Decreto legislativo 150/2009 e responsabilità amministrativo contabile,di
Paolo
1.Il decreto
legislativo 150/2009 contiene anche alcuni limitati richiami alla
responsabilità amministrativo contabile.
Va
osservato che si tratta di profili che potrebbero definirsi “di contorno”
che in verità non hanno stimolato moltissime riflessioni in dottrina. Nella relazione
del PG della Corte dei conti di inaugurazione dell’anno giudiziario 2010 vi
è un espresso richiamo alla riforma con riferimento alla specifica ipotesi di
danno all’immagine prevista dalla delega di cui all’art. 7, comma
II, lett. e) della legge n. 15 del 2009 (nei casi di mancata,
ingiustificata, prestazione lavorativa da parte di un dipendente pubblico), ed attuata dal d.lgs n. 150 del Si tratta ,
per quanto attiene al danno all’immagine
[1]
, di una previsione in
evidente “controtendenza” rispetto
alle norme introdotte nell’estate 2009 e in particolare dalle disposizioni
sono contenute nel d.l. n. 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009 e sono
state corrette dal d.l. n. 103/2009, a sua volta convertito (senza modifiche
sul punto) dalla legge n. 141 del 2009
[2]
-
[3]
In sostanza, a
fronte di una generale “compressione” delle possibilità di esercizio
dell'azione erariale per danno all'immagine, il d.lgs. 150 individua
un'ipotesi speciale, che non segue il principio generale connesso alla
limitazione ai casi di condanna definitiva per reati contro la pubblica
amministrazione (ovvero per per tutte le ipotesi di reato segnalate ex art.
129 disp att. c.p.p. secondo altre interpretazioni) ma si ricollega alla
fattispecie di cui al nuovo art. 55 quinquies del d.lgs. 165/2001 (come
previsto dall'art. 69 del d.lgs.
150 che conferma la previsione di cui di cui all’art. 7, comma II, lett. e)
della legge n. 15 del 2009) relativa al nuovo delitto di “False attestazioni o certificazioni” e conseguente alla falsa
attestazione di presenza in servizio “mediante l'alterazione dei sistemi di
rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente” ovvero
attraverso la giustificazione dell'assenza “mediante una certificazione
medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia”
che è punito “con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa
da euro quattrocento a euro 1600, con applicazione della “medesima pena”
al “medico e a chiunque altro concorre nella commissione del medesimo”.
Prevede
il comma 2 dell'art. 55 quinquies del d.lgs. 165/2001 che “Nei casi di
cui al comma 1 , il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare
e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari
al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia
accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subiti
dall'amministrazione”. In
questo modo quindi vi è da un lato la tipizzazione
[4]
e la specificazione di una particolare tipologia di danno
all'immagine e dall'altro la tipizzazione del danno patrimoniale ,
sia nella configurazione che nell'importo del danno che viene
già indicato dal legislatore, seguendosi il modello già adottato nella legge
Ulteriore
ipotesi con connessa nuova fattispecie “tipizzata” è quella contenuta nel
nuovo l’art. 33, comma 1-bis
del d.lgs. 165/2001 (art. 50 del decreto) con riguardo alle
eccedenze di personale, che impone al dirigente responsabile di
individuare le eccedenze di
unità di personale e prevede, nei casi di inadempimento e qualora
l'eccedenza riguardi almeno dieci dipendenti, anche in caso di eccedenze
distinte nell'arco di un anno, la
valutabilità dell’omissione ai fini della responsabilità per il danno
erariale causato
[5]
. Due
ulteriori, indiretti richiami alla responsabilità amministrativa,
il decreto 150 li contiene , oltre
che nella conferma , prevista dal nuovo art. 55 del d.lgs.
, che ai rapporti di lavoro pubblico continua ad applicarsi la
disciplina “in materia di responsabilità civile, amministrativa e contabile…”
(art. 68 del decreto), nell’art.
69, che introduce il nuovo articolo 55
sexies del d.lgs. 165/2001, laddove, al comma 1, prevede l’ipotesi di “condanna
della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante , da
parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione
lavorativa…” ricollegandovi l’applicazione di una sanzione disciplinare
sospensiva del servizio con privazione della retribuzione e al comma 2
individua il caso del “lavoratore che fuori dai casi previsti dal comma 1 ,
cagiona grave danno al funzionamento dell’ufficio di appartenenza, per
inefficienza o incompetenza professionale accertate dall’amministrazione…”,
per il quale si prevede un procedimento disciplinare con collocamento in
disponibilità e divieto di percezione di aumenti retributivi.
[6]
Si
tratta di due ipotesi rientranti nelle
ordinarie fattispecie di danno erariale indiretto
ovvero di danno diretto
eventualmente da disservizio
[7]
per le quali, in presenza dei necessari presupposti, ricorre la
conseguente responsabilità amministrativa. I principi di autonomia che
regolano i rapporti fra i giudizi contabili e gli altri giudizi (penali,
civili, disciplinari,amministrativi, tributari) escludono che la tassativa
previsione contenuta nel decreto, sulle conseguenze dei comportamenti dannosi,
possa escludere l’esercizio dell’azione da parte del pm contabile. L’ultimo
comma del nuovo art. 55 sexies d.lgs. 165/2001, prevede che “la
responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in
relazione a profili di illiceità nelle
determinazioni concernenti lo
svolgimento del procedimento disciplinare è limitata , in conformità ai
principi generali, ai casi di dolo o colpa grave”. Si tratta di responsabilità civile “”contro terzi”” (nel
caso dipendenti pubblico ) del dirigente per la quale sono richiamati gli
ordinari principi di cui al t.u n.3/1957 , artt. 18
e ss., in relazione ai quali, la mancata chiamata in giudizio del
dirigente (e la eventuale condanna della p.a.) determina il giudizio di
rivalsa in sede contabile. 2.
Un ulteriore aspetto di “controtendenzialità” decreto Brunetta, rispetto
all’impianto normativo precedente , anch’esso indirettamente ricollegabile
alla responsabilità amministrativa riguarda il “recupero”
della rilevanza dei controlli di regolarità amministratvo contabile e dell’obbligo
di denuncia alla Corte dei conti. Infatti,
se il nuovo decreto risulta tutto improntato alla realizzazione di un
effettivo ed efficace sistema di valutazione
[8]
dell’azione dei dirigenti pubblici, delineato ma non realizzato
dalla riforma contenuta nel d.lgs. 286/1999, e il nuovo “Organismo
indipendente di valutazione della performance” (art. 14 del decreto 150) ne
indica chiaramente le finalità, è
anche vero che se detto organismo (comma 2) “Sostituisce i servizi di
controllo interno comunque denominati di cui al decreto legislativo Può
allora dirsi che la formula normativa usata con riguardo alla sostituzione
degli organi di controllo interno sia quantomeno imprecisa. I
controlli interni di regolarità amministrativo contabile nella più recente
dottrina erano stati riconsiderati nella loro importanza rispetto alla loro visione riduttiva che era statala caratteristica
delle riforme contenute nella legge delega 59/1997 e nella sua attuazione con
il d.lgs. 286. Infatti uno degli elementi caratterizzanti della nuova
disciplina dei controlli interni era la marcata differenziazione fra controlli
genericamente definibili come “gestionali” (“di gestione in senso
stretto”, valutazione della dirigenza, valutazione e controllo strategico)
,per i quali
era previsto lo svolgimento “in modo integrato” (art. 1 comma 2
lettera d) e quelli di regolarità amministrativa e contabile, per i quali non
erano invece previsti effettivi
momenti di raccordo con i precedenti. Vi era anzi un principio opposto, quello
di “…assoluta separazione (art. 1 comma 2, lett. e) della funzione di
controllo amministrativa e contabile dalle altre tre forme svolte in modo
integrato. Corollario e integrazione del principio di separazione del
controllo interno di regolarità amministrativa e contabile dagli altri tre
tipi di controllo interno era quello
enunciato dall’art. 1 comma 6, per cui gli addetti ai controlli “”integrati””
debbono riferire esclusivamente agli organi preposti alla direzione politica e
alla gestione amministrativa, di tal che essi sono esonerati, per i fatti
illeciti conosciuti nell’ambito di tali funzioni, dall’obbligo di denunzia
al Procuratore della Corte dei conti previsto dall’art. 1, comma 3, legge 14
gennaio n. 20…”
[14]
. E’ stato infatti osservato
[15]
che “…in effetti il controllo di regolarità amministrativo-
contabile dovrebbe rappresentare lo zoccolo duro
di tutto il sistema del controlli interni, giacché
verifica, dal punto di vista giuridico amministrativo, la
corrispondenza degli incassi e dei pagamenti con il titolo giuridico, la
legittimità dell’atto ed il rispetto delle procedure disciplinate dalle
leggi di contabilità di Stato (cfr. L.FIORENTINO- R.PEREZ, Il regolamento
sull’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici, Milano,
2005, pag. 539) Inoltre, dal punto
di vista contabile, il controllo si sostanzia nella verifica della esatta
imputazione ai capitoli, nell’accertamento della capienza degli
stanziamenti, nella corretta individuazione dell’esercizio contabile di
riferimento (competenza o residuo), nonché nella quadratura delle somme
contenute nei documenti contabili (accertamenti, reversali, ordini di incasso,
impegni di spesa e mandati). Il controllo di regolarità, con l’entrata in
vigore della contabilità analitica per centri di costo, ha anche il compito
di verificare la corretta imputazione della spesa in relazione ai vari centri
di responsabilità e centri di costo. Proprio per questo motivo, oggi , il
funzionamento del controllo di regolarità ha notevoli ripercussioni sugli
altri tipi di controlli interni. Infatti l’aver imputato una spesa o un’
entrata a capitoli diversi ovvero ad altri centri di responsabilità o di
costo, rispetto a quelli corretti, importa una notevole variazione delle
risultanze degli altri controlli anche in ordine ai parametri di efficacia e
di efficienza. Difatti, lo stesso comitato Zampini, nel suo terzo rapporto, ha
autorevolmente osservato che il controllo di regolarità amministrativo
contabile rappresenta il completamento di tutto il sistema dei controlli
interni, garantendo non solo la conformità dell’azione amministrativa,
ma anche l’affidabilità degli altri controlli previsti dal decreto
legislativo 286/99…” .. Questa
riconsiderazione dell’importanza della regolarità e legalità dell’azione
amministrativa e dei controlli a ciò deputati risulta anche nel decreto 150
laddove il nuovo “organismo indipendente di valutazione” rientrante
sicuramente nella categoria dei controlli “gestionali” secondo il 286,
deve tuttavia (art. 14 comma 4 lettera b) comunicare “tempestivamente le
criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed
amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all’Ispettorato della E’
pertanto superata la esenzione dall’obbligo di denuncia
[16]
per gli appartenenti agli organi di controllo “gestionale” di
cui al comma 65 del d.lgs. 286/99 e
contemporaneamente è affermato il principio di diretto obbligo di
comunicazione alla Corte dei conti (da intendersi la Procura se si tratta di
fatto comportante danno erariale) per gli organi di controllo interno,
principio finora affermato espressamente solo per gli “ispettori generali”
di cui all’art. 20 del t.u. imp. Civili dello Stato e dall’art. 239 del
t.u. (d.lgs. 267/2000) sugli enti locali per i revisori
[17]
di tali enti . Tale
osservazione è confermata da una specifica previsione contenuta nell’art.
71 del decreto (Ampliamento dei poteri ispettivi) che ha ridefinito i compiti
dell’Ispettorato per la 3.
Il Decreto 150 riporta anche una apposita sezione dedicata alla “Trasparenza”
che appare riassumere varie finalità comprendenti anche il contrasto alla
corruzione. In particolare l'art. 11
[18]
definisce In
particolare, nel decreto il termine corruzione , compare tre
volte: all'art. 13 comma 4 “...Nei limiti delle disponibilità di
bilancio la Commissione può avvalersi di non più di 10 esperti di elevata
professionalità ed esperienza sui temi della misurazione e della
valutazione della performance e della prevenzione e della lotta alla
corruzione, con contratti di diritto privato di collaborazione
autonoma....”; all'art. 13 comma 5 “..La Commissione indirizza,
coordina e sovrintende all'esercizio delle funzioni di valutazione da parte
degli Organismi indipendenti di cui all'articolo 14 e delle altre Agenzie di
valutazione; a tale fine:.....favorisce, nella pubblica amministrazione, la
cultura della trasparenza anche attraverso strumenti di prevenzione e di
lotta alla corruzione; all'art. 38-
che modifica l'articolo 16 del decreto legislativo Le
misure delineate nel decreto saranno definite sulla base delle indicazioni che
verranno fornite dalla Commissione di
cui all'art.13. Allo stato si notano sui diversi siti delle pubbliche
amministrazioni alcune applicazioni riguardanti i dati relativi alle assenze
del personale e alle retribuzioni dei dirigenti e dei consulenti. In tal senso
, si segnala per accessibilità proprio il sito della Corte dei conti. Il sito
della Commissionein www.governo.it) ,già attivo, riporta le prime delibere
organizzative. Sull'impianto
generale può osservarsi che lo specifico richiamo al contrasto alla
corruzione contenuto nel decreto risponda non solo alla necessità di
assicurare comportamenti in linea con i principi di legalità, imparzialità,
efficienza, economicità sussidiarietà e
e trasparenza, indicati nella costituzione, nel Trattato comunitario e
nella legge sul procedimento
[20]
ma si collega a vincoli internazionali di carattere giuridico ed
economico. Il
tema , come evidenziato anche nelle relazioni del Procuratore generale e dei
procuratori regionali della Corte dei conti in sede di inaugurazione dell'
anno giudiziario 2010 costituisce
un argomento di costante attenzione da parte della Corte dei conti italiana
sia con riguardo alle sue funzioni di controllo esterno sullo Stato e sulle
pubbliche amministrazioni, sia nell’esercizio delle sue funzioni
giurisdizionali in relazione ai procedimenti attivati nei confronti di
pubblici amministratori, di dirigenti e funzionari pubblici
che determino danni per l’erario pubblico nello svolgimento del loro
servizio (funzioni rispettivamente previste dagli artt. 100 e 103 della
Costituzione e disciplinate da numerose leggi fra le quali le più importanti
sono le leggi Questa
particolare attenzione è stata anche ricordata nel recente Rapporto redatto
dal Gruppo europeo contro la corruzione del Consiglio di Europa (GRECO)
[21]
. Il quadro complessivo degli
strumenti di prevenzione e contrasto in Italia è fornito dall’apposito
servizio nazionale di prevenzione e contrasto alla corruzione (“Servizio
Anticorruzione e Trasparenza –SAeT al quale , con il decreto
Nella sua ultima relazione
al Parlamento per il periodo Ottobre 2008/Ottobre 2009,
il Servizio ha riferito che nello
stesso arco temporale l’
“Indice di percezione della corruzione”, (C.P.I., Corruption Perception
Index) attribuito all’Italia da Transparency International a conclusione
della sua ricerca annuale del 2008 su 180 Paesi ha attribuito all’Italia un
punteggio di 4,8 rispetto al 5,2 dell’anno precedente, segnando un
peggioramento della situazione rilevata e una retrocessione dell’Italia
dalla 41esima alla 55esima posizione. Nel rapporto Il
quadro generale sulla corruzione in Italia è definito “Mappa della
corruzione” è stato segnalato in particolare l'incremento dei reati
riguardanti indebite percezioni di fondi e finanziamenti pubblici o truffe
aggravate per la percezione di questi contributi, commessi da privati spesso
attraverso la costituzione di società di capitali a responsabilità limitata
che riescono a superare i sistemi di controllo a volte con la collusione di
funzionari pubblici
[22]
. Per quanto attiene ai reati commessi da pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, e quindi ai reati di corruzione e concussione, caratterizzati dalla grave infedeltà del dipendente pubblico, le rilevazioni effettuate dal SAeT evidenziano un numero limitato di casi perseguiti e in particolare 140 casi di corruzione del 2008 ( 44 nel I semestre 2009 ) e 135 di concussione ( 58 nel I semestre 2009). Il rapporto
richiama al riguardo anche le Relazioni svolte dal Presidente della Corte dei
Conti e dal Procuratore Generale presso Come è noto i
reati di corruzione sono caratterizzati da una rilevante difficoltà di
emersione (c.d. “numero oscuro”) , in quanto le condotte illecite
sfuggono spesso alla individuazione e non risultano dalle statistiche
ufficiali mentre, come risulta da varie indagini, esiste una “scarsa
propensione alla denuncia “ di tali reati. Secondo una recente analisi
[24]
in Italia, il periodo che ha registrato un aumento delle denunce
si trova negli anni 1994 e Quanto ai dati
sulla corruzione non può poi omettersi di osservare come a fronte dei numeri
forniti nel Rapporto SAET citato , nella recente relazione del PG della Corte
dei conti per l'anno giudiziario 2010
[25]
, pur con la precisazione sulla “difficoltà di confrontare dati
provenienti da fonti diverse” è stato segnalato che nel corso del 2009 , il numero delle denunce di casi di corruzione
segnalati dalle Forze di Polizia è
risultato significativamente superiore ai dati emergenti dal Rapporto SaeT. Il decreto 150 introduce elementi innovativi nel
contesto dell'azione di contrasto
alla corruzione che negli
anni scorsi, soprattutto in adempimento di impegni presi in sede
internazionale e comunitaria , era stata realizzata con l'adeguamento
degli strumenti di repressione penale, con la previsione di nuove
fattispecie di reato, con l’estensione dell’area della punibilità alle
persone giuridiche e con l’ampliamento delle ipotesi di confisca dei
proventi dei reati di corruzione (strumenti
attuati in particolare con la legge Nel
corso del 2009 l’Italia ha ratificato
Le
innovazioni contenute nel decreto costituiscono strumenti attuativi degli
obblighi anzidetti sotto il profilo delle misure di carattere preventivo,
dirette al miglioramento dell’efficienza e della trasparenza della pubblica
amministrazione
[26]
.
[27]
. In attesa di
individuare in concreto quali saranno le misure contenute nei Piani triennali
di integrità, può ora considerarsi come la riforma richiami, sotto tale
aspetto, il modello proposto dal d.lsg. 231/2001. E' stato infatti osservato
[28]
che il principio di “integrità”
“....è ... di nuova concezione,
maturato essenzialmente in ambito penalistico-aziendale alla luce del decreto
legislativo n. 231 del 2001, che ha disciplinato la responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni
anche prive di personalità giuridica ed ha modificato la previgente regola
penalistica in base alla quale “societas
delinquere non potest”. L’innovazione del 2001 si è mossa nel senso di
prevedere una responsabilità collaterale per gli Enti che non adottino e
facciano effettivamente funzionare al loro interno “modelli” predefiniti
(cd. compliance programs), sia organizzativi sia di controllo, capaci
di disincentivare ed ostacolare le illegalità e la commissione di reati
particolarmente gravi da parte di propri amministratori e dipendenti.
In somma sintesi, il
principio di integrità e la cultura della integrità puntano a favorire il
formarsi di un costume “etico” (donde il vocabolo integrità), sia
organizzativo sia comportamentale, che aiuti a contrastare fenomeni di
illegalità e di corruzione....”
[29]
. Nel
sistema delinetao dal d.lgs. 231/01 “...l’attivazione e il regolare
funzionamento di modelli di organizzazione (compliance programs) serve al
giudice penale, nel giudicare sulla responsabilità amministrativa da reato,
per ascrivere od escludere una responsabilità risalente a carico dell’ente
collettivo...”.
[30]
[31]
. Ad
integrazione delle considerazioni riportare sui diversi effetti della
disorganizzazione in ambito privato (ex d.lgs. 231/01) e in ambito pubblico
[32]
, può ulteriormente osservarsi che l'introduzione del modello In
secondo luogo, dalla giurisprudenza penale
[33]
e civile sul 231 possono trarsi alcune indicazioni idonee a
modificare anche gli assetti giurisprudenziali contabili in tema di effetti
scusanti o “riduttivi” dei difetti organizzativi. Infatti, trib. Milano
, n. 177/2008
[34]
ha affermato che
“Per quanto attiene all'omessa adozione di un adeguato modello
organizzativo , da un lato, il danno appare incontestabile in ragione dell'esrborso
per la concordata sanzione e, dall'altro, risulta altrettanto incontestabile
il concorso di responsabilità di parte convenuta che, quale Amministratore
Delegato e Presidente del C.d.A aveva il dovere di attivare tale organo,
rimasto inerte al riguardo”. Si
tratta di una ipotesi che si potrebbe definire, in termini amministrativo
contabili, di “danno indiretto” subito dalla società per il
pagamento della sanzione amministrativa da reato, e per il quale è stato
chiamato a rispondere, in sede civile, il Dirigente che doveva assicurare la
idoneità del modello organizzativo. Ne
deriva che l'introduzione del “modello
[1]
C.
conti, sez. riunite n. n.
10/2003/QM; S. PILATO,
La responsabilità amministrativa-Profili sostanziali e processuali nelle
leggi 19/94, 20/94 e 639/96, Padova, 1999, pagg. 259; A.LUPI, Osservazioni
in tema di danno all’immagine, in
Riv. Corte dei conti, 1998, fasc.3 ,pag. 188; M. MINERVA,
Note minime in tema di patrimonialità del danno all’immagine subito dalle
pubbliche amministrazioni, in www.amcorteconti.it
;M.P.GIRACCA, Esiste il danno all’immagine
di un ente pubblico ?, nota a C. conti, sez. reg. Lazio, sent. n. 2246
del
[2]
Disponeva l’art. 17
(Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei
conti) comma
30-ter-del d.l. 102/2009 che “…30-ter.
Le procure regionali della Corte dei conti esercitano l'azione per il
risarcimento del danno all'immagine subito dall'amministrazione nei soli
casi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. Per danno
erariale perseguibile innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei
conti si intende l'effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale
arrecato ad uno degli organi previsti dall'articolo 114 della Costituzione o
ad altro organismo di diritto pubblico, illecitamente cagionato ai sensi
dell'articolo 2043 del codice civile. L'azione e' esercitabile dal pubblico
ministero contabile, a fronte di una specifica e precisa notizia di danno,
qualora il danno stesso sia stato cagionato per dolo o colpa grave…”.I
primi tre periodi del comma 30 ter sono stati sostituiti
dal d.l. 103 /2009 e sono ora così formulati: “Le
procure della Corte dei conti possono iniziare l’attività istruttoria ai
fini dell’esercizio dell’azione di danno erariale a fronte di specifica
e concreta notizia di danno, fatte
salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure
della Corte dei conti esercitano l’azione per il risarcimento del danno
all’immagine nei soli casi e nei modi previsti dall’art. 7 della legge
27 marzo 2001 n. Le anzidette pronunce della Corte
costituzionale appaiono l’antecedente giurisprudenziale della nuova
disposizione che ricollega l’inizio dell’attività istruttoria alla
dimostrabilità della emersione, dagli atti di segnalazione , di elementi di
concretezza e specificità dell’ipotesi dannosa. La norma appare pertanto diretta ad
impedire l’inizio di attività istruttorie non fondate su elementi
concreti già emergenti in fase iniziale, così da apparire idonea a rendere
contestabile, attraverso la specifica azione di nullità , l’esercizio
delle attività di accertamento istruttorio, fin dal loro inizio. La
previsione dell’azione di nullità, che risulta esperibile “in ogni
momento” può incidere anche su situazioni processuali già in essere ,
salvo che non sia stata già emessa sentenza, anche non definitiva, ovvero
intervenire prima della citazione in giudizio. Sulla
portata delle nuove norme sono intervenute già alcune ordinanze delle
sezioni regionali e Ulteriori
profili evidenziabili con riguardo alla stessa disposizione attengono al
termine di 30 giorni dalla comunicazione della sentenza irrevocabile di
condanna, previsto dall’art. 7 della legge n. 97/01 per l’esercizio dell’azione
a titolo di danno all’immagine. Si tratta di un termine considerato
ordinatorio( sez. I centrale n.
132/06- contra tuttavia sez. I
n. 2 del 2006 ). essendosi ritenuto che lo stesso, essendo
collegato alla “promozione dell’eventuale procedimento di
responsabilità” attenga all’inizio dell’istruttoria . Quanto all’azione
di nullità, i cui contenuti e presupposti sono già stati evidenziati nelle
ordinanze prima riportate sno state prospettate più ipotesi in ordine alla
sua applicabilità , con riguardo al principio del tempus regit actum, e
quindi ai soli atti istruttori o
processuali posti in essere dopo l’entrata in vigore delle nuove
norme;ovvero applicabilità anche agli atti del P.M. posti in essere
precedentemente all’entrata in vigore della nuova normativa “salvo che
sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto”. Si tratterebbe di
una retroattività limitata ( ammissibile se la legge retroattiva –in
deroga all’art. 5 del c.c.. è conforme ai
principi di ragionevolezza, di affidamento nella tutela di posizioni
legittimamente acquisite e di certezza delle situazioni giuridiche- Corte
Cost. nn. 74 e 308 del 2008 e 24 del 2009). Appare questa la soluzione fatta
propria dalle prime decisioni , attesa la natura processuale delle nuove
disposizioni e quindi per la loro applicabilità immediata ai giudizi in
corso (sez. giurisd. Lazio ord.ze nn. 424 e 428 del 2009 ). Per una ampia
disamina delle anzidette questioni cfr.
A. CIARAMELLA, Nuovi limiti ai poteri istruttori del P.M. contabile: garanzie e strumenti
di tutela dei destinatari, in Atti
del corso di formazione per magistrati organizzato dal
[3]
L’art. 30 contiene ulteriori commi di interesse della Corte dei conti,
rimasti pressoché invariati a seguito della conversione e del decreto
correttivo. Commi 30 e 30 bis in materia di atti sottoposti a controllo preventivo di
legittimità; Il comma 30 quater che modifica l’art. 1 della legge 20 del
[4]
In argomento ci si permette il
rinvio a Recenti fattispecie
tipizzate di responsabilità amministrativa”Incremento
delle tutele o “trappola della tipicità”? In Atti del Atti
del seminario di formazione del i .
[5]
S.AURIEMMA, La
“”terza riforma del pubblico impiego. Riflessi sul sistema della
responsabilità amministrativa”, in Seminario di formazione permanente
della Corte dei conti,-Atti del Atti dell’Incontro di studio Le innovazioni recate dalla
l. 15/2009 e dal successivo decreto legislativo 150/2009: dalla valutazione
della performance alle modifiche al sistema della responsabilità
(disciplinare e contabile), Roma, 9- [6] P.BRIGUORI, Riforma Brunetta. Sanzioni disciplinari più severe e numerose, in Il SOLE 24 ORE, novembre 2009, 11 che osserva come la condotta disciplinarmente illecita “…consegua al solo danno erariale dovuto all’esborso da parte della p.a. di una somma di denaro…ciò a prescindere se la medesima fattispecie dannosa sia configurabile come illecito amministrativo….”
[7]
V. ITALIA, Gli impiegati pagano
il danno da disservizio, in Il
sole 24 ore,
[8]
L’attuazione di un coerente sistema di valutazione della dirigenza è
risultato, l’ “anello debole” di tutto l’impianto.
Se ne trovava conferma nella “Direttiva del presidente del consiglio
dei ministri del 15 novembre 2001-Indirizzi per la predisposizione della
direttiva generale dei ministri sull’attività amministrativa e sulla
gestione per l’anno
[9]
Può essere interessante
constatare come dallo studio
storico dell’evoluzione dell’amministrazione italiana, le esigenze di
valutazione dei costi e dei rendimenti siano state sempre presenti e siano
state attuate con vari strumenti di misurazione quantitativa e statistica. L’attuale
assetto dei controlli pertanto, non costituisce una totale “”invenzione””
dei tempi nuovi , ma il risultato di un processo evolutivo. In tal senso
cfr. G.MELIS, in Atti del IV convegno COGEST-I costi dell’inefficienza-
Roma, 28-29 maggio 1997 rivela che “…Il 12 gennaio
[10]
Legge
[11]
A.CAROSI, Le funzioni di controllo della Corte dei conti. I meccanismi di
raccordo con il sistema dei controlli interni, in Atti del Seminario
permanente dei controlli della Corte dei conti, Roma, 2000. Sull’aspetto
della programmazione “…può concentrarsi il riscontro della Corte dei
conti per verificare se la pianificazione delle ispezioni tenga conto di
settori amministrativi caratterizzati da alto rischio di irregolarità e/o
illecito e contemporaneamente sia articolata con criteri obiettivi e
modalità proporzionate…”
[12]
P.SANTORO, I controlli di legalità degli atti normativi e amministrativi
dei pubblici poteri, in Riv. Corte dei conti, 2001, 5, pp. 310 e
ss.e ancora P.SANTORO, Il
controllo di legittimità su atti e gestioni statali, in Riv. Corte
dei conti, 2003, 3, pp. 356 e ss.; G.D’AURIA,La presidenza del
consiglio dei ministri è un organo costituzionale? (a proposito della “restituzione”
alla Corte dei conti del controllo preventivo di legittimità sugli atti
della presidenza del consiglio dei ministri (nota a Corte cost.,
[13]
F.CARINGELLA, op. cit. ,pag. 1007. V anche ; A.CATELANI, Controlli
sull’attività amministrativa e rispetto della legalità da parte della
pubblica amministrazione, in Rassegna parlamentare, 2004,3, pp.
701 e ss. che già proponeva decise affermazioni dirette a considerare la
perdurante utilità di controlli che assicurino il rispetto del principio di
legalità dell’azione amministrativa,
la cui essenziale funzione di garanzia dei diritti fondamentali dei
cittadini e in particolare delle minoranze è stata fortemente compromessa
dal processo di soppressione dei controlli esterni di legittimità,
soprattutto con riferimento alle autonomie regionali e locali (cfr. pag. 716
“…Attraverso le più recenti riforme la legalità si fluidifica in un
fumoso controllo di gestione, nel quale tutto si può fare, ed è lecito. Le
riforme introdotte vanificano il significato e la funzione della legge,
della legalità, in nome di una vera o supposta efficienza amministrativa…”).
M.CONDEMI, Funzionamento dei controlli interni di regolarità
amministrativa e contabile delle province calabresi, in
Amministrazione e contabilità, 2005,4,pag. 256 e ss.; per una
recente valutazione nettamente
critica sugli esiti concreti della soppressione dei controlli di
legittimità e in generale sulla
riduzione delle misure di controllo e responsabilità penale ed
amministrativa sulle pubbliche
amministrazioni , in assenza di
adeguate compensazioni in termini di effettiva responsabilità politica ,
cfr. C.SALVI-M.VILLONE, Il costo della democrazia, Milano-Mondadori,
2005- pag. 157 “…L’obiettivo di modernizzazione si è risolto in
una sostanziale deresponsabilizzazione del potere politico e in un
considerevole aumento degli spazi di discrezionalità politico
amministrativa: ne abbiamo parlato a proposito dell’abuso d’ufficio,
dello spoyl sistem, dell’ abolizione dei controlli amministrativi,
della sanità, del rapporto tra politica e amministrazione e tra politica e
società civile. Alla fine rimane una domanda: chi risponde di cosa, dove
e come?” e pag. 183 “…e per la responsabilità contabile e quella
penale?Va certamente evitato che le amministrazioni
pubbliche sia surrettiziamente gestite
dalla corte dei conti o dalla procura della Repubblica. Ma è opportuno
riconsiderare le scelte fatte in passato,che oggi producono l’effetto di
vanificare ogni responsabilità per la torsione clientelare che attanaglia
il sistema. Non si tratta di intimidire nessuno con un tintillar di manette.
Deve o no essere penalmente rilevante che l’assessore o il politico di
riferimento abbia una “”riserva”” di posti in una società mista per
i propri amici e sodali, o che “”amichevolmente””suggerisca il nome
del vincitore del concorso da primario? Noi pensiamo di sì. Una cosa è non
gravare l’amministratore in buona fede con un cumulo di sanzioni che lo
rendano timoroso di ogni decisione di cui si assume
[14]
A.CAROSI, La nuova disciplina dei controlli interni introdotta dal
d.lgs. 286/99, in Enti pubblici, n. 9, 2000,pp. 451 e ss.
[15] G. ZUCCALA’, Il controllo di regolarità amministrativo-contabile alla luce della direttiva del governo e l’osservatorio dei controlli interni, in Rivista della Corte dei conti, 2006, 2, pp. 267 e ss.
[16]
Art. 53 del r.d. 12 luglio 1934
n. 1214 ; art. 83 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 art.
20 del d.p.r. 3 gennaio 1957 n. 3 . Quest’ultima norma ha aggiunto
gli “ispettori generali”
che “accertino un fatto dannoso nel corso di un’ispezione” (per i
doveri di denuncia degli ispettori cfr. anche art. 6 del d.p.r. 30 gennaio
1993 n. 51- Regolamento concernente la disciplina delle ispezioni sugli
interventi di emergenza). L’art. 20 t.u. 3/1957 prevede altresì che nel
caso la responsabilità sia ascrivibile ad un direttore generale o a un capo
servizio posto alle
dipendenze del ministro, la denuncia è fatta a cura del ministro
stesso. L’attuale disciplina sul lavoro pubblico (d.lgs. 30 marzo 2001 n.
165-Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, il quale prevede anche, all’art. 55, il
mantenimento della normativa vigente in materia di responsabilità )
consente di individuare i destinatari dell’obbligo nelle figure
dirigenziali ivi previste. In tal modo, per quanto attiene all’organizzazione
dei ministeri, l’obbligo di denuncia riguarda i dirigenti di seconda
fascia , che vengano a conoscenza di fatti posti in essere dai dipendenti
del servizio cui siano preposti ovvero i dirigenti generali , i dirigenti a
capo dei dipartimenti ovvero i segretari generali nel caso di fatti
ascrivibili ai dirigenti da essi coordinati, nonché il ministro per ciò
che attiene alla dirigenza di vertice. Le anzidette disposizioni sono
richiamate da numerose altre norme che nell’estendere l’istituto della
responsabilità amministrativa ad varie categorie di dipendenti pubblici o
per specifiche situazioni di danno, hanno
anche confermato o precisato i relativi obblighi di denuncia, individuando
particolari destinatari. La regola della
c.d. “gerarchizzazione” dell’obbligo di denuncia alla Corte dei conti
(mitigata dalla doverosa segnalazione da parte dei subordinati ai propri
superiori) ha come eccezione la sola ipotesi di fatti dannosi per le
pubbliche finanze riscontrati da qualsiasi soggetto cui siano attribuite per
ragioni di ufficio peculiari funzioni di “”riscontro” (cfr.
esattamente l’ art. 44, comma 2° d.p.r. 254/2002 cit. per gli uffici
addetti al “riscontro” delle gestioni dei consegnatari e dei cassieri
dello Stato), di fatti dannosi per l’erario (V.TENORE
Il giudizio di responsabilità, , in
[17]
F. BALUCCHI, L’evoluzione della disciplina giuridica in materia di
revisione contabile, in L. MARCHI, Revisione aziendale e sistemi di
controllo interno, Milano, 2004, pp. 49 e ss.-che richiama le principali
disposizioni in argomento:legge 1966 del 23 novembre 1939, legge 7 giugno
1974 n. 216 istitutiva della CONSOB, D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136; D.lgs. 27
gennaio 1992, n. 88 attuativo
della direttiva CEE n. 84/253; D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (legge Draghi);
comunicazione CONSOB del 1° dicembre 1999; D.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6
(Riforma del diritto societario) per la revisione contabile nelle società
non quotate; principi di revisione. Il ruolo dei revisori e del collegio
sindacale è stato anche precisato dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262 Disposizioni per la tutela del
risparmio e la disciplina dei mercati finanziari. Al riguardo v.
E.CERVIO, SPA-Il controllo –Presidente eletto tra i sindaci di
minoranza- Limitato il cumulo degli incarichi- Sanzioni pecuniarie per chi
viola la vigilanza-Azione di
responsabilità al collegio sindacale-, in Guida al diritto, 28
genn. 2006, n. 4, pp. 100-118; R.BRICCHETTI
–L.PISTORELLI, Falso in bilancio:danno anche per la società- “Pendolarismo”
sui reati dei revisori- Società di revisione:condotta generica-Spunta la
corruzione dei revisori- Guida
al diritto, 28 genn. 2006, n. 4, pp. 149; E.CERVIO, Revisori a prova
di indipendenza- - Guida
al diritto, 28 genn. 2006, n. 4, pp. 167; F.G.GRANDIS,
Le funzioni del revisore contabile negli enti locali e il superamento
delle dicotomie dei controlli, in Enti pubblici, 2001, 7-8, pp.
387 e ss. Sulla nascita della revisione contabile, storicamente
sviluppatasi in funzione di gestioni pubbliche poi trasferitasi alla
certificazione dei bilanci delle società per azioni nel contesto
anglosassone, cfr. C.PRIVITERA, Origine ed evoluzione del pensiero ragionieristico,
Milano, 2003, pp. 397 e ss., che richiama anche il lavoro di F.DE LEONARDIS ,
Il contributo genovese all’uso e alla pratica contabile nell’alto
medioevo. I primi revisori contabili, in Atti del Convegno
internazionale straordinario per celebrare fra’ Luca Pacioli, Ipsoa,
Corsico (MI), 1995, 155.
[18]
La trasparenza secondo l'art. 11
del d.lgs. 150 è intesa come “....accessibilità totale, anche
attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle
amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto
dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e
all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni
istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione
svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di
controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa
costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione. 2. Ogni amministrazione, sentite le
associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli
utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da
aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per
garantire: a) un adeguato livello di trasparenza,
anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui
all'articolo 13; b) la legalità e lo sviluppo
della cultura dell'integrità. 3.
Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni
fase del ciclo di gestione della performance. 4. Ai fini della riduzione del
costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, nonche' del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le
pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi
erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10,
comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni
provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione
dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio
erogato, nonche' al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i
relativi dati sui propri siti istituzionali.5. Al fine di rendere effettivi
i principi di trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare
attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata di
cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n.
82, agli articoli 16, comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69.6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla
performance di cui all'articolo 10 comma 1, lettere a) e b),
alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni
altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della
trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.7.
Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono
specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli
strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 2.8.
Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito
istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e
denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»: a)
il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo
stato di attuazione; b) il Piano e la Relazione di
cui all'articolo 10; c) l'ammontare complessivo dei
premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi
effettivamente distribuiti; d) l'analisi dei dati
relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia
per i dirigenti sia per i dipendenti; e) i
nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di
valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della
performance di cui all'articolo 14; f) i curricula
dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in
conformità al vigente modello europeo; g) le
retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti
variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di
risultato; h) i curricula e le retribuzioni di
coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico
amministrativo; i) gli incarichi, retribuiti e non
retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.9. In
caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di
pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 e' fatto divieto di erogazione della
retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti.
[19]
Art.
15. Responsabilità dell'organo di indirizzo politico-amministrativo “
[20]
S.. AURIEMMA, La
“terza” riforma del pubblico impiego: riflessi sul sistema della
responsabilità amministrativa, cit. -Un capitolo nuovo:
il principio di integrità e il contrasto alla corruzione. In
particolare osserva che “l'integrità è
un principio di nuova concezione, maturato essenzialmente in ambito
penalistico-aziendale alla luce del decreto legislativo n. 231 del 2001, che
ha disciplinato la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica ed
ha modificato la previgente regola penalistica
in base alla quale “societas delinquere non potest”. L’innovazione
del 2001 si è mossa nel senso di prevedere una responsabilità collaterale
per gli Enti che non adottino e facciano effettivamente funzionare al loro
interno “modelli” predefiniti (cd.
compliance programs), sia organizzativi sia di controllo, capaci di
disincentivare ed ostacolare le illegalità e la commissione di reati
particolarmente gravi da parte di propri amministratori e dipendenti.
In somma sintesi, il
principio di integrità e la cultura della integrità puntano a favorire il
formarsi di un costume “etico” (donde il vocabolo integrità), sia
organizzativo sia comportamentale, che aiuti a contrastare fenomeni di
illegalità e di corruzione.
.
[21]
Greco Eval III Rep (2008) 2E (P2), Strasbourg,
[22]
In questo specifico
settore si deve sottolineare come la Corte dei conti italiana abbia
sviluppato negli ultimi anni una particolare attenzione a questi fenomeni
sia in numerose analisi e relazioni svolte in sede di controllo, anche
attraverso una apposita sezione centrale denominata Sezione affari
comunitari e internazionali, sia
in sede giurisdizionale, ove sono state attivate molte azioni di
responsabilità per danno all’erario nazionale e comunitario nei confronti
non solo di pubblici amministratrori o funzionari ma , a partire dall’anno
2006 dopo l'ordinanza 4511/2006 della Corte di cassazione-sezioni unite
civili , anche dei soggetti privati (sia persone fisiche che società , in
maggior parte società a responsabilità limitata) che hanno ingiustamente
percepito i fondi o li hanno utilizzati in modo non corretto. Queste azioni,
dirette al risarcimento del danno sono promosse dai procuratori regionali
della Corte dei conti e procedono indipendentemente dai processi penali o
dalle azioni di recupero in via amministrativa promosse dalle
amministrazioni danneggiate. Le Procure regionali della Corte dei conti
possono anche chiedere il sequestro conservativo su tutti i beni dei
soggetti convenuti che, al termine dei processi, in caso di condanna, si
trasforma direttamente in pignoramento ovvero nel primo atto di esecuzione
della sentenza. Le sentenze di condanna della Corte dei conti possono
inoltre essere fatte valere in compensazione su eventuali altri crediti
vantati dai soggetti condannati verso la pubblica amministrazione, anche nel
caso di fondi comunitari. A titolo di esempio, nel solo 2009, per queste
tipologie di danni, sono state
emesse, complessivamente 61 sentenze,
per un importo di condanne pari ad euro 24 milioni 555.539,61. Tali sentenze
costituiscono il parziale esito delle azioni promosse nel periodo 2007-2008,
successivamente al riconoscimento della giurisdizione contabile anche sui
beneficiari finali ( 147 citazioni per un importo di oltre 82 milioni di
euro, precisandosi che l’importo della citazione si riferisce al danno
complessivamente inteso, nell’ambito del quale normalmente solo una quota
, pari di norma al 50% è costituita dal finanziamento comunitario, mentre
la parte restante è erogata dallo Stato, dalla regione o anche, in alcuni
casi, da altri enti pubblici).
Per quanto attiene agli atti introduttivi dei giudizi
risulta , nel 2009, complessivamente, nella materia ,
l’emissione di 136 atti di citazione
da parte delle Procure regionali della Corte dei conti,
per l’importo di euro 135
milioni 555.928,48. In argomento
ci si permette il rinvio a “Tipologia
e cause delle irregolarità e frodi sotto il versante delle spese. La
giurisdizione della Corte dei conti”, in Atti del seminario
“Il ruolo della Corte dei conti in materia di prevenzione, verifica
e repressione delle irregolarità e frodi comunitarie”, Roma 14 –16
novembre 2006 - pubblicati nel
luglio 2007
[23]
A prescindere dalle questioni
relative al danno all'immagine, le fattispecie collegate a fatti di
corruzione o concussione configurano frequentemente un danno patrimoniale,
connesso all'incremento dei costi degli appalti pubblici e in generale delle
spese della pubblica amministrazione. Si è al riguardo coniata la
definizione di “danno da tangente”
che rappresenta una sintesi di diverse tipologie di danno, sia patrimoniale
che non patrimoniale Sotto il primo profilo è stata messa in evidenza la
“contabilità in nero”, da cui viene tratta la tangente, con
conseguente sottrazione al prelievo fiscale (Cass. sez. un. 2.4.93 n. 3970)
nonché la natura di “...costo illecito che l’imprenditore riversa sulla
p.a. attraverso condotte fraudolente, agevolate dall’agente pubblico
corrotto o concussore. A seguito ed a causa del pagamento della tangente, il
soggetto privato ricorre agli istituti ed alle regole contrattuali
che consentono di modificare in proprio favore, l’equilibrio dello
scambio economico. La revisione dei prezzi concordati, l’esecuzione di
lavori supplementari a corrispettivo maggiorato, la realizzazione di
economie di spesa in prestazioni di minore valore rispetto a quello
concordato sono tecniche di comportamento ed espedienti che consentono di
recuperare l’iniziale costo occulto. La tangente diviene così, oggetto di
traslazione sul bilancio pubblico per effetto dell’illecita azione di
rivalsa del soggetto d’impresa nei confronti della p.a. ...” S. (PILATO,
La responsabilità amministrativa-Profili sostanziali e processuali
nelle leggi 19/94, 20/94 e 639/96, Padova, 1999, pag. 263
e AA.VV. (a cura di G.COLOMBO), Il
sistema degli appalti, Milano, 1995). V.
anche Cass.sez. un. civ. ord. n.
4582 del 2 marzo 2006, per la affermazione della giurisdizione nei confronti
di parlamentare e presidente di commissione bilancio della Camera dei
deputati in relazione a danno all’immagine conseguente alla percezione di
tangenti in relazione all’attività istituzionale.
Quanto al “danno da
disservizio” connesso alla spesa necessaria
per il “...ripristino degli effetti negativi dell’illecito...”;
P.C. DAVIGO, Violazione dei doveri di
fedeltà ed imparzialità, quantificazione degli effetti dannosi nelle
amministrazioni pubbliche, in Riv.
Corte dei conti, 1999, fasc. 2, IV, pagg. 151)
in base alle quali è risultato come l’importo medio del danno non
patrimoniale in caso di costituzione di parte civile da parte della p.a. per
casi di corruzione o concussione si aggiri sul 10 per cento circa della
tangente percepita. Ne consegue che il trasferimento in sede contabile della
giurisdizione ha comportato, con la ricerca di ulteriori parametri (rispetto
a quello dell’importo della tangente percepita) un generale incremento
dell’entità delle condanne. In
tema di danno all’immagine da tangente, cfr. C. conti, sez. I centrale, n.
3 del 10 gennaio 2005 (anche con puntualizzazioni in tema di
competenza territoriale, decorrenza della prescrizione ed effetti
interruttivi dell’invito a dedurre); S.PILATO, Trasparenza
amministrativa e devianza finanziaria negli enti locali, in Riv.
Corte dei conti, 2005,2, pp. 303 e ss.; A.CENTONZE, Il sistema di
condizionamento mafioso degli appalti pubblici-Modelli di analisi e
strumenti di contrasto, Milano 2005; Per una prospettiva storica
G.GARRONE, L’Italia corrotta-
1895-1996, Roma, 1996, nonché L.PERELLI, La
corruzione politica nell’antica Roma, Milano, 1994 ;C.A.BRIOSCHI, Breve
storia della corruzione, Milano, 2004; G.BALBI, I delitti di
coruzione, Napoli, 2003; A.DI NiCOLA, La criminalità economica
organzizata, Milano, 2006; F.PINOTTI-L.TESCAROLI, Colletti sporchi, Milano,
2008 Per le connessioni fra
corruzione e tutela degli interessi finanziari comunitari v. Commissione
europea-Comunicazione della commissione al consiglio, al parlamento europeo
ed al comitato economico e sociale europeo –Poltica globale dell’UE
contro [24] P.DAVIGO-G.MANNOZZI, La corruzione in Italia. Percezione sociale e controllo penale, Bari, 2007, pp.32 e ss.
[25]
M.RISTUCCIA, PG Corte dei conti, relazione anno giudizio
[26]
Già
nel 2004 era stato istituito l’ Alto Commissario per la prevenzione ed il
contrasto della corruzione e di altre forme di illecito nella pubblica
amministrazione (art. 1
della legge
[27]
Ulteriori iniziative
specificamente dirette alla prevenzione della corruzione,segnalate dal
Rapporto SAeT riguardano la partecipazione ad una
ricerca internazionale di Transparency sul whistleblowing, i cd. “soffiatori”
e la promozione con l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, con l’Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani e con l’ Unione delle Province Italiane (UPI)
dei cd. “patti di integrità in materia di
prevenzione delle illecite distorsioni in materia di appalti pubblici e di
stazione appaltante unica.
[28]
S:AURIEMMA, La “terza”
riforma del pubblico impiego: riflessi sul sistema della responsabilità
amministrativa, cit. [29] S:AURIEMMA, La “terza” riforma del pubblico impiego: riflessi sul sistema della responsabilità amministrativa, cit. “..in tale prospettiva, è utile richiamare l’attenzione sulla modificazione testuale apportata all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, che ora fa carico ai dirigenti di concorrere “alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti.Più di recente (il 16 ottobre 2009) il Gruppo di Stati contro la corruzione del Consiglio d’Europa (GRECO) ha pubblicato il primo rapporto sull’Italia Il rapporto rivolge ben ventidue raccomandazioni all’Italia e rileva che, malgrado la determinata volontà della magistratura inquirente e giudicante di combatterla, la corruzione è percepita in Italia come un fenomeno consueto e diffuso, che interessa numerosi settori di attività : l’urbanistica, lo smaltimento dei rifiuti, gli appalti pubblici, la sanità, la pubblica amministrazione Il Rapporto precisa altresì che la lotta alla corruzione deve diventare una questione di cultura e non solo di rispetto delle leggi. I due documenti menzionati portano in risalto un elemento comune: il persistere di intensi fenomeni di corruzione, a fronte di una scarsa diffusione di cultura sociale ed anche “organizzativa”, capaci entrambe di fronteggiarli con un minimo di efficacia. Tornano, allora, inevitabilmente alla mente le previsioni del decreto legislativo n. 231/2001, emanato in attuazione della delega recata dalla legge n. 300/2000 di ratifica di Convenzioni internazionali ed europea e regolante la responsabilità delle persone giuridiche per “illecito dipendente da reato”. Le lacunosità o difettosità strutturali presenti in una qualsiasi organizzazione, quando siano messe a nudo da un comportamento trasgressivo tenuto da un agente che operi all’interno dell’organizzazione stessa, possono invero occupare un diverso posto nella seriazione deterministica che produce l’evento lesivo. Il deficit organizzativo, infatti, può essere origine del comportamento illecito (se il soggetto agente abbia egli stesso omesso o trascurato l’esercizio di doverosi poteri di organizzazione a lui intestati), oppure può configurarsi come conseguenza indiretta dell’operato contra ius o non de iure (quando l’evento rechi un vulnus al regolare funzionamento dell’organizzazione) o, infine, può atteggiarsi a concausa efficiente che, operando unitamente alla condotta trasgressiva in base ad un accertabile nesso di condizionamento, abbia concorso nel provocare la lesione del bene giuridico protetto o il nocumento suscettibile di valutazione economica. Naturalmente ciascuna delle tipologie di responsabilità in astratto configurabili (penale, amministrativa da reato, civile societaria, patrimoniale-contabile, dirigenziale e disciplinare) è connotata da peculiarità disciplinatrici a monte, di diritto sostanziale o processuale, che per stringatezza espositiva si devono tutte dare come presupposte ed assodate. ...”
[30]
S.AURIEMMA,
op. cit.. Sullo stato di attuazione del d.lgs. 231/2001 cfr.
UAE-OLAF, Atti del Convegno di studi su “Responsabilità delle persone
giuridiche per i reati di frode agli interessi finanziari dell'Unione
Europea e per i crimini informativi, Milano, 29- [31] S.AURIEMMA, op. cit. “..., all’opposto, nel caso della responsabilità contabile e per come comunemente operano le prospettazioni attoree ed il giudizio valutativo in sede contabile, l’assenza oppure l’errato e inadeguato funzionamento dei modelli organizzativi interni (segnatamente riferibili all’attivazione e funzionamento degli organi di controllo, nonché all’esercizio di poteri organizzativi che fungano da efficace contrasto alla commissione di fatti illeciti) non assumono i caratteri di elementi fattuali decisivi per la puntuale imputazione soggettiva della responsabilità nei confronti dei titolari dei poteri organizzativi medesimi (semmai a titolo di concorso causale nella produzione del danno), ma usualmente sono visti e vengono fatti operare come scriminanti o attenuanti della responsabilità individuale, o sotto il profilo soggettivo (cioè ai fini della verifica di non attingimento alla gravità di colpa), oppure sul piano della quantificazione del nocumento risarcibile addossabile all’agente responsabile (attraverso la cd. riduzione dell’addebito). Diventa quasi inevitabile trarre da tutto ciò una considerazione di massima, che non intende ovviamente generalizzare, ma si limita a registrare un accadimento tendenzialmente prevalente. Resta tuttora scarsamente spiegabile - nonostante la cosiddetta esclusività e specialità della giurisdizione contabile - che eclatanti inadeguatezze del modello organizzativo possano rappresentare, nella sede penale, occasione di addebito per responsabilità amministrativa da reato a carico di società private (con conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie o interdittive) mentre, di contro e all’opposto,del danno), ma usualmente sono visti e vengono fatti operare come scriminanti o attenuanti della responsabilità individuale, o sotto il profilo soggettivo (cioè ai fini della verifica di non attingimento alla gravità di colpa), oppure sul piano della quantificazione del nocumento risarcibile addossabile all’agente responsabile (attraverso la cd. riduzione dell’addebito).... In altre parole, sembra assistere a due diverse ipotesi di “disorganizzazione”, diversamente apprezzate in sede giudiziale: quella privatistica (decreto n. 231/2007), rimessa alla autonormazione (cioè all’allestimento di un valido ed efficiente compliance program), ma molto più rigorosa e suscettiva di dare corso ad imputazioni di responsabilità anche nei confronti dei vertici aziendali; quella pubblicistica, affidata a normative eterodettate e presidiate persino da canoni costituzionali (art. 97 Cost.) e, ciononostante, meno cogente, perché idonea soltanto a fungere da scriminante o attenuante delle responsabilità soggettive individuali e capace di condurre a rideterminazioni in diminuzione della colpevolezza e dell’addebito. La differenza, a dire il vero, potrebbe spingere ad interrogarsi intorno al concreto esercizio di una giurisdizione, quella contabile, che in quanto meglio attrezzata nel valutare e misurare efficienza ed efficacia degli assetti organizzativi e procedimentali delle pubbliche amministrazioni, meglio sa giudicare sul detrimento che la disorganizzazione nelle pubbliche amministrazioni parimenti può recare agli interessi della collettività ed alle pubbliche finanze....”
[32]
S.AURIEMMA, op. cit.
[33]
In argomento v. Trib. Roma,
ordinanza 4 aprile 2003- est. Fini; Trib. Roma, ordinanza 22 novembre 2002,
est. Finiti; Trib. Pordenone, sentenza 4 novembre 2002, est. Piccin, tutte
in Foro it., 2004, II, 318 e ss; Trib. Milano, ordinanza 22 ottobre
2004, pres. ed est. Mannocci, in Foro it., 2004, II, 269 e ss.; Trib.
Milano, ordinanza 27 arile 2004, est. Salvini e in particolare, per vari
profili connessi anche al tema della revoca di finanziamenti pubblici, v.
Trib. Milano, ord. 28 marzo 2003, est. Belmonte, entrambe in Foro it.,
2004, II, 434 e ss.. v. anche L.
BERTONAZZI, Il d.lgs. n. 231 del 2001 e il nuovo modello sanzionatorio
dei soggetti collettivi, in Dir. proc. amm., 2001, pp. 1166 e ss;
S.BARTOLOMUCCI,”Corporate governance” e responsabilità delle persone
giuridiche.Modelli preventivi ed efficacia esimente ex d.lgs. 231/2001,
Milano, 2004; M.GALDIERI, L’assenza di un vantaggio economico non
esclude l’applicazione delle sanzioni, in Guida al diritto, 15
aprile 2006, pagg. 63 e ss, nota a sent. Cass. pen. sez. II, 20 dicembre
2005-30 gennaio 2006, n. 3615, Cesqui-ric. Jolly Mediterraneo srl.;
D.CORRADO,, L’organismo di vigilanza previsto dal d.lgs. 231/2001,
in Diritto societario, collana “Management” – ed.
IL SOLE 24 ORE-Univ. Bocconi-La Repubblica,
2006, pagg. 278 e ss.
Cass. Sez. VI penale, ord. 22 settembre 2004, Siemens AG ; Trib. Milano,
ordinanza 24 ottobre 2004, ric. Siemens AG- “Non può essere considerato
idoneo a prevenire i reati ed a escludere la responsabilità amministrativa
dell'ente un modello aziendale di organizzazione e gestione adottato ai
sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 che non preveda
strumenti idonei a identificare le aree di rischio nell'attività della
società e a individuare gli elementi sintomatici della commissione di
illeciti, quali la presenza di conti correnti riservati all'estero,
l'utilizzazione di intermediari esteri al fine di rendere più
difficoltosa la scoperta della provenienza dei pagamenti, la periodicità
dei pagamenti in relazione alle scadenze delle gare di appalto indette dalla
società...” [34] Citata da M.PALLADINO, op. cit., pag.223 |