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“La
nomofilachia nelle SS. RR. della Corte dei Conti in sede giurisdizionale”** di Fulvio Sommario:
§-I) Premessa e normativa di riferimento; §-II) La nomofilachia,
ovvero “l’esatta osservanza della legge”; §- III) Segue : “l’uniforme
interpretazione della legge”; §- IV) Segue l’ “unità del
diritto oggettivo nazionale”, ovvero l’ “interesse della legge”
alla sua esatta ed uniforme osservanza ; §- V) La breve esperienza, nel rito
comune, della c.d. “nomofìlachia preventiva” ; §- VI) La funzione
nomofìlattica delle Sezioni Riunite della Corte dei conti ; §- VI 1) Segue:
l’ambito concettuale della “Questione di Massima”; §- VI 2) Segue: l’ambito
concettuale del “contrasto giurisprudenziale”; VII)
– Il giudizio per la risoluzione delle questioni di massima e dei contrasti
di giurisprudenza; §- VII a) Segue: i soggetti legittimati all’attivazione
del giudizio §- VII b) Segue: modalità processuali dell’attivazione del
giudizio; §- VII c) Segue: ambito ed efficacia della decisione adottata dalle
Sezioni Riunite nel diritto vivente ante art. 42, comma 2, della l.
n°69/2009. §-
I) Premessa e normativa di riferimento. L’incontro
al quale ho il piacere di partecipare conclude il ciclo di due settimane di
studi sulla giurisdizione della Corte dei conti, ed affronta specificamente il
tema delle competenze proprie delle Sezioni Riunite della Corte in questa
materia, ossia nella giurisdizione . Sorvolerò,
per ovvie ragioni, sui profili storici delle Sezioni Riunite della Corte dei
conti, e tratterò l’argomento, partendo dalle leggi di riforma degli anni
“90 (l. n°19-20/1994 e l. n°639/1996), con accenni alle modifiche
introdotte dall’art. 42, comma 2, della l. n°69/2009. L’art.
1, comma 7, della legge n°19/1994, stabilisce che : “Le
Sezioni Riunite decidono sui CONFLITTI DI COMPETENZA e sulle QUESTIONI DI
MASSIMA deferite dalle Sezioni giurisdizionali centrali e regionali,
ovvero a richiesta del Procuratore Generale” (primo periodo); “Esse
sono presiedute dal Presidente della Corte o da un presidente di sezione e
giudicano con 5 magistrati
[1]
” (secondo periodo); “Ad
esse sono assegnate due presidenti di Sezioni
ed un numero di consiglieri determinato dal A quello
appena letto, che era il testo originario dell’art. 1, comma 7, della l.
n°19/1994 (con la lieve modifica sul numero dei componenti delle SS.RR.
recato dall’art. 1, comma 2, della l. n°639/1996, l’art. 42, comma, della
l. n°69/2009 (sul processo civile), ha portato le seguenti “novità”: “All’art.
1, comma 7, della l. n°19/1994, SONO AGGIUNTI, infine, i
seguenti periodi: <<Il
Presidente della Corte può disporre che le SS.RR. si pronuncino sui giudizi
che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme alle
sezioni giurisdizionali, centrali o regionali, e su quelli che presentano una
questione di massima di particolare importanza>>”(primo periodo aggiunto); “<<
Se la Sezione giurisdizionale, centrale o regionale, ritiene di non
condividere il principio di diritto enunciato dalle SS.RR., rimette a queste
ultime , con ordinanza motivata, la decisione del giudizio.>>”(secondo
periodo aggiunto) . Dal
complessivo sistema delineato dalle riferite norme, pertanto, può dirsi che
le SS.RR., in disparte i profili della loro composizione (irrilevanti nella
presente trattazione), hanno le seguenti competenze in materia
giurisdizionale: a)-
“decidono” (così testualmente l’art. 1, comma 7, della l.
n°19/1994) sulle questioni di massima ed i contrasti di
giurisprudenza che insorgono tra le varie sezioni (centrali e/o
territoriali) della Corte dei conti; b)-
“decidono sui conflitti di competenza” tra le predette
Sezioni. La prima delle
indicate attribuzioni, nella sua intrinseca consistenza, esprime la
fondamentale funzione di nomofilachia interna alla Corte dei conti,
già delineata dall’art. 4 della l. n°161/1953
[2]
, che – a sua volta – ha rivisitato la materia, quale
disciplinata in precedenza dall’art. 3 del RDL 865/1941 e 9 del d.l.vo
n°655/1948. La seconda
delle indicate attribuzioni a sua volta, esprime anch’essa una forma di nomofilichia,
in senso ampio, interna alla Corte dei conti, in quanto volta alla risoluzione
di un contrasto del tutto particolare, attinente solo alle particolari norme
sulla competenza delle varie Sezioni della Corte dei conti, ed ha assunto una
sua concreta rilevanza proprio (e solo) a seguito (e per effetto) del
decentramento giurisdizionale, di cui alla l. n°19/1994 e successive
integrazioni e modificazioni
[3]
. Nel
nostro incontro, dunque, ci occuperemo di queste due fondamentali attribuzioni
delle Sezioni Riunite che, volendo, possono anche essere ricondotte ad unità,
sub specie di funzione complessiva di Nomofilachia Interna alla Corte
dei conti §-
II) La nomofilachia, ovvero “l’esatta osservanza della legge”. Il termine nomofilachia,
(o nomofilacìa) come tutti sanno, deriva dal combinarsi delle parole
greche nòmos (legge) e phylax
(proteggere con lo sguardo) : guardiano della legge. Nell’antica
Grecia, la nomofilacìa era la magistratura incaricata di custodire il
testo originale delle leggi e di assicurare una certa stabilità alla
legislazione. La nomofilachia,
quindi, si distingueva dalla nomotesia , che all’opposto, in Atene,
puntava alla revisione del nomos. I nomofilachi
custodivano il nomos originario; i nomateti, invece, lo
adeguavano al divenire dei tempi. Sulla base di
questa distinzione storica, secondo una certa corrente di pensiero la nomofilachia
si esaurirebbe (o si dovrebbe esaurire) in una funzione negativa di mera
adesione al nòmos, ovvero al principio di diritto “voluto”
dalla norma, non tollerando alcuna massima giurisprudenziale che vada oltre il
nòmos stesso (c.d. dogma della norma) . E
ciò ben diversamente dalla nomotesia, nella quale di solito, all’opposto,
si seguono interpretazioni volte all’affermazione di massime
giurisprudenziali largamente condivise che vanno anche oltre il nòmos e
consentono ulteriori riflessioni sul relativo principio di diritto, per
ragioni di giustizia (c.d. dogma del fine ultimo della norma). A questa
fondamentale distinzione, sembra essersi ispirato anche l’art. 65 del nostro
Ordinamento Giudiziario (R.D. n°12/1941), comunemente ritenuto il
fondamento normativo della funzione nomofilattica, affidata in Italia
alla Corte di Cassazione. Stabilisce, infatti, l’art. 65, comma 1, appena citato che “La Corte Suprema di Cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge”. La funzione
nomofilattica, in particolare, viene enucleata dalle espressioni : (1) “assicurare
l’ESATTA osservanza e (2) l’UNIFORME
interpretazione della legge”, nonché da quella (a chiaro profilo
teleologico) della (3) “l’UNITA’ del diritto oggettivo nazionale”. E’ stato
giustamente notato
[4]
che dalle riferite disposizioni, e segnatamente dalla prima (“assicurare
l’ESATTA osservanza della legge”), si trae una visione formalistica
del diritto, legata al positivismo tradizionale. Il valore
dominante enunciato dalle disposizioni in riferimento sembra essere l’ “esattezza”;
la corrispondenza, cioè, della soluzione data con la sentenza alla volontà
della norma. Una simile
visione presuppone un contenuto specifico ed un “significato esatto”
della norma che a volte, in realtà manca, o che comunque è difficilissimo da
individuare, date le sempre più frequenti forme confuse di normazione. Secondo la
dottrina prevalente, il legislatore del 1941 presupponeva una visione
formalistica dell’ordinamento, tesa ad accreditare l’idea che il diritto
sia un’entità autonoma e separata dal contesto sociale e storico, oltre che
dai valori teleologici e/o etico-morali che lo occasionano . Secondo questa
visione, la norma ha per definizione un suo intrinseco significato, ed è
compito della Cassazione trovarlo nella sua “esatta” consistenza,
così da enunciarlo per assicurare l’unità del diritto oggettivo
[5]
. E’ evidente
che l’impostazione data alla funzione nomofilattica dal legislatore del 1941
trova un suo sviluppo logico nell’art. 12 delle preleggi . Tale articolo,
infatti, nel fissare le “disposizioni sulla interpretazione della legge”,
stabilisce con una certa perentorietà, che : “nell’applicare la legge,
non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal
significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla
intenzione del legislatore” (c.d. “dogma della volontà legislativa”)
E’ evidente
che la riferita impostazione, radicatasi in vigenza dello Statuto Albertino,
è entrata fatalmente in crisi con Le
disposizioni che regolano tali rapporti, in realtà, fungono da limite
intrinseco alla stessa libertà di normazione del legislatore, in quanto
pongono quelli che, insieme ai citati “principi fondamentali”, a
mio avviso ben possono definirsi i “valori etici dell’ordinamento
giuridico italiano”: i valori, cioè, ai quali tende l’intero sistema
positivo italiano, in quanto “riconosciuti” e non “creati”
dal sistema stesso (cfr., chiarissimo in proposito, l’art. 2 cost.) . Per tal via,
anche la funzione primaria della nomofilachia, costituita dalla “esatta
osservanza della legge” si è venuta a riassestare a livelli superiori,
imponendo non più di individuare solo la regola “esatta”, voluta
dal legislatore, ma anche la regola “giusta”, ossia la regola più
aderente ai valori etici della Costituzione. In tal senso
sono state sempre più frequenti le affermazione della Corte Costituzionale
volte a sollecitare il giudice a quo a “ricercare un’interpretazione
adeguatrice del testo di legge, prima di proporre l’incidente di
costituzionalità”
[6]
. In via di
interpretazione (“evolutiva”), dunque, gli stessi canoni
interpretativi, di cui all’art. art. 12 delle disposizioni sulla legge in
generale, sono stati – a loro volta – interpretati, aggiungendosi accanto
ai criteri classici di interpretazione della legge (“letterale”,
“sistematico”, ecc.) anche quello ulteriore della c.d. “interpretazione
costituzionalmente orientata”, che impone appunto di seguire, tra più
interpretazioni ugualmente possibili, quella conforme (o più conforme) a
Costituzione
[7]
. Trattasi, è
ovvio, di canone del tutto inimmaginabile nel 1942. Alla stregua
di questa impostazione però, vale chiarirlo, l’interpretazione “giusta”,
non è alternativa all’interpretazione “esatta”, ex art. 65 dell’ordinamento
giudiziario, ma ne costituisce un completamento. L’interpretazione
“esatta”, nei valori etici del sistema giuridico italiano,
comprende l’interpretazione “giusta”. I due termini
(giusta ed esatta), a ben riflettere, non sono espressione di
due diversi modi di concepire il procedimento interpretativo (uno di tipo formalistico-letterale;
l’atro di tipo sostanzialistico-teleologico), ma esprimono due
diversi stadi del medesimo procedimento. L’interprete,
in pratica, dapprima dovrà individuare la portata letterale (esegesi)
della norma, per poi giungere ai suoi contenuti (ermeneusi), in
funzione, quanto a quest’ultimi: a)-
del bene, ovvero dell’interesse oggetto di tutela, al quale è
funzionalizzata la norma, in conformità però, si badi, ai valori etici del
sistema costituzionale; b)-
della ratio della norma, ossia della strategia concreta di tutela
prescelta dalla norma per soddisfare l’interesse protetto (quale, ad
esempio, un sistema di doveri negativi nei confronti degli altri, o –al
contrario – un sistema di doveri collaborativi; apposizione di un termine
per l’esercizio del potere funzionalizzato all’interesse; apposizione di
un onere, ecc.); c)-
del punto di rilevanza ermeneutico , costituito dalle specifiche
ragioni per le quali lo stesso processo interpetrativo viene intrapreso
(ragioni specifiche dell’interpretazione), quali, ad esempio: individuazione
della portata oggettiva della norma, dei suoi presupposti applicativi, dell’ambito
soggettivo della stessa, dei suoi effetti storico-ambientali, e così via. §-
III) Segue : “l’uniforme interpretazione della legge”. E’ evidente
che, nell’intento di assicurare un’interpretazione della norma formalmente
“esatta” (ossia aderente al volere del legislatore) e
sostanzialmente “giusta” (ossia aderente ai valori
etico-costituzionali del sistema), la nomofilachia ha assunto un
carattere del tutto “tendenziale”, ovvero “dialettico” e
“collettivo”, piuttosto che “assoluto”, come ipotizzato
nel A tanto hanno
sicuramente influito, in misura –tra loro – diversificata : a)-
il maggior relativismo che di per sé connota, in concreto, lo stesso concetto
di “giustizia”, rispetto alla sola valutazione letterale della
norma; b)-
l’accresciuto numero dei criteri interpretativi che, in concreto, concorrono
per la più completa valutazione della “legge”, anche di rango sovranazionale
[8]
, non sempre tenuti tutti presente dall’interprete; c)-
il diverso punto di rilevanza ermeneutica che –in concreto – ha presieduto
(e guidato) la specifica interpretazione, ed al quale sovente non si dà
neanche peso. La difficoltà
di pervenire ad un’interpetrazione “esatta” e “giusta”
della legge, può dar luogo a forme giurisprudenziali dialettiche che spesso
sfociano in autentici dissidi ermeneutici e, dunque, in contrasti
giurisprudenziali. Contrasti del
genere, ovviamente, chiamano in causa l’altra fondamentale funzione della nomofilachia,
ossia : la “uniforme interpretazione della legge”. In realtà,
mentre una parte della dottrina
[9]
ritiene che, in concreto, la nomofilachia si esaurisca tutta nella
individuazione dell’ “esatta osservanza della legge”, assicurata
mediante il meccanismo delle impugnazioni, altra parte della dottrina
[10]
, invece, ritiene che la nomofilachia si esprima soprattutto nell’attività
di assicurare la “uniforme interpetrazione della legge”, mediante
pronunce ad hoc. E’ evidente
che le due posizioni hanno un valore del tutto relativo, in quanto espressive
solo di atteggiamenti culturali di “tendenza”, laddove la
nomofilachia, idealmente e nella sua stessa dimensione etica, presuppone senz’altro
l’ “esatta osservanza della legge” (mezzo) per la “uniforme
interpretazione della legge” (scopo mediato), e dunque per “l’UNITA’
del diritto oggettivo” (scopo ultimo). Sotto quest’ultimo
aspetto, anzi, parte della dottrina non ha mancato di evidenziare l’intimo
rapporto della nomofilachia con il principio di “certezza del diritto”
– che verrebbe fatalmente compromesso da sentenze contrastanti – oltre che
con il principio di uguaglianza della norma concreta (ex art. 3 cost.),
ossia con la norma come effettivamente interpretata dai giudici
[11]
. E’ stato
giustamente notato che anche il sistema delle impugnazioni contribuisce alla
realizzazione della “uniforme applicazione della legge”, così come
un contributo in tal senso è offerto anche dagli strumenti approntati dal
sistema amministrativo, quali quelli del “massimario”, presente in
tutte le giurisdizioni
[12]
. E’ però
indubbio che il sistema specifico, e per così dire “istituzionale”, per
dare concreta attuazione alla nomofilattica sul versante della “uniforme
applicazione della legge” è rappresentato dalla previsione di appositi
collegi che hanno il compito di emettere decisioni ad hoc per la
risoluzione dei contrasti giurisprudenziale e per la risoluzione di questioni
interpretative particolarmente complesse. Presso la
Corte dei conti, in tal senso, sono da sempre operanti le Sezioni Riunite, con
lo specifico compito di risolvere, mediante apposite pronunce, i “contrasti
giurisprudenziali”e le “questioni di massima di particolare
importanza” (ex, art. 4, commi 1 e 2, della l. n°161/1953). E’ stato
giustamente notato
[13]
che la forma più efficace della nomofilachia si realizza proprio
nei gangli giurisdizionali dove si ha una sorta di confluenza, nel medesimo
ufficio giudiziario, del sistema impugnatorio e di quello per la risoluzione
dei contrasti reali o potenziali di giurisprudenza. Tale era –almeno
in parte – il sistema presso la Corte dei conti, prima che la riforma del
“94-96 attribuisse l’appello, fino ad allora esercitato dalle Sezioni
Riunite nelle sole materie della responsabilità, alle tre Sezioni Centrali d’Appello
della Corte stessa, con competenza estesa anche ai giudizi pensionistici . §-
IV) Segue l’ “unità del diritto oggettivo nazionale”, ovvero l’
“interesse della legge” alla sua esatta ed uniforme osservanza. E’ evidente
che l’ “uniforme applicazione della legge” postula l’ “unità
del diritto oggettivo nazionale”, quale bene-valore di partenza e di
arrivo dell’interpretazione. Trattasi dell’ultimo
dei valori etici della nomofilachia che, nel suo complesso, perciò tende: a)
alla individuazione della norma “esatta” (da intendere anche come
norma “giusta”), perché sia b) “uniformemente applicata”,
in funzione c) dell’ “unità del diritto nazionale”. In tal senso,
ben può individuarsi un “interesse (proprio) della legge”,
autonomo e separato da quello dei suoi destinatari, ad essere esattamente
interpretata ed uniformemente applicata . Sulla base di
un siffatto interesse, e nell’ottica di evitare che potessero essere
conservati precedenti giurisprudenziali contrari alla legge (magari
artatamente invocati dalle parti in successivi processi) In questa
ottica, si è parlato di un vero e proprio “compito di collaborazione
(della Procura) con i giudici di legittimità circa l’esatta
interpetrazione della legge, soprattutto in materia civile”, in rapporto
“anche alla particolare forma di ricorso, previsto dal (citato) art.
363 cpc, proponibile solo dal P.G., nell’interesse della legge, al
fine di determinare una pronuncia del supremo giudice di orientamento della
giurisprudenza”
[15]
. Questo
particolare tipo di “ricorso”, peraltro, nella pratica era quasi
caduto in disuso, impedito nel suo concreto esercizio dall’enorme carico di
lavoro in Cassazione. L’art. 4 del
d.l.vo n°40/2006, che, come detto, ha riformulato l’art. 363 cpc, ha dato
ossigeno all’istituto, conservando –da un lato – il vecchio “ricorso
nell’interesse della legge” del P.G, ma cambiando –dall’altro –
le finalità proprie della relativa pronuncia : non più quella di “cassare”
la sentenza, ma di consentire alla “Corte (di) enunci(are)
il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi”
(comma 1). In questa
ottica, ha ammesso anche la “pronuncia d’ufficio (nell’interesse
della legge), quando –si è precisato – il ricorso proposto
dalle parti (sia stato) dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene
che la questione decisa è di particolare importanza” (comma 3). Interessante
notare come §§§§ Il riferimento
al “ricorso nell’interesse della legge”, porta – per
contiguità d’argomento – a ricordare che anche presso la Corte dei conti
è previsto un simile ricorso. L’art. 6,
comma 6, della l. n°19/1994, nel disporre l’abrogazione delle “disposizioni
che prevedono e disciplinano le conclusioni e l’intervento del P.G. nei
giudizi in materia di pensioni civili, militari e di guerra”, ha “fatto
salvo il potere dello stesso
di ricorrere, in via principale, nell’interesse della legge”. La norma ha
avuto un suo tormentato sviluppo interpretativo che è iniziato con la
sentenza n°287-PM/1997
della Sezione Giurisdizionale Regionale per l’Umbria. In pratica, la
predetta sentenza ha tentato di raccordare il cennato “ricorso principale”
del PG “nell’interesse della legge”, al vecchio ricorso del PG
nell’ “interesse dell’erario” (ex
art. 76 del R.D. N°1038/1933), riconoscendo al PG i normali poteri di “parte”,
per far valere qualsiasi vizio (interno ed esterno, formale e sostanziale) nei
confronti del provvedimento pensionistico, ed escludere ogni contatto del “ricorso”
in questione con l’analoga figura del “ricorso nell’interesse della
legge” previsto dall’art. 363 cpc, vecchio testo. La sentenza in
discorso è stata annullata dalla Sezione II^ Centrale d’appello con la
sent. n°194-A/1998,
che – all’opposto – ha escluso ogni collegamento del “ricorso nell’interesse
della legge” (ex art. 6, comma 6, della l. n°19/1994) con il “ricorso
nell’interesse dell’Erario”. In
particolare, la Sezione d’appello ha ritenuto che “l’istituto trova
corrispondenza con quello contemplato dall’art. 363 cpc”, così che il
PG (solo il PG e non anche i procuratori regionali) presso la Corte dei conti
potrebbe “intervenire affinché la giurisprudenza si formi e si consolidi
in senso possibilmente univoco e conforme ad un indirizzo ritenuto corretto,
con ciò venendo a svolgere una funzione di orientamento della giurisprudenza”
[17]
La sentenza
della Sezione d’Appello, tuttavia, non ha avuto modo di precisare –in
relazione alle dinamiche processuali che l’hanno occasionata – innanzi a
quale organo giurisdizionale il Procuratore Generale della Corte dei conti
avrebbe dovuto presentare il “ricorso nell’interesse della legge”
previsto dall’art. 6, comma 6, della l. n°19/1994, atteso che comunque il
Procuratore Generale ha una sua specifica legittimazione a rimettere alle
Sezioni Riunite “questioni di massime”, ex art. 1, comma 7, della
l. n°19/1994. Né, d’altro
canto, la sentenza in riferimento ha avuto modo di chiarire quali siano i
rapporti (continenza, sussidiarietà, alternatività, o altro) intercorrenti
tra questo “ricorso nell’interesse della legge” e quello previsto
dall’art. 363 cpc. Il tentativo
della Procura Regionale della Corte dei conti presso Dopo questi tentativi, la
questione è, però, approdata nuovamente alle SS.RR., che questa volta hanno
fatto chiarezza
[20]
. In pratica,
secondo le SS.RR., il “ricorso nell’interesse della legge” ex
art. 6, comma 6, della l. n°19/1994 ha funzione nomofilattica specifica,
ossia vale a perseguire l’ “esatta” ed “uniforme”
interpretazione della “legge” nella pensionistica pubblica: materia
notoriamente molto complessa . Corrispondentemente,
quindi, anche “l’interesse della legge”, per il quale viene
proposto il ricorso, ha carattere “specifico” e, perciò, si
distingue da quello “generale”, che caratterizza l’analogo ricorso
previsto dall’art. 363 cpc. In
particolare, secondo le Sezioni Riunite: a)-
l’interesse considerato dall’art. 6, comma 6, non è quello proprio delle
parti, ma “l’interesse oggettivo alla realizzazione dell’ordinamento
giuridico e quindi l’interesse alla interpretazione uniforme della legge
in una materia nella quale questo bene giuridico appare di fondamentale
rilevanza per assicurare una risposta giuridica il più omogenea possibile a
domande che investono l’ambito applicativo della legge e di impedire la
violazione della legge nell’applicazione di principi di diritto”; b)-
l’istituto si distacca totalmente dal ricorso nell’interesse dell’Erario,
ex art. 76 del R.D. n°1038/1933; c)-
il potere di ricorre in via principale nell’interesse della legge spetta al
P.R. che lo esercita innanzi alla Sezione Territoriale presso il quale è
incardinato, mentre in appello spetta al PG; d)-
esso si differenzia dal potere di deferire direttamente la soluzione di
questioni di massima e contrasti di giurisprudenza, che spetta solo al PG. §-
V) – La breve esperienza, nel rito comune, della c.d. “nomofìlachia
preventiva”. Le forme
classiche di nomofìlachia, attuate essenzialmente mediante le sentenze che
compongono contrasti di giurisprudenza, hanno mostrato da sempre una certa
criticità, sia perché – aspettando l’insorgere del conflitto–
consentono di fatto l’adozione di sentenze “ingiuste” (in
corrispondenza all’indirizzo ritenuto “non esatto”), sia perché
il vincolo del rispetto della decisione che compone il conflitto stesso non
sempre (e non da tutti) è stato condiviso e, perciò, seguito. Recentemente ,
il d.l.vo n°
40/2006 , nel tentativo di ovviare a simili “inconvenienti”, si è mosso
lungo due direttrici generali: a)-
da un lato, quella di potenziare le forme classiche della nomofilachia, quali,
essenzialmente, l’ampliamento del potere di affermare -anche d’ufficio- il
“principio di diritto nell’interesse della legge” (ex art.
363 cpc nuova formulazione), e l’affermazione del sostanziale divieto per b)-
dall’altro lato, invece, quella di favorire forme nuove di nomofilachia,
definite “preventive” dalla dottrina
[22]
, in quanto volte a provocare subito l’enunciazione di un “principio
di diritto”. Sotto quest’ultimo
aspetto, venivano in rilievo gli artt. 366-bis e 420-bis: l’imperfetto (“venivano“)
si impone, perché ancor più di recente, l’art. 47, comma 1, lettera d),
della l. n°69/2009, ha abrogato il citato art. 366-bis . L’esperienza
di “nomofilachia preventiva”, seppur breve, merita un accenno. L’art. 366-bis
, sostanzialmente, rappresentava una sorta di specificazione del “contenuto
del ricorso” in Cassazione, ex art. 366 cpc, chiarendo che l’illustrazione
dei motivi del ricorso stesso “si (doveva) concludere, a pena di
inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto”. Una simile
onere, oltre a tentare di ridurre il numero dei ricorsi in Cassazione
(concepito, nei fatti, come un terzo grado di revisione del fatto),
mirava essenzialmente a favorire alla Cassazione medesima l’esercizio
anticipato della sua essenziale funzione nomofilattica, mediante l’
enunciazione immediata del “principio di diritto”, vincolate per il
“giudice del rinvio” e tendenzialmente vincolante per gli analoghi
casi futuri, ex art. 384 cpc. Il secondo
articolo (420-bis), invece, intitolato: “accertamento
pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti ed
accordi collettivi”, consente di “decidere subito la questione”
con sentenza, la quale è ricorribile solo per cassazione e solo nel termine
di 60 gg. (nel frattempo la causa di merito resta sospesa). La norma, in
sostanza, apre il ricorso per cassazione anche ai contratti collettivi (prima
esclusi, ex art. 360, n°3 cpc, vecchia stesura); apertura che, in vigenza
dell’art. 366-bis cpc, sarebbe avvenuta con la stessa tecnica della
“formulazione di un quesito di diritto”, per l’enunciazione del
relativo “principio vincolante”. Il che ovviamente avrebbe
agevolato, anche nel rito del lavoro, la formulazione del principio di
diritto, comunque accentuando la tendenza a velocizzare la risoluzione
delle controversie. L’art.
366-bis cpc tuttavia, come detto, è ormai abrogato. §-
VI) La funzione nomofìlattica delle Sezioni Riunite della Corte dei conti . Il tema del
nostro incontro impone di ricondurre la trattazione della nomofilachia alle
espressioni di questa fondamentale funzione che promanano dalle Sezioni
Riunite della Corte dei conti. Tralasciando,
perciò, altre possibili forme di nomofilachia interna alla Corte medesima
(attività della rivista e del massimario; “conferenza dei presidenti”,
sistema impugnatorio, ecc.), ovvero esterna ad essa (quale le pronunce delle
SS.UU. della Cassazione e/o dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato
che hanno rilievo per le materie di interesse giuscontabile e/o
pensionistiche), ci occuperemo delle sole pronunce delle SS.RR. che compongono
i “contrasti giurisprudenziali” (ex art. 4, comma 1, della l.
n°161/1953) o risolvono “questioni di massima di particolare importanza”
(ex art. 4, comma 1, della l. n°161/1953). Contrasti
giurisprudenziali e questioni di massima, a mio avviso, concettualmente poggiano
sul medesimo presupposto, costituito dal dissidio interpretativo che nasce
dalla complessità della normativa da applicare. Essi, però,
sostanzialmente si distinguono per il tempo e per la qualità del dissidio. I primi (“contrasti”)
esprimo un dissidio interpretativo già insorto, in quanto sono già state
adottate sentenze tra loro dissonanti; le seconde (“questioni di massima”),
invece, esprimono dissidi non ancora insorti, perché non è stata adottata
ancora alcuna sentenza sulla norma, anche se essi – prognosticamente – si
presentano altamente probabili e diffusi tra i giudici
[23]
. In dottrina
[24]
, si tende a svalutare la distinzione, in relazione alle
disposizioni dell’art. 1, comma 7, della l. n°19/1994
[25]
, che: a) fanno riferimento solo alle “questioni di massima”;
b) legittimano al relativo deferimento non più il Presidente della Corte
[26]
, ma solo “le Sezioni Giurisdizionali centrali o regionali”,
innanzi alle quali pende la causa, ed il Procuratore Generale. E così c’è
chi accomuna le due forme di “dissidio”, ritenendo che per aversi “questione
di massima è necessario che vi sia o contrasto di pronunce, ovvero un
problema interpretativo di particolare rilievo e difficoltà”
[27]
. Secondo questa
parte della dottrina, il distinguo diventa “di mera nomenclatura”,
in quanto le “questioni di massima assorbono anche i contrasti
giurisprudenziali”
[28]
. La
distinzione, tuttavia, è presente nelle pronunce delle Sezioni Riunite,
sebbene non sempre con la chiarezza che la materia imporrebbe
[29]
. E’ bene
precisare che la distinzione tra “contrasti giurisprudenziali” e
“questioni di massime”, non ha valore puramente accademico, ma
serve ad evitare che, come purtroppo è accaduto, si valuti in senso negativo
l’ammissibilità del deferimento di una “questione di massima” in
senso stretto, unicamente per mancanza di un “contrasto di giurisprudenza”
in atto. E’, invece,
da dire che le due categorie di questioni deferibili alle SS.RR. (“contrasti”
e “questioni di massima”) presentano una intima, diversa
connotazione concettuale e fenomenica – e dunque anche una diversità di
presupposti – in relazione alla quale non è giusto valutare l’ammissibilità
del deferimento dell’uno (contrasto) alla stregua dei presupposti di
ammissibilità del deferimento dell’altra (questione di massima) e
viceversa. §-
VI 1) Segue: l’ambito concettuale della “Questione di Massima”. Definita il
più delle volte semplicemente come questione che pone “un problema
interpretativo di particolare rilievo e difficoltà”
[30]
, le stesse Sezioni Riunite hanno –in pratica –rinunciato a
dare una nozione generale e “rigida” della “questione di
massima”. E ciò proprio con la sentenza (n° 16-QM/1995), che più
delle altre si è occupata del problema di definire le “questioni di
massima”. Hanno, a tal proposito, precisato le SS.RR. che “non appare facile, ma forse non sarebbe neanche opportuna, una precisa individuazione degli elementi sufficienti e necessari a catalogare come di massima una determinata questione, sì da contenere entro rigidi schemi le possibilità di deduzione, e conseguentemente a delimitare aprioristicamente i confini entro i quali costringere il potere discrezionale sia del giudice a quo (o del P.G.) sia di questo Giudice ad quem di valutare o meno come di massima le questioni oggetto del deferimento” [31] Le SS.RR.,
però, con la citata sentenza hanno individuato alcune caratteristiche “tipiche”
delle “questioni di massima”, la cui utilità è indubbia per il
giudice-relatore delle SS.RR. che deve definirle, in quanto costituiscono
aspetti “sintomatici” dell’effettiva sussistenza della “questione”
stessa e, perciò, “spie” di ammissibilità del relativo deferimento. Tra queste
caratteristiche, principalmente, si ricordano: a)-
l’attitudine della “questione” ad interessare una “vasta
platea di soggetti” o, comunque, la sua particolare rilevanza “sul
piano economico-sociale”, che rende ammissibile il deferimento anche se,
al momento del deferimento stesso, la questione “coinvolge un solo
interessato” (criterio, che potremmo definire, della diffusività
dell’interesse alla risoluzione della questione); b)-
l’attitudine della questione a determinare “esclusivamente pronunce in
punto di diritto”, così che vanno dichiarate inammissibili tutte le
questioni di “mero fatto” (criterio che potremmo definire dell’interesse
nomofilattico alla pronuncia) c)-
l’effettiva, intrinseca “particolare difficoltà d’interpretazione
oggettiva, sì da determinare il pericolo di indirizzi giurisprudenziali
difformi”
[32]
(criterio che potremmo definire di interesse
ermeneutico-teleologico, rivolto alla preventiva risoluzione di possibili
contrasti di giurisprudenza)
[33]
; d)-
il “collegamento (della questione) con la fattispecie all’esame
della Sezione remittente, o della Procura Generale istante, in un rapporto di
dipendenza, (così) da essere la questione pregiudiziale o connessa
alla pronuncia (per il) caso concreto
[34]
”, e ciò per escludere che la pronuncia delle SS.RR. “si
venga ad atteggiare come espressione di attività consultiva o come meramente
sostitutiva
[35]
della sentenza che il giudice investito dell’esame del caso
concreto è tenuto a pronunciare” (criterio dell’interesse
specifico alla pronuncia, ex art. 100 cpc
[36]
). E’ bene
chiarire che tutte le “caratteristiche” ora elencate, ovvero tutti gli
elencati criteri di individuazione della “questione di massima”,
non sono tra loro alternativi, ma devono concorrere insieme, ai fini dell’ammissibilità
del deferimento della questione stessa
[37]
. Manca, tra
quelli individuati dalle SS.RR. con la citata sent. n°16-QM/1995, il criterio
della non ancora intervenuta pronuncia da parte di alcuna Sezione sulla
norma oggetto della questione, ma trattasi di criterio del tutto implicito
nel profilo comparativo della categoria in discorso con quella del “contrasto
di giurisprudenza”, che pure incardina l’esercizio della funzione
nomofilattico delle SS.RR. . E’,
peraltro, ovvio che l’esplicitazione della reale, congiunta sussistenza
degli elementi su cui si impiantano i cennati criteri costituisce il
principale onere del giudice remittente nell’illustrare i termini e la reale
portata della questione di massima
[38]
e, corrispondentemente, costituisce anche il principale ambito di
accertamento preliminare al quale dovrà attendere il giudice che dovrà
decidere la questione stessa. §-
VI 2) Segue: l’ambito concettuale del “contrasto giurisprudenziale”. Il “contrasto
giurisprudenziale”, nella sua più intrinseca consistenza fattuale, si
ha quando una pronuncia risolve diversamente, in punto di diritto, una
questione giuridica perfettamente identica ad un’altra già decisa, dalla
stessa o da altra Sezione. E’ evidente
che il fenomeno, da questo punto di vista, pone un criterio di ammissibilità
del tutto identico a quello esposto alla lettera b) del precedente paragrafo,
relativo all’ “attitudine della questione di massima a determinare esclusivamente
pronunce in punto di diritto” . Analogamente,
anche per i “contrasti”, così come per le questioni di massima,
si richiede che la problematica su cui pronunciare abbia rilevanza concreta
per la soluzione della controversia ed abbia perciò per essa valore “pregiudiziale”,
ex lettera d) del precedente paragrafo, così da escludere un valore meramente
consultivo e/o sostitutivo della pronuncia delle SS.RR.. E’, invece,
più controverso se un singolo caso di pronuncia dissonante, magari adottata
all’interno di un diverso collegio di una medesima Sezione, possa integrare
gli estremi di un “contrasto di giurisprudenza”. In questo
ambito, per vero, il criterio della “diffusività” dell’interesse
alla pronuncia delle Sezioni Riunite, che costituisce un connotato essenziale
delle “questioni di massima”, potrebbe anche subire una deroga, in
ipotesi -per vero infrequenti- di una sola pronuncia dissonante. Per aversi contrasto,
inoltre, è logicamente necessario che la sentenza che risolve diversamente la
causa abbia un substrato motivazionale coerente e tenga conto anche delle
diverse soluzioni adottate da altre pronunce similari, così che è da
escludere un contrasto in senso tecnico ogniqualvolta le dissonanti
soluzioni siano frutto di un semplice errore (o di ignoranza) del giudice,
rimediabile in appello. Da questo
punto di vista, tralasciando le varie distinzioni - a carattere, per vero,
eminentemente descrittivo - operate dalla dottrina sui tipi di contrasto
[39]
, è invece opportuno soffermarsi su quello operato dalla
giurisprudenza ed al quale si tengono saldamente legate le Sezioni Riunite
della Corte dei conti nel valutare l’ammissibilità del deferimento, basato
sulla linea “verticale” ovvero “orizzontale” del grado
in cui si trova il giudizio dal quale promana il deferimento stesso. Con l’espressione
“contrasto verticale”, invero, ci si intende riferire al contrasto
che si è creato tra le pronunce di appello e quelle di primo grado, in ordine
all’interpretazione di una norma. Con l’espressione
“contrasto orizzontale”, invece, ci si intende riferire al
contrasto che si è creato tra le pronunce rese da Sezioni di un medesimo
grado: tutte Sezioni di Appello ovvero tutte Sezioni Territoriali. Secondo le
Sezioni Riunite, in realtà, non può parlarsi di contrasto in senso tecnico,
allorquando vi sia una diversificazione interpretativa tra le Sezioni di
Appello e quelle di primo grado. In questo
caso, il maggior peso istituzionale delle prime, rispetto alle seconde, non
pone reali incertezze sull’indirizzo da seguire, che è quello delle Sezioni
di Appello
[40]
. E ciò, hanno ulteriormente precisato le SS.RR., “tanto più
quando sussista uniformità nell’orientamento delle Sezioni di appello nello
specifico argomento”
[41]
. Ben si
comprende, nel descritto contesto, l’importanza che la dottrina assegna al
sistema impugnatorio nell’esercizio concreto della nomofìlachia, ai fini
sia della “esatta” che della “uniforme interpretazione della
legge"
[42]
. Interessante
ricordare che in chiave del tutto strategica, rispetto alla “uniforme
applicazione della legge”, la prima forma di riparto (interno) della
competenza tra le Sezioni Centrali di Appello della Corte dei conti nei
giudizi pensionistici è avvenuta per “blocco di materia”, nel
senso che è stata affidata a ciascuna delle tre Sezioni di Appello una
specifica “materia” pensionistica. Così, alla
Sezione I^ Centrale di Appello sono state assegnate tutte le cause in materia
di pensioni di guerra; alla Sezione II^, tute le cause in materia di pensioni
militari; alla Sezione III^, infine, tutte le cause in materia di pensioni
civili. Un siffatto
sistema di riparto per “materia”, tuttavia, ha mostrato ben presto
il suo “lato debole”, sotto il profilo della “esatta”
applicazione della legge. In pratica, il
sistema per “blocco di materia”, ha reso possibile l’affermarsi ,
in alcuni casi, di orientamenti non condivisi dalla maggior parte dei giudici
della Corte, e sostanzialmente “errati”, per i quali non era neanche
possibile deferire alcunché alle SS.RR., stante il divieto del deferimento
per “contrasto verticale”, di cui si è detto poc’anzi. Opportunamente,
perciò, il criterio (interno) di riparto è stato modificato, nel senso di
sostituire al “blocco di materia”, una “competenza
territoriale promiscua”. In pratica, si
è divisa l’Italia in tre zone (Nord, Centro e Sud) e sono stati affidati
tutti gli appelli avverso le sentenze delle Sezioni Regionali rientranti in
una medesima zona alla stessa Sezione Centrale. Per tal via,
si è risolto il problema della “esatta” interpretazione della
legge, ma si è accentuato il problema della sua “uniforme applicazione”,
essendo aumentato il numero dei contrasti orizzontali sia in primo che
in secondo grado. In concreto, l’assetto
operativo che si è raggiunto oggi, all’interno della Corte dei conti, è
una sorta di “equilibrio sbilanciato” a favore delle Sezioni di Appello ed
a scapito delle Sezioni Riunite. Il principio
del “contrasto verticale”, infatti, vale nei rapporti tra Sezioni
di primo e secondo grado, ma non anche tra queste ultime e le Sezioni Riunite:
è stata ammessa, infatti, la riproponibilità di questioni già decise dalle
Sezioni Riunite, “qualora permangano contrasti interpetrativi”,
ovviamente (e tendenzialmente) in grado di appello
[43]
Per vero, non
mancano pronunce che hanno escluso la riproponibilità di una questione “del
tutto sovrapponibile ad una già definita”
[44]
, in base al dogma del ne bis in idem. L’esperienza
pratica, tuttavia, insegna che è ben difficilmente riproponibile una
questione che possa davvero dirsi in tutto e per tutto identica ad un’altra,
essendo sufficiente a “segnare la differenza” anche la prospettazione
della semplice diversa finalità perseguita dalla norma nell’ utilizzazione
di un medesimo istituto giuridico (come il riassorbimento di “miglioramenti
perequativi”, ex 11 del d.l.vo n°503/1992),
ovvero le “diverse esigenze” da soddisfare, “teleologicamente rivolte al
perseguimento di finalità diverse”
[45]
. Da questo
punto di vista, la posizione che segna un reale punto di equilibrio sulla
riproponibilità delle questioni già decise dalle SS.RR. è quella espressa
in alcune sentenze delle SS.RR. medesime, per la quale : “ pur non
essendo preclusa, in linea di principio, la riproponibilità di una questione
già in precedenza decisa, la sua ammissibilità richiede la prospettazione di
elementi nuovi”, ossia di elementi: (a) “non precedentemente
considerati”, oppure (b) non precedentemente “rappresentati”,
oppure (c) di “nuove e diverse motivazioni sulle quali in precedenza
non ci si era soffermati”; tanto considerando che, altrimenti, il
nuovo deferimento si viene “a configurare (come) una mera
richiesta di riesame” della questione già decisa, di per sé
inammissibile
[46]
. In siffatto
contesto, è però evidente che anche il permanere del contrasto (ovviamente orizzontale,
ed ancor più se in appello), costituisce un “elemento nuovo” che
pone le condizioni per una nuova remissione alle SS.RR. della medesima
questione già definita dalle stesse SS.RR.
[47]
. E’,
altresì, evidente che il permanere del contrasto, pur dopo la pronuncia delle
Sezioni Riunite, segna una pesante battuta d’arresto nella reale attuazione
della funzione nomofilattica nel suo duplice profilo dell’ “esatta”
e della “uniforme” applicazione della legge, così da incrinare l’operatività
della “legge in concreto”, con negative ricadute in chiave di
certezza del diritto e, quindi, anche di uguaglianza dei cittadini. In sostanza,
il permanere del contrasto giurisprudenziale pur dopo la sentenza delle SS.RR.
si colloca – nella linea di attuazione della funzione nomofilattica – al
lato opposto a quello del c.d. “diritto vivente”: del diritto,
cioè, che deriva da una interpretazione della legge largamente (se non
unanimemente) condivisa dalla giurisprudenza, con carattere –quindi – di
“uniformità” (nello spazio) e di “continuità” (nel tempo)
[48]
. Al fine di
comporre (e/o prevenire) i contrasti giurisprudenziali, e perciò al fine di
potenziare realmente la funzione nomofilattica, recentemente l’art. 42,
comma 2, della l. n°69/2009, ha attribuito (recte: riattribuito, in relazione
al disposto dell’art. 4, comma 2, della l. n°161/1953) al Presidente della
Corte dei conti il potere di deferimento alle SS.RR. . Non solo, ma
al fine di ridurre l’ambito dei contrasti con le pronunce rese dalle SS. RR.,
ha introdotto una disposizione per la quale : “se la sezione
giurisdizionale, centrale o regionale , ritiene di non poter condividere il
principio di diritto enunciato dalle SS.RR., rimette a queste ultime, con
ordinanza motivata, la decisione del giudizio”. Trattasi, è
evidente, di una disposizione che dovrebbe porre, almeno sul piano della sua
interpretazione “letterale”, un perfetto parallelismo -per non dire una
perfetta simmetria- in ambito Corte dei conti, della soluzione resa dal’art.
374, comma 3, cpc, in ambito Cassazione. Da più parti,
tuttavia, si ritiene che il parallelismo non regga, in quanto: a)-
nella previsione dell’art. art. 42, comma 2, della l. n°69/2009 si rimette
la decisione del “giudizio”, mentre nella previsione
dell’art. art. 374 cpc si rimette la decisione del “ricorso”
[49]
; b)-
nella previsione dell’art. 374 cpc si resta nell’ambito del medesimo
organo giudiziario, ossia nell’ambito della Cassazione (“giudice naturale
precostituito per legge” alla decisione del “ricorso”), invece nella
previsione dell’art. 42, comma 2, della l. n° della l. n°69/2009 l’organo
che decide “il giudizio” è sempre diverso da quello innanzi al quale è
stato presentato il relativo atto introduttivo
[50]
. La questione
è tuttora aperta e non vi sono state pronunce delle Sezioni Riunite in
proposito. Le uniche che
si registrano sono quelle che hanno escluso che la nuova normativa abbia
inciso sulla portata del primo periodo dell’art. 1, comma 7, della l.
n°19/1994, quanto all’efficacia vincolante per il solo “giudice a quo”
[51]
(v. oltre). §-
VII) Il giudizio per la risoluzione delle questioni di massima e dei contrasti
di giurisprudenza. Da quanto
detto finora, e segnatamente dal carattere di stretta pertinenza e rilevanza
che la questione di diritto da rimettere alle valutazioni delle Sezioni
Riunite deve avere per la risoluzione della causa che pende innanzi al “giudice
a quo”, deriva che il giudizio innanzi alle SS.RR. medesime si pone come
un giudizio “incidentale”, di tipo “parentetico”,
rispetto al giudizio principale sul fatto. Da ciò le
peculiarità proprie del giudizio innanzi alle SS.RR., in relazione : a)-
ai soggetti legittimati alla sua attivazione ed all’ambito soggettivo del
giudizio; b)-
alle modalità processuali della attivazione stessa; c)-
all’ambito e all’efficacia della decisione adottata dalle Sezioni Riunite. §- VII a) Segue: i soggetti legittimati all’attivazione del
giudizio. Quanto ai
soggetti legittimati a deferire alle SS.RR. le questioni di massima e/o
i contrasti di giurisprudenza, la legge li individua espressamente
nella Sezione presso cui pende la causa e nel Procuratore Generale
[52]
[53]
ed ora anche nel Presidente della Corte dei conti. L’esercizio
del potere di deferimento può essere stimolato, in concreto, anche dalle
parti della causa, nel senso che esse possono chiedere al Collegio ed ora
anche al Presidente della Corte dei conti di rimettere una questione alle
SS.RR., ma non possono esse, direttamente, operare il deferimento. Il potere di
deferimento, in sostanza, non è nella disponibilità delle parti private,
secondo costante e risalente giurisprudenza delle SS.RR
[54]
. Parte della
dottrina
[55]
ha adombrato dubbi di legittimità costituzionale su tale
diversificata legittimazione di deferimento tra il PG e la parte privata, in
relazione alle nuove disposizioni dell’art. 111 cost. sulla piena parità
delle parti. A me pare,
tuttavia, che simili dubbi non abbiano ragione d’essere, posto che il PG
esercita il cennato potere di deferimento non già nella veste di “parte”,
ma di organo che partecipa all’esercizio della funzione nomofilattica,
espressa già dal ricordato potere di ricorre “in via principale nell’interesse
della legge”, ex art. 6, comma 6, della l. n°19/1994. D’altronde,
in dottrina, si è anche sostenuto che “il potere di deferire questioni
di massima assegnato al P.G. (sarebbe già) stato sostanzialmente
riconosciuto conforme a Costituzione dalla Corte Cost. (con la sent.
n°375/1996) che ha dichiarato inammissibili o non fondate le questioni (allora)
proposte”
[56]
. E’ però
evidente che queste considerazioni sul già avvenuto riconoscimento della “costituzionalità”
della legittimazione del PG a deferire questioni di massima, non rilevano sul
piano della diversa questione che si potrebbe ora porre in rapporto al nuovo
testo dell’art. 111 Cost., introdotto – come noto – dopo la citata sent.
n°375/1996 della Corte Cost. Da sempre,
invece, è stato escluso l’intervento di terzi nel giudizio innanzi alle
SS.RR. per la risoluzione di questioni di massima e di contrasti
giurisprudenziali, ex art. 78 R.D. n°1038/1933. E ciò anche quando
coloro che vorrebbero intervenire fossero parti in cause che involgono
analoghe problematiche di diritto e che, perciò, avrebbero senz’altro un
evidente interesse all’intervento stesso. Si è
chiarito, invero, che la natura incidentale
[57]
del giudizio innanzi alle SS.RR. osta all’intervento, il
quale, se ammesso, porterebbe a veder “travalicato il necessario potere
di cognizione affidato al giudice naturale presso cui pende il giudizio”
[58]
. §- VII b) Segue: modalità processuali dell’attivazione del giudizio. Tralasciando i
profili meramente adempitivi di introduzione del giudizio innanzi alla SS.RR.
per la risoluzione di questioni di massime o di contrasti, quali quelli della
necessità di notificare alle parti il decreto di fissazione di udienza, con
possibile integrazione delle notifiche omesse a cura del PM
[59]
, ovvero quello – al quale si è già accennato – del
deferimento da parte del PG mediante apposito atto da notificare alle parti
del giudizio (“e non già con semplice memoria o note di udienza”)
[60]
, la giurisprudenza ritiene che il deferimento comporti la
necessaria sospensione del giudizio principale, ex art. 295 cpc
[61]
. Tanto, anche in relazione al carattere di stretta
pregiudizialità che la questione “rimessa” riveste per la risoluzione del
merito della causa
[62]
. E ciò, non solo quando trattasi di remissione da parte della
Sezione innanzi alla quale pende la causa, ma anche quando trattasi di
remissione da parte del PG
[63]
. Da una simile
impostazione, dovrebbe conseguire che il giudizio principale si estingua se
non viene riassunto nel termine di legge , ex art. 307, comma 3, cpc. Sennonché,
facendo leva sul carattere “parentetico” del giudizio innanzi alle
Sezioni Riunite, si è ritenuto che esso non si diversifichi da quello “principale”,
nel quale si inserisce, precisandosi che esso “continua il giudizio
principale”: di qui la mancanza di un “onere di riassunzione,
sanzionato a pena di estinzione”, ex art. 297 cpc
[64]
. In realtà,
sono state le stesse SS.RR. (in sede di appello, però, e non di nomofilachia)
a chiarire che “in tema di riassunzione del giudizio contabile non
incombe nessun onere alle parti, a seguito di una decisione su questione di
massima da parte delle SS.RR.; e pertanto, in mancanza di riassunzione,
deve escludersi sia l’estinzione del processo, sia l’abbandono, ex art. 75
R.D. n°1214/1934”
[65]
. Francamente, a
me pare che, se si inquadra il fenomeno del deferimento alle SS.RR. nell’ambito
dell’art. 295 cpc, abbia ragione quella parte della dottrina secondo cui l’onere
di riassunzione, ex 307 cpc, “non può essere eluso”
[66]
. Peraltro, fino
al 1998
[67]
si è ritenuto che il deferimento alle Sezione Riunite della
risoluzione di una questione di massima (o di contrasto di giurisprudenza) su
un giudizio pendente innanzi ad una Sezione Territoriale (e quindi di I°
grado) dovesse avvenire, a condizione di ammissibilità del deferimento
stesso, previo consenso selle parti a rinunciare all’appello, ex 4, comma 3
della l. n°161/1953; norma ritenuta non abrogata dall’art. 1, comma 7,
della l. n°19/1994
[68]
. La linea di
fondo sottesa al cennato orientamento era alquanto chiara : il deferimento
alle SS.RR., nel sistema della l. n°161/1953, era alternativo all’appello,
allora affidato anch’esso alle SS.RR.; per ragioni di simmetria, il medesimo
principio di alternatività doveva valere anche nel nuovo sistema introdotto
dalla l. n°19/1994, che aveva tuttavia sottratto l’appello alle SS. RR.,
affidandolo alle tre neo-istituite Sezioni Centrali, con competenza estesa
anche ai giudizi pensionistici. In questo
contesto, però, il meccanismo del “consenso” ha finito per dare copertura
a beni-valori diversi tra loro: a)–
nel sistema della l. n°161/1953, infatti ha dato copertura al principio del ne
bis in idem
[69]
, evitando che le SS.RR. si pronunciassero due volte sulla
medesima questione: una volta come organo della nomofilachia ed un’altra
volta come organo di appello; b)–
nel sistema della l. n°19/1994, invece, ha dato copertura al principio del
doppio grado di giudizio, evitando il formarsi del “giudicato interno”,
senza che le parti avessero concordemente e volontariamente rinunciato all’appello
[70]
. Ovviamente, in
questo secondo sistema, il meccanismo del “consenso” ha –indirettamente
– salvaguardato anche l’efficacia della sentenza delle SS.RR. sul giudizio
a quo, in quanto la soluzione resa dalle SS.RR. medesime non poteva
essere rivista dal giudice di secondo grado, qualora la sentenza (di primo
grado) del giudice remittente fosse stata appellata
[71]
. Con la sent.
n°7-QM/1998, tuttavia, le SS. RR. hanno riesaminato “funditus la
questione, alla luce di alcune motivazioni – hanno chiarito –
svolte dalla Corte cost. con la sent. n°375/1996”. In pratica, le
SS.RR., nel rilevare che, a seguito dell’istituzione delle tre Sezioni di
Appello, non si poteva più correre il rischio di far pronunciare due volte le
SS.RR. medesime sulla stessa questione, hanno ritenuto non più necessario il
consenso. In tal modo,
però, si è dato spazio ad un altro rischio: quello di consentire al giudice
d’appello, titolare del gravame contro la sentenza (di primo grado) del
giudice che aveva rimesso la questione di massima, di rivedere la soluzione
data alla questione stessa dalle SS.RR. e di andare anche in contrario avviso
ad essa. La sentenza
n°7-QM/1998, in verità, sul punto non è stata precisa. In essa si
legge: “la sentenza delle SS.RR. emessa con riferimento ad una questione
di massima sollevata in primo grado ha efficacia vincolante solo per il
giudice remittente, con conseguente integrità di poteri decisori del giudice
d’appello, escluso quello di deferire nuovamente la medesima questione
negli stessi termini alle SS.RR. medesime, essendosi già una volta
pronunciate”. Il vincolo del
giudice di appello di non riproporre “la medesima questione negli stessi
termini” in cui l’aveva proposto il “giudice a quo”, in
realtà, non implica necessariamente anche quello di non poter dissentire dal
principio di diritto affermato dalle SS.RR. In sostanza,
nella sent. n°7-QM/1998, è mancato un espresso e chiaro riferimento all’effetto
del “giudicato interno” che consegue dalle pronunce delle SS.RR.,
con carattere vincolante anche per il giudice di secondo grado, allorquando
decide il gravame proposto contro la sentenza del “giudice a quo” . Un simile
chiarimento, invece, è stato introdotto ora, che il problema si è posto in
tutta la sua eclatanza, con le recenti sentenze nn. 11-QM/2007, 5-QM/2008 e
2-QM/2009. Si ricorda,
anzi, che la prima di esse è stata occasionata proprio dal dissenso
manifestato dalla Sezione Siciliana d’Appello (v. la relativa sent.
n°253/A/2007) al principio di diritto affermato dalle SS.RR. con la sent. n°
5-QM/2006, condiviso dalla Sezione Territoriale per la Sicilia, quale “giudice
a quo” che aveva rimesso la questione alle SS.RR. medesime (v. la relativa
sent. n°3623/2006). L’attitudine delle sentenze che definiscono le questioni di massima ed i contrasti giurisprudenziali a formare “giudicato interno”, espressamente affermata di recente, ha comportato anche un importante chiarimento sui rapporti che intercorrono tra la Costituzione nel “giudizio a quo” e la Costituzione nel “giudizio ad quem”, innanzi alle SS.RR. . In pratica, secondo le SS.RR., Ovviamente, ciò non incide in alcun modo sul rapporto processuale di
primo grado, hanno pure chiarito le SS.RR., nel senso che il giudice
remittente “resta del tutto libero di revocare, se ritiene, o di
confermare §-VII c) Segue: ambito ed efficacia della decisione adottata dalle
Sezioni Riunite nel diritto vivente ante art. 42, comma 2, della l.
n°69/2009.. La stretta
correlazione del giudizio innanzi alle SS.RR. con il giudizio a quo, e
la fondamentale funzione di nomofilachia alla quale esso attende, hanno
portato all’affermazione secondo cui: “il giudizio in sede di
soluzione di questione di massima ha per oggetto esclusivamente
la risoluzione del punto di diritto (rimesso) e prescinde
e si distacca dalle altre questioni legate alla causa, in relazione alla quale
è sorta la questione di massima”
[73]
. Per tal
via, l’ambito proprio del giudizio innanzi alle SS.RR. resta limitato al
solo punto di diritto su cui si basa la questione rimessa, così che
nel corso del giudizio stesso non possono essere affrontare “questioni
diverse” da esso né possono essere assunti “provvedimenti che solo
il giudice investito dell’esame del caso concreto (ossia il giudice del
merito) è legittimato a pronunciare”
[74]
. Alla stregua
di questa impostazione, la giurisprudenza ha escluso la proposizione innanzi
alle SS.RR di “questioni ed eccezioni proprie del giudizio di merito”,
ivi comprese finanche quelle “attinente alla giurisdizione”
ed alla “valutazione di una situazione processuale concreta, (quale)
l’ammissibilità dell’originario atto di citazione”
[75]
. Nella medesima
ottica, inoltre, è stata esclusa la proponibilità di questioni di
costituzionalità
[76]
. In verità,
tale ultimo orientamento è stato recentemente mitigato. Si è,
infatti, chiarito che esso aveva semplicemente inteso “escludere che le
SS. RR. (potessero) proporre questioni di costituzionalità su
questioni riservate alla decisione del giudice del fatto”, per cui non
poteva certo escludersi anche “la proponibilità delle questioni (che)
attengono a materie relative al rito incidentale o comunque di stretta
pertinenza dell’organo nomofilattico, quali la costituzionalità della norma
da interpretare”
[77]
. Nel solco di
tale mutato orientamento, le SS.RR. hanno –ancora più di recente–
dichiarato manifestamente infondata una questione di costituzionalità dedotta
innanzi al giudice a quo, ma attinente alla norma da interpretare
[78]
per la definizione della deferita questione . D’altro
canto, Delimitato l’ambito
della decisone delle SS.RR. al solo principio di diritto che si intende
chiarire con la questione rimessa, va sottolineato che la decisione
stessa ha valore vincolante solo (si ripete: solo) per il giudizio a quo,
seppur estendendo il suo effetto all’appello, sub specie di “giudicato
interno, come detto poc’anzi. Per i giudizi
diversi da quello dal quale promana il deferimento, invece, la decisione delle
SS.RR. ha un valore puramente orientativo, ovvero “rappresenta un
precedente giurisprudenziale dotato di particolare autorevolezza, rispetto al
quale tuttavia possono anche essere sviluppate nuove e diverse argomentazioni
in contrario”
[79]
. Va da sé che
chi “ritenga di accedere ad una interpretazione diversa, comunque
possibile in ragione del principio del libero convincimento, deve tuttavia
esaminare compiutamente gli argomenti addotti nella pronuncia delle SS. RR. ed
eventualmente contrastarli con deduzioni innovative”
[80]
Ebbene,
recentemente, il descritto equilibrio tra le Sezioni della Corte dei conti sul
concreto esplicarsi della funzione nomofilattica interna , affidato alle
SS.RR., è stato turbato dalla posizione della Sezione Siciliana d’Appello
che, per deferimenti operati dal PG su cause pendenti innanzi ad essa, si è
rifiutata di sospendere il giudizio e di trasmettere gli atti alle SS.RR.. In pratica, Un siffatto
atteggiamento, apertamente definito di “ribellione preventiva”
dalle stesse SS.RR.
[82]
, ha comportato l’enunciazione d’ufficio, da parte delle
SS.UU. della Cassazione, del seguente principio di diritto nell’interesse
della legge, ex art. 363, comma 3, cpc : “Qualora il Procuratore
Generale presso la Corte dei conti richieda alle SS.RR. della Corte stessa la
risoluzione di una questione di massima, il giudice della causa in relazione
alla quale la questione è stata sollevata
non può rifiutare la trasmissione del fascicolo processuale alle suddette
Sezioni e non può decidere senza attendere la pronuncia di detto organo”
[83]
. Interessante
rilevare come Le
disposizioni introdotte dall’art. 42, comma 2, della l. n°69/2009
costituiscono, ora, una occasione per meglio coniugare i valori della “uniforme
interpretazione della legge” e del “libero convincimento del
giudice”, non sempre pienamente collimanti, eppure coessenziali alla “amministrazione
della giustizia”, ex art. 101 Cost.
*
Estratto dall’incontro di studio con i
neo-referendari sul tema:“Sezioni
Riunite in sede giurisdizionale: nomofilachia e competenza territoriale”.
Roma [1] il numero di 5 è stato poi elevato a 7 dall’art.. 1, comma 2, della l. n°639/1996, così che attualmente le sezioni riunite giudicano con 7 componenti. [2] Stabiliva, infatti, l’art. 4 della l. n°161/1953: a) “Ove una sezione giurisdizionale della Corte dei conti rilevi che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo a contrasti giurisprudenziali può, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o d’ufficio, rimettere il giudizio alle Sezioni Riunite” (comma 1); b) “Prima della discussione , il Presidente della Corte dei conti, su istanza delle parti o d’ufficio, può rimettere alle SS.RR. i giudizi che rendano necessaria la risoluzione di questione di massima di particolare importanza” (comma 2); c) “Per i giudizi per i quali è ammesso l’appello alle Sezioni Riunite, ai sensi delle vigenti disposizioni, il deferimento alle Sezioni medesime è subordinato al consenso delle parti”. In realtà, l’appello all’epoca, era previsto solo per le pronunce in materia di responsabilità amministrativo-contabile e, quindi, solo avverso le decisioni delle Sezioni I^ e II^ Ordinarie (Contabili). In pratica, non esisteva l’appello delle decisioni in materia pensionistica civile e militare, rese –rispettivamente – dalla Sezioni III^ (Civile) e dalla Sezione IV^ (Militare) Ordinarie, oltre che in materia pensionistica di guerra, rese dalle restanti cinque Sezioni Speciali (di Guerra). [3] Per una verifica dei punti di contatto della funzione nomofilattica in senso stretto, relativa alla risoluzione di questioni di massima e contrasti di giurisprudenza, e la funzione nomofilattica in senso ampio, relativa alle norme sulla competenza, cfr. ordinanza n°43-R/1999 della Sez. Giur. Reg. della Corte dei conti per l’Umbria. Con tale ordinanza, invero, è stata rimessa, come “questione di massima”, l’interpretazione delle norme sulla competenza, ex art. 2 della l. n°658/1984, ma è stato anche chiesto alle SS.RR. di indicare espressamente quale fosse la Sezione territorialmente competente, al fine di evitare che le SS.RR. medesime si pronunciassero due volte: una prima volta in sede di risoluzione di questione di massima ed una seconda volta in sede di risoluzione di conflitto di competenza. [4] M. Taruffo, Il vertice ambiguo – saggi sulla cassazione civile, Bologna, il Mulino 1991. [5] Una simile impostazione, rende certi che “il Giudice dichiara il diritto e non lo crea” (cfr,. ancora Taruffo , citato nella nota precedente). [6] V., tra le tante, ordinanze n°174/19, n°177e 592/2000, nonché sent. n°272/2007.
[7]
In
dottrina, si è parlato di un vero e proprio “trasferimento ai giudici
comuni del potere di interpretare secundum constitutionem”; cfr. L.
Ianuccilli.
l’interpretazione
secundum constitutionem tra corte
costituzionale e giudici comuni : brevi
note sul tema”-
Seminario
del [8] Cfr. Corte Cost. sent. n°311/2009 sui criteri applicati della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, in relazione all’art. 117 Cost. [9] A. Pizzorusso, Voce Cassazione Enciclopedia Giuridica Treccani [10] Mandrioli, Diritto processuale civile Giappichelli To 2002.
[11]
Cfr., sotto il profilo dell’uguaglianza dei cittadini innanzi alla
“norma concreta”, intervento del Primo Presidente della Suprema Corte,
A. Vela, nell’incontro del [12] Per la Cass. v. l. n°1487/1928, nonché art. 68 dell’Ord. Giud., mentre per la massimazione della Corte Cost. v. il proprio Regolamento dei servizi e del personale, art, 20-21.
[13]
L. Cirillo “La funzione nomofilattica delle Sezioni Riunite in
sede di soluzione delle questioni di massima “, intervento del [14] stabiliva l’art. 363 cpc, nel suo testo originario, ante art. 4 del d.l.vo n°40/2006: comma 1) :“Quando
le parti non hanno proposto nei termini di legge, o vi hanno rinunciato, il
P.G. presso la corte di cassazione può proporre ricorso per chiedere che
sia cassata la sentenza nell’interesse della legge”. comma 2: “In tal
caso le parti non possono giovarsi della cassazione della sentenza”.
[15]
cfr. intervento del Procuratore Generale presso
[16]
V. Cass. SS.UU. n° 28653/2008, in Rivista Corte n°6/2008, pag.
191, con nota di A. Ciaramella : “Principio di diritto nell’interesse
della legge e giurisdizione contabile”. [17] Cfr. , testualmente Sezione II^ Centr. App. sent. n°194-A/1998, in Rivista Corte conti n°5/1998, pag. 87. [19] Cfr. SS.RR. sent. n°4-QM/2000, in rivista Corte conti n°2/2000, pag. 56. [20] Cfr. sent. n°15-QM/2003, pubblicata in Rivista Corte conti n°4/2003, pag.65 e ss. [21] Stabilisce il comma 3 del citato art. 374 che : “se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite, rimette a queste ultime , con ordinanza motivata , la decisione del ricorso”. [23] In questo contesto, è evidente che il conflitto potenziale dovrà avere carattere del tutto generale e diffuso (attiene, cioè, all’elevato numero di pronunce tra loro discordanti che potrebbe derivare dall’interpretazione di una data norma) e fa essenzialmente leva sul fatto che non sia stata ancora adottata alcuna pronuncia sulla norma stessa. Quest’ultimo elemento distingue la questione di massima dal “contrasto giurisprudenziale potenziale”, maturato sotto la normativa del 1953, che segna il punto-limite del contrasto stesso. In particolare, secondo la giurisprudenza, il “contrasto potenziale” si avrebbe quando, essendo stata già resa una sentenza da un giudice, il giudice a quo rimette la questione alle SS.RR. per non adottare una sentenza in contrasto con quella già adottata dal collega (cfr. SS.RR. n°83-C/1989). [24] M. Sciascia “Manuale di diritto processuale contabile” Milano 2003 [25] Il precitato art. 4 della l. n°161/1953 stabiliva che la risoluzione dei “contrasti” venivano rimessi dalla Sezione innanzi alla quale pendeva il giudizio , per il quale assumeva valore pregiudiziale la risoluzione del contrasto stesso, mentre la “questione di massima”, veniva rimessa dal presidente, “su istanza delle parti o di ufficio”, e “prima della discussione” della causa. [26] Il Presidente ha avuto solo di recente una nuova legittimazione al deferimento delle “questioni di massima” e dei “giudizi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni centrali o regionali” con l’art. 42, comma 2, della l. n°69/2009. [27] Cfr. F. Garri “I giudizi innanzi alla Corte dei conti” Milano 1997 [28] Cfr. F. Garri citato. [30] Cfr. tra le tante, SS.RR. n°32-QM/1996, oltre alla già citata sent. n°3-QM/1995), [32] In senso analogo SS.RR. n°67-QM/2008, la quale ha precisato che deve trattarsi di “incertezze interpretative eccedenti quelle normali difficoltà che si riscontrano nel potere-dovere di decisione di cui deve dar prova il remittente” [33] La sent. n°59-QM/1997, tuttavia, esclude i “contrasti solo potenziali”; [39] In dottrina (Chiarloni, 1989), si sogliono distinguere i contrasti in “sincronici” e “diacronici”, a seconda che la diversificazione delle pronunce avvenga nella medesima fase temporale ovvero in fase successive (nel lungo periodo), nonché –all’interno della prima categoria – i contrasti “inconsapevoli” e quelli “consapevoli” o “voluti”, a seconda che si abbia o meno cognizione delle pronunce già adottate sulla medesima norma: i primi, il più delle volte, avvengono per la difficoltà di assicurare , in tempo reale, le informazioni sulle soluzioni adottate; i secondi, invece, sono accreditati come indicativi della c.d. nomofilachia in senso puramente tendenziale, in quanto espressione dell’inevitabile riflesso della pluralità e –a volte – reciproca opposizione dei diversi valori che si confrontano nella società civile. I contrasti intenzionali, o “voluti”, per vero, non hanno “in sé” valore negativo, perché consentono quella dialettica interna alla magistratura che è funzionale alla soluzione più “esatta”, da intendere anche come soluzione più “giusta”. Simili contrasti diventano pericolosi allorquando superano la soglia di “normalità”, per continuare a mettere in discussione l’assetto interpretativo condiviso dalla maggior parte della giurisprudenza, creando autentici profili di “incertezza del diritto” e, quindi, di possibili “disparità di trattamento”. [43] cfr. SS.RR. n°24-QM/1995 e n°1-QM/2005. [47] Emblematica in tal senso, per non dire paradossale, è la ben nota vicenda del cumulo della IIS sulla pensione e sulla retribuzione, per la quale si sono avute ben tre pronunce delle SS.RR. : la sent. n°100-C/1994; la sent. n°39-40/1997 e la sent. n°1-QM/2000, a cui ha fatto seguito l’altrettanto ben nota vicenda (tuttora aperta) sul cumulo della IIS su due pensioni , per la quale si sono avute anche qui tre pronunce delle SS.RR. : n° 14-QM/2003, n°2-QM/2006 e n°1-QM/2009. Attualmente, su tale ultima questione, pendono questioni di costituzionalità, rimesse dalla Sezione Giur. Reg. per la Toscana e dalla Sez. Giur. Reg. Piemonte con ordinanza –rispettivamente – n°49/2009 e n°22/2009.
[48]
In
dottrina si è sostenuto che, il “diritto vivente”, ossia l’
“interpretazione che risulti ampiamente condivisa dalla generalità dei
giudici e fatta propria dalla Cassazione, viene assunta come significato
obbiettivo della legge” e, in questa dimensione, costituisce finanche
un limite per la Corte Cost. all’esercizio del suo potere di “reinterpetrare”
[49] V., per ciò che attiene alla diversa portata delle due espressioni, SS.RR. n°29/1974. [51] cfr. SS.RR. n°7-QM/ e n°8-QM2009. [52] Ma solo per i giudizi introdotti dopo la riforma della l. n°19/1994, che ha riconosciuto tale autonomo potere di deferimento al PG, ex SS.RR. n°27-QM/1996. [53] Si ricorda, inoltre, che il PG è presente in tutti i giudizi innanzi alle SS.RR., per la risoluzione di questioni di massima e di contrasti giurisprudenziali, ivi compresi quelli che si riferiscono a materia pensionistica (civile, militare e di guerra) e non già solo alla materia della responsabilità, ex SS.RR. n°37-QM/1997, ed ha un’analoga competenza generale alla remissione delle questioni alle SS.RR. medesime (cfr., in tal senso, da ultimo SS.RR. n°5-QM/2008). Sotto quest’ultimo aspetto, si ricorda che le modalità concrete con cui il PG deferisce la questione alle SS.RR. sono state chiarite dalle SS.RR. medesime proprio in un giudizio pensionistico, nel quale si è precisato che “la proposizione della questione da parte del PG deve essere effettuata con specifico atto notificato alle parti e non con memoria all’udienza, attesa la natura di giudizio incidentale che richiede il rispetto del contraddittorio” (cfr. SS. RR. n°19-QM/1998). [54] Cfr. questione iscritta al n°4-SR/QM del 29/3/19994, conclusasi con un decreto del Presidente della Corte dei conti che ha respinto l’istanza prodotta da una parte privata di rimessione di una questione alle SS.RR. , nonché SS.RR. sent. n°23-QM/1998 e, recentemente, SS.RR. sent. n°6-QM/2009, che ha pure condannato la parte privata remittente alle spese legali a favore dell’Amministrazione controparte. . [55] L. Cirillo già citato. [56] cfr. F. Garri I giudizi innazi alla Corte dei conti,già citato, pag. 595. [57] Cfr. SS.RR. n° 2-QM/2009. [58] Cfr. SS.RR. n°3-QM/1999 .
[60]
cfr.. SS,RR. n°19-QM/1998. [61] cfr., chiarissima in proposito SS. RR. n°24-QM/2006. [62] Anche la dottrina parla di “sospensione del giudizio in relazione al quale è stata proposta la questione di massima”, con la precisazione che “è anche possibile la sospensione di altri giudizi nei quali sia presente la medesima questione”; v. F. Garri già citato, pag. 596. [67] cfr. SS.RR. n°7-QM/1998, in Rivista Corte conti n°1/1998. [68] Cfr. tra le tante, SS.RR. nn.12-QM e 18-QM/1995, nn. 22-QM , 23-QM e 28-QM/1996.
[69] cfr. SS.RR. n°7-QM/1998, già citata [72] Cfr. SS.RR. n°7-QM/2009. [73] Cfr. SS.RR. n°14-QM/1998, in Rivista Corte conti n°4/1998, pag. 51 e ss., nonchè, in termini, SS.RR. n°7-QM/2009 [76] Cfr., oltre alla già citata SS.RR. n°14-QM/1998, anche sent. nn.5-QM ed 8-QM/2003, nonché 2-QM/2006 [77] Cfr. SS.RR. n°5-QM/2008. [79] Cfr. ancora SS.RR. n°5-QM/2008. [80] Cfr. ancora SS.RR. n°5-QM/2008. [81] Cfr. SS.RR. n°9-QM ed 11-QM/2007. |