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Convegno del 17 e 18 ottobre di Spoleto sullo “Statuto del provvedimento Amministrativo” Relazione del Procuratore Regionale della Corte dei
conti per Il danno derivante dal provvedimento
amministrativo attiene a
tutte le manifestazioni di volontà poste in essere da una autorità
amministrativa nell’esercizio di una funzione amministrativa (ovviamente per
un caso concreto e per destinatari
determinati o determinabili). La funzione amministrativa attualmente non
si esercita solo con i tradizionali strumenti del diritto amministrativo ma
anche con mezzi diversi di diritto privato. Il danno patito dalla Pubblica
Amministrazione in conseguenza di un provvedimento amministrativo attiene alla
giurisdizione del giudice contabile che nella sua autonomia valuta le
fattispecie dannose. Il provvedimento amministrativo può
procurare un danno erariale in maniera diretta ed immediata alle pubbliche
finanze, oppure in maniera indiretta. In quest’ultimo caso, il pregiudizio al
patrimonio pubblico deriva dalla richiesta di risarcimento avanzata dai privati
per la lesione patrimoniale subita in conseguenza di un atto amministrativo
illegittimo. Ovviamente perché il privato ottenga il
risarcimento è necessario che l’Amministrazione riconosca la illegittimità
dell’atto, oppure che detta illegittimità sia statuita dal giudice
amministrativo il quale liquida anche il risarcimento dei danni patiti, ai sensi
della legge n. 205/2000. Il giudizio dinanzi alla Corte dei Conti è
un giudizio di rivalsa che scaturisce direttamente da un danno rilevato dalla
stessa Pubblica Amministrazione, ovvero da un accertamento giurisdizionale
effettuato dal giudice amministrativo che ha riscontrato la illegittimità del
provvedimento amministrativo ed ha apprestato l’ulteriore protezione del
risarcimento del danno procurato al privato, ovviamente su richiesta di
quest’ultimo in ossequio al principio tra chiesto e pronunciato. Il Procuratore Regionale della Corte dei
Conti, titolare dell’azione di responsabilità amministrativo-contabile, può
avvalersi degli accertamenti e degli elementi probatori acquisiti nel corso
della celebrazione dei giudizi presso altre magistrature e, nel caso che ci
occupa, soprattutto della magistratura amministrativa. Il giudice contabile compie una propria
valutazione degli elementi acquisiti in altre sedi giudiziarie, fatte salve le
diverse ed opposte allegazioni delle parti coinvolte nel processo contabile. In ogni caso, In via preliminare, bisogna evidenziare che
la legittimità o illegittimità del provvedimento amministrativo non è
direttamente ed automaticamente collegata a situazioni patologiche di danno
erariale. Infatti, si può avere un provvedimento
legittimo che procura un danno erariale; per converso si può avere un atto
illegittimo che non produce alcun pregiudizio economico alle pubbliche finanze. Ciò che rileva nell’ambito del giudizio
contabile è la eventuale condotta illecita posta in essere dai soggetti aventi
la posizione di pubblico impiegato ovvero aventi un rapporto di servizio con la
pubblica amministrazione. Un atto può essere formalmente legittimo ma
è eseguito in modo maldestro, ovvero nasconde aspetti patologici non corretti
sul piano della sostanzialità degli effetti concreti provvedimentali, mentre vi
può essere un atto illegittimo che è adottato per finalità lecite e posto in
essere nell’interesse pubblico, quindi non produttivo di danno erariale,
seppur affetto da alcuni vizi. Ovviamente, la maggior parte delle
fattispecie di danno erariale scaturiscono da provvedimenti illegittimi. Ai fini della individuazione degli atti che
possono causare sul piano potenziale un danno erariale bisogna tener presente
che i modi con cui si manifesta la
funzione amministrativa esercitata dall’autorità amministrativa sono diversi
rispetto ai canoni classici di un tempo. Infatti, la “funzione amministrativa”
non è più esercitata esclusivamente con i mezzi tradizionali del diritto
amministrativo, ma è espletata anche attraverso strumenti privatistici, senza
che ciò possa essere considerato un mutamento della natura
pubblica dell’attività svolta. L’attività amministrativa resta se stessa
indipendentemente dalla circostanza che la forma giuridica utilizzata e la
tipologia adottata appartenga al diritto privato o al diritto pubblico. In sostanza, l’atto amministrativo é
divenuto, allo stato attuale, solo uno dei possibili mezzi che la P.A. é in
grado di adottare per il perseguimento dei propri fini; ad esso si accompagnano
modelli procedimentali, schemi e soluzioni organizzativo-finanziarie consone e
vicine al diritto privato, secondo un iter ideale
che va dagli accordi procedimentali con i privati alla costituzione di società
per azioni per la gestione di servizi pubblici, alla partecipazione del capitale
privato nella realizzazione di obiettivi di interesse pubblico generale,
all’utilizzazione di modelli contrattuali di esternalizzazione di talune
gestioni, in alternativa e in sostituzione allo strumento concessorio, ma con
esso largamente confinanti e vicini. In tale contesto, anche la società di
capitali, strutturata come “impresa pubblica”, da tipico e tradizionale
modello organizzativo strumentale all’attività imprenditoriale privata, é
divenuta oggi una delle figure più utilizzate per il raggiungimento dei fini
pubblici, in alternativa a quello dell’ente pubblico strumentale. Sotto questo aspetto, Con la decisione del In concreto, Bisogna evidenziare che il giudice contabile
ha ampi poteri ai fini della cognizione del danno erariale derivante
dall’emissione di provvedimenti amministrativi.
Infatti, l'illegittimità dell'atto amministrativo, nel giudizio per
danno erariale, rappresenta uno degli elementi della più complessa fattispecie
di responsabilità contabile, ogni qual volta il danno patrimoniale sia stato
cagionato mediante l'adozione di misure provvedimentali. Di tale illegittimità il giudice contabile
conosce ai soli fini del giudizio per danno erariale, onde valutare, unitamente
agli altri elementi della fattispecie, la sussistenza della responsabilità
dell'agente, non certo ai fini dell'annullamento dell'atto, riservato ai poteri
dell'amministrazione o del giudice amministrativo. Ciò è ancora più evidente quando il
giudice contabile prende in considerazione l’Amministrazione nel suo complesso
o un intero settore di essa, al solo scopo di accertare se l’azione
amministrativa posta in essere ha ottenuto i risultati prefissati in termini di
utilità pubbliche e, quindi, al fine di verificare se si è realizzato un danno
da disservizio di cui una figura sintomatica si può rinvenire
nella normativa sul dissesto finanziario degli enti locali (art. 248 T.U. del Pertanto, resta priva di diretta rilevanza
nel giudizio contabile persino la circostanza che l'atto sia stato ritenuto
legittimo in sede di controllo o anche dallo stesso giudice amministrativo (in
tal senso, Cass. SS.UU. n. 469 del 2000 e n. 21291 del Del resto non si tratta – come evidenziato
dalla Suprema Corte - neppure di
un'ipotesi di disapplicazione dell'atto in senso stretto o tecnico (art. Precisano ancora le Sezioni Unite della
Cassazione che è utile richiamare al riguardo la ricostruzione giuridica
operata dalle stesse Sezioni unite con la sentenza n. 500 del 1999, con
l'avvertenza che, per i rapporti giudice amministrativo-giudice contabile, non
può neppure porsi il problema della c.d. "pregiudiziale"
amministrativa, esprimendo con evidenza l'ordinamento la regola della verifica
del danno erariale per effetto di iniziativa di organo pubblico,
indipendentemente dall'impugnazione di atti amministrativi. Le Sezioni Unite hanno statuito, inoltre,
che la denuncia dell'eventuale intrusione del giudice contabile nel merito delle
scelte discrezionali della P.A., pone una questione attinente alla giurisdizione
e non ai limiti interni della competenza, atteso che, essendo il sindacato della
Corte dei conti sull'attività discrezionale dell'amministrazione subordinata ad
un limite preciso ed invalicabile, sancito espressamente dalla legge e volto ad
escludere che le valutazioni del giudice contabile possano sovrapporsi e/o
sostituirsi alle scelte rimesse in via esclusiva alla discrezionalità
amministrativa (art. 1, comma 1, Legge In ogni caso, anche quando opera la
preclusione legislativa, ciò non significa, però, che la Corte dei conti,
nella sua qualità di giudice contabile, non possa e non debba verificare la
compatibilità delle scelte amministrative con i fini dell'ente pubblico sotto
il profilo del corretto esercizio della discrezionalità (Cass. S.U. n. 14488
del 2003). La discrezionalità nell’ambito del
giudizio contabile é stata appositamente disciplinata con l’art. 1, comma 1,
della legge n. 20 del L’insindacabilità riguarda solo il merito
delle scelte possibili, con esclusione dei limiti della discrezionalità in
violazione dei quali non opera in alcun modo la norma di esclusione. La norma é da interpretare come un limite
esterno della giurisdizione contabile, come affermano le SS.UU. della Corte di
Cassazione. Essa prevede che l’azione attuata dagli
amministratori e dipendenti pubblici entro gli spazi disciplinati é da ritenere
legittima e non sindacabile. In ogni caso, l’insindacabilità nel
merito non é libertà di agire e non è libero arbitrio, ma rappresenta solo la
possibilità per l’Amministrazione di una scelta tra quelle possibili e
normativamente previste. Ad ogni modo, vanno rispettati i limiti ed i
vincoli della discrezionalità amministrativa, ossia l’interesse pubblico, il
precetto di logica ed imparzialità e la causa del potere esercitato. Sul punto, la giurisprudenza della Corte dei
Conti e quella della Corte di
Cassazione hanno assunto un primo orientamento, di tipo più
restrittivo, secondo il quale il Giudice contabile “può verificare
solo la compatibilità delle scelte amministrative con i fini dell'ente
pubblico, ma, una volta accertata tale compatibilità, non può ampliare
il suo sindacato all'articolazione concreta e minuta dell’iniziativa
intrapresa dal pubblico amministratore, la quale rientra nell'ambito di quelle
scelte discrezionali di cui la legge stabilisce l'insindacabilità”. Successivamente, poi, Sulla base del nuovo orientamento, le
Sezioni Unite (sentenza Tale ultimo orientamento è stato confermato
anche successivamente (Sezioni Unite sentenze n. 1376 del Alla stregua delle considerazioni su
esposte, La giurisprudenza della Corte
dei Conti ha affermato, poi, la sindacabilità di tutti gli atti e comportamenti
che risultino assolutamente arbitrari e contra legem. In particolare, ha manifestato
l’orientamento secondo il quale l’insindacabilità nel merito delle scelte
discrezionali é affetta da un ragionevole limite nel senso che nel
giudizio contabile sono valutabili le scelte che, “eccedendo i limiti della
ragionevolezza, sconfinino nell'arbitrio e siano, perciò, viziate
d'illegittimità per eccesso di potere, risultando così sindacabili in ragione
della incongruità, illogicità ed irrazionalità della scelta dei mezzi
rispetto ai fini, raffrontandoli con parametri obbiettivi, valutabili "ex
ante" e rilevabili anche dalla comune esperienza” (Corte Conti, sez. III,
Inoltre, la giurisprudenza contabile ha
manifestato l’orientamento che “va esclusa la insindacabilità delle scelte
discrezionali laddove il comportamento contestato costituisca violazione di
precise disposizioni di legge” (Corte Conti, sez. III, In linea di principio l'accertamento da
parte del giudice contabile della sussistenza di profili di illegittimità di
atti e provvedimenti amministrativi non costituisce ne' comporta una valutazione
del merito (salvo i limiti evidenziati prima) di un atto amministrativo
discrezionale e non impinge, quindi, nel principio dell'insindacabilità degli
atti amministrativi discrezionali di cui all'art. 1 comma 1° L E’ da evidenziare che il difetto di
giurisdizione con riferimento alla materia in esame non può essere proposto
prima che il giudice contabile abbia fatto la valutazione a proposito del
corretto esercizio del potere discrezionale perché, se così non fosse, sarebbe
vanificata e annullata la giurisdizione contabile con riferimento al sindacato
sulle scelte discrezionali (Cass. n. 6835 del 2003). Per quanto attiene alle posizioni giuridiche
tutelabili è da evidenziare che secondo la prevalente giurisprudenza
amministrativa si prescinde dalla qualificazione formale delle singole
posizioni. Infatti, il diritto del privato al
risarcimento del danno prodotto dall'illegittimo esercizio della In ogni caso, la tecnica di accertamento
della lesione varia; ad esempio dinanzi ad una posizione avente natura di
interesse legittimo, se l'interesse è oppositivo, occorre accertare se
l'illegittima attività dell'Amministrazione abbia leso l'interesse alla
conservazione di un bene o di una situazione di vantaggio; mentre, se
l'interesse è pretensivo, concretandosi la sua lesione nel diniego o nella
ritardata assunzione di un provvedimento amministrativo, occorre valutare per
mezzo di un giudizio prognostico, da condurre in base alla normativa
applicabile, la fondatezza o meno della richiesta di parte onde stabilire se la
medesima fosse titolare di una mera aspettativa, come tale non tutelabile, o di
una situazione che, secondo un criterio di normalità, era destinata ad un esito
favorevole (Cass. In quest’ultima ipotesi si può
riscontrare un danno da perdita di chance che anche la giurisprudenza contabile
ha abbondantemente elaborato. La natura del “danno da
perdita di chance” comporta la delineazione della fattispecie di “chance”,
individuabile nella concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un
risultato ben individuato, da tenere distinto dalla semplice aspettativa
di fatto. Tale tipo di danno, non
ipotetico o eventuale ma concreto ed
attuale (perdita di una consistente e concreta possibilità di conseguire quel
risultato), non va commisurato alla perdita del predetto risultato, ma alla
fondata e provata possibilità, potenzialmente considerata, di conseguirlo.
Possibilità che non si è attuata in dipendenza della mancata adozione o
adozione in ritardo di un provvedimento amministrativo, ovvero di un
provvedimento negativo. Secondo le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, il giudice dinanzi al quale sia
stata introdotta una domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei confronti della
p.a. per illegittimo esercizio di una In sostanza, se il risarcimento si basa
sull’ingiustizia del danno, è necessario provare gli elementi su cui poggia
detta richiesta di risarcimento alla stregua dell’art. 2043 c.c. La prova del danno patito dev’essere data
dal privato che assume di essere stato leso da un atto amministrativo. La
giurisprudenza amministrativa ritiene che, per l’ammissibilità dell'azione di
risarcimento danni innanzi al giudice amministrativo, l'accertamento
dell'illegittimità del provvedimento, dal quale deriva la lesione in capo al
soggetto destinatario dell'interesse legittimo, sia presupposto necessario, ma
non sufficiente; tuttavia, perché si configuri una responsabilità
dell’apparato amministrativo, essendo necessaria la prova dell'esistenza di un
danno, l'interessato deve fornire la prova del nesso di causalità diretta tra
l'evento dannoso e l'operato dell'amministrazione e, infine, l'imputazione
dell'elemento dannoso a titolo di dolo o colpa della P.A., da ritenersi
sussistente nell’ipotesi in cui l'adozione della determinazione illegittima,
che apporti lesione all’interesse del soggetto,
si sia verificata in violazione delle regole di imparzialità, di
correttezza e di buona amministrazione a cui deve ispirarsi l'attività
amministrativa nel proprio esercizio, ovvero quando l’azione
dell’Amministrazione sia caratterizzata da negligenza nell'interpretare ed
applicare la vigente normativa (TAR Campania sentenza n. 5866 del La revoca di un provvedimento (come l’annullamento di
un atto, seppur basato su presupposti diversi dalla revoca) è adottata sulla
base di diversi presupposti, tra i quali vi è sicuramente anche il pubblico
interesse che, come evidenziato nella parte iniziale del presente lavoro, seppur
con i limiti indicati è sindacabile dal giudice contabile. È importante distinguere ai fini dell’accertamento
del pregiudizio economico pubblico, se l’atto revocato abbia già prodotto
effetti, ovvero non ne ha prodotti. In quest’ultimo caso, la revoca non crea alcun
problema, invece, nel primo caso nel quale la revoca è disposta quando il
provvedimento ha già iniziato a produrre i propri effetti, potenzialmente viene
a determinarsi un danno erariale di
cui devono rispondere i soggetti che hanno posto in essere l’atto illegittimo,
fermo restando la sussistenza degli altri elementi costitutivi dell’azione di
responsabilità amministrativa (Sezione Lombardia sentenza n. 406 del Ad esempio, nel caso di revoca di una delibera di Giunta di
remissione di debiti in favore di taluni cittadini, lo ius poenitendi della P.A.
è soggetto al principio generale di irretroattività dei provvedimenti
amministrativi, per cui la revoca è efficace se il provvedimento di primo grado
non ha ancora iniziato ad esplicare i suoi effetti, in applicazione del
principio generale secondo il quale prima
che si sia verificato l'effetto, la dichiarazione di remissione è sempre
disponibile per il suo autore. Considerando poi, che bisogna tenere
presente il principio di tutela dei
terzi che in buona fede hanno fatto un ragionevole affidamento sulla efficacia
del provvedimento amministrativo di remissione di un debito che nel momento in
cui ne hanno preso conoscenza ha prodotto l'effetto istantaneo della liberazione
estintiva della loro obbligazione, con la conseguenza che l'effetto estintivo
della obbligazione si è definitivamente consolidato in capo ai singoli debitori
destinatari della delibera di remissione, l’ipotesi evidenziata concretizza un
danno erariale attuale e concreto, atteso che i crediti non risultano incassati
dall'ente, ne potranno esserlo in futuro. Anche se il danno amministrativo-contabile
non può emergere che a seguito dell'emissione del provvedimento conclusivo del
procedimento amministrativo, non si può però trarre il convincimento che gli
atti amministrativi istruttori o preparatori siano di per sè inidonei a
concorrere nella causazione del danno, ben potendo rilevarsi che detti atti
procedimentali siano invece connotati da una rilevante efficienza causale ai
fini della determinazione del danno (Corte dei Conti - Sezione Prima Centrale -
sentenza n. 333 del Secondo la giurisprudenza contabile in caso di
provvedimenti amministrativi deliberati in situazioni di conflitto di interessi,
va distinta, ai fini della ripartizione del danno, la responsabilità di chi ne
abbia tratto profitto dalla responsabilità di chi abbia deliberato solo con
colpa, ma senza trarne alcun vantaggio e, quindi, senza versare in una
situazione di conflitto di interessi. In tale situazione, chi ha operato in
conflitto di interessi risponde del danno a titolo di responsabilità
principale, mentre chi ne sia esente risponde a titolo di responsabilità
sussidiaria (Corte dei conti - Sezione Seconda - sentenza n. 190 del Alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale
prevalente, non ogni annullamento giurisdizionale di atto amministrativo
illegittimo dà titolo al risarcimento del danno, perché ove sia attuabile il
riesercizio del potere, da un lato è ancora possibile il risarcimento del danno
in forma specifica – con l’adozione di un provvedimento favorevole – e
dall’altro lato il bene della vita potrebbe ancora essere negato, con un atto
amministrativo emendato dagli originari vizi. In particolare, in ipotesi
connotate dalla persistenza in capo all’Amministrazione di spazi di
riesercizio del potere discrezionale, va esclusa l’indagine del giudice sulla
spettanza del bene della vita, ammettendosi il risarcimento solo dopo e a
condizione che l’Amministrazione, riesercitato il proprio potere come le
compete per effetto del giudicato, abbia riconosciuto al richiedente il bene
della vita, nel qual caso il danno ristorabile non potrà che ridursi al solo
pregiudizio da ritardo (v. Cons. Stato, Sez. VI, In taluni casi il legislatore ha previsto l’obbligo di
inviare alle Procure Regionali della Corte dei Conti alcuni atti amministrativi,
al fine di verificare se le prescrizioni contenute nell’atto siano state
attuate. In tal senso è l’articolo 122, comma 8, del d. lgs. vo n. 163 del Nell’ambito dei contratti pubblici si
riscontrano diversi atti, anche infraprocedimentali che potenzialmente possono
procurano un danno risarcibile. Ad esempio, il divieto
di rinnovo tacito dei contratti, di cui all’articolo 757, comma 7 del
codice dei contratti (d. lgs. 163/2006) e la responsabilità per trattativa privata che è vietata dal codice dei
contratti, salvo le ipotesi espressamente previste. Nel caso di illegittimo ricorso a trattativa privata il danno può
derivare dalla differenza negativa tra il prezzo pagato e quello che sarebbe
stato erogato dopo aver espletato la gara e, quindi,
realizzando la concorrenza tra diversi fornitori. Altra ipotesi è il danno
derivante dal ritardato o omesso pagamento dei compensi all’appaltatore,
oppure dal pagamento di penali o dalla
perdita di caparra o, ancora, dall’ omessa
applicazione di penali o ritenuta di caparra. Ulteriori ipotesi di danni sono costituite
dall’ illegittima sospensione dei lavori, dal ritardo nelle forniture, dalla
mancata escussione delle fideiussioni,
dalla responsabilità del committente per l’omesso versamento, da parte
dell’appaltatore, dei contributi previdenziali dei suoi dipendenti. Sempre in materia di contratti pubblici la giurisprudenza contabile ha
ritenuto che la scelta di aumentare il prezzo di aggiudicazione di un appalto
non a fronte di maggiori lavori, ma soltanto al fine di ottenere
l’anticipazione irrisoria del termine di fine lavori originariamente convenuto
(nel caso esaminato si trattava di 15 giorni), evidenzia un vizio di eccesso di
potere del provvedimento amministrativo, la cui illegittimità è sindacabile
dal giudice contabile (Corte dei Conti - Sezione Prima Centrale - sentenza n.
279 dell’ In materia di danno ambientale l’art. 310 del d.lgs.vo n. 152 del E’ evidente che in tale ultima ipotesi si è in presenza di un classico
caso di danno da provvedimento illegittimo.
E’ opportuno evidenziare che il carattere ingiusto del danno contabile
conseguente alla illegittimità del provvedimento amministrativo non è
ravvisabile se i contenuti di tale provvedimento siano stati recepiti in una
legge di sanatoria, evento,
quest’ultimo non tanto raro a verificarsi, soprattutto negli ultimi tempi
(Corte dei Conti - Sezione Prima Centrale sentenza n. 295 del |