I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E IL SISTEMA
DEI CONTROLLI:
ricercatore di Diritto amministrativo e contabilità di Stato presso l'Università di Trieste SOMMARIO: 1. I vincoli di finanza pubblica. - 1. 1. Un ordine armonico dei vari sistemi di
contabilità. - 1.2. La
corresponsabilizzazione dei centri di spesa e di finanziamento: il Patto di stabilità
interno. - 2. Il sistema dei controlli. - 2.1. Il controllo sulla gestione. - 2.2. La
riforma del Titolo V della Costituzione.
1. La stabilità finanziaria a livello macro, cioè sovranazionale nellambito dellUnione europea, rappresenta una delle maggiori priorità di ogni Stato membro. Lattuale settore statale (dei vari paesi europei e mondiali, come anche il nostro) è inondato da cambiamenti e pressioni tutti puntati in una stessa direzione: rendere maggiormente responsabile accountable - la gestione finanziaria pubblica. Questi cambiamenti e pressioni stanno creando un expectation gap tra quanto richiede la collettività e i singoli cittadini e quanto i governi sono in grado di offrire (per certi casi lespressione concedere calzerebbe meglio) in una situazione contraddistinta da un costante e crescente livello di servizi. Le maggiori ragioni di questi cambiamenti nella natura della pubblica amministrazione si rinvengono nella tendenza a voler sostituire la presunta inefficienza della burocrazia gerarchica con la presunta efficienza dei mercati. Lintento è di trasformare lo Stato in senso imprenditoriale e così andare oltre la mera contrattualizzazione dei rapporti tra Stato e terzi ([1]). Altro aspetto, che è generatore del primo, è la necessità di dover procedere a una riduzione della pressione fiscale. Il terzo è rappresentato dalla necessità di accrescere la accountability dellamministrazione pubblica e dei fornitori dei pubblici servizi, non solo in termini di legittimità, ma anche, e soprattutto, in termini di risultato. Questi tre punti costituiscono le basi fondamentali per la creazione del c.d. New Public Management (NPM). Si tratta di un impianto concettuale ripreso dalla pratica amministrativa del settore privato che enfatizza il controllo dei costi, la trasparenza nella gestione finanziaria, la progressiva autonomia delle unità organizzative, il decentramento dellautorità manageriale, la creazione di meccanismi di mercato e di quasi-mercato che attuano la separazione tra fornitori ed acquirenti dei servizi e li collegano con i meccanismi contrattuali e lincremento, tramite la definizione degli indicatori di performance, della responsabilità nei confronti degli utenti per la qualità del servizio ([2]). Scopo di questa combinazione di elementi, che hanno valenza programmatica, è la tutela della collettività, cioè dei cittadini, in quanto consumatori dei pubblici servizi, che hanno diritto di sapere come viene speso il loro danaro e hanno diritto di monitorare il rispetto degli standard di performance resi dai prestatori dei servizi sotto i profili delle tre E (efficienza, efficacia ed economicità) e delineati nelle varie Carte dei servizi. Le tre E definiscono ciò che viene chiamato il value for money (VFM) e che forma oggetto dei controlli di tipo gestionale. In questo quadro di sostanziale svuotamento dello Stato da una serie di prestazioni, di disgregazione e di devoluzione nellerogazione dei servizi pubblici, la collettività e i singoli cittadini spesso sono testimoni di inefficienze e sprechi e si aspettano, anzi hanno una legittima aspettativa (in qualità di titolari di garanzie obiettive), di avere un sistema di controlli, valutazioni e ispezioni che colmino questo vuoto e permettano levidenziazione di inefficienze e di sprechi e in qualche modo indirizzino gli organi di governo ad aggiustarli. Comè noto e da più parti evidenziato ([3]), anche e soprattutto dopo essersi confrontata a livello comunitario, la pubblica amministrazione italiana è stata spesso considerata, nel suo complesso, non come un essenziale fattore di modernizzazione del sistema socio - economico, quale certo dovrebbe essere, ma come un duplice handicap. Funzioni e servizi pubblici costosi e insufficienti comportano, infatti, non solo un onere inaccettabile per la finanza pubblica - anche in relazione agli impegni assunti dallItalia con ladesione al Trattato di Maastricht e al Patto di stabilità e crescita - ma altresì una perdita di competitività, in un contesto in cui lintegrazione europea e lo stesso processo di globalizzazione inducono sempre più a comparare le funzioni e i servizi pubblici offerti dai vari Paesi. Al fine di realizzare lauspicato rinnovamento dellamministrazione pubblica, negli ultimi anni è stata attuata unampia e profonda revisione di tre settori fondamentali: a) quello degli assetti organizzativi e
funzionali: ordinamento degli enti locali (L. n. 142 del 1990), procedimento
amministrativo (L. n. 241 del 1990) organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
rapporto di impiego pubblico (d.Lgs. n. 29 del 1993), riforma della pubblica
amministrazione e la semplificazione dellattività amministrativa (LL. n.59 e n.127
del 1997, n.191 del 1998 e n.50 del 1999) decentramento di funzioni a regioni ed
enti locali (d.Lgs. n.112 del 1998), riforma dei
ministeri e della presidenza del consiglio dei ministri (d.Lgs. 300
e n.303 del 1999); b) quello dei sistemi contabili pubblici (ordinamento finanziario e contabile
degli enti locali (d.Lgs. n.77 del 1995, ora TUEL), bilancio dello Stato (L. n. 94 del
1997 e il d.lgs. n.279 del 1997) e sullarmonizzazione delle contabilità pubbliche
(L. n. 208 del 1999) bilancio e contabilità delle regioni (L. n. 76 del 2000) ([4]), degli enti pubblici (d.P.R. n. 97 del 2003) ed infine: c) quello dei controlli esterni (L. n. 20
del 1994) e interni (d.Lgs. n. 29 del 1993 e d.Lgs. n. 286 del 1999). Questa compresenza nel
processo di riforma di più aspetti, cioè quello dellamministrazione, della
contabilità e dei controlli che sono tra loro diversi ma strettamente connessi e, in
definitiva, ugualmente essenziali per la modernizzazione delle amministrazioni, risulta,
ad esempio, molto evidente con riferimento alla distinzione tra indirizzo politico e
gestione amministrativa, prevista per la prima volta dalla L. n.142 del 1990 per gli enti
locali e poi dal d.Lgs. n. 29 del 1993 e da varie norme successive per tutte le
amministrazioni pubbliche. Questa distinzione può acquistare una sua concreta
operatività solo se si riflette e si concretizza in una corretta dialettica contabile tra
la programmazione, la gestione delle risorse e lutilizzazione di adeguati e incisivi
strumenti di controllo. In questo contesto ancora in
evoluzione si è poi inserita, con un potenziale di rinnovamento ancora da definire la
riforma del Titolo V della parte II della Costituzione disposta con la L.c. n. 3 del 2001.
Il fattore essenziale di questa riforma si
individua nella constatazione, che rappresenta un punto di partenza di ogni discorso che
si vuol intavolare sia nel settore finanziario che in quello costituzionale,
amministrativo e contabile, che lo Stato non è più,
nella misura di un tempo, lente pubblico esponenziale dellordinamento
repubblicano, ma uno dei cinque soggetti pubblici territoriali, elencati, appunto, nel
medesimo art. 114 nel quale figurano i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
Regioni, nei cui confronti lo Stato oggi si è
ritrovato in un rapporto di sostanziale equiordinazione. La revisione comporta una
ragguardevole diminuzione dei compiti di diretta gestione delle pubbliche risorse di
pertinenza dello Stato ed esalta la caratterizzazione pluralistica ed autonomistica già
propria della nostra Costituzione. Si esprime essenzialmente attraverso una serie di
principi di rilevanza amministrativo - contabile di non indifferente spessore che
riguardano: 1.
il potere legislativo: una delle innovazioni di maggior rilievo della legge in
questione è costituita dal rovesciamento del principio enumerativo circa le materie di
competenza dello Stato e delle regioni, nel senso che è sancita lattribuzione alle
regioni della potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente
riservata alla legislazione statale (commi II e IV dellart. 117 novellato). 2. lordine degli enti tra i quali è distribuito il potere
amministrativo: sul versante delle funzioni amministrative sono i comuni gli enti che
hanno acquisito una posizione di marcato rilievo. Principalmente perché essi sono
diventati titolari, in via generale, di tutte le funzioni di amministrazione attiva, salvo
che, per assicurarne lesercizio unitario, le funzioni medesime non debbano essere
conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (comma I, art. 118), e 3. lelevata autonomia finanziaria di entrata e di spesa ai
Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni che in conseguenza hanno
risorse autonome e stabiliscono ed applicano tributi propri. Da questultimo enunciato
deriva il corollario di qualità secondo cui lesercizio delle funzioni pubbliche da
parte degli enti del governo territoriale deve avvenire con integrale copertura delle
risorse proprie. In prospettiva, vengono soppressi i trasferimenti erariali e,
probabilmente, anche quelli regionali. Tutto ciò dovrebbe condurre, col tempo, ad un
maggior rispetto del pubblico denaro da parte dei soggetti gestori e dei
cittadini-contribuenti e favorire il rafforzamento della capacità di scelta
dellamministrazione, nonché lutilizzazione delle sue risorse - libere da
vincoli imposti dallo Stato - per la crescita e lo sviluppo in un contesto di
amministrazione autenticamente responsabile, trasparente, efficiente ed onesta. Un altro
aspetto di rilievo da prendere in considerazione riguarda lattuazione del sistema
perequativo. Tale sistema pone in contrapposizione gli Enti che tendono a massimizzare le
perequazioni e le risorse aggiuntive di cui possono beneficiare e quelli le
autonomie territoriali più ricche che aspirano invece a ridurle nei limiti delle
effettive necessità. La determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale dovrebbe assicurare un
livello minimo dellintervento pubblico. Tale funzione, che nel nuovo sistema appare
come il fondamento della coesione nazionale e la base dei principi di solidarietà e
uguaglianza tuttora richiamati dalla nostra Costituzione dovrà esplicarsi individuando le
prestazioni che dovranno essere assicurate in tutto il territorio della Repubblica. La L. n. 131 del 2003 (c.d La
Loggia) recante le misure per adeguare lordinamento alle nuove norme costituzionali
si dà carico di rendere operativa la riforma costituzionale, anche modificando ed
integrando le recenti riforme che hanno costituito le basi per lo sviluppo delle
autonomie. In particolare, affronta tre complesse problematiche: la prima, relativa
allattuazione del primo comma dellart. 117 della Cost.; la seconda,
riguardante la potestà legislativa concorrente ed, infine, la terza, concernente la
individuazione delle funzioni amministrative conferite, prevedendo le correlative risorse
finanziarie e di personale che dovranno essere trasferite in base al precetto
dellart. 118. Per il sistema contabile degli
Enti locali, che rappresentano o rappresenteranno il motore trainante dellintero
sistema così delineato dalle nuove norme costituzionali ([5]), nellottica del coordinamento
e dellequilibrio della finanza pubblica e della verifica della stabilità, si
profilano esigenze di uniformità, trasparenza ed affidabilità oltre che, chiaramente, di
armonizzazione. Due sono gli aspetti che
necessitano di essere considerati al fine di poter realizzare gli obiettivi del
coordinamento e dellequilibrio della finanza pubblica e quello della verifica della
stabilità: 1) un ordine armonico dei vari sistemi di contabilità e 2) la
corresponsabilizzazione dei centri di spesa e di finanziamento, in particolare, ma non
solo, degli enti di autonomia territoriale. 1.1. In ordine al primo aspetto dellarmonizzazione delle contabilità è stato osservato ([6]) che si è in presenza di una vera e propria Babele di linguaggi e sistemi contabili e questo per due ordini di ragioni: luna riguarda i differenti sistemi di contabilità applicabili alle varie componenti della nostra Repubblica, laltro, invece, riguarda il raccordo tra i sistemi contabili nazionali e le regole e i principi comunitari utilizzati per accertare il rispetto dei vincoli del Patto di stabilità e di crescita. Differenti sono le contabilità dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche che seguono gli stessi principi (legge n. 94 e d.Lgs n. 279 del 1997, legge n. 208 del 1999), delle Regioni (d.Lgs n. 56 del 2000), degli Enti locali (d.Lgs. n. 77 del 1995 ed ora d.Lgs. n. 267 del 2000) e delle aziende sanitarie locali (d.Lgs. n. 502 del 1992) degli enti pubblici (d.P.R. n. 97 del 2003). E poi ancora diverso è il sistema contabile previsto per il consolidamento dei dati ai fini comunitari, cioè il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità europea, definito con Regolamento (CE) n.2223/96 del Consiglio del 25.6.1996 e denominato SEC 95. I riferimenti normativi costituiti dal Trattato di Maastricht, dal Protocollo sui disavanzi eccessivi, dal Patto si stabilità e crescita dellUnione economica e monetaria e dal Patto di stabilità di Amsterdam, fanno tutti riferimento agli aggregati dei conti nazionali definiti secondo lo standard del SEC95. Si tratta di un sistema contabile di basilare rilevanza, poiché proprio secondo i suoi criteri e le sue regole viene periodicamente verificata - calcolando il rapporto tra lindebitamento netto del settore delle amministrazioni pubbliche e il prodotto interno lordo - losservanza del divieto dei disavanzi eccessivi posto dal Patto di stabilità e crescita. I saldi principali del conto delle amministrazioni pubbliche, rappresentati dallindebitamento netto e dal debito, costituiscono infatti, rapportati al Prodotto Interno Lordo, gli indicatori fondamentali delle verifiche di convergenza imposte dal Trattato. Comè noto, il SEC 95 è ispirato al criterio della competenza economica o accrual in base al quale ogni transazione è registrata allorché un valore economico è creato, trasformato o eliminato o allorché crediti o obbligazioni insorgono, sono trasformati o vengono estinti. Si tratta di un criterio diverso sia da quello di cassa (riscossioni/pagamenti) che da quello della competenza giuridica (accertamenti/impegni). Chiaro è che notevoli sono le difficoltà per elaborare il conto delle amministrazioni pubbliche e vi è una costante e continua ricerca della migliore approssimazione possibile a questo principio. Basti pensare le difficoltà che sono state notate dalla Corte dei conti in sede di approvazione del rendiconto statale circa la scarsa chiarezza del raccordo tra rendiconto dello Stato e la contabilità nazionale dovuta alla complessità delle operazioni per il passaggio alla competenza economica. Ma ancora meno chiara è la situazione per i conti degli enti locali e delle Regioni, per i quali non è disponibile alcuna informazione di raccordo tra i consuntivi assunti a base delle elaborazioni di contabilità nazionale e i conti economici SEC 95. Problema
questo che nel prossimo futuro si farà sentire anche allinterno dei confini
nazionali contraddistinto oramai dal passaggio da un
sistema di finanza essenzialmente derivata ad uno basato sullautonomia impositiva
degli enti territoriali. Mentre il precedente sistema aveva la caratteristica di addossare
gli squilibri finanziari allamministrazione centrale, ora invece, il nuovo sistema
può generare disavanzi negli enti di autonomia. Il
nuovo assetto costituzionale prevede che i Comuni,
le Province, le Città metropolitane e le Regioni al fine di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite a) stabiliscono e applicano tributi ed
entrate propri, b) dispongono di compartecipazioni al gettito di
tributi erariali riferibile al loro territorio, c) fruiscono di assegnazioni
a valere su un fondo perequativo istituito con legge dello Stato d)
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per
abitante ed e) gli enti territoriali determinati disporranno di risorse
aggiuntive e di interventi speciali per promuovere lo sviluppo
economico, la coesione e la solidarietà sociale, per favorire leffettivo esercizio
dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle
loro funzioni. Chiaro è che tutto questo
necessariamente richiede una piena conoscibilità e comparabilità delle varie gestioni e
dei suoi bilanci, anche perché il nuovo art.
117 della Cost. ci ricorda che sussistono dei
precisi vincoli derivanti
dallordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali e tra questi
vincoli rientrano gli impegni derivanti dalladesione al Patto di
stabilità e crescita. Essi necessariamente andranno osservati e tenuti debitamente in
conto quando nellambito della legislazione concorrente le Regioni - con la loro più
ampia potestà legislativa - e lo Stato - con il compito di determinare
i principi fondamentali adempieranno a quanto previsto dallart. 117, comma 2, cioè procedere alla
armonizzazione dei bilanci pubblici e al coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario. In riferimento allo specifico
aspetto ora trattato lo Stato alla lettera g) del comma 4 dellart. 2 della L. n. 131
del 2003 ha provveduto ad indicare espressamente, tra i principi e i criteri direttivi
della delega per ladeguamento delle disposizioni sullordinamento contabile
degli Enti locali, lobbligo di garantire sulla base di parametri obiettivi ed
uniformi la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli Enti ai
fini dellattivazione degli interventi previsti dallart. 119, commi 3 e 5. 1.2. Il
secondo aspetto sopra accennato parte dalla considerazione che la finanza autonoma comporta lassunzione di
maggiori responsabilità da parte di tutte le componenti del sistema per la tenuta dei
conti pubblici e richiede la
corresponsabilizzazione dei centri di spesa e di finanziamento, in particolare, ma non
solo, degli enti di autonomia territoriale. Questa necessità si raccorda con
laspetto ora trattato al punto precedente di avere una esatta conoscenza della situazione complessiva della finanza
pubblica attraverso lapposizione di regole per una rendicontazione tempestiva,
trasparente e uniforme su tutto il territorio. Infatti, lesponenziale incremento del
potere/responsabilità di spesa e del potere/responsabilità di finanziamento è
obiettivamente altrettanto in grado di aumentare il rischio che il sistema delle autonomie
possa produrre disavanzi suscettibili di incidere sullequilibrio finanziario
complessivo e incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi europei ([7]). E fondamentale per
ciascuna componente del sistema sia centrale che locale che le altre non si indebitino
senza limitazioni il che rende necessaria
lintroduzione di strumenti che rafforzino il collegamento tra responsabilità di
spesa e di entrata, essendo oggettivamente aumentati, con la maggiore discrezionalità
attribuita, i rischi che il sistema delle autonomie possa produrre disavanzi cioè situazioni di squilibrio finanziario che
verrebbero inevitabilmente a gravare sullintero sistema. Importante è il ruolo del
Patto di stabilità interno che deriva per diretto riflesso dal Patto di stabilità e
crescita comunitario che ha inciso, nel senso di ridurla, sulla sovranità di bilancio
nazionale ([8]). Il Patto interno è uno strumento nato in un sistema di
finanza prevalentemente derivata e che ora si trova a ridosso del passaggio verso un
sistema basato sullautonomia impositiva degli enti territoriali le cui connotazioni
sono già cambiate nel corso degli anni e indubbiamente ancora cambieranno (si noti che la
continua mutevolezza non ha mai avuto una vita che eccede lesercizio entro il quale
deve essere applicato ed è stato stabilito di anno in anno attraverso la legge
finanziaria). Esso costituisce una trasposizione delle ora accennate regole derivanti
dagli impegni assunti in sede comunitaria nellordinamento interno e nei confronti
degli enti di autonomia territoriale operata dal legislatore ordinario che ha previsto per
tutte le amministrazioni e nel complesso e per ciascuna
di esse limpegno a non dar luogo a disavanzi eccessivi. Principio che ora è
tenacemente riaffermato dalla riforma in senso federalista del sistema di entrata e
di spesa che non può non essere coerente con la necessità di una salvaguardia della
stabilità complessiva del sistema. Il parallelismo della nuova parte della Costituzione
con i vincoli europei del Patto di stabilità e
crescita che prevede per gli Stati aderenti il pareggio o il leggero avanzo di bilancio
è oggi evidente nel nuovo articolo 119 Cost. il quale
stabilisce che i livelli di governo territoriale possono indebitarsi limitatamente al
finanziamento delle spese dinvestimento e che è esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti ([9]). Il Patto di stabilità interno potrebbe definirsi come la misura di coordinamento della finanza pubblica predisposta al fine di assicurare la stabilità finanziaria dei vari comparti territoriali. Infatti, come appena notato, limpegno che lo Stato (inteso in senso ampio) si è assunto non può che essere attuato attraverso il pieno coinvolgimento delle autonomie territoriali nelle politiche di stabilizzazione nellambito del Patto di stabilità e crescita. Si noti come lart. 28, comma 1, L. n. 448 del 1998 faccia uso del termine Paese quando dice che (N)el quadro del federalismo fiscale ( ) le regioni, le province autonome, le province, i comuni e le comunità montane concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che il Paese ha adottato con ladesione al Patto di stabilità e crescita ( ) impegnandosi a ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo. Questo vincolo interno è oggi, in un sistema policentrico, ancora più necessario dato che sono gli enti territoriali i nuovi forti protagonisti nella scena finanziaria di gestione delle risorse pubbliche. Necessari sono pertanto i vincoli di bilancio per coinvolgere direttamente gli enti territoriali. Lulteriore aspetto riguarda la natura di questi vincoli. Si ritiene che nel Patto siano presenti due anime, quella cogente e quella pattizia. Cogente perché contiene una puntuale indicazione dei modi, dei tempi, degli obiettivi e delle grandezze da considerare ([10]). Pattizia perché oltre ad essere riconducile allaccordo che lo Stato ha assunto in sede comunitaria con la adesione al Patto di Stabilità europeo è concertato dalle parti in causa. Il Patto già inizialmente andava inteso come regola programmatica di controllo della stabilità degli enti decentrati, nel senso che il rispetto della stessa non poteva assurgere a parametro di legittimità dei bilanci degli enti e non poteva essere sanzionata direttamente ([11]). Sono stati però introdotti dei meccanismi sanzionatori. Lart. 28, c. 8 della L. n. 448 del 1998 ha previsto che qualora venga comminata la sanzione prevista dalla normativa europea per laccertamento di deficit eccessivo, la sanzione stessa verrà posta a carico degli enti che non hanno realizzato gli obiettivi di cui ai commi precedenti per la quota ad essi imputabile, secondo modalità da definire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Da questo si possono individuare gli elementi qualificanti la natura del Patto e precisamente quello: a) pattizio o tendenzialmente tale, anche in ordine alla delineazione delle sanzioni, b) essenzialmente programmatorio e flessibile, in quanto sono flessibili i mezzi per raggiungere gli obiettivi, c) cogente nella parte in cui si indicano in modo puntale e quantitavamente definito gli obiettivi. 2.
Da questi assunti si passa ad analizzare laspetto dei controlli e
precisamente il sistema dei controlli, esterni ed interni. Lindice di questo
necessario collegamento va individuato già nella lettura del citato art. 28, L. n. 448 del 1998 sul Patto di stabilità interno e, in particolare,
nel raccordo tra la parte prima del comma 1 quando stabilisce che le regioni, le
province autonome, le province, i comuni e le comunità montane concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che il Paese ha adottato con
ladesione al Patto di stabilità e crescita e il comma 7 il quale dispone che nella
riduzione del disavanzo annuo deve essere mantenuta la corrispondenza tra funzioni e
risorse al fine di assicurare lefficienza e lefficacia dellattività
amministrativa e che la verifica di tali corrispondenze da parte dei soggetti
interessati (regioni, province autonome, province e comuni) avviene attraverso le
procedure del controllo economico di gestione. Da questa lettura si può trarre lassunto che laspetto finanziario e quello di gestione amministrativa siano strettamente congiunti, in quanto la finanza pubblica e la stessa esistenza delle amministrazioni pubbliche sono giustificate solo dalle prestazioni che concretamente vengono rese alla collettività e dai risultati amministrativi effettivamente raggiunti e che pertanto anche la programmazione, la gestione e i controlli sono intrinsecamente collegati. A tal fine si possono individuare tre dimensioni che evidenziano il raccordo tra il momento finanziario e quello amministrativo gestionale nel quale si inseriscono le attività di programmazione, di gestione e di controllo. Sostanzialmente sono riconducibili ai livelli macro, meso e micro: decisioni strategiche sul quadro generale del sistema sociale ed economico (livello macro); decisioni sulle diverse politiche pubbliche settoriali (livello meso); scelte riguardanti gli aspetti gestionali dellazione amministrativa (livello micro) ([12]). In questi ambiti si
inserisce appunto il sistema dei controlli composto da tipi di controlli esterni ed
interni. Con la riforma Cassese sui controlli della Corte dei conti introdotta con la L.
n. 20 del 1994 e quanto viene trasmesso dallesperienza internazionale in seno
allINT.O.S.A.I. - International Organisation of Supreme Audit Insititutions
(le cui linee direttive sono contenute nella Magna Charta del sistema dei controlli
esterni - la Dichiarazione di Lima sulle linee generali del controllo delle pubbliche
finanze del 1977 ([13])- e nel suo codice di attuazione gli Auditing
Standards, e che sono riconosciute nella prassi operativa della Corte dei conti
italiana, in quella delle Istituzioni di controllo di altri Paesi aderenti e dalla Corte
dei conti dellU. e. che partendo dalla loro base ha redatto un suo Manuale di
controllo ([14]) ([15])) si è venuto a configuare un assetto dei controlli
completamente nuovo ([16]). Il controllo
preventivo di legittimità su atti da generale e principale è stato relegato su una serie
di tipi di atti specificati dalla L. n. 20 (art. 3). Predominanza e importanza invece
viene data ai controlli (successivi) di legittimità e di regolarità finanziaria e a
quelli sulla gestione che diventano dei consumatori dei controlli interni.
Infatti, si crea un collegamento determinante tra queste due entità: luna, il
controllo esterno per definizione, svolta da un organo indipendente - la Corte dei conti -
che riferisce alle Assemblee elettive, laltro, il controllo interno, che in sostanza
è un procedimento facente parte dellazione amministrativa attraverso il quale
unorganizzazione pubblica governa le proprie attività in modo efficiente ed
efficace per il raggiungimento dei propri obiettivi ([17])([18]). In altre parole,
uno strumento gestionale volto ad assicurare una ragionevole garanzia per il
raggiungimento degli obiettivi di gestione ([19])
in una amministrazione pubblica moderna che si confronta con tecniche di gestione
tipiche del management privato e si caratterizza da più razionali sistemi di
programmazione, di bilancio, di gestione per obiettivi che consentano
una valutazione reale e più rapida dei risultati, al fine di attuare quelle linee di
intervento che sono di maggiore consonanza con le esigenze della comunità ([20]). I tipi di controllo che la Corte dei conti svolge possono raggrupparsi in tre principali tipologie che vanno distinte per oggetto. Queste sono: a) atti provvedimenti, titoli di spesa e conti; b) bilanci, rendiconti o contabilità e c) attività. Di conseguenza si distinguono i controlli: a) di legittimità su atti, che di regola è preventivo, ma può essere anche successivo, obbligatorio o eventuale, permanente o temporaneo; b) finanziario - contabile (financial audit) e c) successivo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche (performance audit). Da questo risulta evidente come il nuovo sistema dei controlli è marcatamente pluralistico ([21]). Lo schema di questo nuovo sistema persegue lo scopo di conciliare le due diverse culture di controllo esistenti: quella del controlloverifica della legittimità e quella del controllovalutazione dei risultati. Possono riconoscersi due grandi linee di controllo funzionalmente, concettualmente e strutturalmente diverse ([22]) che si ripropongono in due sub-sistemi diversi che concorrono, ciascuno per la sua parte nel comune obiettivo di accertare la regolarità della funzione, cioè la corrispondenza ai parametri previamente determinati ([23]), a formare un unico grande sistema che può dirsi completo, ma non ancora perfetto. Un primo tipo di controlli (si parla di controlli di conformazione) mira essenzialmente a garantire la conformità dellazione amministrativa e più spesso il singolo atto a vincoli rigidamente predeterminati o a regole procedimentali che si individuano in vincoli finanziari rigidi, normalmente indicati nei bilanci di previsione e in forme e moduli procedimentali predeterminati. Le verifiche, di regola parcellizzate, sono spesso condotte su singoli atti e in via preventiva, ma anche, come nel controllo successivo di legittimità e di regolarità, in via successiva. Un secondo tipo di controlli tende invece ad investire il risultato dellazione amministrativa o della gestione finanziaria, ovvero, comunque, a valutare in rapporto al risultato stesso e, tenendo conto delle risorse a vario titolo utilizzate, la funzionalità e la proficuità delle scelte effettuate ([24]) (si parla di controlli di integrazione). Questa distinzione, come notato ([25]), oltre ad evidenziare le diverse finalità dei controlli (in un caso il controllo è orientato alla garanzia del rispetto delle regole procedurali, nellaltro lefficienza e la trasparenza delle gestioni e dei rispettivi risultati) connota la missione assegnata al soggetto che effettua il controllo e sia quella affidata al soggetto che pone in essere lattività, o latto, su cui è portato il controllo ([26]). Vengono così considerati i tipi di controllo che si distinguono in base agli obiettivi che perseguono. Cè la figura più tradizionale che è costituita dal controllo di legittimità e di regolarità sulla gestione e sulle contabilità (comunemente chiamata financial audit). Accanto ad essa vi è, quella relativa allefficienza, allutilità, alleconomicità delloperato dei pubblici poteri non limitata a singoli casi di gestione, bensì estesa a tutto linsieme dellattività della pubblica amministrazione e degli istituti a questa connessi ( il c.d. performance audit). Il nuovo assetto normativo sui controlli della L. n. 20 del 1994 ha rinvigorito, per non dire introdotto, il controllo successivo, che può svolgersi anche in corso di esercizio, e precisamente: a) il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche; b) il controllo sulle gestioni fuori bilancio e c) il controllo sui fondi di provenienza comunitaria. Il controllo è svolto sulla base dei parametri della legittimità, della regolarità, dellefficacia (rispondenza dei risultati dellattività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, così per inciso lart. 3, c. 4, L. n. 20 del 1994), dellefficienza (valutazione comparativa dei costi, dei modi e dei tempi dello svolgimento dellazione amministrativa, così per inciso lart. 3, c. 4, L. n. 20 del 1994) e delleconomicità (razionale acquisizione delle risorse e dei materiali). Esso verifica anche il funzionamento dei controlli interni del cui esito si avvale per effettuare i propri accertamenti. 2.1. Il controllo sulla gestione, esercitato dalla Corte dei conti (in un panorama comparatistico con le istituzioni superiori di controllo e con le linee guida INT.O.S.A.I) si colloca nel circuito istituzionale Parlamento-Governo o/e Assemblee elettive (organi di governo per le Regioni e gli enti locali) ovvero opera attraverso osservazioni o (solo per le amministrazioni statali) richieste di riesame direttamente rivolte agli organi di governo e di alta amministrazione ([27]). La sua funzione non è quella di essere un controllo-conoscenza e neppure un controllo-consulenza, ma un controllo-collaborazione, nel senso che la sua attività di verifica è diretta a suscitare processi di autocorrezione di modelli organizzativi e di moduli operativi non idonei sotto il profilo della regolarità e contemporaneamente incongrui e diseconomici sotto quello dei risultati. La natura collaborativa fa sì che lamministrazione sia portatrice di un interesse ad ottenere un controllo esauriente ed adeguato alluniverso della propria attività ([28]). La sua funzione è quella di facilitare tanto il Parlamento o/e le Assemblee elettive a far conoscere le realtà amministrative e lassunzione di eventuali iniziative riconducibili alla sua sovranità, quanto gli organi di governo e lamministrazione, per ladozione di conseguenziali e discrezionali provvedimenti di autocorrezione volti a migliorare lesplicarsi del servizio reso al cittadino. La sua missione (che è quella della Corte stessa) è di corrispondere, al meglio possibile, al bisogno espresso dai cittadini e dalle forze politiche di conoscere in concreto luso che viene fatto delle risorse pubbliche ed i risultati effettivi che si sono avuti attraverso limpiego di esse, non limitandosi tale controllo a mere verifiche comportamentali o formali. Allo stato attuale, con laffermarsi in maniera sempre più vigorosa dei principi INT.O.S.A.I. e di quelli della Corte dei conti dellU.e. ([29]) si può parlare piuttosto di più tipi di controllo, tipologicamente e strutturalmente diversificati, ciascuno con caratteristiche proprie ed esclusive, cadenzati e modulati in relazione alla natura e alle funzioni attribuite ai diversi uffici ed enti gestori di denaro pubblico, nonché alla diversa specificità degli atti da essi emanati. Tenendo conto dellattuale momento di conduzione della pubblica finanza il sistema di controlli è previsto e costruito, sia sulla base di criteri di distinzione orizzontale secondo il momento della produzione dellatto (controllo preventivo di legittimità) o dellesaurimento del comportamento (controllo successivo) e nellambito dellaccertamento del comportamento stesso (controllo successivo finanziario-contabile e controllo successivo sulla gestione), sia su un livello verticale in relazione alla collocazione politico-funzionale dellufficio, dellente o dellorgano. Preliminarmente, bisogna notare che non esiste un modello unico di controllo sulla gestione. La Corte, già subito dopo la riforma del 1994 ([30]), ha evidenziato la necessità di adottare modelli differenziati di controlli in ragione dei contenuti e delle caratteristiche delle gestioni, delle attività amministrative, dei servizi, dei beni e dei prodotti. Il che è riconducibile alla varietà stessa dei tipi di controllo previsti dalla L. n. 20 del 1994 (sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche (art. 3, c. 4,), sulle gestioni fuori bilancio (art. 3, c. 4), sui fondi di provenienza comunitaria (art. 3, c. 4), sulla gestione del bilancio regionale, sotto forma di perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di programma (art. 3, c. 5), sulla gestione del bilancio e del patrimonio degli enti locali (art. 3, c. 7), sulla gestione del bilancio e del patrimonio degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria (art. 3, c. 7) e ancora sui contratti e sui relativi atti di esecuzione in materia di sistemi informativi automatizzati stipulati dalle amministrazioni (art. 14, d.Lgs. n. 39 del 1993), sui provvedimenti pensionistici (art. 166, L. n. 312 del 1980). Sotto un aspetto
generale, in riferimento alla direzione orizzontale riferita al momento
dellesaurimento del comportamento, nellambito dellart. 3, c. 4, la Corte
dei conti ([31]), sempre sulla scia
dellesperienza internazionale in seno allINT.OS.A.I e a quella della Corte dei
conti dellU. e. ([32]), distingue tra il
controllo che verifica la legittimità e la regolarità delle gestioni che
può definirsi controllo economico/finanziario con funzione referente e quel controllo che
accerta, anche in base allesito di altri controlli, la rispondenza dei
risultati dellattività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge
valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dellazione
amministrativa che può definirsi controllo successivo sulla gestione delle
amministrazioni pubbliche. La distinzione tra queste due funzioni del controllo successivo inizia appena ora ad emergere ([33]) come del resto si individua dalla lettura degli atti della Corte ([34]). Questa distinzione è funzionale, sia in riferimento allambito temporale di svolgimento di ciascun (tipo di) controllo ([35]), ma anche in riferimento al momento (inteso sequenza temporale dei due aspetti del controllo) e al contenuto. I due punti sono strettamente legati tra loro. Vediamoli. Si ritiene che i controlli contabili-finanziari (lauditing finanziario-contabile) dovrebbero aver riguardo sempre allesercizio finanziario precedente allanno in cui si approva il referto conclusivo (infatti, questo tipo di controllo costituisce, per tutte le indagini fondate su conti consuntivi, una fase preliminare). I controlli gestionali riferiti allesercizio più prossimo possibile, invece, dovrebbero far riferimento a serie storiche pluriennali, sia per gli indicatori contabili, sia per gli indicatori di prodotto e di impatto ([36]). In ordine al contenuto, lauditing finanziario-contabile è finalizzato ad attestare laffidabilità ed lattendibilità della contabilità delle amministrazioni e la conformità a legge e regolarità delle procedure amministrative e contabili ([37]). Vi è lorientamento evolutivo della Corte italiana di riprendere, con opportuni adattamenti, la scia di quanto accade nellambito dellattività di controllo della Corte dei conti dellUnione europea con la dichiarazione di affidabilità (DAS). Questa concerne laffidabilità dei conti, la legittimità e la regolarità delle relative operazioni. Tramite tale dichiarazione la Corte rilascia un certificato sui rendiconti finanziari dellUnione ed un parere qualitativo sulle operazioni e sui sistemi di gestione. In sostanza, lauditing finanziario-contabile è funzionale al giudizio di parificazione del rendiconto, tuttavia il suo efficace svolgimento richiederebbe (anche per non finire ad essere un doppione del giudizio di parificazione) unattività di controllo settorializzata, selettiva e mirata che si esegue per campioni ma che sia indirizzata su una scala più ampia che comprende i conti della gestione e quelli patrimoniali ([38]). Le attività del
controllo sulla gestione, invece, partono laddove finisce lattività di auditing
finanziario - contabile ([39]) ([40]). Implicano, in primo
luogo, la verifica della legittimità riferita sia alla disciplina del procedimento come
garanzia per il cittadino-utente, che al perseguimento degli obiettivi posti
dalle leggi ed al buon andamento della gestione. La legittimità è in questipotesi
un concetto funzionale che rappresenta una prima fase (appunto di verifica della
legittimità) alla quale si congiunge la valutazione dei risultati della gestione con il
ricorso ad una pluralità di strumenti analitici derivanti dalle scienze economiche,
statistiche, aziendalistiche, politologiche e sociologiche aventi ad oggetto
lattività dei pubblici poteri. Lesito, cronologico e metodologico, di questi due aspetti è che le attività di auditing finanziario-contabile costituiscono, per tutte le Sezioni della Corte dei conti che svolgono il controllo sulla gestione, una prima fase necessaria ([41]). Ecco perché la necessità di distinguere e definire i tempi, e depurare preventivamente gli aspetti di illegittimità. Anche gli esiti di queste diverse funzioni di controllo successivo vanno tenuti distinti. Occorre, infatti, distinguere fra attività di referto a contenuto finanziario e attività di referto a contenuto gestionale e con metodi appropriati collegare le conclusioni raggiunte in termini di affidabilità ed attendibilità delle risultanze contabili e di regolarità e conformità a legge delle procedure amministrative e contabili con le indagini sui risultati della gestione ([42]). Si prendono ora in considerazione i livelli della valutazione e della misurazione delle attività dei pubblici poteri. La proposta classificatoria della dottrina ([43]) e della Corte dei conti ([44]) fa riferimento a tre livelli o scale dei fenomeni gestionali (macro, meso e micro) che funzionalizzano i controlli. Questultimi, infatti, vengono programmati in relazione al livello in cui operano e conseguentemente assumono una specifica finalità ed obiettivo da raggiungere. I. Al primo livello (macro) il controllo consiste nella valutazione strategica dei risultati delle politiche di bilancio di portata generale. Questa viene compiuta con la relazione sul rendiconto generale dello Stato, che è la sede generale di referto della Corte ed espone partendo dalle analisi dei conti consuntivi delle amministrazioni statali, valutazioni sulle politiche pubbliche riferite allintero settore pubblico (conto consolidato delle pubbliche amministrazioni) tenendo conto di tutti i referti deliberati dalle altre Sezioni ([45]) e si esprime, fondamentalmente, attraverso: a) lanalisi dei risultati complessivi della finanza pubblica (gestione di bilancio, settore statale, conto consolidato delle pubbliche amministrazioni) nel quadro delle compatibilità di carattere macroeconomico poste dallUnione Europea e definite dai documenti di programmazione economico-finanziaria del Governo approvati dal Parlamento; b) lanalisi del processo di attuazione e dellimpatto finanziario ed economico della manovra di breve periodo oggetto della decisione annuale di bilancio; e c) lesame della congruità della definizione degli oneri e delle modalità di copertura delle leggi di spesa e della legge finanziaria (relazioni quadrimestrali). Questa attività in quanto compiuta con la relazione sul rendiconto generale dello Stato si inserisce nellattività di giudizio di parificazione sul rendiconto generale dello Stato svolto dalla Corte dei conti (così come previsto dallart. 607 del Regolamento di contabilità dello Stato e artt. 23 e 24 della L., n. 468 del 1978). Infatti, nella sua funzione costituzionale di organo di verifica dei complessivi equilibri di finanza pubblica la Corte dei conti ha nel tempo ampliato le sue valutazioni in sede di parificazione, tenendo conto della evoluzione legislativa della decisione di bilancio (esposizione dal tesoro al Parlamento del fabbisogno di cassa del settore statale e del settore pubblico) includendo perciò nella relazione che accompagna il giudizio sul rendiconto i risultati della gestione finanziaria con riferimento allintero settore pubblico. Ma non solo: le valutazioni della Corte dei conti sugli andamenti complessivi della gestione del settore pubblico, sono anche volte a verificare il rispetto dei parametri comunitari (come il rispetto del Patto di stabilità). II. Il secondo livello (meso) consiste nella valutazione dei risultati delle politiche pubbliche di settore ed ha ad oggetto la verifica delleffettiva attuazione delle scelte contenute nelle leggi di programma e nei programmi, nelle direttive e negli atti di indirizzo politico degli organi di governo. Le analisi finalizzate alla valutazione delle politiche pubbliche muovono dalle risultanze dei rendiconti delle amministrazioni statali o regionali ovvero individuano comparti orizzontali dellazione dei pubblici poteri la cui responsabilità è attribuita a diversi livelli di governo e a diversi soggetti pubblici. I termini di riferimento programmatici per limpostazione dei controlli strategici sono offerti: dalle leggi di programma; dai programmi approvati dal Consiglio dei Ministri o dal CIPE; dal Documento di programmazione economico-finanziaria; dalle note preliminari premesse agli stati di previsione dei Ministeri; dalle direttive dei Ministri previste dagli articoli 3 e 14 del d.Lgs.. n. 29 del 93; dallesame dellattuazione del bilancio politico secondo la classificazione per funzioni-obiettivo e per centri di responsabilità. III. Il terzo livello (micro) ha ad oggetto laccertamento dei risultati dellattività di determinati centri di responsabilità in termini di misurazione e valutazione dellefficacia, efficienza ed economicità dellazione amministrativa e della gestione finanziaria. I compiti del controllo esterno sulla gestione, a livello micro, sono riconducibili alle seguenti tipologie: a) metavalutazione del reale funzionamento, delle metodologie e delle conclusioni dei controlli interni; b) comparazione fra fenomeni gestori riconducibili a standard, prodotti e servizi forniti, indicatori di risultato, tra loro confrontabili entro sistemi a maglie di rete (secondo la metodologia e terminologia internazionale si parla di benchmarking); c) programmazione selettiva di indagini autonome concernenti leggi di programma o fenomeni gestori di particolare rilievo secondo i criteri fissati dalle regole INT.O.S.A.I. Il termine di riferimento per la definizione delle analisi di controllo di gestione è offerto dal bilancio amministrativo articolato sulla base di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo. Le componenti del sistema di contabilità economica per centri di costo sono: il piano dei conti; la individuazione dei centri di costo; la definizione dei prodotti e dei servizi erogati (art. 10 d.Lgs. n. 279/97). Dal punto di visto soggettivo destinatari di questi controlli sono le amministrazioni pubbliche ([46]). Per quanto riguarda le Regioni, la Corte dei conti, in base allart. 3, c. 5, della L. n. 20, svolge il controllo della gestione concernente il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma ([47]). In riferimento agli enti locali la L. n.20 del 1994 ha mantenuto in vigore i controlli già previsti dalla L. n.51 del 1982 e successive modifiche (e cioè lesame dei conti consuntivi delle province e dei comuni con popolazione superiore ad ottomila abitanti, con esito di referto al Parlamento) ([48]). 2.2. Significativa è a questo punto, anche per determinare la tenuta della L. n. 20 del 1994, lanalisi del sistema dei controlli esterni e il ruolo della Corte dei conti a seguito della riforma costituzionale del Titolo V. La Corte dei conti oggi sta affrontando due grosse modifiche: 1) la ridefinizione dei tipi di controlli mediante il passaggio da un sistema monistico, rigido, assimetrico, statico, entropico e incentrato sul solo controllo preventivo di legittimità a un sistema pluralistico, flessibile, assimetrico, dinamico, sinergico caratterizzato da più tipi di controlli ([49]) e 2) la riconfigurazione del ruolo di organo nel nuovo assetto ordinamentale della Repubblica che si configura in uno Stato delle autonomie. La Corte dei conti trova una
prima impostazione con lunificazione dello Stato italiano e le sue funzioni di
controllo si identificano esattamente con lassetto centralista ed accentratore
dellepoca. Lidea sottostante di un tale regime di controlli era quella di
sostenere il sistema di legittimità dellazione amministrativa, vero perno
dellordinamento dellamministrazione nelletà in cui sorgeva lo stato di
diritto. A questidea si accompagnava lulteriore assunto in base al quale
(indubbiamente) lamministrazione agiva dentro gli ambiti circoscritti dalla legge,
ma per un interesse proprio cioè per lunico interesse
che era quello dello Stato. Da questo la giustificazione del controllo preventivo di
legittimità intestato alla Corte dei conti e dei controlli di merito esercitati dallo
Stato amministrazione sugli atti delle Regioni a mezzo della Commissione statale di
controllo (art. 125, c. 2, Cost., oggi abrogato con la L. cost. n. 3 del 2001) e quelli
delle Regioni sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali a mezzo del
Co.re.co (art. 130, c. 2, Cost., oggi abrogato con la citata L. cost. n. 3). Con labrogazione di detti
articoli non può ritenersi che si sia inteso eliminare dallo scenario della gestione
della cosa pubblica il profilo della legittimità dellazione amministrativa e,
quindi, il principio di legalità. Ciò che si voleva cancellare
sono invece gli organi che esercitavano questo
controllo, in quanto si trattava di organi dello Stato amministrazione. Ciò chiaramente
collideva con il principio di autonomia degli enti territoriali previsto dagli artt. 5 e
114 della Cost. medesima e coerentemente
considerati nella nuova versione degli art.
117, c. 3, e art. 119, c. 2 (coordinamento della finanza pubblica), art. 119, c. 3 (fondo
perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante), art. 119, c. 4
(finanziamento integrale delle funzioni pubbliche), art. 119, c. 5 (risorse aggiuntive e
finanziamento aree sotto sviluppate). Oggi la Corte dei conti definitivamente va incontro ad una sua completa ristrutturazione che ben poco ha a che vedere con il passato. Si inserisce in un sistema decentralizzato e settorializzato, sia in senso orizzontale che in senso verticale di una pluralità di centri esponenziali che è ricollegabile ad una conseguente moltiplicazione degli interessi collettivi giuridicamente rilevanti che non necessariamente coincidono con quelli dello Stato-apparato. Va incontro, per un certo senso, ad una disgregazione dalla quale nell800 era nata. Lattuale idea sottostante è invece quella di sostenere lesistenza di unamministrazione che agisce per obiettivi, dalla quale la società civile attende dei risultati. Infatti, il predicato pubblico cessa di indicare la supremazia dellistituzione politica ed esprime piuttosto la direzione dellattività amministrativa verso la soddisfazione di una generalità di soggetti, i quali, in questo nuovo rapporto con il potere pubblico, possono pretendere il rispetto di canoni di qualità in merito allorganizzazione e allerogazione dei servizi ([50]). Dalla lettura delle norme costituzionali riformate si può argomentare come i controlli esterni della Corte dei conti siano destinati a subire una evoluzione e una maggiore importanza nellassetto del nostro Paese. Vi era una iniziale tendenza interpretativa volta a sostenere che il ruolo della Corte fosse destinato ad essere relegato ai controlli riguardanti le attività dello Stato in quanto organo dello Stato. Si era creata una certa confusione con labrogazione degli artt. 125 e 130 della Cost. e si tentava di interpretare questa abrogazione come labrogazione dei controlli e non invece come la cancellazione dei controllori dello Stato Regione amministrazione. Già con la sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 1995 la Corte dei conti veniva definita quale organo al servizio dello Stato-comunità, garante imparziale dellequilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, sotto il profilo dellefficacia, dellefficienza e delleconomicità e pertanto organo di verifica dei complessivi equilibri di finanza pubblica (artt.100, 119, 81, 97 della Cost.). Oggi con la modifica del Titolo V della Cost. per realizzare una linea di coerenza con il nuovo assetto (specie) dellamministrazione si sta profilando la necessità di ricalibrare la Corte dei conti nelle sue funzioni e nella sua struttura organizzativa ([51]) che, alla luce di questo, può definirsi nellambito interno organo ausiliare della Repubblica ossia organo ausiliario di tutte le componenti della Repubblica, con interlocutori (almeno potenziali) tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nella finanza pubblica e nellambito esterno organo ausiliare dellUnione europea ossia organo che concorre assieme alle altre Istituzioni Superiori di controllo europee e alla Corte dei Conti europea a rendere controllabili sia le finanze dellU.e. e sia quelle proprie nazionali che devono essere compatibili con i vincoli comunitari. A conferma di questa posizione vanno considerati i seguenti punti della nuova Costituzione. Innanzitutto, si impone 1) la necessità di un coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art.117 c. 3) e 2) il rispetto dei vincoli derivanti dallordinamento comunitario (art. 117 c. 1), vincoli tra i quali rientrano indubbiamente anche gli obiettivi per la finanza pubblica assunti dal nostro Paese con ladesione al Trattato di Maastricht e al Patto di stabilità e crescita. Da questo deriva 3) la conseguenziale necessità di controllare il nuovo assetto delle entrate e delle spese che non può essere lasciato a sé stesso o ai soli enti impositori. Come notato il nuovo art. 119 della Cost. prevede che per finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio (c. 2 e 4) e prevede altresì le assegnazioni a valere su un fondo perequativo istituito con legge dello Stato, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante (c. 3) ed inoltre risorse aggiuntive ed interventi speciali in favore di enti territoriali determinati per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per favorire leffettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni (c. 5). Un ulteriore aspetto (4) che va a riprova della necessità di una costante e aggiornata conoscenza delle capacità finanziarie di tutti gli altri soggetti è richiesta in seguito alla previsione del dovere dello Stato (legislazione esclusiva, art. 117, c. 2 lett. m) di determinare e di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali Si tratta, come già notato, di un fondamentale fattore di coesione nazionale e base dei principi di solidarietà e uguaglianza richiamati dalla nostra Costituzione. Per ultimo (5) il ruolo della Corte e dei suoi controlli non dovrebbe sottovalutarsi nemmeno nel momento in cui lo Stato, in attuazione dellart. 118 c. 1 della Cost., proceda ad attribuire, ovvero ad individuare, le funzioni amministrative spettanti ai Comuni. Infatti, il metodo di attribuzione non è predefinito anche perché viene lasciato al vaglio politico. Tuttavia, al di là delle scelte politiche, il ruolo della Corte e dei suoi controlli non va sottovalutato in quanto, come appena notato sopra, laspetto finanziario è sempre intrinsecamente collegato con laspetto dellazione e della gestione amministrativa che avviene per mezzo delle funzioni di cui si è titolari. Orbene, soprattutto a seguito dellart. 7, c. 1 e 2, L n. 131 del 2003, potrebbe non risultare sbagliato considerare lesito dei controlli sulla sana gestione come elemento utile ad individuare in concreto le funzioni necessarie ([52]). Per ultimo (6) vi è la necessità espressa dallart. 117 c. 2 lett. r (mediante attribuzione alla legislazione esclusiva dello Stato) che in un sistema istituzionale articolato in più enti autonomi e in qualche misura equiordinati vi sia un coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dellamministrazione statale, regionale e locale. Infatti, solo un congruo flusso delle informazioni può assicurare una reale comunicazione che è la condizione imprescindibile per la tenuta del sistema stesso. Su questa scia, allo scopo di consentire lintegrazione dei controlli locali con quelli sulla finanza nazionale è intervenuta la c.d. legge La Loggia n. 131 del 2003 che allart. 7, in attuazione dellart. 118 della Cost., ha previsto che la Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al Patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dallappartenenza dellItalia allUnione europea. Tale compito viene assegnato alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nellambito del già avvenuto decentramento in base alla L. n. 20 del 1994, e lattività di vigilanza consiste: 1) nellesercitare il controllo sulla gestione di tipo collaborativo volto a verificare il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonchè la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e 2) nel riferire sugli esiti esclusivamente ai consigli degli enti controllati. La Corte dei conti, in conseguenza di questa disposizione normativa che dispone il coordinamento della finanza pubblica, ha provveduto ad attuarla nellambito della proprià autonomia organizzativa riconosciuta dallart. 4 della L. n. 20 1994 ed espressa nel Regolamento per lorganizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (Deliberazione n. 14/DEL/2000) ora modificato con la Deliberazione del 3 luglio 2003, n.2 ([53]). Ha inciso sulla sua struttura organizzativa verticale che è rappresentata dalle Sezioni regionali di controllo e dalla Sezione autonomie. Questultima trova espressione nella Sezione enti locali, istituita già nel 1981 dal d.l. n. 786, convertito nella L. n. 51 del 1982, art. 13, e poi ridenominata dallart. 9 del Regolamento in Sezione autonomie della Corte dei conti. Questa Sezione ora assume il nome di Sezione delle autonomie e viene definita quale espressione delle sezioni regionali di controlloin quanto è previsto che nellesercizio delle proprie funzioni possa avvalersi dellattività svolta dalle sezioni regionali ([54]) (così art. 1, comma 1, lett. b. Del. n. 2 del 2003). Un tale rinnovato ruolo le attribuisce, sempre nellambito delle funzioni di controllo, il potere di fungere da strumento di coordinamento della finanza pubblica e le permette, oltre che di avvallersi dellattività svolta dalle sezioni regionali, anche di esaminare ogni tema e questione che rivesta interesse generale o che riguardi le indagini comparative su aspetti gestionali comuni a più sezioni. Infatti, come del resto già lo faceva prima ([55]), proprio con lo scopo di attuare il citato principio del coordinamento della finanza pubblica, riferisce al Parlamento, almeno una volta lanno, sugli andamenti complessivi della finanza sia regionale che locale per verificare il rispetto degli equilibri di bilancio da parte dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, in relazione al Patto di stabilità interno e ai vincoli che derivano dallappartenenza dellItalia allUnione europea. Viene così rimarcata la natura collaborativa e informativa, attraverso referti, dei controlli sulla gestione nei contenuti sopra evidenziati. Può affermarsi quanto già alcuni anni fa acutamente notava G. della Cananea ([56]) che in alcuni casi il controllo più che la gestione di un ente concerne un segmento del sistema finanziario pubblico, e in questo caso, il segmento del sistema finanziario pubblico è rappresentato dalle nuove autonomie terrioriali come riscritte dalla riforma costituzionale. In questo contesto, infatti, il compito della Corte dei conti è di verificare la conformità dei bilanci delle entità territoriali agli obiettivi concordati nellambito del Patto di Stabilità interno e la loro coerenza con gli impegni assunti in ambito europeo. Si tratta, come osserva DAuria ([57]), di uno schema simile al modello di controllo che si applica nellambito comunitario. In quella sede, infatti, la Corte dei conti dellUnione esercita il controllo sulla sana gestione finanziaria di qualsiasi organismo (pubblico o privato) che gestisca le entrate o le spese per conto della Comunità e negli Stati membri, riferendo al Parlamento europeo e al Consiglio su ogni caso di irregolarità (art. 248 T.U.e.). E quando si tratta di eseguire questo tipo di controllo allinterno degli Stati membri, esso si effettua, di norma, in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo, ma sotto la direzione e la responsabilità della Corte comunitaria. Non vi è dubbio, almeno per chi scrive, del ruolo necessario e imprescindibile della Corte dei conti in questo nuovo assetto ordinamentale ovvero di più ordinamenti di stampo autonomistico che sono però legati dai vincoli finanziari sia allinterno che allesterno verso lUnione europea. E importante rivalutare e rinvigorire il ruolo della Corte dei conti non soltanto per le funzioni che essa svolge o si accinge a svolgere (perché ben potrebbero essere svolte da altri neo istituiti organismi come le Autorità o le Cabine di regia nazionali o regionali([58])), ma soprattutto, per lautorevolezza che deriva dalle sue competenze, per lausilio che le viene dalla conoscenza (diretta e indiretta) di tutti i conti pubblici e per lampia indipendenza che questa gode ([59]) dallorgano legislativo, dallorgano esecutivo, dal soggetto controllato e, ancora, quella economica e finanziaria, organizzativa, operativa, informativa e conoscitiva dei controllori che in definitiva le permette di potersi collocare nella (nuova) pluralità di ordinamenti interni ed esterni sia come organo ausiliare della Repubblica e sia come organo ausiliare dellUnione europea. Competenza, terzietà dellorgano controllore ed esiti dei controlli prevalentemente ausiliari e refertuali sono gli aspetti fondamentali che permettono con imparziale (e per nulla confliggente) prospettiva di verificare nella realtà amministrativa, sia la traduzione concreta di norme, di obiettivi previsti dalle leggi, che la compatibilità con i vincoli comunitari e interni, al fine di contribuire al miglioramento della gestione amministrativa e, in definitiva, della finanza pubblica ([60]).
* Ricercatore di Diritto amministrativo e Contabilità dello Stato e degli enti pubblici presso la Facoltà di Scienze Politiche dellUniversità degli Studi di Trieste. [1] Sullargomento si v. M. EZZAMEL e H. WILLMOTT, Corporate governance and financial accountability. Recent reforms in the UK public sector, in Accounting, Auditing and Accountability Journal, 1993, VI, 3, pp. 109-132. [2] N. ROSE e P. MILLER, Political power beyond the state. Problematics of government, in British Journal of Sociology, 1992, XLIII, p. 193. [3] Si veda a proposito M.S. GIANNINI, Rapporto sui principali problemi dellamministrazione dello Stato, in Foro amm., 1979, I, pp.2667-2698 e S. CASSESE, Lo stato dellamministrazione pubblica a ventanni dal rapporto Giannini, in Giornale di Dir. amm., 1, 2000, p. 99 [4] Su questo argomento in particolare M.L. BASSI (a cura di), Le nuove regole del bilancio statale, Milano, 2001 e R. PEREZ (a cura di), Limitazioni amministrative della spesa, Milano, 2003. [5] Non vi è dubbio che le competenze e le risorse delle Amministrazioni locali si ampieranno ulteriormente e notevolmente. Con lattuazione della riforma del Titolo V si prevede che i tre quarti del pubblico impiego faranno capo alle Amministrazioni locali e ad esse afferiranno le due principali componenti dei consumi finali delle Amministrazioni pubbliche: la sanità che rappresenta il 30% e listruzione che rappresenta il 25%. Di conseguenza dovranno aumentare le entrate proprie. In tal senso F. BALASSONE S. LO FASO, Coordinamento della finanza pubblica e sistemi statistico-contabili di supporto nella prospettiva della riforma costituzionale, in federalismi.it - Rivista telematica, 2003. [6] CORTE DEI CONTI, Sezione Autonomie, 17 maggio 2002, n. 3. - Relazione con la quale riferisce al Parlamento sullandamento generale della gestione finanziaria degli enti locali dellesercizio finanziario 2000, I, pp. 11- 14 (deliberazione n. 3 del 17 maggio 2002). [7] Ibidem. [8] Sullargomento si veda in particolare: G. DELLA CANANEA, Il Patto di Stabilità e le finanze pubbliche nazionali, in Riv. dir. fin. e scienze delle finanze, 2001, LX, 4, I, pp. 559-592. [9] Il che significa, come del resto prevede il dettato costituzionale, che le entrate proprie, le compertecipazioni ai tributi erariali e il fondo perequativo debbano finanziare integralmente le funzioni attribuite alle Amministrazioni locali. [10] C. CHIAPPINELLI, Patto di stabilità interno e rete dei controlli: interazioni di un sistema e potenzialità, in Atti del Convegno sul tema: I controlli delle gestioni pubbliche, Perugia 2-3 dicembre 1999, Banca dItalia, Roma 1999, p.544. [11] In tal senso art. 8.2, Circ. M. Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, 4 febbraio 2000, n. 4. - Circolare concernente il Patto di stabilità interno per le province e i comuni. Art. 30 della L. 23 dicembre 1999, n. 488. [12] CORTE DEI CONTI, Sezioni Riunite in sede di controllo, 13 dicembre 2000, n. 4/Contr./2000. - Programma del controllo sulla gestione ai sensi dellart. 5 comma 1 del Regolamento per lorganizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (deliberazione n. 24 del 16 giugno 2000), p. 3. [13] Sullargomento: T. PARENZAN, Profili del sistema dei controlli esterni sulla pubblica amministrazione con riferimenti al diritto comparato, Milano, 1983. [14] CORTE DEI CONTI EUROPEA Strategie e norme di controllo della Corte, Lussemburgo, 2a Ed., maggio 2000. [15] Per rendere lidea dellimportanza e della
divulgazione delle linee guida dellINT.O.S.A.I. si richiamano gli estremi di alcuni
atti della Corte dei conti italiana e di quella dellUnione europea dai quali emerge
un loro recepeminento: la Deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di
controllo, 13 dicembre 2000, n. 4/Contr./2000. - Programma del controllo sulla
gestione ai sensi dellart. 5 comma 1 del Regolamento per
lorganizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti
(deliberazione n. 24 del 16 giugno 2000), quando tratta laspetto della definizione
del controllo sulla gestione e fa rinvio al manuale elaborato della Corte dei conti
europea, a sua volta ripreso dallo schema tracciato dallINT.O.S.A.I. a p. 2 dice
che: Il materiale offerto da queste esperienze costituisce la base per la più
dettagliata costruzione delle metodologie di valutazione e controllo. Di recente la Corte
dei conti europea ha compilato un manuale recante Criteri guida europei di
attuazione delle norme di controllo INTOSAI (1998)), oppure quando parla delle
tipologie dei compiti del controllo esterno sulla gestione, a livello micro, che sono riconducibili alla programmazione
selettiva di indagini autonome concernenti leggi di programma o fenomeni gestori di
particolare rilievo secondo i criteri fissati dalle regole INT.O.S.A.I..
E ancora, a p.2, nel tracciare una definizione del controllo di regolarità
amministrativa e contabile (Auditing finanziario-contabile) ci dice che:
I parametri di riferimento per questa funzione sono identificabili con chiarezza
nellesperienza della Corte dei conti europea, nella manualistica degli organi
superiori di controllo, nei principi della revisione aziendale (ai quali rinvia, per i
controlli interni, la norma sui controlli contabili recata dallart. 2 del d.lgs. n.
286/99).
La Deliberazione della Corte dei conti, Sezione Centrale di controllo sulla
gestione delle Amministrazioni dello Stato, Adunanza congiunta dei collegi I e II, 15
febbario 2001 (Programmazione delle attività di controllo sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato), a p. 3, nel prevedere i mezzi istruttori che il
magistrato dovrà scegliere, al fine i privilegiare quelli meno onerosi, a tal fine
richiama i principi INT.O.S.A.I. Il Manuale della Corte dei conti dellU.e (CORTE DEI CONTI
EUROPEA Strategie e norme di controllo della Corte, Lussemburgo, 2a Ed., maggio
2000) invece rappresenta l adozione di un insieme completo di strategie e norme di
controllo, con i quali la Corte europea si propone di raccogliere in un unico documento i
principi che determinano la metodologia di programmazione ed esecuzione dei controlli,
nonché di stesura di relazioni in materia. Tali strategie e norme non sono nuove per la
Corte, bensì rispecchiano e codificano i metodi di lavoro sviluppati nel corso dei
ventanni trascorsi dal suo insediamento. Le strategie e le norme di controllo della Corte sono fondate
sulle migliori pratiche internazionali, quali quelle rappresentate dalle norme di
controllo pubblicate dallOrganizzazione internazionale delle Istituzioni superiori
di controllo (INTOSAI) e dalle norme internazionali di controllo elaborate dal Comitato
internazionale delle pratiche di controllo della Federazione internazionale degli esperti
contabili (IFAC). Tali strategie e norme di controllo definiscono i principi di base che disciplinano il lavoro della Corte. Esse costituiscono quindi un quadro generale che consente di determinare in modo dettagliato le procedure di controllo e le tecniche da seguire nella programmazione e nellesecuzione dei singoli compiti di controllo nonché nella stesura di relazioni in materia. [16] Fondamentale è la consultazione dello scritto di S. CASSESE, I moscerini e gli avvoltoi. Sistema dei controlli e riforma della costituzione, in Atti del Convegno sul tema: Sistema dei controlli e riforma della costituzione, Milano 11-12 dicembre 1992, Roma, 1995, p. 2. [17] Questa definizione è data dallINT.O.S.A.I., The Internal Control Standards Committee, Internal Control: Providing a Foundation for Accountability in Government. An introduction to internal control for managers in governmental organizations International Organization of Supreme Audit Institutions, INT.O.S.A.I., Vienna 2001. In modo specifico si v. a p. 5: Simply defined, internal control is the process by which an organization governs its activities to effectively and efficiently accomplish its mission. Internal control should not be looked upon as separate, specialized systems within a governmental organization. Rather, internal control should be recognized as an integral part of each system that management uses to guide its operations. [18] Sui controlli interni: AA.VV., Il sistema dei controlli interni nelle pubbliche amministrazioni, Milano, 2002. [19] Internal control is a management tool used to provide reasonable assurance that management objectives are being achieved. In tal senso ancora The Internal Control Standards Committee dellINT.O.S.A.I in nota precedente. [20] In materia si veda: S. CASSESE, Dal controllo sul processo al controllo sul prodotto, in PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA, Il nuovo sistema di controllo interno nelle pubbliche amministrazioni, Roma, 1993. [21] G. COGLIANDRO, Modelli di controllo e attività di referto della Corte dei conti, in Riv. Corte dei conti, 1996, V, p. 258. [22] In tal senso lelaborazione di F. BATTINI, Le norme costituzionali su finanza pubblica e controlli, in Atti del XXXIX° Convegno di Studi di scienza dellamministrazione, Varenna, 16-18 settembre 1993, sul tema:La pubblica amministrazione nella Costituzione. Riflessioni e indicazioni di riforma, Milano, 1995, p. 102. [23] G. DELLA CANANEA, Indirizzo e controllo della finanza pubblica, Bologna, 1996, pp. 275. [24] Così testualmente F. BATTINI, Le norme costituzionali su finanza pubblica e controlli, cit., p. 103. [25] G. DELLA CANANEA, Indirizzo e controllo della finanza pubblica, cit., pp. 272-4. [26] Ed infatti, osserva G. DELLA CANANEA (Indirizzo e controllo della finanza pubblica, cit. sopra e in particolare p. 273) che un conto è unamministrazione soggetta ad un controllo ai cui risultati rifluiscano sullindirizzo; un altro è unamministrazione soggetta a un controllo capace di mutarne o arrestarne le scelte. Chiaramente alla fine ne risente anche il ruolo dellorgano di indirizzo, in un caso lunico a poter intervenire sullamministrazione, nellaltro costretto a condividere questa potestà con lufficio del controllo. [27] Così deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, 13 dicembre 2000, n. 4/Contr./2000. - Programma del controllo sulla gestione ai sensi dellart. 5 comma 1 del Regolamento per lorganizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (deliberazione n. 24 del 16 giugno 2000), p. 2. [28] Deliberazione della Corte dei conti, Sezione Centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, Adunanza congiunta dei collegi I e II, 15 febbario 2001. Programmazione delle attività di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato., p. 2. [29] Anche se per certi aspetti sono recessivi rispetto a quelli interni, ma hanno il pregio e la forza di imporsi per effetto del c.d. vincolo comunitario. [30] CORTE DEI CONTI, Sezione controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, n. 122, 1999, p. 17. [31] Significativa a tal fine è la deliberazione della CORTE DEI CONTI, Sezioni Riunite in sede di controllo, 18 ottobre 2001 - 5 novembre 2001, n. 38/CONTR./PRG/01. - Programma del controllo sulla gestione. ai sensi dellart. 5, comma 1 del Regolamento per lorganizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (Deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000). [32] Infatti, ritiene che i parametri di riferimento per la funzione di auditing finanziario-contabile sono identificabili con chiarezza nellesperienza della Corte dei conti europea, nella manualistica degli organi superiori di controllo, nei principi della revisione aziendale. [33] Non è sbagliato dire che inizia ad emergere, in quanto, comè stato rilevato da M. CIANI (Quattro anni di monitoraggio della giurisprudenza della Corte dei conti in materia di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, in CORTE DEI CONTI, Seminario permanente sui controlli, Aspetti istituzionali e metodologici del controllo di gestione, Roma, 15 ottobre 2001, p. 63) nella prima fase che copre il 1994 e buona parte del 1995, emerge una totale assenza di delibere che possano pienamente ritenersi frutto della nuova forma di controllo. [34]
Per cominciare si veda la deliberazione della CORTE DEI CONTI, Sezioni Riunite in sede di
controllo, 5 dicembre 1997, n.1, che oltre ad operare la distinzione tra il controllo di
gestione e quello finanziario, individua una scala di valori (macro, meso, micro) relativa
alla dimensione del controllo esercitato. Con il Regolamento per lorganizzazione delle funzioni di
controllo della Corte dei conti (Deliberazione della CORTE DEI CONTI , Sezioni Riunite in
sede di controllo, 16 giugno 2000, n. 14), si distingue tra le indagini di finanza
pubblica e i controlli sulla gestione (e precisamente, allart. 5 sulla
programmazione del controllo prevede che (ai fini della programmazione) le Sezioni
Riunite in sede di controllo definiscono, entro il 30 ottobre di ciascun anno, il quadro
di riferimento programmatico, anche pluriennale, delle indagini di finanza pubblica e dei
controlli sulla gestione e i relativi indirizzi di coordinamento e criteri metodologici di
massima. Si veda anche la Deliberazione della CORTE DEI CONTI, Sezioni Riunite in sede di controllo, 18 ottobre 2001 - 5 novembre 2001, n. 38/CONTR./PRG/01. - Programma del controllo sulla gestione (per il 2002) ai sensi dellart. 5, comma 1 del Regolamento per lorganizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (Deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000) in note successive, la quale prevede che attività di controllo sono condotte distintamente sulla regolarità ed affidabilità della gestione di bilancio e sulla efficienza-economicità-efficacia delle gestioni (sia nella loro aggregazione per politiche pubbliche, sia in quanto oggetto di analisi micro). [35] CORTE DEI CONTI, Sezioni Riunite in sede di controllo, 23 ottobre 2002 n. 50/CONTR./PRG./02. - Programma del controllo sulla gestione (per il 2003) ai sensi dellart. 5, comma 1 del Regolamento per lorganizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (Deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000). [36] In tal senso Relazione alla Deliberazione della CORTE DEI CONTI, Sezioni Riunite in sede di controllo, 23 ottobre 2002 n. 50/CONTR./PRG./02. - Programma del controllo sulla gestione (per il 2003), cit. sopra in nota. [37] Così definito nella Deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, 13 dicembre 2000, n. 4/Contr./2000. - Programma del controllo sulla gestione ai sensi dellart. 5 comma 1 del Regolamento per lorganizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (deliberazione n. 24 del 16 giugno 2000), p. 2. [38] La già citata Deliberazione della CORTE DEI CONTI, Sezioni Riunite in sede di controllo, 18 ottobre 2001 - 5 novembre 2001, n. 38/CONTR./PRG/01. - Programma del controllo sulla gestione (per il 2002), cit., prevede che: Accanto a questo riscontro contabile relativo alla totalità delle operazioni iscritte nel rendiconto, sono da programmare analisi di verifica a campione della attendibilità e affidabilità dei dati esposti secondo le metodologie consolidate presso la Corte dei conti dellUnione Europea e presso altri organi superiori di controllo esterno. Resta aperto il tema della opportunità di promuovere, partendo dalla generalizzata adozione dei sistemi informatizzati allinterno dei sistemi contabili pubblici, una modificazione della disciplina della contabilità di Stato, per disciplinare in modo più adeguato le attività di riscontro da svolgere attraverso meccanismi informatici e per porre le basi per una attività di auditing finanziario-contabile selettiva, orientata, come si è detto, verso la verifica della attendibilità e affidabilità dei conti della gestione e patrimoniali.. [39] Osserva sempre M. CIANI (Quattro anni di monitoraggio della giurisprudenza della Corte dei conti in materia di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, cit. , p. 63) che la mancanza di esplicite linee guida a livello legislativo, agli inizi (nel periodo 1994-5), aveva condotto ad una forma di adattamento, risultante in un amplissimo numero di delibere che, pur inizialmente rivolte verso il compiuto svolgimento del controllo sulla gestione, hanno finito per bloccarsi al controllo di legittimità di singoli atti. Chiaramente, successivamente, come evidenziato dalle delibere richiamate, è iniziato ladattamento culturale verso le nuove forme di controllo. [40] Le attività di auditing finanziario-contabile costituiscono, per tutte le Sezioni che svolgono controllo sulla gestione, una prima fase necessaria. (così Deliberazione della CORTE DEI CONTI, Sezioni Riunite in sede di controllo, 18 ottobre 2001 - 5 novembre 2001, n. 38/CONTR./PRG/01, cit., p.2) e tutte le attività di controllo sulla gestione implicano, in primo luogo, la verifica della legittimità (così Deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, 13 dicembre 2000, n. 4/Contr./2000, cit., p.3). [41] Deliberazione della CORTE DEI CONTI, Sezioni Riunite in sede di controllo, 18 ottobre 2001 - 5 novembre 2001, n. 38/CONTR./PRG/01. - Programma del controllo sulla gestione (per il 2002) ai sensi dellart. 5, comma 1 del Regolamento per lorganizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (Deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000). [42] Ibidem. [43] A. ZULIANI, La misurazione dellattività amministrativa, in Riv. trim. di scienza dellamministrazione, 1996, 2, p. 34 e ss; I. BORELLO e G. SALVEMINI, Il ruolo della valutazione delle politiche pubbliche nella riforma amministrativa, in Riv. dir. Finanziario e Scienza delle finanze, 2, 1999, p. 174; M. CARABBA, La valutazione dei risultati delle politiche pubbliche: soggetti, strumenti e prospettive, in Atti del Convegno sul tema: I controlli delle gestioni pubbliche, Perugia 2-3 dicembre 1999, Banca dItalia, Roma 1999, p. 320. [44] Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, 13 dicembre 2000, n. 4/Contr./2000. - Programma del controllo sulla gestione (per il 2001) ai sensi dellart. 5 comma 1 del Regolamento per lorganizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (deliberazione n. 24 del 16 giugno 2000), p. 3. [45]
CORTE DEI CONTI, Sezioni Riunite in sede di controllo, 18 ottobre 2001 - 5 novembre 2001,
n. 38/CONTR./PRG/01. - Programma del controllo sulla gestione (per il 2002) ai sensi dellart. 5, comma 1 del
Regolamento per lorganizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti
(Deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000), p. 4. [46] Ai sensi dellart.1 c. 2, del d.Lgs. n. 165 del 2001, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, lAgenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al d.Lgs. n. 300 del 1999. [47] La Corte costituzionale in importanti pronunce (sentenze 25 gennaio 1995 n.29; 20 luglio 1995, n. 335; 30 dicembre 1997, n. 470) ha ritenuto compatibile il controllo della Corte dei conti con lautonomia delle Regioni. Per la Corte costituzionale, il sistema dei controlli non contrasta con lautonomia regionale costituzionalmente garantita, ma si armonizza con essa per assicurare che ogni settore della pubblica amministrazione risponda al modello tracciato dallart.97 della Cost.(principio del buon andamento dei pubblici uffici ). La stessa Corte ha individuato negli articoli 97, 28 (responsabilità dei funzionari pubblici), 81 (tendenziale equilibrio del bilancio), 119 (nel vecchio testo del coordinamento dellautonomia finanziaria delle regioni con la finanza dello Stato,delle province,dei comuni) il fondamento costituzionale del controllo sulla gestione. Le intervenute modifiche del Titolo V della Costituzione, rafforzano il ruolo della Corte dei conti di garante del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane e ampliano gli ambiti del controllo sulla gestione in vista di obiettivi di sana gestione finanziaria. [48] Il T.U. sulle autonomie locali 18 agosto 200 n.267, capo IV, titolo VI, parte I, art.148 ha rinviato per quel che concerne il controllo sulla gestione degli enti locali alle norme della legge 14 gennaio 1994, n.20. [49] G. COGLIANDRO, Modelli di controllo e attività di referto della Corte dei conti, in Riv. Corte dei conti, 1996, V, pp. 258-260. [50] V. CERULLI IRELLI e F. LUCIANI, I principi generali in AA.VV., Il sistema dei controlli interni nelle pubbliche amministrazioni, Milano, 2002, p. 2. [51] Anche se in realtà ci si innesta in un processo di trasformazione già in atto (con le LL. n. 20 del 94, e n. 689 del 96 e con il regolamento ex art. 3 del d.Lgs. n. 286), sia sul piano della configurazione delle sue funzioni (non giurisdizionali) sia sul piano dellassetto organizzativo. Si pensi alla previsione normativa delle su citate leggi delle funzioni di referto sulla realtà finanziaria delle autonomie (già ora espletate con la relazione annuale al Parlamento della Sezione autonomie già Sezione enti locali -, con dati sulla gestione finanziaria degli enti locali e valutazioni sul funzionamento dei controlli interni istituiti da tali enti oppure le neonate Sezioni regionali di controllo della Corte, subentrate ai Collegi regionali di controllo. Tutti elementi che oggi ben si innseriscono nel nuovo assetto costituzionale. [52] In tal senso osserva la CORTE DEI CONTI, Sezione Autonomie, 17 maggio 2002, n. 3. - Relazione con la quale riferisce al Parlamento sullandamento generale della gestione finanziaria degli enti locali dellesercizio finanziario 2000, op. et. loc. cit. [53] Modifiche al regolamento per lorganizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti approvato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14 del 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 2/DEL/2003). [54] Esse promanano dalle alle
vecchie delegazioni regionali (organi a struttura monocratica) che poi nel
1997 la Corte dei conti, in esercizio dei poteri di autoorganizzazione ad essa conferiti
dalla legge, aveva riarticolato la propria presenza sul territorio nazionale attraverso i
collegi regionali di controllo e,
poi nel 2000, ha sostituito le une e gli altri con Sezioni regionali di
controllo, aventi competenza al controllo sulla gestione delle amministrazioni
regionali e locali, oltre che sulle residue amministrazioni periferiche dello Stato. [55] Riferiva al Parlamento, almeno una volta in ciascun esercizio finanziario, sullandamento generale della finanza regionale e locale anche tenuto conto dei referti delle Sezioni regionali e con riferimento al rispetto del quadro delle compatibilità generali di finanza pubblica poste dallUnione europea e dal bilancio dello Stato ed agli strumenti di riequilibrio e solidarietà definiti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato (art. 9, comma 2 del Regolamento, cit. sopra). [56] G. DELLA CANANEA, Indirizzo e controllo della finanza pubblica, cit., p. 279. [57] G. DAURIA, Appunti sui controlli amministrativi dopo il nuovo titolo v (parte ii) della costituzione, Relazione al Convegno organizzato dalla Scuola superiore dellamministrazione pubblica locale-Sede dellEmilia-Romagna, sul tema: Le autonomie locali dopo la riforma del titolo V della Costituzione, Bologna, 8 febbraio 2002, in Lavoro nelle P.A., suppl. al n. 1/2002. LAutore delinea lo schema che indubbiamente può applicarsi allinterno del nostro sistema. Ci illustra come il modello comunitario si basa su tre punti: 1) un soggetto unitario la Corte dellUnione deve avere il potere di verificare il corretto impiego delle risorse che appartengono alla comunità degli Stati membri; 2) questo tipo di verifiche devessere condotto da posizione indipendente e neutrale, in modo da garantire tutti gli Stati membri circa il modo in cui ciascuno abbia impiegato (stia impiegando) la ricchezza comune e 3) le Corti dei conti nazionali sono chiamate a cooperare con la Corte europea, in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Secondo lA. questi tre aspetti: potere di controllo, indipendenza e cooperazione ben possono essere trasposti nel nuovo modello di Stato autonomistico. [58] Anche perché non è da escludere lopinione secondo cui le Regioni avrebbero potestà legislativa esclusiva in materia di controlli ex post, con particolare riguardo alla misurazione e valutazione dei risultati in termini di coerenza del quadro complessivo della finanza regionale e locale rispetto ai parametri comunitari e nazionali; alla attuazione delle politiche pubbliche regionali; alla economicità ed efficienza comparativa delle gestioni che mettono capo ai centri di responsabilità regionali e locali. A questi fini, le regioni avrebbero lalternativa di istituire autorità indipendenti regionali con compiti referenti al consiglio regionale, ovvero di utilizzare le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, eventualmente integrate da membri nominati dai consigli regionali. Il tutto, sul presupposto che, in mancanza di una esplicita autorizzazione costituzionale, il controllo della Corte sui risultati delle gestioni regionali non sarebbe possibile, rientrando questa materia nellautonomia statutaria di ciascun ente, che sarebbe libero di disciplinarla secondo le proprie esigenze quale indispensabile strumento di direzione degli apparati ***, dattilosc. Infatti, osserva G. DAuria (Appunti sui controlli amministrativi dopo il nuovo titolo v (parte ii) della costituzione, cit.) non si può escludere che la stessa legislazione statale di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica consenta alle regioni di istituire, in esercizio della loro potestà statutaria in materia di organizzazione e funzionamento delle loro amministrazioni (art. 123, c. 1, Cost.), autorità di controllo esterno sulle gestioni regionali finanziate con risorse proprie. Ritiene Che fra i principi fondamentali della legge statale non dovrebbe mancare, se non altro, la garanzia di neutralità e indipendenza delle autorità regionali di controllo esterno svincolandole da ogni rapporto fiduciario rispetto ai governi regionali ed alle maggioranze che li sostengono. [59] G. CAIANIELLO, Commento alla sentenza n.29 del 1995, in Giornale di diritto amministrativo, 1995, p. 415. [60]
C. CHIAPPINELLI, Patto di stabilità
interno e rete dei controlli: interazioni di un sistema e potenzialità, cit., p.557. |