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L’incidenza del danno, quale criterio di collegamento per la giurisdizione sulle Società per azioni partecipate da Ente pubblico di Sergio
Auriemma SOMMARIO: 1.
Un dialogo “antico”
tra le due Corti -
2. Spinte espansive verso nuovi criteri di collegamento per la
giurisdizione - 3.
I vari indirizzi interpretativi sulle SpA partecipate -
4. Il
“thema decidendum” nei
giudizi cassatori 2009/2010 - 5. Due
patrimoni a confronto: l’incidenza
del danno - 6. Il confine tra due
tutele e le sfide operative in prospettiva. 1.
Un dialogo “antico”
tra le due Corti.
Il riparto della
giurisdizione sulla responsabilità per danno, con riferimento a
soggetti la cui veste societaria-privatistica appaia essere forma di
“entificazione” di fini
pubblici da perseguire, è questione oggetto di una lunga dialettica tra Corte
dei conti e Corte di Cassazione.
Per descrivere il
dipanarsi del dialogo interpretativo soccorrono almeno due aspetti
concorrenti. Il primo concerne
il quadro delle fonti normative a disposizione degli interpreti. La materia delle
Società, e in particolare di quelle con partecipazione azionaria dello Stato
o di altro Ente pubblico,
si è caratterizzata in Italia ed è tuttora contrassegnata dall’inesistenza
di una regolamentazione giuridica organica. La disciplina, sul
versante codicistico, si è ulteriormente ridotta al solo articolo 2449 cc
come sostituito dall’art. 13 della legge 25 febbraio 2008,
n. 34, a seguito della decisione della Corte di giustizia n. 463/04 del
6 dicembre 2007
[1]
mentre, per tutto il resto, è stata affidata
a disomogenee e non sempre coerenti normative
speciali, statali o regionali.
[2]
Le carenze
disciplinatrici e l’irrilevanza delle qualificazioni definitorie volta per
volta adoperate dal legislatore hanno alimentato riflessioni e dispute
dottrinarie vastissime. D’altronde, più
in generale, nell’ordinamento manca persino una definizione univoca
ed esplicita di “pubblica
amministrazione”. Un primo gruppo di
disposizioni - gli articoli 28, 97 e 98 della Costituzione – enunciano
principi che attengono al modo di funzionamento della P.A. (imparzialità,
buon andamento), alle regole di accesso ai pubblici uffici (concorso), allo
status dei pubblici impiegati (dovere
di fedeltà, dovere di appartenenza esclusiva, responsabilità). L’articolo 357
del codice penale reca una definizione contenutistica della funzione
amministrativa (quindi:
definizione riferita soltanto alle attività svolte dalla P.A.) e sancisce che
è pubblica “la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto
pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla
manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo
svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi”. Il decreto
legislativo n. 165/01 (art. 1,
comma 2, che ha recepito per confluenza una disposizione dettata dal d.lgs. n.
29/93) espone un’elencazione (si può discutere se trattasi di elenco
tassativo e chiuso oppure solo esemplificativo e aperto) che annovera una
pluralità di soggetti, finalizzando la declaratoria alla configurazione di
una disciplina tendenzialmente uniforme per i rapporti di lavoro dei
dipendenti ed includendo una
varietà di strutture caratterizzate da rilevanti diversità tra di loro, sia
organizzative, sia funzionali. Dal canto suo, la
legge n. 241/90 sul procedimento amministrazione e sull’accesso ai documenti
adopera varie formule di equiparazione, riferite a
soggetti ed enti differenti l'uno dall'altro (art. 1, art. 22, art. 23,
art. 29). Altre fonti
contengono ulteriori classificazioni qualificatorie (es. art. 1 del CAD, di
cui al d. lgs. n. 82/05). La disomogeneità
normativa ha determinato riflessi sulle elaborazioni della giurisprudenza che,
deprivata di ancoraggi di diritto positivo solidi e chiari, ha finito con il
registrare anch’essa andamenti asimmetrici.
Si può cogliere
un secondo aspetto, che aiuta a comprendere l’accaduto.
In quasi tutta l’elaborazione
sviluppatasi a partire dai primigeni
fenomeni dell’azionariato statale, la perimetrazione dell’ambito
della giurisdizione contabile da parte della Corte di Cassazione, pur
individuando vari indici di collegamento idonei ad acclarare la potestà
cognitiva sulla situazione giuridica sostanziale di cui era stata chiesta
tutela, non ha mai dovuto prestare specifica attenzione al fenomeno societario
osservabile nella sua essenza giuridica. A partire dalle
note sentenze SS.UU. n. 1282 del 2 marzo 1982 (riferita ad Enti Pubblici
preposti ad attività di produzione per il mercato e di intermediazione nello
scambio, che andavano assumendo forme di organizzazione e gestione
sostanzialmente corrispondenti a quelle della “impresa”)
e SS.UU. n. 6328 del 14 dicembre 1985 (riferita ad Enti di
partecipazione statale), l’orientamento “consolidato e fermissimo”
[3]
attribuisce rilievo determinante alla natura delle regole
(privatistiche oppure di contabilità pubblica) applicate dall’agente
nello svolgimento delle proprie attività. La svolta
realizzata con l’ordinanza n.
19967 del 2003 supera questa angusta limitazione e rimodella l’analisi
esegetica della sfera di competenza giurisdizionale della Corte dei conti,
alla luce di numerose innovazioni (tra cui quelle recate dalla legge n.
20/1994), in tal modo
valorizzando il diverso criterio di collegamento riferito al
soggetto passivo dell’evento danno
ed alle finalità da questi perseguite con l’impiego di
risorse finanziarie pubbliche. Le due
impostazioni ermeneutiche, succedutesi
l’una all’altra, non
hanno dunque avuto una giusta occasione per interrogarsi più
approfonditamente sui riflessi giuridici che, in vista del riparto di
giurisdizione e nei casi riferibili a Società per Azioni non svolgenti un servizio
pubblico (come invece
accade per quasi tutte le società partecipate da enti locali o in house),
può avere la fenomenica societaria. Ciò è avvenuto
non solo perché le fattispecie sottoposte allo scrutinio della giurisdizione
non lo esigevano, ma anche
perché:
·
di frequente appariva
essere prevalente il carattere formale di molte trasformazioni in società per
azioni
·
le vicende fattuali
vedevano chiamata in causa la responsabilità della
Società (non dei suoi
amministratori o i dipendenti) ed
assumere, perciò, rilievo preponderante il rapporto di servizio tra l’ente-Società
e lo Stato soggetto passivo del danno. D’altronde, la
connotazione formalistica delle cd. privatizzazioni, molto evidente negli anni
‘90, era stata evidenziata
– ma ai soli fini dell’esercizio
del controllo della Corte dei conti –
dall’altrettanto nota sentenza della
Corte costituzionale n. 466 del 1993 (rel.
Cheli), resa a seguito di conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte dei
conti sulla normativa concernente le società per azioni succedute, ai sensi
dell'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333, convertito nella legge 8
agosto 1992, n. 359, all'Istituto nazionale per la ricostruzione industriale
(I.R.I.), all'Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.), all'Istituto nazionale
assicurazioni (I.N.A.) ed all'Ente nazionale per l'energia elettrica
(E.N.E.L.). Il problema della
responsabilità amministrative nelle SpA partecipate, in prosieguo di tempo,
è rimasto in ombra ed è stato solo marginalmente sfiorato da alcune
pronunce, tra cui Cass. n.
3899/2004. Nel contempo,
dagli anni ’90 in avanti sono
mutati in maniera consistente altri aspetti, non meno importanti. Da un lato, quanto
al controllo della Corte dei conti, si è giunti
progressivamente - anche in
virtù dell’avvento della riforma del Titolo V della Costituzione
intervenuta nel 2001 e tramite una lettura attualizzata che il giudice delle
leggi ha fatto dell’art. 100
Cost. - ad una più
pregnante individuazione della funzione che la Cartha intesta alla
Corte stessa. La Corte, nell’ambito
del controllo, opera come Organo terzo posto al servizio della Repubblica e
dello Stato-Comunità, in linea con le esigenze di tutela dell’unità
economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica
complessiva, nonché del rispetto del patto di stabilità interno e del
vincolo in materia di indebitamento posto dall’ultimo comma dell’art. 119
Cost. (v. sent. n. 57/2010, ord. n. 285 e
sent. n. 179 del 2007, sent. n.
267 del 2006, n. 470 del 1997, n. 29 del 1995). Ciò indubbiamente
ha esteso gli ambiti del controllo (non
della giurisdizione), sia pure in
forme variegate e diverse rispetto alle tradizionali verifiche di stretta
legitttimità. Dall’altro lato,
quanto al sistema giuridico delle imprese, si è intensamente sviluppata la
giurisprudenza europea, che fa applicazione della disciplina comunitaria
avente effetti incidenti direttamente sull’ordinamento giuridico interno.
Lo sviluppo dell’elaborazione
comunitaria, adusa a ragionare intorno alle tematiche delle attività di
impresa, ha dovuto prestare più penetrante attenzione al
fenomeno societario visto
nella sua essenza giuridica. Se ci si pone
nella dimensione civilistico-societaria, non sfugge il fatto che una
Società (in generale)
non si risolve mai ed esclusivamente in un contratto
(inteso ai sensi dell’art. 2247 c.c. quale accordo per l’esercizio
in comune tra i soci contraenti di un’attività economica allo scopo di
dividersi gli utili), che pure è
elemento alla base di qualsivoglia società. Essa, accanto al
profilo statico, esprime anche un profilo dinamico consistente in una organizzazione,
la quale opera essendo caratterizzata da personalità giuridica autonoma e da
autonomia patrimoniale, di
intensità crescente per i vari tipi societari,
fino alla autonomia
patrimoniale perfetta nella
società per azioni e salvo l’eccezione della società con unico azionista
(art. 2325 ed art. 2362 c.c.).
[4]
Con riferimento
alle Società di capitali, inoltre, è dato distinguere tra
il capitale sociale (i
conferimenti versati oppure promessi e sottoscritti dai soci, di entità
numerica fissa) ed il
patrimonio sociale (costituito
dall’insieme dei beni sociali, il cui valore economico viene stabilito ed è
misurabile sulla base dei prezzi di mercato, essendo di conseguenza
variabile). Ciascun socio
vanta un diritto soggettivo di
credito avente ad oggetto la restituzione del conferimento o, comunque, la
percezione dell'equivalente in denaro di una quota proporzionale del
patrimonio sociale unicamente all’atto della liquidazione sociale, mentre
non ha alcuna pretesa che possa far valere direttamente sul patrimonio sociale
finché perdura la società. Egli diviene
titolare di un diritto alla quota di liquidazione soltanto allorché si
verifica una causa di scioglimento del rapporto di società (con effetto
estintivo/costitutivo che, ai sensi dell’art. 2495 c.c., come novellato dall’art.
4 del d. lgs. n. 6/2003, si
verifica solo al momento della cancellazione dal registro delle imprese : v.
SS.UU. n. 4062/2010). Prima di detto
momento, il socio può vantare tutt'al più una mera aspettativa, legata
all'eventualità che, all'atto del verificarsi della causa di scioglimento e
dopo l'estinzione di tutti i debiti, il patrimonio sociale abbia ancora una
consistenza tale da permettere l'attribuzione pro quota al socio di
valori proporzionali alla sua partecipazione (v. Cass. n. 20169/04, n.
21641/05). Le menzionate
sentenze hanno chiarito che non si può addurre in contrario l'espressione
usata dall'art. 2350 c.c. circa il "diritto alla quota di
liquidazione" spettante al socio: espressione che pur sempre fa
riferimento ad un diritto meramente potenziale, al pari del diritto all'utile
enunciato nel medesimo articolo. Perciò, come con
riferimento al diritto all'utile comunemente si afferma che, pur essendo
genericamente insito nello status di socio, esso non acquista in realtà
natura e sostanza di vero e proprio diritto di credito se non in quanto il
bilancio d'esercizio faccia effettivamente registrare l'esistenza di utili e
l'assemblea sociale ne deliberi la distribuzione ai soci, ond'è che solo da
quel momento un simile diritto può dirsi acquisito al patrimonio del socio
(v. Cass. n. 10271/04, n. 2959/93), così, allo stesso modo, non sembra
possibile ravvisare in capo al socio un diritto alla quota di liquidazione, se
non in quanto - ed a partire da quando - la società sia stata posta in
liquidazione e sia stato depositato il bilancio finale da cui risulti
l'esistenza di un eventuale residuo attivo da ripartire tra i soci.
Tanto meno la
citata espressione dell'art. 2350 c.c. potrebbe essere posta a fondamento di
un diritto (non già alla quota di liquidazione, bensì) alla liquidazione
della quota di cui il socio sarebbe titolare già solo in forza della sua
adesione al contratto sociale Gli aspetti
suddescritti paiono offrire stringata, ma adeguata contezza del fenomeno
economico-giuridico sottostante al tipo della Società per Azioni,
anche quando partecipata dallo Stato. La
sentenza della Cassazione n. 26806/09, per la prima volta, si interroga
– e lo afferma a chiare
lettere -
intorno a
detto fenomeno. Questo sembra
spiegare a sufficienza l’apparente “eccentricità”
dell’approdo cui la stessa sentenza giunge nell’enunciare, quale
criterio di collegamento per regolare la giurisdizione, la distinzione
tra il patrimonio dello Stato o Ente pubblico conferente ed il patrimonio
della Societa per azioni partecipata. 2.
Spinte
espansive verso nuovi criteri di collegamento per la giurisdizione.
La Corte dei
conti, nell’affermare la propria potestà cognitiva su fattispecie
implicanti la responsabilità di soggetti agenti all’interno di una Società
di diritto privato, ha reiteratamente tentato di declinare in chiave
pubblicistica il fenomeno societario, così pervenendo ad assimilare qualsiasi
“tipo” legale societario alla figura del cosiddetto ente
strumentale.
[5]
L’accentuazione
si era fatta pressante subito dopo la sentenza
SS.UU. n. 9780 del 1998. La vicenda giunta
al regolamento di giurisdizione riguardò fatti corruttivi, a larga risonanza
anche politica, accaduti presso l’ENI (ente economico ancora non trasformato
in S.p.A). La Cassazione
negò la giurisdizione contabile, sulla base dell’affermazione che il
preteso nocumento era il frutto di scelte degli
amministratori nell'esercizio di attività privatistica d'impresa e
che, pertanto, non costituiva
danno erariale. Nella
pronuncia, tramite un lungo obiter dictum, fu manifestato un segnale di
“preoccupazione” istituzionale, stante l’assenza di interventi spettanti
alla competenza del legislatore.
[6]
Il
segnale, rimasto a tutt’oggi
inascoltato nella sede
legislativa, non ha lasciato insensibile la giurisprudenza contabile che,
nonostante l’assenza dell’auspicato intervento legislativo, ha insistito
nel tentativo di fornire risposte di contrasto per via ermeneutica, incorrendo
forse in taluni unilateralismi autoreferenziali
o forzature esegetiche.
[7]
In sintesi,
si è assistito ad una progressiva estensione semplificatrice del
concetto di “appartenenza”
ad una pubblica amministrazione. Così, ad esempio,
prendendo spunto dalla sentenza SS.UU. n.
19967 del 2003 (riferita ad enti
pubblici economici) e facendo leva sul principio di “diversità”
tra amministrazioni dettato dal comma 4 dell’art. 1 della legge n. 20/1994,
sono state ritenute sempre più attratte nel novero delle Pubbliche
amministrazioni le persone giuridiche private
– e conseguentemente i loro amministratori e dipendenti –
per le quali fosse possibile ravvisare il perseguimento di fini anche
solo latamente rispondenti a
bisogni collettivi o di
interesse generale. Analogamente,
prendendo spunto da SS.UU. n. 4511 del 2006
(riferita a contributi concessi da Pubblica Amministrazione ad un
soggetto privato per realizzare finalità strettamente rientranti in un
programma pubblico), si è ritenuto che il solo impiego illecito di
“pubblico denaro ” da
parte di un soggetto privato sia indice bastevole al radicamento della
giurisdizione. Il fenomeno
espansivo si spiega in ragione delle fondate preoccupazioni sull’uso
effettivo di risorse pubbliche, quale tema che oggi emerge,
in misura ancora più eclatante, nell’area
del controllo.
[8]
Per darne, però,
una lettura tecnicamente corretta nell’area della giurisdizione, vale forse
la pena prendere a prestito la “teoria del contagio”,
elaborata in ambito comunitario a fini di tutela della concorrenza.
[9]
La Corte europea,
nel fornire risposta alla questione
se un organismo di diritto pubblico sia sempre tenuto ad applicare le
regole comunitarie sugli appalti pubblici, anche quando sia possibile separare
le attività che l’ente esercita per adempiere il suo compito di soddisfare
bisogni d’interesse generale dalle attività che esercita in condizioni di
concorrenza (per le quali conseguentemente viene meno la sua natura di
organismo di diritto pubblico), ha ritenuto che tutti gli appalti aggiudicati
da un ente avente la qualifica organismo di diritto pubblico,
indipendentemente dalla loro natura, devono essere soggetti alle norme delle
direttive comunitarie. Ebbene, con
spiccata analogia, una tesi progressivamente sviluppatasi in ambito di
responsabilità amministrativa ha reputato che tutti i soggetti privati che
svolgano attività genericamente rispondente
a bisogni pubblici o collettivi ovvero impieghino risorse erogate dallo Stato
(pecunia pubblica, con cd. danno finanziario)
siano assoggettabili alla giurisdizione contabile.
Sono stati
sfumati, fino a renderli quasi evanescenti, il requisito del “carattere
non industriale o commerciale” che
agli effetti della nozione di impresa pubblica deve avere l’attività svolta
dal soggetto societario, il suo operare sul mercato secondo le regole della
concorrenza, l’assunzione del
cd. rischio di impresa, la sua stessa soggettività giuridica civilistica
(che. Ovviamente, non può
essere ritenuta, sempre e
comunque, configurante un mero “schermo”). Nel contempo, è
stata ridimensionata ogni differenza tra una
interpretazione estensiva della
normativa comunitaria in materia di appalti e
l’interpretazione delle norme che
radicano la competenza giurisdizionale, le quali, a differenza delle
prime, sono peculiarmente assistite da regole di riparto perimetrate in
Costituzione (riserva di legge ex
art. 103, comma 2, Cost.). Inoltre, l’Organo
statale e la Persona giuridica privata, nonostante la separazione patrimoniale
che per eccellenza ed in termini giuridici caratterizza la seconda, sono stati
considerati essere parti inscindibili di una
organizzazione complessa ed unitaria. Ciò ha condotto a
non discernere tra patrimonio dello Stato e patrimonio della Società-Persona
giuridica, ritenendosi che gli amministratori e dipendenti della Società
debbano sempre e comunque rispondere di un danno che è arrecato nell’ambito
della stessa ed unitaria organizzazione, indifferentemente
all’un patrimonio o all’altro. In altre parole,
piuttosto che fare applicazione della nozione di
“impresa pubblica”
[10]
, si è largamente attinto al concetto del cd. ente
strumentale che, pur dotato di
personalità giuridica, agisce come longa manus
o terminale operativo dell’Amministrazione statale o pubblica.
La stessa tematica
è stata studiata anche sul piano dottrinario. Il ventaglio bibliografico
delle riflessioni, svolte sia prima che dopo i regolamenti di giurisdizione
del 2009, è ampio e variegato
quanto alle prese di posizione, talvolta critiche, assunte da ciascun autore.
[11]
Nell’agosto 2007
risulta, poi, emanata una nota interpretativa del Procuratore Generale in tema
di denunce di danno erariale. La nota, dopo aver
parlato di “ampliamento dei confini della giurisdizione contabile a
seguito di pronunce della Corte di cassazione che hanno affermato la
sussistenza della potestà di cognizione del giudice contabile sulla
responsabilità di amministratori o dipendenti per danni causati ad enti
pubblici economici ed a società a partecipazione pubblica”,
senza enunciare
alcuna distinzione in ordine ai “tipi”
sociali ed alle tipologie di danno ha generalizzato l’obbligo di denuncia a
carico: del consiglio di amministrazione - del
collegio sindacale - di
tutti i titolari degli organi che secondo i rispettivi ordinamenti
giuridico-societari esercitano funzioni di amministrazione e di controllo.
A fronte di siffatta generalizzazione, non si è fatta attendere una reazione normativa, costituita dal varo dell’art. 16-bis del d.l. n. 248 del 31.12.2007, conv. da legge n. 31/2008. [12] La nuova disposizione, caratterizzata da un testo sicuramente non brillante per chiarezza o precisione tecnico-lessicale, ha ricevuto letture diversificate da parte della dottrina. L’esegesi della giurisprudenza contabile è stata, invece, univoca (v. sent. Prima Sezione Centrale n. 532 del 2008 e sent. Terza Sez. centrale n. 329 del 2009), ritenendosi che il legislatore, nell’escludere l’applicazione della norma ai giudizi in corso, avrebbe di fatto espressamente riconosciuto, per il pregresso, la giurisdizione della Corte dei conti tramite un disposto normativo “che non lascia più adito a dubbi”. La
Cassazione - serve qui notarlo
- non ha negato del tutto
la valenza retrospettiva
rivestita da detta disposizione di legge. Nel
momento in cui il legislatore statuisce che, limitatamente alle società
quotate o alle loro controllate, con partecipazione pubblica inferiore al 50%,
la giurisdizione compete
per l’avvenire al Giudice
ordinario, con ciò stesso lascia intuire che esiste un ambito di cognizione
giurisdizionale diverso da quello del giudice ordinario. Tuttavia,
ciò non esonera dal dover valutare sulla base di quali criteri normativi di
collegamento ed entro quali limiti sia configurabile la giurisdizione della
Corte dei conti, che il legislatore ha presupposto nell’emanare la
richiamata disposizione. La
valutazione, tra l’altro, è indispensabile anche in considerazione del
ristretto campo di applicazione della norma sopravvenuta (società
quotate, con partecipazione sotto la soglia del 50%). 3.
I vari indirizzi interpretativi sulle SpA partecipate.
Taluni
orientamenti maturati nella giurisprudenza contabile
– che potrebbero essere denominati “milanesi” poiché formatisi
in misura numerica prevalente nell’ambito
della Sezione giudicante lombarda -
hanno messo a nudo quattro questioni di diritto. Le quattro
tematiche, che si propongono all’interprete quando ci si trovi a prospettare
la potestà giudicante su soggetti aventi forma e statuto
giuridico privatistici (quindi regolati dal codice civile o da altre
norme speciali), sono le
seguenti :
a)
la base normativa su
cui poggiano i criteri di collegamento della giurisdizione, stante la
necessità di una specificazione legislativa
(interpositio) quando si versi in materie diverse da quelle
definibili “di contabilità pubblica”
b)
l’individuazione del
soggetto danneggiato e del
soggetto autore del danno, atteso che le norme radicanti la giurisdizione
contabile (artt. 13 e 52 del r.d. n. 1214/34 e art. 1, commi 1 e 4, della
legge n. 20/94, con avvenuto ampliamento verso la cd. responsabilità
aquiliana) approntano la speciale
tutela giudiziaria in favore dello Stato o di altro Ente pubblico e nei
confronti di soggetti con i quali sia intessuta una relazione di servizio, sia
pure in via “lata”
oppure “obliqua”
(quest’ultima si riferisce al danno recato ad amministrazione “diversa”
da quella di appartenenza e, di recente, appare indirettamente valorizzata sul
piano tecnico-giuridico dalla modificazione testuale apportata dall’art 17,
comma 30-quater, lettera b) del d.l. n. 78/2009 in tema di valutazione anche
dei vantaggi conseguiti da altra amministrazione)
c)
la misura del danno da
risarcire, dovendosi stabilire se esso sia da ragguagliare o meno all’entità
del capitale azionario posseduto in mano pubblica
d)
la coesistenza della
tutela risarcitoria civilistica, trattandosi
di problema che non sempre può essere sommariamente relegato alle
questioni da risolversi in
executivis Circa la prima
questione (norme e criteri di collegamento),
è inevitabile il dover riscontrare che nessuno dei complessi normativi
di volta in volta presi a
riferimento (la legge n. 97/2001, il decreto milleproroghe n. 248/2007, il
decreto Alitalia n. 134/2008) ha
recato l’affermazione espressa di attribuzione
(interpositio) della
giurisdizione alla Corte dei conti. Pure
quando, da dette norme, sono stati desunti elementi interpretativi,
in ogni caso si è trattato di deduzioni argomentative indirette,
nel senso che il testo di legge è stato ritenuto correttamente
interpretabile solo presupponendo “per
implicito” la giurisdizione
contabile. In particolare, lo
stesso art. 16-bis del decreto milleproroghe n. 248/2007, nello statuire che
per talune società partecipate in misura inferiore al 50 per cento e quotate
nel mercato borsistico per il
futuro la giurisdizione spetti al giudice ordinario,
lascia intuire che per il passato la giurisdizione spettava ad altro
giudice, ma nulla di esplicito o di innovativo afferma circa il criterio di
collegamento in base al quale era consentito individuare la previgente
giurisdizione. L’ultima
questione elencata (coesistenza tra due tutele giudiziarie diverse) è stata
risolta in sede pretoria ipotizzando la coesistenza o concorrenza tra le due
azioni e individuando in quella contabile una forma di
tutela alternativa o
aggiuntiva. In altre parole,
le S.p.A. partecipate da ente pubblico, diversamente da tutte le altre, nell’ordinamento
giuridico generale sarebbero esposte ad una duplicità di azioni di
responsabilità (quella contabile e quella civile) perfettamente
sovrapponibili quanto al patrimonio leso dall’atto di
malagestio, al petitum, alla causa petendi, ma distinguibili
solo in ragione del soggetto legittimato processualmente ad agire
(PM contabile in via officiosa nell’un caso, socio pubblico tramite l’azione
sociale nell’altro). La
sovrapposizione troverebbe la sua composizione giuridica
attraverso l’usuale meccanismo in executivis
(adoperabile, ad esempio, quando si faccia questione di rapporto tra
giudizio contabile e giudizio penale sugli stessi fatti),
che ammette la coesistenza di giudicati e di titoli giudiziali
esecutivi, con la preclusione all’azionamento della pretesa erariale solo
laddove sia stato già ottenuto nell’altra sede il risarcimento integrale.
Le rimanenti due
questioni ( soggetti
titolari di interessi nella fase della tutela
giudiziaria e quota di danno)
hanno visto il formarsi di
due indirizzi interpretativi contrapposti. Secondo un primo
indirizzo esegetico, il soggetto pubblico danneggiato è da individuare nella
S.p.A. intesa nella sua soggettività giuridica (perfettamente equiparabile ad
una pubblica amministrazione) ed il danno andrà risarcito nella sua
globalità.
[13]
Secondo l’altro
indirizzo, invece, danneggiato è il Socio pubblico, che tramite l’azione
del PM chiede ed ottiene il
risarcimento nei limiti della quota sociale di proprietà in mano pubblica.
[14]
Quanto alle
pronunce di secondo grado sul tema, se
ne registrano quattro, rese nel corso del biennio 2008-2009 e prima degli
interventi regolatori della Cassazione. La
sentenza Sez. Terza centrale n. 25/08
(rel. Nicolella), ha
ritenuto applicabile il principio desumibile dal combinato disposto degli
artt. 3 e 7 legge n. 97/2001 che,
ai fini dell'esercizio dell'azione per risarcimento del danno erariale, ha
previsto la trasmissione al Requirente contabile della sentenza irrevocabile
di condanna pronunciata per delitti contro la pubblica amministrazione a
carico anche di dipendenti di “enti a prevalente partecipazione pubblica”.
La decisione ha
reputato che la linea interpretativa delle Sezioni unite civili della Corte
regolatrice è ormai indirizzata a riconoscere la giurisdizione del Giudice
contabile anche rispetto a condotte che si collochino in quadri di riferimento
di diritto comune. La
sentenza Sez. Prima centrale n 532/08
(rel. Loreto) già citata,
ha osservato che “non può ignorarsi che nei confronti delle privatizzate
nei settori strategici, fra cui ENEL s.p.a., fin dalla legge n. 332/1994 sono
stati previsti una serie di poteri speciali riconosciuti in favore dell’azionista
pubblico (quali una sorta di potere di veto sull’adozione di delibere di
particolare rilevanza, nonché la facoltà di nominare uno o più
amministratori ed un componente del collegio sindacale, o un potere di
gradimento sull’ingresso di soci in posizione rilevante), costituenti la
c.d. golden share, che di fatto hanno permesso al Ministero dell’Economia e
Finanze di intervenire nelle decisioni più importanti di una società
privatizzata per la tutela degli interessi della collettività, così
mantenendo il controllo sulle società erogatrici di pubblici servizi, a
prescindere da una entità minima del pacchetto azionario detenuto dallo
Stato.” La sentenza ha
ritenuto inoltre che “La
configurazione pubblica o privata di una società in mano pubblica non è in
funzione dell’ammontare della partecipazione al capitale sociale, ma della
natura stessa della società e dell’attività da essa svolta. In altri
termini, la partecipazione azionaria pubblica, a prescindere dalla percentuale
di proprietà, informa di pubblicità tutta la società, per cui il
risarcimento deve essere totale, per il rilievo che assume il carattere
unitario della personalità giuridica della società pubblica, che non ammette
artificiose suddivisioni sulla base della proprietà delle singole quote,
giuridicamente irrilevanti ai fini della titolarità giuridica del credito
risarcitorio.” Infine, la
sentenza ha affermato che l’’azione contabile non si sostituisce all’azione
sociale civile “costituendo, piuttosto, una forma di tutela aggiuntiva,
giustificata dall’esigenza di salvaguardia delle funzioni e dei servizi
pubblici ai quali la società stessa è preordinata.”
La
sentenza-ordinanza Sez. Terza centrale n. 329/09
(rel. Nicolella), ora fatta oggetto di ricorso per cassazione pendente,
ha affermato che la giurisdizione della Corte dei conti sulla
responsabilità di amministratori e dipendenti di società con azioni quotate
in mercati regolamentati e con una partecipazione pubblica inferiore al 50 per
cento, ovvero di loro controllate, non
può più essere messa in dubbio, alla luce del disposto dell’art. 16-bis
decreto legge n. 248/2007, convertito in legge n. 31/2008 e del principio
della “perpetuatio
iurisdictionis”. La sentenza
parziale Sez. Prima centrale n. 477/09 ha
ritenuto che la partecipazione pubblica al capitale sociale
– dunque la cd. pecunia pubblica – e le finalità pubbliche
perseguite dalla società sono elementi decisivi per il radicamento della
giurisdizione contabile. In sintesi, gli
indirizzi ermeneutici intrapresi in appello, nell’affermare la sussistenza
della giurisdizione contabile sulle S.p.A. partecipate, hanno tratto
argomenti:
·
dalla formulazione
testuale dell’art. 16-bis del decreto milleproroghe, ritenuto espressivo di
un’ormai inequivocabile
interpositio legislatoris
·
dal concetto di “risorse
finanziarie pubbliche”, che figurava adoperato nell’ambito dell’iter
motivazionale di talune decisioni della Cassazione
(v. ad es. Cass., SS.UU. n. 10973 del
25 maggio 2005, riferita ad un ente pubblico economico). Quest’ultima
locuzione, in particolare, è stata espunta dal contesto argomentativo in cui
risultava di volta in volta espressa ed è stata collocata dentro una
dimensione sostanzialistica che, per sua inclinazione, tende a prescindere
da puntuali riferimenti al
diritto positivo. Ciò l’ha resa
idonea a configurare di per sé sola un criterio di collegamento
autosufficiente per radicare la potestà decisoria della Corte, nel fermo
convincimento che lì dove si accerti l’avvenuto impiego di denaro pubblico
(nella specie: attraverso i “conferimenti”
azionari al capitale sociale) sicuramente,
senza eccezioni, vi è anche la giurisdizione del giudice contabile. 4.
Il “thema decidendum”
nei giudizi cassatori
2009/2010.
Nel giugno del
2009, al cospetto di numerosi ricorsi e controricorsi per regolamento di
giurisdizione (preventivo o successivo) accumulatisi da
tempo presso la Corte di Cassazione, è stata fissata un’udienza di
natura quasi monotematica, poi slittata al 27 ottobre dello stesso anno. E’ opportuno
rammentare che sino a quel momento, come aveva acutamente osservato una parte
della dottrina, il giudice regolatore di giurisdizione mai si era pronunciato
nello specifico della sussistenza della potestà giudicante contabile nei
confronti di amministratori e dipendenti di società di capitali partecipate
in misura varia dallo Stato o da enti pubblici e per danni arrecati alle
società stesse. Basti al riguardo
menzionare quattro decisioni che, lette nella loro effettiva portata
decisionale, consentono di appurare la circostanza surriferita. Tramite una prima
decisione -
la n. 3899/04 - nel
caso di un servizio pubblico
(mercati all’ingrosso) affidato da un Comune ad una S.p.A. partecipata dall’Ente
locale in misura maggioritaria e con riferimento a fatti tangentizi
verificatisi durante la gestione del servizio stesso
- la Cassazione ha
affermato che tra la suddetta società e l'ente territoriale si era stabilito “un
rapporto di servizio, ravvisabile ogni qual volta sì instauri una relazione
(non organica ma) funzionale caratterizzata dall'inserimento del soggetto
esterno nell'iter procedimentale dell'ente pubblico come compartecipe
dell'attività a fini pubblici di quest'ultimo”. Nel ritenere la
giurisdizione contabile, la Cassazione non ha fatto ricorso all’innovativo
indirizzo già espresso nell’ord. n.
19667/03, che “non sembra
decisivo nel caso di specie, per la cui soluzione sono sufficienti i criteri
tradizionali.” In altri
termini, il criterio di collegamento per la giurisdizione è stato ravvisato
nel carattere di “servizio pubblico” rivestito dall’attività
svolta dalla S.p.A. partecipata. In prosieguo di
tempo, mentre il tema diventava oggetto di numerosissimi scritti, convegni,
incontri di studio, seminari
organizzati dalla Corte dei conti, monografie, sono intervenute altre pronunce
della Suprema Corte. Meritano di essere
ricordate:
·
La n. 24002/07 che,
nel caso di S.p.A. concessionaria di servizio pubblico essenziale in materia
di igiene (Fintecna) e con
riferimento all'attività di
gestione ed alla realizzazione di interventi (rimozione residui e discariche)
per particolari esigenze delle città di Palermo e Catania effettuati ai sensi
del D.L. 1 febbraio 1988, n. 18, ha affermato la sussistenza della
giurisdizione derivare dalla
circostanza che “Tale concessione…aveva dato luogo, in modo inequivoco,
a vero e proprio rapporto di servizio, caratterizzato dall'esistenza di un
rapporto pubblicistico di affidamento dei lavori di realizzazione di opera
pubblica con inserimento della società nell'apparato organizzativo della
Pubblica Amministrazione.”
·
La
n. 5083/08 che, nel caso di
Centrale del latte costituita in forma di S.p.A. partecipata da Regione e con
riferimento a perdite di esercizio durante la gestione,
ha affermato che “l'esercizio
di attribuzioni amministrative” da parte degli amministratori regionali
è senz'altro “sindacabile da
parte della Corte dei conti sotto il profilo della responsabilità
amministrativa”.
·
La
n. 19815/08 che, nel caso di S.p.A. concessionaria di costruzione di
una linea tranviaria nella città di Napoli, con riferimento all’inutilità
di lavori pubblici compiuti, ha affermato che “ai fini del riconoscimento
della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, in ragione del
sempre più frequente operare dell’amministrazione fuori degli schemi del
regolamento di contabilità di Stato e tramite soggetti in essa non
organicamente inseriti, è irrilevante il titolo in base al quale la
gestione del pubblico denaro è svolta, potendo consistere in un rapporto di
pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa o
un contratto di diritto privato” Non si può
omettere di notare che in tutte le suelencate fattispecie processuali:
·
oggetto di giudizio in
Cassazione non è mai stata la questione della
proprietà di quote azionarie in mano pubblica
·
il danno erariale
risultava essere stato prospettato
dal Pubblico Ministero come nocumento arrecato all’Ente pubblico
territoriale con il quale la S.p.A. partecipata intratteneva un rapporto
funzionale di servizio. Il thema
decidendum affrontato nell’ord. n. 26806/09 è palesemente
diverso. Per la prima
volta, con riferimento a SpA partecipata dallo Stato,
viene esaminata ex
professo la problematica della praticabilità di un criterio di
collegamento che - superando
sia il limite dell’esistenza di un servizio pubblico svolto per conto dello
Stato, sia il limite della veste formale (privatistica) rivestita dalla
società, sia il regime giuridico (civilistico) cui essa è sottoposta,
sia il regime patrimoniale (patrimonio
sociale autonomo) che la
caratterizza, sia la questione del soggetto passivo del danno
(come delineata nella ord. n. 19967 del 2003),
sia infine la questione dell’esistenza di una forma di tutela
(le azioni sociali civilistiche) affidata ad altro giudice –
possa ritenersi comunque
idoneo a radicare la giurisdizione della Corte dei conti.
La diversità di
oggetto del giudizio cassatorio è un fatto incontrovertibile.
Durante il
medesimo scorcio finale dell’anno 2009, infatti, la
giurisdizione contabile risulta confermata
in numerose altre fattispecie, che
vedono coinvolte società di capitali private, quando però il Pubblico
Ministero contabile abbia potuto prospettare
- e ovviamente si ravvisi astrattamente esistente -
un rapporto di concessione sottostante
(vedi ord. n. 25504/09), uno
specifico rapporto convenzionale di diritto privato sottostante
(vedi ord. n. 17347/09), un
inserimento della ditta nell’apparato organizzativo della P.A. (vedi ord. n.
24672/09), una relazione
funzionale capace di calare gli amministratori o dipendenti della società
privata “all’interno dei meccanismi gestionali della PA” (vedi
ord. n. 23332/09), lo svolgimento
di un servizio pubblico locale comprensivo di attività di accertamento di
imposte (vedi ord.
n. 26280/09), infine la “specificità di singole società a
partecipazione pubblica il cui statuto sia soggetto a regole legali sui
generis” e la loro natura
sostanziale di “ente
assimilabile ad una pubblica amministrazione” (vedi
ord. n. 27092/09). Alle menzionate
decisioni si sono aggiunte, più di recente,
l’ord. n. 5019 del 3 marzo 2010 (concernente la responsabilità di
amministratori e soci di s.r.l., nella
quale si sottolinea la diversità rispetto ad un indice di collegamento che si
basi solo sulla “partecipazione
azionaria”, finendo con il confondere tra costituzione della società o
acquisto delle quote azionarie e l’azione lesiva successiva compiuta dagli
amministratori) e l’ord. n. 5032
del 3 marzo 2010 (concernente
dipendenti di ENAV S.p.A., nella quale si precisa che a fondare la
giurisdizione contabile vale l’esistenza di un capitale sociale interamente
pubblico, nonché il servizio pubblico svolto dalla SpA). Lo schema logico
ricostruttivo adoperato nella sentenza n. 26806/09, a proposito di una
giurisdizione contabile rivendicata basando la potestà cognitiva sulla
presenza di “capitali
pubblici” e sul “rapporto
partecipativo” (cioè l’investimento e l’utilizzo di risorse
pubbliche nel patrimonio della società privata),
è paradigmaticamente differente. La Cassazione
precisa che, in questi casi, la giurisdizione contabile si esercita unicamente
sul danno inferto direttamente al patrimonio del soggetto pubblico
partecipante (ad esempio: danno
all’immagine), ma non per i danni che si assumono causati al patrimonio
della società privata. Per questi ultimi
è il socio pubblico, nella sussistenza dei presupposti di legge, facultato ad
esercitare l’azione sociale civile.
Non si può dire,
pertanto, sia stata smentita la sussistenza della giurisdizione contabile
ogniqualvolta la prospettazione della pretesa risarcitoria
– che in fase di regolamento preventivo rileva unicamente come
allegazione, da accertare poi nel merito
[15]
- sia
saldamente basata su censure concernenti un’attività dannosa svolta anche
da soggetto totalmente privato e concretizzatasi in una gestione che:
·
sia
esplicitamente funzionalizzata al perseguimento di finalità pubbliche
·
abbia
reso il soggetto privato compartecipe diretto e fattivo di attività
istituzionali pubbliche
·
abbia inferto danno
ingiusto al patrimonio di una Pubblica Amministrazione.
Il primo criterio
- l’incidenza del danno - è
innovativamente espresso
(anche se non è criterio sconosciuto alla giurisprudenza civile)
per i casi in cui la vicenda fattuale portata al vaglio del giudice
contabile si caratterizzi in base
al “rapporto di
partecipazione azionaria” tra
Stato e SpA.
[16]
Gli altri criteri
(non sostitutivi o modificativi del primo, ma alternativi)
convivono e restano adoperabili, purché la prospettazione attorea
colga l’effettiva esistenza del
“rapporto di servizio”.
[17]
Quest’ultimo non
si limita ai rapporti organico o d'impiego pubblico, essendo sufficiente che
il soggetto, anche privato, venga investito dello svolgimento in modo
continuativo di una determinata attività in favore della pubblica
amministrazione, si inserisca nell'organizzazione della medesima
con particolari vincoli ed obblighi diretti ad assicurare la
rispondenza dell'attività stessa alle esigenze generali cui è preordinata,
operi nell’iter procedimentale pubblico e ne divenga compartecipe fattivo.
[18]
Restano, infine,
totalmente indifferenti il titolo giuridico col quale avvenga l’inserimento
nell’organizzazione di una P.A., gli
strumenti giuridici adoperati (autoritativi e unilaterali oppure negoziali),
la veste giuridico-formale del
soggetto presunto responsabile. Se si guarda all’ordinamento
giuridico generale, non si può
fare a meno di riconoscere che i multiformi indici di collegamento enunciati
dalla giurisprudenza cassatoria intervenuta nel 2009 coincidono con molti dei
tratti identificativi che nel corso degli ultimi anni hanno caratterizzato
(sia pure attraverso interventi normativi altalenanti e non sempre coerenti
quanto al legame tra intenti regolatori e
risultati raggiunti) l’evolversi
delle Pubbliche Amministrazioni e delle attività
istituzionali da esse svolte. La revisione delle
strutture organizzative, le trasformazioni dei modelli operativi e funzionali,
la moltiplicazione delle Soggettività, i meccanismi di decentramento
amministrativo anche territoriale, la
contrattualizzazione dei rapporti di lavoro, la ridefinizione dei compiti e
delle responsabilità dirigenziali, le disposizioni variamente volte a
distinguere tra indirizzo e gestione, le misure dirette ad orientare verso
azioni performanti ed il superamento delle inefficienze rappresentano
– ovviamente nei limiti in cui sia permesso enucleare,
da distinti fenomeni, qualche
elemento di sintesi -
un percorso sul cui traguardo si attesta una gestione di beni e risorse
pubbliche qualificabile sana, regolare e
legittima ai sensi dell’art. 97 Cost. Il profilo di una
gestione pubblica integra
una dimensione che viene in risalto e chiama chiunque partecipi
funzionalmente e fattivamente alla stessa ad astenersi dal tenere
comportamenti illeciti che, pur applicando principi e regole di diritto
privato o di mercato, infliggano un danno ingiusto alla P.A. e, per essa, alla
collettività tutta. L’indagine
accertativa del Pubblico Ministero e la prospettazione della pretesa
azionabile in giudizio deve concentrarsi su detta dimensione gestionale,
sceverando ciò che è riconducibile alla gestione pubblicistica da ciò che,
invece, riguarda unicamente la gestione societaria privatistica
tout court. In questo senso, e
soltanto in questo senso, può
dirsi che il baricentro di collegamento per la giurisdizione contabile non è
più dato, come accadeva anteriormente al 2003, dalle regole contabili
applicate o dalla distinzione tra atti privatistici e atti autoritativi di
esercizio di funzione pubblica, ma dalla funzionalizzazione pubblicistica
della gestione sociale da un lato e, dall’altro lato, da una più esatta
individuazione dei soggetti giuridici che intessono tra di loro un rapporto di
servizio idoneo a radicare il sindacato giudiziale della Corte dei conti.
5.
Due patrimoni a confronto: l’incidenza
del danno.
E’
significativo notare che la decisione di cui all’ordinanza n. 26806/09 fa
muovere il proprio iter logico-argomentativo da
una premessa, che segna il
trait d’union rispetto
alla pregressa sentenza n.
3899/04. Anche
nel 2004 oggetto di regolamento preventivo era stata una vicenda fattuale che
vedeva implicata una Società per azioni -
So.Ge.Mi, partecipata dal Comune di Milano in misura pressoché totalitaria
(99,97%) e svolgente servizio
pubblico locale (mercati ortofrutticoli) -
i cui amministratori e dipendenti si assumeva avessero causato danno
all’Ente locale partecipante. Ma,
in quel caso, elemento dirimente
per l’individuazione della
giurisdizione -
sulla scorta di come
risultavano prospettate in citazione la causa petendi ed il petitum
sostanziale dell’azione di responsabilità da parte del Pubblico
Ministero contabile - era il
rapporto funzionale di servizio intercorrente
tra la SpA ed il Comune ed una lesione asseritamente recata a quest’ultimo,
non certo il rapporto di partecipazione azionaria.
Trattandosi
di regolamento solo preventivo, la Cassazione affermò essere estranea al
giudizio sui limiti di giurisdizione ed essere rimessa al
merito la questione dell’ incidenza del danno
(diretto o riflesso sul patrimonio comunale), atteso che la potestà
giudicante si prospettava radicata
sul rapporto di servizio tra SPA e Comune.
Nel
2009, in sede di impugnativa di sentenza definitiva di appello della Corte dei
conti (sent. n. 532/2008), non è
stato più possibile seguire il pregresso
schema argomentativo. Si
è dovuto necessariamente vagliare il rilievo giuridico assunto non dal
rapporto di servizio (funzionale) tra una SPA ed un Ente locale, ma
dal rapporto di
partecipazione azionaria dello Stato al capitale sociale di società
appartenenti al gruppo ENEL ed operanti sul mercato. Da
qui è derivata la messa a fuoco del fenomeno
eonomico-societario sottostante e l’enunciazione del criterio di
collegamento individuato nella
“incidenza del danno”, intendendo
quale danno erariale solo quello subito dal socio pubblico, ma risarcibile ai
sensi dell’art. 2395 c.c. Si tratta, come già accennato, di un criterio giuridico consolidato ed univoco nella giurisprudenza civilistica, avente puntuale fondamento normativo. [19] La
partecipazione sociale, pur attribuendo a qualsiasi socio una complessa
posizione comprensiva di diritti e poteri, è un bene distinto dal patrimonio
sociale e, quindi, nell'ipotesi di (prospettata) diminuzione di valore della
misura della partecipazione, il pregiudizio derivante al socio è
conseguenza indiretta e soltanto eventuale della condotta
dell'amministratore o del liquidatore. Il
danno consistente nella riduzione del valore della partecipazione societaria
non è un danno diretto al Socio ed ai sensi dell'art. 2395 c.c. , in quanto
configura un effetto mediato di quello asseritamente arrecato al patrimonio
sociale. Il
diritto alla realizzazione dell'oggetto sociale ed alla conservazione del
patrimonio sociale spetta alla società, non al socio, il quale ha, in
materia, un mero interesse, la cui eventuale lesione, anche se determinata
dalla "pessima amministrazione della società" (Cass. n. 2251 del
1998; n. 9385 del 1993) e dalla violazione dei doveri di amministratore verso
la società (Cass. n. 9385 del 1993, in riferimento ad un caso di rinuncia da
parte dell'amministratore ad una concessione di cui era titolare la società)
neppure può concretare quel danno diretto necessario perché possa esperirsi
l'azione individuale di responsabilità ex art. 2395 c.c. (Cass. n. 6364 del
1998; n. 9385 del 1993; n. 327 del 1974). Ancora,
secondo altrettanto consolidata giurisprudenza civilistica l'art. 2395 c.c.
disciplina l'azione individuale del socio (o del terzo), stabilendo che costui
ha diritto al risarcimento del danno subito qualora sia stato direttamente
danneggiato da atti dolosi o colposi degli amministratori. L'avverbio
“direttamente” delimita l'ambito di esperibilità dell'azione
rispetto alle fattispecie disciplinate dagli artt. 2393 e 2394 c.c. rendendo
palese che il discrimine tra le stesse non va individuato nei presupposti
stabiliti dalla legge per il sorgere di tali forme di responsabilità (che
consistono pur sempre nella violazione, dolosa o colposa, dei doveri ad essi
imposti dalla legge o dall'atto costitutivo), bensì nelle conseguenze che il
comportamento illegittimo degli amministratori ha determinato nel patrimonio
del socio (o del terzo). Se il danno
allegato dall’attore costituisce solo il riflesso di quello cagionato al
patrimonio sociale, si è al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art.
2395 c.c., in quanto tale norma richiede che il danno abbia investito
direttamente il patrimonio del socio (o del terzo), ed il singolo socio potrà
ottenere ristoro per la lesione da lui subita soltanto nella stessa maniera
“indiretta” nella quale si è
prodotto il suo pregiudizio.
[20]
Neppure rileva che
il danno sia stato arrecato dagli amministratori nell'esercizio del loro
ufficio o al di fuori di tali incombenze, ovvero che tale danno sia (o meno)
ricollegabile ad un inadempimento della società, né infine che l'atto lesivo
sia stato eventualmente compiuto dagli amministratori nell'interesse della
società e a suo vantaggio, dato che la formulazione dell'art. 2395 c.c. pone
in evidenza che l'unico dato significativo ai fini della sua applicazione è
costituito appunto dall'incidenza del danno. Se questi sono gli
elementi giuridici dirimenti in tema di danno verificatosi nell’ambito di
una S.p.A, diventa arduo immaginare la loro disapplicazione nel caso in cui
risulti rivendicata o affermata la
giurisdizione contabile per il solo fatto che lo Stato possegga una
partecipazione azionaria nel capitale di una SpA.
6.
Il confine tra due tutele e le sfide operative in prospettiva.
Le tecniche di
rilevazione della giurisdizione, anche
quando siano messe in opera dal giudice “del merito” adito per una
controversia, si risolvono fondamentalmente nella ricerca e nell’accertamento
di un criterio di collegamento esistente
tra situazione giuridica soggettiva e competenza giurisdizionale. Il criterio è
esplicitato dalla legge (quando devolve espressamente la cognitio sulla
situazione giuridica soggettiva in contestazione) oppure è
enucleabile da elementi intrinseci che connotano la domanda giudiziale.
Nella seconda
ipotesi, entra in gioco la posizione giuridica dedotta in giudizio (nel nostro
caso: il diritto di credito risarcitorio “erariale”)
di cui si chiede tutela, strettamente connessa al bene della vita che con la
domanda si intende conseguire. Il limite all’accertamento,
comune ad entrambe le ipotesi, è
costituito dall’art. 386 c.p.c., per cui “la decisione sulla
giurisdizione è determinata dall’oggetto della domanda e, quando prosegue
il giudizio, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla
proponibilità della domanda”. Ciò
comporta che l’essenza della questione di giurisdizione è costituita dalla
qualificazione (solo) in astratto della pretesa dell’attore, e a differenza
della sentenza negatoria della giurisdizione, che comporta il rigetto nel
merito della domanda, l’affermazione della giurisdizione si limita ad
affermare l’astratta tutelabilità della posizione dell’attore. L’accertamento,
inoltre, quando risulti in evidenza una questione di
riparto tra giudice ordinario e speciale
basata sulla natura della situazione giuridica soggettiva tutelata
oppure sulla verifica dei presupposti per la configurabilità di una “materia”
appartenente a giurisdizione esclusiva, conduce ad un risultato secondo il
quale il diritto soggettivo azionato non viene negato (salvo sussista il
difetto assoluto di giurisdizione, mancando una norma astrattamente idonea a
tutelare l’interesse concreto devoluto in giudizio), ma semplicemente
è ricompreso nella
giurisdizione esclusiva di un altro giudice.
[21]
La tematica, se
ragguagliata alle fattispecie che qui interessano,
conduce altresì a dover affrontare e risolvere il problema della
coesistenza di due discipline normative (codicistico-societaria
e contabile), le quali
configurano la convivenza di due aree di tutela giudiziale e di due
azioni per danno (responsabilità sociale e responsabilità amministrativa)
esperibili innanzi a diversi giudici e alla stregua di diversificati
presupposti di azionabilità. Orbene, a fini
ricostruttivi e in assenza di norme esplicite dettate dal legislatore, la
Corte di Cassazione ha assunto quali dati di diritto positivo “i principi
generali” e
“le linee portanti del sistema”.
L’esito raggiunto è stato quello di definire, quale criterio
risolutore della solo apparente sovrapposizione tra le due forme di tutela,
la cosiddetta incidenza
del danno. Il criterio,
ragionevolmente e diffusamente motivato, lascia intatta la specificità di
ciascuna delle due tutele (contabile e civile),
mentre le ricompone dentro quella visione
di “unità funzionale delle
giurisdizioni quale premessa necessaria per un efficiente unitario servizio
Giustizia” che caratterizza gli attuali orientamenti nomofilattici della
Corte di Cassazione.
[22]
A questo punto, in
un prospettiva di più lungo periodo, si rendono possibili
alcune riflessioni finali. Le decisioni
regolatrici della giurisdizione offertesi nel 2009 consentono di intravedere
poliedriche piste di indagine, non sempre agevoli o larghe, ma che l’azione
del Pubblico Ministero può validamente percorrere per pervenire ad accertare
fatti gestionali dannosi suscettibili di vaglio giudiziale innanzi la Corte
dei conti. Occorre, nel contempo,
scongiurare un “effetto pendolo”,
che potrebbe verificarsi nella giurisprudenza contabile. Prendendo spunto dalle
indicazioni della Cassazione, si potrebbe innescare una sorta di sostituzione
delle tendenze espansionistiche pur seguite nell’ultimo decennio,
soppiantate da nuove tendenze rigorosamente riduttivistiche e negatrici
ad oltranza della giurisdizione ogniqualvolta si giunga al cospetto di una
società per azioni. Per superare il
pericolo è indispensabile osservare che:
·
resta ben possibile che amministratori e
dipendenti di una SpA cagionino un danno diretto al patrimonio del Socio
pubblico (non al solo patrimonio
della società)
·
la stessa Corte di Cassazione, in numerosi
casi, ha ravvisato un rapporto di
servizio ed ha confermato la sussistenza della giurisdizione contabile Inoltre, pur
delimitando innovativamente (e
forse “a sorpresa”, per una
parte della dottrina occupatasi del tema) la linea di discrimine tra
danni arrecati al patrimonio del socio pubblico e nocumenti causati solo al
patrimonio societario, la
Cassazione ha affermato che questa soluzione non lascia aperti varchi di
esenzione o di sottrazione al controllo giudiziale, per nessuna delle due
tipologie di lesione patrimoniale. Non serve
indugiare - anche
perché il discorso spingerebbe lontano dal tema in trattazione -
né sulle differenze ordinamentali, non poche o marginali,
tra le due tipologie di azione e di tutela, né sul problema, di teoria
generale, della cosiddetta
“esclusività” della
giurisdizione contabile. Basti dire, per
quanto interessa, che nessuna
norma di diritto positivo autorizza ad
ipotizzare la concentrazione delle tutele innanzi al giudice contabile.
Né il Pubblico
Ministero contabile, forzando il contenuto precettivo dell’art. 1, comma
174, della legge n. 266/2005, può ritenersi legittimato ad esercizio
ambulatorio dell’azione sociale innanzi al giudice ordinario
(sul punto vedi Cass. SS.UU. n. 22059 del 2007 e n. 27092 del 2009). Dire questo,
tuttavia, non significa negare che
la giurisdizione contabile possegga
e conservi i caratteri della
specialità e della esclusività. Entrambi i
caratteri sono da intendere senza operare sconfinamenti concettuali dai limiti
contenutistici propri dell’ambito della potestà cognitiva spettante.
La
specialità identifica e
riflette le peculiarità di un ambito di tutela
fondato su previsione costituzionale e riguardante una forma di
responsabilità soggettiva non ritagliata in maniera perfetta e conchiusa né
sul modello sanzionatorio o afflittivo di tipo penale, né sul modello
rigidamente civilistico-risarcitorio. I regolamenti di
cui alle decisioni nn. 26806, 519, 520, 521, 522, 523, 524 e
525 sottolineano la caratteristica, quando raffrontano tra di loro l’azione
societaria e l’azione contabile, riscontrano che la seconda è
“essenzialmente sanzionatoria”, perché
non implica il ristoro completo
del danno ed esige una soglia più alta di colpevolezza
e, infine, ne accertano la
complementarietà ordinamentale. La coesistenza di
elementi risarcitori-restitutori e di deterrenza, recata dalle novelle del
1994 e del 1996 e già colta in passato in altre decisioni
(Corte cost. n. 371 del 1998 e Corte di Cassazione SS.UU. n. 123 del
2001), fa della responsabilità
amministrativa un modello unico e sui generis. Il modello, sul
piano normativo, s’intreccia strettamente «con i poteri che la legge
attribuisce al giudice chiamato ad accertarla» (Corte
cost. n. 345 del 2004), sicché la Corte dei conti è il giudice «naturale»
che accerta e tutela la «riparazione
del danno erariale» (Cass. n.
22059/2007). Rispetto a tale
paradigma, regolato dalla legge, scolora e perde di fondamento qualsiasi
tentativo teorico di comprimere a tutti i costi la responsabilità
amministrativa e la correlata tutela dentro schemi classificatori solitamente
utilizzati dalla dottrina per descrivere il tema in altri settori dell’ordinamento,
quale quello civile oppure penale. La giurisdizione
contabile si caratterizza anche per la sua
“esclusività”. Il vocabolo mette
l’accento sulla concentrazione innanzi al giudice contabile della potestà a
conoscere di azioni, risarcitorie o di tutela conservativa, relative a
controversie aventi ad oggetto una condotta di agente pubblico in senso lato
ed un evento lesivo verificatosi in danno di una Pubblica Amministrazione,
vale a dire un danno inferto alla P.A. con illecito distoglimento di
risorse pubbliche dagli scopi cui le stesse, attraverso il prelievo
fiscale collettivo, sono istituzionalmente e per legge preordinate. Il radicamento
cognitivo ha luogo indipendentemente dal fatto che le controversie dedotte in
giudizio coinvolgano posizioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo
oppure si riferiscano ad attività nelle quali siano stati in concreto
adoperati strumenti pubblicistici o privatistici. La riparazione del
danno e la conservazione della ragione di credito erariale può avvenire
esclusivamente innanzi al giudice contabile, essendo impedito alle
Amministrazioni di rivolgersi ad altro giudice, che nella specie risulterebbe
incompetente, e di ottenere una
duplicazione di giudicati. L’esclusività
della tutela, tuttavia,
non può servire a far
debordare dal loro
perimetro esterno le “materie” della tutela medesima, come specificamente
assegnata alla cognizione del giudice contabile dalla Costituzione.
[23]
A questo punto è
possibile passare ad osservare ciò che più da vicino concerne l’attività
del Pubblico Ministero. E’ consigliabile
attrezzarsi a cogliere con più impegnativa attenzione la linea del discrimine
enunciata dalla Corte di Cassazione, non sempre di agevole individuazione
nella concretezza delle singole fattispecie. Tramite
enunciazione schematica, si può dire che sarà necessario soffermare l’attenzione
su tre versanti. Gli
indici di collegamento e la prospettazione della pretesa risarcitoria
Il giudizio sulla
sussistenza o meno della giurisdizione non è mai oggetto di una valutazione
decisionale teorica, ma deve
tenere conto di quali siano la causa petendi ed il petitum
sostanziale prospettati dal
Pubblico Ministero. Pertanto,
in presenza di fattispecie che involgano una società di capitali partecipata
(specialmente nel caso di società partecipate dagli enti locali,
talvolta in maniera maggioritaria o totalitaria e con avvenuto affidamento di
vero e proprio servizio pubblico in ambito locale),
l’attore deve farsi carico di prestare attenzione ai seguenti
elementi, dandone adeguata espressione negli
atti introduttivi :
·
nozione “oggettiva”
della PA
·
rapporto “funzionale”
di servizio
·
predeterminazione
eteronoma (spesso normativa) dei compiti e delle funzioni
pubblicistiche che la società è chiamata a perseguire
·
specifici poteri
pubblicistici di influenza
·
specifiche ingerenze
gestionali del socio pubblico (es.
direttive, delibere di indirizzo, altro)
·
vero e proprio
svolgimento di un “servizio pubblico” da parte della società
·
effetti
dannosi prodottisi direttamente nel patrimonio del socio pubblico
Le
indagini istruttorie esperibili La varietà
tipologica delle indagini e delle tecniche investigative non è suscettibile
di illustrazione esaustiva Tramite un
approccio olistico, tuttavia, si possono segnalare alcuni profili su cui
imperniare le riflessioni e gli accertamenti:
·
lo “schermo”
societario, quale elemento da intendersi in senso tecnico civilistico (esso
dà luogo alla cd. autonomia patrimoniale)
e non solo genericamente occultativo
·
la distinzione tra la
gestione della partecipazione azionaria e la gestione della società
·
la puntuale
individuazione di un’eventuale “strumentalità”
a fini pubblici (frequente in ambito regionale e locale) che sia ravvisabile
nella gestione sociale o nel segmento
di gestione sociale nel cui ambito si è manifestata la condotta lesiva
·
ogni altro elemento
idoneo a dimostrare che la proiezione societario-imprenditoriale
non esclude un’attività direttamente risalente alle funzioni istituzionali
del Socio pubblico
·
l’analisi delle
concrete risultanze di bilancio, che quasi sempre offre indicatori di notevole
interesse
·
l’analisi di
eventuali operazioni di “ripiano
debiti” o di “ricapitalizzazione”
gravate sul socio pubblico e poi infruttuosamente andate a colmare a
piè di lista costanti
e non arrestate o mitigate perdite sociali
·
l’analisi di
eventuali “direttive”
impartite dal socio pubblico nei confronti dei soggetti che lo rappresentano
all’interno della compagine societaria
·
l’esatta e puntuale
identificazione dei compiti avuti affidati dalla SpA, del
rapporto funzionale di servizio, della natura della lesione, del
patrimonio danneggiato Le indagini
investigative, ovviamente, sarebbero inadeguate se si limitassero ad attendere
le risultanze finali di generiche e iniziali deleghe
istruttorie conferite ad organi di polizia (es. guardia di finanza),
mentre esigono una funzione intensamente proattiva del Pubblico Ministero
contabile, che segua gli sviluppi degli accertamenti e metta costantemente a
fuoco, attraverso dialettiche intermedie con l’organo delegato, i
“fatti” gestionali e di
bilancio, i punti da verificare per giungere all’accertamento di un danno
che potrebbe essere stato recato
direttamente al patrimonio del socio pubblico della SpA.
Infine non è da
sottostimare, perché resta integra, la facoltà o di prospettare la pretesa
risarcitoria nei confronti di coloro che rappresentano
l’Ente pubblico partecipante o
sono titolari “del potere di
decidere per esso”, quando costoro ingiustificatamente e colpevolmente
abbiano omesso di esercitare - nella doverosa cura dell’interesse pubblico,
per nocumenti causati solo al patrimonio sociale e come l’ordinamento
civilistico ammette - l’azione
civile nella sede giudiziale sua propria. Si tratta di
facoltà non del tutto sconosciuta, praticata utilmente in passato, anche se
in una sola occasione (v. Corte
dei conti, Sez. Seconda centrale, sent. n. 96/2002, poi integralmente
confermata da Cass. SS.UU. n. 13702/2004). La facoltà, ora
ribadita dalla Cassazione, comporta l’oggettiva
dequotazione di alcuni tra gli argomenti adoperati dalle teorie
sostanzialistiche per rivendicare la giurisdizione contabile sulle SpA
partecipate. Gli argomenti
riguardano l’officiosità dell’azione
del PM (rispetto alla
discrezionalità di quella sociale, quasi mai esercitata e quindi esposta a
tolleranza lassista delle amministrazioni)
oppure l’esistenza di disposizioni di legge che hanno fissato
obblighi inderogabili valevoli per le pubbliche amministrazioni
(es. limitazioni o divieti di costituzione di società di capitali,
obblighi di modificazioni statutarie, regole di dismissione delle
partecipazioni, previsione ex lege dell’oggetto sociale, limitazioni della
capacità negoziale, previsione di nullità/inefficacia per taluni
contratti, meccanismi legali di predeterminazione della composizione degli
organi di amministrazione e di controllo, determinazione ex lege dei compensi
degli amministratori e della durata degli incarichi, norme restrittive in
materia di assunzione di personale e conferimento di incarichi esterni, ecc.)
non rispettati dalle società
partecipate. Si tratta di
profili indubbiamente patologici e censurabili,
ma sforniti di rilievo giuridico idoneo a radicare la giurisdizione
contabile, mentre gli stessi
possono assumere importanza allo scopo di accertare e documentare, se del
caso, la sussistenza di un danno e la gravità di colpa in ordine all’omesso
esercizio dell’azione sociale risarcitoria. Le
eventuali declinatorie di giurisdizione Un’ultima riflessione suggerisce di richiamare una
recente novità di diritto processuale. L’art. 59 della legge 18.6.2009, n. 69 recante "Disposizioni
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in
materia di processo civile" ha
normato un principio già in precedenza affermato dalla Corte costituzionale e
dalla Corte di Cassazione, disponendo testualmente: Il giudice che, in
materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali,
dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il
giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione.
[24]
La regola normativa della
translatio tra due
plessi giurisdizionali, ordinario e speciale, ha definitivamente svalutato
tutte le specialità, le compartimentazioni
e le incomunicabilità alle quali si era abituati ricorrere concettualmente in
passato e, in ossequio ad una garanzia di rango superiore (effettività della
tutela), ha
attenuato le conseguenze
che possono derivare dall’avere per errore adito un giudice incompetente.
C’è da augurarsi che, al cospetto di pretese
risarcitorie azionate dal Pubblico ministero contabile nei casi di società
partecipate per le quali si reputi difettare la potestà cognitiva contabile,
le declinatorie di giurisdizione sappiano ottemperare al nuovo precetto di
rito. Né sembra potersi indicare quale esonero dall’obbligo di
legge per il giudice contabile la circostanza
che ad agire come parte (in senso formale) sia il Pubblico Ministero,
legittimato ad operare unicamente innanzi la Corte dei conti.
[25]
Anche nei casi di
cd. translatio in ingresso,
dal giudice civile al giudice contabile, vi è
diversità delle parti presenti in causa nelle due diverse sedi di
tutela; ma ciò non ha impedito alla Corte di Cassazione, ogniqualvolta il petitum
sostanziale della domanda lo consentiva, di fare applicazione della nuova
regola processuale.
[26]
NOTE [
[1]
]
La sentenza della Corte di Giustizia n. 463/04 del 6 dicembre 2007 è
intervenuta nei procedimenti riuniti C463/04 e C464/04, aventi ad oggetto le
domande di pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 56 CE
proposte alla Corte dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia
con decisioni 29 settembre 2004. L’articolo
in contestazione era il 2449 c.c. (vecchio testo). Detto articolo consentiva
agli azionisti pubblici di beneficiare della possibilità di partecipare all’attività
del consiglio di amministrazione di una società per azioni con maggiore
rilievo rispetto a quanto sarebbe loro normalmente concesso dalla loro
qualità di azionisti e, quindi, fornisce la possibilità di esercitare un’influenza
che va al di là dei loro investimenti, di godere di un potere di controllo
sproporzionato rispetto alla sua partecipazione nel capitale della società.
Il
testo ora vigente dell’art.
2449 - (Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici) – è
il seguente: Se
lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni
che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad
essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e
sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla
partecipazione al capitale sociale. Gli
amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza
nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti
che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri
nominati dall'assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per
un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio
della loro carica. I
sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in
carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. Alle
società che fanno ricorso al capitale di rischio si applicano le
disposizioni del sesto comma dell'articolo 2346. Il consiglio di
amministrazione può altresì proporre all'assemblea, che delibera con le
maggioranze previste per l'assemblea ordinaria, che i diritti amministrativi
previsti dallo statuto a favore dello Stato o degli enti pubblici siano
rappresentati da una particolare categoria di azioni. A tal fine è in ogni
caso necessario il consenso dello Stato o dell'ente pubblico a favore del
quale i diritti amministrativi sono previsti. [
[2]
]
La relazione di cui alla deliberazione
n. 3/2010/G del 12.2.2010 della
Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello
Stato (rel. L. Mazzillo), nel descrivere il quadro normativo
nazionale concernente il fenomeno delle “privatizzazioni” in Italia, ha
osservato che “il
potere politico ha legiferato in questa materia in modo così frammentario e
disorganico da potersi definire caotico”. Quanto al fenomeno della
partecipazione degli Enti locali in organismi societari, la deliberazione n.
13/2008 del 18.9.2008 della Sezione delle Autonomie (rel. C. Barisano)
ha osservato in linea generale che “l’esternalizzazione di servizi e
di attività attraverso la costituzione o la partecipazione a organismi
terzi rispetto all’ente spesso non risponde a ponderate esigenze di
definizione di nuovi assetti organizzativi e gestionali né di revisione
degli indirizzi strategici e degli obiettivi istituzionali. Talvolta essa
costituisce solo una risposta spontanea e disorganica ad estemporanee
necessità derivanti da criticità di bilancio e, soprattutto, da
difficoltà nel rispetto degli obblighi comunitari in tema
di finanza pubblica, necessità che niente hanno a che vedere con la
creazione di quei nuovi modelli gestionali ispirati a criteri di efficacia,
efficienza ed economicità, presi a riferimento dal legislatore che con la
legge finanziaria del 2002 aveva istituzionalizzato le esternalizzazioni di
servizi” e che “in presenza
di affidamenti in house, la mera distinzione formale della società
affidataria rispetto all’ente costitutore a nulla rilevi ai fini del
rispetto del Patto di stabilità interno, poiché la società, quale ente
strumentale dell’ente locale, assume la veste sostanziale di ufficio interno”.
[
[3]
]
A. Corpaci, Su alcuni
aspetti problematici della responsabilità civile e della responsabilità
amministrativa di funzionari e dipendenti pubblici, in Le
responsabilità pubbliche (civile, amministrativa, disciplinare, penale,
dirigenziale) a cura di Sorace
D., 1998. [
[4]
] Ovviamente
il rilievo giuridico da attribuirsi al cd.
patto sociale non
induce
ad
ignorare del tutto che attraverso
il tipo della SpA restano
perseguibili e coinvolti anche interessi – da tutelare
- che non sono soltanto
quelli pattizi e privatistici tra
i soci fondatori, ma anche
interessi diversi, come ad esempio accade
per le società quotate e che attingono al mercato finanziario, nelle quali
emergono gli interessi degli investitori,
diversi da quelli dei soci gestori.
[
[5]
]
Per cogliere con giuridica esattezza il concetto dell’ente
strumentale può essere utile
rileggere Corte cost. sent. n. 303 del 19
dicembre 2003, concernente Italia Lavoro, società per azioni a capitale
interamente pubblico, con partecipazione azionaria interamente detenuta dal
Ministro del tesoro (che esercita i diritti dell’azionista su direttiva
del Presidente del Consiglio e d’intesa con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali) e con predeterminazione eteronoma dei compiti e delle
funzioni pubbliche che la stessa società è chiamata a perseguire. La Corte
costituzionale, pertanto, conclude nel senso che una società di questo
tipo, costituita in base a legge, affidataria di compiti legislativamente
previste e per essa obbligatorie, operante direttamente nell’ambito delle
politiche di un Ministero come strumento organizzativo per il perseguimento
di specifiche finalità, presenta tutti i caratteri propri dell’ente
strumentale, salvo quello di rivestire – per espressa disposizione
legislativa – la forma della
società per azioni. [
[6]
]
Il passo di interesse
presente nella sentenza SS.UU. n. 9780 del 2.10.2008 è il seguente: “Il
discorso tuttavia non sarebbe completo se questa Corte non si facesse carico
delle gravi preoccupazioni, di ordine pratico ed istituzionale, all'origine
delle argomentazioni con le quali il Procuratore Regionale (il quale
partecipa ai giudizi di responsabilità civile ed amministrativa dei
pubblici amministratori e dipendenti in quanto portatore non dell'interesse
particolare dell'Amministrazione, ma di quello generale dell'ordinamento
giuridico: Cass., sez. un., 2 marzo 1982 n. 1282), ha difeso la sua pretesa
di assicurare alla Corte dei Conti la competenza giurisdizionale nella
presente vicenda processuale: il timore, cioè, che tale limitazione
temporale e la finora timida attività giudiziaria dell'Ente danneggiato nei
confronti dei pretesi responsabili possano risolversi in un sostanziale
esonero di responsabilità ("colpo di spugna"). Trattasi di un
timore serio e reale, di cui è arduo nascondersi la portata, ma che
evidentemente non può essere risolto da questo giudice di legittimità, la
cui funzione nomofilattica trova inevitabilmente il limite delle scelte
politiche del legislatore e delle autonome iniziative giudiziarie dei
soggetti interessati”. [
[7]
] A.Lamorgese, Impresa
pubblica: profili giurisdizionali, in www.Federalismi.it, 2008 [
[8]
] Nel
testo dell’intervento del Ragioniere Generale dello Stato
svolto al
workshop del 3 marzo 2010 su “La
sinergia dei controlli” si legge: “La
spinta autonomistica e il crescente ricorso per la gestione di risorse
pubbliche ad Enti strumentali costituiti anche nella veste giuridica di
soggetti di diritto privato, nonché a gestioni fuori bilancio o a
contabilità speciali, che ha interessato negli ultimi anni molti settori
della pubblica Amministrazione, ha sottratto all’area del controllo dei
tradizionali organi di riscontro le spese e le entrate di questi soggetti.
Vi sono, ancora, enti e organismi pubblici che, sebbene finanziati con
trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato, sfuggono attualmente
alle tradizionali forme di controllo/conoscenza/vigilanza”. [
[9]
] In
ordine alla “teoria
del contagio” v. B. Rinaldi, Sull’applicazione della «teoria
del contagio» alle diverse attività di un organismo di diritto pubblico
operante nei settori speciali, nota a sentenza della Corte di Giustizia del
10 aprile 2008, causa C-393/06, in Rivista italiana di diritto pubblico
comunitario, 2008 [
[10]
] La nozione di “impresa
pubblica”, più volte indagata in sede cassatoria, è utilizzabile
nel caso di società per azioni
costituita in base a previsione di legge da uno o più soggetti pubblici,
che svolga - senza scopo
di lucro e senza alcun rischio di impresa – attività per il conseguimento
di finalità di interesse generale e non di essa società e non avente
carattere industriale e commerciale: v. tra molte
SS.UU. n.10443 del 2008,
n. 24722 del 2008, n. 8996 del 2009. [
[11]
]
G. Astegiano, La
responsabilità degli amministratori degli enti pubblici economici e delle
società a partecipazione pubblica: dal giudice ordinario a quello contabile
?, in Il diritto della Regione, Regione Veneto, 2004;
F. Capalbo, I limiti esterni alla giurisdizione della Corte
di conti e società partecipate: una brusca battuta di arresto, in
www.lexitalia.it, 2010; V.
Caputi Jambrenghi, Azione ordinaria di responsabilità ed azione di
responsabilità amministrativa in materia di società in mano pubblica. L’esigenza
di tutela degli interessi pubblici, in Responsabilità amministrativa e
giurisdizione contabile (ad un decennio dalle riforme) - Atti del 51°
Convegno di studi di scienza dell’amministrazione, Varenna, 2006;
C. Chiarenza, Problematiche specifiche delle istruttorie e
dei giudizi in materia di S.p.A. pubbliche, relazione all’incontro di
studio sul tema Evoluzione normativa giurisprudenziale
delle ipotesi di responsabilità sanzionatoria e di altre forme tipizzate di
responsabilità introdotte dall’ordinamento ed affidate dalla cognizione
del Giudice contabile, Roma, 2008; V. Cocucci, La responsabilità
degli amministratori nelle società miste a partecipazione pubblica
minoritaria tra azione endosocietaria ed azione erariale, in Diritto
dell'Economia, 2009; R.
Colangelo, Nuove questioni in tema di società a
partecipazione pubblica, in Dircomm.it, 2008;
M.
Colonna, Danni al
patrimonio della società. Difetto di giurisdizione della Corte dei conti
– giurisdizione del giudice ordinario, in www.lexitalia.it, 2010;
M. Condemi, Evoluzione della giurisdizione della Corte dei
conti alla luce delle recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione,
in Enti pubblici, 2006; G.
Corso, Impresa pubblica, organismo di diritto pubblico, enti pubblici
: la necessità di un distinguo, in Servizi pubblici e appalti, 2004; G.
D’Auria, Amministratori e dipendenti di enti economici e società
pubbliche, quale “revirement” della Cassazione sulla giurisdizione di
responsabilità amministrativa, in Foro Italiano, 2005, I, 2684; G. D’Auria,
Responsabilità dell’amministrazione e responsabilità del funzionario,
54° Convegno di studi di scienza dell’amministrazione sul tema La
responsabilità della p.a. per lesioni di interessi legittimi, Varenna,
2006; G. Della Cananea, Responsabilità degli amministratori delle
società pubbliche e regole di concorrenza, in Riv. Dir. Società, 2007;
M. G. Della Scala, Le società legali pubbliche, in
Dir. Amm., 2005; A.R.
De Dominicis, Casi di
“malagestio” nella conduzione privatistica delle società per azioni a
capitale pubblico, in Riv. Corte dei conti, 2006; E.
Ferrari, L’impresa
pubblica tra il Trattato e le direttive comunitarie, in Servizi pubblici
e appalti, 2004; D. Gasparrini, La responsabilità degli
amministratori nonché dei dipendenti delle società a partecipazione
pubblica. Il difficile rapporto con la responsabilità amministrativa per
danno all’erario, in
www.lexitalia.it, 2010; A. Guerrieri, I giudizi di responsabilità
degli amministratori di società a partecipazione pubblica. Giudice civile o
giudice contabile ? Una possibile mediazione, in Riv. Corte dei conti,
2006; C.
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di responsabilità e azione di responsabilità amministrativa in materia di
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Varenna, 2006; A. Lamorgese,
Impresa pubblica: profili giurisdizionali, relazione al Convegno sul
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quadro giuridico. Osservazioni in margine al rapporto Assonime, intervento
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31/12/207 n. 248 convertito in legge 28/02/2008 n. 31,
in www.federalismi.it, 2008; D. Sorace, La
responsabilità amministrativa di fronte all’evoluzione della pubblica
amministrazione: compatibilità, adattabilità o esaurimento del ruolo?,
in Responsabilità amministrativa e giurisdizione contabile (ad un decennio
dalle riforme) - Atti del 51° Convegno di studi di scienza dell’amministrazione,
Varenna, 2006; L.
Torchia, La responsabilità amministrativa per le società in
partecipazione pubblica, relazione al Convegno su
“Le società pubbliche tra Stato e mercato: alcune proposte di
razionalizzazione della disciplina”, Roma, Luiss, 2009; L. Torchia,
Responsabilità civile e responsabilità amministrativa per le società in
partecipazione statale: una pericolosa sovrapposizione, Servizi pubblici
e appalti, 2006; R. Ursi, Riflessioni sulla governance delle
società in mano pubblica, Dir. Amm., 2004 [
[12]
] Il testo dell’art.
16 bis del D.L.n. 248/2007 è il seguente: (Responsabilità degli
amministratori di società quotate partecipate da amministrazioni pubbliche)
- 1. Per le società
con azioni quotate in mercati regolamentati, con partecipazione anche
indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici,
inferiore al 50 per cento, nonché per le loro controllate, la
responsabilità degli amministratori e dei dipendenti è regolata dalle
norme del diritto civile e le relative controversie sono devolute
esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario. Le disposizioni di
cui al primo periodo non si applicano ai giudizi in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. [
[13]
] Espressione del
primo indirizzo interpretativo - che ritiene il diritto al risarcimento
spettante alla Società-impresa pubblica e la misura risarcitoria
intera e non ragguagliabile all’entità della partecipazione
azionaria detenuta dal socio
pubblico - sono la
sent. Lombardia n. 114/06
(rel. Caso) e la sent. Lombardia
n. 414/07 (rel. Tenore). [
[14]
]
Espressione del secondo
indirizzo interpretativo - che
ritiene il diritto al risarcimento spettante all’azionista pubblico
(Ministero dell'Economia e delle Finanze) e la misura risarcitoria parziale
e da ragguagliare all'entità
della partecipazione azionaria detenuta
dal socio pubblico - sono la
sent. Lombardia n. 135/08 (rel. Atelli), la sent. Lombardia n. 288/08
(rel. Caruso), la sent. Lombardia n. 980/08 (rel. Corsetti).
[
[15]
] E’
acquisizione pacifica che, ai sensi dell’art. 386 cpc, la decisione sulla
giurisdizione si caratterizza dal fatto che l'apprezzamento affidato al
giudice, col correlativo potere di qualificazione giuridica, deve essere
esercitato in riferimento ad elementi dedotti ed allegati dalla parte, ma
non ancora effettivamente accertati. [
[16]
] Che non si tratti di criterio definibile
“nuovo” in assoluto lo si coglie con nettezza anche esaminando la
fattispecie e l’iter argomentativo di una decisione coeva (SS.UU. n. 4309
del 2010), la quale adopera lo
stesso schema argomentativo per una vicenda sviluppatasi innanzi al giudice
ordinario. Peraltro quella medesima vicenda
era già giunta al vaglio della Corte dei conti, che nel 2001 aveva
declinato in negativo la propria giurisdizione (Sez. Prima centrale, n.
41/2001). [
[17]
]
Tra le numerose
decisioni della Corte di Cassazione regolatrici di giurisdizione meritano di
essere più diffusamente menzionate: -
la n.
17347/09 e la n. 2332/09, in tema di rapporto di gestione (concernente
immobili) intercorrente tra un
soggetto pubblico ed un soggetto
privato (società di capitale). In entrambe le decisioni la sussistenza
della giurisdizione contabile è
ravvisata quando sia prospettata la causazione di un danno ingiusto inferto
alla P.A., con la quale gli amministratori e i dipendenti della società di
capitale abbiano effettivamente svolto “funzioni istituzionalmente
spettanti all’ente pubblico” ed
abbiano intessuto “una
relazione funzionale capace comunque di calarli all’interno dei suoi
meccanismi gestionali”. –
la
n. 24671/09, in tema di assoggettamento alla giurisdizione contabile
di un privato professionista estraneo alla P.A.
(nella specie: incaricato per la perizia di stima di un bene
acquistabile), che svolge in tal
modo una “attività
propria della P.A.” e partecipa a pieno titolo e fattivamente al
procedimento volto alla formazione della volontà dell’Ente pubblico. –
la
n. 26472/09 che, ovviamente in sede di regolamento preventivo, precisa come
ai fini dell’individuazione della giurisdizione rilevi non l’esistenza
effettiva o meno del rapporto di servizio o del danno
(che sono entrambe
questioni attinenti al merito ed alla proponibilità dell’azione
giudiziale), ma solo l’allegazione da parte del Pubblico Ministero di uno
schema giuridico basato su di un evento verificatosi in danno della P.A. e
su di un rapporto di servizio anche solo funzionale
intercorrente con l’agente asseritamente danneggiatore.
– la
n. 26280/09, in tema di assoggettamento alla giurisdizione, sia di conto che
di responsabilità, di società privata concessionaria del servizio comunale
di affissione e pubblicità, alla luce del duplice criterio di collegamento
offerto dalla circostanza che la gestione e riscossione delle imposte sulle
pubblicità e dei diritti sulle affissioni integra un
“servizio pubblico” e che la società privata, in tal modo,
è astretta all’Ente locale da un “rapporto funzionale di
servizio” e diviene compartecipe delle attività e dei fini pubblici dello
stesso. –
la
n. 26806/09, in tema di
responsabilità di amministratori e dipendenti di S.p.A. a partecipazione
azionaria pubblica, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione contabile
“limitatamente ai soli danni arrecati al patrimonio della società” ,
nonché le successive n. 519/10, n. 520/10, n. 521/10, n. 522/10, n. 523/10,
n. 524/10, n. 525/10 – la
n. 27092/09, in tema di danni
asseritamente cagionati da componenti di consiglio di amministrazione e
dipendenti di S.p.A. concessionaria di servizio pubblico
(Rai-Radiotelevisione italiana), che ha dichiarato la sussistenza della
giurisdizione per i danni e la insussistenza della stessa
in ordine ad azioni volte ad ottenere la declaratoria di nullità di
contratti asseritamente dannosi, peraltro precisando che non è consentito
al pubblico ministero contabile, ai fini della translatio iudicii, agire
davanti al giudice ordinario –
la n. 4312/10 (più altre analoghe) in tema di responsabilità di
dipendenti di SpA concessionaria di servizio pubblico di riscossione. [
[20]
]
V. Cass. n. 269 del 2004; n. 12985 del 2001; n. 3843 del 2001; n.
6364 del 1998; n. 2251 del 1998; n. 2850 del 1996; n. 3216 del 1994; n. 9385
del 1993, n. 781 del 1993, sino a risalire a Cass. n. 441 del 1966.
[
[22]
] L’espressione virgolettata è tratta dalla
relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2010 tenuta dal
Primo Presidente della Cassazione. [
[23]
] La
Corte costituzionale ha più volte fornito indicazioni in ordine all’interpretazione
della locuzione “materie di
contabilità pubblica”, precisando che l'espandersi della
giurisdizione costituzionalmente attribuita alla Corte dei conti, lungi
dall'essere incondizionata, deve considerarsi circoscritta "laddove
ricorra identità oggettiva di materia, e beninteso entro i limiti segnati
da altre norme e principi costituzionali", nonché escludendo che
il precetto stabilito dal secondo comma dell'art. 103 Cost. sia
caratterizzato da una "assoluta (e non tendenziale) generalità”
e "sia dunque dotato d'immediata operatività in tutti i casi"
(v. sentenze n. 110 del 1970, n. 102 del 1997, n. 129 del 1981,
n. 185 del 1982, n. 141 del 1987) . Restano prive di conforto
giuridico, pertanto, le tesi volte
a sostenere -
tramite un argomento a contrario, che
nella sostanza ribalta
concettualmente ed elude il nodo
esegetico del contenuto da dare alla “materia” -
che a parità di materia e di interesse tutelato, laddove manchi l’attribuzione
da parte del legislatore della giurisdizione ad un giudice diverso,
questa spetta per espansività alla giurisdizione contabile
esclusiva. Siffatta tesi è
stata per l’ennesima volta negata, anche di recente, dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 272 del 2007, occupatasi
del rapporto tra giurisdizione penale e giurisdizione contabile.
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