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Sezione Seconda giurisdizionale centrale: sentenza n. 130/2002/A del 17 aprile 2002: al termine di 120 giorni, stabilito a pena di decadenza per il promuovimento dellazione dei responsabilità amministrativo-contabile, si applica listituto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale. - Le figure soggettive alle quali rapportare causalmente il danno all'immagine subito da un ente pubblico non sono soltanto quelle corrispondenti agli organi di vertice (ad es. il sindaco), ma tutti i pubblici amministratori e i pubblici dipendenti, senza distinzione di livello di apicalità. - Ai fini della quantificazione del danno all'immagine, non è necessaria unanalitica dimostrazione dei costi sopportati o sopportabili per la reintegrazione del bene leso o comunque del criterio della suscettibilità del danno ad essere oggetto di valutazione economica, essendo sufficiente fornire anche un principio di prova e ben potendo il giudizio equitativo del giudice fondarsi su circostanze ed elementi disparati (eco giornalistica e risonanza socio-ambientale dei fatti, ; specifica posizione e qualificazione dei responsabili, presenza di azioni mirate a recuperare la credibilità e la reputazione dellEnte pubblico)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta dai seguenti magistrati: Dott. Tommaso de PASCALIS Presidente Dott. Sergio M. PISANA Consigliere Dott. Gabriele DE SANCTIS Consigliere relatore Dott. Antonio DAVERSA Consigliere Dott. Giovanni PISCITELLI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZAa) sullappello principale proposto da Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per lUmbria nei confronti dei Sigg. 1) M. Mario, elettivamente domiciliato in Perugia, via Mario Angeloni, n. 80/b, presso lo studio dell'avv. Alarico MARIANI MARINI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine dellatto; 2) U. Tiziano, elettivamente domiciliato in Perugia, viale Indipendenza n. 49, presso lo studio dell'avv. Mario RAMPINI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine dellatto; 3) C. Walter, elettivamente domiciliato in Roma, via Maria Cristina n. 8, presso lo Studio dell'avv. Goffredo GOBBI che insieme con lavv. Maurizio PEDETTA, lo rappresenta e difende, giusta procura a margine dellatto; b) sullappello incidentale proposto dal Sig. M. Mario, come sopra rappresentato e difeso; c) sullappello incidentale proposto dal Sig. C. Walter, come sopra rappresentato e difeso; avverso la sentenza n. 620/EL/2000 della Sezione Giurisdizionale dell'Umbria del 22 novembre 2000 depositata il 28 dicembre 2000 Visti lappello e tutti i documenti del giudizio, iscritto al n. 13470 del registro di segreteria; Uditi nella pubblica udienza del 27 marzo 2002 il relatore Cons. Gabriele De Sanctis, gli avv.ti Rampini, Pedetta e Gobbi (anche per delega dellavv. Mariani Marini), nonché il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. dott. Paolo Luigi REBECCHI Ritenuto in
FATTONelloriginario atto di citazione in giudizio, il Procuratore regionale presso la Sezione umbra aveva individuato il danno, da un lato, nella spesa sostenuta dal Comune di Bettona in conseguenza del pagamento delle fatture relative all'attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali, a fronte di prestazioni sotto tale profilo e per questa parte inesistenti e, dall'altro, nel pregiudizio all'immagine ed al prestigio della stessa Amministrazione a seguito della scoperta dei detti rifiuti cui era stato dato notevole risalto sia dai telegiornali nazionali e regionali, che dai principali quotidiani a diffusione locale. Il danno nella duplice qualificazione è stato imputato: - al Sindaco M., ritenuto responsabile in quanto, quale capo dell'Amministrazione e dei servizi comunali, più volte sollecitato in sede di Consiglio Comunale, aveva omesso fino al 31 agosto 1998 di prendere gli opportuni provvedimenti nei confronti delle società competenti allo smaltimento dei rifiuti cimiteriali e comunque di svolgere quella vigilanza sugli Uffici competenti, che gli avrebbe consentito di rilevare la situazione in atto presso il cimitero; - al Signor U., ritenuto responsabile, quale Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale, per aver omesso di vigilare sull'esecuzione contrattuale, come espressamente previsto, e per aver apposto il visto di regolare esecuzione sulle relative fatture, autorizzandone il pagamento; - al Signor C., collaboratore comunale, ritenuto responsabile per aver apposto il visto di regolare esecuzione su alcune fatture (otto); - al Signor GIORDANI, ritenuto responsabile, quale "custode del cimitero", per aver omesso "di svolgere il controllo e la vigilanza sulle prestazioni della Soc. Coop. Servizi Associati, come previsto nel relativo contratto, e più in generale per aver omesso di segnalare agli uffici competenti le gravi disfunzioni relative alla gestione dei rifiuti cimiteriali". Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte umbra ha assolto i Sigg. C. Walter e Giordani Franco, mentre ha condannato i Sigg. M. Mario (anche nella sua specifica veste di responsabile della sanità e delligiene pubblica sul territorio, con particolare riferimento ai suoi adempimenti di polizia mortuaria) ed U. Tiziano al pagamento, rispettivamente, della somma di £. 4.000.000 e £. 2.000.000 in favore del Comune, per averli ritenuti responsabili, il primo, del danno allimmagine subìto dal Comune stesso e, il secondo, del danno patrimoniale, peraltro per una consistenza molto minore rispetto a quella indicata in citazione, a seguito delle gravi irregolarità riscontrate relativamente "all'attività di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti cimiteriali, oggetto dei contratti con la Ge.Se.Nu. (Gestione Servizi Nettezza Urbana) e con la Servizi Associati, Soc. Coop. a r.l.". Nellinterposto appello, il Procuratore regionale afferma di non condividere le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte umbra, quanto allesclusione della responsabilità del Sig. C. ed alla misura della condanna inflitta ai Sigg. M. ed U., in particolare per lesclusa configurabilità, in via di principio, del danno allimmagine ed al prestigio dellAmministrazione affermata per questultimo. Premesso che rispetto alle imputazioni contenute nellatto di citazione, appare comprensibile solo lassoluzione del Giordani, ma solo sotto il profilo dellassenza della colpa grave riscontrabile nel comportamento del medesimo, il Procuratore appellante deduce i seguenti motivi. A) Non condivisibile è lassoluzione, anche qui per assenza di colpa grave, del C., atteso che questi, pur nel breve periodo temporale di sette mesi, sarebbe incorso in una gravissima trascuratezza in ordine ad un elementare dovere di servizio, per avere egli rilasciato il visto di regolare esecuzione su fatture relative a prestazioni contrattuali inesistenti e quindi avere praticamente attestato il falso. B) Pure non condivisibile è lesclusione da responsabilità dellU. per il contestato danno allimmagine (determinato dalla costituzione di un deposito incontrollato di rifiuti ex art. 14 D.L.vo n. 22 del 1997), posto che il comportamento lesivo censurato, sul punto, nei confronti del Sindaco M. ben "può essere imputato anche al funzionario tenuto agli adempimenti di più elevato livello, propri dellufficio al quale è preposto", rientrando tra i doveri di questultimo anche quello di non screditare lEnte pubblico presso cui presta la propria opera. Ed infatti sono proprio i funzionari ed i dirigenti pubblici che prendono le decisioni a contenuto gestorio, approvano i contratti, sottoscrivono gli atti a rilevanza anche esterna, in sostanza "fanno amministrazione", e da questa, per effetto di comportamenti concreti immediatamente e direttamente lesivi del diritto della personalità pubblica, deriva il danno allimmagine. C) Per quel che concerne la quantificazione del danno allimmagine, effettuata nella sentenza impugnata, essa non può tradursi in un inammissibile svuotamento del profilo concretamente risarcitorio della pretesa erariale. Afferma parte appellante che la premessa del ragionamento logico-giuridico della risarcibilità di tale tipo di danno - che emerge proprio nel momento della quantificazione - e cioè l'incommensurabilità del bene leso, se, da un lato, abbisogna di giusti ed equi criteri di parametrazione e di commisurazione alle finanze personali dei responsabili, non tollera, d'altra parte, di essere svuotata di significato (di fatto negata) da liquidazioni del risarcimento poco più che simboliche (quali la irrisoria quota di £. 4.000.000 addebitata al M.), del tutto svincolate, tra l'altro, dal valore reale della moneta. 4) Parte appellante, ancora, oltre a rilevare la sovrapposizione parziale dell'oggetto dei due contratti con la GESENU e la Cooperativa Servizi Associati, in riferimento all'attività di raccolta dei rifiuti cimiteriali, nonché l'inadempimento contrattuale per ciò che concerne la raccolta e smaltimento dei rifiuti cimiteriali (art. 12, contratto Coop. Serv. Ass. ; art. 1, --------------------------------- punto 4, ed art. 10 del Capitolato speciale Ge.se.nu.), rimarca l'illecito pagamento della quota parte di canone Ge.se.nu. almeno nel periodo gennaio 1996 - agosto 1998, a fronte di attività contrattuali parzialmente non eseguite, e tali, inoltre, da porre l'Amministrazione comunale in posizione di non conformità rispetto alla normativa vigente in materia. Ed infatti, poichè nel canone base relativo al contratto con la Ge.se.nu. rientrava anche la "raccolta" ed il "trasporto" dei rifiuti cimiteriali, stoccati a cura del Comune (cioè, in ipotesi, dalla Coop. Serv. Ass.), e poiché tale attività non è mai stata svolta in concreto, ne consegue che, per questa parte, si configura un inadempimento contrattuale con esborso di somme non dovute, che, considerata la durata dell'inadempimento (almeno gennaio 1996 - agosto 1998), non possono essere quantificate in £. 2.000.000, bensì - ricorrendo alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., in considerazione delle concrete difficoltà di scorporo, nel più ampio contesto contrattuale, delle somme imputabili esclusivamente a tale titolo - in £. 20.000.000. Conclusivamente il P.R. chiede che, in riforma della sentenza appellata, venga emessa pronuncia di condanna per complessive £. 90.000.000, da ripartirsi a carico di U., M. e C. nelle rispettive quote di £. 50.000.000; 30.000.000 e 10.000.000, somme tutte da rivalutare e gravare da interessi legali, con ulteriore addebito delle spese di giustizia a favore dello Stato. Il Sig. M. Mario ha depositato il 26 aprile 2001 memoria di costituzione e appello incidentale, nella quale ha dedotto i seguenti motivi. A) Inammissibilità dellazione esercitata dalla Procura regionale, non essendo stato rispettato il termine di 120 giorni - di cui allart. 5 comma 1 L. 14 gennaio 1994 n. 19 come sostituito dallart. 1 comma 3 bis della L. 20 dicembre 1996 n. 639 - per lemissione della citazione a seguito dellinvito a dedurre. Invero detto termine essendo preordinato non solo allemissione dellatto di citazione, ma anche all'archiviazione delle indagini non può essere ritenuto come termine processuale e perciò non può subire gli effetti della sospensione feriale prevista dallart. 1 L. n. 742 del 1969, con la conseguenza che il deposito dellatto di citazione è intempestivo. B) Da una precisa ricostruzione dei fatti emerge linfondatezza dellaccusa sollevata dalla Procura secondo cui lAmministrazione non avrebbe rispettato nessuna delle prescrizioni relative allo stoccaggio, custodia e smaltimento dei rifiuti cimiteriali, collocati "sin dal 1994 " in quella che era stata definita una "discarica abusiva a cielo aperto " . Infatti, sin dal 1994 il Comune di Bettona, adeguandosi alle direttive regionali in materia, aveva predisposto una apposita area recintata per lo stoccaggio dei rifiuti cimiteriali all'interno della quale i resti delle esumazioni ed estumulazioni erano stati raccolti nel pieno rispetto della normativa vigente. In merito allo smaltimento di tali rifiuti, inoltre, le irregolarità verificatesi erano circoscritte ad un limitato periodo di tempo ed erano ampiamente giustificate dalla mancanza di strutture a ciò deputate (inceneritori o impianti di termodistruzione) e dal susseguirsi di mutamenti normativi che avevano reso la disciplina relativa allo smaltimento di tali rifiuti di assai difficile interpretazione. Peraltro, l'Ufficio tecnico dell'Ente aveva garantito al Consiglio Comunale la regolarità del servizio nel gennaio 1997 e, successivamente, aveva curato il rapporto con la Ge.se.nu. per la tempestiva raccolta e smaltimento dei rifiuti cimiteriali ed il Sindaco, nel 1999, aveva applicato alla società appaltatrice del servizio di smaltimento, per tutti gli anni precedenti di gestione del servizio (1996, 1997,1998), la penale prevista dall'art. 21 del contratto di appalto (lire 500.000 per anno) sanzionando tutte le infrazioni commesse e così escludendo, oltrechè la configurazione dellelemento soggettivo nella sua condotta, qualsiasi ipotesi di danno patrimoniale per il Comune per la mancata esecuzione della raccolta dei rifiuti cimiteriali. C)Si propone appello incidentale altresì contro la condanna di primo grado del Sindaco M. al pagamento di £. 4.000.000 a titolo di risarcimento del danno allimmagine subìto dal Comune, danno individuato dalla Corte nellaver consentito che si costituisse, a causa del ritardo nella esecuzione delle operazioni di smaltimento, una vera e propria discarica abusiva allinterno del cimitero comunale. Ma in siffatta opera di individuazione la Corte non ha tenuto conto di molteplici circostanze. Anzitutto, le ripetute e rilevanti modifiche che la normativa di settore ha subito al tempo della vicenda, per cui, anche volendo configurare la mancata tempestiva raccolta e smaltimento dei rifiuti cimiteriali, il relativo deposito presso il luogo di produzione non era in alcun modo qualificabile come deposito incontrollato, ai sensi dellart. 14 comma 1 D.L.vo n. 22 del 1997 e cioè come discarica abusiva. In secondo luogo, la Corte non ha tenuto presente che col D.L.vo n. 22 del 1997 cambiarono sia la classificazione dei rifiuti cimiteriali (da "speciali" ad "urbani non pericolosi"), sia le condizioni per il loro raggruppamento prima della raccolta, sia i tempi del loro smaltimento (prima "periodico" ed ora "a cadenza trimestrale"; art. 6, comma 1, lett. m, p. 3). In tale situazione, ritenere operativo il termine trimestrale per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi a tutti i rifiuti raggruppati da più di 3 mesi alla data di entrata in vigore del D.L.vo/97, così come affermato nella sentenza impugnata, significa far decorrere il termine medesimo da prima dell'entrata in vigore della nuova normativa. La normativa ante D. Lgs. 22/97 non prevedeva termini perentori per il trasporto ai luoghi di smaltimento dei rifiuti cimiteriali, contemplando una generica cadenza "periodica " nella loro eliminazione. I rifiuti depositati nel 1996 presso il cimitero comunale non furono raccolti e smaltiti in quell'anno a causa della mancanza di inceneritori autorizzati e del mancato rilascio da parte della U.S.L. delle necessarie certificazioni per il loro smaltimento, in via eccezionale, presso le discariche per rifiuti solidi urbani, particolarità questultima che, unitamente alla articolata assicurazione della piena regolarità del deposito cimiteriale, era stata comunicata al Segretario comunale ed al Sindaco dal capo dellUfficio tecnico comunale, nella nota n. 563/97, proprio a seguito delle prime denunce fatte da alcuni consiglieri comunali nel dicembre 1996. In realtà la situazione di stallo nella quale si trovava a quel tempo il Comune di Bettona non era dovuta alla presunta inerzia del Sindaco, ma alla omessa raccolta nello smaltimento dei rifiuti cimiteriali, allora classificati speciali, per la insufficienza a quel tempo di impianti a ciò deputati. Il mancato rilascio da parte della USL della autorizzazione allo smaltimento in via eccezionale di tali rifiuti in discariche per RSU, peraltro, oltre a non essere in alcun modo imputabile al Sindaco, non determinò alcuna situazione di illegalità: in primo luogo, perché a quella data lo smaltimento di tali rifiuti non era sottoposto a termini perentori, ed inoltre poiché a distanza di meno di un mese dalla nota dell'Ufficio tecnico la normativa di riferimento cambiò con l'adozione del ricordato D. L.vo. n. 22 del 1997 che rivoluzionò tutto il settore dei rifiuti. Negli anni 1997 e 1998, inoltre, l'introduzione di precisi termini prima di 3 mesi e poi di 1 anno per lo svolgimento dell'attività di smaltimento, ha fatto sì che il "deposito temporaneo" di tali rifiuti si protraesse legittimamente prima fino al giugno 1997 e poi dal novembre 1997 al novembre 1998. In ogni caso, peraltro, la situazione di incertezza che i continui cambiamenti della normativa di settore ha subito in tale periodo, non rendeva affatto agevole individuare eventuali inadempienze nell'erogazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti cimiteriali. D) La lesione dell'immagine dell' Ente, se lesione c'è stata, è stata prodotta non dalla fantomatica presenza di una "discarica abusiva" (che abusiva non era) presso il cimitero, ma esclusivamente dal compimento di atti vandalici che, quale causa sopravvenuta da sola sufficiente alla produzione dellevento ed interruttiva del nesso eziologico, ha provocato il danneggiamento dei contenitori all'interno dei quali i rifiuti erano raccolti. Latto vandalico, che avrebbe potuto essere compiuto in qualsiasi momento, non ha avuto affatto un collegamento causale necessario con la presunta precondizione del mancato tempestivo smaltimento, l'unica precondizione per il compimento dellatto stesso essendo, infatti, la presenza, legittima o illegittima, di rifiuti presso il deposito, rispetto alla quale l'attività di smaltimento ha avuto una limitata incidenza, perché ha escluso la presenza dei rifiuti solo temporaneamente tra un ciclo e l'altro di "produzione" dei medesimi. E) Il danno allimmagine addebitato al M. non è stato oggetto né di alcuna prova, né di alcun principio di prova delle specifiche iniziative (e dei conseguenti oneri) assunte dallAmministrazione per il ripristino dellimmagine deteriorata. F) Non è riscontrabile nel comportamento del M. alcun profilo di colpa grave, essendosi egli sempre "puntualmente attivato per intervenire ogni qual volta la situazione dei rifiuti cimiteriali è stata a lui segnalata". Conclusivamente, il M. chiede: in tesi, che, in accoglimento del ricorso incidentale venga dichiarata inammissibile lazione di primo grado e, per l'effetto, sia annullata la impugnata sentenza; in ipotesi, che in riforma della detta sentenza, il medesimo venga assolto da tutte le domande contro di lui formulate e che venga respinto in ogni sua parte lappello principale proposto dalla Procura regionale. Con comparsa di risposta depositata il 5 marzo 2002, lavv. Pedetta, per conto di C. Walter, ha dedotto i seguenti motivi. A) Va confermata la posizione assunta dal primo giudice, nel senso dellesclusione della colpa grave dello stesso C., considerato che questi, al suo primo impiego (ad appena 26 anni) ed assunto con contratto di lavoro autonomo e precario della durata di 7 mesi, doveva limitarsi a predisporre la documentazione necessaria allapposizione del visto di congruità nelle fatture considerate, eseguendo gli ordini impartiti dal Responsabile dellUfficio. Ciò che il C. ha puntualmente fatto con l'ordinaria diligenza. Né certamente avrebbe potuto pretendersi che fosse lui, ultimo arrivato, sicuramente del tutto inconsapevole della situazione, a dover verificare che il servizio di smaltimento dei rifiuti cimiteriali fosse effettivamente svolto dalla ditta incaricata. B) Il C. , data la sua posizione, non poteva conoscere le specifiche situazioni (esistenza delle due discariche) né era in grado di contestare la sussistenza o meno dei fatti ipotizzati come causativi di danno erariale dal P.r., il quale né nellinvito a dedurre né nellatto di citazione si è minimamente curato di tener conto della suddetta obiettiva posizione, né delle deduzioni dello stesso C.. C) Dallesame delle otto fatture , su cui è stato apposto il visto di congruità emerge che esse hanno riguardato testualmente il pagamento alla Ge.se.nu. del canone per il servizio di nettezza urbana, vale a dire del servizio complessivo di trasporto e smaltimento dei rifiuti per lintero territorio comunale, canone che veniva mensilmente pagato, come è ovvio, anche prima dell'inizio della collaborazione professionale del C. col Comune di Bettona; pertanto non può essere imputata allo stesso C. la mancata vigilanza su una parte del tutto specifica (e limitata se non marginale) dell'attività complessiva di trasporto e smaltimento dei rifiuti ad essa affidata. D)Pur ammesso che nel caso del C. possa riscontrarsi una qualche parvenza di illegittimità, va rilevato che la Procura non fornisce a sostegno della propria tesi alcun elemento probatorio circa la sussistenza della colpa grave, quale evidente e marcata trasgressione degli obblighi di servizio. E)Inammissibile è anche laddebito del cosiddetto danno allimmagine ad un soggetto che si è trovato a svolgere un servizio, praticamente di passaggio ed in una posizione marginale, per lAmministrazione. F) Il riferimento alla liquidazione equitativa del danno ex artt. 1226 e 2056 c.c. deve poggiare su dati oggettivi, adeguatamente evidenziati e non può esaurirsi nella scelta puramente arbitraria dellinterprete. G) Inoltre, lavv. Pedetta intende riproporre (così come propone) in via di appello incidentale (a sua volta proponibile ex art. 343 c.p.c. con la comparsa di risposta) le eccezioni processuali sollevate in primo grado e cioè leccezione del difetto di giurisdizione della Corte dei conti, di irricevibilità dellatto di citazione per tardività, dato che il deposito da parte del P.R. di detto atto è avvenuto solo il 24 settembre 1999. H) In linea subordinata, si chiede lesercizio in misura consistente del potere riduttivo sino a praticamente annullare il risarcimento preteso. Conclusivamente, il C. chiede di: - respingere l'appello in quanto infondato, riconoscendo l'insussistenza di qualsiasi elemento di responsabilità a carico del medesimo e, comunque confermando la sentenza impugnata con riguardo alla sua assoluzione; - in alternativa, per l'ipotesi di mancata conferma in accoglimento dell'appello incidentale, dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti ovvero dichiarare irricevibile l'atto di citazione davanti alla Sezione giurisdizionale per l'Umbria e conseguentemente l'atto di appello; - in via del rutto subordinata ridurre adeguatamente l'addebito fino ad annullarlo. Con memoria difensiva depositata il 6 marzo 2002, il Sig. U. Tiziano - premesso che egli non dispose il blocco dei pagamenti in favore della Ge.se.nu. in quanto per effetto delle istruzioni impartite dall'Azienda USL n. 2 l'asporto dei rifiuti di cui al deposito temporaneo sito all'esterno del perimetro cimiteriale doveva essere effettuato ogni 3 mesi, o, in alternativa al raggiungimento della consistenza di 20 metri cubi (art.6 lett.m del D.L.vo n. 22 del 1997), mentre in realtà la consistenza di tali rifiuti è poi risultata corrispondente a Kg. 1,060 afferma che la condotta colposa attribuita allo stesso U., rilevante sotto il profilo del danno patrimoniale, non lo è per quanto concerne il danno allimmagine dellEnte comunale, tenuto conto delle responsabilità in materia di sanità ed igiene pubblica gravanti sul Sindaco e comprendenti anche gli adempimenti di polizia mortuaria. Peraltro non sussisterebbe danno allimmagine, atteso che dalla vicenda in esame non è scaturito a carico del Comune alcun pregiudizio economicamente apprezzabile. Invero il danno in questione è costruito pur sempre come danno di natura patrimoniale e, per ciò solo, è configurabile ogni qualvolta la lesione dell'immagine comporti conseguenze economicamente apprezzabili (anche future) per il ripristino del prestigio e l'onere della relativa prova incombe sulla parte attrice. Nella specie sono ormai decorsi molti anni dall'episodio in ordine al quale la cronaca locale ebbe ad interessarsi (29 agosto 1998). Nessun elemento probatorio è stato mai prodotto per dimostrare che, per effetto di tale vicenda, il Comune abbia dovuto impiegare risorse, anche minime, onde ripristinare la sua immagine agli occhi della cittadinanza, mentre risulta che lU., muovendosi nellambito delle sue competenze, ha costantemente informato lAmministrazione degli adempimenti necessari. Allodierna udienza, sia il P.G. che gli avv.ti Rampini, Pedetta e Gobbi hanno brevemente reiterato le considerazioni e le conclusioni scritte. Considerato in DIRITTO 1. - Va, pregiudizialmente, esaminata la riproposta (in via di appello incidentale dalla difesa C.) eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte, nel rilievo che il rapporto instaurato dal predetto con lAmministrazione sulla base della delibera di Giunta comunale n. 339 del 1996 e della successiva convenzione 8 ottobre 1996 era di diritto privato e di lavoro autonomo, configurandosi come una locatio operis ex art. 2222 c.c.. Leccezione non ha pregio. Al riguardo si richiamano le argomentazioni svolte, sul punto, nella sentenza di primo grado circa la sussistenza di un sicuro rapporto di servizio instauratosi tra lAmministrazione di Bettona ed il C., essendo stato questi inserito nellUfficio tecnico comunale per attendere, "sotto lalta sorveglianza del Dirigente dellufficio, geom. U." e secondo le regole proprie dellazione amministrativa, alle incombenze relative al rilascio del visto di congruità sulle fatture. Anche recentemente la Corte di Cassazione (cfr. SS.UU. 25 ottobre 1999 n. 744) ha ravvisato la competenza giurisdizionale di questa Corte, allorchè sia configurabile la responsabilità patrimoniale amministrativa di natura contrattuale, basata sullesistenza di un rapporto di servizio tra lautore del danno e lEnte danneggiato e sulla violazione dei doveri a quello inerenti. 2. Passando alleccezione (anchessa riproposta in questa sede) di irricevibilità (difesa C.) e di inammissibilità (difesa M.) dellatto di citazione fondata sul mancato rispetto da parte della Procura regionale del termine di 120 giorni (di cui allart. 5 comma 1 D.L. 15 novembre 1993, convertito in L. 14 gennaio 1994 n. 19, come sostituito dallart. 1 comma 3 bis D.L. 23 ottobre 1996 n. 543 convertito in L. 20 dicembre 1996 n. 639) per lemissione di detto atto a seguito dellinvito a dedurre, non potendosi applicare a quel termine la sospensione feriale prevista dallart. 1 della L. 7 ottobre 1969 n. 742 il Collegio la respinge, ritenendola anchessa infondata. Questi giudici sono a conoscenza che la giurisprudenza sullargomento non è uniforme e, nellambito della stessa, si inducono con ferma convinzione (tanto da non ritenere necessaria la proposizione alle Sezioni riunite della questione di massima sul punto, come prospettato in udienza dal P.G.) ad aderire a quella, tra laltro proveniente da Autorità giurisdizionali altamente qualificate, che ritiene applicabile anche al suddetto termine la disciplina della sospensione feriale. La Corte costituzionale (cfr. ordinanza n. 345 del 1998) ha, da ultimo, ribadito essere costante "laffermazione della stessa Corte (vedansi le sentenze n. 40 del 1985; n. 255 del 1987; n. 49 del 1990; n. 380 del 1992 e n. 268 del 1993) che, nella giurisprudenza relativa al processo civile, è divenuta dominante, agli effetti di cui allart. 1 della L. n. 742 del 1969, una nozione di termine processuale non limitata allambito del compimento degli atti successivi allintroduzione del processo, ma idonea invece a comprendere il ristretto termine iniziale entro il quale il processo deve essere introdotto, quando la proposizione della domanda costituisca lunico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso". La Corte di Cassazione (cfr. Sez. I, 3 luglio 1999 n. 6874) ha ribadito, in conformità con linsegnamento della Corte Costituzionale, che listituto della sospensione è applicabile anche ai termini di decadenza di carattere sostanziale a rilevanza processuale, allorché la possibilità di agire in giudizio costituisca lunico rimedio idoneo a far valere il diritto del titolare, non potendosi legittimamente circoscrivere lapplicazione del detto istituto ai soli casi di giudizio già iniziato. E non vè dubbio, ad avviso del Collegio, che il termine di 120 giorni, anche in mancanza di una specifica definizione legislativa, debba essere qualificato di decadenza, essendo esso stabilito con onere di perentoria osservanza per lesercizio del diritto di proposizione della domanda risarcitoria, pena la perdita del diritto stesso. Per la giurisprudenza di questa Corte, poi, ammissiva circa lapplicabilità dellistituto della sospensione ed attributiva al termine di 120 giorni della natura processuale e comunque di connessione con la litispendenza cfr. Sez III app. centrale 10 aprile 2001 n. 79; Sez. giur. app. Sic., 26 gennaio 1999 n. 21 e 6 novembre 2000 n. 146; Sez. giur. Lombardia, 14 aprile 1999 n. 436 e Sez. giur. Lazio, 22 giugno 1999 n. 682. Ritengono questi giudici che il termine di 120 giorni, stabilito a pena di decadenza per il promuovimento dellazione, pur se opera in un momento anteriore allinstaurazione del processo, produce però i suoi effetti nel processo stesso, essendo strettamente correlato e preordinato alla citazione, che è appunto latto introduttivo del giudizio. E listituto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale, nato dalla necessità di assicurare riposo agli avvocati e procuratori legali, non può non ritenersi estensivamente applicabile, considerata anche lattuale posizione di parità delle parti nel giudizio, al Requirente pubblico. Non sembra scalfire siffatta conclusione largomentazione dellavv. Mariani Marini, secondo cui il termine di 120 giorni è disciplinato in modo unitario dalla norma e cioè non solo agli effetti dellesercizio dellazione di responsabilità, ma anche a quelli dellarchiviazione. Invero larchiviazione si pone su un piano diverso ed anzi opposto dallazione, costituendo essa atto interno non avente natura processuale, proprio perché interviene per escludere il processo e quindi atto che rimane di esclusiva competenza del Procuratore regionale senza essere sottoposto al controllo del giudice. Ma, in questultimo caso, lapplicabilità dellistituto della sospensione dei termini rimane indifferente circa lesito cui si perviene, nel senso che dilaziona detto esito senza produrre però particolari conseguenze. 3. - Passando al merito, il Collegio affronta, in primo luogo, la sussistenza dellelemento oggettivo della responsabilità e cioè il danno. 3 a). - Sia il Procuratore regionale, attore ed appellante, che la Sezione umbra hanno ravvisato nella fattispecie due tipi di danno. Il primo è quello patrimoniale, derivante dalla spesa sostenuta dal Comune di Bettona in conseguenza del pagamento di fatture relative allattività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti cimiteriali a fronte di prestazioni non effettuate (almeno nella loro interezza) nel periodo luglio 1996 settembre 1998. Trattasi in particolare di prestazioni che erano contrattualmente a carico della Ge.se.nu S.p.a. e che questa però non pose in essere, tanto che il relativo inadempimento, riconosciuto da funzionario di detta Società (dott. Brizzi Sereno), fu stigmatizzato dal geom. U. in date 11 giugno 1996 e 22 luglio 1997 e, poi, dal Comune con lettera di diffida n. 8782 del 15 dicembre 1998 e, infine, cessò essendo sì intervenuto lunico prelievo di rifiuti, però solo a seguito dellordinanza sindacale n. 105 del 31 agosto 1998, quando ormai la vicenda era divenuta di pubblico dominio. Quanto alla misura del danno in questione il Requirente, poi seguito dai giudici umbri, lha determinata in via equitativa ai sensi dellart. 1226 Cod. civ., in £. 20.000.000, considerato che la fatturazione in termini complessivi delle diverse prestazioni contrattuali rendeva quanto mai difficoltoso procedere ad una scorporazione della sola attività di raccolta dei rifiuti cimiteriali. Il Collegio ritiene assecondabile il suddetto ragionamento ed equo il quantum stabilito, visto che esso corrisponde ad un importo pari allincirca ad una sola mensilità, rispetto al complessivo considerevole ammontare delle numerose fatture presentate, appunto ogni mese, nellarco di tempo considerato dalla Gesenu per il pagamento del canone per il servizio di nettezza urbana. 3 b) Laltro tipo di danno qui in esame è quello allimmagine consistente nel pregiudizio conseguente alla grave perdita di prestigio ed al grave detrimento della figura istituzionale e, in definitiva, della personalità pubblica della Istituzione cittadina. 3 c) Per quel che concerne le figure soggettive alle quali casualmente rapportare, in linea generale, il danno allimmagine, il Collegio rammenta che ciascuna pubblica Amministrazione od Ente è, al suo interno, un complesso organizzato, oltrechè di beni materiali e di mezzi, di persone fisiche assegnatarie di distinte competenze, le quali, avvalendosi di detti elementi, cooperano per la realizzazione dei fini istituzionali e quindi dellinteresse dellAmministrazione stessa. Il dovere delle singole persone di svolgere la loro attività in vista della suddetta realizzazione comporta per esse, nei rapporti interpersonali dufficio, un impegno di leale collaborazione e di reciproca correttezza, affinché il servizio reso allesterno venga svolto nel miglior modo possibile e sia tale da non arrecare discredito, né ledere o inficiare la reputazione e la credibilità dellEnte verso lesterno. Si soggiunge, quanto alla proiezione esterna di siffatta collaborazione interna, che i principi costituzionali che sanciscono il dovere di imparzialità e di buon andamento della P.A. esigono che gli amministratori, liberamente scelti dai cittadini nonchè i dirigenti ed i funzionari direttivi, pervenuti a tale livello a seguito di selezione, siano al servizio della comunità e godano della fiducia di questa, occorrendo insomma che si instauri e permanga un rapporto di collaborazione tra cittadini e pubblici dipendenti in vista del perseguimento, mediante gli strumenti della lealtà e della correttezza, di superiori interessi generali (cfr., in tal senso, sentenza di questa Sezione 4 luglio 2001 n. 237). Ne consegue che, una volta che le suddette lesioni si siano, invece, verificate con la violazione di quel fondamentale diritto della personalità pubblica che è il diritto allimmagine, non sembra esatto che si abbia riguardo, come nel presente giudizio hanno fatto i giudici di primo grado, unicamente allattività posta in essere dallorgano di vertice (nella specie, il Sindaco solo al quale, come responsabile del settore della sanità e delligiene pubblica sul territorio, la decisione impugnata ha ricollegato la produzione del danno immateriale), dovendo invece restare coinvolti tutti quei soggetti (amministratori e funzionari direttivi) preposti ad un dato servizio e che siano quindi rappresentativi, perché dotati di poteri incisivi ed impegnativi della volontà dellEnte verso lesterno, i quali, per effetto dellinadempimento dei rispettivi doveri di servizio, abbiano comunque avuto parte in causa e quindi abbiano concorso in misura efficiente e determinante alla lesione dellimmagine pubblica. Quanto ora detto è tanto più vero quanto più si ponga mente, come ricordato dallappellante, al fatto che, derivando il danno allimmagine proprio da comportamenti concreti e quindi gestori, non possono essere trascurate, sotto il profilo qui considerato, le condotte di coloro (dirigenti o funzionari) ai quali la recente normativa introdotta nellordinamento amministrativo a partire dal 1990 (vedansi la L. 8 giugno 1990 n. 142; il D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29 e la L. 15 marzo 1997 n. 59) ha attribuito, in applicazione del principio di separazione tra politica ed amministrazione, compiti e responsabilità di direzione e gestione delle Amministrazioni di competenza, rispetto alla distinta attività di indirizzo politico e di coordinamento amministrativo riservata invece agli organi di vertice. Pertanto, non può restare escluso dal rispondere per danno allimmagine il geom. U., nella sua qualità di Capo dellUfficio tecnico comunale, al quale la normativa attribuiva peculiari e rilevanti poteri nella cura e nel controllo della gestione dei rifiuti cimiteriali ed il quale, invece, è rimasto coinvolto nella disinvolta e superficiale gestione di tale servizio, avendo egli stesso riconosciuto che sin dallinizio del contratto del 1996 la Soc. Ge.se.nu. aveva omesso il periodico prelievo dei rifiuti. 3 d) - La giurisprudenza ha tentato in vario modo di delineare natura e contenuti del danno allimmagine. La Corte di Cassazione (SS.UU. 25 giugno 1997 n. 5668; 25 ottobre 1999 n. 744 e 4 aprile 2000 n. 98) ha individuato lautonoma configurabilità del detto pregiudizio indipendentemente dalla coesistenza di una diminuzione patrimoniale diretta, pur se tale pregiudizio è suscettibile di valutazione patrimoniale sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso. La giurisprudenza prevalente di questa Corte, alla quale il Collegio intende aderire, ha riconosciuto che ai fini della risarcibilità del danno allimmagine di un Ente pubblico, esso è autonomamente azionabile, poiché non è necessario che si sia verificato un danno patrimoniale (cfr. Sezioni riunite, 28 maggio 16/QM), essendo sufficiente la sussistenza del c.d. "danno evento" (e non anche del c.d. "danno conseguente") e quindi di un fatto intrinsecamente dannoso, in quanto confliggente con interessi primari protetti in modo immediato dallordinamento giuridico. In particolare questa Sezione (6 novembre 2000 n. 338) ha puntualizzato che il risarcimento del danno non patrimoniale subìto dallAmministrazione prescinde dalla prova di oggettivi esborsi già avvenuti per il ripristino del bene giuridico leso ed implica unicamente la suscettibilità astratta di una valutazione patrimoniale della lesione del bene giuridico protetto (prestigio ed immagine della personalità pubblica). 3 e) - Per quel che concerne la quantificazione del danno allimmagine, le Sezioni riunite di questa Corte (la n. 16/QM citata) hanno ritenuto ammissibile che essa sia rimessa al prudente apprezzamento del giudice (il quale, alluopo, potrà avvalersi del criterio equitativo ex art. 1226 Cod. civ.), ogni volta che il danno (non nellan bensì nel quantum) presenti carattere di incertezza, con la necessità peraltro che venga fornita unadeguata motivazione e cioè un congruo ragionamento del processo logico attraverso cui si sia pervenuti alla detta quantificazione. Ritiene il Collegio che non sia necessaria unanalitica dimostrazione dei costi sopportati o sopportabili per la reintegrazione del bene leso o comunque del criterio della suscettibilità del danno ad essere oggetto di valutazione economica, essendo sufficiente fornire anche un principio di prova (II Sez. centr. app., n. 338/2000 cit.) e ben potendo il giudizio equitativo del giudice fondarsi su circostanze ed elementi disparati, quali leco giornalistica data ai fatti e la loro risonanza nel contesto socio-ambientale; la specifica posizione e qualificazione del ruolo istituzionale rivestito dalle parti allinterno dellorganizzazione; la facilità e rapidità (o meno) dellassunzione di azioni od iniziative mirate a recuperare la credibilità e la reputazione dellEnte pubblico assunzione che invero si concretizza per lo più in una graduale ed assidua opera di miglioramento dei servizi alla collettività e di incremento dellefficienza dellorganizzazione - ecc.) Premesso quanto sopra, il Collegio tenuto conto del grado di diffusione giornalistica che effettivamente la vicenda ha avuto, specie con la rapidità e facile diffusione agevolate dalle piccole dimensioni del Comune di Bettona e degli altri elementi suddetti, nonché, in particolare, delle "implicazioni a livello emotivo legate al tema della morte ed al rispetto dei defunti", tema particolarmente sentito nella coscienza individuale ed in quella sociale della comunità, ritiene di quantificare il danno di cui trattasi nella definitiva somma di £. 12.000.000 (euro 6.197,48). 4 Passando ad esaminare ora le posizioni dei singoli soggetti interessati, viene anzitutto in rilievo quella di C. Walter, il quale, va detto subito, resta assolto dalladdebito di aver concorso a determinare il danno allimmagine. Le considerazioni svolte sopra al punto 3 c) e la posizione marginale e comunque non di rappresentatività allesterno assunta dal predetto lo esonerano dal rispondere della lesione prodotta allimmagine ed alla reputazione della civica Amministrazione. Diverso è il discorso per il danno patrimoniale. Il C. non si limitò, come dice il difensore, a "predisporre la documentazione necessaria allapposizione del visto di congruità nelle fatture, eseguendo gli ordini impartiti dal Responsabile dellufficio", ma, con inescusabile comportamento di alta negligenza, appose direttamente egli stesso il visto di regolare esecuzione su 8 fatture, rispetto alle quali, si è gia detto, è pacifico che le prestazioni contrattuali, di raccolta e trasporto dei rifiuti cimiteriali già "stoccati", non furono eseguite. Ora, le dichiarazioni fatte dal C. rientrano tra le attestazioni (di determinati atti o fatti) che siano venute a conoscenza dellattestante e che hanno giuridica rilevanza, essendo destinate a fare fede presso autorità o soggetti diversi dallorgano che ha formato latto. Risponde a criteri di logica e di corretta gestione amministrativa losservanza della regola, secondo la quale il soggetto che si accinge a pagare una prestazione deve essersi preventivamente accertato che quella prestazione fu effettivamente resa, pena lattestazione di un falso, con le relative conseguenze. E, nella specie, come ha ricordato in udienza il P.G., il C. era stato assunto proprio per smaltire larretrato formatosi sulle fatture da liquidare. Tanto precisato, il Collegio non può non considerare le numerose circostanze che a favore dello stesso C. militano per lapplicazione in larga misura del potere di riduzione delladdebito (giovane età, primo impiego, breve periodo di servizio, operatività sotto la sorveglianza dellU.), con la conseguenza che limporto a carico del medesimo resta determinato in £. 2.000.000, pari a euro 1032,91. 5 Lo stesso discorso da ultimo fatto, vale, ma con maggiore intensità e più gravose conseguenze, per U. Tiziano in relazione alla carica da lui rivestita di Capo dellUfficio tecnico comunale, appositamente incaricato di seguire (la) e vigilare sullesecuzione dei contratti con la Ge.se.nu S.p.a. inerenti il servizio comunale ed in relazione al fatto che anchegli appose il visto di regolare esecuzione delle prestazioni su numerose fatture. Peraltro lU. non ha impugnato la sentenza di primo grado in punto di condanna al danno patrimoniale, mentre il Procuratore regionale lha impugnata contestandone la ridotta misura (£. 2.000.000 rispetto alle 80.000.000 inizialmente richiesti). Il Collegio raccoglie siffatta contestazione, nella considerazione che la condanna si è effettivamente risolta in un addebito irrisorio di tipo simbolico e comunque sproporzionato rispetto al rapporto esistente tra lefficienza della condotta in concreto tenuta e lentità del danno quantificato e quindi del risarcimento dovuto. Ne consegue che al fine di consentire che laccoglimento della pretesa attorea non resti del tutto svuotata del profilo concretamente risarcitorio, si reputa congruo elevare la somma in condanna a £. 10.000.000 pari a euro 5.164, 45. 6 Per quel che concerne M. Mario - fermo restando che egli è esonerato da qualsiasi responsabilità in punto di danno patrimoniale, tenuto conto di quanto sopra detto al punto 3 c) circa le competenze dirigenziali per i concreti comportamenti di tipo gestorio, e, del resto, sia la sentenza impugnata che il Procuratore appellante si sono limitati a contestare al suddetto solo il danno allimmagine il Collegio conferma la fondatezza delladdebito di aver omesso lassunzione degli opportuni provvedimenti per lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali. In effetti il su nominato Sindaco e "responsabile della sanità e delligiene pubblica sul territorio" (ex art. 13 L. 23 dicembre 1978 n. 833 e art. 38 L. n. 142 del 1990) con particolare riferimento ai suoi adempimenti di polizia mortuaria (ex art. 51 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285) mantenne un comportamento inerte nonostante fosse sicuramente edotto e consapevole delle problematiche dei rifiuti cimiteriali, decidendosi però ad intervenire solamente il 31 agosto 1998 con le ordinanze nn. 105 e 106, quando la situazione era ormai esplosa perché venuta a conoscenza di tutti. Il Collegio non intende dar credito alla tesi difensiva esposta dal menzionato Sindaco, relativa alla dichiarata protrazione legittima del deposito dei rifiuti per effetto della successione nel tempo di varie normative recanti nuove classificazioni e nuovi termini di permanenza dei rifiuti cimiteriali. E ciò, intanto, perché tale tesi non riesce a superare lobiezione, ribadita allodierna udienza dal P.G. e non smentita dalle difese, secondo cui comunque è ravvisabile un "buco" (intervallo dai primi di giugno alla metà di novembre 1997) nella giacenza dei rifiuti, buco che non riceve alcuna copertura per effetto della mancata continuità dei termini, trimestrale ed annuale, rispettivamente introdotti dai DD.LL. vi 5 febbraio 1997 n. 22 e 8 novembre 1997 n. 389. Inoltre e soprattutto, va dato assorbente rilievo al fatto obiettivo che quei rifiuti rimasero depositati ininterrottamente per assai lungo periodo di tempo (dal 1996 al 1998), venendo in tal modo a costituire una discarica abusiva. La previsione normativa precedente al D.L.vo n. 22 del 1997 e poi i termini (trimestrale e quindi annuale) successivamente introdotti per lo smaltimento dei rifiuti vanno interpretati come indicazioni di scadenze massime per la giacenza entro le quali, improcrastinabilmente occorreva procedere alle operazioni di prelievo e trasporto. Infatti siffatte operazioni, essendo ritenute necessarie per la tutela di evidenti esigenze sanitarie e di igiene pubblica, avrebbero dovuto pertanto essere via via svolte con ogni sollecitudine senza che si dovessero obbligatoriamente attendere le scadenze previste. Si vuol dire, insomma, che la preoccupazione degli amministratori, più che tranquillizzata dal sopravvenire di leggi che secondo il loro opinamento avrebbero consentito di volta in volta una sorta di rimessione in termini, sarebbe dovuta invece essere sollecitata dal fatto obiettivo che i rifiuti comunque erano giacenti da lungo tempo, almeno fin dallaprile 1996, e quindi superiore anche al più ampio termine legislativamente introdotto. Resta altresì il fatto che, dopo che la vicenda divenne di pubblico dominio, il Sindaco M. si attivò immediatamente (con le citate ordinanze nn. 105 e 106 del 31 agosto 1998) ottenendo che larea fosse, subito e senza ostacoli di sorta, sgombrata dai rifiuti. Il Collegio, infine, non concorda con lassunto difensivo secondo cui latto vandalico si è posto, nella serie causale che ha condotto allevento danno, come causa sopravvenuta da sola sufficiente alla produzione dellevento stesso e quindi avente effetto interruttivo del nesso eziologico, atteso che tale atto, in realtà, ha costituito solo loccasione che ha portato allattenzione della popolazione la situazione di indebita prolungata giacenza dei rifiuti. Per quanto sin qui detto, il Collegio, richiamando le considerazioni sopra svolte al punto 5 in tema di addebito irrisorio, ritiene congruo determinare in £. 8.000.000 pari a euro 4.131,65, la somma che resta a carico del M.. Tutte le somme indicate in condanna, nella presente decisione, vanno maggiorate con rivalutazione monetaria ed interessi legali. Alla soccombenza segue la condanna alle spese dei due gradi del giudizio P.Q.M. La Corte dei Conti, Sezione Seconda giurisdizionale centrale, definitivamente pronunciando e disattesa ogni altra domanda, deduzione od eccezione: 1) RESPINGE gli appelli incidentali di M. Mario e di C. Walter; 2) ACCOGLIE parzialmente lappello principale del Procuratore regionale, annullando la sentenza n. 620/EL/2000 della Sezione Giurisdizionale regionale dell'Umbria del 22 novembre 2000 depositata il 28 dicembre 2000 e, per leffetto: a) DETERMINA il danno patrimoniale in complessivi euro 6.197,48 (seimilacentonovantasette/48) e lo ripartisce in euro 5.164,57 (cinquemilacentosessantaquattro/57) e in euro 1.032,91 (milletrentadue/91) che pone a carico rispettivamente di U. Tiziano e C. Walter ed in favore del Comune di Bettona; b) DETERMINA il danno allimmagine in complessive euro 6.197,48 e lo ripartisce in euro 4.131,65 (quattromilacentotrentuno/65) e in euro 2.065,83 (duemilasessantacinque/83) che pone a carico rispettivamente di M. Mario e U. Tiziano ed in favore del Comune di Bettona; c) CONDANNA tutti i nominativi sopra indicati al pagamento in favore del Comune della rivalutazione monetaria delle rispettive somme fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché degli interessi legali, da questultima data sino al soddisfo. c) CONDANNA tutti i nominativi sopra indicati al pagamento, in parti uguali in favore dellErario statale, delle spese dei due gradi del giudizio che, per quanto sin qui maturate, si liquidano in euro 1.693,34 (milleseicentonovantatre/34) Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 27 marzo 2002. LEstensore Il Presidente F.to Gabriele De Sanctis F.to Tommaso de Pascalis Depositata in Segreteria il 17 APR. 2002 Il Direttore della Segreteria F.to Mario Francioni\E[s |