LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE Sicilia - sentenza n. 3198 del 7 novembre 2006 – Pres. F. TOPI – Rel. R. RIZZI – Procura regionale c/ BONICA e altri (avv. ti G. TAFURI, G. BERRETTA, G. CICERO, B. NICOLOSI, F. CALDERONE, L. DI SALVO, F. GAROFALO) P.M. L. ALBO.

1. Responsabilità contabile e amministrativa – indebitamento enti locali – sanzioni pecuniarie per gli amministratori – art. 30, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 – funzione sanzionatoria per il ricorso all’indebitamento per spese diverse dall’investimento – immediata e diretta lesione patrimoniale – non necessaria.

Indebitamento enti locali - consumazione dell’illecito - ricorso all’indebitamento per spese diverse da quelle di investimento - adozione, cosciente e volontaria, di una delibera volta al reperimento, per mezzo dell’indebitamento stesso, di una provvista finanziaria con la quale far fronte a spese di parte corrente – sufficienza.

2. Indebitamento enti locali – approvazione di una delibera per il ricorso all’indebitamento per spese diverse da quelle di investimento - lesività per il patrimonio dell’ente - irrilevante per l’integrazione della fattispecie di responsabilità - concorrente giudizio di responsabilità amministrativa – autonomia - sussiste.

3. Indebitamento enti locali - irrogazione della sanzione di cui all’art. 30, comma 15, della legge n. 289 del 2002 - ordinario giudizio di responsabilità - non assimilabilità – conformità ai passaggi procedurali imposti dall’art. 5 della legge n. 19 del 1994 compresa la previa emissione dell’invito a controdedurre – non necessaria.

4. Indebitamento enti locali - applicazione della sanzione di cui all’art. 30, comma 15, della legge n. 289 del 2002 – maturazione del debito – nozione – rinvio alla nozione di debito fuori bilancio - debiti provenienti da provvedimenti di condanna dell’amministrazione – riferimento alla sentenza esecutiva da cui è derivato il debito fuori bilancio - sufficienza.

5. Indebitamento enti locali - applicazione della sanzione di cui all’art. 30, comma 15, della legge n. 289 del 2002 – approvazione della delibera per la stipula di un mutuo per far fronte al debito fuori bilancio senza la sottoscrizione del contratto di prestito - configurabilità dell’illecito – sussiste.

Indebitamento enti locali - art. 30, comma 15, della legge n. 289 del 2002 - fattispecie sanzionatoria per reprimere condotte pericolose per gli equilibri della finanza pubblica e per la sana gestione finanziaria - natura - misura repressiva dei comportamenti antigiuridici contrari alla previsione costituzionale che ha introdotto vincoli stringenti all’indebitamento degli enti territoriali – mancata consumazione dell’illecito per non aver stipulato il contratto di mutuo per finanziarie spese diverse da quelle di investimento – irrilevanza.

6. Indebitamento enti locali - art. 30, comma 15, della legge n. 289 del 2002 – eccesso dai i limiti di ragionevolezza della scelta di politica legislativa che dispone la reazione sanzionatoria per la repressione di condotte presuntivamente pericolose per i pubblici bilanci, non configurabilità - delibera di indebitamento per spese diverse da quelle di investimento – natura - illecito di pericolo presunto o astratto – verifica ulteriore del pregiudizio effettivo – non necessaria.

1. La previsione di cui all’art. 30, comma 15 della legge 27.12.2002, n. 289, integra una fattispecie sanzionatoria volta a reprimere un particolare illecito amministrativo rappresentato dal ricorso all’indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento. La configurazione dell’illecito prescinde da un'immediata e diretta lesione patrimoniale e, di riflesso, è svincolata dalla ricorrenza dell’elemento soggettivo connotato in termini di gravità della colpa.

Ai fini della consumazione dell’illecito consistente al ricorso all’indebitamento per spese diverse da quelle di investimento è sufficiente l’adozione, cosciente e volontaria, di una delibera volta al reperimento, per mezzo dell’indebitamento stesso, di una provvista finanziaria con la quale far fronte a spese di parte corrente.

2. Una volta deliberato il ricorso all’indebitamento per spese diverse da quelle di investimento la lesività per il patrimonio dell’ente per una simile condotta costituisce un profilo irrilevante ai fini dell’integrazione della fattispecie, in quanto tale aspetto può, al più, ricorrendone le condizioni, costituire oggetto di un autonomo, concorrente giudizio di responsabilità amministrativa.

3. Il giudizio per l’irrogazione della sanzione di cui all’art. 30, comma 15, della legge n. 289 del 2002 non è assimilabile ad un ordinario giudizio di responsabilità e, conseguentemente, non è vincolato al rispetto dei passaggi procedurali imposti dall’art. 5 della legge n. 19 del 1994, compresa la previa emissione dell’invito a controdedurre.

Per l’applicazione della sanzione di cui all’art. 30, comma 15, della legge n. 289 del 2002 non è indispensabile il rispetto della sequenza procedurale di cui all’iniziativa risarcitoria dell’azione di responsabilità amministrativa, con l’ulteriore considerazione che l’iniziativa per la repressione del mancato rispetto del divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziarie spese diverse da quelle di investimento non è affatto riservata al pubblico ministero contabile, potendo l’irrogazione della sanzione da parte delle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti essere sollecitata da chiunque vi abbia interesse, consentendosi, così, l’utilizzo di uno strumento di attivazione della cognizione del giudice contabile utilizzabile dalla generalità dei soggetti, quale quello disciplinato dall’art. 58 del RD 13.8.1933, n. 1038, recante una disciplina di carattere residuale per i giudizi ad istanza di parte (1).

4. Ai fini dell’individuazione del termine da cui far decorrere la maturazione del debito diverso da quello per investimento, ai fini dell’applicazione della sanzione di cui all’art. 30, comma 15, della legge n. 289 del 2002, occorre far riferimento alla nozione di debito fuori bilancio e, conseguentemente, ciò che rileva per i debiti provenienti da provvedimenti di condanna dell’amministrazione è la sentenza esecutiva da cui è derivato il debito fuori bilancio, per il quale il Consiglio comunale intendeva pagare, procurandosi la provvista, mediante la stipulazione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti.

5. Ai fini dell’applicazione della sanzione di cui all’art. 30, comma 15, della legge n. 289 del 2002 non ha rilievo la circostanza che alla decisione di stipulare un mutuo per far fronte al debito fuori bilancio non è seguita la stipulazione del contratto di prestito, rendendo, così, non configurabile l’illecito, dal momento che la condotta posta in essere si rivelerebbe inoffensiva, perché inidonea a determinare un concreto pericolo di squilibrio di bilancio per l’ente.

La norma, di cui all’art. 30, comma 15, della legge n. 289 del 2002 non introdotto una peculiare ipotesi di danno erariale, ma crea una fattispecie sanzionatoria volta a reprimere condotte pericolose per gli equilibri della finanza pubblica e per la sana gestione finanziaria, trattandosi di una disposizione volta a dare effettività, mediante l’introduzione di misure repressive dei comportamenti antigiuridici, alla previsione costituzionale che ha introdotto vincoli stringenti all’indebitamento degli enti territoriali (2).

La mancata stipulazione del mutuo non costituisce un elemento ostativo alla consumazione dell’illecito per aver deliberato l’illegittimo indebitamento ed alla conseguente irrogazione della sanzione, dal momento che la condotta sanzionata è chiaramente delineata dalla norma e consiste nella assunzione della delibera con la quale si dispone di ricorrere all’indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento.

6. Non eccede i limiti di ragionevolezza la scelta di politica legislativa che dispone la reazione sanzionatoria per la repressione di condotte anche solo presuntivamente pericolose per i pubblici bilanci, perché l’avere deliberato l’indebitamento per spese diverse da quelle di investimento, anche senza ottenere il prestito, integra un illecito catalogabile tra quelli di pericolo presunto o astratto.

Ai fini dell’applicazione della sanzione di cui all’art. 30, comma 15, della legge n. 289 del 2002 ogni approfondimento ulteriore, volto a verificare l’esistenza di un pregiudizio al bene giuridico tutelato ed il superamento della soglia oltre la quale un comportamento può qualificarsi offensivo, oltre che risolversi in una arbitraria operazione interpretativa, in quanto svolta praeter legem, si porrebbe in frontale contrasto con il precetto legislativo che non ha subordinato l’irrogazione della sanzione al raggiungimento di un livello di lesione finanziaria.

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(1) I giudizi ad istanza di parte nelle materie di contabilità pubblica diversi da quelli per il rifiutato rimborso di quote d’imposta inesigibili (art. 58 del R.D. 13.8.1933, n. 1038) riguardano una percentuale limitata dei procedimenti che si svolgono innanzi alla Corte dei conti, dispongono di proprie regole processuali alle quali non si estendono i criteri individuati dalla giurisprudenza in ordine ai giudizi di responsabilità amministrativa e di conto (F. GARRI, I giudizi innanzi alla Corte dei conti, Milano, 2000, pag. 463 e segg.). Per questi giudizi vale la regola dell’impulso di parte, per cui deve essere presentata apposita istanza di fissazione dell’udienza di discussione. Il ricorso viene notificato nella forma della citazione a tutte le parti in causa e all’amministrazione interessata, il P.M. può esplicare il proprio intervento nell’interesse e a tutela dell’ordinamento (cfr. GARRI, cit. , pag. 468), quando lo Stato non ha interesse in tali giudizi conclude solamente all’udienza, mentre, in caso diverso, formula le sue conclusioni e le deposita in segreteria nei trenta giorni antecedenti all’udienza fissata (art. 58, comma 2°).

(2) l’art. 119, ultimo capoverso, della Costituzione, come novellata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, stabilisce che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento.

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Massimo PERIN

(Consigliere della Corte dei conti)

Prima effettiva applicazione della sanzione agli amministratori pubblici per il ricorso all’indebitamento per le spese correnti.

Con la sentenza in rassegna la Sezione Sicilia della Corte dei conti applica, per la prima volta, la sanzione prevista dall’art. 30, comma 15, della legge n. 289 del 2002, agli amministratori che hanno deliberato di indebitare l’ente pubblico per spese diverse da quelle di investimento.

Com’è noto, la sanzione in parola è stata introdotta in ossequio all’art. 119 della Costituzione, come novellato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha stabilito il divieto di indebitamento per le spese correnti, dal momento che tale politica, in auge in passato, ha prodotto solo deficit per i pubblici bilanci, con evidente compromissione dello sviluppo.

La decisione di condanna non è solo una novità nella giurisprudenza contabile in una materia assai delicata, perché comporta l’applicazione di una sanzione economica ai componenti di un organo politico, i quali hanno votato a favore dell’indebitamento, ma è anche un chiarimento, si spera decisivo, sull’esatta portata di questa normativa, dal momento che la precedente decisione assolutoria della Sezione Lazio della Corte dei conti n. 3001 del 2005 subordinava l’applicazione della sanzione anche alla circostanza che la delibera venisse portata ad esecuzione, con l’acquisizione effettiva del mutuo, fattispecie questa che avrebbe poi creato un danno non più reversibile, considerato che i debiti prima o poi si devono pagare, senza trascurare la circostanza che i responsabili della produzione degli stessi potevano anche uscirne indenni, caso mai perché avevano tenuto una condotta meramente colposa.

A questo punto, emerge che l’impostazione della Sezione Lazio, alla luce della decisione della Sezione Sicilia, non appare conforme al volere della norma costituzionale che vieta espressamente l’indebitamento per le spese diverse da quelle di investimento, tenuto conto che la progressione delle spese correnti a danno della spesa per investimenti oltre ad essere «semplicemente pazzesca» (definizione condivisibile di Ugo LA MALFA nel libro L’Altra Italia del 1975), non può essere nemmeno sopportata da un sistema economico forte, perché sacrifica lo sviluppo futuro per il consumismo attuale, premiando così l’inefficienza e togliendo spazio alle politiche serie di investimento pubblico.

Ebbene, proprio per evitare questa situazione, prima la novella della Costituzione di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001 e, in seguito, il legislatore con le leggi finanziarie n. 448 del 2001 e n. 289 del 2002, sono intervenuti con una disciplina sanzionatoria che, per essere credibile, deve essere effettiva e ragionevolmente severa nei confronti di coloro che, con approssimazione, superficialità e poca attenzione deliberano l’indebitamento dell’amministrazione per la spesa corrente.

Nel caso specifico, gli amministratori condannati avevano riconosciuto un debito fuori bilancio in conseguenza di una sentenza di condanna disposta dal giudice amministrativo per i danni subiti da una ditta a causa del mancato rilascio di una concessione edilizia, i quali, nell’occasione, avevano deliberato di contrarre un mutuo per far fronte a siffatta evenienza.

La Cassa depositi e prestiti non aveva concesso il finanziamento richiesto, solo che questo aspetto per la Sezione Sicilia non ha avuto rilievo decisivo, contrariamente a quanto affermato dalla Sezione Lazio, perché l’intenzione del legislatore (stante il gravissimo pericolo per l’integrità finanziaria dei bilanci pubblici menomati dai progressivi indebitamenti) è quella di perseguire condotte che «attentano alla sana gestione finanziaria», con la previsione di una sanzione a fronte di un illecito catalogabile tra quelli di pericolo presunto o astratto, sanzione prevista proprio per evitare la crescita esponenziale dei disavanzi, i quali poi vengono lasciati in eredità alle generazioni future nella più completa violazione dei principi di solidarietà intergenerazionale.

Non vi è dubbio che, nel caso specifico, si faceva fronte a una vicenda di malamministrazione (la condanna del Comune al risarcimento dei danni sorti dal ritardato rilascio di una concessione edilizia per una somma superiore ai 200.000 euro), trasferendo – attraverso il pagamento delle rate del mutuo - sui futuri contribuenti gli oneri che erano conseguiti alla trasgressione amministrativa operata da coloro che non avevano rilasciato, appunto, nei termini previsti la concessione edilizia alla parte risarcita.

L’impostazione dell’indebitamento per le spese correnti (purtroppo molto seguita negli anni precedenti) è una vera e propria illusione finanziaria, perché si tende a rappresentare – con la sottoscrizione di un mutuo – l’utilità di una spesa pubblica, quando il ricorso all’indebitamento deve avvenire, in un sistema economico sano, solo per l’acquisto di beni strumentali a carattere durevole, tenuto conto che la stessa definizione di investimento attiene alla spesa sostenuta per acquistare beni non destinati al consumo corrente (ad. es nuove costruzioni, sostituzione di vecchi impianti, etc…), rammentando che quando l’indebitamento aumenta si riduce anche il risparmio (cfr. S. COSCIANI, Scienza delle Finanze, Torino, 1977, pagg. 239 – 242).

La severa scelta normativa di sanzionare le condotte di pericolo muove certamente dalla difficoltà di finanziare un debito pubblico che è cresciuto troppo velocemente, con il pericolo per la capacità degli enti pubblici di pagare gli interessi e di restituire il capitale (1).

Quando l’indebitamento avviene, come riportato in sentenza, per pagare un risarcimento di danni dovuto alla cattiva amministrazione, di utilità non si può assolutamente parlare, perché se i responsabili dei procedimenti amministrativi fossero stati accorti (rilasciando la concessione edilizia nei termini previsti), l’ente locale non avrebbe dovuto far fronte a tale debito, sottraendo risorse finanziarie ai servizi pubblici o ad utilità per la collettività.

Non vi è dubbio che la collettività, sottoposta alla coazione tributaria per fornire i mezzi economici necessari per gli interventi finanziari pubblici, desidera ricevere beni e servizi e non risarcire danni prodotti da negligenze e/o incapacità amministrative (2).

È anche vero che l’illusoria scelta di indebitarsi, per far fronte ad un improvvisa e negativa vicenda amministrativa, può anche essere fatta senza che gli organi rappresentativi si rendano conto veramente di quel che deliberano, solo che la scelta del legislatore di sanzionare le condotte di pericolo (come quella in esame), vuole far sì che l’attenzione delle classi dirigenti nei processi decisionali sia consapevole, efficiente e prudente al tempo stesso.

Una diversa opinione favorisce solo il declino economico, l’inefficienza e la perdita di qualunque sensazione di convenienza da parte dei contribuenti per lo sforzo tributario cui sono sottoposti, aumentando sempre di più il distacco dalle classi dirigenti ritenute solo capaci di favorire sprechi in danno della collettività, quando non interessate a coltivare vantaggi di natura personale (3).

Proprio per questo motivo si condivide l’affermazione che per la consumazione dell’illecito è sufficiente l’adozione, cosciente e volontaria, di una delibera volta al reperimento, per mezzo dell’indebitamento, di una provvista finanziaria con la quale far fronte a spese di parte corrente.

La previsione di una sanzione, come quella di cui trattasi, indurrà, per il futuro, gli organi rappresentativi ad evitare di deliberare a scatola chiusa provvedimenti di rilievo finanziario, confezionati altrove, con evidente disattenzione per i riflessi che la scelta di indebitamento può provocare sulla collettività, la quale non è, di certo, informata sulla motivazione che riguarda la decisione di spesa.

A questo punto il ragionamento seguito dalla Sezione Sicilia è stato quello di non dare rilevo alla circostanza che la Cassa DD.PP. aveva, comunque, negato la concessione del mutuo, perché coloro che avevano votato favorevolmente per la delibera di indebitamento, non avevano tenuto conto del divieto costituzionale, circostanza questa che non può essere ritenuta ammissibile per chi svolge una funzione elettiva, a nulla rilevando eventuali circostanze personali, come la non adeguata conoscenza della materia.

Infatti, la presenza di una chiara disposizione costituzionale, gli amministratori, indipendentemente dalle specifiche competenze ed attitudini, dovevano improntare la loro azione a principi di sana gestione finanziaria dell’ente pubblico, omettendo di concorrere all’adozione di delibere pericolose per l’equilibrio della finanza pubblica.

Per i giudici siciliani non ci si può ritenere esonerati dall’obbligo di conoscenza delle norme fondamentali che disciplinano l’azione dell’ente e, men che mai, di quelle di rango costituzionale specificamente attinenti la funzione svolta.

Con queste motivazioni sono state considerare destituiti di qualsiasi fondamento sia il richiamo al principio della buona fede, sia a quello del principio di separazione tra compiti di indirizzo politico-amministrativo e competenze gestionali operato dagli amministratori convenuti.

Inoltre, il collegio giudicante ha escluso che per l’applicazione di questa sanzione occorresse il profilo psicologico della colpa grave, perché l’unica norma che presenta una forza espansiva tale da imporsi anche in relazione alla fattispecie in parola è l’art. 3, comma 1, della legge 24.11.1981, n. 689, che prevede che «nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa doloso o colposa».

Questa disposizione travalica, appunto, i confini dello specifico ambito nel quale è prevista, in forza della previsione dell’art. 12 della legge n. 689 del 1981 che estende la portata delle disposizioni del suo Capo I - nel quale è collocato l’art. 3 sopra citato - a tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

Tale affermazione era stata seguita anche dalla Sezione Lazio con la sentenza sopra indicata, perché la condotta trasgressiva viene sanzionata a prescindere dalla produzione del danno, avendo il legislatore ritenuto meritevole di particolare protezione la regola dell’equilibrio di bilancio, anche quando la sua violazione non comporti un danno attuale e concreto valutabile economicamente, ma soltanto il pericolo di disequilibri che incidano negativamente sulla stabilità e la crescita economica del paese nel suo complesso (non si condivide che per applicare la sanzione sia necessario, come affermato dalla Sezione Lazio, portare anche ad esecuzione la delibera di indebitamento) (4).

Per quanto riguarda, invece, la vicenda procedurale da seguire nell’applicazione della sanzione, è stato escluso che si debbano osservare le forme previste per il giudizio di responsabilità amministrativa, dovendosi, piuttosto, guardare ai giudizi ad istanza di parte di cui all’art. 58 del R.D. 13.8.1933, n. 1038, con esclusione della previa emissione dell’invito a controdedurre.

In conseguenza di ciò, è anche possibile che la richiesta di applicazione della sanzione possa essere prospettata al Collegio giudicante da una parte diversa dal P.M. ad es. i Consiglieri che non hanno votato la delibera, ma non si può escludere che anche i cittadini interessati possano proporre tale azione, tenuto conto che il TUEL agli artt. 8 e segg. ha previsto un rafforzamento degli istituti di partecipazione, ma anche di controllo sull’operato dei propri amministratori.

Questa particolarità della sentenza potrebbe consentire ai cittadini di avere un nuovo strumento per «controllare effettivamente» gli organi rappresentativi, contribuendo anche a dare un po’ di concretezza al concetto di controllo dell’elettore, il quale l’unica cosa che poteva fare; in presenza di una cattiva amministrazione, era di votare la compagine di opposizione (ammesso che ciò sia sufficiente a migliorare le amministrazioni).

Per quanto riguarda poi la misura della sanzione da applicare il Collegio giudicante ha aderito alla prospettazione della Procura regionale che aveva fatto riferimento all’indennità di funzione percepita alla data di adozione della delibera di indebitamento.

In particolare, per il collegio giudicante si prende come riferimento all’applicabilità della sanzione «l’indennità di funzione», anche se la norma della quale si invoca l’applicazione menziona, quale elemento da prendere a base per la determinazione della pena pecuniaria «l’indennità di carica».

Questa interpretazione diventa coerente con la ratio della disposizione sanzionatoria, poiché che l’obiettivo della norma è quello di rendere la sanzione proporzionata ai benefici economici derivanti dall’espletamento del mandato; è, dunque, di tutta evidenza che occorre prendere in considerazione quell’emolumento che di tali benefici ne costituisce l’espressione, pertanto, a tale importo, rappresentativo delle competenze spettanti per l’espletamento del mandato, occorre far riferimento per il computo della sanzione.

Sostanzialmente se gli amministratori hanno svolto in modo colpevolmente disattento il proprio compito, perché hanno deliberato un indebitamento vietato dalla Costituzione, ben venga una sanzione, sempre nell’ambito della ragionevolezza e della proporzionalità, che colpisce la trasgressione nella misura dell’indennità di funzione percepita, in quanto l’imperizia e la negligenza dimostrata, giustamente non devono essere retribuite dai pubblici bilanci.

In conclusione, poi, la sentenza afferma che l’importo della sanzione comminata agli amministratori convenuti non sia di spettanza dell’ente locale, bensì dell’Erario statale.

Un’ultima considerazione sulla vicenda in parola deve farsi riguardo il «noto comma 1343» della legge finanziaria per il 2007 (cfr. a proposito l’articolo del Il Sole 24 Ore del 28.12.2006, di G. Trovati), perché il comportamento degli amministratori che non avevano rilasciato la concessione edilizia nei termini (vicenda che aveva portato l’ente locale alla condanna per un risarcimento di oltre 400.000.000 di vecchie lire e alla successiva delibera di indebitamento), con quella norma non sarebbe stato mai perseguibile, perché la conseguenza finanziaria o patrimoniale negativa per l’ente pubblico non segue alla condotta, ma solo alla delibera di riconoscimento di debito fuori bilancio; invece con quel comma nessun Pubblico Ministero avrebbe mai potuto agire (così come non potrebbe agire nessun cittadino) per un danno che non fosse stato ancora attuale.

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Note:

(1) Inoltre, si rammenta che la spesa per interessi aggrava il deficit pubblico, comportando l’ulteriore aumento del debito, per l’innescarsi di un circolo vizioso, in cui all'aumento vorticoso del debito corrisponde un aumento della spesa per interessi, senza trascurare la circostanza che, alla fine, una parte del risparmio privato finisce per finanziare il debito, sottraendo, così, risorse agli investimenti e, quindi, allo sviluppo e alla crescita economica.

(2) È bene ricordare che l’elevatezza del prelievo fiscale è vissuta dai contribuenti con particolare insofferenza, perché i sistemi tributari sono accusati di essere complessi, vessatori, intrusivi della libertà economica, iniqui (BOSI, GUERRA, I tributi nell’economia italiana, Bologna, 1998, pag. 9); orbene, per far comprendere ai cittadini che le imposte hanno il ruolo di finanziare i servizi pubblici di cui tutti usufruiscono è anche necessario far capire che la cultura diffusa dello spreco deve essere ragionevolmente sanzionata, per favorire i comportamenti virtuosi dell’amministrazione.

(3) La teoria economica classica ha dimostrato, anche se empiricamente, che l'indebitamento nazionale ha un ruolo distributivo in quanto sposta risorse finanziarie dal settore privato al settore pubblico, sempreché l’amministrazione faccia un uso razionale ed intelligente di tale risorse (P. De Nardi Debito Pubblico, Patto di stabilità, Argentina e futuro dei nostri figli, pag. web http://www.tesionline.it/approfondimenti/articolo.jsp?id=36).

(4) in effetti, la Sezione Lazio motivava «…che la situazione di pericolo si verifichi non nel momento in cui viene adottata la delibera, bensì nel momento in cui la delibera viene portata ad esecuzione; è, infatti, solo in questo momento che il pericolo di squilibrio del bilancio diviene concreto. Diversamente opinando, la sanzione dovrebbe essere applicata in ogni caso e comunque, anche quando, ad esempio, la delibera venga revocata dagli stessi amministratori che l’adottarono; con la conseguenza che la norma verrebbe ad essere intesa in senso talmente formalistico da non tenere conto neppure della complessità dell’agire amministrativo. Va, del resto, considerato che, aderendo all’interpretazione più rigorosa della norma quale quella seguita dalla Procura regionale, si perverrebbe all’esito di sanzionare non tanto il pericolo dello squilibrio di bilancio, quanto il rischio che si verifichi una situazione di pericolo; il che – per le ragioni dianzi evidenziate - non appare conforme alla ratio della norma all’esame», ragionamento questo che avrebbe fondamento in presenza di un sistema di controllo preventivo dell’atto, dove l’illegittimità viene impedita prima che l’atto stesso trovi applicazione, ma, come tutti sanno, il controllo preventivo non esiste quasi più.

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GIAN LUCA ALBO, Self restrain della Corte dei conti al primo vaglio della fattispecie sanzionatoria prevista dall’art. 30, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289 (L. Finanziaria 2003), in Rivista della Corte dei conti n. 6 del 2005, pag. 235.

MARCO SMIROLDO, La garanzia degli equilibri di bilancio degli enti della finanza pubblica allargata: la costituzionalizzazione della golden rule e la sanzione per l’inosservanza del divieto di ricorso all’indebitamento per il finanziamento di spese diverse da quelle d’investimento www.lexitalia.it/articoli/smiroldo_golden.htm

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