitario si possono notare delle peculiarità riferibili soprattutto alla specificità del settore, specificità che seppur riscontrabile anche in altre branche pubbliche, nel caso di specie assume una particolare importanza per gli interessi collettivi e individuali in gioco, ossia la salute pubblica e quella dei singoli individui che vengono a contatto con le strutture sanitarie.

 

Direttore Generale dell’ASL

Il Direttore Generale delle  AA.SS.LL. è il manager di vertice della struttura sanitaria e la dirige, la coordina e fa le scelte gestionali necessarie nell’ambito del programma sanitario, avvalendosi del direttore sanitario e del direttore amministrativo le cui nomine  sono di sua competenza.

In sostanza, “Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'unità sanitaria locale, sono riservati al Direttore Generale. Al Direttore Generale compete in particolare, anche la corretta e economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa in ambito sanitario” (art.3, comma 6, d.lgs. n.502 del 1992).

La legislazione vigente ha, altresì, affidato al Direttore Generale il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite e introitate nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

Il Direttore Generale, come già detto, nomina Il direttore amministrativo e il direttore sanitario. Detti dirigenti sanitari partecipano, unitamente al Direttore Generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale.

Il Direttore Generale è responsabile dell'errata scelta del direttore amministrativo o sanitario. In tal senso è la giurisprudenza contabile che ha statuito la responsabilità amministrativa del Direttore Generale di una A.S.L per aver disposto, con colpa grave, la nomina del direttore amministrativo in carenza del requisito della qualificata pregressa esperienza lavorativa presso strutture sanitarie non inferiore al quinquennio, richiesto espressamente dalla legge e agevolmente verificabile prima della nomina (Sezione terza, sentenza n 162 del 21.6.2007 ).

La giurisprudenza contabile ha sancito la responsabilità del Direttore Generale in caso di conferimento di consulenze o di altri atti di gestione.

Numerosissime sono le sentenze della magistratura contabile in tal senso.

Bisogna evidenziare che il rapporto del Direttore Generale, come quello del direttore amministrativo e sanitario, ha il carattere della esclusività della prestazione, per cui in presenza di due incarichi contestuali si concretizza danno patrimoniale per gli emolumenti connessi ad almeno uno dei rapporti di incarico, nonché danno all’immagine e da disservizio (sentenza Sezione Puglia n. 647 del 5.8.2004 ).

 

Direttore sanitario

Il direttore sanitario dirige e risponde dell’organizzazione dei servizi igienico-sanitari, fornisce il parere obbligatorio al Direttore Generale su tutte le materie di sua competenza di cui  risponde in concorso con quest’ultimo.

E’ responsabile per tutti i danni che dovessero verificarsi in conseguenza di sue scelte gestionali, come quella di avallare acquisti non necessari ovvero in eccesso rispetto al bisogno, dare attestazioni di natura igienico sanitario non corrette e non risolutive delle questioni tecniche da adottare e risolvere.

Risponde, come tutte le altre figure sanitarie, anche del danno da disservizio (si pensi al servizio cucina negli ospedali o servizi similari) e del danno all’immagine, oltre ovviamente, al danno patrimoniale in senso stretto.

 

Il Direttore amministrativo

Il direttore amministrativo ha competenze più spiccatamente gestionali e di natura tecnico-legale.

Risponde, come il direttore sanitario, in concorso con il Direttore Generale per tutti i pareri che esprime su questioni di sua competenza. Il direttore amministrativo, a parte le questioni di carattere squisitamente tecnico-sanitario, dà il parere su tutte le problematiche gestionali (consulenze, contratti di assicurazione, contratti di locazioni, acquisti e altro).

Ovviamente, in via generale vi sono fattispecie di danno che non sono tipiche esclusivamente del settore sanitario ma attengono a tutta la branca del pubblico impiego.

Si pensi all’assenteismo, alle false attestazioni di presenze, agli emolumenti non dovuti, al sanitario non in possesso del titolo di studio, alle appropriazioni indebite, alla sottrazione di prodotti, ecc..

 

Medici e farmacisti convenzionati

I medici che sottoscrivono una convenzione con la struttura sanitaria s’inseriscono nella struttura della ASL e instaurano un rapporto di servizio, restando assoggettati alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Naturalmente, il medico in convenzione risponde esclusivamente per le attività di tipo pubblicistico, come ad esempio certificazioni, attestazioni e altro: non risponde, invece, per l’attività libero professionale.

Rispondono di responsabilità amministrativa tutti i medici delle strutture private convenzionate con l’organizzazione sanitaria, i farmacisti che concorrono a fattispecie di truffe o a irregolarità in genere a danno della A.S.L, il personale sanitario in generale che, mettendosi d’accordo con imprese private, favoriscono dette imprese quali fornitrici di determinati prodotti sanitari, come ad esempio protesi e materiale sanitario vario.

Rispondono, altresì, di responsabilità amministrativa tutti i medici che partecipano a organi collegiali.

Si pensi, ad esempio, alle commissioni d’invalidità civile che causano assunzioni a danno di altri soggetti più meritevoli ed in possesso dei prescritti requisiti di assunzione.

Per quanto attiene alla responsabilità connessa ai rapporti in convenzione è opportuno fare una disamina più particolareggiata dei medici e dei farmacisti, soprattutto se si tiene conto delle notevoli implicazioni finanziarie che scaturiscono dalla loro attività.

E’ pacifico in giurisprudenza la sussistenza di un vero e proprio rapporto di servizio tra il medico convenzionato e l’ASL.

La Corte di Cassazione ha da tempo rilevato l’esistenza del rapporto di servizio (di fonte convenzionale) con l’Amministrazione sanitaria, sulla base dei seguenti adempimenti a cui è tenuto il medico in convenzione: identificazione degli assistiti e accertamento del loro diritto alle prestazioni sanitarie; rilascio di certificazioni sanitarie; compilazione di prescrizioni farmaceutiche (Corte di Cassazione, SS.UU: n. 6442 del 18 dicembre 1985 e n. 9957 del 13/11/1996 ).

Al riguardo, è da rilevare che i compiti di certificazione sanitaria si inseriscono nell’ambito dell’organizzazione strutturale, operativa e procedimentale della ASL ed hanno natura amministrativa, con la conseguenza che il professionista, operando in forza di una devoluzione da parte dell’amministrazione sanitaria, svolge tali compiti in esecuzione di un rapporto di servizio (Corte Cass., SS.UU., 21 dicembre 1999 , n. 922).

E’ bene precisare, comunque, che i rapporti convenzionali instaurati tra i medici di medicina generale e gli enti preposti all’assistenza sanitaria, in base alle disposizioni dell’art. 48 della l. 23 dicembre 1978 , n. 833 e disciplinati da accordi collettivi resi esecutivi con decreti del Presidente della Repubblica (dapprima con il D.P.R. 13 agosto 1981 e, da ultimo, D.P.R. 28 luglio 2000 , n. 270 di recepimento dei rispettivi Accordi collettivi nazionali dei medici di medicina generale), hanno natura privatistica di rapporti di prestazione d’opera professionale, svolta con i caratteri della parasubordinazione (Corte Cass., SS.UU. 22 novembre 1999 , n. 813).

Con specifico riferimento all’attività di prescrizione di medicinali a carico del Servizio Sanitario Nazionale, la Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti l’azione per il ristoro del danno arrecato dai medici convenzionati con il S.S.N a seguito della redazione di prescrizioni inusuali, incongrue o incomplete, stilate per assistiti inesistenti o, addirittura deceduti, di prescrizioni di medicinali agli assistiti in quantità eccessive o, comunque, per finalità non terapeutiche, in dosi maggiori del consentito o con modalità di somministrazioni diverse dal lecito (Corte Cass., SS.UU., 21 dicembre 1999 , n. 922; Corte dei conti, sez. II, 2 giugno 1998 , n. 158/A; sez. II 30 maggio 1991 , n. 209; Sez. giur. Calabria 19 settembre 1996 , n. 31).

Si è verificato, ad esempio, che il medico specialista ospedaliero abbia prescritto farmaci con le seguenti irregolarità produttive di danno erariale: prescrizioni a familiari; prescrizioni ad assistiti non ricoverati per i quali le prescrizioni non avevano ragione di essere effettuate; prescrizioni in favore degli assistiti ricoverati per i quali le prescrizioni, emesse durante il ricovero o coincidenti con la data di dimissione, non avevano ragione di essere effettuate, dovendo l’Azienda Ospedaliera provvedere all’erogazione di farmaci anche per il primo ciclo di terapia domiciliare.

Per quanto riguarda i titolari di farmacia, bisogna evidenziare che in uno Stato moderno la “farmacia” è un complesso integrato di struttura, professione e attività economica, necessariamente legato alla pubblica amministrazione sanitaria,  perché finalizzato alla tutela della salute della collettività.

L’intervento pubblico nell’esercizio delle farmacie deriva istituzionalmente dalla natura stessa del servizio farmaceutico, che è un’attività primaria dello Stato (art. 32 Cost.), parte integrante dell’assistenza sanitaria (art.117 Cost.), esercitata (anche) da cittadini privati in possesso di determinati requisiti culturali, professionali e morali.

In questo contesto la legge di riforma sanitaria (l. 23 dicembre 1978 , n. 833) annovera l’assistenza farmaceutica, alla stregua dell’assistenza medico-generica, specialistica, infermieristica ospedaliera, tra le prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale (art. 25) ed affida alle farmacie il compito di erogare l’assistenza in nome e per conto delle AA.SS.LL., attribuendo inequivocabilmente alle stesse una funzione amministrativa (art. 28).

Il successivo art. 48, riguardante il personale a rapporto convenzionale, nel fissare il contenuto degli accordi collettivi nazionali, relativi ai medici convenzionati, estende i criteri in esso contenuti alle convenzioni con le altre categorie non mediche e, in particolare, alle convenzioni con le farmacie di cui all’art. 28.

Il rapporto convenzionale tra le farmacie e il servizio sanitario nazionale è regolato dal D.P.R. n. 371 del 8.7.1998 “Regolamento recante norme concernenti l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private” (che ha sostituito il precedente D.P.R. 21 febbraio 1989 , n. 94) e dal relativo accordo regionale.

Va precisato che per la Corte di Cassazione le convenzioni stipulate ai sensi degli artt. 43 e 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 si inquadrano nello schema delle concessioni di pubblico servizio (Corte di Cassazione Sez. VI penale, sent. n. 11216 del 24/8/1989 ) e che dalla natura pubblica della convenzione tra farmacie e ASL discende la qualificazione del farmacista come "incaricato di pubblico servizio" (Corte di Cassazione, Sez. II penale sent. n. 7761 del 27/6/1987 ; Sez. V penale, sent. n. 4525 del 24/4/1991 ).

In siffatto contesto normativo e giurisprudenziale non si può negare che l’erogazione dell’assistenza farmaceutica e il rapporto intercorrente tra farmacista e Servizio Sanitario Nazionale s’ispirino agli stessi principi che presiedono allo svolgimento dell’assistenza medica e che regolano il rapporto intercorrente tra il medico convenzionato e il S.S.N.

Infatti, sia il medico sia il farmacista sono professionisti convenzionati con la A.S.L. (prima U.S.L.), qualificati dall’art. 48 della l. 833/1978 come "personale a rapporto convenzionale" del SSN; entrambi partecipano all’erogazione di un pubblico servizio; sono tenuti all’osservanza di procedure amministrative finalizzate all’espletamento del servizio pubblico; soprattutto, ai  fini che interessano la giurisdizione della Corte dei Conti, entrambi dispongono con la loro attività di risorse pubbliche.

Nell’erogazione dei prodotti medicinali la figura del professionista imprenditore, per effetto delle disposizioni che regolano tale attività e che sottopongono il farmacista a obblighi rispondenti ad esigenze pubbliche, si inserisce in modo continuativo nell’organizzazione strutturale, operativa e procedimentale delle AA.SS.LL..

Il farmacista ha l’obbligo di porre in essere i seguenti adempimenti:

- controllo delle ricette presentate dagli assistiti: il farmacista verifica la conformità al modello che dà diritto alla dispensazione del farmaco a carico del SSN e l'esatta compilazione dello stesso da parte del medico prescrittore (convenzione nazionale di cui al citato DPR n. 371/1998, artt. 4 e 5); verifica la validità della ricetta rispetto alla data di emissione (convenzione nazionale art. 5); verifica se il farmaco prescritto è compreso nel prontuario terapeutico nazionale (convenzione nazionale art. 3); verifica se sono soddisfatte le condizioni di legge per la concedibilità di taluni farmaci (indicazione della nota C.U.F. sottoscritta dal medico); verifica se il numero di "pezzi" per ricetta è contenuto nel limite di legge (art. 2, comma 3, legge 29/12/1987 n. 531; art. 2 D.L. 30/5/1994 , n. 325); adempie agli obblighi previsti dall’art. 45 del D.P.R. 9/10/1990 n. 309 ai fini della dispensazione di stupefacenti e sostanze psicotrope (identificazione dell’assistito, annotazione in calce alla ricetta degli estremi del documento di riconoscimento, controllo che il dosaggio sia limitato a una cura di durata non superiore a otto giorni);

- "tariffazione" della ricetta: determina, per i farmaci galenici, l’applicazione dei prezzi stabiliti dall’apposita Tariffa Nazionale approvata con il D.M. 18/8/1993 e successive modificazioni, mentre per le specialità medicinali l’applicazione del bollino costituisce di per sé tariffazione (convenzione nazionale art. 8);

- esazione del "ticket" dall’assistito per conto della A.S.L: a tal fine tiene conto della fascia di appartenenza del medicinale, delle esenzioni totali o parziali per patologia o per reddito;

- resa del conto alla A.S.L: presenta mensilmente la distinta contabile riepilogativa (convenzione nazionale art. 9) con allegate le ricette spedite nel mese (ed eventuali altri documenti a comprova delle prestazioni eseguite, quali le bolle di accompagnamento delle bombole di ossigeno medicinale).

 Sulla base di tale documento contabile, la A.S.L. provvede a corrispondere al farmacista il dovuto rimborso.

Per garantire l’osservanza delle disposizioni della convenzione nazionale il farmacista è sottoposto, infine, alla vigilanza della A.S.L. e alla eventuale applicazione di misure cautelari e di sanzioni amministrative da parte delle Commissioni provinciali e regionali, misure che vanno dal richiamo alla sospensione del servizio farmaceutico convenzionato, fino alla risoluzione del rapporto convenzionale.

Il Primario Ospedaliero

Il Primario ospedaliero risponde sia per condotte illecite proprie e sia per violazione dei doveri di vigilanza e direzione a cui è tenuto alla stregua della normativa vigente.

Le disposizioni di riferimento sono l’art. 7 del D.P.R. n. 128 del 27 marzo 19 69 secondo il quale il primario ha il dovere di informarsi sulle condizioni di ciascun paziente ricoverato, di seguire l’iter della degenza di ogni ammalato, di dare le direttive e istruzioni agli altri medici controllando che le stesse siano eseguite correttamente e di informare i pazienti nei casi di particolare difficoltà clinica, sui rischi connessi alla patologia accertata e sulle cure decise e ritenute necessarie.

Ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. n. 761 del 1979, al primario sono attribuite le funzioni di indirizzo e di verifica delle prestazioni di diagnosi e cura.

Il primario risponde degli interventi decisi e della tecnica adottata, delle soluzioni terapeutiche poste in essere, dell’utilizzo e del non utilizzo delle apparecchiature disponibili e di ogni altra istruzione data nel caso concreto, della scelta dei tempi dell’intervento, ossia se lo stesso sia da ritenere o meno tempestivo e necessario.

Il sanitario in parola risponde del buon funzionamento del reparto, della durata eccessiva dei ricoveri, della mancata utilizzazione delle apparecchiature in dotazione alla struttura sanitaria che dirige, dell’acquisto di strumentazione clinica non necessaria, dell’acquisto di medicinali inutili o in eccesso rispetto al fabbisogno.

In questo quadro, però, non si può pretendere che il primario possa controllare tutto il personale sanitario e tutte le attività sanitarie, ma la maggioranza della giurisprudenza e della dottrina ritiene essenziale che a livello organizzativo detto sanitario dirami istruzioni idonee al corretto funzionamento del reparto.

Il personale parametico risponde in via di principio al singolo aiuto o assistente, mentre quest’ultimi rispondono della mancata e corretta esecuzione delle disposizioni impartite dal primario e delle decisioni assunte autonomamente in contrasto con le indicazioni impartite.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, in diverse pronunce, ha statuito che è onere del "primario ospedaliero" avere una puntuale conoscenza delle situazioni cliniche che riguardano tutti i degenti, a prescindere dalle modalità della acquisizione di tale conoscenza (con visita diretta o interpello degli altri medici ed operatori sanitari).

La "vigilanza sull'attività del personale sanitario" inoltre, implica quantomeno che il primario si procuri informazioni precise sulle iniziative intraprese dagli altri medici (o che questi intendono intraprendere) cui il paziente sia stato affidato, indipendentemente dalla responsabilità degli stessi, con riguardo a possibili, e non del tutto imprevedibili, eventi che possono intervenire durante la degenza del paziente in relazione alle sue condizioni, allo scopo di adottare i provvedimenti richiesti da eventuali esigenze terapeutiche.

In tal senso la Cassazione ha ribadito (Cass. 16 maggio 2000 n. 6318) la responsabilità del primario ospedaliero nel caso  di danni procurati ad un neonato a causa della difettosa assistenza nelle varie fasi del parto, con la precisazione che in tale quadro, anche la contingente mancanza di un'apparecchiatura necessaria, per quanto non imputabile al primario, non lo esime dal dovere di adottare, o controllare che siano adottati, i possibili accorgimenti sostitutivi, e di informare la paziente del maggiore rischio connesso ad un parto che si svolga senza l'ausilio di detto strumento.

La Suprema Corte ha statuito che il primario ospedaliero ha un obbligo di vigilanza, diretta e indiretta, esteso a tutte le fasi in cui si articola la prestazione sanitaria e che egli è altresì tenuto alla diligenza prevista dal comma 2 dell'art. 1176 c.c., che gli impone il rispetto delle regole e delle prescrizioni che costituiscono la conoscenza della professione medica (Cass. 11 marzo 2002 , n. 3492- Cass. n. 13979/2005).

La Cass. ha precisato, in ogni caso, che il primario ospedaliero non può essere chiamato a rispondere di ogni evento dannoso che si verifichi in sua assenza nel reparto affidato alla sua responsabilità (Cass. n. 6318/2000- Cassa. n. 4058-2005 ) (Orario di servizio del primario).

 

Esattezza della prestazione sanitaria.

La prestazione sanitaria deve essere indirizzata il più possibile a salvaguardare e curare la salute degli assistiti, usando tutta la diligenza necessaria a ogni singolo caso concreto.

Indipendentemente dalle caratteristiche della prestazione, il medico deve comportarsi secondo le comuni regole di correttezza e di diligenza, da valutarsi, a norma dell'art. 1176 c.c., comma 2, con riguardo alla natura dell'attività esercitata, e il suo eventuale inadempimento va apprezzato in relazione all'art. 1218 c.c., sicchè può essere oltre che totale o dovuto a incuria o disattenzione, anche derivato da imperizia, ossia da un errore determinato da ignoranza di cognizioni tecniche o da inesperienza professionale, e tanto sia quando il professionista risponde solo per dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 c.c., sia quando deve rispondere anche di colpa secondo le regole comuni.

In relazione alla natura dell'obbligazione assunta, l'inadempimento o l'inesatto adempimento del professionista consistono, dunque, nell'aver egli tenuto un comportamento non conforme alla diligenza e perizia richieste dall'attività svolta, mentre il mancato raggiungimento del risultato per il quale l'attività era stata a lui richiesta e da lui esercitata integra il danno consequenziale alla non diligente o erronea prestazione dell'attività (Cass. n. 17306-2006 ).

Del danno patito dal privato ne risponde sia il medico che la struttura sanitaria e detto privato può chiedere il risarcimento del danno sia al medico che alla ASL singolarmente e congiuntamente e ciò ai sensi dell’art. 28 della Cost..

Al riguardo, è da evidenziare che il giudizio presso la Corte dei Conti è un giudizio di rivalsa, ossia è consequenziale al danno patito dall’Amministrazione a causa di un risarcimento chiesto e ottenuto da un terzo, almeno per il danno indiretto.

Ora, se il privato chiede il risarcimento direttamente al medico assume rilevanza se il professionista secondo le regole comuni risponde per colpa grave e dolo (1176, comma 2 e 2236 c.c.), ovvero per colpa lieve (1176 comma 1).

Invece, nel giudizio contabile è richiesto sempre l’elemento psicologico del dolo o della colpa grave.

Di norma, comunque, il cittadino si rivolge direttamente alla struttura pubblica perché è ritenuta più solvibile ai fini del risarcimento dei danni patiti.

A tale riguardo deve sottolinearsi che la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, fino a tempi molto recenti, aveva inquadrato il ricovero di un paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria nell’ambito della categoria dei contratti tra pazienti e soggetti gestori delle menzionate strutture sanitarie. L'adempimento di tale contratto, con riguardo alle prestazioni di natura sanitaria conseguente a un ricovero, era regolato dalle norme che disciplinano la corrispondente attività del medico, nell'ambito del contratto di prestazione d'opera professionale, con la conseguenza che il  gestore sanitario rispondeva dei danni derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa, alla stregua delle norme di cui agli artt. 1176 e 2236 cod. civ..

Secondo detto orientamento giurisprudenziale, il positivo accertamento della responsabilità della struttura sanitaria presupponeva, pertanto, pur sempre la colpa del medico esecutore dell'attività che si assumeva illecita, per cui detta responsabilità non si poteva affermare in assenza di tale colpa, atteso che sia l'art. 1228 c.c. che il successivo art. 2049 cod. civ. presuppongono, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno, per cui, in assenza di tale colpa, non era ravvisabile alcuna responsabilità contrattuale del committente per il fatto illecito dei suoi preposti (Cass. 8.5.2001 n. 6386-Cassa n. 12362/2006).

Recentemente, la Corte di Cassazione ha cambiato completamente orientamento, inquadrando la responsabilità della struttura sanitaria nella responsabilità contrattuale sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (Cass. n. 1698 del 2006; Cass. n. 9085 del 2006; Cass. 28.5.2004 , n. 10297; Cass. 11 marzo 2002 , n. 3492; 14 luglio 2003 , n. 11001; Cass. 21 luglio 2003 , n. 11316.

Precisa la Suprema Corte che, a sua volta, anche l'obbligazione del medico dipendente dalla struttura sanitaria nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale", ha natura contrattuale (Cass. 22 dicembre 1999 , n. 589; Cass. 29.9.2004 , n. 19564; Cass. 21.6.2004 , n. 11488; Cass. n. 9085 del 2006).

Ciò posto, secondo la Suprema Corte la posizione della struttura sanitaria deve essere considerata in termini autonomi rispetto al rapporto paziente- medico e deve essere riqualificato come un autonomo e atipico contratto a prestazioni corrispettive (da taluni definito contratto di spedalità, da altri contratto di assistenza sanitaria), al quale si applicano le regole ordinarie sull'inadempimento fissate dall'art. 1218 c.c..

Da ciò consegue l'apertura a forme di responsabilità autonome dell'ente, che prescindono dall'accertamento di una condotta negligente dei singoli operatori, e trovano, invece, la propria fonte nell'inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili all'ente. Questo percorso interpretativo, anticipato dalla giurisprudenza di merito, ha trovato conferma in una sentenza delle SS.UU. del 2002 ( 1.7.2002 , n. 9556), seguita poi da altre decisioni delle sezioni semplici (Cass. n. 571 del 2005; Cass. n. 1698 del 2006) che si sono espresse in favore di una lettura del rapporto tra paziente e struttura (anche in quel caso, privata) che valorizzi la complessità e l'atipicità del legame che si instaura, comprendendo anche la messa a disposizione di personale medico ausiliario, paramedico, l'apprestamento di medicinali e di tutte le attrezzature necessarie anche per eventuali complicazioni.

In virtù del contratto, la struttura deve quindi fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di "assistenza sanitaria", che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione e accessori.

Così ricondotta la responsabilità della struttura a un autonomo contratto (di spedalità), la sua responsabilità per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218 c.c.(Cass. SS.UU. n. 577/2008).

Tale nuovo orientamento comporta che si possa avere una responsabilità contrattuale della struttura verso il paziente danneggiato non solo per il fatto del personale medico dipendente, ma anche del personale ausiliario, nonché della struttura stessa (insufficiente o inidonea organizzazione).

Dalla ricostruzione in termini autonomi del rapporto struttura- paziente rispetto al rapporto paziente-medico, discendono importanti conseguenze non solo sul piano della affermazione di responsabilità ma anche sul piano della ripartizione e del contenuto degli oneri probatori.

Infatti, sul piano della responsabilità, ove si ritenga sussistente un contratto di spedalità tra clinica e paziente, la responsabilità della clinica prescinde dalla responsabilità o dall'eventuale mancanza di responsabilità del medico in ordine all'esito infausto di un intervento o al sorgere di un danno.

Ad ogni modo, se la struttura sanitaria dimostra di non avere alcuna responsabilità connessa all’organizzazione, risponderà in ogni caso nei confronti del terzo della condotta del medico, nel qual caso è importante se a quest’ultimo è ascrivibile una condotta lieve o gravemente colposa.

In tale ultima ipotesi il medico sarà sottoposto al giudizio di rivalsa di responsabilità amministrativa rientrante nella giurisdizione della Corte dei Conti.

In materia di esatta prestazione sanitaria è importante fare anche una valutazione sugli effetti positivi e sui rischi connessi al porre in essere o al non porre in essere un intervento chirurgico o terapeutico.

In ordine alla natura giuridica della prestazione sanitaria che, poi, si vedrà ha anche dei riflessi sull’onere della prova, si deve notare che, trattandosi di obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionali, la diligenza nell'adempimento deve valutarsi, a norma dell'art. 1176 c.c., comma 2, con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

A tale riguardo, si richiama anche l'art. 2236 c.c. che per quanto attiene l’esecuzione di prestazioni professionali dispone: “se la prestazione implica la soluzione di problemi di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo e colpa grave”.

Gli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. esprimono dunque l'unitario concetto secondo cui il grado di diligenza dev'essere valutato con riguardo alla difficoltà della prestazione resa. La colpa è inosservanza della diligenza richiesta.

Infatti, secondo la giurisprudenza il medico, nell’adempimento delle obbligazioni inerenti alla propria attività professionale, è tenuto a una diligenza che non è sola quella del buon padre di famiglia, come richiesto dall’art. 1176, c. 1, c.c., ma è quella specifica del debitore qualificato, come indicato dall’art. 1176, comma 2, c.c. la quale comporta il rispetto di tutte le regole e di tutti gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione medica (tra le tante, Sezione Campania, numeri 1734 e 1735 del 2006).

Perchè possa parlarsi di responsabilità per colpa grave dei sanitari si deve accertare che si siano prodotti errori non scusabili per la loro grossonalità o l'assenza delle cognizioni fondamentali attinenti alla professione, ovvero il difetto di quel minimo di perizia tecnica che non deve mai mancare in chi esercita la professione sanitaria e, comunque, ogni altra imprudenza che dimostri superficialità e disinteresse per i beni primari affidati alle cure di prestatori d'opera.

Per valutare la sussistenza della responsabilità per colpa grave dei sanitari, il parametro più congruo è quello di prendere in esame il comportamento del medico e incentrarsi sul livello di diligenza da lui impiegato nello scegliere discrezionalmente mezzi e modi suggeriti dalla scienza medica in relazione alla gravità della patologia riscontrata al paziente.

Occorre, in buona sostanza, verificare se il medico abbia usato il metodo operativo più adatto al caso concreto ed alle circostanze contingenti (Corte dei Conti Sezione Toscana, sentenza n. 802/2007).

Il richiamo alla diligenza ha la funzione di ricondurre la responsabilità alla violazione di obblighi specifici derivanti da regole disciplinari precise. In altri termini, investe l’applicazione di regole tecniche connesse all’esecuzione dell’obbligo, e quindi diventa un criterio oggettivo e generale e non soggettivo. Ciò comporta, come è stato rilevato dalla dottrina, che la diligenza assume nella fattispecie un duplice significato: parametro di imputazione del mancato adempimento e criterio di determinazione del contenuto dell’obbligazione.

Nella diligenza è, quindi, compresa anche la perizia, da intendersi come conoscenza e attuazione delle regole tecniche proprie di una determinata arte o professione (Cass. n. 583/2005).

Ovviamente, il grado di diligenza, per quanto in termini astratti e oggettivi, deve essere apprezzato in relazione alle circostanze concrete e tra queste, quanto alla responsabilità professionale del medico, rientrano anche le dotazioni della struttura ospedaliera in cui lo stesso opera, la dotazione organica del personale e la loro preparazione professionale, le apparecchiature sufficienti e idonee a porre in essere le attività sanitarie richieste, ecc.

Secondo la prevalente giurisprudenza, la limitazione di responsabilità professionale del medico chirurgo ai soli casi di dolo o colpa grave, ai sensi dell’art. 2236 c.c., attiene esclusivamente alla perizia, per la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, con esclusione dell’imprudenza e della negligenza (Cass. 16/02/2001 , n. 2335; Cass. 18/11/1997 , n. 11440; Corte Cost. 22/11/1973 , n. 166).

Pertanto, il professionista risponde anche per colpa lieve quando per omissione di diligenza o di prudenza provochi un danno nell’esecuzione di un intervento operatorio o di una terapia medica.

In altri termini, la limitazione della responsabilità del medico alle sole ipotesi di dolo o colpa grave si applica unicamente ai casi che trascendono la preparazione media (Cass. 11/4/1995 , n. 4152-Cass. n. 583/2005).

Ovviamente, come già evidenziato, il medico nei giudizi di responsabilità amministrativa risponde sempre solo per dolo o colpa grave.

         Bisogna evidenziare che la giurisprudenza contabile ha ritenuto sussistente la colpa grave dei pubblici dipendenti quando sono accertate  forme di macroscopica ed inescusabile negligenza, imprudenza od imperizia nell'espletamento delle funzioni e dei compiti istituzionali,  atteggiamenti di estrema superficialità e trascuratezza o palese scriteriatezza nella cura dei beni e degli interessi pubblici, ovvero l'ingiustificata inosservanza di elementari norme giuridiche o di fondamentali canoni comportamentali, che sono, invece, rispettati dalla generalità dei soggetti appartenenti ad una determinata categoria.

In sostanza, in tutti i casi in cui in base ad un giudizio prognostico formulabile “ex ante” con riferimento al concreto comportamento posto in essere, risulti che fosse agevolmente prevedibile il verificarsi dell'evento dannoso (v., ex plurimis: Sezione d'Appello per la Sicilia n.143/2002, n.23/2004, n.133/2005, n.156/2006; Sez. Campania 29.6.2000 , n.51, e 9.3.2001 , n.20; Sez. Toscana 4.10.2000 , n.1765; Sez. Sicilia 17.6.2003 , n.1113, e 9.11.2005 , n.3393; Sez. Abruzzo 5.5.2003 , n.232; Sez. Marche 29.7.2003 , n.570, ecc.).

La giurisprudenza contabile, più in particolare, per quanto riguarda la responsabilità del medico in ipotesi di prestazione sanitaria avente una notevole complessità, dalla cui erronea esecuzione sia derivato ad un paziente un danno anatomico-funzionale irreversibile, ha evidenziato che per potersi configurare una fattispecie di colpa grave non è sufficiente un comportamento non perfettamente rispondente alle regole della scienza e dell'esperienza ma occorre una inescusabile scriteriatezza ed approssimazione nello svolgimento dell'attività professionale.

In sintesi, nella nozione di colpa grave del sanitario vanno compresi gli errori inescusabili per la loro grossolanità, la mancanza delle cognizioni tecniche fondamentali per l'esercizio di una specifica attività, il difetto di quegli standards minimi di perizia tecnica, di esperienza, di diligenza e di prudenza che la generalità dei colleghi dimostra di possedere nell'affrontare una particolare problematica clinica e nell'approntare gli opportuni rimedi terapeutici (Sezione Sicilia, sentenza n. 69/2008 e Sezione Toscana, sentenza n. 802/2007).

Ritornando alla natura giuridica della prestazione, si deve sottolineare che secondo la giurisprudenza prevalente l'obbligazione assunta dal professionista consiste in un'obbligazione di mezzi, cioè in un'attività indirizzata ad un risultato. Il mancato raggiungimento del risultato non determina inadempimento (v. Cass. 26 febbraio 2003 n. 2836).

L'inadempimento (o l'inesatto adempimento) consiste nell'aver tenuto un comportamento non conforme alla diligenza richiesta, mentre il mancato raggiungimento del risultato può costituire danno consequenziale alla non diligente prestazione o alla colpevole omissione dell'attività sanitaria (Cass. n. 23918 del 2006).

In ordine al nesso causale la giurisprudenza della Cassazione ha precisato che “troppo spesso l'evoluzione del concetto di colpa, segnatamente in tema di responsabilità professionale, e l'enucleazione via via più frequente di una concezione soggettiva" della colpa medesima, segnata sempre più dall'individuazione di c.d. "standard" generali di comportamento, ha finito per ingenerare una (forse) inconsapevole (ma non per questo più accettabile) confusione/sovrapposizione tra l'indagine sul nesso causale e quella sull'elemento soggettivo dell'illecito (la colpa, appunto), dovendo, per converso, le due categorie giuridiche attestarsi su piani morfologicamente distinti, poiché la colpa, anche intesa come giudizio relazionale "oggettivato", è pur sempre misura dell'avvedutezza dell'agente nel porre in essere il comportamento in ipotesi illecito, è pur sempre "valutazione" di un "comportamento", valutazione, dunque, inscritta all'interno della relativa dimensione soggettiva, mentre il nesso causale, al di là e prima di qualsivoglia analisi di prevedibilità/evitabilità soggettiva, è, puramente e semplicemente, la relazione esterna intercorrente tra comportamento ed evento, svincolata da qualsivoglia giudizio di prevedibilità soggettiva: la rigorosa oggettivazione del concetto di eziologia dell'evento consente di tenere irrinunciabilmente distinti i due piani di analisi strutturale dell'illecito, fungendo la colpa come limite alla oggettiva predicabilità della responsabilità una volta accertata la relazione causale tra la condotta e l'evento (Cass. n. 7997/2005) (attività intro moenia).

 

Onere della Prova in ambito sanitario

La responsabilità contrattuale che grava sul medico e sulla struttura sanitaria prevede che, mentre gli attori devono dimostrare il fatto, il danno e il nesso di causalità, i convenuti debbono fornire prova della circostanza che il fatto causativo del danno comportasse la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, cosicché l'errore medico non possa essere loro imputato.

In particolare, in tema di responsabilità del medico e dell'ente ospedaliero per inesatto adempimento della prestazione sanitaria, inquadrabile nella responsabilità contrattuale, è a carico del danneggiato la prova dell'esistenza del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie), nonché del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico di questi ultimi la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. 11.11.2005 n. 22894).

E in tema di responsabilità professionale del medico-chirurgo, sussistendo un rapporto contrattuale (quand'anche fondato sul solo contatto sociale), in base alla regola di cui all'art. 1218 cod. civ. il paziente ha l'onere di allegare le prove dell'inesattezza dell'inadempimento, non la colpa ne' tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all'art. 2236 cod. civ.) essere allegate e provate dal medico (Cass. 21.6.2004 n. 11488).

 

Tipologia del danno da errore medico.

La giurisprudenza ha affermato, in considerazione della particolare natura del rapporto professionale che s’instaura tra il medico ed il paziente che, a differenza degli altri rapporti con professionisti nei quali risalta in via esclusiva o di gran lunga prevalente l'aspetto economico, il rapporto investe il paziente nella sua totalità psico-fisica.

In altri termini, poiché l'intervento del medico riguarda non tanto o non solo la fisicità del soggetto ma la persona nella sua integrità (si cura non la malattia ma il malato), è ragionevole ritenere che eventuali errori diagnostici compromettano, oltre alla salute fisica, l'equilibrio psichico della persona, specie se l'errore riguarda  la diagnosi errata di malattie molto gravi (tumore inesistente) e comunque in grado di pregiudicare grandemente la serenità del paziente per le sue prospettive infauste e quindi ansiogene.

Detta tipologia di danno è estremamente importante perché, anche se l’errore non ha comportato conseguenze cliniche, comunque esiste una forma di risarcimento del danno esistenziale di cui il medico e la struttura sanitaria rispondono (evidenziare alcune fattispecie di errori medici, interventi a rischio e falsi interventi).

 

Concorso di più responsabili dell’evento dannoso.

In tema di responsabilità sia contrattuale sia extracontrattuale, se l'unico evento dannoso è imputabile a più persone, è sufficiente, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo di risarcimento, che le azioni o omissioni di ciascuna abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento (Cass. 15/06/1999 , n. 5946; Cass., 28 gennaio 1985 , n. 488; Cass., 4 dicembre 1991 , n. 13039; Cass., 10 dicembre 1996 , n. 10987).

Ciò discende non tanto, come pure ha sostenuto una parte della giurisprudenza, dal fatto che l'art. 2055 c.c. costituisce un principio di carattere generale estensibile anche alla responsabilità contrattuale (Cass., 26 maggio 1995 , n. 7231), ma dai principi stessi che regolano il nesso di causalità e il concorso di cause tutte egualmente efficienti della produzione di un determinato danno, di cui l'art. 2055 c.c. è un'esplicitazione in tema di responsabilità extracontrattuale.

 

 

 

Consenso informato.

La giurisprudenza ha affermato che prima di un intervento chirurgico, la necessità o meno per il paziente di sottoporsi all'intervento stesso è del tutto indifferente ai fini della configurazione della condotta omissiva dannosa e dell'ingiustizia del fatto, la quale sussiste per la semplice ragione che il paziente, a causa del deficit d’informazione non è stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni e che, quindi, tale trattamento non può dirsi avvenuto previa prestazione di un valido consenso e appare eseguito in violazione tanto dell'art. 32, comma 2, Cost., (a norma del quale nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge), quanto dell'art. 13 Cost., (che garantisce l'inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica), nonché della legge 23 dicembre 1978 , n. 833, art. 33, che esclude la possibilità d'accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità ex art. 54 c.p. (Cass. n. 24742 del 2007).

La questione proviene da una impugnazione avanzata dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano avverso un decreto (data 9 luglio 2008 ), con il quale quei giudici - in dichiarata applicazione, in sede di rinvio, del principio di diritto enunciato nella sentenza 16 ottobre 2007, n. 21748 della stessa Corte di Cassazione - hanno accolto l'istanza congiunta del tutore (il padre) e del curatore speciale di E. E., in stato vegetativo permanente a seguito di grave trauma cranico encefalico riportato in un incidente stradale: istanza volta ad ottenere l'«autorizzazione a disporre l'interruzione del trattamento di sostegno vitale artificiale (di quest'ultima) realizzato mediante alimentazione con sondino nasogastrico».

La sentenza n. 21748 del 2007 della Corte di Cassazione, nel cassare con rinvio il primo decreto di rigetto della Corte di Milano, così ha motivato la decisione:

a) ha fatto, in premessa, riferimento al principio del “consenso informato”, che sta “alla base del rapporto medico paziente” e costituisce “norma di legittimazione del trattamento sanitario” (altrimenti illecito), secondo il consolidato orientamento delle Sezioni civili e penali di questa Corte [Sez. III civile, nn. 10014/94; 364/97; 5444/06; sez. IV penale 3/x/2001, ex plurimis], quale elaborato in sede interpretativa delle numerose leggi speciali, regolatrici della materia, a partire dalla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale (l. 23 dicembre 1978 n. 833, in particolare art. 33), e che trova consonanza nelle fonti sovranazionali [Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea adottata a Nizza il 7 dicembre 2000 ] e nel codice di deontologia medica del 2006 (art. 35), oltreché «sicuro fondamento costituzionale». In particolare: nell'art. 2, che tutela e promuove i diritti fondamentali della persona umana, della sua identità e dignità; nell'art. 13, che proclama l'inviolabilità della libertà personale, nella quale “è postulata la sfera di esplicazione del potere della persona di disporre del proprio corpo” (Corte costituzionale, sentenza n. 471 del 1990); e nell'art. 32, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo, oltre che come interesse della collettività, e per il quale i trattamenti sanitari sono obbligatori nei soli casi espressamente previsti dalla legge e sempre che il provvedimento sia volto ad impedire che la salute del singolo possa arrecare danno a quella degli altri (così Corte Costituzionale, sentenze nn. 258/94 e 118/96);

b) ha posto poi in rilievo l'innegabile correlazione del “consenso informato” con la “facoltà del paziente non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale”. In coerenza al principio personalistico che anima la nostra Costituzione , “la quale vede nella persona umana un valore etico in sé, vieta ogni strumentalizzazione della medesima per alcun fine eteronomo ed assorbente, concepisce l'intervento solidaristico e sociale in funzione della persona e del suo sviluppo e non viceversa, e guarda al limite del rispetto della persona umana in riferimento al singolo individuo, in qualsiasi momento della sua vita e nell'integralità della sua persona, in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive”. Stante che “il rifiuto delle terapie medicochirurgiche, anche quando conduce alla morte, non può essere scambiato per un'ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte, esprimendo piuttosto tale rifiuto un atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso naturale”. Per cui, correlativamente, “in presenza di una determinazione autentica e genuina” dell'interessato nel senso del rifiuto della cura, il medico “non può che fermarsi, ancorché l'omissione dell'intervento terapeutico possa cagionare il pericolo di un aggravamento dello stato di salute dell'infermo e, persino, la sua morte” (come testualmente, già in Sezione I penale 11 luglio 2002 ) ;

c) ha affrontato, quindi, il problema che si presenta nel caso in cui il soggetto (adulto) non sia, come nella specie, in grado di manifestare la propria volontà a causa del suo stato di totale incapacità e non abbia, prima di cadere in tale condizione, allorché era nel pieno possesso delle sue facoltà mentali, specificamente indicato, attraverso dichiarazioni di volontà anticipate, quali terapie egli avrebbe desiderato ricevere e quali invece avrebbe inteso rifiutare nel caso in cui fosse venuto a trovarsi in uno stato di incoscienza.

Ed in coerenza, anche per tal profilo, all'esigenza di tutela dei valori di libertà e dignità della persona - realizzabili, in tal caso, in combinato contesto con la normativa codicistica posta a presidio dell'incapace (artt. 357 ss., 424 c.c.) e con equo bilanciamento con il valore della vita - è pervenuta (la citata sentenza n. 21748) alla conclusione che “all'individuo che, prima di cadere nello stato di totale ed assoluta incoscienza, tipica dello stato vegetativo permanente, abbia manifestato, in forma espressa o anche attraverso i propri convincimenti, il proprio stile di vita e i valori di riferimento, l'inaccettabilità per sé dell'idea di un corpo destinato, grazie a terapie mediche, a sopravvivere alla mente, l'ordinamento dà la possibilità di far sentire la propria voce in merito alla disattivazione di quel trattamento attraverso il rappresentante legale”.

Con la necessaria precisazione che “la funzionalizzazione del potere di rappresentanza, dovendo esso essere orientato alla tutela del diritto alla vita del rappresentato, consenta di giungere ad una interruzione delle cure soltanto in casi estremi”. Nel senso che, nel consentire al trattamento sulla persona dell'incapace, la rappresentanza del tutore è sottoposta a un duplice ordine di vincoli, dovendo egli “innanzitutto, agire nell'esclusivo interesse dell'incapace; e, nella ricerca del best interest, dovendo decidere non al posto dell'incapace né per l'incapace, ma con l'incapace, quindi, ricostruendo la presunta volontà del paziente incosciente, già adulto prima di cadere in tale stato, tenendo conto dei desideri da lui espressi prima della perdita della coscienza”.

Per cui, al Giudice [cui non può essere richiesto di ordinare l'interruzione di un trattamento sanitario, non costituente forma di accanimento terapeutico, come quello che si risolve nell'alimentazione artificiale tramite sondino nasogastrico] spetta propriamente ed unicamente il “controllo della legittimità della scelta (interruttiva) operata (dal tutore) nell'interesse dell'incapace”;

d) ha così conclusivamente enunciato - in risposta ai quesiti formulati dai ricorrenti - il principio di diritto per cui “Ove il malato giaccia da moltissimi anni (nella specie, oltre omissis) in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario (fatta salva l'applicazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell'interesse del paziente), unicamente in presenza dei seguenti presupposti: (1) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standards scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e (2) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona. Ed, ove l'uno o l'altro presupposto non sussista, il giudice deve negare l'autorizzazione, dovendo allora essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato e dalla percezione, che altri possano avere, della qualità della vita stessa”.

2 bis.Cassazione - Con riferimento quindi alla particolare e dolorosa vicenda in esame, quella sentenza - sulla premessa in fatto che “dagli atti risulta pacificamente che nella indicata situazione [di stato vegetativo permanente] si trova, sin dal omissis, E. E.” [che, in ragione di tale condizione, “pur essendo in grado di respirare spontaneamente, e pur conservando le funzioni cardiovascolari, gastrointestinali e renali, è radicalmente incapace di vivere esperienze cognitive ed emotive, e quindi di avere alcun contatto con l'ambiente esterno”, non essendovi in lei “alcun segno di attività psichica e di partecipazione all'ambiente, né alcuna capacità dì risposta comportamentale volontaria agli stimoli sensoriali esterni, visivi, uditivi, tattili, dolorifici”] - ha cassato, appunto, il decreto in quella sede impugnato, ritenendo fondata la censura dei ricorrenti quanto all'avere, in tal contesto, il Collegio milanese “omesso di ricostruire la presunta volontà di E. e di dare rilievo ai desideri da lei precedentemente espressi, alla sua personalità, al suo stile di vita e ai suoi più intimi convincimenti”. Per cui ha stabilito che “tale accertamento dovrà essere effettuato dal giudice di rinvio”.

3. La Corte milanese, in diversa composizione, quale designata giudice di rinvio, in esito all'indagine così demandatale, ha, sul punto, espresso quindi il convincimento che le prove assunte, “attendibili, univoche, efficaci e conferenti”, autorizzassero la conclusione della “correttezza della determinazione volitiva del legale rappresentante dell'incapace nella sua conformità alla presumibile scelta che, nelle condizioni date, avrebbe fatto anche e proprio la rappresentata, di cui il tutore si fa e deve farsi portavoce”.

E ciò in considerazione sia della straordinaria durata dello stato vegetativo permanente (e quindi irreversibile) di E., sia della, altrettanto straordinaria, tensione del suo carattere verso la libertà, nonché della inconciliabilità della sua concezione sulla dignità della vita con la perdita totale ed irrecuperabile delle proprie facoltà motorie e psichiche e con la sopravvivenza solo biologica del suo corpo in uno stato di assoluta soggezione all'altrui volere, tutti fattori che appaiono nella specie prevalenti su una necessità di tutela della vita biologica in sé e per sé considerata.

3 bis. Nel decreto del luglio 2008, avverso cui è ora ricorso, la Corte di Milanoquei giudici - pur ritenendo estraneo al giudizio di rinvio l'accertamento della precondizione di irreversibilità dello stato vegetativo della E. (anche perché già effettuato nella precedente fase di appello e non impugnato, e comunque condiviso dallo stesso P.M. intervenuto in causa nel suo parere conclusivo) - hanno, ciò nonostante, reputato “doverosa, data la gravità, importanza e delicatezza della decisione da assumere”, una autonoma verifica, in quella sede di rinvio, delle condizioni cliniche di E. E..

Per cui essi hanno analiticamente e approfonditamente nuovamente vagliato tutta la documentazione al riguardo versata in atti [dagli accertamenti di diagnostica strumentale e clinica effettuati in occasione del primo ricovero, a seguito dell'incidente stradale, nel omissis, agli ulteriori accertamenti anche di carattere prognostico, effettuati, nel omissis, nel corso di giudizio di interdizione di E. e sfocianti nella certificazione di persistenza della sua condizione vegetativa]; hanno valutato in particolare le risultanze della relazione medica redatta dal primario di neurologia dell'Ospedale Niguarda di Milano, esibita dal tutore nella pregressa fase processuale, leggendole in correlazione anche alle indicazioni contenute nella relazione, “di sicuro valore scientifico”, redatta da una task force di esperti del Ministero della Sanità (che, a sua volta, prendeva atto degli studi che in ambito internazionale erano pervenuti a definire gli standards per la definizione di S.V.P.).

Ed - anche in considerazione del fatto che, alla stregua di quei parametri, il tempo di attesa per ritenere irreversibile uno stato vegetativo era orientativamente indicato in mesi tre per un bambino e in un anno per un adulto, mentre la condizione negativa della interessata permaneva invariata da ben omissis anni - ha ritenuto appunto quella Corte di merito sussistenti, nella specie, entrambe le condizioni legittimanti l'istanza del tutore.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara il ricorso inammissibile.

Dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.



 

 

Agostino Chiappiniello