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BREVI OSSERVAZIONI IN TEMA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA NEL GIUDIZIO DI RESPONSABILITAAMMINISTRATIVA DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DI SOCIETA PRIVATE IN RAPPORTO DI SERVIZIO CON LA P.A. di Paolo Luigi Rebecchi, magistrato della Corte dei conti Due recenti sentenze emesse rispettivamente dalla sezione regionale per il Piemonte e dalla prima sezione centrale ripongono, in termini contrapposti, la questione della legittimazione passiva nel giudizio di responsabilità amministrativo- contabile[1] di amministratori e dipendenti di società private, in rapporto di servizio con la p.a. Va premesso che detta questione differisce dalla problematica relativa alla giurisdizione della Corte dei conti nei confronti di amministratori e dipendenti di enti pubblici economici e società per azioni in mano pubblica, definita dalla ordinanza n. 19667 del 2003 delle sezioni unite della Corte di cassazione[2], in quanto riguarda la convenibilità in giudizio di persone fisiche legate ordinariamente da rapporto contrattuale con società prive di connotazione pubblicistica. La prima fattispecie, esaminata dalla sezione regionale per il Piemonte, con la sentenza n. 169/05 del 18 maggio 2005 riguarda la citazione in giudizio dellamministratore unico di una s.r.l. che aveva stipulato una convenzione con lA.C.I. per il disbrigo di pratiche automobilistiche e contestuale incarico di incassare, per conto dellente pubblico, somme di pertinenza erariale quali corrispettivi per operazioni di trasferimento di proprietà veicoli, prime iscrizioni ed altri procedimenti P.R.A. Da accertamenti svolti dallamministrazione era emerso che detta società aveva omesso di effettuare i dovuti versamenti mentre la successiva indagine penale era sfociata in una condanna ai sensi dellart. 444 c.p.p. nei confronti dellamministratore unico della società a titolo di peculato. La procura regionale della Corte dei conti aveva citato in giudizio l amministratore chiedendone la condanna per lintero importo di cui lo stesso amministratore risultava essersi appropriato. La sezione regionale ha ritenuto di pronunciare sentenza assolutoria evidenziando come nella fattispecie il rapporto di servizio necessario per radicare la giurisdizione contabile si era instaurato fra società e A.C.I. mentre difettava unanaloga situazione nei confronti dellamministratore, in ordine al quale non erano emersi elementi di prova circa un eventuale abuso dei poteri gestori. Di segno opposto è la pronuncia della sezione prima centrale di appello n. 201 del 15 giugno 2005 che ha invece confermato la sentenza emessa in primo grado dalla sezione regionale per il Lazio (n. 2227 del 28 ottobre 2003), condannando i soci di una società in accomandita semplice che aveva stipulato un rapporto convenzionale con la regione Lazio per lo svolgimento di corsi di formazione professionale, risultati in parte non effettuati e per i quali, comunque risultavano prodotte giustificazioni non veritiere di parte delle somme rendicontate. Le vicende in esame attengono a fattispecie nelle quali per i soggetti convenuti in giudizio non era immediatamente individuabile un rapporto di servizio con lente pubblico danneggiato, in quanto il rapporto convenzionale posto alla base di detto rapporto era stato stipulato fra le società e rispettivamente lA.C.I. e la regione. Ciononostante la sentenza assolutoria emessa dalla sezione piemontese non appare condivisibile in relazione alla configurabilità, nei confronti dellamministratore della società, della qualificazione giuridica dellagente contabile di fatto. Invero la sentenza appare corretta nella parte in cui sottolinea la sussistenza del rapporto di servizio nei confronti della società nonché, in generale, la legittimazione passiva delle persone giuridiche nel giudizio di responsabilità amministrativa. Ciò è peraltro pacifico poiché la Corte di cassazione ha più volte confermato la loro assoggettabilità al giudizio contabile (cfr. Cass. sez. un. civ. n. 11436 del 17 ottobre 1992 relativa a Cassa di risparmio di Bologna; n. 123 del 21 marzo 2001 relativa a Unicredito Italiano s.p.a. e per il giudizio di conto Cass. sez. un. civ. n. 12367 del 9 ottobre 2001 relativa alla STA s.p.a.; ). Tuttavia se è vero che nella fattispecie il rapporto di servizio instauratosi fra p.a. e società poteva autorizzare la chiamata in giudizio di questa , ciò non esclude che, sotto diverso profilo, sussistesse unautonoma legittimazione nei confronti dellamministratore. Questi, infatti era stato convenuto in proprio, in relazione ai fatti di appropriazione di denaro pubblico accertati, in sede penale[3], qualificati sotto il profilo del reato di peculato e pertanto con il riconoscimento della qualificazione soggettiva del convenuto quale incaricato di pubblico servizio. Inoltre la giurisprudenza del giudice contabile e della corte di cassazione ha costantemente confermato la natura pubblica del denaro anche con riguardo a somme incassate da soggetti privati che dovevano essere versate alla p.a.. In tal senso, con riferimento alla responsabilità connesse alla gestione di unagenzia di pratiche automobilistiche, si è pronunciata la sezione Marche con la sentenza n. 480/04 del 22 aprile 2004 (con riferimento alla gestione di proventi A.C.I., sez. Abruzzo sent. 424/2002; Sez. Sardegna n. 774/2002). Lelemento caratterizzante della giurisdizione contabile e della conseguente legittimazione passiva, in tema di entrate, è la pertinenza allente pubblico delle somme incassate. E ciò indipendentemente dalla natura pubblica o privata dellente o del soggetto che riscuote e indipendentemente dalla tipologia del rapporto giuridico che regola i rapporti fra soggetto privato ed ente pubblico. In proposito può richiamarsi in particolare la sentenza n. 12367 del 9 ottobre 2001 della Corte di cass. sez. un. civili (vicenda STA) che ha affermato, tra laltro che il regime privatistico del soggetto non significa però che, quale automatica conseguenza, lo stesso non possa essere considerato agente contabile Secondo la costante giurisprudenza delle Sezioni Unite (si vedano, fra le altre, le sentenze n. 846/74 e n. 232/99) la qualità di agente contabile è assolutamente indipendente dal titolo giuridico in forza del quale il soggetto pubblico o privato ha maneggio del pubblico danaro. Tale titolo può, infatti, consistere in un atto amministrativo, in un contratto, o addirittura mancare del tutto. Essenziale è, invece, che in relazione al maneggio del danaro sia costituita una relazione tra ente di pertinenza ed altro soggetto, a seguito della quale la percezione del danaro avvenga in base a un titolo di diritto pubblico o privato, in funzione della pertinenza di tale danaro allente pubblico e secondo uno schema procedimentale di tipo contabile (sentenza n. 9204/94).Tale nozione allargata di agente contabile, la quale ricomprende anche i soggetti che abbiano di fatto maneggio di denaro pubblico (da ultima, sentenza delle Sezioni Unite n. 400 del 2000), è in perfetta armonia con lart. 103 Cost., la cui forza espansiva deve considerarsi vero e proprio principio regolatore della materia .Ma la considerazione decisiva è lassoluta irrilevanza che si tratti di entrata di diritto pubblico (sia essa o non di natura tributaria) ovvero di diritto privato. La natura oggettivamente pubblica dei proventi non è condizione necessaria perché il soggetto che ne ha il maneggio acquisti la qualità di agente contabile. Le Sezioni Unite hanno, infatti, riconosciuto nella sentenza n. 12010 del 1991 lesistenza della giurisdizione contabile in relazione alle entrate patrimoniali dei comuni. Del resto anche la riscossione di entrate di diritto privato di enti pubblici, e in special modo dei comuni, può avvenire mediante concessionari (art. 69 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43) . Vanno inoltre ricordate C. conti sez II centrale n. 199/A del 20 giugno 2002 in tema di raccolta fondi per gite scolastiche ( Lo svolgimento di gite scolastiche va inquadrato nel complesso dellofferta educativa di un istituto distruzione, di tal che lappropriazione delle relative quote di partecipazione costituisce un ammanco contabile, il cui perseguimento appartiene alla Corte dei conti anche se posto in essere dal genitore di un alunno incaricato della raccolta) e sez. Marche n. 907/2002 in ordine alla posizione di agente contabile di un edicolante depositario di buoni mensa di pertinenza di un ente . Ancora, sez. I centrale n. 318/A del 25 settembre 2002 ha affermato che nel caso di ammanchi riconducibili allesattore incaricato, per conto dellA.C.I., dei servizi di riscossione delle tasse automobilistiche, va ravvisata una responsabilità di natura contabile con conseguente giurisdizione della Corte dei conti. Le somme incassate ma non riversate dallesattore incaricato, per conto dellAutomobil club dItalia, relative ai servizi di riscossione delle tasse automobilistiche, vanno addebitate a titolo di responsabilità contabile (cfr, anche sez. Veneto, n. 377 del 26 aprile 2004 in tema di responsabilità di un ricevitore del lotto). Ancora Cass. sez. un. civ., n. 6425 del 25 marzo 2005 ha affermato la giurisdizione contabile, sul presupposto della pertinenza pubblica delle somme versate in eccesso da privati ed indebitamente percepite da funzionario addetto allufficio del genio civile, respingendo la tesi difensiva secondo cui si trattava di un danno sopportato unicamente dai privati che cui dette somme non erano state restituite. Dalle precisazioni giurisprudenziali anzidette consegue che la destinazione pubblica delle riscossioni effettuate configura quale agente contabile, di diritto o di fatto, il soggetto che vi provvede, ingenerando a suo carico la relativa responsabilità nei confronti dellerario, in ordine alla quale è del tutto irrilevante la sussistenza di un ulteriore obbligo di resa del conto giudiziale, che costituisce obbligo giuridico non necessariamente previsto per tutti gli agenti contabili (come nel caso dei funzionari delegati o delle gestioni fuori bilancio[4]). In tal senso Cass. sez. un civ., n. 13705 del 22 luglio 2004. Per giungere allaffermazione della legittimazione passiva del convenuto era necessario dimostrare che lo stesso avesse avuto il maneggio del denaro pubblico, così da integrarsi la posizione di agente contabile[5] di fatto, a prescindere dalla qualificazione di agente contabile di diritto della società. Nel caso di specie può sostenersi che la prova del maneggio sussisteva in re ipsa nella condanna per il reato di peculato e negli elementi probatori acquisiti dal processo penale, dai quali emerge lappropriazione delle somme pubbliche da parte della stessa. Detta appropriazione ha determinato il mancato incasso delle somme in danno dellerario. Per potersene appropriare il convenuto non poteva non aver realizzato un maneggio ancorché senza legale autorizzazione (art. 74 r.d. 2440/1923-legge di cont. di Stato; art. 178, lettera-e, r.d. n. 827/1924-reg. cont. di Stato ) del denaro medesimo. Va ancora precisato che la qualificazione soggettiva di agente contabile di fatto del convenuto, rientra pienamente nei poteri coglitori del giudice (art. 113 c.p.c. Il giudice di merito ha il potere dovere di applicare ai fatti dedotti e provati dalle parti le adeguate norme giuridiche, indipendentemente da quelle invocate dalle parti stesse- Cass. 9 giugno 1987, n. 5040), quando i fatti risultino provati, a prescindere dalla loro prospettazione in sede di atto introduttivo Lautonoma legittimazione passiva del contabile di fatto rendeva irrilevante, nella fattispecie, il profilo del rapporto fra questi e la società convenzionata. Al riguardo comunque la stessa giurisprudenza contabile e della corte di cassazione hanno ormai più volte precisato che nel caso di diretta appropriazione di somme da parte di soggetti privati, amministratori o dipendenti di società o persone giuridiche private in rapporto di servizio con la p.a., sussiste comunque una diretta legittimazione passiva dei primi. In tal senso la Corte di cassazione sez. un. civ. con la sentenza n. 14473/02 in data 10 ottobre 2002, nel confermare la sussistenza del rapporto di servizio in relazione allaffidamento di corsi di formazione professionale ad un ente privato da parte di una regione, ha precisato che si configura la legittimazione passiva anche dei singoli soggetti che abbiano, ancorché indebitamente, avuto il maneggio dei fondi destinati alla formazione, a titolo di responsabilità contabile ( v. anche Cass. sez. un. civ. n. 926/1999 del 23 settembre 1999, che richiama, a conferma Cass. S.U. 17 ottobre 1991 n. 10963 e 28 ottobre 1995 n. 11309). Ancora in tal senso per fattispecie analoga, sempre riferita a fondi nazionali e comunitari[6] , sez. Puglia n. 19 del 25 maggio 1998[7]. Nel caso pertanto di appropriazione di somme di pertinenza pubblica, attuatasi nellambito di un rapporto gestorio, seppure in via di fatto, sussiste la giurisdizione contabile e la legittimazione passiva delle persone fisiche autrici del fatto dannoso, con superamento dello schermo societario. Detta soluzione, condivisa dalla Corte di cassazione a sezioni unite, non è peraltro nuova, risultando pacifica per il giudice ordinario penale. Al riguardo può richiamarsi Cass. pen. sez. VI del 26 maggio 1986 (in Cass. pen. 1988,5,pp. 842 e ss.[8]) che ha riconosciuto, da un lato la natura pubblica di risorse regionali a destinazione vincolata trasferite a società per azioni e dallaltro la responsabilità a titolo di peculato, degli amministratori della società stessa, che si erano appropriati delle somme[9]. Le sentenza della sez. sez. Lazio, n. 2227 del 28 aprile 2003, e della sez. prima centrale n. 201 del 15 giugno 2005, hanno confermato la diretta convenibilità in giudizio di due persone fisiche, entrambi soci di società in accomandita semplice che aveva stipulato un rapporto convenzionale con la regione. In questo caso peraltro (ma similmente a quanto affermato in fattispecie analoghe in tema di attività cofinaziate dalla comunità europea per lo svolgimento di corsi di formazione professionale) il rapporto contabile riguardava non la riscossione ma la gestione di risorse pubbliche[10]. Può pertanto affermarsi che la convenibilità diretta in giudizio di responsabilità amministrativa di persone fisiche operanti in ambiti societari privati, risulta ormai pacifica con riguardo a situazioni di gestione contabile, anche in via di mero fatto[11]. Ciò arricchisce il quadro generale delle posizioni soggettive idonee a configurare il rapporto di servizio con la p.a. necessario per la configurazione della giurisdizione della Corte dei conti. In tal modo, con riguardo alle figure societarie, oltre alla ormai affermata estensione della giurisdizione nei confronti di amministratori e dipendenti di enti pubblici economici e società in mano pubblica, sussiste la giurisdizione sia direttamente nei confronti di società direttamente in rapporto di servizio con la p.a. (es società concessionarie di lavori pubblici [12]; banche incaricate del servizio di tesoreria e di riscossione; soggetti societari incaricati di funzioni di certificazione o controllo ovvero di distribuzione di risorse pubbliche[13]) sia dei soggetti operanti nellambito di dette società, o in ragione del rapporto contabile o in virtù di specifici rapporti di legittimazione pubblici (cfr. sezione prima centrale di appello n. 152/2004/A del 5 maggio 2004 che ha confermato sez. Lazio n. 2876/02, per lautonoma legittimazione di un dipendente della società concessionaria di lavori pubblici che rivesta le funzioni di direttore dei lavori nonché del socio amministratore di fatto[14] della società concessionaria). Un ulteriore aspetto che merita approfondimento è quello del rapporto fra la chiamata in giudizio delle persone fisiche e quella delle società, in relazione alla possibile estensione a queste ultime, nel contesto della peculiarità della responsabilità amministrativa[15] del profilo soggettivo del dolo, con la conseguente responsabilità solidale[16]. Ciò quantomeno nel caso risulti che la società non si sia dotata di un adeguato modello di organizzazione e di un sistema di controllo interno atto a prevenire gli illeciti, con riferimento ai principi ricavabili dal d.lgs. 231/2001[17], non apparendo nel caso applicabili le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza in tema di responsabilità sussidiaria[18] (sez. riun. 25 febbraio 1997,n. 29/A; 19 gennaio 1999, n. 4/QM) . Paolo Luigi Rebecchi
[1] S.PILATO, Personalità della
responsabilità amministrativa e parziarietà dellobbligazione risarcitoria:aspetti
teorici e profili sistematici, in Riv. Corte dei conti, 1996, 2, pp. 367 e ss.;
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e sanzione, in Riv. Corte dei conti, 1996, 2, pp.293 e ss.; A.L. BORRELLI, Il pubblico ministero contabile e
lattività discrezionale, in Riv. Corte dei conti, 1996, 2, pp.375 e ss.; M. RISTUCCIA,
Il nuovo sistema della responsabilità e la giurisdizione della corte dei conti, in
Riv. corte dei conti, 1997, 2, pp. 245 e ss.; L.
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della corte dei conti. Innovazioni in tema di
responsabilità amministrativa, in Foro Amm., 1997, 11-12, pp. 3328 e ss.; F.
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5, pp.345 e ss.; I. NICOLETTI, La nuova disciplina della responsabilità degli
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nn. 1-2, pp. 38 e ss.; P.SANTORO, I nodi caldi della responsabilità amministrativa,
ivi, pp. 96 e ss.; L.SCHIAVELLO, Responsabilità amministrativa, in Enc. dir.,
III agg. pp. 895 e ss; F.STADERINI, La Corte dei conti nel processo di riforma
amministrativa, in Il Foro it., 2000, V, 324; M.PERIN, Risarcimento
del danno da lesione di interessi legittimi: timori e preoccupazioni di amministratori,
dirigenti e funzionari pubblici per i profili di responsabilità amministrativa, in www.diritto.it,
3.7.2000; L. SCHIAVELLO, La nuova conformazione
della responsabilità amministrativa, Milano, 2001; L.CIMELLARO, Ancora a proposito dellesclusiva in capo alla
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giuridica e orizzonti politico-culturali della responsabilità amministrativa, in Riv. Corte dei conti, 2001, 1, pp. 365 e ss.;
P.NOVELLI, Laccertamento della responsabilità
amministrativa promossa davanti alla Corte dei conti da soggetti diversi dal PM contabile.
Questioni vecchie e nuove sui giudizi ad istanza di parte e sulla giurisprudenza contabile
alla luce della recente giurisprudenza della Corte dei conti e della Corte di Cassazione, in
Riv. Corte dei conti, 2001, 3, pp.177 e ss.;
O.GERACI, Il carattere personale della
responsabilità amministrativa. Profili processuali, in Foro amm., 2001, pp. 790 e ss.; ,AA.VV (a cura di
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2002; P.AVALLONE S.TARULLO, Il giudizio di
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Il principio di proporzionalità nel sindacato del giudice contabile, in in Atti del
seminario di studi Le nuove prospettive della responsabilità amministrativo
contabile- Venezia 2 ottobre 2001, in Il diritto della Regione,Cedam-Padova, n. 1/2002; ; E.F.SCHLITZER, Profili sostanziali della responsabilità
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della responsabilità amministrativa, Milano, 2002, pagg. 41 e ss; E.SANTORO, Il
danno oggettivamente pubblico e il rapporto di servizio nella responsabilità
amministrativa, in Foro amm. CdS, 2003, I, pp. 335 e ss.; F.CORTESE, Il risarcimento del danno allimmagine alla
pubblica amministrazione: profili processuali e sostanziali, ivi, 380 e ss.; P.NOVELLI, La pignorabilità delle pensioni e la loro soggezione a
sequestro e pignoramento per la soddisfazione dei crediti per danni cagionati
allerario (nota a C. cost., 22 novembre 2002, n. 468 e 4 dicembre 2002 n. 506)
in Foro amm. CdS., I, 2003, pp. 24 e ss.; C.CUDIA, La responsabilità amministrativa tra (il)liceità del
comportamento e (il)legittimità dellatto: limiti alla giurisdizione della Corte dei
conti e discrezionalità amministrativa (nota a Cass. sez. un. 6 maggio 2003, n. 6851), in Foro
amm., 2003, pp. 2888 e ss.; L. VENTURINI, Atti
interruttivi della prescrizione nella responsabilità amministrativa: poteri della procura
della Corte dei conti e poteri dellamministrazione danneggiata (nota a C. conti,
sez. reg. lombardia 24 ottobre 2003, n.
1198), in Foro amm., 2003, pp. 3134 e ss.; A.POMPONIO, Funzioni giurisdizionali e responsabilità
amministrativa (nota a C. conti, sez. reg. Emilia Romagna, 1 febbraio 2003, n. 521), in Foro
amm., 2003, pp. 3146 e ss.; AA.VV. (a cura di V. TENORE), La nuova Corte dei conti:responsabilità, pensioni,
controlli, Milano, 2004; A.CIARAMELLA,Alcune
attuali figure di danno risarcibile innanzi al giudice contabile, in Riv. Corte dei conti, 2004, 2, pp. 359 e ss.;
L.VENTURINI, Lattività ante iudicum della
procura della Corte dei conti: nuovamente interpellate le sezioni riunite sullinvito
a dedurre, la messa in mora e linterruzione della prescrizione (nota a C. conti,
sez. riun. 27 gennaio 2004, n. 1/QM), in
Foro amm.-C.d.S., 2004, 4, pp 1280 e ss.;
M.MINERVA,I limiti di discrezionalità medica nella prescrizione dei farmaci a carico
del S.S.N. e la giurisdizione della Corte dei conti sui danni da iperprescrittività,
in Riv. Corte dei conti, 2004,3, pp. 196 e ss.; C.PINOTTI, Violazioni del diritto comunitario e responsabilità
amministrativa, in Riv. Corte dei
conti, 2004, 3, pp. 390 e ss..; V.CAPUTI JAMBRENGHI, La difesa del convenuto nel
giudizio di responsabilità erariale, in Riv.
amm.ne e cont dello Stato e degli enti pubb.,
2004, 5-6, pp557 e ss. V. anche costituzionale
sent. 15 novembre 2004 n. 345. per laffermazione della
competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di responsabilità amministrativa
anche a seguito del nuovo riparto di competenze legislative tra Stato e regioni dopo la
riforma del titolo V (della parte seconda) della costituzione di cui alla legge cost. n.
3/2001
La Regione Veneto ha
impugnato il comma 4 dellart. 24 della legge n. 289 del 2002 anche sotto il profilo
dellincompetenza dello Stato a dettare la disciplina
sostanziale della responsabilità amministrativa dei dipendenti della Regione e degli
enti pubblici regionali e locali, sostenendo che si versi in tema di competenza residuale
della Regione in materia di ordinamento dei propri uffici (art. 117, quarto comma, della
Costituzione).La questione non è fondata. La
ricorrente trascura che, in proposito, vengono in evidenza le disposizioni dellart.
117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, secondo le quali spettano alla
competenza esclusiva dello Stato le materie della giurisdizione e dellordinamento
civile. Nella disciplina generale della responsabilità amministrativa i profili
sostanziali sono strettamente intrecciati con i poteri che la legge attribuisce al giudice
chiamato ad accertarla (come si rileva, ad esempio, dalla disposizione dellart.
52 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante il "Testo unico delle leggi
sulla Corte dei conti", secondo la quale "la Corte, valutate le singole
responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o
del valore perduto"), ovvero fanno riferimento a situazioni soggettive riconducibili
alla materia dellordinamento civile. Ne discende che la potestà legislativa
residuale delle Regioni a statuto ordinario in materia di ordinamento dei propri uffici
(art. 117, quarto comma, della Costituzione), se può esplicarsi nel senso di disciplinare
il rapporto di impiego o di servizio dei propri dipendenti, prevedendo obblighi la cui
violazione comporti responsabilità amministrativa, non può tuttavia incidere sul
regime della stessa
. . Al riguardo v. M.NISPI LANDI, Due parole della Corte costituzionale sulla
responsabilità amministrativa, in Foro amm. - C.d.S., 2004, 11, pp. 3076 e ss. In generale sul nuovo
riparto delle competenze normative P.CAVALERI, La nuova autonomia legislativa delle
regioni, in Foro it., 2004, V,61 e ss.; C.PINELLI, I limiti generali della potestà legislativa
statale e regionale e i rapporti con lordinamento internazionale e con
lordinamento comunitario, in Foro it., 2004, V,57 e ss.; M.VIGGIANO, Il
riparto della funzione legislativa dopo la modifica del titolo V della costituzione,
in AA.VV. (a cura di F.PINTO), Il nuovo regionalismo nel sistema delle fonti,
Torino 2004, che richiama tra gli altri A.RUGGERI, Potestà primaria e potestà
residuale a confronto (nota minima a C.cost. n. 48 del 2003), in www.federalismi.it
; A.R. DE DOMINICIS, Editoriale in Panorama giuridico, 2004-1/2;
M.COCCONI, La potestà legislativa concorrente delle regioni in materia di istruzione
fra nuovo titolo V ed esigenze di continuità di un servizio pubblico essenziale.
Osservazioni a margine sent.C.cost. n. 13/04, in Foro it., 2004,10,I,2667 P.CAVALERI, La definizione e la
delimitazione delle materie di cui allart. 117 della costituzione, in www.associazionedei costituzionalisti.it-2005. [2] Tale
ordinanza , nellaffermare lestensione della giurisdizione contabile anche ad
amministratori e dipendenti di enti pubblici economici, ha individuato nella natura
pubblica delle risorse utilizzate il criterio fondamentale per il riparto della
giurisdizione, in considerazione della oggettivizzazione dellattività
amministrativa , ormai generalmente svolta
con forme anche privatistiche. Tale decisione ha ribaltato un perdurante orientamento
negativo ( fra le ultime cass, sez. un. 21
novembre 2000, n. 1193 relativa alla S.A.C.E. e cass. sez. un. civ. ord. 11 febbraio 2002,
n. 1945 relativa ad unazienda municipalizzata ), pur non potendosi dimenticare che
la stessa corte di cassazione, non aveva già mancato
di evidenziare un certo disagio per tale assetto del riparto che di fatto
sottraeva un ampio e forse il più rilevante, in termini economici, settore della finanza
pubblica allaccertamento delle responsabilità gestionali, anche quando siano
conseguenza di dolose appropriazioni delle risorse collettive (cfr. cass. sez. un. 2
ottobre 1998, n. 9780, relativa alle tangenti
ENIMONT). Tale pronuncia appare costituire un significativo antecedente
dellordinanza n. 19667 del 22 dicembre 2003, riguardante il presidente e i
componenti consiglio amministrazione consorzio comprensoriale del Chietino per la gestione
di opere acquedottistiche, con la quale è stata affermata la giurisdizione contabile in
ordine al danno derivante
dallaffidamento di un ingente somma a società finanziaria con investimento
allestero e conseguente perdita per lente (fattispecie collegata a vicenda
penale).Tra il 1998 (ENIMONT) e lordinanza del dicembre 2003 comunque la Corte aveva
continuato ad esprimere un avviso sfavorevole allestensione della giurisdizione
contabile, confermando gli orientamenti più risalenti (Cass. sez. un. civ. 2 ottobre
1993, n. 10381; 22 maggio 1991 , n. 5792; 2
marzo 1983, n. 1282; 21 ottobre 1983, n. 6179). Può in particolare menzionarsi
lordinanza n. 1243 del 1° dicembre 2000 relativa alla posizione del direttore
tecnico di un consorzio intercomunale gas acque e depurazione (Marche). La fattispecie
riguardava danni connessi ad attività contrattuale con erogazione di tangenti e collegate
vicende penali. In tal caso si affermava la giurisdizione ordinaria in quanto i fatti
erano comunque pertinenti allattività imprenditoriale dellente. La
giurisdizione contabile era anche esclusa nella decisione
n. 12708 del 20 gennaio 1999 (Amministratori e funzionari dellazienda
municipalizzata trasporti autofilotranviari di Bari Danni connessi ad attività
contrattuali - affidamento a società esterna del servizio di manutenzione complesso
impiantistico, lavori di manutenzione
straordinaria, lavori di spurgo di cisterne ed acque sporche, interventi di controllo di
verifica impianti, acquisti di materiali) in quanto veniva ritenuto che i comportamenti
censurati erano contrari non a norme di contabilità pubblica ma semplicemente agli
obblighi generici del buon andamento e dellefficienza dellazione
amministrativa
. La Corte di cassazione, durante il periodo 1988-2003 affermava
invece la giurisdizione contabile in fattispecie analoghe nelle quali la controversia
veniva risolta escludendo il carattere
economico dellente o la natura imprenditoriale dellattività ( n.
829 del 29 novembre 1999 -componenti commissione amministratrice dellazienda
municipalizzata trasporti di Palermo Danno connesso allaffidamento di
consulenze esterne- Giurisdizione della Corte dei conti in quanto si trattava di attività
incidenti sostanzialmente sul profilo organizzativo e funzionale
dellazienda e non in unattività
propriamente imprenditoriale; -n. 085 del 3 aprile 2000- Componenti consiglio
di amministrazione dellente acquedotto pugliese- Danni per eccessivi compensi a
componenti commissioni di valutazione di progetti finanziati dalla Agenzia per il
Mezzogiorno- giurisdizione Corte dei conti perché lente non è ente pubblico
economico; - n. 11 del 19 gennaio 2001 Presidente ASI- Danni per attività
extraistituzionali- Giurisdizione corte dei conti perché lASI non è ente
pubblico economico). La giurisdizione contabile , dopo lordinanza 19667/2003
è stata riaffermata, anche con riguardo agli amministratori di società in mano pubblica, nella sentenza n. 3899
del 26 febbraio 2004 (Amministratori SOGEMI-
società per limpianto e lesercizio dei mercati annonari allingrosso di
Milano- al 99,97% di proprietà del comune di Milano- danni da attività contrattuale
collegata a tangenti ) perché si tratta di gestione di servizio pubblico, non
rilevando la natura privatistica dellente affidatario delle funzioni
pubbliche. Ulteriore pronuncia favorevole è la n. 3351 del 19 febbraio 2004- (Componenti
commissione amministratrice azienda municipalizzata pubblici servizi di Parma- danni da
erogazioni di somme per pura liberalità -sponsorizzazioni, acquisti di materiale privo di
utilità - a favore di partiti politici ed associazioni varie) ove la giurisdizione della
Corte dei conti è stata affermata sulla base del mero richiamo alla disciplina vigente
per gli enti locali. Con la decisione n.10979 del 9
giugno 2004 (Presidente consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato e ministro
dei trasporti - Danno da indebito svincolo di
anticipazioni a favore di imprese affidatarie di opere per lalta velocità) la Corte
di cassazione ha invece affermato la giurisdizione ordinaria perché si trattava di
attività imprenditoriale anteriore al 1994
e pertanto confermando limpianto dellordinanza 19667/2003 . A conferma
dellorientamento assunto dalla ordinanza n. 19667/2003 in tema di enti pubblici
economici - C. cass. sez. un. civ., ord. n. 10973 del 25 maggio 2005. Cfr. Relazione del Procuratore generale della Corte
dei conti V.APICELLA in occasione dellinaugurazione dellanno giudiziario
2004, Roma, 24 gennaio 2004, in www.corteconti.it; L.VENTURINI, Giurisdizione della Corte dei
conti nei confronti di amministratori e dipendenti delle amministrazioni, enti pubblici ed
enti a prevalente partecipazione pubblica, in www.amcorteconti.it;
V.TENORE,
La nuova Corte dei conti: responsabilità, pensioni,
controlli, cit., p.44; R.URSI, Verso la giurisdizione esclusiva del giudice contabile:
la responsabilità erariale degli amministratori delle imprese pubbliche, in Foro Amm.-C.d. S.-2004-3, pp.693 e ss.; F.GALGANO, Le società
in mano pubblica, in Trattato di diritto civile e commerciale, Padova;
A.SCOGNAMIGLIO, Attività imprenditoriale e carattere strumentale dellente
pubblico, in Riv. trim. dir. pubb., 1989, pp. 412 e ss.; e G.ROSSI, Gli enti
pubblici in forma societaria, in Serv. Pubb. e appalti, 2004, 2, pp. 221;
M.LOTTINI, Bisogni non economici o attività non economiche. Sulla controversa nozione
comunitaria di organismo di diritto pubblico, in Serv..
pubb. e appalti, 2004-1,pp.99 e ss. M.ROLI, La privatizzazione delle società di
gestione di servizi pubblici locali dopo lart. 35 della legge 448 del 2001, in Serv.pubb.
e appalti, 2004, 3, pp. 349 e ss.; G.NAPOLITANO,
Soggetti privati enti pubblici, in Dir. amm., 2003,4,pp. 801 e
ss.; L.R.PERFETTI-A.DE CHIARA, Organismo di diritto pubblico, società a capitale
pubblico e rischio di impresa, in Dir. amm, 2004-1,pp.135 e ss.; G.GRUNER, Considerazioni
intorno alle società pubbliche dello Stato,in Serv. pubb. e app., 2004, 4,
pp.701 e ss. (I parte) e in Serv. pubb. e app., 2005-I, pp. 149 e ss (II parte); AA.VV .Organismi ed imprese
pubbliche, suppl. al n.4 Serv. pubb e
app.-2004; R.URSI, Riflessioni sulla governance delle società in mano pubblica,
in Dir. amm., 2004-4-pp. 747 e ss.; M.G.DELLA SCALA, Le società legali
pubbliche, in Dir. amm., 2005,2,pp.391 e ss.;
P. CHIRULLI, Autonomia pubblica e diritto privato nellamministrazione,
Padova-CEDAM- 2005 (in particolare il cap. II da pag. 96 e ss.); F.LOMBARDO, La
giurisdizione della Corte dei conti sulle società a partecipazione pubblica
nelletà del massimo confronto tra pubblico e privato: linfluenza della
normativa comunitaria (nota a C.conti, 9 febbraio 2005, n. 35/o), in Foro amm.-CdS,
2005, 2, pp.629 e ss. ; F.FRACCHIA,Studio sulle società pubbliche e
rilevanza della prospettiva pubblicistica, in Foro it., 2005, III,38 e ss. [3] La valorizzazione di
detti elementi di prova si inserisce in un consolidato ambito interpretativo dottrinale e
giurisprudenziale in tema di utilizzazione delle prove raccolte in sede penale (sez. I
centr. 11 marzo 1996 n. 19; sez. reg. Puglia 5 febbraio 1996 n. 11; sez. reg. Emilia
Romagna n. 60/EL del 12 febbraio 1996; sez. reg. Lombardia n. 31 del 24 marzo 1994, sez.
reg. Marche n. 2871 del 14 febbraio 2000 Corte dei conti, sez. Lombardia n. 31 del 24 marzo 1994; sez. I , 11
marzo 1996 n. 19; sez. Puglia 5 febbraio 1996 n. 11; sez.
Emilia Romagna n. 60/EL del 12 febbraio 1996; sez. riun. n. 68 del 2.10.1997;sez.
Lazio, 2 novembre 1998 n. 2248; sez. I centr. n. 4 del 30.10.1998; sez. Marche n. 2871 del 14 febbraio 2000; sez. III, n.
242 del 13 settembre 2000; sez. siciliana dappello n. 120 del 13 settembre 2000;
sez. I , n. 278 dell 8 settembre 2000; sez. I,
n. 96 del 25 marzo 2002.; sez. I, n.
311 del 19 settembre 2002; sez. I, n. 381 del 5 novembre 2002; sez. Abruzzo, n. 311 del 7
aprile 2004; sez. Marche, n. 728 del 16 luglio 2004; sez. Trento, n. 111 del 27 dicembre
2004).A tali elementi si aggiunge, quale ulteriore fattore di convincimento per il giudice
contabile la definizione del procedimento penale con
la sentenza emessa ai sensi dellart. 444 c.p.p., in ordine alla quale è costante
laffermazione giurisprudenziale secondo la quale il giudice contabile può
utilizzare e valutare ai fini della decisione di propria
competenza le risultanze, anche istruttorie, dei procedimenti penali esitati nella
sentenza pronunciata ai sensi dellart. 444 del codice di procedura penale (Corte dei
conti, sez. Lombardia n. 31 del 24 marzo 1994; sez. I centrale, n. 19 dell 11 marzo
1996; sez. Puglia n. 11 del 5 febbraio 1996; sez. Emilia Romagna n. 60/EL del 12 febbraio
1996; sez. riun. n. 68 del 2 ottobre 1997; sez. I centr. n. 4 del 30.10.1998). Quanto emerso od ammesso in sede penale può
quindi essere preso in considerazione e valutato a fini di prova nel presente giudizio di
responsabilità, secondo il citato pacifico orientamento giurisprudenziale, valido non
solo nellambito della giurisdizione contabile (Cass. civ. n. 44 del 5 gennaio 1998;
n. 1670 del 17 febbraio 1998 e n. 1780 del 20 febbraio 1998. Sullautonomia delle
valutazioni del giudice civile rispetto al giudizio penale cfr. sez. III civ.,n. 10287 del
16 luglio 2002; n. 17166 del 3 dicembre 2002;
n. 3795 del 14 marzo 2003 e n. 7765 del 19 maggio 2003 tutte in Foro it., 2003, I,
2314 e ss.). Va peraltro osservato che al consenso prestato allapplicazione della
pena ex art. 444 c.p.p. è stata, da parte di altra giurisprudenza, conferita finanche
valenza confessoria (cfr. C. conti, sez. reg. Lazio n. 2272 del 23 novembre 1998 e sez.
reg. Puglia n. 66 del 23 novembre 1998) apparendo illogico non annettere un rilievo
quantomeno indiziario allespressa rinuncia da parte dellimputato a contestare
laccusa penale. Detto orientamento inoltre non è esclusivo del giudice contabile
avendo lo stesso trovato accoglimento, pur in modo non uniforme , anche presso il giudice
penale (cfr. Tribunale per i minorenni LAquila, 5.5.1993 , in Foro it., 1994, II,
266 e ss. ...La sentenza che applica una pena su richiesta delle parti non può
prescindere dallaccertamento delleffettiva situazione sostanziale e dunque da
un accertamento della responsabilità penale dellimputato; ne consegue che essa ben
può essere utilizzata, nel diverso
processo celebrato nei confronti di un coimputato, quale indizio di riscontro utile ai
fini della prova della colpevolezza... e Cass. pen. , 20.1.1993, Saad Mohamed, n.
170; 16.6.1992, Rosi; 5.6.1992, Arena; secondo le quali lapplicazione della pena su
richiesta delle parti presuppone comunque una
sorta di accertamento implicito di responsabilità ovvero Cass. 12.1.1994, Di Modugno;
24.5.1993, Mazzacane per le quali la stessa comporta un implicito riconoscimento di
responsabilità da parte dellimputato o infine Cass. 24.1.1994 Tirindellli;
26.3.1991, Ravizza che affermano che la sentenza ex art. 444 c.p.p. presuppone,
laccertamento della responsabilità dellimputato in ordine al reato
contestatogli). Tali considerazioni trovano riscontro nella giurisprudenza contabile più
recente (sez. I centr., n. 3 del 10 gennaio 2005) che
ha anche affermato il principio dell inversione dellonere della prova a
carico del convenuto che sia stato condannato con sentenza di patteggiamento (sez. I
centrale n. 334/A del 20 settembre 2004, a
conferma di un orientamento già espresso in sez. I centr., n. 78 del 19 febbraio 2003 3
n. 79 del 20 febbraio 2003, con riguardo a fattispecie relativa a tangenti collegate a
forniture in ambito militare. Per lefficacia vincolante della sentenza emessa con il c.d.
patteggiamento in appello, v. sez. I, n. 381/2002 del 5 novembre 2002; ancora
sulla rilevanza probatoria della sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. sez. I centrale n. 184
e n. 186 del 31 maggio 2005 ). Ne deriva che la sussistenza degli elementi di fatto emersi
in sede penale deve ritenersi acquisita anche in sede contabile,in mancanza di elementi di
prova contraria. Dispone infatti lart. 445, 1° comma, ultima parte c.p.p. che la sentenza ex art. 444 c.p.p. è
equiparata a sentenza di condanna e si distingue
da questultima soltanto con riferimento ad alcuni effetti, previsti nel medesimo
art. 445 -1° comma c.p.p. (esonero dal pagamento delle spese del procedimento,
inapplicabilità di pene accessorie e di misure di sicurezza salvo la confisca, non
estensibilità degli effetti extrapenali di cui allart. 651 c.p.p.). Deve infine
ricordarsi che la scelta di tale rito non è irrilevante anche in ordine al rilievo
probatorio che vengono ad assumente gli atti assunti nel corso delle indagini preliminari
. Infatti con la scelta del patteggiamento (o anche di altri riti alternativi quali il
giudizio abbreviato -art. 438 c.p.p. o
il procedimento per decreto - art. 459 c.p.p.), gli atti di indagine costituiscono, per
scelta libera dellimputato, il materiale probatorio in base al quale viene adottata
la decisione giurisdizionale sicché limputato medesimo non può poi dolersi della
rilevanza probatoria ad essi assegnati, secondo uno schema che è stato qualificato in
dottrina (cfr. A.NAPPI, Guida al nuovo codice di procedura penale , Milano, 1989,
pp. 225 e ss.) come alternativa inquisitoria rispetto allordinario esito
dibattimentale (alternativa accusatoria), né eccepirne le modalità formali
di assunzione essendo dette formalità proprie della fase delle indagini preliminari. Per
il problematico rapporto fra costituzione di parte civile della p.a. in sede di processo
penale ed azione intestata al pubblico ministero contabile cfr. N.LEONE, Danno
erariale, parte civile e giurisdizione in
Atti dellincontro di studio sulle frodi comunitarie, Corte dei conti,
Roma, 5-7 marzo 2001; A.POMPONIO, Azioni comunitarie e nazionali di recupero di fondi
illecitamente sottratti, in Atti dellincontro di studio del CSM sul tema La
protezione degli interessi finanziari della Comunità europea, Roma, 29 novembre 2004;
F.LONGAVITA, Lesclusività della giurisdizione erariale e lazione civile di
danno in sede penale, in www.amcorteconti.it-2004; v. anche L.CIRILLO, Alcuni
problemi in materia di acquisizione e utilizzazione delle prove nel processo contabile,
in Riv. Corte dei conti, 2004,4,pp.76 e ss. [4] Per unampia e aggiornata disamina
delle problematiche relative alle gestioni
fuori bilancio. v. Cass. sez. un. 11632 del 29 luglio 2003. V. anche C. ASTRALDI, Le
gestioni fuori bilancio dopo la l. 155/1989, in Riv. Corte dei conti.1993, 4°,
IV, pag. 248 e ss. [5] La responsabilità contabile in
senso stretto riguarda la posizione degli "agenti
contabili" (tesorieri, ricevitori, cassieri, agenti incaricati di conservare denaro
pubblico e di tenere in custodia valori e proprietà dello Stato e coloro che si
ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti a detti agenti -
art. 44 T.U. 1214/1934). V.O. SEPE, Responsabilità
e giurisdizione, in AA.VV., Contabilità dello
Stato e degli enti pubblici, Torino, 1993, pag. 225; A.BUSCEMA Il
giudizio di conto nellambito degli enti locali alla luce dellevoluzione
normativa, ivi pagg. 225 e ss ; TRIPOLITANO,
Gli agenti contabili, il rendimento dei conti
ed il giudizio contabile, in Nuova Rass.,
1995, n. 10 pagg. 1111 e ss.; R. DI PASSIO, Il
giudizio di conto: profilo processuale, in Riv.
Corte dei conti, 1993, vol. 4°, pagg. 217 e ss. Sulla valenza dellart. 58 legge
142/90 con specifico riguardo al giudizio di conto v.. Per unesemplificazione cfr.
sez. riun. sent. 1/2000/QM relativa a fattispecie di
ammanco di materiali presso un magazzino militare. Per la sottoposizione a giudizio
di conto di società per azioni v. Cass. sez. un. civ.
n. 12367 del 9 ottobre 2001 relativa alla STA s.p.a.; sullagente contabile di
fatto v. Cass. sez. un civ., n. 13705 del 22 luglio 2004 [6][6] Sez. giurisdizionale regione Lombardia,
n. 528 del 25 marzo 2004-Pres. Nicoletti-est. Tenore-PM Attanasio-PR contro R. (avv. Colombo) Per il principio di assimilazione sancito
dallart. 280 del Trattato UE sussiste la giurisdizione della Corte dei conti anche
con riferimento ai danni cagionati al bilancio comunitario da frodi ed irregolarità,
configurandosi la Comunità come ente diverso di cui allart. 1 della
legge 20/1994, www.amcorteconti.it) [7] Per varie decisioni in
tema di danno connesso ad indebita percezione o utilizzazione di fondi nazionali o
comunitari (FSE) destinati alla formazione
professionale cfr.:sez. giur. per la Puglia,
15 febbraio 1995, n. 15 (e relative sentenze di appello n. 220/97 in data 16 luglio 1997;
sez. giur. per il Veneto , 19 febbraio 1999,
n. 16 ( e relativa sentenza di appello sez. II centrale n. 259 del 25 luglio 2000) ;
sez. giur. Lombardia, 2 novembre 1999 n. 1249; sez.
III centrale di appello n. 178 del 7 giugno
2000; sez. III centrale n. 214 del 26
novembre del 2000 (che riforma parzialmente
sez Puglia, n. 125/95 del 25 maggio 1994);
sez. III centr. n. 295 del 30 ottobre 2000; sez. III centrale n. 337 del 7 dicembre 2000
(che conferma sez. Molise n. 142/99) ; sez.
Molise n. 19 del 14 febbraio 2000; n. 35 del 17
aprile 2000; n. 37 dell 8 maggio 2000; n. 113 del 24 novembre 2000; sez. III
centrale del 29 gennaio 2001 (che conferma n. 272/98 della sezione Basilicata)
; sez. Lombardia, n. 322 del 28 marzo 2001; sez. Veneto, n. 1548 del 30 maggio 2001; sez.
III centrale n. 383 del 10 settembre 2003;
sez. III centr. n. 311 del 12 maggio 2004. Per analoghe fattispecie relative ai fondi
destinati allagricoltura si segnala sez. III centrale n. 107 del 3 maggio 2001 (conferma della affermazione di
responsabilità pronunciata da sez. Puglia n. 56/99, nei confronti di funzionario AIMA per
indebita erogazione di un contributo di lire 754.673.425 a favore di unazienda
zootecnica- in relazione a controlli omissivi e compiacenti e correlate responsabilità
penali a titolo di corruzione). La sentenza si è anche soffermata sulla problematica
della regolazione dei rapporti fra Stato
italiano e comunità in ordine alla possibile non diretta imputazione della frode
specificamente contestata nel giudizio. Ha osservato al riguardo che leventuale
non decurtazione dei contributi comunitari non potrebbe che avvantaggiare lo
Stato e non chi illecitamente ha determinato lerogazione dei finanziamenti a
soggetti non legittimati. Ancora sez. Lazio, n.
2487 del 19 giugno 2001 su falsi stoccaggi di grano duro, evidenti discrasie documentali,
omessi controlli e conseguenti indebiti
pagamenti da parte dellAIMA; sez. Molise, n. 458 del
31 dicembre 2002; sez. reg. Basilicata, n. 458 del 31 dicembre 2002 (trasferimento
a UNIONCOOP di somme parzialmente a carico FEOGA, quale soggetto attuatore di un programma
operativo multiregionale diretto al miglioramento di attività agricole del Mezzogiorno e
ritenuta non utilità della spesa- assoluzione); sez. Lazio , n. 784 del 2 aprile 2003 (in
tema di polizze fideiussorie relative allimmissione di alcool sul mercato extracomunitario) e relativa sentenza
di appello della sezione I centrale n. 348 del 20 aprile 2004; sez. Lazio, n. 930 del 15
aprile 2003 (interessi e spese sopportati dallAGEA in seguito a controversia civile
sullerogazione di contributi FEOGA sullolio di oliva-riferisce dei controlli
di competenza dellAgecontrol) e Sez. reg. Toscana, n. 745 del 5 novembre
2004-contributo FEOGA relativo allimpianto di frutteto - assoluzione per difetto di
colpa grave. Le vicende richiamate hanno normalmente configurato come possibili
responsabili in sede amministrativo contabile, i funzionari responsabili dei procedimenti
di erogazione e controllo, in ordine alle omissioni , perlopiù dolose e con risvolti di
rilievo penale, ovvero gravemente colpose. [8] Con nota di S.DEL CORSO, Brevi
osservazioni sullappropriazione indebita degli ammnistratori di s.p.a. in mano
pubblica [9] Il criterio dello sviamento
della destinazione delle risorse pubbliche è costante nella giurisprudenza penale .
Osserva P.FIMIANI, Lattuazione della convenzione relativa alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità europee nellordinamento italiano: profili
sostanzial-penalistici, in Atti del CSM-Incontro di studio sul tema La
protezione degli interessi finanziari della Comunità europea-Roma, 29
novembre-1° dicembre 2004.che
proprio perché la nozione di patrimonio deve
essere intesa in senso dinamico o funzionale, come corretta allocazione delle risorse
pubbliche nel delitto di cui allart. 640 bis c.p. il danno patrimoniale
dellente pubblico si identifica non con il lucro cessante, bensì soltanto con il
danno emergente sorto al momento dellelargizione in denaro in conseguenza di una
falsa prospettazione riguardante la spesa. Ne consegue che è ravvisabile il suddetto
delitto nellipotesi in cui, al di là della effettiva realizzazione dei lavori
finanziati, siano state prospettate modalità di esecuzione degli stessi diverse da quelle
utilizzate
(Cass. pen. Sez. VI, n. 938 del 19 gennaio 2004 , Oddo, secondo cui
quando lente pubblico viene indotto, mediante artifici e raggiri ad
erogare una o più rate di mutuo in mancanza di corrispondenti investimenti si verifica
ipso iure il danno patrimoniale dellistituto che è appunto
quello di un esborso patrimoniale non previsto ed anzi vietato dalle leggi istitutive
dellente medesimo
). [10] Cfr.
anche sez. reg. Abruzzo, n. 735 del 18 dicembre 2003, con riguardo allerogazione di
fondi comunitari per lo sviluppo regionale
(FESR) ad unimpresa individuale, finalizzati alla realizzazione di un progetto
innovativo nel settore tipografico. Pur giungendo ad unassoluzione per prescrizione,
la sentenza ha ritenuto sussistere la giurisdizione contabile nei confronti del soggetto
percettore del contributo, nonché nei confronti del commercialista incaricato del
controllo sulla utilizzazione del finanziamento, (evidenziando di contro la mancanza di
elementi a carico dei funzionari che, in buona fede avevano assentito lerogazione)
affermando che in ipotesi di fondi a destinazione vincolata, il privato fruitore o
destinatario del contributo diviene il terminale di una attività di gestione di fondi
pubblici, e come tale si configura, sia pure occasionalmente, quale soggetto agente
nellinteresse della Pubblica Amministrazione e, qualora incida negativamente sul
modo dessere del programma imposto dalla Pubblica Amministrazione - alla cui
realizzazione egli è chiamato a partecipare con latto di concessione del contributo
- e detta incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità
perseguite, egli realizza un danno per lente pubblico, di cui deve rispondere
dinanzi alla Corte dei conti [11] In tal senso risultano interessanti
anche alcune recenti iniziative poste in essere nelle regioni Campania e Calabria , nel
settore degli aiuti alla produzione di agrumi, con danno finanziario nazionale e
comunitario (fondo per lagricoltura - FEOGA). La prima fattispecie (ricorso del maggio 2005-
pm. Laino) riguarda un invito a dedurre, con
contestuale richiesta di sequestro conservativo emesso dalla procura regionale della Corte
dei conti per la Campania per un importo complessivo di 1.740.000,00 euro , nel maggio
2005, nei confronti di unassociazione di produttori di agrumi
nonché di numerosi funzionari di un ente di sviluppo agricolo regionale. La vicenda è
collegata ad un procedimento penale per reati di falso ideologico nei confronti di
dipendenti dellente di sviluppo agricolo regionale, peraltro inserito in un contesto
criminoso più ampio che ha visto coinvolti anche soggetti imprenditoriali privati e
unassociazione di produttori ortofrutticoli in qualità di organismo
organizzatore dei produttori, il tutto essenzialmente finalizzato allindebito
percepimento di aiuti comunitari sulla trasformazione degli agrumi Analoga fattispecie, nel giugno 2005 (pm
Grasso), è stata configurata dalla
procura regionale della Corte dei conti per la Calabria, con invito a dedurre e ricorso
per sequestro conservativo , nei confronti di associazione di produttori con configurazione giuridica di società cooperativa a
r.l. nonché personalmente nei confronti degli amministratori della suddetta società, con
riserva di ulteriori accertamenti con riguardo ai funzionari pubblici coinvolti. Sul sequestro conservativo contabile cfr.
Corte dei conti, sezioni riunite n. 6/99/QM del
28 ottobre 1998. F.P. ROMANELLI, Il procedimento cautelare contabile, in Riv. Corte dei conti, 1996, 6, p. 410; F.GARRI, I giudizi
innanzi alla Corte dei conti, Milano, 1997, pp. 515 e ss.; AA.VV.a cura di F.G. SCOCA; La responsabilità amministrativa ed il suo processo,
Padova, 1997, pp. 453 e ss.; S. ANNUNZIATA, Il
procedimento cautelare nel giudizio di responsabilità e in quello pensionistico, in Amministrazione e contabilità,1996, 1, p. 76 e
ss.. Per i profili penalistici delle frodi
comunitarie v. L.MAZZA, Lindebita captazione
di erogazione a carico del FEOGA tra specialità e sussidiarietà, in Giurisprudenza costituzionale, 1994,1,pp.177 e ss;
P.FIMIANI, Lattuazione della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee nellordinamento italiano:profili
sostanzial-penalistici, in Atti del CSM, 2004; A.PERDUCA,Falsa fatturazione
e frode comunitaria,in Cass. pen.,
1997, 6,pp. 1945 e ss.; V.VALENTINI, Leffetto
boomerang dellart. 316 ter fra principi costituzionali ed obblighi
comunitari , in Cass. pen. 2005, pp. 65;B. PIATTOLLI, Cooperazione giudiziaria e pubblico ministero europeo,
Milano 2002; .C. DE ROSE, Ritardi, irregolarità e frodi ai danni
dellUnione europea: relative misure di tutela, in Il Consiglio di Stato, 1996-5/6, pp. 1093 e ss.;
G.MARIELLA-G.PEZZUTO, Il bilancio comunitario ed il
concetto di frode comunitaria, in Rivista
Guardia di F., 1997, 6, pp.2381 e ss.; R.
SCARPINATO, Le mani della mafia su Agenda 2000 ,
in La Repubblica, 4.12.2000, pag. 19; U. POLETTI, Finanziamenti comunitari:il recupero delle somme
indebitamente percepite, Relazione tenuta presso la Procura regionale alla Corte dei
conti per il Lazio in data 19.5.2000. [12] A.CIARAMELLA, Il
concessionario privato di lavori pubblici e la giurisdizione della Corte dei conti, in
Foro amm.-CdS, 2004,6,pp. 1831 e ss. [13] cfr.
Cass.civ. sez. un. ord.
12
ottobre 2004, n. 20132 vicenda UNALAT). [14] Per il caso del funzionario di fatto
v. cass. sez. un. ord. n. 19661 del 22 dicembre 2003 [15] C. cost. sent. n.
371/1998- L. GIAMPAOLINO, Prime osservazioni
sullultima riforma della giurisdizione della corte dei conti. Innovazioni in tema di responsabilità amministrativa, cit. [16] Il vincolo solidale fra società cooperativa e soggetti personalmente convenuti è espressamente affermato (pur senza richiami al d.lgs. 231/2001) nel ricorso per sequestro conservativo emesso dalla procura regionale Calabria nel giugno 2005, richiamato nella nota 11 [17] in argomento v. Trib. Roma, ordinanza 4
aprile 2003- est. Fini; Trib. Roma, ordinanza 22 novembre 2002, est. Finiti; Trib.
Pordenone, sentenza 4 novembre 2002, est. Piccin, tutte in Foro it., 2004, II, 318
e ss; Trib. Milano, ordinanza 22 ottobre 2004, pres. ed est. Mannocci, in Foro it.,
2004, II, 269 e ss.; Trib. Milano, ordinanza 27 arile 2004, est. Salvini e in particolare,
per vari profili connessi anche al tema della revoca di finanziamenti pubblici, v. Trib.
Milano, ord. 28 marzo 2003, est. Belmonte, entrambe in Foro it., 2004, II, 434 e ss.. v. anche L. BERTONAZZI, Il d.lgs. n.
231 del 2001 e il nuovo modello sanzionatorio dei soggetti collettivi, in Dir.
proc. amm., 2001, pp. 1166 e ss; S.BARTOLOMUCCI,Corporate governance e
responsabilità delle persone giuridiche.Modelli preventivi ed efficacia esimente ex
d.lgs. 231/2001, Milano, 2004 [18] V.TENORE, op. cit., pag. 88
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