CORTE DEI CONTI - II SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE - 15 MARZO 2000, n. 78/2000/A - Presidente ANDREUCCI- Estensore CASACCIA- Ministero del Tesoro (Avvocatura Generale Dello Stato) c. C. F. (avv. PETTINAO).

Materia Pensionistica - Indennità integrativa speciale - Insussistenza del divieto del cumulo della indennità integrativa speciale nel trattamento pensionistico coesistente con trattamento economico erogato da terzi a soggetti pensionati reimpiegatisi - indennità integrativa speciale come vero e proprio elemento della retribuzione - non esiste nell'ordinamento a seguito di pronunce di illegittimità costituzionale un principio che vieta il cumulo di più i.i.s..

L'indennità integrativa speciale costituendo un vero e proprio elemento della retribuzione e non semplicemente un assegno volto a far fronte a esigenze di sopravvivenza del lavoratore dipendente non ha le caratteristiche dell'accessorietà.

Non si rinviene nell'ordinamento alcuna norma destinata a fissare il divieto di percepire più indennità integrative speciali in ipotesi di cumulo di pensione con altra retribuzione, così come risulta dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale che, con le sentenze n. 566 del 1989 e 204 del 1992, ha espunto dall'ordinamento l'art. 99, V comma, del d.P.R. 1092 del 1973, l'art. 17 della legge 21.12.1978, n. 843 e l'art. 15 del D.L. n. 663 del 1979, perché illegittime nella parte in cui non determinano la misura della retribuzione oltre la quale non compete l'indennità integrativa speciale.

A fronte di un'efficacia vincolante delle precitate sentenze del giudice delle leggi, così come confermato anche dall'ordinanza n. 438 del 1998 della stessa Corte Costituzionale, ovvero dell’eliminazione del divieto di cumulo delle indennità integrative speciali e dell’attuale assenza di un limite legislativo a siffatto divieto di cumulo, sub specie iuris, la sentenza n. 1/2000/QM delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti non è applicabile.

(massima a cura di M. Perin)

SENTENZA

sull’appello iscritto al n. 312-IIC/APM del Registro di Segreteria proposto dal Ministero del Tesoro - D.P.T. di Cagliari avverso la sentenza n. 510/M/96 del 27/6-25/7/96 emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Sardegna.

Visti gli atti e i documenti di causa; uditi nella P.U. del 10 febbraio 2000 il Consigliere Relatore Mario CASACCIA, l’Avvocato dello Stato in rappresentanza e difesa del Ministero del Tesoro, nonché l’Avv. Andrea PETTINAO in rappresentanza e difesa del Sig. C. F..

 

FATTO

Con la sentenza impugnata la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Sardegna ha riconosciuto il diritto del Sig. F. C. a percepire l’indennità integrativa speciale sulla pensione militare tabellare in godimento, già negatagli dalla D.P.T. di Cagliari nella co4nsiderazione che lo stesso C. percepiva una retribuzione per il servizio prestato presso la Prefettura di Cagliari.

Avverso tale sentenza ha proposto appello il Ministero del Tesoro a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato il quale in rito chiedeva la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 e/o 337, comma 2 del c.p.c., stante che la questione di massima del cumulo delle due indennità integrative speciali sul trattamento pensionistico e su quello retributivo era stata deferita alle Sezioni Riunite di questa Corte con due distinte ordinanze.

Questa Sezione con ordinanza del 21/9/99 sospendeva il presente giudizio sino alla definizione mediante decisione sulla questione di massima da parte delle Sezioni Unite di questa Corte.

Con sentenza depositata il 2/1/2000 n. 1/2000/QM le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno risolto la precitata questione di massima nel senso che il divieto del cumulo tra le due indennità può essere superato, soltanto qualora sussista per l’interessato il parametro della nullatenenza. Questo parametro sarebbe poi da rapportare alla fruizione della pensione di reversibilità da parte degli orfani maggiorenni e dei collaterali inabili del pensionato statale deceduto. In altre parole il livello retributivo di modesto ammontare rende necessario adeguare il reddito con la fruizione di un assegno integrativo che tenga conto dell’incremento del costo della vita giustificando perciò il permanere del cumulo delle indennità; lì dove invece è superata la soglia della nullatenenza è ragionevole per la precitata decisione delle Sezioni Riunite la sospensione della indennità sulla pensione, ferma restando la percezione di quella sulla retribuzione.

L’Avvocatura Generale dello Stato con memoria depositata il 27/1/2000 ha insistito nelle conclusioni già rassegnate facendo in particolare riferimento alla sentenza n. 1/2000/QM delle Sezioni Riunite di questa Corte.

Nella pubblica udienza odierna è intervenuto l’Avvocato dello Stato che ha ripetuto le conclusioni scritte mentre di contro l’Avv. PETTINAO per il suo rappresentato ha insistito per la conferma della sentenza impugnata.

 

DIRITTO

L’art. 99, V comma del D.P.R. n. 1092 del 1973, l’art. 17 della Legge 21/12/78, n. 843 e l’art. 15 del D.L. 1979 n. 663 sono norme tutte espunte dall’ordinamento in virtù delle sentenze della Corte Costituzionale n. 566 del 13-22/12/1989 e 204 del 15-22/4/1992.

Tali sentenze, come è noto, hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale di siffatte norme sul profilo che la deminutio del trattamento pensionistico complessivo può essere compatibile con il principio di cui all’art. 36 della Costituzione solo se correlata ad una retribuzione della nuova attività lavorativa che ne giustifichi la misura. Conseguentemente, stante l’effetto ex tunc della dichiarazione di illegittimità costituzionale, è venuta meno la normativa dalla quale deriva il divieto di corresponsione dell’indennità integrativa speciale e ciò perché non è possibile, proprio per effetto di tali sentenze di tipo non additivo della Corte Costituzionale, introdurre limiti alla eliminazione del divieto del cumulo dell’indennità, in assenza di un intervento del legislatore. In altre parole la mancata fissazione di un limite da parte del legislatore non può consentire pronunce giurisdizionali o comunque atti amministrativi negativi del diritto al trattamento di pensione scevro dall’applicazione di un divieto di cumulo ormai cancellato dall’ordinamento giuridico; tant’è vero che la stessa Corte Costituzionale con ordinanza n. 438 del 14-23/12/98 ha, ancora una volta, ribadito che «.... il divieto di cumulo di due o più indennità integrative speciali deve però ritenersi venuto meno in forza delle sentenze n. 566 del 1989 e n 232 del 1992 di questa Corte le quali hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale del divieto generalizzato di cumulo dell’indennità in questione con altra indennità analoga e con la 13^ mensilità nella parte in cui le norme allora impugnate non fissavano un limite al di sotto del quale tale divieto non può essere operante….». Del resto, a questa conclusione devesi pervenire anche in considerazione del fatto che l’indennità integrativa speciale ha natura retributiva e non già quella di un mero assegno volto a sopperire per ragioni di solidarietà ad una accidentale esigenza di sopravvivenza del lavoratore.

Ne deriva che a fronte della efficacia vincolante delle precitate sentenze del giudice delle leggi, ovvero dell’eliminazione del divieto di cumulo delle indennità integrative speciali e dell’attuale assenza di un limite legislativo al siffatto divieto di cumulo, sub specie iuris, la sentenza n. 1/2000/QM delle Sezioni Riunite di questa Corte è cedevole e perciò non applicabile.

 

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, respinge l’appello proposto dall’Avvocatura Generale dello Stato e per l’effetto conferma la sentenza impugnata.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 10 febbraio 2000.

Depositata il 15 marzo 2000

Il direttore della segreteria omissis