BREVI OSSERVAZIONI IN TEMA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA NEL GIUDIZIO DI RESPONSABILITA’AMMINISTRATIVA DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DI SOCIETA’ PRIVATE IN RAPPORTO DI SERVIZIO CON LA P.A.

di Paolo Luigi Rebecchi, magistrato della Corte dei conti

 

 

Due recenti sentenze emesse rispettivamente dalla sezione regionale per il Piemonte e dalla prima sezione centrale ripongono, in termini contrapposti, la questione della legittimazione passiva nel giudizio di responsabilità amministrativo- contabile[1] di amministratori e dipendenti di società private, in rapporto di servizio con la p.a.

Va premesso che detta questione differisce dalla problematica relativa alla giurisdizione della Corte dei conti nei confronti di amministratori e dipendenti di enti pubblici economici e società per azioni in mano pubblica, definita dalla ordinanza n. 19667 del 2003 delle sezioni unite della Corte di cassazione[2], in quanto riguarda la convenibilità in giudizio di persone fisiche legate ordinariamente  da rapporto contrattuale con società prive di connotazione pubblicistica.

La prima fattispecie, esaminata dalla sezione regionale per il Piemonte, con la sentenza n. 169/05 del 18 maggio 2005 riguarda la citazione in giudizio dell’amministratore unico di una s.r.l. che aveva stipulato una convenzione con l’A.C.I. per il disbrigo di pratiche automobilistiche e contestuale incarico di incassare, per conto dell’ente pubblico, somme di pertinenza erariale quali corrispettivi  per operazioni di trasferimento di proprietà veicoli, prime iscrizioni ed altri procedimenti P.R.A.

Da accertamenti svolti dall’amministrazione era emerso che detta società aveva omesso di effettuare i dovuti versamenti mentre la successiva indagine penale era sfociata in una condanna ai sensi dell’art. 444 c.p.p. nei confronti dell’amministratore unico della società a  titolo di peculato.

La procura regionale della Corte dei conti aveva citato in giudizio l’ amministratore chiedendone la condanna per l’intero importo di cui lo stesso amministratore risultava essersi appropriato.

La sezione regionale ha ritenuto di pronunciare sentenza assolutoria evidenziando come nella fattispecie il rapporto di servizio necessario per radicare la giurisdizione contabile si era instaurato fra società e A.C.I.  mentre difettava un’analoga situazione nei confronti dell’amministratore, in ordine al quale non erano emersi elementi di prova circa un eventuale “abuso dei poteri gestori”.

Di segno opposto è la pronuncia della sezione prima centrale di appello n. 201 del 15 giugno 2005 che ha invece confermato la sentenza emessa in primo grado dalla sezione regionale per il Lazio (n. 2227 del 28 ottobre 2003), condannando i soci  di una società in accomandita semplice  che aveva stipulato un rapporto convenzionale con la regione Lazio per lo svolgimento di corsi di formazione professionale, risultati in parte non effettuati e per i quali, comunque risultavano prodotte giustificazioni non veritiere di parte delle somme rendicontate.

Le vicende in esame attengono a fattispecie nelle quali per i soggetti convenuti in giudizio non era immediatamente individuabile un rapporto di servizio con l’ente pubblico danneggiato, in quanto il rapporto convenzionale  posto alla base di detto rapporto era stato stipulato fra le società e rispettivamente l’A.C.I. e la regione.

Ciononostante la sentenza assolutoria  emessa dalla sezione piemontese non appare condivisibile in relazione alla configurabilità, nei confronti dell’amministratore della società, della qualificazione giuridica dell’agente contabile di fatto.

Invero la sentenza appare corretta nella parte in cui sottolinea la sussistenza del rapporto di servizio nei confronti della società nonché, in generale, la legittimazione passiva delle persone giuridiche nel giudizio di responsabilità amministrativa. Ciò è peraltro pacifico poiché la Corte di cassazione ha più volte confermato la loro assoggettabilità al giudizio contabile (cfr. Cass. sez. un. civ. n. 11436 del  17 ottobre 1992 relativa a  Cassa di risparmio di Bologna;  n.  123 del  21 marzo 2001 relativa a Unicredito Italiano s.p.a. e per il giudizio di conto Cass. sez. un. civ.  n. 12367 del 9 ottobre 2001 relativa alla STA s.p.a.; ). Tuttavia se è vero che nella fattispecie il rapporto di servizio instauratosi fra p.a. e società poteva autorizzare la chiamata in giudizio di questa , ciò non esclude che, sotto diverso profilo, sussistesse un’autonoma legittimazione nei confronti dell’amministratore. Questi, infatti era stato convenuto “in proprio”, in relazione ai fatti di appropriazione di denaro pubblico accertati, in sede penale[3], qualificati sotto il profilo del reato di peculato e pertanto con il riconoscimento della qualificazione soggettiva del convenuto quale  incaricato di pubblico servizio.

Inoltre la giurisprudenza del giudice contabile e della corte di cassazione ha costantemente confermato la natura pubblica del denaro anche con riguardo a somme incassate da soggetti privati che dovevano essere versate alla p.a.. In tal senso, con riferimento alla responsabilità connesse alla gestione di un’agenzia di pratiche automobilistiche, si è pronunciata la sezione Marche con la sentenza n. 480/04 del  22 aprile 2004 (con riferimento alla gestione di proventi A.C.I., sez. Abruzzo sent. 424/2002; Sez. Sardegna n. 774/2002).

L’elemento caratterizzante della giurisdizione contabile e della conseguente legittimazione passiva,  in tema di entrate, è la pertinenza all’ente pubblico delle somme incassate.

E ciò indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell’ente o del soggetto che riscuote e indipendentemente dalla tipologia del rapporto giuridico che regola i rapporti fra soggetto privato ed ente pubblico. In proposito può richiamarsi in particolare la sentenza n. 12367 del 9 ottobre 2001 della Corte di cass. sez. un. civili (“vicenda STA”)  che ha affermato, tra l’altro che “…il regime privatistico del soggetto non significa però che, quale automatica conseguenza, lo stesso non possa essere considerato agente contabile…Secondo la costante giurisprudenza delle Sezioni Unite (si vedano, fra le altre, le sentenze n. 846/74 e n. 232/99) la qualità di agente contabile è assolutamente indipendente dal titolo giuridico in forza del quale il soggetto – pubblico o privato – ha maneggio del pubblico danaro. Tale titolo può, infatti, consistere in un atto amministrativo, in un contratto, o addirittura mancare del tutto. Essenziale è, invece, che in relazione al maneggio del danaro sia costituita una relazione tra ente di pertinenza ed altro soggetto, a seguito della quale la percezione del danaro avvenga in base a un titolo di diritto pubblico o privato, in funzione della pertinenza di tale danaro all’ente pubblico e secondo uno schema procedimentale di tipo contabile (sentenza n. 9204/94).Tale nozione allargata di agente contabile, la quale ricomprende anche i soggetti che abbiano di fatto maneggio di denaro pubblico (da ultima, sentenza delle Sezioni Unite n. 400 del 2000), è in perfetta armonia con l’art. 103 Cost., la cui forza espansiva deve considerarsi vero e proprio principio regolatore della materia….Ma la considerazione decisiva è l’assoluta irrilevanza … che si tratti di entrata di diritto pubblico (sia essa o non di natura tributaria) ovvero di diritto privato. La natura oggettivamente pubblica dei proventi … non è condizione necessaria perché il soggetto che ne ha il maneggio acquisti la qualità di agente contabile. Le Sezioni Unite hanno, infatti, riconosciuto nella sentenza n. 12010 del 1991 l’esistenza della giurisdizione contabile in relazione alle entrate patrimoniali dei comuni. Del resto anche la riscossione di entrate di diritto privato di enti pubblici, e in special modo dei comuni, può avvenire mediante concessionari (art. 69 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43)…”. Vanno inoltre ricordate C. conti sez II centrale n. 199/A del 20 giugno 2002 in tema di raccolta fondi per gite scolastiche (“…Lo svolgimento di gite scolastiche va inquadrato nel complesso dell’offerta educativa di un istituto d’istruzione, di tal che l’appropriazione delle relative quote di partecipazione costituisce un ammanco contabile, il cui perseguimento appartiene alla Corte dei conti anche se posto in essere dal genitore di un alunno incaricato della raccolta) e sez. Marche n. 907/2002 in ordine alla posizione di agente contabile di un edicolante depositario di “buoni mensa “ di pertinenza di un ente .  Ancora, sez. I centrale n. 318/A del 25 settembre 2002 ha affermato che “…nel caso di ammanchi riconducibili all’esattore incaricato, per conto dell’A.C.I., dei servizi di riscossione delle tasse automobilistiche, va ravvisata una responsabilità di natura contabile con conseguente giurisdizione della Corte dei conti. Le somme incassate ma non riversate dall’esattore incaricato, per conto dell’Automobil club d’Italia, relative ai servizi di riscossione delle tasse automobilistiche, vanno addebitate a titolo di responsabilità contabile…” (cfr, anche sez. Veneto, n. 377 del 26 aprile 2004 in tema di responsabilità di un ricevitore del lotto).

Ancora Cass. sez. un. civ., n. 6425 del 25 marzo 2005  ha affermato la giurisdizione contabile, sul presupposto della pertinenza pubblica delle somme versate in eccesso da privati ed indebitamente percepite da funzionario addetto all’ufficio del genio civile, respingendo la tesi difensiva secondo cui si trattava di un danno sopportato unicamente dai privati che cui dette somme non erano state restituite. 

Dalle precisazioni giurisprudenziali anzidette consegue che la destinazione pubblica delle riscossioni effettuate configura quale agente contabile, di diritto o di fatto, il soggetto che vi provvede,  ingenerando a suo carico la relativa responsabilità nei confronti dell’erario, in ordine alla quale è del tutto irrilevante la sussistenza di un ulteriore obbligo di resa del conto giudiziale, che costituisce obbligo giuridico non necessariamente previsto per tutti gli agenti contabili (come nel caso dei funzionari delegati o delle gestioni fuori bilancio[4]). In tal senso Cass. sez. un civ., n. 13705 del 22 luglio 2004. Per giungere all’affermazione della legittimazione passiva del  convenuto era necessario dimostrare che lo stesso avesse avuto il maneggio del denaro pubblico, così da integrarsi la posizione di agente contabile[5] “di fatto”, a prescindere dalla qualificazione di agente contabile di diritto della società.

Nel caso di specie può sostenersi che la prova del maneggio sussisteva “in re ipsa” nella condanna per il reato di peculato e negli elementi probatori acquisiti dal processo penale, dai quali emerge l’appropriazione delle somme “pubbliche” da parte della stessa. Detta “appropriazione” ha determinato il mancato incasso delle somme in danno dell’erario. Per potersene “appropriare” il convenuto non poteva non aver realizzato un maneggio ancorché “senza legale autorizzazione” (art. 74 r.d. 2440/1923-legge di cont. di Stato; art. 178, lettera-e, r.d. n. 827/1924-reg. cont. di Stato ) del denaro medesimo.

Va ancora precisato che la qualificazione soggettiva di agente contabile di fatto del convenuto,  rientra pienamente nei poteri coglitori del giudice (art. 113 c.p.c. “Il giudice di merito ha il potere dovere di applicare ai fatti dedotti e provati dalle parti le adeguate norme giuridiche, indipendentemente da quelle invocate dalle parti stesse- Cass. 9 giugno 1987, n. 5040), quando i fatti risultino provati, a prescindere dalla loro prospettazione in sede di atto introduttivo

L’autonoma legittimazione passiva del contabile di fatto rendeva irrilevante, nella fattispecie, il profilo del rapporto fra questi e la società convenzionata.

Al riguardo comunque la stessa giurisprudenza contabile e della corte di cassazione hanno ormai più volte precisato che nel caso di diretta appropriazione di somme da parte di soggetti privati, amministratori o dipendenti di società o persone giuridiche private in rapporto di servizio con la p.a., sussiste comunque una diretta legittimazione passiva dei primi. In tal senso la Corte di cassazione  sez. un. civ. con la sentenza  n. 14473/02 in data 10 ottobre 2002, nel confermare la sussistenza del rapporto di servizio in relazione all’affidamento di corsi di formazione professionale ad un ente privato da parte di una regione, ha precisato che si configura la legittimazione passiva anche dei singoli soggetti che abbiano, ancorché indebitamente, avuto il maneggio dei fondi destinati alla formazione, a titolo di responsabilità contabile ( v. anche Cass. sez. un. civ. n. 926/1999 del 23 settembre 1999, che richiama, a conferma Cass. S.U. 17 ottobre 1991 n. 10963 e 28 ottobre 1995 n. 11309). Ancora in tal senso per fattispecie analoga, sempre riferita a fondi nazionali e comunitari[6] , sez. Puglia n. 19 del 25 maggio 1998[7].

Nel caso pertanto di appropriazione di somme di pertinenza pubblica, attuatasi nell’ambito di un rapporto gestorio, seppure in via di fatto, sussiste la giurisdizione contabile e la legittimazione passiva delle persone fisiche autrici del fatto dannoso, con superamento dello schermo societario.

Detta soluzione, condivisa dalla Corte di cassazione a sezioni unite, non è peraltro nuova, risultando pacifica per il giudice ordinario penale. Al riguardo può richiamarsi Cass. pen. sez. VI del 26 maggio 1986 (in Cass. pen. 1988,5,pp. 842 e ss.[8]) che ha riconosciuto, da un lato la natura pubblica di risorse regionali a destinazione vincolata  trasferite a società per azioni e dall’altro la responsabilità a titolo di peculato, degli amministratori della società stessa, che si erano appropriati delle somme[9].

Le sentenza della sez. sez. Lazio, n. 2227 del 28 aprile 2003, e della  sez. prima centrale n. 201 del 15 giugno 2005, hanno confermato la diretta convenibilità in giudizio di due persone fisiche, entrambi soci di società in accomandita semplice  che aveva stipulato un rapporto convenzionale con la regione. In questo caso peraltro (ma similmente a quanto affermato in fattispecie analoghe in tema di attività cofinaziate dalla comunità europea per lo svolgimento di corsi di formazione professionale) il rapporto contabile riguardava non la riscossione ma la gestione di risorse pubbliche[10].

Può pertanto affermarsi che la convenibilità diretta in giudizio di responsabilità amministrativa  di persone fisiche operanti in ambiti societari privati, risulta ormai pacifica con riguardo a situazioni di gestione contabile, anche in via di mero fatto[11].

Ciò arricchisce il quadro generale delle posizioni soggettive idonee a configurare il rapporto di servizio con la p.a. necessario per la configurazione della giurisdizione della Corte dei conti.

In tal modo, con riguardo alle figure societarie, oltre alla ormai affermata estensione della giurisdizione nei confronti di amministratori e dipendenti di enti pubblici economici e società in mano pubblica, sussiste la giurisdizione sia direttamente nei confronti di società direttamente in rapporto di servizio con la p.a. (es società concessionarie di lavori pubblici [12]; banche incaricate del servizio di tesoreria e di riscossione; soggetti societari incaricati di funzioni di certificazione o controllo ovvero di distribuzione di risorse pubbliche[13]) sia dei soggetti operanti nell’ambito di dette società, o in ragione del rapporto contabile o in virtù di specifici rapporti di legittimazione pubblici (cfr. sezione prima centrale di appello n. 152/2004/A del 5 maggio 2004 che ha confermato sez. Lazio n. 2876/02, per l’autonoma legittimazione di un dipendente della società concessionaria di lavori pubblici che rivesta le funzioni di direttore dei lavori nonché del socio “amministratore di fatto”[14] della società concessionaria).

Un ulteriore aspetto che merita approfondimento è quello del rapporto fra la chiamata in giudizio delle persone fisiche e quella delle società, in relazione alla possibile estensione a queste ultime, nel contesto della peculiarità della responsabilità amministrativa[15] del profilo soggettivo del dolo, con la conseguente responsabilità solidale[16]. Ciò quantomeno nel caso risulti che la società non si sia dotata di un adeguato modello di organizzazione  e di un sistema di controllo interno atto a prevenire gli illeciti, con riferimento ai principi ricavabili dal d.lgs. 231/2001[17], non apparendo nel caso applicabili le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza in tema di responsabilità sussidiaria[18] (sez. riun. 25 febbraio 1997,n. 29/A; 19 gennaio 1999, n. 4/QM) .

 

Paolo Luigi Rebecchi


[1] S.PILATO, Personalità della responsabilità amministrativa e parziarietà dell’obbligazione risarcitoria:aspetti teorici e profili sistematici, in Riv. Corte dei conti, 1996, 2, pp. 367 e ss.; F. STADERINI, La responsabilità dei funzionari e dipendenti pubblici tra risarcimento e sanzione, in Riv. Corte dei conti, 1996, 2, pp.293 e ss.; A.L.  BORRELLI, Il pubblico ministero contabile e l’attività discrezionale, in Riv. Corte dei conti, 1996, 2, pp.375 e ss.;  M.  RISTUCCIA, Il nuovo sistema della responsabilità e la giurisdizione della corte dei conti, in Riv. corte dei conti, 1997, 2, pp. 245 e ss.; L.  GIAMPAOLINO, Prime osservazioni sull’ultima riforma della giurisdizione della corte dei conti. Innovazioni  in tema di responsabilità amministrativa, in Foro Amm., 1997, 11-12, pp. 3328 e ss.; F. STADERINI, La giurisdizione contabile oggi, in Riv. Corte dei conti, 1997, 5, pp.345 e ss.; I. 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V. anche costituzionale sent. 15 novembre 2004 n. 345. per l’affermazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di responsabilità amministrativa anche a seguito del nuovo riparto di competenze legislative tra Stato e regioni dopo la riforma del titolo V (della parte seconda) della costituzione di cui alla legge cost. n. 3/2001 “…“…La Regione Veneto ha impugnato il comma 4 dell’art. 24 della legge n. 289 del 2002 anche sotto il profilo dell’incompetenza dello Stato a dettare la disciplina sostanziale della responsabilità amministrativa dei dipendenti della Regione e degli enti pubblici regionali e locali, sostenendo che si versi in tema di competenza residuale della Regione in materia di ordinamento dei propri uffici (art. 117, quarto comma, della Costituzione).La questione non è fondata. La ricorrente trascura che, in proposito, vengono in evidenza le disposizioni dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, secondo le quali spettano alla competenza esclusiva dello Stato le materie della giurisdizione e dell’ordinamento civile. Nella disciplina generale della responsabilità amministrativa i profili sostanziali sono strettamente intrecciati con i poteri che la legge attribuisce al giudice chiamato ad accertarla (come si rileva, ad esempio, dalla disposizione dell’art. 52 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante il "Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti", secondo la quale "la Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto"), ovvero fanno riferimento a situazioni soggettive riconducibili alla materia dell’ordinamento civile. Ne discende che la potestà legislativa residuale delle Regioni a statuto ordinario in materia di ordinamento dei propri uffici (art. 117, quarto comma, della Costituzione), se può esplicarsi nel senso di disciplinare il rapporto di impiego o di servizio dei propri dipendenti, prevedendo obblighi la cui violazione comporti responsabilità amministrativa, non può tuttavia incidere sul regime della stessa….” . Al riguardo v. M.NISPI LANDI, Due parole della Corte costituzionale sulla responsabilità amministrativa, in Foro amm. - C.d.S., 2004, 11, pp. 3076 e ss. In generale sul nuovo riparto delle competenze normative P.CAVALERI, La nuova autonomia legislativa delle regioni, in Foro it., 2004, V,61 e ss.; C.PINELLI,  I limiti generali della potestà legislativa statale e regionale e i rapporti con l’ordinamento internazionale e con l’ordinamento comunitario, in Foro it., 2004, V,57 e ss.; M.VIGGIANO, Il riparto della funzione legislativa dopo la modifica del titolo V della costituzione, in AA.VV. (a cura di F.PINTO), Il nuovo regionalismo nel sistema delle fonti, Torino 2004, che richiama tra gli altri A.RUGGERI, Potestà primaria e potestà “residuale” a confronto (nota minima a C.cost. n. 48 del 2003), in www.federalismi.it ; A.R. DE DOMINICIS, Editoriale in Panorama giuridico, 2004-1/2; M.COCCONI, La potestà legislativa concorrente delle regioni in materia di istruzione fra nuovo titolo V ed esigenze di continuità di un servizio pubblico essenziale. Osservazioni a margine sent.C.cost. n. 13/04, in Foro it., 2004,10,I,2667

 

P.CAVALERI, La definizione e la delimitazione delle materie di cui all’art. 117 della costituzione, in www.associazionedei costituzionalisti.it-2005.

 

[2] Tale ordinanza , nell’affermare l’estensione della giurisdizione contabile anche ad amministratori e dipendenti di enti pubblici economici, ha individuato nella “natura pubblica delle risorse utilizzate” il criterio fondamentale per il riparto della giurisdizione, in considerazione della oggettivizzazione dell’attività amministrativa , ormai generalmente  svolta con forme anche privatistiche. Tale decisione ha ribaltato un perdurante orientamento negativo  ( fra le ultime cass, sez. un. 21 novembre 2000, n. 1193 relativa alla S.A.C.E. e cass. sez. un. civ. ord. 11 febbraio 2002, n. 1945 relativa ad un’azienda municipalizzata ), pur non potendosi dimenticare che la stessa corte di cassazione, non aveva già  mancato di evidenziare un certo “disagio” per tale assetto del riparto che di fatto sottraeva un ampio e forse il più rilevante, in termini economici, settore della finanza pubblica all’accertamento delle responsabilità gestionali, anche quando siano conseguenza di dolose appropriazioni delle risorse collettive (cfr. cass. sez. un. 2 ottobre 1998, n. 9780, relativa alle tangenti ENIMONT”). Tale pronuncia appare costituire un significativo antecedente dell’ordinanza n. 19667 del 22 dicembre 2003, riguardante il presidente e i componenti consiglio amministrazione consorzio comprensoriale del Chietino per la gestione di opere acquedottistiche, con la quale è stata affermata la giurisdizione contabile in ordine al danno  derivante dall’affidamento di un’ ingente somma a società finanziaria con investimento all’estero e conseguente perdita per l’ente (fattispecie collegata a vicenda penale).Tra il 1998 (ENIMONT) e l’ordinanza del dicembre 2003 comunque la Corte aveva continuato ad esprimere un avviso sfavorevole all’estensione della giurisdizione contabile, confermando gli orientamenti più risalenti (Cass. sez. un. civ. 2 ottobre 1993, n. 10381;  22 maggio 1991 , n. 5792; 2 marzo 1983, n. 1282; 21 ottobre 1983, n. 6179). Può in particolare menzionarsi l’ordinanza n. 1243 del 1° dicembre 2000 relativa alla posizione del direttore tecnico di un consorzio intercomunale gas acque e depurazione (Marche). La fattispecie riguardava danni connessi ad attività contrattuale con erogazione di tangenti e collegate vicende penali. In tal caso si affermava la giurisdizione ordinaria in quanto i fatti erano comunque pertinenti all’attività imprenditoriale dell’ente. La giurisdizione contabile era anche esclusa nella decisione  n. 12708 del 20 gennaio 1999 (Amministratori e funzionari dell’azienda municipalizzata trasporti autofilotranviari di Bari – Danni connessi ad attività contrattuali - affidamento a società esterna del servizio di manutenzione complesso impiantistico, lavori di  manutenzione straordinaria, lavori di spurgo di cisterne ed acque sporche, interventi di controllo di verifica impianti, acquisti di materiali) in quanto veniva ritenuto che i comportamenti censurati erano contrari non a norme di contabilità pubblica ma semplicemente agli “…obblighi generici del buon andamento e dell’efficienza dell’azione amministrativa…”. La Corte di cassazione, durante il periodo 1988-2003 affermava invece la giurisdizione contabile in fattispecie analoghe nelle quali la controversia veniva risolta  escludendo il carattere “economico” dell’ente o la natura imprenditoriale dell’attività ( n. 829 del 29 novembre 1999 -componenti commissione amministratrice dell’azienda municipalizzata trasporti di Palermo –Danno connesso all’affidamento di consulenze esterne- Giurisdizione della Corte dei conti in quanto si trattava di attività incidenti “sostanzialmente” sul profilo organizzativo e funzionale dell’azienda  e non in un’attività “propriamente imprenditoriale”; -n. 085 del 3 aprile 2000- Componenti consiglio di amministrazione dell’ente acquedotto pugliese- Danni per eccessivi compensi a componenti commissioni di valutazione di progetti finanziati dalla Agenzia per il Mezzogiorno- giurisdizione Corte dei conti perché l’ente non è “ente pubblico economico”; - n. 11 del 19 gennaio 2001 Presidente ASI- Danni per attività extraistituzionali- Giurisdizione corte dei conti perché l’ASI non è “ente pubblico economico”). La giurisdizione contabile , dopo l’ordinanza 19667/2003 è stata riaffermata, anche con riguardo agli amministratori di  società in mano pubblica, nella sentenza n. 3899 del  26 febbraio 2004 (Amministratori SOGEMI- società per l’impianto e l’esercizio dei mercati annonari all’ingrosso di Milano- al 99,97% di proprietà del comune di Milano- danni da attività contrattuale collegata a tangenti ) perché si tratta di gestione di servizio pubblico, “non rilevando la natura privatistica dell’ente affidatario” delle funzioni pubbliche. Ulteriore pronuncia favorevole è la n. 3351 del 19 febbraio 2004- (Componenti commissione amministratrice azienda municipalizzata pubblici servizi di Parma- danni da erogazioni di somme per pura liberalità -sponsorizzazioni, acquisti di materiale privo di utilità - a favore di partiti politici ed associazioni varie) ove la giurisdizione della Corte dei conti è stata affermata sulla base del mero richiamo alla disciplina vigente per gli enti locali. Con la decisione n.10979 del  9 giugno 2004 (Presidente consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato e ministro dei trasporti  - Danno da indebito svincolo di anticipazioni a favore di imprese affidatarie di opere per l’alta velocità) la Corte di cassazione ha invece affermato la giurisdizione ordinaria perché si trattava di attività imprenditoriale “anteriore al  1994” e pertanto confermando l’impianto dell’ordinanza 19667/2003 . A conferma dell’orientamento assunto dalla ordinanza n. 19667/2003 in tema di enti pubblici economici - C. cass. sez. un. civ., ord. n. 10973 del 25 maggio 2005. Cfr.  Relazione del Procuratore generale della Corte dei conti V.APICELLA in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2004, Roma, 24 gennaio 2004, in www.corteconti.it;  L.VENTURINI, Giurisdizione della Corte dei conti nei confronti di amministratori e dipendenti delle amministrazioni, enti pubblici ed enti a prevalente partecipazione pubblica, in www.amcorteconti.it; V.TENORE, La nuova Corte dei conti: responsabilità, pensioni, controlli, cit., p.44; R.URSI, Verso la giurisdizione esclusiva del giudice contabile: la responsabilità erariale degli amministratori delle imprese pubbliche, in Foro Amm.-C.d. S.-2004-3, pp.693 e ss.; F.GALGANO, Le società in mano pubblica, in Trattato di diritto civile e commerciale, Padova; A.SCOGNAMIGLIO, Attività imprenditoriale e carattere strumentale dell’ente pubblico, in Riv. trim. dir. pubb., 1989, pp. 412 e ss.; e G.ROSSI, Gli enti pubblici in forma societaria, in Serv. Pubb. e appalti, 2004, 2, pp. 221; M.LOTTINI, Bisogni non economici o attività non economiche. Sulla controversa nozione comunitaria di “”organismo di diritto pubblico””, in Serv.. pubb. e appalti, 2004-1,pp.99 e ss. M.ROLI, La privatizzazione delle società di gestione di servizi pubblici locali dopo l’art. 35 della legge 448 del 2001, in Serv.pubb. e appalti, 2004, 3, pp. 349 e ss.;  G.NAPOLITANO, Soggetti privati “enti pubblici”, in Dir. amm., 2003,4,pp. 801 e ss.; L.R.PERFETTI-A.DE CHIARA, Organismo di diritto pubblico, società a capitale pubblico e rischio di impresa, in Dir. amm, 2004-1,pp.135 e ss.; G.GRUNER, Considerazioni intorno alle società pubbliche dello Stato,in Serv. pubb. e app., 2004, 4, pp.701 e ss. (I parte) e in Serv. pubb. e app., 2005-I, pp. 149 e ss   (II parte); AA.VV .Organismi ed imprese pubbliche, suppl. al n.4  Serv. pubb e app.-2004; R.URSI, Riflessioni sulla governance delle società in mano pubblica, in Dir. amm., 2004-4-pp. 747 e ss.; M.G.DELLA SCALA, Le società legali pubbliche, in Dir. amm., 2005,2,pp.391 e ss.;  P. CHIRULLI, Autonomia pubblica e diritto privato nell’amministrazione, Padova-CEDAM- 2005 (in particolare il cap. II da pag. 96 e ss.); F.LOMBARDO, La giurisdizione della Corte dei conti sulle società a partecipazione pubblica nell’età del massimo confronto tra pubblico e privato: l’influenza della normativa comunitaria (nota a C.conti, 9 febbraio 2005, n. 35/o), in Foro amm.-CdS, 2005, 2, pp.629 e ss. ; F.FRACCHIA,Studio sulle società “pubbliche” e rilevanza della prospettiva pubblicistica, in Foro it., 2005, III,38 e ss.

 

[3] La valorizzazione di detti elementi di prova si inserisce in un consolidato ambito interpretativo dottrinale e giurisprudenziale in tema di utilizzazione delle prove raccolte in sede penale (sez. I centr. 11 marzo 1996 n. 19; sez. reg. Puglia 5 febbraio 1996 n. 11; sez. reg. Emilia Romagna n. 60/EL del 12 febbraio 1996; sez. reg. Lombardia n. 31 del 24 marzo 1994, sez. reg. Marche n. 2871 del 14 febbraio 2000 Corte dei conti, sez.  Lombardia n. 31 del 24 marzo 1994; sez. I , 11 marzo 1996 n. 19; sez. Puglia 5 febbraio 1996 n. 11; sez.  Emilia Romagna n. 60/EL del 12 febbraio 1996; sez. riun. n. 68 del 2.10.1997;sez. Lazio, 2 novembre 1998 n. 2248; sez. I centr. n. 4 del 30.10.1998; sez.  Marche n. 2871 del 14 febbraio 2000; sez. III, n. 242 del 13 settembre 2000; sez. siciliana d’appello n. 120 del 13 settembre 2000; sez. I , n. 278 dell’ 8 settembre 2000; sez. I,  n. 96 del 25 marzo 2002.; sez. I,  n. 311 del 19 settembre 2002; sez. I, n. 381 del 5 novembre 2002; sez. Abruzzo, n. 311 del 7 aprile 2004; sez. Marche, n. 728 del 16 luglio 2004; sez. Trento, n. 111 del 27 dicembre 2004).A tali elementi si aggiunge, quale ulteriore fattore di convincimento per il giudice contabile la definizione del procedimento penale  con la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., in ordine alla quale è costante l’affermazione giurisprudenziale secondo la quale il giudice contabile può utilizzare e valutare ai fini della decisione di propria  competenza le risultanze, anche istruttorie, dei procedimenti penali esitati nella sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (Corte dei conti, sez. Lombardia n. 31 del 24 marzo 1994; sez. I centrale, n. 19 dell’ 11 marzo 1996; sez. Puglia n. 11 del 5 febbraio 1996; sez. Emilia Romagna n. 60/EL del 12 febbraio 1996; sez. riun. n. 68 del 2 ottobre 1997; sez. I centr. n. 4 del 30.10.1998).  Quanto emerso od ammesso in sede penale può quindi essere preso in considerazione e valutato a fini di prova nel presente giudizio di responsabilità, secondo il citato pacifico orientamento giurisprudenziale, valido non solo nell’ambito della giurisdizione contabile (Cass. civ. n. 44 del 5 gennaio 1998; n. 1670 del 17 febbraio 1998 e n. 1780 del 20 febbraio 1998. Sull’autonomia delle valutazioni del giudice civile rispetto al giudizio penale cfr. sez. III civ.,n. 10287 del 16 luglio 2002;  n. 17166 del 3 dicembre 2002; n. 3795 del 14 marzo 2003 e n. 7765 del 19 maggio 2003 tutte in Foro it., 2003, I, 2314 e ss.). Va peraltro osservato che al consenso prestato all’applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. è stata, da parte di altra giurisprudenza, conferita finanche valenza confessoria (cfr. C. conti, sez. reg. Lazio n. 2272 del 23 novembre 1998 e sez. reg.  Puglia n. 66 del 23 novembre 1998)   apparendo illogico non annettere un rilievo quantomeno indiziario all’espressa rinuncia da parte dell’imputato a contestare l’accusa penale. Detto orientamento inoltre non è esclusivo del giudice contabile avendo lo stesso trovato accoglimento, pur in modo non uniforme , anche presso il giudice penale (cfr. Tribunale per i minorenni L’Aquila, 5.5.1993 , in Foro it., 1994, II, 266 e ss. “...La sentenza che applica una pena su richiesta delle parti non può prescindere dall’accertamento dell’effettiva situazione sostanziale e dunque da un accertamento della responsabilità penale dell’imputato; ne consegue che essa ben può essere   utilizzata, nel diverso processo celebrato nei confronti di un coimputato, quale indizio di riscontro utile ai fini della prova della colpevolezza...” e Cass. pen. , 20.1.1993, Saad Mohamed, n. 170; 16.6.1992, Rosi; 5.6.1992, Arena; secondo le quali l’applicazione della pena su richiesta delle parti  presuppone comunque una sorta di accertamento implicito di responsabilità ovvero Cass. 12.1.1994, Di Modugno; 24.5.1993, Mazzacane per le quali la stessa comporta un implicito riconoscimento di responsabilità da parte dell’imputato o infine Cass. 24.1.1994 Tirindellli; 26.3.1991, Ravizza che affermano che la sentenza ex art. 444 c.p.p. presuppone, l’accertamento della responsabilità dell’imputato in ordine al reato contestatogli). Tali considerazioni trovano riscontro nella giurisprudenza contabile più recente (sez. I centr., n. 3 del 10 gennaio 2005) che  ha anche affermato il principio dell’ inversione dell’onere della prova a carico del convenuto che sia stato condannato con sentenza di patteggiamento (sez. I centrale n. 334/A del 20 settembre 2004,  a conferma di un orientamento già espresso in sez. I centr., n. 78 del 19 febbraio 2003 3 n. 79 del 20 febbraio 2003, con riguardo a fattispecie relativa a tangenti collegate a forniture in ambito militare. Per l’efficacia vincolante  della sentenza emessa con il c.d. “patteggiamento in appello”, v. sez. I, n. 381/2002 del 5 novembre 2002; ancora sulla rilevanza probatoria della sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. sez. I centrale n. 184 e n. 186 del 31 maggio 2005 ). Ne deriva che la sussistenza degli elementi di fatto emersi in sede penale deve ritenersi acquisita anche in sede contabile,in mancanza di elementi di prova contraria. Dispone infatti l’art. 445, 1° comma, ultima parte c.p.p.  che la sentenza ex art. 444 c.p.p. è “equiparata a sentenza di condanna” e si  distingue da quest’ultima soltanto con riferimento ad alcuni effetti, previsti nel medesimo art. 445 -1° comma c.p.p. (esonero dal pagamento delle spese del procedimento, inapplicabilità di pene accessorie e di misure di sicurezza salvo la confisca, non estensibilità degli effetti extrapenali di cui all’art. 651 c.p.p.). Deve infine ricordarsi che la scelta di tale rito non è irrilevante anche in ordine al rilievo probatorio che vengono ad assumente gli atti assunti nel corso delle indagini preliminari . Infatti con la scelta del patteggiamento (o anche di altri riti alternativi quali il giudizio abbreviato -art. 438 c.p.p.   o il procedimento per decreto - art. 459 c.p.p.), gli atti di indagine costituiscono, per scelta libera dell’imputato, il materiale probatorio in base al quale viene adottata la decisione giurisdizionale sicché l’imputato medesimo non può poi dolersi della rilevanza probatoria ad essi assegnati, secondo uno schema che è stato qualificato in dottrina (cfr. A.NAPPI, Guida al nuovo codice di procedura penale , Milano, 1989, pp. 225 e ss.) come “alternativa inquisitoria” rispetto all’ordinario esito dibattimentale (alternativa “accusatoria”), né eccepirne le modalità formali di assunzione essendo dette formalità proprie della fase delle indagini preliminari. Per il problematico rapporto fra costituzione di parte civile della p.a. in sede di processo penale ed azione intestata al pubblico ministero contabile cfr. N.LEONE, Danno erariale, parte civile e giurisdizione  in Atti dell’incontro di studio sulle “frodi comunitarie, Corte dei conti, Roma, 5-7 marzo 2001; A.POMPONIO, Azioni comunitarie e nazionali di recupero di fondi illecitamente sottratti, in Atti dell’incontro di studio del CSM sul tema La protezione degli interessi finanziari della Comunità europea, Roma, 29 novembre 2004; F.LONGAVITA, L’esclusività della giurisdizione erariale e l’azione civile di danno in sede penale, in www.amcorteconti.it-2004; v. anche L.CIRILLO, Alcuni problemi in materia di acquisizione e utilizzazione delle prove nel processo contabile, in Riv. Corte dei conti, 2004,4,pp.76 e ss.

 

[4] Per un’ampia e aggiornata disamina delle problematiche relative alle  gestioni fuori bilancio. v. Cass. sez. un. 11632 del 29 luglio 2003. V. anche C. ASTRALDI, Le gestioni fuori bilancio dopo la l. 155/1989, in Riv. Corte dei conti.1993, 4°, IV, pag. 248 e ss.

 

[5] La responsabilità contabile “in senso stretto” riguarda la posizione degli  "agenti contabili" (tesorieri, ricevitori, cassieri, agenti incaricati di conservare denaro pubblico e di tenere in custodia valori e proprietà dello Stato e coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti a detti agenti - art. 44 T.U. 1214/1934). V.O. SEPE, Responsabilità e giurisdizione, in AA.VV., Contabilità dello Stato e degli enti pubblici, Torino, 1993, pag. 225; A.BUSCEMA  Il giudizio di conto nell’ambito degli enti locali alla luce dell’evoluzione normativa, ivi pagg. 225 e ss ; TRIPOLITANO,   Gli agenti contabili, il rendimento dei conti ed il giudizio contabile, in Nuova Rass., 1995, n. 10 pagg. 1111 e ss.; R. DI PASSIO, Il giudizio di conto: profilo processuale, in Riv. Corte dei conti, 1993, vol. 4°, pagg. 217 e ss. Sulla valenza dell’art. 58 legge 142/90 con specifico riguardo al giudizio di conto v.. Per un’esemplificazione cfr. sez. riun. sent. 1/2000/QM relativa a fattispecie di  ammanco di materiali presso un magazzino militare. Per la sottoposizione a giudizio di conto di società per azioni v. Cass. sez. un. civ.  n. 12367 del 9 ottobre 2001 relativa alla STA s.p.a.; sull’agente contabile di fatto v. Cass. sez. un civ., n. 13705 del 22 luglio 2004

 

[6][6] Sez. giurisdizionale regione Lombardia, n. 528 del 25 marzo 2004-Pres. Nicoletti-est. Tenore-PM Attanasio-PR contro R.  (avv. Colombo)  Per il principio di assimilazione sancito dall’art. 280 del Trattato UE sussiste la giurisdizione della Corte dei conti anche con riferimento ai danni cagionati al bilancio comunitario da frodi ed irregolarità, configurandosi la Comunità come “ente diverso” di cui all’art. 1 della legge 20/1994”, www.amcorteconti.it)

 

[7] Per varie decisioni in tema di danno connesso ad indebita percezione o utilizzazione di fondi nazionali o comunitari (FSE)  destinati alla formazione professionale cfr.:sez. giur.  per la Puglia, 15 febbraio 1995, n. 15 (e relative sentenze di appello n. 220/97 in data 16 luglio 1997; sez.  giur. per il Veneto , 19 febbraio 1999, n. 16 ( e relativa sentenza di appello –sez. II centrale n. 259 del 25 luglio 2000) ; sez. giur. Lombardia, 2 novembre 1999 n. 1249;  sez. III centrale di appello n. 178 del  7 giugno 2000; sez. III centrale n. 214 del  26 novembre del 2000 (che  riforma parzialmente sez Puglia, n.  125/95 del 25 maggio 1994); sez. III centr. n. 295 del 30 ottobre 2000; sez. III centrale n. 337 del 7 dicembre 2000 (che conferma sez. Molise  n. 142/99) ; sez. Molise n. 19 del 14 febbraio 2000; n. 35 del  17 aprile 2000; n. 37 dell’ 8 maggio 2000; n. 113 del 24 novembre 2000; sez. III centrale  del 29 gennaio 2001  (che conferma n. 272/98 della sezione Basilicata) ; sez. Lombardia, n. 322 del 28 marzo 2001; sez. Veneto, n. 1548 del 30 maggio 2001; sez. III centrale  n. 383 del 10 settembre 2003; sez. III centr. n. 311 del 12 maggio 2004. Per analoghe fattispecie relative ai fondi destinati all’agricoltura  si segnala  sez. III centrale n. 107 del  3 maggio 2001 (conferma della affermazione di responsabilità pronunciata da sez. Puglia n. 56/99, nei confronti di funzionario AIMA per indebita erogazione di un contributo di lire 754.673.425 a favore di un’azienda zootecnica- in relazione a controlli omissivi e compiacenti e correlate responsabilità penali a titolo di corruzione). La sentenza si è anche soffermata sulla problematica della regolazione dei rapporti  fra Stato italiano e comunità in ordine alla possibile non diretta imputazione della frode specificamente contestata nel giudizio. Ha osservato al riguardo che l’eventuale “non decurtazione dei contributi comunitari” non potrebbe che avvantaggiare lo Stato e non chi illecitamente ha determinato l’erogazione dei finanziamenti a soggetti non legittimati. Ancora sez. Lazio,  n. 2487 del 19 giugno 2001 su falsi stoccaggi di grano duro, evidenti discrasie documentali, omessi controlli  e conseguenti indebiti pagamenti da parte dell’AIMA; sez. Molise, n. 458 del  31 dicembre 2002; sez. reg. Basilicata, n. 458 del 31 dicembre 2002 (trasferimento a UNIONCOOP di somme parzialmente a carico FEOGA, quale soggetto attuatore di un programma operativo multiregionale diretto al miglioramento di attività agricole del Mezzogiorno e ritenuta non utilità della spesa- assoluzione); sez. Lazio , n. 784 del 2 aprile 2003 (in tema di polizze fideiussorie relative all’immissione di alcool  sul mercato extracomunitario) e relativa sentenza di appello della sezione I centrale n. 348 del 20 aprile 2004; sez. Lazio, n. 930 del 15 aprile 2003 (interessi e spese sopportati dall’AGEA in seguito a controversia civile sull’erogazione di contributi FEOGA sull’olio di oliva-riferisce dei controlli di competenza dell’Agecontrol) e Sez. reg. Toscana, n. 745 del 5 novembre 2004-contributo FEOGA relativo all’impianto di frutteto - assoluzione per difetto di colpa grave. Le vicende richiamate hanno normalmente configurato come possibili responsabili in sede amministrativo contabile, i funzionari responsabili dei procedimenti di erogazione e controllo, in ordine alle omissioni , perlopiù dolose e con risvolti di rilievo penale, ovvero gravemente colpose.

 

[8] Con nota di S.DEL CORSO, Brevi osservazioni sull’appropriazione indebita degli ammnistratori di s.p.a. in mano pubblica

 

[9] Il criterio dello “sviamento” della destinazione delle risorse pubbliche è costante nella giurisprudenza penale . Osserva P.FIMIANI, L’attuazione della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee nell’ordinamento italiano: profili sostanzial-penalistici, in Atti del CSM-Incontro di studio sul tema “La protezione degli interessi finanziari della Comunità europea”-Roma, 29 novembre-1° dicembre 2004.che “…proprio perché la nozione di patrimonio deve essere intesa in senso dinamico o funzionale, come corretta allocazione delle risorse pubbliche “” nel delitto di cui all’art. 640 bis c.p. il danno patrimoniale dell’ente pubblico si identifica non con il lucro cessante, bensì soltanto con il danno emergente sorto al momento dell’elargizione in denaro in conseguenza di una falsa prospettazione riguardante la spesa. Ne consegue che è ravvisabile il suddetto delitto nell’ipotesi in cui, al di là della effettiva realizzazione dei lavori finanziati, siano state prospettate modalità di esecuzione degli stessi diverse da quelle utilizzate…” (Cass. pen. Sez. VI, n. 938 del 19 gennaio 2004 , Oddo, secondo cui “…quando l’ente pubblico viene indotto, mediante artifici e raggiri ad erogare una o più rate di mutuo in mancanza di corrispondenti investimenti si verifica “”ipso iure”” il danno patrimoniale dell’istituto che è appunto quello di un esborso patrimoniale non previsto ed anzi vietato dalle leggi istitutive dell’ente medesimo…”).

 

[10]  Cfr. anche sez. reg. Abruzzo, n. 735 del 18 dicembre 2003, con riguardo all’erogazione di fondi comunitari  per lo sviluppo regionale (FESR) ad un’impresa individuale, finalizzati alla realizzazione di un progetto innovativo nel settore tipografico. Pur giungendo ad un’assoluzione per prescrizione, la sentenza ha ritenuto sussistere la giurisdizione contabile nei confronti del soggetto percettore del contributo, nonché nei confronti del commercialista incaricato del controllo sulla utilizzazione del finanziamento, (evidenziando di contro la mancanza di elementi a carico dei funzionari che, in buona fede avevano assentito l’erogazione) affermando che in ipotesi di fondi a destinazione vincolata, il privato fruitore o destinatario del contributo diviene il terminale di una attività di gestione di fondi pubblici, e come tale si configura, sia pure occasionalmente, quale soggetto agente nell’interesse della Pubblica Amministrazione e, qualora incida negativamente sul modo d’essere del programma imposto dalla Pubblica Amministrazione - alla cui realizzazione egli è chiamato a partecipare con l’atto di concessione del contributo - e detta incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, egli realizza un danno per l’ente pubblico,  di cui deve rispondere dinanzi alla Corte dei conti

 

[11] In tal senso risultano interessanti anche alcune recenti iniziative poste in essere nelle regioni Campania e Calabria , nel settore degli aiuti alla produzione di agrumi, con danno finanziario nazionale e comunitario (fondo per l’agricoltura - FEOGA). La prima    fattispecie (ricorso del maggio 2005- pm.  Laino) riguarda un invito a dedurre, con contestuale richiesta di sequestro conservativo emesso dalla procura regionale della Corte dei conti per la Campania per un importo complessivo di 1.740.000,00 euro , nel maggio 2005,  nei confronti di  un’associazione di produttori di agrumi nonché di numerosi funzionari di un ente di sviluppo agricolo regionale. La vicenda è collegata ad un procedimento penale per reati di falso ideologico nei confronti di dipendenti dell’ente di sviluppo agricolo regionale, peraltro inserito in un contesto criminoso più ampio che ha visto coinvolti anche soggetti imprenditoriali privati e un’associazione di produttori ortofrutticoli in qualità di organismo organizzatore dei produttori, il tutto essenzialmente finalizzato all’indebito percepimento di aiuti comunitari sulla trasformazione degli agrumi  Analoga fattispecie, nel giugno 2005 (pm Grasso),  è stata configurata dalla procura regionale della Corte dei conti per la Calabria, con invito a dedurre e ricorso per sequestro conservativo , nei confronti di associazione di produttori con  configurazione giuridica di società cooperativa a r.l. nonché personalmente nei confronti degli amministratori della suddetta società, con riserva di ulteriori accertamenti con riguardo ai funzionari pubblici coinvolti.

Sul sequestro conservativo contabile cfr. Corte dei conti, sezioni riunite n. 6/99/QM  del 28 ottobre 1998.  F.P. ROMANELLI, Il procedimento cautelare contabile, in Riv. Corte dei conti, 1996, 6, p. 410; F.GARRI,  I giudizi innanzi alla Corte dei conti, Milano, 1997, pp. 515 e ss.; AA.VV.a cura di F.G. SCOCA; La responsabilità amministrativa ed il suo processo, Padova, 1997, pp. 453 e ss.; S. ANNUNZIATA, Il procedimento cautelare nel giudizio di responsabilità e in quello pensionistico, in Amministrazione e contabilità,1996, 1, p. 76 e ss..

Per i profili penalistici delle frodi comunitarie v. L.MAZZA, L’indebita captazione di erogazione a carico del FEOGA tra specialità e sussidiarietà, in Giurisprudenza costituzionale, 1994,1,pp.177 e ss; P.FIMIANI, L’attuazione della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee nell’ordinamento italiano:profili sostanzial-penalistici, in Atti del CSM, 2004; A.PERDUCA,Falsa fatturazione e frode comunitaria,in  Cass. pen., 1997, 6,pp. 1945 e ss.; V.VALENTINI, L’effetto boomerang dell’art. 316 ter fra principi costituzionali ed “”obblighi comunitari , in Cass. pen. 2005, pp. 65;B. PIATTOLLI, Cooperazione giudiziaria e pubblico ministero europeo, Milano 2002; .C.  DE ROSE, Ritardi, irregolarità e frodi ai danni dell’Unione europea: relative misure di tutela, in Il Consiglio di Stato, 1996-5/6, pp. 1093 e ss.; G.MARIELLA-G.PEZZUTO, Il bilancio comunitario ed il concetto di frode comunitaria, in Rivista Guardia di F., 1997, 6, pp.2381 e ss.;  R. SCARPINATO, Le mani della mafia su Agenda 2000 , in La Repubblica, 4.12.2000, pag. 19; U. POLETTI, Finanziamenti comunitari:il recupero delle somme indebitamente percepite, Relazione tenuta presso la Procura regionale alla Corte dei conti per il Lazio  in data 19.5.2000.

 

[12] A.CIARAMELLA, Il concessionario privato di lavori pubblici e la giurisdizione della Corte dei conti, in Foro amm.-CdS, 2004,6,pp. 1831 e ss.

 

[13] cfr.  Cass.civ. sez. un. ord. 12 ottobre 2004, n. 20132 –vicenda UNALAT).

 

[14] Per il caso del funzionario di fatto v. cass. sez. un. ord. n. 19661 del 22 dicembre 2003

 

[15] C. cost. sent. n. 371/1998- L.  GIAMPAOLINO, Prime osservazioni sull’ultima riforma della giurisdizione della corte dei conti. Innovazioni  in tema di responsabilità amministrativa, cit.

 

[16] Il vincolo solidale fra società cooperativa e soggetti personalmente convenuti è espressamente affermato (pur senza richiami al d.lgs. 231/2001)  nel ricorso per sequestro conservativo emesso dalla procura regionale Calabria nel giugno 2005, richiamato nella nota 11

 

[17] in argomento v. Trib. Roma, ordinanza 4 aprile 2003- est. Fini; Trib. Roma, ordinanza 22 novembre 2002, est. Finiti; Trib. Pordenone, sentenza 4 novembre 2002, est. Piccin, tutte in Foro it., 2004, II, 318 e ss; Trib. Milano, ordinanza 22 ottobre 2004, pres. ed est. Mannocci, in Foro it., 2004, II, 269 e ss.; Trib. Milano, ordinanza 27 arile 2004, est. Salvini e in particolare, per vari profili connessi anche al tema della revoca di finanziamenti pubblici, v. Trib. Milano, ord. 28 marzo 2003, est. Belmonte, entrambe in Foro it., 2004, II,  434 e ss.. v. anche L. BERTONAZZI, Il d.lgs. n. 231 del 2001 e il nuovo modello sanzionatorio dei soggetti collettivi, in Dir. proc. amm., 2001, pp. 1166 e ss; S.BARTOLOMUCCI,”Corporate governance” e responsabilità delle persone giuridiche.Modelli preventivi ed efficacia esimente ex d.lgs. 231/2001, Milano, 2004

 

[18] V.TENORE, op. cit., pag. 88