MARIO BESSONE
MERCATO FINANZIARIO ,TUTELA DEL RISPARMIO E PUBBLICA
VIGILANZA .
LO SCENARIO INTERNAZIONALE E IL CASO ITALIANO (*)
1. Anche nel caso italiano una serie di vicende di
eccezionale gravità segnala con ogni evidenza in qual misura (anche nel caso
italiano) il problema dominante l ‘economia finanziaria sia problema di
tutela del risparmiatore, l ‘investitore <famiglie > che le norme di
costituzione economica con la disposizione del primo comma dell’art. 47
imperativamente indicano come soggetto sociale meritevole di protezione,
dovendosi tutelare il risparmio < in tutte le sue forme > ma tanto più
quando si tratti di un suo investimento con le elevate soglie di rischio
dell ‘ investimento in financial products. E anche nel caso italiano
l’investimento di risparmio delle famiglie in strumenti finanziari, il loro
ricorso alla prestazione di servizi finanziari e la presenza del
risparmiatore <famiglie> in sempre più numerosi comparti di mercato
mobiliare sono ormai fenomeno ad ampia dimensione ,che opera su scala di
massa e con una grandezza macroeconomica in linea con le grandezze che
caratterizzano la generalità dei paesi a capitalismo maturo.
Per uscire dal labirinto dei discorsi di superficie anche
chi professionalmente si occupa soltanto di regola giuridica deve adesso
sempre più guardare alle policies di tutela del risparmio investito
in financial products nella prospettiva di insieme del sistema <paese
> e del contesto internazionale perchè le sue allocazioni ormai non sono
movimento di portafoglio che si circoscriva entro i confini nazionali di
territorio. E intanto occorre fare chiarezza su che cosa è economia
finanziaria nella compresenza dei diversi soggetti che ne sono protagonisti.
Come si sa ogni suo comparto è il punto di incontro tra soggetti
strutturalmente in deficit di risorse monetarie e soggetti che sono
invece strutturalmente in surplus .E le norme di disciplina
dell’economia finanziaria sono per grande parte norme di regolazione dei
rapporti che tra questi soggetti intercorrono. La moneta dei soggetti in
surplus acquista i prodotti , gli strumenti e i valori di genere
finanziario di volta in volta emessi dai soggetti in deficit .
Si acquistano titoli e nel linguaggio degli economisti <
attività > finanziarie che incorporano diritti e aspettative di rendimento e
di guadagno .Le imprese di intermediazione in vario modo provvedono
all’incontro tra domanda e offerta di moneta e di titoli facendo appunto
mercato. Nella posizione di soggetti strutturalmente in deficit,
percio' necessariamente impegnati sul lato della domanda di moneta gia' una
prima e sommaria ricognizione di campo invariabilmente ritrova le
amministrazioni statali e gli altri apparati pubblici .E la loro necessita'
di acquisire risorse finanziarie e' tanto piu' forte in tempi di welfare
state che comportano elevati volumi di spesa sociale . Ancora sul lato
della domanda di moneta,e ancora in posizione di soggetti strutturalmente in
deficit si ritrovano poi le imprese del settore privato, anch’esse
alla ricerca di risorse di capitale indispensabili per assicurare mezzi alle
iniziative che di volta in volta si progettano.
Sul lato dell’offerta di moneta si ritrovano invece i
soggetti che dispongono di risorse patrimoniali non consumate ( in
linguaggio da economisti il risparmio ).Sono percio' soggetti
strutturalmente in surplus di moneta alla ricerca di un suo
remunerativo investimento .
E in tempi di capitalismo maturo dovunque la ricchezza disponibile e' in
misura crescente ricchezza mobiliare appunto costituita da moneta e
decisioni di asset allocation che diventano portafoglio di valori
finanziari. I soggetti in surplus di moneta da investire sono
naturalmente numerosi e del piu' diverso genere ma l’investitore <famiglie >
occupa una particolare posizione che e' in ogni senso del maggior rilievo
.Sarà poi chiaro perché l’economia finanziaria di un qualsiasi sistema <
paese > si deve ormai pensare come un aggregato dove e' sempre piu'
consistente la complessa trama dei suoi rapporti con l‘estero.
Flussi monetari lasciano il territorio nazionale per
diventare investimento estero e i residenti esteri originano un flusso di
segno contrario. In tempi di global economy e di e.commerce
finanziario i volumi delle transazioni di questo genere sono diventati
quantita' in altri tempi semplicemente impensabili. E ancora di recente si
e' documentato in che misura dagli ultimi anni Novanta e' in atto e su scala
di massa un forte incremento delle risorse patrimoniali ( non escluse
crescenti quantita' delle risorse monetarie del risparmiatore< famiglie > )
che gli italiani investono all'estero ,impiegando una crescente varieta' di
strumenti finanziari con una ben motivata propensione a sempre maggiori
diversificazioni del loro portafoglio. Lasciando sullo sfondo i discorsi in
astratto (che servono davvero a poco) occorre infine tener presente la
grandezza dell’economia finanziaria e il flusso delle risorse monetarie che
per suo mezzo pervengono ai settori dell’economia < reale > .
Con la forza dei numeri l'esperienza insegna che tasso di
crescita e soglia di benessere di qualsiasi sistema <paese > sono una
variabile in decisiva misura dipendente appunto dal continuum e dal
rapporto che lega economia produttiva (e in questo senso <reale > ) agli
andamenti dell' economia finanziaria(e percio' ai volumi di transazione del
mercato finanziario) . Gia' in questa prospettiva di analisi alla scala
macroeconomica ancora una volta il soggetto sociale al centro del sistema e'
l'universo delle famiglie. Quando non consumano (e con grande prevalenza non
consumano) per intero il loro reddito , come struttura sociale di insieme le
famiglie dispongono infatti di quantita' di risparmio alla ricerca di un
possibile investimento che costituiscono la grandezza determinante. E questo
spiega in che senso il risparmiatore <famiglie >, le famiglie con il loro
risparmio sono l'obbligato punto di riferimento per ogni misura di politica
economica e ogni normativa o politica del diritto che guardi all’interagire
di economia finanziaria e complessiva economia di un qualsiasi sistema
<paese> .
Le finalita' da conseguire risultano di immediata
evidenza .Sia programmi generali di politica economica che policies
di settore,e percio' qualsiasi politica del diritto necessariamente
condividono l' intera serie degli obiettivi con la dovuta evidenza segnalati
dalle norme del Tuf ,il Testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria approvato con il decreto legislativo 58
del febbraio 1998 . E si leggano in modo particolare le norme di
programma degli artt. 5, 63 e 91 .Ma numerose altre occorre leggere con la
medesima attenzione .Anche quando le loro indicazioni di principio sono
diversamente formulate sempre le norme del Tuf domandano infatti
risultati di efficienza del mercato dei capitali ,e piu' in generale
risultati di <buon funzionamento> e di <competitivita'> del <sistema
finanziario> complessivamente considerato. Ma con la medesima forza si
domandano garanzie di sua <stabilita'> , sana e prudente gestione delle
risorse consegnate alla financial industry cosi' come trasparenza e
correttezza dell’agire di mercato.
Sia pure con la inevitabile indeterminatezza di tutte le
norme di programma già queste indicazioni di principio configurano un
ordinamento di materia che se persegue finalita' ancora piu' generali ha
perciò un suo obbligato punto di sintesi nella domanda di tutela degli
investitori ripetuta da norme che anche a loro tutela presentano sicuri
caratteri di imperativita'. Anche a < tutela degli investitori> si domandano
stabilita' finanziaria e percio' prevenzione dei fattori di crisi e dei
fenomeni di insolvenza che rischiano di originare disastri di sistema. <
Tutela > degli investitori e' parola che in ogni caso acquista un
significato utile soltanto quando trova riscontro nell’osservanza di regole
di correttezza dell’agire di mercato che a loro difesa si aggiungano a
quante gia' prescrive la regola di < sana e prudente gestione> di qualsiasi
valore patrimoniale consegnato all’industria dei servizi finanziari. E la
trasparenza di soggetti e attivita' e' fattore decisivo per valutare la
soglia di affidabilita' dei singoli comparti di un qualsiasi mercato.
Valgono poi le indicazioni offerte da qualsiasi manuale di economia
politica.
Guadagni di portafoglio realizzati dagli investitori
spingono verso l’alto la curva dei consumi ,accrescendo la domanda dei beni
e dei servizi offerti dai diversi settori dell'economia reale. Ma non tutto
il surplus delle famiglie diventera' consumi diventando invece per
molta parte nuovo risparmio da investire che origina altri flussi finanziari
.Da essi nuove risorse a disposizione dei soggetti in deficit del
settore pubblico o a disposizione delle imprese del settore privato per un
impiego in attivita' produttive .E percio' crescita economica e complessivi
incrementi della ricchezza di un sistema <paese >, ulteriori accrescimenti
delle grandezze monetarie che possono ancora diventare spesa per consumi ma
anche nuovo risparmio da allocare , secondo la naturale dinamica e il
modello di un andamento circolare del reddito ormai infinite volte
documentato. Da cio' il grande rilievo della regolamentazione giuridica
delle attivita' e dei mercati che operano come congegni di economia
finanziaria .
A tutto questo occorre guardare da punti di osservazione
che consentano di allontanare il pericolo di errori di prospettiva. Si
sbaglia quando si guarda al sistema delle norme che regolano la economia
finanziaria in una prospettiva pericolosamente unilaterale,quasi che le
vicende dell'economia finanziaria fossero cosa che forma giuridica e
prescrizioni legali possono governare per intero.Ma se e' vero che i suoi
congegni e i modi essere dei mercati sono molto piu' di quanto emerge nella
prospettiva delle norme che li regolano allo stesso modo si sbaglia se non
si considera che per tutti i fenomeni finanziari la forma giuridica e le
prescrizioni legali costituiscono un fattore fortemente condizionante. E
piu' di quanto non sembri ad osservatori lontani dalla realta' ogni comparto
di financial economy e' in consistente misura una variabile
dipendente dal suo diritto .Alla regolazione dei rapporti di mercato si
provvede con una serie di mezzi giuridici del piu' vario genere.
Dovunque hanno tuttavia un ruolo protagonista i mezzi e
gli istituti che da sempre appartengono al sistema del diritto privato.Variano
le fattispecie ma anche quando sono soggetti pubblici gli operatori della
materia finanziaria invariabilmente si avvalgono dell’intero repertorio dei
mezzi dal diritto privato predisposti per regolare iniziativa economica,
assetti organizzativi e rapporti negoziali. Il contesto normativo e i
vincoli delle prescrizioni inderogabili sono quelli delle disposizioni di
costituzione economica e di quante necessariamente ne conseguono. Ma si
opera pur sempre mediante contratto, si assumono obbligazioni e si
acquisiscono diritti reali e diritti di credito , applicandosi comunque
regole di responsabilita' contrattuale e da atto illecito che rinviano ai
principi generali del codice civile .Le attivita' degli intermediari di
mercato finanziario poi altro non sono se non attivita' di impresa
commerciale . E sono ormai impresa di genere societario anche i mercati dove
gli intermediari provvedono all'incontro di domanda e offerta dei titoli che
si scambiano.
Modalita' di ordinamento della materia diverse da queste
appartengono ad un passato che non ritornera'. Sia pure con le persistenti
incertezze di direttive comunitarie talvolta ancora vincolate a (che invece
non si ritrovano in ambiente di common law), anche il il
diritto europeo dell’economia finanziaria è ormai decisamente orientato
nella direzione di policies in linea con le necessità di una economia
capitalista di (libero )mercato. Iniziativa e attivita' dei soggetti
che movimentano l'economia finanziaria tuttavia si svolgono secondo una
dinamica al tempo stesso e per intero regolata da norme di diritto
pubblico,non escluso il ricorso alle norme del diritto penale che infatti
sono numerose e sanzionano l'agire piu' gravemente deviante configurando
fattispecie di reato. E se per ogni comparto dell'economia finanziaria si
apprestano speciali ordinamenti di settore ognuno da valutare nella sua
assoluta particolarita' sarà comunque chiaro che guardando al suo insieme
non sono pensabili capitalismo maturo ,welfare state ma neppure
tutela del risparmio delle famiglie senza una economia finanziaria che sia
al tempo stesso < efficiente > e < integra >.
2. Orientato in questa direzione anche il discorso del
giurista deve considerare uno scenario di problemi di regime della
financial economy che volta a volta e spesso contestualmente sono
problemi di disciplina delle società emittenti gli< strumenti > finanziari ,
di regolamentazione dell’ industria dei <servizi > finanziari e di
ordinamento dei mercati mobiliari.Problemi che naturamente qui non sarà
possibile considerare se non in via di prima approssimazione ad una
comprensiva ricognizione di campo. Problemi talvolta ad altissima soglia di
complessità già quanto alle società emittenti se soltanto si pensa alle
normative prefigurate dall ‘art. 2325 bis del codice civile ,dove si
definisce la nozione di società che fanno ricorso al mercato di capitale di
rischio avvertendo che la correlata disciplina interessa sia le società <con
azioni quotate in mercati regolamentati > sia le società non quotate
ma comunque attive sul lato dell’offerta di azioni pur sempre < diffuse fra
il pubblico in misura rilevante > .
Quanto all’ industria dei servizi finanziari si pensi
alle innovazioni di sistema che aggiungono nuovi protagonisti della
financial industry a banche , a Sgr società di gestione del
risparmio , a Sicav società di investimento a capitale variabile , a
Sim società di intermediazione mobiliare e alle altre imprese di
prestazione di servizi finanziari regolate dal Tuf ( e dal Tub
, il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia del
settembre 1993), essendo particolarmente emblematico e così rilevante il
comparto delle società <veicolo > delle operazioni di cartolarizzazione a
suo tempo già prefigurate dalle norme della legge 130 dell ‘aprile 1999 ma
anche lo spazio operativo aperto a Poste italiane Spa dal 144 del
marzo 2001. E innovazione di sistema di ancora maggior incidenza deriverà
dalla posizione istituzionale che adesso si assegna alla Cassa depositi e
prestiti , come si sa chiamata svolgere funzioni di intermediazione
mobiliare tali da accrescere in una misura assai consistente la dinamica di
rapporto tra economia finanziaria ed economia <reale> .
Quanto infine ai mercati sarà di immediata evidenza in
che misura <mercato > è soltanto una formula di estrema sintesi e di rinvio
ad un universo multiforme , dove una cosa è il mercato monetario che tratta
titoli a breve termine (e a rischio contenuto) ma altra cosa il mercato dei
capitali che movimenta titoli a lungo termine (e tra questi anche strumenti
finanziari che sono in senso tecnico titoli di rischio). Una cosa è poi il
mercato <primario> luogo di emissione e di primo collocamento di nuovi
strumenti finanziari e tutt’altra cosa il mercato <secondario>, che
successivamente li movimenta mediante transazioni a svolgersi in suoi
separati comparti, sempre più numerosi e maggiormente diversificati con il
crescere del numero e delle particolarità dei financial products
elaborati da una ingegneria finanziaria tutta nel segno di una continua
innovazione dei possibili oggetti di investimento. Si delinea uno scenario
straordinariamente complesso e adesso segnato per intero dai fenomeni di
economia globale e di rivoluzione telematica ormai infinite volte
documentati.
In presenza di uno scenario del genere che si è indicato
e di fenomeni così dirompenti occorrono norme e istituzioni (ma anche prassi
operative) capaci di conseguire contestualmente i risultati che sia pure in
via breve sarà bene precisare ancora una volta uscendo dall’indistinto di
molti discorsi divaganti. Risultati di stabilità macroeconomica del sistema
complessivamente considerato e risultati di stabilità microeconomica dei
singoli (soggetti e ) comparti dell’industria dei servizi finanziari.
Risultati di trasparenza e di corretttezza nell’agire delle imprese di
intermediazione mobiliare. Risultati di efficienza dei mercati considerato
che mercati inefficienti (non sono competitivi e ) trasferiscono costi in
eccesso al portafoglio degli investitori. Infine risultati di integrità
della financial economy sempre così esposta al pericolo della
criminalità economica ,della black finance e comunque di
comportamenti mercantili gravemente devianti che invariabilmente colpiscono
gli investitori <risparmiatore> più di ogni altro .
Quando poi in modo particolare si guarda (come certamente
si deve) a risultati di incremento delle garanzie di tutela del
risparmiatore diventa imediatamente percepibile in qual misura occorrono
garanzie di effettività del principio di concorrenza perché soltanto la
concorrenza tra imprese che offrono strumenti e servizi finanziari assicura
agli investitori la miglior organizzazione del portafoglio finanziario al
miglior prezzo. Ma se occorre davvero tutto questo davvero molto occorre
innovare in punto di regola giuridica .Non soltanto nel caso italiano e
tuttavia certamente anche nel caso italiano,che pure nel corso degli anni
Novanta con le già segnalate normative di testo unico (e successivamente con
altre ancora ) ha registrato una decisa svolta di sistema. Non sarà qui
necessario ( non sarebbe comunque possibile) fare un lungo discorso di
prospettiva storica per ricordare quanto sono lontani i tempi dell’autentico
far west finanziario che ancora negli ultimi anni Sessanta
caratterizzava in negativo il caso italiano.
Si ricorderà che già la legge 216 dell’ aprile 1974 aveva
avviato una storica inversione di tendenza con le sue disposizioni di regime
delle società con azioni quotate e con la istituzione della Consob . E anche
per impulso delle direttive comunitarie da allora sono stati numerosi gli
interventi legislativi di avanzamento in direzione di un evoluto ordinamento
di settore . Si pensi alle prime normative in tema di gestione < in monte>
del portafoglio finanziario ( e perciò di fondi comuni di investimento),
alle normative di reazione ai fenomeni di insider trading e di
regolazione delle Opa offerte pubbliche di acquisto, al regime
assegnato alle imprese di intermediazione mobiliare dalla legge 1 del
gennaio 1991 e poi con il decreto legislativo del luglio 1996 . Una
esauriente ricognizione di campo dovrebbe ricordare (ma qui non sarà
possibile) anche altri interventi legislativi talvolta di prima
approssimazione ad un organico disegno normativo ,spesso lacunosi e tuttavia
pur sempre parte del progetto di una evoluta disciplina che nel lungo
periodo ha uniformato il caso italiano al modello condiviso dalla generalità
dei paesi a maturo capitalismo di mercato.
E’ il già segnalato modello di un ordinamento di materia
dove soggetti <emittenti> strumenti finanziari, imprese di intermediazione
mobiliare,investitori e mercati operano in regime di diritto privato ,
essendo esclusa una impensabile direzione pubblica di attività che (anche
quando a operare sono soggetti pubblici) ne seguono necessariamente le
regole . E a garantirne l’osservanza provvedono autorità di vigilanza sempre
e dovunque per principio lontane da qualsiasi legittimazione ad altro che
non sia appunto pura e semplice funzione di garanzia dell’osservanza di
regole. Ne derivano invariabilmente un assetto e ordinamenti che in tempi di
capitalismo maturo non conoscono praticabili alternative di modello. Ma
clamorose vicende che a veder bene non si possono considerare soltanto una
inquietante successione di episodi di <fallimento > del mercato dovevano
documentare la stringente necessità di policies e di altri interventi
normativi di segno molto forte , davvero all’altezza di fenomeni devianti a
grande dimensione che talvolta presentano tutti i caratteri e rischiano le
disastrose conseguenze di una autentica crisi di sistema.
Policies e interventi normativi di riforma dell’
esistente che nel caso italiano come si sa sono adesso in corso di molto
discussa e tormentata elaborazione. Non manca la progettazione di discipline
certamente capaci di corrispondere alle attese ma è politica del diritto
ancora alla ricerca del consenso necessario per passare dal progetto alla
sua realizzazione mediante un compatto insieme di disposizioni che comunque
saranno davvero vincenti soltanto se congegnate a misura di quanto ormai
caratterizza per intero l ‘universo di una financial economy dove non
esistono più geografia di confini nazionali né fattori di contrasto
all’operare in tempo reale. Nè certamente occorre enfasi di discorso su
quanto con grande evidenza e in modo più forte per l’economia finanziaria
consegue all’intersecarsi di <globalizzazione > e rivoluzione telematica.
Non ogni settore dell’economia è davvero <globale > ma lo è ogni suo settore
dove oggetto della attività e delle transazioni sono beni immateriali.
Perciò massimamente lo è la financial economy che commercia in
via esclusiva aspettative ,contratti , valori economici da contabilizzare .
E a tutto questo si aggiungono i mezzi di interlocuzione
telematica che sconvolgono l‘assetto e l ‘ordine tradizionale dell’operare
di mercato finanziario perchè dovunque e quasi per intero ormai si opera in
tempo reale e in modo virtuale .Non più presenza fisica e carte ma
dislocazione di quel che serve nella memoria del computer azzerandosi
qualsiasi limite di operatività correlato a dislocazioni territoriali. Da
ciò consistenti guadagni di efficienza mercantile e maggiori opportunità di
asset allocation ma anche i problemi sempre correlati alla dinamica
di ciò che è new economy di tecnologie dell’informatica. Si consideri
infine la particolare identità di una economia finanziaria che non conosce
più comparti separati, quali in passato erano l ‘attività bancaria ,
l’assicurazione e la intermediazione di mercato mobiliare essendo ormai
dominante una loro aggregazione di insieme , secondo la logica di gruppo
dell’operatore <polifunzionale > significativamente riassunta nella formula
che ormai in finanza < tutti fanno tutto >.
Ne consegue la nuova dimensione (ma anche la speciale
connotazione ) assunta dai problemi di disciplina dei conglomerati
finanziari, dell ‘e.commerce transnazionale di valori mobiliari,
delle così frequenti situazioni di conflitto di interessi ,di garanzia della
trasparenza e della informazione di mercato dovute agli investitori. E molto
altro ancora acquista nuova dimensione (e speciale connotazione ) se si
pensa a governance delle imprese e modalità di prestazione dei
servizi di investimento,a prevenzione e sanzione non semplicemente dell’insider
trading ma anche delle altre possibili forme di market abuse,alla
organizzazione e strumentazione di una pubblica vigilanza a misura di
mercati che sono ormai con assoluta prevalenza <telematici > .E ormai in
grandissimo numero mercati non regolamentati del genere Alternative
Trading Systems che mettono a dura prova qualsiasi strategia di
vigilanza. Ne sarà necessario completare l’elenco già infinite volte
rappresentato dei problemi emergenti nello scenario dell’economia
finanziaria di inizio secolo.
Problemi come si sa per la maggior parte adesso
finalmente alla attenzione del legislatore comunitario essendo
particolarmente rilevanti le direttive variamente progettate o già in corso
di recepimento in materia di prospetto informativo della sollecitazione
all’investimento, quante si riferiscono al regime delle società emittenti
valori in senso tecnico going public con l ‘ammissione a quotazione ,
finalmente disciplinandosi poi le offerte pubbliche di acquisto (le Opa
) così come si è riformato in modo radicale il contesto normativo di servizi
di investimento e mercati mobiliari (oltre che l’ insieme delle regole in
materia di market abuses ).Ma anche altre iniziative del legislatore
comunitario presentano caratteri di importante rilievo tanto più se si
considera la complessiva strategia di intervento e di riforma a suo tempo
congegnata dal Consiglio europeo di Lisbona ( e se si passano in rassegna i
diversi contenuti del Financial Services Action Plan del 1998 ).
E’ vero che spesso il legislatore dell ‘ Unione Europea
si segnala per un flusso di normative pericolosamente lontane dall’essere
(come invece dovrebbero) prescrizioni di concisa chiarezza nel segno di una
formulazione normativa all’altezza delle materie regolate . E talvolta si
tratta di un eccesso di normative che non si sottraggono alle motivate
obiezioni di quanti disapprovano il ricorso a policies ancora
visibilmente caratterizzate da una intenzione dirigista . Si tratta tuttavia
pur sempre di un nuovo diritto europeo dei mercati finanziari che delinea un
consistente ordinamento sovranazionale del settore comunque sensibile alla
pressante domanda di miglior regolazione dei mercati e di maggior tutela
dell’investitore. Una domanda sociale di normative di garanzia ormai
dovunque presente e all’origine di interventi dei legislatori nazionali che
altrove in questi anni sono diventati molto numerosi offrendo ampia materia
ad una comparazione utile .
3. Non è qui possibile svolgere le circostanziate
considerazioni già svolte altrove con riguardo alle linee di tendenza che ne
sono documentate .Si deve tuttavia almeno ricordare che pur così
diversificato lo scenario internazionale di inizio secolo si caratterizza in
modo univoco per la condivisione di policies di un medesimo segno,
perché ne risulta confermato che se il sistema finanziario dei mercati
mobiliari ha da essere ancora e sempre sistema a diritto privato deve però
trattarsi di un diritto privato che fa parte a sé,per lo speciale regime di
normative con finalità di tutela dei soggetti deboli,gli investitori
<risparmiatore >,a loro difesa tuttavia occorrendo non discipline
caratterizzate da un eccesso di vincoli (e perciò) invasive delle spazio di
autonomia che compete alla generalità dei soggetti partecipanti al sistema
ma invece e soltanto discipline nel segno delle già segnalate garanzie di
stabilità ,di trasparenza e correttezza dell’operare professionale,di
integrità e di concorrenza competitiva dei mercati .Ne conseguono e in
grande numero indicazioni utili per una discussione tra specialisti di
materia che guardi a quanto più rileva.
Quando infatti è sembrato che eccesso di vincoli e norme
invasive esistano e ad una soglia non tollerabile si sono espresse posizioni
di forte dissenso dalle policies attivate dalle nuove normative che
sarà interessante discutere ,essendo particolarmente emblematica la
riflessione e le motivazioni del dissenso in ambiente nord-americano adesso
in corso con riguardo a molte disposizioni stabilite nelle principali
sections del Sarbanes-Oxley Act a luglio del 2002 issued by
the US Congress in the wake of Enron,Worldcom,etc scandals (ma anche
numerose disposizioni di State Securities Regulation continuano ad
essere oggetto di contrastanti valutazioni ). E ancora l ‘ambiente
nord-americano offre indicazioni utili per una discussione intesa a fare
chiarezza sul genere di strumenti da attivare con finalità di investor
protection , per un serio discorso in tema di garanzie di tutela
giurisdizionale dei risparmiatori essendo davvero illuminante una analisi
delle posizioni che muovendo dalle prescrizioni delle Federal Rules of
Civil Procedure si confrontano e duramente si contrastano quanto al
regime normativo delle class actions .
Anche senza esagerare il rilievo che valutazioni in
prospettiva di comparazione possono presentare per il legislatore nel caso
italiano adesso impegnato in un difficile processo di elaborazione di una
organica riforma dell’ordinamento di mercato finanziario,una attenzione allo
scenario delle esperienze maturate altrove non sono davvero divagazione
professorale nel cielo delle astrazioni ,dovendosi considerare che insieme a
molto altro globalisation dell’economia finanziaria significa
inevitabilmente prassi mercatili nel segno delle interferenze e del
confronto tra le diverse legislazioni di ognuno dei sistemi <paese>
partecipanti alla dinamica di mercati ormai quasi per intero
sovranazionali.E in questo senso la insufficiente attenzione allo scenario
delle esperienze maturate altrove a veder bene costituisce (grave) punto di
caduta della riflessione scientifica ma ancor più del dibattito politico e
istituzionale adesso in corso per portare a risultato anche nel caso
italiano riforme di ordinamento che possano essere al tempo stesso miglior
regime della financial economy e riforme in consonanza con quante già
si sono già realizzate altrove .
Assai indicativo il tema della pubblica vigilanza .Se
infatti è vero che in questa materia ogni contesto nazionale ha caratteri
distintivi che rilevano più di qualsiasi astratta comparazione di modelli ,
anche quanto alla miglior organizzazione delle funzioni di pubblica
vigilanza sicuramente meritano attenta analisi (e offrono ampia materia a
utili approfondimenti ) le motivazioni altrove assunte come criteri di
preferenza per il modello del <regolatore unico > significativamente
condiviso dall’inglese Fsa,la Financial Services Authority e
da BaFin , il Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
dell’ordinamento tedesco (ma anche da altri ordinamenti e di recente
dalla CBFA che dal gennaio del 2004 è autorité de controle unique
du secteur financier belge ) ,così come le motivazioni e il diverso
orientamento della loi n° 2003-706 de sécurité financière dell
‘agosto 2003 e della legge istitutiva della CNMV,la Comisión
Nacional del Mercado de Valores che in diritto francese e
nell’ordinamento spagnolo hanno stabilito discipline di vigilanza invece più
in linea con il modello di ripartizione delle competenze di pubblica
vigilanza che nel caso italiano si è disegnato con le norme del Tuf .
Per una discussione al giusto punto di equilibrio tra
policies del contesto internazionale e caratteri distintivi del contesto
nazionale ancor prima tuttavia si affollano in grande numero i singoli
problemi di speciale diritto dei mercati mobiliari . Ma di essi non sarà
necessaria circostanziata rassegna essendo da tempo in assoluta evidenza che
cosa si deve domandare ad evolute normative di riforma legislativa. A
cominciare da quanto in modo particolare riguarda le società emittenti come
si usa dire going public con una loro offerta di mercato che per
essere rivolta al pubblico esige integrazioni della disciplina di
investor protection pure già variamente disposta da normative di riforma
del codice civile,Tuf e numerose prescrizioni di leggi a contenuto
particolare.Trasparenza quanto a identità degli <emittenti> ,trasparenza
dell’offerta di mercato ( perciò circostanziata disciplina di prospetto
informativo ) e rigoroso regime di ammissione alle quotazioni in mercati
regolamentati sul modello prefigurato dalle già segnalate direttive
comunitarie, incremento delle regole di governance societaria ( a
maggior tutela dei soci di minoranza azionisti <risparmiatore > ) e
informazione continua su ciò possa esercitare significativa influenza sul
prezzo dei titoli,più stringente regime di amministrazione delle situazioni
di possibile conflitto di interessi e in linea generale miglior regime di
garanzia in ordine alla correttezza nello svolgimento della attività degli
amministratori in questo senso sono soltanto i principali punti di emersione
di una problematica già da più parti sufficientemente documentata.
Ma non sempre discussa in modo appropriato talvolta
imputandosi alle normative in vigore deficienze e punti di caduta maggiori
di quel che è invece sensato ritenere perché a veder bene l ‘ordinamento
della materia societaria che caratterizza il caso italiano risulta adesso
sicuramente in linea con le policies condivise dalle legislazioni dei
più evoluti paesi a capitalismo maturo, vero tuttavia essendo che (come è
accaduto altrove ) anche nel caso italiano si rende ormai assolutamente
necessario spingere ancora più avanti la soglia di garanzie e controlli. E
davvero non mancano le indicazioni utili una voltà ancora offerte già dalle
analisi in prospettiva di comparazione . Per fare un esempio soltanto si
pensi alla così rilevante materia del controllo contabile che compete alle
società di revisione , dove sono stati più frequenti e più gravi i punti di
caduta del sistema con risultati di autentico disastro finanziario e di
devastante pregiudizio per il portafoglio degli investitori in titoli delle
società che doveva essere vigilate .
Naturalmente è semplice questione di politica del diritto
( e per fare chiarezza questione di volontà politica ) la determinazione
normativa di quel che occorre per vincolare le società di revisione
all’osservanza di un regime delle loro attività nel segno delle necessarie
garanzie di tutela del mercato e del pubblico risparmio. E quando volontà
politica esiste la strumentazione giuridica per fare bene non manca essendo
assolutamente indicativa in questo senso l’esperienza nord-americana .Quanto
alla materia contabile,e per quanto interessa le funzioni di revisione a
svolgersi presso società che sono assoggettate alle normative di
securities law, con la approvazione del Sarbanes-Oxley Act si è
prefigurato un nuovo modello di vigilanza che assegna competenze al
Public Company Accounting Oversight Board ,in via breve il PCAOB
a tutela degli investitori istituzionalmente chiamato da assicurare che
public company financial statements are audited in accordance with the
highest standards of quality, independence and ethics. E una volta
stabilito che la nomina dei componenti il Board compete alla
Securities and Exchange Commission , la normativa del Sarbanes-Oxley
Act configura il PCAOB come non profit corporation che
opera in posizione di autonomia ,anche se tuttavia costituisce pur sempre
parte di un sistema di apparati correlato (alla Sec e) al sistema dei
pubblici poteri .
A fronte di gravi e ricorrenti episodi di massive
financial fraud occorreva una riforma di regime delle attività di
revisione contabile che in modo particolare interessano le società
appartenenti al numero delle publicly traded companies così
ampiamente partecipate da investitori<risparmiatore>. Da ciò la enunciazione
di principio della section 101 della legge dove all Public Company
Accounting Oversight Board si assegnano appunto poteri e responsabilità
to oversee the audit of public companies that are subject to the
securities laws,al fine di assicurare protezione degli investitori così
come cura del public interest alla garanzia di informative,
accurate, and independent audit reports con riguardo al complessivo
insieme delle società emittenti titoli sold to, and held by and for,
public investors. In questa prospettiva di una miglior politica del
diritto dei mercati finanziari ne risulta quindi prefigurato uno speciale
ordinamento di materia che si costituisce mediante nuove regole fortemente
integrative (e correttive ) dell’esistente. Regole da stabilire nel corso di
un rulemaking process che muove da deliberazioni del PCAOB e
si conclude con la approvazione delle indicate regole da parte della
Securities and Exchange Commission .
E’ una speciale disciplina che realisticamente muove dal
riscontro della assoluta specialità del genere di pubblica vigilanza che si
rende necessaria nella materia contabile(cosa che anche nel caso italiano i
legislatore della riforma dovrebbe senz’altro considerare ). E se già molto
rileva la disciplina in tema di registration disposta dalla
section 102 del Sarbanes-Oxley Act più ancora interessa
richiamare attenzione sulle normative della section 103(a) del
Sarbanes-Oxley Act legittima il Board a stabilire auditing and
related attestation standards, regole di quality control e ancora
ethics standards che le registered public accounting firms devono
osservare nello svolgimento della loro attività ,dovendosi in ogni
caso svolgere le attività di controllo contabile nel modo necessario per
corrispondere al public interest costituito dalla osservanza dei
principi di doverose garanzia della doverosa tutela degli investitori. Da
ciò secondo la section 103 (b) una disciplina intesa ad incrementare
i requisiti di auditor independence ma anche la previsione di
modalità di standards-setting che se assegnano al Board
consistenti poteri di normazione al tempo stesso assegnano ruolo di rilievo
ad un open process di formazione delle regole con il concorso di
experts, di advisory groups e di appartenenti alla professione
dell’ accounting.
Quanto all’
enforcement delle regole della attività contabile , ancora il
Sarbanes-Oxley Act (alla section 105 ) grants the PCAOB broad
investigative and disciplinary authority over registered public accounting
firms and persons associated with such firms dovendosi ricordare che
to implement this authority la medesima disposizione della legge
legittima il Board a stabilire by rule le necessarie fair
procedures della attività investigativa così come discipline of
registered public accounting firms and associated persons of such firms.
E attenzione particolare perciò si deve ai poteri di investigazione (
e di adjudication ) del Board e degli uffici del PCAOB
che le norme della legge autorizzano allo svolgimento di indagini con
riguardo a qualsiasi atto, practice o omissione di attività
imputabili alla società del controllo contabile( o a persons associated
with such firms ) che possano configurare una violazione delle
disposizioni regolatrici del settore ,si tratti di una provision of the
Act o di disposizioni stabilite dal Board o di disposizioni di
securities laws relating to the preparation and issuance of audit reports
and the obligations and liabilities of accountants o infine di
violazioni delle regole di attività che sono professional standards
ai quali uniformare il controllo contabile.
Ad accounting firms e associated persons la
disciplina di settore domanda doverosa cooperazione sia nelle forme del
producing documents che providing testimony tuttavia noon essendo
naturalmente escluso che il Board orienti (anche ) in altre direzioni
le sue indagini assumendo informazioni presso clients of registered firms.
Qualora l’esito delle iniziative di investigazione documenti una violazione
delle regole da osservarsi nello svolgimento della attività, sarà compito
del PCAOB la applicazione delle penalità che si sono previste sia per
sanzionare un agire deviante sia in prevenzione di ulteriori violations
essendo comunque finalità del sistema to enhance the quality and
reliability of future audits. E se le sanzioni di minor gravità
comportano monetary penalties essendo tuttavia prevista anche la
eventualità di un obbligo di attivazione di new quality control
procedures o l’ appointment di un independent monitor ,al
tempo stesso e nei casi più gravi l’applicazione di più severe misure di
reazione alle violazioni della normativa ,si tratti del provvedimento di
revoca dell’autorizzazione allo svolgimento della attività o del
provvedimento che esclude a person from participating in audits of public
companies .
4. Già con riguardo alle questioni di disciplina delle
società going public quanto si è osservato in materia di revisione
contabile vale soltanto come un primo ed emblematico riferimento a ciò che
potrebbe utilmente considerarsi in una ormai obbligato contesto di analisi
transnazionale. Più di una rassegna di argomenti sufficientemente presenti
in ogni discorso di law making finanziario a veder bene presenta poi
motivi di sicuro interesse la riflessione che si dovrebbe svolgere con
puntuale attenzione a questioni invece ancora assai problematiche,spesso
discusse ma non così spesso in punto di regolazione giuridica di fenomeni
che invece non possono essere lasciati sullo sfondo dei problemi di
intervento legislativo. Guardando appunto a società emittenti e alla loro
appartenenza di gruppo penso intanto e in modo particolare al fenomeno dell’
off shore che sarà considerato più avanti . E in tutt’altra
prospettiva di analisi penso alle questioni relative all’operare
delle società di rating , che mi limito a richiamare in via
breve rinviando alla discussione in corso sia in ambiente nord-americano che
in Francia e in Germania ( ma a veder bene anche altrove e finalmente adesso
anche nel caso italiano).
Discussione che serve a fare chiarezza su ciò che è
carattere particolare dell’operato delle agenzie di rating , perché
già per l’oggetto le loro valutazioni di ordine prospettico sono cosa
diversa dalle valutazioni che competono agli organi di controllo <interni
>all’impresa , dalle pure e semplici valutazioni di genere contabile e di
bilancio riservate alle società di revisione e da quante costituiscono
materia delle funzioni di vigilanza delle authorities del pubblico
controllo. E se non sarà necessario ricordare in che misura il giudizio
delle società di rating esercita influenza sulle decisioni di
portafoglio delle investitori occorre ancora una volta rilevare come spesso
accada che le valutazioni attese dalle agenzie di rating e dovute < a
garanzia del mercato non precedano > ma invece <seguano l’emergere di
situazioni di di crisi finanziaria dell’impresa >,così che il suo
<declassamento> risulta< tardivo> perché < l’abbassamento del rating
si ha quando il danno degli investitori è già cosa fatta >. Anche da ciò una
serie di problemi che non possono più consegnarsi a poco concludenti
discorsi di teoria generale dei mercati esistendo invece con ogni evidenza
una questione di regole.
Allo stesso modo ne occorrono per la attività degli
analisti finanziari che considerando con altro metodo le < realtà aziendali
> svolgono anch’essi un ruolo utile tuttavia ancora in attesa di una
necessaria regolamentazione . Egualmente necessaria una regoamentazione per
la attività di quanti operando nei media costituiscono primaria fonte
di informazione finanziaria , e tanto più per l’ investitore che non sia
sofisticato conoscitore dei financial markets . Naturalmente non si
tratta di progettare impensabili discipline di vincolo incompatibili con le
garanzie di che ad ad operatori della comunicazione giornalistica sono anche
giuridicamente dovute. Si tratta semplicemente di identificare un giusto
punto di equlibrio tra regole che le categorie professionali possano
stabilire in via di self regulation della attività professionale e
regole invece disposte con carattere di imperatività,secondo una linea di
politica del diritto utilmente prefigurata dalla direttiva comunitaria
adesso intesa a stabilire miglior regime dei possibili <abusi> di mercato.
In una prospettiva di analisi del nuovo diritto europeo dell’economia
finanziaria a speciale tutela degli investitori <risparmiatore > altro in
via breve è poi d’’obbligo segnalare.
E non occorre davvero lungo discorso per fare chiarezza
quanto alle riforme di regime prefigurate in materia di appello al pubblico
risparmio,si tratti della sollecitazione all’investimento anche nelle forme
dell’offerta < a distanza > e nelle nuove forme dell’ e.commerce di
prodotti e strumenti finanziari o si tratti invece delle sollecitazioni al
disinvestimento operate mediante Opa offerte pubblico di acquisto (
ma anche mediante Opas offerte pubbliche di acquisto e di scambio ) .
Non semplicemente ad indicazioni di ordine generale ma alla prescrizione di
un circostanziato regime già provvedono infatti le direttive comunitarie che
( ancora in corso di definizione o già operanti ) dispongono un ordinamento
sovranazionale delle diverse fattispecie sicuramente evoluto, anche se
ancora una volta non mancano regolamentazioni discutibili per una ricorrente
policy di normative in eccesso. Gia da una sua prima valutazione di
insieme risulta tuttavia confermato che la politica del diritto del
legislatore comunitario è comunque orientata nella giusta direzione .E se
merita grande attenzione la disciplina dell’ appello al pubblico risparmio
oggi attenzione anche maggiore si deve alle questioni di regime della
industria dei servizi finanziari.
Assolutamente emergenti le questioni di regime delle
gestioni di risparmio <in monte> che in ambiente nord-americano continuano
ad essere al centro di un enorme contenzioso dovuto ai numerosi e gravissimi
episodi di scandalo finanziario conseguenti all’ operare illegal di
un consistente numero di imprese di intermediazione. L’enfasi giornalistica
segnala spesso il late trading (illegale) operazione di compravendita
che si compie in momento successivo alla chiusura del mercato e il market
timing che privilegia taluni investitori(con danno degli altri) mediante
compravendità di loro quote di fondi comuni con elevati profitti consentiti
dalle differenze dell’ orario di contrattazione dei diversi mercati
mobiliari. Queste devianti prassi di mercato costituiscono tuttavia soltanto
segnali di un più generale ordine di problemi . E se è opinione prevalente
<che la situazione europea sia completamente diversa da quella Usa > una
riflessione molto approfondita e indagini conoscitive sull’intero comparto
delle forme di gestione collettiva del risparmio sono quanto specialmente in
Francia e nel Regno Unito ancora di recente si è da più parti ritenuto
urgente a per <mantenere > e talvolta per < riconquistare la fiducia degli
investitori >.
Il discorso da fare è tuttavia di ordine ancora più
generale essendo oggi dominante e a tutto campo la serie degli interrogativi
con riguardo alle ( maggiori ) garanzie di tutela dell’investitore chew si
considerano dovute al mercato dalle imprese di intermediazione mobiliare
,essendo di immediata evidenza che si tratti di <gestione in monte> o di
gestione <personalizzata> di portafoglio il sistema della intermediazione
finanziaria non è diventato soltanto massimamente complesso ma anche
massimamente esposto al rischio di un agire della financial industry
dove le garanzie di tutela dell’investitore pericolosamente si
affievoliscono. Quanto sia elevato tale rischio insegnano gli specialisti di
materia che misurano la estensione dello spazio aperto a ricorrenti
situazioni di conflitto di interesse tra investitore principal e
intermediario agent tanto più nel contesto di una economia
finanziaria sul modello che < tutti fanno tutto >. Ma la questione del
conflitto di interessi è semplicemente clamoroso punto di emersione di un
insieme di problemi che a veder bene investono per intero la dinamica del
rapporto che intercorre tra operatori professionali e investitore che a loro
consegni risparmio.
E se numerose vicende adesso
avvertono che le norme ( le stesse e apprezzabili norme del Tuf ) non
governano nella misura necessaria l’industria dei servizi finanziari, gli
ormai consolidati principi di policy in funzione di garanzia della
trasparenza e della correttezza dell’agire di mercato ( che ancora di
recente hanno trovato puntuale riscontro nella legislazione spagnola recante
Medidas de Reforma del Sistema Financiero ) indicano
con chiarezza da quale progetto di politica del diritto si deve muovere per
codificare una disciplina dei contratti di investimento,delle obbligazioni
da contratto e delle responsabilità professionali adeguatamente rigorosa
come rigoroso deve essere il regime sanzionatorio dei comportamenti
devianti. Ai legislatori nazionali dell’Unione Europea e perciò anche nel
caso italiano tuttavia si domanda adesso di stabilire discipline di riforma
del diritto interno in consonanza con le norme della direttiva 39 del 2004,
che sostituendosi al regime della ormai inadeguata direttiva 22 del 1993 ha
delineato alla scala comunitaria radicale riforma dell’ordinamento della
intermediazione mobiliare e dei mercati di strumenti finanziari .
Questo è nuovo diritto europeo della financial
industry che presenta in ogni senso caratteri di sconvolgente novità qui
semplicemente segnalati mediante riferimenti di prima approssimazione ad una
normativa da valutare invece con analisi massimamente approfondite in ogni
sua parte . Il legislatore comunitario del 2004 doveva muovere dalla
considerazione che l ‘ordinamento preesistente ormai non era più normativa
capace < di offrire un’adeguata protezione agli investitori> nè capace di
garantire < una sufficiente efficacia al mercato> comunque ormai <non
rappresentando una base giuridica > tale da <sfruttare pienamente i vantaggi
di un mercato finanziario integrato >. Da ciò disposizioni (a recepirsi
entro il 2006) che configurano nuovo diritto della financial industry
secondo una progettazione di politica del diritto comprensiva di molteplici
discipline di materia (che non segnalerò ) ma già sufficientemente
esempificata dalle regole costitutive del nuovo sistema di negoziazione
degli strumenti finanziari derivato da quanto è regola privilegiata in modo
particolare dal diritto inglese dei financial markets .
Ne risulta radicalmente rimosso il principio di possibile
concentrazione degli scambi in mercati regolamentati sostituito dalla regola
che se naturalmente possono essere quotati in un mercato regolamentato allo
stesso modo nel nuovo regime comunitario gli strumenti finanziari indicati
dalla direttiva potranno essere trattati in un sistema multilaterale di
negoziazione sul modello dei <sistemi di scambi organizzati > ( che come si
sa sono
tutt ‘altra cosa) oppure essere negoziati direttamente
dall’intermediario <internalizzando > l’ <ordine dei clienti > che li
riceveranno dal suo portafoglio< titoli >. Per assicurare che la rimozione
del principio della concentrazione degli scambi non porti con sé <un
drastico peggioramento delle condizioni di liquidità >e < una incerta
formazione del prezzo >, i <sistemi multilaterali di negoziazione > e gli <
internalizzatori sistematici >, intesi come tali le imprese di investimento
che < in modo organizzato, frequente e sistematico> negoziano <per conto
proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato
regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione>, dovranno
osservare prescrizioni di obbligo quanto alla trasparenza del rapporto <prenegoziale
> .
Alle garanzie di pre-trade trasparency se ne
aggiungono altre di genere post -trade essendo comunque confermato il
principio di best execution nel senso che < il cliente > deve
ricevere esecuzione del suo ordine alle <migliori condizioni > con riguardo
a <prezzi,costi, velocità e probabilità di esecuzione dell’ordine > e
<tenuto conto del momento,della dimensione e della natura degli ordini della
clientela >. Un discorso che non fosse soltanto di prima approssimazione
molto altro dovrebbe precisare quanto alle regole di comportamento che
diventeranno nuovo statuto normativo delle imprese di intermediazione
mobiliare e con riguardo alle prefigurate dinamiche dei financial markets
del contesto europeo .Ma già quanto si è rilevato indica con ogni evidenza
in qual misura (anche a non considerare lo spazio indefinitamente aperto a
mercati sul modello degli Alternative Trading Systems ) una
disciplina di <internalizzazione > degli scambi in linea con le prassi già
operanti in ambiente inglese (e tedesco) costituisca autentica rivoluzione
là dove come nel caso italiano (ma anche nel caso francese) prassi di tal
genere non erano ammesse.
Una riforma della normativa comunitaria era certamente
necessaria per l’ intera serie di ragioni già altra volta enumerate. E da
parte di molti si è osservato che la riforma operata nel 2004 promette di
migliorare la capacità competitiva del sistema Europa nel contesto di una
competizione ormai planetaria tra financial economies e financial
industries . Guardando a ciò che maggiormente riguarda investitori e
investor protection si è poi osservato che anche nel loro interesse
occorreva una nuova normativa <europea > che assicuri ( sia efficienza di
mercati sia ) tutela degli investitori.entro un mercato <comune > dove
esista <piena > concorrenza nella prestazione dei servizi finanziari,una
volta di più al tempo stesso precisandosi che tuttavia un mercato di <piena
>concorrenza ha il suo < primo presupposto> in un flusso ampio e <omogeneo
>di informazioni rilevanti,perché soltanto in tal modo si realizza <piena
trasparenza > e confrontabilità delle offerte di mercato e quindi una reale
<sovranità> dell’investitore .Ma se questo il progetto molto è ancora da
fare (e sarà bene condividere la posizione di quanti domandano la
attivazione di un <circuito informativo> europeo sul modello del National
Market system nord-americano che davvero consente e assicura a tutto
campo continuativa e piena market information ) .
Considerato lo scenario che ( in tempi ormai non così
lontani) diventerà assetto e regola del mondo della intermediazione
mobiliare e dei mercati con l’avvio ad operatività della nuova normativa
europea tanto maggiore diventa al tempo stesso l’urgenza di una
organizzazione delle funzioni di pubblica vigilanza davvero all’altezza di
crescenti problemi di ordinato e corretto svolgimento delle attività
mercantili così come di adeguata tutela degli investitori. Si pensi alllo
spazio ancora aperto alla movimentazione di black money e alle
operazioni di <riciclaggio > di denaro < sporco >. Si pensi alla questione
degli off shores ,i mercati finanziari fortemente caratterizzati da
normative e modalità di vigilanza che consentono di operare secondo le
regole di un regime societario e fiscale assai permissivo con gli esiti
perversi ancora di recente denunciati. E come dimostrano clamorose vicende
del caso italiano anche in questa prospettiva di analisi una volta ancora si
pone in modo particolare la questione delle garanzie di tutela degli
investitori <risparmiatore >. Più che aggiungere discorsi agli ormai
numerosi discorsi su quanto si consiglia al legislatore impegnato nel
disegno di riforma delle discipline di Tub e Tuf è allora
sicuramente utile una riflessione che consideri in quale contesto
sovranazionale delle funzioni di pubblica vigilanza dovranno operare le
normative nazionali adesso in discussione.
5. Riflessione che naturalmente non presenta interesse
soltanto per gli studiosi di teoria generale delle istituzioni essendo di
assoluta evidenza quali necessità di cooperazione tra autorità di pubblica
vigilanza ,e comunque quante e quali fattispecie di inevitabile interferenza
tra ordinamenti nazionali sempre più continueranno a caratterizzare la
dinamica di una financial industry operante in posizione di
indifferenza ai confini geografici di territorio finanziario. E va
considerata con seria preoccupazione l ‘eventualità di un intervento
riformatore che nel caso italiano non stringa i tempi di sua attuazione
mentre invece sono ormai interamente attive le nuove discipline di regime
delle attività e di pubbica vigilanza variamente disposte in numerosi paesi
del contesto europeo. Per fare un primo esempio davvero emblematico con un
puro e semplice cenno di rinvio a possibili approfondimenti si pensi al
significativo svolgimento della legislazione spagnola appunto in materia di
mercati mobiliari.
Già una legge del 1988 aveva operato profunda reforma
de este segmento del sistema financiero provvedendo al regime e alla
attivazione della CNMV,la Comisión Nacional del Mercado de Valores
quale organismo encargado de la supervisión e inspección de los mercados
de valores españoles y de la actividad de cuantos intervienen en los mismos,dovendosi
poi guardare con la maggior attenzione alle norme della legislazione
successiva variamente caratterizzata da norme che ancora di recente con
riguardo alle funzioni di pubblica vigilanza e alla complessiva disciplina
dei mercati han venido a actualizar la anterior, estableciendo un marco
regulador plenamente adaptado a las exigencias de la Unión Europea y
propicio para el desarrollo de los mercados de valores en el entorno
europeo. E allo stesso modo si deve attenzione a quanto è rilevante
novità del caso francese in forza della già segnalata loi de sécurité
financière del 2003 che muovendo dalla evidente necessità di
restaurer la confiance au sein du secteur financier ha provveduto
mediante quello che si è definito e doveva in realtà essere un remodelage
complet del sistema delle funzioni di pubblica vigilanza sul mercato
mobiliare .
Diventa così operante una Autorité des marchés
financiers ( l’AMF) in modo unitario resa titolare delle
competenze regolamentari e di controllo derivate dalla aggregazione dei
poteri e delle responsabilità per il passato appartenenti al ruolo
istituzionale della Commission des Opérations de Bourse (COB), del
Conseil des Marchés Financiers (CMF) e del Conseil de Discipline de
la Gestion Financière (CDGF). Autorità aministrativa indipendente che ha
lo statuto normativo della personnalité morale, la nuova Autorité
des marchés financiers ha ricevuto in attribuzione trois missions
,e perciò sia la generale tutela del pubblico risparmio sia la particolare
garanzia della dovuta information des investisseurs sia infine la
finalità di assicurare le bon fonctionnement des marchés. Ne consegue
la necessità di una normativa di fonte e di genere regolamentare
espressamente intesa appunto a stabilire regole di precisazione delle
modalità di fonctionnement des marchés ma anche a disciplinare la
materia degli strumenti finanziari e della occorrente informazione
délivrée au public sur les instruments financiers dovendosi infine
provvedere a quanto è necessario in punto di controllo delle operazioni di
mercato.
Si è così stabilito che che l'AMF disponga d'un
pouvoir de sanction propre con ogni evidenza indispensabile per
assicurare alla sua vigilanza le indispensabili misure di operatività. E se
la posizione di autonomia e di indépendance dell’AMF è pura e
semplice conferma di quanto era carattere condiviso dalle autorités de
régulation avviate ad operatività nel corso degli anni Novanta ,il
contestuale riconoscimento di una soggettività giuridica nella forma della
personnalité morale molto rileva sia in punto di affectation
directe delle risorse finanziarie prélevées sur les opérations et les
acteurs financiers sia in punto di legittimazione dell’AMF alla
costituzione di parte civile davanti al giudice penale. Allo stesso modo si
è rilevato che l’autonomia finanziaria e la posizione di indipendenza dell’AMF
trovano poi positivo riscontro nella estensione (e nella razionale
orgnanizazione ) dei suoi poteri sanzionatori,auspicandosi una
interpretazione in senso forte del pouvoir de sanction che per
opinione di molti in passato la Cob aveva esercitato in misura assai
contenuta.
L’avvio ad operatività dell’ AMF si compie in un
contesto che (anche nel caso francese ) è fortemente segnato da una visibile
crise de confiance sur l'information financière , da ricorrenti
interrogativi sulle modalità del contrôle des comptes e più in
generale da una diffusa défiance à l'égard des milieux financiers. E
va segnalata la posizione di quanti osservano che se era certamente
intenzione del legislatore riformare l’ordinamento dei mercati mobiliare
mediante una normativa di vigilanza nel segno di una più evoluta e più
incisiva politica del diritto tuttavia a veder bene le disposizioni della
riforma del 2003 non si allontanano da un tradizionale modello di
regolamentazione che sembra di dover criticamente discutere guardando a
quanto è stata invece recente esperienza di altri paesi e altri mercati
finanziari. Senza spingersi più avanti il legislatore francese ha infatti
limitato la sua strategia istituzionale alla aggregazione delle funzioni di
pubblica vigilanza all’interno di singoli settori dell’economia finanziaria
( sia così congegnando la CCAMIP del comparto assicurativo sia )
disponendo la concentrazione delle attribuzioni della Cob e delle
altre autorità preesistenti nell'AMF per ciò che interessa invece il
comparto dei mercati mobiliari .
Cosa che ha offerto materia a ricorrenti obiezioni di
quanti al modello organizzativo della pubbica vigilanza privilegiato dal
legislatore nazionale dichiarano preferibile il modello del <regolatore
unico > condiviso da Germania,Gran Bretagna e altri paesi rappresentativi
della tendenza a fusionner les autorités boursières et bancaires, ou bien
les autorités financières et celles en charge des assurances. E si
osserva che l’emergere di un modello di autorités per così dire
transsectorielles ha precise motivazioni nella considerazione che
nell’economia finanziaria di inizio secolo possono darsi (crescenti) fattori
di multiplication des risques systémiques, qui peuvent se propager
des produits financiers vers les produits bancaires et/ou les produits d'assurance.
Da ciò la dichiarata preferenza per la politica del diritto dei legislatori
che provvedono ad una organizzazione delle funzioni di vigilanza (non per
settori del mercato ma invece ) per riferimento appunto alla nature du
risque caratterizzante le vicende di mercato. Politica del diritto
diventata legge nel caso inglese e nel caso tedesco (ma anche altrove )
operando discipline di pubblica vigilanza sul modello del <regolatore unico
> che in via breve sarà utile documentare .
La Financial Services Authority ( in via breve ,
FSA) si configura come l’ independent organisation resa
titolare di poteri( e di responsabilità istituzionali) di regolazione
dell’intero universo dei financial services in the UK. Più
precisamente è sua missione garantire che il mercato finanziario si svolga
secondo regole di efficienza, orderly e perciò osservando appunto le
dovute regole d’ordine al tempo stesso dovendosi assicurare la necessaria
tutela degli investitori che devono essere properly informed and
appropriately protected. E tutto questo nella misura occorrente per
garantire all’ UK’s financial marketplace reputazione e riconosciuta
affidabilità. Istituita by government la FSA ha precise
responsabilità istituzionali nei confronti delle autorità di governo
essendo accountable to the Treasury and ultimately to Parliament for its own
performance ma al tempo stesso è autorità amministrativa indipendente
resa titolare di poteri e competenze che sono davvero a grandi dimensioni .
La Financial Services Authority ha infatti competenze e poteri a
valere per il complessivo insieme dei mercati di servizio finanziario e
delle imprese di intermediazione che in essi operano.
Al riguardo occorre precisare che la FSA è
single statutory regulator e autorità responsible for the
authorisation and supervision delle attività di impresa con una
progressiva estensione di campo che va dal deposit taking ,alle
attività delle imprese assicurative e al comparto dell’ investiment
business ( ma in futuro saranno di sua competenza anche le regolazioni
in materia di mortgage lending,mortgage advice e general
insurance advice).
Parte delle competenze della Fsa sono al tempo stesso consistenti
attribuzioni di law making dovendosi considerare che la FSA è
fonte di normative regolatrici dell’agire di mercato , così come ancora la
FSA è organismo legittimato al take action against in caso di
inosservanza di disposizioni inderogabili, non essendo esclusa la
eventualità che all’agire deviante consegua un obbligo delle imprese di
intermediazione alla compensation degli investitori che ne sono
pregiudicati.In ogni caso è ricorrente considerazione che the FSA’s role
extends far beyond routine supervision of firms and the maintenance and
renewal of the regulatory regime itself, essendo assai rilevanti le
funzioni che all’FSA si sono assegnate quanto alla prevenzione di
financial crimes e market abuses. La stessa FSA avverte
poi che quanti desiderano rappresentarne la posizione istituzionale in a
concise way possono senz’altro indicarla sia come the ‘independent
financial watchdog’ attivo a tutela del pubblico risparmio sia come
the ‘chief City regulator’ for City and business audiences.
Ha prevalso il modello del regolatore <unico > che con le
medesime motivazioni di politica del diritto si ritrova adesso
nell’ordinamento tedesco,dove al riscontro della ormai strutturale
compresenza delle diverse attività di intermediazione mobiliare in unitarie
aggregazioni di impresa costituite da gruppi societari che offrono l ‘intera
serie dei servizi di investimento finanziario doveva seguire a maggio del
2002 la prevista unificazione di sistema che ha concentrato in una singola
autorità di pubblica vigilanza le funzioni per il passato divise tra diverse
autorità di comparto. In via breve si è disposta la incorporazione o meglio
la di Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel ( la BAWe) ,
della Bundesaufsichtsämt für das Kreditwesen ( la BAKred) e
della Versicherungswesen ( la BAV del comparto assicurativo )
nel Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (in via breve
BaFin) che ne aggrega e assume le fino ad allora separate attribuzioni
di settore,vigilando contestualmente qualcosa come 2.400 Kreditinstitute
e 800 Finanzdienstleistungsinstitute oltre che 700
Versicherungsunternehmen .
Ne risulta completato il programma di una politica del
diritto che a veder bene già era tuttavia prefigurata dalla legislazione
degli anni Novanta ,e segnatamente dalla Zweite
Finanzmarktförderungsgesetz del luglio del 1994 ,che operando una
importante riforma del contesto normativo e di pubblica vigilanza für die
Wertpapiermärkte era dichiaratamente intesa ad assicurare alla industria
tedesca dei servizi finanziari una miglior Funktionsfähigkeit
,indicandosi efficienza e integrità dei mercati come quanto occorreva per
una maggior capacità di competizione internazionale . Diversi quanto
si è constatato ( e quanto emerge con evidenza anche maggiore dalla
approfondita analisi che in queste pagine tuttavia non è possibile svolgere)
i modelli normativi che si sono variamente praticati nel contesto europeo
trovano il loro comune punto di sintesi in una policy ovunque
condivisa.
Ovunque risulta infatti esclusa qualsiasi normativa di
impensabile direzione o invadenza pubblica dello spazio che compete alle
libertà organizzative e negoziali dei privati operanti sul mercato
finanziario. E’ invece privilegiato il rigore delle regole da osservare per
uno svolgimento delle loro attività nel segno di garanzie di trasparenza e
correttezza. Regole che derivano forza e giuridica efficacia dalle
innovazioni di sistema dovute a norme di prevenzione e di reazione ai
comportamenti devianti rese poi maggiormente incisive da disposizioni che
(si tratti di misure amministrative o di pene correlate a fattispecie di
reato ) configurano un severo regime di genere sanzionatori. Egualmente
condivise le grandi linee di una strategia del pubblico controllo
dichiaratamente intesa a promuovere una crescente integrazione
sovranazionale delle competenze delle autorità di vigilanza chiamate alla
cooperazione indispensabile in tempi di così prevalente dimensione
sovranazionale delle attività di mercato finanziario.
Da ciò altre indicazioni di particolare rilievo per la
progettata riforma che anche nel caso italiano non dovrebbe essere riforma
per frammenti secondo una perversa propensione allo <stralcio> e al
legiferare per frammenti là dove occorre invece organicità di disegno e
completezza di apparati normativi. E se si considera preferibile o comunque
più congeniale al caso italiano un assetto istituzionale di pubblica
vigilanza che non si orienti nella direzione indicata dal modello del
<regolatore unico> ,saranno sicuramente grandi i guadagni di efficienza e di
tutela dell’ investitore pur sempre assicurati da una normativa di riforma
che per quanto occorre integri e perfezioni sia il regime della vigilanza di
stabilità assegnata in competenza alla Banca d’Italia sia le modalità della
vigilanza di trasparenza e di correttezza che compete alla Consob ,
contestualmente assegnandosi all ‘’Autorità garante della concorrenza le
dovute competenze per quanto è appunto problema di garanzie della
concorrenza nel settore della financial economy .
All’attenzione che si deve alle grandi linee del sistema
di pubblica vigilanza ( e naturalmente sempre nella obbligata prospettiva
del nuovo diritto comunitario ) sarà tuttavia bene far seguire altrettanta
attenzione ai contenuti particolari della disciplina .Si tratti di regime
delle attività o invece di loro vigilanza talvolta ancora prevalgono
discorsi lontani da una definizione normativa all’altezza di probemi
emergenti ,come sarà chiaro se si considera quali problemi conseguono al
crescente ricorso degli enti locali a strumenti finanziari del genere
derivative products o per fare tutt ‘altro esempio al moltiplicarsi dei
networks elettronici che attivano mercati non regolamentati. Quanto
poi ai contenuti particolari della disciplina di reazione a comportamenti
devianti si sa bene che prevenzione e sanzioni dell ‘insider trading
o di ulteriori fattispecie di grave market abuse sono un particolare
punto di emersione dei problemi di di contrasto dell’illecito ma non
esauriscono l ‘ambito delle fattispecie da considerare anche in una
prospettiva di più ampio intervento del giudice in funzione di garanzia del
dovuto controllo di legalità .
Ad un regime del necessario rigore insieme ad altre
naturalmente servono norme di diritto penale in prevenzione e per sanzione
dei comportamenti più gravemente devianti,occorrendo tuttavia guardarsi dal
rischio di norme penali <in bianco > e comunque dal rischio di un ricorso
per eccesso alla norma penale , che è pensabile (e legittimo) soltanto entro
i limiti segnati da disposizioni costituzionali che non sarà il caso di
richiamare dovendosi semmai considerare che spesso in materia finanziaria ha
maggior rendimento un ben congegnato sistema di sanzioni a carattere
amministrativo.E alla tutela del risparmiatore meglio si provvede con gi
strumenti del diritto civile che configurano fattispecie di responsabilità
per violazione dei doveri di correttezza precontrattuale o di responsabilità
per inadempimento del contratto o infine per il danno ingiusto che sia
imputabile ad un illecito extracontrattuale . E se vero che molto compete
all’intervento del giudice occorrerà insistere perchè si tratti di un
giudice con una speciale professionalità nella materia finanziaria, essendo
di tutta evidenza che la persistente opposizione a questa riforma di
ordinamento giudiziario si spiega soltanto con le resistenze corporative del
mondo giudiziario e forense.
Con riguardo alle forme e ai mezzi di tutela
giurisdizionale degli investitori <risparmiatore > sarà poi consigliabile
una più matura riflessione sulle progettazioni di una politica del diritto
che derivi strumenti dalla esperienza nord-americana della class action
di continuo evocata ma in realtà poco conosciuta , perché non si tratta
semplicemente di considerare le discipline di processo che nel caso italiano
per intanto non consentono l ‘esercizio di azioni <di classe > sul modello
della class action nord-americana ( quelle discipline possono
certamente riformarsi) quanto piuttosto di valutare in qual misura il suo
impiego offra spazio ad un contenzioso che spesso comporta costi sistemici
ben maggiori dei positivi risultati di investor protection , tanto
che in ambiente nord-americano molto accesa come si sa è adesso la
discussione ( e molto avanzata la iniziativa di riforme legislative ) per
una diversa regolazione delle actions pure necessarie a tutela
dell’interesse collettivo dei risparmiatori.
Sono invece utili le
crescenti progettazioni di una politica del diritto intesa ad avvertire che
nel contesto di una evoluta e razionale disciplina di materia anche ciò che
non sia imperatività di norme ma invece soft law può stabilire regole
di sicura incidenza sugli andamenti dell’economia finanziaria . Si pensi
alle iniziative di moral suasion di Banca d ‘Italia e Consob (ma
anche alle iniziative di incentivo a praticare regole eticamente vincolanti
di social responsibility dell’agire di impresa ). O alle
raccomandazioni del Cesr , il Committee of European
Securities Regulators che da tempo svolge ormai un ruolo di così
importante rilievo .O infine si pensi al progressivo consolidarsi di codici
di autodisciplina che per l’universo societario e per sempre più numerose
categorie di imprese di intermediazione mobiliare promuovono regole di
deontologia professionale , essendo già così significativi i risultati
conseguiti da talune esperienze di self regulation di ambiente
anglosassone .
Anche tutto questo conta e l ‘economia finanziaria
certamente non vive soltanto di norme con carattere di imperatività. Nessuna
miglior etica di mercato e nessuna prassi di self regulation tuttavia
possono di per sè garantire tutela degli investitori in assenza delle
stringenti e più evolute normative di disciplina di imprese , dell ‘
industria dei servizi finanziari e dei mercati anche nel caso italiano
adesso finalmente in corso di progettazione ( e sarà bene ripetere :
risultato ne deve essere non una legislazione per frammenti ma invece un
intervento riformatore nel segno della completezza normativa : intervento
riformatore da non rinviare ad un imprecisato futuro essendo in questo senso
davvero inquietanti i segni della persistente difficoltà di maturare il
necessario consenso parlamentare ,e perciò una univoca e conclusiva
determinazione di orientamenti già quanto ai principi costitutivi di una
politica del diritto di investor protection che pure da ogni parte e
con grande enfasi di discorsi si continua ad indicare come cosa dovuta al
mondo del risparmio ) .
(*) Queste pagine trascrivono una sintesi dell
‘intervento svolto nel corso di un convegno organizzato dall’ Università di
a giugno del 2004.
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