La disciplina dell’affidamento di incarichi di progettazione nelle amministrazioni pubbliche alla luce della influenza del diritto comunitario

di Aldo Carosi, magistrato della Corte dei Conti

 

Sommario: 1. Premessa; 2.La tendenza espansiva dei principi comunitari nella disciplina degli appalti nazionali; 3. I principali istituti di tutela della concorrenza negli appalti pubblici; 4. Modalità di affidamento interne ed esterne della progettazione secondo la legge-quadro; 5. Alcune disposizioni comuni alle diverse modalità di affidamento esterno delle progettazioni; 6. Procedure di affidamento degli appalti di progettazione: le tre tipologie introdotte dall’art. 17 della legge-quadro; 6.1 Gli incarichi di importo inferiore ai 100.000 euro.

 

1.Premessa.

L’affidamento, da parte delle amministrazioni pubbliche, dei servizi attinenti all’architettura e  all’ingegneria nonché degli altri servizi analoghi individuati nel d.l.vo 157/95, all. I, cat. 12, è uno degli argomenti, che ha maggiormente suscitato l’attenzione del Legislatore nell’ultimo decennio.

Varie disposizioni della legge 109/94, più volte novellate fino al recente 24, comma 5, legge n. 62/05 (legge comunitaria 2004), nonché disposizioni sparse nella legislazione di settore hanno ridisegnato, anche con tendenze ondivaghe, le modalità di affidamento esterno di questi servizi.

E’ bene precisare che, fin dalla emanazione della direttiva 92/50, i servizi di architettura e di ingegneria sono stati classificati dalla disciplina comunitaria nella categoria degli appalti pubblici e, più in particolare, negli appalti di servizi. Questi ultimi sono definiti dal legislatore comunitario come contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatici, aventi per oggetto la prestazione di servizi di architettura e ingegneria[1].

Peraltro nell’ordinamento comunitario i contratti passivi stipulati dalle amministrazioni e dagli altri committenti pubblici sono qualificati come appalti e si suddividono, a loro volta, in appalti di lavori, di fornitura e di servizi.

La tripartizione non trova speculare corrispondenza nei tipi contrattuali del nostro codice civile, che sono alla base della disciplina negoziale della pubblica amministrazione. Per questo motivo, considerato che le direttive comunitarie ordinano solo i contratti superiori alla soglia di valore prefissata, a partire dagli anni settanta si è venuto stratificando un doppio regime, non solo in termini procedurali ma anche di tipologie negoziali.

Non di meno, la tendenza della normativa riguardante gli appalti nazionali sotto soglia ha subito una forte influenza dei principi e dei tipi contrattuali, emergenti dalle direttive, a loro volto attuative e traspositive dei principi del Trattato CE.

Il settore delle prestazioni di natura intellettuale è quello che probabilmente ha subito la più forte influenza sotto questo profilo, dal momento che alle tradizionali prassi amministrative di affidamento dei contratti con modalità fiduciarie, la legislazione e la giurisprudenza hanno gradualmente attribuito principi e istituti propri degli appalti di servizi.

Proprio con riguardo al recente art. 24, comma 5, della legge n. 62/05, l’analisi e la interpretazione della norma devono individuare le modalità pratiche di attuazione dei principi di diretta derivazione comunitaria (non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza), che sono prescritti per l’affidamento di incarichi di progettazione e direzione dei lavori di importo inferiore a 100.000 euro.

Tale disposizione ha eliminato in via definitiva – dopo un periodo di continue oscillazioni normative -  gli affidamenti fiduciari di progetti e altri servizi di ingegneria, introducendo criteri di scelta rispettosi dei principi di trasparenza e non discriminazione. In particolare la legge comunitaria si riferisce agli incarichi di progettazione, direzione lavori e verifica dei progetti di importo inferiore, nei primi due casi, a 100milla euro, e nell'ultimo (verifica dei progetti) a 200mila euro.

La normativa abrogata lasciava un ampio margine di discrezionalità nella scelta del contraente: l'art. 17, comma 12, legge Merloni, stabiliva che per gli incarichi di progettazione e direzione lavori di importo inferiore a 100mila euro l'affidamento potesse essere attribuito a soggetti di fiducia con determinati requisiti. La stessa regola veniva ripresa dall'art. 30, comma 6-bis, della legge n. 109/94, per gli incarichi di verifica dei progetti.

La nuova norma, invece, uniforma la disciplina dell'affidamento degli incarichi di progettazione, direzione lavori e verifica dei progetti, stabilendo che la scelta del contraente avvenga in base ai principi di non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento, sui quali ci si soffermerà nei successivi paragrafi.

In questo modo gli incarichi di progettazione e direzione lavori sotto la soglia dei 100mila euro, e gli incarichi di verifica dei progetti sotto i 200mila euro non potranno più essere affidati su base fiduciaria.

 

2. La tendenza espansiva dei principi comunitari nella disciplina degli appalti nazionali

L'aggiudicazione degli appalti negli Stati membri, da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri organismi di diritto pubblico, è subordinata al rispetto dei principi del Trattato CE e, in particolare, ai principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento, della libera prestazione dei servizi e della libera concorrenza, nonché alle regole ad essi correlate, quali la parità di trattamento, la non discriminazione, il riconoscimento reciproco, la proporzionalità e la trasparenza.

Questi principi sono direttamente attuati dalle direttive comunitarie nel settore degli appalti con valore superiore alla soglia prefissata ma costituiscono anche canone ermeneutico e integrativo per gli altri appalti nazionali, di valore inferiore alla predetta soglia[2].

Sia pure in modo non sistematico la giurisprudenza e il legislatore nazionale si sono adeguati a questa esigenza, dando luogo ad una tendenza, concretatasi in fattispecie diverse, tra loro apparentemente eterogenee. A puro titolo esemplificativo possono essere citati:

a)             il recepimento del criterio funzionale per determinare la disciplina degli appalti misti anche sotto soglia[3], che ha comportato la modifica delle norme afferenti ai lavori pubblici, le quali affermavano il criterio quantitativo;

b)             la libertà delle forme legali e organizzative nell’esercizio dell’attività d’impresa, riscontrabile nella evoluzione degli indirizzi giurisprudenziali e nella normativa in materia di associazione di concorrenti e di subappalto (ormai liberalizzati rispetto alla disciplina vincolistica esistente nei primi anni novanta sia per gli appalti superiori che inferiori alla soglia);

c)             l’adozione di criteri di pubblicità e trasparenza, non solo nell’ambito del procedimento amministrativo, ma anche nelle procedure negoziate e paritetiche con i soggetti contraenti, ottica nella quale si inquadra anche la novella riguardante le progettazioni;

d)             l’inquadramento nello schema dell’appalto di servizi (ex direttiva 92/50) dei contratti di natura intellettuale, che vengono ora disciplinati in modo concettualmente uniforme dall’art. 17 della legge n. 109/94;

e)             l’estensione alle forniture ed ai servizi sotto soglia delle procedure di affidamento previste dalla direttiva comunitaria (D.P.R. n. 573/94);

f)               l’assimilazione di tipi contrattuali differenziati nel nostro ordinamento civilistico, quali compravendita, somministrazione e leasing finanziario nella categoria dell’appalto di fornitura;

g)             l’abrogazione degli albi nazionale e regionali dei collaudatori disposto dall'articolo 24, comma 8, legge n. 62 del 2005, in quanto pregiudizievoli alla libera concorrenza nel settore.

La modifica dell’art. 17, comma 12, della legge-quadro effettuata dalla legge comunitaria si inquadra esattamente in quest’ottica. Se, dal punto di vista della coerenza normativa, la novella in questione non solleva particolari problematiche, occorre tuttavia verificare le sue concrete implicazioni sulle modalità esecutive che i diversi committenti pubblici sono chiamati ad assicurare.

E’ infatti da sottolineare come non tutti gli istituti posti dalle norme comunitarie a presidio della concorrenza siano compatibili con una procedura semplificata, quale quella attinente a servizi di ingegneria di importo relativamente limitato. Per questo motivo, attraverso un’excursus di questi principali istituti, si può pervenire ad una soddisfacente soluzione ermeneutica in ordine ai requisiti minimi che questa procedura deve assumere per la soglia inferiore a 100.000 euro.

 

3. I principali istituti di tutela della concorrenza negli appalti pubblici

Nella attuazione dei principi di tutela della concorrenza sia il Legislatore comunitario che la Corte di giustizia hanno molto enfatizzato il ruolo delle procedure adottate dai committenti pubblici.

Sintetizzando i caratteri dominanti di queste ultime, si può dire che i cardini della concorrenza negli appalti possono essere identificati nella pubblicità, nella qualificazione professionale, concretamente riferita alla prestazione richiesta, nei criteri di aggiudicazione di natura quali-quantitativa.

La pubblicità, nella sua articolazione preventiva e successiva, risponde alla esigenza di informazione degli operatori economici, interessati alla commessa e di garanzia per la verifica del rispetto delle regole da parte del committente.

La qualificazione professionale è il crinale, lungo il quale si bilanciano l’esigenza di incentivare la massima partecipazione degli operatori economici e quella di una selezione ragionevole (alla qualificazione professionale il committente pubblico può attribuire rilevanza, purché non cumulativamente, sia a livello di standard di idoneità che  selettivo[4]).

Il criterio di aggiudicazione è il meccanismo concreto, con cui si procede all’affidamento della commessa.

L’ordinamento comunitario contempla solo due parametri: la regola del prezzo più basso e quella quali-quantitativa dell’offerta economicamente vantaggiosa, ove la valutazione economica deve essere ponderata con altri elementi quali il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo d'utilizzazione, l'assistenza tecnica, la data di consegna, il termine di esecuzione.

Nel caso degli appalti d’opera di natura intellettuale l’adozione del criterio del prezzo più basso non appare praticabile, alla luce del principio di indefettibilità dei minimi tariffari professionali. Questo preclude la possibilità di sviluppare il concorso secondo il parametro della mera economicità. Appare invece praticabile il canone misto quali-quantitativo della offerta economicamente vantaggiosa, anche se lo spazio consentito alla riduzione del prezzo è solo quello della riduzione del 20% per le progettazioni delle opere pubbliche, contenuto nella legge 155/89.

I parametri qualitativi riguardano la figura e le metodologie del progettista, a differenza di ciò che accade nel concorso di progettazione, laddove ineriscono alla soluzione tecnica prodotta dal concorrente.

Mentre per il rispetto della qualificazione professionale la disciplina vigente non sembra conferire deroghe di alcun genere, l’adozione del criterio di aggiudicazione pertiene alle sole ipotesi di affidamento concorsuale o paraconcorsuale, non essendo praticabile nelle procedure negoziate senza gara informale. Questo – come vedremo – è il carattere distintivo di alcune ipotesi applicative dell’art. 17, comma 12 della legge-quadro.

 

4. Modalità di affidamento interne ed esterne della progettazione secondo la legge-quadro.

Il vigente art. 17 della legge 109/94, che nel corso della trattazione viene denominata legge-quadro, prescrive che le amministrazioni e gli altri committenti pubblici possono usufruire, per la progettazione di lavori pubblici, delle seguenti alternative:

a)         dei propri uffici tecnici;

b)        di forme di associazione consortile nel caso di comuni, consorzi e unioni, comunità montane, aziende unità sanitarie locali, enti di industrializzazione e di bonifica;

c)         di organismi di altre pubbliche amministrazioni nei casi consentiti da particolari disposizioni normative

d)        di liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (d) , e successive modificazioni;

e)         di società di professionisti disciplinate dal comma 6, lettera a) art. 17 legge-quadro;

f)          di società di ingegneria disciplinate dal comma 6, lettera b) art. 17 legge;

g)         di raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti precedentemente elencati;

h)         da consorzi stabili di società di professionisti e società di ingegneria (ipotesi introdotta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), legge n. 166/02);

i)                       di soggetti ammessi a partecipare a concorsi di idee;

j)                      di operatori economici, debitamente qualificati, secondo le norme della legge-quadro e il D.P.R. 34/2000, nell’ambito delle procedure di appalto-concorso, concessione e appalto-integrato.

Nei casi sub a), b) e c) non si pongono problemi di procedure negoziali di affidamento perché il rapporto viene strutturato o nell’ambito della organizzazione interna o attraverso convenzioni di diritto amministrativo tra i soggetti pubblici coinvolti.

Negli altri casi, invece, occorre individuare quali siano le procedure stabilite dalla legge per addivenire al perfezionamento del contratto, avente per oggetto la prestazione progettuale. Sono queste le cosiddette ipotesi di progettazione esterna, per le quali il potere riservato ai committenti pubblici è condizionato da presupposti diversi.

Una prima distinzione riguarda la definizione del quadro esigenziale del committente:

·           l’appalto di progetto, che rientra a pieno titolo nel concetto di appalto di servizi, comporta la piena consapevolezza del tipo di prestazione, che occorre realizzare, di guisa che la scelta deve cadere su soggetti, strutturati in modo ottimale per la resa della prestazione stessa. E proprio sulla struttura e sulle qualità del progettista si incentra la valutazione del committente;

·           il concorso di idee e il concorso di progettazione[5] presuppongono che il committente non abbia ancora una idea definita sull’opera da realizzare, a causa di particolari problemi da risolvere (per es. sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo, tecnologico, etc.). Il compito del concorrente è quello di sciogliere, da un punto di vista progettuale, queste incognite. Quindi la progettazione diventa oggetto della valutazione e, successivamente, contenuto del contratto, una volta individuata la migliore offerta. Il contributo progettuale del privato deve essere acquisito nel rispetto dei principi della concorrenza[6];

·           nell’appalto-concorso e nella concessione si verificano situazioni analoghe a quelle, che caratterizzano il ricorso al concorso di idee e di progettazione. Tuttavia il committente privilegia la loro adozione, quando ritiene la prestazione progettuale compatibile od accessoria rispetto alla fase esecutiva dell’opera, per cui con unica procedura seleziona l’offerta migliore e l’esecutore dell’opera;

·           l’appalto-integrato trova il suo fondamento nella convenienza ad affidare lo sviluppo della progettazione esecutiva al soggetto realizzatore, soprattutto quando la natura dei lavori non consenta un previo sviluppo del progetto stesso o non lo renda conveniente dal punto di vista economico.

La seconda discriminante riguarda invece i presupposti di fatto che consentono l’adozione dei diversi istituti precedentemente richiamati:

·           i rapporti realizzabili con i soggetti sub d), e), f) ,g) e h) hanno natura di appalti di servizi, aventi ad oggetto la progettazione, nei diversi livelli previsti dalla legge-quadro, dei lavori. Essi possono essere adottati quando si verifichino carenze nell’organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, difficoltà nel rispetto dei tempi della programmazione dei lavori o di altre incombenze istituzionali, esigenza di realizzare lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o di predisporre progetti integrati, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze. I presupposti devono essere puntualmente certificati dal responsabile unico del procedimento (art. 17, comma 4, legge-quadro);

·           i concorsi di idee e di progettazione possono essere adottati sole se l’Amministrazione presenti la necessità di acquisire un piano o un progetto, soprattutto nel campo dell’architettura e dell’ingegneria civile, in presenza di un quadro di alternative progettuali, per il cui scioglimento si ritiene indispensabile l’apporto esterno. La selezione dei pertinenti progetti deve avvenire in gara, attraverso la valutazione di apposita commissione giudicatrice, con possibilità di assegnare premi[7];

·           per l’appalto-concorso la legge (art. 20 legge 109/94) prevede, quale presupposto,l’esigenza di realizzare speciali lavori od opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. In questi casi occorre individuare i soggetti, qualificati ai sensi del d.p.r. 34/2000, sulla base di un progetto preliminare nonché di un capitolato prestazionale, che costituiranno linee di indirizzo per i partecipanti e parametri di valutazione per la commissione. In questo caso la progettazione, insieme al prezzo, costituiscono oggetto dell’offerta e contenuto del futuro contratto di appalto con la impresa aggiudicatrice;

·           la concessione ha quale presupposto la realizzazione di un’opera in grado di autofinanziarsi parzialmente o totalmente. Nella concessione il progetto dei lavori è integrato da un progetto finanziario, inerente ai suddetti profili di autofinanziamento;

·           l’appalto integrato può essere adottato per lavori di importo inferiore a 200.000 euro, per lavori,  la cui componente impiantistica o tecnologica incide per più del 60 per cento del valore dell’opera, per manutenzioni, restauri e scavi archeologici o di importo pari o superiore a 10 milioni di euro (cfr. art. 7, comma 1, lettera l), legge n. 166/02).

 

5. Alcune disposizioni comuni alle diverse modalità di affidamento esterno delle progettazioni.

La disciplina degli affidamenti esterni, intesa come complesso di fonti comunitarie e nazionali, prevede alcune regole comuni, indipendentemente dal fatto che la stessa riguardi veri e propri appalti di servizi oppure altri rapporti negoziali come l’appalto integrato, il concorso di idee, il concorso di progettazione, la concessione, etc.

La prima riguarda la indisponibilità della retribuzione da parte dei prestatori d’opera intellettuale (con evidente assimilazione ai principi di tutela del lavoro subordinato) e il correlato obbligo di previa copertura della spesa inerente ad incarichi progettuali. Recita l’art. 17, comma 12bis, della legge 109/94 “le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.”

Altra regola cardine è quella tesa a salvaguardare l’assoluta coerenza tra il livello definitivo e quello esecutivo della progettazione. Il senso della norma è quello di evitare prescrizioni contraddittorie all’esecutore dei lavori e conflitti in ordine alla responsabilità dei diversi soggetti che hanno reso la prestazione intellettuali. Così l’art. 17, comma 14 sexies, sancisce che “Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta”. La stessa ragione ispira l’art. 19, comma 1ter della legge-quadro introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera l), della legge n. 166/02: “Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nel caso di opere di particolare pregio architettonico, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con il progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo a verificare la conformità con il progetto definitivo, al fine di accertare l’unità progettuale. Al contraddittorio partecipa anche il progettista titolare dell’affidamento del progetto definitivo, che si esprime in ordine a tale conformità”.

Dopo un periodo di incertezza e a seguito di un esplicito riconoscimento in ambito comunitario è stato ripristinato il principio di indefettibilità delle tariffe professionali, sia sopra che sotto la soglia comunitaria di affidamento dei servizi di ingegneria. Così l’art. 17, comma 14 quater, dispone che “I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 14-bis nonché ai sensi del comma 14-ter del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo”.

Il principio è stato rafforzato dall’art. 19, comma 1 ter della legge-quadro (come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera l), legge n. 166/02), il quale, oltre ad affermare l’obbligo, per l’appaltatore integrato, di possesso dei requisiti progettuali necessari per sviluppare il livello definitivo, sancisce la intangibilità al ribasso delle spese progettuali (“il bando indica l’ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell’importo a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione. L’ammontare delle spese di progettazione non è soggetto a ribasso d’asta”).

Di carattere generale è anche il principio di assoluto sfavore nei confronti del subappalto d’opera intellettuale, contenuto nell’art.17, comma14-quinquies: “In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista”.

Rimane salvo il precetto circa la responsabilità individuale del progetto, pur in presenza di una redazione integrata di diversi specialisti (art. 7 comma 1, lettera i), legge n. 166/02) e la incompatibilità tra progettista ed esecutore (salvo i casi consentiti dalla legge quali l’appalto integrato e l’appalto-concorso): “Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici nonché agli eventuali subappalti o cottimi per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti”(art.17, comma 9).

 

6. Procedure di affidamento degli appalti di progettazione: le tre tipologie introdotte dall’art. 17 della legge-quadro

Per i veri appalti di servizi la legge individua tre diverse procedure rispettivamente regolate dai commi 10, 11 e 12 dell’art.17 della legge-quadro secondo tre soglie di diverso valore.

Il comma 10, nella sua ultima formulazione dettata dall'articolo 7, comma 1, lettera i), legge n. 166/02, disciplina gli incarichi di valore comunitario, prescrivendo l’applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157[8], e successive modificazioni, e, per i settori esclusi, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni.

Questa procedura è dominata dai principi della formalità e della predeterminazione dei criteri: il bando di gara deve consentire agli aspiranti una sufficiente informazione sui parametri di giudizio adottati dalla amministrazione. Fermo restando quanto osservato nel paragrafo precedente, a proposito della indefettibilità delle tariffe professionali, spetta dunque alle stazioni committenti indicare con chiarezza i criteri di aggiudicazione nonché la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di tali criteri, applicando il cosiddetto criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa[9]. La direttiva 04/18 consente ad esse una deroga alla previa ponderazione “in casi debitamente motivati, che devono essere in grado di giustificare, quando detta ponderazione non può essere stabilita preliminarmente, in particolare a causa della complessità dell'appalto. In questi casi esse dovrebbero indicare l'ordine decrescente di importanza di tali criteri[10]”.

L’art. 24, comma 7, legge n. 62/05 ha modificato il comma 14 dell’art. 17 stabilendo che“nel caso in cui il valore delle attività di progettazione e direzione lavori superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l’affidamento diretto della direzione dei lavori al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione”. La norma è posta a fini antielusivi della direttiva comunitaria e deve essere letta nel senso che, indipendentemente dal successivo esercizio – da parte della amministrazione – dell’affidamento della direzione lavori, il prezzo a base di gara deve comprendere il valore stimato, non solo della progettazione, ma anche della direzione.

Il comma 11 disciplina, invece, gli incarichi di progettazione il cui importo stimato è compreso tra 100.000 euro e la soglia comunitaria degli appalti di servizi.

Il regolamento 554/99 disciplina, agli artt. 61-63[11], le modalità di aggiudicazione di questi appalti.

Come si evince dalle disposizioni, in nota riportate, si tratta di una disciplina pletorica molto più complessa di quella degli appalti superiori alla soglia comunitaria.

Per la sua semplificazione il legislatore con l’art.7, comma 1, lettera i), legge n. 166/02 ha conferito una nuova delega per la modifica del regolamento. La modifica deve esse improntata ai “princìpi generali della trasparenza e del buon andamento con l’esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali e il corrispettivo dell’incarico”.

Non essendo ancora attuata la delega è da ritenersi, tuttavia, l’ultravigenza delle citate disposizioni, fino all’entrata in vigore della loro modifica.

Infine, per gli incarichi di valore inferiore ai 100.000 euro, la legge comunitaria (art. 24, comma 5, legge n. 62/05) ha modificato il comma 12 della legge 109, abrogando la vecchia norma, che salvaguardava per gli incarichi inferiori a 100.000 euro, la possibilità di incarichi fiduciari, prescrivendo che “le stazioni appaltanti, per il tramite del responsabile del procedimento, possono procedere all’affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza”.

 

6.1 Gli incarichi di importo inferiore ai 100.000 euro

Con riguardo alla evocata novella è da chiedersi, in primis, se il richiamo ai principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza comporti, per le stazioni committenti, l’obbligo o meno di utilizzare procedure concorsuali, sia pure semplificate, nell’affidamento degli incarichi per i servizi di ingegneria.

Ragioni di espressione letterale (assenza di richiamo a procedure di aggiudicazione, a differenza dei commi 11 e 12)) e d’ordine sistematico (una diversa interpretazione comporterebbe l’obbligo di espletare gare anche per l’affidamento di servizi di valore molto basso) inducono a ritenere, con adeguati margini di certezza, che tale disposizione non preveda l’obbligo di istituire procedure concorsuali, in qualche modo formalizzate, per l’affidamento degli appalti in questione.

E’ nella facoltà delle stazioni committenti introdurre procedimenti di questo genere, ma lo spirito della norma è proprio quello di coniugare i principi della concorrenza con una procedura diversa dalla gara.

Il problema ermeneutico fondamentale è conferire contenuti operativi ai principi astratti enunciati in diretta successione dalla norma.

Preliminarmente può osservarsi che, nel caso di specie, il richiamo alla proporzionalità ed alla trasparenza attiene piuttosto alla organizzazione e al carattere delle procedure adottabili dai committenti, mentre la non discriminazione e la parità di trattamento riguardano le modalità di impostazione delle trattative con i soggetti aspiranti alla conclusione del contratto.

Al principio di proporzionalità è da ricondurre la possibilità conferita alle stazioni appaltanti di graduare la procedura negoziata secondo il valore, la natura e la complessità delle prestazioni di volta in volta richieste.

In buona sostanza detto criterio presuppone un bilanciamento tra le esigenze di snellezza procedimentale, la quale non deve mai concretarsi in un pregiudizio per la concorrenza tra gli operatori economici qualificati, e quelle di garantire le pari opportunità degli operatori stessi, senza gravare eccessivamente sui costi e sui tempi dell’azione amministrativa. Un bilanciamento di questo tipo comporta modi diversi e flessibili in ragione delle caratteristiche del committente e della commessa.

I criteri di proporzionalità e trasparenza riempiono la fattispecie normativa in esame della esigenza di garantire medesime chances a soggetti, tra loro diversamente organizzati, quali quelli contemplati dall’art. 17, comma 1, della legge-quadro.

Riconducibile al concetto di trasparenza è anche la doverosa attenzione ai modi, consentiti agli operatori, di dimostrare la professionalità specifica per l’incarico nonché l’adozione di adeguate forme di pubblicità all’operare della stazione committente e ai motivi, sui quali si fondano le scelte.

Sotto questo profilo la Corte dei conti ha già avuto modo di osservare[12] come al curriculum formale sia da preferire la produzione, sia pure selezionata in modo economico secondo criteri prefissati, di precedenti esperienze professionali inerenti alla risoluzione di problemi analoghi.

In ordine alla motivazione è bene sottolineare come l’adozione di una procedura negoziata di questo genere imponga oneri argomentativi sicuramente maggiori rispetto ad una scelta attuata con criteri automatici.

Quanto alla non discriminazione e parità di trattamento, considerato che detti principi debbono essere utilizzati in una procedura negoziata, gli stessi vanno intesi probabilmente come una endiadi, cioè come espressione del divieto di qualsiasi immotivata discriminazione tra gli operatori, sia di tipo soggettivo che oggettivo.

Nella buona sostanza ogni requisito discriminante può essere giustificato solo con oggettivo richiamo ad esigenze tecnico-professionali, strettamente legate alla natura della commessa.

Le espresse considerazioni inducono a ritenere l’ammissibilità di una negoziazione, anche informale, con una serie di operatori, coinvolti nelle trattative, con criteri oggettivi, quali, ad esempio, la pubblicazione di un avviso, che definisca obiettivi ed intendimenti del committente.

La contrattazione deve essere ispirata al concetto civilistico di buona fede in senso oggettivo, imponendosi al committente il rispetto degli obblighi di lealtà e riservatezza per le informazioni acquisite dai singoli operatori nel corso delle trattative, sia evitando di divulgarle senza il consenso del paciscente, sia di utilizzarle, anche indirettamente, per conferire vantaggi o svantaggi ad uno degli aspiranti.

Sul piano operativo permane tuttavia il problema se il rispetto dei principi contenuti nel comma 12, consenta o meno l’affidamento dell’incarico, senza una valutazione, sia pure sintetica, di tutti gli operatori coinvolti nella trattativa.

Alla luce della giurisprudenza amministrativa più recente è da ritenersi che l’amministrazione non sia, di per se, vincolata ad adempimenti di valutazione comparativa, se non entro i criteri e limiti, che la stessa abbia prefissato, in tal modo autovincolandosi.

Nell’ambito di queste precisazioni scelte dirette di professionisti, purché motivate, entro i canoni precedentemente espressi, possono risultare legittime. Sotto questo profilo viene in rilievo anche il comportamento complessivo della stazione committente, nel senso che la ripetitività degli incarichi agli stessi soggetti, senza assicurare una rotazione tra professionalità specifiche equivalenti, può comportare una violazione dei principi contenuti nella novella legislativa.

La traduzione operativa dei precetti normativi esaminati e delle considerazioni espresse induce a ritenere perfettamente compatibili con lo spirito della norma quelle prassi, già consolidate in alcune amministrazioni, secondo cui l’affidamento degli incarichi in questione viene sottoposto a pubblicità preventiva, acquisendo le candidature dei soggetti interessati, secondo parametri tecnici e professionali, già definiti nell’avviso.

Motivi di economicità suggeriscono di effettuare la preinformazione (non impegnativa per la stazione committente) con criteri periodici e coerentemente con la programmazione triennale e annuale dei lavori pubblici, in modo da individuare, con paradigmi certi, tipologie di lavori da progettare, requisiti professionali necessari, modalità di retribuzione degli incarichi.

Agli aspiranti può essere consentito di accompagnare il curriculum professionale con la prova di precedenti esperienze professionali[13] nei settori interessati, indirizzando le proprie preferenze secondo vocazione.

Dall’ordinata archiviazione delle istanze la stazione appaltante può trarre materiale istruttorio per le proprie scelte, le quali dovrebbero essere caratterizzate (a meno di ulteriori vincoli nella contrattazione autodeterminati) dalla semplice rispondenza logica tra esigenze prestazionali e caratteristiche professionali, come emergenti dalla documentazione di corredo.

L’art. 24, comma 6, della legge62/05 ha altresì modificato il comma 6-bis dell’art. 30 della legge-quadro, prescrivendo che “sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o dagli organismi di controllo di cui alla lettera a) del medesimo comma. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti scelti nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza”. Dal punto di vista delle modalità di affidamento valgono per dette prestazioni ingegneristiche le stesse osservazioni formulate per l’attività di progettazione, fermo restando che, nel caso di specie, la soglia di riferimento limite non è costituita da 100.000 euro bensì dalla soglia comunitaria per gli appalti di servizi.

In conclusione, con riguardo al problema della individuazione delle modalità minime necessarie per assicurare il  rispetto dei principi richiamati nel comma 12 dell’art. 17 della legge-quadro e dell’art. 24, comma6, il senso delle espresse argomentazioni può essere così condensato:

·                      le linee guida enunciate dalla norma possono trovare una flessibile e differenziata attuazione, a secondo delle ipotesi contrattuali, di volta in volta prese in considerazione. Ciò con riguardo non solo alla loro natura ma anche alle caratteristiche delle amministrazioni committenti;

·                      il livello minimo della pubblicità può essere rispettato sia con modalità cumulative, relative ad un congruo periodo gestionale, se del caso parametrato alle scansioni della programmazione dei lavori pubblici, sia divulgando singole proposte agli operatori interessati. La pubblicità è finalizzata piuttosto alla partecipazione e alla promozione che ad un vincolo valutativo nei confronti degli operatori, che vi rispondono;

·                      il principio della qualificazione professionale appare assolutamente indefettibile, a prescindere dalle modalità selettive, di volta in volta applicate;

·                      la scelta tra una procedura negoziata o una vera e propria gara è rimessa alla stazione committente. Nel caso di procedura negoziata l’amministrazione rimane vincolata ai principi contrattuali di buona fede in senso oggettivo e correttezza, dovendosi assolutamente prescindere da comportamenti, che ingenerano ingiusti vantaggi o pregiudizi nei confronti degli operatori economici interessati;

·                      i meccanismi comunitari di aggiudicazione possono essere applicati solo nel caso in cui l’amministrazione addivenga ad un vero e proprio meccanismo di gara, sia pure informale. Il principio di indefettibilità delle tariffe professionali consente l’adozione del solo criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, in relazione al quale all’elemento prezzo può essere attribuita l’unica forcella valutativa inerente al ribasso del 20% sancito dall'art. 12 bis, della legge 155/89, che prevede, per le opere pubbliche, la possibilità di effettuare riduzioni nella misura non superiore al 20%;

·                      è in facoltà delle amministrazioni adottare procedure semplificate, in relazione all’importanza e alla consistenza della prestazione, fino all’affidamento diretto della commessa[14], purché tale prassi non assuma carattere di ripetitività a favore dello stesso professionista e sia temperata dall’adozione di meccanismi di turnazione tra gli operatori, che presentano equivalenti profili di specializzazione

 


[1] Cfr. tra gli altri l’art. 1 della direttiva 04/18.

[2] Cfr. uno dei “considerando” della direttiva 04/18, ove si afferma che “è opportuno elaborare disposizioni di coordinamento comunitario delle procedure nazionali di aggiudicazione di tali appalti fondate su tali principi, in modo da garantirne gli effetti ed assicurare l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. Di conseguenza, tali disposizioni di coordinamento dovrebbero essere interpretate conformemente alle norme e ai principi citati, nonché alle altre disposizioni del trattato.

[3] Cfr ancora un “considerando” della direttiva 04/18: “Un appalto pubblico è considerato appalto pubblico di lavori solo se il suo oggetto riguarda specificamente l'esecuzione delle attività di cui all'allegato I, anche se l'appalto può riguardare la fornitura di altri servizi necessari per l'esecuzione delle suddette attività. Gli appalti pubblici di servizi, anche nel settore dei servizi di gestione immobiliare, possono in talune circostanze comprendere dei lavori. Tuttavia, se tali lavori sono accessori rispetto all'oggetto principale dell'appalto, e costituiscono quindi solo una conseguenza eventuale o un complemento del medesimo, il fatto che detti lavori facciano parte dell'appalto può giustifica la qualifica di appalto pubblico di lavori per l'appalto in questione.”

[4] A seconda che si privilegi una procedura aperta, ristretta o negoziata. L’art. 1 della direttiva 04/18 recita in proposito: “11. a) Le "procedure aperte" sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta. b) Le "procedure ristrette" sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta. d) Le "procedure negoziate" sono le procedure in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto”.

[5] Il ricorso a queste due procedure presuppone, a sua volta, situazioni differenziate: il concorso di idee si basa sulla esigenza di sciogliere il nodo delle alternative concretamente perseguibili per risolvere un problema. Il concorso di progettazione è utile nel caso in cui la natura dell’opera da realizzare sia già definita nella volontà dell’amministrazione ma rimangano da individuare le migliori modalità progettuali per raggiungere l’obiettivo.

[6] Cfr. – tra le disposizioni comunitarie più recenti che riaffermano il principio - il 31° considerando della direttiva unificata n. 04/18: “Le amministrazioni aggiudicatrici che realizzano progetti particolarmente complessi possono trovarsi nell'impossibilità oggettiva, non per carenze loro imputabili, di definire i mezzi atti a soddisfare le loro esigenze o di valutare ciò che il mercato può offrire in termini di soluzioni tecniche e/o di soluzioni giuridico/finanziarie. Tale situazione può in particolare verificarsi per l'esecuzione di importanti progetti di infrastruttura di trasporti integrati, di grandi reti informatiche, di progetti che comportano un finanziamento complesso e strutturato, di cui non è possibile stabilire in anticipo l'impostazione finanziaria e giuridica. Nella misura in cui il ricorso a procedure aperte o ristrette non consenta di aggiudicare detti appalti, occorre prevedere una procedura flessibile che salvaguardi sia la concorrenza tra operatori economici sia la necessità delle amministrazioni aggiudicatrici di discutere con ciascun candidato tutti gli aspetti dell'appalto. Tuttavia tale procedura non deve essere utilizzata in modo che limiti o distorca la concorrenza, in particolare mediante modifiche di elementi sostanziali delle offerte o imponendo elementi nuovi sostanziali all'offerente scelto ovvero coinvolgendo qualsiasi altro offerente che non sia quello che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa”.

[7] Cfr. art. 26, comma 2, d.l.vo 17 marzo 1995, n. 157. Il decreto, traspositivo della direttiva comunitaria 92/50 e successive modifiche e integrazioni permette di organizzare i concorsi di progettazione nel contesto di un appalto di servizi di ingegneria articolato in due fasi: la prima diretta a selezionare uno o più vincitori, la seconda a negoziare con questi ulteriori condizioni tecniche ed economiche.

[8] Si riportano per stralcio alcune delle disposizioni più importanti del decreto:

art. 6. Procedure d'aggiudicazione “1. Nel bando di gara l'amministrazione aggiudicatrice indica quale delle seguenti procedure intende utilizzare per l'aggiudicazione dell'appalto: a) il pubblico incanto;b) la licitazione privata;c) l'appalto concorso, per settori diversi da quelli indicati all'art. 26.2;d) la trattativa privata

.art. 7. Trattativa privata “1. Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata, previa pubblicazione di un bando, nei seguenti casi:

a) in caso di offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, oppure in caso di offerte che risultino inaccettabili in relazione a quanto disposto dagli articoli 11, 12, comma 2, 18, 19 e da 22 a 25, purché le condizioni dell'appalto non vengano sostanzialmente modificate; le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano, in questo caso, un bando di gara, a meno che ammettano alla trattativa privata tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 11 a 16 e che, in occasione delle suddette procedure, abbiano presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura d'appalto;

b) in casi eccezionali, quando la natura dei servizi o i rischi connessi non consentano la fissazione preliminare e globale del prezzo;

c) in occasione di appalti in cui la natura dei servizi, specie se di natura intellettuale o se rientranti tra quelli di cui alla categoria 6 dell'allegato 1, renda impossibile stabilire le specifiche degli appalti stessi con sufficiente precisione perché essi possano essere aggiudicati selezionando l'offerta migliore in base alle norme delle procedure aperte o ristrette.2. Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara:a) quando non vi è stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata dopo che sono stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;b) qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi;c) quando l'appalto fa seguito ad un concorso di progettazione e deve, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso, tuttavia, i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati;d) nella misura strettamente necessaria, qualora, per impellente urgenza determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, non possano essere osservati i termini, di cui agli articoli 8, 9 e 10, per il pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto concorso o la trattativa privata con pubblicazione di un bando; le circostanze addotte per giustificare tale impellente urgenza non devono in alcun caso essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;e) per i servizi complementari non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione, né nel contratto inizialmente concluso, ma che, a causa di circostanze impreviste, siano diventati necessari per la prestazione del servizio oggetto del progetto o del contratto, purché siano aggiudicati al prestatore che fornisce questo servizio, a condizione che:1) tali servizi complementari non possano venire separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione, ovvero, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari per il suo perfezionamento;2) il valore complessivo stimato degli appalti aggiudicati per servizi complementari non può, tuttavia, superare il 50 per cento dell'importo relativo all'appalto principale;f) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati allo stesso prestatore di servizi mediante un precedente appalto aggiudicato dalla stessa amministrazione, purché tali servizi siano conformi a un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un primo appalto conformemente alle procedure di cui al comma 3; in questo caso il ricorso alla trattativa privata, ammesso solo nei tre anni successivi alla conclusione dell'appalto iniziale, deve essere indicato in occasione del primo appalto e il costo complessivo stimato dei servizi successivi è preso in considerazione dall'amministrazione aggiudicatrice per la determinazione del valore globale dell'appalto.3. In ogni altro caso si applicano le procedure di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c). o. art. 13. Capacità economica e finanziaria.1. La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:a) idonee dichiarazioni bancarie; b) bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa; c) dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi identici a quello oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara quali dei documenti indicati al comma 1 devono essere presentati, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio.

3. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice.(articolo così sostituito dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 65 del 2000.)art.14. Capacità tecnica.

1. La dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti, negli appalti di cui all'allegato 1, può essere fornita mediante:a) l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;b) l'elenco dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi e/o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;c) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;d) l'indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;e) la descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali, degli strumenti, compresi quelli di studio e di ricerca, utilizzati per la prestazione del servizio e delle misure adottate per garantire la qualità;

f) il controllo, effettuato dalla amministrazione o, per suo incarico, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, allorché il servizio da prestare sia complesso o debba rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualità;g) l'indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare.2. L'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.3. Le informazioni di cui all'art. 13 e quelle di cui al comma 1 non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dei legittimi interessi del concorrente relativi alla protezione dei segreti tecnici e commerciali.4. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti, attestanti che il concorrente osserva determinate norme in materia di garanzia della qualità, esse fanno riferimento ai sistemi di garanzia della qualità basati sulla pertinente serie di norme europee EN 29000, certificati da organismi conformi alla serie di norme europee EN 45000. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri; esse ammettono, parimenti, altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità qualora il concorrente non abbia accesso a tali certificati o non possa ottenerli nei termini richiesti. Art.22. Scelta dei soggetti da invitare alle procedure ristrette.1. Nella licitazione privata, nell'appalto concorso e nella trattativa privata l'amministrazione aggiudicatrice sceglie, tra i candidati in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli da 12 a 17, quelli da invitare per la presentazione delle offerte ovvero per la trattativa; l'amministrazione si basa sulle informazioni ricevute in merito alla situazione del prestatore di servizi, nonché sulle informazioni e sulle formalità necessarie per valutare le condizioni minime di natura economica e tecnica che devono essere soddisfatte.2. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso l'amministrazione aggiudicatrice può prevedere, facendone menzione nel bando di gara, i numeri minimo e massimo di prestatori di servizi che intende invitare; i limiti sono definiti in relazione alla natura del servizio da prestare, fermo restando che il numero minimo non deve essere inferiore a cinque e quello massimo, almeno di norma, a venti prestatori di servizi; in ogni caso, il numero di candidati invitati a presentare offerte deve essere sufficiente a garantire una concorrenza effettiva.3. Nella trattativa privata indetta ai sensi dell'art. 7, comma 1, il numero dei candidati non può essere inferiore a tre, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei.4. Le amministrazioni aggiudicatrici rivolgono gli inviti, senza discriminazioni, ai cittadini di altri Stati membri che soddisfano i requisiti necessari, alle stesse condizioni applicate ai cittadini italiani.art.23. Criteri di aggiudicazione.1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative riguardanti la remunerazione di particolari servizi, gli appalti pubblici di servizi di cui al presente decreto sono aggiudicati in base a uno dei seguenti criteri:a) unicamente al prezzo più basso;b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo il contratto in questione, quali, ad esempio, il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione, il prezzo.2. Nel caso di aggiudicazione ai sensi del comma 1, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici devono menzionare, nel capitolato d'oneri o nel bando di gara, i criteri di aggiudicazione di cui si prevede l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente d'importanza.3. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere, nel bando di gara, che i concorrenti formulino l'offerta precisando modalità atte ad assicurare, in caso di aggiudicazione in loro favore, l'efficace e continuativo collegamento con la stessa amministrazione aggiudicatrice per tutta la durata della prestazione del servizio.4. L'affidamento della progettazione non è compatibile con l'aggiudicazione, a favore dello stesso affidatario, degli appalti pubblici relativi ai lavori e ai servizi progettati; della suddetta incompatibilità deve essere data notizia nel bando di gara. 5. L'amministrazione aggiudicatrice comunica, entro dieci giorni dall'espletamento della gara, l'esito di essa all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria.6. I parametri di valutazione e di ponderazione degli elementi di cui al comma 1, lettera b), volti a garantire il corretto rapporto prezzo-qualità in relazione al servizio da affidare, sono stabiliti dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in sede di bando o di lettera di invito.(comma così sostituito dall'articolo 53, comma 1, della legge n. 39 del 2002).

[9] Cfr. in proposito il 39° considerando della direttiva 04/18 “ A questo riguardo è opportuno che siano indicati i criteri non discriminatori che le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare per la selezione dei candidati ed i mezzi di cui gli operatori economici possono avvalersi per dimostrare di ottemperare a tali criteri. In vista di tale trasparenza le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere tenute a indicare, fin dall'avvio del confronto competitivo, i criteri di selezione cui si atterranno, nonché il livello di capacità specifiche eventualmente preteso dagli operatori economici per ammetterli alla procedura di aggiudicazione dell'appalto”.

[10] Cfr. in proposito il 46° considerando.

[11] Si riportano in nota le disposizioni degli artt. 62 e 63 “Art. 63 (Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito)

1. Il bando di gara per l'affidamento degli incarichi contiene:a) il nome, l’indirizzo, i numeri di telefono, di telefax e di e-mail della stazione appaltante; b) l’indicazione dei servizi di cui all’articolo 50 con la specificazione delle prestazioni specialistiche necessarie compresa quella del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione; c) l’importo complessivo stimato dell’intervento cui si riferiscono i servizi da affidare e degli eventuali importi parziali stimati, nonché delle relative classi e categorie dei lavori individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali;d) l'ammontare presumibile del corrispettivo della progettazione, e le percentuali per il rimborso spese e per le prestazioni progettuali speciali eventualmente richieste, stabilite in base alle vigenti tariffe professionali;e) l'importo massimo, stabilito con riferimento ai correnti prezzi di mercato, delle eventuali prestazioni accessorie; f) il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico;g) i fattori ponderali da assegnare agli elementi di valutazione dell'offerta; h) il termine non inferiore a 37 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, per la presentazione delle domande di partecipazione;i) l'indirizzo al quale devono essere inviate le domande; l) il termine entro il quale sono spediti gli inviti a presentare offerta; m) il massimale dell'assicurazione prevista dall'articolo 30, comma 5, della Legge; n) il divieto previsto dall'articolo 17, comma 9, della Legge; o) l'importo minimo della somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui alla lettera c), per i quali il soggetto concorrente ha svolto i servizi di cui all’articolo 50, nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando; tali importi devono essere stabiliti fra tre e cinque volte l'importo globale stimato dell’intervento cui si riferiscono i servizi da affidare;p) il numero, compreso fra dieci e venti, dei soggetti da invitare a presentare offerta selezionati con l’applicazione dei criteri di cui all’allegato D;q) il nominativo del responsabile del procedimento.2. Le domande di partecipazione sono corredate da una dichiarazione, resa nelle forme previste dalla vigente legislazione, con la quale il professionista o il legale rappresentante del soggetto concorrente:a) attesta di non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 51 e 52; b) indica, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1 lettera o), gli importi dei lavori e specifica per ognuno di essi: il committente nonché le classi e le categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, cui essi appartengono, il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate; c) fornisce l’elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l’indicazione del professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche.3. Al fine di selezionare i soggetti da invitare alla presentazione dell’offerta in possesso del requisito tecnico professionale previsto dal comma 1, lettera o), le stazione appaltanti formano una graduatoria assegnando a ciascuno un punteggio determinato secondo i criteri fissati dall'allegato D.4. La lettera di invito è inviata simultaneamente ai soggetti selezionati. Se uno solo dei soggetti risulta in possesso del requisito di cui al comma 3, la stazione appaltante può affidare il servizio a trattativa privata sulla base delle condizioni stabilite dal bando di gara.5. La lettera di invito deve indicare:a) il numero massimo di schede di formato A3, ovvero di formato A4, che costituiscono la documentazione di ognuno dei progetti di cui all’articolo 64, comma 1, lettera b); tale numero è compreso tra tre e cinque, nel caso di schede di formato A3, e tra sei e dieci, nel caso di schede di formato A4;b) il contenuto, in rapporto allo specifico servizio da affidare, della relazione tecnica di offerta di cui all’art. 64, comma 1, lett. b) ed il numero massimo di cartelle, che costituiscono la relazione; tale numero è compreso tra venti e quaranta;c) l’eventuale suddivisione degli elementi a) e b) di cui all’articolo 64, comma 3 in sub-elementi e relativi sub-pesi.6. Il termine di presentazione delle offerte fissato nella lettera di invito non può essere inferiore a 40 giorni dalla data di spedizione della lettera stessa.7. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati e ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.8. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti previsti al comma 2, lettere a) e b) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma 1-quater della Legge, per quanto compatibili. rt. 64 (Modalità di svolgimento della gara)1. L'offerta è racchiusa in un plico che contiene:a) una busta contenente la documentazione amministrativa indicata nella lettera di invito e una dichiarazione presentata nelle forme previste dalla vigente legislazione circa la permanenza delle condizioni di cui agli articoli 51 e 52:b) una busta contenente l'offerta tecnica costituita:1) dalla documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero massimo di tre progetti relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità progettuale, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali; 2) dalla illustrazione delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico; 3) dal curriculum dei professionisti di cui all’articolo 63, comma 2, lettera c) predisposto secondo gli allegati G ed H;c) una busta contenente l'offerta economica costituita da:1) ribasso percentuale da applicarsi:a. alla percentuale per rimborso spesa; b. alla percentuale per le prestazioni progettuali speciali di cui all’articolo 63, comma 1, lettera d); c. agli importi per le prestazioni accessorie di cui all’art. 63, comma 1, lettera e);d. alla riduzione percentuale prevista dalla legge per le prestazioni rese in favore di amministrazioni ed enti pubblici;2) riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per l’espletamento dell’incarico.2. Le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi:a) professionalità desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva;b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico e dai curriculum dei professionisti che svolgeranno il servizio di cui al comma 1 lettera b), punti 2) e 3); c) ribasso percentuale indicato nell'offerta economica;d) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo3. I fattori ponderali da assegnare agli elementi sono fissati dal bando di gara e possono variare:per l’elemento a): da 20 a 40;

per l’elemento b): da 20 a 40; per l’elemento c): da 10 a 30; per l’elemento d): da 0 a 10 . La somma dei fattori ponderali deve essere pari a cento. Le misure dei punteggi devono essere stabilite in rapporto all’importanza relativa di ogni elemento di valutazione.5. In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta economica più vantaggiosa applicando i criteri e le formule di cui all'allegato E.6. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando la procedura di verifica della congruità dell’offerta economicamente più vantaggiosa qualora i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. L’esito negativo della verifica circa la compatibilità del ribasso offerto rispetto alla qualità delle prestazioni offerte comporta l’esclusione dell’offerta.

[12] Cfr. del.Sezione controllo Stato n. 96/97.

[13] Per esempio relazione tecnica e schemi grafici od altri elaborati, scelti dal concorrente, in relazione al tipo di prestazione individuata nell’avviso, nella propria produzione passata e senza discriminazioni tra esperienze prodotte nel settore pubblico o in quello privato – o eventualmente – nell’ambito della ricerca scientifica per la risoluzione di problemi di analoga natura a quelli previsti nell’avviso stesso. In questo modo sarebbe evitata qualsiasi diparità di trattamento connessa al settore di pertinenza dell’operatore economico, concentrandosi la scelta sul criterio obiettivo della prestazione occorrente all’amministrazione.

[14] E’ bene in proposito ricordare il 41° considerando della direttiva 04/18, laddove è previsto che “nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, tenuto conto della flessibilità che può essere necessaria nonché dei costi troppo elevati connessi a tali metodi di aggiudicazione degli appalti, occorre consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di prevedere uno svolgimento della procedura in fasi successive in modo da ridurre progressivamente, in base a criteri di attribuzione preliminarmente indicati, il numero di offerte che continueranno a discutere o a negoziare. Tale riduzione dovrebbe assicurare, purché il numero di soluzioni o di candidati appropriati lo consenta, una reale concorrenza”. Questo principio può essere adottato in modo semplificato anche per gli affidamenti sotto-soglia.