IL PROCESSO CONTABILE DOPO LA FINANZIARIA 2006:

PROVE TECNICHE PER UN'IPOTESI DI COORDINAMENTO,

di Massimiliano Atelli, magistrato della Corte dei conti

 

 

1. Premessa

La legge Finanziaria per il 2006 (n. 266 del 2005) contiene fra l’altro alcune disposizioni in materia di responsabilità amministrativa di amministratori e dipendenti pubblici che molto hanno fatto discutere, alimentando anche sulla stampa quotidiana un dibattito finalmente attento all’incidenza che fenomeni di appropriazione illecita o di mala gestio delle risorse pubbliche hanno sui non certo brillanti conti del settore pubblico.

Le nuove norme possono essere idealmente divise in due gruppi.

Il primo, formato dal comma 174 dell’art. 1, riguarda essenzialmente il rilancio della (fin qui modesta) effettività, sul piano dei risultati esecutivi, della giurisdizione contabile; il secondo, formato dai commi da 231 a 233 del medesimo art. 1, concerne invece quello che subito è stato battezzato <<condono >> erariale.

In prima approssimazione, viene da dire che la prima disposizione soddisfa un’esigenza sicuramente avvertita, e non da oggi; per quanto invece concerne i commi da 231 a 233, la valutazione è ineluttabilmente più articolata, e non può prescindere dal riscontro delle prime concrete applicazioni che ne verranno fatte in concreto, trattandosi di disposizioni dal tenore dispositivo non del tutto univoco.

 

2. Il rilancio dell’effettività della giurisdizione contabile

L’art. 1, comma 174, della l. n. 266 del 2005 stabilisce che <<al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, l’articolo 26 del regolamento di procedura di cui al regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, si interpreta nel senso che il procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile>>.

Trattasi evidentemente di norma che vorrebbe essere di interpretazione autentica, anche se in concreto non lo può probabilmente essere. Il richiamato art. 26, infatti, nell’ambito della legislazione concernente il rito giuscontabilistico, tende a realizzare quel c.d. rinvio dinamico in base al quale, nei procedimenti contenziosi di competenza della Corte dei conti, si osservano le norme e i termini della procedura civile. Siffatta osservanza è però previsto che operi non già tout court, bensì (solo) in quanto le norme e i termini della procedura civile siano applicabili (e non siano modificati dalle disposizioni del medesimo R.D.).

E’ dunque chiaro che, ai sensi dell’art. 26, è l’ordinario sistema processualcivilistico a dover essere adattato al rito contabile, e non viceversa (in tal senso, da ultimo, v. Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, sent. n. 695 del 2005, in www.ambientediritto.it).

Se così è, al risultato che il comma 174 rende ius receptum poteva comunque già pervenirsi per via interpretativa. Ciò non toglie, tuttavia, che – per quanto tuzioristica – la norma in commento ha il pregio di impedire l’insorgenza di (altrimenti scontate) discussioni, se non sull’azionabilità in sé anche dell’actio surrogatoria e di quella revocatoria, quanto meno sul soggetto abilitato a promuoverle.

Stabilendo che è il <<procuratore regionale della Corte dei conti>> a disporre <<di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile>>, il comma 174 intesta infatti al p.m. contabile anche siffatte azioni.

Di qui, la possibilità di sviluppare alcune prime considerazioni.

Esse attengono essenzialmente all’impatto che una simile norma potrà avere a fini del rilancio della (fin qui modesta) effettività, sul piano dei risultati esecutivi, della giurisdizione contabile. In quest’ottica, va notato anzitutto che il comma 174 non intesta al p.m. contabile soltanto l’azione surrogatoria e quella revocatoria, bensì tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile.

Si tratta allora di domandarsi non soltanto come vadano esperite in concreto dette azioni ad opera del p.m. contabile ma anche quali siano le ulteriori azioni diverse dall’azione surrogatoria e da quella revocatoria (oltre che dal sequestro conservativo) che le nuove norme hanno intestato all’organo requirente.

Dal primo punto di vista, è noto che l’art. 2900 c.c., in tema di azione surrogatoria, stabilisce che <<il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purchè i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare. Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi>>.

Parimenti, è noto che l’art. 2902 c.c. dispone, in tema di azione revocatoria, che <<il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni …>>.

In concreto, dunque, il p.m. contabile è ora legittimato, in base all’art. 1, comma 174, della l. n. 266 del 2005, ad agire a tutela delle ragioni del creditore, facendo uso dei tipici mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale.

Ma dinanzi a quale giudice ? In altri termini, il p.m. contabile che eserciti l’azione revocatoria o quella surrogatoria dovrà proporre la relativa domanda al giudice civile ?

La risposta è a nostro avviso scontata: giudice naturale delle domande proposte dal p.m. contabile, esclusivo titolare dell’azione erariale, è la competente Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. L’effetto pratico dell’art. 1, comma 174, della l. n. 266 è dunque quello di devolvere al giudice contabile la cognizione delle domande proposte dal p.m. contabile in qualità di titolare dell’azione surrogatoria e di quella revocatoria (e delle altre ad esso intestate dalle nuove disposizioni), oltre che di quella erariale.

In altri termini, il giudice contabile sarà chiamato a pronunciarsi – in luogo del giudice civile – sugli atti di disposizione compiuti dall’autore del danno erariale (azione revocatoria), nonché sull’esercizio delle azioni che spettano verso i terzi al debitore (in quanto autore del danno erariale) e che questi trascura di esercitare, purchè i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare (azione surrogatoria).

Del resto, se questa conclusione contiene un che di novità (fermo restando quanto sopra si è detto a proposito del rinvio dinamico di cui all’art. 26 del R.D. n. 1038) con riferimento all’esercizio delle azioni surrogatoria e revocatoria, così non è per il sequestro conservativo, che come è noto rappresenta l’ulteriore mezzo <<di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile>>. Non soltanto anche in tal caso per la sua ammissibilità nell’ambito del giudizio contabile si sarebbe potuto comunque motivatamente invocare il già citato art. 26, ma già con l’art. 5, comma 2, della l. n. 19 del 1994 il legislatore aveva previsto in modo espresso la possibilità per il p.m. contabile di agire per ottenere il sequestro conservativo, anche ante causam, dei beni del presunto responsabile di un danno erariale.

E poiché detto sequestro viene come noto disposto con decreto della competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, è successivamente convalidato in sede monocratica dal giudice contabile e si converte in pignoramento in caso di decisione di condanna da parte della suddetta Sezione, ne discende che – anche prima dell’avvento dell’art. 1, comma 174, della l. n. 266 – vi era già almeno un caso nel quale il procuratore regionale della Corte dei conti disponeva, fra le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile. Da questo punto di vista, anzi, occorre anche domandarsi se l’entrata in vigore della disposizione in esame non produca qualche ripercussione sull’art. 5, comma 2, della l. n. 19 del 1994, per quanto concerne in particolare gli aspetti di dettaglio.

Ad ogni modo, è chiaro che la circostanza della devoluzione (già disposta dal legislatore, e quindi ora solamente confermata dalle nuove disposizioni) al giudice contabile della cognizione della domanda di sequestro conservativo avanzata dal p.m. contabile ex art. 5, comma 2, l. n. 19 del 1994 renderebbe singolare e incoerente un esito diverso con riferimento alla cognizione delle domande proposte dal p.m. contabile in qualità di titolare dell’azione surrogatoria e di quella revocatoria, oltre che di quella erariale. In altri termini, l’unica soluzione davvero plausibile è che il giudice competente a pronunciarsi – eventualmente anche ante causam - sulle domande proponibili dal p.m. contabile ai sensi dell’art. 1, comma 174, della l. n. 266 dell’art. 1, comma 174, della l. n. 266, sia unicamente quello contabile.

Quanto all’identificazione delle ulteriori azioni diverse dall’azione surrogatoria e da quella revocatoria che l’art. 1, comma 174, della l. n. 266, giusta il suo tenore letterale, ha intestato al p.m. contabile, va notato anzitutto che questa norma fa riferimento alle azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, e, nell’ambito di queste, ai mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile. Le azioni ulteriori di cui si discorre debbono dunque essere comunque altro rispetto ai mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile.

Da questo punto di vista, occorre domandarsi, in particolare, se nell’ambito delle <<azioni ulteriori>> rientrino le istanze di cui agli artt. 186 bis ss. c.p.c. e, soprattutto, l’esecuzione forzata, che attiene come noto alla realizzazione coattiva del diritto di credito vantato dall’amministrazione danneggiata.

In caso affermativo, si tratterebbe, evidentemente, di una novità assoluta, e da gran tempo auspicata, che avrebbe l’effetto di fare finalmente del giudice contabile anche il giudice dell’esecuzione contabile. Ciò segnerebbe la fine del sistema – che non sarà rimpianto, considerati i modesti risultati sin qui procurati – dell’esecuzione in via esclusivamente extragiudiziale, e più precisamente in via amministrativa, delle sentenze di condanna della Corte dei conti (v. Oricchio, La giustizia contabile, Napoli, 2001, p. 248 ss.).

Conclusivamente, l’impressione che si trae è che, nel nominare il p.m. contabile, intestandogli talune particolari azioni, il legislatore della legge Finanziaria 2006 abbia inteso introdurre una norma che – se si vuole, obliquamente – riguarda in realtà il profilo del riparto di giurisdizione.

 

3. Il c.d. condono erariale

L’art. 1, commi 231 ss., della l. n. 266 del 2005, dispone che <<231. Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza.

232. La sezione di appello, con decreto in camera di consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento.

233. Il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello>>.

Questo articolato meccanismo, subito battezzato (non a torto), del <<condono erariale>>, pone anzitutto un problema di identificazione del suo esatto ambito di applicazione.

Dal punto di vista temporale, i commi 231 ss. si applicano non già alle sentenze già pronunciate alla data di entrata in vigore della legge n. 266, bensì alle sentenze che sono state o saranno emanate per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. Di conseguenza, le disposizioni in questione troveranno presumibilmente applicazione per diversi anni a venire.

Riteniamo che i commi 231 ss. si applichino anche alle sentenze di primo grado già emesse alla data di entrata in vigore della legge n. 266 perché il meccanismo in questione è destinato ad esplicare effetto in sede di appello e, sempreché i termini per l’appello sono pendenti, per il modo nel quale la norma è scritta e per il principio del favor rei non pare esservi spazio per altre soluzioni. In ogni caso, il comma 231 va interpretato nel senso che la richiesta del condannato in primo grado va inserita nell’atto di appello, sicché per gli appelli già proposti alla data di entrata in vigore della legge n. 266 (e per i quali siano scaduti i termini) propenderemmo per la non applicabilità delle nuove disposizioni.

Il comma 231 precisa il tenore dell’istanza avanzabile dal condannato in primo grado: chiedere alla competente sezione di appello che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza. Di qui, un primo interrogativo: il condannato è tenuto ad indicare una percentuale determinata (nella sostanza, ad indicare quanto è soggettivamente disposto a versare rispetto all’importo del danno quantificato nella sentenza di primo grado) oppure quella risultante dal comma 231 è una <<forbice legislativa>> di riferimento insensibile e quindi inconciliabile con quella sorta di offerta specifica di risarcimento che ricorrerebbe in sostanza nella prima ipotesi prospettata ?

Ci sentiamo in verità di propendere per la prima ipotesi, alla luce in particolare del potere riconosciuto alla sezione di appello dal successivo comma 232. Questo infatti, nel disporre che, con decreto in camera di consiglio, sentito il procuratore competente, la sezione delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento, di fatto intesta al giudice di secondo grado un potere che – se ci si passa l’espressione – costituisce una sorta di rovescio (miniaturizzato, però) del tradizionale potere riduttivo, e che perciò potremmo paradossalmente ribattezzare <<potere accrescitivo>>.

In definitiva, al condannato è riconosciuta la facoltà di chiedere, inserendo la relativa istanza nell’atto di appello, l’applicazione degli commi 231 ss., indicando la somma che intende offrire in pagamento a titolo risarcitorio, la cui misura deve essere compresa nella <<forbice legislativa>> di riferimento, fermo restando che il giudice contabile di appello - secondo il suo prudente apprezzamento - rimane libero di determinare la somma (il cui pagamento vale a definire il giudizio di secondo grado) entro il limite minimo del 10 % e il limite massimo del 30 %  del danno quantificato nella sentenza appellata (il riferimento è dunque alla sola sorte capitale, riterremmo, non anche alla rivalutazione monetaria e agli interessi).

Rimane in ogni caso fermo che i commi 231 ss. non attribuiscono al condannato in primo grado il diritto di ottenere né gravano il giudice contabile di appello dell’obbligo di concedere la definizione del giudizio di secondo grado tramite il risarcimento di una parte del danno erariale acclarato dal giudice di prime cure. Per un verso, infatti, il condannato in primo grado ha facoltà di invocare l’applicazione dei commi 231 ss.; per altro verso, giusta il tenore del comma 232 (<<…in caso di accoglimento…>>), il giudice di appello resta libero di non accogliere la richiesta. In quest’ultimo caso, il giudizio proseguirà nelle forme ordinarie.

Il potere, riconosciuto dal legislatore al giudice contabile di appello, di non accogliere la richiesta di applicazione dei commi 231 ss. avanzata dal condannato in primo grado pone, fra le altre, evidentemente una questione: quella dei criteri in base ai quali il collegio giudicante dovrà orientarsi.

La questione è obiettivamente spinosa, anche perché i commi 231 ss. si guardano bene dal fornire indicazioni in proposito.

Uno degli elementi che il collegio dovrà certamente considerare nel delibare la richiesta di applicazione dei commi 231 ss. sarà ad ogni modo la posizione assunta, al riguardo, dal p.m. contabile. Diversamente da quanto previsto dall’art. 444 c.p.p., o meglio, come è stato esattamente notato nei primi commenti (LAINO, Il processo contabile tra modifiche al codice di rito, innovazioni di diritto sostanziale e tendenze evolutive della giurisprudenza di legittimità, in www.lexitalia.it), dall’art. 599, comma 4, c.p.p., le nuove disposizioni non contemplano infatti né la possibilità che a chiedere la loro applicazione sia, anziché il condannato in primo grado, l’organo requirente contabile, né che esse possano avanzare la richiesta d’accordo fra loro.

Il ruolo di quest’ultimo rimane dunque quello tradizionale, ed è a nostro avviso da escludere che – di fronte alla richiesta di applicazione dei commi 231 ss. inserita nell’atto di appello – il p.m. contabile sia tenuto a fare da spettatore. Tuttavia, è parimenti da escludere che ad esso sia dato di controdedurre in senso tecnico. Poiché, infatti, la disposizione in esame stabilisce che <<con decreto in camera di consiglio, sentito il procuratore competente, la sezione delibera in merito alla richiesta>>, il p.m. contabile è evidentemente tenuto a esprimere nulla più che un parere.

Si tratta di una circostanza di estrema rilevanza, a ben vedere, perché vale a lumeggiare tanto l’aspetto oggettuale del parere quanto il ruolo e il senso della fase camerale in cui il parere si inserisce.

Dal primo punto di vista, è il caso di rammentare che per Cass., sez. I, sent. n. 868 del 27.1.1996 <<l'istituto del cosiddetto patteggiamento in appello disciplinato dagli artt. 599, comma quarto, e 602, comma secondo, cod. proc. pen., che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 435 del 1990, consente la definizione del procedimento solo nei casi elencati nel primo comma dell'art. 599 cod. proc. pen., è cosa ben diversa dal patteggiamento regolato dagli artt. 444-448 cod. proc. pen. stesso, non comportando il primo, in contropartita dell'economia processuale, diminuzioni di pena o vantaggi premiali di alcun genere, né vincolando il giudice, il quale, all'esito negativo del controllo di congruità, può decidere in modo difforme dall'accordo, con la conseguente perdita di efficacia della richiesta e della rinuncia agli altri motivi di appello non riguardanti la pena. Tant'è vero che siffatto giudizio prognostico, concernendo soltanto la non congruità della misura della pena prospettata, senza incidere sulla responsabilità dell'imputato, non costituisce valutazione contenutistica del merito e anticipazione del giudizio, ai fini dell'incompatibilità del giudice ex art. 34, comma secondo, cod. proc. pen.>>.

Simmetricamente, riteniamo che il p.m. contabile debba esprimere in sede camerale, ai sensi del comma 232, null’altro che un parere sulla congruità della misura risarcitoria “offerta” nella richiesta avanzata dal condannato in primo grado. Tale parere dovrà naturalmente essere motivato, ad esempio evidenziando il carattere di particolare gravità dell’illecito amministrativo perpetrato (o ragioni analoghe).

Delicate questioni si pongono, peraltro, in ordine alla portata e agli effetti del parere. Fermo restando che quest’ultimo non può ovviamente avere carattere vincolante per il collegio giudicante, occorre infatti domandarsi se il p.m. contabile debba esprimere un parere sulla (sola) congruità della specifica somma indicata nella richiesta avanzata dal condannato in primo grado, oppure possa manifestare il proprio avviso anche con riferimento alla congruità della stessa misura massima (il 30 % del danno quantificato in primo grado) applicabile dal giudice di appello. Si tratta di due ipotesi diversissime, evidentemente, giacché nel secondo caso (che tendiamo a preferire) il p.m. contabile si esprimerebbe sulla possibilità in sé di definire l’appello attraverso il pagamento di non più del 30 % del danno quantificato in primo grado.

Da quest’ultimo punto di vista, il problema si può peraltro porre anche in termini rovesciati: nel caso in cui il giudice contabile di appello non ritenga accoglibile la richiesta avanzata dal condannato in primo grado così come presentata (e quindi entro il tetto del 20 %), assai labile è il confine fra la decisione di elevare la misura risarcitoria offerta in pagamento al 30 % e quella, del tutto alternativa, di rigettare in toto siffatta richiesta sì da far proseguire il giudizio di secondo grado nelle forme ordinarie.

Questione ulteriore è quella concernente i rapporti fra la definizione del processo contabile in appello nei modi indicati dai commi 231 ss. e l’esercizio del tradizionale potere riduttivo. In caso di mancato accoglimento da parte del giudice contabile di appello (oppure di mancato o non tempestivo deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello), occorre infatti domandarsi se rimanga esclusa la possibilità per detto giudice di fare ricorso al tradizionale potere riduttivo.

Ove si propenda per la risposta negativa, le ragioni per le quali questo venga negato oppure esplicato dovranno infatti risultare conciliabili e compatibili con quelle per le quali il medesimo collegio abbia ritenuto di respingere la richiesta di applicazione dei commi 231 ss. In particolare, la questione si farebbe complicata nell’ipotesi di mancato accoglimento di detta richiesta e, tuttavia, di (successiva) esplicazione del potere riduttivo (all’esito del giudizio appello proseguito nelle forme ordinarie).

In proposito, la sensazione è che definizione del processo contabile in appello nei modi indicati dai commi 231 ss. ed esercizio del tradizionale potere riduttivo siano fenomenologie giuridiche non eterogenee. In disparte gli aspetti strettamente procedurali (necessità dell’iniziativa di parte, nel primo caso, e officiosità, nel secondo, con ciò che rispettivamente ne consegue), sul piano sostanziale l’introduzione nel processo contabile dell’istituto del giudizio di congruità ha l’effetto di diluire in un’ampia gamma di fattispecie a densità variabile quel modello di potere riduttivo che nel corso del tempo si è invece andato pretoriamente affermando – polarizzato intorno a tre, quattro figure tipo – al di fuori di una rigida logica di proporzione(/congruità).

Se così è, riteniamo che dalla non eterogeneità fra definizione del processo contabile in appello nei modi indicati dai commi 231 ss. ed esercizio del tradizionale potere riduttivo, per un verso, e dalla diversità della logica ad essi rispettivamente sottesa, per altro verso, non sarebbe irragionevole farne derivare la conclusione che il potere di cui all’art. 52, comma 2, del T.U. n. 1214 del 1934 non riesce a sopravvivere, per tacita incompatibilità, all’avvento delle nuove disposizioni.

Quanto al ruolo e al senso della fase camerale in cui il parere del p.m. contabile si inserisce, è palese che la presenza della richiesta di applicazione dei commi 231 ss. nell’atto di appello influisce sul giudizio di secondo grado, mutandone alcuni tratti caratteristici.

Considerato che la richiesta in questione va ex legge inserita nell’atto di appello, si pone al riguardo, fra gli altri, il non banale problema del se il condannato nel giudizio di primo grado possa domandare in via principale la riforma della decisione di primo grado, invocando l’assoluzione e, in via gradata, l’applicazione delle nuove disposizioni. In proposito, propendiamo per l’affermativa perché solamente questa opzione appare realmente conciliabile con il diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., anche se non si può nascondere l’intima contraddittorietà riscontrabile nella convivenza nel medesimo atto processuale fra richiesta di assoluzione e richiesta di condanna al pagamento di un risarcimento ridotto.

Dunque, la fase camerale innescata dalla richiesta di applicazione dei commi 231 ss. che sia stata inserita nell’atto di appello introietta in sostanza nel processo contabile di responsabilità una sorta di questione preliminare per così dire istituzionalizzata, gli effetti della cui eventuale positiva delibazione rimangono tuttavia subordinati al tempestivo deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello: in difetto, a nostro avviso il giudizio di appello proseguirà, come si è accennato, nelle forme ordinarie.

Di conseguenza, quella che il giudice contabile di appello è tenuto a emettere in caso di non accoglimento della richiesta avanzata ai sensi dei commi 231 ss. (oppure di mancato o non tempestivo deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello) rimane una sentenza di condanna. Viceversa, in caso di accoglimento della richiesta avanzata ai sensi dei commi 231 ss. e di successivo tempestivo deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello, la verifica che il giudice di appello sarà chiamato a compiere nell’udienza fissata dopo la scadenza del termine stabilito nel decreto emesso in camera di consiglio esiterà nella declaratoria di cessazione della materia del contendere.