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"uno sguardo ai confini della
giurisdizione contabile
di responsabilità La giurisdizione sui dipendenti di s.p.a. in mano
pubblica lammissibilità della costituzione di parte civile nel processo
penale e la sua idoneità ad interrompere il termine di prescrizione dellazione
contabile di Luigi Caso, magistrato della Corte dei conti 1. I due argomenti di
questa conversazione sembrerebbero non avere niente in comune tra loro. In effetti, si tratta
di problematiche diverse che attengono luna ai profili sostanziali e laltra a
problematiche più propriamente processuali della materia giuscontabile. Ciò che le unisce è
il titolo scelto per questincontro: uno sguardo ai confini della nostra
giurisdizione finalizzato al tentativo di espanderli, nella consapevolezza che
lampliamento degli stessi significa ampliamento delle garanzie dei cittadini e
dellefficacia dellazione amministrativa. 2. La
giurisdizione sui dipendenti di s.p.a. in mano pubblica. Comè noto, con
un recente revirement
giurisprudenziale di grande importanza, la Corte di Cassazione ha affermato che sono
attribuiti al giudice contabile i giudizi di responsabilità amministrativa, per fatti
commessi dopo l'entrata in vigore dell'art.1, ult. co., della legge n.20 del 1994,
proposti nei confronti di amministratori e dipendenti di enti pubblici economici (Cass.
civ. S.S. U.U., ord. 22 dicembre 2003 n.19667). In
particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che, per effetto
dell'evoluzione normativa, a far data dallentrata in vigore della legge 241/90 e dal
conseguente mutamento dei moduli organizzativi ed operativi della P.A., deve ritenersi
superata, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice contabile,
la tradizionale distinzione tra enti pubblici economici e non economici. Ne consegue che, in
tema di responsabilità contabile degli amministratori di enti pubblici economici la
giurisdizione spetta alla Corte dei conti, quand'anche l'ente operi attraverso strumenti
privatistici (a tal proposito la dottrina parla di funzionalizzazione dello strumento
privatistico, conseguente alla sua utilizzazione pubblicistica, che finisce con imporre
particolari modalità di utilizzo dello strumento stesso ed un conseguente controllo sui
risultati). Ciò posto per gli enti
pubblici economici, quid juris per le c.d. società per azioni in mano pubblica? 2.1. Diversi argomenti
paiono militare nel senso della sussistenza della giurisdizione contabile di
responsabilità anche nei confronti dei dipendenti di s.p.a. in mano pubblica. In primo luogo, tale
giurisdizione pare espressamente affermata dal combinato desposto degli artt. 3 e 7 della
legge 97/2001, che impongono di comunicare al Procuratore regionale della Corte dei conti,
affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale, le
sentenze di condanna pronunciate contro i dipendenti di amministrazioni o di enti pubblici
ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica. Da tale disposizione si
desume la volontà esplicita del Legislatore di ritenere sussistente la giurisdizione
della Corte dei Conti - quantomeno nei casi di condanna penale - nei confronti di soggetti
che operano presso enti a capitale prevalentemente pubblico, quandanche costituiti
in forma di società per azioni (in tal senso, si veda C. conti sez. Marche, 4 luglio
2001, n.28). Peraltro, al di fuori delle ipotesi regolate dalla
legge 97/2001 (e cioè pure in assenza di condanna penale), la possibilità di equiparare,
ai fini del riconoscimento della sussistenza della giurisdizione contabile di
responsabilità, gli enti pubblici economici alle dette s.p.a. in mano pubblica pare
trovare ulteriori elementi di conferma sia nella stessa giurisprudenza di Cassazione, sia
nellattuale quadro normativo, come costantemente interpretato dalla giurisprudenza
nazionale e comunitaria. 2.1.1. Peraltro, prima di procedere con
lanalisi, pare opportuna una precisazione. La disposizione appena citata fa salvo
quanto disposto dall lart.129 disp. att. c.p.p. (norma che impone già al P.M.
di informare il Procuratore regionale della Corte dei conti ogniqualvolta si trovi ad
esercitare l'azione penale per un ipotesi di reato che sembri
aver cagionato anche un danno per l'erario). Sarebbe però interessante verificare
come siano state attuate, nella pratica, entrambe tali disposizioni e, soprattutto, se effettivamente le notitia damni pervengano effettivamente
alla Corte in almeno una delle due occasioni (nella fase iniziale ovvero in quella finale
del processo penale) o se invece questa comunicazione venga spesso omessa; ovviamente, in
questultimo caso, non ci si potrebbe non chiedere quali siano le iniziative da
prendere per ricordare ai colleghi ordinari i loro doveri. Il fatto che il Legislatore
reiteri tale obbligo di informazione (seppure, alternativamente, situandolo in momenti
diversi del processo ed onerandone soggetti diversi) può significare una delle due cose:
o lordinamento considera tale obbligo informativo particolarmente importante oppure
occorre ricordarlo più volte ai soggetti tenuti ad ottemperarvi; forse, può significare
anche tutte e due le cose. 2.2. Le Sezioni Unite della Cassazione, sin
dalla sentenza n.363 del 1969, avevano affermato limmediata efficacia precettiva
dellart.103, secondo comma, Cost., in presenza di due elementi, qualificanti la
nozione di contabilità pubblica: uno soggettivo, che attiene alla natura pubblica del
soggetto ente od amministrazione al quale lagente sia legato da un
rapporto di impiego o di servizio; laltro oggettivo, che riflette la qualificazione
pubblica del denaro o del bene oggetto della gestione nellambito della quale si è
verificato levento, fonte di responsabilità. Allesito di un lungo percorso
evolutivo, comunque maturato nel solco della ricordata giurisprudenza, nella citata
ordinanza 19667/2003, le medesime Sezioni Unite hanno
chiarito che il discrimen
tra le due giurisdizioni risiede unicamente nella qualità del soggetto passivo, e,
pertanto, nella natura - pubblica o privata - delle risorse finanziarie di cui esso si
avvale (non facendo, significativamente, alcun accenno alla formula organizzativa assunta
dallente). Daltro
canto,
sempre nella stessa ordinanza, le medesime S.S. U.U. hanno ricordato la costante
giurisprudenza delle proprie sezioni penali, le quali hanno più volte affermato che la
trasformazione di amministrazioni pubbliche in enti pubblici economici e poi in società
per azioni non ne fa venir meno la natura pubblicistica (Cass., sez. I pen., 22 giugno
2000 n.10027, Aalam, per l'Ente Ferrovie dello Stato, e Cass. sez. VI pen., 8 marzo 2001
n.20118, Di Bartolo, per l'Ente Poste), con il conseguente persistere, per i rispettivi
dipendenti, della qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Inoltre, può essere
utile ricordare che, proprio nel giudizio per responsabilità contabile in relazione al
quale le S.S. U.U. erano state adìte per regolamento preventivo di giurisdizione risolto,
per lappunto, con la citata ordinanza 19667/2003,
era stata nuovamente sollevata eccezione di difetto di giurisdizione, sul presupposto
della sopravvenuta trasformazione dellente pubblico economico in s.p.a.; ciò
nonostante, proprio sulla scorta delliter logico utilizzato dalle S.S. U.U.,
ladìta sezione giurisdizionale della Corte dei conti ha affermato decisamente la
propria giurisdizione (Corte conti, sez.
giurisd. Abruzzo, 14 gennaio 2005, n.67). Le medesime Sezioni
Unite, nella successiva sentenza 26 febbraio 2004, n.3899, hanno affermato la sussistenza
della giurisdizione della medesima Corte dei conti in una vicenda che vedeva coinvolti
dipendenti di una s.p.a. partecipata in misura largamente maggioritaria (ma non
totalitaria) dal Comune di Milano; seppure in tale decisione il giudice della
giurisdizione abbia fondato il suo convincimento sul rapporto di servizio sussistente tra
detta società ed il citato Comune (la sussistenza della giurisdizione contabile sulla
società di diritto privato partecipata in misura prevalente da un soggetto di diritto
pubblico e destinata allo svolgimento di un pubblico servizio è stata più volte
affermata dalle S.S.R.R. di questa Corte C. conti, sez. riun. 26 febbraio 2004, n.
3899 e 22 luglio 2004 n. 13702), pur tuttavia, deve evidenziarsi come la natura societaria
dellente non abbia impedito lapplicazione del suddetto criterio di riparto. Infine, le stesse S.S.
U.U. di Cassazione (Cass. civ. S.S. U.U. civ., 25 novembre 2004 3 maggio 2005,
n.9096), nel decidere in ordine al diritto degli avvocati al trasferimento allelenco
speciale ex art.3 R.D.L. 1578/1933, in occasione dellassunzione presso una s.p.a.
costituita per la gestione di servizi pubblici locali, hanno chiuso il
cerchio, dando ormai per acquisita lesistenza di s.p.a. che costituiscono
istituzione pubblica e sono, conseguentemente, sottoposte alla giurisdizione
della Corte dei conti. 2.3.
Ulteriori argomenti a favore della sussistenza della giurisdizione contabile di
responsabilità sui dipendenti della s.p.a. in mano pubblica possono trarsi dalla
normativa e dalla giurisprudenza amministrativa. È
noto come, sullinflusso della giurisprudenza comunitaria (spinta dalla necessità di
individuare formule definitorie atte ad operare in ordinamenti caratterizzati da rilevanti
diversità e, dunque, dallirrefrenabile forza espansiva del c.d. principio di
effettività), si sia affermata anche in Italia una nozione sostanziale di P. A., che
prescinde dagli aspetti formali caratterizzanti lorganizzazione dellente, per
concentrare la propria attenzione sull'elemento funzionale della relativa attività e, in
particolare, sul soddisfacimento diretto di bisogni di interesse generale. A tal fine, con
particolare riferimento alla problematica degli appalti pubblici (in merito alla quale è
particolarmente avvertita lesigenza di salvaguardare la piena concorrenza degli
operatori economici comunitari), alla nozione di pubblica amministrazione si è sostituita
o, quanto meno, affiancata - quella di organismo di diritto pubblico, nel senso di
equiparare questultimo, a tutti gli effetti, allente pubblico. Lorganismo di
diritto pubblico, ai sensi dellart. 2 della legge 11 febbraio 1994, n.109, come da
ultimo modificata dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.30 disposizione che si
conforma, nel punto, a quanto stabilito in ambito comunitario dallart. 1, co. 9
della direttiva CEE 3
febbraio 2004 - è definito come
qualsiasi organismo con personalità giuridica, istituito per soddisfare
specificatamente bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o
commerciale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle
regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano, dagli enti locali, da altri enti
pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta
al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o
di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà dei componenti designati
dai medesimi soggetti. Dallesame di tale
norma, la giurisprudenza ha ricavato i tre parametri per identificare lorganismo di
diritto pubblico: linfluenza dominante di un ente pubblico, la personalità
giuridica ed il c.d. requisito teleologico (il carattere generale e la natura non
industriale o commerciale degli interessi che lattività svolta tende a soddisfare). Come si vede, nessun
rilievo assume, al fine dellinquadramento dellente allinterno di tale
categoria, leventuale sua veste societaria, considerata neutrale in
ordine allaccertamento della c.d. pubblicità reale. Tale indirizzo
giurisprudenziale appare confermato anche nella più recente giurisprudenza di Palazzo
Spada (Consiglio di Stato, sez. VI, 17 ottobre 2005, n.5830), avendo il giudice
amministrativo di secondo grado nellambito di un regolamento di competenza
territoriale avente ad oggetto la giurisdizione del TAR del Lazio sulla TSF (Tele Servizi
Ferroviari) s.p.a. affermato che Secondo uninterpretazione evolutiva
della nozione di P.A., devono considerarsi enti pubblici non solo i soggetti che sono
organizzati ed operano secondo moduli di tipo autoritativo tradizionali, ma anche quelli
che pongono in essere attività di rilievo oggettivamente pubblicistico e che proprio per
questo sono tenuti ad operare con P.A. nel rispetto della disciplina sullevidenza
pubblica. 2.4. A riprova della
neutralità della veste societaria, vale la pena ricordare che la Corte
costituzionale (Corte cost. sent. 28 dicembre 1993 n.466), nel decidere il conflitto di
attribuzioni tra la Corte dei conti ed il Governo della Repubblica, ha avuto modo di
affermare che spetta a detta Corte il controllo sulla gestione delle società per azioni
derivanti dalla trasformazione dell'IRI, ENI, INA ed ENEL fin quando permanga una
partecipazione esclusiva o maggioritaria dello Stato al capitale azionario di tali
società, osservando tra l'altro che le ragioni, che stanno alla base del controllo
spettante alla Corte dei conti sugli enti pubblici economici sottoposti a trasformazione,
non possono considerarsi superate in conseguenza del solo mutamento della veste giuridica
degli stessi enti, e che il controllo verrà a perdere la propria ragion d'essere solo nel
momento in cui il processo di privatizzazione avrà assunto connotati sostanziali
tali da determinare l'uscita delle società derivate dalla sfera della finanza pubblica. Il rinvio operato dal
Giudice delle Leggi allipotesi di partecipazione pubblica maggioritaria
deve intendersi secondo uninterpretazione evolutiva conforme alle nuove
dinamiche societarie - riferito non solo al (sempre più raro) caso di possesso in mano
pubblica di una quota azionaria superiore al 50% ma anche alle ipotesi di possesso del
c.d. pacchetto di controllo (e, cioè, di quella quota azionaria che, seppure inferiore al
50%, consente, in ipotesi di azionariato diffuso, il controllo della società). 2.5. Indici
dellappartenenza di una s.p.a. mista alla categoria dellorganismo di diritto
pubblico (seppure sub specie di società per azioni), sono la sua personalità
giuridica, la destinazione della relativa attività a fini prevalentemente seppure
non esclusivamente di interesse generale e linfluenza dominante esercitata su
di essa dallo Stato. Con specifico
riferimento a tale ultimo requisito, il Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. VI, 17
settembre 2002, n.4711) ha evidenziato come le rilevanti deroghe rispetto al
regime societario tipico, presenti nellorganizzazione di tali s.p.a. (compreso il
c.d. regime di golden share), nel comportare una consistente alterazione dei
normali meccanismi di funzionamento degli organismi societari e una compressione di non
poco conto dell'autonomia funzionale di quegli organi societari con potestà deliberante
(derivante dall'essere le procedure ordinarie di formazione della volontà sociale, almeno
in parte, vincolate alle direttive del Presidente del Consiglio, all'intesa tra Ministri
e, soprattutto, ad un atto - il programma - elaborati in sede pubblicistica),
costituiscano dati normativi il cui rilievo è decisivo per affermarne la natura pubblica. Tale circostanza assume
un particolare rilievo alla luce di una recente pronuncia della Corte costituzionale (Corte cost., 19 dicembre
2003, n.363) che, chiamata a dirimere un conflitto di attribuzione tra lo Stato
e la regione Marche, ha affermato che Italia lavoro s.p.a., società per azioni a capitale
interamente pubblico, detenuto dal Ministero dellEconomia e delle Finanze, che
esercita i diritti dell'azionista su direttiva del Presidente del Consiglio e d'intesa con
il Ministro del Welfare, pur rivestendo la forma della società per azioni, presenta
proprio in ragione delle suddette caratteristiche - i caratteri propri dell'ente
pubblico strumentale (pare opportuno notare che il Giudice delle Leggi non ha parlato di
organismo di diritto pubblico ma ha usato una formula di pregranza pubblicistica ancora
maggiore). 2.5.1. La categoria
dellorganismo di diritto pubblico è caratterizzata, come si è visto, anche dal
c.d. requisito teleologico, che in via positiva implica il carattere generale
dellattività svolta e, in via negativa, la natura non industriale o commerciale
della medesima. Ebbene, può capitare
che ad una s.p.a. in mano pubblica difetti questultimo requisito; in questo caso,
come suggerito dalla dottrina la natura pubblica dello stesso può essere ricavata
verificando lappartenenza dellente alla categoria dellimpresa pubblica,
come definita dallart. 2 d.lg. n. 158 del 1995, figura che di
tale requisito teleologico fa a meno e nella quale rientrano anche le s.p.a. in mano
pubblica (come affermato dal Consiglio di Stato a. plen., 23 luglio 2004, n. 9, con
riferimento alla s.p.a. Grandi Stazioni). 2.6. Quanto finora
esposto corrisponde al percorso motivazionale più conforme alle costruzioni dottrinali
cui siamo più profondamente legati quando argomentiamo in materia di responsabilità
erariale. Come sappiamo, la definizione
tradizionale di responsabilità amministrativa è quella di responsabilità dei soggetti
legati allamministrazione da un rapporto di impiego o di servizio, per i danni
cagionati allamministrazione medesima con dolo o colpa grave, come conseguenza di un
comportamento omissivo o commissivo, posto in essere nellesercizio delle proprie
funzioni. Questa definizione collega
imprescindibilmente la nostra giurisdizione allesistenza di un rapporto di pubblico
impiego. Però noi sappiamo altrettanto bene come
lentamente ma inesorabilmente levoluzione giurisprudenziale sia andata
nella direzione di espandere i confini della nostra giurisdizione cercando di superare il
dato meramente formale per cercare di rintracciare la concretezza degli interessi pubblici
di volta in volta coinvolti. È altresì vero ed occorre dirlo
con chiarezza che questa tensione della giurisprudenza ad allargare i confini della
nostra giurisdizione è progredita di pari passo con lo sforzo sia del Legislatore sia
dellAmministrazione di spogliarsi delle forme pubbliche per rivestirsi di quelle
private non solo nella convinzione espressa che solo in esse si sarebbe trovata
quellefficienza ed efficacia imposta dal Costituente allart. 97 ma anche nella
speranza (mai espressa ma spesso evidente) di sfuggire alle regole ed ai controlli
pubblici. In altri termini, la corsa verso la
privatizzazione è stata spesso anche una fuga dai controlli (basti pensare a quanto
abbiamo appena visto con riferimento allente pubblico economico oggetto della
ricordata pronuncia della Corte di cassazione che pendente il regolamento
preventivo di giurisdizione si è trasformato in s.p.a.). Sembra di assistere ad una riedizione in
salsa giuridica della storia narrata a Telemaco da Menelao nei primi libri
dellOdissea: il re di Sparta ha bisogno di Proteo per farsi vaticinare il ritorno a
casa da Troia ma la divinità marina cambia continuamente forma e continua a sgusciargli
fra le dita. Anche noi, come leroe acheo, siamo
costretti a incalzare loggetto del nostro esame fino a costringerlo a rivelarcisi
per quello che è in realtà e non per come vuole apparirci. In questo percorso di allargamento dei
confini della nostra giurisdizione, è stato da tempo pacificamente affermato che, a
dispetto del dato normativo letterale, non è necessaria la sussistenza di uno stabile
rapporto di impiego pubblico, ritenendo sufficiente il semplice rapporto di servizio con
lamministrazione, anche se meramente onorario, e cioè linserimento del
soggetto nellapparato organizzativo dellamministrazione, secondo le regole ed
i criteri propri di questultima, con la conseguente assunzione degli obblighi
necessari ad assicurare il perseguimento delle finalità pubbliche; La giurisprudenza ha poi ampliato
lambito di applicabilità della responsabilità amministrativa anche con riferimento
allindividuazione dellente pubblico danneggiato, affermando che ai fini della instaurazione della giurisdizione della
Corte dei conti nei confronti degli amministratori di un ente, è sufficiente che questo
persegua, con fondi di provenienza pubblica, finalità proprie della collettività, non
essendo rilevante la natura dellente, che può presentare anche struttura e forma di
ente di diritto privato (C. conti, sez. giur. Lazio, sent. 29 ottobre 1998,
n.2246). Tale indirizzo ha poi ricevuto
lavallo della Suprema Corte di Cassazione (Cass., S.S. U.U. civ., ord. 6 novembre
22 dicembre 2003, n.19667). A fondamento della propria decisione, le
Sezioni unite della Corte di Cassazione pongono, da un lato, la persistente natura
pubblica dellattività dellente pubblico, sia se svolta attraverso
lesercizio di pubbliche funzioni e lutilizzo di poteri autoritativi, sia se
posta in essere attraverso unattività disciplinata (in tutto o in parte) dal
diritto privato, dallaltro, lampiezza delloggetto del giudizio di
responsabilità innanzi alla Corte dei conti, non limitato alla sola attività
procedimentale, ma comprendente tutti i comportamenti, commissivi ed omissivi, imputabili
a dolo o colpa grave, dai quali possa derivare un danno per lo Stato o per altro ente
pubblico. In altri termini, per la Suprema Corte,
il processo di privatizzazione (avente ad oggetto sia la formula organizzativa sia il modus
operandi della P.A.) che ha massicciamente investito lamministrazione negli
ultimi anni non ha eliminato né la natura pubblica degli interessi perseguiti (sotto
varie forme ed attraverso vari strumenti) dagli enti pubblici economici né la provenienza
dalla finanza pubblica delle risorse finanziarie dai medesimi impiegate: sicché,
nonostante tali modalità organizzative e procedimentali privatistiche, lattività
dei dipendenti di tali enti costituisce, comunque, oggetto della giurisdizione della Corte
dei conti ai fini dellaccertamento delleventuale loro responsabilità
amministrativa. Lulteriore espansione della
giurisdizione verso le s.p.a. in mano pubblica non rappresenta altro che un passo
necessario, inevitabile e conseguenziale di questo medesimo percorso, nel senso di
accertare un ulteriore sostanza pubblica dietro un velo privatistico e, mutatis
mutandis un altro impiego pubblico nascosto sotto le forme di un rapporto di impiego
privato. In altri termini, il percorso
motivazionale fin qui esposto è sempre lo stesso: pubblico impiego=giurisdizione
contabile; quello che cambia di volta in volta è lidentificazione della nozione di
pubblico impiego, il cui ambito si allarga pian piano. 2.6.1. Accanto a
questo, che ripeto è il percorso logico-motivazionale più agevole e che più corrisponde
alle costruzioni dogmatiche da noi compiutamente metabolizzate per una pratica antica, ce
ne sono altri, più difficili da percorrere e pregni di maggiori pericoli ma sicuramente
più affascinanti e, forse, gravidi di maggiori e utili sorprese. Un argomento, di natura
sistematica, a favore della sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti sulle
s.p.a. miste, evidenziato dalla dottrina con riferimento alla RAI s.p.a., è costituito
dallespletamento presso molte di queste società del c.d. controllo concomitante
(disciplinato dallart.12 della legge 259/58 e, come abbiamo appena ricordato,
considerato legittimo dalla Corte costituzionale) da parte di un consigliere della Corte
dei conti. Tale tipologia di
controllo coinvolge gli enti beneficiari di apporti pubblici di carattere patrimoniale in
capitale, beni o servizi ovvero beneficiari di concessione di garanzia finanziaria
pubblica, si estrinseca non solo nella delibera che analizza le regolarità dei conti
consuntivi e dei bilanci degli enti, ma, per lappunto, anche attraverso la
partecipazione diretta agli organi di amministrazione o revisione di un magistrato della
Corte dei conti, e tende alla tutela della finanza pubblica lato sensu intesa. Ciò posto,
lassenza della giurisdizione contabile di responsabilità sul medesimo ente su cui
viene esercitato una simile controllo pare unincoerenza sistematica perché non
consente a posteriori la repressione di quelle medesime inefficienze e lesioni al
patrimonio erariale alla cui prevenzione tende invece il controllo concomitante. 2.6.2. Inoltre,
circostanza questa di particolare rilievo nellambito della giurisdizione contabile,
deve evidenziarsi come essendo dette s.p.a. massicciamente partecipate dallo Stato, una
notevole parte del loro patrimonio sociale risulta essere stato sottoscritto con denaro
pubblico; ne consegue il dovere della magistratura contabile di assicurare la corretta e
sana gestione di tali risorse pubbliche. A tal proposito, può
essere utile ricordare come una recente sentenza della Corte dei conti, (C. conti, sez.
Molise, 7 ottobre 2002, n.234), abbia superato il criterio della sussistenza di un
rapporto di servizio per lincardinazione della giurisdizione della Corte dei conti
ed abbia individuato proprio nella natura pubblica delle risorse finanziarie in relazione
alle quali si configura il danno di cui alla pretesa risarcitoria, il presupposto per
lincardinazione della stessa giurisdizione, operando così un passaggio dalla
responsabilità amministrativa dei soli amministratori e dipendenti pubblici per il danno
patrimoniale da essi determinato alle finanze dellamministrazione di appartenenza in
relazione alla violazione di obblighi di servizio, alla responsabilità finanziaria,
intesa come una generale forma di responsabilità patrimoniale per danno alle pubbliche
finanze in cui possono incorrere tutti i soggetti che abbiano maneggio o che utilizzino
pubbliche risorse, e che si configura, in via generale, in relazione alla violazione degli
obblighi nascenti in capo al soggetto stesso dalla finalizzazione delle risorse pubbliche. In particolare, i
giudici della Sezione molisana della Corte dei conti, nel respingere leccezione di
difetto di giurisdizione sollevata dal difensore di un soggetto convenuto in giudizio
nella sua qualità di Presidente di una Società cooperativa privata che aveva beneficiato
di alcuni finanziamenti statali e con riferimento ai quali il Procuratore regionale della
Corte dei conti riteneva essersi configurato un danno patrimoniale per lerario, in
relazione al fatto che nei confronti dello stesso mancava
quellindefettibile rapporto di servizio necessario ai fini della affermazione della
giurisdizione della Corte dei conti, discostandosi dal tradizionale orientamento
giurisprudenziale che vede nel rapporto di servizio il presupposto per linsorgenza
della responsabilità patrimoniale e per la conseguente incardinazione della giurisdizione
del giudice contabile, hanno affermato che alla luce della evoluzione
dellordinamento della pubblica amministrazione iniziata a partire dagli anni
90 attraverso il processo di privatizzazione e di aziendalizzazione della stessa
avviato con il d.lgs. 3 febbraio 1993, n.29 (che ha disposto, in particolare, la
privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni),
proseguito con il d.lgs. 31 marzo 1998, n.80 (che ha affermato, fra laltro, la
giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie in materia di rapporto di lavoro
con le amministrazioni pubbliche) e con il d.lgs. 30 luglio 1999, n.286 (che ha riordinato
i controlli interni nelle amministrazioni pubbliche), ed esitato nella approvazione del
d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, recante Norme generali sullordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ai fini della affermazione della
giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa, che
trova il suo fondamento nellart.102, comma 2, della Costituzione (La Corte dei
conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate
dalla legge), assume rilievo non tanto lelemento formale della qualificazione
soggettiva del soggetto chiamato in giudizio innanzi alla Corte dei conti e il rapporto di
servizio fra il soggetto stesso e lamministrazione danneggiata, quanto
lelemento sostanziale della qualificazione oggettivamente pubblica delle risorse
finanziarie gestite dal soggetto convenuto in giudizio e in relazione alle quali si
configura il danno patrimoniale di cui alla pretesa risarcitoria oggetto del giudizio. Lascio alla Vostra
riflessione le opportune considerazioni circa gli sviluppi di questa tesi con particolare
riferimento alla giurisdizione della Corte sui privati che, in qualsiasi modo ed
indipendentemente dalla prova di un loro inserimento nellattività pubblica, vengano
a danneggiare lerario pubblico in concorso con un pubblico dipendente. Il problema si sta
cominciando a porre con il moltiplicarsi di ipotesi di affidamento a società di c.d. global
service di compiti e funzioni a volte chiaramente pubblicistiche a volte meramente
limitrofe ad esse, in ogni caso finanziate con denaro pubblico ovvero nei casi di
consulenze affidate a ex dipendenti poi andati in pensione. Finora il problema si
è risolto optando per una delle due soluzioni: o si ritiene che il danno debba essere
risarcito integralmente dal dipendente pubblico che abbia concorso a causarlo ovvero si
cerca la prova dellinserimento del privato nellapparato organizzativo
dellamministrazione. La prima soluzione che
consentitemi la battuta assomiglia al principio del diritto matrimoniale (che ho
frequentato per qualche anno) secondo il quale le colpe delladulterio non possono
gravare sullamante ma solo sul coniuge, in quanto legato dal vincolo
negoziale del matrimonio, lascia un pò lamaro in bocca, perché a volte
se non si concretizza anche una fattispecie penale equivale ad una patente
di impunità per il privato. La seconda soluzione,
certamente più corretta sia dal punto di vista dottrinale che sostanziale, non è sempre
percorribile. Valga per tutti il caso
in cui il consulente infedele non ha operato in alcun modo né fatto alcunché (tranne,
ovviamente, percepire il compenso pattuito e non giustificato): diviene arduo motivare
circa il suo inserimento nellapparato della P.A. Ed allora vada per la
tesi eretica: la Corte ha giurisdizione sulle controversie inerenti laccertamento ed
il risarcimento del danno arrecato da chiunque al patrimonio pubblico. Faccio solo notare che
la trasmigrazione di un soggetto dalla giurisdizione che dovrebbe competergli ad
unaltra, in ragione del collegamento fattuale con un altro soggetto sottoposto ad
una diversa giurisdizione, è già prevista dallordinamento: lart.13, 2° co.,
c.p.p. dispone che Fra
reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera soltanto quando il
reato comune è più grave di quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti
dall'articolo 16 comma 3. In tale caso, la competenza per tutti i reati è del giudice
ordinario. Parimenti conosciuta
dallordinamento è lipotesi in cui un soggetto sia soggetto ad una normativa
diversa eventualmente più severa in ragione della connotazione
pubblicistica di un proprio sodale (si veda il caso di concorso dellextraneus nel
reato proprio del pubblico dipendente). Anche qui un breve
inciso. Nonostante il brusco
arresto costituito dalla sentenza 204/2004 della Corte costituzionale, limpianto di
riparto di giurisdizione per blocchi di materie sta iniziando a prendere piede nel nostro
ordinamento, magari non nella forma ipotizzata dal Legislatore del 1998 e poi del 2000 ma,
quanto meno, sub specie di approccio al problema del riparto sotto un profilo
sostanziale e non più meramente formale. In tal senso, può
essere utile e, a scanso di equivoci e mistunderstending, chiarisco che
quando parlo di utilità mi riferisco al vantaggio che ne ricaverebbe non tanto
listituto ma la collettività che vedrebbe ampliati gli spazi di manovra di un
giudice professionalmente preparato a svolgere il ruolo di custode della finanza pubblica
esplorare fino in fondo i confini della giurisdizione della Corte legandone
loggetto al dato sostanziale dellutilizzo del denaro, seguendolo nei suoi
mille rivoli, meandri e- proseguendo nel paragone omerico trasformazioni. Non
può che essere accolta con soddisfazione una recentissima pronuncia della sezioni unite
civili di Cassazione (Cass. S.S.U.U. 1° marzo 2006, n. 4511),
che conformemente alle tesi espresse nella citata sentenza della sezione molisana
della Corte - afferma che: a) è tutto irrilevante il titolo in base al quale la gestione
del pubblico denaro è svolta, potendo consistere in un rapporto di pubblico impiego o di
servizio, ma anche in una concessione amministrativa od in un contratto privato; b) il
baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato
dalla qualità del soggetto (che può ben essere un privato od un ente pubblico non
economico) alla natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicché ove il privato, per
sue scelte, incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla Pubblica
Amministrazione, alla cui realizzazione egli è chiamato a partecipare con l'atto di
concessione del contributo, e la incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento
dalle finalità perseguite, egli realizza un danno per l'ente pubblico (anche sotto il
mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare
alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall'ente pubblico con
il concorso dello stesso imprenditore), Un breve post-dictum:
nel complessivo quadro di riorganizzazione che sta investendo la magistratura ordinaria e,
in particolare la Corte di cassazione, si potrebbe pensare ad una riorganizzazione della
sua funzione di giudice della giurisdizione, da svolgere in una composizione mista che
veda presenti anche gli esponenti delle altre magistrature, così da fornire alla Suprema
Corte uno sguardo più completo sulla problematiche da esaminare. 2.7. Se si concorda in
ordine alla sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti sulle s.p.a. controllate
da enti pubblici, la medesima giurisdizione deve ritenersi estesa anche alle relative
società controllate. In via preliminare,
può essere utile ricordare come il novello Capo IX del Titolo V del Libro V del codice
civile, intitolato alla Direzione e coordinamento di società abbia ratificato
e codificato gli stretti vincoli che legano tra loro le società appartenenti ad uno
stesso gruppo e, in particolare, le società controllate con le relative controllanti. La pregnanza di un simile collegamento,
ai fini dellindividuazione dei confini della giurisdizione contabile, non è ignota
alla giurisprudenza contabile.
Difatti, in una recente pronuncia (C.
conti, sez. Lombardia, sent. 1198 del 24 ottobre 2003) si è affermato che la
giurisdizione della Corte dei conti si estende anche allaccertamento degli eventuali
illeciti amministrativi-contabili posti in essere da amministratori o dipendenti
dellholding esercitante il controllo sulla società concessionaria, in
quanto, nonostante lalterità formale dei due soggetti, la prima esercita il potere
decisionale sugli atti posti in essere dalla seconda.
Ovviamente, tale legame tra controllante
e controllata non può essere a senso unico, ma impone, necessariamente, una
corrispondenza biunivoca, sicché appare irrazionale negare alla seconda la natura che si
è inteso attribuire alla prima. In tal senso, deve ricordarsi che il
Consiglio di Stato, nella già ricordata sent. 4711/2002 (quella sulla golden share),
ha affermato che lo svolgere, da parte di una s.p.a., di unattività
strettamente funzionalizzata ai bisogni della società controllante, che, a sua volta, è
organismo di diritto pubblico, determina il partecipare della prima alle stesse finalità
della seconda, anche sotto il profilo del soddisfacimento di bisogni di interesse
generale, con la conseguenza che alla s.p.a. controllata va ascritta la qualifica di
organismo di diritto pubblico. Sulla base di tali argomentazioni, in
una recente sentenza (C. conti, sez. Lombardia, 22 febbraio 2006, n. 114) è stata
affermata la sussistenza della giurisdizione di responsabilità della Corte dei conti
nelle controversie volte allaccertamento di illeciti erariali posti in essere da
dipendenti di s.p.a. partecipate da enti pubblici ovvero di s.p.a. controllate dalle
medesime. 3. Lefficacia interruttiva del
termine di prescrizione dellazione di responsabilità amministrativo-contabile della
costituzione di parte civile dellamministrazione danneggiata.
Comè noto, il diritto al
risarcimento del danno erariale si prescrive in
ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso,
ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta
(art.1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n.20).
Tenuto conto della brevità del termine
di prescrizione quinquennale - rispetto sia ai normali tempi di attivazione delle
amministrazioni nelle denunce damni alla Corte dei conti sia a quelli necessari
alla Procura presso la stessa per addivenire alla formulazione di unipotesi di
responsabilità erariale (di consistenza tale da giustificare, quanto meno, linvio
di un invito a dedurre) - assumono unimportanza capitale i relativi atti di
interruzione del termine medesimo, diversi tra loro per tipologia e caratteristiche.
Da un lato, viene in evidenza
latto di messa in mora inviato al presunto responsabile da parte
dellamministrazione danneggiata, seguito dallintroduzione, da parte della
medesima amministrazione, di un giudizio civile finalizzato al risarcimento del danno
ovvero, in alternativa, dalla sua costituzione di parte civile nel giudizio penale;
dallaltro lato, oltre alla notifica dellatto di citazione da parte della
Procura della Corte, si ritiene dotato di efficacia interruttiva anche la notifica
dellinvito a dedurre, ove questo sia formulato in modo tale da essere dotato di
tutti gli elementi richiesti per produrre siffatto effetto ai sensi degli artt.1219 e 2943
c.c. (C. conti, S.S.R.R., 27 gennaio 2004, n.1). Tutti questi atti, per poter
interrompere il decorso del termine prescrizionale, devono, ovviamente, esplicitare la
volontà di far valere il diritto al risarcimento del danno erariale, chiaramente indicato
con riferimento ai presupposti ed agli elementi costitutivi della relativa responsabilità
(C. conti, sez. II, 5 giugno 2002, n.180/A).
Ad ogni modo, il fatto che la costituzione di parte civile da parte dellamministrazione danneggiata determini linterruzione del decorso prescrizionale anche nei confronti della Procura della Corte dei Conti è tesi comunemente condivisa dalla dottrina e dalla giurisprudenza giuscontabile. Indubbio interesse riveste una recente pronuncia delle sezioni centrali dappello (C. conti, sez. III, 10 settembre 2003, n.383/A) che, pur riconoscendo lefficacia interruttiva del termine prescrizionale della costituzione di parte civile dellamministrazione danneggiata, limita temporalmente gli effetti di tale atto; difatti, secondo la citata sentenza, la costituzione di parte civile dispiegata dall'ente danneggiato nel processo penale comporta per l'azione di responsabilità amministrativo-contabile un'interruzione non permanente, ma soltanto istantanea. Tale tesi, seppure ricca di notevoli spunti argomentativi, suscita dei dubbi. Difatti, una volta ammessa la natura interruttiva dellatto di costituzione di parte civile realizzato dallamministrazione, non possono disconoscersi gli effetti che ne discendono automaticamente, in virtù del secondo comma dellart.2945 c.c., in forza del quale se linterruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dellart.2945 c.c. (e cioè gli atti con cui si inizia un giudizio ovvero si propone una domanda nel corso di un giudizio già iniziato), la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. Allo stato, tale effetto appare negato
da ununica sentenza del giudice contabile (C. conti, sez. Lombardia, 24 ottobre
2003, n.1198); ciò nonostante, pare utile approfondire la tesi su cui si fonda tale
pronuncia, anche al fine di chiarire meglio i rapporti tra lazione di
responsabilità erariale e la costituzione di parte civile nel giudizio penale da parte
dellamministrazione danneggiata, nonché illustrare ulteriormente sia la nozione di
danno erariale sia i confini della giurisdizione contabile.
3.1. Il punto di partenza di siffatta
tesi è una riflessione su uno dei principi generali del diritto civile, quello per il
quale la prescrizione può essere interrotta dal titolare del diritto con un atto di
esercizio dello stesso (allinterruzione della prescrizione da parte del titolare è,
infatti, intitolata la rubrica dellart.2943 c.c.).
Difatti, accanto allipotesi
disciplinata dallart.2944 c.c. (riconoscimento del diritto da parte di colui contro
il quale il diritto medesimo può essere fatto valere), il codice civile conosce
laltra ipotesi di interruzione del termine prescrizionale, linterruzione a parte creditoris e, cioè, quella nella quale
lidentità del soggetto abilitato a interrompere - con un proprio atto - il decorso
del termine prescrizionale coincide con quella del titolare del diritto soggetto a
prescrizione.
Per converso, la serie di atti
interruttivi del termine di prescrizione dellazione di responsabilità
amministrativo-contabile sopra descritti si contraddistingue per la duplicità dei
soggetti abilitati a porli in essere: lamministrazione danneggiata e il Procuratore
(regionale o generale) presso la Corte dei conti.
Ovviamente, non sorprende il fatto in
sé della mera pluralità dei soggetti legittimati (riscontrabile in tutte le ipotesi di
pluralità di creditori) ma la correlata conseguenza della necessaria identità del
diritto riconosciuto in capo ad ognuno dei due distinti soggetti.
Difatti, se si tratta di diritti
distinti, latto interruttivo posto in essere dallamministrazione può
(legittimamente) interrompere il termine prescrizionale relativo allesercizio del
diritto al risarcimento del danno civile ma non può incidere affatto su quello inerente
il danno erariale.
Per converso, affermare che i descritti
atti (sia quelli dellamministrazione danneggiata - messa in mora, introduzione del
giudizio civile, costituzione di parte civile nel giudizio penale sia quelli della
Procura - notifica dellinvito a dedurre e notifica dellatto di citazione)
abbiano la medesima efficacia interruttiva (con particolare riferimento al termine
quinquennale di prescrizione per lesercizio dellazione di responsabilità
contabile), equivale ad affermare che entrambi i soggetti sono titolari del medesimo
diritto al risarcimento del danno, ovvero ancora, che il danno civile e quello erariale si
equivalgono non solo sotto il profilo materiale (identità nel quantum) ma anche sotto quello ontologico e
sostanziale.
3.2. Una simile affermazione non è
altro che la logica conclusione cui si giunge se si afferma lidoneità della
costituzione di parte civile dellamministrazione danneggiata, nel giudizio penale,
ad interrompere il termine prescrizionale per lintroduzione dellazione di
risarcimento del danno erariale e costituisce, infatti, il supporto motivazionale su cui
poggiano diverse pronunce che tale tesi condividono ed esplicitano.
Emblematica in tal senso è la seguente
massima delle Sezioni Riunite della Corte dei conti: Nel giudizio di responsabilità amministrativa per
danno la costituzione di parte civile nel processo penale determina l'interruzione del
termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, stante l'identità del
danno posto a sostegno della pretesa fatta valere nell'ambito del giudizio penale e
dell'azione di responsabilità amministrativa (C. conti, S.S.R.R., 18 marzo 1996, n.14/A ). Se, invece, si ritiene che le due
tipologie di danno non coincidano, dovrà convenirsi sullinidoneità degli atti
posti in essere dallamministrazione danneggiata ad interrompere il termine
prescrizionale per lavviamento dellazione di responsabilità erariale.
Occorre, infatti, distinguere la
responsabilità civile, nascente dalla violazione degli obblighi (contrattuali o
extracontrattuali) gravanti sui consociati, dalla responsabilità
amministrativo-contabile, avente natura, genesi e ratio
ontologicamente diverse.
Comè a tutti noto, la natura
giuridica della responsabilità amministrativo-contabile è particolarmente controversa.
Parte della dottrina e della
giurisprudenza, pur inquadrandola allinterno della responsabilità civile e, più
specificamente contrattuale, ne evidenzia le peculiarità (la personalità della
responsabilità; la limitata trasmissibilità agli eredi dellobbligo risarcitorio;
lesclusione della responsabilità per i fatti commessi con colpa lieve).
Infatti, la responsabilità
amministrativo-contabile, seppur formalmente contigua alla responsabilità contrattuale,
in quanto nascente nellambito del rapporto di pubblico servizio, appare
strutturalmente più vicina a quella aquiliana (il danno non è dato dal valore
patrimoniale dellobbligazione inadempiuta e viene imputato al responsabile in quanto
collegato, in virtù di un nesso causale, alla sua azione od omissione) ed assolve spesso
ad una funzione sostanzialmente sanzionatoria più che riparatoria.
Proprio in ragione di tali specificità,
altra dottrina teorizza la riconducibilità della responsabilità erariale
nellambito del diritto pubblico, attribuendole una natura prevalentemente
sanzionatoria; in tal senso, si è fatto leva sulla specificità del potere riduttivo,
inteso come strumento per la determinazione in concreto della sanzione pecuniaria. La caratterizzazione in senso
sanzionatorio della responsabilità amministrativa pare essere stata di recente
enfatizzata dagli artt. 63 e 248 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267 (testo unico degli enti
locali). La prima norma vieta di assumere la
carica di sindaco, presidente della Provincia, consigliere comunale, provinciale o
circoscrizionale a quanti, per fatti compiuti allorché erano amministratori o impiegati,
rispettivamente, del Comune o della Provincia ovvero di istituto o azienda da essi
dipendente o vigilato, siano stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati
responsabili verso l'ente, istituto od azienda e non abbiano ancora estinto il debito;
laltra disposizione fa divieto di espletare lincarico di assessore, di
revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti,
istituzioni ed organismi pubblici e privati, a quanti siano stati riconosciuti
responsabili, anche in primo grado, di danni da loro prodotti, con dolo o colpa grave, nei
cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, ove la Corte dei conti,
valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, abbia accertato che
questo è stato diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali detti
amministratori sono stati riconosciuti responsabili (art.248 cit.). Viene, pertanto, sostenuto che la
responsabilità amministrativa rappresenti unautonoma forma di responsabilità,
sicuramente di diritto pubblico ma di tipo complesso, connotata da fondamenti ed elementi
di oggettiva peculiarità, con aspetti non solo tipici del risarcimento e della sanzione
ma anche della prevenzione dei fatti idonei a ledere il buon andamento dellazione
amministrativa.
A prescindere dalladesione ad una
delle suesposte tesi, si deve, comunque, rilevare la differenza esistente tra la
responsabilità civile e quella amministrativo-contabile e, di conseguenza, tra il diritto
allaccertamento delluna e dellaltra.
Difatti, attraverso laccertamento
della responsabilità civile si tende al risarcimento della lesione inferta al patrimonio
giuridico dellente; al contrario, la responsabilità amministrativo-contabile
attiene ad ogni compromissione di interessi di carattere generale del corpo sociale, ad
ogni lesione dellinteresse pubblico generale allequilibrio finanziario ed
economico dello Stato e, soprattutto, è finalizzata ad accertare quelle particolari
lesioni inferte allefficienza dellazione amministrativa, nonché alla sua
indipendenza e buon andamento.
Comè, infatti, noto,
lazione amministrativa è attività procedimentalizzata e funzionalizzata,
improntata a criteri di efficienza, economicità ed efficacia (art.97 Cost.) sicché il
danno erariale non è limitato, come nel danno civile, alla mera sommatoria algebrica tra
gli aumenti e le diminuzioni patrimoniali ma richiede unanalisi più profonda degli
esborsi effettuati, in chiave funzionale, dovendosi ritenere fonte di danno erariale
qualsiasi erogazione di denaro pubblico non finalizzato alle esigenze
dellamministrazione.
Il danno erariale, infatti, non nasce
solo dalla deminutio patrimonii ma anche dalla deminutio efficientiaae, configurandosi
come una sorta di danno da mala gestio rei publicae.
In ragione di tali finalità
pubblicistiche, il diritto di adire lautorità giudiziaria per chiedere
laccertamento di una simile responsabilità compete ad un organo pubblico
appositamente costituito, la Procura presso la Corte dei conti.
In altri termini, finché si tratta di
risarcire danni inferti inter cives (e tra
questi deve essere ricompreso anche il danno da illecito civile arrecato
allamministrazione quando riguardi diritti patrimoniali disponibili) la parte ha la
piena disponibilità dellesercizio dellazione (e sulla medesima ricade
lonere di intraprenderla nei termini e nei tempi di legge); laddove, invece, si
toccano interessi pubblici (e lesempio analogicamente più vicino è quello del
giudizio penale), tempi, modi e oneri dellazione sono affidati ad un apposito
ufficio magistratuale di elevata competenza ed esperienza, unico dominus della materia.
Prevengo unobiezione circa la
difficoltà di distinguere le due tipologie di danno.
Un criterio può essere quello
funzionale: vi è danno erariale quando il vulnus attiene allattività
connessa al fine istituzionale dellente; è danno civile quello che riguardi
attività negoziale o, comunque, meramente imprenditoriale del medesimo.
A tale proposito può essere utile il
riferimento al D.L.vo 11 novembre 2003 n.333 (Attuazione della
direttiva 2000/52/CE,
che modifica la direttiva 80/723/CEE
relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli
Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonché alla trasparenza finanziaria all'interno
di talune imprese) che impone alle imprese sulle quali i pubblici poteri esercitano in
qualsiasi modo uninfluenza dominante di tenere una contabilità separata per quelle
attività diverse dai propri fini istituzionali.
Tale normativa potrebbe
fornire un utile spunto alla distinzione tra i due tipi di illecito (e, per incidens per
delimitare la giurisdizione della Corte ove si accogliesse la teoria della c.d.
responsabilità finanziaria).
3.3. Per quanto attiene al giudizio di
responsabilità amministrativo-contabile, lunico soggetto titolare del diritto
allaccertamento della responsabilità stessa è la Procura presso la Corte dei
conti; dunque, solo agli atti posti in essere dalla medesima dovrebbe essere riconosciuto
leffetto interruttivo della prescrizione, non potendosi conferire un simile potere
ad altri soggetti.
Allamministrazione dovrebbe,
invece, competere solo la possibilità di adìre lautorità giudiziaria ordinaria
per la declaratoria del diritto al risarcimento del danno civile, dovendo, al contrario,
esserle preclusa la domanda tesa al risarcimento del danno erariale.
La consapevolezza della diversità delle
due tipologie di danno (e dei relativi giudizi) ha lentamente fatto breccia nella
sensibilità del giudice contabile.
In alcune sentenze, peraltro,
laffermazione dellautonomia dellazione contabile non è accompagnata
dalla consapevolezza della diversità ontologica del tipo di danno di cui viene chiesto il
risarcimento (al punto che si ritiene possibile il risarcimento integrale del danno
erariale innanzi al giudice ordinario).
In tal senso, si esprimono le sezioni
centrali della Corte dei conti affermando che: Nel giudizio di responsabilità
amministrativo-contabile, la costituzione di parte civile dell'amministrazione danneggiata
non preclude l'autonoma azione del procuratore regionale ed il risarcimento del danno in
sede penale determina la carenza d'interesse, con improcedibilità dell'azione, o la
cessazione della materia del contendere solo quando ristora completamente il danno
quantificato in sede contabile. (C. conti, sez. I, 3 aprile 2003, n.116/A).
In detta pronuncia, laffermazione
dellautonomia del giudizio contabile rispetto a quello ordinario - non è
accompagnata da quella della sua esclusività, quanto ad accertamento e condanna al
risarcimento del danno erariale; questultimo, inoltre, non viene ritenuto
ontologicamente difforme da quello civile, sicché tra i due giudizi risarcitorî viene
ammessa una completa alternatività, sul presupposto delleventuale differenza
quantitativa, ma non anche qualitativa, tra le due tipologie di risarcimento. In
altre pronunce, invece, laffermazione dellautonomia e della specificità del
giudizio di accertamento della responsabilità erariale è più netta. Si
vedano, sul punto, le seguenti recenti sentenze della prima sezione centrale: Le azioni di responsabilità amministrativa e contabile
non divengono inammissibili per sopravvenuto difetto d'interesse a seguito della
costituzione dell'amministrazione danneggiata come parte civile nel processo penale,
attesa la diversità delle situazioni giuridiche soggettive spettanti, pur riguardo a
fatti illeciti materialmente identici, all'ente danneggiato ed al p.m. contabile.
(C. conti, sez. I, 16 giugno 2003, n.210/A; C. conti, sez. I, 3 aprile 2003, n.116/A; C.
conti, sez. I, 18 febbraio 2002, n.48/A; C. conti, sez. I, 11 febbraio 2002, n.45/A). Il difetto di giurisdizione del giudice contabile non
può derivare dalla transazione intervenuta tra il responsabile e l'amministrazione
costituitasi parte civile in giudizio penale, in quanto quest'ultima è soggetto non
legittimato all'azione di responsabilità amministrativo contabile posto a tutela
dell'interesse generale alla conservazione ed alla corretta gestione dei beni e dei mezzi
economici pubblici, il cui esercizio, di esclusiva competenza del Procuratore della Corte
dei conti, è per sua natura indisponibile (C. conti, sez. I, 6 giugno 2003,
n.187/A). Difatti,
linteresse pubblico (a differenza di quello privato) non può ritenersi soddisfatto
a seguito dellintegrale recupero delle somme idonee a risarcire il danno inferto al
patrimonio dellamministrazione, perché richiede sempre e comunque
laccertamento delle condotte causative del danno medesimo e la relativa loro censura
e condanna, al fine di sanzionare i comportamenti illegittimi e consentirne la
prevenzione. Si
è, infatti, appena visto come talune norme fanno derivare dalla condanna della Corte dei
conti la sanzione dellineleggibilità alla carica di sindaco, presidente della
Provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale (e, dunque, una pesante
limitazione di un diritto costituzionale, quale quello a concorre alla vita politica del
proprio Paese). 3.4. Se, peraltro, viene correttamente
affermato che lamministrazione non può transigere la lite (sempre con riferimento
al danno erariale) deve necessariamente ritenersi che la medesima non possa neanche
disporre del diritto controverso e, dunque, porre in essere un valido atto interruttivo
della prescrizione. Laffermazione dellautonomia
sia del danno erariale che del relativo giudizio rispetto alle speculari ipotesi di danno
e giudizio civile, costituisce la necessaria premessa per disconoscere effetto
interruttivo, ai limitati fini dellesercizio dellazione di responsabilità,
agli atti (giudiziali o extragiudiziali) posti in essere dallamministrazione
danneggiata.
In tal senso la Corte dei conti si è
espressa non solo con la ricordata sentenza della sezione lombarda ma anche con la citata
coeva sentenza delle sezioni centrali (quella sulleffetto interruttivo istantaneo):
Esercitando l'azione di responsabilità, della
quale è titolare esclusivo, il P.M. contabile non può ritenersi sostituto processuale o
rappresentante dell'ente danneggiato, cui compete il diritto risarcitorio che ha - d'altra
parte - natura e contenuti diversi dall'azione di responsabilità; ne consegue che la
costituzione di parte civile dispiegata dall'ente danneggiato nel processo penale comporta
per l'azione di responsabilità amministrativo-contabile un'interruzione non permanente,
ma soltanto istantanea. La costituzione di parte
civile nel processo penale, avente a oggetto gli stessi fatti su cui si fonda la
responsabilità amministrativo-contabile, determina per l'amministrazione danneggiata
anche l'effetto sospensivo di cui all'art. 2945 comma 2 c.c., che peraltro non opera a
favore del requirente contabile nel distinto giudizio che si celebra innanzi alla Corte
dei conti, poiché egli agisce per un interesse proprio (e nell'esercizio di un proprio
autonomo e correlato diritto) alla tutela dell'integrità dell'ordinamento giuridico,
compromesso dalle condotte antidoverose dei pubblici dipendenti. (C. conti, sez.
III, 10 settembre 2003, n.383).
A prescindere dalla condivisibilità o
meno dellaffermazione della natura temporanea o permanente delleffetto
interruttivo del termine prescrizionale da attribuire alla costituzione di parte civile
nel giudizio penale da parte della amministrazione danneggiata, ciò che colpisce in tale
pronuncia della sezione centrale è la netta e radicale affermazione dellontologica
alterità tra la funzione (recuperatoria) dellazione intrapresa
dallamministrazione danneggiata e quelle (recuperatoria ma anche sanzionatoria)
posta in essere dal P.M. contabile. 3.5. Lanalisi fin qui condotta
necessita di un brevissimo (ma doveroso) accenno alle ricadute di tale tesi
sullindividuazione del criterio di riparto tra la giurisdizione contabile e quella
ordinaria. Sul presupposto che il danno di cui si
discute in sede civile (ovvero, in ipotesi di costituzione di parte civile, nel giudizio
penale) e quello oggetto del giudizio innanzi alla Corte dei conti sia il medesimo, la
Corte di Cassazione ha sempre dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di
giurisdizione - proposto per sostenere che la Corte dei conti, per effetto di costituzione
dell'amministrazione come parte civile nel processo penale contro il funzionario, non
possa pronunciarsi su tale responsabilità - ritenendo che la relativa questione è inerente non ai limiti esterni
delle attribuzioni giurisdizionali della Corte dei conti, ma ai modi ed ai tempi di
esercizio delle attribuzioni medesime in riferimento alla proponibilità o proseguibilità
dell'azione di responsabilità contabile
(recentior Cass. civ., S.S. U.U.,
23 novembre 1999, n.822).
In altri termini, la Suprema Corte
(partendo dal presupposto dellidentità tra il danno erariale e quello civile), ha
sempre ritenuto che la giurisdizione nei giudizi risarcitorî spetti a quello dei due
giudici (ordinario o contabile) adìto per primo. Difatti, per il giudice della
giurisdizione, una simile questione evidenzia
non una questione di giurisdizione ma una questione afferente ai limiti della
proponibilità della domanda avanti al giudice contabile (e, quindi, concerne i limiti
interni della sua giurisdizione), sotto il profilo dell'esercizio di analoga azione
risarcitoria avanti al giudice penale e del conseguente pericolo di violazione del
principio del "ne bis in idem" (che concerne un error in iudicando). Tale affermazione palesa chiaramente la
ritenuta identità concettuale tra i due danni: in caso contrario (in caso, cioè, di
radicale differenza tra i due illeciti), non potrebbe mai esserci bis in idem", trattandosi di giudizi distinti, ciascuno teso
allaccertamento di una specifica ipotesi di illecito. La citata giurisprudenza di Cassazione,
peraltro, è largamente condivisa anche dalla Corte dei conti, che in maniera unanime
afferma che la preclusione dell'azione
di responsabilità amministrativo-contabile, che conseguirebbe alla costituzione
dell'amministrazione danneggiata come parte civile nel processo penale, non è
prospettabile come questione di giurisdizione (sempre Cass. civ., S.S. U.U.,
23 novembre 1999, n.822). 3.6. Inoltre, tale indirizzo della
Cassazione è considerato ampiamente suffragato da una speculare giurisprudenza del
giudice delle Leggi. Perfettamente in termini, e
sufficiente a suffragare il citato orientamento della Suprema Corte, sembrerebbe la
seguente pronuncia del giudice costituzionale, secondo la quale è infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art.26 c.p.p. nella parte nella quale preclude al procuratore generale
presso la Corte dei conti l'esercizio dell'azione di responsabilità contro il pubblico
dipendente condannato dal giudice penale con sentenza, che abbia anche liquidato a suo
carico il danno da reato subito dall'amministrazione costituitasi parte civile, in
riferimento agli artt. 3, 25 e 103 cost. (Corte cost., 7 luglio
1988, n.773). Tale pronuncia costituisce applicazione
alla questione de quo di un consolidato indirizzo del giudice costituzionale,
secondo il quale la giurisdizione della Corte dei conti nelle materie di contabilità
pubblica ha una portata solo tendenzialmente generale, necessitando di volta in volta di
una individuazione legislativa, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.
La medesima Corte costituzionale (Corte
cost. sent. 30 dicembre 1987, n.641), nella stessa sentenza con la quale escluse
lillegittimità costituzionale dellart.18 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
nella parte in cui sottrae alla giurisdizione contabile la responsabilità dei pubblici
dipendenti per danni arrecati allambiente nellesercizio delle proprie
funzioni, affermò che innanzi al comportamento illecito dei pubblici funzionari nei
confronti della P.A. risultano lese situazioni di diritto soggettivo, che sono di regola
devolute alla cognizione del giudice ordinario, mentre solo per alcune materie ed in
presenza di una interposizio legislatoris rispettosa
del riparto costituzionale tra le diverse giurisdizioni, viene riconosciuta la competenza
della Corte dei conti.
Tale sentenza della Corte è sempre
stata pacificamente interpretata nel senso di ritere che lindividuazione
dellambito della giurisdizione contabile, tutelato dallart.103 Cost.,
necessiti di una specifica attribuzione legislativa.
3.6.1. Pur non essendo questa la sede
adatta ad un esame approfondito della giurisprudenza costituzionale sul criterio di
riparto delle giurisdizioni contabile ed ordinaria, pare però opportuna una precisazione. Nella medesima sentenza n. 641 del 1987,
la Corte ebbe ad affermare che il carattere tendenzialmente generale della giurisdizione
della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica deve essere inteso nel senso
della espansione tendenziale della giurisdizione della Corte dei Conti, ove sussista
identità di materia e di interesse tutelato, in carenza di regolamentazione specifica da
parte del legislatore che potrebbe anche prevedere la giurisdizione ed attribuirla ad un
giudice diverso. Pare capire, dunque, che laddove vi sia
identità di materia e di interesse tutelato da una preesistente normativa, si possa
affermare la giurisdizione della Corte dei conti pur in assenza di una ulteriore ed
espressa indicazione del legislatore.
3.6.2. Ma anche a voler tener ferma
linterpretazione consolidata della giurisprudenza costituzionale - e, dunque, a
ritenere sempre necessario, a fini dellindividuazione della giurisdizione contabile,
lintervento del legislatore a guardar bene tale interpositio legislatoris a tutela della
giurisdizione esclusiva contabile per il giudizio di risarcimento del danno erariale
esiste già.
In primo luogo, occorre sgombrare il
campo dallostacolo apparente costituito dalla citata sentenza della Corte costituzionale,
n.773/1988, ampiamente superata dal Legislatore che, dopo tale pronuncia, ha
abolito qualsiasi subordinazione del giudizio contabile rispetto a quello penale,
affermando lassoluta autonomia dei due giudizi.
Nel nuovo codice di procedura penale,
infatti, non è più rinvenibile il principio del rapporto di pregiudizialità
obbligatoria del processo penale previsto dallart.3 del codice previgente e
che formava il substrato motivazionale di tale sentenza costituzionale rispetto
agli altri processi (civile, amministrativo e contabile), ma viene affermato il principio
dellautonomia e separatezza dei singoli giudizi civili e amministrativi-contabili di
danno, al fine di realizzare la massima celerità dello svolgimento del processo.
In particolare, il Legislatore ha
previsto che listituto della sospensione necessaria si applichi in casi limitati e
particolari (art. 75, terzo comma, c.p.p.) e, nel contempo, ha disciplinato puntualmente i
rapporti tra il giudizio penale ed il giudizio civile o amministrativo in termini di
effetti del giudizio penale sugli altri giudizi (artt. 651, 652 e 654 c.p.p.).
A queste norme vanno aggiunte le già
ricordate disposizioni previste dagli artt.3 e 7 della legge 97/2001 e art.129 disp. att.
c.p.p. Ma, soprattutto, il Legislatore ha da
tempo e più volte chiarito che spetta alla Corte dei conti laccertamento della
responsabilità amministrativa e contabile dei pubblici dipendenti. Il capo VII del titolo I del R.D. 18
novembre 1923, n.2440 (nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato) dedica sei articoli alla responsabilità dei pubblici
funzionari (artt.81-86). In particolare, mentre lart. 81 si
occupa della responsabilità contabile, il successivo art.82 disciplina la responsabilità
amministrativa. Lart.82, del R.D. 2440/1923, con
una formulazione parzialmente simile a quella poi adoperata dallart.2043 c.c.,
recita: L'impiegato che per azione od
omissione, anche solo colposa, nell'esercizio delle sue funzioni, cagioni danno allo
Stato, è tenuto a risarcirlo. Quando l'azione od omissione è dovuta al fatto di più
impiegati, ciascuno risponde per la parte che vi ha presa, tenuto conto delle attribuzioni
e dei doveri del suo ufficio, tranne che dimostri di aver agito per ordine superiore che
era obbligato ad eseguire. Lart.1, co. 1°, della legge 14
gennaio 1994, n.20, (disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti), modificato dall'art.2 del D.L. 23 ottobre 1996, n.543, convertito in legge 20
dicembre 1996, n.639, ha successivamente disposto che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla
giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e
limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave. È interessante notare come nella
ricordata ordinanza di Cassazione (Cass. civ.
S.S. U.U., ord. 22 dicembre 2003 n.19667) che ha riconosciuto la giurisdizione della Corte
dei conti nei confronti di amministratori e dipendenti di enti pubblici economici si
riconosce espressamente (seppure con un pó di ritardo) che la legge 20/1994 costituisce
la necessaria interpositio legislatoris che consente tale estensione di
giurisdizione. Chissà se
con un ulteriore sforzo il giudice della giurisdizione riesca a leggere ancora meglio
quella norma e a ricavarne ulteriori significati, atti a spostare un pò più in avanti il
limite della giurisdizione. Il quadro normativo di riferimento si
completa con il richiamo al co. 1° dellart.18 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n.3
(Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato), ed al co. 2° dellart.52 del R.D. 12
luglio 1934, n.1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti). La
prima norma, relativa
alla responsabilità dell'impiegato verso l'Amministrazione, dispone che l'impiegato delle amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, è tenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivanti
da violazioni di obblighi di servizio; in forza della seconda i funzionari impiegati ed agenti, civili e militari,
compresi quelli dell'ordine giudiziario e quelli retribuiti da amministrazioni, aziende e
gestioni statali a ordinamento autonomo, che nell'esercizio delle loro funzioni per azione
od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza cagionino danno allo Stato e ad
altra amministrazione dalla quale dipendono sono sottoposti alla giurisdizione della Corte
nei casi e modi previsti dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato e da leggi speciali. La Corte, valutate le singole
responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o
del valore perduto. Potendosi,
dunque, ritenere superata la citata sentenza 773/1988 del giudice costituzionale e
potendosi rintracciare nelle citate disposizioni normative la necessaria interpositio
legislatoris, cosa osta ancora allaffermazione della declaratoria di difetto di
giurisdizione del giudice ordinario in ordine allaccertamento dellillecito
erariale? Osta
la convinzione che questo illecito e quello civile siano la medesima cosa e che, pertanto,
il diritto al risarcimento del medesimo danno possa trovare alternativamente tutela presso
due distinti giudici, dimenticando così le peculiarità del primo tipo di illecito e
confondendo il più con il meno. Una siffatta giurisprudenza può forse
essere fatta oggetto di una approfondita rilettura critica, che possa consentire
lemersione delle particolarità e specificità della giurisdizione contabile, magari
partendo proprio dallesame degli atti interruttivi del termine quinquennale di
prescrizione dellazione di responsabilità erariale. 4.
Conclusivamente, occorre riflettere sul fatto che la nostra giurisdizione si situa su un
crinale, posto a confine tra le altre giurisdizioni. Come avviene a tutti i popoli di
confine cè il rischio di appiattirsi troppo sulle abitudini dei propri vicini ma
cè anche lopportunità di prenderne le migliori virtù, amalgamandole in
qualcosa di nuovo ed originale. Indubbiamente, nessuna giurisdizione è originale e
versatile quanto quella contabile. Lesercizio della giurisdizione contabile,
infatti, richiede necessariamente non solo la profonda conoscenza delle altre ripartizioni
del diritto (civile, penale, amministrativo), ciascuna oggetto specifico
dellattività delle altre giurisdizioni, ma anche una specifica e particolare
sensibilità verso gli aspetti economico-finanziari e funzional-gestionali della macchina
amministrativa. La cura ed il rafforzamento dei relativi
ambiti di giurisdizione esclusiva non mira, ovviamente, ad una sterile ricerca di nuovi
spazi giurisdizionali ma è finalizzata a consentire, in pieno spirito istituzionale, la
conoscenza di tale delicata materia da parte del giudice più adatto, per cultura e
formazione, a conoscerla e valutarla. Luigi Caso
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