PROFILI PROBLEMATICI DEL RITO MONITORIO,

di Rita Loreto, magistrato della Corte dei conti

 

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Il procedimento monitorio rientra nel novero dei c.d. procedimenti speciali.

Si tratta di una particolare procedura che può esperirsi nel caso di addebiti di lieve entità al fine di evitare il giudizio mediante udienza collegiale e, quindi, al fine di non appesantire il lavoro del Collegio.

Tale procedimento è stato previsto innanzitutto per i giudizi di conto, ma si applica anche nei giudizi di responsabilità.

Il ricorso al procedimento monitorio permette la definizione del giudizio - instaurato o con la costituzione dell’agente contabile (nel g. di conto) o con la citazione dei presunti responsabili del danno erariale  (nei g. di responsabilità) - senza discutere la causa dinanzi al Collegio e senza la decisione di quest’ultimo. Si ricorre, infatti, alla c.d. “determinazione presidenziale di addebito”, cioè alla individuazione da parte del Presidente della Sezione giudicante (o di un Consigliere dallo stesso delegato) di un minore importo dell’addebito, sentito il P.M. sulla entità dello stesso, che il convenuto può accettare ed impegnarsi a pagare per la definizione della lite; nel qual caso, la determinazione presidenziale è tradotta in ordinanza, avente forza di titolo esecutivo, mentre la causa è cancellata dal ruolo e non verrà più trattata dinanzi al Collegio.

Nell’ipotesi di mancata accettazione dell’addebito, invece, il giudizio verrà regolarmente celebrato dinanzi alla Sezione competente.

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FONTI NORMATIVE

Un breve excursus sulle fonti normative del procedimento monitorio permette di individuare le seguenti norme:

-   l’art. 17 della legge 3 aprile 1933, n. 255 che, apportando             modificazioni all’ordinamento della Corte dei conti, introduceva la             possibilità di definire con procedura semplificata le controversie,             in materia di conti o di responsabilità, purchè il valore             dell’addebito o della causa non superasse il limite di lire 2000: 

-         l’art. 55 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, col quale è stato approvato il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, che prevede tale procedimento abbreviato sia per i giudizi di conto che per quelli di responsabilità;

-         Gli artt. 36, 37 e 38 del Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, che, adattando la norma di cui sopra  alle esigenze processuali, disciplinano l’istituto nell’ambito dei giudizi di conto;

-         gli artt. 49, 50 e 51 del medesimo Regolamento, che prevedono l’identica procedura per i giudizi di responsabilità.

In merito all’adeguamento del limite di somma (entro il quale è possibile ricorrere al procedimento monitorio) si sono avvicendate le seguenti norme:

-         l’art. 4, L. 20 dicembre 1961, n. 1345, che ha elevato di sessanta volte l’originaria misura di L. 2.000;

-         il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, che ha elevato di duecentoquaranta volte l’originaria misura di L. 2.000;  

-         l’art. 5, co, 8, del D.L. n. 453/1993, conv. in l. 19/1994, che ha elevato il limite di somma (già aumentato a L. 480.000) a L. 5.000.000: tale norma è stata ritenuta applicabile anche ai giudizi di conto, seppure nel testo essa si riferisca solo ai giudizi di responsabilità;

-         l’art. 10 bis, co. 9, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248 che, nel modificare l’art. 5 co. 8, del D.L. 15 novembre n. 453, conv. in L. 14 gennaio 1994, n. 19, ha elevato ad euro 5.000,00 il limite di somma, con possibilità di aggiornamento secondo l’indice ISTAT.

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STRUTTURA

 Il procedimento monitorio ha per presupposto una proposta di condanna del magistrato relatore sul conto (nei g. di conto) o un atto di citazione (nei g. di responsabilità) in cui la richiesta di condanna non superi l’importo complessivo già indicato.

In tali casi non si ha l’immediata iscrizione al ruolo di udienza del giudizio e il conto viene trasmesso al P.M. affinché esprima il suo motivato parere sull’importo dell’addebito.

Successivamente, il Presidente formula la determinazione di addebito, stabilendo la somma che il contabile o il convenuto in responsabilità deve pagare per estinguere il proprio debito verso l’Erario e, contestualmente, fissa il termine entro il quale l’interessato deve dichiarare se accetta la determinazione presidenziale e l’udienza in cui il conto sarà giudicato o la causa sarà trattata (in caso di mancata accettazione). Nei giudizi di responsabilità l’indicazione della minor somma da pagare viene inserita in calce all’atto di citazione.

Se il contabile, o il convenuto, accetta, è tenuto a depositare in segreteria della Sezione apposita dichiarazione in carta semplice, con firma autenticata anche in via amministrativa. Il Presidente traduce la precedente determinazione in ordinanza, che assume forza di titolo esecutivo, nella quale viene trasfuso il contenuto del decreto, e dispone la cancellazione dal ruolo delle udienze del conto  o della causa.

Se il contabile o il convenuto dichiara di non accettare, o non risponde entro il termine assegnato, oppure l’interessato è irreperibile, il giudizio - di conto o di responsabilità – prosegue nell’udienza fissata con la determinazione presidenziale che ha stabilito la somma da pagare. In questa ipotesi la riduzione dell’addebito perde ogni valore.

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NATURA

La procedura appena descritta può essere inquadrata nel tema più generale della composizione della lite in sede stragiudiziale.

E’ stato in proposito osservato (Sez. giur. Veneto, 8 ottobre 2003, n. 1051) come in alcuni settori dell’ordinamento, caratterizzati, al pari di quello della giustizia erariale, dalla indisponibilità ed obbligatorietà dell’azione pubblica, il legislatore abbia previsto tuttavia strumenti di composizione delle liti che si fondano sull’accordo delle parti.

E’ il caso del patteggiamento penale, istituto che comporta, per la parte pubblica, la rinuncia all’accertamento dibattimentale delle responsabilità perseguite, ma che consente notevoli economie processuali, permettendo di giungere in tempi brevi alla irrogazione della pena concordata.

In ambito tributario, opera invece l’istituto della “conciliazione giudiziale”, che è caratterizzato sia dalla finalità di decongestionare il contenzioso, sia dalla esigenza di garantire in favore dell’Erario l’effettiva acquisizione delle somme che formano oggetto dell’accordo delle parti.

Nell’ambito del processo erariale, che, al pari dei precedenti, è caratterizzato dalla indisponibilità delle situazioni giuridiche che formano oggetto di contenzioso, non sono invece previsti strumenti di soluzione negoziale del contenzioso analoghi a quelli appena descritti, ed il procedimento monitorio viene considerato unica ipotesi di definizione del giudizio alternativa al dibattimento, esperibile nei soli casi in cui l’addebito in contestazione non superi l’importo fissato per legge, esclusa ogni sua applicazione in via analogica o generalizzata.

Esso, inoltre, si distingue sia dal patteggiamento penale, che costituisce ipotesi definitoria del giudizio fondata su una concorde determinazione della pena da parte del P. M. e dell’imputato; sia dalla “conciliazione giudiziale”, nella quale è preminente l’interesse alla soddisfazione immediata delle ragioni dell’Erario. E difatti mentre la conciliazione, secondo la previsione normativa che la disciplina (art. 48 del D.L.vo n. 546/1992), si perfeziona solo a seguito del versamento dell’intero ammontare concordato, ovvero della prima delle rate previste in relazione all’entità degli importi da versare, accompagnata dalla prestazione di un’idonea garanzia, il procedimento monitorio è caratterizzato piuttosto dalla finalità deflattiva del contenzioso, in quanto necessita soltanto dell’accettazione del convenuto di pagare l’importo determinato, e la cancellazione dal ruolo che ne segue non è subordinata all’immediato pagamento dell’addebito.

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PROBLEMATICHE

- Autonomia del Presidente

Il potere di determinazione dell’addebito costituisce prerogativa del Presidente della Sezione, al quale viene riconosciuta piena autonomia nella decisione di attivare il procedimento monitorio.

Ne consegue che il Presidente può disattendere la richiesta di riduzione del P.M. formulata nell’atto di citazione oppure, anche in assenza di una espressa richiesta del P.M., può liberamente decidere di attivare il procedimento, “qualora ritenga di poter ridurre l’importo dell’addebito” (art. 49 Reg.).

L’art. 55 del R.D. n. 1214/1934, nel testo modificato dall’art. 5 della legge n. 19/1994, distingue tra valore degli addebiti (nei giudizi di conto) e valore della causa (nei giudizi di responsabilità). Si è osservato che tale differente terminologia deporrebbe per una diversa interpretazione da dare ai termini usati con la conseguenza che, nel giudizio di responsabilità, per l’applicabilità della norma dovrebbe aversi riguardo al valore globale dell’atto di citazione. (Sez. Giur. Lazio, 19 novembre 2001 n. 4129).

E’ stato pure sostenuto (Sez. Giur. Lazio, 19 novembre 2001, n. 4129) che l’applicazione del procedimento monitorio è una mera facoltà del Presidente della Sezione giurisdizionale e non costituisce una condizione di procedibilità del giudizio.

Si è peraltro osservato che “tale procedimento ha la falsa apparenza del procedimento monitorio, in quanto non si traduce in un ordine di pagamento inaudita altera parte, ma piuttosto in un invito a pagare, la cui accettazione trova possibilità nel fatto che, nella specie, il Presidente ha il dovere di ridurre il debito già accertato” (L. Greco, Il Processo contabile).

In merito a tale ultimo aspetto si deve segnalare che, secondo Sez. III Centr., 9 settembre 2002, n. 278/A il potere di determinazione dell’addebito che spetta al Presidente è un potere esclusivo e discrezionale, il cui esercizio non comporta necessariamente la riduzione della quantificazione del danno effettuata dal P.M. contabile.

Secondo un orientamento consolidato, la determinazione con la quale il Presidente fissa la minor somma da pagare per estinguere il debito deve essere motivata, in quanto esercizio del potere riduttivo (Sez. I, 15 settembre 1995, n. 55; Sez. II Centr., 13 ottobre 2000, n. 298).

In fattispecie di danni cagionati per dolo solitamente si nega il potere di riduzione dell’addebito (Sez. I centr., 5 ottobre 2000, n. 295; Sez. II Centr., 13 giugno 1997, n. 78/A; Sez. Riunite, 6 giugno 1997, n. 55/A).

Tuttavia in diverse occasioni il potere riduttivo è esercitato anche in riferimento a fatti dolosi (Sez. I centr., 18 novembre 1998, n. 321 e 10 marzo 1997, n. 26; Sez. Riunite, 10 marzo 1997, n. 32).

Nei giudizi in cui è possibile, per il valore della causa, il ricorso al procedimento monitorio, la scelta di applicare il potere riduttivo anche in presenza di fatti dolosi è rimessa alla valutazione del Presidente che, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di procedura, fissa la minor somma da pagare all’Erario “qualora ritenga di poter ridurre l’importo dell’addebito”.

E’ stato infine affermato che non costituisce motivo di incompatibilità per il Presidente del Collegio conoscere di una causa in ordine al cui contenuto egli si sia già pronunciato in sede di determinazione dell’addebito, atteso che, in tal caso, il medesimo si limita ad indicare la somma che il convenuto deve pagare onde evitare il giudizio mediante udienza collegiale, senza esprimere alcuna valutazione di merito (Sez. Giur. Reg. Sicilia, 14 luglio 1994, n. 119).

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-         Perentorietà del termine assegnato.

 Il termine fissato nel decreto del Presidente della Sezione regionale, entro il quale il contabile o il convenuto in responsabilità deve depositare presso la segreteria della Sezione la dichiarazione di accettazione dell’addebito, al fine di conseguire la cancellazione della causa dal ruolo, è termine perentorio; è stata perciò ritenuta inammissibile la comunicazione con la quale il convenuto si dichiara disponibile ad accollarsi il pagamento della somma determinata nel predetto decreto presidenziale, pervenuta oltre tale termine (Sez. Giur.Trentino Alto Adige-Trento, 21.10.2002, n. 300)

In tali casi il Collegio rimane investito della causa stessa ai fini della definizione nel merito, senza poter estendere la propria cognizione all’esame dei motivi che abbiano indotto il Presidente a ritenere insufficiente la manifestazione di volontà del convenuto (Sez. II, 16 gennaio 1989, n. 5). 

Nel caso di più convenuti e di responsabilità ripartita, se l’accettazione non è data da tutti, il giudizio prosegue soltanto in confronto dei non accettanti; qualora invece si tratti di responsabilità solidale l’accettazione dell’addebito da parte di uno di essi, seguito o meno dal pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento, non estingue l’azione e la causa procede anche nei confronti degli accettanti, i quali sono avvertiti a cura della Segreteria  della prosecuzione del giudizio.

L’apposizione di condizioni all’accettazione (quali, ad es., la richiesta di pagamento rateale) non priva di validità la stessa, mentre si è ritenuto che l’assenso espresso dal convenuto in subordine all’ipotesi di mancato accoglimento delle giustificazioni addotte a sua discolpa non sia idoneo, dal punto di vista sia della forma che della sostanza, a realizzare gli effetti propri della accettazione dell’addebito e non abbia rilevanza giuridica nemmeno sotto il profilo confessorio nel giudizio di responsabilità (Sez. I centr., 16 settembre 1998 n. 255).

In ipotesi di mancata accettazione espressa della determinazione presidenziale suddetta, quest’ultima perde valore ed il Collegio non è vincolato nella determinazione del danno risarcibile alla riduzione dell’addebito operata dal Presidente (Sez. giur. Piemonte, 4 marzo 1998, n. 113).

Tuttavia al riguardo sono da segnalare anche orientamenti diversi, dal momento che è stato pure sostenuto che, nell’ipotesi in cui l’agente o il convenuto, che non ha accettato nei termini, effettui comunque il pagamento della somma indicata nella determinazione presidenziale prima dell’udienza collegiale, il giudizio deve concludersi con pronuncia di cessazione della materia del contendere (Sez. giur. Sicilia, 15 giugno 1998, n. 204).

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Potere del P.M. di ridurre l’addebito –

Questione alquanto dibattuta è il quesito se il P.M. possa operare una riduzione del danno accertato e quindi richiedere già nell’atto di citazione la condanna ad un importo inferiore.

Inizialmente è stata negata tale possibilità al Pubblico Ministero, in ragione della natura indisponibile dell’azione pubblica di cui è titolare e della conseguente affermazione della inammissibilità di una rinuncia, seppure parziale, all’azione di responsabilità da parte del P.M., che avrebbe dovuto, perciò, chiedere sempre la condanna a tutto il danno accertato, potendo solo prospettare al giudice l’opportunità di riduzione (Sez. II, 6 agosto 1996, n. 83/A).

Successivamente, l’orientamento giurisprudenziale è mutato, mostrando anche di riconoscere che il P.M. non è sempre tenuto ad un rigido calcolo matematico del danno risarcibile, ma deve valutare anche ulteriori fattori; ciò soprattutto a seguito delle recenti leggi di riforma della Corte dei conti che hanno imposto di tener conto, nella determinazione del danno risarcibile, anche di elementi quali, ad esempio, i vantaggi comunque conseguiti dall’Amministrazione o dalla comunità amministrata.

Con sempre maggiore frequenza si è affermato in giurisprudenza il principio in virtù del quale il danno conseguente ad attività amministrativa, nel suo determinarsi e nel suo ammontare, può essere condizionato da fatti e circostanze ambientali, obiettive o soggettive, che introducono nel processo causale dell’evento dannoso apporti indipendenti dalla condotta degli amministratori e dipendenti pubblici, e che pertanto, contribuiscono a diversamente valutare il danno erariale a tale condotta collegato. In altri termini, la giurisprudenza è ormai univoca nel ritenere che non può ricadere sul dipendente pubblico quello che possiamo chiamare, riassuntivamente, il rischio proprio dell’azione amministrativa ( Sez. II Centr., 10 aprile 2001, n. 134/A).

Proprio in virtù di tali considerazioni si comincia ad affermare che  l’apprezzamento del P.M. sulla entità del danno debba tener conto di tali fattori e che egli possa operare, nella quantificazione del danno, una netta distinzione fra danno economico latamente inteso, subito dalla Pubblica Amministrazione, e danno direttamente riconducibile all’azione autonoma del convenuto in quanto slegato dal complesso di fattori che inizialmente hanno condizionato la sua azione, il quale può invece definirsi danno risarcibile; egli potrà dunque limitare all’ammontare del danno risarcibile la propria richiesta di condanna. (Sez. Giur. Molise, n. 276/1997).

Tale iniziativa, lungi dall’apparire come una inammissibile rinuncia all’azione da parte del P.M. contabile, viene oggi interpretata quale espressione di un potere di valutazione del danno da imputare ai presunti responsabili, da parte del P.M, che tenga conto delle innovazioni introdotte nelle recenti leggi di riforma e, come tale, escluda la risarcibilità degli apporti causali riconducibili a comportamenti non gravemente colposi di altri soggetti e  valuti le  circostanze concrete in cui ha operato il presunto responsabile (Sez. Giur. Trentino Alto Adige, 14 gennaio 1998, n. 1).

Con tale determinazione il P.M. – nelle ipotesi di richiesta di condanna che non superi l’ammontare di Euro 5.000,00 - viene anche ad esprimere il proprio avviso sulla c.d. riduzione dell’addebito, fermo restando il potere del Presidente di operare ulteriore riduzione.

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- Parere del P.M.

In ogni caso, sulla determinazione presidenziale di addebito deve essere sentito il P.M., il cui parere è obbligatorio, anche se non vincolante (Corte dei conti, Sez. I Centr, 18 novembre 1998, n. 322; 24 febbraio 1995, n. 8).

Tale parere va espresso non sulla procedura adottata, bensì sull’entità della riduzione apportata.

A tale scopo, come già innanzi accennato, in sede di giudizio di conto, ai sensi degli artt. 35 e 36 del Regolamento di procedura n. 1038/1933, quando dall’esame del conto emergano addebiti il cui importo complessivo non superi Euro 5.000,00, la relazione, prima dell’iscrizione a ruolo del conto, è trasmessa al Procuratore Regionale, il quale deve esprimere in calce alla relazione stessa il suo motivato parere sull’importo dell’addebito. In questi casi il Presidente può procedere a determinare una minor somma da pagare rispetto all’ammanco accertato.

E’ di evidenza che, anche per i giudizi di conto, il Regolamento di procedura prescrive l’intervento necessario del Procuratore regionale solo in sede di quantificazione del danno e non di determinazione dell’addebito.

La medesima procedura è prevista dagli artt. 49, 50 e 51 del Reg. di procedura per i giudizi di responsabilità, nei quali la quantificazione del danno è fatta, come è noto, dallo stesso attore nell’atto di citazione.

In sostanza il Regolamento di procedura, in ambedue i tipi di giudizio, valorizza la posizione della parte pubblica solo in tale fase, riservando alla sola discrezionalità del Presidente la determinazione dell’addebito.

Riguardo al momento in cui il P.M. debba essere sentito, si ritiene che, nei giudizi di responsabilità, il Presidente della Sezione debba chiedere il parere del Pubblico Ministero subito dopo la determinazione dell’importo, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di procedura e dell’art. 55 del T.U. n. 1214/1934, affinché questi possa dare il proprio parere sul quantum dell’addebito, con atto motivato che potrebbe contenere elementi tali da indurre il Presidente della Sezione a determinare la somma da pagare in misura diversa. Egli potrà così esprimere il suo eventuale disaccordo sulla somma richiesta, nelle ipotesi in cui ravvisi una supposta non congruenza fra i fatti imputati, il danno arrecato e l’importo dell’addebito, quali risultano dall’atto di citazione (Sez. I Centr., 1.12.1999, n. 323; 18.11.1998, n. 322).

Il Presidente della Sezione, valutate le osservazioni del Pubblico Ministero, potrà procedere ugualmente a notificare la propria determinazione ai convenuti, oppure modificarla, ovvero revocarla, fissando in calce all’atto di citazione la data dell’udienza di discussione del giudizio.

Nel procedimento monitorio previsto dall’art. 55 del T.U. n. 1214/1934 la posizione della parte pubblica è limitata, potendo essa esprimere solo un parere, che benché non vincolante viene ritenuto obbligatorio, con la conseguenza che la sua mancanza determina vizia irrimediabilmente la procedura (ove conclusasi con ordinanza di cancellazione dal ruolo per intervenuta accettazione dell’addebito) che si ripercuote sulla determinazione presidenziale e sulla successiva ordinanza che devono ritenersi quanto meno annullabili, con conseguente rimessione degli atti al Presidente della competente Sezione per l’ulteriore corso, anche monitorio. (Sez. I, 18.11.1998, n. 322/A; 1.12.1999, n. 323/A).

E’ stato osservato, d’altro canto, che la limitazione della posizione della parte pubblica non può ritenersi in contrasto con la piena tutela prevista dall’art. 24 della Costituzione, ove appena si consideri che attraverso il processo monitorio viene data prevalenza all’interesse pubblico alla snellezza e rapidità del processo rispetto all’integrale ripristino della parte di patrimonio pubblico leso dal comportamento illecito del soggetto perseguito (Sez. I Centr., 1.12.1999, n. 323).

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Le impugnazioni della parte pubblica e delle parti private.

Nelle ipotesi in cui il Pubblico Ministero non venga affatto sentito in merito al quantum dell’addebito, oppure il Presidente della competente Sezione giurisdizionale abbia chiesto il parere del Pubblico Ministero sulla opportunità di definire il giudizio attraverso il procedimento monitorio senza indicare il quantum dell’addebito, il rimedio per il P.M. è l’impugnazione dell’ordinanza del Presidente emanata a conclusione della fase monitoria (Sez. I Centr., 1 dicembre 1999, n. 323; 18 novembre 1998, n. 322; 24 febbraio 1995, n. 8/A).

Si deve al riguardo precisare che, in merito all’esperibilità dell’appello in relazione al valore della causa, la normativa prevedeva una diversa posizione per il P.M. e per le parti private. Difatti l’ art. 67 del T.U. n. 1214 del 1934, nella sua originaria formulazione, nel dettare le condizioni per la proponibilità dell’appello dinanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei conti, consentiva soltanto al Pubblico ministero contabile di appellarsi senza limiti di valore, mentre per le parti private escludeva il ricorso al gravame per le cause di valore inferiore alle lire 2.000 (limite poi elevato a L. 5.000.000 dall’art. 5, co. 8, della L. n. 19/1994). Per le stesse cause veniva prevista la facoltà di ricorrere alla definizione con la procedura semplificata del rito monitorio. Ciò creava una evidente disparità tra parti private e parte pubblica.

La questione, come più innanzi si dirà, deferita alle Sezioni Riunite dalla Sez. I centrale con ordinanza 11 dicembre 2002, n. 87/A, è stata definita con sentenza n. 9/QM del 4 aprile 2003 nel senso della intervenuta implicita abrogazione dell’art. 67 del R.D. n. 1214/1934 a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, co. 5, del D.L. n. 453/1993 convertito nella L. n. 19/1994.

Sempre in tema di appello proposto dal P.M., la Sez. II Centrale della Corte dei conti, con sentenza n. 268 del 13 ottobre 1999, ha dichiarato improcedibile l’appello del Procuratore Regionale avverso la determinazione presidenziale di addebito, notificato al convenuto  prima della scadenza del termine per l’accettazione della somma stabilita, in fattispecie in cui, essendosi verificata la mancata accettazione della somma determinata in sede monitoria, quest’ultima fase era rimasta priva di effetti ed il relativo giudizio era stato celebrato dinanzi alla competente Sezione, la cui pronuncia conclusiva era comunque impugnabile con atto di appello.

Quanto alla proponibilità dell’appello delle parti private, la giurisprudenza delle Sezioni centrali, prima della sentenza delle Sezioni Riunite n. 9/QM del 4 aprile 2003, era oscillante. L’orientamento più diffuso era nel senso di ritenere applicabile l’art. 67 del T.U. n. 1214/1934, congiuntamente al combinato disposto degli artt. 49 e 55 del R.D. n. 1038/1933 e all’art. 5 del D.L. n. 453/1993 convertito in L. n. 19 del 1994, con conseguente dichiarazione di inammissibilità degli appelli delle parti private per le cause di valore non superiore a lire cinque milioni (Sez. II Centr., 11 marzo 2003 n. 87/A; Sez. I Centr., 22 maggio 2001, n. 133).

Ai fini dell’applicazione dell’art. 67 già citato, occorreva avere riguardo alla domanda inizialmente proposta dal P.M. contabile e non già all’ammontare della condanna appellata (Sez. I centr., 3 aprile 2002 n. 102/A; in senso contrario, cfr. però Sez. II Centr. 5 luglio 2002 n. 224, che tiene conto delle quote di danno imputate a ciascun convenuto).

Altre sentenze, per converso, negavano attualità alle limitazioni all’appello nei giudizi di responsabilità, e ritenevano l’art. 67 del T.U. n. 1214/1934 - che consentiva soltanto al P.M. contabile di appellarsi senza limiti di valore - di fatto espunto dalla nuova disciplina legislativa della responsabilità amministrativa; inoltre si osservava che la pretesa limitazione dell’accesso al rimedio dell’appello avrebbe finito per vulnerare senza valida ragione il diritto di difesa di funzionari e dipendenti pubblici chiamati a rispondere di danni erariali, diritto costituzionalmente garantito dall’art. 24 della Costituzione (Sez. III Centr., 13 marzo 2002, n. 78/A).

Come già anticipato, la questione è stata definita dalle Sezioni Riunite con sentenza n. 9/QM del 4 aprile 2003, nel senso che la nuova disciplina sulla proposizione dell’appello avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali introdotta con le leggi di riforma n. 19/1994 e n. 639/1996 abbia prodotto l’implicita abrogazione dell’art. 67 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214.

 Infatti, nell’art. 1, co.5°, della L. n. 19/1994, come modificato dall’art. 1, co. 1°, della L. n. 639/1996, tranne che per la materia pensionistica (materia nella quale lo stesso comma limita l’appello ai soli motivi di diritto) non vi è alcun richiamo implicito o esplicito a casi di esclusione riguardanti la responsabilità amministrativo-contabile, né a preclusioni correlate all’importo della domanda giudiziale, mentre il contesto processuale viene incentrato sul principio della piena ed incondizionata impugnabilità delle sentenze di primo grado in materia di responsabilità e della parità tra P.M. ed i privati tratti a giudizio contabile di appello; di tal che, trattandosi di norma eccezionale e limitativa di un diritto costituzionalmente garantito, la sopravvivenza dell’art. 67 citato alle leggi di riforma della responsabilità amministrativa e del suo processo avrebbe dovuto essere specificamente ribadita dal legislatore.

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Sperimentazione di più snelle modalità di applicazione del procedimento monitorio.

In alcune Procure Regionali (Sicilia, Emilia Romagna, Trentino e Piemonte) sono state sperimentate di recente nuove forme di procedimento monitorio, che in un solo caso, però si sono tradotte in ordinanza del Presidente della Sezione avente forza di titolo esecutivo.

Le iniziative poste in essere miravano a conseguire forme di procedimenti monitori abbreviati, con i quali il Pubblico Ministero  acquisiva la preventiva accettazione dell’addebito da parte del responsabile, per un importo ridotto rispetto al limite di somma di Lire 5 milioni, ma comunque inferiore rispetto al danno economico accertato, che poteva invece rientrare o meno nei 5 milioni di lire.

Veniva quindi formulata richiesta al Presidente della Sezione della ordinanza costituente titolo esecutivo, superando la fase della citazione formale, della determinazione presidenziale dell’addebito, dell’invito all’accettazione e dell’assenso del responsabile, già acquisito.

Tranne che per la Procura Regionale dell’Emilia Romagna, le richieste di ordinanze di pagamento così formulate sono state respinte dai Presidenti delle rispettive Sezioni, in quanto:

-         imputando al responsabile solo una parte del danno, il P.M. avrebbe operato una inammissibile rinuncia all’azione (orientamento ormai superato dalla recente giurisprudenza);

-         il potere di riduzione dell’addebito non può essere esercitato dal P.M. ma costituisce, nel procedimento monitorio, prerogativa del Presidente o di un Consigliere da lui delegato;

-         l’accettazione formale dell’addebito non potrebbe essere surrogata da dichiarazioni rese oralmente dal responsabile dinanzi al P.M.

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Procedimento per decreto ingiuntivo.

Merita di essere ricordato un ulteriore tentativo effettuato da alcune Procure regionali al fine di ottenere uno strumento processuale idoneo a garantire una più rapida formazione del titolo esecutivo, mediante l’utilizzo del ricorso per decreto ingiuntivo.

Le iniziative a suo tempo esperite, ad esempio, dalla Procura Regionale della Liguria si sono concluse con la emissione di due decreti ingiuntivi a cura del Presidente della Sezione giurisdizionale, e con la successiva dichiarazione di definitiva esecutività per mancata opposizione nel termine assegnato.

Una analoga iniziativa della Procura siciliana si è conclusa invece con una dichiarazione di inammissibilità da parte del Presidente della competente Sezione.

Il rimedio non ha trovato successive applicazioni, per difficoltà concrete di ricorso a tale istituto, riconducibili alle seguenti argomentazioni:

- il credito fatto valere deve consistere in una somma liquida di denaro e deve fondarsi su una prova scritta, non sempre di facile acquisizione per il P.M. contabile ;

- la sommarietà della cognizione che caratterizza  il procedimento per decreto ingiuntivo non consente la piena valutazione dell’elemento psicologico necessario per la sussistenza di una responsabilità amministrativa;

- lo stesso sarebbe inoltre incompatibile con l’uso del potere riduttivo, peculiare caratteristica dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile, che tuttavia mal si concilia con le forme proprie del procedimento per ingiunzione nel quale, in caso di accoglimento della domanda, il giudice ingiunge all’altra parte di pagare la somma richiesta (art. 641 c.p.c.).