Il contrasto al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.
Strategie, tecniche investigative e strumenti processuali
, di Francesco Puleio

 

Versione riveduta ed aggiornata dello scritto presentato nel corso della Giornata di Studi dedicata al Procuratore Regionale Francesco Rapisarda.


 

Sommario

CAPITOLO I CRIMINALITÀ organizzata e traffico internazionale di droga nell’esperienza italiana 5

§I.1. Il concetto di “criminalità organizzata” 5

§I.1.1. Premessa 5

§I.1.2 Un po’ di storia 9

§I.1.3. Le caratteristiche attuali del fenomeno 10

§I.2. Analisi del fenomeno. I traffici di stupefacenti: i protagonisti e le rotte. 12

§I.2.1. Cannabinici 15

§I.2.2. Cocaina 15

§I.2.3. Eroina 17

§I.2.4. Droghe sintetiche 18

§I.2.5. I dati più recenti dell’esperienza italiana 18

§I.3. Le caratteristiche dei principali gruppi criminali organizzati 19

§I.3.1. In particolare: la criminalità di origine colombiana 21

§I.3.2. Le organizzazioni colombiane 24

§I.4. Gli strumenti e le prospettive di contrasto 26

§I.4.1. Il sistema sanzionatorio penale 26

§I.4.2. La condotte illecite individuali 28

§I.4.3. L’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti 29

§I.4.4. Le circostanze aggravanti di cui all’art. 80 32

§I.4.5. La previsione dell’attenuante speciale per ravvedimento post-delittuoso 33

§I.4.6. Tecniche investigative e normativa antidroga 34

CAPITOLO II Cenni sulle principali norme dell’ordinamento penale italiano in tema di criminalità organizzata 41

§II.1. La normativa processuale 41

§II.1.1. L’istituzione di strutture investigative centralizzate 41

§II.1.2. Altre disposizioni processuali 43

§II.2. Le disposizioni volte ad incentivare la collaborazione con la giustizia 45

§II.2.1. Premessa 45

§II.2.2. La regola di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori 46

§II.2.3. Le dichiarazioni dei collaboranti. La strategia volta ad incentivare la collaborazione come strumento per la lotta al crimine di tipo mafioso. 48

§II.3. Gli strumenti economico – finanziari per la cattura dei capitali illeciti 51

§II.3.1. L’incidenza dell’economia illegale e le raccomandazioni della Comunità internazionale 51

§II.3.2. La normativa vigente in Italia 56

§II.3.3. In particolare: la confisca obbligatoria dei beni dei condannati per reati sintomatici 57

 

 


 

La mafia è una associazione per delinquere, con fini di illecito arricchimento per i propri associati, che si pone come intermediazione parassitaria e imposta con mezzi di violenza tra la proprietà ed il lavoro, tra la produzione ed il consumo, tra il cittadino e lo Stato.

Leonardo Sciascia


 

Capitolo I
CRIMINALITÀ organizzata e traffico internazionale di droga nell’esperienza italiana

 

Signore e signori,

ringrazio le Autorità, ed in particolare il Fiscal General de la Naciòn de Colombia per il gentile invito, che mi permette di essere qui in mezzo a voi. Chiedo scusa innanzi tutto per ogni delitto che commetterò contro la lingua spagnola: sfortunatamente la mia modesta conoscenza del vostro bellissimo idioma mi impone la lettura di un estratto del mio contributo di riflessione, che ho depositato in versione integrale, per coloro che fossero interessati.

 

§I.1. Il concetto di “criminalità organizzata”

§I.1.1. Premessa

Preliminare all’analisi sul fenomeno dei traffici di sostanze stupefacenti appare, in primo luogo, la definizione del concetto di criminalità organizzata.

Tale nozione si pone, infatti, quale antecedente logico rispetto a quello di traffico di stupefacenti (e di riciclaggio dei relativi proventi), posto che tali attività delittuose non possono che venire svolte in forma organizzata.

Con questa affermazione non voglio affatto porre l’equazione tra monopolio del commercio di droghe ed espansione della criminalità organizzata. Come è stato autorevolmente osservato[1], tale ipotesi non sarebbe fondata. La droga, pur avendo offerto – e continuando a offrire – alle organizzazioni criminali straordinarie possibilità di arricchimento, non costituisce certamente la loro esclusiva fonte di reddito e, forse, nemmeno ormai la più importante. Anzi, l’esperienza italiana mostra che i sodalizi criminosi più evoluti tendono sempre più frequentemente a riconvertire i loro obiettivi verso attività illecite ugualmente redditizie, ma ritenute meno rischiose, perché considerate moralmente meno ripugnanti, o perchè sanzionate meno pesantemente e sottoposte a minore pressione investigativa, o perché più difficilmente accertabili, in quanto tale accertamento presupporrebbe la collaborazione delle vittime, sempre difficile da ottenere (estorsioni, controllo degli appalti di opere pubbliche, sfruttamento della prostituzione, contrabbando, frodi, traffico di esseri umani, gioco d’azzardo, ecc.)[2].

Basterebbe questo evidente rilievo a fare giustizia della tesi, sostenuta dai fautori della liberalizzazione o della legalizzazione della droga, secondo cui queste ultime sarebbero utili al contrasto della criminalità organizzata, sottraendole fonti di arricchimento. E’ invero evidente che, se i proventi dei traffici di stupefacenti finissero, continuerebbero ed anzi si intensificherebbero le altre attività illecite. Senza contare che, in un libero mercato della droga, le organizzazioni criminali, che ne sono le attuali detentrici in regime di monopolio, escluderebbero la concorrenza con i ben noti metodi dissuasivi di minacce e violenze, come già fanno attualmente nei settori economici formalmente leciti. Per queste ragioni, non è più possibile articolare una strategia di contrasto internazionale alla criminalità organizzata analizzando il fenomeno del traffico internazionale di stupefacenti sganciato dalle altre forme di attività criminale, per lo meno quelle che più frequentemente vi si associano.

Ciò detto, va rilevato che, se la legislazione italiana non contiene la esplicita definizione di “criminalità organizzata”, dal complesso normativo penale, sia sostanziale che processuale, possono individuarsi tre specie di criminalità organizzata:

Ø   quella mafiosa[3] (prevista nell’art. 416 bis c.p. e le cui forme di manifestazione sono catalogate nell’art. 51 comma 3 bis c.p.p.);

Ø   quella eversiva[4] (associazione con finalità di terrorismo o di eversione – prevista dall’art. 270-bis c.p.);

Ø   quella comune[5] (associazione per delinquere – prevista dall’art. 416 c.p.).

§I.1.2 Un po’ di storia

La nozione di “criminalità organizzata” cominciò ad essere usata in Italia a metà degli anni ‘70, quando, in coincidenza con l’esplodere del fenomeno dei sequestri di persona e con l’insorgere del terrorismo politico delle Brigate Rosse e dei gruppi neofascisti, si introdussero modifiche legislative, frutto della crescente consapevolezza della differenza tra criminalità “individuale” e criminalità “organizzata”. Allora, la distinzione era determinata da due caratteristiche fondamentali: il numero delle persone coinvolte ed il carattere permanente e professionale della attività criminale organizzata rispetto al carattere casuale ed accidentale della criminalità individuale.

Trascorsi venti anni da quei primi approfondimenti, deve osservarsi che la geografia criminale é completamente mutata. La criminalità individuale é quasi un residuo folkloristico. L’organizzazione é entrata prepotentemente nel mondo criminale e non c’é ormai attività illegale che non abbia una propria forma organizzata, dallo sfruttamento della prostituzione alla immigrazione clandestina, dal traffico di armi allo smaltimento illegale dei rifiuti, dallo spionaggio industriale e finanziario alla pirateria informatica. In questa più moderna nozione di criminalità organizzata rientrano quei fenomeni delittuosi associativi la cui struttura organizzativa non é volta alla sola realizzazione del programma delittuoso del gruppo, ma è il riflesso di un disegno complessivo ulteriore, che trascende l’attività delittuosa e mira alla conquista di spazi di potere, trovando nella logica imprenditoriale del profitto, dell’arricchimento e dei mercati illegali la loro comune valenza, e nel conseguente elevato livello organizzativo (di tipo “aziendale”) il loro comune denominatore. A questo proposito, con riferimento alla oggettività giuridica del reato di associazione di tipo mafioso, si parla di pericolo per l’ordine pubblico economico.

§I.1.3. Le caratteristiche attuali del fenomeno

È noto che le caratteristiche operative della moderna criminalità organizzata, mafiosa e non, si sono sviluppate in conseguenza della globalizzazione dei mercati, legali e clandestini, e dell’abbattimento delle frontiere, secondo un modello fondato su due direttrici di sviluppo:

Ø   la prima, rappresentata dall’aumento dell’interscambio di beni e capitali illeciti, dovuto allo sviluppo dell’informatica ed alla mobilità geografica dei soggetti delinquenziali;

Ø   la seconda, caratterizzata dalle forme di interconnessione tra aggregati delinquenziali prima separati ed incomunicanti.

Questa realtà induce gli analisti a parlare di sistema criminale integrato, che ha i caratteri della transnazionalità e della eterogeneità delle sue componenti.

La transnazionalità[6] del crimine organizzato è una caratteristica diversa dalla sua internazionalità. Con questa seconda locuzione ci si riferisce, infatti, alla circostanza che un gruppo criminale non opera unicamente nel territorio dello Stato ove è sorto, ma svolge la sua attività anche all’estero. Con la prima, invece, ci si riferisce alla cooperazione che gruppi criminali di diversa nazionalità instaurano tra loro per gestire più proficuamente determinati mercati criminali.

La comunità scientifica internazionale ha proposto diversi modelli per giungere a una definizione condivisibile e accettata del concetto di criminalità organizzata. Si è, per esempio, fatto ricorso a una formula – più sociologica che giuridica, e fortemente limitativa – che individua la criminalità organizzata “in quel gruppo di persone dedite stabilmente alla commissione di reati contro il patrimonio o di reati aventi comunque un risvolto economico e che sono dotate di un’organizzazione articolata ove costi, profitti, reimpieghi, investimenti vengono pianificati in una dimensione quasi manageriale, sì da consentire ai gruppi stessi di acquisire una posizione vantaggiosa nell’ambito di un mercato illegale[7].

Del resto, mi sembra significativo notare che, anche in sede europea, questo tema, davvero cruciale nel cammino di armonizzazione delle regole comunitarie, della definizione di un concetto comune di crimine organizzato e la conseguente individuazione delle condotte che ne sono manifestazione o sintomo, è ancora in discussione[8]. Si è infatti osservato[9] che, accanto alla criminalità di tipo mafioso, e spesso intrecciandosi con quest’ultima, operano altre due forme di attività criminale su larga scala, diffuse in quasi tutti gli Stati membri, talora meglio “organizzate” della stessa mafia e più di questa capaci di interagire con settori istituzionali e di influenzare l’economia legale: la corruzione politico – amministrativa e il lobbyng illegale. Più in generale, è opinione diffusa che il vero fattore di inquinamento dell’economia legale è costituito dalla commistione, spesso inestricabile, tra affari legali, affari illegali e affari criminali.

Per il Rapporto dell’Unione Europea sulla situazione della Criminalità Organizzata, presentato a Bruxelles il 6 novembre 1998, il termine “criminalità organizzata” sta ad indicare “una vasta gamma di fenomeni con molte differenziazioni nei tipi di attività, mercati, persone coinvolte, reati commessi, livelli di organizzazione e altri aspetti”. Questo renderebbe difficile, se non impossibile - secondo il Rapporto - allontanarsi da una definizione di criminalità organizzata che sia comunemente accettata e includa tutte le sue relative manifestazioni.

§I.2. Analisi del fenomeno. I traffici di stupefacenti: i protagonisti e le rotte.

Come emerge dai dati contenuti nel citato Rapporto, tutti gli stati europei hanno ancora una volta classificato la droga come il tipo di attività più comune dei gruppi criminali organizzati messi in luce dalle operazioni dei servizi segreti e dalle indagini penali. Una ampia gamma di gruppi criminali nazionali ed etnici operanti all’interno ed all’esterno degli stati membri dell’Unione sono coinvolti in questo settore della criminalità: gruppi nazionali composti da cittadini dell’Unione europea insieme a gruppi etnici provenienti dalla ex Iugoslavia, albanesi, gruppi nigeriani ed altri dall’Africa occidentale; gruppi marocchini, cinesi, dell’Europa centrale ed orientale, russi, pachistani, turchi, colombiani ed altri ancora, in variegato crogiolo di razze e di combinazioni, sono tutti emersi nelle indagini relative a reati legati alla droga.

La marijuana e la cocaina sono i tipi di droga più frequentemente smerciati in Europa, anche se cresce il mercato delle droghe sintetiche. Le autorità europee hanno rilevato una tendenza al ribasso nel traffico di eroina, in linea con le informazioni segrete sui gruppi criminali organizzati turchi e cinesi che sembrano ridistribuire parte delle loro attività dall’eroina ad altri tipi di droga, in particolare cocaina e droghe sintetiche. In Europa, la criminalità organizzata colombiana è sinonimo di produzione e rifornimento di cocaina, similmente i gruppi criminali turchi e cinesi sono sinonimo di traffico di eroina.

Tuttavia nell’Unione europea vi sono molti segnali di collaborazione tra organizzazioni criminali latino-americani e gruppi criminali nazionali o etnici ed anche con organizzazioni africane, in particolar modo nel contrabbando di cocaina e nella distribuzione locale. Per esempio i trafficanti di droga colombiani hanno stabilito buone relazioni con le organizzazioni criminali italiane e con le organizzazioni nei paesi dell’Europa centrale ed orientale. Sono sempre più usati corrieri dei paesi di destinazione del contrabbando di cocaina per via aerea. Nel trasporto di droga via terra tutti gli Stati membri sembrano essere sia paesi di destinazione che di transito per la cocaina, l’eroina, la canapa indiana e le droghe sintetiche. Parte delle droghe sintetiche che compaiono sul mercato all’interno dell’Unione europea tuttavia viene prodotta negli stessi Stati membri, principalmente nei Paesi Bassi e nel Belgio.

Il traffico di canapa indiana è altrettanto diffuso di quello di altri tipi di droga, con il coinvolgimento della criminalità organizzata sia etnica che nazionale. I gruppi criminali organizzati olandesi sembrano ancora detenere una porzione importante del traffico dei prodotti della canapa indiana verso i paesi nordici, spesso in collaborazione con gruppi criminali locali, comprese quelli generalmente definiti come bande di motociclisti. Continua inoltre il grande aumento nell’Unione europea dell’uso di droghe sintetiche, in particolar modo l’ecstasy.

La consistente disponibilità di dati sui traffici di sostanze stupefacenti permette lo sviluppo di un ragionamento complesso che agevola la comprensione della redditività della produzione e del commercio di stupefacenti e, quindi, le ragioni della sua diffusione e del suo costante aumento.

Dal 1980 al 2003[10], i sequestri di oppiacei sono aumentati di cinque volte, quelli di cocaina di dieci volte. Poiché è opinione generale tra gli esperti che i sequestri colpiscono al massimo il dieci per cento del traffico, ciò significa che nell’arco di venti anni la produzione, il traffico e, presumibilmente, il consumo sono cresciuti proporzionalmente.

Possono individuarsi quattro tipi di stupefacenti ad elevata diffusione: cannabinici, cocaina, eroina e droghe sintetiche.

§I.2.1. Cannabinici

Principale paese produttore è il Messico con 7.000 tonnellate annue di marijuana, seguito dagli U.S.A. (3.000 tonnellate annue; in California si producono enormi quantitativi della qualità più pregiata, la sensimilla), dal Canada, dalla Colombia e da altri produttori minori. Sono coltivate anche in molti paesi africani, con forte concentrazione in Marocco.

Secondo gli analisti, la resa dell’investimento è bassa: circa nove volte l’investimento iniziale.

§I.2.2. Cocaina

Principali produttori sono il Perù, la Bolivia, la Colombia, il Brasile e L’Equador, che coprono il 90% dell’esportazione mondiale.

Alle tradizionali rotte attraverso le quali passano i traffici di tale sostanza stupefacente (quella caraibica: Bahamas-Caraibi-Florida; la rotta europea attraverso i Paesi Bassi) se ne sono aggiunte, nel tempo, numerose altre - Brasile, Argentina, Venezuela, Marocco, Tunisia, Algeria, Ghana e Nigeria – in direzione dell’Europa.

I consumatori abituali di cocaina sono generalmente benestanti; la diffusione dello spaccio e del consumo è stata rapida e la clientela continua ad essere in ascesa.

In Italia, recenti dati sulle organizzazioni coinvolte nel traffico internazionale di stupefacenti parlano di rendimenti elevatissimi, circa 611 volte il valore d’acquisto.

Ciò è dovuto, tra l’altro, alle lavorazioni condotte sulla sostanza pura, che consentono di triplicare la quantità di merce (oltre questo limite non si può andare, pena il decadimento della resa del prodotto). Per ottenere un chilogrammo di cocaina occorro cinquecento chilogrammi di foglie.

Pur fortemente diminuita grazie ai continui programmi di eradicamento (96.000 ettari distrutti nel 2001), la Colombia rimane il produttore principale di cocaina destinata agli Stati europei. Secondo le autorità degli Stati Uniti, la produzione di cocaina in Colombia nel 2002 è stata di 580 tonnellate di cocaina.

Il traffico si svolge prevalentemente via mare utilizzando infrastrutture commerciali e caratteristiche geografiche. Il Venezuela, il Brasile, l’Ecuador ed il Suriname sono importanti paesi di transito ed inoltre esiste una distribuzione secondaria dai Caraibi nell’Unione europea. L’Olanda e soprattutto la Spagna rappresentano le principali porte d’ingresso per la cocaina diretta in Europa. Il ruolo di transito dell’Europa centrale ed orientale sta aumentando. I gruppi colombiani coordinano e controllano l’arrivo di cocaina nella regione e il successivo trasporto via terra nell’Unione europea. Ciò ha portato ad una tendenza a scavalcare i porti degli Stati Membri, oppure ad usarli solo per scopi di transito al fine di scaricare la droga nei porti dell’Europa centrale ed orientale, che spesso non dispongono di personale qualificato ed apparecchiature tecniche per effettuare controlli adeguati sul carico. L’analisi dimostra che inesistenti società dell’Europa centrale ed orientale vengono sempre più registrate come destinatari del carico.

In termini di quantità la maggior parte della cocaina è contrabbandata via mare, anche se gli aerei sono i mezzi di trasporto usati più frequentemente. Vi è una differenza fondamentale, largamente dovuta a legami storici e linguistici, tra il ruolo della parte meridionale dell’Unione europea e i suoi Stati Membri nordici per quello che riguarda il traffico di cocaina. Solo a titolo di esempio può ricordarsi che la quantità di cocaina sequestrata nel 2000 nella Penisola Iberica ammontava ad oltre 21.000 kg, mentre la quantità totale in Danimarca, Svezia e Finlandia era di circa 100 kg. A seguito di alcuni grandi e spettacolari sequestri di cocaina alcuni Stati Membri hanno rilevato una tendenza verso il traffico di piccole quantità piuttosto che di carichi di molte tonnellate, anche se ciò non ha portato ad una diminuzione della cocaina sequestrata.

§I.2.3. Eroina

Si è registrato un aumento della produzione dell’oppio nel “Triangolo d’oro” (Birmania, Laos, Tailandia) e nella “Mezzaluna d’oro” (Afganistan, Pakistan, Iran), nonchè in Libano e Messico.

Alle tradizionali rotte di tale sostanza stupefacente (Bangok – USA – Europa - Oceania; Hong Kong, Nigeria, Turchia-Grecia-Italia, la cosiddetta “rotta balcanica”), devono ora aggiungersi: la rotta Baltica, costituita da alcuni Paesi dell’Est europeo; la rotta africana, come transito del flusso di eroina che proviene dall’Asia e procede in direzione dell’Europa e del Nord America.

La diffusione dell’eroina in Europa, risalente all’inizio degli anni Settanta, è stata rapidissima, favorita dalla larga reperibilità e dal basso costo della sostanza. La forte assuefazione causata dall’assunzione di tale prodotto garantisce ai distributori una folta schiera di agenti porta a porta che, in cambio delle dosi necessarie (fino a l,5 - 2 grammi al giorno), procurano nuovi clienti.

La redditività è altissima: circa l.700 volte il valore iniziale.

L’80% circa di tutta l’eroina sequestrata nell’Unione europea proviene dal Sud-est asiatico, Afganistan e Mianmar. La produzione di oppio in Colombia è di circa 66 tonnellate, risultanti in 6 tonnellate di eroina. Nel 1997, l’eroina colombiana è stata sequestrata in Francia (1,5 kg), Germania (6,8 kg) e Portogallo (0,8 kg), insieme a circa 7 kg destinati alla Spagna sequestrati a Bogotà.

§I.2.4. Droghe sintetiche

L’abuso di droghe sintetiche è aumentato più velocemente rispetto a qualunque altra droga e l’Unione europea è una delle maggiori regioni produttrici di anfetamine e stimolanti tipo ecstasy, con una produzione su larga scala controllata da gruppi criminali. Il traffico all’interno dell’Unione europea si svolge prevalentemente via terra in vetture, camion e treni.

La maggior parte delle anfetamine sequestrate negli Stati Membri proviene da Paesi Bassi, Belgio, Regno Unito e Germania, mentre la Repubblica Ceca, la Polonia, Bulgaria e gli Stati Baltici sono importanti paesi di origine all’esterno dell’Unione europea.

§I.2.5. I dati più recenti dell’esperienza italiana

Le indagini più recenti[11] non hanno portato alla individuazione di laboratori clandestini né per la produzione di sostanze naturali né per quelle sintetiche. Il complessivo quadro emerso colloca così l’Italia tra le aree geografiche non di produzione ma tra quelle di consumo e transito.

Nel corso dell’anno 2003 le forze di polizia italiane hanno sequestrato 2.582 Kg. di eroina, 3.520 Kg. di cocaina, 25.168 kg. di hashish, 15.302 Kg. di marijuana, 235.351 dosi di anfetamina e 2161 dosi di L.S.D.

Sono stati denunziati 21.332 italiani e 8.061 stranieri; di questi, il numero dei cittadini colombiani non supera il centinaio. Oltre 22.000 sono stati i soggetti tratti in arresto.

L’attività inerente fenomeni di associazione ha visto invece il coinvolgimento di 2681 soggetti, 2049 dei quali italiani e 632 stranieri.

§I.3. Le caratteristiche dei principali gruppi criminali organizzati

Anche se gruppi criminali, operanti verso e all’interno degli Stati Membri, sono impegnati in vari tipi di reati, sono i settori del traffico di droga e dell’associato riciclaggio di denaro sporco a prevalere. In generale questi gruppi consistono in reti a maglia larga che lavorano insieme, se e quando si presenta la necessità, per raggiungere un obiettivo criminale. Uno studio nei Paesi Bassi ha scoperto che quando si vedeva una piramide o una struttura verticale, essa era legata solo a gruppi colombiani.

Alleanze strategiche a lungo termine tra organizzazioni criminali creano un ponte verso nuovi mercati, minano la posizione di gruppi concorrenti e riducono i costi di investimento, nonché i rischi. Inoltre esse garantiscono un costante rifornimento di beni criminali per coloro che hanno già accesso sul mercato. Alcune alleanze come quelle tra gruppi criminali colombiani e la mafia italiana (cd. cosa nostra), e tra la mafia italiana e i gruppi russi, si conoscono da anni. Recentemente è stata individuata una alleanza strategica russo-colombiana. I gruppi colombiani hanno creato legami con gruppi russi che riforniscono apparecchiature militari tra cui fucili d’assalto AK-47 (cd. kalashnikov) e missili a tracolla in cambio di cocaina che viene presumibilmente trasportata in Russia e negli Stati Membri.

Una caratteristica dei ranghi più elevati del crimine organizzato, inclusi quelli coinvolti nel traffico internazionale di droga, sono le tecniche altamente sofisticate impiegate. I gruppi criminali hanno sviluppato (ed in larga misura ne dipendono) capacità informatiche, tecniche finanziarie, attività di riciclaggio ed altre forme di criminalità economica. Un esempio di ciò è presente in alcuni gruppi della regione di Cali in Colombia, che hanno raggiunto una posizione di rilievo attraverso il mantenimento di una comunicazione ed una rete logistica globale sofisticata ed altamente tecnologica, mentre allo stesso tempo ricorrono ad esperti giuridici e finanziari.

Il traffico di cocaina verso l’Unione europea è dominato da un limitato numero di gruppi criminali provenienti dalla Colombia, anche se gruppi criminali boliviani - a causa di una accresciuta produzione di cocaina nello loro paese - stanno espandendo le proprie attività. Nei casi di traffico di ingenti quantità di droga i gruppi operano in una struttura temporanea tipo joint venture. Ciò permette loro di costruire strutture logistiche e di trasporto, per ripartire il rischio e per garantire una appropriata infrastruttura per la distribuzione di cocaina su larga scala. I gruppi hanno creato una rete di cellule in diversi Stati membri che sono strettamente interconnesse ed impegnate nella distribuzione di cocaina una volta che la droga è entrata nell’Unione europea. Le cellule mantengono solidi legami con i gruppi indigeni che sono impegnati nell’ulteriore distribuzione.

Da indagini svolte in vari paesi europei ed in particolar modo in Germania, Italia, Regno Unito e Svezia, sono emersi significativi coinvolgimenti di gruppi dell’Africa occidentale nel traffico di cocaina proveniente dall’America Latina, e di eroina dal Sud Est e Sud Ovest Asiatici. I componenti dei gruppi sono familiari stretti, membri della stessa tribù, connazionali ed altri cittadini africani. Oltre ai singoli corrieri i gruppi usano la posta o le ditte di corrieri. Sebbene la quantità di droga contrabbandata ogni volta sia limitata, la frequenza del sistema postale garantisce un rifornimento costante.

Esiste una tendenza emergente al “sub-appalto”, in cui i gruppi criminali cedono parte delle loro attività ad altri al fine di ripartire i rischi. Gruppi indipendenti che si sono specializzati nella contro-sorveglianza offrono i loro servizi a qualunque gruppo criminale. Altri che possiedono una flotta di navi offrono strutture per il trasporto, a prescindere dal tipo di droga e dal paese di origine o destinazione. Gruppi criminali turchi hanno impegnato gruppi dell’Europa centrale ed orientale nel traffico di eroina verso l’Unione europea, i Capoverdiani nel traffico all’interno dell’Unione europea e gruppi nazionali nella distribuzione all’ingrosso o a livello di strada.

I più importanti gruppi criminali organizzati allogeni presenti sul territorio dell’Unione Europea sono a tutt’oggi quelli russi, turchi, nigeriani, slavi (di etnia albanese) e cinesi, che presentano tutti le medesime connotazione di attività, radicamento e compattezza, annoverando solide relazioni con reti criminali indigene, che consentono loro capillare distribuzione dello stupefacente.

§I.3.1. In particolare: la criminalità di origine colombiana

La c.d. mafia colombiana operante in territorio italiano è, essenzialmente, costituita da una confederazione di gruppi criminali (“cartelli”), denominati secondo la loro operatività territoriale (Calì, Medellin, Santa Marta, Magdalena ecc.), di norma autonomi e dediti, prevalentemente se non esclusivamente, alla esportazione e distribuzione di ingenti quantità di cocaina raffinata in Colombia. Infatti, le quantità di tale sostanza stupefacente, proveniente dalla Colombia e sequestrata in Italia negli ultimi anni, sono risultate di gran lunga superiori a quelle provenienti dal Brasile, dalla Cina, dalla Nigeria, dalla Turchia e dagli altri paesi produttori.

L’acquisto delle “partite” del tipo di quella indicata è appannaggio di gruppi criminali italiani di tipo mafioso e di gruppi del medesimo tipo operanti all’interno dei paesi membri dell’Unione Europea, i quali provvedono alla loro sub-distribuzione.

Sono stati accertati, giudiziariamente, legami tra esponenti della criminalità organizzata siciliana, calabrese e campana ed affiliati ad organizzazioni di tipo mafioso operanti in Colombia ed in collegamento con appartenenti ai “cartelli colombiani”. Le persone di nazionalità colombiana, indagate per ingenti traffici di cocaina in Italia, superano le 150 unità.

La presenza regolare (e/o apparentemente tale) di cittadini colombiani è abbastanza diffusa un po’ in tutte le regioni italiane e in misura superiore a Roma, Milano, Palermo e Firenze. Le denunce, nei confronti degli stessi, concernono reati di furto, falso documentale e monetario, inosservanza delle norme sulla immigrazione e, naturalmente, il traffico di stupefacenti. Negli ultimi sei anni, sono oltre 4.000 i cittadini colombiani stati denunciati per illeciti di natura penale, la metà dei quali in stato di arresto. Molti dei denunciati risultano tuttora latitanti.

Nei casi di “grandi” traffici di stupefacenti, i c.d. cartelli colombiani costituiscono, non di rado, strutture di “joint-ventures”, sia al fine di creare servizi di trasporto efficienti sia, soprattutto, per ripartire i rischi derivanti dalle azioni di contrasto poste in essere dalle Forze dell’Ordine.

Non risulta, allo stato, che esponenti di gruppi criminali colombiani abbiano fatto uso di violenza in Italia per garantire i loro traffici illeciti. I “cartelli” colombiani tendono, con sempre maggiore frequenza, a riciclare i proventi del grande traffico degli stupefacenti in investimenti immobiliari ed in attività produttive nella maggiore parte dei paesi dell’Unione Europea, fra i quali Italia

Per quanto riguarda la distribuzione in Italia, va osservato che l’intervento delle organizzazioni criminali tradizionali (mafia siciliana, camorra napoletana, ‘ndrangheta calabrese, criminalità pugliese) si limita ai grandi quantitativi all’atto dell’importazione, in funzione di mediatore sull’import-export.

Il ruolo di intermediazione svolto da gruppi criminali italiani nel traffico di stupefacenti ha favorito negli ultimi anni il moltiplicarsi dei rapporti con organizzazioni similari estere, specializzate nella produzione, nella distribuzione e nel riciclaggio degli illeciti profitti. A ciò hanno contribuito le dimensioni intercontinentali dei mercati delle armi e delle sostanze stupefacenti, la necessità di trasferire all’estero rilevanti somme di denaro, a saldo delle partite illegali. La presenza, in molti paesi stranieri, di consistenti comunità di emigrati che, nel corso degli anni, hanno mantenuto stretti rapporti con le famiglie di provenienza, ha quindi rappresentato un volano efficace per la gestione dei diversi interessi mafiosi.

Le indagini condotte a partire dal 1991 hanno individuato e consentito di colpire organizzazioni – soprattutto siciliane e calabresi – strutturate imprenditorialmente, capaci di disporre non solo dei primari canali di rifornimento, ma di condurre professionalmente, con i cartelli colombiani produttori e con la mediazione di altri gruppi mafiosi, le operazioni di importazione, trasporto, sdoganamento e smistamento, sfruttando una rete vastissima di collusioni, realizzando sofisticate operazioni di riciclaggio bancario dei proventi.

La presunzione di una capacità totalizzante del fenomeno mafioso nel nostro territorio ha sicuramente ritardato la sensibilizzazione al problema dell’infiltrazione dei gruppi delinquenziali esteri in Italia (slavi, turchi, colombiani e nigeriani).

In effetti, nelle aree di origine, le tradizionali organizzazioni mafiose conservano il pieno controllo del territorio, e non consentono presenze alternative, se non in ruoli di cooperazione e di subordinazione. Tuttavia nel Nord Italia, e soprattutto in Lombardia e Piemonte, centri nevralgici per attività illegali di rilievo nazionale ed internazionale, soprattutto per quanto attiene al traffico di droga ed al conseguente riciclaggio dei proventi, si sta affermando quel modello criminale integrato, al quale accennavo prima, in cui le varie espressioni mafiose regionali condividono i comuni interessi in modo pacifico, preferendo criteri economici al tradizionale controllo del territorio e costituendo le premesse anche per una ricettività extranazionale. La presenza di centri logistici slavi, turchi, colombiani e nigeriani in un primo momento finalizzata al raccordo operativo con i gruppi italiani nel traffico di droga, ha finito infatti per rappresentare l’embrione di una più razionale e sistematica penetrazione nel mercato illegale italiano. L’intensa repressione penale attuata, negli ultimi anni, a carico delle organizzazioni di siciliani e calabresi, questi ultimi detentori da qualche anno di un potere quasi monopolistico nel traffico di sostanze stupefacenti, ha offerto un imprevisto spazio criminale ai gruppi stranieri, un tempo costretti ad una posizione gregaria.

Il quadro generale è quindi estremamente mutevole. La competizione per la conquista dei mercati determina una tensione permanente fra i gruppi criminali con una continua alternanza di conflitti, stragi e nuove alleanze.

§I.3.2. Le organizzazioni colombiane

I cartelli colombiani di Cali e Medellin, i quali dispongono di enorme potenziale finanziario, hanno in Italia radicati centri logistici, i quali perfezionano le transazioni di droga con le organizzazioni italiane e cercano di realizzare nel territorio italiano le fasi finali della raffinazione.

La Colombia rappresenta infatti l’interlocutore privilegiato delle organizzazioni italiane dedite al narcotraffico, anche per il controllo quasi monopolistico esercitato dai cartelli colombiani nell’intera area sudamericana nella produzione e distribuzione dello stupefacente.

Per una più sistematica analisi del fenomeno è tuttavia necessario distinguere due livelli di narcotraffico:

a)           Per ingenti quantità, i cartelli colombiani svolgono, di regola, la funzione di raccolta della droga anche in altri paesi produttori, curandone la gestione sino al mercato richiedente. Le famiglie mafiose stanziate in quei territori assicurano il perfezionamento delle transazioni. Le spedizioni della cocaina avvengono prevalentemente via mare, lungo rotte nel tempo collaudate: alcune dalla Colombia raggiungono Stati Uniti, Canada e parte dell’Europa del Nord, in particolare Belgio ed Olanda, donde poi la merce viene distribuita nel resto del continente europeo. Altre, dai porti del Venezuela raggiungono soprattutto la Spagna, Paese privilegiato per le affinità linguistico-culturali e per la presenza di basi criminali ben radicate, ove vengono stoccati consistenti quantitativi, mentre soggetti ivi residenti provvedono al successivo trasporto per via terrestre.

b)           Per quantitativi inferiori, cui non è interessata l’intermediazione delle famiglie mafiose, esistono i cosiddetti “piazzisti”, cittadini colombiani facenti capo a strutture che non fanno parte dei “cartelli” e che assicurano un’attività di rifornimento estemporaneo. Per tali quantitativi, trasportati dai Paesi di origine in Italia per via aerea, sempre più spesso vengono utilizzati come corrieri persone di varia nazionalità, le quali si stanno organizzando in vere e proprie strutture dislocate in Italia facenti capo a loro complici stanziati nei Paesi latino-americani. In taluni casi, secondo la logica del micromercato, la cocaina viene barattata con eroina ed anche con armi, in relazione alle esigenze delle utenze devianti.

§I.4. Gli strumenti e le prospettive di contrasto

§I.4.1. Il sistema sanzionatorio penale

La gravità del fenomeno criminale del traffico internazionale di stupefacenti pone la necessità e l’urgenza di una efficace strategia internazionale unitaria, articolata su cinque settori di intervento, già chiaramente indicati dalla Convenzione di Vienna del 1998 come complementari e imprescindibili:

1.                   attacco alle fonti di produzione e ai primi anelli della catena di criminalità organizzata che gestisce tale traffico;

2.                   lotta al contrabbando dei cosiddetti “precursori”, cioè di quelle sostanze che occorrono per i processi chimici di produzione delle droghe;

3.                   contrasto del consumo al dettaglio;

4.                   mutua assistenza giudiziaria internazionale;

5.                   lotta al riciclaggio dei proventi del narcotraffico.

L’Italia – in cui pure è molto acceso il dibattito sul problema della droga, in particolare sul trattamento del consumatore (oscillante tra repressione e recupero) e sulle eventuali modifiche dell’attuale sistema giuridico – è tra i Paesi più attivi nel perseguire questa strategia internazionale unitaria, purtroppo ancora molto lontana dal realizzarsi compiutamente, nonostante l’intenso lavoro e i costanti contatti fra gli operatori giudiziari.

Limiterò la mia trattazione al sistema sanzionatorio penale per i reati di produzione e traffico di sostanze stupefacenti, tralasciando la disciplina attuale del trattamento del consumatore, la cui condotta (detenzione di droga per uso personale), a seguito del referendum abrogativo del 1993, non costituisce più illecito penale, ma illecito punito con sanzioni amministrative applicabili dal prefetto (sospensione della patente di guida, di licenza di porto d’armi, del passaporto, ecc.).

Nonostante l’intervento abrogativo del 1993 – che recupera, almeno in parte, il principio della strategia differenziata caratterizzante la vecchia legge del 1975, fondata sulla distinzione fra trafficante, piccolo spacciatore e consumatore - l’attuale sistema normativo, fondato sul d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, è connotato in senso repressivo.

Il principio di base, vigente dopo il referendum del 1993, é il seguente: indipendentemente dal quantitativo, la detenzione di droga per fine di spaccio costituisce illecito penale, la detenzione di droga per uso personale costituisce illecito amministrativo.

La repressione penale in materia di droghe si articola in due gruppi fondamentali di fattispecie criminose:

1)   i reati di produzione e commercio di sostanze stupefacenti;

2)   i reati di agevolazione o istigazione all’uso di stupefacenti.

Il sistema è costituito da due sottogruppi di fattispecie delittuose, che si distinguono a seconda che le condotte incriminate abbiano carattere individuale (art. 73 d.p.r. 309/90) ovvero associativo (art. 74 d.p.r. 309/90).

Per ciascuno di questi sottogruppi è prevista una distinzione sanzionatoria basata sulla natura della sostanza stupefacente, a seconda che si tratti di droghe cd. pesanti oppure di droghe leggere (previamente individuate dal legislatore in apposite tabelle allegate alla legge, modificabili e integrabili nel tempo): per le condotte relative alle droghe pesanti il trattamento sanzionatorio è notevolmente più severo. I beni giuridici tutelati dalla norma secondo la Cassazione italiana sono la salute pubblica, la sicurezza e l’ordine pubblico, nonché il normale sviluppo delle giovani generazioni: Cass S.U. n. 9973 del 21.9.98

Nell’ambito delle fattispecie individuali sono enucleabili due tipi di condotte criminose:

1)                   quella consistente nell’attività di produzione e di commercio di droghe in assenza di autorizzazione amministrativa;

2)                   quella caratterizzata dal fatto che la stessa attività viene svolta in presenza di autorizzazione amministrativa, ma violandone le prescrizioni.

Ed invero la norma base dettata dall’art. 73 comma I del citato D.P.R. punisce in maniera particolarmente severa le condotte di chi di fatto “produce” e “traffica” le sostanze stupefacenti, in assenza dell’autorizzazione di cui all’art. 17 rilasciata dal Ministero della Sanità in casi specifici e particolari.

§I.4.2. La condotte illecite individuali

La norma incriminatrice fondamentale di cui all’art. 73 DPR 309/90 racchiude in un’unica previsione normativa le condotte individuali penalmente rilevanti. Si tratta di più fattispecie tra loro alternative, quindi di reati autonomi eventualmente concorrenti ed eventualmente legati dal vincolo della continuazione (identità di disegno criminoso). Sono previste le seguenti condotte illecite:

Ø   Coltivazione

Ø   Produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione

Ø   Offerta e messa in vendita (basta la semplice dichiarazione di essere in grado di procurare la droga)

Ø   Cessione e vendita (per la prima, basta la consegna gratuita)

Ø   Distribuzione

Ø   Commercio

Ø   Procurare ad altri (intermediazione)

Ø   Importazione ed esportazione

Ø   Passaggio e spedizione in transito

Ø   Detenzione, ovviamente non per uso personale (disponibilità di fatto). Tale previsione sanzionatoria funziona come norma di chiusura del sistema repressivo.

§I.4.3. L’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti

L’art. 74 del citato D.P.R. - posto a tutela dell’ordine pubblico e della salute pubblica - sanziona molto gravemente l’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con pene base che vanno da un minimo di dieci anni di reclusione per i soli partecipanti, a un minimo di venti anni di reclusione per i promotori, gli organizzatori, i finanziatori ed i capi.

Questa norma incriminatrice – resa obbligatoria dalla Convenzione di Vienna del 1988 per gli Stati aderenti - comprende tutte le possibili condotte associative, e mira a colpire qualsiasi forma di intervento e di partecipazione nel traffico di sostanze stupefacenti. Essa si è rivelata particolarmente efficace nell’azione di repressione della produzione e del commercio di droghe, soprattutto nei confronti delle organizzazioni criminali che operano a livello internazionale, e viene – molto di frequente – a concorrere con altre ipotesi delittuose, quali l’associazione di tipo mafioso, prevista dall’art. 416-bis del codice penale.

Le singole figure previste dalla legge italiana all’interno dell’associazione sono le seguenti:

Ø   promotore (iniziatore della società delittuosa)

Ø   costitutore o fondatore (partecipa alla costituzione)

Ø   organizzatore (coordina l’attività degli associati e assicura la funzionalità delle strutture)

Ø   finanziatore (investe capitali nel sodalizio criminoso); a tale figura é assimilata quella del consulente finanziario e quella di colui che opera al fine del riciclaggio dei profitti illeciti in posizione di stabile inserimento nell’organizzazione;

Ø   partecipante (generica adesione).

Il trattamento sanzionatorio prescinde dal tipo di droga oggetto dei traffici dell’associazione criminosa ed è quindi identico sia per le droghe “pesanti” che per quelle “leggere”. E’ prevista soltanto una attenuante per l’ipotesi, peraltro improbabile, che l’associazione sia diretta a commettere fatti “di lieve entità”.

Per la sussistenza dell’associazione si richiede la prova di un “vincolo associativo di natura permanente tra tre o più persone, qualificato da un minimo d’organizzazione (anche rudimentale e non strutturata gerarchicamente ma comunque con caratteri di stabilità) destinata a perdurare anche dopo la consumazione dei singoli delitti programmati (ed anzi indipendentemente da essa), nonché da un programma di una serie 14 indeterminata di delitti in materia di stupefacenti”[12].

Indici rivelatori di un accordo delittuoso così qualificato risultano certamente nella prassi applicativa la suddivisione dei ruoli, l’approviggionamento continuo dal medesimo fornitore, la destinazione dello stupefacente al medesimo mercato, l’utilizzo d’un collaudato sistema di pagamenti, le quantità (ingenti) di stupefacente reperito da immettere sul mercato, le continue forniture pattuite od eseguite ai medesimi spacciatori od anche agli stessi acquirenti “grossisti”: e comunque tutte quelle connotazioni che depongono per la sussistenza di uno stabile sodalizio con l’unico interesse nel commercio degli stupefacenti.

L’elemento soggettivo del reato (a concorso necessario ed a dolo specifico) si rinviene pacificamente nella consapevole partecipazione e contribuzione attiva agli scopi sociali attraverso un coinvolgimento significativamente finalizzato alla vita della consorteria per la realizzazione del programma comune.

I commi 3, 4 e 5 dell’art. 74 prevedono, poi, aumenti di pena a seconda che il numero dei partecipanti all’associazione sia di dieci o più persone, o se tra essi vi siano persone dedite al consumo degli stupefacenti, se l’associazione sia armata (intendendo che essa - o suoi accoliti - abbia la potenziale disponibilità degli strumenti offensivi qualificati dal codice penale italiano ed idonei all’uso), e se le sostanze commerciate dal sodalizio siano commiste ad altre che ne aumentino le potenzialità lesive.

§I.4.4. Le circostanze aggravanti di cui all’art. 80

La disciplina delle aggravanti specifiche previste dall’art. 80 del D.P.R. prevede innalzamenti notevolissimi di pena a cagione della tutela preventiva e repressiva posta dalle norme che, in casi alquanto particolari ove gli interessi tutelati subiscano un’aggressione socialmente “insopportabile”, prevedono inasprimenti del trattamento punitivo.

Il comma primo prevede anzitutto l’aumento di pena da un terzo alla metà nei casi di cessione delle sostanze a persone minori di età, ovvero nel caso di induzione in concorso nel reato di persona dedita all’uso delle droghe, ed ancora se le sostanze droganti sono adulterate in modo che risulti accentuata la potenzialità lesiva, ovvero se la cessione prevede come controprestazione un rapporto sessuale, ovvero se l’offerta o la cessione siano effettuate in prossimità di struttura comunitarie (scuole, caserme, carceri, ospedali, case di cura per soggetti dediti all’uso delle droghe) ovvero, infine, nei casi in cui si determinino al reato più persone, ovvero soggetti sottoposti a potestà.

Si può certamente notare che gli aggravamenti di pena sono dovuti alla ricorrenza di circostanze che, nella maggior parte dei casi, ledono o comunque mettono in pericolo le fasce deboli e più esposte al consumo delle sostanze nocive.

Pacifica risulta inoltre la connotazione della circostanza aggravante della adulterazione o commistione della sostanza in modo da aumentare le potenzialità lesive: il Legislatore italiano ha inteso aggravare quelle condotte “incaute” del trafficante che, per ottenere sovente maggiori ricavi (ma anche per andare incontro alle esigenti richieste di una certa clientela), “taglia” lo stupefacente con sostanze idonee ad aumentare l’effetto drogante, ma che comportano seri pericoli per l’incolumità dell’assuntore.

Il terzo comma prevede un’ipotesi di circostanza aggravante ad effetto speciale allorché “il colpevole per commettere il delitto o per conseguire per sé o per altri il profitto, il prezzo o l’impunità ha fatto uso di armi”.

Il comma secondo invece richiama il concetto di “ingente quantità”: ed invero recita testualmente la norma che “se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi…”. Con sentenza del 21-6-2000\21-9-2000 n. 17, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione italiana, riconoscendo che la ratio legis dell’aggravante de qua sia da ravvisare nell’incremento del pericolo per la salute pubblica, hanno affermato che è ingente il quantitativo che sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicodipendenti secondo l’apprezzamento del giudice di merito che vive la realtà sociale del comprensorio territoriale nel quale opera.

§I.4.5. La previsione dell’attenuante speciale per ravvedimento post-delittuoso

Particolarmente interessante è la previsione di una speciale circostanza attenuante (artt. 73 comma 7 e 74 comma 7 DPR 309/1990) che premia chi si sia adoperato efficacemente per evitare che l’azione delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o che assicuri le prove del reato. Si tratta di una fattispecie diretta a incoraggiare il “ravvedimento post-delittuoso”, che opera sia in relazione alle condotte individuali che associative. Nelle intenzioni del legislatore tale diminuente è funzionale ad ottenere una maggiore efficacia nella repressione delle attività connesse al traffico di droga, sul presupposto che un sensibile sconto di pena favorisca la collaborazione operosa, minando le strutture delle associazioni criminose, particolarmente difficili da penetrare dall’esterno. Viene così premiata l’attività di collaborazione di chi si adoperi per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche adiuvando concretamente gli Organi Investigativi nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. Per l’applicazione dell’istituto si richiede che il “comportamento del dissociato abbia una positiva efficacia impeditiva del realizzarsi di aggravamenti ulteriori dell’attività delittuosa”, dovendosi necessariamente sostanziare in un contributo fattivo con favorevoli esiti per le indagini e per la cessazione di attività criminali nel campo degli stupefacenti. Sicché di massima viene pacificamente esclusa dai tribunali italiani la circostanza nelle dichiarazioni confessorie dell’imputato ovvero in quelle che rafforzano un quadro probatorio già cristallizzato: comportamenti che potranno essere valutati diversamente (ad esempio ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche), ma che non rilevano a questi fini.

§I.4.6. Tecniche investigative e normativa antidroga

La nuova disciplina degli stupefacenti ha introdotto due novità di particolare rilevanza che consentono agli Organi d’investigazione una lotta più incisiva al narcotraffico. Ed invero, con gli artt. 97 e 98 il Legislatore, uniformando la disciplina alle normative internazionali all’avanguardia, ha legittimato talune attività “sottocopertura” altrimenti impossibili e comunque penalmente rilevanti.

Di fatti all’art. 97 viene contemplato l’Acquisto simulato di droga, laddove è previsto che non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dalla legge antidroga ed in esecuzione di operazioni anticrimine specificamente disposte … procedono all’acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope; dell’acquisto …è data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione Centrale Servizi Antidroga ed all’autorità giudiziaria che può, se richiesta dalla P.G., con decreto motivato, differire il sequestro fino alla conclusione delle indagini.

L’art. 98 inoltre (“Ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto, o di sequestro…”) prevede la possibilità degli Organi Inquirenti di ritardare l’emissione o l’esecuzione di provvedimenti coercitivi personali e reali quando ciò sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l’individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli artt. 73 e 74. Se tali attività sono compiute dalla Forze di P.G., queste devono immediatamente informare l’Autorità Giudiziaria procedente trasmettendo il relativo rapporto entro le 48 ore; in tal caso il Pubblico Ministero deve poi assumere le relative determinazioni nelle successive 24 ore. Ad ogni modo l’autorità giudiziaria procedente deve comunicare i relativi provvedimenti all’autorità giudiziaria competente per il luogo ove l’operazione deve concludersi ovvero per il luogo ove lo stupefacente deve fare ingresso nello Stato ovvero dove deve transitare: ciò all’evidente scopo di evitare sovrapposizioni d’indagini e impedire interferenze di altre forze di P.G. che potrebbero pregiudicare il buon esito dell’operazione, ma, ancor più gravemente, l’incolumità personale dell’agente “undercover”.

Orbene, la prima norma ha una portata realmente innovativa sul fronte della lotta antidroga, poiché consente, al di là dei limiti fissati dalla generale scriminante art. 51 del codice penale italiano che prevede l’adempimento del dovere (che legittimava l’osservazione, il contenimento ed il controllo dell’altrui condotta criminosa, senza ammettere il travalicamento in attività direttamente ideative e, vieppiù, esecutive), un’attività illecita dell’agente sottocopertura che può trattare partite di stupefacenti e finanche acquistarle.

Sennonché, affinché l’attività dell’agente sottocopertura sia legittima, occorre preliminarmente l’autorizzazione dell’Autorità Centrale Antidroga (ora Direzione Centrale Servizi Antidroga - D.C.S.A.) e che l’agente operante sia addetto alle Unità specializzate previste dalla normativa.

L’eventuale difetto di legittimazione opera soltanto a livello disciplinare e non vizia le risultanze investigative eventualmente conseguite, non producendo alcun effetto negativo nel processo. Non sarà però applicabile in tal caso l’esimente speciale dell’art. 97 citato D.P.R., ma l’art. 51 c.p., coi limiti scriminanti sopra indicati.

La norma ha una portata veramente innovativa sol che si pensi alla possibilità, sovente messa in pratica nelle attività undercover, di acquistare sostanze stupefacenti da parte del simulato acquirente, potendo in tal modo identificare i canali di rifornimento sul territorio ma anche all’estero, nonché le reti di smercio nazionali o locali, ed inoltre gli organizzatori ed i referenti sul territorio italiano e straniero. Vengono legittimate però determinate attività del simulato-acquirente, ovvero soltanto quelle prodromiche e propedeutiche all’acquisto dello stupefacente. In concreto, però, al fine di accreditarsi agli occhi dei trafficanti avviene sovente che all’agente sottocopertura sia richiesto di compiere attività illecite non direttamente correlate alla trattativa e pertanto al di fuori dei limiti operativi della scriminante speciale e, vieppiù, comune.

Si pensi al caso scolastico, più semplice e frequente, di poter essere dotati di documenti falsi per soggiornare presso strutture alberghiere: in tali casi si è fatto isolato riferimento alla disposizione dell’art. 51 c.p. anche se ciò lasciava perplessi.

Altra questione attiene all’attività ed alla connotazione e qualificazione della condotta dell’informatore-confidente della P.G. (o sovente collaboratore di giustizia non ancora disvelato) che introduce l’agente undercover nell’ambiente dei narcotrafficanti. Ferma restando la possibilità impregiudicata che la P.G., avvalendosi del generale disposto di cui all’art. 203 c.p.p., non disveli il nome del proprio informatore: allorché invece questo divenga noto, risulta pacificamente applicabile l’art. 51 c.p.

Il richiamo alla suddetta scriminante non dovrebbe infatti creare grosse difficoltà pratiche sempre che l’attività dell’”extraneus” sia circoscritta in un ambito di preparazione e strumentalità all’atto dell’acquisto stesso. In caso contrario, laddove la condotta di costui abbia avuto un’efficacia causale essenziale, partecipando attivamente e fattivamente alle trattative (se non finanche alla consegna), sorge un serio problema di qualificazione giuridica della sua attività. Taluni ricorrono alle norma di cui all’art. 348 c.p.p. relative all’ausiliario di P.G.; tal’altri invece ritengono insussistente l’elemento soggettivo del reato (dolo generico), che tuttavia richiede solo la consapevole volontarietà dell’illecita compravendita, indipendentemente dal motivo e dalle finalità dell’azione.

Se sicuramente tale problematica richiede un’ulteriore intervento correttivo ed integrativo del Legislatore, allo stato la questione viene per lo più risolta con il richiamo all’art. 51 c.p. ai sensi dell’art. 650 c.p., sotto il profilo dell’adempimento del dovere nascente da un ordine dell’agente undercover.

Sovente capita che all’attività dell’infiltrato debba accompagnarsi un’ulteriore attività tecnica d’intercettazione ambientale: per i tribunali italiani occorre il provvedimento del Giudice anche nel caso di microspie indosso all’agente undercover, non potendosi estendere a tale fattispecie la giurisprudenza che considera legittime ed utilizzabili le captazioni di dialoghi consentite mercé registratore celato indosso alla parte privata (e pertanto in assenza di provvedimenti giurisdizionali autorizzativi).

Poiché l’art. 97 opera quale scriminante che elide a monte l’antigiuridicità dell’azione, i tribunali italiani escludono che l’undercover debba essere iscritto nel registro degli indagati e poi archiviato, poiché la sua attività risulta sin dall’origine legittima, lecita, prevista e conforme alle norme ordinamentali in materia. Di conseguenza costui potrà deporre in dibattimento come teste “qualificato” e le sue dichiarazioni saranno appunto valutate come dichiarazioni testimoniali: altrimenti, qualora costui fosse stato iscritto nel registro degli indagati e poi archiviato, la sua posizione sarebbe stata assimilabile a quella di un imputato di reato connesso (il cd. pentito, le cui affermazioni valgono solo se confermate da altri elementi di riscontro, art. 192 commi 3 e 4 c.p.p.).

Il problema invece si pone, per altro verso, se costui possa deporre in dibattimento sui dialoghi (o meglio: sul contenuto delle trattative) intercorsi coi narcotrafficanti, evidentemente soggetti indiziati di reato.

Si fa invero pacificamente notare che non opera nel caso specifico il limite di cui all’art. 62 c.p.p., secondo cui “le dichiarazioni rese comunque nel corso del procedimento dall’imputato 33 o dalla persona sottoposta ad indagini non possono formare oggetto di testimonianza”. Difatti, a prescindere dalla considerazione resa nella generalità delle situazioni, secondo cui tale divieto opera solo per le dichiarazioni rese in sede procedimentale, ovvero all’interno del procedimento, o in occasione di atti del procedimento (Corte Costituzionale, 13 maggio 1993 n. 237), si rileva - in maniera invero alquanto speciosa - che il divieto opera esclusivamente “per le dichiarazioni rappresentative di precedenti fatti e non anche per le condotte e le dichiarazioni che accompagnano tali condotte chiarendone il significato ovvero per le dichiarazioni programmatiche di future condotte …Condotte e dichiarazioni che hanno la portata di fatti storici… la testimonianza dell’agente provocatore (o meglio: sottocopertura) assume il valore di rappresentazione di fatti storici e non di rappresentazione di dichiarazioni”; né a fortiori per le medesime ragioni trova applicazione il limite di cui all’art. 63\2 c.p.p. (Cass. Sez, VI 28-4-97-24.7.97, Console).

Analoga portata innovativa riveste la norma di cui all’art. 98, allorché viene legittimata l’omissione od il ritardo nell’esecuzione di provvedimenti coercitivi personali e reali per la proficua prosecuzione delle preliminari investigazioni.

Avviene sovente che nel corso di attività d’indagine occorra ritardare il sequestro delle sostanze droganti rinvenute dalle Forze di P.G. per non pregiudicare il corso delle investigazioni. Ed invero, allorché si renda necessario seguire proficue piste investigative anche non rassegnate in precedenti informative (e pertanto anche in assenza di procedimento penale anteriormente pendente), la P.G. può ritardare l’esecuzione di quei provvedimenti che ne pregiudicherebbero quasi certamente lo sviluppo. Tipico è il caso dell’importazione sul territorio italiano di partite di stupefacenti inviate da Paese Estero e delle cui fasi e luoghi di passaggio la P.G. sia a conoscenza. In tal caso, nei limiti delle possibilità previste dai trattati internazionali in materia di repressione del narcotraffico, e comunque operando all’interno dell’Unione Europea può essere adottato un “decreto di consegna controllata”, avvisando tutte le Polizie Collaboranti ed anche le Autorità Doganali dello Stato per consentirne la consegna al destinatario finale.

Le eccezionali risultanze investigative appaiono evidenti ove si rilevi che la P.G. operante, seguendo i vari passaggi dello stupefacente, individua i canali del traffico, le modalità operative, le eventuali connivenze e tutte le tratte seguite per giungere a destinazione.

Molto brevemente vale la pena di ricordare che la succitata normativa di contrasto “avanzato” alla criminalità organizzata è poi stata ripresa in Italia in tema di riciclaggio (art. 12 quater D.L. 306\1992 poi convertito nella L. 356\92), sequestro di persona (art. 7 della L. n. 82\1991), lotta allo sfruttamento della prostituzione ed alla pornografia (art. 14 comma 1 L. n. 269/1998), estorsione ed usura (art. 10 D.L. n. 419\1991).

Nella lotta al narcotraffico la legislazione italiana, conformemente alla più avanzata legislazione internazionale, riconosce inoltre più incisivi poteri d’iniziativa alle forze della Polizia Giudiziaria consentendo, giusta art. 103 D.P.R. 309\1990 (che di fatto richiama le disposizioni di cui all’art. 41 T.U.L.P.S. e quella di cui all’art. 4 L. 152\1975), nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, di procedere in ogni luogo al controllo ed all’ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando vi è fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze droganti. Analogamente, quando ricorrano motivi di particolari necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l’autorizzazione anche telefonica del magistrato competente, la P.G. può procedere a perquisizione domiciliare, informando in entrambi i casi il Pubblico Ministero e redigendo apposito verbale da sottoporre alla convalida nelle successiva 48 ore.

L’art. 27 del L. n. 55\1990, infine, consente alla Polizia Giudiziaria più incisivi poteri di controllo, ispezione e perquisizione nel corso delle operazioni di polizia per la prevenzione e repressione dei reati di associazione mafiosa e di reati commessi in relazione ad esso, nonché per i delitti di riciclaggio e di cui all’art. 648-ter c.p., quando sussiste fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenuti denaro o valori costituenti il prezzo per la liberazione della persona sequestrata, o provenienti dai delitti suddetti, ovvero armi munizioni ed esplosivi.

L’art. 103 d.p.r. 309/90 estende alla Guardia di Finanza i poteri di controllo e di ispezione negli spazi doganali inizialmente attribuiti alle sole autorità doganali; inoltre, attribuisce a tutti gli organi di polizia giudiziaria notevoli poteri di controllo, ispezione e perquisizione nell’ambito delle operazioni per la prevenzione e la repressione dei traffici illeciti di stupefacenti, anche al di fuori degli spazi doganali. Si tratta di disposizioni che, indubbiamente, aumentano i poteri della polizia giudiziaria nell’attività di prevenzione finalizzata al rinvenimento di quantitativi di droga.

Capitolo II
Cenni sulle principali norme dell’ordinamento penale italiano in tema di criminalità organizzata

§II.1. La normativa processuale

§II.1.1. L’istituzione di strutture investigative centralizzate

Sul piano degli strumenti operativi devono segnalarsi in primo luogo le disposizioni dirette a rafforzare i poteri di indagine del pubblico ministero.

A tale organo giudiziario, l’ordinamento italiano assegna poteri investigativi autonomi, anche concorrenti nella ricerca della notizia di reato con quelli della polizia giudiziaria, nonché una funzione direttiva delle indagini nei confronti di quest’ultima. Una specifica attività informativa e di impulso investigativo viene poi svolta dalla Procura Nazionale Antimafia nel settore del contrasto ai traffici internazionali di stupefacenti. Il Decreto Legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, che ha istituito l’ufficio centralizzato del Procuratore Nazionale Antimafia, nell’ambito della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, ha fissato le attribuzioni dei Procuratori distrettuali (art. 51, comma 3 bis, c.p.p.) e le funzioni del P.N.A. (art. 371 bis c.p.p.).

La disciplina scaturente dal sistema di cui agli artt. 51 comma 3 bis e 371 bis (sistema che risulta completato dalle modifiche all’ordinamento giudiziario, pure introdotte dal D.L. n. 367/91) riguarda, anzitutto, l’esercizio delle funzioni di p.m., nelle indagini preliminari e nei processi di primo grado, nei casi in cui il reato per cui si procede sia taluno di quelli considerati dal legislatore come espressivi della criminalità organizzata di tipo mafioso. Per tali procedimenti é infatti previsto che le funzioni di P.M. siano esercitate dai magistrati della procura distrettuale competente per territorio; vale a dire, dall’ufficio del p.m. presso il tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello (più o meno coincidente con metà del territorio di ciascuna regione italiana) nel cui ambito ha sede il giudice competente. I delitti attribuiti alla competenza del procuratore distrettuale sono:

Ø   l’associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);

Ø   il sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);

Ø   la associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R.n. 309/90);

Ø   i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 - bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Le funzioni del Procuratore Nazionale Antimafia sono fissate dall’art. 371 bis c.p.p., in relazione ai delitti di criminalità mafiosa od organizzata. Per l’esercizio di tali funzioni, l’ufficio del P.N.A. dispone della D.I.A. e dei servizi centralizzati delle forze di polizia ed impartisce direttive intese a regolare l’impiego di tali organismi a fini investigativi. Il P.N.A. esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali, al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell’impiego della polizia giudiziaria e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

§II.1.2. Altre disposizioni processuali

Accanto alla disciplina sopra ricordata, il legislatore ha poi previsto una serie di disposizioni processuali in grado di rendere efficace la prevenzione e repressione delle attività di criminalità organizzata.

Anzitutto va preliminarmente notato che mentre per la maggior parte dei reati le indagini preliminari scadono dopo sei mesi dall’iscrizione nel registro notizie di reato, l’ultima parte del comma secondo dell’art. 405 c.p.p. prevede che il “termine è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell’art. 407 comma 2 lett. a)” che prevede espressamente i delitti aggravati dalla finalità mafiosa od i delitti di traffico di droga.

Questo significa che le indagini preliminari relative ai reati di criminalità organizzata possono avere una durata minima di dodici mesi prorogabile fino ad un massimo di 2 anni.

Inoltre la richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari non viene notificata all’indagato allorché si proceda solo per il reato di cui all’art. 74 conformemente al disposto di cui comma 5 bis dell’art. 406 c.p.p. che rinvia, sul punto, ai gravi delitti di criminalità organizzata per cui risulta competente a procedere il Pubblico Ministero della Direzione Distrettuale Antimafia, ex art. 51 comma 3 bis c.p.p. Sono inoltre previsti più ampi limiti di ammissibilità e di durata delle intercettazioni telefoniche ed ambientali.

Parimenti “allungati” risultano i termini di durata massima della custodia cautelare sia nella fase delle indagini preliminari che nelle successive fasi. L’art. 303 lettera a) n. 3 prevede che la custodia cautelare perde efficacia quando dalla sua esecuzione sia decorso un anno “quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena …. della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell’art. 407 comma 2 lett. a) sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni”. Discende pertanto che la durata della custodia cautelare nella fase delle indagini preliminari è di dodici mesi allorché il titolo detentivo (dunque non l’iscrizione nel registro notizie di reato, bensì l’ordinanza del G.I.P.) preveda le ipotesi di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, ovvero le ipotesi di spaccio di sostanze droganti del tipo pesanti, in assenza della circostanza del fatto di lieve entità, ed infine le ipotesi di spaccio di ingenti quantità di sostanze stupefacenti del tipo leggero: ovvero riassuntivamente per i reati di cui agli artt. 74, 73 comma 1, 73 comma 2 aggravato dall’art. 80 comma 2.

Altra disposizione (art. 190 bis c.p.p.) prevede la lettura delle dichiarazioni già rese da un teste in altro processo, purché a quel processo abbia partecipato l’imputato, salve le domande su circostanze nuove. Ciò avviene sia per esigenze di economia processuale (è più agevole leggere un documento che interrogare un teste), esigenze pratiche volte ad evitare la cd. usura del testimone (è inutile ripetere l’esame di un teste sugli stessi fatti già accertati in altro processo con lo stesso imputato) ed esigenze di sicurezza personale del teste (il mezzo di prova è ormai acquisito, pertanto è inutile ogni azione illecita - minacce, profferte di denaro - tese ad inquinare la prova).

L’art. 238 bis c.p.p. prevede poi l’uso probatorio delle sentenze passate in giudicato, semplificando l’accertamento di fatti generali, comuni a più processi (ad esempio, l’esistenza di Cosa Nostra e la partecipazione all’associazione di qualche soggetto, la responsabilità di alcuno per delitti di mafia).

Complessa ed articolata risulta l’attività del P.M. nei casi di operazioni sotto-copertura. Ed invero nelle ipotesi in cui la polizia giudiziairia (d’intesa con le Autorità Centrali Antidroga) e di concerto col P.M. ritenga di dover proseguire l’attività dopo l’avvenuto acquisto della sostanza stupefacente, occorrerà anzitutto disporre con provvedimento motivato il ritardo del formale provvedimento di sequestro della sostanza “acquistata” (omettendo ovviamente in tal modo la notifica del relativo provvedimento di convalida ed il conseguente avviso di deposito al difensore), adottando analogo provvedimento di ritardo dell’arresto dei soggetti coinvolti nella consegna.

Nei casi inoltre di “consegna controllata” occorrerà informare l’Autorità Giudiziaria del luogo competente ove l’operazione deve concludersi.

La normativa sugli stupefacenti (art. 100 D.P.R. 309\90) prevede inoltre la possibilità di affidare i mezzi (iscritti in pubblici registri) sottoposti a sequestro nel corso di operazioni antidroga alla Polizia Giudiziaria procedente per l’utilizzo in analoghe attività preventive, fatti salvi in ogni caso i diritti dei terzi e laddove non ostino specifiche esigenze di carattere processuale.

§II.2. Le disposizioni volte ad incentivare la collaborazione con la giustizia

§II.2.1. Premessa

Una delle prime collaborazioni con la giustizia è forse quella che, al tempo degli antichi romani, ci ha tramandato la congiura di Catilina. Nei paesi di Common Law, la collaborazione è un fenomeno diffuso e disciplinato dalla legge: in Inghilterra il collaboratore di giustizia viene definito supergrass o converted terrorist, negli USA state o immunized witness.

La figura del pentito non è pertanto un frutto bacato della legislazione dell’emergenza, precipitata nel baratro di una logica inquisitoria che spinge a far uso di metodi probatori spuri per combattere il crimine organizzato. Nell’esperienza del processo anglo-americano si trova la testimonianza di una fisiologica compatibilità tra i cd. collaboratori di giustizia ed un rito garantista.

Va poi tenuta presente la peculiarità del sistema processuale penale italiano, caratterizzato dall’obbligatorietà ed automaticità dell’azione penale e dalla conseguente impossibilità di non avvalersi del contributo dichiarativo dei collaboratori (anche quando questo è processualmente non rilevante).

Ciò detto, veniamo ad analizzare sommariamente la normativa in tema di collaboratori di giustizia, tenendo presente che questa si presenta allo stato disorganica quanto all’oggetto ed ai tempi di formazione, presentando, accanto ad aspetti ed implicazioni nel campo del diritto penale sostanziale, processuale e penitenziario, altresì profili di carattere amministrativo.

§II.2.2. La regola di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori

Va premesso che nel processo italiano per fatti di mafia la legge impone al giudice particolari regole nel valutare le dichiarazioni dei coimputati. Così, l’art. 192 commi 3 e 4 c.p.p. esige che le dichiarazioni accusatorie del collaboratore siano confortate da “elementi di prova che ne confermino l’attendibilità”.

L’esperienza ha così dimostrato che esiste in argomento stretta interdipendenza fra il momento puramente sanzionatorio, quello processuale, quello penitenziario e quello della protezione di cui meglio diremo in prosieguo; pertanto, non va dimenticato che da condotte o fatti normativi di apparente od effettivo rallentamento nell’attività di contrasto possono scaturire rilevanti conseguenze di segno negativo. Invero, la visione d’insieme della vigente disciplina evidenzia come sia impossibile intaccare uno solo dei momenti in cui essa si articola senza determinare l’erosione dell’impalcatura sinora (faticosamente) creata.

Ciò posto, va ancora osservato che l’obbligo dello Stato di creare strumenti efficaci di protezione non si finalizza solo a tutelare od assistere il collaboratore o i suoi congiunti, ma - cosa altrettanto importante - a tutelare la credibilità specifica e generica delle sue dichiarazioni e ad evitare comportamenti improntati alla estemporaneità o alla disomogeneità organizzativa o investigativa.

Non è vano rilevare invero che, secondo la giurisprudenza ormai pacifica della S.C. di Cassazione italiana, solo l’esclusione della concertazione tra le dichiarazioni dei collaboratori consente la proficua utilizzazione delle stesse. In tal modo, poiché in sede processuale assume grandissimo rilievo la valutazione della gestione investigativa, giudiziaria e protettiva del collaboratore, occorre assolutamente evitare che si verifichino, od anche soltanto vi sia l’apparenza, di situazioni idonee a compromettere la genuinità delle fonti di prova, quali un rapporto tra collaboratore e inquirenti, o addirittura la più o meno stabile convivenza tra collaboratori. Va inoltre evitato un uso non corretto delle norme di scambio, finalizzato al trattamento di favore per i collaboratori, che può determinare effetti negativi facilmente strumentalizzabili.

§II.2.3. Le dichiarazioni dei collaboranti. La strategia volta ad incentivare la collaborazione come strumento per la lotta al crimine di tipo mafioso.

A partire dai primi mesi del 1991[13] e con una decisa accelerazione nel 1992[14] venne prima introdotta e poi rafforzata una nuova strategia di contrasto alla criminalità organizzata, soprattutto di tipo mafioso, fondata sulla acquisita consapevolezza che organizzazioni rigidamente strutturate in compartimenti stagni ed operanti in un diffuso clima omertoso possono essere efficacemente combattute solo avvalendosi della collaborazione di chi le conosce dall’interno per averne fatto parte. Di qui l’esigenza di una forte incentivazione del fenomeno de c.d. pentitismo, realizzata con l’introduzione di un sistema differenziato e fortemente selettivo che investe tutti i piani di intervento: sanzionatorio, processuale, penitenziario e - non ultimo - della protezione dei collaboratori della giustizia.

Senza scendere nei dettagli, basterà qui ricordare

·    sul piano sostanziale, l’introduzione di forti attenuazioni di pena per gli imputati appartenenti ad organizzazioni di tipo mafioso che contribuiscono ad evitare la protrazione di attività criminali o aiutino concretamente gli inquirenti nella raccolta di elementi decisivi per le indagini misura cui fa da contraltare un significativo aggravamento di pena per chi rifiuta la collaborazione[15];

·    sul piano processuale, la previsione della quasi-obbligatorietà (salvo comprovata inesistenza della pericolosità sociale) della custodia cautelare in carcere per gli imputati di delitti di criminalità organizzata[16] e, per converso, di modalità di custodia extracarceraria (o, addirittura, di misure di tutela che prescindono dalla custodia) per chi collabora con la giustizia[17];

·    ancora sul piano processuale, la previsione, salvo che il giudice ritenga assolutamente necessaria la presenza della persona da esaminare, dello svolgimento a distanza, mediante collegamento audiovisivo, dell’esame delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso; come pure, per converso, si è prevista altresì la regola della partecipazione al dibattimento a distanza (quando si procede per taluno dei delitti di cui all’art. 51 co. 3 bis c.p.p.) per gli imputati detenuti nei cui confronti è stata disposta l’applicazione delle misure di cui all’art. 41 bis Ord.pen.[18];

·    sul piano penitenziario, nei confronti dei condannati per fatti di criminalità organizzata che non collaborano con la giustizia, si prevede, inizialmente una limitazione dei casi di ammissione ai benefici penitenziari ed un prolungamento della durata della pena carceraria per potervi aspirare (restrizioni che sono invece escluse per i soggetti collaboranti)[19]. Successivamente, una più marcata differenziazione tra le due categorie viene realizzata introducendo per i primi ulteriori preclusioni, assolute o relative, alla fruizione dei suddetti benefici e prevedendo per quest’ultimi, oltre all’esclusione da tali restrizioni, una via per la fruizione di detti benefici, legittimamente la detenzione extracarceraria, qualora la collaborazione conduca a risultati rilevanti o decisivi nella lotta della criminalità organizzata[20],

·    ancora sul piano penitenziario, va segnalata, da un lato, l’agevolazione alla ricerca e utilizzazione di possibili collaborazioni (utili ai fini preventivi e repressivi) realizzata con l’introduzione dell’istituto del “colloquio a fini investigativi[21]; dall’altro, l’applicazione ai detenuti mafiosi - e soprattutto ai capi cosca - di un regime carcerario di rigore[22] volta ad isolarli dai complici in libertà, a comprometterne il prestigio nei confronti di costoro ed a creare, anche per questa via, un incentivo alla collaborazione ulteriore rispetto alle prospettive di benefici e di detenzione extracarceraria ricordate poc’anzi.

§II.3. Gli strumenti economico – finanziari per la cattura dei capitali illeciti

§II.3.1. L’incidenza dell’economia illegale e le raccomandazioni della Comunità internazionale

Lo sviluppo dell’economia criminale ha effetti devastanti sull’economia legale: inquina i circuiti finanziari e creditizi, altera l’andamento dei mercati facendo ricorso a strumenti estranei al mondo imprenditoriale legale, incentiva l’economia sommersa e la sottrazione di masse finanziarie al prelievo fiscale. Quel che è peggio, la condivisione di interessi sembra rendere evanescente il confine tra mondo del crimine e società civile, stabilizzando una rete collusiva di rapporti ben diversi da quello, tradizionale, tra delinquenti e vittime del reato.

Non è stata ancora esattamente valutata la quantità dei proventi criminali che viene annualmente movimentata nei circuiti economico-finanziari. Contribuisce a dare un’idea del fenomeno il dato fornito nel 2000 dal Fondo Monetario Internazionale, che ha stimato le “entrate” annuali delle organizzazioni criminali in circa 500 miliardi di dollari, di cui almeno 400 miliardi deriverebbero dal traffico di stupefacenti. Ma si tratta probabilmente di una stima per difetto, perché prende in considerazione quasi esclusivamente il giro di affari connesso al traffico di stupefacenti. A questi proventi vanno aggiunti quelli derivanti dagli altri traffici direttamente gestiti dalla criminalità organizzata (armi, contrabbando di tabacchi, metalli preziosi e articoli di abbigliamento, e, più di recente, traffici di rifiuti tossici e radioattivi) e quelli derivanti dal loro reinvestimento in altre attività illecite a loro volta produttive di colossali profitti (quali l’usura e l’abusivismo finanziario e creditizio, il cui giro d’affari annuo ammonterebbe a diecimila miliardi). Il dato globale porta a calcolare un giro d’affari complessivo prossimo ai 1000 miliardi di dollari l’anno.

Le attività criminali gestite dalla criminalità organizzata generano una enorme quantità di denaro, una parte consistente del quale deve essere riciclato al fine di essere reinvestito in attività o enti legali oppure per essere usato dai criminali come proprio reddito. Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha stimato che circa il 2,0% della economia globale riguarda il traffico di droga. Sebbene il traffico di droga figuri sicuramente tra le attività criminali più proficue, ciò dà una idea del fatto che l’ammontare di tutto il denaro legato alla criminalità è una parte importante dell’economia mondiale globale.

La consapevolezza della crescente pericolosità economica e sociale, quindi politica, delle attività di riciclaggio si è fatta strada a fatica nella comunità internazionale.

Il primo approdo si è avuto con la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico internazionale di droga, stipulata a Vienna nel dicembre 1988, ratificata in Italia nel 1990, che definiva per la prima volta il fenomeno del riciclaggio, sia pure limitatamente ai proventi del narcotraffico. E’ seguita la Convenzione di Strasburgo del novembre 1990, ratificata in Italia nel 1993, proposta dal Consiglio d’Europa per contrastare il riciclaggio e favorire la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi dei più gravi delitti, attraverso la cooperazione giudiziaria ed amministrativa tra gli Stati.

A cavallo tra questi due eventi, in occasione del vertice G-7 tenutosi a Parigi nel luglio 1989, era stato creato il Financial Action Task Force - FATF (GAFI - Gruppo di Azione Finanziaria, nella traduzione italiana), organismo intergovernativo composto dai rappresentanti di 26 Stati (in pratica, tutti i più importanti mercati finanziari) più la Commissione europea ed il Consiglio per la cooperazione nel Golfo.

Dal 1990 ad oggi il FATF ha emanato oltre 40 raccomandazioni, periodicamente aggiornate, sulle linee operative fondamentali della lotta al riciclaggio: armonizzazione delle legislazioni penali dei paesi membri; attribuzione ai sistemi finanziari di un ruolo attivo nell’azione di contrasto; rafforzamento della cooperazione internazionale sia sul piano dello scambio di informazioni che su quello investigativo e giudiziario.

Nel 1991 il Consiglio dei Ministri della CEE, riconoscendo la natura globale del problema e richiamandosi alle raccomandazioni del FATF, ha individuato con una Direttiva (la n. 91/308/UE) le linee di una efficace strategia di contrasto al riciclaggio: repressione penale estesa ai proventi di tutti i reati espressivi di criminalità organizzata e di terrorismo; identificazione della clientela degli enti creditizi e finanziari al momento della instaurazione del rapporto e dell’esecuzione di operazioni superiori a quindicimila Ecu; segnalazione agli organi competenti delle operazioni “sospette”.

Il 28 aprile 1997 il Consiglio Europeo ha adottato il Piano d’azione contro la criminalità organizzata, che prevede numerose interessanti indicazioni vincolanti per i Paesi membri, tra le quali si segnalano:

Ø   l’urgenza di affrontare il problema del riciclaggio via Internet e tramite gli strumenti di pagamento elettronici (il digital cash, che rischia di rendere obsoleto il denaro corrente) e le nuove tecnologie, e in particolare di esigere che, nell’ambito dei trasferimenti elettronici, sia sempre prescritta l’indicazione dettagliata dell’ordinante e del beneficiario;

Ø   la necessità di rapportare le indagini contro il riciclaggio a quelle contro l’evasione e le frodi fiscali: i canali di riciclaggio del denaro in fuga dalle autorità fiscali e valutarie nazionali si sono dimostrati particolarmente adatti a dare rifugio e anonimato al denaro da occultare in quanto provento di crimini;

Ø   l’esigenza di massima generalizzazione della fattispecie penale di riciclaggio, accentuando altresì i poteri investigativi di Europol in questo settore;

Ø   la necessità di introdurre norme che consentano la confisca dei proventi illeciti anche in caso di decesso dell’autore del reato (è l’origine del patrimonio mafioso a renderlo pericoloso e inquinante per l’economia, anche indipendentemente dal suo titolare;

Ø   l’opportunità di estendere la fattispecie del riciclaggio alla condotta negligente dell’intermediario (ma questa ipotesi è poi stata nettamente respinta dal Parlamento europeo nella propria successiva risoluzione del novembre 1997);

Ø   la previsione di estendere l’obbligo di segnalazione delle operazioni “sospette”, con le relative sanzioni in caso di inosservanza, alle persone esercenti professioni diverse da quelle di intermediazione finanziaria.

L’analisi condotta dalla Commissione europea sull’applicazione della Direttiva del 1991, presentata al Consiglio ed al Parlamento nel novembre 1997, riflette il convincimento, in verità di assoluta evidenza, che le misure antiriciclaggio poste in essere dall’Unione Europea, per quanto rigorose, possano essere facilmente compromesse – in un contesto di globalizzazione dei mercati – dai vuoti normativi esistenti in ancora troppi paesi extracomunitari.

Sotto questo aspetto, va menzionata la disomogeneità di regolamentazione normativa tra paesi tra paesi “severi” (quelli maggiormente industrializzati e, quindi, economicamente più forti, ma per questo più esposti all’aggressione criminale) e paesi “lassisti” (i tradizionali paradisi fiscali e, più in generale, quelli caratterizzati da strutture economiche deboli, privi di risorse spendibili sui mercati internazionali, che ricavano dalla gestione compiacente dei depositi esteri e dalla mancanza di repressione dei traffici illeciti fonti di reddito e benessere non altrimenti acquisibili).

Ne consegue una situazione di “dualismo regolamentare”, che, consolidando le differenze, finisce per rafforzare ulteriormente le organizzazioni criminali trasnazionali, lasciate libere di sfruttare le diversità per accrescere i propri margini di manovra e vanificare in tal modo anche gli sforzi delle legislazioni più severe. La soluzione del problema comporterà certamente un impegno di lungo periodo, ma non potrà che essere internazionale e globale, come nell’attuale prospettiva comunitaria, che prevede appunto una articolata strategia di incentivi alla cooperazione - trasferimenti, investimenti, sanzioni economiche internazionali – legati all’efficacia dell’azione antiriciclaggio di ciascun paese, in assenza dei quali i soli accordi di coordinamento resterebbero inattuati.

§II.3.2. La normativa vigente in Italia

Tra i Paesi che hanno adottato la linea dura nel contrasto al riciclaggio finanziario rientra l’Italia, che ha progressivamente adeguato il proprio ordinamento alle direttive europee, a partire dalla legge n. 197/91, che disciplina il regime delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette.

I nuovi strumenti normativi ed i nuovi impegni di cooperazione giudiziaria dovrebbero rafforzare l’intervento repressivo penale contro il riciclaggio e l’impiego di beni di provenienza illecita. Dovrebbe risultare quindi più agevole l’ acquisizione del necessario livello probatorio per pervenire ad un numero di procedimenti penali, condanne e confische proporzionato.

Gli strumenti predisposti dal legislatore italiano sono stati disciplinati dagli artt. 648 –bis e 648 ter c.p.[23], e soprattutto, dall’art. 12 – sexies D.L. 306/92 (che prescrive la confisca obbligatoria dei beni di persone condannate per reati espressivi di criminalità finalizzata al traffico di droga), oltre che da disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali.

Allo scopo di rendere questi strumenti più idonei a individuare e aggredire i proventi del crimine è stata inoltre introdotta un’importante riforma, da tempo sollecitata in ambito comunitario, relativa alla responsabilità penale ed amministrativa delle società per i reati commessi dai propri organi sociali[24].

§II.3.3. In particolare: la confisca obbligatoria dei beni dei condannati per reati sintomatici

Come si accennava, un fondamentale strumento di contrasto alla accumulazione di ricchezze illecite è costituito dalla confisca obbligatoria dei beni dei condannati per reati di criminalità organizzata (art. 12-sexies D.L. 399/94 convertito dalla L. 501/94).

L’istituto presenta un meccanismo normativo che può definirsi di ripartizione dell’onere della prova. In pratica, incombe certamente all’accusa provare le due circostanze che costituiscono, per presunzione normativa, indizi qualificati di riconducibilità del patrimonio alle attività illecite per le quali il soggetto ha riportato condanna, e cioè la titolarità o disponibilità di tale patrimonio e la sproporzione tra quest’ultimo ed il reddito attività del soggetto medesimo. All’imputato viene invece attribuito l’onere di neutralizzare la portata indiziaria di tali circostanze, attraverso una (valida) giustificazione della (legittima) provenienza dei beni in questione. Di guisa che, se la giustificazione dovesse risultare fondata, nessuna sanzione potrebbe conseguire per effetto di quella disponibilità; mentre se la giustificazione offerta dovesse sortire esito negativo, allora si sarebbe in presenza di un ulteriore elemento indiziante (il fallimento della giustificazione sarebbe da assimilare al fallimento dell’alibi), che unito alle precedenti circostanze può costituire valida prova, presupposto per l’applicazione della sanzione ablatoria dei beni sequestrati.

L’elenco dei delitti il cui definitivo accertamento costituisce, per l’art. 12-sexies, presupposto per l’applicabilità della confisca, prende in considerazione tutti i delitti associativi o caratterizzati da “mafiosità” e gran parte dei delitti tipicamente strumentali al proliferare del crimine organizzato.

In particolare, si tratta del delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis, c.p.), dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso, dei delitti associativi e specifici in materia di produzione e traffico di stupefacenti, dei delitti di estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, usura, contrabbando aggravato, trasferimento fraudolento di valori, ricettazione, riciclaggio e reimpiego di capitali illeciti.

La disciplina della gestione e l’utilizzazione dei beni confiscati ai mafiosi é stata recentemente perfezionata in Italia con la legge n. 109 del 1996. In particolare, é stata marcata la distinzione tra beni mobiliari personali del soggetto pericoloso (destinati ad essere liquidati), beni immobiliari e aziende. Gli immobili confiscati, quando sono mantenuti nel patrimonio dello Stato, cioè non alienati, devono essere destinati a finalità di giustizia, di ordine pubblico, di protezione civile ovvero scolastiche, con possibilità di trasferimento al patrimonio dei Comuni, per finalità istituzionali o sociali. Le aziende possono essere affittate a società pubbliche o private, ovvero a cooperative di lavoratori, se vi sono fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività produttiva. Le somme di denaro ricavate dalle liquidazioni o dai canoni di affitto devono affluire a un fondo presso le prefetture, cui si potrà attingere per attività di interesse pubblico, tra cui, di primaria importanza, quelle di intervento nelle scuole per corsi di educazione alla legalità e quelle di promozione di cultura e di attività imprenditoriali per giovani disoccupati. E’ evidente lo spessore “politico” della nuova legge, che assegna funzione “visibile” di mezzo di contrasto alla criminalità organizzata non solo e non tanto alla misura della confisca, quanto soprattutto alla specifica destinazione dei beni confiscati.

Francesco Puleio


[1] G. di GennaroG. La Greca, La questione droga. Diffusione del consumo e strategie del contrasto, Milano, 1999

[2] Secondo il Rapporto dell’Unione Europea sulla situazione della Criminalità Organizzata, presentato a Bruxelles il 6 novembre 1998, “è noto che i gruppi di criminalità organizzata stanno esplorando e sfruttando nuove aree criminali con un vigore non dissimile da quello delle imprese legali che esplorano e sfruttano nuovi mercati. Attualmente la criminalità organizzata mostra la tendenza ad un maggior coinvolgimento in quelle attività criminali che generano alti profitti e allo stesso tempo presentano rischi minori per i malviventi coinvolti in termini di bassa percentuale di individuazione da parte delle forze dell’ordine (dovuta in parte alla complessità e al costo delle indagini a lungo termine) e/o di pene inflitte. I reati che presentano un rischio relativamente basso per il crimine organizzato sono il contrabbando e il traffico di esseri umani ed altri reati economici comprese le frodi e i reati ambientali. Pertanto si prevede che i crimini economici continuino ad aumentare sia in volume che in ampiezza”.

[3] Art. 416 bis c.p. (Associazione di tipo mafioso), Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

[4] Art. 270 bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico), Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.

[5] Art. 416 c.p. (Associazione per delinquere), Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

[6] Sul carattere transnazionale dei fenomeni di accumulazione illegale e di riciclaggio dei capitali mafiosi in Italia ed all’estero, in particolare nell’Est europeo, si segnalano, fra le più recenti pubblicazioni: Atti del Convegno “Il riciclaggio dei proventi illeciti. Tra politica criminale e diritto vigente” - Amalfi, 11-13 novembre 1994, a cura di Elio Palombi, E.S.I., 1996; L. Violante, Non è la piovra – Dodici tesi sulle mafie italiane, Torino, 1994; A. Becchi – G.M. Rey, L’economia criminale, Bari, 1994; R. Sciarrone, Mafie vecchie, mafie nuove. Radicamento ed espansione, Donzelli, 1998; A. Jamieson, Le organizzazioni mafiose, in Storia d’Italia – La criminalità, a cura di L. Violante, Torino, 1997; P.A. Lupscha, Transnational organized crime versus the Nation State, in “Transnational organized crime”, vol. II, 1996; F. Bruni – D. Masciandaro, Mercati finanziari e riciclaggio, Egea, 1998; Contro i mille volti del riciclaggio la lotta internazionale si fa più incisiva, Guida al diritto, sett. 1998; P.L. Vigna – P. Dell’Osso – A. Laudati, Sistema criminale ed economia, Cedam, 1998; Università Commerciale Bocconi – Direzione Nazionale Antimafia, Quale economia contro la criminalità ? – Il caso Basilicata, a cura di P.L. Vigna - D. Masciandaro – , 1999.

[7] Conferenza mondiale dei Ministri della Giustizia sul crimine organizzato transnazionale.

[8] Sul punto: L. Salazar, L’Unione europea e la lotta alla criminalità organizzata da Maastricht ad Amsterdam, in Documenti Giustizia, 1999, 4-6. L’Autore, dopo aver passato in rassegna le tappe della cooperazione giudiziaria penale culminata con il Piano di azione contro la criminalità, adottato dal Consiglio europeo il 28 aprile 1997, ricorda che – grazie all’intenso lavoro svolto dal Gruppo Multidisciplinare di esperti, costituito presso il Segretariato generale del Consiglio - si sta dando attuazione ai contenuti politici del Piano. Tra questi, la prima esigenza segnalata, cioè quella di rendere perseguibile penalmente nell’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro l’appartenenza ad una organizzazione criminale, è stata soddisfatta con l’adozione di un’Azione comune (21 dicembre 1998), la quale, dopo aver fornito una prima definizione di organizzazione criminale, obbliga gli Stati membri ad incriminare, in via tra loro congiunta o alternativa, tanto il modello di partecipazione alla stessa – di stampo “italiano” – quanto quello assimilabile alla cospiracy del diritto anglo-sassone.

[9] Lavori dell’Experts Group on organized crime and public procurements, Bruxelles, 1 febbraio 2000.

[10] Dati tratti dal rapporto dell’International Control Board (I.N.C.B.) delle Nazioni Unite, 2003.

[11] Relazione anno 2003 della D.C.S.A. italiana.

[12] Cass. Sez. VI 19.7.95 n. 8046, Sez. I 22.7.95 n. 742, Sez. V 10.11.97 n. 10077.

[13] Con il D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazione, nella l. 12 luglio, n. 203. L’inizio della nuova strategia cui ci si riferisce nel testo va fatto risalire al D.L. 13 novembre 1990, n. 324, proposto dal Ministro di grazia e giustizia Vassalli. Per la sua realizzazione occorse però molta determinazione, perché il decreto dovette essere reiterato più volte (coi dd.ll. 12 gennaio 1991, n. 5; 13 marzo 1991, n. 76; e 13 maggio 1991, n. 152) per poter pervenire alla sua definitiva approvazione.

[14] Ci si riferisce al D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 1992, n. 356, successivo alle stragi di Capaci e di via D’Amelio a Palermo, nelle quali persero la vita, insieme agli uomini delle loro scorte, i magistrati Giovanni Falcone con la moglie Francesca Morvillo, e Paolo Borsellino.

[15] Cfr. gli art. 7 e 8 del D.L. n. 152/91. cit.

[16] Norma introdotta con l’art. 5 del citato D.L. n. 152/91 - modificativo dell’art. 275 comma 3 c.p.p. - e poi modificata con l’art. 1 del D.L. 9 settembre 1991, n. 292, convertito con l. 8 novembre 1991, n. 336. Con la l. 8 agosto 1995, n. 332 (art. 5), l’area di applicabilità di tale disciplina è stata ristretta al reato di associazione mafiosa ed a quelli ad esso collegati: scelta, questa, che non può non suscitare serie perplessità, sol che si pensi, ad es., al reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) che viene ora fatto rientrare nel regime cautelare comune pur essendo sanzionato più gravemente e quindi valutato come indicativo di una maggiore pericolosità sociale.

[17] Cfr. l’art. 13 del D.L. 5 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella l. 15 marzo 1991, n. 82.

[18] Cfr. artt. 146 bis e 147 bis disp. att. c.p.p. Norme introdotte, nell’attuale formulazione, dalla L. 11/1998 sulla partecipazione a distanza al procedimento penale. Le situazioni contemplate dalle disposizioni in parola sono comunque tutte peculiari e sintomatiche della ratio sottesa all’intervento del legislatore, cioè quella di realizzare, attraverso il processo penale telematico, sia esigenze acceleratorie dei tempi della giustizia penale, i cui ritmi sono gravemente compromessi dalla contemporanea pendenza presso diverse autorità giudiziarie di processi a carico degli stessi imputati, sia esigenze di sicurezza (accentuata anche in relazioni a specifiche situazioni esterne di ordine pubblico), nonché esigenze di buon andamento dell’amministrazione giudiziaria. Si tratta, in particolare, di esigenze connesse alla necessità di porre una remora alla sostanziale elusione nella prassi delle finalità cui è preordinato il particolare regime carcerario di cui all’art. 41 bis e all’ulteriore necessità di ridimensionare i notevolissimi costi delle traduzioni degli imputati e dei collaboratori di giustizia da una sede giudiziaria all’altra, con oneroso dispendio di uomini e di mezzi e grave pregiudizio per la spedita gestione dei processi.

[19] Cfr. gli artt. 4-bis e 58-ter l. 26 luglio 1975, n. 354, aggiunti dal citato D.L. n. 152/91.

[20] Cfr., rispettivamente, le ulteriori modifiche all’art. 4-bis, sopra citato introdotte con l’art. 15 D.L. n. 306/92, nonché gli artt. 13-bis e 13-ter del D.L. 306/91, aggiunti dall’art. 13 del medesimo D.L. n. 306/92. Mette conto di segnalare che la rigidità delle preclusioni contenute nell’ultima versione dell’art. 4-bis è stata parzialmente attenuata dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 306/93, 357/94 e 68/95: ma con tali correzioni - riguardanti essenzialmente i casi di impossibilità per il condannato di fornire una proficua collaborazione - la Corte non ha intaccato la scelta legislativa di divaricare la posizione dei collaboratori da quella degli “irriducibile”.

[21] Cfr. l’art. 18-bis l. n. 354/75, introdotto con l’art. 16 del citato D.L. n. 306/92.

[22] Cfr. l’art. 41-bis della l. n. 354/75, introdotto con il D.L. n. 152/91, ed il comma 2 del medesimo articolo, aggiunto con il D.L. n. 306/92.

[23] Art. 648 bis c.p. (Riciclaggio). Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di una attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Art. 648 ter. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 648. Da notare che le disposizioni di questi articoli si applicano anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

[24] D.Lvo. n. 231/2001, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle assicurazioni, che prevede la responsabilità diretta dell’ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.