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SOCIETA' MISTE: NATURA GIURIDICA ALLA LUCE DEI RECENTI INTERVENTI NORMATIVI E
DEL REGOLAMENTO PER di Magistrato della
Corte dei Conti §.1 Premessa La
definizione della natura giuridica delle società partecipate dagli enti
pubblici rappresenta questione di preliminare risoluzione al fine del
determinarsi, poi, in ordine a tematiche di non poco momento, quali, ad
esempio, il radicarsi o meno della giurisdizione della corte dei conti, la
effettiva applicabilità o meno della disciplina di cui al D.LGS. 163/06, in
tema di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, o del D.LGS. 165/01
recante norme disciplinanti il rapporto di lavoro alle dipendenze della
pubblica amministrazione. Sotto
un profilo più ampio di teoria generale del diritto, il fenomeno delle
società partecipate ed i recenti interventi normativi, negli ultimi anni
divenuti sempre più frequenti, incidenti sul regime funzionale delle stesse,
pongono ulteriori questioni di grande interesse, quale la penetrazione del
diritto pubblico nell’ambito degli ordinamenti privatistici ed i relativi
effetti. L’avvento
del diritto comunitario e la visione sostanzialista dallo stesso imposta
rispetto alla tradizionale rappresentazione classico formale delle categorie
giuridiche, ha indubbiamente accelerato un processo di avvicinamento tra il
diritto pubblico e privato, con un fenomeno di reciproca osmosi. Se
da un lato, infatti, il contratto, a fronte delle esigenze tipiche del mercato
e delle sue regole, non rappresenta più la sublimazione dell’autodeterminazione,
dall’altro la PA tende sempre di più a ricorrere proprio allo strumento
contrattuale per perseguire le proprie finalità istituzionali. Ed
invero, sotto il primo profilo, la regola negoziale ha perso quella dimensione
ottocentesca che la interpretava come dipendente esclusivamente dalla libera
autodeterminazione dei contraenti. Le
esigenze tipiche del mercato hanno condotto sempre più verso una regola
negoziale da definirsi soprattutto come etero
determinata, frutto delle
imposizioni provenienti dai poteri economici più forti, adattando, così, lo
strumento contrattuale alla definizione di interessi non più o non solo
individuali ma di carattere generale e propri di una determinata categoria di
contraenti. Nel
contempo, come si diceva, il contratto è divenuto strumento sempre più
utilizzato dalla PA per il perseguimento delle finalità di pubblico interesse
alla stessa affidate. In
tale ambito il problema di adattabilità deriva dal fatto che lo strumento
contrattuale si pone, tradizionalmente, come preordinato al perseguimento di
interessi autonomamente prescelti da coloro che vi ricorrono, mentre nel caso
specifico dell’ente pubblico, questi è vincolato nella individuazione dei
fini da perseguire. Ed
è proprio quest’ultimo profilo della evoluzione che ha negli ultimi tempi
interessato la nozione di teoria generale del contratto che rileva ai fini del
presente lavoro. Il
ricorso al contratto societario di diritto privato rappresenta, infatti,
uno degli esempi più attuali e paradigmatici di ricorso, da parte delle PPAA,
agli strumenti tipici del diritto privato per il perseguimento delle finalità
pubblicistiche, ponendo nell’immediato la difficoltà di conciliare lo
statuto codicistico proprio delle società stesse con la caratteristica dell’agire
tipico della PA rappresentata dalla autorità.
[1]
A
tal specifico proposito, SSUU 26806/09 afferma: “….E’
innegabile, nondimeno, che si possano determinare dei problemi quando il
modello giuridico formale entra in tensione con il fenomeno economico
sottostante, come non di rado accade proprio nel caso in cui lo Stato o altro
ente pubblico assume una partecipazione in una società per perseguire in tal
modo finalità di rilevanza pubblica”. La
questione, in definitiva, verte essenzialmente intorno al fil
rouge rappresentato dalla esatta delimitazione dei confini esterni della
attuale nozione di Pubblica
Amministrazione. L’imbarazzo
in cui si versa a tal specifico riguardo e la conseguente difficoltà nella
enucleazione di criteri interpretativi univoci è ben testimoniata anche a
livello legislativo. Varie
sono le norme che si producono nel tentativo di una elencazione degli enti da
ritenersi pubbliche amministrazioni e pertanto destinatari delle stesse: Art.
1 del D.lgs. 165/01
recante norme disciplinanti il rapporto alle dipendenze di una pubblica
amministrazione; Art.
1, comma Art.
3 DLGS 163/06,
recante norme in tema di appalti pubblici di opere servizi e forniture, che,
da un lato, al comma 26, annovera, recependone la definizione europea, la
figura dell’organismo di diritto pubblico mentre, dall’altro, all’art.
32, nel prendere in considerazione le società partecipate che non siano
classificabili come organismi di diritto pubblico, prevede l’estensione
anche nei confronti delle stesse della normativa in tema di evidenza pubblica;
Sistema
SEC 95 (Reg. CE
2223/96) che, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali
nella comunità e quindi della finanza pubblica, fornisce a tal specifico
proposito una nozione di Pubblica Amministrazione. L
241/90, recante
norme in tema di procedimento amministrativo, che sebbene
non contenga una definizione di pubblica amministrazione ai fini della
individuazione del proprio ambito applicativo, ne prevede comunque la
estensione anche nei confronti dei
soggetti privati che espletano funzioni di carattere pubblico. Una definizione
di pubblica amministrazione viene fornita, invece, dal solo art. 22 delle
legge in parola, ma esclusivamente al fine di delineare l’ambito applicativo
del diritto di accesso: “ per
«pubblica amministrazione», tutti i soggetti di diritto pubblico e i
soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico
interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario” Dai
riferimenti normativi appena richiamati possono desumersi due indicazioni di
rilievo: In
primo luogo, il rinvio ricorrente al diritto comunitario ai fini della
connotazione del nuovo concetto di pubblica amministrazione; In
secondo luogo la rilevanza del chiaro ed espresso inserimento operato dal
citato art A
ben vedere si tratta, però, di definizioni di carattere settoriale,
enucleate, cioè, ai soli fini di interesse della normativa di volta in volta
in questione. Tra
l’altro, sebbene gli elenchi cui in taluni casi si fa’ rinvio hanno una
valenza meramente esemplificativa e non tassativa, occorre precisare, ai fini
della presente disamina, che in quello redatto nel 2010 dall’Istat (art 1,
co. 2,L 196/09) e di cui al comunicato 24.07.2010, non
risultano inserite, ad esempio, società partecipate dagli enti locali. In
definiva, non ricevendo indicazioni univoche a livello normativo, è a livello
interpretativo che occorre enucleare i criteri elaborati dalla giurisprudenza
al fine di definire, nel concreto, un ente come di natura privata o pubblica.
§ 2 Rapporti tra società partecipate e giurisdizione
della Corte dei Conti in tema di responsabilità amministrativa. La
ascrivibilità di un ente nell’orbita pubblicistica, oltre che sotto il
profilo della regime giuridico applicabile, rileva anche ai fini del radicarsi
della giurisdizione sia amministrativa sia contabile in tema di
responsabilità amministrativa. Ed
invero, a tal ultimo proposito, i recenti arresti delle Sezioni Unite della
cassazione tesi a delimitare l’ambito della giurisdizione della Corte dei
Conti in tema di responsabilità amministrativa rispetto alle società
partecipate, impongono di ben precisare i termini della questione. Nessun
dubbio si pone in ordine alla sussistenza della giurisdizione della Corte dei
Conti in caso di danno arrecato ad
un ente pubblico da parte di una società partecipata che risulti
affidataria della gestione di un servizio e/o di una funzione tipica dell’ente
stesso. In
tal caso si realizza, infatti, quel tipico inserimento, della società stessa,
nell’agire amministrativo idoneo a fondare la relazione funzionale
necessaria a radicare la giurisdizione in parola. Il
problema della natura giuridica della società non avrà alcun rilievo, in
quanto, pur se di diritto privato, ciò che conta è: l’esistenza di un danno
arrecato ad una PA, la riferibilità della condotta
antigiuridica e lesiva alla società agente, la configurabilità di una relazione
di servizio tra la società stessa e l’ente pubblico danneggiato, oltre
che, infine, sotto lo stretto profilo psicologico, il ricorrere della colpa
grave.
[2]
Si
è, altresì, risolta in modo espresso e definitivo, anche l’ulteriore
problematica interpretativa concernente, in tale specifica fattispecie di
danno, la estensibilità della giurisdizione della corte dei conti in tema di
responsabilità amministrativa anche nei confronti degli amministratori e dei dipendenti della
società agente. Secondo
SSUU 23332/09 “ per incardinare la giurisdizione della Corte dei Conti è dunque
necessaria e sufficiente l’allegazione di una fattispecie oggettivamente
riconducibile allo schema sopra indicato, afferendo, invece, al merito ogni
problema relativo alla effettiva esistenza del danno e del rapporto di impiego
e di servizio del suo preteso autore.” Nel
caso di specie le SSUU in parola hanno ritenuto configurarsi il rapporto di
servizio anche in capo ai dipendenti della società danneggiante in quanto
autori materiali della condotta che ha “…provocato
un danno ingiusto all’ente pubblico con il quale avevano instaurato una
relazione funzionale capace comunque di calarli all’interno dei suoi
meccanismi gestionali”. Si
è, altresì, fornita, a tal proposito, una regola ermeneutica di carattere
generale affermandosi che laddove rilevi un danno pubblico, questi deve
necessariamente trovare ristoro e pertanto tra
due interpretazioni deve ritenersi più aderente al sistema quella che aumenta
il numero degli obbligati e non quella che li diminuisce. Orientamento
ribadito e confermato anche da SSUU 5019/2010 secondo cui “
la instaurazione del rapporto di servizio è correlata non solo alla
riferibilità alla società beneficiaria del contributo degli effetti degli
atti dei suoi organi ma anche alla attività stessa di chi, disponendo della
somma erogata per fini diversi da quelli preventivati, abbia provocato la
frustrazione dello scopo direttamente perseguito dalla amministrazione…Posto
infatti che il dato fondante della responsabilità è la distrazione dei fondi
pubblici è consequenziale che ne rispondano sia il soggetto cui il
finanziamento sia stato erogato sia i soggetti che li hanno distratti per
averne avuto la disponibilità”.
[3]
Diversa,
invece, è la situazione nel caso di danno arrecato dalla società partecipata
a sé medesima. E’
a tal specifico proposito che si è avuto il rilevante snodo interpretativo
confermato dalle SSUU 26806/09. Il
quesito specifico cui si è inteso dare risposta è “ sulla base di quale statuto gli amministratori o i dipendenti di una spa
“pubblica” rispondano dei danni ad essa direttamente arrecati e
indirettamente riflessi sulla Pa, in quanto titolare di una partecipazione
azionaria” In
pratica ci si domanda se in caso di danno arrecato direttamente alla società
partecipata e non all’ente pubblico partecipante possa ugualmente
configurarsi la giurisdizione della corte dei conti. Ed
è in tale specifica ipotesi che si ripropone la problematica interpretativa
in ordine alla necessità di definire la natura giuridica della società
partecipata se di diritto privato o pubblica. Solo
in quest’ultimo caso, infatti, rilevando un danno arrecato ad un ente da
classificarsi come pubblico, potrà affermarsi la sussistenza della
giurisdizione contabile in tema di responsabilità amministrativa. Per
la verità tale specifica questione, con particolare riguardo agli interventi
in merito delle SSUU della Cassazione, era stata affrontata sempre in modo non
chiaro e solo di riflesso. Ci
si riferisce alla sentenza delle SSSUU 26 febbraio 2004, n. 3899, con la
quale, nel precisare che elemento determinante la decisione in quel caso era
costituito dal rapporto di servizio intercorrente tra la spa partecipata con
capitale pubblico maggioritario ed il Comune( piuttosto che dal rapporto
partecipativo e dal conseguente investimento delle risorse finanziarie
pubbliche nel patrimonio della società stessa), evidenziava, altresì, che la
questione relativa al se il danno subito dal comune partecipante fosse diretto
o meramente riflesso costituiva un profilo estraneo al giudizio sui limiti
della giurisdizione. Ebbene,
si era tralasciato completamente di verificare se il danno risultasse arrecato
all’ente pubblico partecipante ovvero direttamente alla società partecipata
e, in tal ultimo caso, se si trattasse effettivamente di ente pubblico e
conseguente configurabilità di un danno erariale. Questa
è l’affermazione di principio precisata con la predetta sentenza 26806/09,
la necessità, cioè, di verificare se, in caso di danno che appaia arrecato direttamente
alla società partecipata e non all’ente pubblico partecipante, possa
parlarsi di danno subito da un ente di
diritto pubblico, premettendo, dunque, una necessaria indagine ermeneutica
in tal senso, prima ancora di determinarsi in ordine alla sussistenza o meno
della giurisdizione contabile. Nel
caso specifico di cui alla citata sentenza 26806/09, le premesse
logico/giuridiche non sono poi concretamente applicate . L’intero
argomentare, infatti, respingendo, tra l’altro, ogni valenza interpretativa
in tal senso alla norma di cui all’art 16 Bis della L. 31/08, dà per
scontata la natura di diritto privato della società partecipata protagonista
della controversia in decisione, tralasciando ogni indagine ermeneutica al
riguardo.
[4]
Pare,
pertanto, ovvio, che, data per scontata la predetta natura privata della
società partecipata in parola, in assenza di ogni indagine ermeneutica da
condurre in tal senso, si siano, poi, relegate le finalità di diritto
pubblico a meri motivi giustificanti la partecipazione societaria, ma non
influenti in alcun modo sull’agire della società stessa, che rimane,
dunque, soggetto di diritto privato, con personalità autonoma e nettamente
differenziata rispetto a quella dei singoli soci, disciplinato dal tipico
statuto civilistico.
[5]
Il
danno cagionato direttamente al patrimonio della società è, in definitiva,
un danno arrecato ad un soggetto privato e pertanto non configurante il
radicarsi della giurisdizione della corte dei conti in tema di responsabilità
amministrativo/contabile, bensì del giudice ordinario. Nonostante
la mancata indagine ermeneutica nel caso specifico, le SSUU in parola hanno
comunque confermato la necessità della stessa allorché hanno precisato “ In
difetto di norme esplicite in tal senso
e fatta salva la specificità di
singole società a partecipazione pubblica il cui statuto sia soggetto a regole
legali sui generis, come nel caso della RAI, è ai principi generali
ed alle linee portanti del sistema che occorre aver riguardo”. Ed
invero, proprio nel caso richiamato della RAI, con ordinanza
27092/2009, le SSUU della Cassazione, hanno ascritto nel novero
degli enti pubblici la RAI in virtù di una attenta analisi ermeneutica
del peculiare regime normativo
connotante l’agire della stessa, da includersi, tra l’altro, anche tra gli organismi di diritto pubblico. In
definitiva, a fronte di un danno arrecato direttamente ad una società
partecipata da un ente pubblico, occorre in via preliminare affrontare e
risolvere la questione interpretativa relativa alla natura giuridica della
stessa. §. 3 Disamina giurisprudenziale in tema di criteri
interpretativi per la classificazione di un ente come di diritto pubblico o
privato Si
apre, pertanto, un ulteriore filone problematico relativo ai criteri
ermeneutici cui ricorrere al fine di classificare o meno un ente come
di diritto pubblico. Questione
che, per la verità, si agita ormai da tempo, tanto da avere condotto alla
adozione di una legge, n. 70/1975 recante Disposizioni sul riordinamento
degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente. La
norma di cui all’art. 4 della predetta legge, onde mettere ordine al
proliferare indisciplinato di enti pubblici, ha disposto che gli stessi
possono essere costituiti solo per legge. Se
ciò ha contribuito a fornire un elemento di maggiore certezza nella querelle
relativa alla selezione dei criteri idonei ad individuare la natura di diritto
pubblico degli enti, non ha però definitivamente risolto il problema, in
quanto spesso le leggi, nel prevedere la costituzione di enti, non ne
definivano in modo espresso la natura giuridica. La
questione, poi, si è ulteriormente intricata a fronte del sempre maggiore
ricorso da parte della PA allo strumento societario al fine della gestione dei
servizi pubblici, ed in particolare dei servizi pubblici locali. In
tali casi, infatti, se da un lato rileva la previsione di legge che
consente a tale fine la costituzione di un ente societario ( per i servizi
pubblici locali a rilevanza economica l’art 23 bis del D.L. 112/08 conv.
L. 133/08 e s.m.i.), dall’altro, però, permane il problema connesso al se
tali società,a capitale pubblico totalitario e/o maggioritario e/o
minoritario, siano da considerarsi effettivamente di natura privata, in quanto
rivestenti la forma della società di capitali, oppure comunque di natura
pubblica. Come
si diceva, è tutta una questione di criteri ermeneutici da impiegare al fine
di risolvere il predetto quesito. La
vicenda ha avuto una evoluzione lunga e complessa, arricchita, tra l’altro,
dall’avvento del diritto comunitario e dall’affermarsi di un mercato
comune europeo improntato alla libera concorrenza.
Prendendo le mosse, infatti, dalla vicenda connessa alla
privatizzazione di enti in origine di dichiarata natura pubblica, rispetto ai
quali ci si è chiesti se potesse parlarsi di una privatizzazione sostanziale
oppure solo formale con permanenza degli stessi nell’orbita pubblicistica,
si è poi esteso il discorso ai già citati enti societari costituiti
direttamente come tali, nel rispetto dei tipi previsti dal codice civile, da
parte della PA al fine della gestione di servizi pubblici di competenza. La
problematica interpretativa è stata, invero, la medesima in tutti i casi
evidenziati: ferma restando la previsione legislativa a monte e la mancanza di
una espressa qualificazione come pubblici degli enti così costituiti, si è
reso necessario individuare da parte della giurisprudenza interessata i
criteri ermeneutici cui fare ricorso al fine di stabilire se quella societaria
fosse da considerarsi quale mera veste formale di un ente da classificarsi
comunque come di natura pubblicistica o se viceversa si trattasse di veri e
propri enti di diritto privato. E’
opportuno prendere le mosse dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale. § 3.1 Orientamenti della giurisprudenza della Corte
Costituzionale Un
primo criterio ermeneutico viene fornito con la sentenza 466/1993
relativamente agli enti pubblici economici ( IRI, ENI, INA ed ENEL)
destinatari del processo di privatizzazione di cui al D.L. 333/1992 ( conv. L
359/1992). La
questione, in tal caso, concerneva la permanenza o meno nei confronti dei
predetti enti ormai privatizzati del controllo della Corte dei Conti ai sensi
della L. 259/1958. Il
problema si poneva, più in particolare, in ordine al fatto che l’art. 12
della predetta legge riferiva il controllo in questione agli enti
pubblici. A
tal proposito, al fine di confermare la natura pubblica degli enti in parola e
la permanenza del controllo della Corte dei Conti, la Consulta ha passato in
rassegna la evoluzione subita, rispetto al tempo della enunciazione della
norma, dalla stessa nozione di ente pubblico. D’altronde,
a dire della stessa Consulta “la
stessa dicotomia tra ente pubblico e società di diritto privato si sia
andata, di recente, tanto in sede normativa che giurisprudenziale, sempre più
stemperando: e questo in relazione, da un lato, all'impiego crescente dello
strumento della società per azioni per il perseguimento di finalità di
interesse pubblico, dall'altro, agli in dirizzi emersi in sede di normazione
comunitaria, favorevoli all'adozione di una nozione
sostanziale di impresa pubblica (art.2 direttiva CEE n. 80/723, in tema di
trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese
pubbliche; art. 1 direttiva CEE n. 90/531, in tema di procedure di appalto
degli enti erogatori di servizi). Del
resto, la stessa normazione sulle "privatizzazioni" che ha dato
luogo al conflitto costituisce un esempio di quanto si presenti oggi sfumata
la linea di confine che, nell'ambito
di discipline speciali quali quelle in esame, viene a distinguere gli
enti pubblici dalle società di diritto privato. Basti
solo considerare il fatto che le società per azioni derivate dalla
trasformazione dei precedenti enti pubblici conservano connotazioni proprie
della loro originaria natura pubblicistica, quali quelle, ad esempio, che si
collegano alla assunzione della veste di concessionarie necessarie di tutte le
attività in precedenza attribuite o riservate agli enti originari o che
mantengono alle nuove società le attribuzioni in materia di dichiarazione di
pubblica utilità e di necessità ed urgenza già spettanti agli stessi enti
(v. art. 14, primo ed ultimo comma, legge n. 359 del 1992).”. Si
prende atto, condividendone la impostazione, della esistenza di una nozione di
PA di carattere sostanziale, di matrice europea, configurabile anche in
presenza di una veste di diritto privato, da ritenersi solo formale in
presenza di una disciplina speciale in grado di attrarre gli enti in parola
nell’orbita pubblicistica. I
medesimi criteri interpretativi vengono, poi, ribaditi dalla medesima Corte
Costituzionale ed ancor meglio esplicitati con la successiva sentenza
363/03, relativamente ad Italia Lavoro s.p.a. Effettuata
una disamina della disciplina statutaria propria della società in parola, la
Consulta afferma espressamente trattarsi di una “ speciale società per
azioni a capitale interamente pubblico”. Più
in particolare, al fine di motivare la legittimità costituzionale dell’art.
30 della L.488/01, recante disposizioni in ordine alla attività funzionale di
Italia Lavoro, rispetto all’art. 117 Cost, comma 1, lett. G) relativo alla
materia “ ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli
enti pubblici nazionali” si precisa che: “La
natura di società per azioni di Italia Lavoro, infatti, non può valere da
sola ad escluderla dall’ambito di applicazione della citata norma
costituzionale; d’altra parte, in tal senso milita la considerazione 1)
della totale partecipazione azionaria
del Ministro del tesoro,2) dei poteri di indirizzo spettanti agli organi del Governo, ed in
particolare al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché della 3)
predeterminazione
eteronoma dei compiti e delle funzioni pubbliche che la stessa società è
chiamata a perseguire. In altri
termini, una società di questo tipo,4) costituita in base alla legge,
affidataria di compiti legislativamente previste e per essa obbligatorie,
operante direttamente nell’ambito delle politiche di un Ministero come
strumento organizzativo per il perseguimento di specifiche finalità, presenta
tutti i caratteri propri dell’ente strumentale, salvo quello di rivestire
– per espressa disposizione legislativa – la forma della società per
azioni”. Viene,
pertanto, chiaramente ammessa la possibilità di configurare società speciali
di diritto pubblico, indirettamente fornendo anche una indicazione dei criteri
ermeneutici ( evidenziati da chi scrive con l’inserimento di numeri
progressivi nella sopra riportata motivazione della sentenza in parola) da
utilizzare al fine di individuarne la sussistenza. Quanto
sopra è stato ulteriormente confermato anche, più di recente, con la
sentenza della Corte Costituzionale n. 29/06. Trattavasi
di una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri nei confronti di vari articoli della L. regionale
Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23. Tra
l’altro, si contestava dell'art. 7, comma 4, lettera f), della legge
regionale in esame, in quanto si poneva in evidenza che la stessa, nel
prevedere che le società a capitale interamente pubblico, affidatarie del servizio pubblico,
sono obbligate al rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte agli
enti locali per l'assunzione di personale dipendente, poneva a carico di
società private obblighi e oneri non previsti per l'instaurazione dei
rapporti di lavoro nel settore privato così invadendo la competenza esclusiva
statale nella materia “ordinamento civile” (art. 117, secondo
comma, lettera l, della Costituzione). La
Consulta ha dichiarato non fondata la questione argomentando, appunto, che
la disposizione in esame non era volta a porre limitazioni alla capacità di
agire delle persone giuridiche private, bensì a dare applicazione al
principio di cui all'art. 97 della Costituzione rispetto ad
una società che, per essere a capitale interamente pubblico, ancorché
formalmente privata, era da assimilare, in relazione al regime giuridico, ad
enti pubblici. In
definitiva § 3.2 Orientamenti della giurisprudenza delle SSUU della
Cassazione. Un
percorso maggiormente tortuoso e sofferto è seguito invece dalla
giurisprudenza delle sezioni unite della Cassazione. Punto
di partenza può essere individuato nella sentenza della SSUU n. 4989/1995
meglio noto come “Siena parcheggi” e relativo ad una spa con capitale
pubblico maggioritario costituita dal Comune di Siena, ai sensi dell’art 22
della L. 142/90, per la gestione del servizio parcheggi e sosta degli
autoveicoli. A
tal riguardo, si è, infatti, affermato che “una
volta costituita la società, allo scopo specifico di affidarle il servizio, e
stipulata la relativa convenzione - non vi è più alcuna possibilità di
interferenza tra il soggetto pubblico e quello privato, i quali operano in
sfere diverse, per fini diversi (anche se tra loro non incompatibili) e con
diversi strumenti giuridici. Il rapporto tra ente pubblico locale e persona
giuridica privata è di assoluta autonomia, sicché non è consentito al
Comune incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e
sull'attività della società per azioni mediante l'esercizio di poteri
autoritativi e discrezionali, dei quali - non a caso - non vi è traccia nella legge n. 142-90 ne'
nella delibera istitutiva della s.p.a. Siena Parcheggi e nei patti parasociali
stipulati tra i due soggetti”. Anche
le sezioni unite della Cassazione improntano, dunque, la propria analisi
ermeneutica sulla disciplina specifica eventualmente caratterizzante la società
partecipata di volta in volta esaminata. Ed
infatti, nel caso specifico della Siena parcheggi spa, seppure in modo “sfumato”,
si pone in evidenza la assenza di una disciplina derogatoria rispetto a
quella tipica e propria delle società di capitali, non rinvenendo nulla
al riguardo, né nella delibera istitutiva né nei patti parasociali, e
sottolineando, altresì, la non ravvisabilità di un atto concessorio in grado
di trasferire alla società stessa la funzioni amministrative. L’analisi
ermeneutica condotta si estende anche a valutare l’eventuale ricorrere dei
requisiti necessari a classificare l’ente societario in esame quale organismo
di diritto pubblico, alla luce del diritto europeo richiamato anche dalla
sopra citata sentenza della Corte costituzionale 466/93. Pur
concludendo per la non ravvisabilità, nel caso di specie, del ricorrere di
tutti gli elementi necessari alla configurabilità di un organismo di diritto
pubblico, si afferma che “ove pur
sussistesse l'obbligo di uniformarsi alla disciplina legale di attuazione
della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, l'adempimento di
siffatto obbligo da parte di una società privata non potrebbe giammai
conferire natura pubblica agli atti negoziali applicativi dei procedimenti
prescritti………..e tanto meno trasformare in atti "sostanzialmente"
amministrativi - sotto il profilo soggettivo ed oggettivo - le deliberazioni
assunte nei confronti dei terzi degli organi della società, le quali restano
manifestazioni dell'autonomia contrattuale o privata volte al perseguimento
dello scopo sociale.” La
classificabilità come organismo di diritto pubblico, in definitiva, non
avrebbe alcun rilievo ai fini della attrazione nell’orbita pubblicistica
dell’ente societario, rilevando solo ed esclusivamente ai fini della
applicazione della evidenza pubblica, quale mero modulo gestorio da applicare
nel solo caso degli appalti di opere,
beni e servizi. Con
sentenza SSUU 2738/1997 si confermano i criteri ermeneutici di cui alla
predetta sentenza “Siena parcheggi”, estendendone l’applicazione anche
al caso di società partecipate in misura totalitaria da enti pubblici e
ulteriormente precisando la impossibilità di ravvisare la natura di diritto
pubblico in assenza di qualsivoglia interferenza degli enti pubblici nella
predisposizione ed attuazione delle attività sociali e quindi nell’esercizio
dei poteri decisionali e di gestione fissati dalle norme statutarie. Ferma
restando, dunque, la necessità di una indagine ermeneutica da condurre di
volta in volta rispetto alla disciplina specifica eventualmente connotante l’ente
societario preso in esame, occorre evidenziare come le SSUU della Cassazione, in
un secondo momento, hanno, poi, mutato orientamento in ordine alla incidenza
della qualificabilità di un ente come organismo di diritto pubblico ai
fini della conseguente ascrivibilità dello stesso nel mondo degli enti
pubblici. Esempio
paradigmatico ne è la richiamata sentenza SSUU n. 27092/09 resa in ordine
alla natura giuridica dell’ente RAI. In
tal caso, come si diceva, si è condotta una articolata indagine ermeneutica
tesa a verificare la effettiva esistenza del più volte richiamato regime
giuridico speciale, idoneo a evidenziare una grave alterazione rispetto
alla disciplina tipica delle società di diritto civile e conseguente
attrazione dell’ente in esame nell’orbita pubblicistica. Tra
i vari elementi rintracciati in tal senso si è, infatti, espressamente
ricompreso anche il fatto che la RAI sia da considerare organismo
di diritto pubblico. Nel
caso COTRAL spa, invece, di cui alla sentenza SSUU 24672/09, rilevata una partecipazione totalitaria degli enti pubblici nella società
in esame, si è concluso direttamente, senza
alcuna ulteriore indagine ermeneutica, per la natura pubblica della
stessa ed immediata classificabilità come erariale del danno dalla medesima
subito e conseguente radicarsi della giurisdizione della Corte dei conti. Non
si è condotta alcuna indagine né in ordine alla classificabilità della
stessa come organismo di diritto pubblico né in ordine alla sussistenza di un
regime giuridico speciale. Ancora,
nel caso di cui alla sentenza SSUU
8429/2010 relativo alla spa C.M di
Campione di Italia in tema di danno arrecato alla società medesima dalla
condotta tenuta dal proprio direttore generale, prescindendo da ogni
riferimento in ordine alla classificabilità o meno della società in parola
come organismo di diritto pubblico, si è, invece, approfondito l’aspetto
relativo alla sussistenza di un regime giuridico di carattere speciale,
ravvisato, tra l’altro, nella attribuzione dei proventi della casa da giuoco
allo Stato ed alle province di Como, Lecco e Varese per la realizzazione di
opere pubbliche. Pertanto,
il danno arrecato alla società stessa è stato classificato come pubblico con
conseguente radicarsi della giurisdizione della corte dei conti. Ragionamento
analogo è stato condotto dalla sentenza delle SSUU
n. 5593/2007 in tema di natura giuridica delle SCIP, società
costituite dallo Stato per la cartolarizzazione dei beni immobili di
proprietà dello stesso. La
medesima questione, come vedremo, è stata affrontata anche dalla
giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti. Proseguendo
nella disamina della sentenza in parola, al fine di individuare la
giurisdizione per ciascuno dei segmenti in cui si articola la attività di
cartolarizzazione, la stessa ha dovuto esaminare, in pratica, se si fosse in
presenza di atti amministrativi, autoritativi, o, viceversa, in presenza di
atti di diritto privato. Ebbene,
anche in tale ipotesi non ha preso assolutamente in considerazione la nozione
di organismo di diritto pubblico, ed ha approfondito, invece, il profilo
relativo alle finalità di diritto pubblico perseguite con l’azione
delle predette SCIP e la peculiarità del regime giuridico connotante
il procedimento di rivendita dei beni stessi. Quanto
al primo si pone in evidenza come la procedura in parola sia finalizzata
essenzialmente al risanamento del debito pubblico. Con
riferimento, invece, al procedimento per la rivendita dei beni, nel porre l’accento
sulla peculiarità dello stesso, si evidenzia il relativo delinearsi come un
procedimento sostanzialmente di evidenza pubblica per la scelta dell’acquirente
degli immobili, pur non rilevando un
richiamo espresso alle norme della contabilità di Stato. Si
conclude, pertanto, affermando che “ la
rivendita in questa fase precedente alla conclusione del contratto è dunque
sottoposta a norma di carattere pubblicistico avente di mira le finalità di
interesse generale complessivamente perseguite con la cartolarizzazione che
attribuiscono alla SCIP particolari poteri e facoltà a fronte dei quali la
situazione giuridica dei partecipanti all’asta ha consistenza di interesse
legittimo” Sebbene,
come appare evidente da quanto riportato, non rilevi un orientamento costante
ed univoco della cassazione al riguardo, si può, però, evidenziare come, a
prescindere dalle peculiarità di ogni singola fattispecie concreta, i criteri
di indagine ermeneutica si fondano essenzialmente sulla verifica:
-
di un interesse
pubblico cui è preordinata l’attività della
società partecipata;
-
la esistenza di un regime
giuridico tale da incidere in senso deviante rispetto alla disciplina
codicistica tipica delle società di capitali.
-
ovvero, pur assenza dei
predetti due requisiti, sembra avere valore assorbente ai fini della
ascrivibilità nel novero degli enti di diritto pubblica la partecipazione
totalitaria della pubblica amministrazione alla compagine societaria Rispetto,
poi, all’orientamento di cui alla citata sentenza “Siena Parcheggi”, l’evoluzione
interpretativa che emerge può
essere individuata nell’avere incluso tra gli indici comprovanti la natura
pubblica di un ente societario anche la qualificabilità dello stesso come
organismo di diritto pubblico, così allineandosi
agli orientamenti propri del diritto comunitario. § 3.3 Nozione di organismo di diritto pubblico ed incidenza
ai fini della attrazione nell’orbita del diritto pubblico Il
ricorrere dei soli requisiti strutturali in grado di ascrivere un ente
societario nell’ambito degli organismi di diritto pubblico, in assenza di
ulteriori elementi incidenti sul regime giuridico dello stesso, non
induce le SSUU ad affermarne la natura pubblica. Ne
deriva, pertanto, quale conseguenza, la sola applicabilità della normativa di
cui al DLGS 163/06 ( codice dei contratti) in tema di applicazione della disciplina
della evidenza pubblica. L’art
3 del predetto DLGS, al comma 25, ricomprende, infatti, espressamente tra le
amministrazioni aggiudicatrici nei cui confronti il medesimo trova
applicazione anche gli organismi di diritto pubblico, fornendone una definizione al
successivo comma 26. Per
la verità, l’art. 32 del citato D.LGS 163/06 si interessa propriamente
delle società partecipate, prevedendo una disciplina maggiormente rigorosa. Ed
invero, anche nel caso in cui le società partecipate da enti pubblici, pur in
misura non maggioritaria, non dovessero risultare classificabili come
organismi di diritto pubblico, le norme di cui al DLGS 163/06, richiamate nel
citato art 32 comma 1, troveranno ugualmente applicazione nei confronti delle
stesse, ivi comprese quelle di cui agli artt. 113, 113 bis, 115 e 116 del
Dlgs 267/00, laddove abbiano ad
oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la
produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato
in regime di libera concorrenza. Una
tale estensione non avrà, però, luogo, nel caso in cui le predette società
partecipate, non classificabili come organismi di diritto pubblico, versino
nelle seguenti condizioni: 1)
la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza
pubblica; 2)
il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal presente codice
in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita; 3)
la società provvede in via diretta alla realizzazione dell’opera o del
servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo. Si
assiste, in pratica, ad una estensione dell’ambito applicativo del codice
dei contratti anche a soggetti di
natura privata non classificabili come organismi di diritto pubblico. Classificazione
che, però, come si diceva, in assenza
del ricorrere degli ulteriori elementi di cui sopra, non vale, per le SSUU
della cassazione, ad attrarre nell’orbita pubblicistica l’ente
interessato. § 3.4 Orientamenti della giurisprudenza del Consiglio di
Stato Posizione
sostanzialmente analoga è quella sottesa agli orientamenti al riguardo della
giurisprudenza del Consiglio di Stato. Per
la verità, con molto anticipo rispetto alle SSUU della Cassazione, ha preso
atto e pienamente condiviso l’orientamento comunitario in tema di organismo
di diritto pubblico. Rileva
a tal proposito, quale leading case,
la sentenza 1478/1998 che, in
merito alla spa interporto Toscano, riconoscendone la natura di organismo di
diritto pubblico ha evidenziato che “…………l’ordinamento
comunitario ha inteso "snidare la
pubblicità reale" che si nasconde sotto diverse forme prescindendo
dal criterio della pubblicità formale ed optando per la pubblicità
sostanziale del soggetto aggiudicatore. In altre parole la sottoposizione alle
regole procedurali, mercé la qualificazione di un soggetto come pubblico ai
fini degli appalti, finisce per prescindere dall’attribuzione della
personalità giuridica pubblicistica da parte dello Stato nazionale e va a
reggersi sul dato sostanziale relativo all’esercizio da parte dei poteri
pubblici di un’influenza dominante sulla proprietà, sulla partecipazione
finanziaria e sull’ordinamento dell’impresa…..”. La
classificabilità come organismo di diritto pubblico, ove non ricorrano
ulteriori elementi tesi a comprovare una effettiva attrazione nell’orbita
pubblicistica, anche per il C.d.S. comporta solo l’applicazione della
normativa in tema di evidenza pubblica ( attuale DLGS 163/06) in tema di
appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Perché
possa sostenersi la natura pubblica dell’ente societario occorre,infatti,
che rilevi: 1)
il perseguimento di una finalità
pubblica; 2)
l’impiego, quindi, di risorse di diritto pubblico; 3)
la presenza di un regime giuridico in deroga rispetto a quello proprio della
società di diritto commerciale. La
classificabilità, poi, tra gli organismi di diritto pubblico vale, in
presenza dei sopra richiamati elementi, quale conferma
di una tale natura di diritto pubblico Ciò
è quanto viene espressamente affermato con la sentenza del CDS
4711/2002, resa in ordine alla natura giuridica di ENEL
spa. In
tal caso, pur seguendo un percorso ermeneutico sostanzialmente analogo a
quello seguito dalle SSUU della Cassazione nei molteplici casi sopra
riportati, diversamente dalle conclusioni di cui alla richiamata SSUU
26806/09, opta per la natura pubblica dell’ente ENEL spa. A
tale conclusione si perviene evidenziando come la giurisprudenza sia fosse
ormai orientata nel senso di escludere che la semplice veste formale di spa
fosse idonea a trasformare la natura pubblica di soggetti che, in mano al
controllo maggioritario dell’azionista pubblico, continuassero ad essere
affidatari di rilevanti interessi pubblici. Si
è, poi, sottolineato che “ENEL spa,
pura avendo assunto una forma societaria, ha continuato ad essere sottoposta
ad una disciplina derogatoria rispetto a quella civilistica, sintomatica della
strumentalità rispetto al perseguimento di finalità pubblicistiche.” Passa,
pertanto, ad enumerare i criteri in base ai quali emerge la predetta
deviazione e conseguente natura pubblica della società in parola: “…..La
costituzione in s.p.a. è, quindi, avvenuta non per un atto di autonomia o per
effetto di
un contratto, ma ad opera di un intervento legislativo ed in assenza di una
pluralità di soci…….; ….Anche
a seguito della parziale cessione del capitale a privati tramite collocamento
in borsa di parte del capitale sociale di Enel s.p.a. (legge n. 474/1994) e
dell’attuazione del processo di liberalizzazione del mercato dell’energia
elettrica (D. Lgs. n. 79/1999), si rileva che permangono per Enel s.p.a. le
difformità di regime giuridico che consentono di riconoscere alla società
per azioni la qualificazione pubblicistica……; …..L’azionista
pubblico (Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica,
oggi Ministro dell’economia e delle finanze) non esercita i propri diritti
autonomamente, ma, in alcuni casi, secondo le direttive del Presidente del
Consiglio dei Ministri o d'intesa con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, oggi Ministro delle attività produttive…..; ……..Il
titolare della maggioranza delle azioni di Enel s.p.a. è, quindi, tuttora in
parte condizionato nell’esercizio dei propri diritti di azionista da regole
di funzionamento, che costituiscono un’alterazione del modello societario
tipico e rivelano la completa attrazione nell’orbita pubblicistica della
s.p.a……….; ……
è senza alcun dubbio in presenza di importanti
deroghe rispetto al regime societario tipico che, nel comportare una
consistente alterazione dei normali
meccanismi di funzionamento degli organismi societari de quibus e una
compressione di non poco conto dell'autonomia funzionale degli organi
societari con potestà deliberante…..” Si
sottolinea, poi, come la natura pubblica di ENEL spa, così argomentata,
risulti semplicemente confermata ( e non fondata) dalla circostanza che la
società medesima sia, tra l’altro, qualificabile come organismo di diritto pubblico ( cfr in tal senso CDS
1206/2001 in ordine a SPA POSTE). Anche
con riferimento alla natura giuridica delle SCIP, in tema di cartolarizzazione
dei beni immobili dello Stato, il C.d.S prende una posizione più netta e
decisa rispetto a quanto sostenuto dalle citate SSUU 5593/07. Al
riguardo, infatti, come riportato, la citata sentenza delle SSUU, pur
affermando il radicarsi della giurisdizione del GA nella fase della “rivendita”,
emergendo, nel relativo ambito, poteri di natura pubblica a fronte dei quali
rilevano solo interessi legittimi, non ha classificato in modo espresso le
predette SCIP come enti di natura pubblica. Il
C.d.S, invece, con sentenza n. 308/06, accertato
il ricorrere, oltre che della qualificabilità dell’ente come organismo di
diritto pubblico, anche degli ulteriori criteri interpretativi rappresentati
dal perseguimento di finalità pubblicistiche e dalla sussistenza di un regime
legale derogatorio rispetto a quello proprio delle società di diritto civile,
ha sostenuto espressamente la natura
pubblica delle citate SCIP. Si
evidenzia infatti che:”…omissis… sebbene
tale società abbia natura formalmente privatistica ( essendo costituita
secondo il modello comune delle società di capitali ),
evidenti sono il suo carattere strumentale rispetto al perseguimento
di finalità pubblicistiche e l’esistenza di una disciplina
derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario.…omissis
……………se è vero, allora, che, come è stato già più volte
sottolineato dalla stessa Corte di Cassazione la società per azioni con
partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato
solo perché lo Stato o gli enti pubblici (Comune, Provincia, etc.) ne
posseggano le azioni in tutto o in parte (non assumendo rilievo alcuno, per le
vicende della medesima, la persona dell'azionista, dato che tale società,
quale persona giuridica privata, opera "nell'esercizio della propria
autonomia negoziale, senza alcun collegamento con l'ente pubblico"), dall’analisi
degli elementi di cui sopra ( necessariamente, peraltro, sintetica
anche se adeguata ai fini che nella specie rilevano ) emerge chiaro, a parere
del Collegio, come sia proprio tale assoluta autonomia ad essere del tutto
assente nella posizione funzionale della SCIP e nell’esercizio delle
attività demandatele dal legislatore, apparendo, al contrario, la stessa
soggetta, in tale ambito, all’esercizio del potere gestionale discrezionale
e totalizzante dell’Amministrazione di riferimento ( il Ministero dell’Economia
e delle Finanze ) di incidere in maniera del tutto pervasiva sulla sua solo
astratta e presunta autonomia, così divenendo di fatto essa stessa strumento
per l’esercizio di poteri pubblicistici.”.
[6]
In
definitiva, la ascrivibilità di un ente societario nell’ambito degli organismi
di diritto pubblico, per la giurisprudenza del C.d.S come anche per quella
delle SSUU della Cassazione, in assenza
degli ulteriori elementi interpretativi sopra identificati, comporta quale
unica conseguenza la applicabilità della normativa della evidenza pubblica,
ai sensi del DLGS 163/06. § 3.5 Orientamenti della giurisprudenza della Corte dei
Conti Sostanzialmente
analoga agli orientamenti appena sintetizzati è la posizione espressa al
riguardo dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, pur se con un ulteriore
slancio interpretativo in avanti con riferimento alla possibilità di attrarre
nell’orbita pubblicistica un ente societario anche in presenza dei soli
requisiti per ascriverlo tra gli organismi di diritto pubblico.
[7]
§ 3.6 Conclusioni In
definitiva, gli orientamenti passati in rassegna evidenziano che ove l’ente
pubblico costituisca una società di capitali o vi partecipi, la sola presenza
dello stesso non vale certo ad attrarre nell’orbita pubblicistica l’ente
societario in parola, salva l’ipotesi
in cui rilevi una partecipazione pubblica totalitaria (cfr supra SSUU 24672/09
COTRAL spa) . In
tal caso, pertanto, non occorre procedere ad alcun ulteriore approfondimento,
trattandosi di un patrimonio interamente pubblico, il cui eventuale danno
potrà classificarsi come erariale ed ascrivibile alla giurisdizione della
Corte dei Conti.
[8]
In
tutti gli altri casi occorre, invece, procedere ad una indagine ermeneutica
tesa, sostanzialmente, ad accertare: -
la strumentalità dell’ente al perseguimento di finalità pubblicistiche; -
il ricorso a risorse di diritto pubblico; -
una sostanziale deviazione, normativamente imposta, dal regime giuridico
tipico delle società di capitali. La
calssificabilità, poi, dell’ente societario anche come organismo di diritto
pubblico vale solo a confermare una
natura pubblica che sia già acclarata in virtù del ricorrere dei predetti
ulteriori requisiti. Ricollegandoci
a quanto si diceva in ordine ai limiti di estensione della giurisdizione della
corte dei conti, ove una società partecipata sia classificabile, alla luce
dei criteri ermeneutici illustrati come di diritto pubblico, la stessa potrà
essere confermata anche in caso di danno arrecato direttamente alla società
medesima. Si
tratterà, infatti, di un danno inferto ad un ente pubblico e come tale in
grado di fondare, al ricorrere anche degli ulteriori elementi fondanti la
responsabilità amministrativa, la giurisdizione della Corte dei conti. §. 4 Attuale Regime legale delle società partecipate:
incidenza sulla relativa natura giuridica In
esito a tale articolata disamina occorre, allora, domandarsi se, alla luce dell’attuale
regime giuridico proprio delle società partecipate da enti pubblici e,
più in particolare, di quelle partecipate da enti locali, ferma restando la
sicura ravvisabilità di finalità pubblicistiche inerenti la gestione stessa
di un servizio pubblico e l’impiego di risorse di diritto pubblico derivanti
dalla quota di partecipazione, possa affermarsi anche la esistenza, per le
stesse, di un regime legale in deroga
rispetto a quello codicistico e tale da poterne affermare
la specialità e conseguente natura di diritto pubblico. In
effetti, rilevano previsioni di legge, stratificatesi solo negli ultimi anni,
in grado di incidere fortemente,
imbrigliandola, sulla autonomia imprenditoriale delle società partecipate,
conformandola al perseguimento di finalità pubblicistiche difficilmente
conciliabili con l’essenza della predetta autonomia costituita dal
perseguimento del fine di lucro. La
imposizione del rispetto degli obblighi in tema di evidenza pubblica di cui al
D.lgs 163/06, di quelli di cui all’art 35 del D.lgs 165/01 in tema di
selezione del personale dipendente, come anche la estensione dei vincoli,
previsti per le pubbliche amministrazioni, alla spesa per il personale, per
studi, consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità,
sponsorizzazioni, ed addirittura il divieto, in taluni casi specifici, di
procedere agli aumenti di capitali a favore delle società partecipate in
perdita, non possono non conformare in modo talmente speciale da snaturarlo,
il regime tipico delle società di diritto privato. La
logica che sottende le previsioni in parola, diversamente da quanto accade nel
diritto civile, non è quella proprio del lucro e della ripartizione degli
utili, ma quella del perseguimento di finalità di diritto pubblico, quali,
nel caso di specie, il necessario contenimento della spesa, anche
a detrimento del predetto lucro. In
tale variegato puzzle di norme acquisisce grande rilievo, ai fini della risoluzione
della problematica in esame, anche la citata norma di cui all’art. 22 della
L. 241/90, dove si è adottata in modo chiaro ed espresso una definizione di
“pubblica amministrazione” nella quale si sono ricompresi anche i soggetti
di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse . A
tal specifico proposito è opportuno sottolineare la differenza rispetto al
criterio adottato dal legislatore in tutti gli altri casi in cui si è
cimentato nella individuazione dell’ambito applicativo dei provvedimenti di
legge, quali, ad esempio, i richiamati D.lgs 165/01, D.gs 163/06. Anziché
provvedere alla definizione generale della nozione di pubblica amministrazione
si è preferito fornire un elenco degli enti ritenuti come tali. Nel
caso di cui al predetto art. Rispetto
alla predetta definizione può osservarsi quanto segue:
·
Nel riferirsi genericamente
ai “soggetti di diritto pubblico” lascia comunque irrisolta la questione
connessa al quando ed in presenza di quali specifici requisiti può parlarsi
effettivamente di soggetto di diritto pubblico;
·
Afferma, comunque, che i
soggetti di diritto privato sono da considerarsi pubblica amministrazione
ogniqualvolta gestiscono pubblici interessi anche se limitatamente
alla predetta gestione. Rapportando
tali conclusioni alla tematica della società partecipate ne deriva che,
seppure non dovessero essere definibili quali soggetti di diritto pubblico in
base ai criteri ermeneutici supra
analizzati, comunque, laddove si trovino a gestire pubblici interessi,
limitatamente alla attività inerente alla predetta gestione devono
considerarsi quali pubbliche amministrazioni. In
pratica si è accolta, andando di diverso avviso rispetto alla giurisprudenza
comunitaria, la teoria dell’organismo di diritto pubblico in
parte qua limitando lo statuto
di diritto pubblico, nel caso di soggetti di diritto privato, alla sola quota
parte di attività destinata alla gestione di fini di pubblico interesse. Dalla
disamina appena compiuta, dunque, sotto lo specifico profilo dei criteri
interpretativi cui fare riferimento, emerge un dato significativo: rispetto
alla impostazione originaria del vigente codice civile, che ha dedicato la
sola norma di cui all’art. 2449 ( in quanto ormai abrogato l’art.
2450) alla disciplina delle società partecipate da enti pubblici, il
quadro normativo è radicalmente mutato. La
stessa ratio posta alla base di una tale iniziale scarna provvista
normativa, motivata dal guardasigilli Grandi, nella relazione di
accompagnamento al codice civile del ’42, con la considerazione che la PA,
laddove intenda ricorrere allo strumento societario si assoggetta pienamente
al relativo statuto, deve ritenersi
ormai non più attuale. Lo
stratificato quadro normativo, di carattere speciale, che è venuto così a
comporsi evidenzia l’impossibilità di ritenere una tale totale
assimilazione. § 4.1 disamina del regime legale connotante le società
partecipate alla luce dei recenti interventi normativi Si
provvede, di seguito, a riportare, in via esemplificativa, alcune delle
norme, tra cui le diposizioni cui si è fatto riferimento appena sopra, che
recentemente hanno inciso sul regime giuridico proprio delle società
partecipate, così da porre in evidenza come non si possa più negare la natura
speciale delle stesse. Al
riguardo, in considerazione del livello di complessità della normativa in
parola, è opportuno differenziare tra: - le norme che incidono sul profilo
genetico delle società stesse e, quindi, sulla legittimazione negoziale
degli enti pubblici; - le norme che incidono sul profilo
funzionale proprio delle società stesse e, dunque, sulla relativa
legittimazione negoziale. Per
la verità ai fini della indagine de
qua, il profilo di interesse è quello di carattere funzionale, ma per
esigenze di completezza si ritiene opportuno fornire, comunque, un quadro che
risulti il più completo possibile. -
Profilo GENETICO A
tal proposito rileva una limitazione della legittimazione negoziale delle
stesse pubbliche amministrazioni sotto lo stretto profilo della possibilità
di costituire o partecipare a società di capitali, quali strumenti per l’espletamento
di funzioni e servizi pubblici. E’
interessante osservare la lenta progressione in aumento dei limiti normativi
in parola. Un
primo limite è stato imposto con l’art 13 del D.L. 223 del 4 luglio 2006 (
cd D.L. BERSANI), ma che, in quanto incidente direttamente sulla autonomia
negoziale delle società stesse, verrà affrontato, ex
professo, infra. Interventi
realmente incidenti, invece, sul profilo in esame riguardano l’art. 3, comma
27 e ss. della L. 244/07, cui ha fatto, poi, seguito l’art. 14, comma 32,
del D.L. 78/10 (conv. L 122/10). Il
citato art. 3, si riferisce a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art.
1 del DLGS 165/01 e dispone il divieto per le stesse di costituire società aventi per oggetto attività di
produzione di beni e di servizi non
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di
minoranza, in tali società
. Tale
vincolo operativo non
trova applicazione per la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi
di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui
all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al DLGS 163/06. La
normativa in parola, come messo in luce nei lavori preparatori della stessa, incidendo
sull’oggetto sociale delle società, ha come scopo precipuo quello
di evitare forme di abuso e tutelare la concorrenza e il mercato. Si
vuole evitare, in pratica, che soggetti dotati di privilegi svolgano attività
economica al di fuori dei casi nei quali ciò è imprescindibile per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali ovvero per la produzione
di servizi di interesse generale. Al
fine di eliminare eventuali distorsioni della concorrenza si è, così,
rafforzata, secondo quanto sostenuto dalla Corte costituzionale con sentenza
n. 148/09, la distinzione tra attività
amministrativa in forma privatistica e attività di impresa di enti pubblici. Come
si diceva, non rileva alcun limite in ordine alla costituzione di società che
producono servizi di interesse generale. Il
comma 28 dell’art Secondo
gli orientamenti maggioritari della giurisprudenza della Corte dei Conti, “ il
ruolo centrale della amministrazione locale quale interprete primario dei
bisogni della collettività locale, riconosciuto anche a livello
costituzionale, non può essere messo in discussione dalla mancanza di un
organico quadro legislativo che individui le funzioni comunali……..Spetta
quindi al singolo ente valutare quali siano le necessità della comunità
locale e avviare le politiche necessarie a soddisfarle”.( Sez. Reg.
Controllo Lombardia 861/2010). Onde
evitare una disapplicazione in concreto del limite in esame, pur ascrivendosi
in capo all’ente interessato la valutazione di un tale interesse, si è,
comunque, previsto anche il controllo esterno della Corte dei Conti,
disponendo l’obbligo dell’invio alla stessa della delibera con la quale si
procede alla valutazione in parola. Con
l’art 14, comma 32, del DL 78/10, incentrando l’attenzione solo una
categoria di pubbliche amministrazione e segnatamente i COMUNI, si è
radicalizzata la limitazione della relativa capacità negoziale. Si
è, infatti, definitivamente negata la possibilità di procedere in assoluto
alla costituzione di società per i COMUNI con popolazione inferiore ai 30.000
ab. Questi,
entro il prossimo 31.12.2011 sono
obbligati a liquidare le società
eventualmente già costituite alla data di entrata in vigore di tale norma o a
cederne le partecipazioni. Tale
divieto NON si applica, invece, alle
società costituite da più comuni la cui popolazione complessiva supera i
30.000 ab. Riguardo,invece,
i COMUNI con popolazione tra i 30.000
ed i 50.000 ab possono detenere la partecipazione di una sola società ed
entro il 31.12.2011 dovranno mettere in liquidazione le società già
possedute. Il
comma in esame, nel proprio incipit
fa salvo quanto disposto dal sopra citato art 3,
comma 27, 28 e 29 della L. 244/07, rendendo, così, necessario un
raccordo tra le stesse. A
tal specifico proposito rileva il citato parere dalla Corte
dei Conti, sezione controllo della Lombardia, 861/2010, a tenore del quale
i comuni che possono procedere alla costituzione di società per la gestione
di servizi pubblici ai sensi del predetto art 14, dovranno rispettare i limiti
dell’art. 3, comma 27 della L. 244/07. Sempre
sotto il profilo dei limiti posti all’ambito applicativo delle società
partecipate rileva l’art. 2 del recente DPR 168/2010, recante il regolamento
adottato in attuazione di quanto disposto dall’art 23bis del DL 112/08 (
conv. L. 133/08) e concernente solo l’affidamento dei servizi pubblici locali aventi
rilevanza economica.
L’art Valutazione,
quest’ultima, da condurre verificando la
realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali e limitando, quindi, l'attribuzione di diritti di esclusiva, ove non
diversamente previsto dalla legge, ai casi in cui, in base ad una analisi di
mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea, secondo
criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale ed efficienza, a
garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.
Dal raccordo sistematico della normativa riportata e con specifico
riferimento al settore dei servizi pubblici locali a rilevanza economica ne
deriva che, fermi restando i divieti assoluti per i comuni di cui all’art.
14 co Le
società così costituite, ove tese al perseguimento di interessi di carattere
generale e non astrette dal vincolo operativo di cui sopra, ai sensi dell’art
3 comma 2 del DPR in parola, potranno partecipare liberamente alle
procedure competitive di cui all’art 23 bis comma lett a). -
Profilo FUNZIONALE Di
maggiore interesse ai fini della indagine in parola sono i limiti sempre più
numerosi imposti dalla normativa stratificatasi nel tempo all’agire proprio
delle società partecipate, realizzandosi una deroga
significativa rispetto allo statuto civilistico previsto per il “tipo”
di società scelto. Le
deroghe in parola hanno fonte normativa e tale notazione rende ancora più
significativa la predetta deroga. Interventi,
infatti, sullo statuto e/o sull’atto costitutivo delle società partecipate,
rimessi alla volontà negoziale dei soggetti costitutori, non potrebbero
intervenire oltre i limiti codicisticamente consentiti dalla elasticità del
tipo societario scelto. A
tal ultimo proposito, poi, acquisisce rilievo deterrente di ogni eccessivo
stravolgimento dei principi di cui alla predetta normativa codicistica, la
disposizione di cui all’art. 2497 cc. La
stessa prevede, infatti, la responsabilità diretta nei confronti dei soci,
delle società o enti che,
esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscano nell’interesse
imprenditoriale proprio o altrui in
violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale
delle società medesime. Alla
luce della normativa sopra richiamata, appare evidente come, in assenza di
deroghe che, dotate anch’esse della forza di legge, siano in grado di
derogare in modo significativo alla disciplina propria delle società, l’interesse
pubblico non potrà incidere influenzando in modo determinante l’agire delle
stesse e gli scopi perseguiti e così attrarre nell’orbita pubblicistica l’ente
societario interessato. L’analisi
in parola può prendere le mosse dal citato art. 13 del DL 223 del 4 luglio
2006 ( cd DL BERSANI). La
predetta norma dispone che le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite
o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la
produzione di beni e servizi strumentali
all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei
servizi pubblici locali e dei servizi di committenza, devono operare con
gli enti costituenti o partecipanti o affidanti. Le
stesse non possono, quindi, svolgere prestazioni a favore di altri soggetti
pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono
partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale. Sono,
in definitiva, ad oggetto sociale esclusivo. In
tal caso rileva, quindi, un limite all’autonomia negoziale delle società
stesse ( divieto di attività extraterritoriale) che, però,a differenza
di quanto disposto dall’art. 3 comma Come
evidenziato dalla Corte Costituzionale con sentenza 326/08, la ratio
alla base del limite operativo in parola è il medesimo di quello osservato in
occasione dell’approfondimento dedicato al citato art. Si
è sottolineato come, anche in tal caso, si è inteso separare nettamente la
attività amministrativa in forma privata rispetto alla attività di impresa
di enti pubblici. “…….L'una
e l'altra possono essere svolte attraverso società di capitali, ma le
condizioni di svolgimento sono diverse. Nel primo caso vi è attività
amministrativa, di natura finale o strumentale, posta in essere da società di
capitali che operano per conto di una pubblica amministrazione. Nel secondo
caso, vi è erogazione di servizi rivolta al pubblico (consumatori o utenti),
in regime di concorrenza. Le
disposizioni impugnate mirano a separare le due sfere di attività per evitare
che un soggetto, che svolge attività amministrativa, eserciti allo stesso
tempo attività d'impresa, beneficiando dei privilegi dei quali esso può
godere in quanto pubblica amministrazione. Non è negata né limitata la
libertà di iniziativa economica degli enti territoriali, ma è imposto loro
di esercitarla distintamente dalle proprie funzioni amministrative, rimediando
a una frequente commistione, che il legislatore statale ha reputato distorsiva
della concorrenza.”(
Corte Cost. 326/08) A
tal proposito occorre operare un immediato raffronto con la norma di cui all’art.
23bis, comma 9, del DL 112/08. Tale
norma, infatti, prevede il divieto di acquisire
la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi o
di svolgere servizi o attività per
altri enti pubblici o privati, per le società
che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di
legge, di atto amministrativo o per contratto servizi
pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad
evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera b). L’ambito
applicativo di un tale divieto di attività extraterritoriale, a differenza di
quanto disposto dal citato art. 13, concerne
i servizi pubblici locali, ma è limitato
alle sole società che risultino affidatarie di un servizio in via diretta,
con procedura NON ad evidenza pubblica. Dal
tenore letterale della norma in esame, il limite si estenderebbe anche alle
società partecipate la cui selezione del socio privato sia avvenuta mediante
procedure competitive ad evidenza pubblica ( art. 23 bis comma 2 lett. b). Un
primo orientamento interpretativo a tal specifico proposito è stato fornito
dalla sentenza del TAR Calabria, n. 561/2010, secondo cui una tale estensione, sebbene
conforme al tenore letterale della norma, non risulterebbe condivisibile,
dovendosi ritenere,ai fini della concorrenza e del mercato, le modalità di
cui al citato comma 2 lett. b del tutto equivalenti a quelle di cui alla lett.
a della medesima norma. Si
è pertanto concluso per la non estensibilità. Di
notevole incidenza ai fini ivi in esame sono le disposizioni di cui agli artt.
6 e 7 del DPR 168/2010
Più in particolare con l’art. 6 viene espressamente previsto l’obbligo
per le società in house e per le società miste, a
prescindere dalla quota di partecipazione pubblica, affidatarie della
gestione di servizi pubblici locali a rilevanza economica, di applicare per l’acquisto
di beni e servizi le disposizioni di cui al DLGS 163/06.
Come si diceva un tale obbligo era già imposto dall’art 32 del
predetto D.lgs, pur se limitatamente alle società partecipate che avessero ad
oggetto della loro attività la
realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non
destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza.
Per la verità
la diposizione di cui al sopravvenuto DPR in parola, fatto salvo il
riferimento espresso anche alle società in house, non aggiunge nulla di
nuovo al riguardo.
Ed infatti, come già visto, ai sensi di quanto disposto dal richiamato
art 2 del regolamento le società partecipate potranno gestire solo i servizi
pubblici locali a rilevanza economica che ciascun ente avrà ritenuto, con
apposita delibera quadro, non collocabile sul libero mercato e pertanto di
gestire in esclusiva.
Con la norma di cui all’art 7, invece, si è imposto alle società
miste e a quelle in house di adottare con propri provvedimenti criteri e
modalità per il reclutamento di personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al
comma 3 dell’art 35 del D.lgs 165/01.
In questo caso, a differenza del precedente art. 6, vengono
espressamente escluse le società quotate in mercati regolamentati.
Si ritiene, poi, che il mancato riferimento espresso nel corpo dell’articolo
in esame alle società in house, sebbene espressamente menzionate nella
relativa rubrica, non incida affatto nel senso della esclusione delle stesse. A
prescindere, infatti, dalla espressa menzione o meno, in ordine alle società
in house, in quanto longa manus
della pubblica amministrazione costituente e totalmente partecipate dalle
stesse, non si ritiene vi siano dubbi sulla natura di diritto pubblico delle
medesime e conseguente applicazione del relativo statuto. Disposizioni
in tale senso erano, però, già vigenti, rilevando la norma di cui all’art.
18 del DL 112/08 conv. L 133/08. Ai
sensi del comma primo della predetta: ““le
società che gestiscono servizi
pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri
provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il
conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma
3 dell'articolo 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”.
La norma in parola limita, però, il proprio ambito applicativo alle
sole società a totale partecipazione pubblica, mentre il citato art. 7 del
DPR 168/2010 lo estende a tutte le
società partecipate, a prescindere
dalla quota di partecipazione pubblica.
Per le altre società, differenti da quelle di cui all’art 23 bis del
DL 112/08 conv. L 133/08 e ss.mm.ii. e non incluse quindi nell’ambito
applicativo del regolamento in esame, rileva la disposizione di cui al comma 2
del citato art. 18 del DL 112/08, secondo cui le stesse dovranno
applicare con propri provvedimenti, criteri e modalità per il
reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto
dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e
imparzialità. In
tal ultimo caso non rileva, in pratica, un espresso richiamo all’art 35 del
D.lgs. 165/01 ma solo ai principi enunciati. Proseguendo
nella disamina dell’art 18, il comma 2bis dispone che le società a partecipazione
pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara
[9]
ovvero che svolgano funzioni
volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non
industriale né commerciale, ovvero
che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione
a supporto di funzioni
amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ( cfr oggi art 1 co Le
stesse, sempre ai sensi della medesima norma in parola, sono tenute, altresì,
ad adeguare
le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le
amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri
contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per
consulenze. Disposizione
di analogo tenore, sebbene differente sia sotto il profilo dell’ambito
applicativo sia sotto quello della tipologia dei limiti imposti è quella di
cui all’art. 6 comma 11 del DL 78/2010. Tale
norma, impone, infatti alle sole società di cui all’elenco ISTAT (
tra le quali, come si diceva, NON appaiono ricomprese società partecipate da
EELL), di conformarsi al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni
pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni,
desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9 del medesimo articolo. Sempre
i tema di personale e dei limiti di carattere speciale posti alla libera
scelta dello stesso rileva anche la norma di cui all’art. 3, comma 30 della L. 244/07. La
stessa dispone, infatti, che le amministrazioni pubbliche costituenti società
o enti, comunque denominati, o che assumono partecipazioni in società,
consorzi o altri organismi, sono tenute ad adottare provvedimenti
di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in
misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti così costituiti
ed a provvedere alla corrispondente rideterminazione
della propria dotazione organica. Appare
evidente l’intento preciso del legislatore di scongiurare inutili incrementi
della spesa pubblica mediante una dannosa duplicazione delle strutture. A
tal fine si rende, in pratica, necessario ed indispensabile un preventivo
studio approfondito ( business planning) nella fase della scelta in ordine al se
procedere alla costituzione di una società partecipata teso a verificare, tra
l’altro, la necessità del trasferimento in misura adeguata di risorse umane,
finanziarie e strumentali, onde scongiurare eventuali future inefficienze
e/o perdite con conseguente configurarsi di fattispecie di danno pubblico e
responsabilità amministrativa. Il
collegio dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno sono tenuti
ad asseverare l’avvenuto trasferimento delle risorse umane e finanziarie ed
a trasmettere una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, oltre
che a relazionare alla Corte dei Conti in caso di inadempimento. Con
particolare riferimento al personale, la disposizione in parola è stata
ulteriormente rafforzata dalla previsione di cui all’art 13 del collegato al lavoro, L.
183/2010 a
tenore del quale: 2.
All’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-sexies.
Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti
dai documenti di programmazione previsti all’articolo 6, possono utilizzare
in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi
ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a
tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia,
nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente
decreto». 3.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
pubbliche amministrazioni possono rideterminare le assegnazioni temporanee in
corso in base a quanto previsto dal comma 2-sexies dell’articolo 30 del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 2 del
presente articolo. In caso di mancata rideterminazione, i rapporti in corso
continuano ad essere disciplinati dalle originarie fonti. Ne
deriva che in caso di esternalizzazione di un servizio con costituzione di
società miste, il personale alle stesse assegnato in
caso di esubero dovrà esser avviato alla procedura di mobilità e
eventuale collocamento in disponibilità ai sensi dell’art 33 del DLGS
165/01. Altro
esempio di pesante ingerenza nella attività funzionale delle società
partecipate è rappresentata dalle disposizioni tese a porre un divieto in
determinate circostante agli aumenti di
capitale e da quelle in tema riduzione
del numero degli amministratori, del relativo compenso
e revoca degli stessi. Come
noto, a tal ultimo riguardo, sotto il profilo dei compensi la disciplina
codicistica ( art 2389 cc) non prevede alcun limite in capo alle società
stesse. Riguardo,
invece, il potere di revoca degli amministratori, l’art. 2383 cc ne prevede
la possibilità in ogni tempo, salvo il diritto al risarcimento se la medesima
avviene senza giusta causa. Con
riferimento, infine, alla possibilità di procedere agli aumenti di capitale,
salvo i limiti imposti dalle norme di cui agli artt. 2438 e 2447 cc, non
rileva, ovviamente, alcun vincolo alla libera autodeterminazione
imprenditoriale delle società. Ebbene,
il legislatore, nel caso delle società partecipate da enti pubblici, ha
inteso, invece, derogare profondamente rispetto a tale disciplina onde
consentire il perseguimento di finalità di contenimento della spesa pubblica. Già
tale notazione pone ancora di più in evidenza la natura
speciale delle società di cui si discute rispetto alle quali, proprio in
quanto fruenti di risorse di natura pubblica, divengono destinatarie di disposizioni tese a ridurne la spesa. Passando
all’esame delle disposizioni di cui si discute rileva: Con
particolare riguardo alla necessaria riduzione del numero massimo dei
componenti dei consigli di amministrazione ed alla REVOCA degli stessi: Art. 6 co. 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
7, tutti gli enti pubblici,
anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di
diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine
di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto, gli organi
di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma
monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e
a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono
all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i
regolamenti di cui all'articolo
2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento
a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di
apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata
adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione
previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità
erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi
pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica
comunque quanto previsto dall'art.
7, comma 6. Tale
norma si applica a tutti gli enti
pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità
giuridica di diritto privato, con estensione anche alle società
partecipate. Tale
norma deve però essere coordinata con l’art. 1 comma 729.
Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle
società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non
può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale,
interamente versato, pari o superiore all'importo che sarà determinato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
( DPCM 2007 2 MILIONI EURO) su proposta del Ministro per gli affari regionali
e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita In
tal caso, a differenza del predetto art 6 del DL 78/10, rilevano le sole
società totalmente partecipate dagli enti locali o miste.
E’ norma quindi di carattere speciale. Nelle
società totalmente partecipate dagli enti locali, quindi, i componenti del
cda non possono essere superiori a TRE oppure a CINQUE per le società con
capitale interamente versato pari o
superiore ai due milioni di euro Nelle
società miste, invece, numero massimo di componenti del consiglio di
amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero
anche quelli eventualmente designati dalle regioni non può essere superiore a
CINQUE. ART
17 COMMA 22 BIS E TER DL 78/09: 22-bis.
Ai fini della riduzione del costo di funzionamento degli organi sociali delle
società controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo ente
locale, affidatarie di servizi pubblici o di attività strumentali, può
essere disposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, la revoca anticipata degli organi amministrativi e di
controllo e degli organismi di vigilanza in carica,
a seguito dell’adozione di delibere assembleari finalizzate alla riduzione
del numero dei componenti o dei loro emolumenti 22-ter.
La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis integra gli estremi della giusta causa
di cui all’articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non
comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui
alla medesima disposizione
Appare
evidente, in tal ultimo caso, la penetrante invasione del diritto pubblico
nell’ambito di quello tipico privatistico teso a conformare quest’ultimo
nell’ottica della riduzione della incidenza della spesa pubblica.
[10]
Riguardo la obbligatoria riduzione dei compensi degli
amministratori Art.
6, comma 6. Nelle società inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo
1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute in misura totalitaria, alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento dalle predette amministrazioni pubbliche, il
compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio
sindacale è ridotto del 10 per
cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere
dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di
entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al
presente comma non si applica alle società quotate. Tale
disposizione si riferisce solo alle società inserite nel conto economico
consolidato ( dove non rilevano
società partecipate da enti locali) e nei confronti delle società
possedute in misura totalitaria ( comprese quelle degli enti locali): IL
COMPENSO DEI COMPONENTI CDA e DEL COLLEGIO SINDACALE è ridotto del 10%. ART
5 CO 5.
Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei
titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito
dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo
1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad
organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso
delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare
l'importo di 30 euro a seduta. Si
dispone che i titolari di cariche elettive, laddove svolgano incarichi
conferiti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art 1 co NON è
ancora chiaro se
tale disposizione possa ricomprendere anche la partecipazione ai CdA delle
partecipate. Il
riferimento agli organismi collegiali di qualsiasi tipo farebbe propendere per
la soluzione positiva. Occorre
comunque precisare che nell’elenco delle amministrazioni pubbliche
predisposto dall’ISTAT ai sensi della normativa indicata ( ultimo quello di
cui al DPCM 26.06.07) non ricomprende le società in house o partecipate dagli
enti locali ma solo società partecipate da amministrazioni dello Stato Il
comma art. 1 comma L.
296/06 ( FINANZIARIA PER IL 2007): ART.
1 comma: 718.
Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo
unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, l'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di
capitali partecipate dallo stesso ente non
dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società. 721.
Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, adottano disposizioni,
normative o amministrative, finalizzate ad assicurare
la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati
amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare
dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e
del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili,
alla fusione delle società partecipate e al ridimensionamento delle strutture
organizzative. 725. Nelle società a totale
partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente
e ai componenti del consiglio di amministrazione, non
può essere superiore per il presidente all'80 per cento e per i
componenti al 70 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al
sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo
unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la
possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione
di utili e in misura ragionevole e proporzionata. 726. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una
pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi
prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al
rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e,
in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità
spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici. 728.
Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici
o privati, i compensi di cui ai commi 725 e 726 possono essere elevati in
proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella
misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione
di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione
degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due
punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti
diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti
locali è inferiore al 50 per cento del capitale. Riguardo gli speciali divieti di aumento del capitale ART
6 CO Divieto
di effettuare aumenti di capitale a favore delle società partecipate che
abbiano registrato perdite di esercizio negli ultimi tre esercizi consecutivi 19.
Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società
pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di
economicità e di concorrenza, le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti
di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare
garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano
registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che
abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche
infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di
cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di
programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero
alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità
nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli
per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della
amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della
Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo
periodo del presente comma Tale
divieto non rileva nel caso di cui all’art 2447 cc Norma
analoga è quella di cui all’art.
1 co 734.
Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda
pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto
nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre
esercizi consecutivi. «32-bis.
Il comma 734 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si
interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di ente,
istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico
chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia
registrato, per tre esercizi
consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a
non necessitate scelte gestionali. La
norma di cui all’art. 5 del DPR 168/2010, per le
sole società in house, prevedeva la estensione alle stesse degli obblighi
di cui al patto di stabilità interno. La
corte costituzionale con sentenza 325/2010 ha, però, dichiarato la
incostituzionalità dell’art. 23 bis comma 10 lett a) che aveva delegato il
governo alla adozione del predetto regolamento,
per violazione dell’art 117, comma 6, Cost. Si
è evidenziato,infatti, come la materia relativa al patto di stabilità sia da
ascrivere alla materia del coordinamento della finanza pubblica di competenza
legislativa concorrente, nell’ambito delle quali lo Stato non ha alcun
potere regolamentare. Ai
sensi dell’art 117, co. 6, Cost, il potere regolamentare dello Stato
concerne le sole materie nelle quali lo stesso ha competenza legislativa
esclusiva. Un
ultimo riferimento concerne il profilo relativo alle cause
speciali di incompatibilità con la carica di componente dei consigli
di amministrazione delle società partecipate ART
8 DPR 168/10 Tale
norma dispone una serie di divieti allo svolgimento di incarichi nell’ambito
delle società partecipate dagli enti locali onde evitare pericolose
commistioni di interessi, con estensione anche a coniuge parenti ed affini
fino al 4 grado. Si prevede inoltre la impossibilità di essere
nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei
tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore,
di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, negli enti locali che detengono quote di
partecipazione al capitale della stessa società.
[1] Cfr “Il contratto della pubblica amministrazione” di RICCIUTO Vincenzo e NERVI Andrea, pagg. 127 e ss. e “Autonomia negoziale e autonomia contrattuale” di CRISCUOLO Fabrizio, pagg. 28 e ss, Da Trattato di diritto civile del consiglio nazionale del notariato. Edizioni Scientifiche Italiane. [2] Cfr ormai ex multis SSUU 26806/09 “ nell’attuale assetto normativo il dato essenziale che radica la giurisdizione della corte contabile è rappresentato dall’evento dannoso a carico di una pubblica amministrazione e non più dal quadro di riferimento, pubblico o provato, nel quale si colloca la condotta produttiva del danno”.
[3]
Cfr da ultimo ordinanze delle SSUU della Cassazione nn: 23599,
23600, 23601/2010 con le quali si è confermata, ai fini del radicarsi della
giurisdizione della corte dei conti anche nei riguardi di soggetti diritto
privato per danno arrecato all’ente pubblico, la necessità dell’effettiva
esistenza di un rapporto di servizio tra questi ultimi e la PA, mediante la
gestione di pubblico denaro. In tal ultimo caso, la responsabilità potrà
comunque estendersi solo nei confronti dell’ente e/o società e dei propri
amministratori di diritto e di fatto cui siano erogati fondi pubblici
distratti dalle finalità perseguite dalla legge mediante la concessione del
contributo. Nei casi concreti, oggetto delle riportate ordinanze, viene
escluso il configurarsi della giurisdizione di responsabilità nei confronti
del professionista consulente delle società percettrici dei fondi pubblici
in quanto si afferma che la
[4]
Cfr sentenza 1399/2010 della Corte dei Conti Sez. Reg. Lazio,
nel richiamare SSUU 26806/09, afferma che la configurabilità della
giurisdizione della corte dei conti deriva dalla considerazione che “ENEL
non svolge alcun servizio di stretta rilevanza pubblica; il patrimonio
sociale è di proprietà sia dello stato che di privati l’attività dell’enel
viene svolta in regime di equilibrio di bilancio in assenza di apporti
finanziari a ripiano dell’azionista pubblico”. [5] Cfr SSUU 5019/2010 cit. nell’affrontare il caso di un privato percettore di finanziamenti pubblici distratti dalla loro destinazione specifica, nel confermare la giurisdizione della corte dei conti al riguardo, precisa “ la situazione che si determina non è quella (cui ha avuto riguardo la sentenza di queste sezioni unite n. 26806/09, relativa al ricorso deciso nella medesima camera di consiglio) propria della allocazione della pubblica provvista in forma di partecipazione al capitale sociale nella quale gli scopi perseguiti dalla PA degradano a motivi dell’atto di partecipazione alla costituzione della società o di acquisto delle sue azioni ambedue estranei all’agire successivo della società stessa". La pubblica provvista confluisce, in tal caso, nel capitale sociale presidiato da regole che non si collocano sul piano di un rapporto intersoggettivo tra Pa che conferisce il capitale e la società ma su quello dell’ordinamento interno dell’ente di diritto privato e dunque della responsabilità degli organi che la governano verso la società stessa. La responsabilità degli amministratori è allora regolata dal diritto civile perché gli atti di costituzione e di investimento stanno prima e sono esterni all’ordinamento sociale”. [6] Cfr in tal senso Corte dei Conti Sezione giurisdizionale Campania n. 1494/2010 che, in ordine alla natura giuridica delle SCIP, argomentando dalla esistenza di ampie deroghe normative al modello societario di diritto comune finalizzate al perseguimento di finalità di pubblico interesse ne afferma la calssificabilità come enti pubblici in forma societaria.
[7]
Cfr Corte dei Conti Sezione giurisdizionale della Lombardia, n.
114/06: “ Trova,
infatti, sostenitori in dottrina la tesi secondo la quale l'appartenenza di
una persona giuridica alla categoria dell'organismo di diritto pubblico
ovvero dell'impresa pubblica non costituisce affatto un indice di
pubblicità dello stesso ma comporta esclusivamente l'applicazione alla
medesima della normativa comunitaria in tema di appalti. Principio
fondante di tale tesi è l'estraneità, rispetto ai fini perseguiti dalla
normativa comunitaria in tema di appalti (e, di conseguenza, da quella
nazionale che ne costituisce il recepimento), di qualsiasi preoccupazione in
ordine alla legalità, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa
(al cui perseguimento è, invece, finalizzata qualsiasi normativa
pubblicistica), e, per converso, l'esclusività del diverso scopo costituito
dallo sviluppo della concorrenza effettiva nel settore degli appalti
pubblici; in tal senso, viene citata la recente sentenza 7 ottobre 2004, n.
247/02 della Corte di giustizia europea. Tali
orientamento non appare condivisibile. È
inequivoco che la principale - se non addirittura l'unica - preoccupazione
del legislatore comunitario in subjecta materia sia quella di definire le
regole per mantenere ed ampliare la concorrenza all'interno della comunità
europea. È,
altresì, evidente che non rientra né tra i suoi fini né tra i suoi
compiti quello di emanare norme definitorie in ordine all'appartenenza di
soggetti nazionali all'ambito della pubblica amministrazione; ciò non di
meno, la normativa comunitaria, soprattutto dopo il suo recepimento, può e
deve costituire un elemento di cui l'interprete si serve ai fini
dell'applicazione della normativa nazionale. A
tal fine, non può non rilevarsi come tutta la normativa comunitaria in
materia nasca dall'esigenza di evitare (o, quanto meno limitare) gli effetti
distorsivi sul mercato conseguenti all'azione della P.A. e che, dunque, al
fine di garantire la concorrenza nel mercato europeo ed impedire alle
diverse amministrazioni nazionali di limitarla, la normativa europea si
trovi nella necessità di individuare gli indici di pubblicità dei soggetti
che operano in tale mercato. Asserire
che tale operazione sia finalizzata unicamente all'applicazione della
normativa europea significa attribuire a tale opera di definizione una
valenza parziale, idonea a realizzare una qualificazione in parte qua e,
dunque, confondere il profilo attinente all'essenza dell'ente con quello
relativo alle modalità della sua azione. Nella
normativa comunitaria, l'organismo di diritto pubblico e l'impresa pubblica
sono definiti facendo riferimento ad indici di indiscussa pubblicità, tali
da connotarne in maniera sostanziale la loro essenza come soggetti
appartenenti all'area pubblicistica. L'inquadrabilità
del soggetto in tale ambito non può non avere conseguenze anche al di fuori
della materia degli appalti, svolgendo tale normativa la funzione di
elemento utile alla definizione della natura del soggetto in toto e non in
parte qua (e, dunque, anche al di là ed al di fuori di tale materia). D'altro
canto, è notorio che, nel nostro ordinamento nazionale, la normativa in
tema di evidenza pubblica, nata al fine di favorire l'economicità
dell'azione amministrativa ed evitare sprechi e danni all'erario pubblico,
ha finito con il divenire modus agendi tipico della pubblica
amministrazione, in quando modalità procedimentale idonea a garantire il
perseguimento non solo dei fini di economicità, efficacia ed efficienza
dell'azione amministrativa, ma altresì di quelli di legalità, trasparenza
e responsabilità. Conseguentemente,
la circostanza che un ente sia soggetto alla normativa europea in tema di
appalti trova il suo fondamento nella sua natura pubblica, la quale, a sua
volta, lo rende sottoposto ad una serie di disposizioni nazionali (compreso
il controllo di questa Corte) che, favorendo la trasparenza e legalità
della relativa azione, garantiscono al contempo e necessariamente il
miglioramento del mercato. Pertanto,
la classificabilità di un ente come organismo di diritto pubblico ovvero
impresa pubblica ne implica la sottoponibilità non solo alle regole
comunitarie in tema di appalti ma, al tempo stesso e per i medesimi motivi,
anche a quelle interne in tema di controllo e sindacato giurisdizionale
della magistratura contabile e ciò non solo per motivi logici, ontologici e
sistematici, ma altresì per motivi funzionali e di coerenza del sistema. [8] Cfr Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale Campania sentenza n. 1355/2010.
[9]
La medesima tipologia di società partecipata titolare di
affidamenti diretti è destinataria anche dei limiti di cui all’art
23 bis comma 9 D.L. 112/08
commentati supra [10] Cfr a tal specifico proposito delibere della Corte dei Conti Sez. Controllo Lombardia NN. 46 e 49/07; 40/08 |