I limiti alla discrezionalità medica nella
prescrizione dei farmaci a carico del SSN e la giurisdizione della Corte
dei conti sui danni da iperprescrittività,
di Massimiliano Minerva, magistrato della
Corte dei conti
1. Il quadro normativo. 2. I limiti alla discrezionalità
medica nella prescrizione dei farmaci a carico del
SSN 3. L’iperprescrittività farmaceutica in
senso ampio come fatto illecito 4. Il rapporto di servizio tra (i medici di
medicina generale e) i titolari di farmacie private ed il Servizio sanitario
nazionale (regionale)
1. In campo sanitario-farmaceutico il nostro ordinamento giuridico
si ispira al principio, di rilievo costituzionale,
della tutela della salute dei cittadini e della garanzia di cure gratuite agli
indigenti (art. 32 Cost.), realizzato attraverso il contemperamento tra
l’esigenza (pubblica) di apprestare opportune forme di controllo-vigilanza
sulla somministrazione di medicinali - realizzata anche attraverso l’istituto
della prescrizione medica - e il diritto, anch’esso di rilievo costituzionale
(art. 41 Cost.), al libero esercizio di un’attività economica (vendita di
prodotti farmaceutici).
Per questi motivi, l’accesso dei cittadini al bene farmaco
non è libero, ma disciplinato da norme speciali che lo sottraggono alle leggi
generali sul commercio, riservando al farmacista in via primaria ed assoluta
la dispensazione al pubblico, su necessaria
indicazione del medico (Testo unico delle leggi sanitarie di cui al Regio
Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in particolare art. 122).
In questo contesto si pone la prescrizione (o
ricetta) medica, che è l’autorizzazione scritta del medico volta a disporre la
consegna al paziente del medicinale da parte del farmacista, il quale, in
deroga alla disciplina ordinaria sul libero commercio, è il solo autorizzato
ad effettuarla (Cass. Civ., sez. II, 27.11.1962,
n. 3214). La spedizione di una ricetta è quindi conseguenza di
una autorizzazione alla quale il farmacista dà
effetto giuridico dopo averne accertata la conformità a legge.
Ma, soprattutto, ai nostri fini, la funzione della
prescrizione medica redatta sul modulo regionale è quella di rendere possibile
(autorizzare) l’assunzione di un onere finanziario a carico
dell’amministrazione sanitaria.
La disciplina dell’attività prescrittiva di
medicinali è contenuta in numerose disposizioni di legge (tra le altre, art. 2
della legge n. 531 del 29.12.1987, art. 4 del d. l.vo
30.12.1992, n. 539 art. 1, co. 4, della legge
8.8.1996, n. 425, art. 3 legge 8 aprile 1998, n. 94, DM
11.7.1988, n. 350, DM 2.8.2001) e, in particolare, nel citato
Accordo collettivo nazionale reso esecutivo con il
dPR 270/2000, che, dopo aver definito, al
comma 1 dell’art. 15-bis, il medico di medicina generale come colui che, tra
l’altro, “assicura l’appropriatezza nell’utilizzo
delle risorse messe a disposizione dalla Azienda per l’erogazione dei livelli
essenziali ed appropriati di assistenza…” (affermazione ripetuta anche
all’art. 31, co. 3, lett. B, ultimo punto),
ricerca “la sistematica riduzione degli sprechi nell’uso delle risorse
disponibili mediante adozione di principi di qualità e di medicina basata
sulle evidenze scientifiche”, puntualizza al comma successivo che “le
prescrizioni di prestazioni specialistiche, comprese le diagnostiche,
farmaceutiche e di ricovero, del medico di medicina generale si attengono ai
principi sopra enunciati e avvengono secondo scienza e coscienza”.
Quest’ultimo principio viene
ribadito nella norma fondamentale in materia, dettata dall’art. 36
dell’Accordo, secondo cui “la prescrizione dei medicinali avviene, per qualità
e per quantità, secondo scienza e coscienza, con le modalità stabilite
dalla legislazione vigente nel rispetto del prontuario terapeutico nazionale,
così come riclassificato dall’art. 8 della legge
24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni”.
Tale ultima disposizione di legge (art. 8, l. n. 537/1993) ha fissato i
criteri in base ai quali la CUF (Commissione unica del farmaco operante presso
il Ministero della Sanità, ora Salute) deve classificare i farmaci che entrano
in commercio: classe A (farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche) a
totale carico del SSN; classe B (farmaci diversi
dai precedenti ma di rilevante interesse terapeutico) a parziale carico del
SSN (50%), classe abolita a partire dal 1° luglio 2001); classe C (altri
farmaci privi delle caratteristiche dei farmaci di cui alle classi A e B) a
carico dei cittadini, spesso sotto forma di prodotti da banco o senza obbligo
di ricetta medica. Inoltre, per alcune categorie di farmaci di classe A (e
fino al 2001, di classe B), sono state introdotte delle “note” che limitano la
rimborsabilità a carico del
SSN solo a determinate indicazioni terapeutiche (note CUF, revisionate da
ultimo con DM 22 dicembre 2000): il medico che li prescrive deve indicare
sulla ricetta il numero di nota del farmaco e controfirmare. Infine, per i
medicinali privi di dati certi di efficacia
terapeutica e di sicurezza a lungo termine è stata predisposta l’attivazione
di un sistema di sorveglianza sui pazienti affetti da determinate patologie,
attraverso l’istituzione del c.d. “registro USL”, secondo cui la prescrizione
medica deve essere obbligatoriamente accompagnata da una segnalazione alla ASL
da parte del medico prescrittore, riportante
diagnosi e terapia impostata.
Successivamente, l’art. 3 della legge 8 aprile
1998, ha ribadito e reso esplicito il principio fondamentale in materia
secondo cui “il medico, nel prescrivere una specialità medicinale o altro
medicinale prodotto industrialmente, si attiene alle indicazioni terapeutiche,
alle vie e alle modalità di somministrazione previste dall’autorizzazione
all’immissione in commercio rilasciata dal Ministero della sanità“ (scheda
tecnica ministeriale). L’eccezione alla regola appena illustrata è soggetta a
limitazioni e condizioni severissime (comma 2): dimostrare che la patologia
per la quale si propone un trattamento o una via di somministrazione
alternativa, non previsto dalla scheda ministeriale, non è curabile utilmente
con altri farmaci per i quali sia già approvata quella
indicazione terapeutica; raccogliere per iscritto per ciascun caso il
consenso informato; dimostrare l’accreditamento internazionale di tale
modalità alternativa mediante pubblicazioni scientifiche (non monografie di un
autore); e resta comunque il fatto che la terapia farmacologia alternativa non
può essere accollata e’ a carico del SSN.
Anche le rigide modalità di consegna (al medico)
del ricettario contenente i moduli per le prescrizioni, nel responsabilizzare
il medico nell’attività di somministrazione dei farmaci attraverso il SSN,
dimostrano la sicura rilevanza pubblica e l’attenzione posta dal legislatore
su tale momento dell’attività professionale medica. Difatti, il bollettario
regionale, contenente le ricette mediche numerate, che
viene consegnato al medico personalmente e, comunque, nominativamente,
altro non è che un bene pubblico, un titolo o valore, della cui conservazione,
utilizzo e gestione è responsabile lo stesso medico: vengono prodotti e
distribuiti dal Poligrafico dello Stato in esclusiva per il SSN, su “carta di
sicurezza” (filigranata), consegnati alle Regioni che li distribuisce alle ASL,
sulla base dei rispettivi fabbisogni. Queste ultime provvedono alla custodia e
alla consegna, secondo un rigido protocollo, dei ricettari ai medici …”avendo
cura di procedere in ogni caso alla registrazione dei numeri identificativi
delle ricette consegnate al singolo medico” (DM 11.7.1988
“Disciplina dell’impiego nel Servizio Sanitario Nazionale del ricettario
standardizzato a lettura automatica”, artt. 3 e 4
e cap. 3 del disciplinare tecnico allegato), operazione che comprende
l’annotazione del range di ricette assegnate al
medico espresso con il primo e l’ultimo progressivo, il codice del soggetto
cui sono state assegnate le ricette, la relativa tipologia e la data di
consegna.
2. Dall’esame della disciplina appena sintetizzata, si deduce che la
prescrizione medica, con particolare riferimento alla prescrizione di
medicinali, rientra nella esclusiva sfera volitiva
e, dunque, nella esclusiva responsabilità del medico
prescrittore, almeno con riferimento alla scelta ed indicazione della
terapia farmacologia in relazione alla patologia riscontrata,
nonchè ai tempi, dosi e modalità di
somministrazione del farmaco. In questa ottica, il
suggerimento terapeutico di uno specialista, portato a sostegno della terapia
praticata, non rileva, in quanto è sempre il medico
prescrittore che si assume totalmente la responsabilità
prescrittiva e ciò sia dal punto di vista
deontologico, sia dal punto di vista della responsabilità medica
(relativamente ad eventuali danni al paziente), sia dal punto di vista
economico per quanto riguarda la concedibilità del
farmaco prescritto da parte del SSN. Il medico che trascrive la ricetta dello
specialista, quindi, condivide in tutto la scelta
terapeutica e ne assume la responsabilità.
Inoltre, la normativa citata evidenzia che la ricetta medica - ben lungi
dall’essere affidata alla totale discrezionalità del professionista - deve
essere effettuata, oltre che “secondo scienza e
coscienza”, nel rispetto delle norme di settore, delle limitazioni e delle
indicazioni fornite dal Ministero della sanità (ora salute) nelle schede
tecniche ed eventualmente contenute nelle c.d. note CUF, nonché dei seguenti
principi:
a)
economicità e riduzione degli sprechi: nella nuova logica dell’azienda
ASL anche il medico convenzionato è coinvolto nelle decisioni
gestionali sulla utilizzazione delle risorse ed è
parte di un complesso sistema organizzativo che ha il compito istituzionale di
erogare l’assistenza sanitaria sul territorio utilizzando fondi pubblici e
che, a tal fine, si avvale di molteplici strumenti operativi e risorse
professionali (di varia natura, provenienza e disciplina). In tale
contesto, i risultati positivi non dipendono solo
dall’esercizio dell’attività medica, ma dal combinarsi delle attività
prettamente professionali con gli elementi organizzativi e le risorse
disponibili, con la conseguenza che tutti gli operatori sanitari (dotati di
una certa autonomia e che in sostanza partecipano a processi decisionali di
tipo produttivo o, comunque, di forte impatto economico-finanziario) sono
responsabilizzati nella utilizzazione appropriata delle risorse finanziarie
pubbliche (v. anche codice deontologico, art. 12) e devono uniformare la loro
attività (in questo caso prescrittiva) al
principio della ottimizzazione di quelle risorse.
b)
appropriatezza, nel senso che ad ogni patologia deve corrispondere
esclusivamente la prescrizione di farmaci (principi attivi) che
risultino tali - per quantità, qualità e modalità
di somministrazione - da indurre un miglioramento nelle condizioni di salute
del paziente, con conseguente illiceità di comportamenti prescrittivi che
portino il paziente ad un consumo di farmaci incongruo od inadeguato, anche in
considerazione dei maggiori rischi per la salute che l’adozione di tale
pratica comporta. In questa prospettiva, è bene ricordare che è preciso
obbligo del medico (come afferma anche l’art. 31, comma 3, lett. b)
dell’Accordo) “lo sviluppo e la diffusione del corretto uso del farmaco
nell’ambito della quotidiana attività assistenziale”.
c) efficacia dell’intervento:
ovviamente il medico deve sempre finalizzare la
prescrizione di un medicinale alla cura della patologia lamentata e
riscontrata, tentando di ottimizzare il rapporto mezzi (farmaci) – risultato
(miglioramento condizioni di salute), in modo da raggiungere il massimo
risultato con il minimo impiego di principio attivo (comunque tossico).
Che la discrezionalità (tecnica) del medico dei servizi di medicina generale
nell’attività prescrittiva di
medicinali non sia illimitata è affermazione che si ritrova anche nella
giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui al riguardo sussiste sia
“l’obbligo di attenersi alle modalità sancite dall’accordo collettivo, ossia
l’obbligo di non superare la prescrizione di tre pezzi per ciascuna ricetta, a
maggior ragione vigente nel caso di più prescrizioni dello stesso prodotto
nella stessa ricetta, sia la sindacabilità delle
scelte terapeutiche e sanitarie del medico che coeteris
paribus si pongano in contrasto con quelle
effettuate dalla generalità degli altri medici, fatta ovviamente salva la
prova del contrario, il cui onere incombe sul medico stesso”.
Con la conseguenza che è qualificabile come “illecito
disciplinare sanzionabile “l’iperprescrizione” di
farmaci, perché essa costituisce la situazione più frequente di scostamento,
più o meno giustificato, tra le scelte del medico e quelle della generalità
degli altri sanitari, laddove l’interessato non dia la dimostrazione
plausibile dell’eventuale particolarità delle patologie da lui trattate”
(Consiglio di Stato, sez. V, 19 settembre 1995, n. 1310, cit.).
Del resto, le limitazioni alla discrezionalità tecnico-medica e le indicazioni
quali-quantitative che devono essere rispettate
nella redazione della c.d. ricetta medica trovano
una evidente giustificazione sul piano della finanza pubblica, laddove si
consideri che, da un lato, si tratta di prestazioni a carico del Servizio
Sanitario Nazionale (della collettività) e che, dunque, ciascuna prescrizione,
qualora sia rimborsabile dalla ASL, comporta l’assunzione del relativo onere
di spesa per il bilancio pubblico, dall’altro, il nostro Paese ha storicamente
una notevole propensione all’uso (ed abuso) di farmaci, tanto che numerosi
sono i provvedimenti normativi (da ultimo il
Decreto-legge 3 marzo 2003, n. 32, “Disposizioni urgenti per
contrastare gli illeciti nel settore sanitario”, peraltro non convertito in
legge) tesi ad arginare il noto fenomeno della lievitazione della spesa
farmaceutica (che nel 1998 rappresentava il 12% della spesa sanitaria
complessiva, comprensiva di personale e beni e servizi).
3. Nessun dubbio sussiste circa la responsabilità dei soggetti
prescrittori in caso di
iperprescrittività in senso stretto, intesa come
superamento del quantitativo di farmaco assumibile dall’assistito in un
determinato periodo di tempo, risultante dalle indicazioni contenute nelle
schede ministeriali relative ai farmaci depositate presso il Ministero della
Salute - che contengono, tra l’altro, composizione
quali-quantitativa, informazioni cliniche (controindicazioni,
precauzioni d’uso, reazioni avverse, interazioni, informazioni sul
sovradosaggio) e proprietà
farmacologiche (farmacodinamica e
farmacocinetica) – e, laddove esistenti, nelle
note della Commissione Unica del Farmaco (note CUF).
Va, difatti, ricordato che secondo l’art. 3, comma 1, della legge 8 aprile
1998, n. 94, nessun medico può prescrivere farmaci con indicazioni e
modalità diverse rispetto alla scheda tecnica
ministeriale (che viene continuamente aggiornata). Inoltre, come già rilevato,
l’art. 36 dell’Accordo di settore, dispone che “la prescrizione dei medicinali
avviene, per qualità e per quantità, secondo scienza e coscienza, con le
modalità stabilite dalla legislazione vigente nel
rispetto del prontuario terapeutico nazionale…”. Infine,
la disposizione di cui all’art. 1, comma 4, del d.l. 20 giugno 1996, n. 323,
conv. in l. 8
agosto 1996, n. 425, impone al medico di rimborsare al SSN il farmaco
prescritto senza osservare le condizioni e le limitazioni previste nei
provvedimenti della CUF.
Ma, invero, nel contesto normativo descritto sub 2,
anche l’iperprescrittività in senso ampio, qualora
presenti determinati caratteri, potrà portare ad una affermazione di
responsabilità di medici e titolari di farmacie per i danni causati alle
pubbliche finanze.
Difatti, lo scostamento tra le scelte prescrittive
del singolo medico e le scelte della generalità degli altri professionisti (iperprescrittività
in senso ampio) che presenti i caratteri della ripetizione continua nel tempo
e della abnormità nella
misura e che avvenga nonostante i periodici costanti e puntuali avvertimenti
dell’amministrazione sanitaria circa l’atteggiamento
iper-prescrittivo, costituisce un comportamento illecito fonte (come di
responsabilità disciplinare nell’esatta impostazione, condivisa in questa
sede, della citata sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 1310 del 1995)
di danno alle pubbliche finanze, sotto forma della quota parte di rimborsi
erogati dal Servizio sanitario nazionale in più rispetto alla media degli
altri sanitari.
Ciò in quanto l’attività
prescrittiva del medico di medicina generale si deve ispirare, tra
l’altro, al principio già richiamato (sub 2) del raggiungimento di obiettivi
di economicità e risparmio delle risorse
finanziarie pubbliche, su cui, in definitiva, ogni scelta terapeutica del
medico va ad incidere, impostazione resa del resto manifesta, oltre che sul
piano individuale dalle norme dell’accordo collettivo e del codice
deontologico già ricordate, dalle numerose disposizioni normative che, specie
negli ultimi anni, hanno adottato misure di contenimento della spesa
farmaceutica (ad es. legge 23 dicembre 1996, n. 648, di
conv. in legge del d.l. 21.10.1996, n. 536 e
tutte le norme richiamate nella nota della Federfarma
del 1998). In particolare la disposizione di cui all’art.
1, comma 4, del d.l. 20 giugno 1996, n. 323, conv.
in l. 8 agosto 1996, n. 425, che impone al medico
di rimborsare al SSN il farmaco prescritto senza osservare le condizioni e le
limitazioni previste nei provvedimenti della CUF.
Va inoltre considerato che le limitazioni numeriche
che la legge (art. 2, co. 3, del d.l. 30.10.1987,
n. 443, conv. in l.
2.9.1987, n. 531) impone relativamente al numero di pezzi (due, ovvero sei nel
caso degli antibiotici in confezione monodose) prescrivibili per ricetta non
possono essere aggirate attraverso la redazione (addirittura nello
stesso giorno o in giorni successivi o molto vicini tra loro) di differenti e
numerose ricette che prescrivono l’identico farmaco o principio attivo,
realizzando cioè una sorta di “frazionamento artificioso della prescrizione di
medicinali”, come avviene in molti casi, in cui si può riscontrare una
consecutività di prescrizioni, che perdura per
tutto l'anno, di analoghi principi attivi, anche se di ditte
farmaceutiche diverse.
Un’ulteriore considerazione: non deve essere
dimenticato, anche ai fini della valutazione delle responsabilità dei soggetti
iperprescrittori e del loro atteggiamento
psicologico, che, se è vero che la disciplina sopra sintetizzata comporta che
siano rimborsabili soltanto le prescrizioni di medicinali redatte nel rispetto
delle regole e dei principi richiamati, il medico di medicina generale che
ritenga di prescrivere al proprio paziente una terapia
farmacologica che, per quantità di principio attivo da assumere o per
le modalità di somministrazione, non consenta l’addebito al Servizio
Sanitario Nazionale della relativa spesa, potrà egualmente farlo, ma senza
utilizzare il modello regionale di ricetta e senza accollare così la relativa
spesa all’erario, che, invece, verrà sostenuta dal paziente stesso.
Venendo alle tecniche di quantificazione di questo particolare tipo di
danno, andrebbe preso a riferimento il totale della spesa posta a carico
del SSN dai medici
iperprescrittori - così come rilevate dal sistema di monitoraggio della
spesa farmaceutica ormai in via di adozione presso tutte le ASL -
dividendo tale somma per il numero degli assistibili (numero di pazienti che
risultano formalmente in carico al medico), in modo da ottenere la rispettiva
spesa per assistibile effettivamente addebitata al SSN, parametro messo a
confronto con la media di tutti gli altri sanitari nel territorio, allo scopo
di ottenere, per differenza, la quota di rimborso in eccedenza addebitato alla
ASL per assistibile. Da sottolineare che la media
utilizzata quale parametro di riferimento per valutare l’iper-prescrittività
– intesa, nella definizione accolta in questa sede quale scostamento
consapevole, ripetuto nel tempo e abnorme nella misura, tra le scelte del
singolo medico e la scelta della generalità degli altri professionisti - non è
la media aritmetica pura, ma una media maggiorata con il meccanismo della
“deviazione standard” (o scarto quadratico medio), vale a dire di una
grandezza che, con un particolare procedimento matematico, indica la media
degli scarti, ovvero di quanto una certa misura differisce dalla media del
campione di riferimento. Ebbene, qualora nonostante questo procedimento – che
compensa completamente, tenendone conto, le variabilità dei pazienti per età,
condizioni di salute, ecc. - e nonostante si aggiungano alla media aritmetica
della spesa per assistibile non una, ma ben due
deviazioni standard, i medici iperprescrittori,
si situino molto al di sopra di tale valore, già di per sé maggiorato di
molto, saremo certamente di fronte a comportamenti patologici e la relativa
misura potrà essere considerata danno risarcibile.
4. Dei danni causati alle pubbliche finanze da
atteggiamenti iperprescrittivi in senso ampio,
nonché di quelli causati dall’ipeprescrittività
in senso stretto, dovranno essere chiamati a rispondere i medici
prescrittori dei farmaci e i titolari di farmacie,
questi ultimi nel solo caso in cui i pazienti dichiarino di non aver mai
acquistato il farmaco o, addirittura, di non essersi mai recati nella farmacia
che, invece, risulta aver richiesto (ed ottenuto) il rimborso alla ASL e si
dimostri, dunque, che vi sono farmaci
rimborsati dall’ASL e mai acquistati dalla farmacia stessa, comportamento
questo che lascia intravedere se non la connivenza quanto meno un tacito
accordo tra i farmacisti ed i medici iperprescrittori.
Per quanto riguarda la sussistenza di un vero e proprio rapporto di servizio
tra il medico convenzionato e l’ASL di
appartenenza, essa costituisce ormai ius
receptum, in quanto nell’attività da questo
svolta la Corte di Cassazione ha da tempo rilevato elementi da cui scaturisce
l’esistenza del rapporto di servizio (di fonte convenzionale) con
l’Amministrazione sanitaria. Si tratta dei seguenti
adempimenti: identificazione degli assistiti e accertamento del loro diritto
alle prestazioni sanitarie; rilascio di certificazioni sanitarie; compilazione
di prescrizioni farmaceutiche (Corte di Cassazione, SS.UU:
n. 6442 del 18 dicembre 1985 e n. 9957 del 13/11/1996). In particolare
i compiti di certificazione sanitaria e finanziaria si
inseriscono nell’ambito dell’organizzazione strutturale, operativa e
procedimentale della ASL ed hanno natura
amministrativa, con la conseguenza che il professionista operando in forza di
una devoluzione da parte dell’amministrazione sanitaria, svolge tali compiti
in esecuzione di un rapporto di servizio (Corte Cass.,
SS.UU., 21 dicembre 1999, n. 922). Con la
precisazione che i rapporti convenzionali instaurati tra i medici di medicina
generale e gli enti preposti all’assistenza sanitaria, in base alle
disposizioni dell’art. 48 della l. 23 dicembre 1978, n. 833 e disciplinati da
accordi collettivi resi esecutivi con decreti del Presidente della Repubblica
(dapprima con il dPR 13
agosto 1981 e, da ultimo, dPR 28 luglio 2000, n.
270 di recepimento dei rispettivi Accordi
collettivo nazionale dei medici di medicina generale), hanno natura
privatistica di rapporti di prestazione d’opera
professionale, svolta con i caratteri della parasubordinazione (Corte
Cass., SS.UU. 22
novembre 1999, n. 813).
Con specifico riferimento all’attività di prescrizione di medicinali a carico
del Servizio Sanitario Nazionale, si è ulteriormente precisato che appartiene
alla giurisdizione della Corte dei conti l’azione per il ristoro del danno
arrecato dai medici convenzionati con il SSN a
seguito della redazione di prescrizioni inusuali, incongrue o incomplete, di
prescrizioni di medicinali agli assistiti in quantità eccessive o, comunque,
per finalità non terapeutiche, in dosi maggiori del consentito o con modalità
di somministrazioni diverse dal lecito (Corte Cass.,
SS.UU., 21 dicembre 1999, n. 922; Corte dei conti,
sez. II, 2 giugno 1998, n. 158/A; sez. II 30 maggio 1991, n. 209;
Sez. giur. Calabria 19
settembre 1996, n. 31).
La questione appare più controversa per quanto riguarda i titolari di farmacie
private.
In uno Stato moderno la “farmacia” è un complesso integrato di struttura,
professione e attività economica, necessariamente legato alla pubblica
amministrazione sanitaria, perché finalizzato alla tutela della salute
della comunità.
L’intervento pubblico nell’esercizio delle farmacie deriva istituzionalmente
dalla natura stessa del servizio farmaceutico, che è un’attività primaria
dello Stato (art. 32 Cost.), parte integrante dell’assistenza sanitaria (art.117
Cost.), esercitata (anche) da cittadini privati in possesso di determinati
requisiti culturali, professionali e morali.
In questo contesto la legge di riforma sanitaria
(l. 23 dicembre 1978, n. 833) annovera l’assistenza farmaceutica, alla stregua
dell’assistenza medico-generica, specialistica,
infermieristica ospedaliera, tra le prestazioni a carico del Servizio
Sanitario Nazionale (art. 25) ed affida alle farmacie il compito di erogare
l’assistenza in nome e per conto delle ASL, attribuendo inequivocabilmente
alle stesse una funzione amministrativa (art. 28). Il successivo art. 48,
riguardante il personale a rapporto convenzionale, nel fissare il contenuto
degli accordi collettivi nazionali, relativi ai medici convenzionati, estende
i criteri in esso contenuti alle convenzioni con le
altre categorie non mediche e, in particolare, alle convenzioni con le
farmacie di cui all’art. 28. Il rapporto convenzionale tra le farmacie e il
servizio sanitario nazionale è regolato dal
dPR n. 371 del 8.7.1998 “Regolamento recante
norme concernenti l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei
rapporti con le farmacie pubbliche e private” (che ha sostituito il precedente
dPR 21 febbraio 1989, n. 94) e dal relativo
accordo regionale (per l’Umbria) del 12 gennaio 2001.
Va soggiunto che per la Corte di Cassazione le convenzioni stipulate ai sensi
degli artt. 43 e 48 della legge 23 dicembre 1978
n. 833, si inquadrano nello schema delle
concessioni di pubblico servizio (Corte di Cassazione
Sez. VI penale, sent.
n. 11216 del 24/8/1989) e che dalla natura pubblica della convenzione
tra farmacie e ASL discende la qualificazione del farmacista come "incaricato
di pubblico servizio" (Corte di cassazione, Sezione: Sez.
II penale sent. n. 7761
del 27/6/1987; Sez. V penale,
sent. n. 4525 del 24/4/1991 ).
In siffatto contesto normativo e giurisprudenziale
non si può negare che l’erogazione dell’assistenza farmaceutica ed il rapporto
intercorrente tra farmacista e Servizio Sanitario Nazionale si ispirino agli
stessi principi che presiedono allo svolgimento dell’assistenza medica e che
regolano il rapporto intercorrente tra il medico convenzionato e il S.S.N.
Infatti, sia il medico che il farmacista sono professionisti convenzionati con
la A.S.L. (prima U.S.L.), qualificati dall’art. 48
della l. 833/1978 come "personale a rapporto convenzionale" del SSN; entrambi
partecipano all’erogazione di un pubblico servizio; sono tenuti all’osservanza
di procedure amministrative finalizzate all’espletamento del servizio
pubblico; soprattutto, ai nostri fini, entrambi dispongono con la loro
attività di risorse pubbliche.
Difatti, non vi è dubbio che, mentre nella vendita di prodotti di bellezza,
generi alimentari, calzature, il farmacista esercita un’attività meramente
commerciale, nella dispensazione dei prodotti
medicinali la figura del professionista imprenditore, per effetto delle
disposizioni che regolano tale attività e che sottopongono il farmacista ad
obblighi rispondenti ad esigenze pubbliche, si
inserisce in modo continuativo nell’organizzazione strutturale, operativa,
procedimentale dell’A.S.L..
Si tratta, in particolare dei seguenti adempimenti:
- controllo delle ricette presentate dagli assistiti: il farmacista verifica
la conformità al modello che dà diritto alla
dispensazione del farmaco a carico del SSN e
la esatta compilazione dello stesso da parte del medico
prescrittore (convenzione nazionale di cui al citato
dPR n. 371/1998, artt.
4 e 5); verifica la validità della ricetta rispetto alla data
di emissione (convenzione nazionale art. 5);
verifica se il farmaco prescritto è compreso nel prontuario terapeutico
nazionale (convenzione nazionale art. 3); verifica se sono soddisfatte le
condizioni di legge per la concedibilità di taluni
farmaci (indicazione della nota C.U.F.
sottoscritta dal medico); verifica se il numero di "pezzi" per ricetta è
contenuto nel limite di legge (art. 2, comma 3, legge 29/12/1987 n. 531; art.
2 D.L. 30/5/1994, n. 325); adempie agli obblighi previsti dall’art. 45 del
D.P.R. 9/10/1990 n. 309 ai fini della dispensazione
di stupefacenti e sostanze psicotrope (identificazione dell’assistito,
annotazione in calce alla ricetta degli estremi del documento di
riconoscimento, controllo che il dosaggio sia limitato ad una cura di durata
non superiore ad otto giorni);
- "tariffazione" della ricetta: determina, per i
farmaci galenici, l’applicazione dei prezzi stabiliti dall’apposita
Tariffa Nazionale approvata con il D.M. 18/8/1993 e successive modificazioni,
mentre per le specialità medicinali l’applicazione del bollino costituisce di
per sé tariffazione (convenzione nazionale art.
8);
- esazione del "ticket" dall’assistito per conto della
ASL:a tal fine tiene conto della fascia di appartenenza del medicinale,
delle esenzioni totali o parziali per patologia o per reddito;
- resa del conto alla ASL: presenta mensilmente la
distinta contabile riepilogativa (convenzione nazionale art. 9) con allegate
le ricette spedite nel mese (ed eventuali altri documenti a comprova delle
prestazioni eseguite, quali le bolle di accompagnamento delle bombole di
ossigeno medicinale). Sulla base di tale documento
contabile, la A.S.L. provvede a corrispondere al
farmacista il dovuto rimborso.
Per garantire l’osservanza delle disposizioni della convenzione nazionale il
farmacista è sottoposto, infine, alla vigilanza della
A.S.L., e alla eventuale applicazione di
misure cautelari e di sanzioni amministrative da parte delle Commissioni
provinciali e regionali, misure che vanno dal richiamo alla sospensione del
servizio farmaceutico convenzionato, fino alla risoluzione del rapporto
convenzionale.
Dal descritto quadro normativo si desume agevolmente che il farmacista
convenzionato, nell’attività di dispensazione dei
farmaci, si configura come professionista che, per conto dell’A.S.L.,
provvede all’erogazione di un pubblico servizio e, a tal fine, è sottoposto ad
obblighi specifici che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione
dell’Amministrazione sanitaria, con tutte le conseguenze in ordine alla
giurisdizione per i danni causati all’erario nell’esercizio di tale attività
(esattamente, in tal senso, Sezione giurisdizionale Liguria,
sent. 28 gennaio 2002, n. 82; Sezione
giur. Campania, 30 ottobre 2000, n. 94).
La responsabilità dei titolari di farmacie non deriva direttamente dall’iperprescrittività,
ma a questa è strettamente connessa, poichè la
ricetta medica contenente la prescrizione di farmaci comporta l’addebito del
costo del medicinale a carico del SSN (SSR)
soltanto se viene spedita dal farmacista, il quale, dunque sarà responsabile
dei danni causati all’erario dalla violazione delle norme che presiedono allo
svolgimento dell’attività di dispensazione dei
farmaci, a partire dalle richiamate disposizioni in materia di farmaci
rimborsabili, controllo delle modalità di compilazione delle ricette, rispetto
dell’obbligo di indicazione delle note CUF e controfirma, numero massimo di
pezzi prescrivibili, nonché (al diverso titolo di responsabilità contabile)
per la violazione delle norme che presiedono alla corretta
rendicontazione delle ricette spedite e rimborsate
dalla ASL.
Infine, le norme sul rimborso che il titolare di una farmacia privata
può richiedere ed ottenere dal Servizio sanitario nazionale
in relazione alla somministrazione al pubblico di
specialità medicinali (in particolare, dPR n.
371/1998) presuppongono l’avvenuta cessione del farmaco (in quanto prodotto
farmaceutico) al paziente-cliente, per cui non avrebbe rilievo in tale
prospettiva la mera circostanza dell’apposizione delle relative fustelle sulle
ricette a dimostrazione dell’esistenza dei prodotti farmaceutici (di cui è
stato chiesto il rimborso alla ASL, ma che, ad esempio, non risultano
acquistati dai rispettivi fornitori). Ciò in quanto
il Servizio sanitario nazionale dovrebbe rimborsare la vendita - in genere al
paziente o a un suo parente-delegato all’acquisto ed al ritiro,
purchè provvisto di prescrizione medica - dei
farmaci in quanto tali (come operazione economica di cessione contro
corrispettivo di un bene): il presupposto implicito di tutta la normativa in
discorso è che il farmaco di cui si è chiesto il rimborso sia stato
effettivamente e non fittiziamente venduto,
acquistato dal cliente e consumato dal paziente; diversamente (se, ad esempio,
i pazienti o i loro parenti dichiarano di non aver mai acquistato il farmaco
che risulta spedito presso la farmacia x o, addirittura, di non essersi mai
recati presso la farmacia), il rimborso a carico della ASL non è dovuto perché
relativo ad una operazione economica fittizia, non interessando in sede di
responsabilità amministrativa se siano stati apposti sulle ricette, ai fini
del rimborso, i bollini relativi a prodotti solo inesistenti o scaduti o
altro.
A tale ultimo riguardo, un segnale certamente positivo,
in una ottica più generale, viene dalla disposizione di cui all’art. 52,
co. 9, della legge 289/2002 (finanziaria per il
2003): “Anche al fine di potenziare il processo di attivazione del
monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e
ospedaliere…di contenere la spesa sanitaria, nonche'
di accelerare l'informatizzazione del sistema sanitario e dei relativi
rapporti con i cittadini e le pubbliche amministrazioni e gli incaricati dei
pubblici servizi, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, il
Ministro dell'interno, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri
decreti di natura non regolamentare stabilisce le
modalita' per l'assorbimento, in via sperimentale e senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della tessera recante il codice
fiscale nella carta nazionale dei servizi e per la progressiva utilizzazione
della carta medesima ai fini sopra descritti”.
Appare, difatti, evidente, che soltanto quando verrà
adottata la numerazione delle singole confezioni di medicinali (tramite codici
a lettura ottica, come avviene oggi per le ricette) ed adottata la carta
sanitaria personale (su cui sarà possibile memorizzare per ogni paziente, tra
gli altri dati, gli estremi della ricetta medica, il medico
prescrittore e, appunto, i farmaci acquistati,
attraverso il loro numero identificativo), si potrà tenere effettivamente
sotto controllo la spesa farmaceutica nazionale e raggiungere l’obiettivo
strategico del suo contenimento.