Il contrasto
al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.
Strategie, tecniche investigative e strumenti processuali,
di Francesco Puleio
Versione riveduta ed
aggiornata dello scritto presentato nel corso della Giornata di Studi dedicata
al Procuratore Regionale Francesco Rapisarda.
Sommario
CAPITOLO I CRIMINALITÀ organizzata e traffico internazionale di droga
nell’esperienza italiana 5
§I.1. Il concetto di “criminalità organizzata” 5
§I.1.1. Premessa 5
§I.1.2 Un po’ di storia 9
§I.1.3. Le caratteristiche attuali del fenomeno 10
§I.2. Analisi del fenomeno. I traffici di stupefacenti: i protagonisti e le
rotte. 12
§I.2.1. Cannabinici 15
§I.2.2. Cocaina 15
§I.2.3. Eroina 17
§I.2.4. Droghe sintetiche 18
§I.2.5. I dati più recenti dell’esperienza italiana 18
§I.3. Le caratteristiche dei principali gruppi criminali organizzati 19
§I.3.1. In particolare: la criminalità di origine colombiana 21
§I.3.2. Le organizzazioni colombiane 24
§I.4. Gli strumenti e le prospettive di contrasto 26
§I.4.1. Il sistema sanzionatorio penale 26
§I.4.2. La condotte illecite individuali 28
§I.4.3. L’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze
stupefacenti 29
§I.4.4. Le circostanze aggravanti di cui all’art. 80 32
§I.4.5. La previsione dell’attenuante speciale per ravvedimento
post-delittuoso 33
§I.4.6. Tecniche investigative e normativa antidroga 34
CAPITOLO II Cenni sulle principali norme dell’ordinamento penale italiano
in tema di criminalità organizzata 41
§II.1. La normativa processuale 41
§II.1.1. L’istituzione di strutture investigative centralizzate 41
§II.1.2. Altre disposizioni processuali 43
§II.2. Le disposizioni volte ad incentivare la collaborazione con la
giustizia 45
§II.2.1. Premessa 45
§II.2.2. La regola di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori 46
§II.2.3. Le dichiarazioni dei collaboranti. La strategia volta ad
incentivare la collaborazione come strumento per la lotta al crimine di tipo
mafioso. 48
§II.3. Gli strumenti economico – finanziari per la cattura dei capitali
illeciti 51
§II.3.1. L’incidenza dell’economia illegale e le raccomandazioni della
Comunità internazionale 51
§II.3.2. La normativa vigente in Italia 56
§II.3.3. In particolare: la confisca obbligatoria dei beni dei condannati
per reati sintomatici 57
La mafia è una associazione
per delinquere, con fini di illecito arricchimento per i propri associati, che
si pone come intermediazione parassitaria e imposta con mezzi di violenza tra
la proprietà ed il lavoro, tra la produzione ed il consumo, tra il cittadino e
lo Stato.
Leonardo Sciascia
Capitolo
I
CRIMINALITÀ
organizzata e traffico internazionale di droga nell’esperienza italiana
Signore e signori,
ringrazio le Autorità, ed
in particolare il Fiscal General de la Naciòn de Colombia per il gentile
invito, che mi permette di essere qui in mezzo a voi. Chiedo scusa innanzi
tutto per ogni delitto che commetterò contro la lingua spagnola:
sfortunatamente la mia modesta conoscenza del vostro bellissimo idioma mi
impone la lettura di un estratto del mio contributo di riflessione, che ho
depositato in versione integrale, per coloro che fossero interessati.
Preliminare all’analisi
sul fenomeno dei traffici di sostanze stupefacenti appare, in primo luogo, la
definizione del concetto di criminalità organizzata.
Tale nozione si pone,
infatti, quale antecedente logico rispetto a quello di traffico di
stupefacenti (e di riciclaggio dei relativi proventi), posto che tali attività
delittuose non possono che venire svolte in forma organizzata.
Con questa affermazione
non voglio affatto porre l’equazione tra monopolio del commercio di droghe ed
espansione della criminalità organizzata. Come è stato autorevolmente
osservato,
tale ipotesi non sarebbe fondata. La droga, pur avendo offerto – e continuando
a offrire – alle organizzazioni criminali straordinarie possibilità di
arricchimento, non costituisce certamente la loro esclusiva fonte di reddito
e, forse, nemmeno ormai la più importante. Anzi, l’esperienza italiana mostra
che i sodalizi criminosi più evoluti tendono sempre più frequentemente a
riconvertire i loro obiettivi verso attività illecite ugualmente redditizie,
ma ritenute meno rischiose, perché considerate moralmente meno ripugnanti, o
perchè sanzionate meno pesantemente e sottoposte a minore pressione
investigativa, o perché più difficilmente accertabili, in quanto tale
accertamento presupporrebbe la collaborazione delle vittime, sempre difficile
da ottenere (estorsioni, controllo degli appalti di opere pubbliche,
sfruttamento della prostituzione, contrabbando, frodi, traffico di esseri
umani, gioco d’azzardo, ecc.).
Basterebbe questo
evidente rilievo a fare giustizia della tesi, sostenuta dai fautori della
liberalizzazione o della legalizzazione della droga, secondo cui queste ultime
sarebbero utili al contrasto della criminalità organizzata, sottraendole fonti
di arricchimento. E’ invero evidente che, se i proventi dei traffici di
stupefacenti finissero, continuerebbero ed anzi si intensificherebbero le
altre attività illecite. Senza contare che, in un libero mercato della droga,
le organizzazioni criminali, che ne sono le attuali detentrici in regime di
monopolio, escluderebbero la concorrenza con i ben noti metodi dissuasivi di
minacce e violenze, come già fanno attualmente nei settori economici
formalmente leciti. Per queste ragioni, non è più possibile articolare una
strategia di contrasto internazionale alla criminalità organizzata analizzando
il fenomeno del traffico internazionale di stupefacenti sganciato dalle altre
forme di attività criminale, per lo meno quelle che più frequentemente vi si
associano.
Ciò detto, va rilevato
che, se la legislazione italiana non contiene la esplicita definizione di “criminalità
organizzata”, dal complesso normativo penale, sia sostanziale che
processuale, possono individuarsi tre specie di criminalità organizzata:
Ø
quella mafiosa
(prevista nell’art. 416 bis c.p. e le cui forme di manifestazione sono
catalogate nell’art. 51 comma 3 bis c.p.p.);
Ø
quella eversiva
(associazione con finalità di terrorismo o di eversione – prevista dall’art.
270-bis c.p.);
Ø
quella comune
(associazione per delinquere – prevista dall’art. 416 c.p.).
La nozione di
“criminalità organizzata” cominciò ad essere usata in Italia a metà degli anni
‘70, quando, in coincidenza con l’esplodere del fenomeno dei sequestri di
persona e con l’insorgere del terrorismo politico delle Brigate Rosse e dei
gruppi neofascisti, si introdussero modifiche legislative, frutto della
crescente consapevolezza della differenza tra criminalità “individuale” e
criminalità “organizzata”. Allora, la distinzione era determinata da due
caratteristiche fondamentali: il numero delle persone coinvolte ed il
carattere permanente e professionale della attività criminale organizzata
rispetto al carattere casuale ed accidentale della criminalità individuale.
Trascorsi venti anni da
quei primi approfondimenti, deve osservarsi che la geografia criminale é
completamente mutata. La criminalità individuale é quasi un residuo
folkloristico. L’organizzazione é entrata prepotentemente nel mondo criminale
e non c’é ormai attività illegale che non abbia una propria forma organizzata,
dallo sfruttamento della prostituzione alla immigrazione clandestina, dal
traffico di armi allo smaltimento illegale dei rifiuti, dallo spionaggio
industriale e finanziario alla pirateria informatica. In questa più moderna
nozione di criminalità organizzata rientrano quei fenomeni delittuosi
associativi la cui struttura organizzativa non é volta alla sola realizzazione
del programma delittuoso del gruppo, ma è il riflesso di un disegno
complessivo ulteriore, che trascende l’attività delittuosa e mira alla
conquista di spazi di potere, trovando nella logica imprenditoriale del
profitto, dell’arricchimento e dei mercati illegali la loro comune valenza, e
nel conseguente elevato livello organizzativo (di tipo “aziendale”) il loro
comune denominatore. A questo proposito, con riferimento alla oggettività
giuridica del reato di associazione di tipo mafioso, si parla di pericolo per
l’ordine pubblico economico.
È noto che le
caratteristiche operative della moderna criminalità organizzata, mafiosa e
non, si sono sviluppate in conseguenza della globalizzazione dei mercati,
legali e clandestini, e dell’abbattimento delle frontiere, secondo un modello
fondato su due direttrici di sviluppo:
Ø
la prima,
rappresentata dall’aumento dell’interscambio di beni e capitali illeciti,
dovuto allo sviluppo dell’informatica ed alla mobilità geografica dei soggetti
delinquenziali;
Ø
la seconda,
caratterizzata dalle forme di interconnessione tra aggregati delinquenziali
prima separati ed incomunicanti.
Questa realtà induce gli
analisti a parlare di sistema criminale integrato, che ha i caratteri della
transnazionalità e della eterogeneità delle sue componenti.
La transnazionalità
del crimine organizzato è una caratteristica diversa dalla sua
internazionalità. Con questa seconda locuzione ci si riferisce, infatti, alla
circostanza che un gruppo criminale non opera unicamente nel territorio dello
Stato ove è sorto, ma svolge la sua attività anche all’estero. Con la prima,
invece, ci si riferisce alla cooperazione che gruppi criminali di diversa
nazionalità instaurano tra loro per gestire più proficuamente determinati
mercati criminali.
La comunità scientifica
internazionale ha proposto diversi modelli per giungere a una definizione
condivisibile e accettata del concetto di criminalità organizzata. Si è, per
esempio, fatto ricorso a una formula – più sociologica che giuridica, e
fortemente limitativa – che individua la criminalità organizzata “in quel
gruppo di persone dedite stabilmente alla commissione di reati contro il
patrimonio o di reati aventi comunque un risvolto economico e che sono dotate
di un’organizzazione articolata ove costi, profitti, reimpieghi, investimenti
vengono pianificati in una dimensione quasi manageriale, sì da consentire ai
gruppi stessi di acquisire una posizione vantaggiosa nell’ambito di un mercato
illegale”.
Del resto, mi sembra
significativo notare che, anche in sede europea, questo tema, davvero cruciale
nel cammino di armonizzazione delle regole comunitarie, della definizione di
un concetto comune di crimine organizzato e la conseguente individuazione
delle condotte che ne sono manifestazione o sintomo, è ancora in discussione.
Si è infatti osservato
che, accanto alla criminalità di tipo mafioso, e spesso intrecciandosi con
quest’ultima, operano altre due forme di attività criminale su larga scala,
diffuse in quasi tutti gli Stati membri, talora meglio “organizzate” della
stessa mafia e più di questa capaci di interagire con settori istituzionali e
di influenzare l’economia legale: la corruzione politico – amministrativa e il
lobbyng illegale. Più in generale, è opinione diffusa che il vero
fattore di inquinamento dell’economia legale è costituito dalla commistione,
spesso inestricabile, tra affari legali, affari illegali e affari criminali.
Per il Rapporto
dell’Unione Europea sulla situazione della Criminalità Organizzata, presentato
a Bruxelles il 6 novembre 1998, il termine “criminalità organizzata”
sta ad indicare “una vasta gamma di fenomeni con molte differenziazioni nei
tipi di attività, mercati, persone coinvolte, reati commessi, livelli di
organizzazione e altri aspetti”. Questo renderebbe difficile, se non
impossibile - secondo il Rapporto - allontanarsi da una definizione di
criminalità organizzata che sia comunemente accettata e includa tutte le sue
relative manifestazioni.
Come emerge dai dati
contenuti nel citato Rapporto, tutti gli stati europei hanno ancora una volta
classificato la droga come il tipo di attività più comune dei gruppi criminali
organizzati messi in luce dalle operazioni dei servizi segreti e dalle
indagini penali. Una ampia gamma di gruppi criminali nazionali ed etnici
operanti all’interno ed all’esterno degli stati membri dell’Unione sono
coinvolti in questo settore della criminalità: gruppi nazionali composti da
cittadini dell’Unione europea insieme a gruppi etnici provenienti dalla ex
Iugoslavia, albanesi, gruppi nigeriani ed altri dall’Africa occidentale;
gruppi marocchini, cinesi, dell’Europa centrale ed orientale, russi,
pachistani, turchi, colombiani ed altri ancora, in variegato crogiolo di razze
e di combinazioni, sono tutti emersi nelle indagini relative a reati legati
alla droga.
La marijuana e la cocaina
sono i tipi di droga più frequentemente smerciati in Europa, anche se cresce
il mercato delle droghe sintetiche. Le autorità europee hanno rilevato una
tendenza al ribasso nel traffico di eroina, in linea con le informazioni
segrete sui gruppi criminali organizzati turchi e cinesi che sembrano
ridistribuire parte delle loro attività dall’eroina ad altri tipi di droga, in
particolare cocaina e droghe sintetiche. In Europa, la criminalità organizzata
colombiana è sinonimo di produzione e rifornimento di cocaina, similmente i
gruppi criminali turchi e cinesi sono sinonimo di traffico di eroina.
Tuttavia nell’Unione
europea vi sono molti segnali di collaborazione tra organizzazioni criminali
latino-americani e gruppi criminali nazionali o etnici ed anche con
organizzazioni africane, in particolar modo nel contrabbando di cocaina e
nella distribuzione locale. Per esempio i trafficanti di droga colombiani
hanno stabilito buone relazioni con le organizzazioni criminali italiane e con
le organizzazioni nei paesi dell’Europa centrale ed orientale. Sono sempre più
usati corrieri dei paesi di destinazione del contrabbando di cocaina per via
aerea. Nel trasporto di droga via terra tutti gli Stati membri sembrano essere
sia paesi di destinazione che di transito per la cocaina, l’eroina, la canapa
indiana e le droghe sintetiche. Parte delle droghe sintetiche che compaiono
sul mercato all’interno dell’Unione europea tuttavia viene prodotta negli
stessi Stati membri, principalmente nei Paesi Bassi e nel Belgio.
Il traffico di canapa
indiana è altrettanto diffuso di quello di altri tipi di droga, con il
coinvolgimento della criminalità organizzata sia etnica che nazionale. I
gruppi criminali organizzati olandesi sembrano ancora detenere una porzione
importante del traffico dei prodotti della canapa indiana verso i paesi
nordici, spesso in collaborazione con gruppi criminali locali, comprese quelli
generalmente definiti come bande di motociclisti. Continua inoltre il grande
aumento nell’Unione europea dell’uso di droghe sintetiche, in particolar modo
l’ecstasy.
La consistente
disponibilità di dati sui traffici di sostanze stupefacenti permette lo
sviluppo di un ragionamento complesso che agevola la comprensione della
redditività della produzione e del commercio di stupefacenti e, quindi, le
ragioni della sua diffusione e del suo costante aumento.
Dal 1980 al 2003,
i sequestri di oppiacei sono aumentati di cinque volte, quelli di cocaina di
dieci volte. Poiché è opinione generale tra gli esperti che i sequestri
colpiscono al massimo il dieci per cento del traffico, ciò significa che
nell’arco di venti anni la produzione, il traffico e, presumibilmente, il
consumo sono cresciuti proporzionalmente.
Possono individuarsi
quattro tipi di stupefacenti ad elevata diffusione: cannabinici, cocaina,
eroina e droghe sintetiche.
Principale paese produttore
è il Messico con 7.000 tonnellate annue di marijuana, seguito dagli U.S.A.
(3.000 tonnellate annue; in California si producono enormi quantitativi della
qualità più pregiata, la sensimilla), dal Canada, dalla Colombia e da
altri produttori minori. Sono coltivate anche in molti paesi africani, con
forte concentrazione in Marocco.
Secondo gli analisti, la
resa dell’investimento è bassa: circa nove volte l’investimento iniziale.
Principali produttori sono
il Perù, la Bolivia, la Colombia, il Brasile e L’Equador, che coprono il 90%
dell’esportazione mondiale.
Alle tradizionali rotte
attraverso le quali passano i traffici di tale sostanza stupefacente (quella
caraibica: Bahamas-Caraibi-Florida; la rotta europea attraverso i Paesi Bassi)
se ne sono aggiunte, nel tempo, numerose altre - Brasile, Argentina,
Venezuela, Marocco, Tunisia, Algeria, Ghana e Nigeria – in direzione
dell’Europa.
I consumatori abituali di
cocaina sono generalmente benestanti; la diffusione dello spaccio e del
consumo è stata rapida e la clientela continua ad essere in ascesa.
In Italia, recenti dati
sulle organizzazioni coinvolte nel traffico internazionale di stupefacenti
parlano di rendimenti elevatissimi, circa 611 volte il valore d’acquisto.
Ciò è dovuto, tra l’altro,
alle lavorazioni condotte sulla sostanza pura, che consentono di triplicare la
quantità di merce (oltre questo limite non si può andare, pena il decadimento
della resa del prodotto). Per ottenere un chilogrammo di cocaina occorro
cinquecento chilogrammi di foglie.
Pur fortemente diminuita
grazie ai continui programmi di eradicamento (96.000
ettari distrutti nel 2001), la Colombia rimane il produttore principale di
cocaina destinata agli Stati europei. Secondo le autorità degli Stati Uniti,
la produzione di cocaina in Colombia nel 2002 è stata di 580 tonnellate di
cocaina.
Il traffico si svolge
prevalentemente via mare utilizzando infrastrutture commerciali e
caratteristiche geografiche. Il Venezuela, il Brasile, l’Ecuador ed il
Suriname sono importanti paesi di transito ed inoltre esiste una distribuzione
secondaria dai Caraibi nell’Unione europea. L’Olanda e soprattutto la Spagna
rappresentano le principali porte d’ingresso per la cocaina diretta in Europa.
Il ruolo di transito dell’Europa centrale ed orientale sta aumentando. I
gruppi colombiani coordinano e controllano l’arrivo di cocaina nella regione e
il successivo trasporto via terra nell’Unione europea. Ciò ha portato ad una
tendenza a scavalcare i porti degli Stati Membri, oppure ad usarli solo per
scopi di transito al fine di scaricare la droga nei porti dell’Europa centrale
ed orientale, che spesso non dispongono di personale qualificato ed
apparecchiature tecniche per effettuare controlli adeguati sul carico.
L’analisi dimostra che inesistenti società dell’Europa centrale ed orientale
vengono sempre più registrate come destinatari del carico.
In termini di quantità la
maggior parte della cocaina è contrabbandata via mare, anche se gli aerei sono
i mezzi di trasporto usati più frequentemente. Vi è una differenza
fondamentale, largamente dovuta a legami storici e linguistici, tra il ruolo
della parte meridionale dell’Unione europea e i suoi Stati Membri nordici per
quello che riguarda il traffico di cocaina. Solo a titolo di esempio può
ricordarsi che la quantità di cocaina sequestrata nel 2000 nella Penisola
Iberica ammontava ad oltre
21.000 kg, mentre la
quantità totale in Danimarca, Svezia e Finlandia era di circa 100 kg. A
seguito di alcuni grandi e spettacolari sequestri di cocaina alcuni Stati
Membri hanno rilevato una tendenza verso il traffico di piccole quantità
piuttosto che di carichi di molte tonnellate, anche se ciò non ha portato ad
una diminuzione della cocaina sequestrata.
Si è registrato un aumento
della produzione dell’oppio nel “Triangolo d’oro” (Birmania, Laos, Tailandia)
e nella “Mezzaluna d’oro” (Afganistan, Pakistan, Iran), nonchè in Libano e
Messico.
Alle tradizionali rotte di
tale sostanza stupefacente (Bangok – USA – Europa - Oceania; Hong Kong,
Nigeria, Turchia-Grecia-Italia, la cosiddetta “rotta balcanica”), devono ora
aggiungersi: la rotta Baltica, costituita da alcuni Paesi dell’Est europeo; la
rotta africana, come transito del flusso di eroina che proviene dall’Asia e
procede in direzione dell’Europa e del Nord America.
La diffusione dell’eroina
in Europa, risalente all’inizio degli anni Settanta, è stata rapidissima,
favorita dalla larga reperibilità e dal basso costo della sostanza. La forte
assuefazione causata dall’assunzione di tale prodotto garantisce ai
distributori una folta schiera di agenti porta a porta che, in cambio delle
dosi necessarie (fino a l,5 -
2 grammi al giorno),
procurano nuovi clienti.
La redditività è altissima:
circa l.700 volte il valore iniziale.
L’80% circa di tutta
l’eroina sequestrata nell’Unione europea proviene dal Sud-est asiatico,
Afganistan e Mianmar. La produzione di oppio in Colombia è di circa 66
tonnellate, risultanti in 6 tonnellate di eroina. Nel 1997, l’eroina
colombiana è stata sequestrata in Francia (1,5
kg), Germania (6,8 kg) e Portogallo (0,8 kg), insieme a circa 7 kg destinati
alla Spagna sequestrati a Bogotà.
L’abuso di droghe
sintetiche è aumentato più velocemente rispetto a qualunque altra droga e
l’Unione europea è una delle maggiori regioni produttrici di anfetamine e
stimolanti tipo ecstasy, con una produzione su larga scala controllata
da gruppi criminali. Il traffico all’interno dell’Unione europea si svolge
prevalentemente via terra in vetture, camion e treni.
La maggior parte delle
anfetamine sequestrate negli Stati Membri proviene da Paesi Bassi, Belgio,
Regno Unito e Germania, mentre la Repubblica Ceca, la Polonia, Bulgaria e gli
Stati Baltici sono importanti paesi di origine all’esterno dell’Unione
europea.
Le indagini più recenti
non hanno portato alla individuazione di laboratori clandestini né per la
produzione di sostanze naturali né per quelle sintetiche. Il complessivo
quadro emerso colloca così l’Italia tra le aree geografiche non di produzione
ma tra quelle di consumo e transito.
Nel corso dell’anno 2003
le forze di polizia italiane hanno sequestrato 2.582 Kg. di eroina, 3.520 Kg.
di cocaina, 25.168 kg. di hashish, 15.302 Kg. di marijuana, 235.351 dosi di
anfetamina e 2161 dosi di L.S.D.
Sono stati denunziati
21.332 italiani e 8.061 stranieri; di questi, il numero dei cittadini
colombiani non supera il centinaio. Oltre 22.000 sono stati i soggetti tratti
in arresto.
L’attività inerente
fenomeni di associazione ha visto invece il coinvolgimento di 2681 soggetti,
2049 dei quali italiani e 632 stranieri.
Anche se gruppi
criminali, operanti verso e all’interno degli Stati Membri, sono impegnati in
vari tipi di reati, sono i settori del traffico di droga e dell’associato
riciclaggio di denaro sporco a prevalere. In generale questi gruppi consistono
in reti a maglia larga che lavorano insieme, se e quando si presenta la
necessità, per raggiungere un obiettivo criminale. Uno studio nei Paesi Bassi
ha scoperto che quando si vedeva una piramide o una struttura verticale, essa
era legata solo a gruppi colombiani.
Alleanze strategiche a
lungo termine tra organizzazioni criminali creano un ponte verso nuovi
mercati, minano la posizione di gruppi concorrenti e riducono i costi di
investimento, nonché i rischi. Inoltre esse garantiscono un costante
rifornimento di beni criminali per coloro che hanno già accesso sul mercato.
Alcune alleanze come quelle tra gruppi criminali colombiani e la mafia
italiana (cd. cosa nostra), e tra la mafia italiana e i gruppi russi,
si conoscono da anni. Recentemente è stata individuata una alleanza strategica
russo-colombiana. I gruppi colombiani hanno creato legami con gruppi russi che
riforniscono apparecchiature militari tra cui fucili d’assalto AK-47 (cd.
kalashnikov) e missili a tracolla in cambio di cocaina che viene
presumibilmente trasportata in Russia e negli Stati Membri.
Una caratteristica dei
ranghi più elevati del crimine organizzato, inclusi quelli coinvolti nel
traffico internazionale di droga, sono le tecniche altamente sofisticate
impiegate. I gruppi criminali hanno sviluppato (ed in larga misura ne
dipendono) capacità informatiche, tecniche finanziarie, attività di
riciclaggio ed altre forme di criminalità economica. Un esempio di ciò è
presente in alcuni gruppi della regione di Cali in Colombia, che hanno
raggiunto una posizione di rilievo attraverso il mantenimento di una
comunicazione ed una rete logistica globale sofisticata ed altamente
tecnologica, mentre allo stesso tempo ricorrono ad esperti giuridici e
finanziari.
Il traffico di cocaina
verso l’Unione europea è dominato da un limitato numero di gruppi criminali
provenienti dalla Colombia, anche se gruppi criminali boliviani - a causa di
una accresciuta produzione di cocaina nello loro paese - stanno espandendo le
proprie attività. Nei casi di traffico di ingenti quantità di droga i gruppi
operano in una struttura temporanea tipo joint venture. Ciò permette
loro di costruire strutture logistiche e di trasporto, per ripartire il
rischio e per garantire una appropriata infrastruttura per la distribuzione di
cocaina su larga scala. I gruppi hanno creato una rete di cellule in diversi
Stati membri che sono strettamente interconnesse ed impegnate nella
distribuzione di cocaina una volta che la droga è entrata nell’Unione europea.
Le cellule mantengono solidi legami con i gruppi indigeni che sono impegnati
nell’ulteriore distribuzione.
Da indagini svolte in vari
paesi europei ed in particolar modo in Germania, Italia, Regno Unito e Svezia,
sono emersi significativi coinvolgimenti di gruppi dell’Africa occidentale nel
traffico di cocaina proveniente dall’America Latina, e di eroina dal Sud Est e
Sud Ovest Asiatici. I componenti dei gruppi sono familiari stretti, membri
della stessa tribù, connazionali ed altri cittadini africani. Oltre ai singoli
corrieri i gruppi usano la posta o le ditte di corrieri. Sebbene la quantità
di droga contrabbandata ogni volta sia limitata, la frequenza del sistema
postale garantisce un rifornimento costante.
Esiste una tendenza
emergente al “sub-appalto”, in cui i gruppi criminali cedono parte delle loro
attività ad altri al fine di ripartire i rischi. Gruppi indipendenti che si
sono specializzati nella contro-sorveglianza offrono i loro servizi a
qualunque gruppo criminale. Altri che possiedono una flotta di navi offrono
strutture per il trasporto, a prescindere dal tipo di droga e dal paese di
origine o destinazione. Gruppi criminali turchi hanno impegnato gruppi
dell’Europa centrale ed orientale nel traffico di eroina verso l’Unione
europea, i Capoverdiani nel traffico all’interno dell’Unione europea e gruppi
nazionali nella distribuzione all’ingrosso o a livello di strada.
I più importanti gruppi
criminali organizzati allogeni presenti sul territorio dell’Unione Europea
sono a tutt’oggi quelli russi, turchi, nigeriani, slavi (di etnia albanese) e
cinesi, che presentano tutti le medesime connotazione di attività, radicamento
e compattezza, annoverando solide relazioni con reti criminali indigene, che
consentono loro capillare distribuzione dello stupefacente.
La c.d. mafia colombiana
operante in territorio italiano è, essenzialmente, costituita da una
confederazione di gruppi criminali (“cartelli”), denominati secondo la loro
operatività territoriale (Calì, Medellin, Santa Marta, Magdalena ecc.), di
norma autonomi e dediti, prevalentemente se non esclusivamente, alla
esportazione e distribuzione di ingenti quantità di cocaina raffinata in
Colombia. Infatti, le quantità di tale sostanza stupefacente, proveniente
dalla Colombia e sequestrata in Italia negli ultimi anni, sono risultate di
gran lunga superiori a quelle provenienti dal Brasile, dalla Cina, dalla
Nigeria, dalla Turchia e dagli altri paesi produttori.
L’acquisto delle
“partite” del tipo di quella indicata è appannaggio di gruppi criminali
italiani di tipo mafioso e di gruppi del medesimo tipo operanti all’interno
dei paesi membri dell’Unione Europea, i quali provvedono alla loro
sub-distribuzione.
Sono stati accertati,
giudiziariamente, legami tra esponenti della criminalità organizzata
siciliana, calabrese e campana ed affiliati ad organizzazioni di tipo mafioso
operanti in Colombia ed in collegamento con appartenenti ai “cartelli
colombiani”. Le persone di nazionalità colombiana, indagate per ingenti
traffici di cocaina in Italia, superano le 150 unità.
La presenza regolare (e/o
apparentemente tale) di cittadini colombiani è abbastanza diffusa un po’ in
tutte le regioni italiane e in misura superiore a Roma, Milano, Palermo e
Firenze. Le denunce, nei confronti degli stessi, concernono reati di furto,
falso documentale e monetario, inosservanza delle norme sulla immigrazione e,
naturalmente, il traffico di stupefacenti. Negli ultimi sei anni, sono oltre
4.000 i cittadini colombiani stati denunciati per illeciti di natura penale,
la metà dei quali in stato di arresto. Molti dei denunciati risultano tuttora
latitanti.
Nei casi di “grandi”
traffici di stupefacenti, i c.d. cartelli colombiani costituiscono, non di
rado, strutture di “joint-ventures”, sia al fine di creare servizi di
trasporto efficienti sia, soprattutto, per ripartire i rischi derivanti dalle
azioni di contrasto poste in essere dalle Forze dell’Ordine.
Non risulta, allo stato,
che esponenti di gruppi criminali colombiani abbiano fatto uso di violenza in
Italia per garantire i loro traffici illeciti. I “cartelli” colombiani
tendono, con sempre maggiore frequenza, a riciclare i proventi del grande
traffico degli stupefacenti in investimenti immobiliari ed in attività
produttive nella maggiore parte dei paesi dell’Unione Europea, fra i quali
Italia
Per quanto riguarda la
distribuzione in Italia, va osservato che l’intervento delle organizzazioni
criminali tradizionali (mafia siciliana, camorra napoletana, ‘ndrangheta
calabrese, criminalità pugliese) si limita ai grandi quantitativi all’atto
dell’importazione, in funzione di mediatore sull’import-export.
Il ruolo di
intermediazione svolto da gruppi criminali italiani nel traffico di
stupefacenti ha favorito negli ultimi anni il moltiplicarsi dei rapporti con
organizzazioni similari estere, specializzate nella produzione, nella
distribuzione e nel riciclaggio degli illeciti profitti. A ciò hanno
contribuito le dimensioni intercontinentali dei mercati delle armi e delle
sostanze stupefacenti, la necessità di trasferire all’estero rilevanti somme
di denaro, a saldo delle partite illegali. La presenza, in molti paesi
stranieri, di consistenti comunità di emigrati che, nel corso degli anni,
hanno mantenuto stretti rapporti con le famiglie di provenienza, ha quindi
rappresentato un volano efficace per la gestione dei diversi interessi
mafiosi.
Le indagini condotte a
partire dal 1991 hanno individuato e consentito di colpire organizzazioni –
soprattutto siciliane e calabresi – strutturate imprenditorialmente, capaci di
disporre non solo dei primari canali di rifornimento, ma di condurre
professionalmente, con i cartelli colombiani produttori e con la mediazione di
altri gruppi mafiosi, le operazioni di importazione, trasporto, sdoganamento e
smistamento, sfruttando una rete vastissima di collusioni, realizzando
sofisticate operazioni di riciclaggio bancario dei proventi.
La presunzione di una
capacità totalizzante del fenomeno mafioso nel nostro territorio ha
sicuramente ritardato la sensibilizzazione al problema dell’infiltrazione dei
gruppi delinquenziali esteri in Italia (slavi, turchi, colombiani e
nigeriani).
In effetti, nelle aree di
origine, le tradizionali organizzazioni mafiose conservano il pieno controllo
del territorio, e non consentono presenze alternative, se non in ruoli di
cooperazione e di subordinazione. Tuttavia nel Nord Italia, e soprattutto in
Lombardia e Piemonte, centri nevralgici per attività illegali di rilievo
nazionale ed internazionale, soprattutto per quanto attiene al traffico di
droga ed al conseguente riciclaggio dei proventi, si sta affermando quel
modello criminale integrato, al quale accennavo prima, in cui le varie
espressioni mafiose regionali condividono i comuni interessi in modo pacifico,
preferendo criteri economici al tradizionale controllo del territorio e
costituendo le premesse anche per una ricettività extranazionale. La presenza
di centri logistici slavi, turchi, colombiani e nigeriani in un primo momento
finalizzata al raccordo operativo con i gruppi italiani nel traffico di droga,
ha finito infatti per rappresentare l’embrione di una più razionale e
sistematica penetrazione nel mercato illegale italiano. L’intensa repressione
penale attuata, negli ultimi anni, a carico delle organizzazioni di siciliani
e calabresi, questi ultimi detentori da qualche anno di un potere quasi
monopolistico nel traffico di sostanze stupefacenti, ha offerto un imprevisto
spazio criminale ai gruppi stranieri, un tempo costretti ad una posizione
gregaria.
Il quadro generale è
quindi estremamente mutevole. La competizione per la conquista dei mercati
determina una tensione permanente fra i gruppi criminali con una continua
alternanza di conflitti, stragi e nuove alleanze.
I cartelli colombiani di
Cali e Medellin, i quali dispongono di enorme potenziale finanziario, hanno in
Italia radicati centri logistici, i quali perfezionano le transazioni di droga
con le organizzazioni italiane e cercano di realizzare nel territorio italiano
le fasi finali della raffinazione.
La Colombia rappresenta
infatti l’interlocutore privilegiato delle organizzazioni italiane dedite al
narcotraffico, anche per il controllo quasi monopolistico esercitato dai
cartelli colombiani nell’intera area sudamericana nella produzione e
distribuzione dello stupefacente.
Per una più sistematica
analisi del fenomeno è tuttavia necessario distinguere due livelli di
narcotraffico:
a)
Per
ingenti quantità, i cartelli
colombiani svolgono, di regola, la funzione di raccolta della droga anche in
altri paesi produttori, curandone la gestione sino al mercato richiedente. Le
famiglie mafiose stanziate in quei territori assicurano il perfezionamento
delle transazioni. Le spedizioni della cocaina avvengono prevalentemente via
mare, lungo rotte nel tempo collaudate: alcune dalla Colombia raggiungono
Stati Uniti, Canada e parte dell’Europa del Nord, in particolare Belgio ed
Olanda, donde poi la merce viene distribuita nel resto del continente europeo.
Altre, dai porti del Venezuela raggiungono soprattutto la Spagna, Paese
privilegiato per le affinità linguistico-culturali e per la presenza di basi
criminali ben radicate, ove vengono stoccati consistenti quantitativi, mentre
soggetti ivi residenti provvedono al successivo trasporto per via terrestre.
b)
Per
quantitativi inferiori, cui
non è interessata l’intermediazione delle famiglie mafiose, esistono i
cosiddetti “piazzisti”, cittadini colombiani facenti capo a strutture che non
fanno parte dei “cartelli” e che assicurano un’attività di rifornimento
estemporaneo. Per tali quantitativi, trasportati dai Paesi di origine in
Italia per via aerea, sempre più spesso vengono utilizzati come corrieri
persone di varia nazionalità, le quali si stanno organizzando in vere e
proprie strutture dislocate in Italia facenti capo a loro complici stanziati
nei Paesi latino-americani. In taluni casi, secondo la logica del micromercato,
la cocaina viene barattata con eroina ed anche con armi, in relazione alle
esigenze delle utenze devianti.
La gravità del fenomeno
criminale del traffico internazionale di stupefacenti pone la necessità e
l’urgenza di una efficace strategia internazionale unitaria, articolata su
cinque settori di intervento, già chiaramente indicati dalla Convenzione di
Vienna del 1998 come complementari e imprescindibili:
1.
attacco alle fonti di
produzione e ai primi anelli della catena di criminalità organizzata che
gestisce tale traffico;
2.
lotta al contrabbando
dei cosiddetti “precursori”, cioè di quelle sostanze che occorrono per i
processi chimici di produzione delle droghe;
3.
contrasto del consumo
al dettaglio;
4.
mutua assistenza
giudiziaria internazionale;
5.
lotta al riciclaggio
dei proventi del narcotraffico.
L’Italia – in cui pure è
molto acceso il dibattito sul problema della droga, in particolare sul
trattamento del consumatore (oscillante tra repressione e recupero) e sulle
eventuali modifiche dell’attuale sistema giuridico – è tra i Paesi più attivi
nel perseguire questa strategia internazionale unitaria, purtroppo ancora
molto lontana dal realizzarsi compiutamente, nonostante l’intenso lavoro e i
costanti contatti fra gli operatori giudiziari.
Limiterò la mia
trattazione al sistema sanzionatorio penale per i reati di produzione e
traffico di sostanze stupefacenti, tralasciando la disciplina attuale del
trattamento del consumatore, la cui condotta (detenzione di droga per uso
personale), a seguito del referendum abrogativo del 1993, non
costituisce più illecito penale, ma illecito punito con sanzioni
amministrative applicabili dal prefetto (sospensione della patente di guida,
di licenza di porto d’armi, del passaporto, ecc.).
Nonostante l’intervento
abrogativo del 1993 – che recupera, almeno in parte, il principio della
strategia differenziata caratterizzante la vecchia legge del 1975, fondata
sulla distinzione fra trafficante, piccolo spacciatore e consumatore -
l’attuale sistema normativo, fondato sul d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, è
connotato in senso repressivo.
Il principio di base,
vigente dopo il referendum del 1993, é il seguente: indipendentemente dal
quantitativo, la detenzione di droga per fine di spaccio costituisce illecito
penale, la detenzione di droga per uso personale costituisce illecito
amministrativo.
La repressione penale in
materia di droghe si articola in due gruppi fondamentali di fattispecie
criminose:
1)
i reati di
produzione e commercio di sostanze stupefacenti;
2)
i reati di
agevolazione o istigazione all’uso di stupefacenti.
Il sistema è costituito
da due sottogruppi di fattispecie delittuose, che si distinguono a seconda che
le condotte incriminate abbiano carattere individuale (art. 73 d.p.r.
309/90) ovvero associativo (art. 74 d.p.r. 309/90).
Per ciascuno di questi
sottogruppi è prevista una distinzione sanzionatoria basata sulla natura della
sostanza stupefacente, a seconda che si tratti di droghe cd. pesanti
oppure di droghe leggere (previamente individuate dal legislatore in
apposite tabelle allegate alla legge, modificabili e integrabili nel tempo):
per le condotte relative alle droghe pesanti il trattamento sanzionatorio è
notevolmente più severo. I beni giuridici tutelati dalla norma secondo la
Cassazione italiana sono la salute pubblica, la sicurezza e l’ordine pubblico,
nonché il normale sviluppo delle giovani generazioni: Cass S.U. n. 9973 del
21.9.98
Nell’ambito delle
fattispecie individuali sono enucleabili due tipi di condotte criminose:
1)
quella consistente
nell’attività di produzione e di commercio di droghe in assenza di
autorizzazione amministrativa;
2)
quella caratterizzata
dal fatto che la stessa attività viene svolta in presenza di
autorizzazione amministrativa, ma violandone le prescrizioni.
Ed invero la norma base
dettata dall’art. 73 comma I del citato D.P.R. punisce in maniera
particolarmente severa le condotte di chi di fatto “produce” e “traffica” le
sostanze stupefacenti, in assenza dell’autorizzazione di cui all’art. 17
rilasciata dal Ministero della Sanità in casi specifici e particolari.
La norma incriminatrice
fondamentale di cui all’art. 73 DPR 309/90 racchiude in un’unica previsione
normativa le condotte individuali penalmente rilevanti. Si tratta di più
fattispecie tra loro alternative, quindi di reati autonomi eventualmente
concorrenti ed eventualmente legati dal vincolo della continuazione (identità
di disegno criminoso). Sono previste le seguenti condotte illecite:
Ø
Coltivazione
Ø
Produzione,
fabbricazione, estrazione, raffinazione
Ø
Offerta e
messa in vendita (basta la
semplice dichiarazione di essere in grado di procurare la droga)
Ø
Cessione e
vendita (per la prima, basta
la consegna gratuita)
Ø
Distribuzione
Ø
Commercio
Ø
Procurare ad
altri (intermediazione)
Ø
Importazione
ed esportazione
Ø
Passaggio e
spedizione in transito
Ø
Detenzione,
ovviamente non per uso personale (disponibilità di fatto). Tale previsione
sanzionatoria funziona come norma di chiusura del sistema repressivo.
§I.4.3. L’associazione per delinquere
finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti
L’art. 74 del citato
D.P.R. - posto a tutela dell’ordine pubblico e della salute pubblica -
sanziona molto gravemente l’associazione per delinquere finalizzata al
traffico di sostanze stupefacenti con pene base che vanno da un minimo di
dieci anni di reclusione per i soli partecipanti, a un minimo di venti anni di
reclusione per i promotori, gli organizzatori, i finanziatori ed i capi.
Questa norma
incriminatrice – resa obbligatoria dalla Convenzione di Vienna del 1988 per
gli Stati aderenti - comprende tutte le possibili condotte associative, e mira
a colpire qualsiasi forma di intervento e di partecipazione nel traffico di
sostanze stupefacenti. Essa si è rivelata particolarmente efficace nell’azione
di repressione della produzione e del commercio di droghe, soprattutto nei
confronti delle organizzazioni criminali che operano a livello internazionale,
e viene – molto di frequente – a concorrere con altre ipotesi delittuose,
quali l’associazione di tipo mafioso, prevista dall’art. 416-bis del codice
penale.
Le singole figure
previste dalla legge italiana all’interno dell’associazione sono le seguenti:
Ø
promotore
(iniziatore della società delittuosa)
Ø
costitutore
o fondatore (partecipa alla costituzione)
Ø
organizzatore
(coordina l’attività degli associati e assicura la funzionalità delle
strutture)
Ø
finanziatore
(investe capitali nel sodalizio criminoso); a tale figura é assimilata quella
del consulente finanziario e quella di colui che opera al fine del riciclaggio
dei profitti illeciti in posizione di stabile inserimento nell’organizzazione;
Ø
partecipante
(generica adesione).
Il trattamento
sanzionatorio prescinde dal tipo di droga oggetto dei traffici
dell’associazione criminosa ed è quindi identico sia per le droghe “pesanti”
che per quelle “leggere”. E’ prevista soltanto una attenuante per l’ipotesi,
peraltro improbabile, che l’associazione sia diretta a commettere fatti “di
lieve entità”.
Per la sussistenza
dell’associazione si richiede la prova di un “vincolo associativo di natura
permanente tra tre o più persone, qualificato da un minimo d’organizzazione
(anche rudimentale e non strutturata gerarchicamente ma comunque con caratteri
di stabilità) destinata a perdurare anche dopo la consumazione dei singoli
delitti programmati (ed anzi indipendentemente da essa), nonché da un
programma di una serie 14 indeterminata di delitti in materia di stupefacenti”.
Indici rivelatori di un
accordo delittuoso così qualificato risultano certamente nella prassi
applicativa la suddivisione dei ruoli, l’approviggionamento continuo dal
medesimo fornitore, la destinazione dello stupefacente al medesimo mercato,
l’utilizzo d’un collaudato sistema di pagamenti, le quantità (ingenti) di
stupefacente reperito da immettere sul mercato, le continue forniture pattuite
od eseguite ai medesimi spacciatori od anche agli stessi acquirenti
“grossisti”: e comunque tutte quelle connotazioni che depongono per la
sussistenza di uno stabile sodalizio con l’unico interesse nel commercio degli
stupefacenti.
L’elemento soggettivo del
reato (a concorso necessario ed a dolo specifico) si rinviene pacificamente
nella consapevole partecipazione e contribuzione attiva agli scopi sociali
attraverso un coinvolgimento significativamente finalizzato alla vita della
consorteria per la realizzazione del programma comune.
I commi 3, 4 e 5 dell’art.
74 prevedono, poi, aumenti di pena a seconda che il numero dei partecipanti
all’associazione sia di dieci o più persone, o se tra essi vi siano persone
dedite al consumo degli stupefacenti, se l’associazione sia armata (intendendo
che essa - o suoi accoliti - abbia la potenziale disponibilità degli strumenti
offensivi qualificati dal codice penale italiano ed idonei all’uso), e se le
sostanze commerciate dal sodalizio siano commiste ad altre che ne aumentino le
potenzialità lesive.
§I.4.4. Le circostanze aggravanti di cui
all’art. 80
La disciplina delle
aggravanti specifiche previste dall’art. 80 del D.P.R. prevede innalzamenti
notevolissimi di pena a cagione della tutela preventiva e repressiva posta
dalle norme che, in casi alquanto particolari ove gli interessi tutelati
subiscano un’aggressione socialmente “insopportabile”, prevedono inasprimenti
del trattamento punitivo.
Il comma primo prevede
anzitutto l’aumento di pena da un terzo alla metà nei casi di cessione delle
sostanze a persone minori di età, ovvero nel caso di induzione in concorso nel
reato di persona dedita all’uso delle droghe, ed ancora se le sostanze
droganti sono adulterate in modo che risulti accentuata la potenzialità
lesiva, ovvero se la cessione prevede come controprestazione un rapporto
sessuale, ovvero se l’offerta o la cessione siano effettuate in prossimità di
struttura comunitarie (scuole, caserme, carceri, ospedali, case di cura per
soggetti dediti all’uso delle droghe) ovvero, infine, nei casi in cui si
determinino al reato più persone, ovvero soggetti sottoposti a potestà.
Si può certamente notare
che gli aggravamenti di pena sono dovuti alla ricorrenza di circostanze che,
nella maggior parte dei casi, ledono o comunque mettono in pericolo le fasce
deboli e più esposte al consumo delle sostanze nocive.
Pacifica risulta inoltre la
connotazione della circostanza aggravante della adulterazione o commistione
della sostanza in modo da aumentare le potenzialità lesive: il Legislatore
italiano ha inteso aggravare quelle condotte “incaute” del trafficante che,
per ottenere sovente maggiori ricavi (ma anche per andare incontro alle
esigenti richieste di una certa clientela), “taglia” lo stupefacente con
sostanze idonee ad aumentare l’effetto drogante, ma che comportano seri
pericoli per l’incolumità dell’assuntore.
Il terzo comma prevede
un’ipotesi di circostanza aggravante ad effetto speciale allorché “il
colpevole per commettere il delitto o per conseguire per sé o per altri il
profitto, il prezzo o l’impunità ha fatto uso di armi”.
Il comma secondo invece
richiama il concetto di “ingente quantità”: ed invero recita testualmente la
norma che “se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o
psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi…”. Con sentenza del
21-6-2000\21-9-2000 n. 17, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
italiana, riconoscendo che la ratio legis dell’aggravante de qua sia da
ravvisare nell’incremento del pericolo per la salute pubblica, hanno affermato
che è ingente il quantitativo che sia tale da creare condizioni di
agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di
tossicodipendenti secondo l’apprezzamento del giudice di merito che vive la
realtà sociale del comprensorio territoriale nel quale opera.
Particolarmente
interessante è la previsione di una speciale circostanza attenuante (artt. 73
comma 7 e 74 comma 7 DPR 309/1990) che premia chi si sia adoperato
efficacemente per evitare che l’azione delittuosa sia portata a conseguenze
ulteriori o che assicuri le prove del reato. Si tratta di una fattispecie
diretta a incoraggiare il “ravvedimento post-delittuoso”, che opera sia in
relazione alle condotte individuali che associative. Nelle intenzioni del
legislatore tale diminuente è funzionale ad ottenere una maggiore efficacia
nella repressione delle attività connesse al traffico di droga, sul
presupposto che un sensibile sconto di pena favorisca la collaborazione
operosa, minando le strutture delle associazioni criminose, particolarmente
difficili da penetrare dall’esterno. Viene così premiata l’attività di
collaborazione di chi si adoperi per evitare che l’attività delittuosa sia
portata a conseguenze ulteriori, anche adiuvando concretamente gli Organi
Investigativi nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei
delitti. Per l’applicazione dell’istituto si richiede che il “comportamento
del dissociato abbia una positiva efficacia impeditiva del realizzarsi di
aggravamenti ulteriori dell’attività delittuosa”, dovendosi necessariamente
sostanziare in un contributo fattivo con favorevoli esiti per le indagini e
per la cessazione di attività criminali nel campo degli stupefacenti. Sicché
di massima viene pacificamente esclusa dai tribunali italiani la circostanza
nelle dichiarazioni confessorie dell’imputato ovvero in quelle che rafforzano
un quadro probatorio già cristallizzato: comportamenti che potranno essere
valutati diversamente (ad esempio ai fini della concessione delle circostanze
attenuanti generiche), ma che non rilevano a questi fini.
§I.4.6. Tecniche investigative e normativa
antidroga
La nuova disciplina degli
stupefacenti ha introdotto due novità di particolare rilevanza che consentono
agli Organi d’investigazione una lotta più incisiva al narcotraffico. Ed
invero, con gli artt. 97 e 98 il Legislatore, uniformando la disciplina alle
normative internazionali all’avanguardia, ha legittimato talune attività
“sottocopertura” altrimenti impossibili e comunque penalmente rilevanti.
Di fatti all’art. 97
viene contemplato l’Acquisto simulato di droga, laddove è previsto che
non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità
specializzate antidroga, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova
in ordine ai delitti previsti dalla legge antidroga ed in esecuzione di
operazioni anticrimine specificamente disposte … procedono all’acquisto di
sostanze stupefacenti o psicotrope; dell’acquisto …è data immediata e
dettagliata comunicazione alla Direzione Centrale Servizi Antidroga ed
all’autorità giudiziaria che può, se richiesta dalla P.G., con decreto
motivato, differire il sequestro fino alla conclusione delle indagini.
L’art. 98 inoltre (“Ritardo
o omissione degli atti di cattura, di arresto, o di sequestro…”) prevede
la possibilità degli Organi Inquirenti di ritardare l’emissione o l’esecuzione
di provvedimenti coercitivi personali e reali quando ciò sia necessario per
acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l’individuazione o la
cattura dei responsabili dei delitti di cui agli artt. 73 e 74. Se tali
attività sono compiute dalla Forze di P.G., queste devono immediatamente
informare l’Autorità Giudiziaria procedente trasmettendo il relativo rapporto
entro le 48 ore; in tal caso il Pubblico Ministero deve poi assumere le
relative determinazioni nelle successive 24 ore. Ad ogni modo l’autorità
giudiziaria procedente deve comunicare i relativi provvedimenti all’autorità
giudiziaria competente per il luogo ove l’operazione deve concludersi ovvero
per il luogo ove lo stupefacente deve fare ingresso nello Stato ovvero dove
deve transitare: ciò all’evidente scopo di evitare sovrapposizioni d’indagini
e impedire interferenze di altre forze di P.G. che potrebbero pregiudicare il
buon esito dell’operazione, ma, ancor più gravemente, l’incolumità personale
dell’agente “undercover”.
Orbene, la prima norma ha
una portata realmente innovativa sul fronte della lotta antidroga, poiché
consente, al di là dei limiti fissati dalla generale scriminante art. 51 del
codice penale italiano che prevede l’adempimento del dovere (che legittimava
l’osservazione, il contenimento ed il controllo dell’altrui condotta
criminosa, senza ammettere il travalicamento in attività direttamente ideative
e, vieppiù, esecutive), un’attività illecita dell’agente sottocopertura che
può trattare partite di stupefacenti e finanche acquistarle.
Sennonché, affinché
l’attività dell’agente sottocopertura sia legittima, occorre preliminarmente
l’autorizzazione dell’Autorità Centrale Antidroga (ora Direzione Centrale
Servizi Antidroga - D.C.S.A.) e che l’agente operante sia addetto alle Unità
specializzate previste dalla normativa.
L’eventuale difetto di
legittimazione opera soltanto a livello disciplinare e non vizia le risultanze
investigative eventualmente conseguite, non producendo alcun effetto negativo
nel processo. Non sarà però applicabile in tal caso l’esimente speciale
dell’art. 97 citato D.P.R., ma l’art. 51 c.p., coi limiti scriminanti sopra
indicati.
La norma ha una portata
veramente innovativa sol che si pensi alla possibilità, sovente messa in
pratica nelle attività undercover, di acquistare sostanze stupefacenti
da parte del simulato acquirente, potendo in tal modo identificare i canali di
rifornimento sul territorio ma anche all’estero, nonché le reti di smercio
nazionali o locali, ed inoltre gli organizzatori ed i referenti sul territorio
italiano e straniero. Vengono legittimate però determinate attività del
simulato-acquirente, ovvero soltanto quelle prodromiche e propedeutiche
all’acquisto dello stupefacente. In concreto, però, al fine di accreditarsi
agli occhi dei trafficanti avviene sovente che all’agente sottocopertura sia
richiesto di compiere attività illecite non direttamente correlate alla
trattativa e pertanto al di fuori dei limiti operativi della scriminante
speciale e, vieppiù, comune.
Si pensi al caso
scolastico, più semplice e frequente, di poter essere dotati di documenti
falsi per soggiornare presso strutture alberghiere: in tali casi si è fatto
isolato riferimento alla disposizione dell’art. 51 c.p. anche se ciò lasciava
perplessi.
Altra questione attiene
all’attività ed alla connotazione e qualificazione della condotta
dell’informatore-confidente della P.G. (o sovente collaboratore di giustizia
non ancora disvelato) che introduce l’agente undercover nell’ambiente
dei narcotrafficanti. Ferma restando la possibilità impregiudicata che la P.G.,
avvalendosi del generale disposto di cui all’art. 203 c.p.p., non disveli il
nome del proprio informatore: allorché invece questo divenga noto, risulta
pacificamente applicabile l’art. 51 c.p.
Il richiamo alla suddetta
scriminante non dovrebbe infatti creare grosse difficoltà pratiche sempre che
l’attività dell’”extraneus” sia circoscritta in un ambito di preparazione e
strumentalità all’atto dell’acquisto stesso. In caso contrario, laddove la
condotta di costui abbia avuto un’efficacia causale essenziale, partecipando
attivamente e fattivamente alle trattative (se non finanche alla consegna),
sorge un serio problema di qualificazione giuridica della sua attività. Taluni
ricorrono alle norma di cui all’art. 348 c.p.p. relative all’ausiliario di P.G.;
tal’altri invece ritengono insussistente l’elemento soggettivo del reato (dolo
generico), che tuttavia richiede solo la consapevole volontarietà
dell’illecita compravendita, indipendentemente dal motivo e dalle finalità
dell’azione.
Se sicuramente tale
problematica richiede un’ulteriore intervento correttivo ed integrativo del
Legislatore, allo stato la questione viene per lo più risolta con il richiamo
all’art. 51 c.p. ai sensi dell’art. 650 c.p., sotto il profilo
dell’adempimento del dovere nascente da un ordine dell’agente undercover.
Sovente capita che
all’attività dell’infiltrato debba accompagnarsi un’ulteriore attività tecnica
d’intercettazione ambientale: per i tribunali italiani occorre il
provvedimento del Giudice anche nel caso di microspie indosso all’agente
undercover, non potendosi estendere a tale fattispecie la giurisprudenza
che considera legittime ed utilizzabili le captazioni di dialoghi consentite
mercé registratore celato indosso alla parte privata (e pertanto in assenza di
provvedimenti giurisdizionali autorizzativi).
Poiché l’art. 97 opera
quale scriminante che elide a monte l’antigiuridicità dell’azione, i tribunali
italiani escludono che l’undercover debba essere iscritto nel registro
degli indagati e poi archiviato, poiché la sua attività risulta sin
dall’origine legittima, lecita, prevista e conforme alle norme ordinamentali
in materia. Di conseguenza costui potrà deporre in dibattimento come teste
“qualificato” e le sue dichiarazioni saranno appunto valutate come
dichiarazioni testimoniali: altrimenti, qualora costui fosse stato iscritto
nel registro degli indagati e poi archiviato, la sua posizione sarebbe stata
assimilabile a quella di un imputato di reato connesso (il cd. pentito, le cui
affermazioni valgono solo se confermate da altri elementi di riscontro,
art. 192 commi 3 e 4 c.p.p.).
Il problema invece si pone,
per altro verso, se costui possa deporre in dibattimento sui dialoghi (o
meglio: sul contenuto delle trattative) intercorsi coi narcotrafficanti,
evidentemente soggetti indiziati di reato.
Si fa invero pacificamente
notare che non opera nel caso specifico il limite di cui all’art. 62 c.p.p.,
secondo cui “le dichiarazioni rese comunque nel corso del procedimento
dall’imputato 33 o dalla persona sottoposta ad indagini non possono formare
oggetto di testimonianza”. Difatti, a prescindere dalla considerazione resa
nella generalità delle situazioni, secondo cui tale divieto opera solo per le
dichiarazioni rese in sede procedimentale, ovvero all’interno del
procedimento, o in occasione di atti del procedimento (Corte Costituzionale,
13 maggio 1993 n. 237), si rileva - in maniera invero alquanto speciosa - che
il divieto opera esclusivamente “per le dichiarazioni rappresentative di
precedenti fatti e non anche per le condotte e le dichiarazioni che
accompagnano tali condotte chiarendone il significato ovvero per le
dichiarazioni programmatiche di future condotte …Condotte e dichiarazioni che
hanno la portata di fatti storici… la testimonianza dell’agente provocatore (o
meglio: sottocopertura) assume il valore di rappresentazione di fatti storici
e non di rappresentazione di dichiarazioni”; né a fortiori per le medesime
ragioni trova applicazione il limite di cui all’art. 63\2 c.p.p. (Cass. Sez,
VI 28-4-97-24.7.97, Console).
Analoga portata innovativa
riveste la norma di cui all’art. 98, allorché viene legittimata l’omissione od
il ritardo nell’esecuzione di provvedimenti coercitivi personali e reali per
la proficua prosecuzione delle preliminari investigazioni.
Avviene sovente che nel
corso di attività d’indagine occorra ritardare il sequestro delle sostanze
droganti rinvenute dalle Forze di P.G. per non pregiudicare il corso delle
investigazioni. Ed invero, allorché si renda necessario seguire proficue piste
investigative anche non rassegnate in precedenti informative (e pertanto anche
in assenza di procedimento penale anteriormente pendente), la P.G. può
ritardare l’esecuzione di quei provvedimenti che ne pregiudicherebbero quasi
certamente lo sviluppo. Tipico è il caso dell’importazione sul territorio
italiano di partite di stupefacenti inviate da Paese Estero e delle cui fasi e
luoghi di passaggio la P.G. sia a conoscenza. In tal caso, nei limiti delle
possibilità previste dai trattati internazionali in materia di repressione del
narcotraffico, e comunque operando all’interno dell’Unione Europea può essere
adottato un “decreto di consegna controllata”, avvisando tutte le Polizie
Collaboranti ed anche le Autorità Doganali dello Stato per consentirne la
consegna al destinatario finale.
Le eccezionali risultanze
investigative appaiono evidenti ove si rilevi che la P.G. operante, seguendo i
vari passaggi dello stupefacente, individua i canali del traffico, le modalità
operative, le eventuali connivenze e tutte le tratte seguite per giungere a
destinazione.
Molto brevemente vale la
pena di ricordare che la succitata normativa di contrasto “avanzato” alla
criminalità organizzata è poi stata ripresa in Italia in tema di riciclaggio
(art. 12 quater D.L. 306\1992 poi convertito nella L. 356\92), sequestro di
persona (art. 7 della L. n. 82\1991), lotta allo sfruttamento della
prostituzione ed alla pornografia (art. 14 comma 1 L. n. 269/1998), estorsione
ed usura (art. 10 D.L. n. 419\1991).
Nella lotta al
narcotraffico la legislazione italiana, conformemente alla più avanzata
legislazione internazionale, riconosce inoltre più incisivi poteri
d’iniziativa alle forze della Polizia Giudiziaria consentendo, giusta art. 103
D.P.R. 309\1990 (che di fatto richiama le disposizioni di cui all’art. 41
T.U.L.P.S. e quella di cui all’art. 4 L. 152\1975), nel corso di operazioni di
polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze
stupefacenti, di procedere in ogni luogo al controllo ed all’ispezione dei
mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando vi è fondato
motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze droganti.
Analogamente, quando ricorrano motivi di particolari necessità ed urgenza che
non consentano di richiedere l’autorizzazione anche telefonica del magistrato
competente, la P.G. può procedere a perquisizione domiciliare, informando in
entrambi i casi il Pubblico Ministero e redigendo apposito verbale da
sottoporre alla convalida nelle successiva 48 ore.
L’art. 27 del L. n.
55\1990, infine, consente alla Polizia Giudiziaria più incisivi poteri di
controllo, ispezione e perquisizione nel corso delle operazioni di polizia per
la prevenzione e repressione dei reati di associazione mafiosa e di reati
commessi in relazione ad esso, nonché per i delitti di riciclaggio e di cui
all’art. 648-ter c.p., quando sussiste fondato motivo di ritenere che possano
essere rinvenuti denaro o valori costituenti il prezzo per la liberazione
della persona sequestrata, o provenienti dai delitti suddetti, ovvero armi
munizioni ed esplosivi.
L’art. 103 d.p.r. 309/90
estende alla Guardia di Finanza i poteri di controllo e di ispezione negli
spazi doganali inizialmente attribuiti alle sole autorità doganali; inoltre,
attribuisce a tutti gli organi di polizia giudiziaria notevoli poteri di
controllo, ispezione e perquisizione nell’ambito delle operazioni per la
prevenzione e la repressione dei traffici illeciti di stupefacenti, anche al
di fuori degli spazi doganali. Si tratta di disposizioni che, indubbiamente,
aumentano i poteri della polizia giudiziaria nell’attività di prevenzione
finalizzata al rinvenimento di quantitativi di droga.
Capitolo
II
Cenni sulle
principali norme dell’ordinamento penale italiano in tema di criminalità
organizzata
Sul piano degli strumenti
operativi devono segnalarsi in primo luogo le disposizioni dirette a
rafforzare i poteri di indagine del pubblico ministero.
A tale organo
giudiziario, l’ordinamento italiano assegna poteri investigativi autonomi,
anche concorrenti nella ricerca della notizia di reato con quelli della
polizia giudiziaria, nonché una funzione direttiva delle indagini nei
confronti di quest’ultima. Una specifica attività informativa e di impulso
investigativo viene poi svolta dalla Procura Nazionale Antimafia nel settore
del contrasto ai traffici internazionali di stupefacenti. Il Decreto Legge 20
novembre 1991, n. 367, convertito dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, che ha
istituito l’ufficio centralizzato del Procuratore Nazionale Antimafia,
nell’ambito della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, ha fissato
le attribuzioni dei Procuratori distrettuali (art. 51, comma 3 bis, c.p.p.) e
le funzioni del P.N.A. (art. 371 bis c.p.p.).
La disciplina scaturente
dal sistema di cui agli artt. 51 comma 3 bis e 371 bis (sistema che risulta
completato dalle modifiche all’ordinamento giudiziario, pure introdotte dal
D.L. n. 367/91) riguarda, anzitutto, l’esercizio delle funzioni di p.m., nelle
indagini preliminari e nei processi di primo grado, nei casi in cui il reato
per cui si procede sia taluno di quelli considerati dal legislatore come
espressivi della criminalità organizzata di tipo mafioso. Per tali
procedimenti é infatti previsto che le funzioni di P.M. siano esercitate dai
magistrati della procura distrettuale competente per territorio; vale a dire,
dall’ufficio del p.m. presso il tribunale del capoluogo del distretto di Corte
di appello (più o meno coincidente con metà del territorio di ciascuna regione
italiana) nel cui ambito ha sede il giudice competente. I delitti attribuiti
alla competenza del procuratore distrettuale sono:
Ø
l’associazione di tipo
mafioso (art. 416 bis c.p.);
Ø
il sequestro di
persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
Ø
la associazione
finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R.n. 309/90);
Ø
i delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 - bis c.p. ovvero al fine
di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
Le funzioni del Procuratore
Nazionale Antimafia sono fissate dall’art. 371 bis c.p.p., in relazione ai
delitti di criminalità mafiosa od organizzata. Per l’esercizio di tali
funzioni, l’ufficio del P.N.A. dispone della D.I.A. e dei servizi
centralizzati delle forze di polizia ed impartisce direttive intese a regolare
l’impiego di tali organismi a fini investigativi. Il P.N.A. esercita funzioni
di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali, al fine di rendere
effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la
funzionalità dell’impiego della polizia giudiziaria e di assicurare la
completezza e tempestività delle investigazioni.
Accanto alla disciplina
sopra ricordata, il legislatore ha poi previsto una serie di disposizioni
processuali in grado di rendere efficace la prevenzione e repressione delle
attività di criminalità organizzata.
Anzitutto va
preliminarmente notato che mentre per la maggior parte dei reati le indagini
preliminari scadono dopo sei mesi dall’iscrizione nel registro notizie di
reato, l’ultima parte del comma secondo dell’art. 405 c.p.p. prevede che il “termine
è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell’art. 407 comma
2 lett. a)” che prevede espressamente i delitti aggravati dalla finalità
mafiosa od i delitti di traffico di droga.
Questo significa che le
indagini preliminari relative ai reati di criminalità organizzata possono
avere una durata minima di dodici mesi prorogabile fino ad un massimo di 2
anni.
Inoltre la richiesta di
proroga del termine delle indagini preliminari non viene notificata
all’indagato allorché si proceda solo per il reato di cui all’art. 74
conformemente al disposto di cui comma 5 bis dell’art. 406 c.p.p. che rinvia,
sul punto, ai gravi delitti di criminalità organizzata per cui risulta
competente a procedere il Pubblico Ministero della Direzione Distrettuale
Antimafia, ex art. 51 comma 3 bis c.p.p. Sono inoltre previsti più ampi limiti
di ammissibilità e di durata delle intercettazioni telefoniche ed ambientali.
Parimenti “allungati”
risultano i termini di durata massima della custodia cautelare sia nella fase
delle indagini preliminari che nelle successive fasi. L’art. 303 lettera a) n.
3 prevede che la custodia cautelare perde efficacia quando dalla sua
esecuzione sia decorso un anno “quando si procede per un delitto per il
quale la legge stabilisce la pena …. della reclusione non inferiore nel
massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell’art. 407 comma 2
lett. a) sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione
superiore nel massimo a sei anni”. Discende pertanto che la durata della
custodia cautelare nella fase delle indagini preliminari è di dodici mesi
allorché il titolo detentivo (dunque non l’iscrizione nel registro notizie di
reato, bensì l’ordinanza del G.I.P.) preveda le ipotesi di associazione per
delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, ovvero le ipotesi di
spaccio di sostanze droganti del tipo pesanti, in assenza della circostanza
del fatto di lieve entità, ed infine le ipotesi di spaccio di ingenti quantità
di sostanze stupefacenti del tipo leggero: ovvero riassuntivamente per i reati
di cui agli artt. 74, 73 comma 1, 73 comma 2 aggravato dall’art. 80 comma 2.
Altra disposizione (art.
190 bis c.p.p.) prevede la lettura delle dichiarazioni già rese da un teste in
altro processo, purché a quel processo abbia partecipato l’imputato, salve le
domande su circostanze nuove. Ciò avviene sia per esigenze di economia
processuale (è più agevole leggere un documento che interrogare un teste),
esigenze pratiche volte ad evitare la cd. usura del testimone (è
inutile ripetere l’esame di un teste sugli stessi fatti già accertati in altro
processo con lo stesso imputato) ed esigenze di sicurezza personale del
teste (il mezzo di prova è ormai acquisito, pertanto è inutile ogni azione
illecita - minacce, profferte di denaro - tese ad inquinare la prova).
L’art. 238 bis c.p.p.
prevede poi l’uso probatorio delle sentenze passate in giudicato,
semplificando l’accertamento di fatti generali, comuni a più processi (ad
esempio, l’esistenza di Cosa Nostra e la partecipazione
all’associazione di qualche soggetto, la responsabilità di alcuno per delitti
di mafia).
Complessa ed articolata
risulta l’attività del P.M. nei casi di operazioni sotto-copertura. Ed invero
nelle ipotesi in cui la polizia giudiziairia (d’intesa con le Autorità
Centrali Antidroga) e di concerto col P.M. ritenga di dover proseguire
l’attività dopo l’avvenuto acquisto della sostanza stupefacente, occorrerà
anzitutto disporre con provvedimento motivato il ritardo del formale
provvedimento di sequestro della sostanza “acquistata” (omettendo ovviamente
in tal modo la notifica del relativo provvedimento di convalida ed il
conseguente avviso di deposito al difensore), adottando analogo provvedimento
di ritardo dell’arresto dei soggetti coinvolti nella consegna.
Nei casi inoltre di
“consegna controllata” occorrerà informare l’Autorità Giudiziaria del luogo
competente ove l’operazione deve concludersi.
La normativa sugli
stupefacenti (art. 100 D.P.R. 309\90) prevede inoltre la possibilità di
affidare i mezzi (iscritti in pubblici registri) sottoposti a sequestro nel
corso di operazioni antidroga alla Polizia Giudiziaria procedente per
l’utilizzo in analoghe attività preventive, fatti salvi in ogni caso i diritti
dei terzi e laddove non ostino specifiche esigenze di carattere processuale.
Una delle prime
collaborazioni con la giustizia è forse quella che, al tempo degli antichi
romani, ci ha tramandato la congiura di Catilina. Nei paesi di Common Law,
la collaborazione è un fenomeno diffuso e disciplinato dalla legge: in
Inghilterra il collaboratore di giustizia viene definito supergrass o
converted terrorist, negli USA state o immunized witness.
La figura del pentito non è pertanto un frutto
bacato della legislazione dell’emergenza, precipitata nel baratro di una
logica inquisitoria che spinge a far uso di metodi probatori spuri per
combattere il crimine organizzato. Nell’esperienza del processo
anglo-americano si trova la testimonianza di una fisiologica compatibilità tra
i cd. collaboratori di giustizia ed un rito garantista.
Va poi tenuta presente la peculiarità del
sistema processuale penale italiano, caratterizzato dall’obbligatorietà ed
automaticità dell’azione penale e dalla conseguente impossibilità di non
avvalersi del contributo dichiarativo dei collaboratori (anche quando
questo è processualmente non rilevante).
Ciò detto, veniamo ad analizzare sommariamente
la normativa in tema di collaboratori di giustizia, tenendo presente che
questa si presenta allo stato disorganica quanto all’oggetto ed ai tempi di
formazione, presentando, accanto ad aspetti ed implicazioni nel campo del
diritto penale sostanziale, processuale e penitenziario, altresì profili di
carattere amministrativo.
Va premesso che nel
processo italiano per fatti di mafia la legge impone al giudice particolari
regole nel valutare le dichiarazioni dei coimputati. Così, l’art. 192 commi 3
e 4 c.p.p. esige che le dichiarazioni accusatorie del collaboratore siano
confortate da “elementi di prova che ne confermino l’attendibilità”.
L’esperienza ha così dimostrato che esiste in
argomento stretta interdipendenza fra il momento puramente sanzionatorio,
quello processuale, quello penitenziario e quello della protezione di cui
meglio diremo in prosieguo; pertanto, non va dimenticato che da condotte o
fatti normativi di apparente od effettivo rallentamento nell’attività di
contrasto possono scaturire rilevanti conseguenze di segno negativo. Invero,
la visione d’insieme della vigente disciplina evidenzia come sia impossibile
intaccare uno solo dei momenti in cui essa si articola senza determinare
l’erosione dell’impalcatura sinora (faticosamente) creata.
Ciò posto, va ancora osservato che l’obbligo
dello Stato di creare strumenti efficaci di protezione non si finalizza solo a
tutelare od assistere il collaboratore o i suoi congiunti, ma - cosa
altrettanto importante - a tutelare la credibilità specifica e generica delle
sue dichiarazioni e ad evitare comportamenti improntati alla estemporaneità o
alla disomogeneità organizzativa o investigativa.
Non è vano rilevare invero che, secondo la
giurisprudenza ormai pacifica della S.C. di Cassazione italiana, solo
l’esclusione della concertazione tra le dichiarazioni dei collaboratori
consente la proficua utilizzazione delle stesse. In tal modo, poiché in sede
processuale assume grandissimo rilievo la valutazione della gestione
investigativa, giudiziaria e protettiva del collaboratore, occorre
assolutamente evitare che si verifichino, od anche soltanto vi sia
l’apparenza, di situazioni idonee a compromettere la genuinità delle fonti di
prova, quali un rapporto tra collaboratore e inquirenti, o addirittura la più
o meno stabile convivenza tra collaboratori. Va inoltre evitato un uso non
corretto delle norme di scambio, finalizzato al trattamento di favore per i
collaboratori, che può determinare effetti negativi facilmente
strumentalizzabili.
A partire dai primi mesi
del 1991
e con una decisa accelerazione nel 1992
venne prima introdotta e poi rafforzata una nuova strategia di contrasto alla
criminalità organizzata, soprattutto di tipo mafioso, fondata sulla acquisita
consapevolezza che organizzazioni rigidamente strutturate in compartimenti
stagni ed operanti in un diffuso clima omertoso possono essere efficacemente
combattute solo avvalendosi della collaborazione di chi le conosce
dall’interno per averne fatto parte. Di qui l’esigenza di una forte
incentivazione del fenomeno de c.d. pentitismo, realizzata con
l’introduzione di un sistema differenziato e fortemente selettivo che investe
tutti i piani di intervento: sanzionatorio, processuale, penitenziario e - non
ultimo - della protezione dei collaboratori della giustizia.
Senza scendere nei
dettagli, basterà qui ricordare
·
sul piano
sostanziale, l’introduzione
di forti attenuazioni di pena per gli imputati appartenenti ad organizzazioni
di tipo mafioso che contribuiscono ad evitare la protrazione di attività
criminali o aiutino concretamente gli inquirenti nella raccolta di elementi
decisivi per le indagini misura cui fa da contraltare un significativo
aggravamento di pena per chi rifiuta la collaborazione;
·
sul piano
processuale, la previsione
della quasi-obbligatorietà (salvo comprovata inesistenza della pericolosità
sociale) della custodia cautelare in carcere per gli imputati di delitti di
criminalità organizzata
e, per converso, di modalità di custodia extracarceraria (o, addirittura, di
misure di tutela che prescindono dalla custodia) per chi collabora con la
giustizia;
·
ancora sul
piano processuale, la
previsione, salvo che il giudice ritenga assolutamente necessaria la presenza
della persona da esaminare, dello svolgimento a distanza, mediante
collegamento audiovisivo, dell’esame delle persone che collaborano con la
giustizia e degli imputati di reato connesso; come pure, per converso, si
è prevista altresì la regola della
partecipazione al dibattimento a distanza (quando si procede per taluno dei
delitti di cui all’art. 51 co. 3 bis c.p.p.) per gli imputati detenuti nei cui
confronti è stata disposta l’applicazione delle misure di cui all’art. 41 bis
Ord.pen.;
·
sul piano
penitenziario, nei confronti
dei condannati per fatti di criminalità organizzata che non collaborano con la
giustizia, si prevede, inizialmente una limitazione dei casi di ammissione ai
benefici penitenziari ed un prolungamento della durata della pena carceraria
per potervi aspirare (restrizioni che sono invece escluse per i soggetti
collaboranti).
Successivamente, una più marcata differenziazione tra le due categorie viene
realizzata introducendo per i primi ulteriori preclusioni, assolute o
relative, alla fruizione dei suddetti benefici e prevedendo per quest’ultimi,
oltre all’esclusione da tali restrizioni, una via per la fruizione di detti
benefici, legittimamente la detenzione extracarceraria, qualora la
collaborazione conduca a risultati rilevanti o decisivi nella lotta della
criminalità organizzata,
·
ancora sul
piano penitenziario, va
segnalata, da un lato, l’agevolazione alla ricerca e utilizzazione di
possibili collaborazioni (utili ai fini preventivi e repressivi) realizzata
con l’introduzione dell’istituto del “colloquio a fini investigativi”;
dall’altro, l’applicazione ai detenuti mafiosi - e soprattutto ai capi cosca -
di un regime carcerario di rigore
volta ad isolarli dai complici in libertà, a comprometterne il prestigio nei
confronti di costoro ed a creare, anche per questa via, un incentivo alla
collaborazione ulteriore rispetto alle prospettive di benefici e di detenzione
extracarceraria ricordate poc’anzi.
Lo sviluppo dell’economia
criminale ha effetti devastanti sull’economia legale: inquina i circuiti
finanziari e creditizi, altera l’andamento dei mercati facendo ricorso a
strumenti estranei al mondo imprenditoriale legale, incentiva l’economia
sommersa e la sottrazione di masse finanziarie al prelievo fiscale. Quel che è
peggio, la condivisione di interessi sembra rendere evanescente il confine tra
mondo del crimine e società civile, stabilizzando una rete collusiva di
rapporti ben diversi da quello, tradizionale, tra delinquenti e vittime del
reato.
Non è stata ancora
esattamente valutata la quantità dei proventi criminali che viene annualmente
movimentata nei circuiti economico-finanziari. Contribuisce a dare un’idea del
fenomeno il dato fornito nel 2000 dal Fondo Monetario Internazionale, che ha
stimato le “entrate” annuali delle organizzazioni criminali in circa 500
miliardi di dollari, di cui almeno 400 miliardi deriverebbero dal traffico di
stupefacenti. Ma si tratta probabilmente di una stima per difetto, perché
prende in considerazione quasi esclusivamente il giro di affari connesso al
traffico di stupefacenti. A questi proventi vanno aggiunti quelli derivanti
dagli altri traffici direttamente gestiti dalla criminalità organizzata (armi,
contrabbando di tabacchi, metalli preziosi e articoli di abbigliamento, e, più
di recente, traffici di rifiuti tossici e radioattivi) e quelli derivanti dal
loro reinvestimento in altre attività illecite a loro volta produttive di
colossali profitti (quali l’usura e l’abusivismo finanziario e creditizio, il
cui giro d’affari annuo ammonterebbe a diecimila miliardi). Il dato globale
porta a calcolare un giro d’affari complessivo prossimo ai 1000 miliardi di
dollari l’anno.
Le attività criminali
gestite dalla criminalità organizzata generano una enorme quantità di denaro,
una parte consistente del quale deve essere riciclato al fine di essere
reinvestito in attività o enti legali oppure per essere usato dai criminali
come proprio reddito. Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha stimato che
circa il 2,0% della economia globale riguarda il traffico di droga. Sebbene il
traffico di droga figuri sicuramente tra le attività criminali più proficue,
ciò dà una idea del fatto che l’ammontare di tutto il denaro legato alla
criminalità è una parte importante dell’economia mondiale globale.
La consapevolezza della
crescente pericolosità economica e sociale, quindi politica, delle attività di
riciclaggio si è fatta strada a fatica nella comunità internazionale.
Il primo approdo si è
avuto con la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico internazionale
di droga, stipulata a Vienna nel dicembre 1988, ratificata in Italia nel 1990,
che definiva per la prima volta il fenomeno del riciclaggio, sia pure
limitatamente ai proventi del narcotraffico. E’ seguita la Convenzione di
Strasburgo del novembre 1990, ratificata in Italia nel 1993, proposta dal
Consiglio d’Europa per contrastare il riciclaggio e favorire la ricerca, il
sequestro e la confisca dei proventi dei più gravi delitti, attraverso la
cooperazione giudiziaria ed amministrativa tra gli Stati.
A cavallo tra questi due
eventi, in occasione del vertice G-7 tenutosi a Parigi nel luglio 1989, era
stato creato il Financial Action Task Force - FATF (GAFI - Gruppo di Azione
Finanziaria, nella traduzione italiana), organismo intergovernativo composto
dai rappresentanti di 26 Stati (in pratica, tutti i più importanti mercati
finanziari) più la Commissione europea ed il Consiglio per la cooperazione nel
Golfo.
Dal 1990 ad oggi il FATF
ha emanato oltre 40 raccomandazioni, periodicamente aggiornate, sulle linee
operative fondamentali della lotta al riciclaggio: armonizzazione delle
legislazioni penali dei paesi membri; attribuzione ai sistemi finanziari di un
ruolo attivo nell’azione di contrasto; rafforzamento della cooperazione
internazionale sia sul piano dello scambio di informazioni che su quello
investigativo e giudiziario.
Nel 1991 il Consiglio dei
Ministri della CEE, riconoscendo la natura globale del problema e
richiamandosi alle raccomandazioni del FATF, ha individuato con una Direttiva
(la n. 91/308/UE) le linee di una efficace strategia di contrasto al
riciclaggio: repressione penale estesa ai proventi di tutti i reati espressivi
di criminalità organizzata e di terrorismo; identificazione della clientela
degli enti creditizi e finanziari al momento della instaurazione del rapporto
e dell’esecuzione di operazioni superiori a quindicimila Ecu; segnalazione
agli organi competenti delle operazioni “sospette”.
Il 28 aprile 1997 il
Consiglio Europeo ha adottato il Piano d’azione contro la criminalità
organizzata, che prevede numerose interessanti indicazioni vincolanti per i
Paesi membri, tra le quali si segnalano:
Ø
l’urgenza di
affrontare il problema del riciclaggio via Internet e tramite gli strumenti di
pagamento elettronici (il digital cash, che rischia di rendere obsoleto il
denaro corrente) e le nuove tecnologie, e in particolare di esigere che,
nell’ambito dei trasferimenti elettronici, sia sempre prescritta l’indicazione
dettagliata dell’ordinante e del beneficiario;
Ø
la necessità di
rapportare le indagini contro il riciclaggio a quelle contro l’evasione e le
frodi fiscali: i canali di riciclaggio del denaro in fuga dalle autorità
fiscali e valutarie nazionali si sono dimostrati particolarmente adatti a dare
rifugio e anonimato al denaro da occultare in quanto provento di crimini;
Ø
l’esigenza di massima
generalizzazione della fattispecie penale di riciclaggio, accentuando altresì
i poteri investigativi di Europol in questo settore;
Ø
la necessità di
introdurre norme che consentano la confisca dei proventi illeciti anche in
caso di decesso dell’autore del reato (è l’origine del patrimonio mafioso a
renderlo pericoloso e inquinante per l’economia, anche indipendentemente dal
suo titolare;
Ø
l’opportunità di
estendere la fattispecie del riciclaggio alla condotta negligente
dell’intermediario (ma questa ipotesi è poi stata nettamente respinta dal
Parlamento europeo nella propria successiva risoluzione del novembre 1997);
Ø
la previsione di
estendere l’obbligo di segnalazione delle operazioni “sospette”, con le
relative sanzioni in caso di inosservanza, alle persone esercenti professioni
diverse da quelle di intermediazione finanziaria.
L’analisi condotta dalla
Commissione europea sull’applicazione della Direttiva del 1991, presentata al
Consiglio ed al Parlamento nel novembre 1997, riflette il convincimento, in
verità di assoluta evidenza, che le misure antiriciclaggio poste in essere
dall’Unione Europea, per quanto rigorose, possano essere facilmente
compromesse – in un contesto di globalizzazione dei mercati – dai vuoti
normativi esistenti in ancora troppi paesi extracomunitari.
Sotto questo aspetto, va
menzionata la disomogeneità di regolamentazione normativa tra paesi tra paesi
“severi” (quelli maggiormente industrializzati e, quindi, economicamente più
forti, ma per questo più esposti all’aggressione criminale) e paesi “lassisti”
(i tradizionali paradisi fiscali e, più in generale, quelli caratterizzati da
strutture economiche deboli, privi di risorse spendibili sui mercati
internazionali, che ricavano dalla gestione compiacente dei depositi esteri e
dalla mancanza di repressione dei traffici illeciti fonti di reddito e
benessere non altrimenti acquisibili).
Ne consegue una
situazione di “dualismo regolamentare”, che, consolidando le differenze,
finisce per rafforzare ulteriormente le organizzazioni criminali trasnazionali,
lasciate libere di sfruttare le diversità per accrescere i propri margini di
manovra e vanificare in tal modo anche gli sforzi delle legislazioni più
severe. La soluzione del problema comporterà certamente un impegno di lungo
periodo, ma non potrà che essere internazionale e globale, come nell’attuale
prospettiva comunitaria, che prevede appunto una articolata strategia di
incentivi alla cooperazione - trasferimenti, investimenti, sanzioni economiche
internazionali – legati all’efficacia dell’azione antiriciclaggio di ciascun
paese, in assenza dei quali i soli accordi di coordinamento resterebbero
inattuati.
Tra i Paesi che hanno
adottato la linea dura nel contrasto al riciclaggio finanziario rientra
l’Italia, che ha progressivamente adeguato il proprio ordinamento alle
direttive europee, a partire dalla legge n. 197/91, che disciplina il regime
delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette.
I nuovi strumenti
normativi ed i nuovi impegni di cooperazione giudiziaria dovrebbero rafforzare
l’intervento repressivo penale contro il riciclaggio e l’impiego di beni di
provenienza illecita. Dovrebbe risultare quindi più agevole l’ acquisizione
del necessario livello probatorio per pervenire ad un numero di procedimenti
penali, condanne e confische proporzionato.
Gli strumenti predisposti
dal legislatore italiano sono stati disciplinati dagli artt. 648 –bis e 648
ter c.p.,
e soprattutto, dall’art. 12 – sexies D.L. 306/92 (che prescrive la confisca
obbligatoria dei beni di persone condannate per reati espressivi di
criminalità finalizzata al traffico di droga), oltre che da disposizioni in
materia di misure di prevenzione patrimoniali.
Allo scopo di rendere
questi strumenti più idonei a individuare e aggredire i proventi del crimine è
stata inoltre introdotta un’importante riforma, da tempo sollecitata in ambito
comunitario, relativa alla responsabilità penale ed amministrativa delle
società per i reati commessi dai propri organi sociali.
Come si accennava, un
fondamentale strumento di contrasto alla accumulazione di ricchezze illecite è
costituito dalla confisca obbligatoria dei beni dei condannati per reati di
criminalità organizzata (art. 12-sexies D.L. 399/94 convertito dalla L.
501/94).
L’istituto presenta un
meccanismo normativo che può definirsi di ripartizione dell’onere della prova.
In pratica, incombe certamente all’accusa provare le due circostanze che
costituiscono, per presunzione normativa, indizi qualificati di
riconducibilità del patrimonio alle attività illecite per le quali il soggetto
ha riportato condanna, e cioè la titolarità o disponibilità di tale patrimonio
e la sproporzione tra quest’ultimo ed il reddito attività del soggetto
medesimo. All’imputato viene invece attribuito l’onere di neutralizzare la
portata indiziaria di tali circostanze, attraverso una (valida)
giustificazione della (legittima) provenienza dei beni in questione. Di guisa
che, se la giustificazione dovesse risultare fondata, nessuna sanzione
potrebbe conseguire per effetto di quella disponibilità; mentre se la
giustificazione offerta dovesse sortire esito negativo, allora si sarebbe in
presenza di un ulteriore elemento indiziante (il fallimento della
giustificazione sarebbe da assimilare al fallimento dell’alibi), che unito
alle precedenti circostanze può costituire valida prova, presupposto per
l’applicazione della sanzione ablatoria dei beni sequestrati.
L’elenco dei delitti il
cui definitivo accertamento costituisce, per l’art. 12-sexies, presupposto per
l’applicabilità della confisca, prende in considerazione tutti i delitti
associativi o caratterizzati da “mafiosità” e gran parte dei delitti
tipicamente strumentali al proliferare del crimine organizzato.
In particolare, si tratta
del delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis, c.p.), dei delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p. ovvero
al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso, dei
delitti associativi e specifici in materia di produzione e traffico di
stupefacenti, dei delitti di estorsione, sequestro di persona a scopo di
estorsione, usura, contrabbando aggravato, trasferimento fraudolento di
valori, ricettazione, riciclaggio e reimpiego di capitali illeciti.
La disciplina della
gestione e l’utilizzazione dei beni confiscati ai mafiosi é stata recentemente
perfezionata in Italia con la legge n. 109 del 1996. In particolare, é stata
marcata la distinzione tra beni mobiliari personali del soggetto pericoloso
(destinati ad essere liquidati), beni immobiliari e aziende. Gli immobili
confiscati, quando sono mantenuti nel patrimonio dello Stato, cioè non
alienati, devono essere destinati a finalità di giustizia, di ordine pubblico,
di protezione civile ovvero scolastiche, con possibilità di trasferimento al
patrimonio dei Comuni, per finalità istituzionali o sociali. Le aziende
possono essere affittate a società pubbliche o private, ovvero a cooperative
di lavoratori, se vi sono fondate prospettive di continuazione o di ripresa
dell’attività produttiva. Le somme di denaro ricavate dalle liquidazioni o dai
canoni di affitto devono affluire a un fondo presso le prefetture, cui si
potrà attingere per attività di interesse pubblico, tra cui, di primaria
importanza, quelle di intervento nelle scuole per corsi di educazione alla
legalità e quelle di promozione di cultura e di attività imprenditoriali per
giovani disoccupati. E’ evidente lo spessore “politico” della nuova legge, che
assegna funzione “visibile” di mezzo di contrasto alla criminalità organizzata
non solo e non tanto alla misura della confisca, quanto soprattutto alla
specifica destinazione dei beni confiscati.
Francesco Puleio