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Un contributo, forse, al
chiarimento del danno all’immagine della P.A., ovvero una riflessione a margine
della sentenza n°355/2010 della Corte
Costituzionale, di Sommario: 1) – Introduzione;
2) – Sulla diversità del danno all’immagine della P.A., rispetto alla
omologa figura del danno all’immagine dei privati; 3) – Segue: l’angolo
di visuale dello Stato-Apparato e l’angolo di visuale dello Stato-Comunità;
4) – Segue: la lettura congiunta degli artt. 97 e 54 della Carta
Costituzionale, quale indicazione ontologica dell’immagine pubblica (art.
97) e metodo concreto di effettiva realizzazione dell’immagine medesima
(art. 54); 5) Segue: il fondamento costituzionale del danno all’immagine: il
Sentimento Nazionale di Unità e di Appartenenza; 6) – Il danno all’immagine
della P.A. come danno patrimoniale, a responsabilità contrattuale, ex art.
1218 cc. ; 7) Il nervo scoperto del danno all’immagine: il problema della
“soglia minima” della lesione che determina la “perdita di
immagine”. 1) – Introduzione Ho cercato di leggere nel modo
migliore possibile la sentenza n°355/2010 della Corte Costituzionale e più
sono andato avanti nella lettura (e rilettura) del testo e più sono venuto a
convincermi che la Corte medesima , in questa sentenza, ha parlato d’altro,
rispetto alla figura del “danno all’immagine della P.A”, quale
elaborato -in circa vent’anni di sentenze – dalla Corte dei conti. La Corte Costituzionale, nella
sentenza n°355/2010, ha fatto riferimento all’articolo n. 2059 ed al danno
esistenziale, nella elaborazione – ed è questo il problema – operata
dalla Corte di Cassazione per i privati (v. paragrafo 13). E dire che la Corte
costituzionale, in più parti della sentenza n°355/2010, correttamente ha
fatto presente la “eterogeneità delle situazioni (giuridiche
soggettive) messe a confronto” tra P.A. e privati cittadini (v.,
esemplificativamente, paragrafo 10). Non è azzardato, allora, ritenere
che nel percorso motivazionale della sentenza n°355/2010, il Giudice delle
leggi è incorso in un clamoroso vizio logico di armonia e coerenza, dal quale
sostanzialmente è dipeso la reiezione delle questioni di costituzionalità
sull’art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito,
con modificazioni, dalla legge 2) – Sulla diversità del danno
all’immagine della P.A., rispetto alla omologa figura del danno all’immagine
dei privati. È importante, a mio avviso, avere
piena consapevolezza che la Corte dei conti giudica sulla lesione di posizioni
giuridiche soggettive della P.A. diverse e di maggior rilievo e pregnanza–
nel comune sentimento, oltre che nel contesto generale del sistema– rispetto
a quelli dei privati. E ciò non già in base al generico (e orami superato)
principio di “supremazia generale” della P.A, affermato a suo tempo
dallo Zanobini, quanto per l’intrinseca consistenza ed i diversi profili
teleologici delle medesime posizioni giuridiche soggettive, rivolte alla cura
ed alla soddisfazione di interessi altruistici, esterni all’Amministrazione,
propri dei cittadini, laddove le posizioni giuridiche dei privati perseguono
fini egoistici e peculiari, propri del singolo, titolare della posizione
giuridica stessa . In questa ottica, desta meraviglia
l’idea, espressa dalla Corte Costituzionale in termini di “ragionevolezza”
del sospettato art. 17 comma 30-ter, che davvero sia corretto accordare alla
P.A. “forme di protezione (…) meno pregnanti rispetto a quelle
assicurate alla persona fisica” (v. paragrafo 13). Analogamente, desta meraviglia che
la Corte Costituzionale abbia pensato all’immagine della P.A. come alla “idea
che essa (P.A.) ha di sé, ai sensi dell’articolo 97 Cost.” (v.
ancora paragrafo 13) Questa idea di danno all’immagine,
in verità, è propria del diritto privato, come lesione del “MIO”
modo di apparire. L’immagine della P.A., al
contrario, in quanto espressione di una posizione giuridica funzionalizzata,
presuppone una relazione ed una domanda: immagine rispetto a chi ? A ben riflettere, non si può
argomentare e ragionare sul tema del danno all’immagine della P.A., se prima
non si risponde a questa domanda. Il diritto all’immagine della
P.A. è funzionalizzato a chi? A che cosa? A quale interesse? Prima di vent’anni fa, è bene
ricordarlo, non si era mai parlato del diritto (e quindi del danno) all’immagine
della P.A., perché la relativa problematica ineriva a valori ben chiari e
presenti nella società civile dell’epoca. I profili del diritto (e del
danno) all’immagine costituivano, in pratica, temi scontati, così come –
in parallelo – certe recenti problematiche “istituzionali”
mettono –oggi – in discussione assetti dati –allora – anch’essi per
scontati. 3) – Segue: l’angolo di
visuale dello Stato-Apparato e l’angolo di visuale dello Stato-Comunità. Ho avuto l’impressione che la
Corte costituzionale, nel rispondere alle domande di cui sopra, abbia preso a
riferimento la P.A. come tale, ed ha perciò parlato di un danno all’immagine
dello “Stato-Apparato”. In realtà, il danno all’immagine
pubblica, nella elaborazione della Corte dei conti, ha una correlazione più
profonda, più forte ed intensa, che si raccorda direttamente al “Popolo”,
ovvero allo “Stato-Comunità”, quale organo costituzionale ed
elemento costitutivo dello Stato (oltre che degli enti pubblici nel quale lo
Stato stesso, nel suo complesso, si disarticola), ex art. 1 Cost. e norme che
ad esso fanno riferimento . La figura del danno all’immagine
della P.A. – elaborata dalla Corte dei conti – coglie proprio questa
relazione e ad essa fa riferimento, soprattutto mediante l’elemento
strutturale del danno stesso, costituito dal “clamor”, oltre che
mediante il principio – di natura sociologica, ancora prima che giuridica
– di immedesimazione organica, che porta i cittadini ad identificare
la P.A. con colui che ha agito per essa. E’ bene non dimenticare mai il
dato storico che ha occasionato la faticosa elaborazione del danno all’immagine
della P.A : si era, allora, in piena “Tangentopoli” e la Corte dei
conti, nell’esercizio delle sue funzioni (di tutte le sue funzioni: di
Controllo, di Vigilanza e di esercizio della Giurisdizione nelle materie di
contabilità, ex art. 103 Cost.) ha avvertito chiaramente il disagio nei
cittadini del crollo morale delle istituzioni. Crollo che, tranne che per
qualche anno, non è mai diminuito, ma ha registrato una sostanziale tendenza
ad aumentare, come sistematicamente ricordano le relazioni (anche recenti) di
apertura dell’anno giudiziario della Corte dei conti medesima, variamente
riprese dalla classe politica. Nella visione della Corte dei
conti, dunque, il danno all’immagine della P.A. va misurato in rapporto allo
“Stato-Comunità” e non già in rapporto allo “Stato-Apparato”.
4) – Segue: la lettura congiunta
degli artt. 97 e 54 della Carta Costituzionale, quale indicazione ontologica
dell’immagine pubblica (art. 97) e metodo concreto di effettiva
realizzazione della immagine medesima (art. 54). Da questo punto di vista, è
evidente che l’articolo 97 della Carta Costituzionale non si riduce
semplicemente ad un elenco di valori fini a se stessi. Esso, semmai,
costituisce la “carta di identità” dell’immagine pubblica verso
i cittadini, impegnando tutto il personale che opera nella Pubblica
Amministrazione ad “ESSERE, oltre che ad APPARIRE”
efficiente, efficace, imparziale, ecc., per usare una felice espressione
coniata e diffusa dagli ultimi presidenti della Repubblica (oltre che da vari
uomini politici) nei confronti dei magistrati, ma che –secondo me – si
adatta perfettamente a tutta l’apparato amministrativo (e, ancor più, a
tutto l’apparato pubblico), ivi comprendendo i suoi organi elettivi. Peraltro, intanto si può “apparire”,
in quanto si “E’ ” ! In questo senso, l’immagine
pubblica, quale indicata dall’art. 97 Cost., concretamente si attualizza
nell’azione dei dipendenti pubblici (v. il principio di immedesimazione
organica, richiamato nel precedente paragrafo 3), sui quali funzionalmente
grava lo specifico dovere di esercizio delle pubbliche funzioni con “disciplina
ed onore”, ex art. 54 Cost. . Duole rilevare che l’art. 54 ora
citato non è stato adeguatamente considerato e valorizzato nella sent.
n°355/2010. E ciò a differenza di altre sentenze, come – ad esempio –
nella sentenza n. 172 del 2005, nella quale la stessa Corte Costituzionale
così si esprimeva: “Alla luce del principio di buon andamento dei
pubblici uffici e del doveri dei cittadini cui sono affidate funzioni
pubbliche di “adempierle con disciplina ed onore” (…), la
disposizione in esame offre dunque all’amministrazione (…) uno strumento
volto a realizzare l’interesse pubblico di garantire la credibilità e la
fiducia di cui l’amministrazione deve godere…”. Trattasi di affermazioni che, con
ogni evidenza, sono linfa vitale per la ricostruzione in chiave pubblicistica
del danno all’immagine operata dalla Corte dei conti, in una visione
distinta e separata dal danno all’immagine dei privati. La mancata valorizzazione dell’intimo
legame che intercorre tra l’art. 54 e l’art. 97 della Carta
Costituzionale, probabilmente, segna anche il limite delle valutazioni della
Corte Costituzionale sulla intrinseca ragionevolezza del sospettato art. 17
comma 30-ter, affermata dalla Corte medesima in maniera, se non erro,
tautologica, ovvero senza affrontare il “cuore” del problema, e
cioè senza tentare di capire quale siano le possibili ricadute della “innovazione”
nella coscienza socio-politca ed etico-morale dei cittadini. In pratica, secondo la Corte
Costituzionale, la norma sospettata è razionale perché risponde alla
volontà del Legislatore (v., in tal senso, particolarmente paragrafo 16,
ultimi due capoversi). L’affermazione è senz’altro
corretta dal punto di vista dello Stato-Apparato, atteso che una norma
che promana dal Parlamento è per ciò stesso razionale. Ciò non di meno
potrebbe non esserlo dal punto di vista dello Stato-Comunità, ed è
anzi proprio questa la ragione per cui è stata istituita la Corte
costituzionale, avendo allora ben chiaro i Costituenti che, a volte, è lo
stesso Stato-Apparato ad intralciare l’effettivo esplicarsi dei
diritti fondamentali dei cittadini. In pratica, nella sentenza
n°355/2010, si è mancato di verificare gli effetti che le sospettate norme
hanno sul sistema complessivo, in termini di “clamor”, ovvero di
intrinseco sdegno e disdoro che suscitano nei cittadini le condotte che il
Parlamento ha tagliato fuori dal danno all’immagine. I cittadini che vengono a sapere
che un agente abusa sessualmente di un detenuto (per restare alla fattispecie
rimessa alla Corte Costituzionale dalla Sezione Giurisdizionale della Corte
dei conti per la Sicilia con ord. n°818/2009) si sentono ben espressi nel
loro sentimento di giustizia, alla quale avrebbe dovuto attendere l’agente
medesimo? Aumenta, in loro, il senso di appartenenza a questa Pubblica
Amministrazione e a questo Stato? Mi rendo conto che sono temi che
sfiorano la politica, ma è in gioco il sentimento Nazionale, il quale
concorre –non meno di altri elementi – alla formazione dello Stato. 5) Segue: il fondamento
costituzionale del danno all’immagine: il Sentimento Nazionale di Unità e
di Appartenenza. In effetti, il danno all’immagine
della P.A. incide proprio sul Sentimento Nazionale di Unità e di
Appartenenza. Alla stregua delle sospettate
disposizioni dell’art. 17, comma 30-ter, il Sentimento di Unità e di
Appartenenza inevitabilmente finisce con il risentire della capacità dei
procuratori della Repubblica di inquadrare i fatti illeciti nelle figure
astratte dei reati contro la P.A., oltre che dalla propensione del Parlamento
a dare senso concreto al concetto di “disciplina ed onore” che
figura nell’art. 54 della Carta Costituzionale. Evidenti esigenze di giustizia, e
ancora prima di democrazia, inducono a dare un significato elevatissimo ai
concetti ora detti di “disciplina ed onore”. Vorrei sottolineare che l’articolo
54 chiude il corteo degli articoli della Carta Costituzionale che esprimono i
principi fondamentali ed i diritti inviolabili del cittadino. Sul piano sistematico, la
collocazione dell’art. 54 è ricca di significati. E’ un pò come se
dovesse sottolineare che i diritti fondamentali dei cittadini (alla salute,
all’istruzione, al lavoro, alla famiglia ecc.) hanno un loro possibile ed
effettivo ambito di concreta realizzazione solo se chi esercita le pubbliche
funzioni agisce con “disciplina ed onore”. Sul piano giuscontabile, si
potrebbe dire che il patrimonio valoriale delineato dal complesso degli artt.
2-53 della Carta Costituzionale resta affidato, nella sua concreta gestione,
allo Stato-Apparato (e dunque all’amministrazione pubblica, in senso
ampio), così che la concreta possibilità che i cittadini hanno di soddisfare
i loro interessi fondamentali si pone in rapporto di proporzionalità diretta
con il grado di “disciplina ed onore” con cui vengono esercitate le
pubbliche funzioni. La perdita dei beni-valori sottesi
ai ripetuti articoli, ossia la mancata soddisfazione degli interessi
costituzionalizzati dagli articoli stessi, idealmente implica una
responsabilità che si modula –ai fini del radicarsi del Sentimento
Nazionale – sul parametro della responsabilità “contabile” in
senso stretto, per perdita dei valori ricevuti. I diritti fondamentali dei
cittadini italiani, quali indicati nei ripetuti articoli della costituzione, a
ben vedere costituiscono i valori etici del nostro sistema positivo e, nel
contempo, costituiscono lo “Statuto” dei cittadini medesimi (e
dunque dello Stato-Comunità) nei confronti dello Stato-Apparato: o
meglio, nei confronti dello strapotere o del cattivo uso del potere, da parte
dello Stato-Apparato, che si manifesta con l’esercizio scorretto e
gravemente illecito delle pubbliche funzioni, privo di “disciplina ed
onore”, ex art. 54 Cost. . Sul piano economico-finanziario,
le risorse dei contribuenti, e dunque dei cittadini, devono essere spesi
affinché i cittadini medesimi abbiano un’amministrazione funzionalmente e
strutturalmente adeguata, che soddisfi appieno i loro bisogni, secondo canoni
di assoluta imparzialità, così da assicurare a tutti, realmente, una pari e
sempre più elevata dignità. Quando si arriva ad intaccare
pesantemente il principio di uguaglianza (ex art. 3 cost.) e, di riflesso, il
principio di imparzialità della P.A. (art. 97 cost.), con condotte illecite
particolarmente gravi, il dipendente pubblico che ha agito per l’amministrazione
lede l’immagine dell’amministrazione medesima, vanificando per ciò stesso
la spesa per il caso concreto, con effetti che perdurano nel tempo nella
coscienza dei cittadini. Su tali basi, allora, si comprende
appieno la distanza che passa tra il danno all’immagine della P.A. e l’analoga
figura di danno all’immagine dei privati, su cui –forse – la Corte
Costituzionale non si è sufficientemente soffermata, applicando all’una i
principi affermati dal giudice ordinario per l’altra figura di danno, in
relazione al “sistema bipolare”, elaborato dalla Corte di
Cassazione con le c.d. “sentenze gemelle” del 2003 (Cass. Sez.
Terza Civ. nn. 8827 e 8829/2003), refluiti nella più recente sentenza SS.UU.
n°26972/2008 (v. paragrafo 13 della sent. n°355/2010). 6) – Il danno all’immagine
della P.A. come danno patrimoniale, a responsabilità contrattuale, ex art.
1218 cc. . In realtà, come chiarito dalla
Sezione Terza Centrale di Appello della Corte dei conti con la sentenza
n°143/2009, avallata e recepita dalla sent. n°1-QM/2011 delle Sezioni
Riunite della Corte dei conti medesima, i principi affermati dalle SS.UU.
della Cassazione con la sentenza n°26972/2008 non possono applicarsi al danno
all’immagine della P.A., stante il carattere patrimoniale di tale danno e la
natura contrattuale della responsabilità al quale esso dà luogo. L’articolo 1218 cc configura,
quanto alla lesione dell’immagine pubblica, un danno da responsabilità
contrattuale (e non già di tipo extracontrattuale) in quanto, come chiarito
dalla Suprema Corte con la seconda delle pronunce che ha riconosciuto la
giurisdizione della Corte dei conti in materia (SS.UU. n. 744/1999), esso
interviene tra i medesimi “soggetti attivi e passivi” di un
qualsivoglia altro danno erariale, ed in “violazione dei medesimi doveri
funzionali di servizio”. Quanto alla patrimonialità del
danno all’immagine, invece, si deve considerare che esso , nel contesto
della responsabilità erariale, rileva proprio sotto il profilo della natura
del danno stesso e non semplicemente “come attinente alla
quantificazione monetaria del pregiudizio subito”, come affermato
dalla Corte Costituzionale nella sentenza in commento (v. paragrafo 13). Nessuno può pensare che il danno
all’immagine della P.A. non abbia riflessi diversi da quelli dello spreco
delle pubbliche risorse e/o che l’immagine stessa non possa essere incisa da
soggetti diversi dai dipendenti pubblici, ma quando si parla di danno all’immagine
che impegna la Corte dei conti – nella forma propria dell’illecito
amministrativo-contabile – viene in rilievo solo la lesione dell’immagine
pubblica provocata da un pubblico dipendente che ha agito senza “disciplina
ed onore”, ex art. 54 Cost. (responsabilità contrattuale), con spreco
di risorse pubbliche (danno patrimoniale) per la concreta soddisfazione dei
diritti fondamentali dei cittadini, espressi nei primi 53 articoli della Carta
Costituzionale. Ogni nuova norma che intenda
disciplinare questa figura di danno, assegnata nel suo concreto accertamento
alla Corte dei conti, non dovrebbe , perciò, prescindere da queste sue
specifiche caratteristiche, atte a conferire al danno in parola una
peculiarità ed una connotazione del tutto propria, rispetto alla omologa
figura del danno all’immagine dei privati. Con specifico riferimento al
carattere della patrimonialità, non può non riconoscersi che, in fondo, ogni
spesa pubblica, in maniera più o meno diretta, è funzionalizzata all’immagine
pubblica. Ebbene, è proprio questa la ragione per cui, nella sentenza della
Terza Sezione Centrale di Appello della Corte dei conti n°143 del 2009, si è
più appropriatamente parlato di “danno da perdita dell’ immagine
pubblica”, piuttosto che di danno all’immagine tout court, come
in uso fino ad allora. In effetti, nel momento in cui si
verifica la perdita di un bene-valore come l’immagine pubblica, una
consistente parte della spesa sostenuta per la formazione ed elevazione del
bene stesso viene vanificata. Da questo punto di vista, dati i
tempi, diventa sempre più urgente e doveroso chiedersi a quale livello di
inutilità della spesa pubblica si è, ora, giunti. Non ha senso, invero, continuare
ad identificare l’entità del danno all’immagine solo con le spese
(dirette ed immediate) per il suo ripristino. Non è così. Il danno all’immagine è
composto sia dalla perdita (come tale) di quanto già speso per giungere a un
dato livello di immagine (lucro cessante) e sia da quanto presumibilmente
occorrerà spendere nuovamente per ripristinare l’immagine stessa (danno
emergente). Trattasi di “stime” da parametrare al discredito creato
dalla condotta illecita del dipendente pubblico nell’ambiente sociale,
ovvero nella comunità dei cittadini . L’ampiezza del discredito determina
esso stesso l’entità del danno, per il caso concreto. Il dipendente
pubblico che ha agito per l’amministrazione e lede l’immagine dell’amministrazione
medesima, vanifica la spesa per il caso concreto, con effetti (ed è questo l’aspetto
più preoccupante) che perdurano nel tempo nella coscienza dei cittadini. In verità, con il danno all’immagine
della P.A. si affondando le mani in una lesione che ha radici nella società
civile ed il fenomeno quasi sconfina nel “metagiuridico”, ma non
per questo il sistema deve pervenire ad una conformazione il danno in
questione in termini tali da non consentirne il risarcimento per un ampio
margine e/o costringerlo nel diritto scritto elaborato per i privati. 7) – Il nervo scoperto del danno
all’immagine della P.A., ovvero il problema della “soglia minima”
della lesione che determina la “perdita di immagine”. Se, dunque, ci si pone dall’angolo
dei visuale dello Stato-Comunità, dal quale anche la Corte
Costituzionale si sarebbe dovuta porre, allora – a mio sommesso parere –
potrebbe essere agevole concludere che non è costituzionalmente
corretto, in rapporto al sentimento Nazionale, ridurre –in via generale ed
astratta – il danno all’immagine alle sole figure di reato indicate dal
sospettato art. 17, comma 30-ter . Né, sotto altro profilo, appare
giustificato, secondo comuni canoni di ragionevolezza, che la sentenza penale
di condanna concorra alla conformazione del danno all’immagine della P.A. La situazione ipotizzata dalla
sospettate norme, porta – seppur con i toni del paradosso, che inducono al
sorriso e ad alleggerire la pesantezza di questo scritto – ad un
parallelismo con l’omicidio: così come occorre per l’esistenza del danno
all’immagine (ri)disegnato dal più volte citato art. 17 comma 30-ter, la
sentenza di condanna del giudice penale per uno dei reati contro la P.A., allo
stesso modo per l’esistenza dell’omicidio occorre il certificato di morte,
senza il quale la persona si deve continuare a ritenere ancora in vita,
sebbene non respiri più . Che si possa e si debba
valorizzare una “soglia minima di lesione”, al di sotto
della quale è inconcepibile parlare di danno all’immagine, non c’è
dubbio (cfr., in tal senso, anche Corte conti Sez. Terza Centr. App. sent.
n°143/2009). Una “soglia” del
genere, però, non può coincidere con l’accertamento penale dei soli “Reati
contro In questa ottica, ed in disparte i
casi in cui è lo stesso legislatore a configurare in chiave sanzionatoria il
danno all’immagine, con ovvia tipizzazione della relativa fattispecie (v.,
esemplificativamente, l’articolo 10 del d. l. n. 78/2010, convertito in l.
n°122/2010, secondo cui “il medico […] è obbligato a risarcire
il danno patrimoniale […], nonché il danno all’immagine subiti
dall’amministrazione”), ben può il Legislatore fissare esso stesso,
direttamente, la “soglia minima di lesione”, al di sotto della
quale è inconcepibile parlare di danno all’immagine, purché una simile
soglia – sia chiaro – non sia talmente alta da svuotare di concreto
significato il danno all’immagine e, di riflesso, la stessa immagine
pubblica, quale bene-valore coessenziale all’esercizio delle pubbliche
funzioni. Come correttamente affermato nella
più volte citata sentenza n° 143/2009 della Sezione Terza Centrale di
Appello della Corte dei conti, una Pubblica Amministrazione senza un’immagine
efficiente, efficace ed imparziale, in pratica è come se non esistesse e
perciò non giustifica neanche la sottrazione, a suo favore, di risorse ai
contribuenti. Da questo punto di vista, si
potrebbe pensare a correlare il danno all’immagine ai fatti costituenti, in
astratto, un’ipotesi di reato occasionato dalla funzione o dal servizio
pubblico, con la duplice conseguenza che: a) il danno all’immagine insorge
direttamente dal fatto in sé, e non all’accertamento che ne fa il giudice
penale; b) il danno all’immagine può
aversi sia per i fatti che integrano gli estremi dei reati “propri”
contro la P.A., sia per i fatti che integrano gli estremi dei reati “comuni”,
quando –in quest’ultimo caso – rilevi, per la commissione del fatto, o
anche per il suo più agevole realizzarsi, la qualità pubblica dell’autore
e/o della funzione esercitata e/o del servizio espletato. L’ordinamento giuridico
italiano, ha segnato – finora – un livello di tale affinamento da offrire
autonomia al giudice penale ed al giudice contabile su temi e fatti le cui
valutazioni, ad opera dei medesimi giudici, sono parimenti indispensabili per
la tenuta dello Stato. Armonizzare l’azione dei giudici
è senz’altro doveroso, ma senza perdere di vista i valori essenziali e di
civiltà giuridica segnati dalla Costituzione, a beneficio dei cittadini –
di tutti i cittadini – e quindi dello Stato-Comunità, ovvero del “Popolo
Italiano” (ex art. 1 Cost.) in nome del quale, del resto, i giudici
stessi pronunciano le loro sentenze (ex art. 101 Cost.). Fulvio |