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BREVI CENNI SULLA RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI. GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI PER I DANNI ALL’ ERARIO di Paolo Crea, magistrato della Corte dei conti
Per quanto riguarda gli enti pubblici
economici la Cassazione ha precisato (teoria del c.d. “doppio
binario”) che gli
atti posti nell’ ambito della gestione con “strumenti privati”
ricadono nella giurisdizione del giudice ordinario ( cfr.
Cass.Civ.S.U. 29 novembre 1995, n. 12294;2 ottobre 1993,n.10381; 4
maggio 1989,n.2086; 14 dicembre 1985 n. 6338; 21 ottobre 1983
n.6179; 2 marzo 1982 n. 1282 che segna l’inversione di
orientamento giurisprudenziale), mentre sussiste la giurisdizione
della Corte dei Conti per gli atti che esorbitano dall’ attività
imprenditoriale e che si
configurano come espressione di poteri autoritativi ovvero di
funzioni pubbliche anche svolte in sostituzione dello Stato o di
amministrazioni pubbliche (cfr.Cass.Civ.S.U. 2 marzo 1983,n.1282;18
marzo 1988,n.2489; 14 dicembre 1985 n. 6328; 11 maggio 1989 n. 4860;
22 maggio 1991,n. 5792; 28 novembre 1995 n. 2294;2 ottobre 1998 n.
9780; 18 dicembre 1998 n. 12708). In origine,tuttavia, la Corte di Cassazione
si è espressa nel senso di ritenere la Corte dei conti fornita di
giurisdizione “generale” in materia di responsabilità di
qualsiasi dipendente pubblico : S.U. 14 aprile-21 ottobre 1983 6177;
5 febbraio 1969 n. 363; 20 luglio 1968 n. 2616. Sul piano pratico deve essere però
evidenziata la difficoltà di individuare il discrimine tra gli “strumenti
privati” e le “regole proprie” visto che gli strumenti
giuridici sono neutri e indifferentemente utilizzati sia nell’
agire amministrativo che in quello privato. Inoltre la giurisprudenza di legittimità
ritiene sussistente la
giurisdizione della Corte dei conti nel caso in cui esista un
rapporto di servizio, negandola anche quando la “materia è di
contabilità pubblica” ma non sia rinvenibile il detto rapporto.
Sull’ “obbligo” giuridico di osservare
un certo comportamento come elemento su cui fondare l’esistenza
del rapporto di servizio si è soffermata di recente la
giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Sent.SU 28 dicembre 2001,
n. 16216 e richiami giurisprudenziali in essa contenuti) .Secondo
tale decisione l’obbligo
giuridico rende partecipi di un procedimento amministrativo
realizzando quella “relazione funzionale” <caratterizzata
dall’inserimento del soggetto nell’ iter procedimentale e\o nell’
apparato organico dell’ente, rendendo il primo compartecipe dell’
attività amministrativa del secondo>.
Per quanto riguarda specificamente le aziende e gli enti del servizio sanitario conviene prendere le mosse dall’ art. 1, co.2 del Dec.Lvo n. 29 del 1993 secondo cui <Per amministrazioni pubbliche si intendono….le aziende…..le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.>Esiste pertanto una norma di riferimento specifico per le AASSLL e gli enti del servizio sanitario nazionale che collocano i predetti enti nel settore pubblico. La norma non autorizza a dire che le aziende sanitarie siano identiche per struttura e funzionamento alla pubblica amministrazione, come deve desumersi dall’espressione usata dal legislatore “si intendono”.L’equiparazione ,a giudizio di chi scrive, deve essere fatto sotto il profilo sostanziale, ossia per gli effetti prodotti dall’ agire dei predetti enti Inoltre per le aziende sanitarie deve essere evidenziata la loro appartenenza al “servizio sanitario nazionale”. Esso è costituito ai sensi dell’ art. 1 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 < dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini di fronte al servizio>.Le finalità del servizio sanitario sono quelle indicate dalla medesima norma di tutela della salute come fondamentale diritto dell’ individuo e <interesse della collettività>. Appare evidente, perciò, il legame strutturale e funzionale posto dalla legge tra qualunque soggetto agente all’interno del servizio e che contemporaneamente concorre alla costituzione del servizio sanitario. Esso non postula che i soggetti perdano la loro autonomia strutturale e decisionale (come per le aziende sanitarie), ma esige che tutti si uniformino a regole sostanziali convergenti verso il comune obiettivo della tutela della salute. E’ altresì chiaro che l’appartenenza al detto servizio sanitario determina per ciò solo l’insorgenza di quel rapporto di servizio che da sempre la giurisprudenza ha ritenuto necessario per l’assoggettamento dei soggetti alla giurisdizione contabile.Le decisioni di ogni soggetto del sistema si “scaricano” sul sistema medesimo che è alimentato quasi esclusivamente con pubblico denaro.La Corte dei conti ha giurisdizione su quei fatti che all’ interno del sistema ledono gli interessi erariali e limitatamente a tali aspetti. Per quanto concerne più in particolare la
responsabilità dei soggetti agenti,giova evidenziare che
l’ art. 7 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 sulle aziende
speciali,tuttora vigente, prevede che < Per l’ accertamento
delle responsabilità amministrative e contabili degli
amministratori, del direttore e degli impiegati delle aziende
speciali si applicano le norme della legge comunale e
provinciale.> Sull’interpretazione di tale norma sono
intervenute anche di recente decisioni giurisprudenziali che hanno
escluso la sua applicabilità alle aziende speciali in quanto il
rinvio in essa fatto alla legge provinciale e comunale (TU 383 del
1934) distingueva tra la responsabilità formale, contabile e
specifica (derivante da ipotesi puntuali di legge) e le altre
ipotesi, dette comunemente di gestione, sottoposte ex articolo 265
del medesimo T.U. alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo
l’interpretazione prevalente. Tra le altre si segnala Cass.S.U., 11
febbraio 2002, n. 1945, che ha escluso la giurisdizione erariale per
un caso di danni da tangenti percepite da amministratori e
dipendenti di una azienda municipalizzata.Si legge ,tra l’altro,
che gli abrogati art. 251-265 del Testo Unico sulle leggi degli enti
locali <attribuiscono rilievo decisivo alle modalità attraverso
le quali la condotta stessa si svolge e non già agli effetti che
essa è destinata a produrre>. Appare il caso di rammentare che la Corte
Costituzionale sin dal 1982, e di seguito la Corte dei conti, hanno
escluso l’esistenza di responsabilità
“formali”,ossia quelle fondate sulla sola “illegittimità”
derivante dai comportamenti.Il mero contrasto della condotta con le
norme non è sufficiente a produrre danno erariale, per il quale è
necessario un quid pluris dato dalla inutilità e dallo spreco di
risorse. L’interpretazione che ancora si rinviene
nelle decisioni della giurisprudenza di legittimità, seppure
autorevole, appare perciò non condivisibile perché prevede la
responsabilità per fatti per i quali la responsabilità è stata da
molto tempo esclusa. Deve pertanto rilevarsi che l’interpretazione
che si è tramandata nel tempo appena evidenziata non sembra reggere
ad una lettura testuale dell’ articolo 265 dell’ abrogato TULCP. Infatti, il riferimento all’ “autorità
giudiziaria” in esso contenuto non pare sicuramente riferibile
alla sola magistratura ordinaria, visto che gli articoli cui rinvia
la menzionata norma nel prevedere la responsabilità per i danni
recati <all’ ente o terzi> si riferiva sicuramente
alla Corte dei conti per la responsabilità verso l’ente, secondo
le precedenti norme del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038 che già
attribuivano alla Corte la responsabilità dei danni allo Stato
commessi dai suoi funzionari o agenti (cfr. artt. 43 e ss), poi
confermati dal successivo T.U. n. 1214 del 1934. A supportare
tale ultima interpretazione sembra deporre, in particolare,
la lettura dell’ art.261 (cui rinvia il richiamato art. 265).Vero
è che essa si riferisce ai “danni” recati dagli amministratori
e dipendenti, laddove per i danni in generale l’art. 265
attribuisce la giurisdizione al giudice ordinario.Ma pur vero è che
il richiamato art. 261 prevede che tali danni siano quelli <verso
i quali l’ente stesso debba rispondere>: ossia i danni “civili”
(da responsabilità dell’ ente verso terzi).Seppure si può
convenire sulla non felice formulazione della norma, giacchè l’inciso
di chiusura del primo comma “lega” con il riferimento alla
responsabilità verso terzi più che con quella verso “l’ente”,
deve rilevarsi come il medesimo art. 261 letto nella sua interezza
non prevedeva affatto una ipotesi di responsabilità civile di cui
naturalmente deve giudicare il giudice ordinario (ex art.265).Il
comma quattro di esso, infatti, prevedeva che <se le colpe dei
responsabili non siano uguali, potrà porsi a carico di tutti o di
alcuni di essi una parte proporzionale del danno arrecato>.Tale
forma di riparto della responsabilità non era (e non è )
conosciuta nella responsabilità da fatto illecito ex artt 2043 ss
del codice civile , laddove vige la regola secondo cui nel concorso
di responsabilità discende la responsabilità solidale tra gli
attori (ex art. 2055 c.c.) Forme di graduazione delle colpe dalla
medesima norma sono (ed erano)previste nel caso di azione di
regresso esercitata da colui che ha risarcito il danno (e solo dopo
tale evento).Azione di regresso che ove esercitata dall’ ente
verso il dipendente o l’ amministratore si ritiene (oggi) integri
l’applicazione delle regole della speciale responsabilità
pubblica erariale. Ulteriore supporto nella lettura in
questione poteva trarsi anche dal tenore del più volte menzionato
art. 265 che rinviava alla forme di responsabilità previste dagli
artt.261,263 e 264 <per quanto si riferisce ai danni> alla
giurisdizione ordinaria. Di “danni” cagionati allo Stato
parlavano anche le leggi sulla responsabilità amministrativa
anteriori al Testo Unico sugli enti locali. L’equivoco interpretativo appare pertanto
chiaro:il concetto di “danno” si reputava coincidere sia nel
settore pubblico che in quello privato.Il “danno” era il
medesimo sia nel pubblico che nel privato.E tale opinione era
confortata (tra l’altro) dalla ritenuta natura contrattuale della
responsabilità erariale. Pertanto il rinvio alla giurisdizione
ordinaria per i “danni” operata dall’ art.265 comprendeva
anche quelli erariali. Ora appare singolare che per disciplinare
la medesima responsabilità si usassero impianti normativi diversi
con regole procedurali diverse. In realtà nessuna norma sulla
responsabilità erariale, né datata né attuale, si riferisce al
danno “ingiusto” che caratterizza,invece, il danno civile ex
art. 2043. Appariva già allora, ed appare
maggiormente oggi, che il “danno” erariale ed il “danno
ingiusto” civile fossero, e sono, con molta probabilità concetti
diversi retti da discipline sostanziali diverse. Se si volesse sin d’ora evidenziare una
differenza fondamentale si potrebbe dire che la responsabilità
civile ha una funzione di reintegrazione del patrimonio del
danneggiato pari al totale del danno arrecato; la funzione della
responsabilità erariale è quella di quantificare in concreto
(economicamente) la responsabilità del soggetto agente, che
potrebbe non coincidere con il danno nella sua interezza (attraverso
l’uso del potere riduttivo dell’ addebito, ma anche attraverso
lo scomputo della parte di danno che deve porsi a carico della
collettività per rischi ed eventi non dominabili dall’agente). Sembra pertanto che si sia arrivati fino ad
oggi seguendo un’inerzia interpretativa anche per adeguarsi alle
decisioni della Cassazione.Peraltro di tale aspetto si rende
perfettamente conto anche la giurisprudenza della stessa Corte dei
conti. Altra giurisprudenza della Corte dei conti
(Sez II, 7 marzo 2001 n. 93\A) si richiama invece alla
giurisprudenza della Cassazione per giungere alla conclusione che l’articolo
7 non sia più applicabile (cfr Cass .n. 12708 del 1998).Per tale
orientamento adottato dalla Suprema Corte il rinvio operato dall’
art.7 del RD del 1925 non può essere dinamicamente riferito all’
art. 58 della legge n. 142 del 1990 dopo l’abrogazione del T.U. n.
383 del 1934 in quanto il
legislatore del 1990 avendo differito nel tempo l’adeguamento alle
nuove norme delle aziende preesistenti, non è immaginabile (si
legge nella motivazione della sentenza della Corte dei conti)
<che il medesimo legislatore abbia invece inteso anticipare,
anche prima di detto adeguamento, l’entrata in vigore delle
innovative disposizioni in tema di responsabilità>.
Tale interpretazione appare da rivedere
alla luce del recente articolo 35 della legge 28 dicembre 2001 n.
448 (legge finanziaria per i 2002) che conferma implicitamente la
vigenza nell’ ordinamento del più volte menzionato articolo 7 del
regio decreto del 1925. Infatti, il comma 12 lett.g)
di tale art.35 dispone l’ abrogazione dell’ articolo
123,co.3, del D.Lvo n. 267 del 2000 (Testo Unico delle leggi sugli
enti locali).Tale articolo a sua volta
recita che < le norme del regio decreto 15 ottobre 1925,
n. 2578, si applicano fino all’ adeguamento delle aziende
speciali alla disciplina del presente testo unico.(il n.267 del
2000)>. Come si vede fino alla trasformazione
secondo le norme del 2001 le aziende continuano
ad applicare le datate norme del 1925 che evidentemente sono
vigenti. Ed allora per quanto riguarda la
responsabilità non può che farsi riferimento all’attuale
ordinamento degli enti locali cui rinvia l’art.7: pertanto trova
applicazione l’ art. 58 della legge 142 del 1990, norma oggi
confluita nell’ art. 93 del D.lvo n. 267 del 2000 che estende agli
amministratori ed al personale degli enti locali le disposizioni in
materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato, che
prevede la giurisdizione della Corte dei conti per la
responsabilità amministrativa e contabile.
L’ abrogazione di tale comma introduce
comunque alcuni problemi interpretativi.In prima battuta sembra che
attraverso tale abrogazione si sia voluto disciplinare la vita delle
aziende attraverso il ricorso alle norme del codice civile di
disciplina delle società. Non sembra,tuttavia, che l’ intenzione
del legislatore abbia colto nel segno visto che il regio decreto n.
2578 più volte citato, insieme al suo regolamento di attuazione,
non è stato abrogato, non figurando nell’ elenco delle norme
abrogate con l’ entrata in vigore del testo unico e non risultando
incompatibile con le norme del medesimo testo unico in materia di
aziende speciali.Allo stato della legislazione nonostante i richiami
alle aziende speciali sia stato massiccio dal 1990 in poi nella
legislazione, nessuna norma, nemmeno quella della recente
finanziaria, detta le norme di funzionamento delle aziende
speciali.Pertanto il ricorso alla normativa del 1925 è
necessitato,visto che in sua mancanza tali aziende sarebbero nell’
impossibilità di funzionare, per mancanza di norme di disciplina. La giurisprudenza in materia di aziende
municipalizzate (poi denominate speciali ex art. 23 della legge 142
del 1990) è sempre stata oscillante tra la qualifica di ente
pubblico economico (Cassazione) e di ente strumentale dell’ ente
locale e quindi ente pubblico (Consiglio di Stato) ai fini del
riparto della giurisdizione, ma qualunque fosse la qualificazione
giuridica della azienda, il citato art.7 prevedeva e prevede che la
responsabilità erariale e contabile degli amministratori sia quella
prevista per gli amministratori degli enti locali: quindi Corte dei
Conti senza alcuna limitazione in materia di contabilità pubblica. La giurisprudenza civile tra gli argomenti
utilizzati per giungere all’ affermazione della sottoposizione
alla giurisdizione ordinaria delle aziende speciali, dopo le novità
introdotte con la legge n. 142 del 1990, ha evidenziato la
riconosciuta personalità giuridica di tali aziende. In realtà
prima della legge di riforma delle autonomie locali del 1990, le
aziende pur dotate di autonomia imprenditoriale, finanziaria e
contabile, erano sempre considerate una parte dell’ organizzazione
del comune o della provincia che le aveva costituite.Dalla diversa
soggettività giuridica la giurisprudenza ha dedotto che debba
conseguire una diversa regolamentazione giuridica degli atti e dei
comportamenti, perciò attratti nella sfera del diritto comune. Il Consiglio di Stato, invece, ha ritenuto
che una maggiore forma di separatezza tra le aziende e gli enti
locali riconosciuta con l’attribuzione della personalità
giuridica non sia sicuro indice dell’ assoggettamento alle regole
private della azienda medesima. In sostanza l’attribuzione della
personalità giuridica all’ azienda speciale non ha mutato la sua
natura giuridica e non ha trasformato il soggetto da pubblico in
privato. La giurisprudenza amministrativa, peraltro,
ha costantemente evidenziato le norme in materia di “pubblica
impresa” esistenti sia a livello comunitario che nazionale: tra
queste ultime l’ art. 2,co.1 lett.b) del Dlvo. 17 marzo 1995 n.
158 (appalti nei c.d. settori esclusi, acqua, enerigia elettrica e
termica, gas, trasporti e telecomunicazioni). E’ noto, peraltro, che la normativa
comunitaria ha introdotto nel nostro ordinamento anche l’
ulteriore categoria dell’ “organismo di diritto pubblico”
le cui caratteristiche sembrano attagliarsi a quelle delle aziende
speciali. L’aspetto che comunque vuole
sottolinearsi è che il Dlvo n. 402 del 1998, di modifica del Dlvo
352 del 1992, ha espressamente collocato le aziende speciali e le
società ex art.22 della legge n. 142 del 1990 ed ex art. 12 della
legge n. 498 del 1992 (maggioritarie e minoritarie) tra gli
organismi di diritto pubblico (che assumono, pertanto, ope legis
tale qualità). Non tutto ciò che riguarda le aziende è
sottoposto alla giurisdizione della Corte ma solo gli aspetti che
sono ricompresi nella materia di contabilità pubblica soggetta alla
giurisdizione della Corte dei conti in via esclusiva. Nel 1993 la norma sull’assoggettamento
alla Corte dei Conti per la responsabilità degli amministratori di
enti pubblici economici era stata introdotta con il D.L. n. 47 del
1995 , ma in sede di
conversione in legge tale norma non è stata confermata. Gli interpreti sostennero che tale
esclusione andava nel senso di negare la giurisdizione di cui si
discute. Tuttavia, può anche sostenersi che la
norma del menzionato D.L. fosse confermativa di altra già
presente nell’ ordinamento (appunto l’art. 7 del RD n. 2578 del
1925) e che la sua mancata conversione non abbia in effetti
modificato alcunché nell’ impianto previgente. La giurisprudenza della Cassazione di
recente ha più volte confermato il principio secondo cui alla
responsabilità contabile sono sottoposti tutti, soggetti pubblici o
privati, individuali o
persone giuridiche, purchè si realizzino le condizioni richieste
dalla legge: il maneggio di denaro o di beni pubblici ( tra le tante
cfr; Cass.SU Civili 21 marzo 2001 n. 123\SU; idem, 5 giugno 2000 n.
400\SU\00; idem, 24 luglio 2000 n.515\SU, idem,4 aprile 2000
n.98\SU; idem,12 dicembre 2000 n. 1258\SU; idem, 1° dicembre 2000
n. 1243\SU; idem 23 novembre 2000 n.1199\SU; 21 dicembre 1999 n.
922\SU). Appare a tal riguardo utile rammentare
ulteriormente che il Consiglio di Stato
ha ritenuto che il denaro trasferito dall’ amministrazione
pubblica a privati, a titolo di contributo, va qualificato come “bene
pubblico”, con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo ex art 5 legge 1034 del 1971 in quanto somme erogate
a titolo di concessione (appunto del bene pubblico denaro. Cfr. Cons
Stato, VI, 6 giugno 2000, n. 2681).
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