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Rapporti
ed interferenze tra azione di responsabilità civile ed azione di
responsabilità amministrativo contabile
(nota a CASS CIV. III
SEZ. n. 3672/2010.) Dott.
Ferruccio Capalbo Magistrato
della Corte dei Conti Con
la sentenza in commento , la
Cassazione afferma che nell’ipotesi di appalto, indetto da una P.A.,
e di conseguente fenomeno corruttivo intercorso tra la ditta appaltatrice ed i
dipendenti della amministrazione appaltante, quest’ultima può agire nei
confronti dei privati, una volta accertata la condotta penalmente rilevante,
per ottenere il risarcimento del danno subito. In
disparte affermazioni di interesse in ordine alla patologia che affligge il
contratto stipulato a seguito di una procedura di evidenza pubblica
illegittima ed ai criteri per la determinazione del quantum del risarcimento
del danno alla immagine, in questa sede rileva quanto affermato in tema di
giurisdizione della Corte dei Conti. Al
riguardo si è escluso il ricorrere della medesima non rinvenendosi un
rapporto di servizio, rectius, una
relazione funzionale con la ditta
privata a seguito di un eventuale inserimento della medesima nell’esercizio
dei poteri organizzativi di natura pubblica della PA. In
effetti, in questi casi la PA ricorre allo strumento contrattuale al fine di
approvvigionare se’ stessa di
beni e/o servizi e non al fine di consentire al privato l’effettivo
esercizio di funzioni di natura pubblica. Rilevando,
in definitiva, un rapporto di natura privatistica la giurisdizione, al fine
dell’accertamento della responsabilità civile della ditta privata, è
individuata in capo al G.O. Si
pone, allora, un problema di potenziale conflitto di giudicati con l’eventuale
azione promuovibile da parte della procura della Corte dei Conti. Quest’ultima,
infatti, dotata di giurisdizione tendenzialmente esclusiva, ai sensi del’art.
103 Cost, in materia di responsabilità amministrativo/contabile per danno
erariale, è titolata ad agire nei confronti dei dipendenti
della amministrazione coinvolta per il danno eventualmente arrecato
alla stessa con la condotta che ha integrato il fenomeno corruttivo
tangentizio. Nel
caso di specie, però, il danno alla Amministrazione è arrecato in via
diretta non solo da dipendenti della medesima ma anche da soggetti privati in
concorso con gli stessi. In
tal caso, infatti, potrà agire anche la stessa amministrazione danneggiata,
innanzi al giudice ordinario, nei confronti dell’eventuale terzo ( es. ditta
privata) per le medesime poste di danno per le quali può agire il p.m.
contabile nei confronti dei
dipendenti della stessa. Il
danno subito dalla amministrazione è, però, unico ed una volta ottenuto il
compiuto risarcimento del medesimo in sede civile, ovviamente dovrà operare
il limite del ne bis in idem in
relazione alla eventuale azione intrapresa, contemporaneamente, dal
Pm contabile, per la quale scatterà,pertanto, una improcedibilità della
domanda o un venire meno dell’interesse ad agire. In
caso contrario, appare evidente come la
stessa amministrazione potrebbe ottenere, in ipotesi, il risarcimento del medesimo
danno sia da parte della ditta privata, davanti al giudice ordinario, sia
da parte dei propri dipendenti infedeli, a mezzo della azione promossa da
parte del pm contabile. A
fronte di un tale potenziale conflitto di giudicati, la concorrenza delle due
giurisdizioni può comunque essere funzionale ad assicurare l’integrale
risarcimento del danno subito dall’ amministrazione nelle ipotesi in cui
davanti al giudice ordinario non si riesca ad ottenerlo.
Fattispecie
puntualmente verificatasi con la sentenza in commento. In
sede di determinazione del quantum
del risarcimento del danno subito dalla amministrazione ricorrente, infatti,
la Cassazione ha ritenuto necessario indagare anche in ordine alla eventuale
cooperazione attiva della amministrazione stessa, cui è direttamente
riferibile, alla stregua del principio della immedesimazione organica, la
condotta, pur dolosa, dei propri funzionari ed impiegati. Di
qui si è concluso per una riduzione della responsabilità civile del
danneggiante ai sensi dell’art 1227, 1 comma, del codice civile, richiamato
dall’art. 2056 per la responsabilità extra contrattuale. Nel
caso di specie si è accertato come i comportamenti tenuti sia dai privati sia
dai dipendenti abbiano determinato una situazione tale che senza uno di essi l’evento
non si sarebbe verificato. Ed
allora, in ipotesi di tal fatta, la procura contabile, pur a fronte della già
intervenuta condanna in sede di civile, conserva,
in sostanza, ancora un margine di manovra.
La
amministrazione ha, infatti, subito un danno per la condotta infedele dei
propri dipendenti che in sede civile non ha trovato integrale risarcimento in
applicazione della norma di cui all’art. 1227 cc. Per
quella parte residua, dunque, la amministrazione potrà trovare comunque
ristoro a mezzo dell’azione della procura della Corte dei Conti. Fermo
restando quanto rappresentato in tema di potenziale conflitto di giudicati tra
giurisdizione ordinaria e contabile nelle ipotesi descritte (in senso conforme
l’attuale orientamento maggioritario della giurisprudenza della Cassazione)
occorre, comunque, chiedersi come sia da conciliare con l’orientamento
secondo cui, invece, l’azione del procuratore contabile ha natura diversa da quella promuovibile in sede civile. Si
porrebbe, cioè, a presidio di interesse diversi da quelli fatti valere con l’azione
di responsabilità civile e quindi di fattispecie di danno differenti. La
Corte Costituzionale, infatti, con sentenza 104/1989, ha evidenziato come il P.G della Corte
dei Conti agisce nell’esercizio di una funzione obiettiva e neutrale,
rappresentando l’interesse generale al corretto esercizio delle funzioni
amministrative e contabili da parte dei dipendenti pubblici. Un
interesse, quindi, direttamente riconducibile al rispetto dell’ordinamento
giuridico nei suoi aspetti generali ed indifferenziati, non l’interesse,
invece, particolare e concreto dello Stato in ciascuno dei settori in cui si
articola. Tant’è
che il P.G. può agire di ufficio, al di fuori ed anche contro le
determinazioni della amministrazione danneggiata ed anche dopo la acquisizione
di visti e pareri degli organi amministrativi di controllo. Ed
infatti, nel caso all’esame della Corte Costituzionale in argomento, in
applicazione dei principi di diritto così enunciati, si è giunti a non
ritenere estensibile l’effetto interruttivo del termine di prescrizione da
riconnettere alla citazione proposta dalla procura generale della Corte dei
Conti anche alla azione di responsabilità civile intrapresa dalla
amministrazione danneggiata dinanzi al giudice
ordinario. In
definitiva, l’azione del PG
della Corte dei Conti non si identifica con l’azione che l’amministrazione
può autonomamente promuovere, innanzi al giudice ordinario, nei confronti dei
terzi che in concorso con i funzionari della medesima, abbiano posto in essere
la condotta lesiva. Trattandosi,
allora, sulla base dell’orientamento di cui alla sopra citata Corte
Costituzionale, di una azione differente ed autonoma rispetto a quella volta a
far valere la responsabilità civile dinanzi al giudice ordinario, in quanto a
tutela di interessi diversi da quelli alla base di quest’ultima, un problema
di conflitto di giudicati e di
violazione del “ne bis in idem”
non dovrebbe porsi. O
almeno non dovrebbe porsi in ordine al risarcimento del danno strettamente
connesso alla lesione “dell’interesse
generale al corretto esercizio delle funzioni amministrative e contabili da
parte dei dipendenti pubblici”, che contraddistingue, secondo l’orientamento
della Corte Costituzionale citata,
l’azione del PG della Corte dei Conti rispetto alle azioni poste a tutela di
interessi particolari e concreti e che è rimessa in via esclusiva alla
stessa.
[1]
Da
un punto di vista pratico, a fronte del concreto realizzarsi di una
fattispecie analoga a quella finora descritta, può, di certo, porsi il
problema connesso alle difficoltà di differenziare le differenti poste di
danno connesse ai vari interessi lesi e soprattutto alla difficoltà di
quantificare il danno, individuato come autonomo,
connesso alla lesione “dell’interesse
generale al corretto esercizio delle funzioni amministrative e contabili da
parte dei dipendenti pubblici”, di rilevo indubbiamente costituzionale. Ma
una tale difficoltà interpretativa, non può certo disconoscere le
conseguenze che discendono dal puntuale principio di diritto di cui alla
citata Corte Costituzionale n. 104/89, in tema di autonomia ed indipendenza
della azione di responsabilità condotta dal PG della Corte dei Conti.
[1] Un tale orientamento trova conferma in ulteriore intervento della Corte Costituzionale, con sentenza n. 272/07, relativo ai rapporti tra giudice penale e giudice contabile in caso di condotte che, penalmente rilevanti, siano causative di danno erariale e rilevi la costituzione di parte civile della amministrazione danneggiata nell’ambito del processo penale. Anche in tal caso, nel respingere la questione di costituzionalità dell’art. 75, comma 3, c.p.p., ha affermato, implicitamente, la esclusività della giurisdizione della Corte dei Conti in tema di accertamento e condanna di condotte causative di danno all’erario. Si è, infatti, richiamato, a tal fine, il disposto di cui all’art. 538, 2 comma, c.p.p. a tenore del quale il giudice penale in sede di condanna dell’imputato al risarcimento del danno, non può procedere alla relativa liquidazione ove sia prevista la competenza di altro giudice, da individuarsi, appunto, nel caso di responsabilità contabile, nella Corte dei Conti. |