|
| |
| |
| Relazione introduttiva del Procuratore
Regionale della Corte dei Conti per la Regione Umbria, Agostino
Chiappiniello, presentata in occasione del convegno tenutosi a Perugia il 27
maggio 2005 sulla “Attività istruttoria del Pubblico Ministero contabile”
|
Desidero innanzi tutto ringraziare il Procuratore
generale aggiunto della Corte dei Conti per sua partecipazione,
Presidente Mario Ristuccia, i relatori che hanno dato la loro
disponibilità, tutte le autorità politiche, civili, militari, i
rappresentanti delle altre magistrature e dell’Avvocatura distrettuale
dello Stato, il Presidente Aggiunto della Corte dei Conti, Presidente
Vincenzo Bisogno, il Prefetto di Perugia dott. Fiore, il Con. Carlo
Greco in rappresentanza dell’associazione Nazionale Magistrati della
Corte dei Conti, il Presidente dell’associazione magistrati
amministrativi, Cons. Gabriella De Michele.
Questo convegno si occupa dell’attività istruttoria del magistrato
requirente, un argomento molto importante e molto delicato per
l’attività della Corte dei Conti, tenendo presenti gli interessi in
gioco.
Con riferimento all’attività istruttoria molte questioni hanno
interessato questa fase, detta anche la fase dell’attività
preprocessuale dell’azione di responsabilità amministrativa di
competenza della Corte dei Conti.
Alcuni di questi argomenti sono stati più o meno risolti dalla
giurisprudenza, come ad es. l’applicazione della sospensione feriale al
termine di 120 previsto per l’emissione dell’atto di citazione (art. 5,
comma 1°, della n. 19/1994 e legge n. 639/1996); la validità dell’invito
ai fini dell’interruzione della prescrizione e della costituzione in
mora del convenuto; altri, invece, pur essendo stati risolti dalla
giurisprudenza, sono stati il risultato di un’evoluzione non sempre
tranquilla, direi dinamica, mi riferisco ad es. alla decorrenza del
termine di 120 giorni per l’emissione dell’atto di citazione, previsto
dall’art. 5, comma 1°, della legge n. 19/1994 che, inizialmente
decorreva dall’ultima notifica in caso di pluralità di convenuti, poi,
le SS.RR. nel 2003, avevano stabilito che in caso di pluralità di
invitati il termine di 120 giorni decorresse autonomamente per ciascun
indagato dalle singole notifiche, senza alcun collegamento temporale con
la notifica ad altri soggetti coinvolti nella stessa vicenda.
Recentemente, con Q.M. n. 1/2005, le SS.RR. sono ritornate sulla
questione ed hanno stabilito che il termine decorre dall’ultima
notifica, in armonia, tra l’altro, con l’orientamento precedente e con
la più recente giurisprudenza contabile in materia.
La posizione della Procura Regionale è molto delicata, essa è titolare
di un’azione pubblica, da esercitare obbligatoriamente, perciò in
presenza di un minimo di fumus di fondatezza della fattispecie di danno
denunciata, è tenuta ad effettuare le indagini del caso, al fine di
accertare se sussistono tutti gli elementi e le condizioni per poter
esercitare legittimamente e fondatamente l’azione di responsabilità
amministrativo-contabile di propria competenza.
Vi sono due esigenze da tutelare: da una parte vi è l’obbligo di
indagare anche in considerazioni delle legittime aspettative di
giustizia della collettività, dall’altra, invece, vi è la necessità e
l’obbligatorietà di effettuare accertamenti rigorosi, puntuali nel
rispetto di tutte le garanzie dei potenziali autori responsabili del
danno a carico del bilancio pubblico.
In tal senso, tra l’altro è la recente giurisprudenza contabile la quale
( tra le tante si cita la sentenza della Sezione terza Centrale n.
13/2001) ha evidenziato che nel giudizio di responsabilità
dinanzi alla Corte dei conti (pur nella nuova conformazione
dell’istituto della responsabilità amministrativa e contabile, quale
emergente dalle novelle del 1994 e del 1996, nell’interpretazione
fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 371 del 1998) si
deve ritenere che il Procuratore Regionale, se non può essere sollevato
dall’onere di produrre elementi di prova a sostegno della propria
domanda nel modo più puntuale possibile, non è tuttavia tenuto, ai fini
dell’ammissibilità e della validità della sua domanda, a fornire la
“prova piena” ed inconfutabile del fondamento della sua azione.
Conforta anche la posizione del giudice contabile, svincolato dalle
deduzioni delle parti ai fini dell’acquisizione degli elementi di prova,
essendogli consentito di integrare il materiale probatorio anche al di
là delle allegazioni delle parti; in tal senso anche il rilievo
dell’obbligatorietà dell’azione di competenza del Procuratore Regionale,
che sarebbe tenuto a proseguire la sua azione anche se gli elementi di
prova a disposizione o acquisibili non sono sufficienti per il sicuro
accoglimento della domanda, purché essi risultino preclusivi, a suo
giudizio, all’eventuale archiviazione dell’istruttoria; la Corte dei
Conti oltre alla funzione recuperatoria, ha come dato di fondo anche
l’interesse alla salvaguardia del buon andamento della Pubblica
Amministrazione, interesse che deve essere, con opportune cautele,
necessariamente salvaguardato.
Nella sostanza, la procura se non può archiviare deve procedere con la
propria azione amministrativo-contabile.
Così stando le cose, la posizione della Procura non è semplice perché si
va dalla padella alla brace, nel senso che se si archivia si corre il
rischio di esser criticati di non perseguire le ipotesi danno (I
cittadini si aspettano molto dall’attività della Procura e le richieste
di avere notizie in ordine all’esito delle istruttorie ne sono una
evidente dimostrazione), se invece, si cita in giudizio il presunto
responsabile del danno e si perviene ad un’assoluzione, si è criticati
per aver agito giudizialmente con leggerezza.
In ogni caso, l’assoluzione di un convenuto, tanto più nelle ipotesi di
assoluzione per colpa grave, non è da considerare una sconfitta per la
Procura ma la vittoria e il trionfo della sana e corretta gestione delle
pubbliche risorse, poiché vuol dire che all’esame del Collegio non vi
erano concrete ipotesi di danno erariale, seppur era necessario
esercitare in quel caso l’azione non essendoci i presupposti per
adottare il provvedimento di archiviazione.
L’attività del Pubblico Ministero contabile incontra numerose difficoltà
operative poiché, nonostante la disponibilità delle forze dell’ordine,
non sempre si riesce ad effettuare le indagini in tempi celeri a causa
dell’esiguo tempo a disposizione per il ritardo con il quale sono
inoltrate alla Procura Regionale le denuncie di danno, nonché per le
difficoltà delle forze dell’ordine di corrispondere celermente alle
richieste di indagini per l’elevato numero di deleghe istruttorie
emesse.
L’attività istruttoria del P.M. contabile è molto laboriosa e complessa,
tenuto conto della molteplicità delle fattispecie di danno e del
dinamismo della realtà amministrativo-contabile moderna.
Sull’efficienza operativa della Procura Regionale, incidono anche le
vacanze di organico sia nell’ambito della magistratura che in quello del
personale amministrativo, nonostante ciascun faccia il massimo sforzo
per assolvere con diligenza, solerzia e tempestività alle funzioni da
espletare.
Incide ancora, l’insufficienza dei mezzi finanziari a disposizione: la
Corte dei Conti è falcidiata dai tagli di bilancio e questa situazione è
veramente al limite della sostenibilità operativa del sistema.
La Procura Regionale disponendo deleghe istruttorie in favore di
funzionari dell’apparato pubblico e, in particolare, delle forze di
polizia, risente anche delle difficoltà oggettive (vacanze di organico e
insufficienza dei mezzi finanziari) di questi apparati, i quali sono in
difficoltà nell’assolvere alle incombenze disposte dalla Procura
Regionale.
Se si vogliono raggiungere dei risultati, è necessario preoccuparsi
anche dei mezzi necessari per espletare le connesse attività requirenti.
Anche la collaborazione dei funzionari pubblici non sempre è presente,
non tanto perché vi è in qualche caso dolo o negligenza, ma perché a
nessun fa piacere farsi nemici nel proprio ambiente di lavoro fornendo
alla Procura Regionale elementi utili alle indagini.
Per quanto attiene alla normativa che disciplina l’attività istruttoria
del Pubblico Ministero contabile, essa risente in alcuni casi di una
certa lacunosità, che di solito il cittadino, ma in particolare i
convenuti, addebitano alla Procura Regionale: non è colpa del magistrato
requirente se alcune questioni sono regolate in modo incompleto e
contraddittorio.
Ma proprio con riferimento alla normativa si deve segnalare che i
termini per il deposito delle deduzioni e quello per l’emissione
dell’atto di citazione non appaiono sufficienti per un corretto
espletamento dell’attività preprocessuale.
Il termine per il deposito delle deduzioni non sempre è congruo perché
il convenuto possa predisporre correttamente la memoria di deduzioni,
nonché reperire la documentazione necessaria.
Purtroppo, il legislatore ha previsto un termine minimo di 30 giorni,
che il Pubblico Ministero non sempre è nelle condizioni di aumentare al
momento in cui detto termine è fissato nell’atto d’invito a dedurre,
poiché la realtà preprocessuale è molto più chiara dopo il deposito
delle deduzioni e dopo le audizioni effettuate dal magistrato
procedente.
All’atto della notifica dell’invito a dedurre, se vi sono esigenze
particolari a conoscenza del Pubblico Ministero, di solito è fissato un
termine maggiore di 30 giorni, altrimenti il termine è quello minimo
fissato per legge.
E’ da notare che il termine per il deposito attiene alla sfera
processuale del convenuto, alle sue esigenze personali con riferimento
alla condotta illecita posta in essere in relazione alla fattispecie di
danno, circostanze quasi sempre sconosciute al magistrato requirente.
Tuttavia, una volta fissato il termine di 30 giorni, non è possibile
farlo lievitare da parte del Pubblico Ministero che, a sua volta, deve
rispettare il termine successivo di 120 giorni previsto per l’emissione
dell’atto di citazione.
D’altronde, non è solo il termine iniziale di 30 giorni che appare
insufficiente, ma anche quello successivo di 120 giorni, poiché il
magistrato requirente in questo limitato arco temporale deve esaminare
le deduzioni depositate con l’allegata documentazione, sentire in
audizione gli invitati che ne facciano richieste o se lo ritiene
necessario su sua iniziativa, nonché effettuare le ulteriori indagini
richieste dalla nuova situazione venutasi a creare dopo le su indicate
attività.
Qualche autore ritiene addirittura che il Pubblico Ministero dovrebbe
farsi carico anche di richiedere, alla Sezione, la proroga domandata a
lui dal convenuto, al fine di rispettare il termine iniziale per il
deposito delle deduzioni di 30 giorni, quindi, esigenze dell’invitato e
non sue.
In sostanza, il magistrato requirente si dovrebbe far carico delle
conseguenze di una normativa insufficiente e non idonea a corrispondere
alle esigenze processuali delle parti.
Naturalmente, in tutto questo discorso sarebbe curioso chiedere ai
fautori del su indicato orientamento, che fine farebbe il successivo
termine di 120 giorni previsto per l’emissione dell’atto di citazione:
resterebbe sospeso? sarebbe anch’esso prorogato?
Resta da precisare che nessuna norma prevede la possibilità che il
termine di 30 giorni o quello maggiore fissato per il deposito delle
deduzioni, possa essere prorogato.
Di solito per venire incontro al convenuto, il magistrato requirente
concede una proroga del termine fissato al momento in cui ha notificato
l’invito a dedurre, ma tale proroga è disposta a sue spese, poiché andrà
ad incidere in decurtazione del termine 120 che l’attore ha a
disposizione per l’emissione dell’atto di citazione.
In linea generale con le riforme di cui alle leggi n. 19/1994 e
639/1996, sono stati attribuiti più penetranti poteri istruttori al
Pubblico Ministero.
L’attività preprocessuale svolta dal Pubblico Ministero ha assunto i
caratteri della vera e propria attività istruttoria, finalizzata non
solo a consentire allo stesso P.M. di verificare l’esistenza o meno
delle condizioni per promuovere l’azione di responsabilità, ma anche
alla precostituzione di prove da utilizzare nel giudizio, ferma restando
l’autonoma valutazione delle stesse da parte del giudice e il diritto
alle diverse od opposte allegazioni probatorie della parte convenuta.
Permangono, però, ancora molte incertezze poiché sembra quasi che il
Legislatore, che si accingeva a mitigare il regime della responsabilità
amministrativa, introducendo importanti istituti e significative
limitazioni all’esercizio dell’azione, abbia voluto per contrappeso dare
maggiori poteri istruttori al Pubblico Ministero e che su quella strada
ad un certo punto non abbia voluto o potuto andare oltre.
Si ha la sensazione di essere in presenza di un’istruttoria claudicante
perché per essere completa ha la necessità del concorso fattivo di
terzi, dell’amministrazione danneggiata, delle persone informate dei
fatti e persino dello stesso presunto responsabile, si pensi
all’attività collaborativa ed alla funzione dell’invito a dedurre nella
fase preprocessuale.
Ricordo a me stesso, che il regolamento di procedura della Corte dei
Conti è del 1933, ha un’età pensionabile, direi, sarebbe urgente un
nuovo regolamento che tenga conto delle esigenze di un moderno processo.
Sul piano delle potenziali innovazioni legislative, non si possono non
sottolineare le preoccupazioni che desta l’emananda riforma
dell’ordinamento giudiziario atteso che detta riforma non potrà non
avere riflessi anche sulla magistratura contabile.
In particolare avrà riflessi sicuramente sull’attività della Procura
Regionale, pensare che l’applicazione della riforma sarà limitata alla
magistratura ordinaria, è illusorio.
Per quanto attiene all’assetto ordinamentale, la Corte dei Conti ha
sempre considerato il controllo e la giurisdizione in modo sinergico,
tenuto conto delle esigenze funzionali connesse alle competenze
intestate dalla Costituzione alla magistratura contabile.
Naturalmente, questa sinergia va considerata sotto l’aspetto operativo,
poiché sul piano delle competenze le funzioni di controllo sono divise
dalle funzioni giurisdizionali, salvo ovviamente l’obbligo di denuncia
che incombe su tutti i soggetti tenuti a tale adempimento ai sensi
dell’art. 53 del R.D. 12.7.1934, n. 1214.
Il controllo non va preso in considerazione in funzione di permanente
strumentalità ai giudizi di responsabilità amministrativa.
Resta da evidenziare, che con la recente riforma della Costituzione il
concetto di “finanza pubblica” è entrato nella costituzione in modo
chiaro e puntuale.
Nel su indicato concetto di finanza pubblica rientrano tutte le funzioni
intestate alla Corte dei Conti viste in modo correlato all’art. 103, 2°
comma della Costituzione.
Ulteriori preoccupazioni destano le ipotesi di modifiche connesse a
vecchi progetti della Commissione Bicamerale.
In un recente convegno ho sentito, da parte di un Onorevole, che il
vecchio progetto della Bicamerale tendente a separare le funzioni di
controllo da quelle giurisdizionali è considerato ancora attuale e
sarebbe giustificato, tra l’altro, anche dall’origine storica della
Corte.
In particolare l’esigenza dell’istituzione di un magistrato indipendente
della Corte dei Conti sarebbe scaturita con riferimento alle sole
funzioni di controllo: l’istituzione di detto magistrato è stata
effettuata da Cavour nel 1853.
Devo sottolineare, che nello stesso convegno è stata esternata una
posizione più morbida da un altro esponente del Parlamento, che si era
interessato al vecchio progetto della Commissione Bicamerale.
Al riguardo, io penso che dal 1853, sono trascorsi circa 160 anni, vi
sono state tante riforme e vi è stata la Costituzione Repubblicana, sono
accadute tante cose: le funzioni attribuite alla Corte dei conti sono
cambiate, sono aumentate e si sono arricchite di nuove competenze.
Bisogna tener presente la realtà della Corte dei Conti di oggi, in modo
obiettivo nell’interesse generale della collettività, senza preclusioni
e preconcetti, tenuto conto che il controllo sulle risorse pubbliche
derivanti dalle tasse pagate dai cittadini, è ancora più necessario oggi
rispetto al passato.
Le esigenze di bilancio sono reali e pressanti, in tal senso ricordo il
recente richiamo del nostro Presidente della Repubblica.
Cavour era ispirato da queste esigenze e non da altri propositi.
La Corte dei Conti è al presidio del controllo della corretta gestione
delle risorse pubbliche al servizio della collettività, in presenza di
due esigenze contrastanti: forte pressione fiscale a carico dei
cittadini e sempre maggiori esigenze collettive da soddisfare nella
società moderna.
Ma se proprio si vuol ricorrere al passato per giustificare riforme
attuali della Corte dei Conti, perché fermarsi a Cavour e non andare
ancora più indietro nel tempo ad es. in materia di responsabilità
contabile.
Ricordare tra le tante esperienze: la camera della Sommaria esistente
nel regno di Napoli, una Cognitio Sommaria che si riscontra nella
Costituzione di federico II del 1231, le decretali emesse nello Stato
Pontificio da papa Clemente V del 1306 e 1311.
Come si vede non mancano precedenti storici, come da quanto detto non
mancano preoccupazioni collegate a prenotazioni per ritornare su vecchi
progetti di riforma.
L’attività della Procura è rivolta alla tutela generale
dell’ordinamento, non persegue fini particolare, comprese le Pubbliche
Amministrazioni, tant’è che può esercitare l’azione anche in contrasto
con le posizioni espresse dall’Amministrazione danneggiata.
L’esercizio pubblico dell’azione impone al Pubblico Ministero contabile
di tener presenti tutti gli elementi acquisiti nelle indagini, compresi
quelli forniti dalle stesse parti coinvolte nel processo, quindi sia gli
elementi favorevoli sia quelli sfavorevoli al convenuto.
La collaborazione con la Procura può essere solo utile al potenziale
convenuto in un eventuale futuro giudizio di responsabilità, perché il
magistrato requirente non ha alcun interesse a danneggiarlo: le persone
oneste e corrette non hanno nulla da temere e sono la maggioranza; chi
ha posto in essere comportamenti illeciti teme l’attività della Procura
e ne ha tutte le ragioni perché il suo comportamento è contro la
collettività, contro la gente onesta che paga le tasse e contro le
legittime aspettative dei singoli cittadini, i quali vedono nella Corte
dei Conti un baluardo posto a difesa dei valori dell’ordinamento a
tutela della sana e corretta gestione delle pubbliche risorse
finanziarie.
|
|
|