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Controllo e Giurisdizione a garanzia della corretta gestione delle risorse finanziarie nella Pubblica Amministrazione di Giuseppe Nicoletti, magistrato della Corte dei conti
La Corte dei Conti risulta attributaria di due funzioni di garanzia previste da norme costituzionali: controllo e giurisdizione. L’interazione delle due funzioni tende ad assicurare l’effettività della corretta gestione della finanza pubblica. Le due funzioni con l’espansione della Pubblica Amministrazione nella società moderna hanno assunto una sempre maggiore rilevanza. La dimensione della funzione di controllo è stata quella di maggior estensione mentre per la giurisdizione era riservata una area più ristretta, limitata alle patologie più gravi. La funzione di controllo, peraltro, ha subito una notevole evoluzione nell’ultimo decennio. Oggi si può dire che nell’ambito del controllo si coniugano due culture: quella della legalità tradizionale e quella della efficienza. Nel sistema pregresso il controllo era soltanto di legittimità. Taluni addirittura parlavano di legittimità formale, attribuendo al controllo un ruolo di appesantimento del procedimento amministrativo. In realtà, con la nuova cultura dell’economicità, dell’efficacia e dell’efficienza, si aprono nuove prospettive. E’ stato osservato che al vecchio controllo della legalità, intesa come legittimità formale, si sia sostituita una nuova cultura, quella della economicità. Invero se risaliamo alle origini dello stato moderno, ci accorgiamo che nell’Europa continentale, la cultura del diritto amministrativo e dello stato di diritto di tipo napoleonico puntava molto sulla legalità, anche perché la verifica della legalità andava ad accertare che i fini prefigurati dalle leggi fossero stati effettivamente conseguiti. Però dalla cultura anglosassone ci è venuta una serie di nuovi valori, che vengono verificati con il controllo di gestione, e sono: l’economicità, l’efficacia, l’efficienza. Questi valori non sono contrapposti alla legalità ma sono in rapporto di reciproca integrazione. Direi che si tratta di un ammodernamento e una integrazione in senso reale della stessa legalità. Il nuovo controllo infatti introduce nuovi valori concreti, che diventano i contenuti veri della legalità. partendo dall’astrattezza della legalità formale forniscono al controllore strumenti concreti che consentano alla migliore amministrazione di perseguire l’efficienza e la legalità. Se poi vogliamo distinguere, dobbiamo analizzare le due funzioni per pervenire alla verifica necessaria della legalità sostanziale. Una prima riflessione consente di rilevare che la differenza fra controllo interno e controllo esterno, fra controllo di gestione e controllo di garanzia, c’è e attiene molto alla posizione del controllore; ma anche al tipo di funzione. Il controllo interno, è riconducibile all’Amministrazione e si traduce in attività amministrativa:è quello che ci viene dalla cultura anglosassone e si conclude nella verifica degli obiettivi dell’economicità e dell’efficacia. Siffatto controllo è una forma di amministrazione, non un controllo-garanzia. E’ la stessa Amministrazione che si fa carico di monitorare il proprio comportamento in relazione agli obiettivi che si è prefissati; verificare se e in che misura li ha raggiunti oppure se è opportuno, nel corso dello svolgimento dell’azione amministrativa, procedere alla revisione della direttiva. Direi che è la forma più evoluta di amministrazione. Un’amministrazione moderna veramente efficiente non potrà più fare a meno del controllo interno di questo tipo, controllo appunto di efficacia e di economicità da effettuare nel corso dello svolgimento dell’attività amministrativa e che si traduce nel controllo direzionale. In realtà la prima esperienza dei controlli interni nei Ministeri.non diede risultati aprezzabili, perché i collegi di controllo erano stati concepiti secondo la cultura del controllo garanzia, quindi si inserivano nel Ministero non solo con l’autonomia, ma con una quasi indipendenza. I Collegi di Controllo interno, in buona sostanza, privilegiavano la funzione di garanzia legata alla imparzialità e indipendenza dell’organo, sì da fornire al Ministro valutazioni attendibili. Erano forse mancati o non perseguiti gli obiettivi di rappresentare periodicamente al Ministro la situazione dell’Amministrazione sì da consentire all’ organo decidente di adottare opportune e tempestive direttive da impartire ai funzionari preposti alla amministrazione attiva. I Collegi procedevano alla predisposizione di parametri di valutazione, sulla base degli obiettivi che erano stati già indicati, e valutavano in termini positivi e negativi la misura in cui i risultati fossero stati raggiunti. Il controllo interno ormai ha cambiato strada. Dopo l’entrata in vigore del DPR 286/99 veramente si sta avviando una forma di controllo più penetrante che si coniuga perfettamente con l’amministrazione. A Milano, che è all’avanguardia della cultura dell’efficienza e dell’economicità, il nuovo controllo è già avviato e presumibilmente sarà perfezionato. Già si parla di verifica dei costi/benefici, si prefiggono obiettivi e si verifica se sono stati conseguiti i risultati. Questo è importante: che il controllo interno incominci a farsi strada e venga sempre più apprezzato. Infatti la psicologia italiana nell’ambito dell’amministrazione pubblica era molto lontana dal controllo interno, che essendo un controllo anche di tipo aziendalistico, era considerato proprio delle imprese private. Invece ora anche l’ente pubblico ha qualcosa di aziendale, perché persegue obiettivi che sono i benefici della comunità amministrata. Quindi l’Ente deve attraverso il controllo interno verificare se e in che misura i risultati sono stati raggiunti. Deve, altresì, rendere conto alle comunità amministrate di quali siano stati i veri risultati raggiunti Il controllo esterno, esercitato dalla Corte dei Conti, si configura come una funzione di garanzia. Esso si articola in controllo preventivo sugli atti che ha assunto una dimensione sempre più ristretta e controllo sulla gestione che si conclude nel Referto. Il controllo sulla gestione è esercitato dalla magistratura in posizione di assoluta neutralità, sulla base di parametri obiettivi e precostituiti e si conclude in una valutazione globale della gestione, che si rivolge all’organo dotato di autonomia politica. Il controllo-referto, in realtà, è un controllo pre-politico: è apolitico perché deve essere assolutamente imparziale, svolto da magistrati che non possono prendere posizione né a favore di chi governa né a favore di chi fa l’opposizione, ma siccome è funzionale ad un dibattito che alla fine sarà politico, è pre-politico. Noi lo chiamiamo controllo-referto, che deve essere assolutamente imparziale, deve essere approfondito, deve giungere a valutazioni globali sulla base delle quali chi ha avuto il mandato politico può fare l’ulteriore dibattito e l’ultimo confronto. Il problema di fondo è che l’ordinamento italiano con l’ultima evoluzione introdotta dalla modifica costituzionale del Titolo V, comincia a configurarsi come il più evoluto degli ordinamenti, quindi come modello per la U.E.. Nell’ordinamento nostro, che va caratterizzandosi come ordinamento decentrato, a tipo quasi federale, la Corte dei Conti è stata individuata come la magistratura, l’organo superiore di controllo per tutto l’ordinamento, vale a dire che si configura come organo non già dello Stato o delle Regioni, ma dello Stato-ordinamento, che secondo la nuova definizione del art.114 Cost., si connota come Repubblica. Ciò comporta l’affermazione del principio che i controlli di legalità, di efficacia e di efficienza siano fatti sulla base di parametri possibilmente ispirati a valori costituzionali immanenti e permanenti per tutto il territorio nazionale. Questo dovrebbe essere un fatto positivo, che ci consente di sperare in una migliore efficacia dei controlli della Corte. In realtà siamo alle prime esperienze. La Corte a livello periferico ha allargato la propria competenza, estesa a Regioni, Comuni ed enti locali. Ovviamente il controllo non è più quello tradizionale. Nelle procedure e contenuti c’è stata una vera e propria rivoluzione culturale. Se pensate che nell’ordinamento dello Stato unitario fino al Testo Unico del 1934, in realtà i Comuni non soltanto non erano autonomi ma, nella logica dell’autarchia avevano appena un potere di iniziativa, perché in definitiva il provvedimento amministrativo che passava era quello che veniva approvato dalla GPA in sede di tutela, ci si rende conto che molto è cambiato. Il passaggio dall’autarchia all’autonomia prima e all’autonomia nell’ultima formulazione del nuovo testo costituzionale, ha comportato una vera e propria rivoluzione culturale. Quindi anche la Corte dovrà adeguare la propria cultura in questo senso, perché dovrà fare in modo che funzionino i controlli interni, i quali essendo espressione della stessa amministrazione dovranno farsi carico di perseguire l’obiettivo della buona amministrazione. La Corte, certo, deve svolgere i controlli di legalità, ma nello svolgimento del controllo sulla gestione, verificherà prima di tutto se e in che misura siano stati fatti i controlli di gestione. L’interazione concorrente di due funzioni a garanzia della corretta gestione delle risorse finanziarie è una peculiarità del nostro ordinamento. La Corte dei Conti risulta assegnataria di tali funzioni supportate da norme costituzionali. L’ordinamento delle due funzioni di garanzia ha subito, peraltro, una notevole evoluzione anche a seguito delle recenti modifiche costituzionali del Titolo V Cost.. Da un lato l’attribuzione del Controllo alle Sezioni regionali della Corte dei Conti recentemente istituite ha assunto un carattere generale, dall’altro i contenuti e l’efficacia del nuovo controllo si inquadrano nella nuova cultura che non privilegia solo la legalità formale dell’atto amministrativo alla stregua delle vigenti norme, bensi riscontra la stessa efficacia dell’atto, con la verifica dei risultati. Con l’entrata in vigore della Costituzione nel 1948 e ora più significativamente con le recenti modifiche costituzionali, si è affermata una concezione moderna dello Stato che si configura come Repubblica democratica con spiccata valenza sociale per i fini da perseguire in relazione ai bisogni della collettività nazionale e delle Comunità Locali. Ne consegue che accanto alla esigenza della legalità formale per la conformità alla legge, si pone quella della corretta e sana gestione delle pubbliche risorse. Ne è conseguita una evoluzione progressiva della stessa cultura del controllo che non privilegia più la verifica preventiva della legittimità sugli atti del Governo ma si estende alla gestione del bilancio dello Stato. Recentemente tale riforma è stata estesa agli Enti Locali. Con la Riforma introdotta dalle leggi n. 19 e 20 del 1994 il controllo della Corte dei conti assume il carattere della estensione generalizzata alle Regioni ed Enti Locali e nei contenuti assume il carattere di controllo Referto, cioè di valutazione globale sulla gestione finanziaria. Con l’art. 3 della Legge n. 20/94 è stato fortemente ridimensionato il controllo preventivo di legittimità, che rimane sostanzialmente limitato agli atti collegiali del Governo. Per contro, risulta ampliato e valorizzato il controllo-referto che si esprime in una valutazione complessiva della gestione e che assume a parametri di valutazione non solo le norme di legge, ma anche i valori della economicità e della efficacia.) Direi che il nostro ordinamento si caratterizza e forse è più avanzato di altri ordinamenti statali, proprio perché ha questa magistratura che svolge due funzioni a garanzia dell’amministrazione che si integrano perfettamente. In siffatto contesto c’è stata un’evoluzione. Oggi si parla di controllo collaborativo, in quanto l’evoluzione del controllo è passata alla valorizzazione del controllo referto. Il controllo di tipo repressivo quasi non esiste più, e il controllo preventivo di legittimità ormai è limitato ai D.P.C.M.. Tuttavia il controllo, se è solo collaborativo e non si esprime in valutazione di legalità con opportuni rimedi risulta inadeguato. La riforma avrebbe comportato un’involuzione negativa verso la cultura anglosassone con compromissione delle garanzie tradizionali dello Stato di diritto. Nel nostro ordinamento l’integrazione delle garanzie si rafforza cumulando ed integrando i doppi valori, quello della legalità e quello dell’efficienza. L’interazione delle funzioni di garanzia non si esaurisce nel rapporto tra controllo interno ed esterno, bensì si completa nella integrazione della funzione giurisdizionale e quella di controllo sull’attività delle Pubbliche Amministrazioni che risultano intestate alla Corte dei Conti, istituto che viene a configurarsi come organo di rilevanza costituzionale titolare della duplice funzione a garanzia della corretta gestione delle pubbliche risorse). In Italia, in cui esiste anche una giurisdizione di responsabilità, si pongono dei problemi. Se l’area del controllo di legalità in concreto si riduce, bisogna stare attenti che non si allarghi per contro quella della giurisdizione di responsabilità. Il mondo politico ha avvertito la preoccupazione di ammorbidire o quanto meno di ridurre le sanzioni, anche perché il più delle volte erano più devastanti che efficaci. La vera efficacia sta nel prevenire, attraverso i controlli interni, le devianze amministrative. Il controllo direzionale, è essenziale al controllo interno, fa parte della buona amministrazione. Il quadro delle garanzie si completa con la giurisdizione di responsabilità che ha per oggetto l’accertamento delle gravi devianze dell’azione amministrativa con l’adozione di misure adeguatamente sanzionatorie. Al riguardo va sottolineato che con la maturazione della nuova cultura sulla natura della responsabilità amministrativa, il momento risarcitorio è quasi secondario, risultando di maggior valenza il fine di monitoraggio dell’azione amministrativa alla stregua del precetto costituzionale di cui all’art. 97 Cost. che afferma il valore fondante del Buon andamento dell’Amministrazione. In tale ottica interpretativa si spiegano gli interventi recenti del legislatore che determinano sanzioni di natura non risarcitoria attenenti alla compatibilità dello svolgimento del mandato politico per la violazione di precetti della finanza pubblica regionale, nazionale e comunitaria. L’introduzione dei nuovi principi di riforma sulla natura personale della responsabilità, con solidarietà limitata ai casi di dolo, la non estensibilità agli eredi, salvo il caso di indebito arricchimento, la limitazione del termine prescrizionale, depongono per una funzione nuova della giurisdizione di responsabilità volta a fissare i limiti invalicabili della buona amministrazione e l’identificazione dei parametri per la corretta gestione delle finanza pubblica. Atteso che gli effetti della giurisdizione sono comunque repressivi, ancorché la Corte dei Conti, quale giudice dell’amministrazione, disponga di poteri di graduazione della colpa e conseguente determinazione riduttiva dell’addebito, è sempre preferibile dare aprezzabile spazio alle funzioni preventive impeditive degli illeciti. L’intervento giurisdizionale deve essere la extrema ratio per l’effetto repressivo e deve anche caratterizzarsi per la funzione deterrente proiettata nel futuro. Ciò induce a riflettere anche sulla opportunità polito-legislativa di provvedere al parziale recupero del controllo preventivo di legittimità con contestuale esclusione dell’intervento dell’azione di responsabilità del Procuratore Regionale almeno per quanto risulta coperto dall’atto vistato. La mia recente esperienza di Procuratore Regionale mi ha fatto riflettere sulla opportunità di privilegiare l’intervento della giurisdizione oppure quello del controllo. Ci sono delle fattispecie, quali quella delle spese a carattere continuativo, nelle quali il ricorso al controllo preventivo ad effetto impeditivo e la contestuale esclusione dell’intervento della Procura può essere di gran lunga preferibile. Il deferimento della valutazione di legittimità affidata ad un Collegio di controllo Regionale che ha pari autorevolezza della Sezione Giurisdizionale risulterebbe di notevole vantaggio per la certezza del diritto e la brevità della procedura di garanzia. Il controllo di legalità esercitato in via preventiva dovrebbe avere effetto preclusivo dell’azione di responsabilità della Procura, almeno per tutto quello che è coperto dall’atto approvato. Nella fattispecie di spese a carattere continuativo, l’accertamento della legittimità conseguente ad una pronuncia favorevole della Sezione di Controllo fornirebbe certezza agli Amministratori ed escluderebbe il rischio di una valutazione diversa e successiva affidata all’iniziativa della procura con effetti devastanti non solo per chi ha adottato l’atto di spesa continuativa illegittimo, bensì anche per chi non ha provveduto a revocarlo. Nella materia della Giurisdizione alcuni interventi del legislatore sono stati efficaci in relazione ai principi del giusto processo coerente al fine ultimo del buon andamento dell’Amministrazione. Forse occorre proseguire questo cammino e in tale direzione occorrono scelte giurisdizionali e legislative per una più chiara autonomia del processo contabile nei confronti del processo penale, civile e amministrativo. Il valore fondante e primario che deve essere privilegiato è quello della tempestività del giudizio sull’azione amministrativa per l’auspicabile efficacia deterrente. Nella misura in cui ciò sarà realizzato avremo una Amministrazione più giusta ed efficiente.
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