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Recenti fattispecie tipizzate di responsabilità amministrativa Incremento delle tutele o “trappola della tipicità”? Il tema della tipizzazione
delle fattispecie di responsabilità amministrativa
è stato, recentemente oggetto di studio nel corso del seminario
organizzato dal Consiglio di presidenza nella primavera scorsa ed ha
costituito materia di approfondimento in sede dottrinale
[1]
. Quanto alle applicazioni giurisprudenziali , i profili di novità
connessi al processo di tipizzazione appaiono finora aver interessato in
particolare la fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 30 comma 15 della
legge 289/2002. La
materia è stata recentemente integrata dalla legge
6 agosto 2008, n. 133-"Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione” ed in particolare con riferimento
: - all’omissione o ritardo nella
comunicazione ai Comuni , a mezzo di procedure telematiche entro due giorni
dall’evento, dei decessi di
pensionati INPS, con responsabilità del responsabile del procedimento “ove
ne derivi danno erariale “ (art. 20-Disposizioni
in materia contributiva, commi 12 e 13); - alla violazione delle disposizioni in tema di conferimento di consulenze
nella pubblica amministrazione (art. 46, e in particolare commi 1° e 3°) con
riguardo al ricorso a collaborazioni per lo svolgimento di attività ordinarie
dell’ente con previsione di responsabilità
del dirigente, nonché specifica responsabilità erariale nel caso di violazione
della disciplina legislativa e regolamentare in tema di consulenze negli enti
locali; - al mancato
rispetto dei limiti di spesa originariamente previsti nella gestione di
bilancio con responsabilità disciplinare connessa alla mancata
segnalazione degli andamenti in eccesso ed erariale
conseguente alla mancata tempestiva adozione dei provvedimenti necessari ad
evitare l’esorbitanza della spesa nonché della mancata adozione di misure
volte a ricondurre la spesa nei limiti previsti (art. 60 comma 14)
e la mancato rispetto del limite mensile del dodicesimo dello stanziamento
nell’assunzione degli impegni di spesa (art. 60 comma 15), con espressa
previsione di responsabilità erariale del funzionario responsabile. Ulteriori
richiami espressi alla responsabilità
del dirigente, in termini di danno connesso a spese non consentite si
rinviene nell’art. 49-Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni,
che sostituisce l’art. 36 del d.lgs. 165/2001 e che al comma
5 prevede che le amministrazioni hanno l’obbligo
di recuperare nei confronti dei dirigenti che abbiano dato luogo a
posizioni lavorative irregolari per le quali vi sia stato risarcimento del
danno per il lavoratore, le somme pagate a tale titolo, qualora la violazione
sia dovuta a dolo o colpa grave,
così richiamando indirettamente la responsabilità erariale dovendosi anche
in questo caso ritenere la giurisdizione contabile. Le
disposizioni richiamate costituiscono i più recenti provvedimenti
con il quali il legislatore ha richiamato espressamente la
responsabilità erariale quale diretta conseguenza
della mancata osservanza di prescrizioni dirette sostanzialmente ad
assicurare il contenimento della spesa pubblica.
Tale
tendenza tipizzatrice si è realizzata in forma ricorrente a partire dalla
legge finanziaria del 2002 (legge 289/2002) con la quale vennero previste le
ipotesi di cui agli artt. 23 comma 5, 24
e 30 comma 15.
Le
norme introdotte nel 2002 e negli anni successivi risultano le seguenti: 1.
Legge 289/2002 art. 23 comma 5 in
tema di obbligo di segnalazione al procuratore regionale della Corte dei conti
degli atti di riconoscimento di debito
adottati dalle pubbliche amministrazioni, che, pur non richiamando
espressamente la responsabilità erariale ha individuato un particolare
categoria di atti a forte rischio di irregolarità
[2]
, 2. Legge 289/2002 art
30, comma 15- in caso
indebitamento per spese diverse da quelle di investimento con la
previsione della nullità
degli atti e dei contratti e della applicazione nei confronti degli
amministratori della sanzione da un minimo di 5 a un massimo di 20 volte
indennità di carica percepita al momento della violazione.
[3]
.
[4]
3.
Legge 289/2002- art. 24 in relazione alle previsioni di cui alla legge
23 dicembre 1999 n. 488, art. 26 comma 3 in materia di convenzioni Consip.
Tale disposizione aveva previsto l’obbligo , per le amministrazioni
pubbliche di applicare le convenzioni stipulate da Consip spa nell’attività
di acquisizione di beni e servizi
[5]
.prevedendosi la violazione è causa di responsabilità
amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale, si tiene
anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni
anzidette e quello indicato nel contratto". La disciplina è stata
riconsiderata negli anni successivi e attualmente le
amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato (con deroga per scuole e università) hanno obbligo,
se pur temperato, di adesione dalle convenzioni Consip
(Ministero dell’Economia individua ogni anno le categorie
merceologiche per le quali vi è obbligo approvvigionamento mediante adesione
alle convenzioni)- Le altre amministrazioni pubbliche hanno facoltà di
adesione alle convenzioni stipulate dalla Consip . In caso di acquisti
autonomi vi è obbligo di utilizzare i parametri di prezzo qualità di cui
alle convenzioni come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Infatti
nel 2003 si era verificato un ridimensionamento degli obblighi connessi
alle convenzioni CONSIP con le modificazioni contenute nelle leggi n. 212 del
1° agosto 2003 e n. 326 del 24
novembre 2003 , nonché nell’art. 3,
comma 166 della legge n. 350/2003 ( legge
finanziaria per il 2004) , che aveva pressoché abrogato l’ art. 24
della legge 289/2002. Il d.l. 168/2004 convertito nella legge 30 luglio 2004
n. 191 “Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”,
aveva introdotto nuove modifiche “rivitalizzando” il ruolo di CONSIP
s.p.a., richiamando alcune delle previsioni
già previste nella legge n.
289/2002 (finanziaria 2003), prevedendo
in particolare che i prezzi stabiliti nelle convenzioni costituiscano
parametri di riferimento per la stipulazione di contratti in via autonoma da
parte delle amministrazioni pubbliche e stabilendo che la violazione di detti
principi determini “responsabilità amministrativa”
[6]
. In particolare l’art. 10 aveva stabilito che ”La spesa
annua sostenuta nell'anno 2004 dalle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
missioni all'estero e spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni,
deve essere non superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal
2001 al 2003, ridotta del 15 per cento. Gli
atti e i contratti posti in essere, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo
del presente comma costituiscono
illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale”.
La legge 23 dicembre 2005, n. 266 ( finanziaria per il 2006), all’art. 1
comma 22 ha confermato il richiamo
ai parametri indicati dalle convenzioni Consip in materia contrattuale .
Infatti a decorrere dal secondo bimestre dell’anno 2006, qualora dal
monitoraggio delle spese per beni e servizi emerga un andamento tale da potere
pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel patto di
stabilità e crescita presentato agli organi dell’Unione europea, le
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad
eccezione delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e degli
enti del Servizio sanitario nazionale, hanno l’obbligo di aderire alle
convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, ovvero di utilizzare i relativi parametri di
prezzo-qualità ridotti del 20 per cento, come limiti massimi, per l’acquisto
di beni e servizi comparabili. In caso di adesione alle convenzioni stipulate
ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 488 del 1999, le quantità
fisiche dei beni acquistati e il volume dei servizi non può eccedere quelli
risultanti dalla media del triennio precedente. I contratti stipulati in
violazione degli obblighi di cui al presente comma sono nulli; il dipendente
che ha sottoscritto il contratto risponde a titolo personale delle
obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti. L’accertamento
del presupposto di tale obbligo è effettuato con decreto del presidente del
consiglio dei ministri, da adottare su proposta del ministro dell’economia e
delle finanze (per le modalità applicative di detta disposizione nonché
delle altre previsioni restrittive della spesa cfr. circ. n. 7 in data 10 febb.
2006 del dipartimento della ragioneria generale dello Stato- Gestione del
bilancio dello Stato- Implicazioni derivanti da talune disposizioni della legge finanziaria
2006 volte ad agevolare il perseguimento dei fini di finanza pubblica).
La violazione dei parametri indicati nelle convenzioni pertanto determina
anche l’applicazione dell’analogo principio fino ad ora previsto
soltanto per la ordinazione di spese irregolari da parte dei funzionari degli
enti locali (artt. 191 e 194 del d.lgs. 267/2000).
Per gli enti locali il comma 159 stabilisce che “Resta ferma la facoltà
delle amministrazioni ed enti regionali o locali di aderire alle convenzioni
stipulate ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, ovvero
di procedere ad acquisti in via autonoma nel rispetto dei parametri stabiliti
dal comma 3 dello stesso articolo 26” mentre il successivo comma 160
conferma la possibilità per gli enti locali e gli enti decentrati di
avvalersi della consulenza e del supporto della Consip spa . Il tema
della razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi delle
amministrazioni centrali e periferiche è presente anche nella legge
finanziaria 2008, art. 2, commi 569-574, con il rafforzamento dell’attività
di programmazione
[7]
. Per una specifica
fattispecie di responsabilità in materia
cfr. sent. n° 14/2005 della Sezione giurisdizionale per la regione
autonoma Valle d’Aosta. 4. D.l.
168/2004 convertito nella legge 30 luglio 2004 n. 191 “Interventi urgenti
per il contenimento della spesa pubblica”
[8]
- per quanto attiene al conferimento
di incarichi professionali e consulenze da parte delle pubbliche
amministrazioni, con norme confermate e precisate nelle leggi finanziarie
successive, fino alla legge 133/2008. In particolare l’art.
1 ai commi 9-10-11 ha previsto che …La
spesa annua sostenuta nell'anno 2004 dalle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
escluse le universita', gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, per studi ed incarichi di
consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, deve
essere non superiore alla spesa annua mediamente sostenuta nel biennio 2001 e
2002, ridotta del 15 per cento. L'affidamento
di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei
all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della
struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed e'
possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi
straordinari. In ogni caso va preventivamente
comunicato agli organi di controllo ed agli organi
di revisione di ciascun ente. L'affidamento di incarichi in assenza
dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito
disciplinare e determina responsabilita' erariale…” Nella stessa direzione la legge
30 dicembre 2004 n. 311 (finanziaria 2005), art. 1 comma 11 ha previsto che l’affidamento
di incarichi a terzi, in assenza dei presupposti previsti dalla legge (art. 7
comma 6 , 6bis, 6ter del D.L.vo 165/01 come modificato dal Bersani), in
materie e per oggetti rientranti nella competenza della struttura burocratica
dell’ente, determina responsabilità erariale. La legge 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria 2008) all’art. art.
3 comma 55- 57, ha stabilito che negli enti locali le consulenze e gli
incarichi di studio e ricerca possono essere conferiti solo nell’ambito di
un programma approvato dal Consiglio comunale e che spetta
al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi fissare limiti,
criteri,modalità,limiti di spesa annua e che la
violazione dei limiti costituisce illecito disciplinare e responsabilità
erariale L’art.
comma 18 e 54 fissa l’ obbligo di pubblicazione provvedimenti di
affidamento incarichi a collaboratori esterni per tutte le PA. Obbligo di
pubblicazione sul sito dell’amministrazione dei provvedimenti (per intero)
di affidamento di incarichi a personale esterno:con indicazione dei soggetti
percettori, della ragione dell’incarico, dell’ammontare del compenso. I
contratti di consulenza con PA divengono efficaci solo dalla data della
pubblicazione. in caso di mancata pubblicazione l’erogazione del compenso
costituisce illecito disciplinare e responsabilità erariale Infine come indicato in
premessa la materia è stata anche
recentemente integrata dalla legge 6
agosto 2008, n. 133-"Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione”
prevedendosi che la violazione delle disposizioni in tema di conferimento di consulenze
nella pubblica amministrazione (art. 46, e in particolare commi 1° e 3°) con
riguardo al ricorso a collaborazioni per lo svolgimento di attività ordinarie
dell’ente determina responsabilità del dirigente, sussistendo specifica
responsabilità erariale nel caso di violazione
della disciplina legislativa e regolamentare in tema di consulenze negli enti
locali
[9]
5. Sempre
il decreto
legge 12 luglio 2004, n. 168 -art.. 10
stabiliva che ”La spesa annua sostenuta nell'anno 2004 dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, per missioni
all'estero e spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, deve
essere non superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001
al 2003, ridotta del 15 per cento. Gli atti e i contratti posti in essere,
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione della
disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono
illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. …..”.
[10]
7.
La legge 24 dicembre 2007 n. 244
(finanziaria 2008) ha previsto
(art. 3 comma 59) che è nullo il contratto di assicurazione stipulato
da amministrazioni o enti pubblici che copra la responsabilità amministrativo
contabile e che in caso di violazione
è prevista la sanzione, per l’amministratore , e per il beneficiario
della copertura assicurativa, a titolo di danno erariale di una somma
pari a 10 volte l’ammontare dei premi stabiliti nel contratto
[12]
. 8. Legge 24 dicembre 2007 n. 244
(finanziaria 2008) - Art. 3, comma 79- Divieto di lavoro
flessibile nelle PA che ha modificato l’art. 36 del D.L.vo 165/01 ed
introdotto il principio per cui: le PA assumono solo con contratti a tempo
indeterminato. Secondo il comma Comma 6 la violazione delle disposizioni sull’assunzione
comporta il diritto al risarcimento del danno per il lavoratore assunto in
violazione delle disposizioni sulle assunzioni flessibili ; l’obbligo per l’amministrazione di recuperare nei
confronti dei dirigenti cui la violazione del divieto sia imputabile per dolo
o colpa grave le somme eventualmente pagate a titolo di risarcimento danni
(è ipotesi di danno indiretto). Con il comma 11 sono state introdotte
deroghe al divieto di assunzioni flessibili e utilizzazione di
personale per finalità diverse da quelle per le quali è consentito derogare
al divieto di assunzioni flessibili comporta responsabilità amministrativa del dirigente o del responsabile
della ricerca (nell’ambito delle università).
L’art
art 49 del DL 112/08 convertito in legge 133/08
ha modificato nuovamente l’art. 36 del D.L.vo 165/08 riaprendo la
possibilità di utilizzo di forma di lavoro flessibile per esigenze temporanee
ed eccezionali ha però ribadito che in caso di violazione delle disposizioni
in materia di assunzioni e di condanna dell’amministrazione al risarcimento
del danno al lavoratore vi è obbligo per le A di recuperare le somme pagate
nei confronti del dirigente responsabile se la violazione è dovuta a
dolo o colpa grave. Il mancato recupero costituisce ulteriore ipotesi di
responsabilità erariale 9. Legge 24 dicembre 2007
n. 244 (finanziaria 2008) Art. 3 comma 19 – 22- Abolizione
arbitrato. Nei contratti di lavori,
forniture e servizi per tutte le PA, le Società pubbliche e gli Enti pubblici
economici è vietato inserire
clausole compromissorie e sottoscrivere compromessi. le clausole eventualmente
apposte o i compromessi sottoscritti sono
nulli. L’eventuale stipula comporta illecito disciplinare e
responsabilità erariale
[13]
10. Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria 2008) Art. 3, comma 23
che modifica all’art. 240 del codice dei contratti in tema di accordo
bonario. In di mancato rispetto dei termini per l’accordo bonario di cui
all’art. 240 del codice dei contratti illecito disciplinare e
responsabilità erariale per
il resp. proc. L’art.
15 del decreto legge 248/2007, convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31
ha previsto il differimento al 1° luglio 2008, dell’entrata in vigore delle
anzidette disposizioni di cui all’art. 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge
244/2008, (di
cui ai predetti punti 9 e 10) al
dichiarato di consentire la devoluzione del relativo contenzioso alle sezioni
specializzate previste dall’art.
1 del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168.
Le legge 2 agosto 2008 n. 129 di conversione del decreto legge 3 giugno
2008 n. 97 “Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e
trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in
materia fiscale e di proroga dei termini”, all’art. 4 –bis comma 12 ha
previsto la proroga dei termini anzidetti fino alla “data di entrata in
vigore delle disposizioni di legge di attuazione della devoluzione delle
competenze ivi prevista e comunque non oltre il 31 dicembre 2008)” 11.
Legge 6 agosto 2008, n. 133-"Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione”
– art. 20 Disposizioni in materia contributiva ha previsto la
responsabilità del responsabile del procedimento “ove ne derivi danno
erariale nel caso di omissione o
ritardo nella comunicazione ai Comuni , a mezzo di procedure telematiche entro
due giorni dall’evento, dei
decessi di pensionati INPS, con responsabilità del responsabile del
procedimento “ove ne derivi danno erariale “
[14]
[15]
; 12.
Legge 6 agosto 2008, n. 133 ,art. 60 comma 15 circa il mancato
rispetto dei limiti di spesa originariamente previsti nella gestione di
bilancio con responsabilità disciplinare
connessa alla mancata segnalazione degli andamenti in eccesso ed erariale
conseguente alla mancata tempestiva adozione dei provvedimenti necessari ad
evitare l’esorbitanza della spesa nonché della mancata adozione di misure
volte a ricondurre la spesa nei limiti previsti (art. 60 comma 14)
e al mancato rispetto del limite
mensile del dodicesimo dello stanziamento nell’assunzione degli impegni di
spesa (art. 60 comma 15), con espressa previsione di responsabilità erariale
del funzionario responsabile;
[16]
Inoltre
vi è un espresso richiamo alla
responsabilità dei funzionari
delegati ed all’applicazione
di sanzione pecuniaria da parte
dell’amministrazione per l’omessa presentazione del rendiconto
da parte dei commissari delegati in materia di protezione civile
[17]
. 13.
Un ulteriore richiamo si può anche rinvenire con riferimento alla materia del
danno ambientale
[18]
in quanto l’art. 313
comma 6 dell’articolo 313 del Decreto D. Leg.vo n. 152 del 3 aprile 2006 –
n. 152/06 ha previsto che “nel
caso di danno provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte
dei conti il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, anziché
ingiungere il pagamento del risarcimento per equivalente patrimoniale, invia
il rapporto all’Ufficio di Procura regionale …. competente per territorio”. Le
disposizioni richiamate, come osservato in premessa, hanno determinato
puntuali approfondimenti. E’ stato in
particolare ricordato
[19]
che “ …anche in altre occasioni il legislatore ha
espressamente previsto una responsabilità amministrativa di agenti pubblici
nel caso di spese illegittimamente disposte. Si tratta, ad es., dell’art.
9, ultimo comma, del D.P.R. n. 761 del 1979 (responsabilità ribadita dalla
legge n. 537 del 1993) e dell’art. 51, ultimo comma, della legge 833 del
1978, che la prevedono, rispettivamente, a carico di chi dispone, nelle
Aziende sanitarie, assunzioni di personale contra legem o spese in eccedenza
alla dotazione. Allo stesso modo, l’art. 23, comma 4, della legge n.
289 del 2002 stabilisce che è causa di responsabilità amministrativa la
stipula, da parte di amministrazioni aggiudicatici, di contratti relativi a
forniture o appalti di servizi in violazione delle procedure di gara aperte o
ristrette, ovvero dell’obbligo di utilizzare le convenzioni quadro stipulate
con la Consip s.p.a. …”. Dal testo “… letterale di tutte le previsioni
in discorso, sembrerebbe che la sola violazione di legge, ovvero,
relativamente al settore in esame, il superamento dei limiti di spesa o la
mancanza delle condizioni legislative per il conferimento degli incarichi in
discorso, determinino un’automatica responsabilità amministrativa. In realtà, come già ritenuto dalla giurisprudenza contabile in ipotesi
simili, la violazione delle previsioni normative non è idonea a
concretizzare, ex se, una responsabilità amministrativa. Infatti, le norme
in discorso, si limitano, semplicemente, a ribadire, in particolari settori
sensibili, nei quali, eventualmente, maggiore può essere il rischio di
illeciti, il principio generale, già contenuto nel sistema, per il quale i
soggetti legati da un rapporto di servizio alle amministrazioni pubbliche
rispondono innanzi alla Corte dei conti dei danni, oggettivamente dimostrati,
causati a queste ultime con dolo o colpa grave. Una contraria
interpretazione contrasterebbe con la consolidata giurisprudenza contabile
che, in conformità alla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 72 del
1983( che ha affermato l’inammissibilità delle c.d. responsabilità
formali, richiede, per la sussistenza di una responsabilità amministrativa la
dimostrazione non solo di un danno effettivo e non ipotetico, ma anche dell’elemento
psicologico del dolo o della colpa grave. Quest’ultima, poi, non potrebbe
essere fatta coincidere con la mera violazione di una norma([
Nei casi, ad es., di ricorso illegittimo
alla trattativa privata, in luogo delle procedure di evidenza pubblica, ovvero
di illegittimità di queste ultime, la giurisprudenza richiede la
dimostrazione del danno concreto( sotto forma di maggiori oneri sostenuti dall’ente
pubblico), oltre che, almeno, di una colpa grave( non fatta coincidere, di
solito, come accennato, con il semplice comportamento illegittimo). In
definitiva, con le disposizioni relative alla previsione di una
responsabilità amministrativa, in caso di conferimento di incarichi a
soggetti esterni all’amministrazione conferente fuori dalle ipotesi
previste, il legislatore, per rendere maggiormente evidente l’obbligo
di osservare norme ritenute di particolare rilevanza per il rispetto della
trasparenza e dell’economicità dell’azione pubblica, ha solo
ricordato che la violazione delle stesse può essere causa di una
responsabilità amministrativa. Ciò, ovviamente, in presenza di tutti i
presupposti che l’ordinamento ritiene necessari per la sussistenza della
stessa…”. Quanto alla disposizione
riguardante il tetto della retribuzione, originariamente previsto
dalla legge finanziaria per il 2007 e riconfigurato con la legge finanziaria
per il 2008
[20]
“…..Il problema del conferimento di consulenze da parte di
società a prevalente partecipazione pubblica non quotate, è venuto
recentemente in evidenza a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1,
comma 593, della legge finanziaria per il 2007, che prevede un
limite alla retribuzione massima ed un sistema di pubblicità delle stesse.
La violazione del limite comporta il rimborso a titolo di danno erariale,
sia a carico dell’amministratore che ha disposto il pagamento che del
beneficiario dello stesso, di una somma pari a dieci volte l’ammontare
eccedente la cifra consentita. Viene, in tal caso, in evidenza una
particolare fattispecie di responsabilità amministrativa, tipicamente
sanzionatoria, in cui il legislatore, derogando
ai principi in materia, ha conferito un significato dannoso tipico a
determinati comportamenti posti in essere in violazione di legge, nel
senso di non ritenere necessaria la
dimostrazione del danno causato, in concreto, all’ente conferente, considerato
in re ipsa, e stabilendo, nel contempo, anche l’importo fisso della
sanzione. Invece, com’è
noto, la dimostrazione di un danno, al netto dei vantaggi conseguiti dall’amministrazione,
costituisce un elemento strutturale della ordinaria responsabilità
amministrativa. Sussiste,
altresì, il dubbio che possa trattarsi
di una forma di responsabilità anche oggettiva, che prescinde, cioè,
dalla dimostrazione, in concreto, dell’elemento psicologico, da considerare,
anch’esso, in re ipsa in quanto connesso alla mera violazione dei limiti
stabiliti della norma…”
[21]
. Sulle
stesse disposizioni e in particolare con riferimento alla disposizione sul divieto di
assicurazione del rischio da responsabilità amministrativa
è stato ancora rilevato
[22]
che “… La norma
pone innanzitutto un problema relativo all’individuazione dei soggetti
destinatari.La norma si riferisce ai soli amministratori come le
altre norme innanzi citate ma diversamente da quelle norme si parla
di ente pubblico. Appare evidente che il legislatore si riferisca al
genus di enti pubblici cui appartengono tutti gli enti che gestiscono la cosa
pubblica. Lo Stato innanzitutto, le Regioni, gli enti locali, gli enti
pubblici istituzionali, quelli a pubblici economici e, a parer mio, anche le
società a partecipazione pubblica. Se così non fosse la norma avrebbe una
portata limitatissima riferita ai soli enti pubblici istituzionali. Le altre
statuizioni della norma risultano ancor più complicate sotto il profilo dell’interpretazione…Dunque
il contratto di assicurazione volto a tenere indenni (a spese dell’ente) gli
amministratori dalla loro responsabilità per danni causati all’ente di
appartenenza è nullo. Il che significa a mente delle norme del
codice civile, che non esplica effetto alcuno. Se, per ipotesi, qualche
premio sia stato pagato all’assicuratore questi è tenuto a restituirlo all’amministrazione.Naturalmente
un tale tipo di contratto, che, si ripete, potrebbe valere soltanto per le
ipotesi di colpa grave, dopo l’entrata in vigore della legge finanziaria
sarà automaticamente fuori mercato, perché non ci sarà più nessuna
compagnia di assicurazione disposta a stipularlo.Anche perché è altrettanto
ovvio che la seconda statuizione della norma (quella concernente l’applicazione
della sanzione nei confronti degli amministratori che hanno stipulato il
contratto e degli amministratori beneficiari) potrà essere applicata
soltanto ai contratti eventualmente stipulati dopo l’entrata in vigore
della norma.Per i contratti già in essere la norma dispone la cessazione
di diritto alla data del 30 giugno 2008.
Tali contratti, se pur
non possono essere sottoposti al procedimento sanzionatorio di che
trattasi, possono tuttavia
essere oggetto di valutazione nell’ambito di un procedimento di
responsabilità amministrativo-contabile per i danni sofferti dall’ente
in relazione ai premi pagati …. A queste premesse va aggiunta, quindi,
anche quella che l’ipotesi di cui al comma 59 dell’art. 3 della l.f.
2008 è nulla più che un’ipotesi di scuola, perché credo molto
difficile che saranno stipulati
contratti del genere e che si dovrà valutare i termini oggettivi e soggettivi
del procedimento.Comunque vale la
pena di provare a farlo in questa sede, anche perché non si può escludere l’ipotesi
di contratti che celano sotto un’apparenza di legittimità la causa illecita
diretta a coprire la responsabilità amministrativa contabile. Il
procedimento sanzionatorio, come detto, si applica ai contratti stipulati dopo
l’entrata in vigore della legge e…anche per i contratti già in essere,
che siano stati prorogati, o per i quali si siano continuati a
pagare i premi dopo il 30 giugno 2008,
o comunque si sia disattesa (con la necessaria complicità della compagnia
assicuratrice)la norma che ne dispone la loro inefficacia dopo quella data.
Sussistendo forti analogie con il procedimento di cui all’art. 30, comma 15
legge 289 del 2002, se pur la norma della legge fin. 2008 non dispone
alcunchè circa la spettanza del potere
di azione per l’applicazione della sanzione e la conseguente individuazione
del giudice competente per il procedimento stesso, ritengo opportuno
ripercorrere lo stato della giurisprudenza relativamente a questo tipo di
procedimento al fine di chiarire quelle che potrebbero essere le problematiche
più rilevanti in caso dell’applicazione concreta dell’art. 3 comma 59
l.f. 2008. .Anche in assenza di qualsiasi riferimento da parte della norma,
proprio in considerazione delle analogie
con l’altro procedimento, anche
questa ipotesi di responsabilità sanzionatoria si ritiene che debba essere
attribuita alla Corte dei conti in sede giurisdizionale, tenuto conto anche
dell’inciso a titolo di danno
erariale di cui al citato comma 59, inciso, certo, che potrebbe far
pensare più a una responsabilità di tipo risarcitorio che sanzionatorio, ma
che, in ogni caso, riconduce la fattispecie all’ambito della giurisdizione
contabile. Appare
perciò scontato che la relativa azione debba essere esercitata dal
Procuratore Regionale con atto di citazione. Le argomentazioni relative alla
fattispecie di cui all’art. 30 comma 15 legge 289/2002
[23]
“….essere trasportate nella presente fattispecie, anche se
indubbiamente la norma di cui all’art. 3, comma 59, legge 244/2007, crea
perplessità ancora maggiori sia per la sua formulazione che per il fatto che
l’applicazione della sanzione deve conseguire all’accertamento relativo
alla nullità del contratto, accertamento che dovrebbe essere oggetto
di giudicato civile. Tuttavia, se si parte del presupposto che anche in
questa ipotesi non può che essere il giudice contabile ad irrogare la
sanzione, atteso anche il peso dell’inciso “ a titolo danno erariale”
contenuto dalla norma, dovrà essere lo stesso giudice ad accertare
preliminarmente la nullità del contratto di assicurazione perché stipulato
in violazione dell’art. 3, comma 59. Del resto non può dimenticarsi
che l’art. 1 comma 174 della legge finanziaria per il 2006 ( legge 23
dicembre 2005 n. 366) contiene,
infatti, l'espressa previsione che “ al fine di realizzare una più efficace
tutela dei crediti erariali, l'art. 26 del regolamento di procedura approvato
con regio decreto 13 agosto 1933 n. 1038 si interpreta nel senso che il
procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a
tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi
compresi i mezzi di conservazione delle garanzie patrimoniali di cui al libro
sesto, titolo terzo, capo quinto del cc.”Tale norma è già stata richiamata
in alcuni atti di citazione per richiedere al giudice l’annullamento di atti
e contratti nulli o viziati. Infine un ultimo aspetto concerne l’elemento
soggettivo necessario per l’attivazione del procedimento di che trattasi. La
norma tace anche a questo
proposito, ma appare ovvio, che in caso di stipula di un contratto di tal
fatta, in aperta violazione di una norma di legge sussista sempre la colpa
grave e degli amministratori contraenti e di quelli beneficiari…”.
[24]
Per
quanto attiene invece alle fattispecie in tema di lavoro flessibile seppure
con riguardo alla configurazione antecedente le modifiche di cui alla legge
133/2008 è stato rilevato che
[25]
non “… si tratti di nuove forme di
responsabilità, sicuramente per ciò che concerne il comma 6..” ritenendosi
che “…il legislatore abbia voluto affermare alcuni principi del tutto
ovvii: a)il lavoratore assunto in violazione delle norme di cui all’art. 36
novellato, ha comunque diritto al risarcimento dei danni; b) il risarcimento
potrà essere posto a carico dei dirigenti responsabili qualora il loro
comportamento sia connotato da dolo o colpa grave. E’ evidente che il
legislatore vuole riferire la fattispecie allo schema classico della
responsabilità amministrativa contabile rientrante nella giurisdizione della
Corte dei Conti.L’amministrazione subisce un danno, che consiste
nel risarcimento dovuto al lavoratore assunto in violazione delle norme
citate, e di tale danno devono rispondere i dirigenti che tali norme hanno
violato, sempreché tale violazione sia riconosciuta (dalla Sezione regionale
della Corte dei conti competente per territorio) commessa con dolo o colpa
grave
[26]
. Non…sembra …ci siano novità rispetto ad altre fattispecie di
c.d. danno indiretto, se non la circostanza che risulta francamente difficile
individuare un caso di colpa semplice dinanzi ad una violazione di norme
imperative quali quelle contenute dall’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001.
…” . “…. anche l’ipotesi di cui al comma 11 va riportata nell’alveo
della responsabilità amministrativa contabile, perché appare evidente che se
il provvedimento è nullo i lavoratori utilizzati abbiano diritto ad un
risarcimento per l’attività comunque svolta. Dunque pure quest’ipotesi va
qualificata come responsabilità da danno indiretto, con la conseguenza
che deve rientrare nell’ambito costituzionale della giurisdizione della
Corte dei conti. Unica peculiarità è l’individuazione per legge dei
soggetti responsabili (dirigente)…. Individuazione peraltro irrilevante,
perché dovrà essere il Procuratore regionale a identificare gli eventuali
soggetti responsabili nei cui confronti agire in giudizio per il risarcimento
dei danni subiti; soggetti che potranno essere quelli indicati dalla legge, ma
anche soggetti affatto diversi da quelli.D’altra parte una diversa soluzione
le due norme (comma 6 e 11 del novellato art. 36) non offrono, né
prevedono specifiche ipotesi di responsabilità sanzionatorie come accade nel
comma 59 dell’art. 3.Pertanto l’unica strada aperta non può essere
che quella del giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti…”
[27]
Il profilo della nullità
degli atti è stato affrontato dalla sezione giurisdizionale dell’Umbria
nella sentenza 87/E.L./08 del 23 maggio 2008, che, in applicazione dell’art.
30 comma 15 della legge 289/2002, in ordine alla quale
[28]
è stata rilevata, tra l’altro la ricostruzione in termini
sanzionatori anche del profilo di nullità, , in ordine alla quale la sentenza
ha carattere dichiarativo operando la stessa di diritto,
ed applicando un principio di
concentrazione delle tutele”
nell’ambito della giurisprudenza di responsabilità della Corte dei conti,
con l’impedimento che gli
effetti patrimoniali negativi derivanti dalla vigenza dell’atto o del
contratto si perpetuino a prescindere dalla condanna degli autori dello stesso
al pagamento di una sanzione pecuniaria. Con riguardo al complesso
delle disposizioni in precedenza richiamate ed alla difficoltà di
riconnetterle ai principi generali della responsabilità amministrativo
contabile è stato poi rilevato
[29]
che “…il rischio di
tali tipizzazioni è che esse si sottraggano alla disciplina generale ed ai
criteri di imputazione propri di essa (dolo o colpa grave) per assumere una
connotazione più oggettivata o aggravata, in quanto la responsabilità
potrebbe essere ancorata alla semplice violazione dell’obbligo di legge
e quindi basata su una presunzione di colpevolezza e/o sul rischio
della condotta antigiuridica, alla stregua del duplice criterio operante per
la responsabilità di tipo civile in
cui ai casi riconducibili alla clausola generale del neminem
laedere si affiancano le altre ipotesi specifiche di responsabilità
aggravata. La consapevolezza di un diverso criterio di imputazione potrebbe
essere che assuma rilievo anche la
colpa lieve e che in tal modo si vada configurando un sistema bipolare in cui,
essendo diverso il criterio di imputazione, il grado di colpa torni ad
assumere rilievo ai fini della graduazione dell’addebito alla gravità della
violazione. Il raffronto con tali ultime novelle normative apre una nuova
pagina ancora da riempire, ma cin conci vincono della difficoltà di muoversi
in un quadro di riferimento normativo quanto mai eterogeneo ed improvvisato
che va recepito ed interpretato per ricondurlo a sistema con coerenza e
razionalità, non senza tendere alla reductio
ad unitatem fin dove è possibile ma salvaguardando le differenze e le
peculiarità quando queste rappresentano un valore aggiunto. In tale
prospettiva l’azione risarcitoria andrebbe ben tenuta distinta da quella
sanzionatoria , qualunque possa essere la dimensione oggettiva e soggettiva.
Per tali ragioni l’illecito contabile costruito sulla base del danno
ingiusto va mantenuto distinto da quelle fattispecie in cui prevale la
sanzione che si basa sulla mera antigiuridicità della condotta. Tutto il
resto è pratica quotidiana che però non tollera compromessi e commistioni di
istituti generali e di categorie logiche e giuridiche e né una chiusura
preconcetta e dogmatica alla dinamica delle novità normative. Sembra invece
di assistere a una marcia in controtendenza anche quando il disegno normativo
appare sufficientemente chiaro,continuando a guardare in chiave sanzionatoria
la responsabilità patrimoniale per danno ingiusto, fino a predicare una sua
possibile graduazione in base alla colpa, e, viceversa, riconducendo la
responsabilità tipicamente sanzionatoria al genere comune, negando
paradossalmente la sua graduabilità in base all’elemento soggettivo e dando
per giunta rilievo ad una soglia minima di gravità, alla stregua dell’altro
modello….”. Infine è stata prospettata
[30]
una ricostruzione complessiva
in termini di “… arricchimento del novero di istituti
processuali utilizzabili nella speciale sede giustiziale, ora resi
comprensivi di azioni di
conservazione della garanzia patrimoniale, nonché di una forma di
giudizio abbreviato in appello. La legislazione degli ultimi anni in
materia di protezione giudiziale degli interessi economico-finanziari della
collettività, del resto, ha
mostrato una progressiva
tendenza verso il rafforzamento della tutela giudiziale erariale, anche
attraverso un’integrazione delle forme e modalità classiche e già note.
In alcuni casi la tecnica legislativa adoperata è stata quella di
apprestare un più intenso
coordinamento tra
le tutele esperibili nelle diverse sedi giustiziali.
In altri casi, invece, si è pervenuti alla
tipicizzazione di condotte antigiuridiche. Il legislatore, cioè, ha
disciplinato particolari fattispecie di responsabilità
finanziario-patrimoniali nelle quali, alla previsione della regola
giuscontabile da osservare, sono state associate talune specifiche
conseguenze in caso di trasgressione. La protezione allestita è di
tipo misto, assumendo la reazione ordinamentale carattere in parte demolitorio
(nullità o invalidità dell’atto amministrativo adottato), in parte
patrimoniale-afflittivo (riparazione pecuniaria per il comportamento
trasgressivo). La suddescritta evoluzione legislativa, più che un divisato
orientamento verso la trasmutazione della forma di responsabilità
su cui giudica la Corte dei conti, esprime un disegno ordinamentale
di potenziamento della effettività di tutela giudiziale che la
Costituzione affida alla Corte stessa, in considerazione della particolare
rilevanza finanziaria degli interessi pubblici da proteggere.
L’esigenza di vedere rafforzata e garantita la protezione di
posizioni giuridiche esposte a lesioni causabili da comportamenti illeciti, d’altronde,
è alla base anche di un fenomeno ermeneutico che si registra nella diversa
sede civilistica, a proposito del graduale avvicinamento tra i due
tradizionali tipi di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale),
sempre più accomunate dall’elemento sostanziale della previsione, da
parte dell’ordinamento, di tenere determinati comportamenti (obblighi
ex lege), dettandosi nel contempo le conseguenze della trasgressione
delle regole realizzatasi con
ingiusta lesione di un interesse giuridico altrui.
[31]
Non è convincente pertanto ipotizzare che la
tipicizzazione delle condotte amministrative antigiuridiche e della “sanzione”
patrimoniale comminata dall’ordinamento sia una tecnica normativa
doverosamente imposta dalla necessità di rispettare una
«riserva di legge», del
tipo di quella sancita in materia penale dall’art. 25, comma 2, Cost.,
affinchè la responsabilità amministrativa e l’illecito su cui
giudica la Corte dei conti possano tuttora essere considerati
costituzionalmente legittimi. Né per giungere a siffatto approdo concettuale
si possono impropriamente e genericamente evocare i
principi del giusto processo di cui all’art. 111 Cost. La
predisposizione di singole e tassative fattispecie di responsabilità
amministrativa, piuttosto, attraverso
un giudizio valoriale compiuto a monte dal
legislatore, sembra
corrispondere all’esigenza
e all’intento di rafforzare la «effettività»
dell’ordinaria tutela giudiziale contabile e dell’azione di
contrasto avverso comportamenti amministrativi ritenuti particolarmente
pregiudizievoli, perché sono lesivi di interessi patrimoniali e finanziari
delle pubbliche amministrazioni divenuti di più sensibile e spiccato rilievo
ordinamentale. In sintesi, l’unico filo conduttore che adeguatamente spiega
l’intera evoluzione normativa sopravvenuta alle riforme del 1994 e del 1996
si può razionalmente rinvenire nell’accentuazione delle garanzie, sia
sostanziali che processuali, volte alla tutela dell’equilibrio
economico-finanziario del settore pubblico, espressamente presidiato dai
parametri dettati dagli articoli 100 e 103 della Costituzione. In una sua
recente decisione la Corte costituzionale, occupandosi di tematica concernente
il personale dirigenziale, ha avuto occasione di rimarcare che la Pubblica
Amministrazione «conserva pur
sempre – anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato
– una connotazione peculiare», essendo tenuta «al rispetto dei principi
costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento cui è estranea
ogni logica speculativa» .
[32]
Orbene, l’azione svolta dai pubblici ministeri contabili
dislocati sul territorio della Repubblica punta proprio alla verifica
- in tutti gli ambiti di azione amministrativa e non solo in quello
concernente la gestione del personale - del rispetto dei menzionati principi
costituzionali, affinchè l’osservanza degli stessi assicuri
l’estraneità di logiche speculative, o peggio profittevoli e
dannosamente illecite nello svolgimento dei servizi che le Pubbliche
Amministrazioni devono saper rendere alla
collettività. …”. Tentando infine una conclusione
si possono indicare alcune ulteriori considerazioni. Si rileva subito che in alcuni casi la norma si limita ad evidenziare
come una determinata fattispecie si configura di rilevante interesse
amministrativo contabile e ne impone espressamente la segnalazione alla
procura regionale della Corte dei conti, così configurando solo un caso di obbligo di denuncia “specifico” come già avvenuto in
passato
[33]
In questo caso
non si può parlare di tipizzazione , anche se forse la ragione ispiratrice
delle norme non è dissimile dai casi di tipizzazione espressa. Per quanto
attiene ai casi di tipizzazione
espressa si può comunque rilevare che la interpretazione delle norme
attraverso una ricerca sui lavori parlamentari risulterebbe di scarsa
utilità. Si tratta spesso infatti
di norme contenute in leggi finanziarie annuali o manovre correttive
e spesso inserite negli emendamenti presentati a ridosso della
definitiva approvazione con voto di fiducia. Può quindi
convenirsi come prima indicazione
che si tratta di disposizioni a
carattere “emergenziale”, collegate
dal legislatore finanziario a provvedimenti finalizzati al contenimento della
spesa pubblica, come peraltro, in alcuni casi espressamente dichiarato nella
norma stessa. Quanto al loro contenuto,
può rilevarsi che in alcuni casi le norme
riproducono e definiscono
fattispecie ampiamente approfondite dalla giurisprudenza e dottrina contabile
e risultano esserne una conferma
legislativa. Ad esempio, nel
caso della recente previsione
riguardante l’omessa tempestiva
comunicazione dei decessi di pensionati INPS, la responsabilità si
configura “ove ne derivi danno erariale “
[34]
Analogamente nei
casi di violazione della disciplina in tema di lavoro flessibile, le disposizioni rimandano ad ipotesi tipiche di danno
erariale indiretto. Per le
previsioni contenute nell’art.60 commi 14 e 15 della legge 133/2008, circa
il mancato rispetto dei limiti di
spesa originariamente previsti nella gestione di bilancio con responsabilità
erariale conseguente alla mancata tempestiva adozione dei provvedimenti
necessari ad evitare l’esorbitanza della spesa nonché della mancata
adozione di misure volte a ricondurre la spesa nei limiti previsti (art. 60
comma 14) e al mancato rispetto
del limite mensile del dodicesimo dello stanziamento nell’assunzione degli
impegni di spesa (art. 60 comma 15) con espressa previsione di responsabilità
erariale del funzionario responsabile non risulta chiaro se il superamento dei
limiti di spesa determini altresì responsabilità erariale , per la quale il
danno poterebbe corrispondere all’importo di spesa che abbia superato i
limiti ovvero configuri responsabilità
connessa alla realizzazione di possibili ulteriori danni erariali conseguenti
alle violazioni. Anche nel caso
delle norme in tema di incarichi di
consulenza e di copertura
assicurativa della responsabilità amministrativa, le norme confermano
fattispecie in precedenza definite in via giurisprudenziale, “ribaltando”
anche, nel caso della tutela assicurativa ,
una tendenza riscontrata nella disciplina contrattuale collettiva
pubblica nonché in alcune leggi regionali di cui si è in precedenza
riferito. In tali casi il
comportamento illecito e dannoso, come ricostruito dalla giurisprudenza ,
viene ribadito dalla legge , sicché il comportamento dannoso (stipulare
un contratto di assicurazione per responsabilità amministrativa- conferire un
incarico in carenza di presupposti) realizza anche
una violazione della norma e determina responsabilità erariale. In tali casi
può dirsi che si realizzino danno e colpa grave “in re ipsa” , ma non
può dirsi che si tratti di responsabilità per mera violazione di norme. In
questi casi tuttavia, accanto alla fattispecie dannosa di base, il
legislatore ha aggiunto ulteriori profili che assumono una connotazione
chiaramente sanzionatoria, con
riferimento all’omessa pubblicazione sul sito web dell’amministrazione che
abbia conferito l’incarico, sia che si tratti di consulenze sia di
retribuzioni eccedenti il tetto consentito
(che determina l’obbligo di rimborso
, sia nei confronti di chi lo ha disposto, si di chi lo ha percepito,
di una somma “pari a dieci
volte l'ammontare eccedente la cifra consentita” ) ovvero nel caso dei
contratti di assicurazione (sanzione, per l’amministratore o
dirigente, e per il beneficiario della copertura assicurativa, a titolo
di danno erariale di una somma
pari a 10 volte l’ammontare dei premi stabiliti nel contratto). Nel caso delle
polizze assicurative (come anche nella fattispecie di cui all’art. 30 comma
15 legge 289/2002) vi è anche la previsione della nullità
degli atti e contratti, che è stato configurato quale elemento di
concentrazione
[35]
, delle tutele. Riprendendo le
osservazioni già illustrate si deve concordare con la considerazione
secondo la quale le disposizioni in esame corrispondono ad un disegno
complessivo di rafforzamento degli
elementi di tutela della finanza pubblica attraverso il ricorso alla
responsabilità amministrativa o comunque alla azione di responsabilità
affidata al pubblico ministero contabile. Ciò potrebbe
evidenziare anche una tendenza legislativa ad indicare allo stesso PM
contabile dei “settori prioritari” di intervento, quasi anticipando
ipotizzate riforme costituzionali sull’azione penale e sugli indirizzi che
in ordine alla stessa potrebbero essere riservati al parlamento e come
peraltro già previsto in materia di attività di controllo della Corte dei
conti. L’incremento
di fattispecie tipizzate, o se si vuole, “rafforzate”
o “prioritarie” di
responsabilità amministrativa, nelle quali potrebbe parlarsi di “danno” e
“colpa” presunti, se da un lato sembra rendere più agevole ed incisiva l’azione
del pubblico ministero contabile e quindi corrispondere ad un incremento delle
tutela erariale e in genere del corretto svolgersi della spesa pubblica,
potrebbe tuttavia anche condurre ad una restrizione degli ambiti di intervento
nella misura in cui portasse ad
identificare il danno o la colpa grave solo quando ciò sia espressamente
stabilito dalla norma, giungendo ad una generale tipizzazione della
responsabilità amministrativa. In tal caso potrebbe parlarsi di “trappola della tipicità”
[36]
nel senso che più aumentano le fattispecie più si potrebbe
ridurre l’ambito complessivo della responsabilità amministrativo contabile,
tendenzialmente teso a limitarsi alle sole ipotesi tipizzate.
[1]
M.MINERVA, Per una nozione
patrimonialistica di investimento nel quadro della responsabilità
sanzionatoria contabile per indebitamento illecito; A.CIARAMELLA, Le
recenti disposizioni sanzionatorie delle patologie nel conferimento degli
incarichi di consulenza da parte di amministrazioni pubbliche, A.LUPI,
Art. 3, commi 59 e 79 della legge finanziaria
2008 Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
R.SCHULMERS, Sul parametro
costituzionale riferibile alle nuove fattispecie sanzionatorie affidate alla
giuridizione della Corte dei conti; tutti , in Atti
del Corso di formazione
organizzato dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti su “Evoluzione
normativa e giurisprudenziale sulle ipotesi di responsabilità sanzionatoria
e delle altre forme tipizzate di responsabilità introdotte nell’ordinamento
e affidate alla cognizione del giudice contabile”, Roma,1-3 aprile
2008. In tema v. .MONTELLA, Gli appalti di forniture e di servizi alla luce dell’art. 24 della
legge 27 dicembre 2002 n. 28, in www. Formez.it;;P.
SANTORO, La responsabilità
amministrativa sanzionatoria tra clausola generale e tipizzazione dell’illecito,
in Foro amm.-CDS, 2007,12, pp.
3565 e ss.
[2]
In particolare l’art. 23, comma 5 della legge 289/2002 prevede che “i
provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed
alla competente procura della Corte dei conti”. Il
coinvolgimento delle procure regionali configura un ampliamento delle loro
competenze, fissate dalla disciplina generale della responsabilità
amministrativo contabile (in
particolare v. leggi 19/1994, 20/1994 e 639/1996) , e consistenti nel
perseguimento delle fattispecie di danno erariale che vanno segnalate alle
stesse procure in presenza degli elementi evidenzianti ipotesi concrete di
danno. L’obbligo di comunicazione di tutti i provvedimenti richiama, per
gli enti locali, l’analoga disposizione di cui all’art. 246, 2° comma
T.U.E.L. , che prevede la trasmissione della deliberazione di dissesto dell’ente
locale , oltre che al ministero dell’interno anche alla procura regionale
della Corte dei conti , competente per territorio unitamente alla relazione
dell’organo di revisione. Si vuole pertanto che su questioni dalla portata
finanziaria “critica “ per
definizione, vi sia una informazione generale e puntuale dell’organo
requirente contabile. Sul punto va segnalata una puntualizzazione operata
dalla Corte dei conti- sezione centrale di controllo di legittimità
- del. del 30 dicembre 2003 n. 17 (in Riv.
Corte dei conti, 2003, 6, p. 3 e ss.) chiamata a pronunciarsi in sede
di controllo preventivo su alcuni atti di riconoscimento di debito trasmessi
dal ministero dell’economia e delle finanze. Ha premesso la sezione che l’atto
di riconoscimento di debito ai fini dell’eventuale sua sottoposizione a
controllo preventivo va assimilato ai contratti passivi dello Stato in
ragione della “equivalenza degli effetti da essi prodotti” (sez.
controllo Stato, deliberazioni n. 74,112,132, e 146 del 1994; n. 53, 101 e
163 del 1995). Le deliberazioni richiamate avevano comunque precisato che,
in relazione alla limitazione del controllo preventivo assegnato alla Corte
dei conti dall’art. 3 della legge 20/1994 esso doveva effettuarsi solo sui
contratti (e atti di riconoscimento di debito) di importo superiore ad un
decimo della soglia comunitaria. Si poneva quindi il problema se la
previsione dell’art. 23 della legge 289/2002 avesse comportato l’estensione
del controllo preventivo a tutti gli atti di riconoscimento di debito, anche
se di importo inferiore al limite anzidetto. La sezione centrale, nella
deliberazione n. 17/2003 ha escluso tale effetto osservando però che “…l’art.
23 più volte citato, dalla formulazione generica e indeterminata, ha inteso
richiamare l’attenzione di tutti i soggetti rientranti nella vasta gamma
della pubblica amministrazione, tra i quali istituti e scuole di ogni ordine
e grado, e le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le
comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti
pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le aziende e gli enti
del servizio sanitario nazionale, sulla necessità che i provvedimenti di
riconoscimento di debito, suscettibili di prestarsi ad abusi attraverso la
elusione delle ordinarie procedure di negoziazione vengano vagliati e
controllati dai rispettivi organi di controllo, siano questi organi di
controllo interno che esterno… Sul piano della correttezza del
riconoscimento del debito non è inopportuno rammentare come la
giurisprudenza di questa Corte nonché della suprema corte di cassazione
abbiano enunciato, prima e dopo l’avvento della legge n. 20/1994
importanti principi che essendo ancora attuali validi la pena di richiamare
di seguito: in Corte dei conti, sez. contr. N. 519 del 1973 e, analogamente
in Corte di cassazione n. 9859 del 1990 e 9531 del 1996 si afferma che
“”in correlazione col carattere di sussidiarietà dell’azione di
arricchimento, non è praticabile il riconoscimento di debito laddove esiste
già un legittimo rapporto contrattuale che di per sé esclude che la
locupletazione sia avvenuta senza giusta causa””; in Corte dei conti,
sez. contr. n. 1340 e 1398 del 1983, idem n. 1542 del 1984, si afferma che
il riconoscimento di debito non può essere utilizzato per eludere norme
cogenti ivi comprese quelle contabili, quale l’effettuazione di spese
oltre le disponibilità di bilancio o in violazione dei principi di
annualità e di competenza; in Corte dei conti, sez. contr. n. 53 del 1992
si legge che il riconoscimento di debito non può essere utilizzato per
eludere pattuizioni contrattuali e riconoscere prestazioni in esso (rapporto
contrattuale) non comprese o escluse . Inoltre , in Corte dei conti, sez.
contr. n. 123 del 1995 si afferma che il riconoscimento di debito non può
essere adoperato come strumento ricorrente e sistematico. Peraltro i cennati
principi, la cui osservanza va particolarmente verificata in sede di
controllo e di giurisdizione contabile, appaiono riecheggiare nei lavori
preparatori del recnte e più volte citato art. 23 legge 289/2002 e che
così si esprimono “”…l’obbligo di denuncia alla Corte dei conti,
nell’ipotesi di provvedimenti emanati per il riconoscimento di debito
risponde alle finalità di porre una remora al ricorso a tale istituto
giuridico da parte della pubblica amministrazione. L’istituto stesso, il
cui uso si intende scoraggiare, ha finito per rappresentare, nel corso del
tempo, una via comoda per eludere le procedure ordinarie e l’accertamento
previo della disponibilità di bilancio. Con la cennata previsione viene,
pertanto, restituito all’istituto giuridico in rassegna la sua originaria
connotazione di strumento residuale dell’ordinamento, il ricorso al quale
si legittima soltanto in presenza di comprovate ed obiettive difficoltà ad
accedere agli ordinari mezzi previsti per la costituzione di rapporti con
soggetti terzi…”. In tema di debiti fuori bilancio cfr. G.SAVIANO,
Riconoscimento di debito: configurabilità del danno e obbligo di denuncia,
in Atti del Consiglio dei procuratori reg. della Corte dei conti, Roma; G.
BIANCO-S.AMORE, Riconoscimento di debito nel diritto amministrativo, in
Digesto, Disc. Pubbl., pag. 379. P.EVANGELISTA, Consiglio di presidenza
della Corte dei conti- Seminario su “Problematiche sull’attività di
procura- L’individuazione delle responsabilità singole e collegiali negli
enti territoriali. La suddivisione delle competenze tecniche, amministrative
e politiche alla luce della vigente disciplina, degli statuti e dei
regolamenti” -Roma 20 novembre 2002; G. ALBANESE, Debito fuori bilancio e
ambito di intervento del Consiglio comunale, in Nuove Autonomie, 5-6, 1998;
R. DI MARTINO, L’evoluzione normativa dei debiti fuori bilancio, in
Azienditalia n. 6/2001; G. CASCONE, L’attuale disciplina dei debiti
fuori bilancio degli enti locali, in La finanza locale, n.7/8, 1998 e Il
profilo contabile dei debiti fuori bilancio, in Azienditalia, n. 2/1999 ; A.
FINOTTI, Passività pregresse e debiti fuori bilancio, in L’Amministrazione
italiana, n.7-8/2000, pag. 1087; S.BOZZI, Alcune considerazioni sugli
effetti civili dei debiti fuori bilancio,
in Foro amm., 2001, pp.2273 e ss.,; S.PILATO, La responsabilità nei
debiti fuori bilancio, in Riv. Corte dei conti, 2003, I; G. DI MAIO, Brevi
note su i debiti fuori bilancio negli enti locali con riferimento al profilo
strutturale e alle connesse questioni di responsabilità amministrativa e
contabile, in Il Diritto della Regione, Cedam, 2002, n. 6, pp. 907 e ss. ;
E.GARGANO, I debiti fuori bilancio alla luce della normativa vigente e
relativo riconoscimento, in www.lexitalia.it-10/2004.. L’art. 23 comma 5 della legge
289/2002 ha superato anche il vaglio di costituzionalità, (promosso dalla
regione Veneto) con la sentenza
C. costituzionale n. 64 del 2 gennaio 2005, (in Foro amm.CdS- 2005-1, pag.
42-m.) che ha affermato che “…Non è fondata la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 5 legge 27
dicembre 2002 n. 289, censurato con
riferimento agli artt. 97 e 117 cost., là dove stabilisce in modo specifico
e preciso che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere
dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e
alla competente procura della Corte dei conti. La norma impugnata è infatti
espressione di un principio fondamentale in materia di competenza ripartita
di “”armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza
pubblica”” tendente a soddisfare esigenze di contenimento della spesa
pubblica e di rispetto del patto di stabilità interno, mentre l’espunzione
dei controlli di legittimità sugli enti degli enti locali, a seguito dell’abrogazione
del comma 1 dell’art. 125 e dell’art. 130 cost., non esclude la
persistente legittimità, da un lato, dei c.d. controlli interni e, dall’altro,
dell’attività di controllo da parte della Corte dei conti, in quanto il
controllo da quest’ultima esercitato, assoggettando una tipologia di
provvedimento indice di possibili patologie nell’ordinaria attività di
gestione ad un controllo rispettoso dell’autonomia locale e venendo
altresì incontro alle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di
rispetto del patto di stabilità interno, è conforme al principio di buon
andamento delle pubbliche amministrazioni (C. cost. n. 29 del 1995; n. 470
del 1997 e n. 36 del 2004)…”.
[3]
L’art. 30, comma 15 della legge 289/2002 è stato integrato dall’art. 3,
commi 16 e 21 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (finanziaria per il 2004)
con l’estensione del vincolo (oltre che per le regioni, province e comuni)
anche alle aziende ed organismi compresi nel sistema delle autonomie locali
(città metropolitane, comunità montane, comunità isolano e
di arcipelago,unioni di comuni, aziende speciali, consorzi,
istituzioni), con la sola esclusione delle società di capitali costituite
per l’esercizio di servizi pubblici. Sull’infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 30 comma 15
della legge 289/2002 v. Corte
costituzionale, sentenza n. 320 del 2004, in www.consultaonline.it con nota di M.BARBERO.
Vedi anche Corte dei conti Sez.
riun. N. 12/QM – 2007- . M.
SMIROLDO, La giurisdizione di nullità della Corte dei conti sui
provvedimenti e sui contratti che violano l’art. 30, comma 15, L. 27
dicembre 2002, n. 289: per gli enti territoriali un possibile exit
device per liberarsi dalla morsa dei derivati finanziari, in www.
Lexitalia.it,n. 6/2008; S..GRECO,
Le funzioni decentrate della Corte dei conti: giurisdizione e controllo
referto”, Milano, 4 ottobre 2004, in www.corteconti.it;
M. SMIROLDO - La garanzia degli
equilibri di bilancio degli enti della finanza pubblica allargata: la
costituzionalizzazione della golden rule e la sanzione per l’inosservanza
del divieto di ricorso all’indebitamento per il finanziamento di spese
diverse da quelle d’investimento, in www.lexitalia.it –M.SMIROLDO, Nuove tecniche di tutela degli
interessi erariali: brevi osservazioni su alcuni profili sostanziali e
processuali riguardanti l’applicazione dell’art. 30 comma 15 della legge
27 dicembre 2002 n. 289, in atti del convegno di Palermo dell’11 dicembre
2004 in memoria di Francesco Rapisarda. Per una specifica fattispecie
esaminata in giurisprudenza v. Corte dei conti, sez. Lazio, , n. 3001 del 20
dicembre 2005. Al riguardo v. anche la relativa nota di G.ALBO, in
Lexitalia.it-2006, Self - restraint della Corte dei conti al primo vaglio
della fattispecie sanzionatoria prevista dall’art.30, comma 15, legge 27
dicembre 2002 n. 289 (l. finanziaria 2003)- Sul
ricorso ai prodotti finanziari derivati v. anche
art. 41, comma 1 della legge n. 448 del 2001; decreto ministro
economia e finanze n. 389 del 1° dicembre 2003; art. 3 commi da 16 a 21
della legge 350/2003; circolare ministero economia e finanze del 27 maggio
2004 in G.U. ser. gen. n. 128 del 3 giugno 2004; circolare Cassa depositi e
prestiti in G. U. del 16 aprile 2004 n. 89 –“Comunicato concernente
chiarimenti sulla finanziabilità dei debiti fuori bilancio” e le
osservazioni contenute nelle deliberazioni n. 9/2004 e 10/2004 della
Corte dei conti sezione delle autonomie, in www.corteconti.it
nonché
G.P. MANZELLA, Funzione di coordinamento e debito degli enti locali,
in Giornale di diritto amministrativo, 2004,4, pp. 441 e ss.; G.P. MANZELLA,
L’indebitamento degli enti territoriali: disciplina ed assetti, in
Giornale di diritto amministrativo, 2004, 5, pp. 507 e ss.
M.NIGRO, Strumenti derivati e finanza creativa: rigidi paletti all’ingegneria
contabile, in Guida agli enti locali, 18 giugno 2004, n. 24, pp. 60 e ss..
Per alcune pronunce della Corte dei conti in tema di responsabilità
amministrativa collegata a fattispecie di
indebitamento o di investimento
mobiliare cfr. C. conti, sez. III centrale n. 440 del 28 ottobre 2003; sez.
giur. reg. per il Lazio n. 1004 del 25 marzo 2004; sez. giur. reg. per il
Veneto n. 879 del 29 giugno 2004; sez.
Abruzzo n. 67 del 14
gennaio 2005. V. anche il testo dell’audizione dei rappresentanti della
Corte dei Conti presso la
Commissione finanze della Camera dei deputati nell’ambito dell’indagine
conoscitiva sulle problematiche relative alla diffusione di strumenti
finanziari derivati- 3 marzo 2005, in www.corteconti .it, che nelle
conclusioni hanno evidenziato che “…La difficile situazione finanziaria
nella quale versano gli enti territoriali, specie quelli di media e
piccola dimensione se, per un verso, vede ridursi in termini reali le
risorse su cui poter contare, d’altro canto non allenta le esigenze di
spesa per corrispondere alla domanda di servizi essenziali e indispensabili
avanzata dai cittadini, nel quadro di quei diritti di cittadinanza che sono
loro riconosciuti per costituzione. Una delle conseguenze è l’aumento
dello stock di debito riscontrato negli ultimi anni, che ne ha reso elevato
il costo e più a rischio la copertura. E’ in questa difficile situazione
che gli enti territoriali sono indotti a ritagliarsi percorsi di
sostenibilità finanziaria, rivolgendosi a nuovi canali di finanziamento per
controbilanciare recenti tagli dei finanziamenti e far fronte ad una
dilatazione della spesa conseguente anche alle nuove competenze attribuite.
La rincorsa agli strumenti derivati è pure l’esito dei fenomeni descritti
e, nei casi in cui rappresenta una scelta necessitata, a causa di una
ricorrente crisi di liquidità o per l’eccessivo costo del debito
tradizionale che si vuole in ogni modo ridurre, proprio allora include
maggiori rischi. I quali non ricorrono o, meglio, rappresentano una alea
accettabile, allorché la strategia sia rivolta alla copertura del rischio
di variazione dei tassi o a ricalibrare lo stock complessivo del debito,
nella coerente composizione fra tassi fissi e variabili. Perciò,
mentre sui derivati rivolti a riduzione del costo del debito – al di fuori
di strategie di globale ristrutturazione - si concentrano profili di
maggiore preoccupazione, altrettanta riflessione meritano le
ricontrattazioni dei derivati che, tramite lo “smontaggio” delle
operazioni in essere, rischiano, non solo di aumentare la complessità degli
strumenti, ma di rappresentare ulteriore aggravio finanziario per gli enti,
in genere compensato grazie ad ulteriori premi di liquidità scontati
peraltro sulle nuove condizioni contrattuali. Occorre porre attenzione al
fenomeno delle rimodulazioni, seppure operate a fronte di mark to market
negativi; nei cui effetti a cascata, tuttavia, è il rischio di esposizioni
finanziarie destinate a divenire progressivamente insostenibili. A fronte
delle indicate preoccupazioni, valgano le seguenti raccomandazioni. La
conoscenza dei mercati finanziari è condizione non frequente nell’ambito
delle amministrazioni pubbliche, ma ricorre raramente presso gli enti
di piccole e medie dimensioni. Sembra disconoscere tale realtà la
richiesta degli Istituti di credito di sottoscrizione della clausola di “operatore
qualificato” [art. 31, Reg. Consob] da parte dei responsabili degli enti,
i quali in generale, se di piccole o medie dimensioni, mancano di comprovata
esperienza nel campo dei prodotti derivati, soprattutto con riguardo alla
comprensione dei fenomeni sottesi alla evoluzione dei tassi di interesse.
Altrettanta riflessione meritano le clausole vessatorie che tendono ad
escludere l’applicabilità dell’art. 1467 c.c. e la rilevanza dell’eccessiva
onerosità, anche quando i contratti derivati non perseguono finalità
speculative. Va inoltre osservato come sarebbe auspicabile un proficuo
confronto, soprattutto nell’ambito locale degli enti di minori dimensioni,
al fine di un esame comparato dei contenuti contrattuali di volta in volta
proposti dagli intermediari. A tal fine risulterebbe utile la creazione di
una rete informativa per offrire una mappa aggiornata sull’andamento dei
contratti in essere nelle varie realtà locali con riferimento alle
condizioni offerte. Quanto alla recente disciplina sull’accesso al mercato
dei capitali, la circolare del Ministero dell’economia del maggio scorso
è valsa a porre in chiaro i limiti di garanzia richiesti alle operazioni su
derivati. In particolare, riguardo alle operazioni derivate “indirizzate
alla ristrutturazione del debito”, sembra desumersi come esse debbano
prendere in considerazione l’intera esposizione debitoria. Per altro
verso, la previsione di up-front, riferita esclusivamente alle operazioni di
ristrutturazione del debito, sembra escludere la possibilità di farvi
ricorso in ogni altra ipotesi e, fra queste, anche nel caso di rimodulazione
di contratti precedenti con mark to market negativo. Il che trova conferma
nelle precisazioni recate dalla indicata circolare del Ministero dell’economia,
in aggiunta alle quali andrebbe peraltro ribadito che, ove consentita, per
tale forma di finanziamento debbono valere i medesimi vincoli stabiliti per
mutui ed emissioni con esclusiva possibile destinazione a spese di
investimento. Ciò considerato, seppure non possano disconoscersi i vantaggi
legati ad una prudente gestione attiva delle passività, resta l’esigenza
che essa sia assistita da adeguata competenza e professionalità, oggi non
riscontrabile negli enti di piccole o medie dimensioni. Nei confronti dei
quali, resta il margine di rischio connesso all’andamento dei mercati
finanziari, a fronte di clausole contrattuali non percepite nel loro
effettivo valore che, proiettato sino alla scadenza del derivato, può
includere differenziali negativi destinati a risultare privi di adeguata
copertura…”. -cfr. il
quotidiano economico ITALIA OGGI
del 4 marzo 2005-“Corte dei conti:allarme derivati per le amministrazioni
locali”. In argomento, per le novità introdotte dalla legge finanziaria
per il 2005 v. G.P. MANZELLA, Indebitamento degli enti locali e legge finanziaria per il 2005, in
Giornale di diritto amministrativo,
3-2005-337 e ss. ;
F.PETRONIO, L’indebitamento e gli
equilibri di bilancio degli enti locali nelle analisi della Corte dei conti
(nota a C. conti, sez. delle autonomie 27 luglio 2005), in Foro
amm. CDS, 2005, 9, pag. 2748 e ss. Al
riguardo, infine v. art. 62 della legge 133/2008- Art. 62-Contenimento
dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e
degli enti locali-01. Le norme del presente articolo
costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza
pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma,
della Costituzione. 1. Ai fini della tutela dell'unità economica della
Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza
pubblica previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, alle regioni,
alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali e' fatto
divieto di stipulare fino alla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 2, e comunque per il periodo di un anno decorrente dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, contratti relativi agli
strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonche' di
ricorrere all'indebitamento attraverso con-tratti che non prevedano
modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale
e interessi. La durata dei piani di ammortamento non può essere superiore a
trent'anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o
rinegoziazione ammesse dalla legge. Per gli enti di cui al presente
comma, e' esclusa la possibilità di emettere titoli obbligazionari o altre
passività con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza.2.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione
nazionale per le società e la borsa, con regolamento da emanarsi ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
individua la tipologia dei contratti relativi a strumenti finanziari
derivati che i soggetti di cui al comma 1 possono stipulare e stabilisce i
criteri e le condizioni per la conclusione delle relative operazioni.3.
Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle
regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali che
non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo. Sull’art.
30 comma 5 legge 289/2002 cfr. Relazione del Procuratore generale della
Corte dei conti- anno giudiziario 2008, in www.corteconti.it.
“….Infine, con riferimento alle nuove forme di tutela approntate sul
piano legislativo, dovrà inevitabilmente maturare un più penetrante
approfondimento di numerose tematiche applicative correlate. Ciò, ad
esempio, è già avvenuto tramite primi approcci giurisprudenziali alle
modalità di applicazione dell’art. 30, comma 15, della legge n. 289/2002
(finanziaria 2003) nel caso di illecito ricorso all’indebitamento per
finanziare spese correnti, fattispecie da cui oggi appare essere esclusa l’ipotesi,
pur essa ad altissimo rischio di futuri e differiti indebitamenti, del
ricorso da parte di enti pubblici e locali ai famigerati strumenti dei
«derivati finanziari».La Corte costituzionale ha rilevato, con
sentenza n. 320/2004, che la previsione normativa della nullità degli atti
e dei contratti posti in essere in violazione del divieto di ricorrere all’indebitamento
per finanziare spese diverse da quello di investimento, di cui all’ultimo
comma dell’art. 119 Cost., e della possibile condanna, da parte della
Corte dei conti, ad una sanzione pecuniaria rapportata all’indennità di
carica per gli amministratori degli enti territoriali che vi ricorrano «non
inerisce alla materia della disciplina dell’ordinamento e dell’organizzazione
amministrativa e contabile delle Regioni e degli enti locali, ma trova il
suo fondamento nella potestà legislativa dello Stato di dare attuazione al
sesto comma dell’art. 119 Cost., dal momento che configura esclusivamente
alcune sanzioni per comportamenti confliggenti con il divieto affermato
nella disposizione costituzionale». La norma in discorso, a seguito
di prime oscillazioni giurisprudenziali emerse in fase applicativa, è
stata anche vagliata dalle SS.RR. della Corte dei conti, con sentenza n.
12/2007/QM del 27 dicembre 2007. Quest’ultima decisione, risolvendo al
momento talune problematiche concernenti
specifici casi processuali, ha
messo in luce l’affiancarsi di detta fattispecie tipizzata di
responsabilità a quella più generale della responsabilità amministrativa
per danno, dandosi in tal
maniera luogo ad un ventaglio di tutele giudiziali tutte ascrivibili, pur
nella diversità delle discipline di dettaglio e attraverso una più
puntuale interpositio legislatoris,
all’area della potestà cognitiva spettante alla Corte dei conti ai sensi
dell’art. 103, comma 2, della Costituzione…”
[4]
Ancora sull’art. 30 comma 15 si
richiama C. conti sez. riun. n.
12/QM/2007 (rel .Miele) , in www.amcorteconti.it,
che ne ha definito i profili essenziali-
ed in particolare che: a) il tipo di procedimento
giurisdizionale da seguire per applicare la sanzione prevista dall'art. 30,
comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) deve
essere quello previsto per l'ordinario giudizio di responsabilità dinanzi
alla Corte dei conti di cui agli artt. 43 e seguenti del R.D. n. 1038/1933 e
all'art. 5 della legge n. 19/1994, non potendo trovare applicazione, in tali
ipotesi, la modalità procedurale prevista dall'art. 58 del R.D. 13 agosto
1933, n. 1038 relative ai giudizi ad istanza di parte;b)
ai fini della configurazione della fattispecie sanzionatoria prevista
dall'art. 30, comma 15, della legge n. 289/2002, il titolo soggettivo di
imputazione della sanzione deve essere determinato e valutato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994, come modificato dall'art. 3,
comma 1, del d.l. n. 543/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n.
639/1996, e pertanto, ai fini della applicazione della sanzione in parola
nei confronti degli amministratori che abbiano deliberato il ricorso
all'indebitamento per spese diverse da quelle di investimento, è necessario
che ricorra, nella fattispecie concreta, l'elemento soggettivo della colpa
grave, o, ovviamente, del dolo;c) ai
fini della integrazione della fattispecie sanzionatoria in parola è
necessario che la delibera di contrarre il mutuo venga portata ad esecuzione
mediante la stipula del relativo contratto, non essendo sufficiente, al fine
suddetto, la sola adozione della delibera di contrarre il mutuo stesso; d)
nel caso di una delibera di indebitamento per far fronte ad una
sentenza esecutiva di condanna emessa successivamente al 7 novembre 2001, ma
relativa a fatti accaduti precedentemente alla predetta data, il debito deve
ritenersi “maturato” al momento del deposito della sentenza stessa e non
già al momento - antecedente - in cui l'ente, soggetto passivo
dell'obbligazione pecuniaria, avrebbe dovuto eseguire la controprestazione
da cui è scaturita, in seguito, la sentenza esecutiva;e) l'ente
destinatario della sanzione va individuato nell'ente di appartenenza degli
amministratori condannati. Ancora
la sentenza, nel ricondurre la fattispecie nell’alveo della
responsabilità amministrativo contabile , seppur sanzionatoria , ha
rilevato che
“…la stessa configuri una particolare
fattispecie di responsabilità sanzionatoria che differisce e va tenuta nettamente distinta dalla ordinaria
responsabilità amministrativa-contabile “per danno” di tipo
risarcitorio, di cui solitamente conosce il giudice contabile. In
proposito giova considerare, infatti, che la
potenziale lesione degli equilibri di bilancio, che trova sanzione nella
norma in commento, prescinde dal
verificarsi di un “danno” risarcibile in senso proprio; peraltro, i
due profili (quello sanzionatorio e quello risarcitorio), pur restando
divisi, possono tuttavia coesistere,
qualora, in conseguenza della violazione del vincolo costituzionale, venga a
verificarsi per l'amministrazione pubblica anche un danno patrimonialmente
valutabile (cfr., in terminiis, Sez. giur. Lazio, 20 dicembre 2005,
n. 3001). Mentre, infatti, la responsabilità amministrativa di tipo
risarcitorio di cui solitamente conosce la Corte è finalizzata al
risarcimento del danno patrimoniale subìto dall'amministrazione pubblica in
relazione alla violazione di obblighi di servizio, nella
fattispecie in parola la violazione del vincolo costituzionale di cui
all'art. 119, sesto comma, della Costituzione, viene sanzionata a
prescindere dalla produzione di un danno, avendo il legislatore ritenuto
meritevole di particolare protezione la regola dell'equilibrio di bilancio
anche quando la sua violazione non comporti un danno attuale e concreto
valutabile economicamente, ma soltanto il pericolo di disequilibri che
incidano negativamente sulla stabilità della finanza pubblica nel suo
complesso. In considerazione di ciò, è irrilevante - ai fini della
irrogazione della sanzione - che la violazione del divieto costituzionale
abbia cagionato un danno, tenuto conto, altresì, che la
sanzione è commisurata a parametri certi (le indennità percepite dagli
amministratori al momento della violazione) ed è irrogabile, nei limiti
minimo e massimo individuati dalla legge stessa, in ragione della mera
potenzialità lesiva insita nella violazione del vincolo costituzionale di
cui all'art. 119, sesto comma, della Costituzione. In considerazione di
ciò, questo particolare tipo di responsabilità amministrativa (quella
sanzionatoria) - al contrario della responsabilità amministrativa di tipo
risarcitorio, che non può sussistere se non in presenza di un danno
risarcibile - non implica
necessariamente la sussistenza di un danno patrimoniale, in quanto, essendo
di tipo sanzionatorio e non risarcitorio, può sussistere pur allorquando
non si sia verificato alcun danno patrimonialmente rilevante per le finanze
dell'ente di appartenenza dell'amministratore o del dipendente pubblico che
abbia violato il precetto previsto dalla legge, e a cui la legge stessa
riconnette l'applicazione di una sanzione. Ciò è a dire che, ai fini
della sussistenza della responsabilità amministrativa di tipo sanzionatorio
non occorre, da parte del giudice, verificare la sussistenza di un danno
ingiusto risarcibile, non essendo, appunto, una forma di responsabilità per
danno, ma è necessario che si
accerti la mera violazione del precetto previsto dalla legge, oltre,
ovviamente, l'elemento psicologico. E' evidente, peraltro, che, ove
quella stessa condotta illecita dovesse cagionare un danno patrimoniale,
economicamente valutabile, la fattispecie comporterebbe altresì la
responsabilità amministrativa di tipo risarcitorio, che - come è noto - è
configurata dal legislatore mediante il ricorso ad una clausola generale,
secondo cui la responsabilità discende dall'aver cagionato un danno
patrimoniale all'amministrazione pubblica, in violazione degli obblighi di
servizio e con comportamenti omissivi o commissivi connotati dall'elemento
soggettivo del dolo o della colpa grave. La
sanzione in parola si inquadra in quel sistema tipizzato di fattispecie di
responsabilità sanzionatoria che si è venuto delineando, negli ultimi
anni, mediante la previsione, sul piano legislativo, di fattispecie
tipizzate di illeciti amministrativo-contabili, che si aggiungono alle
tradizionali fattispecie di responsabilità sanzionatoria già conosciute
dall'ordinamento e rientranti nella giurisdizione della Corte dei conti,
come, ad esempio, quella prevista dal combinato disposto delle disposizioni
di cui agli artt. 45, comma 2, lett. c), e 46, comma 1, del R.D. 12 luglio
1934, n. 1214, che stanno dando luogo ad un vero e proprio sistema
sanzionatorio contabile (cfr. Sez. giur. Umbria, 8 maggio 2007, n. 128) che
si affianca, nella tutela delle risorse pubbliche, al sistema tradizionale
della responsabilità amministrativa di tipo risarcitorio basato sulla
clausola generale del risarcimento dei danni. Il fatto che la sanzione
prevista dall'art. 30, comma 15, della legge n. 289/2002 configuri una
particolare fattispecie di responsabilità sanzionatoria devoluta alla
giurisdizione della Corte dei conti, non
deve indurre, peraltro, a ritenere, sul piano teorico ricostruttivo, che la
responsabilità amministrativa abbia, in via generale, una connotazione
sanzionatoria piuttosto che risarcitoria. Ed infatti, fermo restando che
la responsabilità amministrativa per danno ha, in via generale, sicuramente
natura risarcitoria, il fatto che quella prevista dall'art. 30, comma 15,
della legge n. 289/2002 configuri una
particolare fattispecie di responsabilità sanzionatoria non solo non
costituisce argomento decisivo per ritenere, sul piano teorico
ricostruttivo, che la responsabilità amministrativa abbia, in via generale,
una connotazione sanzionatoria piuttosto che risarcitoria, ma induce,
per contro, a ritenere che, alla luce dell'ordinamento vigente, la stessa
(la responsabilità di tipo sanzionatorio) è sicuramente compatibile, nel
sistema delle responsabilità devolute alla cognizione della Corte dei
conti, con la stessa responsabilità amministrativa di tipo risarcitorio.In
proposito giova considerare, infatti, che l'art. 103, comma 2, della
Costituzione, nel prevedere e disciplinare la giurisdizione della Corte dei
conti prevede espressamente che <<la Corte dei conti ha
giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre
specificate dalla legge>>, così attribuendo alla giurisdizione
del giudice contabile non solo, in via generale, la responsabilità
amministrativa per danno, e quindi di tipo risarcitorio, generica, nel senso
di responsabilità non tipizzata, che trova comunque la sua fonte <<nelle
materie di contabilità pubblica>> (prima parte della disposizione
di cui all'art. 103, comma 2, Cost.), ma anche, in via speciale, le altre
fattispecie di responsabilità di tipo non risarcitorio, quali possono
essere, appunto, le fattispecie di responsabilità sanzionatoria come quella
prevista dall'art. 30, comma 15, della legge n. 289/2002, o come quella
prevista dal combinato disposto delle disposizioni di cui agli artt. 45,
comma 2, lett. c), e 46, comma 1, del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e che
trovano la loro fonte e la loro previsione, a livello costituzionale, <<nelle
altre (materie - ndr) specificate dalla legge>> (seconda parte
della disposizione di cui all'art. 103, comma 2, Cost.), o addirittura nella
stessa prima parte della stessa disposizione costituzionale, disciplinando
essa comunque un istituto - come quello del divieto di indebitamento -
sicuramente rientrante <<nelle materie di contabilità
pubblica>>….”.
[5]
cfr. U. MONTELLA, op. cit. “….L’art.
26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 (finanziaria per l’anno 2000) ha
creato un sistema centralizzato di acquisti della P.A. per il tramite di una
società appositamente costituita – la CONSIP - la quale, in qualità di
concessionaria, funge da stazione appaltante per la stipula di convenzioni
quadro per l’acquisizione di beni e servizi. L’adesione alle
convenzioni quadro stipulate da CONSIP, dapprima facoltativa, è stata resa
obbligatoria per tutte le pubbliche amministrazioni dal 3° comma dell’art.
24 della legge finanziaria in esame. La dizione utilizzata è della
massima ampiezza. Si fa riferimento, in primo luogo, alla tabella C della
medesima legge (in pratica tutte le amministrazioni centrali e tutti gli
enti, anche autonomi, vigilati dallo Stato); in via residuale, al fine di
eliminare ogni dubbio che dovesse sorgere rispetto alla sottoposizione all’obbligo
di che trattasi, lo si estende a tutti gli enti pubblici istituzionali nella
cui accezione trovano posto tutti quelli istituiti per legge o dalla legge
presi in considerazione. Merita una breve riflessione la differenza
terminologica utilizzata dal legislatore per individuare i destinatari dell’obbligo
di cui al comma 1 (tutte le
amministrazioni aggiudicatici) e di quello di cui al comma 3 (enti
pubblici istituzionali). Appare subito chiaro come la dizione "amministrazioni
aggiudicatici", comprendente anche tutte i privati concessionari di
pubblici servizi e le società pubbliche, sia molto più ampia di quella di
cui al comma in commento che è invece limitata agli enti pubblici
soggettivamente intesi e creati, con fonte avente forza e valore di legge ("istituzionali"), per soddisfare interessi pubblici aventi
rilevanza costituzionale. La norma consente altresì, in via facoltativa, la
possibilità di aderire alle convenzioni ai partiti politici in occasione
delle spese per le competizioni elettorali: la motivazione risiede nella
possibilità di conseguire risparmi di spesa in occasione dei rimborsi cui i
partiti hanno diritto. Unica eccezione all’obbligo di cui trattasi è
prevista per gli enti locali (comuni, province, comunità montane e loro
consorzi) purchè adottino i prezzi previsti nelle convenzioni come base d’asta
al ribasso.L’eccezione trova la sua ratio nella volontà del legislatore
di salvaguardare comunque la piccola e media impresa la quale negli acquisti
degli enti locali trovano una risorsa non indifferente. Deve sottolinearsi
come la dizione usata dal legislatore sia però poco lineare in quanto
prevede la possibilità di deroga solo adottando i prezzi delle convenzioni
come base d’asta al ribasso e non tiene conto del criterio di
aggiudicazione "all’offerta
economicamente più vantaggiosa", criterio che pure è previsto
dalla normativa in materia di appalti di forniture e di servizi. In tale
ipotesi non è ben chiaro se la deroga sia possibile o meno.Ed allora, alla
luce dell’obbligo di cui sopra, individuato l’oggetto del bene o del
servizio da acquisire, è necessario verificare se esso sia presente o meno
tra quelli di cui alle convenzioni CONSIP; a tal fine è necessario
consultare il sito internet www.acquistinretepa.it nel
quale sono riportate tutte le convenzioni attive, in corso di attivazione
nonché esaurite.Se il bene o servizio è presente in una delle convenzioni
attive è necessario che la struttura amministrativa interessata si
"registri" come utente indicando quale sia la persona fisica
deputata ad "ordinare" la spesa; con la registrazione è possibile
effettuare ordinativi con le modalità descritte nel sito stesso.Se il bene
non è presente nelle convenzioni si può naturalmente procedere all’acquisto
in modo autonomo.Perché nasca l’obbligo di aderire alle convenzioni deve
esservi identità non solo del bene o servizio in termini merceologi ma
anche più strettamente giuridico-contrattuali con riferimento alle
modalità, tempi di adempimento e alla natura del contratto in relazione all’interesse
pubblico da perseguire.Ed allora, se intenzione dell’amministrazione,
adeguatamente motivata, è quella di acquistare un’automobile e nella
convenzione si trova solo il liesing, non vi è identità tra l’utilità
da acquisire e quella in convenzione e non scatta l’obbligo di cui al
comma 3.Analogamente, se le modalità di consegna di un bene previste nella
convenzione sono assolutamente inconciliabili con le esigenze dell’amministrazione,
questa potrà procedere autonomamente in quanto non vi è identità sotto il
profilo delle modalità di adempimento.L’obbligo di cui è discorso in
buona sostanza va adempiuto secondo criteri di buon senso che, dal punto di
vista giuridico, si traducono nel rispetto del principio di ragionevolezza.
….I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 3
dell’art. 24 e cioè quelli di valore superiore a 50.000 euro non
preceduti da gara comunitaria e quelli conclusi fuori dalle convenzioni
CONSIP (ovviamente per i beni e servizi per i quali convenzioni vi siano)
sono nulli ai sensi del successivo 4° comma della medesima fonte normativa.
Il legislatore quindi, al fine di rendere quanto più cogenti gli
obblighi di cui sopra ha, in teoria, previsto la maggiore delle sanzioni
possibili nel diritto privato: quella della nullità dell’atto. Orbene
tale locuzione non appare nella fattispecie la più corretta in relazione
alle conseguenze previste per i contratti stipulati in violazione degli
obblighi di che trattasi. Come noto la nullità comporta che l’atto non
produca effetti; l’atto nullo è un non atto ed il giudice, quando viene
chiamato a sindacarne la nullità, laddove la ravvisi, emette una pronuncia
meramente dichiarativa, ricognitiva di una situazione nel mondo giuridico
già in essere: quella di un atto che, ex tunc, e cioè sin dall’origine,
non ha prodotto effetti Ebbene la nullità de qua potrebbe rientrare in
quella di cui al comma 1 dell’art. 1418 c.c. laddove si prevede che il
contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, quali appunto
devono essere intese quelle di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 24 in
argomento. Una tale conclusione mal si concilia però con la successiva
previsione contenuta nel comma 4 del medesimo art. 24 secondo cui "il
dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde, a titolo personale,
delle obbligazioni derivanti dai predetti contratti".Se il
contratto è nullo e non produce effetti, nel senso che non fa sorgere
diritti ed obblighi reciproci, non si vede quali obbligazioni possa essere
chiamato ad onorare il dipendente che si è limitato a sottoscriverlo e che
semmai non è neppure quello che ha condotto l’istruttoria ma solo colui
che ha il potere di impegnare l’amministrazione. Se invece il contratto
produce effetti, come si ritiene più corretto, dovrebbe parlarsi di inefficacia - e non di nullità
- dell’atto nei confronti della pubblica amministrazione per conto
della quale il dipendente l’ha sottoscritto. Il contratto in buona
sostanza non produce effetti, è appunto inefficace. L’inefficacia
naturalmente opera solo nei confronti dell’amministrazione; si rompe, ope
legis, il rapporto di immedesimazione organica tra funzionario pubblico e
p.a., rimanendo il primo direttamente obbligato dal rapporto nascente con la
stipula del contratto che è pienamente valido e, nei suoi confronti,
efficace (e quindi né nullo né annullabile). La disposizione in esame
ricorda l’analoga previsione contenuta nell’art. 6, comma 2, della legge
24.12.1993 n. 537 come modificato dall’art 44 della legge 23.12.1994 n.
724 che prevede la nullità dei contratti tacitamente rinnovati, nonchè
quella di cui all’art. 35, comma 4, del D.L.vo 25.2.1995 n. 77 recante l’ordinamento
finanziario degli enti locali (oggi trasfusa nell’art. 191 del Testo Unico
degli enti locali approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267).Detta norma prevede
che, nel caso in cui vi sia stata acquisizione di beni e servizi in
violazione delle norme sulla regolarità contabile di cui ai commi 1, 2 e 3
del medesimo articolo, il rapporto obbligatorio intercorra, ai fini della
controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato
fornitore e l'amministratore funzionario o dipendente che hanno consentito
la fornitura.Ebbene la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla
legittimità di tale articolo, con sentenza n. 26 del 6.2.2001 ha parlato di
inefficacia
nei confronti della P.A. (e non certo di nullità) del contratto
stipulato in violazione delle norme di regolarità contabile di cui ai primi
3 commi dell’articolo 35 del D.L.vo n. 77/95. Se la locuzione nullità
di cui all’art. 24, comma 4, della legge 289/2002, viene letta come inefficacia verso la P.A. dei contratti stipulati in violazione dei
commi 1 e 3, ben si giustifica allora la previsione secondo cui il contratto
stipulato vincola solo il dipendente che lo ha sottoscritto, il quale
risponderà a titolo personale delle obbligazioni da esso
derivanti.Rompendosi il rapporto di immedesimazione organica tra funzionario
ed amministrazione è chiaro che solo il dipendente che ha sottoscritto il
contratto (e non anche colui che eventualmente abbia svolto l’istruttoria)
sarà vincolato dallo stesso in quanto è l’unico che in esso risulta, non
rilevando dal punto di vista civilistico, chi realmente, nell’ambito dell’organizzazione
interna dell’ente, avrebbe dovuto attivarsi per il rispetto degli obblighi
violati (la qual cosa avrà semmai rilevanza a livello disciplinare, penale
e/o amministrativo contabile). È allora chiaro che la responsabilità di
cui alla previsione normativa è innanzitutto responsabilità civile di
natura contrattuale di cui è chiamato a rispondere il funzionario che
ha sottoscritto il contratto e che è quindi personalmente obbligato a
onorarlo. Per contro va pure detto che, se il contratto è stato ben
eseguito da parte del privato contraente, la fornitura o il servizio reso
sono andati a vantaggio non del funzionario contraente ma della p.a. per la
quale lo stesso ha, se pur illegittimamente, agito.Vi è anche da chiedersi
come potrebbe essere attivata una tale responsabilità del dipendente
laddove, ed è la maggioranza dei casi, lo stesso soggetto che sottoscrive
il contratto è anche colui che poi è chiamato a liquidare la spesa a
titolo di corrispettivo per la prestazione ricevuta. Difficilmente tale
soggetto, quale funzionario dell’ente, farà valere l’inefficacia dell’atto
da lui stesso stipulato in modo da rispondere personalmente delle
obbligazioni assunte.L’inefficacia potrebbe però essere eccepita non
tanto da chi liquida la spesa ma dal servizio ragioneria chiamato ad
emettere il mandato di pagamento (in fase quindi di ordinazione della spesa)
o al limite dal tesoriere competente al pagamento il quale, tenuto comunque
a verificare la legittimità del titolo, potrebbe omettere di eseguirlo
sulla base della inefficacia del contratto su cui la spesa si fonda. In tal
caso certamente la posizione del funzionario che ha sottoscritto l’atto si
complicherebbe non poco, potendosi questi vedere sottoposto ad azione
giudiziaria per inadempimento contrattuale da parte del fornitore non
pagato.Laddove infatti questi chiamasse in giudizio la p.a. per vederla
condannata alla pagamento di quanto gli spetta, essa dovrebbe essere
estromessa dal giudizio non essendo, in virtù dell’inefficacia di cui
sopra, parte del rapporto contrattuale fatto valere in giudizio.Neppure
potrebbe il privato fornitore agire per ingiustificato arricchimento ex art.
2041 c.c. nei confronti della p.a. stessa in quanto, come ha dichiarato la
Corte dei Cassazione in relazione all’art. 35 del D.L.vo 77/95 (Cass. civ.
Sez. I, 29 luglio 1997 n. 7085), con il venir meno del rapporto di
immedesimazione organica tra funzionario e p.a. e la conseguente
imputabilità del rapporto obbligatorio contrattuale direttamente alla
persona fisica del dipendente, il privato disponendo di una azione diretta
ed immediata nei confronti di quest’ultimo, non potrebbe esperire azione
sussidiaria di arricchimento senza causa. Una tale azione potrebbe semmai
essere esperita, successivamente, dal funzionario eventualmente condannato
all’adempimento il quale, essendo la prestazione stata comunque resa alla
p.a., potrebbe chiamare quest’ultima a rifonderlo di quanto pagato al
fornitore nei limiti dell’arricchimento ricevuto.Appaiono chiari allora i
rischi cui è sottoposto il funzionario che sottoscrive un contratto in
violazione dei commi 1 e 3 dell’art. 24 della finanziaria 2003 ai quali si
aggiungono quelli che corre l’amministrazione stessa, la quale a fronte di
una prestazione ricevuta nonostante l’inefficacia del contratto, vedrebbe
però venir meno tutte quelle clausole negoziali volte a garantire la bontà
della prestazione stessa (penali, risoluzione anticipata, risoluzione in
danno) la cui inefficacia potrebbe essere causa di danno erariale (si pensi
alla mancata applicazione delle penali o al pregiudizio derivante dalla
impossibilità di applicare la risoluzione in danno con la conseguente
necessità di rivolgersi, ove l’urgenza della prestazione non consenta
altro, ad altro fornitore a trattativa privata).Responsabile di tale danno
non sarebbe tanto chi ha sottoscritto il contratto (al quale potrebbe essere
imputata una culpa in vigilando), quanto chi ha effettuato l’istruttoria e
non ha evidenziato, a colui che poi sarà chiamato ad impegnare l’amministrazione,
la necessità di effettuare una gara comunitaria - in quanto il valore dello
stipulando contratto eccede i 50.000 euro - o di rivolgersi alla CONSIP in
quanto per il bene o il servizio da acquisire esiste già una convenzione in
atto.Ed allora certamente corretta è l’ulteriore previsione di cui al
comma 4 dell’art. 24 secondo cui la stipula di contratti in violazione dei
commi 1 e 3) "è causa di
responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno
erariale, si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle
convenzioni anzidette e quello indicato nel contratto".Come si
è visto in tali casi l’amministrazione è esposta ad una serie di
possibili danni di cui, nel caso di violazione dell’obbligo di aderire
alle convenzioni CONSIP, quello derivante dalla differenza tra il prezzo di
cui alle convenzioni e quello di cui al contratto, è solo uno dei possibili
e neppure il più probabile alla luce dell’esperienza recente che vede i
fornitori offrire gli stessi beni di cui alle convenzioni CONSIP ad un
prezzo più basso rispetto a quello in esse previsto…”
[6]
Lo stesso d.l. 168/2004 ha anche previsto
specifici obblighi di comunicazione ed
informazione agli organi di controllo ed alla Corte dei conti
in ordine all’attività contrattuale relativa i beni e servizi
(art. 1 comma 3 bis che integra l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488 -“… I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche
deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e
servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di
gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo
nonché che (comma 4) “…. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto
allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi
e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il
rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3”. Art. 5 -”Dopo
l'articolo 198 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il
seguente:-"Art. 198-bis (Comunicazione del referto). - 1. Nell'ambito
dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la
struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di
gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli
amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti." La Corte
costituzionale, con sentenza n. 417 del 14 novembre 2005 ha affermato la
illegittimità costituzionale delle disposizioni
di cui all’art. 1, 9°, 10 e 11° comma del d.l. 12 luglio 2004, n
168 convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 nella parte in cui fissa
vincoli puntuali alle spese correnti delle regioni e degli enti locali,
nonché nelle parti in cui presuppone tali vincoli (prevedendo eccezioni
alla loro applicabilità) o pone disposizioni strumentali rispetto ad essi
(disciplinando adempimenti consequenziali, obblighi di motivazione o
informazione, o prevedendo fattispecie di responsabilità disciplinare ed
erariale per la loro violazione). La stessa decisione ha peraltro dichiarato
l’infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art.1,
5° comma d.l. 12 luglio 2004, n
168 convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191nella parte in cui impone
alle strutture operative interne degli enti locali l’obbligo di comunicare
alla Corte dei conti il referto relativo al
controllo di gestione, in riferimento agli artt. 3,100,114,117 e 118
Cost. , all’art. 9 legge cost. 18 ottobre 2001 n. 3 e al principio di
leale collaborazione.
[7]
Viene stabilito che le pubbliche amministrazioni statali, centrali e
periferiche (con esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado,
delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie) , inviano
entro il 28 febbraio per il 2008 ed entro il 31 dicembre per gli anni
successivi, al ministero dell’ Economia e delle finanze, un prospetto
contenente i dati relativi alla previsione annuale
dei propri fabbisogni di beni e servizi, per il cui acquisto si
applica il codice dei contratti pubblici, conformemente alle modalità e
allo schema pubblicati sul portale degli acquisti in rete del Ministero dell’economia
e delle finanze e di Consip spa. Il Ministro dell’economia e delle
finanze, avvalendosi di Consip spa, individua sulla base delle informazioni
di cui al comma 569 e dei dati degli acquisti delle amministrazioni di cui
allo stesso comma 569, per gli anni 2005-2007, acquisiti
tramite il Sistema di contabilità gestionale ed elaborati attraverso
l’utilizzo di sistemi informativi integrati, realizzati ai sensi dell’art.
1 comma 454 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, indicatori di spesa
sostenibile per il soddisfacimento dei fabbisogni collegati
funzionalmente alle attività da svolgere, tenendo conto delle
caratteristiche di consumo delle
specifiche categorie
merceologiche e dei parametri dimensionali della songola amministrazione,
nonché dei dati di consuntivo (comma 570). Gli indicatori ed i parametri di
spesa sostenibile definiti ai sensi del comma 570 sono messi a disposizione
delle amministrazioni di cui al comma 569 anche attraverso la pubblicazione
sul portale degli acquisti in rete del Ministero dell’economia e delle
finanzae e di Consip spa, quali utili strumenti di supporto e modelli di
comportamento , secondo
canoni di efficienza nell’attività di programmazione degli
acquisti di beni e servizi e nell’attività di controllo di cui all’articolo
4 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286 (controllo
di gestione) . In
relazione ai parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3 dell’art. 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 , il Ministero dell’economia e delle
finanze , attraverso Consip spa , entro tre mesi dall’entrata in vigore
delle legge finanziaria per il 2008, predispone e mette a disposizione delle
amministrazioni pubbliche gli
strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del bene e del
servizio e per l’utilizzo dei detti parametri, anche con l’indicazione
di una misura minima e massima degli stessi (comma 572). Per raggiungere gli
obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, fermo
restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n.
488 e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall’art. 1 comma 449
della legge 27 dicembre n. 296, i soggetti aggiudicatori
di cui all’art. 3 comma 25 del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture…possono ricorrere, per l’acquisto
di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consp spa, ai sensi dell’art.
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei principi di tutela
della concorrenza. Ferme rimanendo le previsioni di cui sopra (comma 574) il
Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base dei prospetti
contenenti i dati di previsione
annuale dei fabbisogni di beni e servizi di cui al comma 569, individua
entro il mese di marzo di ogni anno, con decreto, segnatamente in relazione
agli acquisti di importo superiore alla soglia comunitaria, secondo la
rilevanza del valore complessivo stimato, il grado di standardizzazione dei
beni e dei servizi ed il livello di aggregazione della relativa domanda
nonché le titpologie dei beni e dei servizi non oggetto di convenzioni
stipulate da Consip spa, per le quali le amministrazioni statali
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine
e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono
tenute a ricorrere alla Consip Spa , in qualità di stazione appaltante ai
fini dell’espletamento dell’appalto e dell’accordo quadro ,anche con
utilizzo di sistemi telematici.
[8]
Per un commento alla legge n. 246/2002 (di conversione del cd “decreto
taglia spese”) v. AA.VV. (a
cura di R. PEREZ) , Le limitazioni amministrative della spesa,
Milano, 2003; A.MONORCHIO-L.G.MOTTURA, Compendio
di contabilità di Stato, Bari, 2004.
[9]
Art. 46- Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica
amministrazione.-1. Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge 4 luglio 2006, n.
233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e
da ultimo dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e' così sostituito: «6. Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti
presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve
corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e
determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità
dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato
l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo
interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata; d) devono essere preventivamente
determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.Si
prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in
caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere
svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che
operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali,
ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel
settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa
per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come
lavoratori subordinati e' causa di responsabilità amministrativa per il
dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1,
comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2004, n. 191, e' soppresso.».2. L'articolo 3, comma 55, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' così sostituito: «Gli enti locali
possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente
dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività
istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal
Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267».3. L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 e' così sostituito: «Con il regolamento di cui all'articolo
89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in
conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i
criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione
autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La
violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito
disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della
spesa annua per incarichi di collaborazione e' fissato nel bilancio
preventivo degli enti territoriali.».
Circa i limiti di spesa riguardanti anche le consulenze dispone il
successivo articolo Art. 61. Ulteriori misure di riduzione della spesa ed
abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di
assistenza specialistica -1. A decorrere dall'anno 2009 la spesa
complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle
Autorità indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche
monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni,
e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007.
A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di
spesa.2. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle
amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per studi e consulenze,
all'articolo 1, comma 9, della legge23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «al 40 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «al
30 per cento»; b) in fine, e' aggiunto il seguente
periodo: «Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve
rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza
conferiti a pubblici dipendenti»3. Le disposizioni introdotte dal comma 2
si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.4. All'articolo 53,
comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31
dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette
alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di
effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori
esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza».5.
A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare
spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di
rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa
sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità. La disposizione del
presente comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle
università e dagli enti di ricerca.6. A decorrere dall'anno 2009
le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per
un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007
per la medesima finalità.7. Le società non quotate a totale
partecipazione pubblica ovvero comunque controllate dai soggetti tenuti
all'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6 si conformano al
principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni
pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonche' per sponsorizzazioni,
desumibile dai predetti commi……”.- Il tema del conferimento degli incarichi professionali della p.a è ampiamente approfondito dalla giurisprudenza e dottrina Cfr. sez. reg. per l’Abruzzo n. 350 del 14 settembre 2004; e sentenza n. 463 del 2004 della sezione regionale della Corte dei conti per l’Emilia Romagna, che riassumeva i principi affermati in materia (“…Per individuare le predette condizioni di legalità del conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione è necessario prendere le mosse dal principio generale, unitariamente e pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, che l'attività delle Amministrazioni deve essere svolta dai propri organi od uffici, consentendosi il ricorso a soggetti esterni soltanto nei casi previsti dalla legge o in relazione ad eventi e situazioni straordinarie non fronteggiabili con le disponibilità tecnico-burocratiche esistenti, correlato all'altrettanto generale pacifico principio che ogni pubblica Amministrazione deve caratterizzarsi per una struttura snella che impieghi anzitutto le risorse umane già esistenti all'interno dell'apparato, potendosi far ricorso a professionalità esterne solo nella documentata e motivata assenza delle stesse.Altro altrettanto pacifico principio è che le professionalità esterne alle quali ricorrere debbono essere individuate in base a criteri predeterminati, certi e trasparenti, essendo altresì necessario che il provvedimento di conferimento dell'incarico contenga i criteri di scelta, non sia generico o indeterminato ed abbia quale indefettibile presupposto la ricognizione e la certificazione dell'assenza effettiva nei ruoli organici delle specifiche professionalità richieste.La giurisprudenza della Corte dei conti, condivisa anche da questo Collegio, ha ritenuto che, per la nomina dei consulenti esterni, debbano essere rispettati i seguenti principi : a) che i conferimenti di incarichi di consulenza a soggetti esterni possono essere attribuiti ove i problemi di pertinenza dell'Amministrazione richiedano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente e conseguentemente implichino conoscenze specifiche che non si possono nella maniera più assoluta riscontrare nell'apparato amministrativo;b)che l'incarico stesso non implichi uno svolgimento di attività continuativa bensì la soluzione di specifiche problematiche già individuate al momento del conferimento dell'incarico del quale debbono costituire l'oggetto espresso;c) che l'incarico si caratterizzi per la specificità e la temporaneità dovendosi altresì dimostrare l'impossibilità di adeguato assolvimento dell'incarico da parte delle strutture dell'ente per mancanza di personale idoneo;d)che l'incarico non rappresenti uno strumento per ampliare surrettiziamente compiti istituzionali e ruoli organici dell'ente al di fuori di quanto consentito dalla legge;e)che il compenso connesso all'incarico sia proporzionato all'attività svolta e non liquidato in maniera forfetaria;f)che la delibera di conferimento sia adeguatamente motivata al fine di consentire l'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti;g)che l' organizzazione dell'Amministrazione sia comunque caratterizzata per il rispetto dei princìpi di razionalizzazione, senza duplicazione di funzioni e senza sovrapposizione all'attività ed alla gestione amministrativa, per la migliore utilizzazione e flessibilità delle risorse umane nonché per l'economicità, trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa, per il prioritario impiego delle risorse umane già esistenti all'interno dell'apparato; h)che l'incarico non sia generico o indeterminato al fine di evitare un evidente accrescimento delle competenze e degli organici dell'Ente, il che presuppone la previa ricognizione e la certificazione dell'assenza effettiva nei ruoli organici delle specifiche professionalità richieste; i) che i criteri di conferimento non siano generici perché la genericità non consente un controllo sulla legittimità dell'esercizio dell'attività amministrativa di attribuzione degli incarichi…” v. anche .P.DELLA VENTURA, Conferimento di incarichi di consulenza, in AA.VV.,(a cura di E.F. SCHLITZER), L’evoluzione della responsabilità amministrativa, Milano, 2002, pp. 242 e ss., P. SANTINELLO, Incarichi a contratto, in AA.VV. (a cura di M. BERTOLISSI), L’ordinamento degli enti locali , Bologna, 2002, p. 483 ; G. MAROTTA, Applicazione del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 ed individuazione dei criteri di calcolo, in www.lexitalia.it, 9/2004; Per il rapporto fra consulenze e collaborazioni continuate e continuative, v. sez. Umbria n. 447 del 21 dicembre 2005 ed i commenti parzialmente critici della dottrina. Cfr. A. Di GIOVANNI , Brevi note in tema di contratti di collaborazione coordinate e continuative nella P.A., in www.amministrazione-contabilita.it; L. OLIVERI,Co.co.co. ed incarichi professionali sono fattispecie distinte, in Lexitalia.it-febbraio 2005 ; Ancora sul conferimento delle consulenze esterne ci si permette il rinvio a Presupposti e limiti del conferimento di consulenze esterne da parte delle pubbliche amministrazioni fra decreto “”tagliaspese”” del luglio 2004 e giurisprudenza contabile, in www.amcorteconti.it e in Riv. Corte dei conti, 2004, 3, pp. 456 e ss ; C. conti, sez. riun., 23.6.1992, n. 792/A, in Riv. Corte dei conti, 1992, 4, 36 "....Secondo un principio generale dell'amministrazione pubblica, l'attività dell'amministrazione stessa deve essere svolta da propri organi o uffici, consentendosi il ricorso a soggetti esterni nei casi previsti dalla legge o in relazione ad eventi straordinari non sopperibili con la struttura burocratica esistente; e pertanto, la spesa sostenuta dall'ente regionale per conferire un incarico professionale esterno (nella specie, per acquisire elementi valutativi per proposte in materia di programmi per l'industria aeronautica), non rivestendo il carattere della straordinarietà ed in presenza di apposito assessorato regionale per l'industria, concreta un danno ingiusto per l'ente causato dall'attività gestoria contraria ai doveri d'ufficio svolta dai componenti della giunta regionale del Lazio..."; C. conti , sez giur. regione Sicilia, 6.9.1995, in Riv. Corte dei conti, 1995, 5, pagg. 139-140 "...Sussiste la responsabilità amministrativa dei componenti la giunta municipale per aver affidato ad un avvocato esterno all'ente locale un incarico di consulenza legale che, invece, avrebbe dovuto essere svolto dagli organi tecnici del comune, trattandosi di materia (limiti di applicazione dell'art. 14 del D.P.R. n. 5/1983 recante provvedimenti urgenti per la finanza locale per l'anno 1993) rientrante nell'ordinaria amministrazione e nelle competenze interne dell'ente, ed , in particolare, del segretario comunale..." ed anche C. dei conti, sez. I, 13.6.1994, in Riv. corte dei conti, 1994, 3, pagg. 89 e segg. (con motivazione) "...Secondo un principio generale dell'amministrazione pubblica, l'attività della stessa deve essere svolta dai propri organi ed uffici, consentendosi il ricorso a soggetti esterni nei casi previsti dalla legge ed in relazione ad eventi straordinari non sopperibili con la struttura burocratica esistente: in tal caso l'incarico professionale può essere conferito ove non presenti carattere generale ed indeterminato; sia circoscritto ad un periodo limitato di tempo, giustificandosi un'eventuale proroga solo in presenza di eventi straordinari ed eccezionali.;........Va affermata la responsabilità degli amministratori delle camere di commercio per i danni a queste derivati da illegittimi affidamenti di incarichi a terzi ove, come nella specie, il ricorso a tali incarichi sia stato talmente ripetitivo e sistematico da risolversi non in un apporto particolarmente qualificato di conoscenze, bensì in un supporto pieno all'attività del personale: né in senso contrario rileva l'esigenza di ovviare a deficienze di organico ove le stesse siano connesse ad una politica generale di limitazioni nell'assumere personale nelle pubbliche amministrazioni che nessun ente, destinatario di tale politica, può disattendere. E' illegittimo, con conseguente danno per l'ente, l'affidamento da parte di una camera di commercio, di un incarico a terzi per conferire maggiore incisività alla propria attività in fatto di programmazione, iniziative promozionali e rapporti con l'utenza,posto che a tali incombenze, relative a problematiche generali di indirizzo e di gestione, anche sul piano dei rapporti esterni, debba provvedere il segretario generale, le cui funzioni diversamente, risulterebbero in gran parte svuotate di contenuto...". Ancora
più di recente O. FORLENZA- Nuovi limiti alle consulenze esterne, in
Guida al diritto-n. 29-22 luglio 2006, pp. 108 e ss. ; P.P.BALZAMO,Giro
di vite su incarichi esterni e collaborazioni (tra gli effetti: riduzione
dei co.co.co. e contratti autonomi occasionali solo a “”esperti di
provata competenza” ,
in IL SOLE 24 ORE ,
11 agosto 2006, pag.10 DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA-Ufficio per il
personale delle pubbliche amministrazioni-Circolare n. 5/2006-21 dicembre
2006- “Linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi esterni e
di collaborazioni coordinate e continuative.
[10]
L.OLIVIERI, Il rispetto del patto di stabilità non ha salvato gli enti
locali dai tagli che la legge 289/2002 aveva riservato agli enti non
virtuosi, in www.lexitalia,it-2004-7/8-.il
quale osserva che “...Non si può, comunque, negare che il decreto abbia
cercato di prendere di mira alcune tipologie di spese ritenute comunque da
tagliare. L’elenco comprende le missioni all’estero, le spese di
rappresentanza, le spese per relazioni pubbliche e convegni, nonché incarichi
e consulenze esterne, ivi compresi gli incarichi di alta professionalità,
di cui all’articolo 110, comma 6, del d.lgs 267/2000. Non può che
convenirsi con questa decisione del legislatore, il quale ha meritoriamente
ritenuto necessario ridurre esborsi finanziari che, nell’attuale fase,
possono concretamente considerarsi un “lusso”. Tuttavia, non ci si può
nascondere che l’elencazione, condivisibile in astratto, lascia l’amaro
in bocca. Infatti, il decreto non prevede che i tagli si applichino “in
particolare” alle voci di spesa prima elencate, ma dispone che la
riduzione del 10% si applica “anche” a dette spese. Si tratta di una
formulazione che accomuna spese innegabilmente “voluttuarie” a spese
essenziali, spesso, per il buon andamento dell’azione amministrativa.
Inoltre, mentre il taglio per le spese per i consumi intermedi non prevede
eccezioni, al contrario, nel caso delle spese per missioni all’estero,
relazioni pubbliche e convegni si ammette un superamento dei limiti di spesa
in “casi eccezionali”, purchè l’organo di vertice motivi adeguatamente tale superamento dei
limiti e comunichi il provvedimento (non si capisce se prima o dopo della
sua approvazione, ma il sistema dei controlli è improntato sui controlli
successivi) agli organi di controllo e revisione. Francamente, riesce
difficile da capire perché casi eccezionali consentano di andare oltre i
limiti di spesa per organizzare un convegno, e non per acquistare
beni e servizi necessari allo svolgimento delle funzioni dell’ente…”.
Sulla legge 30 luglio 2004, n. 191 v. anche T.TESSARO, Il nuovo
procedimento amministrativo per l’affidamento di incarichi di consulenza e
l’assunzione degli impegni di spesa per l’acquisto di beni e servizi,
in Comuni d’Italia, n.
11/ 2004; CORTE DEI CONTI- Sez. delle autonomie deliberazione n. 16 del 22
ottobre 2004, n. 16-Atto di indirizzo per la prima attuazione del decreto
legge 12 luglio 2004 n. 168 (convertito con legge 30 luglio 2004 n. 191);
CORTE DEI CONTI-Sezione del controllo per la regione Lombardia-
deliberazione n. 2 del 24 settembre 2004-Procedure per l’attuazione dell’art.
1, commi 5 e 9 del decreto legge 12 luglio 2004 n. 168 (convertito con legge
30 luglio 2004 n. 191) (entrambe le deliberazioni in www.corteconti.it);
“Decreto tagliaspese- Il consiglio delle autonomie della regione Toscana
propone un ricorso alla Corte costituzionale”- in www.euro-pa.it
[11]
Comma 45. Per la Banca d’Italia e le
altre autorità indipendenti la legge di riforma delle stesse autorità
disciplina in via generale i modi di finanziamento, i controlli sulla spesa,
nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, nonché
le retribuzioni e gli emolumenti, perseguendo gli obiettivi di riduzione di
costi e contenimento di retribuzioni ed emolumenti di cui al comma 44 (204). (204) Comma
così modificato dall'art. 42,
D.L.
31 dicembre 2007, n. 248. 46. Per le amministrazioni dello
Stato, per la Banca d’Italia e le autorità indipendenti, ai soggetti cui
non si applica il limite di cui al comma 44, il trattamento economico
complessivo, secondo quanto disposto dallo stesso comma, non può comunque
superare il doppio di quello del primo presidente della Corte di cassazione. 47. Le disposizioni di cui al
comma 44 non si applicano ai contratti di diritto privato in corso alla data
del 28 settembre 2007. Se il superamento dei limiti di cui ai commi 44 e 46
deriva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati e cariche di
natura non privatistica, o da rapporti di lavoro di natura non privatistica
con i soggetti di cui al primo e secondo periodo del comma 44, si procede
alla decurtazione annuale del trattamento economico complessivo di una cifra
pari al 25 per cento della parte eccedente il limite di cui al comma 44,
primo periodo, e al comma 46. La decurtazione annuale cessa al
raggiungimento del limite medesimo. Alla medesima decurtazione si procede
anche nel caso in cui il superamento del limite sia determinato dal cumulo
con emolumenti derivanti dai contratti di cui al primo periodo. In caso di
cumulo di più incarichi, cariche o mandati la decurtazione di cui al
presente comma opera a partire dall’incarico, carica o mandato da ultimo
conferito. 48. Le disposizioni di cui al
comma 44 si applicano comunque alla stipula di tutti i nuovi contratti e al
rinnovo per scadenza di tutti i contratti in essere che non possono in alcun
caso essere prorogati oltre la scadenza prevista. 49. A tutte le situazioni e
rapporti contemplati dai commi 47 e 48 si applicano senza eccezione le
prescrizioni di pubblicità e trasparenza di cui al comma 44. 50. Tutte le retribuzioni
dirigenziali e i compensi per la conduzione di trasmissioni di qualunque
genere presso la RAI - Radiotelevisione italiana Spa sono rese note alla
Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi. 51. Il primo, il secondo e il
terzo periodo dell’articolo 1,
comma 466, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, sono soppressi. Alle fattispecie già
disciplinate dai periodi soppressi si applicano i commi 44 e 45. 52. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, sulla base di un rapporto di analisi e classificazione dell’insieme
delle posizioni interessate, predisposto dal Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, presenta alle Camere entro il 30
settembre 2008 una relazione sull’applicazione delle disposizioni di cui
ai commi da 44 a 51. 52-bis.
Le disposizioni dei commi da 44 a 52
si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 ottobre 2008, ai
sensi dell’ articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, nel rispetto dell'invarianza degli oneri a carico della
finanza pubblica, sulla base dei seguenti criteri: a) esclusione, dal computo che concorre alla
definizione del limite, della retribuzione percepita dal dipendente pubblico
presso l'amministrazione di appartenenza nonché del trattamento di
pensione; b) non applicabilità della disciplina agli
emolumenti correlati a prestazioni professionali o a contratti d'opera di
natura non continuativa nonché agli emolumenti determinati ai sensi
dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile; c) obbligo per la singola amministrazione o
società, che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi
che superino il limite massimo, di fornire adeguata e specifica motivazione
e dare pubblicità all'incarico medesimo; d) obbligo per il soggetto che riceve un incarico di
comunicare, all'amministrazione che conferisce l'incarico, tutti gli altri
incarichi in corso, ai quali dare adeguata pubblicità; e) individuazione di specifiche forme di vigilanza e
controllo sulle modalità applicative della presente disciplina (205). (205) Comma
aggiunto dall'art. 4-quater,
D.L.
3 giugno 2008, n. 97, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione. 53.
La Corte dei conti verifica l’attuazione
delle disposizioni di cui al comma 44 in sede di controllo successivo sulla
gestione del bilancio ai sensi dell’articolo
3,
comma 4, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
[12]
In tema di contratti di assicurazione
sul rischio da responsabilità amministrativa si richiama “Osservazioni
a margine del diniego di visto da parte della Corte dei conti per il nuovo
accordo concernente la carriera prefettizia, con riguardo all’estensione
della copertura assicurativa alla responsabilità amministrativo-contabile”, in Foro amministrativo,
- Milano, 2001, 7-8, pagg. 2167-2184 ove si era rilevato che con la deliberazione n. 29/2001/P del 20
agosto 2001, la Corte dei conti in sede di controllo aveva ammesso al visto
ed alla conseguente registrazione il
D.P.R. 23 maggio 2001 n. 316 “Recepimento dell’accordo per il personale
della carriera prefettizia relativo al biennio 2000/2001 per gli aspetti
normativi e retributivi” , con l’ esclusione dell’art. 15, comma 1,
lett.a), limitatamente alle parole “contabile, amministrativa e/o erariale”
e “ivi compresa l’amministrazione dell’interno”. Il testo del
decreto (pubblicato in G.U. del 4 agosto 2001 n. 180), , stabiliva
con riferimento alla questione della tutela assicurativa (art. 15)
che “Ai fini della copertura assicurativa di cui all’art. 22 comma 3 del
d.lgs. 19 maggio 2000 n. 139 sono individuati i seguenti criteri: a) totale
copertura a garanzia della responsabilità civile (seguivano alcune parole
non ammesse al “”visto”” della Corte dei conti), inerenti le
attività connesse a compiti istituzionali, derivante ai funzionari della
carriera prefettizia per le perdite patrimoniali e/o danni involontariamente
cagionati a terzi (Seguivano alcune parole non ammesse al “”Visto””
della Corte dei conti) ; b) estensione della copertura anche alle ulteriori
attività che possono essere svolte dai predetti funzionario connesse ad
incarichi direttamente o indirettamente riferibili a compiti e doveri d’ufficio;
copertura degli oneri di patrocinio legale; c) retroattività e
ultrattività della copertura assicurativa; d) previsione della
possibilità, per il dirigente, di aumentare i massimali e “area dei
rischi” coperta con il versamento di una quota individuale aggiuntiva”. La
Corte aveva pertanto censurato le parti riguardanti l’estensione della
copertura assicurativa alla responsabilità amministrativo contabile. Aveva
motivato al riguardo osservando come l’art. 22, comma 1 del decreto
legislativo n. 139 del 2000 , riguardante il nuovo ordinamento della
carriera prefettizia ( emanato in attuazione della delega contenuta nell’art.
10 della legge 28 luglio n. 266), prevede che “l’amministrazione dell’interno
garantisce, nei riguardi dei funzionari prefettizi, la copertura
assicurativa del rischio di responsabilità civile connesso all’esercizio
delle funzioni e dei compiti propri della carriera e all’espletamento
dei diversi incarichi conferiti ai sensi delle vigenti disposizioni”,
mentre il successivo comma 3 del medesimo articolo dispone, tra l’altro,
che mediante procedimento negoziale siano definiti “i criteri di copertura
assicurativa del rischio di responsabilità civile”.
A fronte di tali disposizioni, l’art. 15 comma 1 lett.a) del D.P.R.
di recepimento dell’accordo sottoposto a controllo prevedeva la “totale
copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile, contabile,
amministrativa e/o erariale, inerenti le attività connesse a tali compiti
istituzionali, derivante ai funzionari della carriera prefettizia per le
perdite patrimoniali e/o danni, involontariamente cagionati a terzi, ivi
compresa l’amministrazione dell’interno”. Ha rilevato
il collegio che “…il decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139
…stabilisce che taluni aspetti del rapporto di impiego del personale della
carriera prefettizia vengano disciplinati sulla base di un procedimento
negoziale tra una delegazione di parte pubblica – presieduta da Ministro
per la funzione pubblica e di cui fanno parte il Ministro dell’interno ed
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – ed
una delegazione composta dalle organizzazioni sindacali rappresentative del
personale della carriera prefettizia. La disciplina risultante dall’ipotesi
di accordo sottoscritta dalle delegazioni, dopo la verifica delle
compatibilità finanziarie e l’esame delle eventuali osservazioni delle
organizzazioni sindacali dissenzienti, viene approvata dal Consiglio dei
ministri e viene recepita in un regolamento governativo …L’ambito ed i
limiti del procedimento di negoziazione, a differenza di quanto previsto per
la generalità degli altri dipendenti dall’art. 45, comma 1, del d.lgs. n.
29 del 1993 , sono indicati da puntuali disposizioni di legge (v. in
particolare l’art. 28 del d.lgs. n. 139), dovendo le materie non
espressamente previste restare assoggettate alla disciplina unilaterale
dello Stato (in questo senso v. testualmente l’art. 26 comma 4, del d.lgs.
n. 139)…” Per ciò che attiene alla questione deferita (regime della
responsabilità dei dipendenti), la sezione richiama il contenuto dell’art.
22 comma 1 del d.lgs. n. 139 , in precedenza riferita (limitazione della
copertura al rischio di responsabilità civile, con criteri da definirsi in
sede negoziale) osservando come in contrasto con tali disposizioni, che
determinano direttamente l’ambito della copertura assicurativa e demandano
al procedimento negoziale soltanto l’individuazione dei criteri
applicativi, l’art. 15, comma 1, lett. a) del D.P.R. di recepimento dell’accordo
abbia notevolmente esteso tale ambito, facendo rientrare nella garanzia , la
totale copertura della responsabilità civile, contabile, amministrativa e/o
erariale, con riferimento a danni involontariamente causati a terzi , ivi
compresa l’amministrazione dell’Interno. La richiamata pronuncia si
colloca nell’ambito degli interventi della Corte sulla questione della
copertura assicurativa del rischio da responsabilità amministrativa e
contabile. La soluzione fornita nella fattispecie, nel negare la sua
estensione, si è fondata sui principi relativi alle fonti normative,
negando la sussistenza del potere regolamentare. Da tale pronuncia si desume
tuttavia l’indiretta affermazione della netta distinzione fra nozione
generale di responsabilità “civile” a quella di “responsabilità
amministrativa e contabile” .Ciò è significativo in quanto il richiamo
alla responsabilità “civile” in tema di previsioni normative o
contrattuali sulla copertura assicurativa dei pubblici dipendenti è
costante ma esso, anche sulla base della pronuncia richiamata, non può
estendersi alla diversa responsabilità amministrativo contabile. Il
tema relativo alla
stipulazione di polizze assicurative connesse allo svolgimento delle
funzioni amministrative aveva in passato
assunto rilevanza
legislativa in senso inverso rispetto alla disposizione citata nel testo,
in quanto la legge regionale del
Lazio n. 48/1998 (BUR n. 32 del 20 novembre 1998)
nell’apportare modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995 n. 19,
prevede all’art. art. 9 bis i “Rischi
derivanti dall’espletamento di compiti istituzionali”. La norma, che
aveva destato numerose perplessità, anche riportate a suo tempo dagli
organi di stampa prevede la copertura assicurativa, a carico del bilancio
regionale, dei rischi connessi all’espletamento dell’incarico di
consigliere ed assessore regionale
, estendendola anche ai profili di responsabilità verso lo Stato, la
pubblica amministrazione e la stessa regione. La disposizione è
particolarmente puntuale e tende a garantire gli amministratori regionali da
qualsiasi tipo di responsabilità patrimoniale connessa all’espletamento
del mandato, con l’espresso riferimento alle responsabilità “patrimoniale,
amministrativa, giudiziaria...e... contabile”. Tale legge è
stata preceduta da un provvedimento legislativo di analogo contenuto,
costituito dalla legge regionale dell’Emilia Romagna, del 26 luglio 1997
n. 24 (“Disposizioni integrative della legge regionale 14 aprile 1995 n.
42 e successive modificazioni) , il cui art.
1 prevede che ...la regione Emilia Romagna provvede alla copertura
assicurativa cumulativa dei consiglieri in carica:a) per i rischi di morte,
invalidità permanente, invalidità temporanea, dipendenti da infortunio o
infermità; b) per qualsiasi altro rischio o responsabilità derivanti da
attività comunque poste in essere in occasione dell’esercizio del mandato
di consigliere regionale o di assessore regionale; c) per i rischi derivanti
dall’espletamento di compiti istituzionali connessi con la carica
ricoperta e riguardanti la responsabilità, patrimoniale, amministrativa e
giudiziaria, comprese le responsabilità per danni cagionati allo Stato,
alla pubblica amministrazione e alla regione e la responsabilità
contabile...”, stabilendo anche che la regione “...provvede altresì,
con oneri a carico del bilancio generale della regione, a stipulare
assicurazioni a copertura delle responsabilità che possono derivare alla
regione dall’esercizio delle attività comunque imputabili o riferibili
all’amministrazione regionale...”.E’ inoltre prevista, in entrambe le
leggi, anche la copertura delle spese di difesa in giudizio. Tali
provvedimenti legislativi evidenziavano tendenza manifestatasi anche in
precedenza attraverso atti normativi, contratti collettivi e
interventi della dottrina , verso la copertura assicurativa dei
rischi dell’attività amministrativa. Il ricorso allo strumento
legislativo consentiva inoltre di superare, con la “forza” della legge,
le perplessità e le limitazioni derivanti dal sistema complessivo delle
responsabilità degli amministratori e funzionari pubblici che erano state
più volte evidenziate al manifestarsi di tale
“tendenza”. Tra le prime disposizioni legislative che si erano
occupate della materia si individua l’art.
28 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, concernente lo stato giuridico del
personale delle Unità sanitarie locali, che aveva previsto la possibilità
di stipulare polizze assicurative al fine di garantire il personale da “...eventuali
azioni giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese le spese di giudizio,
relativamente alla loro attività, senza diritto di rivalsa, salvo i casi di
colpa grave o dolo...”. La questione assumeva
comunque notevole rilievo , con riferimento agli enti locali,
con la legge 27 dicembre 1985 n. 816 che all’art. 23 aveva
previsto che “...i comuni e le province possono assicurare i propri
amministratori e i propri rappresentanti contro i rischi conseguenti all’espletamento
del loro mandato...”. Sulle rilevanti perplessità sollevate da tale
indirizzo v.Corrotti?Assicurati dalla Regione Lazio,
in La Nazione, 11 gennaio 1999; Rubi allo Stato?La regione ti
assicura l’impunità, in Il
Tempo, 22 gennaio 1999; P. MADDALENA, Relazione del procuratore regionale
della Corte dei conti presso la sezione giurisdizionale per il Lazio per l’anno
giudiziario 1999, in Riv. Corte dei conti, supplemento n. 1 1999, “...Con
estrema acutezza, come si nota, la Corte costituzionale centra il punto
cruciale della responsabilità amministrativa: quello della ripartizione del
rischio. Troppo spesso nelle disamine della dottrina e della giurisprudenza
è sfuggito questo dato essenziale e troppo spesso si è guardato alla
responsabilità di amministratori e dipendenti nell’ottica paritaria
propria del diritto privato, dimenticando che l’esercizio di un’attività
amministrativa comporta l’assunzione di rischi altissimi, che sono e
restano propri dell’amministrazione. D’altro canto deve sottolinearsi
che si è verificato anche l’eccesso opposto ed è accaduto che taluni
enti territoriali abbiano fatto gravare sui loro bilanci tutto o parte del
rischio che avrebbe dovuto far carico agli amministratori, sollevandoli in
tutto o in parte dalle loro responsabilità. Fatto questo, estremamente
grave, che infrange il principio della responsabilità personale, e, in
aperto contrasto con l’art. 103 della costituzione, vanifica la funzione
recuperatoria e deterrente della responsabilità amministrativa,
legittimando forme di irresponsabilità, con evidente danno a carico dei
contribuenti...”; L. TRUCCHIA, La
copertura assicurativa della responsabilità a carattere professionale dei
dirigenti pubblici, in Riv. trim.
dir. pubb., 1998, 2, pagg. 371- 391 ; A. CAVALLARI, I rischi conseguenti all’espletamento del mandato di amministratore e
la loro riconducibilità a forma di tutela assicurativa. Limiti e divieti
obiettivi, in Cons. Stato, ,
1987, II, 735, e di G. DE ROSE, In tema di rischi degli amministratori locali e problemi concernenti la
copertura assicurativa, in Nuova
Rass., 1988, 2301; V.GERI, Responsabilità
della pubblica amministrazione, di amministratori e dipendenti e ruolo dell’ombrello
assicurativo, in Nuova Rass.,
1988, 2292, citato da L. TRUCCHIA, op. cit. pag. 379; L. SAPORITO, La
copertura dei rischi e l’art. 23,in Nuova rass, 1988, 2879; C. conti,
sez. I , n. 89 del 27.2.1989 (“...Come correttamente osservato da
parte attrice, il richiamo, operato nella delibera indicata in fatto, all’art.
23 della legge 27.12.1985, n. 816, è inconferente, in quanto detta norma,
non ha per destinatari gli amministratori delle UU.SS.LL., anzi dai lavori
preparatori è dato se mai desumere che si intese escludere detti
amministratori da benefici in quella sede previsti, per gli amministratori
degli enti locali. Va comunque,
a giudizio del collegio, esclusa la possibilità della copertura
assicurativa dei rischi derivanti da fatti colposi degli assicurati, di
talché la spesa a tale titolo sostenuta dalla USL costituisce danno
ingiusto e va risarcito all’ente...”);
sez. II cont. pubb., 6 luglio 1989 n. 141 ; sez. II, n. 275 del
14.5.1986 ; sez. I,
13 febbraio 1990 n. 27, (in Foro amm., 1990, 772).
Sez. reg. Sardegna, 20.2.1995 n.75 in Foro amm. 1995,
2872 e ss.. afferma invece che non concretizza una ipotesi di
responsabilità amministrativa la stipula da parte di una unità sanitaria
locale di polizze assicurative per gli infortuni del personale dipendente e
degli amministratori con riferimento ai rischi connessi all’attività
istituzionale (in tal senso anche sez. riun. 5.4.1991 n. 707/A in Foro amm.
1992 , 218 e ss. richiamata anche nel testo).; Fermo il principio generale
la responsabilità è stata tuttavia, in relazione a specifiche fattispecie,
esclusa per “errore scusabile” (C. conti, sez. I, 13 febbraio 1990, n.
27 “...Deve ritenersi che sussista errore professionale scusabile, idonea
ad escludere la colpa e quindi la responsabilità amministrativa, nel
comportamento degli amministratori di unità sanitaria locale che, in
presenza di un non chiaro ed anzi contraddittorio quadro normativo, abbiano
ritenuto di poter stipulare polizze assicurative contro gli infortuni di
natura professionale a favore di personale dipendente dalla struttura
amministrativa...”, mancanza di colpa “...stante la novità e
complessità tecnica dei problemi giuridici posti dalla materia...” (C.
conti, sez. II, 12 marzo 1986 , PG c. Bellio C. ed altri) ;
“...l’errore professionale scusabile ...” , in quanto “...la
difficoltà interpretativa della normativa è infatti evidente e innegabile,
vieppiù nel periodo di transizione dal precedente regime degli enti
ospedalieri -che prevedeva la possibilità di talune coperture assicurative
- a quello previsto dalla l. n. 833/1978 (
C. conti, sez. I, n. 27 del 5.12.1989); C. GALTIERI, L’attività
contrattuale in materia assicurativa ed i limiti del ricorso alla consulenza
esterna, atti del seminario “Assicurazioni e pubblica amministrazione”,
Milano, 11.7.1996 (“...L’obbligo assicurativo a carico della p.a., per
attività svolta a suo favore sono state poi previste in attuazione della
legge 23 dicembre1978 n. 833, nei singoli accordi collettivi nazionali,
anche relativi a soggetti non legati da un rapporto di impiego, bensì da un
rapporto di servizio. E’ questa l’ipotesi, ad esempio, dei biologi
ambulatoriali, per i quali il d.p.r. 17 settembre 1987 n. 457 ha previsto l’obbligo
della USL di assicurare i professionisti incaricati comunque operanti negli
ambulatori in diretta gestione contro i danni da responsabilità
professionale verso i terzi e contro gli infortuni subiti
a causa ed in occasione
dell’attività professionale,
...analogamente , per i chimici ambulatoriali , l’art. 14 del d.p.r. 18
giugno 1988 n. 255 dispone la copertura assicurativa degli stessi rischi da
parte della USL...”); M. CAFAGNO La
tutela risarcitoria degli interessi legittimi- Fini pubblici e
reazioni di mercato- , Milano, Giuffrè, 1996, pagg. 207 e ss. ; I.
CACCIAVILLANI, Note minime sulla
liceità della polizza assicurativa dei funzionari per il danno erariale, in
Foro amm., 1998, 2615 e ss.; C.
BIAGINI, Assicurabilità dell’ ente
pubblico contro il rischio di azioni di risarcimento esercitabili da terzi
danneggiati da azioni od omissioni di soggetti legati all’ente da rapporto
di servizio, relazione al convegno “Città, cittadini, amministratori,
quali responsabilità, quali rischi, quali coperture”, Roma, Campidoglio,
14 dicembre 1987 A.ARAGNO, in un commento all’art. 23 legge 816/1985 in
“L’amministrazione italiana”,
n. 5/1993, pag. 852.. Una specifica fattispecie di nullità del contratto
per causa contraria alla legge venne delineata nella circolare ISVAP del
22.5.1995 avente ad oggetto l’ “inassicurabilità del pregiudizio
economico connesso all’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie”
ricordando che gli illeciti amministrativi sono assimilabili, “...per
svariati aspetti a quelli penali...” sicché è da ritenersi che un
contratto assicurativo diretto alla copertura del pregiudizio economico
collegato alla loro irrogazione abbia “...una causa e, quindi, una
funzione economico sociale illecita per contrarietà all’ordine pubblico
ex art. 1343 c.c. Infatti in tal modo risulterebbero violati i ...principi
di personalità ed afflittività con innegabili conseguenze negative in
relazione al potere deterrente delle sanzioni amministrative pecuniarie
riguardo ai comportamenti futuri dei soggetti interessati. Di conseguenza il
contratto che abbia, appunto, la ...funzione di realizzare il trasferimento
dell’onere economico connesso all’ applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria dal soggetto tenuto per legge a un soggetto
diverso è da considerare nullo sulla base della disposizione
di cui all’art. 1418 c.c...”. In materia v. da ultimo A.LUPI ,
op. cit. che ricostruisce anche la disciplina pregressa alla disposizione da
ultimo inserita nella legge finanziaria del 2008La
stipulazione di polizze assicurative da parte delle pubbliche ha dato luogo
a peculiari questioni connesse alle modalità di scelta della compagnia
assicuratrice nonché alle possibilità di avvalersi di società di “brokeraggio”.Cfr.
TAR - Friuli Venezia Giulia sent.
n. 447/95 del 13.10.1995 (dep. il 24.11.1995) in
Foro Amm. 1996, aprile, pp. 1324-1325; Cons. Stato, V sezione, n.
796/1996; . In dottrina A. GROSSI, Il
comune quale utente assicurativo (relazione svolta al seminario “I
problemi assicurativi dei comuni”, Viareggio, 31.5.1997),
in Professionalità, 1998, n. 2, pp. 40 e ss.; F. BRUNETTI, Contratto
di brokeraggio e appalti pubblici di servizi assicurativi, in Riv.
amm., 1997, n. 4, 291 e ss.; L. ADINOLFI, Broker assicurativi e contratti della pubblica amministrazione, in I
contratti dello Stato e degli enti pubblici,, 1996, n. 2, pp.121 e ss.;
C. MANACORDA, L’utilizzo del broker assicurativo nella gestione delle
amministrazioni pubbliche, in Organizzazione sanitaria, 4/1998, pp. 49-57
;C. GALTIERI, L’attività contrattuale in materia assicurativa ed i limiti del
ricorso alla consulenza esterna, relazione al convegno Assicurazioni e
pubblica amministrazione, Milano, 11 luglio 1996;
I.DEL CASTILLO- C. GALTIERI- U. REALFONZO, Appalti
pubblici di servizi, Milano, ed. ILSOLE24ORE,
1996; F. LAURIA, I pubblici
appalti.Disciplina comunitaria e giurisprudenza italiana, Milano ,
Giuffrè, 1998, pag. 133 oltre
al rinvio a Osservazioni in tema di rapporti contrattuali di
brokeraggio con le pubbliche amministrazioni e responsabilità
amministrativa”, in Sanità
pubblica, 1999, n. 10, pagg. 1249-1261.
[13]
Le disposizioni di cui al comma 19 si estendono alle società
interamente possedute ovvero
partecipate maggioritariamente dalle pubbliche amministrazioni di cui al
medesimo comma, nonché dagli enti pubblici
economici ed alle società
interamente possedute ovvero partecipate magioritariamente da questi ultimi
(comma 20). Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori ,
forniture e servizi già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di
entrata in vigore della legge e per le cui controversie i relativi collegi
non si erano ancora costituii alla data del 30 settembre 2007, era fatto
obbligo ai soggetti di cui ai commi 19 e 20 , di declinare la competenza
arbitrale, ove tale facoltà fosse prevista
nelle clausole arbitrali
inserite nei predetti contratti,
dalla data della relativa comunicazione doveva operare esclusivamente la
giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali eventualmente costituiti
successivamente al 30 settembre 2007 e fino all’entrata in vigore della
legge finanziaria 2008, decadevano automaticamente e le relative spese
restavano integralmente compensate tra le parti (comma 21). I risparmi di
spesa derivanti dall’applicazione delle norme anzidette vengono
determinati annualmente con decreto dei Ministri dell’Economia e delle
finanze, delle Infrastrutture e della Giustizia affinché siano
corrispondentemente ridotti gli stanziamenti, le assegnazioni ed i
trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e le relative risorse siano
rassegnate al ministero della giustizia per il miglioramento del relativo
servizio. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette annualmente al
Parlamento e alla Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione
delle disposizioni dei commi
19-23.
[14]
art. 20-Disposizioni in materia contributiva, commi 12 e 13) 12.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto l'Istituto nazionale della previdenza sociale
mette a disposizione dei Comuni modalità telematiche di trasmissione per le
comunicazioni relative ai decessi e alle variazioni di stato civile da
effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell'evento- 13.
In caso di ritardo nella trasmissione di cui al comma 12 il responsabile del
procedimento, ove ne derivi pregiudizio, risponde a titolo di danno
erariale.
[15]
Cfr. a sentenza della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei
conti per la Sardegna, n. 1236/2002 del 19 febbraio-6 marzo 2002, depositata
il 19 dicembre 2002 in tema di irregolare ed indebita erogazione di compensi
a medici di base per omessa cancellazione dall’elenco degli assistiti di
soggetti deceduti o trasferiti.
337.
Quando i rendiconti non siano presentati nei termini stabiliti dagli
articoli 333, 334 e 335 e ciò non dipenda da forza maggiore, a coloro che
sono tenuti a presentarli può applicarsi, indipendentemente dagli eventuali
provvedimenti disciplinari e dal giudizio della Corte dei conti ai termini
dell'art. 83 della legge una pena pecuniaria non maggiore di lire 1.000.000 (192).
La
pena è inflitta con decreto emesso dal capo dell'amministrazione centrale. Il
decreto deve essere registrato alla Corte dei conti ed eseguito mediante
ritenuta in via amministrativa sulle competenze dei funzionari. Dei
decreti emessi per dette penalità le amministrazioni centrali danno
comunicazione alla direzione generale del tesoro (193).
(192)
La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art.
20,
D.P.R.
20 aprile 1994, n. 367 ed entrato in vigore il 1° novembre 1995,
in virtù dell'art. 2,
D.L.
28 agosto 1995, n. 359. Per effetto dell'art. 10,
L.
24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall’art.
96,
D.Lgs.
30 dicembre 1999, n. 507, l'entità della sanzione non può
essere inferiore a lire 12.000. (193)
Vedi, anche, il R.D.
26 ottobre 1933, n. 1454. 13.
All'articolo 1, comma 21, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n.
266 le parole «a singoli capitoli,» sono sostituite dalle seguenti: «ai
singoli programmi». 14.
Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 21 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, ai fini del controllo e monitoraggio della spesa pubblica, la
mancata segnalazione da parte del funzionario responsabile dell'andamento
della stessa in maniera tale da rischiare di non garantire il rispetto delle
originarie previsioni di spesa costituisce evento valutabile ai fini della
responsabilità disciplinare. Ai fini
della responsabilità contabile, il funzionario responsabile risponde del
danno derivante dal mancato rispetto dei limiti della spesa originariamente
previsti, anche a causa della mancata tempestiva adozione dei provvedimenti
necessari ad evitare efficacemente tale esito, nonche' delle misure
occorrenti per ricondurre la spesa entro i predetti limiti. 15.
Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a
decorrere dall'esercizio finanziario 2009, le amministrazioni dello Stato,
escluso il comparto della sicurezza e del soccorso, possono assumere
mensilmente impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa
prevista da ciascuna unità previsionale di base, con esclusione delle spese
per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura
obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonche' per interessi,
poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni
contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla normativa
comunitaria, annualità relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento
mutui. La violazione del divieto di
cui al presente comma rileva agli effetti della responsabilità contabile.
[17]
Legge 24 febbraio
1992, n. 225- art. 5-. Stato
di emergenza e potere di ordinanza.-1. Al verificarsi degli eventi di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera c),
il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto
riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime
modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir
meno dei relativi presupposti (10)
(11).
2.
Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla
dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto
dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico. 3.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione
civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di
pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono
comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di
diretta sua emanazione. 4.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione
civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente
articolo, può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento
di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e
le modalità del suo esercizio. 5.
Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere
l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono
essere motivate. 5-bis.
Al fine del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la situazione
analitica dei crediti e dei debiti derivanti dalle operazioni poste in
essere dai Commissari delegati, a qualsiasi titolo, anche in sostituzione di
altri soggetti, deve essere rendicontata annualmente, nonché al termine
della gestione, e trasmessa entro il 31 gennaio di ciascun anno alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e all’ISTAT
per la valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Per l’omissione
o il ritardo nella rendicontazione si applica la sanzione prevista dall’articolo
337
del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni (12).
6.
Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci
interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'articolo
47,
comma 1, della legge
8 giugno 1990, n. 142 (13)
(14).
)
[18]
Cfr. Relazione del PG della Corte dei conti- anno giudiziario 2008, in www.corte
conti.it “…Con l’articolo 318
comma 1 lettera a) del recente D. Leg.vo n. 152 del 3 aprile 2006 –
recante “norme in materia ambientale” e, nella prassi noto come “codice
dell’ambiente - è stato abrogato, salvo che per il quinto comma, l’articolo
18 della L. n. 349 dell’ 8 luglio 1986, che, come è noto, chiudendo
contrasti interpretativi sull’accertamento in materia di danno ambientale,
aveva attribuito al giudice ordinario la giurisdizione al riguardo. Inoltre,
il comma 6 dell’articolo 313 del menzionato Decreto n. 152/06 prevede che
“nel caso di danno provocato da
soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, anziché ingiungere il
pagamento del risarcimento per equivalente patrimoniale, invia il rapporto
all’Ufficio di Procura regionale …. competente per territorio”.E’
utile poi, considerare la portata innovativa delle summenzionate
disposizioni, che, anche in altri articoli del Decreto n. 152/06, hanno
disciplinato i poteri del Ministro ed il procedimento amministrativo
contenzioso per l’accertamento del danno ambientale e per l’individuazione
dei trasgressori, nonché per la determinazione dei risarcimenti in forma
specifica, se possibili, ovvero, in caso contrario, dei risarcimenti
patrimoniali per equivalente, da disporre mediante ordinanza-ingiunzione di
pagamento. Ciò premesso, rispetto alla previgente normativa, sembra di
poter individuare i seguenti contenuti innovativi: - come si desume
dalla sopravvenuta abrogazione del comma 1 dell’articolo 18 L. n. 349/86,
la responsabilità risarcitoria per la lesione di beni pubblici ambientali
non si pone più necessariamente verso lo Stato, ma può configurarsi nei
confronti dell’ente pubblico che di tali beni sia il titolare;-l’accertamento
dei danni ambientali e l’applicazione delle relative sanzioni tendono
sempre e comunque, in primo luogo, al ripristino dei beni lesi e, soltanto
se non possibile, al risarcimento per equivalente patrimoniale;- mentre la
materia delle ordinanze di ripristino resta in ogni caso nella competenza
del Ministro, è riconosciuta una competenza della Corte dei conti per
quanto attiene ai risarcimenti in forma di equivalente patrimoniale dovuti,
per la lesione di beni ambientali, da soggetti sottoposti alla giurisdizione
contabile, e quindi sia quando si tratti di responsabilità diretta nei
confronti dell’ente pubblico di appartenenza, sia quando si tratti di
responsabilità per il danno c.d. obliquo, in quanto cagionato ad ente
diverso da quello di appartenenza, giusta articolo 1 ultimo comma L. n.
20/94;- anche se formulato in termini di riconoscimento di una competenza
già in essere, il contenuto innovativo del citato comma 6 dell’articolo
313 del decreto n. 152/06 è chiaro, ove appena si consideri che, alla
stregua dell’ormai abrogato articolo 18 L. n. 349/86, per il danno
ambientale l’agente pubblico rispondeva innanzi al giudice ordinario,
essendo limitata la giurisdizione contabile al solo danno strettamente
erariale, vale a dire al danno corrispondente “agli esborsi sostenuti
dagli enti pubblici” (cfr. ex multis Cass. Civ. SS.UU. n. 10733 del 28
ottobre 1998). Restando in vigore la disposizione del comma 5 dell’articolo
18 L. n. 349/86, deve ritenersi che le associazioni ambientaliste potranno
intervenire nei giudizi per danno ambientale, e quindi anche innanzi al
giudice contabile, la cui giurisprudenza viene, in tal modo, sollecitata a
superare le tradizionali diffidenze nei confronti dell’intervento in
giudizio, anche perché si tratterebbe, nella specie, di soggetti portatori
di un interesse autonomo, non necessariamente coincidente con quello del
Pubblico Ministero contabile. Infine, è appena il caso di far cenno, in
sede di prima riflessione sulle disposizioni in questione, ai problemi
processuali posti dalla concorrenza tra procedimento amministrativo (e
successivo eventuale giudizio amministrativo) e giudizio contabile: si pensi
al valore degli accertamenti procedimentali eseguiti dal Ministero e delle
ordinanze-ingiunzione pronunciate nei confronti di privati per uno stesso
danno ambientale ascrivibile in concorso anche ad agenti pubblici…”
[19]
A.CIARAMELLA, Le recenti disposizioni
sanzionatorie delle patologie nel conferimento degli incarichi di consulenza
da parte di amministrazioni pubbliche , cit. .
[20]
A.CIARAMELLA, op. cit.
[21]
A.CIARAMELLA, op. cit., prosegue
osservando che “Il Ministero per le riforme ed innovazioni nella P.A., con
la direttiva n. 3 del febbraio 2007, ha ritenuto di risolvere il problema
della possibile incompatibilità del limite in questione con le regole
della concorrenza e del mercato, in cui operano anche le società
partecipate dallo Stato, escludendo dall’applicazione della suddetta norma
le consulenze occasionali o finalizzate a specifiche prestazioni, gli
incarichi professionali conferiti dalle suddette società per lo svolgimento
delle attività aziendali ed il reclutamento di quelle risorse
professionali, che hanno, solitamente, tariffe predeterminate. Pur essendo,
come detto, reale l’esigenza sottesa a tale direttiva, dubbi sorgono in
merito allo strumento utilizzato, una direttiva amministrativa, che non può
derogare ad una legge che non sembra porre i limiti in questione. Il
contenuto della direttiva, poi, può dare adito ad interpretazioni
sostanzialmente abrogative della norma in discorso. Infatti, giusta art. 7
del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli incarichi di studio, ricerca o
consulenza devono essere finalizzati a specifici obiettivi ed essere di
durata temporanea, perciò, per definizione, occasionali. Inoltre, le
prestazioni devono essere altamente qualificate; queste ultime possono
essere offerte, di regola, solo da professionisti, normalmente, iscritti in
albi e per i quali possono essere previsti criteri predeterminati per i
corrispettivi…”, Ancora osserva che “,,,la Corte Costituzionale ha
ritenuto che, in base al diritto vivente, i casi di c.d. responsabilità
formale di cui all’abrogato art. 252 del t.u. com. e prov. del 1934
(coincidenti sostanzialmente con l’illegittima ordinazione di spese da
parte degli amministratori comunali)andassero ricondotti nell’àmbito
della comune responsabilità patrimoniale fondata sui requisiti del danno e
dell’elemento psicologico. La Corte richiama, nella sentenza, l’orientamento,
anche all’epoca prevalente, della stessa giurisprudenza della Corte dei
conti per il quale non potrebbe ritenersi che ogni spesa erogata senza il
rispetto di norme prestabilite cagioni, ipso iure, un danno patrimoniale di
pari ammontare, in quanto, nel caso concreto, una spesa potrebbe risultare
necessaria e vantaggiosa. Successivamente, la giurisprudenza della Corte dei
conti si è uniformata a tale posizione( si vedano le sentenze sez. riun. n.
375 del 1984, n. 398 e 400 del 1985, n. 471 del 1986; nel senso che nel caso
di ordinazione di spese senza impegno il danno è commisurato alla maggiore
somma erogata si vedano Sez. I n. 181 del 1998 e n. 161 del 1999). …Per
la necessità di un accertamento concreto degli elementi sintomatici di una
colpa grave si vedano, ad es., le sentenze delle sez. riun. della Corte dei
conti n. 56 e 66 del 1997 e n. 178 del 1999 della I sez. giur….”
[22]
A.LUPI, op. cit.
[23]
A.LUPI, op. cit.
[24]
per una recente decisione, che
applica i principi consolidati cfr. Sez.
I centrale “..394/A – 2 settembre 2008 –conferma Sez. Emilia Romagna n. 895/06-
“.. Non possono non
ravvisarsi illiceità, colpa grave e ingiusto danno pubblico nella
deliberazione con la quale gli amministratori di un ente pubblico stipulano
un contratto di assicurazione che comprenda la copertura assicurativa dei
danni che amministratori o dipendenti potrebbero essere chiamati a risarcire
in conseguenza di loro responsabilità amministrativa o contabile…”
[26]
Cfr. Corte dei Conti,
Sez. Umbria 15 gennaio 2007, n. 11 per una ipotesi relativa a lavoro
flessibile ante riforma. V. anche la sentenza della Sezione giurisdizionale
regionale della Corte dei conti per la regione Umbria n. 447 del 22 novembre
2005 e depositata il 21 dicembre 2005
[28]
M.SMIROLDO, La giurisdizione di
nullità della Corte dei conti sui provvedimenti e sui contratti che violano
l’art. 30 comma 15 legge 27 dicembre 2002 n. 289:per gli enti territoriali
un possibile exit device per liberarsi dalla morsa dei derivati finanziari,
in www.lexitalia.it -“… In
tale prospettiva, prosegue la sentenza, la “nullità” di cui all’art.
30, comma 15, della l. n°289/2002, non può essere concepita sempre e
comunque come “nullità totale”, ben potendo consistere anche in
una “nullità parziale”; limitata, cioè, alle sole spese non di
investimento sostenute con un indebitamento che ha dato copertura anche a
spese di investimento…. In tale prospettiva, la decisone si rivela di
generale interesse anche perché i principi da essa affermati sono – come
si dirà -astrattamente estensibili a tutti i procedimenti contenziosi di
competenza della Corte dei conti. In linea generale, infatti, la
possibilità di rimuovere gli effetti dell’atto (provvedimentale e/o
negoziale) che è la causa giuridica del danno erariale completa, facendole
acquisire concreta effettività, la tutela giuridica delle ragioni dell’erario.
In tal modo, infatti, si impedisce che gli effetti patrimoniali negativi
derivanti dalla vigenza dell’atto o del contratto si perpetuino a
prescindere dalla condanna degli autori dello stesso al pagamento di una
sanzione pecuniaria, come nel caso di cui all’art. 30, comma 15, l. 27
dicembre 2002, n. 289, o al risarcimento del danno cagionato con la loro
adozione o conclusione nel caso di responsabilità amministrativa classica.
In tale contesto, il primo punto da affrontare, si direbbe il più
importante, è quello del fondamento della giurisdizione in materia di
nullità di atti della p.a. e contratti in capo alla Corte dei conti,
ordinariamente assegnata – com’è noto -, rispettivamente a G.A. e G.O..
Con riferimento all’ipotesi di responsabilità prevista dall’art. 30,
comma 15, l. n. 289 del 2002, la Sezione, nel dichiarare “la nullità
parziale della deliberazione consiliare n. …. (e conseguenti atti
negoziali)”, ha dimostrato di ritenere che la nullità degli atti e
dei contratti abbia natura di sanzione, al pari di quella pecuniaria,
concludendo che a fronte del nesso di stretta relazione esistente tra le due
sanzioni, la giurisdizione su entrambe spetta alla Corte dei conti. L’affermazione
(implicita) della giurisdizione della Corte dei conti sulle azioni di
nullità previste dall’art. 30, comma 15, l.n. 289 del 2002 è senz’altro
da condividere per i contenuti d’effettività che dà agli strumenti di
tutela delle ragioni erariali, sia in relazione alle nuove figure di
responsabilità erariale tendenzialmente tipizzate di recente dal
legislatore, sia con riferimento alle ipotesi classiche di responsabilità
amministrativa fondate sulla clausola generale di atipicità dell’illecito
erariale. Tuttavia, a rigore, anche se è vero che la nullità, al pari
delle altre invalidità, comporta la sanzione dell’inefficacia definitiva
del contratto, qualificare la nullità come sanzione può ingenerare
confusione tra natura giuridica ed effetti giuridici di un istituto, e
comunque rimane il fatto che soltanto l’irrogazione della sanzione
pecuniaria è dalla legge espressamente assegnata alla giurisdizione delle
“sezioni giurisdizionali della Corte dei conti”, e quindi,
probabilmente la giurisdizione della Corte dei conti in materia d’invalidità
provvedimentali e negoziali non si dovrebbe fondare direttamente sull’art.
30, comma 15, L. n. 289 del 2002. Ciò non porterebbe comunque ad escludere
in radice la giurisdizione della Corte dei conti in materia d’invalidità
provvedimentali e negoziali. Sul piano tecnico – giuridico il problema
può scomporsi, da un lato, nella questione relativa al fondamento della
giurisdizione contabile in materia di nullità degli atti amministrativi e,
dall’altro, in quella della giurisdizione sulle azioni di nullità dei
contratti. Quanto al sindacato del giudice contabile sulla validità degli
atti amministrativi, in mancanza di una espressa previsione normativa in tal
senso, l’affermazione della giurisdizione potrebbe esser rinvenuta nel
sistema giuridico di tutela delle ragioni erariali
. Da questo punto di
vista, la pronuncia in esame – di nullità parziale di un provvedimento
amministrativo -si rivela di assoluta innovatività, ponendo certamente pro
futuro delicatissimi problemi di riparto di giurisdizione. Tali problemi
potrebbero essere superati dalla considerazione che, in realtà, la
soluzione adottata dalla Sezione giurisdizionale Umbria sembra operare un
(implicito) rinvio per presupposizione al principio di concentrazione
delle tutele, impiegato dal G.A. per giustificare il proprio potere di
dichiarare la nullità dei contratti conseguente all’annullamento delle
procedure di gara. Nel caso della giurisdizione della Corte dei conti,
infatti è innegabile che un’efficace protezione delle ragioni dell’erario
impone di agire – attraverso l’esperimento dell’azione di nullità -
anche per impedire il prodursi di ulteriori futuri effetti patrimoniali
pregiudizievoli per l’erario causati dalla vigenza (esecutività ed
esecutorietà) dei provvedimenti amministrativi. Quanto alla giurisdizione
del giudice contabile sulle azioni d’invalidità contrattuale, ed in
particolare l’azione di nullità, il discorso può essere in parte
diverso, in quanto esiste un’espressa previsione di legge che fa proprie
quelle esigenze d’efficacia ed effettività della tutela delle ragioni
dell’erario. Si tratta dell’art. 1, comma 174 della l.
23.12.2005 n. 266, secondo il quale “Al fine di realizzare una
più efficace tutela dei crediti erariali, l'articolo 26 del regolamento di
procedura di cui al regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, si interpreta nel
senso che il procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le
azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile,
ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al
libro VI, titolo III, capo V, del codice civile”. Sul piano
sostanziale, almeno per ciò che concerne la nullità dei contratti, si
potrebbe concordare agevolmente che tra tutte le azioni a tutela delle
ragioni del creditore sia ricompresa anche quella diretta a far
dichiarare la nullità dei contratti che si rivelino fonte di danno
permanente. Ciò comporterebbe
che proprio la norma contenuta nell’ art. 1, comma 174 della L.
23.12.2005 n. 266 potrebbe essere considerata quell’espressa previsione di
legge che, ai sensi dell’art. 103, Cost., attrae il giudizio su
tale forma d’invalidità (nullità) nell’ambito delle materie oggetto
dei “procedimenti contenziosi di competenza della Corte dei conti”
(art. 26, R.D. 1038 del 1933) e quindi nella giurisdizione della Corte dei
conti. Nel caso dei contratti la nullità potrà assumere, a seconda dei
casi, p. es., la figura della nullità c.d. “virtuale” (art.
1418, comma 1, c.c.) per contrarietà a norma imperativa (art. 119, comma 6,
Cost.) qualora sia fatta valere nell’abito di un giudizio di
responsabilità amministrativa per danno, ovvero, come nel caso deciso,
quello della nullità ex art. 1418, comma 3, c.c., quando il giudizio abbia
ad oggetto l’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 30, comma 15,
l.n. 289 del 2002. Quanto agli effetti temporali, la declaratoria di
nullità avrà gli ordinari effetti ex tunc nel caso dei contratti stipulati
nella vigenza del divieto posto dall’art. 119, comma 6, Cost. (novembre
2001) o, al più tardi, successivamente all’entrata in vigore dell’art.
30, comma 15, l. n. 289 del 2002 (gennaio 2003). Nel caso di contratti
conclusi prima di tali termini, la Sezione sembra aver accolto la
ricostruzione dogmatica della c.d. “nullità successiva”, osservando che
“che la “nullità” in questione opera solo per i rapporti
che non siano già integralmente esauriti e per i quali, quindi, non sia
più possibile eliminare tutti gli effetti ormai irretrattabilmente
prodotti: factum infectum fieri nequit.”….L’attualità
consegna una situazione economica caratterizzata da un’estrema volatilità
dei tassi d’interesse, che infatti dopo la stipula degli swaps sono
saliti, esponendo gli enti territoriali non soltanto a oneri maggiori di
quelli che avrebbero sostenuto mantenendo i loro strumenti d’indebitamento
al tasso fisso, ma anche ad elevatissimi “costi di sostituzione”. Ora,
poiché gli enti territoriali – nella generalità – hanno impiegato le
risorse ottenute tramite l’incameramento dell’anticipazione sui flussi
di cassa futuri (up front), somme che hanno notoriamente natura d’indebitamento,
per finanziare spese di parte corrente, hanno in tal modo violato l’art.
30, comma 15. l.n. 289 del 2002, con conseguente nullità degli atti e dei
relativi contratti di finanza derivata. In tale contesto, la possibilità di
configurare un autonomo passaggio in giudicato del capo della sentenza che
contiene la declaratoria di nullità, consentirebbe – indipendentemente
dalle sorti dell’azione sanzionatoria – di garantire una tutela
effettiva ed efficace delle casse dell’ente territoriale che, grazie alla
nullità dei contratti, non dovrebbero sopportare i maggiori costi dovuti
alle oscillazioni al rialzo dei tassi, nè gli alti costi di sostituzione
legati all’anticipata risoluzione o modificazione delle condizioni
contrattuali degli strumenti finanziari. E’ bene precisare, anche per i
possibili profili di concorrente responsabilità erariale “classica” che
a ciò si associano, che l’effetto descritto potrebbe realizzarsi anche se
si negasse la giurisdizione in materia di nullità della Corte dei conti.
Infatti, la qualificazione legale di nullità di atti e contratti che
compongono le operazioni di finanza derivata in parola potrebbe essere
oggetto di un provvedimento d’autotutela da parte dell’amministrazione
contraente, ovvero di una declaratoria giurisdizionale di nullità dell’atto
amministrativo da parte del G.A. su impulso sempre dell’amministrazione.
Quanto ai contratti, quest’ultimi potrebbero essere dichiarati nulli dal
G.O. sempre su azione dell’amministrazione contraente. Si rileva, in
conclusione, che la possibilità di esperire tali strumenti di tutela delle
ragioni erariali è attuale almeno a far data dal 2003, essendo noto
peraltro che al creditore erariale – qualificato dal fatto di gestire un
patrimonio di cui è costituito garante, ed in alcuni casi custode –
incombe l’obbligo di servizio del diligente esercizio di quelle azioni
volte ad evitare l’effetto di limitazione della responsabilità del
danneggiante previsto dall’art. 1227, comma 2, c.c. in ipotesi di
colpevole concorso del danneggiato nell’aggravarsi della dimensione
economica del danno”.
[29]
P.SANTORO, op. cit., pag. 3572
[30]
Procura generale della Corte dei conti- Giudizio di parificazione del
rendiconto generale dello Stato 2007- rel Auriemma
[31]
Sul punto v. Cassazione, SS.UU. civili, n. 14712 del 26.06.2007.
[32]
V. sentenza n. 146 del
2008.
[33]
Oltre alle disposizioni di carattere
generale (art. 43 r.d. 13 agosto
1933, n. 1038; 53 del r.d. 12 luglio 1934 n. 1214; 20
del d.p.r. 3 gennaio 1957 n. 3; 1
della legge 14 gennaio 1994 ,n. 20, sono presenti nell’ordinamento
numerose disposizioni specifiche per i direttori di ragioneria,
compresi quelli della amministrazioni autonome dello Stato - art. 7 della
legge 25 novembre 1971 n. 1041 -Gestioni fuori bilancio nell’ambito delle
amministrazioni dello Stato, i comandanti militari (art. 25 del
d.p.r. 5 giugno 1976 -Approvazione del regolamento per l’amministrazione e
la contabilità degli organismi dell’esercito, della marina e dell’aeronautica;
art. 34 del d.p.r. 20 marzo 1986 n. 189-Approvazione del regolamento di
amministrazione della guardia di finanza, i
prefetti (art.10 della
legge 3 gennaio 1978 n. 1-Accelerazione delle procedure per l’esecuzione
di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali), l’Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici
(art. 4, comma 9 della legge 11 febbraio 1994 n. 109- Legge quadro in
materia di lavori pubblici), i presidenti
e segretari generali delle camere di commercio (art. 70 del dm 23
luglio 1997, n. 287 - Regolamento concernente la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio), gli
uffici addetti al “riscontro”
delle gestioni dei consegnatari e dei cassieri dello Stato (art. 44,
comma 2° del d.p.r. 4 settembre 2002 n. 254- Regolamento concernente le
gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato),
l’organo straordinario di liquidazione in
caso di dissesto dell’ente locale (art.
252, comma 5 d.lgs. 267/2000),
l’ Alto commissario per la
prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito
all’interno della pubblica amministrazione (art.
1 comma e 5 comma 4° lettera f della legge 16 gennaio 2003, n. 3-
Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) per il
quale era previsto l’obbligo del rapporto all’autorità giudiziaria e
alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge.. L’Alto commissario è
stato tuttavia soppresso dal d.l. 112/2008; i revisori dei conti degli
enti locali - art. 239,
comma 1°, lett. e del d.lgs. 267/2000. Ugualmente, per i revisori delle
camere di commercio dispongono gli artt.
56 e 70 del D.M. n. 287/97 . L’art. 90, comma 4° del d.p.r.
97/2003 impone ai collegi dei
revisori degli enti istituzionali la denuncia di danno nel caso di
responsabilità ascrivibili al consiglio di amministrazione dell’ente o
nel caso di inerzia da parte degli organi che vi siano tenuti. Sull’obbligo
di denuncia ci si permette il rinvio a “Obbligo
di denuncia”- commento all’art. 53 del r.d. 17 luglio 1934 n. 1214,
in Codice ipertestuale della giustizia amministrativa –UTET-
2007-pagg. 765-774; V.TENORE,
Profili ricostruttivi dell’obbligo di denuncia alla Corte dei conti di
fatti dannosi per l’erario, in Foro amm., 1997, pp. 1236 e
ss.(nota a Corte dei conti, sez. riun., n. 6/A del 28 febbraio 1996) e F.G.
GALEFFI, Responsabilità amministrativa per omessa denuncia, in Riv.
Corte dei conti, 2004, 3, pp. 487 e ss.
Per la giurisprudenza in tema di obbligo di denuncia di danno all’erario,
cfr. C. conti, sez. Liguria, n. 1155 del 16 dicembre 1999, in Riv. Corte
dei conti, 2000, 2, 112 e , sez. Veneto, n. 1010 del 14 luglio 2005;
sez. Toscana, n. 1115 del 14 ottobre 1999;
sez. Emilia Romagna, n. 716 del 29 settembre 1999, in Riv. Corte
dei conti, 1999, 1, 89; sez. reg. Campania, n. 46 del 14 maggio 2001, in
I contratti dello Stato e degli enti pubblici, 2002, II, 143. L’omessa
segnalazione di fattispecie dannose da parte di soggetto incardinato in ente
pubblico è stata configurata come violazione di generali obblighi di
servizio nella sentenza C. conti, sez. prima centrale n. 266 del 31 agosto
2005.
[34]
art. 20-Disposizioni in materia contributiva, commi 12 e 13) 12.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto l'Istituto nazionale della previdenza sociale
mette a disposizione dei Comuni modalità telematiche di trasmissione per le
comunicazioni relative ai decessi e alle variazioni di stato civile da
effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell'evento- 13.
In caso di ritardo nella trasmissione di cui al comma 12 il responsabile del
procedimento, ove ne derivi pregiudizio, risponde a titolo di danno
erariale.
[35]
Sulla concentrazione delle tutele nel giudizio amministrativo cfr. Con
Stato, Ad plen., 30 luglio 2008, n.9 , in Foro
it., 2008, n. 9- Anticipazioni e novità- 28
[36]
Mutuando quale mera
suggestione, la formula Keynesiana della trappola
della liquidità, tornata recentemente di attualità , per tentare di
definire i contenuti della crisi finanziaria in atto. Al riguardo cfr. www.wikipedia.-
“… La trappola della liquidità scatta a
livelli molto bassi del tasso d'interesse. In questa condizione (tasso
d'interesse al minimo) nessun operatore si attenderà un'ulteriore ribasso
del tasso di interesse. Eventuali espansioni dell'offerta monetaria non
contribuiranno a ridurre il tasso d'interesse. A un livello molto
basso del tasso di interesse, infatti, scatterà un meccanismo psicologico
in base al quale, pur aumentando le autorità monetarie l'offerta di moneta,
il tasso di interesse non discenderà ulteriormente. Infatti, a questo
livello critico, non vi saranno operatori che "crederanno" ad un
ulteriore ribasso del tasso, e domanderanno tutta la moneta offerta senza
opporre alcuna resistenza. Inoltre, anche al di sopra del tasso critico, la
politica monetaria non è molto efficace, perché nella teoria keynesiana
titoli e moneta sono sostituti stretti, cosicché variazioni dell'offerta di
moneta avranno comunque poca efficacia nell'influenzare il tasso di
interesse…”- cfr. anche
J.K.GALBRAIGHT, Storia dell’economia. Il passato come
presente, Milano, 1989 e F.GALIMBERTI,
Economia e pazzia.Crisi finanziarie di ieri e di oggi,
Bari, 2002.
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