Alcune problematiche relative all’applicazione dell’art. 1, commi 231, 232 e 233,

della legge n. 266 del 2005, di Antonio Ciaramella, magistrato della Corte dei conti

 

Sommario: 1 – Principi del “giusto processo” e rito camerale di cui all’art. 1 commi 231, 232 e 233 della legge n. 266 del 2005. 2 - Individuazione del parametro sul quale calcolare la somma dovuta per usufruire del beneficio previsto dalle norme in esame. 3 – Cenni ad alcune questioni relative al rapporto del rito camerale in esame con il giudizio di appello.

 

1 – Principi del “giusto processo” e rito camerale di cui all’art. 1 commi 231, 232 e 233 della legge n. 266 del 2005.

Conformemente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza[1] riguardo ai procedimenti in camera di consiglio, presso il giudice ordinario, in materia di diritti soggettivi, nell’interpretazione della regolamentazione del rito camerale  previsto, innanzi al giudice contabile, dall’art. 1, commi 231, 232 e 233 della legge n. 266 del 2005, occorre sia assicurato il rispetto dei principi di cui agli articoli 24, II co., e 111, I e II co., della Costituzione, oggi, racchiusi nel concetto di “giusto processo”.

Ciò anche attraverso l’applicazione di istituti propri del processo contenzioso ordinario, se non incompatibili.

In particolare, il rispetto di tali principi può incidere sulla disciplina di un aspetto del rito in esame che attiene al possibile intervento delle parti in camera di consiglio, in modo da poter esprimere, oralmente, innanzi al giudice contabile le proprie posizioni.

L’art. 1, comma 232, della legge 266 del 2005 dispone che la sezione d’appello della Corte dei conti delibera, in merito alle richieste di “definizione” del processo mediante il pagamento di una somma ridotta, con decreto in camera di consiglio, “sentito il procuratore competente”, senza specificare le modalità di esercizio di tale diritto di intervento da parte del P.M., né prevedere, in modo espresso, un’analoga facoltà per le parti private.

Perciò, vista la genericità della disposizione, l’Organo requirente potrebbe scegliere di concludere solo oralmente in camera di consiglio.

Diversa è la formula dell’art. 738 del c.p.c. che, al secondo comma, specifica che il P.M., quando deve essere sentito, “stende le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente”. Però, superando il dato letterale, la giurisprudenza e la dottrina interpretano tale ultima norma nel senso che al P.M. è consentito formulare le proprie conclusioni oralmente[2].

Com’è noto, nell’ordinamento contabile non mancano altre disposizioni che prevedono, espressamente, che il P.M. sia “udito” in camera di consiglio. Si pensi al caso, di cui all’art. 108 del r.d. 1038 del 1933, dell’esame, da parte del Collegio, circa l’ammissibilità in rito della revocazione di ufficio di una decisione emessa su di un conto giudiziale. Nell’ipotesi, poi, di richiesta di sospensione dell’esecuzione di una decisione impugnata, gli art.li 91 e 92 del suddetto r.d. prevedevano sia un parere scritto che un’audizione del P.M. in camera di consiglio. Infine, è noto che, nel caso di procedura camerale relativa alla sospensione dell’esecuzione di una sentenza impugnata per revocazione, il Presidente ordina, ai sensi dell’art. 373 c.p.c., la comparizione delle parti dinanzi al Collegio in camera di consiglio.

Queste disposizioni non sembrano eccezioni ad una contraria regola generale.

Da quanto detto, appare, perciò, ragionevole riconoscere una facoltà dell’Organo requirente di concludere, nel rito camerale in discorso, anche solo oralmente. E’ ovvio che, in tal caso, la necessità che il contraddittorio si svolga in condizioni di parità impone un analogo diritto in capo alle parti private.

Inoltre, il P.M. ed i soggetti richiedenti il beneficio in discorso, anche se hanno già formulato per iscritto le proprie conclusioni, dovrebbero conservare la possibilità di illustrare, precisare o anche modificare queste ultime, direttamente innanzi al giudice, in modo da potere esercitare, compiutamente, il proprio diritto di difesa.

Tale esigenza sembra derivare anche dalla sommaria disciplina legislativa del procedimento in esame che lascia al giudice un’ampia discrezionalità in merito ai presupposti per l’accoglimento delle istanze ed all’individuazione, entro limiti predeterminati, del quantum della somma da pagare.

Perciò, pur in assenza, nel codice di rito, di una norma espressa che preveda, come regola generale, l’audizione delle parti nel rito camerale, la stessa sembra necessaria in un procedimento, come quello in discorso, bi- o plurilaterale, nel quale vengono in rilievo diritti soggettivi ed interessi pubblici ed in cui il giudice sembra essere titolare di ampi poteri decisori. Ciò per consentire, come detto, un completo esercizio del diritto di difesa.

Il riconoscimento di un diritto delle parti ad essere sentite in camera di consiglio, non sembra, poi, nei casi in discorso, contrastare con possibili esigenze di celerità e semplicità di forme del rito camerale.

Pur sussistendo giurisprudenza[3] che ritiene non essenziale all’esercizio del diritto di difesa l’audizione delle parti in camera di consiglio, se non prevista espressamente dalla legge, purchè sia assicurata alle parti la possibilità di contraddire, non manca un indirizzo di contrario avviso, almeno nei casi di espressa richiesta delle parti in tal senso.[4]

La dottrina prevalente sembra orientata nel senso di ritenere sussistente un obbligo, da parte del giudice camerale, di consentire l’audizione delle parti, quando sia richiesta, anche al di fuori dei casi in cui è la legge a prevederla espressamente[5].

Occorre, altresì, segnalare che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 42 del 1981, ha ritenuto costituzionalmente illegittima una norma in materia fallimentare che prevedeva solo la facoltà e non l’obbligo di sentire le parti in camera di consiglio, in quanto la difesa non sarebbe stata sufficientemente garantita[6].

Anche in altre pronunce la Consulta ha affermato la necessità che, nel rito camerale, sia assicurata una dialettica processuale che consenta alle parti di esprimere compiutamente le proprie ragioni[7].

In proposito, occorre anche tener presente che la Corte di Cassazione[8] ha basato l’impedimento all’audizione dei difensori delle parti, in alcuni casi di pronuncia in  camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., solo sul fatto che la legge indica, in modo tassativo, le ipotesi in cui tale facoltà delle parti può essere esercitata. Inoltre, per il giudice di legittimità la scelta del legislatore diretta a privilegiare la speditezza del rito camerale sull’oralità della difesa, deve avere una obiettiva e razionale giustificazione, come nei casi in cui la pronuncia richiesta sia meramente strumentale, non idonea a concludere il giudizio pendente e non rispondente alla domanda di giustizia che sorregge l’interesse ad agire delle parti.

Invece, il procedimento camerale in esame, se concluso con il pagamento, definisce, ai sensi dell’art. 1, comma 231, della suddetta legge il procedimento d’appello e la pronuncia richiesta al giudice risponde ad una domanda di giustizia che attiene ad interessi sostanziali delle parti.

La necessità che nei procedimenti camerali diretti, come quello in discorso, a tali finalità, dovrebbe essere consentita alle parti una partecipazione alla camera di consiglio, sembra evincersi anche dall’art. 10 del d.lg.vo n. 40 del 2 febbraio 2006 che ha confermato il diritto delle parti di essere sentite, in camera di consiglio, proprio in ipotesi( indicate nell’art. 9 del suddetto decreto legislativo che ha modificato l’art. 375 c.p.c.)di particolare rilevanza della decisione del giudice di legittimità, idonea a concludere il giudizio e rispondente alla domanda di giustizia che sorregge l’interesse ad agire delle parti(come nel caso di accoglimento o rigetto del ricorso per manifesta fondatezza o infondatezza).

In definitiva, un’interpretazione delle norme regolatrici del rito camerale in esame, costituzionalmente orientata[9], che tenga, conto, nell’ottica degli interessi da tutelare, della necessità di una piena operatività non solo del principio di cui all’art. 24, II comma, Cost., ma anche di quelli di cui all’art.111, I e II comma, Cost., potrebbe portare al riconoscimento di un diritto delle parti[10] a partecipare alla camera di consiglio per esprimere oralmente le proprie posizioni, prima della decisione del giudice[11].

2 - Individuazione del parametro sul quale calcolare la somma dovuta per usufruire del beneficio previsto dalle norme in esame.

Com’è noto, la normativa in discorso prevede che il giudizio di appello, avverso una sentenza di condanna del giudice contabile, “si intende definito” a seguito del pagamento di una somma ridotta rispetto al danno “quantificato” nella sentenza.

Si pone, conseguentemente, il problema del significato da dare a tale termine, in particolare, se il danno “quantificato” in sentenza, comprenda o meno un’eventuale riduzione dell’addebito stabilita dal giudice di primo grado[12].

Pur consentendo la lettera delle norme( art. 1, commi 231 e 232 della legge n. 266/2005)possibili differenti interpretazioni, vi sono motivi per ritenere che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni in discorso, vada considerato l’importo della condanna, di cui al dispositivo della sentenza, tenendo conto, perciò, di un’eventuale applicazione da parte del giudice del potere riduttivo dell’addebito.

Infatti, quest’ultimo non sembra essere espressione di un’eccezionale facoltà di “grazia” del giudice contabile, inserita, come una sorta di corpo estraneo, in un giudizio risarcitorio, il cui esito è la riparazione integrale del danno accertato. Piuttosto, lo stesso appare, se ritenuto applicabile dal giudice, regola tipica che caratterizza un giudizio non necessariamente diretto, com’è noto, ad una completa reintegrazione del patrimonio leso[13]. Ciò proprio in virtù di tale potere del giudice contabile che costituisce uno strumento concesso dall’ordinamento per individuare il danno addebitabile al responsabile sulla base del grado di riprovazione del comportamento e di partecipazione al fatto, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto[14], comprese quelle che potrebbero non avere rilevanza in un normale giudizio risarcitorio[15].

Le norme in questione fanno riferimento al danno “quantificato” nella sentenza, senza escludere nessuno degli strumenti logico-giuridici utilizzati dal giudice, al fine dell’individuazione del quantum della condanna, compreso, perciò, il potere riduttivo che, come detto, caratterizza il giudizio per responsabilità amministrativa ed è sempre più valorizzato dalla dottrina[16] e dalla giurisprudenza[17], anche della Corte costituzionale[18], soprattutto a seguito della legge n. 20 del 1994, che, com’è noto, afferma, ed evidenzia in molte disposizioni[19], il carattere “personale” della responsabilità amministrativa.

Inoltre, il potere riduttivo del giudice contabile ed il beneficio in discorso sembrano costituire istituti diversi, con distinti fini, la cui contemporanea applicazione non sembra comportare una duplicazione di analoghi vantaggi. Infatti, il secondo è frutto di una scelta politica del legislatore[20], non indirizzata a determinare un danno addebitabile al soggetto responsabile sulla base delle circostanze concrete, quali risultanti da un ordinario giudizio di cognizione, sebbene all’individuazione da parte del giudice dell’importo di una somma che il legislatore ha ritenuto( entro limiti predeterminati)idonea a definire il giudizio d’appello, in presenza di determinati presupposti[21] e sulla base di una sommaria valutazione degli atti.

Occorre, altresì, considerare il fatto che l’applicazione del beneficio in discorso, sull’importo di un danno già ridotto dal giudice, non potrebbe avvenire nel caso di comportamenti dolosi o da cui è scaturito un illecito arricchimento, in quanto la giurisprudenza pressochè pacifica esclude, in tali ipotesi, l’applicazione del potere riduttivo. Ciò senza considerare che, non costituendo l’accoglimento delle istanze, intese ad ottenere l’applicazione del beneficio in esame, un atto dovuto[22], il giudice, a tal fine, nell’esercizio del suo libero convincimento, non potrebbe non considerare la gravità del comportamento dei richiedenti, particolarmente evidente nel caso di dolo o illecito arricchimento.

In definitiva, un problema di possibile contemporanea applicazione dei due istituti si dovrebbe porre solo in ipotesi di colpa grave.  

E’ da aggiungere, poi, che, spesso, il potere riduttivo viene utilizzato dal giudice in caso di apporto al danno di soggetti non convenuti o di deficienze dell’organizzazione amministrativa oggettivamente intesa. In tali casi, non considerare, al fine in discorso, il quantum della riduzione, potrebbe consentire un’imputazione al soggetto ritenuto responsabile di conseguenze pregiudizievoli non collegate, dal punto di vista causale, al comportamento dello stesso.

Infine, non tenere conto dell’esercizio del potere riduttivo sembra poter comportare una irragionevole disparità di trattamento, in quanto verrebbero beneficiati i soggetti che hanno ottenuto una minore riduzione dell’addebito, in ragione, si deve presumere, di un maggior grado di responsabilità, e non quelli che hanno ottenuto un più ampio uso del potere riduttivo, sulla base di un comportamento meno riprovevole[23].

3 – Cenni ad alcune questioni relative al rapporto del rito camerale in esame con il giudizio di appello.

L’applicazione del beneficio in discorso presuppone la rituale proposizione di un atto di appello avverso una sentenza di condanna. Infatti, l’art. 1, commi 231 e 233, della legge 266/05, prevede che la richiesta, da parte di soggetti condannati in primo grado, alla competente sezione di appello, avvenga “in sede di impugnazione” e che il relativo procedimento possa essere “definito”, mediante il pagamento di una somma ridotta, con decorrenza dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione. Perciò, un procedimento di appello potrebbe essere “definito” solo se regolarmente introdotto. Nessuna rilevanza, al fine di considerare ammissibile l’istanza di un soggetto non appellante, sembra poter assumere la sussistenza di altre impugnazioni, a fronte di una eventuale causa inscindibile. Infatti, un problema concernente la sussistenza di un litisconsorzio necessario, con conseguente integrazione del contraddittorio, dovrebbe, eventualmente, riguardare esclusivamente il distinto giudizio di appello.

Dalla normativa in discorso sembra possa evincersi che, per l’accesso al beneficio, da parte di soggetti condannati in primo grado dal giudice contabile, occorra non solo una rituale introduzione di un giudizio di appello, ma, altresì, che quest’ultimo, al momento della richiesta di definizione dello stesso con il pagamento di una somma ridotta, sia rimasto “in vita”. Tale circostanza non sembra sussistere nei casi in cui al momento della proposizione dell’appello si sia maturata una fattispecie estintiva del processo, ai sensi dell’art. 307 c.p.c.. Ciò in conseguenza del fatto che la decisone del giudice riguardo all’estinzione del processo per inattività delle parti si sostanzia in un preliminare mero accertamento, con efficacia retroattiva[24], dei soli fatti giuridici idonei per legge a cagionarla.

Il rito camerale in discorso si innesta nel tronco di un giudizio di appello, ma resta dallo stesso distinto quanto ad oggetto e finalità.

Perciò, la richiesta al giudice di applicazione della normativa in discorso non sembra possa essere subordinata rispetto a quella di ottenere un’assoluzione, proprio in quanto quest’ultima potrebbe essere, eventualmente, l’esito del distinto giudizio di appello, riattivabile solo in caso di mancato pagamento della somma stabilita dal giudice con decreto.

Inoltre, il fatto che il P.M. esprime un parere, che sembra non vincolante, successivamente alla presentazione delle istanze in questione al Collegio e la revocabilità delle stesse, indipendentemente dall’avviso del P.M., non sembrano rendere applicabili, sul punto, principi desumibili dal c.d. patteggiamento, di cui agli art.li 444, 599, IV comma,  e 602, II comma, del c.p.p., che, com’è noto, obbliga il giudice a valutare preliminarmente l’insussistenza di cause che possano portare ad un proscioglimento. 

                                       Antonio Ciaramella

 

 

 

 

 

 

 


[1] Si vedano le sentenze della Corte Costituzionale nn. 122 del 1966, 142 del 1970, 543 del 1989, 748 del 1988, 303 del 1985. Secondo la sentenza della Corte di Cassazione sez. un. civ. nn. 5629 la scelta del legislatore per il rito camerale “non può che comportare una sorta di maquillage del tessuto normativo  che riafferma l’idoneità della procedura camerale ad essere utilizzata, con i dovuti adattamenti,  alla tutela giudiziale contenziosa dei diritti soggettivi, in tema di contraddittorio, facolta di prova, sistema ordinario d’impugnazione, immodificabilità della decisione assicurata dal giudicato”. In tal senso, anche Cass. sez. un. n. 7170 del 1996.

 

[2] Per la dottrina si veda Andrioli, commento al codice di procedura civile, IV, pag. 442 e Laudisa voce “Camera di consiglio” in enc. Giur. Treccani, pag. 4; per la giurisprudenza si vedano le sentenze Cass. n. 5119 del 1996 e Cass. sez. I civ. n. 8386 del 25 febbraio 2000, in quest’ultima si afferma che “non potrebbe essere oggetto di censura e motivo di nullità processuale il modo di intervento di detto organo (P.M.) e l’uso fatto del potere di intervento a lui attribuito”.

 

[3] Cass. sent. n. 1370 del 1992 e ord. n. 11315 del 2005.

 

[4] Si vedano, in materia fallimentare, sent.ze Cass. n. 2196 del 1992, n. 3522 del 2000, n. 12594 del 2001; in materia di responsabilità civile dei magistrati, l’art. 5, comma I, della legge 117 del 1988 dispone che il giudice “sentite le parti” delibera in camera di consiglio circa l’ammissibilità della domanda di risarcimento, in proposito Cass. n. 76 del 2001 ritiene che deve essere concessa alle parti processuali la facoltà di essere ascoltate in camera di consiglio; in materia di procedimento di espulsione dello straniero, si veda Cass. n. 10303 del 2002.

 

[5] Si vedano Montesano – Arieta “diritto processuale civile”, IV, pag. 290 e segg; Civinini, “I procedimenti in camera di consiglio”, 94, I, pag. 179 e segg.; Laudisa op. cit. pag. 5 ed altra dottrina richiamata dai suddetti autori.

 

[6] Dalla motivazione della decisione si evince che la Consulta considera l’audizione degli interessati tanto più necessaria in quanto la stessa non è solo un mezzo di indagine, ma, soprattutto, uno strumento di difesa.

 

[7] Si vedano le sentenze nn. 543 del 1989, 748 del 1988, 303 del 1985.

 

[8] Si veda l’ordinanza n. 11315 del 2005.

[9] Nel senso della necessità, anche riguardo alle norme sui riti camerali, di un’interpretazione utile ad evitare il contrasto con la Costituzione e dell’applicabilità anche al rito camerale di norme del rito ordinario non incompatibili con il primo e che non incidono sulla celerità del giudizio, si vedano le sentenze della Corte Costituzionale n. 1 del 2002 e n. 543 del 1989.

 

[10] A tale diritto dovrebbe corrispondere un obbligo del giudice di consentirne l’esercizio, e non una facoltà discrezionale, come quella, prevista dall’ultimo comma dell’art. 738 c.p.c., di assumere informazioni.

[11] Infatti, una contraria interpretazione sembra porsi in contrasto, anche con i principi della riserva di legge nella disciplina del processo e della terzietà del giudice, di cui all’art. 111, I e II comma, della Costituzione. Infatti, in tal modo, sembra affidarsi al giudice, in assenza di espresse disposizioni, un’ampia discrezionalità, non giustificata secondo canoni di ragionevolezza, nella regolamentazione concreta di un diritto fondamentale delle parti. Inoltre, il procedimento in esame è retto dal principio della domanda, con conseguente diritto-dovere del giudice di ottenere, in assenza di preclusioni legislative, dalle parti la maggiore chiarezza possibile sulle rispettive posizioni, anche attraverso l’audizione personale delle stesse.

 

[12] In ogni caso, per danno “quantificato” in sentenza dovrebbe intendersi quello depurato da eventuali vantaggi conseguiti dall’amministrazione o dalla comunità amministrata( di cui, com’è noto, il giudice deve tenere conto, ai sensi dell’art. 1 bis della legge n. 20 del 1994), perché un dimostrato arricchimento per il danneggiato non può far parte del danno subìto dallo stesso..

[13] Sono note le affermazioni della Corte Costituzionale contenute nelle sentenze n. 371 e 453 del 1998, che ha parlato, a proposito della responsabilità amministrativa, di “nuova conformazione dell’istituto…, secondo linee volte, tra l’altro, ad accentuarne i profili sanzionatori rispetto a quelli risarcitori”, “di combinazione di elementi restitutori e di deterrenza” e della finalità di “ determinare quanto del rischio dell’attività debba restare a carico dell’apparato e quanto a carico del dipendente”.

[14] Com’è noto, gli articoli 52 del r.d. n. 1214 del 1934 ed 83 del r.d. n. 2440 del 1923 prevedono che il giudice contabile può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato “valutate le singole responsabilità”.

 

[15] Il giudice contabile utilizza spesso, in sede di applicazione del potere riduttivo, elementi desumibili dai principi di cui agli articoli 133 e 133 bis c.p. e dalla disciplina generale delle circostanze attenuanti dei reati, quali la condotta successiva al fatto dannoso ed i motivi della stessa, oltre che i precedenti di carriera, le condizioni psicologiche e di lavoro del responsabile. Anche tali elementi servono a “personalizzare” la condanna.

 

[16] Si veda, ad es., Garri “I giudizi innanzi alla Corte dei conti” pag. 134 e segg.

[17] Si vedano ad es. Corte dei conti sez. riun. n. 34 del 1997 e sez. I n. 178 del 1999.

[18] La Corte costituzionale nella sentenza n. 340 del 2001, ha affermato che il giudice contabile nell’applicazione del potere riduttivo può tenere conto “del comportamento al livello della responsabilità e del danno effettivamente cagionato”.

 

[19] Si pensi, ad es., alla regola della normale non trasmissibilità agli eredi del debito derivante da responsabilità amministrativa, della normale parziarietà dell’obbligazione risarcitoria, della limitazione della responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave.

 

[20]  Analogamente a quanto, spesso, avviene in altri settori, ad es. in materia tributaria, al fine di ottenere delle entrate certe.

[21] Sulla cui individuazione il giudice conserva, come detto, un’ampia discrezionalità.

[22] Infatti, l’art. 1, comma 232, prevede che “la sezione di appello….in caso di accoglimento, determina la somma dovuta…”.

[23] Non considerando la riduzione dell’addebito, il giudice potrebbe anche disporre il pagamento di una somma superiore a quella della condanna di primo grado, in contrasto con la volontà del legislatore di concedere un beneficio.

[24] Si vedano, ad es., Cass. civ. n. 2162 del 1966; n. 1872 del 1968, n. 1622 del 1973 e n. 1594 del 1980.