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La
natura ultracontrattuale della responsabilità amministrativa di Giampiero Pietro Ferraro, avvocato Sulle presenti
note Il consolidamento
della giurisprudenza relativa alla individuazione nella natura del danno e degli scopi perseguiti
dellelemento discriminante della giurisdizione contabile costituisce spunto di
riflessione sempre attuale sulla natura della responsabilità amministrativa. In questa
tematica il presente scritto si propone quindi quale possibile prospettazione tra altre certamente più
approfondite di una conformazione della responsabilità in discorso che cerca di
armonizzare gli aspetti delle due prevalenti concezioni che in dottrina e giurisprudenza
si contrappongono, cioè quella civilistico-risarcitoria e quella
pubblicistico-sanzionatoria . Esso tratteggia
quindi una in parte - diversa chiave di lettura della suddetta responsabilità che
offro alla comune riflessione, collegandosi pure alla tematica dellabuso del
diritto, che per certi versi ed in un gran numero di casi è elemento sostanziale della
azione di responsabilità amministrativa. Non sfugge allo
scrivente che una accezione ultracontrattuale della responsabilità può sembrare, prima facie ed in linea di principio,
metagiuridica; non di meno essa potrà indurre sullargomento ulteriore enfasi
speculativa. *********************** La natura del
danno pubblico La centralità
assunta dal danno nellambito del riparto della giurisdizione, frutto di una ben
nota, articolata e meditata evoluzione giurisprudenziale della Suprema corte regolatrice,
che anche di recente è tornata sul punto ( SS.UU. 4511/06) affermando tra laltro
che anche il mero sviamento di risorse dalle finalità perseguite
dallente pubblico è idoneo ad integrare una fattispecie di danno, induce a
riflettere brevemente - anzitutto sulla natura del danno pubblico. Il danno (
pubblico ) di cui conosce la Corte dei conti non insorge solo a fronte di una condotta
contra ius, ma può verificarsi anche quando ci si trovi di fronte ad una
condotta che, pur assentita da specifiche norme, si palesi impropria in relazione a norme
o principi giuridici generali di rango superiore, o con essi confligente, ovvero
inadeguata allottenimento di risultati utili, e produttiva di spreco o di perdita di
pubbliche risorse. Sotto il
profilo della sussistenza del danno quindi, la ( apparente ) legittimità o meno della
condotta causativa dellevento ( intesa come esercizio di una facoltà o di un
obbligo posto dalla norma ) è irrilevante; il danno sussiste allorquando da una
determinata condotta discenda una perdita di risorse o il colpevole mancato raggiungimento
di determinati obiettivi, che sovente si manifesta sotto forma di perdita tangibile, ma
che può tradursi anche nella perdita o compromissione di beni o valori immateriali. E infatti
ormai acquisito dalla giurisprudenza amministrativa che il danno pubblico può avere ad
oggetto beni immateriali, che può attestarsi cioè sulla lesione di un bene o di un
interesse che non ha consistenza tangibile, ma che tuttavia racchiude un interesse meritevole di tutela ( si capisce che
viene in mente in primis il danno allimmagine ). Linteresse
primario al buon andamento della funzione amministrativa, la sua gestione in maniera
efficace, efficiente ed economica, rientrano a pieno titolo tra gli interessi collettivi
che, se compromessi, determinano quella lesione dimmagine ( danno - evento )
compiutamente enucleata dalla Corte dei conti
( 23 aprile 2003, n. 10/SR/QM
), che individua anche i punti di riferimento per la quantificazione, e cioè le spese
occorrenti per il ripristino del prestigio leso. A questi forse si aggiungono pure gli effetti
economici derivanti dal ristoro dei pregiudizi indotti dal mancato o ritardato
espletamento delle attività demandate allamministrazione ( sul danno da ritardo o
disturbo della P.A. si veda, ad es. la sent. Consiglio di Stato Sezione Sesta n.1261/04
), ovvero dai costi sopportati
dallamministrazione in ragione della condotta lesiva del buon andamento. E
innegabile infatti che lesercizio in maniera economica, efficiente e produttiva
delle funzioni ed azioni pubblicistiche è un valore di gran conto, da sempre ricercato
dagli ordinamento statali, suscettibile di risarcimento ( sempre chè se ne dimostri il
preciso ammontare ). In questo
quadro quindi può dirsi che linsorgenza della responsabilità amministrativa può connettersi alla violazione di specifiche norme di
azione, ma può pure farsi discendere dalla violazione delle norme che in generale
regolano il corretto agire amministrativo, e che sono individuabili o enucleabili
attraverso principi normativi di fonte e rango diversi.
La natura
della responsabilità amministrativa Le
considerazioni svolte conducono a soffermarsi sulla natura della responsabilità
amministrativa dei pubblici agenti che, a seconda dei casi, si fà valere nelle forme
della responsabilità contrattuale, oppure in quella extracontrattuale. Come sopra
cennato, sulla collocazione netta della responsabilità in discorso nellalveo di una
delle due principali concezioni esistenti (civilistico - risarcitoria/ pubblicistico -
sanzionatoria ) non vè accordo né in dottrina né in giurisprudenza. Lodierna
riflessione parte dalla considerazione che, ( questo pacificamente riconosciuto) il
procuratore contabile agisce nellinteresse generale dellordinamento giuridico.
Questo
significa, in tutta evidenza, che nella sua sfera giurisdizionale, il p.m. contabile
agisce per la tutela dei beni pubblici facendo leva su tutte le norme che,
nellambito dellordinamento, hanno vocazione e funzione di tutela di quei beni
( da ciò la definizione di responsabilità di diritto positivo). Questo
significa pure che, nei limiti della legge, egli è deputato a conoscere di tutte le
situazioni produttive di danno (spreco) delle pubbliche risorse per le quali sussistono
gli elementi soggettivi ed oggettivi conducenti alla sua giurisdizione, e ad agire per
farne valere la connessa responsabilità. Le innovazioni
normative sulla materia intervenute a partire dal 1994 hanno enucleato una forma di
responsabilità amministrativa nuova e più completa, nella quale si fondono regole
tipiche della disciplina contrattuale ( ad es. valutazione dei vantaggi comunque
conseguiti dallamministrazione), di quella extracontrattuale ( ad es prescrizione
quinquennale ), nonché di quella penale ( personalità della responsabilità ). Le specificità
di tale forma di responsabilità, che talvolta insorge e si afferma al di là degli oneri e dei doveri nascenti dal
vincolo contrattuale ( talvolta assente sotto il profilo formale, nelle ingerenze e/o c.d.
gestioni di fatto ) e dalle specifiche norme di azione, e
si diversifica dalla tenutezza che deriva ( ex art 2043 c.c. ) da un atto illecito,
- di cui ( se non viene colpita unaltra entità pubblica ) conosce altro giudice costruiscono quindi,
come pacificamente riconosciuto da più parti, una forma di responsabilità a sé stante,
non limitata dalla natura del rapporto intercorrente tra il soggetto agente ed il soggetto
leso ( formale o sostanziale) né dalla giustizia o ingiustizia del danno. Questo ( ed
altro di cui dirò appresso ) mi conduce a ravvisare natura ultracontrattuale ( l accezione,
seppure inconsueta, non è estranea alla sfera del diritto positivo; un cenno alla
ipotetica applicazione ultracontrattuale della
mala fede per escluderla nel relativo giudizio - si fa, ad es, nella sent. Cass.
Civ. sez. 1 n. 8421 del 21.6.2000). Mentre la
responsabilità contrattuale si esplica infatti nellambito di un rapporto
negozialmente circoscritto ( quantomeno con riguardo agli interessi in esso trasfusi ), e
quella extracontrattuale si afferma a fronte di un danno ingiusto, la responsabilità amministrativa insorge a fronte di un mero danno
pubblico. Peraltro la gestione di interessi pubblici richiede un
peculiare modus agendi, che implica non soltanto una condotta secundum ius, ma anche di buon
governo, intesa come condotta volta comunque al perseguimento, nel miglior modo
desumibile dallintero sistema normativo , degli interessi pubblici ad essa
sottesi, ed è allo scostamento da questultimo criterio che và a ricondursi, nella
sua essenza, la responsabilità amministrativa ( penso alla responsabilità che tiene in
considerazione non la violazione dei soli doveri nascenti dal rapporto ed in vista degli
effetti, ma la violazione di regole che, pur afferendo il rapporto stesso, da questo non derivano ma lo sovrastano, in maniera immanente; insomma
linsieme dei principi
dellordinamento giuridico in forza ed a tutela dei quali agisce il p.m. ). Ancora và
considerato che lattività pubblicistica si esplica sovente con potestà
dimperio, per cui essa è talvolta in grado di incidere sui diritti dei cives al
di fuori di schemi negoziali preordinati e consensuali, atteggiandosi in tal caso come una
potestà ultracontrattuale ( ad. es nel caso di un esproprio per pubblica utilità ). Non sembra
perciò irragionevole ritenere che anche la connessa responsabilità possa atteggiarsi
allo stesso modo, essendo volta alla tutela di interessi pubblici. Appare corretto
assumere che la responsabilità amministrativa poggi su di un substrato contrattuale (
contrarre significa anche assumere su di sé ), giacchè essa si rivolge a soggetti che in
qualche maniera si inseriscono in maniera attiva e consapevole nel maneggio di beni o
nella gestione di interessi pubblici, ovvero che leganoin maniera fattiva una
qualche personale condotta ai detti beni. Lassestamento
della giurisprudenza sulla centralità del danno quale elemento discriminante della
giurisdizione peraltro non muta la primaria valenza risarcitoria o reintegratoria
dellazione erariale, ma ribadisce il primato dellinteresse
dellordinamento alla tutela dei beni e degli interessi pubblici, tutela che, in
assenza di validi strumenti preventivi, e quindi in via di rimedio successivo, può essere garantita solo dal
risarcimento; daltro canto la tenutezza ( risarcitoria o reintegratoria ) pur
racchiude in sé una funzione , se non proprio sanzionatoria, quantomeno deterrente. E per
altro verso evidente che lattuazione piena della tutela voluta dallordinamento
nei confronti dei beni pubblici non può sottostare ai limiti propri della disciplina
civilistica, incapiente a tale scopo in quanto concepita per la cura di interessi privati
( ed i privati, ad es, non hanno potestà dimperio ) ; è nel
necessario superamento di questi limiti ( superamento che trova giustificazione e
fondamento nella natura pubblica delle azioni e degli interessi in gioco ) quindi che si
esplica appieno la naturale funzione della responsabilità amministrativa. Se si rammenta
che linteresse alla tutela dei beni e degli interessi pubblici è un interesse di
ogni cittadino, ma è pure, e non di meno, un
interesse che và oltre il singolo e si attesta sulla collettività, si può accettare che
la tutela di questo interesse muova dalla disciplina dei rapporti privati senza incontrare
tuttavia gli stessi limiti in tema di responsabilità.
Ritenere quindi
che la responsabilità amministrativa può atteggiarsi come responsabilità
ultracontrattuale consente di coglierne a fondo la ratio
e di superare la dicotomia risarcimento/sanzione; consente pure di superare
la contraddizione insita nell'utilizzo degli schemi e degli istituti privatistici - come
enucleati anche attraverso l'evoluzione giurisprudenziale ( danno di immagine, danno
biologico, ecc ) - e la concezione pubblicistico- sanzionatoria della responsabilità
stessa. Postulare la
natura ultracontrattuale della responsabiltà amministrativa può concorrere alla
affermazione della sua proposizione quale tertium
genus che, pur muovendosi da principi ed istituti di stampo privatistico, dei quali
può avvalersi ( e si avvale ) per ampliare, grazie alla giurisprudenza civilistica, la
tutela del danneggiato, giunge a svolgere una funzione riequilibratrice in
funzione dell'interesse pubblico alla buona gestione della pecunia pubblica. Se si configura
in tal guisa la responsabilità in discorso, si legittima la enucleazione giudiziale del
danno pubblico, del quale la violazione di specifiche regole di condotta può costituire
punto di partenza ma non limite, e si rimane fuori dal bisogno di costruire lazione
in chiave sanzionatoria, che porrebbe la discrezionalità del pm. in serie difficoltà di
legittimità costituzionale in assenza di sanzioni predeterminate quantomeno nel limite
massimo ( come osservato dal pres. F. Staderini nel convegno di Caserta del 19-20/4/2002
). Ancora, una configurazione di responsabilità ultra contractus spiega il ( e si spiega col )
fatto che essa ( a differenza di quella contrattuale ) non si trasmette agli eredi se non
nel caso e nei limiti dellindebito
arricchimento, ci permette di capire a fondo
la ratio della limitazione, in caso di colpa,
alla colpa grave e forse anche, per certi aspetti, del potere riduttivo. Questa concezione infine può consentire
pienezza di impiego degli istituti privatistici di tutela del danneggiato, e dei relativi
arresti giurisprudenziali, tra i quali i
concetti di buona fede e di abuso del diritto elaborati dalla giurisprudenza civilistica, di cui si và a far cenno . La
condotta doverosa; la buona fede Il profilo di cogenza che afferisce alle condotte
sia degli amministratori che dei dipendenti pubblici nasce in primo luogo dalla
Costituzione ( artt. 54, 97 e 98 ), che impone alla P.A. una struttura organizzativa
sempre finalizzata al perseguimento dalla imparzialità e del buon andamento
dellazione amministrativa ed agli amministratori ( come cittadini) fedeltà alle
leggi, disciplina, onore; nasce dalla Legge ( oggi L.241/90 ), che stabilisce che
lattività amministrativa è retta, e
quindi deve informarsi a criteri di
economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, ed infine dai regolamenti ( ultimi: D.M. Fun. Pubblica
28-11-2000, Circolare Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dip. funz. pubbl. 12-07-2001, n. 2198). Senza tutti
questi elementi si và fuori dal corretto agire amministrativo, e ci si colloca in un
ambito di azione passibile di responsabilità. Invece
lesercizio dei poteri o lassolvimento delle mansioni in maniera volta comunque
al perseguimento, nel miglior modo desumibile dallintero sistema normativo, degli
interessi pubblici ad essi sottesi dissolve ogni responsabilità. Buon andamento,
efficacia, efficienza sono quindi non concetti astratti, ma veri e propri precetti, che
connotano oggettivamente la condotta del soggetto agente sul piano pubblicistico al pari
della buona fede in quello privatistico. E noto
che, nel diritto privato, il concetto di buona fede ha assunto - in ambito
giurisprudenziale e dottrinario - una accezione più ampia che in passato; la Cassazione,
in tema di contratti, ha affermato che il
principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve
presiedere all'esecuzione del contratto, così come alla sua formazione ed alla sua
interpretazione e, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase, sicchè la clausola
generale di buona fede e correttezza è operante tanto sul piano dei comportamenti del
debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 cod.
civ.), quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all'esecuzione di
un contratto (art. 1375 cod. civ.), concretizzandosi nel dovere di ciascun contraente di
cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte e ponendosi come limite di
ogni situazione, attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando così
integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto. La buona fede, pertanto, si
atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere
quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del
"neminem laedere", senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico,
siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte.
(
Cass.
civ., sez. II, 18-10-2004, n. 20399 ). In
seno ai rapporti negoziali si è quindi giunti ad affermare che le parti sono tenute ad
andare oltre gli specifici obblighi della lex contractus, ed agire in maniera solidale in
vista della complessiva realizzazione dei contrapposti interessi; chi assume la veste di
contraente cioè deve comportarsi, nellesecuzione dello stesso, in maniera da
ottimizzare le possibilità di realizzazione degli interessi di tutte le parti coinvolte. Così
sul piano pubblicistico, similmente, si può affermare che il dovere del pubblico agente
di operare per assicurare allattività amministrativa buon andamento, economicità
ed efficacia si manifesta come obbligo di agire con imparzialità ed efficienza anche
oltre loperatività delle singole norme di azione ed in vista del raggiungimento
dellassetto di interessi migliore sia per la P.A che per i destinatari
dellattività stessa, singolarmente e/o collettivamente intesi. Dunque
pure un atto emanato o un provvedimento adottato secundum
ius può rivelarsi contrario alla così
delineata buona fede pubblicistica e divenire lesivo
dellinteresse ( cogente ) della P.A. ad operare secondo i canoni suddetti, volti a
realizzare un buon andamento. Così
intesa, la buona fede può valere infine, in taluni casi, da un lato a spiegare la
difficoltà di delineare, ex ante, il preciso
atteggiarsi del danno pubblico, e dallaltro in contraddizione solo apparente
- a fornire tratti di connotazione della condotta doverosa. La
perseguibilità della condotta rilevante Attiene invece
alla perseguibilità della condotta dannosa lindefettibile indagine sulla
sussistenza dellelemento psicologico della colpa grave o del dolo, in capo al
soggetto agente, che determina la responsabilità
amministrativa Per poter
imputare ad un soggetto un quantum di
responsabilità per una condotta dannosa è necessario perciò individuare i canoni
soggettivi al cui scostamento è riconducibile la
sanzionabilità della condotta; anche in questo
ambito esistono approdi giurisprudenziali utili ed interessanti, tra i quali senza dubbio
conta far cenno alla evoluzione dellabuso
del diritto. In ambito
privatistico con questa definizione si vuole indicare un limite esterno
allesercizio, ( in fieri pieno ed assoluto
), del diritto soggettivo, che di norma implica lattribuzione al soggetto di una
duplice posizione, di libertà e di potere; si
determina labuso allorquando del diritto si fà un uso anomalo, che pone il
comportamento del singolo ( nel caso concreto ) fuori della sfera del diritto soggettivo
esercitato, in ragione del suo porsi in contrasto con gli scopi etici e sociali per cui il
diritto stesso viene riconosciuto e protetto dallordinamento giuridico positivo. Lesercizio
abusivo del diritto costituisce, quindi, un
illecito ( extracontrattuale se attiene ad un diritto reale o contrattuale se attiene ad
un diritto di credito ), sanzionato secondo le norme generali di diritto in materia. Levoluzione
giurisprudenziale ampliativa della portata del precetto della correttezza, attraverso la quale si è approdati al
concetto di abuso del diritto in ambito civilistico, si è sviluppata nel tempo quasi
parallelamente a quella della buona fede, anche se ha preso le mosse non dalla
giurisprudenza sui rapporti negoziali bensì da quella relativa alla proprietà ( specificamente, agli atti emulativi ) per
approdare, dopo un sofferto percorso, anche ai rapporti negoziali. Ai fini delle
presenti note pare preferibile, fra i diversi univoci pronunciamenti che hanno determinato
gli innovativi approdi giurisprudenziali, far menzione di quello, abbastanza noto,
relativo al caso Fiuggi ( Cass. civ., sez. I, 20-04-1994, n. 3775 ), che
offre una compiuta disamina del contenuto da attribuire al precetto normativo
dellart 1175 c.c, accogliendola quale regola di comportamento ( in senso soggettivo
) che condiziona le pattuizioni negoziali. La vicenda
inerisce i rapporti di una parte pubblica ( il Comune di Fiuggi ) contrapposta ad una spa
( Ente Fiuggi ), concessionaria della conduzione e dell esercizio delle sorgenti di
acqua minerale denominate Fiuggi
ed Anticolana, e del Bacino idrico di alimentazione delle sorgenti stesse, delle quali
il Comune era titolare. Tra le questioni
affrontate dalla Suprema Corte vi fù il vaglio della legittimità dellespediente
adottato dalla concessionaria, che essendo pattiziamente vincolata ad aumentare il canone
concessorio allaumentare del prezzo di vendita dellacqua minerale, costituì
una nuova società per la commercializzazione del prodotto, alla quale la concessionaria
lo vendeva ad un prezzo costante, mentre la rivenditrice, libera di aumentare
il prezzo, poteva lucrare lintero aumento senza doverne riversare alcuna parte al
concedente Comune, con il quale non aveva rapporti. In relazione alla
condotta del concessionario, il quale si difese deducendo che non sussisteva a suo carico
alcun obbligo di adeguare il prezzo del prodotto alla svalutazione monetaria ( feci, sed iure feci ) la Corte osservò: (
si riporta per intero la parte saliente del testo per non rischiare di travisarne i
contenuti ) Ma,
ammesso che la legge pattizia attribuisse davvero all'Ente Fiuggi "piena
libertà" nel determinare il prezzo in fabbrica delle bottiglie, essa non potrebbe,
comunque, ritenersi svincolata dall'osservanza del dovere di correttezza (art. 1175 c.c.),
che si porge nel sistema come limite interno di ogni situazione giuridica soggettiva,
attiva o passiva, contrattualmente attribuita, concorrendo, quindi, alla relativa
conformazione in senso ampliativo o restrittivo rispetto alla fisionomia apparente, per
modo che l'ossequio alla legalità formale non si
traduca in sacrificio della giustizia sostanziale e non risulti, quindi, disatteso quel
dovere (inderogabile) di solidarietà, ormai costituzionalizzato ( art. 2 Cost.), che, applicato ai contratti, ne determina
integrativamente il contenuto o gli effetti ( art. 1374 c.c.) e deve, ad un tempo,
orientarne l'interpretazione (art. 1366 c.c.) e l'esecuzione (art. 1375), nel rispetto del
noto principio secondo cui ciascuno dei contraenti è tenuto a salvaguardare l'interesse
dell'altro, se ciò non comporti un apprezzabile sacrificio dell'interesse proprio. Se
questo è il ruolo della buona fede ( in senso oggettivo ) e se essa, quindi, concorre a
creare la "regula iuris" del caso concreto, in forza del valore cogente che le
norme citate le assegnano e che, quale "principio cardine" dell'ordinamento,
induttivamente estraibile dal sistema, le deve essere, in generale, riconosciuto, appare
per lo meno sorprendente relegare nel "metagiuridico" ( come la denunciata
sentenza ha fatto, sotto l'influsso, evidente, di persistenti diffidenze verso il
principio in esame, ancorchè denunciate dalla dottrina con particolare vigore a partire
dai primi anni sessanta e in parte rimosse dalla giurisprudenza più recente)
l'aspettativa del Comune all'aumento del prezzo solo perchè demandato a scelte
pretesamente discrezionali dell'altra parte, ignorando, oltre a tutto, che la correttezza costituisce proprio regola di
governo della discrezionalità e ne vieta, quindi, l'abuso, sì che non avrebbe potuto
la Corte del merito esimersi dal dovere di accertare con la necessaria compiutezza e
logicità se la delusione di codesta aspettativa fosse o meno giustificata da un interesse
antitetico - meritevole di tutela - dell'Ente Fiuggi a mantenere fermo
il prezzo (in fabbrica), malgrado la sopravvenuta svalutazione monetaria e il conseguente
svilimento del canone a quel prezzo commisurato. Si
legge, al riguardo, nella sentenza impugnata che il blocco del prezzo sarebbe stato
suggerito da "una strategia di più ampia penetrazione nel mercato e di più vasta
diffusione del prodotto, possibile solo facendo leva su incentivi a favore della società
di distribuzione". Ma questa proposizione, a prima vista appagante, è, in realtà,
del tutto insufficiente, dal momento che un effettivo incremento delle vendite non
episodico è, con ogni evidenza, impensabile senza un concomitante contenimento del prezzo
(a valle) nella successiva fase di commercializzazione del prodotto. Ora, di questa
circostanza decisiva la sentenza non si è data affatto carico, ancorchè il Comune avesse
dedotto che l'Ente Fiuggi, mediante la traslazione dell'aumento del
prezzo (più che raddoppiato) nella fase di distribuzione della merce attraverso società
appartenenti allo stesso gruppo di cui faceva parte, aveva conseguito il doppio vantaggio
di impedire scorrettamente l'adeguamento del canone dovuto al Comune e di lucrare
ugualmente sulle vendite, dando luogo ad una
sproporzionata divaricazione tra prezzo e canone contraria allo spirito dell'intesa
raggiunta sul punto dalle parti e, dunque, oggettivamente incompatibile con l'agire
secondo buona fede, anche se, in ipotesi, non maliziosamente preordinata, atteso che la
scorrettezza rileva per sè, indipendentemente dall'"animus" dell'autore, in
quanto i rimedi predisposti per neutralizzarne le conseguenze hanno funzione riparatoria
più che sanzionatoria. Ecco quindi
venire in rilevo il dovere di correttezza quale momento attuativo dello spirito
dellintesa intercorsa, che determina la condotta da osservare al di là delle
previsioni espresse. Similmente in
campo pubblicistico sussistono norme di portata generale che sanciscono il dovere di
correttezza degli amministratori e dipendenti pubblici ( ad es. artt. 57, 98
Cost, art. 78 c.1 del T.U.E.L. ), per le violazioni delle
quali potrà parlarsi di abuso della potestà
amministrativa allorquando si mortifichi, anche con scelte formalmente legittime,
lesigenza di buon andamento o di buon risultato della amministrazione governata o
diretta. Labuso
consisterà in sostanza nella contrarietà della condotta allo spirito di miglior
cura degli interessi pubblici che ci si attende e si ha diritto di esigere dai
pubblici agenti. In questa ottica
labuso si atteggia quindi come un vizio della condotta, così come
leccesso di potere si manifesta come vizio dellatto
amministrativo. Il contenuto
della discrezionalità amministrativa. A chiusura di
queste riflessioni un brevissimo cenno và fatto sul fondamento e sullambito della
discrezionalità amministrativa, la cui insindacabilità nel merito la legge ( L.20/1994
art 1 ) pone ragionevolmente - come invalicabile limite allesercizio
dellazione di responsabilità. La discrezione,
nel suo significato di processo intellettivo è, a detta del vocabolario, la facoltà per
la quale formiamo retti ed accurati giudizi; in ambito
amministrativo la discrezionalità è esercizio di poteri di cognizione preordinati
all apprezzamento dellopportunità di adottare come più idoneo, a fini di
pubblico interesse, un determinato atto in luogo di altro od altri, che di conseguenza appaiono meno indicati al
raggiungimento dei suddetti fini. Nella sua più
ampia accezione sostanziale, essa è in concreto la forza vitale della vita sociale ed
economica di una nazione, che determina la sopravvivenza, il progresso e lo sviluppo della
collettività sul piano materiale e sociale, ed il cui aspetto precipuo è quello della
scelta degli obiettivi e dei modi di perseguirli, demandata agli organi di legislazione e
di governo; non è quella che qui interessa. Oggetto di
brevissima disamina in questo paragrafo sono le condotte e gli atti amministrativi che non
esprimono un indirizzo politico, ma come manifestazioni di volontà esecutiva della P.A,
sono suscettibili di esercizio di poteri discrezionali, e come tali passibili - solo in
linea di principio - di valutazione e sindacato nel merito. La P.A. è
titolare di potere discrezionale ampio quando è libera di scegliere se attivarsi o meno
in vista del perseguimento di interessi non cogenti; il potere si restringe una volta
deciso lintervento, in quanto a questo punto, nella gran parte dei casi subentrano
dei meccanismi che indirizzano lattività verso un procedimento atto a procurare il
bene scelto o a porre le condizioni per farlo venire ad esistenza. Per fare un
esempio, un Comune può liberamente decidere se arricchire di piante una piazza o invece
dotare di un maggior numero di giostrine il suo parco giochi, oppure non fare né
luno né laltro; di queste scelte gli amministratori saranno al più
sanzionati politicamente. Ma una volta deciso per lincremento delle piante, il modo
per ottenerlo sarà procedimentalizzato (asta pubblica, licitazione privata o altro ). In altri casi la
discrezionalità non sussiste; lo stesso Comune non può decidere di non riparare una
strada, giacchè è gravato sul punto da precisi obblighi di legge ( dovere di custodia
ecc ). Anche in questo caso infine, una volta assunta la decisione ( in realtà,
riconosciuta la tenutezza ) il modus agendi sarà tutto vincolato attraverso il procedimento
relativo alla acquisizione del bene o del servizio. Emerge da questi
semplici esempi che la discrezionalità pura, nella sfera dellagire pubblicistico,
sussiste e si esplica pienamente solo nellambito del perseguimento o della tutela di interessi non cogenti. Nellambito
dei restanti interessi invece la discrezionalità diviene apparente, dovendo la P.A.
agire, ed agire nel modo migliore consentito dagli strumenti normativi e tecnici
disponibili, per la realizzazione dellinteresse pubblico prevalente. Non và
dimenticato infine quanto osservato dalla Cassazione nella sentenza ultima citata, e cioè
che la correttezza costituisce proprio regola
di governo della discrezionalità e ne vieta, quindi, l'abuso A conclusione di
queste note, riporto il significato lessicale che del vocabolo amministrare
dà il Voce dell Enciclopedia Treccani : reggere, curare, regolare, sorvegliare il
buon andamento; lo stesso significato del termine quindi ci orienta nella comprensione
della vera essenza dellattività dellamministrare, che non è arbitrio, ma
azione volta, al meglio, alla cura ed allo sviluppo dei beni e degli interessi della
collettività e dei singoli.
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