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LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE Sicilia - sentenza n. 3198 del 7 novembre 2006 – Pres. F. TOPI – Rel. R. RIZZI – Procura regionale c/ BONICA e altri (avv. ti G. TAFURI, G. BERRETTA, G. CICERO, B. NICOLOSI, F. CALDERONE, L. DI SALVO, F. GAROFALO) P.M. L. ALBO. 1. Responsabilità contabile e amministrativa – indebitamento enti locali – sanzioni pecuniarie per gli amministratori – art. 30, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 – funzione sanzionatoria per il ricorso all’indebitamento per spese diverse dall’investimento – immediata e diretta lesione patrimoniale – non necessaria. Indebitamento enti locali - consumazione dell’illecito - ricorso all’indebitamento per spese diverse da quelle di investimento - adozione, cosciente e volontaria, di una delibera volta al reperimento, per mezzo dell’indebitamento stesso, di una provvista finanziaria con la quale far fronte a spese di parte corrente – sufficienza. 2. Indebitamento enti locali – approvazione di una delibera per il ricorso all’indebitamento per spese diverse da quelle di investimento - lesività per il patrimonio dell’ente - irrilevante per l’integrazione della fattispecie di responsabilità - concorrente giudizio di responsabilità amministrativa – autonomia - sussiste. 3. Indebitamento enti locali - irrogazione della sanzione di cui all’art. 30, comma 15, della legge n. 289 del 2002 - ordinario giudizio di responsabilità - non assimilabilità – conformità ai passaggi procedurali imposti dall’art. 5 della legge n. 19 del 1994 compresa la previa emissione dell’invito a controdedurre – non necessaria. 4. Indebitamento enti locali - applicazione della sanzione di cui all’art. 30, comma 15, della legge n. 289 del 2002 – maturazione del debito – nozione – rinvio alla nozione di debito fuori bilancio - debiti provenienti da provvedimenti di condanna dell’amministrazione – riferimento alla sentenza esecutiva da cui è derivato il debito fuori bilancio - sufficienza. 5. Indebitamento enti locali - applicazione della sanzione di cui all’art. 30, comma 15, della legge n. 289 del 2002 – approvazione della delibera per la stipula di un mutuo per far fronte al debito fuori bilancio senza la sottoscrizione del contratto di prestito - configurabilità dell’illecito – sussiste. Indebitamento enti locali - art. 30, comma 15, della legge n. 289 del 2002 - fattispecie sanzionatoria per reprimere condotte pericolose per gli equilibri della finanza pubblica e per la sana gestione finanziaria - natura - misura repressiva dei comportamenti antigiuridici contrari alla previsione costituzionale che ha introdotto vincoli stringenti all’indebitamento degli enti territoriali – mancata consumazione dell’illecito per non aver stipulato il contratto di mutuo per finanziarie spese diverse da quelle di investimento – irrilevanza. 6. Indebitamento enti locali - art. 30, comma 15, della legge n. 289 del 2002 – eccesso dai i limiti di ragionevolezza della scelta di politica legislativa che dispone la reazione sanzionatoria per la repressione di condotte presuntivamente pericolose per i pubblici bilanci, non configurabilità - delibera di indebitamento per spese diverse da quelle di investimento – natura - illecito di pericolo presunto o astratto – verifica ulteriore del pregiudizio effettivo – non necessaria. 1. La previsione di cui all’art. 30, comma 15 della legge 27.12.2002, n. 289, integra una fattispecie sanzionatoria volta a reprimere un particolare illecito amministrativo rappresentato dal ricorso all’indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento. La configurazione dell’illecito prescinde da un'immediata e diretta lesione patrimoniale e, di riflesso, è svincolata dalla ricorrenza dell’elemento soggettivo connotato in termini di gravità della colpa. Ai fini della consumazione dell’illecito consistente al ricorso all’indebitamento per spese diverse da quelle di investimento è sufficiente l’adozione, cosciente e volontaria, di una delibera volta al reperimento, per mezzo dell’indebitamento stesso, di una provvista finanziaria con la quale far fronte a spese di parte corrente. 2. Una volta deliberato il ricorso all’indebitamento per spese diverse da quelle di investimento la lesività per il patrimonio dell’ente per una simile condotta costituisce un profilo irrilevante ai fini dell’integrazione della fattispecie, in quanto tale aspetto può, al più, ricorrendone le condizioni, costituire oggetto di un autonomo, concorrente giudizio di responsabilità amministrativa. 3. Il giudizio per l’irrogazione della sanzione di cui all’art. 30, comma 15, della legge n. 289 del 2002 non è assimilabile ad un ordinario giudizio di responsabilità e, conseguentemente, non è vincolato al rispetto dei passaggi procedurali imposti dall’art. 5 della legge n. 19 del 1994, compresa la previa emissione dell’invito a controdedurre. Per l’applicazione della sanzione di cui all’art. 30, comma 15, della legge n. 289 del 2002 non è indispensabile il rispetto della sequenza procedurale di cui all’iniziativa risarcitoria dell’azione di responsabilità amministrativa, con l’ulteriore considerazione che l’iniziativa per la repressione del mancato rispetto del divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziarie spese diverse da quelle di investimento non è affatto riservata al pubblico ministero contabile, potendo l’irrogazione della sanzione da parte delle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti essere sollecitata da chiunque vi abbia interesse, consentendosi, così, l’utilizzo di uno strumento di attivazione della cognizione del giudice contabile utilizzabile dalla generalità dei soggetti, quale quello disciplinato dall’art. 58 del RD 13.8.1933, n. 1038, recante una disciplina di carattere residuale per i giudizi ad istanza di parte (1). 4. Ai fini dell’individuazione del termine da cui far decorrere la maturazione del debito diverso da quello per investimento, ai fini dell’applicazione della sanzione di cui all’art. 30, comma 15, della legge n. 289 del 2002, occorre far riferimento alla nozione di debito fuori bilancio e, conseguentemente, ciò che rileva per i debiti provenienti da provvedimenti di condanna dell’amministrazione è la sentenza esecutiva da cui è derivato il debito fuori bilancio, per il quale il Consiglio comunale intendeva pagare, procurandosi la provvista, mediante la stipulazione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti. 5. Ai fini dell’applicazione della sanzione di cui all’art. 30, comma 15, della legge n. 289 del 2002 non ha rilievo la circostanza che alla decisione di stipulare un mutuo per far fronte al debito fuori bilancio non è seguita la stipulazione del contratto di prestito, rendendo, così, non configurabile l’illecito, dal momento che la condotta posta in essere si rivelerebbe inoffensiva, perché inidonea a determinare un concreto pericolo di squilibrio di bilancio per l’ente. La norma, di cui all’art. 30, comma 15, della legge n. 289 del 2002 non introdotto una peculiare ipotesi di danno erariale, ma crea una fattispecie sanzionatoria volta a reprimere condotte pericolose per gli equilibri della finanza pubblica e per la sana gestione finanziaria, trattandosi di una disposizione volta a dare effettività, mediante l’introduzione di misure repressive dei comportamenti antigiuridici, alla previsione costituzionale che ha introdotto vincoli stringenti all’indebitamento degli enti territoriali (2). La mancata stipulazione del mutuo non costituisce un elemento ostativo alla consumazione dell’illecito per aver deliberato l’illegittimo indebitamento ed alla conseguente irrogazione della sanzione, dal momento che la condotta sanzionata è chiaramente delineata dalla norma e consiste nella assunzione della delibera con la quale si dispone di ricorrere all’indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento. 6. Non eccede i limiti di ragionevolezza la scelta di politica legislativa che dispone la reazione sanzionatoria per la repressione di condotte anche solo presuntivamente pericolose per i pubblici bilanci, perché l’avere deliberato l’indebitamento per spese diverse da quelle di investimento, anche senza ottenere il prestito, integra un illecito catalogabile tra quelli di pericolo presunto o astratto. Ai fini dell’applicazione della sanzione di cui all’art. 30, comma 15, della legge n. 289 del 2002 ogni approfondimento ulteriore, volto a verificare l’esistenza di un pregiudizio al bene giuridico tutelato ed il superamento della soglia oltre la quale un comportamento può qualificarsi offensivo, oltre che risolversi in una arbitraria operazione interpretativa, in quanto svolta praeter legem, si porrebbe in frontale contrasto con il precetto legislativo che non ha subordinato l’irrogazione della sanzione al raggiungimento di un livello di lesione finanziaria. *********** (1) I giudizi ad istanza di parte nelle materie di contabilità pubblica diversi da quelli per il rifiutato rimborso di quote d’imposta inesigibili (art. 58 del R.D. 13.8.1933, n. 1038) riguardano una percentuale limitata dei procedimenti che si svolgono innanzi alla Corte dei conti, dispongono di proprie regole processuali alle quali non si estendono i criteri individuati dalla giurisprudenza in ordine ai giudizi di responsabilità amministrativa e di conto (F. GARRI, I giudizi innanzi alla Corte dei conti, Milano, 2000, pag. 463 e segg.). Per questi giudizi vale la regola dell’impulso di parte, per cui deve essere presentata apposita istanza di fissazione dell’udienza di discussione. Il ricorso viene notificato nella forma della citazione a tutte le parti in causa e all’amministrazione interessata, il P.M. può esplicare il proprio intervento nell’interesse e a tutela dell’ordinamento (cfr. GARRI, cit. , pag. 468), quando lo Stato non ha interesse in tali giudizi conclude solamente all’udienza, mentre, in caso diverso, formula le sue conclusioni e le deposita in segreteria nei trenta giorni antecedenti all’udienza fissata (art. 58, comma 2°). (2) l’art. 119, ultimo capoverso, della Costituzione, come novellata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, stabilisce che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. **************Massimo PERIN(Consigliere della Corte dei conti) Prima effettiva applicazione della sanzione agli amministratori pubblici per il ricorso all’indebitamento per le spese correnti.Documenti correlati:GIAN LUCA ALBO, Self restrain della Corte dei conti al primo vaglio della fattispecie sanzionatoria prevista dall’art. 30, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289 (L. Finanziaria 2003), in Rivista della Corte dei conti n. 6 del 2005, pag. 235. MARCO SMIROLDO, La garanzia degli equilibri di bilancio degli enti della finanza pubblica allargata: la costituzionalizzazione della golden rule e la sanzione per l’inosservanza del divieto di ricorso all’indebitamento per il finanziamento di spese diverse da quelle d’investimento www.lexitalia.it/articoli/smiroldo_golden.htm **************.
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