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I limiti esterni
alla giurisdizione della corte dei conti e società partecipate: una brusca
battuta di arresto di Ferruccio
Capalbo Magistrato della
corte dei conti Le
SSUU della Cassazione, con la sentenza 26806/09 del 19 dicembre, hanno
registrato una brusca battuta di arresto in merito ai criteri regolatori dei
limiti esterni della giurisdizione della Corte dei Conti in ordine alla
configurabilità di responsabilità amministrativa per danno erariale in capo
agli amministratori delle società partecipate. La
questione affonda le proprie radici in un fenomeno di più ampio respiro. La
demarcazione dei confini tra l’agire della pubblica amministrazione in forza
della potestà pubblica ad essa spettante ed il suo agire, invece, iure
privatorum, risulta sempre meno netta e chiara. L’intervento
sempre più massiccio dei pubblici apparati nella dinamica dei fenomeni
imprenditoriali ed economici ha implementato il ricorso agli strumenti
tipici dell’agire privato, ritenuti maggiormente in grado di
garantire snellezza, efficienza ed efficacia. Espressione
di maggiore interesse di una tale penetrazione del diritto privato nel modus
agendi della pubblica amministrazione è, di certo, rappresentato dalla
possibilità di addivenire alla costituzione di un ente societario, strumento
tipico del mondo imprenditoriale, al fine di perseguire le finalità
istituzionali di diritto pubblico, oppure affidare il perseguimento delle
stesse direttamente a soggetti privati. Trattasi
di un connubio che, da sempre, ha posto numerosi interrogativi, soprattutto
sotto il profilo della natura giuridica da riconoscere a tali soggetti
giuridici, se pubblica o privata. Indagine
ermeneutica, questa, di carattere fondamentale, derivando,
dall’optare per l’una o per l’altra, radicali differenze di regime,
incidenti, ovviamente, in modo diretto anche sulla individuazione dei
limiti esterni della giurisdizione della Corte dei Conti in tema di
responsabilità amministrativa per danno erariale. A
testimonianza di quanto sia sentita la problematica in parola e dei profondi
conflitti ideologici alla medesima sottesi, si pone il dipanarsi nel tempo di
orientamenti estremamente ondivaghi nella ricerca dei criteri idonei a
classificare o meno come pubblico un ente, le volte in cui non lo faccia
espressamente il legislatore. Focalizzando,
allora, l’analisi sull’aspetto relativo alla configurabilità o meno della
giurisdizione della Corte dei Conti e, quindi, sugli ambiti della stessa in
tema di responsabilità amministrativa per danno erariale, è opportuno
prendere le mosse dall’orientamento della cassazione da ultimo consolidatosi
in merito. Ed
invero, tenendo in debita considerazione l’evolversi, appena sopra
descritto, dell’agire della p.a. verso moduli e forme tipiche dell’agire iure
privatorum, privilegiando un approccio fortemente garantista del corretto
impiego delle risorse pubbliche si
è fatto leva, in una ottica sostanzialistica,
sulla natura pubblica delle
funzioni espletate e delle risorse finanziarie a tal fine adoperate,
prescindendo dalla veste formale del soggetto agente. Si
è così addivenuti ad una interpretazione estremamente lata del requisito
rappresentato dal rapporto di servizio tra agente e p.a., quale presupposto
idoneo a configurare la giurisdizione della Corte dei Conti, ritenendosi,
infatti, sufficiente anche una
mera relazione funzionale, purchè caratterizzata da un effettivo inserimento
dell’agente stesso, pur se soggetto di diritto privato, nella gestione di
pubblici interessi, con incidenza su risorse di natura pubblica. Ragionamento
siffatto è maturato proprio con riferimento alle società partecipate, quale
strumento operativo, oggi di massima diffusione, cui si ricorre per la
gestione di servizi pubblici. Risale
, infatti, solo al 19 dicembre 2009 la comunicazione n. 165 della Commissione
europea con la quale, nel dare seguito ad un orientamento già da tempo
maturato, si propongono una serie di azioni volte al potenziamento delle forme
di partenariato pubblico/privato, considerato quale rimedio idoneo a mantenere
l’attività economica durante la crisi ed accelerare il ritorno ad una
crescita economica sostenuta. Applicando
l’orientamento appena sopra riportato, in caso di danno arrecato da una
società partecipata direttamente al pubblico erario ( danno erariale diretto), la giurisdizione della Corte dei
Conti in tema di responsabilità patrimoniale si radica laddove rilevi una
relazione funzionale tra la società stessa e l’ente pubblico committente,
che trovi la propria fonte nell’affidamento alla prima, pur se per il
tramite di strumenti propri del diritto privato, del perseguimento di
finalità istituzionali, proprie dell’ente pubblico committente. Basti
richiamare, tra le tante in merito, la sentenza delle sezioni unite della
Cassazione, n. 8409 del 01.04.08, con la quale si conferma la giurisdizione
della Corte dei Conti in tema di responsabilità amministrativa per il danno
erariale arrecato allo Stato dalle banche, soggetto tipicamente privato,
delegate alla riscossione delle imposte, oppure SSUU 4511/06 in ordine all’accertamento
della responsabilità erariale conseguente all’illecito utilizzo da parte di
una società privata di finanziamenti pubblici.
[1]
La
successiva evoluzione dell’orientamento in parola ha, poi, esteso, sempre
con riferimento al caso di danno
diretto alle risorse pubbliche, la giurisdizione della Corte dei Conti
anche nei confronti degli amministratori e organi delle società partecipate,
considerando come consolidato il rapporto di servizio tra gli stessi e l’ente
pubblico committente per il tramite del rapporto di immedesimazione organica
che li lega alla società medesima. A
tal proposito, le Sezioni Unite in commento confermano la possibilità per il
procuratore contabile di agire nei confronti dell’amministratore o del
componente di organi di controllo della società partecipata dall’ente
pubblico quando questo sia stato direttamente
danneggiato da un comportamento illegittimo. Si
chiarisce, infatti, come :” la
presenza dell’ente pubblico all’interno della compagine sociale ed il
fatto che la sua partecipazione sia strumentale al perseguimento di finalità
pubbliche ed abbia implicato l’impiego di pubbliche risorse non può
sfuggire agli organi della società e non può non comportare, per loro, una
peculiare cura nell’evitare comportamenti tali da compromettere la ragione
stessa di detta partecipazione sociale dell’ente pubblico o che possano
comunque direttamente cagionare un pregiudizio al patrimonio di quest’ultimo.” Si
precisa, altresì, come non si pongano problemi connessi alla possibile
concorrenza di tale azione di responsabilità del pm contabile con quella
ipotizzata in sede civile dagli artt. 2395 e 2476 cc, in quanto l’una e l’altra
mirerebbero in definitiva al medesimo risultato. La
battuta di arresto, cui si faceva cenno in apertura, riguarda, invece, il
differente caso del danno arrecato dagli amministratori ed organi di una
società partecipata al patrimonio della società stessa e solo indirettamente,
quindi, al pubblico erario in sede, ad esempio, di ripartizione degli utili. Anche
in questo caso si pone, ovviamente, Il problema relativo alla configurabilità
o meno della giurisdizione della Corte dei Conti e conseguente esperibilità,
da parte del pm contabile, della azione di responsabilità amministrativa. La
soluzione al quesito richiede una necessaria e preliminare indagine
ermeneutica tesa a verificare se il soggetto in questione, a prescindere dalla
mera veste formale di diritto privato, sia effettivamente tale oppure rivesta
natura pubblica. Laddove,
infatti, dovesse concludersi per la natura privata, il danno arrecato direttamente
al patrimonio della società stessa si risolverebbe in un danno ad un
patrimonio privato, venendo, così, meno uno dei requisiti essenziali alla
configurabilità della giurisdizione della Corte dei Conti ed impedendosi al
pm contabile la esperibilità della citata azione di responsabilità. Per
la verità, le Sezioni Unite, con sentenza n. 3899/04, nel dare seguito all’orientamento
inaugurato con la sentenza n. 19667/2003 e nel confermare la giurisdizione
della Corte dei Conti anche nei confronti delle società partecipate laddove
fosse ravvisabile una relazione meramente funzionale con l’ente pubblico
conferente, non hanno dato alcuna importanza , a tale specifico fine,
alla distinzione tra danno diretto alle risorse pubbliche e
danno, invece, subito in via solo mediata ed indiretta dall’ente
pubblico in quanto incidente direttamente sul patrimonio societario. Si
era ritenuto, infatti, che la questione fosse non di giurisdizione ma di
merito e pertanto estranea al
giudizio, volto esclusivamente a determinare, nel caso di specie, i limiti
esterni della giurisdizione contabile. Si
attribuisce, infatti, alla distinzione tra danno diretto al patrimonio dell’ente
pubblico conferente e danno
diretto al patrimonio della società stessa e,quindi, incidente in via solo
indiretta sulle risorse pubbliche, un rilievo fondamentale ai fini del
radicarsi o meno della giurisdizione della Corte dei Conti. Il
ragionamento seguito dalle sezioni unite in parola prende le mosse da una
innovativa interpretazione del disposto di cui all’art. 16 bis della legge
28 febbraio n. 31. Si
era ritenuto da parte degli orientamenti maggioritari espressisi in merito,
che tale norma valesse quale conferma indiretta, da parte del legislatore,
della giurisdizione della Corte dei Conti nei confronti delle società
partecipate diverse da quelle per le quali la norma medesima ha fatto espressa
riserva di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Le
SSUU, invece, pur confermando che effettivamente dalla citata norma debba
arguirsi che rilevi una naturale area di competenza giurisdizionale diversa da
quella ordinaria in tema di responsabilità di amministratori e dipendenti di
società a partecipazione pubblica, precisa però che occorre, poi, ben
indagare entro quali limiti sia davvero configurabile la giurisdizione del
giudice contabile. Ed
invero, il presupposto logico-giuridico della indagine ermeneutica a tal uopo
sviluppata è rappresentato dall’assunto secondo cui la posizione della
società partecipata deve essere necessariamente distinta, in quanto dotata di
personalità giuridica e perfetta autonomia patrimoniale, da quella personale
degli amministratori. Questi,
non identificandosi con la società non potranno, certo, essere ritenuti
destinatari, sic et simpliciter, del
rapporto di servizio di cui la società medesima sia parte. La
nota distinzione tra la personalità giuridica della società di capitali e
quella dei singoli soci non consentono di riferire, secondo quanto affermato
dalle Sezioni Unite, al patrimonio del socio pubblico il danno che l’illegittimo
comportamento degli organi sociali abbia eventualmente arrecato al patrimonio
dell’ente, che è e resta un
patrimonio privato. Le
Sezioni Unite, in pratica, ritengono che allorquando Tale
orientamento, già espresso da autorevole dottrina,
[2]
trova conforto anche in quanto indicato nella relazione del
Guardasigilli Grandi al codice civile del 1942, che, nel commentare i pochi
articoli dedicati alle società per azioni a partecipazione pubblica, afferma
che in tali ipotesi “ è lo Stato medesimo che si assoggetta alla legge
delle società per azioni per assicurare alla propria gestione maggiore
snellezza di forme e nuove possibilità realizzatrici”. La
affermazione appena esposta non ha però valore assoluto, in quanto occorre
comunque verificare, come già sottolineato fin da SSUU 4991/95 (Siena
parcheggi), se risultino o meno disposte regole legali sui generis, tali da comportare una deviazione sostanziale della
società stessa dal regime tipico codicistico. Solo
in tal ultimo caso, infatti, il soggetto, pur caratterizzato da una veste
formale di diritto privato, dovrà qualificarsi quale soggetto di diritto
pubblico con estensione della giurisdizione della Corte di Conti. Laddove
ciò non dovesse verificarsi, la società, seppure partecipata, dovrà
rimanere soggetta alla disciplina tipica del codice civile, a tenore della
quale nel caso di danni diretti al patrimonio della società, che è e resta
di diritto privato, rileva la sola azione sociale di responsabilità ed
eventualmente quella dei creditori sociali. Non
rilevando, infatti, alcun danno erariale, bensì unicamente un danno sofferto
da un soggetto privato, non sarà configurabile una ipotesi di azione
ricadente nella giurisdizione della Corte dei Conti. Nel
caso di danno indiretto, l’unico
spazio di intervento al pm contabile è ritagliato sotto il profilo della
eventuale azione di responsabilità amministrativa da promuovere nei confronti
del socio pubblico che, pur potendo attivare l’azione di responsabilità
sociale, a tutela degli interessi pubblici a fondamento della partecipazione
societaria, rimanga colpevolmente inerte. L’orientamento
appena esposto cancella, dunque, in un sol colpo gli orientamenti propri della
giurisprudenza comunitaria in tema di organismo di diritto pubblico. Le
Sezioni Unite, infatti, pur trovandosi in presenza di una società partecipata
non affrontano assolutamente la questione relativa al se la stessa sia o meno
da inquadrarsi tra gli organismi di diritto pubblico o imprese pubbliche. L’unica
indagine ermeneutica, come detto, concerne solo la verifica in ordine alla
eventuale esistenza di un regime legale sui generis in deroga alla
disciplina tipica del codice civile in tema di società di capitali. Si
ritiene, infatti, che l’eventuale ricorrere dei requisiti codificati dalla
giurisprudenza comunitaria ai fini dell’eventuale classificarsi di un ente
quale organismo di diritto pubblico o impresa pubblica, non sia affatto un
indice della pubblicità dell’ente stesso, ma incida solo ed esclusivamente
sulla conseguente applicabilità del regime della evidenza pubblica e non
certo sulla natura giuridica del soggetto stesso, attraendolo nell’alveo
pubblicistico. Tale
tesi, però, si pone in netta contraddizione sia con la giurisprudenza
comunitaria e la attuale valenza delle norme in tema di evidenza pubblica, sia
con parte della giurisprudenza interna e, segnatamente, con quella del
Consiglio di Stato. Basti
rammentare, a tal proposito, C.d.S 1478/98, che nel contrapporsi all’orientamento
di cui alle citate SSUU 4991/95 ( Siena parcheggi), aderisce,
pienamente, all’orientamento sostanzialista della giurisprudenza
comunitaria, ritenendo che il ricorrere dei requisiti tipici degli organismi
di diritto pubblico e/o delle imprese pubbliche attraesse le società
partecipate nell’alveo pubblicistico, classificando, conseguentemente, gli
atti dalle stesse adottati quali atti amministrativi. Ed
invero, i requisiti elaborati dalla giurisprudenza comunitaria al fine di
classificare o meno un ente quale organismo di diritto pubblico e/o impresa
pubblica, con conseguente applicazione della normativa in tema di evidenza
pubblica, sono definiti facendo riferimento ad indici di indiscussa
pubblicità, tali da connotarne in maniera sostanziale la loro essenza come
soggetti appartenenti all'area pubblicistica. Quanto
sopra, nasce, infatti, proprio dall'esigenza di evitare (o, quanto meno
limitare) gli effetti distorsivi sul mercato conseguenti all'azione della P.A.
e dal fine di garantire la concorrenza nel mercato europeo ed impedire alle
diverse amministrazioni nazionali di limitarla mascherandosi con vesti
formalmente private. La
sentenza della Corte dei Conti, Sezione regionale della Lombardia, n 114/06,
da cui ha preso le mosse la vicenda poi culminata con la sentenza delle
Sezioni Unite in commento, aveva, difatti, premesso, al fine di vagliare la
sussistenza della propria giurisdizione, una indagine ermeneutica, conclusasi
positivamente, proprio in ordine al ricorrere o meno dei requisiti tipici dell’organismo
di diritto pubblico e/o impresa pubblica in capo alla società partecipata in
esame. L’opzione
interpretativa fatta propria dalle Sezioni Unite della Cassazione con la
sentenza 26806/09, come si diceva, prescinde, invece, totalmente dalle tesi
appena sopra riportate e comporta,
in pratica, che l’utilizzo di risorse pubbliche, anche ingenti, per il
tramite del conferimento al patrimonio di una società di capitali
partecipata, possa rimanere sottratto alla giurisdizione della Corte dei
Conti, fatto salvo il caso in cui si tratti di società caratterizzata da un
regime legale sui generis, come accaduto per Ipotesi,
quest’ultima, che, sebbene non richiamata dalle SSUU, necessariamente dovrà
ritenersi ricorrere nel caso delle società in house, la cui caratteristica è
proprio di non differenziarsi rispetto all’ente pubblico conferente,
mancando una alterità con lo stesso e definendosi, dunque, anche esse quali
enti di natura pubblica. Si
afferma, per il resto, a chiare lettere che, normalmente, le società non
perdono la loro natura di enti privati per il solo fatto che il loro capitale
sia alimentato anche da conferimenti provenienti dallo Stato o da altro ente
pubblico. Fermo
restando, allora, quanto sopra precisato,
nulla quaestio laddove ci si trovi in presenza di un soggetto, che seppure
partecipato da un ente pubblico, sia formalmente e sostanzialmente di diritto
privato, in quanto non rientrante
nella categoria delle società in house e neppure
definibile quale organismo di diritto
pubblico o impresa pubblica e non
caratterizzato, altresì, da una deviazione sostanziale dalla disciplina
tipica del codice civile in tema di società. E’,
infatti, ben possibile che In
tal caso, infatti, rilevando un patrimonio sociale privato, risulta
condivisibile il confinare la possibilità per il Pm contabile, in presenza di
un danno diretto al patrimonio della società stessa, di agire nei confronti
del solo socio pubblico laddove, colpevolmente,
non faccia valere l’azione di responsabilità sociale nei confronti degli
organismi della medesima. Non
può, però, mancarsi di osservare come, in tal modo, un sindacato, seppure
solo indiretto e per il tramite della azione di responsabilità di cui sopra,
venga comunque esercitato sulla discrezionalità imprenditoriale alla base
delle scelte operate dagli organismi societari e causa del danno diretto al
patrimonio della società stessa. Diversamente,
invece, nei casi in cui ci si trovi in presenza di una società partecipata
che presenti i requisiti tipici dell’organismo di diritto pubblico o della
impresa pubblica o che, in base alla casistica sopra riportata sia, comunque,
da classificarsi quale ente di natura pubblica. In
tali ipotesi, la distinzione tra danno diretto all’erario e danno diretto al
patrimonio della società partecipata, quale criterio di riferimento al fine
del radicarsi o meno della giurisdizione della Corte dei Conti, appare poco
coerente. Anche
in caso di danno diretto al patrimonio della società si verificano, infatti,
delle ripercussioni sul socio pubblico e quindi sul pubblico erario, incidendo
negativamente sul valore o sulla redditività della quota di partecipazione. Se
la presenza dell’ente pubblico all’interno della compagine sociale e la
strumentalità al perseguimento di finalità pubbliche non può sfuggire agli
organi della società imponendo una peculiare cura nell’evitare
comportamenti tali da compromettere le ragioni della partecipazione stessa,
ciò vale sia nel caso del danno arrecato direttamente al patrimonio del socio
pubblico, come espressamente confermato dalle Sezioni Unite in commento,
e sia nel caso di danno al patrimonio societario, indirettamente
incidente sul patrimonio del socio pubblico. Tant’è
che le stesse SSUU consentono, comunque, al PM contabile di far valere l’azione
di responsabilità nei confronti, però, del solo socio pubblico, laddove
questi, in caso di danno diretto al patrimonio sociale, rimanga colpevolmente inerte e non attivi l’azione di
responsabilità sociale nei confronti degli organismi societari. Ed
invero, la presenza di un socio pubblico e di risorse pubbliche comporta
sempre e comunque la necessità di applicare una maggiore cura ed attenzione
nell’evitare danni alle stesse e la distrazione dalle finalità
istituzionali alle quali sono finalizzate, con conseguente sottoposi zone ad
un regime di carattere speciale rispetto a quello proprio delle società
private . Appare,
pertanto, una suddistinzione indimostrata e contraddittoria il riconoscere il
configurarsi un rapporto di servizio con l’ente pubblico conferente anche in
capo agli amministratori e dipendenti della società partecipata in caso di
danno diretto al patrimonio di quest’ultimo e non invece nel caso di danno
diretto al patrimonio della società. Diversamente
ragionando, si incorre, infatti, proprio nella problematica che l’orientamento
sostanzialistico, elaborato in sede comunitaria, intende evitare, consentendo,
cioè, ad enti pubblici, dotati di poteri speciali rispetto ai soggetti
privati, di collocarsi sul mercato, mascherandosi con vesti solo formalmente
private, ed attivare, ricorrendo alla posizione di privilegio di cui sono
dotati, comportamenti distorsivi dello stesso. Ancora,
non si tiene conto, nel ragionamento delle SSUU, del combinato disposto delle
norme di cui agli artt. 3 e 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. Si
dispone che la sentenza irrevocabile di condanna per i delitti contro la
pubblica amministrazione, pronunciata nei confronti dei dipendenti, tra l’altro,
da enti a prevalente partecipazione pubblica, debba essere comunicata al
competente procuratore regionale della Corte dei Conti perché promuova l’eventuale
procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del
condannato. Si
riconosce, così, indirettamente l’assoggettamento dei dipendenti degli enti
a prevalente partecipazione pubblica alla giurisdizione della Corte dei Conti
in tema di responsabilità patrimoniale, senza porre alcuna distinzione tra il
caso di danno diretto al patrimonio dell’ente conferente e danno diretto al
patrimonio, invece, dell’ente a prevalente partecipazione. Ed
è affermazione delle SSUU in parola la necessaria estensione anche agli
amministratori e agli organi di controllo delle società a partecipazione
pubblica della regola stabilita dalla norma di cui al sopra citato art. 7 per
i dipendenti delle medesime (paragrafo 3.6). Appare
evidente, che sebbene la norma faccia riferimento, indistintamente, a tutti
gli enti a partecipazione pubblica, occorre, comunque, tenere in debita
considerazione la distinzione da operare, sulla base di quanto sopra esposto,
tra enti dei quali sia riconosciuta una natura sostanzialmente privata e
quelli, invece, di natura pubblica. Nel
caso infatti degli enti di diritto privato, come precisato, il danno diretto
al patrimonio della società effettivamente non può farsi rientrare nella
giurisdizione della Corte dei Conti e quindi nella sfera di applicabilità del
citato art 7. A
tal punto potrebbe diventare di maggiore attualità, con riferimento alle
figure peculiari rappresentate dagli organismi di diritto pubblico e/o imprese
pubbliche, una soluzione mediana, già proposta in passato, alla problematica
in questione e rappresentata dalla teoria dell’organismo di diritto pubblico
in parte qua. Si
rifugge così sia la tesi “pan-privatistica” sia quella “pan-pubblicistica” La
prima, prendendo le mosse dalla richiamata relazione del guardasigilli Grandi
al codice civile del ’42, nega ogni rilievo al conferimento di risorse
pubblico sotto il profilo del regime giuridico da applicare
alle società partecipate. La
tesi, in pratica, sostenuta dalle SSUU in commento. La
tesi “pan-pubblicistica”, invece, laddove la società partecipata sia
classificabile quale organismo di diritto pubblico o impresa privata, attrae
la stessa, per l’intera sua attività, nell’alveo pubblicistico. La
tesi, invece, dell’organismo “in
parte qua”, facendo proprie le istanze poste alla base dei due
orientamenti sopra citati, offre una soluzione alle tensioni che si creano tra
il modello giuridico formale prescelto e la compresenza di risorse e finalità
pubbliche, proponendo una soluzione mediana secondo la quale l’attrazione
nell’orbita del diritto pubblico riguarderebbe la sola attività strumentale
al perseguimento delle finalità pubblicistiche di cui risulti affidataria. In
tal caso, quindi, pur affermandosi la possibilità per il Pm contabile di far
valere la azione di responsabilità nei confronti degli organismi societari
anche nel caso di danno diretto al patrimonio societario, la stessa deve
intendersi limitata alla sola quota percentuale di proprietà pubblica,
rispetto alla quale si configura, appunto, un danno arrecato a pubblico
patrimonio da soggetto che è investito di fini istituzionali propri di un
ente pubblico. |