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SULL’AN ED IL QUANTUM DEL RISARCIMENTO DEL
C.D. DANNO ALL’IMMAGINE DI ENTI PUBBLICI.
di Antonio
Ciaramella, Vice Procuratore generale della Corte dei conti
Il problema
dei criteri di quantificazione del c.d. danno all’immagine subìto da
amministrazioni pubbliche, a seguito di comportamenti di agenti pubblici
integranti una responsabilità amministrativa,
[1]
presuppone, ovviamente, che siano, previamente, verificate le
condizioni per la sua sussistenza, in quanto, il riconoscimento dell’idoneità
di un ente pubblico ad essere soggetto passivo di un danno non patrimoniale
[2]
non può consentire di prescindere dalla verifica di un concreto
pregiudizio di tal genere, che deve sempre essere dimostrato in base a criteri
e parametri di riferimento oggettivi e controllabili, pur dovendosi tenere
conto del fatto che un tasso di variabile apprezzamento è inevitabile in
materia. Infatti, il
consueto ricorso alla valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c.,
per la sua quantificazione,
[3]
in quanto non idoneo a surrogare la previa individuazione degli
elementi su cui fondare l’esistenza stessa del danno, non potrebbe
trasformarsi in uno strumento per mascherare una sostanziale mancanza di prove
a tale ultimo fine.
[4]
Ciò in
quanto, nel settore in discussione, non è da trascurare il rischio,
sottolineato anche da parte della giurisprudenza della Corte dei conti,
[5]
di creare una sorta di “pena accessoria”, non prevista dall’ordinamento,
meccanicamente connessa ad ogni reato contro la pubblica amministrazione. La
dimostrazione della sua esistenza nemmeno può diventare una sorta di probatio
diabolica, né la sua quantificazione essere impedita dalla natura del
pregiudizio. Può, forse,
essere utile un approccio alla questione che, prescindendo da considerazioni
esclusivamente dogmatiche,
[6]
prenda le mosse da alcuni principi affermati, in materia, dalla
Cassazione. Quest’ultima,
nella sentenza n. 5668 del 1997
[7]
( che costituisce l’autorevole “avallo” sui cui principi si
fondano, di solito, le condanne al risarcimento del danno in questione da
parte alla Corte dei conti), parla di danno “conseguente” alla grave
perdita di prestigio dello Stato e di danno suscettibile di valutazione
patrimoniale “sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene
giuridico leso”. Il problema
è, in sostanza, se, in tal modo, la Suprema Corte ha inteso considerare la
lesione all’immagine di un ente pubblico, in quanto dotata di un intrinseco
valore economico, risarcibile ex se, o se è necessario, a tal fine, un quid
pluris. In ogni caso,
il fatto che il suddetto bene sia un interesse direttamente protetto
dall’ordinamento, attraverso una riparazione monetaria, non vuol dire che
tale forma di tutela sia automatica. Perciò, per
l’individuazione del danno in esame, non bisognerebbe fermarsi alla lesione
del bene immagine in sé, quale derivante dalla commissione di un reato. Ciò
in quanto la costante sussistenza di tale pregiudizio, in presenza di un
delitto contro la pubblica amministrazione, qualunque ne sia il tipo o l’intensità(
o, almeno, l’estrema difficoltà, se non impossibilità, di dimostrarne la
mancanza ), comporterebbe un danno risarcibile in re ipsa. Tale lesione
è solo il punto di partenza, nel senso che per poter ragionare di “quantificazione”
del danno non patrimoniale è necessario che sia superata una “soglia minima”
di offesa del bene-immagine dell’amministrazione pubblica, la quale dipende,
in definitiva, dalla gravità dell’illecito. Cioè, come sottolineato anche
dalla numerosa giurisprudenza della Corte dei conti in materia, dalla gravità
in sé del reato, dalle modalità della condotta del responsabile, dal suo
ruolo all’interno dell’organizzazione amministrativa, dall’entità del
danno patrimoniale diretto, dall’importo degli eventuali vantaggi
indebitamente percepiti, dal grado di diffusione della notizia di reato.
[8]
Tali elementi
dovrebbero essere di obiettiva gravità e non andrebbero valutati
isolatamente, accentuando il ruolo solo dell’uno o dell’altro, ma nella
loro complessiva valenza. E’ evidente che quello del superamento di una “soglia
minima di offesa” è un concetto relativo, ma, come già accennato, la
materia è, in buona parte, “governata” dal prudente apprezzamento del
giudice. D’altra parte non è un’anomalia la circostanza che si affidi a
quest’ultimo il compito di dare un significato, o di stabilire i confini, di
istituti o principi giuridici di carattere generale. Ciò al fine di consentire il necessario
adeguamento degli stessi alle mutevoli esigenze della collettività. Solo in presenza del superamento di una soglia
minima di offesa può, ragionevolmente, presumersi, in presenza degli
oggettivi ed univoci indizi individuati dalla citata giurisprudenza, la
sussistenza di un danno all’immagine di un ente pubblico che sia
patrimonialmente rilevante e, perciò, indennizzabile. Non bisogna
dimenticare, in proposito, che la Cassazione in una delle più note decisioni
in materia, la sentenza n. 3807del 1998
[9]
, ha ritenuto la sussistenza di tale danno in capo ad un Comune,
parzialmente distrutto dalla frana del Vajont, in quanto la gravità del fatto
di reato, il numero delle vittime e le devastazioni ambientali avevano
determinato la lesione del diritto costituzionale dell’ente territoriale
alla sua identità storica, culturale, politica ed economica, e, perciò, un
danno non patrimoniale. Le considerazioni della Suprema Corte si sono tutte
basate su elementi di oggettiva gravità e rigorosamente verificabili. Quest’ultima
nella, parimenti nota, sentenza n. 7642 del 1991,
[10]
pur riconoscendo, pienamente, che l’amministrazione pubblica può
subire un pregiudizio, risarcibile, a diritti non patrimoniali (quali l’onore,
la reputazione e l’identità personale) ha affermato che, in tali casi, il
danno non patrimoniale va verificato nella sua oggettività “secondo l’id
quod plerumque accidit sul piano del determinismo causale, in
relazione a determinati comportamenti illeciti….”. Pertanto, la
sua esistenza dovrebbe essere valutata, caso per caso, in base a principi di
ragionevolezza che tengano conto, in primo luogo, della gravità obiettiva del
comportamento illecito. Una volta
dimostrata, in tal modo, l’esistenza del danno, dovrebbe farsi riferimento,
per la sua quantificazione, alle probabili, e ragionevolmente individuabili,
conseguenze patrimoniali negative conseguenti alla lesione del bene-immagine
dell’ente pubblico. Infatti, la
Corte di Cassazione, nella sentenza n. 744 del 1999
[11]
, pur continuando ad ammettere che il danno di cui si discute può
essere sofferto anche da persone giuridiche pubbliche, ha precisato che la
diversità ontologica con la persona fisica “delimita il risarcimento della
relativa lesione alla sola sfera patrimoniale dell’ente, sub specie di
ulteriore profilo di danno emergente o di lucro cessante”. Il
riferimento alla sfera patrimoniale è inevitabile, trattandosi comunque di
danno patrimonialmente rilevante, ma non comporta, come riconosciuto dalla
prevalente giurisprudenza della Corte dei conti,
[12]
che vada, puntualmente, dimostrato un costo effettivo sostenuto o
destinato, specificamente, al ripristino del bene immateriale leso,
[13]
potendosi ricorrere anche ad idonee presunzioni fondate, anch’esse,
sull’id quod plerumque accidit. Pur dovendosi considerare la diversa natura
e funzioni degli enti lesi, il ricorso a presunzioni( ad es. di minori entrate
)è frequente nei casi di riconoscimento, da parte del giudice ordinario, di
danni non patrimoniali a società private che operano sul mercato.
[14]
Esse devono,
ovviamente, basarsi su dati di fatto concreti ed oggettivi che possono essere
gli stessi utilizzati per l’individuazione del danno, una volta superata una
soglia minima di gravità. In merito, la
Suprema Corte, nella suindicata sentenza relativa al disastro del Vajont, per
la quantificazione del danno di cui si discute, indicò al giudice di merito esclusivamente
degli elementi fattuali, da cui desumere i criteri di
valutazione dello stesso in via equitativa, quali le decisioni penali, le
perizie descrittive dei danni, i dati storici definitivamente accertati, come
la distruzione del territorio, la perdita di luoghi di lavoro e il numero
delle vittime. In definitiva
gli stessi fattori che, avendo dimostrato un elevato pregiudizio dell’interesse
immateriale dell’ente, come conseguenza di comportamenti criminosi, erano
serviti per la dimostrazione della sua esistenza. Un
interessante riferimento, atto a fungere da base per quantificare il danno all’immagine
di una amministrazione pubblica, è stato fatto, dalla Cassazione, nella
citata sentenza n. 744 del 1999, alle somme destinate alle attività
promozionali effettuate, di solito, dagli enti pubblici per le positive
ricadute che hanno sul turismo ed il commercio. Tali somme sono, spesso,
destinate ad essere incrementate proprio a seguito di fatti che offuscano l’immagine
degli stessi. Visto che
costituisce comune ed evidente considerazione il fatto che il danno non
patrimoniale subìto da enti pubblici non può essere messo in relazione ad un
grado di sofferenza psicologica( nemmeno dei rappresentanti legali dello
stesso ), allora è inevitabile, come detto, “operare” sul versante della
gravità del comportamento illecito del danneggiante,
[15]
sugli effetti dello stesso e su tutti gli aspetti che possono
evidenziare il concreto disvalore
dell’azione illecita. In quest’ottica,
può essere di interesse la pena edittale prevista per il reato commesso dal
responsabile, tenendo conto dei criteri di conversione, di cui all’art. 135
c.p., della pena detentiva in termini economici. Tale
parametro è stato ritenuto dalla Cassazione
[16]
particolarmente opportuno proprio nei casi in cui non è
ipotizzabile una sofferenza, provocata dal discredito, da parte del soggetto
passivo di un reato. La Corte ha,
in questa occasione, ritenuto che la pena edittale “pur rispondendo a
criteri di scelta di politica criminale che possono non privilegiare la
valutazione del danno subìto dalla parte offesa, è pur sempre commisurata
all’entità dell’illecito”. Dal punto di
vista in esame può essere utile evidenziare come molti dei criteri
utilizzati, o utilizzabili, per una possibile quantificazione del danno in
discussione corrispondono a quelli indicati dal legislatore all’art. 18
della legge n. 349 del 1986, a proposito del danno ambientale.
[17]
Infatti al criterio della “gravità della colpa del danneggiante”,
cui tale norma fa riferimento, corrisponde quello della “gravità del reato”,
elemento rilevante al fine della quantificazione del danno in discussione; il
parametro del “profitto conseguito dal trasgressore”, previsto dalla
suddetta legge, è, parimenti, utilizzabile, come visto, a tale scopo. Interessante
è anche il fatto che il legislatore parla anche di “costo per il ripristino”
del bene-ambiente, con una terminologia analoga a quella usata dalla
Cassazione, nella succitata sentenza n. 5668 del 1997, a proposito del danno
all’immagine di un ente pubblico. In merito la
giurisprudenza
[18]
ha affermato la irrilevanza della mancata prova degli stanziamenti
effettuati dallo Stato, o dagli enti territoriali, per far fronte al danno
ambientale, potendosi ricorrere, se supportati da concreti dati di fatto,
anche a fatti notori ed alla considerazione degli effetti dannosi che possono,
prevedibilmente, verificarsi anche in futuro. Ciò potrebbe essere un
ulteriore elemento di giustificazione del ricorso, anche per la
quantificazione del danno in discussione, a presunzioni(con metodo, come
detto, particolarmente rigoroso).
[1]
La Corte
di Cassazione ha, più volte, riconosciuto la giurisdizione della Corte dei
conti in materia( si veda, recentemente, sent. SS.UU. n. 98 del 4/4/2000, in
Rivista della Corte dei conti n. II, 2000).
[2]
Oramai
numerosissime sono le pronunce del giudice contabile che hanno accolto
domande di risarcimento a tale titolo( si vedano, tra le più recenti, le
sentenze n. 216/2000 della III Sez. giur., n. 134 e 151/2000 della II Sez.
giur. centrale - rispettivamente in Rivista della Corte dei conti n. IV, n.
II, e n. III 2000 - ).
[3]
In quanto
trattasi di danno che, per sua natura, è di difficile dimostrazione nel
quantum( nel senso che a fronte di una lesione certa il giudice non può
rifiutare la valutazione equitativa, nel caso di impossibilità o
difficoltà di prova sulla misura del danno, si vedano ad es. Cass. Sez. II n. 1201/1998 e Sez. III
n. 2745/1997 in “Orientamenti giurisprudenza del lavoro”, 1999, II).
[4]
E’ noto
che la valutazione equitativa presuppone dimostrata la sussistenza di una
lesione in quanto ha ad oggetto il solo valore economico del nocumento( si
veda ex plurimis Cass. Sez. II
n. 11202/1994 in Settimana giuridica, 1995, II, I, 527).
[5]
Si veda ad
es. Sez. Sicilia n. 24/2000, in Rivista della Corte dei conti n. I, 2000.
[6]
Quello in
discussione è considerato, dalla prevalente giurisprudenza della Corte dei
conti, un danno non patrimoniale, di cui agli articoli 2059 c.c. e 185 c.p.,
che trascende, però, la concezione tradizionale, che lo vede come
conseguenza di sofferenze fisiche o morali( c.d. pretium doloris). Esso
viene inteso, in senso più ampio, come danno che, in quanto incidente su
interessi( quali l’onore, la reputazione ed il credito nel contesto
sociale )non passibili di valutazione monetaria basata su criteri oggettivi,
è suscettibile non di un vero risarcimento ma di una riparazione( si veda,
per tale ampio contenuto, la sentenza della Corte Cost. n. 88 del 1979 in
“Corte Costituzionale”, 1979, I). Si ritiene, inoltre, da parte della giurisprudenza
contabile, non necessaria la contemporanea presenza di un danno patrimoniale
vero e proprio( in tal senso, ad es. SS.RR. n. 16/99 e Sez. Piemonte n.
937/2000 , rispettivamente in Rivista della Corte dei conti n. III e n. IV,
2000). Non manca, però, chi lo ritiene danno direttamente
patrimoniale( ad es. Sez. Marche n. 3349/2000, in Rivista della Corte dei
conti n. IV, 2000, e Sez. Basilicata n. 28/1998), ovvero indirettamente
tale( in tal senso Sez. Toscana n. 1143/2000, in Rivista della Corte dei
conti n. IV, 2000, e Sez. II n. 125/2000 che sono dell’avviso che vada
dimostrata la concreta diminutio patrimoniale derivata dalla lesione all’immagine).
Tali qualifiche, comunque, non sono prive di importanti conseguenze
attinenti ad es. alla necessità o meno della sussistenza di un reato che
funga da presupposto( non ritiene necessaria tale condizione la Sez. Umbria
nella sent. n. 107/2000, in Rivista Corte dei conti n. II, 2000) ed alla
natura degli stessi elementi probatori che possono fungere da supporto alla
richiesta di risarcimento, in quanto se ritenuto danno patrimoniale a tutti
gli effetti, la prova dovrebbe rigorosamente concentrarsi solo sul concreto
ed attuale danno emergente o lucro cessante. In tal caso la valutazione
equitativa non potrebbe più essere considerata il principale meccanismo per
la liquidazione del danno di cui si discute, con conseguente limitata
possibilità di ricorso a presunzioni.
[7]
In “Il
Foro Italiano”, 1997, X.
[8]
Tali
elementi vengono, dalla giurisprudenza della Corte dei conti, usualmente,
raggruppati in parametri “oggettivi”, “soggettivi” e “sociali”(
si veda Corte dei conti Sez. Umbria sent. n. 622/1999).
[9]
In “Giustizia
civile”, 1999, I.
[10]
In
Settimana giuridica, 1991, II,I, 1253. Con tale sentenza la Cassazione
respinse le censure avverso la decisione del Tribunale di Roma che aveva
condannato al risarcimento del danno non patrimoniale soggetti, estranei all’amministrazione,
coinvolti nel caso Lockheed.
[11]
In “Giurisprudenza
Italiana”, 2000, V.
[12]
Si vedano
ad es. le, già citate, sentenze della Sez. II n. 134/2000 e della Sez. III
n. 216/2000.
[13]
Non
potrebbe spostarsi sul piano della prova del quantum risarcibile la
questione attinente la stessa esistenza del danno, che andrebbe valutata,
come detto, in base all’intensità della lesione. Una volta dimostrata
quest’ultima per dar ingresso alla valutazione equitativa la Cassazione
ritiene sufficiente che il giudice tenga conto di tutti gli elementi e dati
di fatto acquisiti al processo( v. ex multis
Cass. civ. Sez. III n. 1499/87 e Sez. II n. 8502/1995).
[14]
Si veda,
in argomento, ad es. Cass. n. 2367/2000 in Settimana giuridica, 2000, fasc.
19, 1037.
[15]
Un criterio, che ha sempre come riferimento il danneggiante, collegato alle
funzioni esercitate nella struttura amministrativa, potrebbe essere anche l’entità
della retribuzione del dipendente pubblico che ha commesso il reato.
[16]
Nella sentenza Sez. III n. 1164 del 1998, in Settimana giuridica,
1998, II, I, 677. La vicenda, di cui tale sentenza si è occupata,
riguardava un caso di reato di
oltraggio a Corpo amministrativo, ex art. 342 c.p., in conseguenza del quale
il giudice di merito aveva condannato il responsabile al risarcimento del
danno non patrimoniale, usando come parametro di riferimento il ragguaglio
pecuniario, di cui all’art. 135 c.p., con il minimo della pena edittale.
[17]
Ciò,
probabilmente, evidenzia il carattere sanzionatorio, riconosciuto dalla
dottrina, alle due tipologie di danno.
[18]
Si veda ad
es. Cass. n. 8318 del 1988 e, per la giurisprudenza di merito, Pret. Pen.
Vasto ord. 5/4/1990.
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