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Nuove considerazioni
sul regolamento delle spese nel giudizio di responsabilità amministrativa davanti alla
Corte dei conti (*) di Giampiero Pietro Ferraro, avvocato ( * breve commento dellart 10 bis comma 10 della L. 2.12.05 n. 248 ) Sul tema della liquidazione giudiziale delle spese legali nel giudizio contabile ebbi occasione di scrivere circa un anno addietro, articolando delle Brevi considerazioni sul regolamento delle spese nel giudizio di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti, gentilmente pubblicate dai curatori di questo sito. Di recente è intervenuta sulla materia una norma di interpretazione autentica della disciplina vigente che, pur chiarendo un aspetto saliente della problematica, induce nuove perplessità per via di un dettato non del tutto esauriente. Partendo dalla constatazione delle incertezze giurisprudenziali esistenti sullesatto confine della giurisdizione contabile in materia di liquidazione delle spese del giudizio di responsabilità in funzione del diritto al rimborso previsto dall art. 3 comma 2 bis del D.L. 543/96 ( come convertito ) - nel caso di operatività della norma - , e sulla scorta dellorientamento della Sez. Molise (n. 276 del 27.5.2007 ) secondo la quale Il regolamento delle spese processuali è compito specifico del giudice e la sua omissione, se richiesto, potrebbe costituire un vizio di omessa pronuncia; e, pertanto, la liquidazione delle spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti, ai fini previsti dall'art. 3, comma secondo bis, del decreto legge n. 453 del 1996, può avvenire nella sua sede propria che è quella del giudizio a cui si riferiscono) consideravo che, a mio sommesso avviso, la mera individuazione preventiva, ex lege, dellamministrazione di appartenenza quale soggetto soccombente quanto alle spese di difesa nel caso di sentenza definiva di proscioglimento e la apposizione a suo carico del generale obbligo di rimborso, non inficia ( va ) il potere-dovere ( ex art 91 cpc ) della Corte di decidere su tutte le spese e, di conseguenza, di liquidare i diritti ed onorari di patrocinio e difesa spettanti allimpiegato prosciolto, nel senso che rientra nella giurisdizione della Corte dichiararne la spettanza ( o meno ) - in funzione della formula di proscioglimento non disgiunta dalla condotta esaminata e dalle circostanze comunque dedotte o emerse in giudizio - e determinarne lammontare. Una sorta di liquidazione suppletiva, attraverso la previsione di un parere di congruità demandato allAvvocature dello Stato, venne introdotta nellordinamento dopo alcuni mesi dalla introduzione della regola generale in discorso, con art. 18, primo comma del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, ( convertito con L. 23 maggio 1997, n. 135 ); detta norma tuttavia riguarda solo i dipendenti delle amministrazioni statali, e si applica ai giudizi nascenti in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, lasciando fuori eventuali diverse fattispecie e tutti i dipendenti non statali per i quali non sussiste altra normativa speciale; la necessità di affermare la sussistenza della giurisdizione contabile sulla liquidazione giudiziale delle spese in favore del prosciolto permaneva dunque in un amplissimo numero di fattispecie. Sullargomento deve ora registrarsi il recente intervento del Legislatore, che ha inserito nella legge 2 dicembre 2005 n. 248, al comma 10 dellart 10 bis una norma di interpretazione autentica della materia, stabilendo che Le disposizioni dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza. In seno al giudizio di responsabilità amministrativa la neovarata norma è certamente di grande rilievo, in quanto dirime le incertezze interpretative sul limite della giurisdizione contabile sul tema specifico; essa impone tuttavia nuove riflessioni laddove tiene fermo il parere di congruità da parte dellAvvocatura di Stato, senza precisarne il nuovo ambito di operatività per quel che qui interessa - con riguardo ai giudizi avanti alla Corte dei conti. Come sopra detto, il parere di congruità era ed è previsto, in tema di responsabilità amministrativa, solo per i rimborsi ( per specifiche fattispecie ) in favore dei dipendenti statali, ma non per quelli delle altre amministrazioni. Ne discende che, senza dubbio,
non può ritenersi linciso finale anche perché trattasi di norma di
interpretazione - riferibile in alcun caso alla disciplina di cui allart 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, e
cioè alle fattispecie di rimborso nei confronti di dipendenti di enti non statali; la
liquidazione operata a conclusione del giudizio dalla Corte adita sarà quindi in tal
caso, senza alcun vaglio ulteriore, valida ed efficace. Nel caso in cui, invece, si versi in una delle fattispecie
previste dallart 18 , comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, ( come
convertito ), la
liquidazione effettuata nelle ( future ) sentenze parrebbe destinata a rimanere sottoposta
ad un ulteriore vaglio di congruità ; infatti,
posto il generico riferimento della nuova norma in discorso alle fattispecie disciplinate
dall articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, ne risulterebbe
che lamministrazione statale, prima di rimborsare qualunque spesa di giudizio, e
quindi anche quelle liquidate dal giudice contabile, dovrebbe continuare a chiedere pure
il parere di congruità allAvvocatura dello Stato. Ciò tuttavia comporterebbe un abnorme sindacato
dellAvvocatura sulla liquidazione effettuata dalla Corte; nel mio precedente scritto
ebbi a dire che Questultima
norma ( art. 18 D.L. 67/97 ) come è evidente,
introduce un criterio di individuazione delle fattispecie assolutorie e di determinazione
delle spese legali precostituito ed avulso dal giudizio nel quale sono state prodotte,
attribuendo allAvvocatura dello Stato linusuale potere di valutare la
congruità delle stesse. Alla luce della nuova norma non appare più ragionevole ritenere che la liquidazione delle
spese, che dora innanzi sarà effettuata
dal giudice istituzionalmente deputato a tal fine, debba restare subordinata alla
successiva approvazione ( o addirittura modifica ) dallAvvocatura dello Stato;
limpianto aveva senso sino a che difettava la liquidazione delle spese da parte del
giudice della causa, ma non più oggi. A mio modesto avviso pertanto il riconoscimento - in via
interpretativa della giurisdizione del giudice contabile sulla liquidazione di
tutte le spese processuali del giudizio di responsabilità, in ragione del quale da oggi
le Corti provvederanno a liquidare le spese anche per i soggetti prosciolti, induce a
ritenere che linciso finale fermo restando il parere di congruità
dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate
all'amministrazione di appartenenza, debba, in
relazione ai giudizi di responsabilità amministrativa , intendersi come norma transitoria, cioè applicabile solo a quelle richieste di rimborso
ancora inevase e relative a giudizi definiti senza liquidazione delle spese per il
convenuto dipendente statale - prosciolto. Diversamente argomentando si accederebbe ad un illegittimo
sindacato dellAvvocatura di Stato su di una statuizione di natura giurisdizionale,
contravvenendo alla regola per cui le decisioni giurisdizionali possono essere vagliate e
riformate solo da un organo giurisdizionale superiore. In relazione alla liquidazione infine và ricordato che essa, sulla base del tariffario forense ( D.M. 8.4.2004 n. 127 Min. Giustizia ) si rapporta, nellambito della materia e del grado di giurisdizione, al valore della domanda attorea ( cioè, nello specifico, allammontare del danno determinato dal Pm ). Tenuto conto inoltre che il tariffario spazia tra un valore minimo ed uno massimo, è evidente che la determinazione puntuale debba tenere conto della qualità e quantità ( intesa come pluralità di attività defensionali ) allattività difensiva espletata. Funzionale al potere-dovere di liquidazione di cui allart. 91 c.p.c. è la previsione di cui allart. 75 delle Disposizioni di attuazione, che stabilisce che il difensore, al momento del passaggio in decisione della causa deve unire al fascicolo di parte la nota delle spese, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento all'articolo della tariffa dal quale si desume ciascuna partita. Di conseguenza la presentazione della nota spese assolve alla funzione di consentire al giudice un giudizio di congruità della stessa in vista della attribuzione del diritto al rimborso; la mancata produzione della nota tuttavia non pregiudica il diritto al rimborso, ( del quale, in virtù della previsione normativa, non è indispensabile formulare in giudizio specifica richiesta ) ma solo rimette in toto al giudice la liquidazione, che in tal caso verrà effettuata ex officio sulla scorta del tariffario forense. A conclusione di questo breve scritto, in relazione agli elementi da considerare nella quantificazione delle somme da ammettere al rimborso ( liquidazione ) può essere utile far cenno ad una sentenza ( Cons. Stato, sez. IV, 24-05-2005, n. 2630 ) che, seppure inerente, nello specifico, il potere valutativo dell'Avvocatura dello Stato, offre - a mio sommesso avviso - delle interessanti linee guida: Nell'ambito del potere valutativo, il compito consiste, essenzialmente, nel correlare gli indefettibili parametri normativi e tariffari ai tratti salienti della vicenda giudiziaria riguardata nella sua obiettività, e dunque alla natura, complessità e gravità della causa ( nel suo complesso o se necessario nelle differenti fasi ) e delle questioni giuridiche o probatorie ad essa sottese; alla posizione istituzionale dell'imputato; alla durata del procedimento; nonché alla composizione della difesa in relazione all'impegno professionale ad essa richiesto.
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