FALSO IN BILANCIO E BANCAROTTA FRAUDOLENTA DOPO LA RIFORMA DEI REATI SOCIETARI. PROBLEMATICHE DI DIRITTO INTERTEMPORALE E SOSTANZIALE, di Diego M. Miele

Premessa – 1. La Legge delega 3 ottobre 2001, n. 366 – 2. Le novità apportate dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002, nr. 61 – 3. Principio di legalità e la successione di norme nel tempo – 4. Profili di diritto intertemporale – 5. L’introduzione della nuova disciplina del falso in bilancio e della bancarotta fraudolenta impropria – 6. La sentenza della Corte di Cassazione a Sezione Unite 26 marzo – 16 giugno 2003 n. 25887: la “continuità limitata” – 7. Le problematiche processuali

 
 

 

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Premessa

La riformulazione del Titolo Undicesimo del quinto Libro del Codice Civile ad opera del D. Lgs.  11 aprile 2002, n. 61 ha sollevato complesse questioni circa la successione nel tempo di norme incriminatici che prevedono i reati di falso in bilancio (nuovi artt. 2621 e 2622 del Codice Civile) o di bancarotta fraudolenta impropria (nuovo art. 223, comma 2°, n.1 del R.D. 16 marzo 1942, n.267), laddove i giudizi siano ancora pendenti.

Attorno alle due norme appena citate si sono concentrati i più accesi dibattiti in dottrina e giurisprudenza.

 

1.    La Legge delega 3 ottobre 2001, n. 366

Recependo le conclusioni della Commissione “Mirone”, la Legge delega 3 ottobre 2001, n. 366 commetteva incarico al Governo di ridisegnare la disciplina sociale delle società, singola fase di un più vasto processo di rivisitazione di tutti gli istituti di diritto civile, commerciale e tributario implicanti le persone giuridiche.

La delega trovava attuazione con il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, divenuto immediatamente oggetto di confronto tra chi ha apprezzato la riforma per lo sforzo encomiabile – si è detto - di sintetizzare una materia complessa in una gamma ragionata di fattispecie penali e di fare chiarezza circa istituti che da anni impegnavano gli interpreti; ed i suoi detrattori, che hanno letto in essa gli indici di un generale arretramento della soglia di rilevanza penale in una materia vitale per una moderna economia. Questo gruppo di Autori ha manifestato preoccupazione per il sensibile ripiegamento del presidio pubblicistico dal diritto societario, e per l’inesorabile avanzata del sistema privatistico di risoluzione dei fenomeni patologici del settore.

Queste le perplessità degli interpreti contrari alla riforma:

bulletIl sistema sanzionatorio a querela delle ipotesi di falso in bilancio più gravi (art. 2622, lo stesso meccanismo di cui agli artt. 2625 e 2629) è stato criticato quale stimolo a facili e deprecabili trattative a porte chiuse circa il prezzo della remissione, in danno dei soci di minoranza.
bulletLa depenalizzazione di talune fattispecie (artt. 2630 e 2631, che configurano l’intervento penale come extrema ratio) e  l’abbattimento dei livelli sanzionatori precedenti sono stati accolti come segnali di tolleranza e di acquiescenza alle violazioni poste in essere dagli amministratori.
bulletLa scelta di dare rilevanza estintiva del reato (artt. 2627, 2628, 2629, 2633) a condotte risarcitorie e restitutorie post factum, secondo schemi mutuati dai modelli mediazionistici propri di violazioni certamente meno gravi di competenza del Giudice di pace, è stata interpretata quale indice di privatizzazione della tutela.
bulletL’accertamento del falso, legato al presupposto del danno (elemento costitutivo della fattispecie), è stato stigmatizzato come deplorevole singolarità italiana.
bulletIl nuovo dolo intenzionale e specifico di molte fattispecie, che pure ha semplicemente recepito i più recenti e restrittivi orientamenti della Cassazione[1], ha destato preoccupazioni connesse alla maggiore difficoltà sotto il profilo della prova dell’elemento soggettivo.
bulletIl passaggio della competenza giurisdizionale al giudice collegiale è rimasto incompreso per via della minore severità delle pene e ha portato a rilevare come le maggiori garanzie processuali saranno la fonte di un inevitabile aggravio procedurale che per giunte mal si abbina ai limitati termini di prescrizione dei reati.
bulletAbbassare il livello di attenzione su beni primari ai fini del corretto funzionamento del mercato, quali la correttezza, la trasparenza e la veridicità delle informazioni ai risparmiatori ed ai soci, ha suscitato il timore di effetti destabilizzanti sull’intero sistema economico, contravvenendo alle legittime attese delle basi societarie e dei consumatori.

D’altro canto, la percezione di altri segnali suggerisce maggiore cautela prima di valutare negativamente l’intervento legislativo:

bulletL’imputazione della responsabilità alla persona giuridica che effettivamente beneficia degli effetti della violazione della norma segna un passo importante verso l’applicazione sistematica della disciplina del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231 che, pur ammettendo solo sanzioni amministrative per le Società, segna una svolta rispetto al principio classico sancito dal brocardo latino “societas delinquere non potest”. Peraltro si può osservare come il ricorso alle sole sanzioni amministrative offra uno strumento particolarmente efficace e mirato: da una parte il termine decennale di prescrizione supera ampiamente quello assegnato alle contravvenzioni; dall’altro la rinuncia a misure interdittive, a favore delle sole sanzioni pecuniarie, evitano di porre a carico delle minoranze i reati commessi o agevolati dalla sola maggioranza azionaria.
bulletL’adozione dello strumento della confisca per equivalente (art. 2641 CC), concepito quale principale strategia nella lotta alla corruzione dei funzionari pubblici (artt. 322-ter, 640-quater CP)[2], conferisce effettività ed elevata deterrenza all’intero impianto sanzionatorio.
bulletRiveste una certa importanza, da ultimo, il nuovo art. 2639 CC, che, confermando un preesistente indirizzo giurisprudenziale formatosi con riferimento ai soli amministratori e preposti, equipara ai soggetti attivi dei reati societari sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

           

2.    Le novità apportate dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002, nr. 61

Artt. 2621 e 2622 del Codice Civile - Lo sdoppiamento del reato di falso in bilancio in due fattispecie strutturalmente differenti è la prima e più evidente novità apportata dal Decreto rispetto alla vecchia formulazione[3]. Condotta ed elemento psicologico sono identici, ma la seconda norma, di natura delittuosa, rispetto alla prima che invece è una contravvenzione, è qualificata dalla realizzazione del danno. Volendo semplificare, le novità della nuova formulazione rispetto alla precedente sono:

bulletLa condotta incriminata consiste nella falsa od omessa comunicazione di informazioni obbligatorie, non più nell’occultamento totale o parziale di fatti concernenti le condizioni economiche della società. È stato introdotto, altresì, il nuovo requisito dell’idoneità ad indurre in errore, che esclude la perseguibilità di informazioni errate, ma elaborate sulla base di criteri opportunamente esplicitati;
bulletOggetto della comunicazione sono i “fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni”, e ciò lascia aperto il problema del parametro valutativo della falsità, visto che non sono indicati criteri oggettivi per distinguere tra correttezza ed errore (verità e falsità non appaiono categorie idonee a qualificare valutazioni);
bulletLe comunicazioni false hanno ad oggetto la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, anziché “la costituzione e le condizioni economiche” della stessa (vecchia formulazione) e la punibilità si estende alle informazioni relative a beni di proprietà di terzi, ma posseduti o amministrati dalla società;
bulletLe comunicazioni sociali prese in considerazione sono solo quelle previste dalla  legge e dirette ai soci ed al pubblico, con una formula che espelle dall’ambito di rilevanza penale quelle interorganiche, i documenti previsti in occasione di offerte pubbliche di acquisto o di scambio di azioni (previste espressamente dall’art. 2623 CC), e le dichiarazioni fiscali;
bulletEssendo espunti dall’oggetto materiale del reato i fatti connessi alla costituzione della società (che ora rilevano ai fini dell’art. 640 CP o del reato di falso in prospetto ex-art.2623 CC) anche il ventaglio dei soggetti attivi subisce una riduzione, poiché ne vengono esclusi “i soci fondatori ed i promotori”; d’altro canto la formula impiegata dall’art. 2639 CC (citato supra), consente di equiparare agevolmente ai soggetti del reato proprio chiunque eserciti in modo continuativo e significativo le medesime funzioni;
bulletSotto il profilo soggettivo, entrambi le fattispecie richiedono il dolo generico (relativo agli elementi strutturali del fatto) oltre al dolo intenzionale (ingannare i soci o il pubblico) e al dolo specifico (mirare a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto), chiudendo definitivamente la strada ad ogni interpretazione estensiva dell’avverbio “fraudolentemente” (inteso come dolo eventuale);
bulletPer entrambi i reati operano, ora, limiti al di sotto dei quali viene esclusa la punibilità dei fatti criminosi: alle soglie quantitative che impiegano indici percentuali sul valore reale del risultato economico o del patrimonio, si aggiunge una soglia ulteriore che impiega un canone ben più vago: “l’alterazione sensibile della rappresentazione della situazione economica, finanziaria o patrimoniale”. Per quanto pregevole l’intento di introdurre dei criteri di valutazione preventiva dell’opportunità dell’intervento penale, il metodo prescelto lascia spazio a perplessità: da una parte il calcolo delle stesse soglie rispetto al dato “reale” è tutt’altro che semplice, specie trattandosi delle partite di bilanci consolidati, dall’altra l’introduzione di un filtro non numerico ed inevitabilmente generico (“l’alterazione sensibile”) apre la strada ad un difetto di tassatività della fattispecie punitiva passibile di censura sotto il profilo costituzionale.

 

Art. 223 del R.D. 267/42 - Le due modifiche più significative concernenti il reato di Bancarotta fraudolenta impropria sono:

bulletLa diversa elencazione dei reati societari strumentali alla realizzazione del dissesto: espunti quelli di cui agli artt. 2623 e 2630 CC, modificato il vecchio art. 2622 (già recante “Divulgazione di notizie sociali rilevanti”), eliminati i vecchi artt. 2623 (disciplinante le violazioni degli obblighi inerenti alle funzioni di amministrazione attiva e di liquidazione) e 2628 (“Manovre fraudolente sui titoli della società”), oggi i fatti rilevanti, una volta dichiarato il fallimento, sono quelli previsti dai nuovi artt. 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 CC;
bulletInoltre, e soprattutto, se prima il reato era integrato dalla semplice commissione di uno dei reati previsti cui fosse seguita la dichiarazione di fallimento[4], ora la norma esige in modo categorico che il dissesto sia stato provocato (nesso causale) da una delle nuove condotte sopra elencate (intese, ora come prima, come “fatti” non come “reati”)[5].

 

3.    Principio di legalità e la successione di norme nel tempo.

Il principio di Legalità impone una valutazione approfondita degli effetti della successione di leggi penali: l’art.2 del Codice penale sviluppa nei primi tre commi le regole fondamentali dettate in applicazione dei principi generali acquisiti al patrimonio giuridico del nostro ordinamento (l’art.25, 2° comma della Costituzione, innanzitutto, e l’art.11, 1° comma delle disposizioni sulla Legge in generale) e condivisi anche dagli altri Stati di diritto[6].

In base al principio di legalità nessuno può essere punito per una condotta non prevista dalla legge del tempo come reato (1° comma dell’art. 2 CP). Corollari necessari, alla luce del  principio del favor rei, sono:

bulletL’irretroattività della norma incriminatrice (2° comma dell’art. 2 CP in virtù del quale - art.673 CPP - decade perfino la sentenza passata in giudicato);
bulletLa retroattività della norma più favorevole al reo (3° comma dell’art. 2 CP, che si applica a patto che non sia stata pronunciata sentenza irrevocabile).

Ciò, evidentemente, sia per garantire certezza al diritto, sia per dare modo alla giustizia penale di recepire tempestivamente gli orientamenti di politica criminale perseguiti dal Legislatore di pari passo al maturare della sensibilità sociale del Paese, del “comune sentire”, altrimenti detto.

 

Ben altra cosa è passare dalla teoria all’applicazione pratica dei suddetti principi.

Dottrina e giurisprudenza confermano come la soluzione del singolo caso di successione di leggi nel tempo non sia lineare ed automatico: cambiando i criteri di approccio alla legge, le prospettive e le valutazioni politiche dell’interprete, si possono ottenere le conclusioni più diverse.

Il nocciolo del problema, dopo l’introduzione del D.Lgs. 61/2002, è stato stabilire se il Legislatore abbia inteso fare “tabula rasa” delle fattispecie previste dal Codice civile (abrogatio legis, disciplinata dal comma 2° CP, che comporta il travolgimento dello stesso giudicato penale) o se piuttosto si sia voluto rimettere mano a norme per molti versi vaghe e che avevano richiesto cospicui sforzi interpretativi, semplicemente per ricalibrare lo strumento punitivo (modifica degli elementi costitutivi del reato, in base al comma 3° CP). Se è quest’ultima l’ipotesi più corretta, se cioè l’originario giudizio di disvalore è rimasto la radice intatta di un sistema sanzionatorio sfrondato delle norme meno chiare o superflue, non di abrogazione si tratterebbe, ma di semplice modifica, con la conseguente applicazione del comma 3° dell’articolo 2, che fa salve le sentenze irrevocabili.

Interpretare il caso concreto potrebbe rivelarsi estremamen te insidioso: adagiarsi su criteri formalistici o fattuali? Oppure tentare di dirimere la matassa col ricorso alla lente dell’indagine strutturale? O, ancora, indagare sulle valutazioni di politica criminale formulate dal Legislatore?

Basti pensare che l’abrogazione della vecchia norma potrebbe essere sottintesa nella formulazione della nuova (art. 15 delle Disposizioni sulla Legge in generale) e che, d’altronde, l’espressa abrogazione non garantisce la tolleranza della condotta prima esplicitamente vietata[7]. In molti casi, inoltre, e tra questi anche quello del D.Lgs 61/2002, la modifica normativa rimane sul limite tra le due soluzioni perché la nuova fattispecie è più puntuale e dettagliata: è norma speciale rispetto all’antecedente. Ma potrebbe succedere anche l’inverso, con una nuova norma più generica della precedente.

Traspare immediatamente l’estrema delicatezza dell’interpretazione di un simile fenomeno giuridico: propendere per la prima, piuttosto che per la seconda tesi, può comportare l’immediata cessazione dell’esecuzione della condanna.

 

4.    Profili di diritto intertemporale.

Il problema squisitamente giuridico degli effetti abrogativi o modificativi della riformulazione di norme penali è stato lungamente dibattuto in dottrina, proprio a causa della complessità dei fenomeni di tal genere. I criteri elaborati, di tipo valutativo o strutturale, possono essere così schematizzati:

bulletCriterio del fatto concreto: esaminando il mero fatto storico, si richiede, per la constatazione della semplice modifica (art. 2, comma 3° CP), che il fatto storico punito dalla fattispecie più risalente lo sia anche da quella di nuova introduzione[8]. Il rischio cui ci si espone è quello di prestarsi in modo troppo semplicistico a violare il principio di irretroattività della norma penale, “confondendo il piano della tipicità con quello degli avvenimenti concreti sussumibili nel fatto-tipo”[9], con la conseguenza che “una volta riportato un episodio di vita nell’area dell’illecito penale, l’intera gamma delle sue connotazioni concrete potrebbe essere utilizzata per mantenergli rilevanza penale, anche qualora i dati di fatto su cui originariamente si basava la qualificazione di tipicità avessero perduto la propria rilevanza in seguito all’abrogazione della norma che li prevedeva”[10].
bulletCriterio della persistenza dell’illecito: affine alla prima, anche questa teoria sostiene la necessità di procedere ad un giudizio dinamico, verificando se le due norme abbiano in comune il persistere della punibilità cristallizzata dalla prima[11]. La “cristallizzazione” della punibilità è tesa a rapportare la condotta precedentemente sanzionata alla nuova norma per appurare se anche sotto la vigenza di quest’ultima essa debba ritenersi vietata come lo era sotto la prima.
bulletCriterio della continuità del tipo d’illecito: consiste nel raffronto tra le aree di illiceità delle due norme per appurare se la nuova norma lasci intatto o meno il giudizio di disvalore già in precedenza formulato dall’ordinamento per una certa condotta[12]. Ma i detrattori di questa teoria[13] hanno avuto buon gioco a porre in evidenza le carenze dovute alla difficoltà di riscontrare materialmente tale continuità: in effetti la teoria, non offrendo gli strumenti  per soppesare le diverse valutazioni penali della condotta, rischia di affidare “l’individuazione del confine discretivo tra la mera successione modificativa e l’abolitio criminis ad un incontrollabile intuizionismo foriero di incertezza e di arbitrio”[14].
bulletCriterio della persistente modalità d’offesa del medesimo bene giuridico: partendo dall’osservazione di come l’ordinamento giuridico non sanzioni tutte le condotte in grado di offendere un certo bene, ma bensì le sole modalità di offesa precisamente tipizzate dalla fattispecie penale, vi è chi ha attribuito alla norma la funzione selettiva del fatto-tipo consistente nello “individuare, tra tutte le possibili forme di offesa ai beni giuridici, quelle che, a giudizio del legislatore, vanno sanzionate con la pena”[15]. La norma segnerebbe, così, uno spartiacque tra le condotte-modalità idonee a ledere un dato bene giuridico: al di qua tutte quelle tollerate dall’ordinamento, al di là tutte quelle che innescano la reazione penale. Laddove il fenomeno modificativo intervenga a spostare dall’una all’altra area certe modalità di offesa, per queste esso determinerebbe una piena abolitio criminis.
bulletCriterio della continenza: è la teoria che tende ad un’analisi strutturale delle due fattispecie a confronto (precedente e successiva), in conseguenza della quale, per configurare la successione di cui all’art. 2, comma 3° CP, sarebbe necessaria che esse fossero omogenee sotto il profilo della condotta sanzionata e porsi in rapporto di specialità alla luce degli elementi costitutivi del reato[16].
bulletCriterio dei rapporti strutturali: muove da premesse analoghe a quelle della teoria appena citata ed ammette la successione laddove la novella legislativa abbia lasciato intatti gli elementi strutturali del reato andando ad incidere solo su quelli accidentali, salvo saper distinguere con criteri univoci gli uni dagli altri[17].

 

Anche la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi spesso sul problema della successione di norme penali, addivenendo a conclusioni non sempre univoche con riferimento a diverse fattispecie modificate:

bulletIn tema di rapporti tra l’art. 519, 2° comma, nr. 3) del Codice penale del 1930 e l’art. 609-bis, 2° comma, nr. 1) del nuovo CP (violenza sessuale), introdotto dalla Legge 15 febbraio 1996, n. 66 ha fatto ricorso al criterio della mera riconducibilità al fatto concreto di entrambe le fattispecie per affermare la successione[18];
bulletAlla sostituzione dei vecchi artt. 323 e 324 CP con il nuovo testo dell’art.323 CP, ad opera della Legge 26 aprile 1990, n. 86 (abuso d’ufficio) si è seguito un orientamento rigoristico: i giudici hanno ravvisato un rapporto di continuità e di contiguità tra le due norme, entrambe erette a tutela del buon andamento e dell’imparzialità della Pubblica Amministrazione, motivato dalla sostanziale integrità dell’essenza intima e della finalità della vecchia e della nuova disciplina rispetto alla precedente[19];
bulletIl rapporto di specialità tra norme è stato invece escluso, insieme alla continuità punitiva, per le condotte che prima dell’abrogazione ad opera della Legge 25 giugno 1999, n. 205 rientravano nelle previsioni dell’art. 341 CP (Oltraggio ad un pubblico ufficiale). Poiché tali condotte ricadono ora nel generico disposto dell’art. 594 (Ingiuria), la Corte non ha ravvisato identità dei beni protetti tra le due norme ed ha deciso nel senso dell’abrogatio criminis, osservando che “se vi è stata condanna, ne cessano esecuzione ed effetti penali e la relativa sentenza deve essere revocata ai sensi dell’art. 673 CPP dal giudice dell’esecuzione, al quale non è consentito modificare l’originaria qualificazione o accertare il fatto in modo difforme da quello ritenuto in sentenza, riqualificando come ingiuria aggravata dalla qualità del soggetto passivo (art. 594 e 61, n° 10 CP) la condotta contestata come oltraggio e rideterminando, in relazione alla nuova fattispecie penale, la pena già irrogata”[20];
bulletDiverse pronunce si sono susseguite in tema di reati tributari, formando una giurisprudenza consolidata dal sigillo autorevole delle Sezioni Unite[21] che ha rimarcato il principio in base al quale solo l’omogeneità delle due fattispecie giustifica l’applicazione della successione modificativa di norme penali. L’occasione è stata offerta dall’introduzione nell’ordinamento, ad opera del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, del nuovo sistema sanzionatorio tributario che ha sostituito la previgente e famosa Legge 7 agosto 1982, n. 516. Univoco è stato il criterio cui la Corte ha fatto ricorso, e comune a tutte queste sentenze l’interpretazione del decreto come norma solo formalmente, ma non di fatto, abrogativa. Differenti sono state, invece le conclusioni cui i giudici sono addivenuti circa le singole fattispecie esaminate: a proposito del vecchio art. 4, lett. d) della L. 516/82 (emissione e utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), la Corte ha ravvisato un nesso di continuità  ed omogeneità con l’art. 2 del D.Lgs. 74/2000 giustificato dalla persistenza, nonostante la modifica, del medesimo giudizio di disvalore astratto, che perciò ammette la continutità punitiva[22]. Non si è ravvisato, invece, il requisito dell’omogeneità nelle due formulazioni, precedente (art. 1 della legge 516/82) ed attuale (art. 5 del D.Lgs. 74/2000)[23] del reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi: le due fattispecie – si è detto in sostanza – hanno caratteristiche strutturali troppo differenti per ignorare le nette differenze della nuova formulazione rispetto al passato, ben visibile nell’introduzione di elementi costitutivi nuovi e diversi nel fatto illecito (dolo specifico e soglia minima per l’evasione voluta e concretamente realizzata ai danni dell’Erario).
bulletA proposito della continuità tra la vecchia ipotesi di reato di assunzione di lavoratori extracomunitari privi di autorizzazione al lavoro (art.12, comma 2°, lett. c) della Legge 30 dicembre 1986, n. 943 – abrogato dall’art. 46, comma 1°, lett. c) della Legge 6 marzo 1998, n. 40) e la nuova fattispecie di assunzione di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno, prevista dall’art. 22, comma 10 della Legge 6 marzo 1998, n. 40, la Corte ha concluso per l’abrogatio criminis, rifacendosi ai criteri fondamentali del diritto intertemporale in materia penale dettati dal codice ed esplicitati dalla giurisprudenza appena citata[24].
bulletSullo stesso filone si colloca la sentenza pronunciata a proposito dell’abolizione del reato previsto dall’art. 59, comma 5° del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152 (superamento dei valori limite nell’effettuazione di scarichi di acque reflue industriali) e modificato dall’art. 23, comma 1°, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.258, sulla base del rilievo che troppi elementi di rottura sussistono tra la nuova e la vecchia formulazione della norma (diverse l’oggettività giuridica, il quadro delle condotte punibili, la ratio). La sentenza ha asserito che i principi di specialità e continenza (concorso apparente di norme) ed il concetto di permanenza della protezione del bene giuridico integrano ed arricchiscono quello fondamentale della tipicità e del mero raffronto strutturale delle fattispecie, fornendo un criterio chiaro e completo per la verifica dell’esistenza della continuità normativa[25].

 

5.    L’introduzione della nuova disciplina del falso in bilancio e della bancarotta fraudolenta impropria

Artt. 2621-2622 del Codice Civile - A fronte di una giurisprudenza sostanzialmente omogenea e concorde sulla continuità punitiva, si sono registrate opinioni, in dottrina, apertamente orientate nel senso dell’abrogatio legis e della conseguente applicazione del comma 2° dell’art. 2 CP.

Tra questi, si ricordano le tesi di Musco[26] e di Donini[27], che rinvengono nelle novità del D.Lgs. 61/2002 i sintomi di un mutamento radicale nella linea di politica criminale che appare loro evidente nella “disomogeneità strutturale” di beni giuridici tutelati e modalità di aggressione sanzionate. La qualità e la quantità di elementi di rottura imporrebbero di leggere nella riforma un’integrale sostituzione della disciplina precedente. A sostegno della sua tesi, il primo autore cita l’esempio eminente della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione in tema di modifica della disciplina sanzionatoria tributaria[28].

Diversa la linea interpretativa costantemente seguita dalla Cassazione a proposito del falso in bilancio e dettagliatamente passata in rassegna dalle Sezioni Unite nell’ultima sentenza pronunciata: questa autorevole giurisprudenza ha, in sostanza, preso in considerazione gli stessi fattori che per la dottrina sopra richiamata costituiscono punti di rottura definitiva rispetto al passato ed indici di novazione assoluta, analizzandoli però sotto una diversa luce ed arrivando a conclusioni radicalmente opposte.

Il giudice di legittimità ha improntato finora le sue decisioni al criterio della continuità del tipo di illecito, che richiede la verifica dell’identità del bene giuridico e delle modalità di aggressione, ma che presuppone anche una proiezione nel caso concreto delle due figure successive. Le conclusioni cui è addivenuto si possono così riassumere[29]:

bulletL’introduzione della nuova normativa dà luogo ad un fenomeno di successione di una legge speciale ad una generale, perché la fattispecie astratta precedente risulta precisata dalla serie di elementi specializzanti sopra ricordata;
bulletL’interesse tutelato, ad un’analisi comparativa degli elementi costitutivi dei due reati, appare identico e lo si ravvisa, ora come allora, nella veridicità delle comunicazioni sociali ed in particolare dei bilanci;
bulletLa frattura segnalata tra vecchio e nuovo elemento soggettivo sarebbe solo apparente, essendo intesa dai giudici come puntualizzazione e specificazione della precedente formulazione, effettivamente troppo vaga;
bulletTrattamento sanzionatorio più mite e punibilità a querela di parte devono essere intesi non come segni di una svolta netta rispetto al passato, ma semplicemente come indici di una politica criminale tesa a selezionare all’origine le ipotesi meno gravi da non perseguire e frutto, verosimilmente, della naturale evoluzione degli istituti giuridici.

Talune voci a favore della continuità punitiva si registrano anche in dottrina: basti ricordare Padovani[30], che non risparmia critiche al nuovo diritto penale societario, e Pulitanò[31], che, pur aderendo a tale orientamento, parla più cautamente di “abolitio criminis parziale” ma ne ravvisa i limiti sul piano pratico, per effetto di meccanismi processuali e prescrizione.

Art. 223 del R.D. 267/42 - Diverse le conclusioni cui è approdata la giurisprudenza di legittimità nelle cause che avevano messo in discussione la continuità punitiva tra vecchia e nuova fattispecie di bancarotta fraudolenta. In effetti è sembrato spesso, ai giudici della Suprema Corte, che la nuova formulazione di questo reato fosse significativamente, strutturalmente differente da quella precedente[32]:

bulletL’introduzione del “nesso causale” tra reati societari e dissesto societario, del tutto assente art. 223, esclude la rilevanza penale di tante situazioni prima punibili solo sulla base di un “nesso cronologico” tra uno dei fatti di cui agli artt. 2621 e seguenti prima richiamati e la sentenza dichiarativa di fallimento;
bulletQuesto nuovo elemento qualificherebbe la norma come “speciale per aggiunta”, non “per specificazione” e ciò basterebbe a rilevare la totale abolizione del reato precedente che prendeva in considerazione solo marginalmente l’idoneità della condotta fraudolenta a provocare il dissesto della società, fattore che ora è diventato decisivo;
bulletNon si esclude in astratto, l’applicabilità residuale alla condotta incriminata per il vecchio art. 223 del nuovo art. 2621 CC. Ciò presuppone, però, in via pregiudiziale, che i fatti costitutivi del nuovo illecito siano stati oggetto di esplicita contestazione contenuta nell’imputazione.

 

6.    La sentenza della Corte di Cassazione a Sezione Unite 26 marzo – 16 giugno 2003 n. 25887: la “continuità limitata”

Con l’ordinanza di rimessione della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, le Sezioni Unite sono state chiamate a dirimere un caso emblematico di successione di leggi nel tempo ed a stabilire quale trattamento debba applicarsi ai fatti commessi prima dell’entrata del nuovo D. Lgs. 61/2002 riguardo ai quali penda tuttora il giudizio: oggetto della rimessione erano infatti la condanna di un imputato per il reato di false comunicazioni sociali e dell’altro per bancarotta impropria.

La sentenza in esame, passata in rassegna la giurisprudenza di legittimità già precedentemente richiamata, riconosce come, pur essendo state ritagliate fattispecie molto più circoscritte e assai più blandamente punite, “i fatti rientranti nelle nuove previsioni erano punibili anche in base al precedente testo dell’art. 2621”. Con ciò le SS.UU. ritengono di aver raggiunto, tramite la comparazione delle fattispecie, “il traguardo della limitata continuità”, limitata cioè alle fattispecie commesse sotto il regime giuridico precedente che già integrassero i requisiti stigmatizzati nel nuovo.

Circa la nuova Bancarotta impropria, il giudice rileva il carattere fortemente innovativo delle modifiche introdotte nella duplice differenza tra vecchie e nuove false comunicazioni sociali (reato strumentale) e tra il nuovo nesso causale ed il vecchio nesso semplicemente cronologico tra condotta e fallimento. Detto ciò, la soluzione prospetttata dalle SS.UU. è che, se può escludersi ogni continuità punitiva per le condotte commesse precedentemente e sprovviste degli elementi ora previsti (in base al comma 2° dell’art. 2 CP), la questione intertemporale si pone e va risolta affermativamente laddove tale condotta sia tuttora punibile: in altre parole, anche per il reato di cui all’art. 223 L. Fall., la soluzione è nel senso della continuità normativa.

Le direttrici dalle quali la S.C. si muove per approdare alle sue conclusioni sono il principio di ragionevolezza e la constatazione della irrinunciabile necessità di difendere beni giuridici di rilevanza pubblica, oltre ad un’analisi attenta dell’intero corpus normativo di riferimento, preordinata a ricercare l’eventuale collocazione tra le nuove norme di fattispecie erroneamente ritenute depenalizzate.

Dalla sentenza in esame si desume un’analisi attenta e critica degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali favorevoli all’abolitio criminis, molti dei quali essa, in conclusione, smentisce:

bulletÈ lo stesso dato positivo a prevedere la continuità punitiva tra vecchia e nuova disciplina: l’art. 5 del D. Lgs. 61/2002 presuppone un termine per proporre la querela per reati precedentemente commessi, che non troverebbe giustificazioni se non nella precisa scelta del legislatore di operare la riforma senza operare per il passato un’abolizione anche rispetto ai fatti che continuano a costituire reato[33];
bulletLa continuità punitiva non è uno strumento surrettizio di applicazione retroattiva della norma penale nuova: è la stessa vecchia norma, in realtà, a punire fatti che ricadono anche nella fattispecie rimodulata in senso restrittivo. La decisione contraria del caso porterebbe alla contraddizione in termini per cui “verrebbe esclusa la punibilità di un fatto costituente reato, commesso prima dell’entrata in vigore di una nuova legge che ne conferma il carattere d’illecito penale”;
bulletLa nuova norma realizza un effetto di parziale abrogazione dei fatti espunti dal testo della precedente formulazione: la mutazione li copre con un giudizio di totale inoffensività e di piena liceità, che non consente di riscontrare la cosiddetta “doppia incriminabilità in concreto” (criterio semplificato nella formula: “Prima punibile, dopo punibile, quindi punibile”);
bulletUna “abolitio criminis” in senso assoluto produrrebbe, di fatto, un effetto assimilabile a quello tipico dell’amnistia: ciò, pur non essendo da escludere in senso assoluto, richiede grande ponderazione della esatta “voluntas legis”, ricavabile dalla novella recentemente introdotta, che però non sembra orientata in tal senso.

 

7.    Le problematiche processuali

Già alcuni autori avevano acutamente pronosticato i problemi processuali che le decisioni circa la successione temporale delle norme penali in esame avrebbero scontato:

bulletMUSCO (opera cit.) ha portato ad ulteriore sostegno della tesi dell’abolitio criminis l’impossibilità di procedere, per quei fatti già accertati con sentenza passata in giudicato, alle complesse operazioni di calcolo strumentali ad appurare l’incidenza penale dei fatti contestati rispetto alle soglie indicate nei nuovi articoli del Codice Civile. Tale limite oggettivo comporterebbe, secondo l’autore, la necessità di celebrare il processo ex-novo.
bulletPULITANO’, di parere opposto a quello dell’autore precedente, osserva, invece, che – anche risolvendo sul piano teorico la questione intertemporale – “i risultati pratici rimangono ugualmente deludenti”, essendo segnato il destino della maggior parte dei processi. Infatti, prevede, nei giudizi di cognizione sorgeranno problemi relativi alla contestazione dell’accusa e poi, inesorabile, il colpo di grazia arriverà dalla “scure della prescrizione”. Qualora, invece, il problema intervenga nel giudizio di esecuzione, la possibilità di applicazione concreta dei principi di continuità proclamati troverà l’insormontabile ostacolo costituito da quanto già accertato dal giudice di merito.

Le Sezioni Unite, nel pronunciare l’ultima sentenza, hanno dapprima sgomberato il campo dal rischio dell’intrecciarsi della problematica sostanziale con quella processuale, dichiarando che gi aspetti sostanziali e giuridici della vicenda sarebbero stati trattati “come se la questione riguardasse un fatto per il quale il procedimento penale non è ancora iniziato, come un fatto, in ipotesi, commesso il giorno prima dell’intervento legislativo e per il quale il processo deve ancora iniziare”. Si rileva, d’altronde, che il dato reale è ineluttabile e conduce a prendere atto del termine di prescrizione che ormai, anche per il delitto più grave di cui alll’art. 2622, comma 2° CC, non supera i sette anni e sei mesi con l’interruzione.

A ciò si sommano ulteriori osservazioni, di carattere eminentemente pratico e processuale, circa l’impossibilità di applicare misure coercitive (che ex-art. 280, comma 1° CPP esigono una pena superiore nel massimo a tre anni) per il falso in danno di soci e creditori, a meno che il falso non abbia ad oggetto i bilanci di società quotate (comma 3° dell’art. 2622 CC). Parimenti vietate sono le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, cui in passato si ricorreva qualora si indagasse per reati aggravati ai sensi dell’art. 2640 CC). Ancora: la competenza dei Tribunali ordinari, nonostante la minore severità sanzionatoria, è una previsione nuova che sorprende ove si consideri che per fattispecie ora considerate meno gravi si offrono agli imputati maggiori garanzie processuali (e tempi di giudizio più lunghi, con probabili ricadute anche in termini di prescrizione).

La sentenza Giordano ha inteso, poi, far luce su un’altra questione oggetto di incertezze anche in giurisprudenza, sollevate soprattutto con riferimento a casi di bancarotta impropria: i poteri di cognizione e decisione della Corte di Cassazione. Il principio che ispira la decisione delle SS.UU. è in questo caso quello del Contraddittorio, alla luce del quale esse ricordano che la soluzione prescelta della “Abolizione parziale” della norma precedente, deve essere verificato sulla base del dato reale, con quella che è stato chiamata la verifica della “doppia incriminabilità in concreto”.

Poiché al processo può chiedersi solo di registrare correttamente la vicenda nel modo compatibile con lo stadio processuale nel quale esso si trova quando si verifica la novazione normativa, l’effetto retroattivo dell’abolizione della legge precedente viene escluso solo nei limiti in cui la condotta dell’imputato rientri nell’area di sovrapposizione tra vecchia e nuova norma. Ciò deve essere opportunamente accertato e la parte deve avere avuto la possibilità di difendersi.

Perciò, quando la questione successoria sopraggiunga nel giudizio di Cassazione, un accertamento del genere non è più possibile, essendo la S.C. chiamata a decidere circa la legittimità di quanto preventivamente acclarato dal giudice di merito e nell’ambito del quale, soltanto, potranno essere ricercati gli elementi che consentano di ricondurre i fatti all’area di illecito che accomuna nuova e vecchia disposizione.

Se tali fatti non hanno costituito oggetto di accertamento nel giudizio di merito, e se la Cassazione rileva d’ufficio, ex-art. 609 CPP, che la condotta rientra nell’ambito dell’abolizione, la delimitazione della cognizione della Corte non ammette dubbi: l’annullamento con rinvio in funzione esplorativa è precluso (artt.129 e 620, comma 1°, lett. A) CPP).

 

Il quadro che si ricava da quanto finora rappresentato, nel tentativo di descrivere le soluzioni proposte in dottrina e giurisprudenza per dirimere la matassa successoria in materia penale societaria, trova nelle ultime considerazioni di carattere procedurale il momento culminante. I risvolti processualistici della questione non solo forniscono all’interprete qualche elemento aggiuntivo per verificare l’effettiva capacità deterrente e sanzionatoria delle nuove norme, ma conducono ad inevitabili e realistiche considerazioni circa la sorte che attende la maggior parte dei processi che pure passeranno indenni la parziale abrogatio legis.

 

Menaggio, lì 4 ottobre 2003


[1] Cfr. MAZZACUVA, “La tutela penale dell’informazione societaria”, in “I reati societari e la tutela penale del mercato mobiliare”, UTET, 1990, pag. 65;  giurisprudenza correlata:  Cass. Pen. Del 27.04.1988 in “Cassazione penale”, 1989, pag. 2095; Cass. Pen. Del 08.03.1988, ivi, 1989, pag. 1332; Cass. Pen. Del 13.10.1987, ivi, 1988, pag. 861;

[2] Introdotti dalla Legge 29 settembre 2000 n. 300, la stessa che ha conferito la delega al governo per l’emanazione del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 sulla responsabilità giuridica delle persone fisiche. La legge 300, si ricorda è rubricata “Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in   base   all'articolo  K.  3  del  Trattato  dell'Unione  europea: Convenzione  sulla  tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee,  fatta  a  Bruxelles  il  26  luglio  1995,  del  suo  primo Protocollo  fatto  a  Dublino  il  27  settembre 1996, del Protocollo concernente  l'interpretazione  in  via pregiudiziale, da parte della Corte  di Giustizia delle Comunità europee di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonchè della  Convenzione  relativa  alla  lotta  contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri  dell'Unione  europea,  fatta  a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della  Convenzione  OCSE  sulla  lotta  alla  corruzione  di pubblici ufficiali  stranieri  nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina   della   responsabilità   amministrativa  delle  persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica."

[3] Per una rassegna delle problematiche al centro del dibattito in dottrina e giurisprudenza sui punti oscuri della vecchia disciplina vedi: ZUCCALA’, “Il delitto di false comunicazioni sociali”, CEDAM, 1954; ID., “Le false comunicazioni sociali. Problemi antichi e nuovi”, in Riv. Trim. dir. Pen. Ec., 1989, pag. 717 ; ID., “Precisazioni e rilievi sul delitto di false comunicazioni sociali”, in Studi Antolisei, GIUFFRE’, 1965, II, pag. 491; 

[4] Non era richiesto, a parere della S.C., alcun nesso di causalità psicologico o materiale, nella forma di dolo, tra condotta posto in essere e fallimento: cfr. Cass. Pen., Sez. V, 24 aprile 1987, n. 5073; Cass. Pen., Sez. V, 18 marzo 1999, n. 854;

[5] Era la semplice, materiale falsificazione del bilancio societario (“fatti”) ad essere assorbita nel paradigma della Bancarotta fraudolenta impropria: cfr. Cass. Pen., Sez. I, 20 gennaio 1987, n. 3813; Cass. Pen., Sez. V, 24 aprile 1990, n. 5927; Cass. Pen., Sez. V,21 gennaio 1998,  n. 5483; Cass. Pen., Sez. V, 11 novembre 1999, n. 12 897;

[6] Ci si riferisce all’art.7 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (adottata a Roma il 4 novembre 1950 ed entrata in vigore in Italia il 26 ottobre 1955), all’art.15 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (adottato a New York il 16 dicembre 1966 ed entrato in vigore in Italia il 15 dicembre 1978);

[7] La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisarlo a proposito della nuova disciplina dei reati commessi da pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione introdotta dalla Legge nr. 86/1990: Sez. Un., 20 giugno 1990, sentenza Monaco, RV 185020;

[8] PAGLIARO A.,”La legge penale tra irretroattività e retroattività”, in Giust. Pen., 1991, II, pag. 1;

[9] MUSCO E., “La riformulazione dei reati. Profili di diritto intertemporale”, Giuffrè, 2000, pagg. 53 ss.;

[10] PADOVANI T., “Tipicità e successione di leggi”, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1982, pagg. 1360-1370 ss.; lo stesso autore osserva che in questo modo il principio citato dell’irretroattività della norma incriminatrice viene esposto alla logica del “Qui in re illicita versatur tenetur etiam pro casu”, dove il caso è dato dall’eventualità che il Legislatore, nel modificare la norma di riferimento del condannato ne detti una nuova che in qualche modo sia riferibile alla stessa circostanza di vita abbracciata dalla precedente formulazione;

[11] ROMANO B., “Il rapporto tra norme penali”, Giuffrè, 1996, pagg. 88 ss.;

[12] ROMANO M., “Commentario sistematico del codice penale”, Giuffrè, Milano, 1987, pagg. 51 ss.;

[13] vedi ad esempio PADOVANI T., “Tipicità e successione di leggi”, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1982, pagg. 1360-1370 ss., pagg. 1360 ss.; ID., “Diritto penale”, IV ed., Giuffrè, 1998, pagg. 51 ss.; ROMANO B., “Il rapporto tra norme penali”, Giuffrè, 1996;

[14] MUSCO E., “La riformulazione dei reati. Profili di diritto intertemporale”, Giuffrè, 2000;

[15] la tesi è propugnata da MUSCO E. “La riformulazione dei reati”, cit.;

[16] PADOVANI T., “Tipicità e successione di leggi”, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1982, pagg. 1354 ss. ;

[17] DEL CORSO S., “Successione di leggi penali”, in Dig. Disc. Pen., vol. XIV, UTET, 1998, pagg. 82 ss.; PALAZZO F., “Legge penale”, Dig. Disc. Pen., VII, 1993, pagg. 338 ss.; PODO C., “Successione di leggi penali”, in Noviss. Dig. It., XVIII, 1977, pagg. 643 ss.; ID., “Successione di leggi penali”, in Noviss. Dig. It., XVII, 1987, pagg. 611 ss.;

[18] Corte di Cassazione, Sez. III, sent. 3-12-1996, Pennese, RV 207327;

[19] Cassazione Sez. un., sent. 20-06-1990, Monaco, RV 185020;

[20] Cassazione, Sez. un., sent. del 27-6-2001 n.29023, RV 219223;

[21]  Cass., Sez. un., 25-10-2000, Di Mauro, RV 217031 ;

[22]  Cass., Sez. I, sent. 11-04-2000, n.2743, RV 216020;

[23] Cass., Sez. un., 13-12-2000, Sagone, RV 217374 ;

[24] Cass., Sez. un., 9 maggio 2001, Donatelli, RV 219530;

[25] Cass., Sez. un., 19-12-2001, Turina, RV 220556 ;

[26] MUSCO E., “I nuovi reati societari”, Giuffrè, 2002;

[27] DONINI M., “Abolitio criminis e nuovo falso in bilancio”, in Cass. Pen., 2002, pag. 1240;

[28] Sez. un., 25 ottobre 2000, Di Mauro, RV 217031;

[29] Giurisprudenza specifica: Cass. Pen., Sez. V, 8 maggio 2002, n. 614, Torrenti, in Cassazione penale, 2002, pag. 251; Cass. Pen., Sez. V, 21 maggio 2002, Fabbri, ivi, 2002, pag. 3384; Cass. Pen., Sez. I, 15 maggio 2002, Mazzei; Cass. Pen., Sez. V, 30 settembre 2002, Orrico; Cass. Pen., Sez. V, 8 ottobre 2002, Trebbi; Cass. Pen., Sez. V, 29 ottobre 2002, Santi;

[30] PADOVANI T., “Il cammello e la cruna dell’ago. I problemi della successione di leggi penali relativi alle nuove fattispecie di false comunicazioni sociali”, in Cass. Pen., 2002, pagg. 1601 ss;

[31] PULITANO’ D., “la giustizia penale tra vecchio e nuovo diritto penale societario – Commento”, in Le Società, n.9, 2002, pagg. 1116 ss.;

[32] Cass. Pen., Sez. V, 8 maggio 2002, n. 618, Kunz, ivi, 2003, pag. 70; Cass. Pen., Sez. V, 8 ottobre 2002, Tosetti ed altri, ivi, 2003, pag. 82; Cass. Pen., Sez. I, 15 maggio 2002, Mazzei, ivi, 2003, pag. 73; Cass. Pen., Sez. V, 25 settembre 2002, Batacchi, ivi, 2003, pag. 76; Cass. Pen., Sez. V, 8 ottobre 2002, Trebbi, ivi, 2003, pag. 79.Cass. Pen., Sez. V, 3 ottobre 2002, De Massa e Sez. I, 16 ottobre 2002, Bencivelli;