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Responsabilità civile della P.A.: esclusione della pregiudiziale amministrativa tra autotutela e danno erariale di Le sezioni unite della Suprema Corte si sono, recentemente, pronunciate, con la sentenza n. 13659 del 13 giugno 2006 (link a www.altalex.it) , sul riparto di giurisdizione in tema di responsabilità civile delle amministrazioni pubbliche conseguente ad illegittimo esercizio di funzioni autoritative, ovvero al mancato doveroso esercizio delle stesse, previsto a tutela di privati. La decisione, che, verosimilmente, si appresta a costituire un caposaldo giurisprudenziale[1], non solo precisa e ridisegna i confini della potestas iudicandi, in materia, fra giudice ordinario ed amministrativo[2], ma riconosce al danneggiato la possibilità di percorrere, a seguito di illecita lesione di una posizione giuridica sostanziale protetta dallordinamento, derivante dallesercizio di una potestà pubblica[3], la tutela risarcitoria, innanzi al giudice amministrativo, indipendentemente da una previa o contestuale impugnazione( ed annullamento)del provvedimento che ha causato la stessa. Premesso che, comè noto, lart. 7 della legge n. 205 del 2000, prevede che il TAR, nellambito della sua giurisdizione (perciò sia esclusiva che di legittimità), conosce di tutte le questioni relative alleventuale risarcimento del danno, si era posto, sia in dottrina che in giurisprudenza[4], il problema se una richiesta di tal genere presupponesse necessariamente lannullamento dellatto o la dichiarazione di illegittimità del comportamento causa della presumibile lesione( c.d. pregiudiziale amministrativa). Il Consiglio di Stato si è orientato[5] nel senso che la giurisdizione spetta, in via esclusiva, al giudice amministrativo, in ogni caso di lesione di una posizione giuridica sostanziale causata da un illegittimo esercizio di una funzione amministrativa, ma che, in tal caso, condizione necessaria dellaccesso alla tutela risarcitoria è costituita dal previo annullamento, nel termine di decadenza, dellatto illegittimo. Ciò perchè al giudice amministrativo non sarebbe consentita una cognizione incidentale dellillegittimità di provvedimenti amministrativi né un potere di disapplicazione degli stessi. Con la suindicata sentenza il Giudice di legittimità, pur considerando condivisibile il principio che leventuale tutela risarcitoria( sia in forma specifica che per equivalente), nel caso di esercizio illegittimo di un potere pubblico, vada concentrata in capo al giudice amministrativo[6], non ha ritenuto, invece, fondata la c.d. pregiudiziale amministrativa[7], in quanto il soggetto leso pretende, al fine del risarcimento del danno, non lannullamento dellatto lesivo, bensì laccertamento dellilliceità della situazione determinata dalla sua adozione ed esecuzione (accertamento che esaurisce la sua rilevanza nel rapporto tra soggetto leso e pubblica amministrazione). Pertanto, la tutela risarcitoria avrebbe i caratteri propri del diritto al risarcimento del danno, stabiliti dallordinamento generale, compresa la soggezione ad un termine di prescrizione e non di decadenza. In definitiva, secondo la Corte regolatrice, il soggetto leso dallillegittimo esercizio di una funzione amministrativa può limitarsi a chiedere al giudice amministrativo la sola tutela risarcitoria, indipendentemente dallimpugnazione, nel termine di decadenza, dellatto illegittimo. La posizione, giustamente garantista, espressa dalla Suprema Corte, in tema di pregiudizialità amministrativa, comporta, come possibile effetto, la circostanza che, nel caso di condanna dellamministrazione al risarcimento, senza annullamento del provvedimento lesivo[8], questultimo può continuare ad avere efficacia ed esecutività (ed, eventualmente, esecutorietà), con conseguente permanente possibilità del danneggiato di agire ed ottenere un risarcimento. E noto, poi, che lesercizio, da parte dellamministrazione, del potere di annullamento in sede di autotutela ha carattere discrezionale ed è subordinato allesistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla eliminazione dellatto, diverso da quello al ripristino della legalità violata. In effetti, anche se un interesse pubblico alleliminazione dellatto dovesse considerarsi sussistente nel fatto stesso dellesborso, evitabile, di somme di danaro da parte dellamministrazione, questultima( che potrebbe anche ritenere legittimo il proprio operato)non potrebbe considerarsi vincolata allannullamento dellatto[9]. A fronte di una possibile situazione di stallo nei confronti di un provvedimento che, avendo subito solo una qualificazione di illegittimità, ma non una sanzione di annullamento da parte del giudice, può continuare a produrre effetti dannosi, nei confronti di terzi( con eventuale conseguente esborso di somme, a titolo di risarcimento, da parte dellamministrazione), la reazione dellordinamento potrebbe essere leventuale esercizio di unazione di responsabilità amministrativa sia nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al procedimento in vista dellemanazione dellatto accertato come illegittimo dal giudice amministrativo che di quelli abilitati a rimuoverlo. Ciò, naturalmente, sempre che il P.M. contabile ed, eventualmente, il giudice, ritengano, a seguito di autonoma valutazione, che latto o lomissione siano illegittimi e possano considerarsi come comportamenti illeciti, perchè produttivi di un danno ingiusto per lamministrazione, causato con dolo o colpa grave[10]. Nel caso di coinvolgimento dei soggetti titolari del potere di annullamento dufficio, si pone anche un problema di sindacato relativo a scelte discrezionali. Considerata la recente giurisprudenza della Corte di cassazione in materia, che ha riconosciuto al giudice contabile ampi margini di valutazione in materia[11], che può riguardare lillegittimità, in ogni suo aspetto, dellazione pubblica( comprensiva, perciò, dei profili di eccesso di potere)[12], il limite in discorso potrebbe, probabilmente, venire in evidenza solo nel caso venga dimostrata loggettiva esistenza di un interesse pubblico( e non solo privato) superiore a quello che potrebbe giustificare leliminazione di un atto la cui dichiarata illegittimità ha comportato e può comportare in futuro un esborso di danaro pubblico.
[1] I principi espressi nella stessa sono stati ribaditi nelle ordinanze Cass. sez. un. del 13 giugno 2006 n. 13660 e del 15 giugno 2006 n. 13911. [2] Secondo i giudici di legittimità la tutela risarcitoria derivante da attività illegittima di una pubblica amministrazione( o soggetto equiparato) spetta al giudice ordinario quando il diritto leso non sopporta compressione per effetto di un potere pubblico ovvero quando lazione amministrativa non trovi rispondenza in un precedente esercizio del potere, deliberato nei modi ed in presenza dei requisiti richiesti per valere come atto o provvedimento e non come mera via di fatto. In proposito, i giudici richiamano anche le sentenze della Corte Costituzionale n. 204 del 2000 e n. 191 del 2006, che hanno delimitato i confini della giurisdizione del giudice amministrativo in base al collegamento con lesercizio, in concreto, del potere amministrativo, secondo le forme tipiche previste dallordinamento, e riconosciuta le legittimità di un sistema che affida esclusivamente al giudice amministrativo la tutela risarcitoria( oltre a quella demolitoria e/o conformativa) del danno sofferto a seguito di illegittimo esercizio della funzione amministrativa. [3] Comè noto con la sentenza n.
500 del 1999 la Corte di Cassazione ha riconosciuto la risarcibilità della c.d. lesione
di interessi legittimi di privati, derivante da attività autoritativa
dallamministrazione pubblica. Tale riconoscimento ha ricevuto, poi, avallo normativo
con lart. 7 della legge n. 205 del 2000. In proposito, occorre precisare che la
suddetta pronuncia della Cassazione riconobbe, in
materia, la giurisdizione del giudice ordinario, salvo i casi di giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo. Lart. 7 della legge 205 del 2000 ha, invece, concentrato
in capo a questultimo, nellambito della sua giurisdizione, il compito di
assicurare leventuale risarcimento del danno. E utile, altresì, ricordare che la Suprema
Corte, con la suindicata sentenza( e la giurisprudenza successiva, anche del giudice
amministrativo) ha ritenuto non sufficiente una lesione formale
dellinteresse legittimo, occorrendo, altresì, che risulti leso, per effetto
dellattività illegittima e colpevole della P.A., linteresse al bene della
vita al quale linteresse legittimo si collega, e che il detto interesse al bene
risulti meritevole di tutela alla luce dellordinamento positivo. Così, nel caso, ad es., dei c.d.
interessi pretensivi non potrebbe essere sufficiente la mera illegittimità del
provvedimento amministrativo, essendo necessario che il giudice verifichi, con un giudizio
prognostico, la spettanza del bene della vita richiesto allamministrazione. [4] Si veda Caringella Corso di diritto amministrativo, 2003, pagg. 552 e segg.. [5] Si vedano le sentenze Ad. Plen.. n. 4 del 2003, n. 8 del 2005 e n. 2 del 2006. [6] Anche alla luce dei principi di effettività della tutela giurisdizionale e di ragionevole durata dei processi( ex articoli 24 e 111 della Carta fondamentale). [7]
Sostenuta, invece, da Cass. sez. un. sent. n. 1207 del 2006. [8] Del quale è stata, comunque, accertata dal giudice lillegittimità, in quanto la stessa è una componente dellillecito, perché colora di ingiustizia il danno e può essere indizio utile al fine dellindividuazione dellelemento soggettivo. [9] Bisogna anche tenere conto che la legge n. 241 del 1990, sul procedimento amministrativo( come modificata dalla legge n. 15 del 2005), allart. 21-nonies, a proposito dellannullamento dufficio, prevede che questultimo, oltre ad essere subordinato alla sussistenza di ragioni di interesse pubblico, possa avvenire entro un termine ragionevole, tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. In dottrina( Sandulli Diritto amministrativo, 1989) si parla di autoannullamento doveroso nel caso in cui linvalidità sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato da parte di un giudice non dotato del potere di annullare latto. Nel caso in esame, però, il giudice amministrativo è dotato, in astratto, di tale potere, solo che, in concreto, non può esercitarlo in quanto o non vi è stata domanda sul punto o perchè latto è divenuto inoppugnabile. In ogni caso, ovviamente, pur volondo ritenere doveroso lannullamento, in concreto, lo stesso può non avvenire. [10]
A tal proposito, sussiste anche il problema del rapporto tra la riconosciuta sussistenza,
da parte del giudice amministrativo, di una colpa (semplice)dellamministrazione
pubblica per la concessione del risarcimento al terzo danneggiato, e la valutazione di una
possibile colpa (grave)delle persone fisiche cui lo stesso è imputabile, al fine di
uneventuale conseguente responsabilità amministrativa. In merito,
dovrebbe escludersi unautomatica corrispondenza, in quanto la colpa
dellamministrazione pubblica, vista come apparato, ha un significato autonomo e può
sussistere indipendentemente da quella, qualificata, dei funzionari pubblici. Infatti, la
Corte di Cassazione ha sottolineato, nella nota sentenza n. 500 del 1999, come
limputazione di una responsabilità in capo allamministrazione pubblica
non potrà quindi più avvenire sulla base del mero dato obiettivo della
illegittimità dellazione amministrativa, ma il giudice dovrà svolgere una più
penetrante indagine, non limitata al solo accertamento dellillegittimità del
provvedimento in relazione alla normativa ad esso applicabile, bensì estesa anche alla
valutazione della colpa, non del funzionario agente( da riferirsi ai parametri della
negligenza o imperizia), ma della P.A. intesa come apparato( in tal senso, v.
sent.5883/91)che sarà configurabile nel caso in cui ladozione e lesecuzione
dellatto illegittimo( lesivo dellinteresse del danneggiato)sia avvenuta in
violazione delle regole di imparzialità, di correttezza, e di buona amministrazione alle
quali lesercizio della funzione amministrativa deve ispirarsi e che il giudice
ordinario può valutare, in quanto si pongono come limiti esterni della
discrezionalità. La necessità dellelemento soggettivo, in tal modo
interpretato, è stata riaffermata da Cass. sez. III sent. n. 2424 del 9/2/2004. Inoltre,
con riferimento a fattispecie di condotta omissiva della P.A. si veda Cass. Sez. I civ.
sent. n. 1369 del 2000 e Consiglio di Stato sez. IV, sent. n. 5412 del 2000. La Corte di
Cassazione, nella sentenza n. 3132 del 3 marzo 2001, riguardante un caso di
responsabilità civile della Consob, ha affermato che la colpa dellazione od
omissione di una pubblica amministrazione inducente danno risarcibile per la lesione di
una situazione soggettiva del privato giuridicamente protetta deve essere scrutinata
oggettivamente, con riguardo alle regole di imparzialità, correttezza e buona
amministrazione
..piuttosto che con riferimento alla media diligenza e buona
fede. Il suddetto orientamento della Suprema Corte costituisce, oggi, punto di
riferimento anche della giurisprudenza del giudice amministrativo. Questultima
afferma lefficacia esimente dellerrore scusabile, purché inevitabile, da
valutare secondo i criteri espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 364 del
1988 in tema di errore di diritto non rimproverabile. Tale errore potrebbe sussistere a
fronte di una obiettiva incertezza delle regole da applicare al caso concreto. Il TAR
Lombardia, con la sent. n. 5048 del 1999, ha ritenuto che la colpevolezza
dellamministrazione può essere esclusa dalla equivocità della normativa di
riferimento( eventualmente avvalorata da contrasti giurisprudenziali), dalla novità
ovvero dalla particolare complessità delle questioni. Un recente orientamento del Consiglio di Stato si muove
nel senso di unattenuazione della prova della colpa da parte del privato. Infatti,
secondo Cons. Stat. sent. n. 1068 del 2006 per
la sua dimostrazione sarebbero sufficienti elementi indiziari, quali la gravità della
violazione, il carattere vincolato dellazione amministrativa, lunivocità
della normativa di riferimento e lapporto partecipativo al procedimento, a fronte
dei quali spetterebbe allamministrazione lallegazione degli elementi
ascrivibili allo schema dellerrore scusabile. [11] È noto che la Suprema Corte
riconosce al giudice contabile la possibilità di controllare la conformità a legge
dellattività amministrativa e quella, connessa, di valutare il rapporto tra gli
obiettivi conseguiti ed i costi sostenuti. Perciò, un sindacato in merito al rispetto di
criteri di economicità ed efficacia dellazione pubblica non potrebbe attenere ai
limiti esterni della giurisdizione contabile( in tal senso, Cass. sez. un. sent. n. 14488
del 29/9/2003). Recentemente la Corte di Cassazione, con la sentenza sez. un. n. 7024 del 15 dicembre 2005, ha
precisato che Il sindacato della Corte dei conti in
sede di giudizio di responsabilità non deve limitarsi a verificare se lagente abbia
compiuto lattività per il perseguimento di finalità istituzionali, ma deve
estendersi alle singole articolazioni dellagire amministrativo, escludendone
soltanto quelle in relazione alle quali la legge attribuisce allamministrazione una
scelta elettiva tra diversi comportamenti, negli stretti limiti di tale attribuzione.
[12] Comè noto, secondo la Suprema Corte, il giudice contabile
ha il potere-dovere di verificare la compatibilità delle scelte delle pubbliche
amministrazioni con i fini pubblici affidati alla cura delle stesse( Cass. sez. un.
sentenze n. 33/01/S.U. del 29/01/2001, n. 6851 del 6/5//2003, n. 14488 del 29/9/2003, n.
1376 e n. 1378 del 15/12/2005) e può valutare anche ladeguatezza dei mezzi
utilizzati per raggiungere fini pubblici, nel caso di estraneità degli stessi rispetto a
questi ultimi. Un elemento sintomatico di questultima è stato individuato
nellirrazionalità dei mezzi prescelti rispetto ai fini( infatti, nella sentenza
Cass. sez. un. n. 14488 del 29/9/2003 si afferma che deve ritenersi che rientri tra
i poteri della Corte dei conti, nellambito del giudizio di responsabilità, anche
quello di verificare la ragionevolezza dei mezzi impiegati in relazione agli obiettivi
perseguiti
.).
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