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Riflessioni sullo stato di salute delle funzioni di controllo della Corte dei conti (ottobre 2004) di Antonio Nenna magistrato della Corte dei conti Un fenomeno recente è costituito da una certa, progressiva caduta di interesse e di attenzione da parte delle Pubbliche Amministrazioni nei rapporti che esse intrattengono con gli Uffici di controllo della Corte dei conti. Ciò è forse determinato dal diffondersi della convinzione di una sostanziale "innocuità" delle attuali attività di controllo della Corte. La sensazione è che soprattutto il controllo sulla gestione, cioè la principale delle attività di controllo che la Corte dei conti al momento svolge, venga considerato (da quei non moltissimi che ne conoscono l’esistenza) più come una sorta di attività "giornalistica", da Ufficio studi o da Ufficio di statistica, che come un’attività di controllo svolta da magistrati. Non si avverte, cioè, per tale controllo, l’esistenza effettiva di una c.d. "misura" del controllo, cioè di (adeguate) conseguenze che derivino dall’esito negativo dello stesso. E se si pensa che tale controllo sia innocuo, allora è facile pensare che esso sia inutile ed, in tal caso, potrebbe essere altrettanto facile affermare, ad opera di chi non tollera intromissioni nella gestione amministrativa (neanche "collaborative"), che non si giustificano i costi sostenuti dalla collettività per mantenere l’Istituto. Oggi, poi, la situazione risulta aggravata, in tempi di "federalismo spinto", da una malintesa concezione dell’autonomia, che porta alcuni amministratori (senza distinzione di schieramenti) a sostenere, in modo più o meno esplicito, che autonomia (pur in uno Stato che tutti dicono di voler mantenere unitario) significhi, tra l’altro, che, di fatto, essi debbano rispondere esclusivamente ai propri elettori. Al massimo essi tollerano l’idea che ognuno si deve controllare da sé per mezzo dei propri organi di "controllo interno" (che in quanto tali sono "sostanzialmente" parte integrante dell’amministrazione attiva) o attraverso controllori "esterni", però, direttamente nominati o incaricati dall’Ente controllato, e ridotti, in pratica, ad una sorta di meri consulenti cui, se lo si ritiene, richiedere sostanzialmente dei "pareri" (anche se magari presentati con la denominazione di controlli), peraltro, volontari o al massimo obbligatori ma non vincolanti. In entrambi i casi, comunque, senza alcuna reale garanzia di terzietà ed indipendenza. Per tentare di contrastare tale "deriva" potrebbero essere intraprese alcune azioni. 1) Innanzitutto devono assumersi concrete iniziative per promuovere, nell’opinione pubblica, il miglioramento dell’immagine e della effettiva conoscenza delle attività della Corte (ad es., anche a mezzo di interventi da tenersi gratuitamente nelle scuole e nelle università). Infatti, se spesso nemmeno i soggetti direttamente interessati (dirigenti ed amministratori di Stato, Regioni, Province e Comuni…) hanno una idea precisa della differenza tra Procure e Sezioni di Controllo della Corte dei conti (come recenti dichiarazioni rilasciate alla stampa confermano) e dell’esistenza stessa del controllo successivo sulla gestione (e della sua "natura collaborativa"), da tener ben distinto dal "vecchio" (anche se probabilmente sottovalutato, come si dirà poi) controllo preventivo di legittimità su atti, figuriamoci che cosa ne sa la "gente comune", anche se di ceto culturalmente elevato. Potrebbe, ad es., essere redatto e diffuso presso tutte le Pubbliche Amministrazioni, nonché pubblicato sul sito Internet istituzionale della Corte, ecc… un opuscoletto illustrativo (semplice, efficace ed immediato) dell’attuale struttura della Corte dei conti e dei diversi compiti svolti dalle sue articolazioni (ne parlo e ne scrivo dall’inizio del 2001). Finalmente s’è avuta notizia (giugno-luglio 2003) della avvenuta redazione da parte dell’Ufficio Stampa della Corte dei conti di una elegante "brochure" illustrativa della storia, delle funzioni e dell’ordinamento della Corte dei conti; ora, però, è necessario ed urgente che essa, anche in versione "economica" (e, quindi, se non altro, fotocopiabile), venga effettivamente diffusa (per il tramite degli Uffici regionali della Corte) il più capillarmente possibile ed in quantità sufficiente presso le diverse Amministrazioni pubbliche, soprattutto periferiche (invece, dopo la sua presentazione alla stampa, nel mio Ufficio ne sono pervenuti solo n.2 esemplari!!). E’, inoltre, assolutamente necessario che la "Rivista della Corte dei conti" (unitamente alle altre pubblicazioni di contabilità pubblica) dia puntualmente conto dei contenuti dei più interessanti referti di controllo sulla gestione (oltre che delle decisioni di controllo preventivo) deliberati dalle Sezioni regionali di controllo, molti dei quali non possono essere certo considerati di rilevanza esclusivamente locale. Attualmente, invece, per essi c’è poco spazio. Si "oscura" così (contribuendo, anche, a diffondere un idea di immobilismo e di scarsa incisività sul territorio dell’Istituto) una parte molto importante, sia qualitativamente sia quantitativamente, delle attività di controllo della Corte dei conti (controllo, quello svolto dalle Sezioni regionali, la cui rilevanza risulta amplificata dalla progressiva applicazione dei principi del "federalismo" amministrativo e fiscale in base ai quali le Regioni e gli enti locali tendono sempre più a diventare i principali centri di decisione amministrativa e di spesa pubblica). Occorre anche far comprendere pienamente all’opinione pubblica che se la Corte dei conti (nella sua interezza) funziona bene, in modo pungente, ma attento e preciso, ed individua e persegue puntualmente gli sprechi, le disfunzioni e le zone di illegalità nell’attività della P.A., ciò va a vantaggio di tutta la collettività che con i tributi finanzia gli stipendi, i servizi forniti ed i lavori eseguiti da tutte le Pubbliche Amministrazioni. Si deve, nel contempo, operare per rimuovere l’idea, ancora tanto diffusa, di una Corte che si concentra, solo o soprattutto, in un controllo tutto "cartaceo" volto alla ricerca del classico "pelo nell’uovo". A proposito della affermazione della sopra menzionata "natura collaborativa" del controllo sulla gestione (fonte di qualche equivoco interpretativo da parte di alcuni dei suoi destinatari) deve essere chiaro innanzitutto che essa concerne esclusivamente quella specifica forma di controllo (quindi non riguarda affatto le altre tipologie di controllo intestate alla Corte dei conti né, a maggior ragione, i compiti svolti dalle Procure della Corte stessa) e, soprattutto, che essa deve intendersi nel senso stretto (senza possibilità di significati ultronei e fuorvianti) evidenziato nella nota sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 1995. Quest’ultima ha, infatti, ribadito che il controllo sulla gestione non "assume rilievo diretto in ordine alla responsabilità dei funzionari" e, più in generale, che esso non ha finalità sanzionatorie e repressive, né ha effetto impeditivo dell’efficacia giuridica di atti amministrativi (come, invece, è per il controllo preventivo di legittimità su atti), ma "svolge un compito essenzialmente collaborativo" nel senso che esso "è, prima di tutto, diretto a stimolare nell’ente o nell’amministrazione controllati processi di autocorrezione" (altra cosa è la necessità di potenziare la sua effettività, di cui si dirà poi). Fermo restando, però, che non si tratta di un controllo "a richiesta" e che le criticità evidenziate devono essere oggetto di meditata valutazione da parte dell’amministrazione controllata (che deve comunicare le misure consequenziali adottate). 2) L’Italia, purtroppo, è un paese ad "illegittimità" notevolmente diffusa nella P.A, nel quale non sempre appare prioritario il rispetto delle regole (si vedano i recenti scandali Sanità, ANAS e gli allarmanti dati, pubblicati nell’ottobre 2003, sul fenomeno della corruzione nella P.A, legato anche alla riduzione dei controlli esterni.…). Perciò, prima ancora di puntare all’esaltazione della verifica del conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità (obiettivi, peraltro, condivisibilissimi), occorre puntare, anche, all’obiettivo del rispetto della legalità nell’attività amministrativa. Se è stato giusto abbandonare un atteggiamento volto a censurare anche le violazioni solo formali della legge, occorre, però, ora difendere strenuamente il parametro della verifica della regolarità, legalità o legittimità sostanziale nell’esercizio del controllo sulla gestione. Invece c’è sempre qualcuno che di tanto in tanto ripropone ipotesi di separazione (o, addirittura, di soppressione) delle verifiche di regolarità (o legittimità o legalità, che dir si voglia) dal controllo sulla gestione, che dovrebbe, pertanto, limitarsi a mere analisi di tipo economicistico. Ciò non può che favorire, tra l’altro, la possibilità di affermazione della tesi (che a volte affiora su vari fronti e sotto diverse prospettive) di una non magistratualità del controllo intestato alla Corte dei conti. Cosa questa che, combinata con l’accesso al concorso per magistrati della Corte dei conti dei non laureati in giurisprudenza (ipotesi che, per fortuna, sembra tramontata) e con le ipotesi, a volte ventilate, di costituzione di autonome "Corti dei conti" regionali, non può che mettere in forse, non solo la suddetta magistratualità del controllo, ma persino l’esistenza stessa della magistratura contabile. Perso, infatti, il controllo verrebbero meno, in buona parte, anche le ragioni dell’esistenza in vita di una distinta magistratura contabile ed è così possibile che tornino ipotesi tipo "Bicamerale", e cioè la soppressione della Corte dei conti con la costituzione di un’unica magistratura amministrativa (magari senza alcuna "fastidiosa" procura). 3) Acquisita l’abrogazione dell’art.3, comma 8 della legge n.127/97 (c.d. "legge Bassanini bis") che prevedeva l’accesso al concorso nella magistratura della Corte dei conti dei non laureati in giurisprudenza, occorre però anche affermare che l’utilizzo di professionalità diverse da quella giuridica è molto utile nel controllo sulla gestione, ma può essere benissimo (e meglio) soddisfatta con l’assunzione di funzionari laureati in economia (o altro) per le Sezioni di controllo e con l’utilizzo di esperti e consulenti, come accade per qualsiasi altra esigenza specialistica extra giuridica di tutti gli altri magistrati, anche della stessa Corte, (ad es. per le infermità ci sono le consulenze di Commissioni mediche e non magistrati laureati in medicina, nel caso dell’omicidio di Cogne ci sono stati psicologi e psichiatri che hanno dato il loro apporto ai magistrati e non magistrati psicologi o psichiatri o ancora, come ha detto il collega Aldo Carosi, per il disastro di Ustica il giudice Priore non è stato sostituito da un ingegnere aereospaziale togato..). 4) Occorre, quindi, per assicurare efficacia ed utilità piena al controllo sulla gestione, potenziare l’utilizzo degli strumenti che la legge già prevede, a partire dall’obbligo per le Amministrazioni controllate di comunicare "le misure consequenzialmente adottate" a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti (art.3, comma 6 della legge n.20/1994), ma anche chiederne altri, diretti a dare effettività e "peso" a tale controllo. Si potrebbe, ad es., disporre sul piano normativo, come regola generale ed automatica, che il magistrato istruttore e relatore, successivamente alla delibera di approvazione della sua relazione, è formalmente investito del compito di verificare che l’Amministrazione inefficiente o la cui azione si sia dimostrata irregolare, inefficace e/o antieconomica, entro un congruo termine prefissato, adotti e comunichi tali misure (o indichi i motivi ostativi all’adozione di misure correttive). Presso la Sezione regionale di controllo per la Basilicata, ad es., abbiamo introdotto la prassi di inserire tale specifico incarico in ognuna delle predette delibere. Si potrebbe anche confermare espressamente, sempre sul piano normativo (in modo da rendere al riguardo l’Amministrazione più consapevole), la possibilità che, in caso di inosservanza di tale obbligo o di mancata esposizione delle ragioni del ritardo, vi sia una comunicazione alla competente Procura della Corte dei conti per l’accertamento delle responsabilità per l’eventuale danno erariale arrecato (ad es. per l’avvenuta prosecuzione di una attività amministrativa con modalità antieconomiche) e/o (in casi estremi) alla Procura della Repubblica (per omissione di atti d’ufficio). Quanto meno potrebbe prevedersi, sempre nel caso di mancata comunicazione delle misure consequenziali adottate, una obbligatoria informativa che la competente Sezione di controllo della Corte dovrebbe trasmettere all’organo titolato ad effettuare la valutazione del dirigente e/o a comminare eventuali sanzioni disciplinari ed altrettanto obbligatorie e successive comunicazioni alla Corte, da parte dell’organo di vertice dell’Amministrazione, circa eventuali provvedimenti adottati, almeno finalizzati al miglioramento della funzionalità dell’Ente. 5) E’ necessario, poi, assicurare pronta e piena attuazione alle recenti varie norme con le quali il legislatore, dimostrando fiducia nelle capacità di controllo e di deterrenza svolte dalla Corte dei conti, ha disposto obblighi di comunicazione alla Corte da parte di amministrazioni pubbliche. Da ultimo, ad es., l’art.1, comma 5, del decreto legge 12.7.2004, n.168, convertito in legge 30 luglio 2004, n. 191, ha inserito, nel testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. n.267/2000), l’art.198-bis (rubricato: "Comunicazione del referto") che stabilisce che "la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall’art.198, anche alla Corte dei conti". Ai sensi di quanto disposto dal precedente comma 4, la predetta struttura di controllo interno dovrà ricevere anche i provvedimenti con i quali l’amministrazione (ad esclusione solo dei comuni fino a 1.000 abitanti e dei comuni montani fino a 5.000 abitanti) ha disposto di procedere in modo autonomo all’acquisto di beni e servizi (al di fuori, cioè, delle convenzioni CONSIP, anche se, comunque, conformandosi ai parametri di prezzo-qualità previsti nelle stesse - costituenti i limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili - onde evitare la prevista responsabilità per danno erariale). Ciò premesso, è evidente che la trasmissione delle relazioni degli organi di controllo interno di gestione, di cui al predetto comma 5, deve essere effettuata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ma, poiché la legge (opportunamente) parla genericamente di Corte dei conti, è prevedibile (come l’esperienza passata ha dimostrato) l’incertezza (e, quindi, il ritardo o l’omissione dell’adempimento) da parte degli Enti interessati. In questo e in tutti i numerosi casi simili basterebbe che, ad es. le Sezioni Riunite o la Sezione delle Autonomie, in sede di interpretazione applicativa della norma, formalizzassero tempestivamente la (in genere, evidente) individuazione dell’articolazione interna della Corte competente a ricevere la comunicazione (e puntualizzassero, se del caso ed a fini di coordinamento e di programmazione di ulteriori verifiche, che utilizzo debba esserne fatto), dopo di che la predetta articolazione interna (nell’esempio fatto, le singole Sezioni regionali di controllo) potrebbe subito attivarsi inviando, a tutte le amministrazioni interessate, una nota con la quale "si ricorda" e si sollecita l’adempimento del predetto obbligo di comunicazione. 6) Occorre, inoltre, fermare una tentazione molto evidente, anche in illustri esponenti dell’Istituto, che è quella di portare alle estreme conseguenze le pur giuste affermazioni della Corte costituzionale (sentenza n.29 del 1995, già citata) sulla separazione tra funzioni di controllo e funzioni giurisdizionali della Corte dei conti. Separazione questa che sarebbe, tra l’altro, rafforzata (e forse cementificata) dall’accesso al concorso per magistrati contabili di non laureati in giurisprudenza (i quali sarebbero inevitabilmente "a destinazione vincolata" al controllo) fino a precostituire le condizioni per una vera e propria inevitabile "separazione delle carriere". Se, quindi, è vero che chi fa controllo non lavora per la Procura, è anche vero che, come ogni funzionario pubblico, il magistrato che svolge un controllo è tenuto a comunicare alla competente Procura della Corte i fatti riscontrati che possano integrare gli estremi di un danno erariale (così come, del resto, deve comunicare alla Procura della Repubblica eventuali possibili notizie di reato). Il magistrato della Procura, poi, è tenuto, in base alla Costituzione ed alla legge, ad accertare direttamente, con tutte le garanzie previste per l’indagato, tali fatti (così come è per i fatti di cui è venuto a conoscenza per altre vie), iniziando, se ne è il caso, l’azione. Tutto ciò, tra l’altro, anche per non inaridire ulteriormente le fonti di acquisizione delle notizie di danno erariale ed evitare che si diffonda l’impressione che le Procure regionali della Corte dei conti procedano, a volte, un po’ "a rimorchio" dei procedimenti penali. Occorre, quindi, ribadire con forza ed in tutti i modi e le sedi opportune, che i magistrati della Corte dei conti che svolgono funzioni di controllo sono e restano, nell’esercizio di tali funzioni, dei magistrati. L’amministratore, il dirigente o il funzionario pubblico deve, pertanto, essere portato a prestare tutta la necessaria attenzione e serietà nel rispondere alle richieste istruttorie dell’Ufficio di controllo. E questo è possibile solo se egli ha la consapevolezza che le omissioni o le incompletezze, i ritardi nelle risposte e un certo atteggiamento di sufficienza (che a volte traspare da risposte poco articolate, non corrispondenti alle richieste e prive, in tutto o in parte, della documentazione richiesta) possono comportare conseguenze negative sul piano personale (ad es., richiami, procedimenti disciplinari, valutazione negativa che incida sulla retribuzione accessoria o sulle funzioni assegnate ed anche, in ipotesi estrema, responsabilità per eventuali danni erariali che dovessero essere constatati dalla Procura della Corte dei conti e/o denuncia alla Procura della Repubblica per omissione di atti d’ufficio). Sostenere che occorre guadagnarsi il rispetto e sufficiente attenzione solo con l’autorevolezza e la completezza delle analisi svolte, come pure a volte è stato affermato, vuol dire non conoscere bene la realtà, ma nascondersi nell’utopia ed in un mondo irreale. 7) Occorre, poi, a fronte di una tradizione di controlli quasi esclusivamente "cartacei" favorire lo svolgimento di accertamenti diretti nel controllo sulla gestione (possibilmente svolti in prima persona dal magistrato istruttore) e l’utilizzo a supporto degli stessi delle forze dell’ordine (è sufficiente, a tal fine, prendere accordi con i locali vertici della Guardia di Finanza). Una maggiore "visibilità" della Corte "in loco" è fondamentale per la credibilità e la proficuità del controllo stesso ed ha effetti enormi di prevenzione e deterrenza (come ho direttamente constatato). Ciò è ancora più importante in un momento storico come l’attuale (dopo la legge cost. n.3/2001 e con la "devolution" in vista) in cui sembra che i controlli esterni debbano pressoché scomparire e che tutto debba poi, riversarsi, eventualmente, sulle procure. Ovviamente, ci sono determinate materie in cui l’accertamento diretto è più utile (non lo è certamente nel caso dell’istruttoria per il referto sul rendiconto regionale). Sarebbe, pertanto, utile organizzare seminari di taglio molto pratico in materia rivolti sia ai magistrati sia ai funzionari. 8) La limitazione a pochi, importanti atti amministrativi del controllo preventivo di legittimità, da esercitarsi in tempi strettissimi (si veda, da ultimo, l’art. 27 della legge n.340/2000), rende, poi, intollerabile e da contestare con forza, in ogni sede, l’affermazione che tale controllo rappresenti un ostacolo alla celerità dell’azione amministrativa. Tale tipo di controllo, nelle sue attuali e residuali modalità (che potrebbero, a questo punto, essere meglio definite ed attualizzate: basterebbero piccoli ritocchi all’art.3, commi 1, 2 e 3, della legge n.20/1994), deve essere difeso e svolto con grande attenzione (invece, anche all’interno della Corte, molti sembrano convinti che debba sparire, che sia ormai "una specie in via di estinzione"), perché rappresenta un argine preventivo all’illegalità ed allo spreco di risorse, anche molto ingenti (e si deve e si può dimostrare ciò). Il controllo preventivo risulta ancor più efficace proprio in quanto esso, appunto, opera prima che il danno (erariale o non) possa realizzarsi, proprio perché impedisce all’atto amministrativo illegittimo (potenzialmente sintomatico di una gestione quantomeno irregolare o che potrebbe diventare irregolare) di divenire efficace fino a che non sia stato apposto il visto (o sia decorso il breve termine – massimo 60 giorni- previsto per l’esplicarsi del controllo). Chi ha avuto esperienze in materia sa quante assurdità sono state impedite e quanto è stato utile per le Amministrazioni (a detta delle stesse) confrontarsi con i magistrati contabili, correggere il tiro a seguito dei loro rilievi e così evitare di cadere o di perseverare in errori e quanto abbia, molte volte, funzionato da deterrente sapere che quel dato atto, poi, doveva andare al "visto" della Corte dei conti. Anzi, forse proprio questa sua efficacia di deterrenza non immediatamente visibile è stata la sua "debolezza" (si può, infatti, facilmente accertare il numero di atti illegittimi per i quali v’è stato il rifiuto del visto, ma non si saprà mai quanti atti viziati non sono stati affatto emessi, proprio per la consapevolezza del controllo cui avrebbero dovuto essere sottoposti o in virtù di precedenti negative esperienze di controllo su altri atti similari oppure anche di una sorta di "consulenza" informale richiesta all’Ufficio di controllo prima di emettere l’atto). E tutto ciò senza che alcun magistrato contabile si ponga oggi, in alcun modo, a difesa di un controllo formalistico della legittimità, tanto che allorché ci si trova di fronte ad errori materiali o a quelle che sono, in tutta evidenza, solo delle sviste o dei refusi, ci si limita alla segnalazione all’Amministrazione, senza bloccarne l’attività amministrativa. 9) A seguito della istituzione (in data 1 gennaio 2001) delle Sezioni regionali di controllo (al posto delle delegazioni e dei collegi regionali di controllo, entrambi contestualmente soppressi) è emersa la assoluta necessità della (ri)costituzione di una forma di coordinamento in tempo reale tra le varie Sezioni regionali di controllo e tra queste e quelle centrali (nell’ovvio rispetto della autonomia e della pari dignità di tutte le Sezioni). Tale coordinamento può dirsi addirittura essenziale per il controllo preventivo e successivo di legittimità su atti onde evitare (come in diversi casi è accaduto) giurisprudenze difformi su atti identici, a volte senza che siano ben palesate le motivazioni del diverso orientamento, o, addirittura, con il rischio che neppure si sappia delle precedenti decisioni adottate dalle altre Sezioni nella stessa materia, arrecando confusione e disfunzioni all’Amministrazione, oltre che danno all’immagine dell’Istituto. Occorre, tra l’altro, considerare la mancanza, nel controllo di legittimità su atti, di un "secondo grado" di giudizio (che, invece, c’è nel sistema T.A.R.-Consiglio di Stato). Al riguardo, tra l’altro, si potrebbe ipotizzare, de iure condendo, ad una trasformazione dell’istituto della richiesta, da parte del Consiglio dei Ministri, di registrazione con riserva in una vera e propria generale possibilità di appello alle Sezioni Riunite, da parte dell’Amministrazione interessata, avverso la delibera di ricusazione del visto. Il predetto coordinamento, poi, è ancora più importante nei casi in cui ci si orienti a dichiarare insussistente la competenza (come è accaduto recentemente per gli atti di conferimento delle funzioni dirigenziali di seconda fascia, questione poi rientrata dopo la delibera n.3 del 2003 della Sezione centrale di controllo di legittimità in adunanza congiunta del I° e II° collegio) e nei casi di atti sostanzialmente identici che gli Uffici periferici di una certa Amministrazione dello Stato devono emettere, pressoché contestualmente, in applicazione delle medesime norme o di unici atti centrali. Per queste ragioni nel giugno 2003 proposi all’Ufficio di Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo l’istituzione di un servizio telematico di coordinamento per realizzare una specie di "Bollettino interno" telematico che potesse evidenziare "in tempo reale" le questioni ed i problemi più importanti (visti anche il meccanismo ed i tempi necessari – che dovrebbero esser rivisti- per la soluzione delle "questioni di massima", la cui proposizione, peraltro, dovrebbe, quantomeno, comportare la sospensione dei termini ristrettissimi oggi previsti per la conclusione del procedimento del controllo preventivo di legittimità). Tale proposta, grazie alla sensibilità del Presidente Vari ed all’impegno delle colleghe Polito e Iamele, è stata accolta e resa operativa, a partire dalla primavera del 2004, nell’ambito della Intranet della Corte ove i magistrati ed i funzionari autorizzati, tramite password, possono accedere al "Forum" di discussione e di coordinamento tra le Sezioni regionali di controllo. Essi, poi, devono aver cura di assicurare in modo puntuale e tempestivo la doverosa ed ineludibile diffusione delle notizie così acquisite tra gli altri magistrati della propria Sezione: come potrebbe definirsi la situazione (se non paradossale) qualora dovesse risultare che uno strumento concepito per assicurare la circolazione delle informazioni tra le Sezioni di controllo non sempre riesce a farle adeguatamente circolare almeno all’interno di ciascuna Sezione? Sarebbe opportuno, però, che l’accesso a tale "Forum" venisse esteso anche alla Sezione centrale di controllo di legittimità su atti. Il predetto "coordinamento telematico" è stato reso possibile anche grazie alla nuova struttura della Sezione delle Autonomie (attuale denominazione della Sezione Autonomie che, a sua volta, aveva preso il posto della Sezione Enti Locali) che ora è "espressione delle Sezioni regionali di controllo" (ne fanno parte tutti i Presidenti delle stesse, ma, forse, dovrebbero partecipare, almeno alle Adunanze di interesse per le relative funzioni, anche i consiglieri delegati che, in genere, sono anche i supplenti dei primi) e che prevede, per il coordinamento delle Sezioni regionali, oltre ad un Presidente di Sezione, anche un contingente di magistrati ed un nucleo di personale amministrativo. Tuttavia in tale Sezione dovrebbero senz’altro entrare a pieno titolo anche le Sezioni di controllo per le Regioni a Statuto speciale, oggi escluse. Ciò, in disparte ogni ulteriore argomentazione, risulta necessario in considerazione del fatto che il coordinamento della (intera e unitaria) finanza pubblica, compito essenziale che la Corte dei conti (organo al servizio della Repubblica, in tutte le sue componenti e, quindi, anche delle Regioni a statuto speciale) è oggi chiamata a svolgere, non può, ovviamente, prescindere dall'esame diretto e puntuale - anche nell'ambito delle funzioni della Sezione delle Autonomie - pure della finanza delle Regioni a statuto speciale. 10) Tornando al controllo sulla gestione, perché questo decolli davvero e diventi veramente efficace ed utile alla collettività, occorre, anche, con urgenza, rifornire di personale amministrativo qualificato le Sezioni regionali di controllo (i cui funzionari sono in gran parte eccellenti, ma in numero assolutamente insufficiente). Pertanto occorre indire un concorso pubblico per almeno due funzionari, muniti di laurea in giurisprudenza o in economia, per ciascuna Sezione regionale (quale ipotesi del tutto minimale) ed anche verificare la possibilità concreta di attivare, allo scopo, la mobilità di personale in servizio a Roma (dopo aver eseguito una ricognizione del personale effettivamente in servizio in tutte le sedi) e/o con comandi o missioni. Si potrebbe, inoltre, promuovere (visto lo stato della finanza pubblica che, probabilmente, impedisce l’indizione, in tempi brevi, di concorsi per nuove assunzioni e viste le ovvie resistenze che verrebbero frapposte a qualsiasi ipotesi di trasferimento "coatto" di personale) l’emanazione di un provvedimento governativo che preveda una ricognizione generale urgente del personale in servizio nelle varie Amministrazioni onde procedere ad una mobilità volontaria tra Amministrazioni diverse (storicamente più facile dal Nord al Sud), sulla base di elenchi nazionali di personale qualificato con esclusiva destinazione agli uffici regionali della Corte dei conti. Per l’attività di controllo sulla gestione è, infatti, indispensabile l’utilizzo di personale idoneo e motivato, che dia un supporto di natura intellettuale (e, ormai, anche di tipo "specialistico"), molto più di quanto occorra per l’area giurisdizionale della Corte. La situazione è poi diventata del tutto insostenibile con l’entrata in vigore della legge 5 giugno 2003, n.131, c.d. "legge La Loggia", a seguito della quale le Sezioni regionali di controllo devono oggi svolgere ancora più gravosi compiti e rivolgere sempre più attenzione al controllo degli innumerevoli enti locali esistenti nella Regione di competenza (e per quanto il controllo, inevitabilmente, dovrà essere svolto a campione, tale campione deve tendere ad essere significativo). Ciò, come è evidente, amplifica il peso delle carenze di personale amministrativo (oltre che di quello di magistratura). Se la disposizione di cui all’art.7, comma 9 della predetta legge n.131/2003 - circa il personale regionale (nella misura massima di 10 unità) che può essere impiegato ("previe intese" e "con oneri a carico della Regione") presso le Sezioni regionali di controllo - verrà con urgenza attuata (ma non risultano segnali in tal senso) la situazione migliorerà. Ma non si può affatto fare conto su ciò: occorre ricordare, infatti, che 10 unità sono il numero massimo e, soprattutto, che non sembra siano molte le Regioni che dispongano di personale qualificato e laureato di cui poter far a meno (per il controllo di gestione, si ribadisce, non serve ulteriore personale di segreteria o da adibire a compiti di videoscrittura), né di risorse economiche per retribuire segretari comunali e provinciali da destinare alla Corte dei conti previe intese con l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (altra possibilità che la stessa norma prevede). La regione Basilicata, ad es., ha già formalmente negato entrambe le possibilità…. Si dovrebbe, pertanto, almeno rendere in qualche modo "meno facoltativa" la predetta disposizione o prevedere una soluzione alternativa. La quantità assolutamente insufficiente di personale qualificato a disposizione ha immediata ripercussione pratica sia sulla qualità dei referti (che non dovrebbero mai essere frutto del lavoro "solitario" del magistrato, come, invece, a volte sono) sia sulla programmazione delle indagini di controllo sulla gestione, che non può non tenere conto della effettiva "copertura amministrativa". Inevitabilmente, infatti, questa carenza costringe molte Sezioni regionali di controllo a limitare il proprio programma annuale di controllo al minimo indispensabile, cioè alle indagini "suggerite" per quell’anno dalle SS.RR. e dalla Sezione delle Autonomie, allorché queste deliberano, rispettivamente, il "quadro di riferimento programmatico" con i relativi "indirizzi di coordinamento e criteri metodologici di massima" e le "indagini comparative" da svolgere contestualmente da parte delle Sezioni regionali di controllo. Peraltro, i predetti documenti di programmazione, sino ad oggi, non hanno previsto, come invece dovrebbero, alcuna differenza basata sulle "dimensioni" delle Sezioni regionali. Infatti, in sede di definizione dei "quadri programmatici" oppure di individuazione delle "indagini comparative", la quantità e qualità delle indagini proposte non sono state "tarate" sul numero di magistrati e di funzionari effettivamente in servizio presso i singoli Uffici di controllo (che sono "grandi" e "piccoli", come tali sono le Regioni di competenza). Ciò comporta che tali atti di programmazione possano risultare, per alcune Sezioni regionali di controllo, sottodimensionati (pur anche considerando il maggior numero di province, di abitanti, di strutture pubbliche, ecc… delle Regioni più grandi) e, soprattutto, insostenibilmente sovradimensionati per altre. Quest’ultime, quindi, per garantire livelli almeno sufficienti di qualità dei referti elaborati, oltre a poter essere costrette a deliberare, con il proprio programma annuale, meno indagini rispetto a quelle prospettate in modo indistinto, non hanno, comunque, alcuno spazio per programmare eventuali ulteriori indagini dettate dalla specificità regionale (oppure aggiungerne altre nel corso dell’anno, ai sensi del comma 12° dell’art. 3 della legge n.20/1994, "in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche") o per aderire a richieste di collaborazione provenienti dalle altre Sezioni (quale, ad es., la Sezione Affari Comunitari e Internazionali). Il problema sopra prospettato potrebbe essere risolto, ad es., stabilendo, in sede di Sezione delle Autonomie, che, ogni anno, una o due indagini comparative vengano svolte solo da un numero limitato (ma significativo) di Sezioni regionali di controllo (quelle di maggiori "dimensioni" o con un organico adeguato). 11) Occorre, inoltre, intervenire presso il Segretariato generale della Corte dei conti perché nell’elaborazione dei criteri annuali per l’attribuzione della parte accessoria della retribuzione al personale amministrativo della Corte, quella legata "al merito" (che dovrebbe essere aumentata il più possibile rispetto alla parte "fissa"), siano determinanti le indicazioni dei magistrati che della collaborazione di tale personale si avvalgono. Bisogna evitare, infatti, ciò che è accaduto finora, vale a dire che l’assoluta prevalenza dell’adozione dei criteri c.d. "oggettivi" (in pratica il livello e la misurazione della mera presenza in servizio), comporti, più di quel che è inevitabile, l’appiattimento delle retribuzioni e l’impossibilità oggettiva per il magistrato di dare un segnale (anche se, purtroppo, minimo, ma di grande rilevanza simbolica e psicologica per la motivazione del personale e la funzionalità dell’Ufficio) che renda esplicito (anche con la previsione di valutazioni del personale formulate dai magistrati che siano utili ai fini della carriera interna) che l’Ufficio ha riconosciuto la differenza tra il dipendente che ha dato e dà un maggior apporto, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, rispetto a quello che, magari pur presente formalmente in Ufficio, limita al minimo possibile il proprio impegno. Pare evidente che il peso e la responsabilità di queste indicazioni e valutazioni, con i conseguenti inevitabili malumori, non possono essere lasciate al solo dirigente o direttore della segreteria, il quale, comunque, non può avere conoscenza diretta dell’impegno e dell’effettivo apporto dei singoli all’attività istruttoria svolta (infatti, tra l’altro, non si tratta di attività facilmente misurabile, quale, invece, è, ad es., la videoscrittura…). Occorre, quindi, che, in questo ed in altri modi, vi sia (o si ristabilisca) una incidenza diretta del magistrato sul personale amministrativo di cui si avvale ed evitare, invece, che si consolidi e si accentui il processo attualmente in atto volto a costituire un sempre più impenetrabile diaframma tra gli stessi, diaframma rappresentato, appunto, dal dirigente o dal direttore della segreteria. 12) Occorre anche potenziare la dotazione strumentale e le risorse finanziarie da utilizzare nelle sedi regionali, soprattutto negli Uffici di controllo (dove, ad es., servono stampanti a colori e fotocopiatrici più potenti per le relazioni di controllo sulla gestione che sono generalmente illustrate da grafici e tabelle…). Purtroppo, però, l’attuale congiuntura economica ed i tagli sempre più insostenibili agli stanziamenti di bilancio vanno nel senso esattamente contrario. 13) Bisognerebbe, poi, istituire contatti ufficiali con il Parlamento e la Conferenza Stato-Regioni al fine di promuovere innovazioni normative e comportamentali dirette, ad esempio, ad indurre la Giunta regionale ad inviare il Rendiconto subito dopo averlo approvato, ma prima dell’approvazione da parte del Consiglio regionale. Quest’ultimo così potrebbe tenere conto, in quella sede, pure del referto sul Rendiconto regionale elaborato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (in Basilicata, nel luglio 2004, siamo riusciti, faticosamente, a conseguire questo obiettivo per la prima volta). Referto che, in tal modo, potrebbe, tra l’altro, essere deliberato prima e, quindi, essere anche più "attuale". 14) Si potrebbe, inoltre, di pari passo, implementare l’esercizio del controllo sulla gestione da parte delle Sezioni regionali sugli organi decentrati dello Stato per le funzioni residuali (ma importanti) a questi spettanti. Infatti, la lontana Sezione di controllo centrale solo indirettamente può, a volte, verificare anche l’operato degli organi periferici delle Amministrazioni centrali controllate. Pertanto, le Amministrazioni periferiche dello Stato attualmente sono scarsamente toccate dal controllo di legittimità su atti (data la ridotta tipologia di atti che devono essere sottoposti a tale controllo) e non hanno quasi rapporti con le Sezioni regionali di controllo in ordine al controllo sulla gestione. In pratica, quindi, la loro attività è sostanzialmente sottratta al controllo diretto della Corte dei conti. 15) E’ soprattutto, però, necessario tutelare il mantenimento delle funzioni di controllo della Corte dei conti (come magistratura) nei confronti di Regioni ed enti locali, visto che tali funzioni non sono state espressamente menzionate dalla legge Cost. n.3/2001 che ha apportato la modifica in senso federale del titolo V della parte II della Costituzione. Si potrebbe, ad es., promuovere una modifica della prima parte del secondo comma dell’art. 100 Cost. in questi termini: "La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni". Si dovrebbero, inoltre, contemporaneamente, seguire con grande attenzione i lavori per la redazione dei nuovi Statuti regionali "federali" (ed intervenire al riguardo in tutte le sedi possibili) per superare la tentazione che le Regioni potrebbero avere di considerare la Corte dei conti in sede di controllo (ed in futuro, forse, anche in sede giurisdizionale) come un retaggio superato e da superare del "vecchio" Stato centrale e "centralista". Per fortuna un segnale confortante viene dalla legge n.131/2003 (che, però, è una legge ordinaria), la c.d. "legge La Loggia" di attuazione della legge Cost. n.3/2001, nella parte in cui contempla espressamente le funzioni di controllo delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti nei confronti di Regioni ed enti locali, che devono essere intese con la portata ed i limiti previsti già dalla legge n.20/1994 per il controllo sulla gestione (legalità, efficienza, efficacia ed economicità) e confermati dalla Corte Costituzionale, a partire dalla già citata sentenza n.29 del 1995. Occorre, però, dare effettività immediata a tali disposizioni (e perciò, si ripete, occorre siano urgentemente rinforzate le dotazioni sia di magistrati sia di personale amministrativo qualificato). 16) E’ anche necessario che, nelle sedi opportune, si ribadisca (come già detto dalla Sezione delle Autonomie) che "i pareri in materia di contabilità pubblica" che la "legge La Loggia" dispone che le Sezioni regionali di controllo debbano rilasciare a Regioni ed enti locali non possono in alcun caso riguardare singoli atti amministrativi (diventando così una sorta di scudo protettivo da richiedere di "routine" per escludere quanto meno la colpa grave ed evitare la citazione per danno erariale davanti alle Procure della Corte dei conti), ma devono riferirsi esclusivamente ad atti generali (leggi regionali, statuti, regolamenti di contabilità...) o, al massimo, a questioni che siano, in modo del tutto evidente ed oggettivo, di carattere generale onde, tra l'altro, evitare pericolose, inopportune e fuorvianti commistioni tra compiti di controllo e compiti di amministrazione attiva, oltre che determinare eventualmente la necessità di astensione dal controllo nello stesso settore per i magistrati che hanno formulato il parere. Tra l’altro le prime esperienze in materia hanno già comprovato che i richiedenti sono soprattutto interessati, appunto, a procacciarsi l’esonero dalla eventuale responsabilità per danno erariale. De iure condendo potrebbe ipotizzarsi la trasformazione della predetta previsione di rilascio di pareri in una (più opportuna) ipotesi di richiesta che le stesse Regioni ed enti locali potrebbero formulare di assoggettamento volontario di determinati atti al controllo preventivo di legittimità della competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Con l’occasione, peraltro, si potrebbe anche pensare (come oggi da più parti si inizia opportunamente ad invocare) alla reintroduzione di un controllo preventivo esterno di legittimità su alcuni atti (i più importanti) di Regioni ed enti locali (prima della legge Cost. n.3/2001 svolto, rispettivamente, dalla Commissione statale di controllo e dal Co.Re.Co.), controllo che potrebbe essere accettato dai predetti enti solo se svolto proprio dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (che, come è noto, è organo di natura magistratuale dello Stato-comunità, cioè della Repubblica nella sua unità, e non dello Stato-persona), unica Istituzione che, oltre ad avere adeguata competenza in materia, assicura la necessaria terzietà ed indipendenza. Infatti, basti pensare che le Sezioni regionali di controllo devono (ai sensi dell’art.7, comma 7, della "legge La Loggia") verificare, tra l’altro, il rispetto degli equilibri di bilancio di Regioni ed enti locali in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ma il controllo successivo sulla gestione (almeno nella sua attuale configurazione) da questo punto di vista non è del tutto efficace: perché è, appunto, successivo (o, al massimo, concomitante), attualmente, quindi, manca del tutto una verifica preventiva (da parte di un organo di controllo esterno) del bilancio, dei suoi allegati e degli altri documenti programmatici (nonché del rendiconto) e della loro coerenza interna che possa garantire effettivamente il rispetto degli equilibri finanziari (quanto meno grazie all’effetto che certo la previsione del predetto controllo avrebbe di stimolo ad una maggiore attenzione nella redazione dei predetti documenti). 17) Nel contempo occorre rifiutare, con forza ed in tutte le sedi, l’idea di una Corte dei conti (o di ciò che ad essa si voglia far succedere) non unitaria, quale mero organo di controllo "esterno" (esterno tra virgolette) delle singole Regioni (e, quindi, tra l’altro, non più organo di natura magistratuale), con i relativi membri nominati e retribuiti dal controllato. In tal senso sicuramente costituisce un grave "vulnus" la previsione, ex art.7, comma 9, della "legge La Loggia", della possibilità che le Sezioni regionali di controllo siano integrate da due componenti, esperti "a termine" (cinque anni, non riconfermabili), il cui status "è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell’incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti", designati uno dal Consiglio regionale e uno dalle Autonomie Locali e "con oneri finanziari a carico della Regione". La evidente troppo stretta "commistione" che ne deriva con la classe politica locale (che, oltre ad esprimere i vertici politici ed amministrativi degli enti regionali e locali controllati, deve procedere ora anche a tali designazioni in seno all’organo controllore - che deve rimanere "esterno", indipendente e di natura magistratuale), rende, forse, non molto opportuna tale disposizione. Meglio sarebbe, per lo meno, la sua trasformazione nella previsione della possibilità per il magistrato istruttore di avvalersi di esperti aggregati che restino, però, esterni rispetto al collegio deliberante. Ad ogni modo occorre precisare, nelle sedi competenti, ciò che pare evidente e cioè che tali componenti di designazione regionale e locale devono essere impiegati nel rispetto delle finalità per le quali la "legge La Loggia" ha previsto l’apporto della loro specifica professionalità e cioè esclusivamente per il controllo su Regioni ed enti locali (che la suddetta legge ha ridefinito). Perciò non è possibile, ovviamente, il loro impiego per il controllo su amministrazioni statali e, quindi, per il controllo preventivo e successivo di legittimità su atti svolto dalle Sezioni regionali di controllo (che riguarda, come è noto, solo atti di amministrazioni periferiche dello Stato). L’attuazione di tale norma, comunque, rende insostenibile l’invio, da ora in poi, di ulteriori consiglieri di nomina governativa presso le Sezioni regionali di controllo. Occorre, inoltre, che il Consiglio di Presidenza della Corte, in sede di rilascio del parere obbligatorio sulla idoneità sia dei consiglieri di nomina governativa sia degli esperti di designazione regionale e locale, presti grande attenzione alla valutazione della effettiva sussistenza della specifica professionalità richiesta (tale da motivare, peraltro, l’esonero dal normale concorso pubblico) e anche dell’età di coloro che vengono proposti (che, evidentemente, non possono essere né di età troppo avanzata, ma neanche essere troppo giovani). Al riguardo sarebbe forse opportuno ridefinire modalità e criteri adeguati per il rilascio dei predetti pareri di idoneità (da applicare, poi, senza deroghe o eccezioni) onde assicurare effettive garanzie di assoluta indipendenza e competenza e fissare seri limiti di età (minima e massima). In ogni caso occorre evitare che tale parere possa rischiare di essere assimilato ad una mera e formale "presa d’atto". Inoltre, per gli stessi motivi, occorre decisamente invertire la recente tendenza a privilegiare, per i neoreferendari, e quindi vincitori di concorso, la destinazione presso Procure e Sezioni giurisdizionali (basti osservare che attualmente su 59 referendari solo 18 sono in servizio presso Uffici di controllo, ma soprattutto che tale rapporto tende a ridursi: i primi referendari, infatti, sono oggi addirittura solo 9 su 54). Essi, invece, dovrebbero esser destinati, almeno per il momento, in modo prioritario alle Sezioni regionali di controllo (i cui compiti, come detto, sono stati notevolmente ampliati), in molte delle quali i componenti in servizio reclutati per concorso potrebbero presto essere in minoranza, fornendo così ulteriori argomenti a coloro che, in modo più o meno palese, mettono in discussione la magistratualità del controllo svolto dalla Corte dei conti e, in prospettiva, la stessa esistenza dell’Istituto come magistratura. A proposito dei magistrati che rivestono le qualifiche iniziali della carriera di magistrato della Corte dei conti (referendario e primo referendario), l’inserimento al loro fianco nelle Sezioni regionali di controllo anche degli esperti di nomina regionale e locale, equiparati, come detto, per la durata dell’incarico, ai consiglieri della Corte, ripropone, inevitabilmente, e rende improcrastinabile la soluzione della questione della necessaria accelerazione dei tempi attualmente previsti per l’accesso dei referendari e dei primi referendari alla qualifica di consigliere, problema che, peraltro, è reso ancora più grave dalla attuale forte sperequazione retributiva sussistente tra il personale di magistratura e la dirigenza pubblica, specie quella di I fascia (cosa questa che inevitabilmente rende sempre meno "appetibile" il concorso per magistrato contabile ai più preparati tra i possibili candidati). 18) I recenti clamorosi scandali finanziari, quali il caso ENRON prima ed i casi della CIRIO e della PARMALAT poi, hanno dimostrato ampiamente, se pur ce ne fosse stato bisogno, che le società di revisione (anche illustri e potenti, come l’Artur Andersen) non sono poi tanto "esterne", e che, quindi, non è il massimo per la collettività auspicare la trasformazione della Corte dei conti in una entità assimilabile ad una società di revisione (a volte anche alcuni esponenti della Corte dei conti hanno, in qualche modo, manifestato di aspirare ad un "modello" simile); meglio, invece, tenersi una magistratura unitaria, terza, imparziale ed indipendente, se si vuole un vero controllo esterno (senza virgolette). 19) E’ necessario, quindi, far capire a tutti che il controllo affidato ad un organo terzo e di natura magistratuale come la Corte dei conti è l’unica garanzia possibile per il "federalismo solidale": esso, infatti, da un lato garantisce le regioni ricche che temono sperperi delle risorse che, in applicazione dei meccanismi costituzionalmente previsti per la "perequazione delle risorse finanziarie", sono e saranno costrette a dirottare verso quelle meno sviluppate (sacrificando così le istanze interne, inevitabilmente egoistiche, tendenti ad un utilizzo di tali risorse per il miglioramento e l’ampliamento dei propri servizi pubblici e/o per la riduzione dei propri tributi), ma garantisce, dall’altro, anche quelle in ritardo di sviluppo, perché c’è una magistratura che verifica i loro conti ed il buon utilizzo delle risorse aggiuntive che vengono loro affidate, assicurando così, in ultima analisi, che quel flusso non venga in futuro interrotto. Ed è del tutto evidente che il venir meno della "solidarietà" tra aree sviluppate ed aree in ritardo determinerebbe un successivo, inevitabile, accrescimento del divario economico e culturale tra di esse, con il rischio di uno spostamento di aziende nelle zone del Paese che offrono servizi ed infrastrutture migliori, di una migrazione di parte dei ceti intellettuali e benestanti in quelle zone (dove troverebbero migliore scuola, università, assistenza sanitaria… ed, in generale, una migliore e più efficiente pubblica amministrazione e, quindi, migliori servizi a costi, peraltro, inferiori), con l’eventuale utilizzo dei ceti meno abbienti delle aree in ritardo (in genere, quelle meridionali), e quindi con più alti tassi di disoccupazione, come semplice manodopera nelle aree più sviluppate, con sempre più ridotte possibilità per questi di riscatto e di emancipazione (se le scuole e le università nel Sud diventano "di serie B"!)…. Pare ovvio che nessuno si fiderebbe, in questa materia, di verifiche, validazioni, certificazioni e monitoraggi posti in essere da organi di controllo interno, siano essi espressione delle Amministrazioni che ricevono tali risorse finanziarie siano essi espressione di quelle che alimentano i meccanismi di perequazione. Per di più, occorre ricordare che, sino ad oggi, gli organi di controllo interno (anche nei casi, non generalizzati, in cui siano stati almeno formalmente costituiti) in pratica hanno, il più delle volte, funzionato poco e che, comunque, per loro natura, essi sono "sostanzialmente" parte integrante dell’amministrazione attiva (e, quindi, non potranno mai essere dotati di sufficienti garanzie di terzietà e di indipendenza), mentre per quanto riguarda le società di revisione basti ciò che s’è detto prima. Perciò la Corte dei conti può (e deve), in questa ottica, proporsi come un essenziale baluardo dell’Unità nazionale evitando che, dall’applicazione pratica dell’attuale riforma "federalista" e della prossima "devolution", possano derivare strumentali argomentazioni "separatistiche". Anche per questo occorre diffondere (con tutti i moderni mezzi di comunicazione) la consapevolezza che la Corte dei conti, come ricordato prima, non è un organo dello Stato-persona (dello Stato centrale), ma dello Stato-comunità, cioè della Repubblica (costituita da Comuni, Città Metropolitane, Province, Regioni e Stato). In conclusione, se si afferma l’immagine di una Corte dei conti innocua, prima nella sua attività di controllo e poi anche nelle funzioni giurisdizionali, il massimo che ci si può aspettare in futuro è la sua trasformazione in authority (in controtendenza, tra l’altro, rispetto all’orientamento attuale volto a ridurre il numero di tali organismi, che sembra non abbiano dato, in genere, una gran prova di sé) oppure in un Ufficio studi o in una "società di revisione". E, comunque, se non si rivitalizza e non si salvaguardano dignità e prestigio delle funzioni di controllo della Corte dei conti (scongiurando, nel contempo, ogni rischio, per chi esercita quelle funzioni, di cessare di essere un magistrato) probabilmente si assisterà ad una sempre più accentuata "fuga" di magistrati contabili, soprattutto quelli giovani e "periferici", verso le Procure e le Sezioni giurisdizionali. Il Consiglio di Presidenza e l’Associazione Magistrati della Corte dei conti sono strumenti essenziali per spingere verso un cambio di rotta, verso uno scatto di orgoglio d’Istituto che, tra l’altro, porti la Corte a difendere con ancora più vigore la propria indispensabile autonomia dal potere politico e per far capire, con ogni mezzo a disposizione, agli organi elettivi (innanzi tutto al Parlamento ed ai Consigli regionali e delle autonomie locali), ma anche all’opinione pubblica, che una Corte dei conti (nella sua unità) autonoma, indipendente (e, quindi, magistratura), efficiente ed efficace è interesse di tutti, anche della classe politica, e che le funzioni svolte e l’esperienza maturata dall’Istituto costituiscono un patrimonio insostituibile della collettività. Potenza, 7 ottobre 2004 Antonio Nenna
rifless. controllo cdc (10.04)
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