All.1
Direzione sanitaria regione Abruzzo Delibera 10/2004
Oggetto: Affidabilità a trattativa privata di servizi aggiuntivi alla medesima società aggiudicataria di appalto concorso ai sensi del d.lgs. 17.03.1995 n. 157.
Esito: Inammissibilità per mancanza di legittimazione del soggetto richiedente (Dirigente Direzione Sanitaria).
SEZIONE
REGIONALE BASILICATA
Comune di Colobraro Delibera 1/2005
Oggetto: Rimborso spese legali al Sindaco assolto.
Esito: Parere: inammissibilità per mancata
legittimazione del soggetto richiedente (responsabile del servizio
amministrativo del comune) perché il parere è stato richiesto successivamente
all’emanazione del provvedimento.
Comune di Picerno Delibera 2/2005
Oggetto: Affidamento di incarichi a soggetti esterni all’Amministrazione per lo svolgimento di una serie di attività connesse alla realizzazione della vendita di oltre 50 alloggi comunali.
Esito: Parere reso:sottoposizione alla disciplina prevista dal comma 42 dell’art. 1 della
legge n. 311del 2004.
Comune di Tiriolo Delibera 4/2005
Oggetto: Relativa all’applicazione dei benefici economici previsti dal CCDI in esecuzione di sentenza passata in giudicato.
Esito: Parere: inammissibilità (perché non attiene alla materia della contabilità pubblica).
Comune di Tiriolo Delibera 4/2005
Oggetto: Applicabilità della TOSAP per l’occupazione di suolo pubblico
Esito: Parere: inammissibilità (si riferisce non a problematiche generali ma a situazioni in atto suscettibili di determinare controversie e quindi interferenze con la funzione giurisdizionale).
Provincia di Crotone Delibera 4/2005
Esito: Inammissibilità per mancanza di legittimazione del richiedente (Dirigente del servizio finanziario della provincia di Crotone).
Esito: Parere reso in senso negativo (situazione decisa per l’inammissibilità dalla delibera della sez. reg.le Lombardia n. 2/2005).
Principio: Non è possibile interloquire nella
risoluzione di un contrasto
giurisprudenziale rientrante nell’attribuzione
di altri giudici. Criteri di prudenza dovrebbero consigliare il comune
ad attendere ulteriori pronunce giurisdizionali prima di modificare il co
Comune di Gizzeria
Delibera 6/2005
Oggetto: Attribuzione a un dipendente della qualifica di responsabile di un servizio.
Esito: Inammissibilità perché la questione non attiene alla materia di contabilità pubblica.
Oggetto:
Esito: Parere: reso.
Principio: I debiti derivanti da sentenza esecutiva di
condanna al risarcimento del danno rientrano fra i debiti fuori bilancio ai
sensi dell’art. 194 T.U.E.L.. Si intendono debiti da sentenza esecutiva anche
quelli direttamente discendenti da mancata otte
L’indebitamento è ammissibile limitatamente ai debiti fuori bilancio maturati anteriormente all’entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 trattandosi di spese di parte corrente e non di investimento. Maturati sono i debiti per i quali sussistono tutti gli elementi che ne determinano la certezza, la liquidità e l’esigibilità.
Comune di Ischia Delibera 3/2004
Inammissibilità per mancanza di legittimazione del soggetto richiedente (Collegio dei revisori).
Comune di Serino Delibera 1/2005
Oggetto: Spese legali degli amministratori comunali assolti.
Esito: Inammissibilità per mancanza di legittimazione del soggetto richiedente (Segretario comunale). Ingerenze con questioni giurisdizionali.
Comune di Montecorvino Rovella Delibera 2/2005
Oggetto: Rimborso spese legali del Sindaco assolto.
Esito: Parere negativo.
Principio: - La
richiesta di parere inoltrata dal Segretario comunale è comunque riconducibile
alla volontà del Sindaco essendosi il Segretario limitato ad effettuare la mera
trasmissione della richiesta come un se
- Le spese di difesa sostenute dagli amministratori vanno rimborsate quando i fatti contestati non integrano una condotta contraria agli interessi del comune e quando gli stessi siano direttamente connessi alle funzioni e alla carica rivestita. Tale ipotesi è esclusa nel solo caso di assoluzione per insussistenza del fatto o per non aver commesso il fatto; nelle altre ipotesi occorrerà un accertamento caso per caso.
- La sentenza assolutoria penale deve essere definitiva al fine di evitare interferenze. L’assenza di connessione fra i fatti penali e la carica rivestita rendono inapplicabile il suddetto principio.
Comune di Grottolella
Esito: in fase istruttoria presso la Sezione.
Comune di Laviano (Sa)
Oggetto: Possibilità di rifondere le spese legali ad amministratori e funzionari assolti in via
definitiva a seguito di procedimento penale, con i fondi previsti dall’art. 32 della leggen. 219 del 1981.
Proposta del Coordinamento in data 28 giugno 2005: proposta di parere negativo.
Comune di Boscoreale (Na)
Oggetto: Possibilità di prevedere nel proprio regolamento di contabilità norme che
consentano,
nelle more del riconoscimento dei debiti fuori bilancio per sentenza esecutiva
il pagamento degli i
Proposta del Coordinamento in data 28 giugno 2005: proposta di parere negativo.
SEZIONE REGIONALE EMILIA
ROMAGNA
Comune di Castel San Giovanni Delibera 5/2005
Esito: Inammissibilità per mancanza di legittimazione soggettiva, perché presentata dal
responsabile del settore Affari Generali.
Comune di Fidenza Delibera 7/2005
Oggetto:Incarichi di rappresentanza ed assistenza legale nei giudizi innanzi le Commissioni tributarie.
Esito: Parere reso: l’affidamento del patrocinio a professionisti esterni deve trovare giustificazione nella mancanza di funzionari interni all’Ente in grado di rappresentare l’Amministrazione nel giudizio tributario, così come previsto dal comma 42, dell’art. 1, della legge n. 311/2004.
SEZIONE REGIONALE
FRIULI-VENEZIA GIULIA
Regolamentazione dell’attività consultiva - Delibere 4/2004, 18/2004 e19/2004.
(la delibera 19/2004 ha apportato modifiche alla deliberazione n. 4/2004)
Comune di Malborghetto-Valbruna Delibera 11/2004
Oggetto: Contributo
stanziato dalla Regione Veneto finalizzato al restauro di un ca
Esito: Parere: reso in senso positivo.
Comune di Moggio Udinese Delibera 20/2004
Oggetto:Fideiussione del comune a garanzia di prestiti personali a circa 120 lavoratori posti in cassa integrazione speciale ed in attesa della relativa indennità.
Esito: Parere: reso in senso negativo.
Principio: Il
ricorso alla fideiussione è previsto nei casi tassativamente indicati dall’art.
207 d.lgs 267/2000 ed è riconducibile al generale divieto per regioni ed enti
locali di indebitarsi per spese correnti. Il divieto di indebitarsi dovrebbe
indurre gli enti ad affrontare i maggiori oneri solo nei casi in cui sussista
un positivo ritorno economico a favore dell’ente, in termini di futuri benefici
fiscali o tariffari, per neutralizzare gli effetti negativi del costo del
finanziamento. Il rilascio di una garanzia fideiussoria che espone l’ente a
rischio di escussione in caso di insolvenza del debitore viene assimilata dal
legislatore ad una ipotesi di indebitamento, da ricondurre ad operazioni di investimento co
Comune di San Giovanni
Oggetto: Riduzione del canone di un contratto di locazione di un locale di proprietà del comune da adibire a caserma dei carabinieri.
Esito: Parere: reso in senso favorevole.
Principio: L’esistenza di un interesse generale alla
condivisione delle esigenze di ordine pubblico e alla sicurezza del
territorio, intestate non solo alle
amministrazioni statali ma anche alle amministrazioni locali, legittima il comune a rinunciare a parte del
canone locatizio. Art. 39 L.
3/2003 comma 2.
Regione Friuli–Venezia Giulia Delibera 2/2005
Oggetto: Organici e procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza.
Esito: Parere reso.
Principio: E’cura dell’amministrazione regionale attivare procedure di selezione che garantiscano la possibilità, sia al personale interno che ai soggetti esterni possessori dei necessari requisiti, di ricoprire le funzioni dirigenziali, arricchendo così il patrimonio professionale dell’ente.
Comune di Trieste Delibera 6/2005
Oggetto: Debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva art. 194 lett. a) d.lgs. 267/2000.
Esito: Parere: reso in senso favorevole.
Principio: E’ debito fuori bilancio quell’obbligazione
pecuniaria, riferibile all’ente ma assunta in violazione delle norme
giuscontabilistiche che attengono alla fase della spesa ed in particolare a
quelle che regolano l’i
Le sentenze
esecutive si distinguono nettamente da tutte le altre ipotesi di debiti fuori
bilancio, previste dall’art. 194 T.U.E.L., per il fatto che il debito si i
Resta riservata alle valutazioni dell’ente l’opportunità di effettuare un preventivo accantonamento in previsione di una probabile soccombenza giudiziale. Ma si dovrà tener presente la necessità di non sovradimensionare l’entità dell’accantonamento al fine di non ridurre, in misura superiore al dovuto, l’entità delle risorse da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente.
- L’obbligazione di pagamento deve avvenire
il più te
Comune di Santa Marinella Delibera 4/2004
Oggetto: Spese legali ad amministratori pubblici assolti.
Esito: Parere: inammissibilità per mancanza di legittimazione del soggetto richiedente (Segretario comunale) e per evitare interferenze con la funzione giurisdizionale.
Comune di San Felice Circeo Delibera 7/2004
Oggetto:Diritti di eventuali terzi possessori di beni pubblici, gravati da uso civico - Acquisto per usucapione.
Esito: Parere reso.
Comune di Anagni Delibera 10/2004
Esito: Inammissibilità per mancanza di legittimazione del soggetto richiedente (Segretario Generale del comune).
Comune di Lanuvio Delibera 11/2004
Esito: Inammissibilità per mancanza di legittimazione del soggetto richiedente (Consiglieri comunali).
Comune di Santa Marinella Delibera 14/2004
Oggetto: Spese legali da corrispondere ad amministratori
pubblici assolti.
Esito: Parere: reso in senso favorevole
Comune di Ardea (Rm) Delibera in data 15 giugno 2005
Comune di Lumarzo Delibera 1/2003
Oggetto: Assoggettabilità ad esecuzione forzata di risorse a destinazione vincolata ai sensi dell’ art. 159 T.U. n. 267/2003.
Esito: Parere: reso (l’i
Principio: - Non
sono soggetti ad esecuzione forzata, ai sensi dell’art. 159 T.U.E.L., le somme
destinate a : al pagamento della retribuzione del personale dipendente e dei
conseguenti oneri previdenziali per i
tre mesi successivi, al pagamento di rate di mutui e di prestiti obbligazionari
scadenti nel semestre in corso, alle spese per l’espletamento dei servizi
locali indispensabili. Tale qualificata protezione non opera in via automatica,
ma richiede come indispensabile la formale assunzione, semestralmente, della
deliberazione, da notificarsi al tesoriere, con la quale l’ente locale
quantifica le somme destinate alle spese che si intendono vincolare, non
essendo sufficiente le iscrizioni in bilancio delle correlate poste di entrata
e di uscita. Vanno altresì aggiunte le ulteriori modalità introdotte
additivamente dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 211/2003 (cioè
l’emissione di mandati di pagamento per le finalità definite seguendo l’ordine
cronologico, o attraverso le deliberazioni di i
- Anche le somme a destinazione vincolata possono essere assoggettate ad atti di pignoramento del creditore, poiché il vincolo di destinazione costituisce un limite per l’attività di gestione di bilancio dell’amministrazione dell’ente che non può cambiare la destinazione, ma non circostanza opponibile, secondo le norme di diritto comune, ai terzi creditori procedenti, tranne i casi in cui le entrate a specifica destinazione siano espressamente sottratte dal legislatore alla procedura esecutiva.
Comune di Bargagli
Delibera 1/2004
Oggetto: Rilascio di copie di deliberazioni e di documenti richiesti dai consiglieri di minoranza.
Esito: Parere: reso.
Principio: Il comune può stabilire, con regolamento, le modalità di esercizio del diritto di
prendere visione degli atti utili, cioè strumentali all’espletamento del
mandato, disponendo che il rilascio delle copie della documentazione necessaria
avvenga con il minore aggravio possibile, sia organizzativo che economico, per
gli uffici comunali, si da realizzare un razionale e giusto conte
Comune di Rapallo Delibera 2/2004
Oggetto:
Utilizzazione dei fondi vincolati per la costruzione di un i
Esito: Parere: reso in senso negativo.
Principio: I fondi vincolati provenienti dalla tariffa introitata, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 36 del 1994 e 183, c 5, d.lgs 267/2000, non possono essere svincolati con registrazione delle somme in economia di spesa sugli impegni e facendo affluire tali risorse nell’avanzo di amministrazione per il successivo finanziamento di opere pubbliche diverse da quelle previste dalla legge. Il vincolo permane anche a seguito del nuovo assetto organizzativo del servizio idrico integrato sulla base della convenzione stipulata dall’ATO e l’AMGA S.p.A.
Comune di Porto Venere Delibera 1/2005
Oggetto: Debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva di condanna.
Esito: Inammissibilità – parere richiesto dopo aver assunto il provvedimento
Principio: Legittimità di un debito fuori bilancio coperto da mutuo ai sensi dell’art. 194, comma 1 lettera a) T.U. 267/2000, a seguito di sentenza esecutiva. La legittimità dell’operazione dell’indebitamento, secondo quanto emerge dagli orientamenti della Cassa Depositi e Prestiti, per la concessione dei mutui a copertura dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive e riferiti a spese di parte corrente, è ammessa nella sola ipotesi che essi siano maturati anteriormente all’8.11.2001.
Comune di Varazze Delibera 2/2005
Oggetto: Il riconoscimento quale debito fuori bilancio della spesa di ripianamento della quota di perdita di esercizio 2003 a carico del comune in una società di capitali istituita per il servizio di trasporto pubblico e riconducibilità all’art. 194 comma 1 lettera c) T.U.E.L.
Esito: Parere: reso in senso negativo.
Principio: L’elencazione dell’art.194 è tassativa per arginare il ricorso ad impegni non derivanti dalla normale procedura di bilancio, per rendere legittimi i debiti non previsti in sede di programmazione annuale e per disciplinare le modalità della relativa copertura. La tipologia dei debiti fuori bilancio prevista dall’art. 194 lettera c) T.U.E.L. può essere riconosciuta soltanto là dove l’integrazione del capitale sociale della società di cui l’ente possiede una quota avvenga nelle forme e nei limiti della disciplina codicistica o di altre norme speciali cui la lettera c) fa espresso rinvio. La delibera assunta dall’assemblea della società di porre a carico dei soci il ripiano dei debiti è frutto di una scelta gestionale che trova fondamento in una riconosciuta esigenza di liquidità aziendale, piuttosto che in un obbligo imposto dal Codice Civile, per cui esso dà luogo ad una modalità di ripiano delle perdite il cui debito, a carico del comune, non è suscettibile di essere riconosciuto legittimo ex art. 194 lettera c) T.U.E.L.
Provincia di Genova Delibera 3/2005
Oggetto: Modalità di riscossione dei canoni demaniali del demanio idrico.
Esito: Inammissibilità per mancanza di legittimità del soggetto richiedente (Direttore dell’area difesa del suolo e opere ambientali).
Comune di Loano Delibera 4/2005
Oggetto: Problematiche inerenti alla stipula del contratto decentrato integrativo dei dipendenti comunali.
Esito: Inammissibilità oggettiva della materia.
Principio: La materia della contrattazione collettiva non rientra fra quelle di contabilità pubblica.
Comune di Varazze Delibera 5/2005
Oggetto: Problematiche inerenti alla stipula del contratto decentrato integrativo del dipendente comunale.
Esito: Inammissibilità oggettiva.
Principio: La materia della contrattazione collettiva non rientra fra quelle di contabilità pubblica.
Comune di Cogorno Delibera 6/2005
Oggetto: Definizione delle procedure per l’assunzione di alcune unità di personale.
Esito: Inammissibilità per mancanza di legittimità del soggetto richiedente (responsabile del servizio del personale del comune) e altresì perché la materia non rientra fra quelle di contabilità pubblica.
Comune di Varazze Delibera 7/2005
Oggetto: Destinazione a finalità previdenziali ed assistenziali dei proventi delle sanzioni amministrative ex art. 208 del codice della strada.
Esito: Inammissibilità, poiché il parere è stato richiesto successivamente all’adozione di un provvedimento da parte dell’Amministrazione.
Comune di Savona Delibera 8/2005
Oggetto: Legittimità dell’erogazione della spesa relativa al pagamento di un indennizzo per un fabbricato ad uso industriale acquisito in proprietà dal Comune per accessione.
Esito: Inammissibilità, poiché la questione è oggettivamente estranea alla materia della contabilità pubblica.
SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA
Comune di Caselle Lurani Delibera 1/2004
Oggetto: Gestione entrate provenienti dal rilascio di permessi di costruzione e schema di regolamento per l’impiego delle relative risorse.
Esito: Parere reso.
Principio: - Le entrate relative ai permessi a costruire non hanno più vincolo di destinazione dopo l’approvazione dell’art. 136, c 2, D.P.R. 380/2001 che ha abrogato l’art. 12 legge 10/1977.
- Le relative entrate sono da iscrivere nel titolo I° (entrate tributarie), categoria 2 (tasse) del bilancio comunale.
- Le entrate relative ai contributi di costruzione entrano, secondo i principio di unità del bilancio, nel totale delle entrate che finanzia indistintamente il totale delle spese.
- Le relative entrate devono essere ricompresse nel calcolo prescritto dall’art. 162 T.U.E.L. e pertanto concorrono a determinare l’equilibrio della situazione corrente dell’ente secondo il principio del pareggio finanziario del bilancio.
- Le entrate provenienti dai permessi a costruire devono essere accertate sulla base di introiti effettivi. L’indicazione restrittiva rispetto ai criteri generali di accertamento delle entrate che si basano su un credito certo, liquido ed esigibile, è stata dettata per evitare previsioni non attendibili sulle entrate correnti con conseguenze negative nel corso della gestione sull’equilibrio del bilancio.
Comune di Bonate Sotto Delibera 1/2005
Oggetto: Concessione di contributo, a fondo perduto, a scuola materna trasformata in persona giuridica di diritto privato.
Esito: Parere reso in senso negativo.
Principio: I contributi alle scuole private sono previsti dalla legge regionale lombarda 8/99 per i soli casi di interventi in ordine ai costi della gestione e di funzionamento. Non è pertanto ammissibile la richiesta di un contributo comunale, a fondo perduto, per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione e ampliamento dell’edificio di proprietà della fondazione non trattandosi di un contributo per il funzionamento.
Comune di Cantu’ Delibera 2/2005
Oggetto: Applicazione dell’imposta comunale sugli immobili e sui terreni edificabili non lottizzati.
Esito: Inammissibilità per evitare ingerenze con attività giurisdizionale.
Comune di Cantu’
Oggetto: Richiesta di parere relativo alla durata del termine di prescrizione del rimborso dei canoni di fognatura riscossi dal comune e non dovuti.
Proposta del Coordinamento: il Presidente della Sezione delle Autonomie ha
espresso l’avviso che la stessa fosse portata all’esame della Sezione ai fini di coordinamento tra le varie Sezioni, trattandosi di questione generale di particolare rilevanza.
Comune di Gardone Riviera Delibera 3/2005
Oggetto: Ammissibilità di variazione di bilancio
Esito: Inammissibilità perché la richiesta è successiva all’adozione del provvedimento.
Comune di Quinzano Dell’Oglio Delibera 4/2005
Esito: Parere: inammissibilità per evitare ingerenze con la funzione giurisdizionale.
Comune di Azzano San Paolo (Bg)
Oggetto: Possibilità di assumere a carico dell’ente la copertura assicurativa per
responsabilità per danni patrimoniali degli amministratori e responsabili di settore.
Proposta del Coordinamento: Inammissibilità poiché l’interpretazione dei contratti
collettivi non rientra nella materia della contabilità pubblica.
Comune di Ascoli Piceno Delibera 3/2005
Oggetto:Affidamento di incarico professionale ad esterno all’amministrazione per la predisposizione del nuovo statuto comunale e del regolamento del funzionamento del Consiglio.
Esito: Inammissibilità perché non ha ad oggetto una questione generale, ma la risoluzione di un quesito pratico.
Comunita’ Montana Del Catria e Cesano Delibera 4/2005
Oggetto: Spesa
per consulenza finanziata da fondi a specifica destinazione inserita nel “POR Marche
obiettivo 3” riferita ad un progetto della comunità montana. In particolare il
parere è finalizzato ad accertare se le limitazioni di cui all’art. 1, commi 11
e 42 della legge 30.12.2004 n. 311, debbano essere applicate anche a spese di
consulenze gravanti su contributi a specifica destinazione.
Esito: Inammissibilità perché non ha ad oggetto una questione generale ma la risoluzione di un quesito pratico.
Comune di Acquasanta Terme Delibera 8/2005
Oggetto: Rimborso spese legali a soggetti sottoposti a giudizio innanzi la Corte dei conti.
Esito: Inammissibilità per carenza del requisito oggettivo poiché l’oggetto della richiesta
non rientra nella materia della contabilità pubblica; non riveste il carattere della
generalità nell’interpretazione di norme sottostanti; infine poiché il parere sarebbe
indirizzato ad orientare l’amministrazione nella scelta di condotte processuali in vertenze di carattere giudiziario e il parere potrebbe interferire con le funzioni intestate ad altri organi.
SEZIONE REGIONALE MOLISE
Comune di Colli al Volturno e Rocchetta al Volturno Delibera 2/2005
Oggetto: Riconoscimento di un debito pro-quota relativo ad una situazione debitoria di un consorzio di cui entrambi i comuni sono soci.
Esito: Inammissibilità della richiesta.
Comune di Torino Delibera 1/2004
Oggetto: Integrazione art. 12 del regolamento polizia urbana inerente a spese di manutenzione per gli ambienti porticati.
Esito: parere reso.
Principio: E’ ammissibile la concessione di un contributo a fondo perduto da parte del comune per la manutenzione e la ristrutturazione degli ambienti porticati, di proprietà privata gravati da servitù di uso pubblico, in occasione di eventi eccezionali di rilevanza internazionale, per ragioni di ordine pubblico a salvaguardia del decoro e dell’immagine urbana degli edifici.
Comune di Torino Delibera 1/2005
Oggetto: Parere sul regolamento relativo alla disciplina dei contratti.
Esito: Parere: reso (parere reso con osservazioni modificative).
Principio: E’necessario che la disciplina richiami espressamente gli istituti previsti dalle norme comunitarie e nazionali con riguardo a specifici istituti definiti dalla norma regolamentare.
Comune di Bollengo Delibera 2/2005
Oggetto: Richiesta relativa alla qualificazione contabile derivante dai contributi riscossi dai comuni in materia edilizia.
Esito: Parere: reso (uniformandosi al parere n. 1/2005 della Lombardia).
Comune di Limone Piemonte Delibera 3/2005
Esito: Inammissibilità perché l’atto sottoposto è già perfezionato.
Comune di Castello Di Annone Delibera 4/2005
Esito: Inammissibilità per mancanza di legittimazione del Segretario comunale.
Comune di Torino Azienda sanitaria locale S. Anna Delibera 5/2005
Esito: Inammissibilità per mancata legittimazione del soggetto.
Comune di Leini (To) Delibera 7/2005
Oggetto: Interpretazione dell’art. 227 del d.lgs. n. 267/2000, in materia di termine di
approvazione del rendiconto della gestione. Possibilità di differimento del termine.
Esito: Parere: reso.
Principio: è incongruente ogni differimento del termine di approvazione del bilancio
comunale.
Comune di Rivarolo Canadese (To) Delibera 8/2005
Esito: Inammissibilità per mancanza di legittimazione del richiedente (Responsabile del Servizio finanziario dell’Amministrazione comunale).
La Sezione si è inoltre pronunciata con due deliberazioni, la n. 6 e la n. 9 del 2005, dichiarando inammissibili due richieste di pareri provenienti da due privati cittadini.
SEZIONE REGIONALE PUGLIA
Comune di Traviano
Il soggetto richiedente non è legittimato. Restituito in fase istruttoria.
Comune di Crispiano Delibera 2/2005
Oggetto: Rimborso di spese legali ad un ex amministratore afferente ad un procedimento
penale conclusosi con sentenza passata in giudicato.
Esito: Inammissibilità, in primo luogo, perchè la richiesta riguarda un singolo atto di
gestione e, in secondo luogo, perché la richiesta appare funzionale alla risoluzione di un contenzioso in atto fra Comune ed ex amministratore e, quindi, è indirizzata ad orientare l’amministrazione nella scelta di condotte processuali in vertenze di carattere giudiziario in via di instaurazione. Il parere potrebbe interferire con le funzioni intestate ad altri organi.
Regione - Assessorato al Turismo Delibera 2/2004
Oggetto: Problematiche riguardanti la partecipazione della regione a una società per azioni Esito: Parere: reso.
Comune di Thiesi Delibera 6/2004
Oggetto: Utilizzo gestioni vincolate, condizioni per l’ammissibilità a massa passiva di debito fuori bilancio.
Esito: Parere reso.
Principio: la Corte dei conti assume, nei confronti di regioni ed enti locali, non la figura di organo di consulenza generale ma, conformemente alla missione affidata all’Istituto dalla Costituzione e dalla legge, quella di organo di consulenza finanziaria per l’efficacia e l’efficienza dell’attività amministrativa.
- A seguito della dichiarazione di dissesto, vengono iscritti nella massa passiva dell’organo straordinario di liquidazione i debiti di bilancio e fuori bilancio verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato.
- Non può essere inserito nella massa passiva lo squilibrio della gestione vincolata, costituito dalla differenza, in termini di cassa, fra residui attivi e fondo di cassa delle partite con vincolo di destinazione e residui passivi della stessa specie. Essendo un valore di cassa, ai sensi del comma 10 dell’art. 255 del d. lgs. 267/2000, non costituisce debito fuori bilancio. Si tratta, infatti, di impegni di spesa legittimamente assunti e per i quali vi è stato anche l’accertamento delle entrate (e, addirittura, la riscossione), debiti per i quali, nel bilancio finanziario, sono iscritti i fondi, secondo i principi che presiedono le regole della competenza.
- Al fine del ricoscimento del debito fuori bilancio è necessario attuare il particolare procedimento previsto nell’art. 194 del d.lgs. n. 267/2000, poiché i debiti fuori bilancio costituiscono una distorsione del bilancio; sotto l’aspetto finanziario, è necessaria una valutazione dell’organo che esprime gli indirizzi politico-amministrativi e approva i programmi ai fini del riconoscimento.
- Lo squilibrio dovrà essere eliminato a cura dell’ente che dovrà ricostituire, con i mezzi posti a disposizione dell’ordinamento, la liquidità di cassa a suo tempo stornata per altre finalità.
Comune di Morgongiori Delibera 3/2005
Esito: Parere irricevibile perché l’organo non è legittimato.
Comune di Thiesi Delibera 6/2005
Oggetto: Comune in dissesto - ammissibilità di erogare il fondo di produttività per il 2001 in assenza di risorse.
Esito: Improcedibile perché la richiesta attiene non all’interpretazione giuridica di una norma ma ad una questione gestoria specifica.
Comune di Domusnovas Delibera 8/2005
Oggetto: la richiesta verte sul trattamento economico da corrispondere ad un segretario comunale già in pensione.
Esito: Inammissibile perché la richiesta riguarda la soluzione di una questione concreta non legata alla corretta interpretazione generale di norme giuridiche su cui sono in corso attività giurisdizionali.
Provincia di Cagliari Delibera 9/2005
Oggetto: Riconoscimento quale debito fuori bilancio del compenso spettante
al Presidente del Circondario Trexenta-Serrabus-Gerrei e sulla legittimità dello stesso.
Esito: Inammissibilità perché la richiesta non verte su un caso generale ed astratto
ma su uno specifico caso concreto, né la disciplina dell’attività consultiva consente alla Corte dei conti di esprimere pareri preventivi di legittimità.
Comunità Montana n. 5 del Logudoro con sede in Bonorva Delibera 14/2005
Oggetto: Rimborso spese di giustizia richieste dall’ex Presidente della Comunità Montana
e l’Assessore.
Esito: rinvio della pronuncia in attesa che la questione, per la rilevanza della materia circa l’ammissibilità della richiesta inoltrata da una Comunità Montana, sia sottoposta ad un confronto con le diverse Sezioni regionali.
SEZIONE
REGIONALE SICILIA
AUSL Palermo Delibera 1/2004
Esito: Inammissibilità per mancata legittimità del soggetto richiedente (Direttore AUSL)
Principio: - Per la Regione Sicilia l’art. 1 d.lgs 655/48 e successive modifiche e integrazioni, norma che ha istituito le varie articolazioni della Corte, afferma che la composizione e le competenze della Sezione sono determinate dalle disposizioni della legge statale in materia. L’art. 7, c. 8, legge 131/2003, non opera alcuna distinzione, in tema di funzioni consultive, fra regioni a statuto ordinario e quelle ad autonomia differenziata, a differenze del c. 7. Pertanto la norma sulla funzione consultiva è pienamente applicabile anche alla Sezione siciliana.
- Considerata
la peculiarità della disciplina applicabile alla Regione siciliana, la quale
prevede un particolare organo, le Sezioni Riunite, destinato all’esercizio
della funzione consultiva (organo non previsto nelle sezioni a statuto ordinario),
a tale organo debbono attribuirsi le competenze di cui all’art. 7, c. 8, legge
131/2003, norma che amplia una funzione già prevista, arricchendola di nuovi
contenuti senza alterarne la natura.
Comune di Palermo Delibera 2/2005
Oggetto: Debiti fuori bilancio da sentenza esecutiva art. 194 lett. a) d.lgs. 267/2000 e art. 17 Regolamento comunale.
Esito: Parere reso.
Principio: Il procedimento di riconoscimento che il Consiglio deve seguire per il pagamento del debito da sentenza esecutiva, ha natura ricognitiva di presa d’atto del mantenimento degli equilibri di bilancio e non natura autorizzatoria. Infatti, l’ipotesi prevista dall’art. 194 lett. a) d.lgs. 267/2000 e dall’art. 17 Regolamento comunale, è diversa da tutte le altre individuate nelle lettere da b) ad e) del medesimo articolo, visto che non lascia alcun margine di apprezzamento discrezionale al Consiglio. L’organo assembleare non deve compiere alcuna valutazione non potendo, in ogni caso, impedire il pagamento, né l’avvio delle procedure esecutive per l’adempimento. L’ente può procedere al pagamento del debito anche prima della deliberazione consiliare di riconoscimento.
Comune di Zeri Delibera 6/2004
Oggetto: Riconoscimento di idoneo titolo giuridico da iscrivere nel bilancio fra le entrate accertate relativamente ai canoni dovuti al comune per un contratto di concessione di costruzione e gestione di una seggiovia e di una convenzione per la concessione di un terreno di proprietà comunale.
Esito: Parere reso in senso favorevole con riguardo all’interpretazione dell’art.179 T.U.E.L.
Principio: I contratti stipulati e approvati, possono astrattamente configurarsi idonei titoli giuridici ai sensi dell’art. 179 T.U.E.L. la cui validità consente di iscrivere fra le entrate accertate dall’esercizio i crediti relativi agli oneri concessori in essi previsti, fino al momento in cui non ne venga dichiarata l’insussistenza o l’inesigibilità. E’ inammissibile invece la parte della richiesta che investe fatti gestionali concreti. La richiesta, verrebbe in realtà avanzata in vista del contenzioso in via di instaurazione fra le società concessionarie ed il comune in relazione al diritto di riscossione dei canoni concessori.
Comune di Colle Val D’Elsa Delibera 1/2005
Oggetto: Gestione delle entrate relative ai permessi di costruzione.
Esito: Parere: reso (conforme Sez. Piemonte delib. 2/2005-Sez. Lombardia delib.1/2005).
Provincia di Livorno Delibera 5/2005
Oggetto: Applicazione del regolamento della Commissione Provinciale pari opportunità in materia di indennità di missione e di gettone di presenza.
Esito: Inammissibilità.
La questione non è inserita nella materia di contabilità pubblica. Vanno evitate
interferenze con altre funzioni della Corte dei conti.
Comune di Barberino del Mugello Delibera 6/2005
Oggetto: Interpretazione del comma 42 art. 1 L. 331/2005 in materia di incarichi e consulenze. Applicazione a diverse fattispecie.
Esito: Parere: reso.
Comune di Viareggio
Esito: la richiesta è stata ritirata dal comune in fase istruttoria.
SEZIONE REGIONALE TRENTINO
ALTO ADIGE
Comune di Cognola Restituito in fase istruttoria.
Comune di Dueville Delibera 1/2004
Esito: Parere: inammissibilità per carenze dei profili oggettivi connessi ad un procedimento amministrativo già adottato.
Comune di San Martino Buon Albergo Delibera 2/2005
Oggetto: Enti soggetti al patto di stabilità.
Parere: negativo.
Principio: Il rispetto del patto di stabilità ha come destinatario esclusivamente l’ente locale e non anche l’istituzione comunale, la quale, peraltro, non può essere ricompresa fra i diretti destinatari delle disposizioni relative. E’ indispensabile comunque che anche gli enti, di qualsiasi natura, costituiti dai comuni, perseguano, dal punto di vista finanziario, obiettivi compatibili con il patto di stabilità.
Comune di Ponzano Veneto
Oggetto: Rimborso spese legali a soggetti sottoposti a giudizio innanzi la Corte dei conti
e poi assolti.
Proposta del Coordinamento in data 14 luglio 2005: dichiarazione di inammissibilità, poiché la richiesta risulta sprovvista del requisito della generalità ed implica valutazioni su comportamenti amministrativi da cui potrebbero derivare eventuali iniziative giudiziarie da parte degli organi requirenti della Corte.
Comune di Grisignacco di Zocco
Oggetto: Rimborso spese legali a dipendenti comunali componenti della Commissione edilizia assolti al termine di processo penale.
Proposta del Coordinamento in data 14 luglio 2005: dichiarazione di inammissibilità, poiché la richiesta risulta sprovvista del requisito della generalità ed implica valutazioni su comportamenti amministrativi da cui potrebbero derivare eventuali iniziative giudiziarie da parte degli organi requirenti della Corte.