|
GIAN MICHELE
ROBERTI
La disciplina comunitaria delle
concentrazioni tra imprese (*)
(*)
Queste
pagine sono parte di capitolo di un volume collettaneo a cura di
Antonio Tizzano( AA.VV.,Il diritto dell'Unione Europea, tomo secondo,Giappichelli
editore,Torino,pp. 805), ventiseiesimo volume del Trattato di diritto
privato diretto da Mario Bessone
Sommario: I. Introduzione.
– II. L’obbligo di notifica.
– 1. Definizione di concentrazione. – 2. Dimensione comunitaria.
– 3. La notifica. – III. La procedura di esame.
– 1. La prima fase. – 2. La seconda fase. – 3. Criteri di
valutazione dell’operazione. – 3.1. L’analisi delle
concentrazioni propriamente dette. – 3.2. Analisi delle joint
ventures cooperative. – 3.3. Le restrizioni accessorie. – IV. La
decisione. I.
Introduzione Nelle
pagine che seguono si procederà ad una breve analisi dei profili antitrust
delle operazioni di concentrazione tra imprese, illustrando in
particolare le regole essenziali che sovrintendono al controllo
esercitato in materia dalla Commissione europea. Su
un piano generale si può osservare che le concentrazioni tra imprese
concorrenti comportano una riduzione dei competitori su un determinato
mercato, con evidenti ripercussioni dal punto di vista della
disciplina antitrust. Ciò
non vuol dire però che queste operazioni producano necessariamente
degli effetti pregiudizievoli per il gioco della concorrenza: in molti
casi, anzi, la concentrazione tra due o più imprese di piccole
dimensioni permette di aumentare la loro competitività e favorisce le
dinamiche concorrenziali. Nondimeno, in considerazione delle profonde
modifiche delle strutture imprenditoriali realizzate con tali
operazioni, le distorsioni al gioco della concorrenza che possono
derivarne sono difficilmente eliminabili a
posteriori ed è pertanto particolarmente importante un efficace
controllo preventivo da parte delle autorità antitrust. Nonostante
questa specifica esigenza, tuttavia, nel Trattato CE non figura alcuna
disposizione ad hoc per le
concentrazioni: fino all’approvazione di una specifica disciplina,
quindi, le sole norme applicabili in materia erano gli artt. 81 e 82 (ex
artt. 85 e 86) del Trattato. Questo
controllo peraltro si è manifestato largamente insoddisfacente a
causa della limitata applicabilità degli artt. 81 e 82 (ex
artt. 85 e 86) alle operazioni di concentrazione. Da un lato,
infatti, il divieto di intese anticompetitive previsto dall’art. 81
presuppone che le parti rimangano giuridicamente ed economicamente
indipendenti 1 e non si applica pertanto in ipotesi
concentrative. Dall’altro, l’art. 82 può essere applicato
esclusivamente nei confronti di imprese che detengono una posizione
dominante già prima del l’operazione di concentrazione, e sempre
che l’estensione di detta posizione venga giudicata abusiva 2. Per
altro verso, poi, l’inadeguatezza di queste disposizioni dipende dal
fatto che esse prevedono un controllo successivo delle pratiche
distorsive della concorrenza, controllo che può essere esercitato
esclusivamente quando gli effetti anticompetitivi si sono già
prodotti sul mercato. Proprio
per ovviare a tali difficoltà, fin dal 1973 la Commissione aveva
proposto l’adozione di una specifica disciplina comunitaria che
prevedesse poteri di controllo preventivo in materia; solamente nel
1989, tuttavia, il Consiglio ha approvato il reg. n. 4064/1989 (di
seguito, il «regolamento») relativo al controllo delle operazioni di
concentrazione tra imprese 3. In
particolare, con questo regolamento è stato istituito l’obbligo di
notificare in via preventiva alla Commissione tutte le concentrazioni
di dimensione comunitaria (ossia quelle che corrispondono a
determinati criteri positivamente stabiliti) in modo da consentire un’attenta
valutazione in merito alla loro compatibilità con il mercato comune.
Questa disciplina verrà di seguito illustrata con riferimento sia
agli aspetti procedurali, sia ai criteri sostanziali applicati dalla
Commissione. II.
L’obbligo di notifica Come
detto, secondo le disposizioni del reg. n. 4064/1989 sono soggette
al l’obbligo di notifica preventiva tutte le operazioni di
concentrazione di «dimensione comunitaria». 1.
Definizione di concentrazione Ai
sensi dell’art. 3 reg., e secondo quanto emerge dalla prassi della
Commissione 4, si realizza una concentrazione nelle
seguenti ipotesi: (i) fusione tra due o più imprese tra loro
indipendenti; (ii) acquisizione diretta o indiretta del controllo di
un’impresa o di un ramo di impresa; (iii) creazione di un’impresa
comune che esercita stabilimente tutte le funzioni di un’entità
economica autonoma (c.d. full function joint venture). Fusioni
e acquisizioni. La forma più
familiare di concentrazione riguarda l’acquisto del controllo di un’altra
impresa o di parte di un’impresa. Questo può realizzarsi sia
attraverso l’acquisto dell’intero capitale di una società, sia
mediante l’acquisizione della maggioranza del pacchetto azionario
ovvero di una quota di minoranza «qualificata» (i.e. una quota che
consenta di esercitare il controllo sull’impresa). Nel
caso di acquisto di una parte di impresa o di un ramo di azienda, è
comunque necessario che a questi asset possa ricondursi un fatturato 5: in
applicazione di questo criterio, in particolare, anche l’acquisto di
un marchio o di un brevetto può costituire una concentrazione. Full
function joint ventures. Si ha
una full function joint venture
quando due o più imprese creano un’impresa comune sottoposta a
controllo congiunto che svolge stabilmente la propria attività quale
entità economica autonoma. In
linea generale, si ha controllo congiunto quando vi sono più soggetti
che detengono quote o azioni ma nessuno di essi esercita il controllo
in via esclusiva. L’esempio classico è quello in cui due imprese
detengono la stessa partecipazione azionaria, gli stessi diritti di
voto ed uguale rappresentanza in seno al consiglio di amministrazione.
Secondo le guidelines della
Commissione, inoltre, si ritiene che abbiano il controllo congiunto i
soggetti che detengono un potere di veto in ordine alle decisioni
concernenti il business plan, il bilancio annuale e l’indirizzo della
gestione; e ciò indipendentemente dal fatto che siano o meno
rappresentati nel consiglio di amministrazione e che non possano
influire sulle decisioni di scarsa rilevanza. Secondo
quanto previsto in una recente comunicazione della Commissione 6,
poi, perché una joint venture
sia full funciton, è
necessario che l’impresa comune abbia risorse (umane e finanziarie)
sufficienti per svolgere nel lungo periodo la propria attività in
modo autonomo al pari delle altre imprese operanti nel medesimo
mercato. In aggiunta, l’attività della joint
venture non deve essere semplicemente funzionale a quella delle
società madri e nel lungo periodo l’impresa comune non dovrebbe
essere legata a queste in qualità di fornitore o cliente. 2.
Dimensione comunitaria La
dimensione comunitaria di un’operazione di concentrazione è
determinata in base a criteri legati al fatturato delle imprese che
partecipano all’operazione («le imprese interessate»). Al
riguardo, secondo i criteri di valutazione seguiti dalla Commissione,
nel caso di acquisizione del controllo esclusivo, le imprese
interessate sono l’acquirente e l’acquisita; nel caso di una
fusione, quelle che effettuano l’operazione; e nel caso di
full function joint venture le madri, nonché, in alcuni casi, la
stessa impresa comune. È importante notare che nel primo caso
(acquisizione del controllo di un’impresa), il venditore non viene
considerato impresa interessata e pertanto il suo fatturato non va
calcolato per la valutazione della dimensione comunitaria dell’operazione. Per
determinare la dimensione comunitaria dell’operazione si deve
valutare se il fatturato delle imprese interessate corrisponde ad
alcuni criteri (c.d. soglie) stabiliti all’art. 1, §§ 2 e 3, reg.
In particolare, le operazioni di concentrazione hanno dimensione
comunitaria quando: (i)
il fatturato totale realizzato a livello mondiale da tutte le imprese
interessate è superiore ai 5 miliardi di euro; (ii)
contemporaneamente, il fatturato totale realizzato individualmente
nella Comunità da almeno due delle imprese interessate è superiore
ai 250 milioni di euro. Tuttavia,
non vi è controllo comunitario se ciascuna delle imprese interessate
realizzi più dei due terzi del suo fatturato totale nella Comunità
all’interno di un solo e medesimo Stato membro. In
aggiunta, sulla base delle recenti modifiche del regolamento, un’operazione,
pur non essendo di dimensione comunitaria secondo i parametri sopra
illustrati, ricade comunque nel campo di applicazione del regolamento
quando: –
il fatturato complessivo realizzato a livello mondiale da tutte le
imprese interessate è superiore a 2,5 miliardi di euro; –
in ognuno di almeno tre Stati membri, il fatturato complessivo di
tutte le imprese interessate è superiore a 100 milioni di euro; –
in ognuno dei tre Stati membri sopra considerati, il fatturato
complessivo realizzato individualmente da almeno due delle imprese
interessate è superiore a 25 milioni di euro; –
il fatturato totale realizzato, individualmente, nella Comunità da
almeno due delle imprese interessate è superiore a 100 milioni di
euro. Va
segnalato inoltre che, rispetto a queste nuove soglie, non ci sarà
comunque dimensione comunitaria se ciascuna delle imprese interessate
realizza oltre i due terzi del suo fatturato totale nella Comunità
all’interno di un solo e medesimo Stato membro. Per
quanto riguarda il calcolo del fatturato, d’altra parte, il
Regolamento richiede che non sia considerato quello delle singole
imprese interessate, ma quello dei gruppi cui esse appartengono. In
proposito, poi, si pongono spesso problemi circa la collocazione
geografica del fatturato al fine della valutazione della dimensione
comunitaria: come criterio generale, tuttavia, si può rilevare che la
Commissione normalmente lo colloca negli Stati membri in cui sono
localizzati i clienti delle imprese interessate. Secondo
il sistema del regolamento, come si è detto, quando il fatturato non
raggiunge le soglie comunitarie, la Commissione non ha giurisdizione e
l’operazione è soggetta esclusivamente alle regole nazionali di
concorrenza. Peraltro, secondo il disposto dell’art. 22, c. 3°,
reg., in casi eccezionali, se richiesto da uno o più Stati membri, la
Commissione può anche valutare una concentrazione che non ha
dimensione comunitaria (c.d. clausola olandese); tale disposizione,
tuttavia, non viene utilizzata frequentemente, dato che praticamente
tutti gli Stati membri hanno adottato meccanismi efficaci di controllo
delle concentrazioni. Ai
sensi dell’art. 9 reg., inoltre, quando uno Stato membro ne faccia
richiesta (in considerazione degli effetti della concentrazione su un
mercato distinto all’interno di tale Stato), anche in presenza di
concentrazioni di dimensione comunitaria, la Commissione può rinviare
il caso alle competenti autorità nazionali (c.d. clausola tedesca). Occorre
rilevare infine che quando una concentrazione ha dimensione
comunitaria e produce i suoi effetti sul mercato comunitario, la
Commissione ha giurisdizione extraterritoriale: essa può quindi
valutarne la compatibilità anche se le imprese interessate non sono
comunitarie 7. 3.
La notifica Come
detto, le concentrazioni di dimensione comunitaria devono essere
notificate alla Commissione. Dal
punto di vista formale, la notifica deve essere effettuata attraverso
la compilazione di un formulario standard predisposto dalla Commissione (c.d. formulario CO).
La responsabilità della compilazione del formulario varia a seconda
del tipo di operazione: in caso di fusioni o di full
function joint venture, tale responsabilità incombe alle parti
che danno luogo alla fusione e a quelle che danno origine alla joint venture; mentre nel caso di acquisizione di
controllo, l’impresa acquirente è tenuta a effettuare la notifica. Per
quanto riguarda i contenuti del formulario, le imprese sono tenute a
fornire un gran numero di informazioni di carattere economico, ed in
particolare sui mercati (del prodotto e geografici) rilevanti e sulla
relativa struttura concorrenziale. Ai
sensi dell’art. 4 reg., le operazioni di concentrazione devono
essere notificate entro il termine di una settimana dalla conclusione
di un accordo giuridicamente vincolante relativo ad un’acquisizione
di controllo di un’impresa; dal l’annuncio di un’offerta
pubblica di acquisto; ovvero dall’acquisizione di un posizione di
controllo. Al riguardo, l’art. 7 reg. sancisce il divieto realizzare
le operazioni di concentrazione senza procedere alla notifica
preventiva e prima che l’operazione sia stata approvata (in maniera
esplicita o implicita) dalla Commissione. Ai
sensi dell’art. 14 reg., poi, la Commissione può imporre delle
sanzioni tra i 1.000 ed i 50.000 euro nel caso di notifica tardiva o
incompleta, e sanzioni fino al 10% del fatturato complessivo delle
imprese interessate nel caso in cui sia data attuazione ad un’operazione
prima della notifica o dell’approvazione della Commissione. In
entrambe le ipotesi la sanzione può essere inflitta indipendentemente
dalla compatibilità della concentrazione, e quindi dal l’esito
della procedura. III.
La procedura di esame La
procedura di esame delle operazioni di concentrazione notificate, è
piuttosto semplice nel caso in cui la Commissione ritenga che l’operazione
non rientri nel campo di applicazione del regolamento ovvero non
presenti problemi per la concorrenza. Quando invece, a seguito di un
primo esame, ritiene che l’operazione susciti seri dubbi per quanto
riguarda la sua compatibilità con il mercato comune, la Commissione
avvia una seconda fase della procedura, nella quale compie un esame
più approfondito dell’operazione. 1.
La prima fase Ricevuta
la notifica, la Commissione ha un mese di tempo per esaminare la
concentrazione (salvo il caso in cui il formulario CO sia stato
compilato in maniera incompleta). Tale termine è esteso a 6 settimane
nell’ipotesi in cui uno Stato membro abbia formulato una richiesta
ai sensi dell’art. 9, § 2, ovvero quando le parti presentino
impegni al fine di ottenere una decisione di non opposizione ai sensi
dell’art. 6 reg. Al
termine di questa prima valutazione, è possibile che la Commissione
stabilisca, con decisione adottata ai sensi dell’art. 6, § 1, lett.
a), che l’operazione non
rientra nell’ambito di applicazione del regolamento: in particolare,
la Commissione può giungere a tale conclusione sia perché ritiene
che l’operazione non costituisce una concentrazione, sia perché
ritiene che non sono raggiunte le soglie comunitarie. Una
volta accertato che un’operazione notificata rientra nell’ambito
di applicazione del regolamento la Commissione inizia la procedura di
esame, ed in generale invia, ex art.
11 reg., richieste di informazioni ai clienti ed ai concorrenti delle
imprese interessate. Nel
caso in cui l’operazione non presenti problemi dal punto di vista
della concorrenza, la Commissione può adottare, ai sensi dell’art.
6, § 1, lett. b), una
decisione di non opposizione, con la quale dichiara che la
concentrazione è compatibile con il mercato comune. Qualora
invece la Commissione ritenga – prima
facie – che l’operazione susciti seri dubbi circa la sua
compatibilità con il mercato comune decide di aprire una seconda fase
della procedura (art. 6, § 1, lett. c)). 2.
La seconda fase La
seconda fase comporta una più attenta analisi dei mercati interessati
dal l’operazione e degli effetti che essa può produrre sull’assetto
concorrenziale. A tal fine, la Commissione può inviare alle imprese
interessate, ai loro clienti ed ai concorrenti richieste di
informazioni ai sensi dell’art. 11 reg. e, ai sensi del l’art.
13, può procedere a tutti gli accertamenti necessari presso le
imprese o le associazioni di imprese. Secondo
quanto previsto dall’art. 18 reg., poi, qualora la Commissione non
sia convinta della compatibilità dell’operazione, essa è tenuta ad
inviare alle parti una comunicazione delle obiezioni. Le parti
dispongono allora di un breve termine (circa due settimane) per
presentare le proprie osservazioni in proposito e possono chiedere di
manifestare oralmente la propria posizione nel corso di un’apposita
audizione. A tale audizione, possono assistere le autorità competenti
degli Stati membri, oltre che i clienti delle imprese interessate, i
loro concorrenti ed i terzi interessati. Per quanto attiene alle
informazioni riservate, può essere fissata apposita sessione
riservata alla loro discussione. Al
fine di tutelare i diritti della difesa delle imprese interessate, d’altra
parte, è previsto che la Commissione possa fondare le proprie
decisioni esclusivamente sulle obiezioni in merito alle quali le parti
hanno potuto formulare osservazioni, ed è garantita ad esse la
possibilità di prendere conoscenza del fascicolo (salvo, ovviamente,
i documenti riservati). Inoltre,
ove lo ritenga necessario, la Commissione può sentire altre persone
fisiche o giuridiche; essa è comunque tenuta ad accogliere le
richieste formulate in tal senso dai soggetti che dimostrino di avervi
interesse, ed in particolare i membri di organi di amministrazione o
di direzione delle imprese interessate, nonché i rappresentanti dei
lavoratori di queste imprese. Prima
di prendere una decisione, infine, la Commissione deve sentire il
parere del Comitato consultivo per le concentrazioni, composto di
rappresentanti dei singoli Stati membri. Per
garantire la certezza del diritto e permettere alle imprese di dare
corso alla concentrazione in tempi rapidi, il Regolamento prevede che
in ogni caso la Commissione deve adottare una decisione entro quattro
mesi dalla notifica. 3.
Criteri di valutazione dell’operazione Come
detto, in seguito alle recenti modifiche al regolamento
concentrazioni, devono essere notificate alla Commissione le
operazioni di concentrazione, ivi incluse tutte le operazioni che
portano alla costituzione di un’impresa comune full
function. Ai fini dell’obbligo di notifica preventiva, quindi,
non è prevista una disciplina particolare per quelle joint venture che hanno per oggetto o per effetto un
coordinamento del comportamento concorrenziale di imprese che restano
indipendenti (c.d. joint venture
cooperative). L’analisi del l’impatto concorrenziale di
queste ultime operazioni tuttavia deve essere condotta sulla base dei
criteri sostanziali di cui all’art. 81 (ex
art. 85) del Trattato. 3.1.
L’analisi delle concentrazioni
propriamente dette Ai
sensi dell’art. 2 reg., la Commissione deve valutare se le
operazioni di concentrazione creino o rafforzino una posizione
dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata
in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di
esso. Nel caso in cui questa valutazione abbia un esito positivo, l’operazione
deve essere vietata, a meno che le parti non propongano delle
soluzioni che permettano di superare gli ostacoli alla concorrenza. Per
poter compiere la valutazione di compatibilità, la Commissione deve
innanzitutto verificare se le parti abbiano individuato correttamente
il mercato rilevante, applicando i medesimi criteri utilizzati in
materia di abuso di posizione dominante (per i quali si rinvia allo
specifico capitolo). Del
pari, i criteri per valutare l’esistenza di una posizione dominante
sono gli stessi elaborati dalla Commissione e dalla Corte di giustizia
con riferimento all’art. 82 (ex
art. 86) del Trattato. A differenza di quanto previsto dall’art.
82, invece, il regolamento prescinde dall’individuazione di un
comportamento abusivo: in questo modo esso permette di vietare anche
le operazioni che portano alla creazione di una posizione dominante
(operazioni, quindi, realizzate da imprese che precedentemente non
detenevano una posizione di dominio), sempreché quest’ultima
ostacoli in modo significativo il gioco della concorrenza nel mercato
comune. Nella
prassi applicativa, inoltre, la Commissione non si limita ad esaminare
la creazione od il rafforzamento di posizioni dominanti individuali,
ma ha elaborato la teoria del «dominio collettivo» (conosciuto anche
come dominio congiunto o oligopolistico) 8. In particolare,
secondo tale teoria, in considerazione della struttura del mercato e
dei rapporti esistenti tra le imprese, può essere vietata un’operazione
che conduca ad una situazione di oligopolio, nella quale nessuna
impresa detenga isolatamente una posizione dominante. Anche
se tale fattispecie non è espressamente prevista nel Regolamento, il
potere della Commissione di vietare la creazione di una posizione
dominante collettiva è stato confermato dai giudici comunitari 9. 3.2.
Analisi delle joint ventures
cooperative Come
si è detto, le joint ventures
che hanno per oggetto o per effetto un coordinamento del comportamento
concorrenziale di imprese che restano indipendenti sono valutate con
criteri differenti da quelli applicabili alle concentrazioni. In
generale, sono considerate cooperative le joint
ventures attive in un mercato nel quale continuano ad operare le
società madri, ovvero in un mercato a monte o a valle di quello delle
madri. In questo caso, infatti, si ritiene che la creazione dell’impresa
comune possa costituire uno strumento per creare una cooperazione tra
le società madri, cooperazione che evidentemente può provcare una
restrizione della concorrenza. Sulla
base di tali considerazioni, la Commissione, pur operando nel quadro
procedurale del regolamento concentrazioni, deve valutare la
costituzione del l’impresa comune come un’intesa tra le società
madri ed applicare l’art. 81 (ex
85) del Trattato. 3.3.
Le restrizioni accessorie Le
parti di una concentrazione concludono spesso accordi contrattuali
(clausole di non concorrenza, licenze relative a brevetti e diritti di
sfruttamento commerciale, obbligazioni di fornitura o acquisto, ecc.),
che – pur non essendo parte integrante della concentrazione – sono
essenziali per garantirne il successo dal punto di vista economico
(c.d. restrizioni accessorie). Anche se tali accordi possono rientrare
nel campo di applicazione dell’art. 81 (ex
art. 85), § 1, del Trattato, il regolamento prevede che «la decisione che dichiara la concentrazione compatibile
riguarda anche le restrizioni direttamente connesse alla realizzazione
della concentrazione e ad essa necessarie » (art. 8, § 2). A
tal riguardo, la Commissione ha elaborato alcuni criteri per valutare
se determinate restrizioni possono essere considerate accessorie ad un’operazione
di concentrazione 10, chiarendo in particolare che: (i) la
restrizione deve sussistere tra le parti della concentrazione e non
con soggetti terzi; (ii) la restrizione deve essere «direttamente
collegata» e «accessoria» alla concentrazione, vale a dire di
importanza secondaria rispetto all’operazione; (iii) la restrizione
deve essere «necessaria per l’esecuzione della concentrazione»,
nel senso che in assenza di tale restrizione «l’operazione non
potrebbe essere realizzata o lo sarebbe soltanto in condizioni più
aleatorie, a costi sostanzialmente più elevati, in tempi nettamente
più lunghi o con ben minori possibilità di successo». IV.
La decisione Venendo
alla chiusura dei procedimenti in oggetto, per ovvie ragioni legate
alla certezza del diritto, la Commissione è tenuta in ogni caso ad
adottare una decisione formale e non può limitarsi ad inviare una
lettera amministrativa alle imprese interessate. In particolare,
possono essere adottati i seguenti tipi di decisione: a)
una decisione che accerti che l’operazione non rientra nell’ambito
di applicazione del regolamento ed eventualmente – nel caso in cui
non sussista la dimensione comunitaria – rinvii il giudizio alle
autorità nazionali (prima fase); b)
una decisione di autorizzazione senza condizioni (prima o seconda
fase); c)
una decisione di autorizzazione a condizione che le parti adempiano
agli impegni assunti con la Commissione (prima o seconda fase); d)
una decisione che vieti l’operazione (seconda fase). Con
specifico riferimento all’ipotesi sub c), si deve rilevare che qualora la Commissione
manifesti dei dubbi sulla compatibilità di una concentrazione, le
parti possono sempre decidere di proporre dei «rimedi» idonei a
garantirne la compatibilità, ossia delle modifiche dell’operazione
volte ad attenuare gli effetti anticoncorrenziali riscontrati dalla
Commissione. Questi generalmente sono distinti in rimedi «strutturali», quelli cioè che modificano le caratteristiche strutturali dell’operazione (come ad esempio il disinvestimento di parte delle attività dell’impresa acquisita), ed in rimedi «comportamentali», con i quali le parti si impegnano a tenere determinati comportamenti nei confronti dei clienti, dei fornitori o dei concorrenti, ecc. (ad esempio l’impegno di garantire la fornitura ai concorrenti dell’impresa comune a condizioni non discriminatorie).Quanto ai profili procedurali, infine, si deve fare una distinzione tra le diverse fasi del procedimento: qualora le imprese interessate propongano delle modifiche nel corso della prima fase, questo deve avvenire nel termine di tre settimane dalla notifica ; qualora invece le modifiche siano proposte durante la fase successiva, le imprese possono presentarle nel termine di tre mesi dalla decisione di aprire la fase II ( continua ) .
|