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Sezioni Riunite della Corte dei conti Cerimonia per l'inaugurazione dellanno giudiziario 2002 Relazione del Procuratore Generale VINCENZO APICELLA sull'attività svolta dalla Corte dei conti nel 2001 1. - Presentazione. E
stato, di recente, autorevolmente affermato dalla più alta magistratura della Repubblica
che lanno appena trascorso è stato caratterizzato, nel mondo e nellItalia, da
due avvenimenti di diverso segno, ma ambedue eccezionali: quello, sconvolgente, della
sanguinosa incursione terroristica dell11 settembre e laltro, pieno invece di
prospettive e di speranze, dellintroduzione dellEURO in Europa. Mi
permetto di aggiungere, in questa sede di inaugurazione dellanno giudiziario 2002
della Corte dei conti, che luno e laltro di questi accadimenti, attraverso
molteplici ingranaggi di tipo sociale, economico, etico e politico, con tempi diversi e
per strade oggi non tutte prefigurabili o esattamente valutabili, sono destinati a
incidere sul modo di gestire la cosa pubblica in Italia e, di conseguenza, sul modo di
fare controllo e di fare giurisdizione contabile, funzioni, entrambe attribuite dalla
Costituzione e dalla legge al nostro Istituto. Non è
mio compito soffermarmi sul punto con considerazioni politiche, sociali o storiche. Ritengo
invece che appartenga alla ragione dessere di questo mio discorso avanzare
considerazioni sulle prospettive che, nella svolta epocale che stiamo vivendo, si aprono
alle funzioni della Corte dei conti, così come queste attualmente si configurano e
concretamente si realizzano e così come, su di esse, in futuro, lOrdinamento possa
essere in condizioni di contare per far fronte allincalzare dei tempi. 2. - Il
regime delle autonomie. Lanno
2001, accanto e indipendentemente dal cambiamento di direzione politica verificatosi a
seguito delle elezioni nazionali dello scorso maggio, ha segnato un accentuarsi della
tendenza alla diminuzione, in numero, in peso e in tipologia di interventi, dei compiti di
diretta gestione delle pubbliche risorse di pertinenza dello Stato. In tutta
evidenza, lOrdinamento, sotto la spinta di nuove realtà sociali ed economiche, nei
termini nei quali le forze politiche le interpretano, continua a muoversi verso un regime
federalista, le cui connotazioni oggi non sono ancora ben delineate nella ripartizione e
nelle articolazioni delle funzioni, e, ancor meno, in molti importanti particolari
strutturali e funzionali. Questo
moto di trasformazione, che non può non definirsi storico, ha trovato, nel
2001, una forte affermazione legislativa con la modifica del titolo V, parte II, della
Costituzione, operata con la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre scorso. Questa
riforma ha profondamente inciso sugli equilibri costituzionali dellOrdinamento, con
possibili, conseguenti ripercussioni anche sulle strutture e su alcune funzioni della
Corte dei conti. Al fine di valutare, in termini generali, la portata di tali effetti, il
Senato della Repubblica, attraverso uniniziativa della sua I Commissione permanente,
lodevolmente si è dato carico, sul declinare dellanno 2001, di svolgere
unindagine conoscitiva, che tra laltro si è articolata in
diverse audizioni, prima fra tutte quelle di alcuni presidenti emeriti della Corte
Costituzionale, tenutasi il 23 e 24 ottobre scorso.
A queste, per quanto riguarda il nostro Istituto, è seguita il 31 dello stesso
mese laudizione del Presidente della Corte dei conti e quella mia personale, quale
Procuratore generale presso la Corte stessa.
La parte di questa indagine conoscitiva che qui mi preme richiamare e sottolineare
è quella che attiene agli effetti di tale legge costituzionale sui controlli in generale
e sulla giurisdizione di responsabilità amministrativo-contabile.
Mi soffermerò innanzi tutto sul c.d. problema dei controlli. Esso
sorge poichè, a differenza di quanto previsto nel progetto ipotizzato dalla c.d.
Bicamerale, che disponeva espressamente la loro soppressione, la recente legge di riforma
costituzionale si limita ad abrogare quegli articoli del vecchio testo che li prevedeva. Quid iuris? - ci si è domandato e ci si domanda. Vi è chi
ha sostenuto che, travolta la copertura costituzionale, cadrebbero ugualmente, in via di
interpretazione, le leggi ordinarie che regolano i controlli. Altri hanno ravvisato il
formarsi di una lacuna della Costituzione, per cui logica giuridica vorrebbe che di
fatto la riforma rimetta alla legislazione ordinaria il compito di prevedere
eventuali altre forme di controllo. Altri ancora hanno affermato che, anche se
cadessero le attuali leggi ordinarie sul controllo, rimarrebbe tuttavia il potere dello
Stato a dare, con proprie leggi ordinarie, una nuova e diversa normativa ai controlli
stessi.
Ritengo che la soluzione della questione, in un senso o nellaltro, non sia
differibile e tanto meno eludibile, in quanto il regime dei controlli rappresenta una
pietra angolare del sistema di garanzia di una corretta amministrazione, sia
nellattuale regime costituzionale, che in un futuro, probabile assetto
dellOrdinamento in chiave federalista.
Più esplicitamente, sembra evidente che linterpretazione che verrà data
alla riforma costituzionale determinerà, sotto il non irrilevante aspetto del controllo
sulla gestione del denaro pubblico, il punto di equilibrio tra la funzione di centralità
nazionale dello Stato e i poteri di autonomia delle regioni e degli enti locali. Più
esplicitamente dirò: la questione può mettere in discussione la ripartizione del potere
legislativo tra organi centrali e organi periferici della Repubblica.
Lesegesi delle nuove norme non si presenta facile, ma in ogni caso
non potrà non partire dal non intaccato, e credo, oggi non modificabile, principio
fissato dallart. 5 della Costituzione, là dove si sancisce che la Repubblica,
una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che
dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i
metodi della sua legislazione alle esigenze dellautonomia e del decentramento. Sulla
base di tale principio si può, e si deve, ora interpretare lart. 117 della stessa
Carta fondamentale, così come è stato novellato, il cui criterio di ripartizione della
potestà legislativa ribalta il rapporto, così come era indicato nelle norme riformate,
tra competenza dello Stato, prima generale e ora specifica, e quella delle Regioni, prima
fissata per determinate materie e ora, invece, avente ad oggetto anche gli ambiti di
intervento non espressamente riservati allo Stato.
A questo punto, resta da dare risposta alla domanda a quale più generale materia
appartenga il sistema dei controlli sulle Regioni e se questo rientri nella potestà
esclusiva dello Stato o in quella concorrente dello Stato e delle Regioni, oppure in
quella generale, attribuita dallart. 117, novellato, alle sole Regioni.
Come ho detto, la materia del sistema dei controlli non è espressamente menzionata
nella nuova norma, che però, al comma 3, inserisce tra la legislazione
concorrente quella del coordinamento della finanza pubblica.
Orbene, il detto sistema dei controlli rientra nel concetto di
coordinamento o appartiene, ma ad altro titolo, alla più generale materia
della finanza pubblica? Questultima ipotesi appare la più corretta,
anche perché il controllo, di per sé, non ha alcuna finalità né alcun contenuto che
possano definirsi di coordinamento, ma, semmai, quelli di garanzia. E più esatto,
quindi, ritenere che la materia della finanza pubblica, anche per lampiezza del
concetto che esprime, si ponga a monte di quella più ristretta del
coordinamento e rientri, di conseguenza, nelle esclusive materie di competenza
dello Stato, così come possono desumersi dallart. 5 della Costituzione, nel punto
in cui si richiede allo Stato, e non ad altre strutture della Repubblica, di
adeguare i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze
dellautonomia e del decentramento.
Per quanto detto, si può concludere che, implicitamente, ma chiaramente, la
materia della finanza pubblica, e quindi quella dei controlli (di tutti i controlli
esterni), appartenga alla competenza dello Stato.
Il risultato dellanalisi, peraltro, non muta se si accetta la tesi che la
materia dei controlli sulle Regioni rientri nel concetto di coordinamento della
finanza pubblica e, pertanto, vada compresa tra le materie della legislazione
concorrente tra Stato e Regioni.
Al riguardo, infatti, soccorre la prescrizione contenuta nellultima
proposizione del 3° comma dellart. 117, che, nellattribuire alle Regioni la
potestà legislativa nelle materie della stessa legislazione concorrente, aggiunge una
norma che appare fondamentale e chiarificatrice, quella che riserva alla legislazione
dello Stato la determinazione dei principi fondamentali, quei principi che, in
quanto appunto tali, lo Stato è chiamato a dettare con propria legge generale.
Daltronde, una soluzione che attribuisca alle Regioni, anzi, in definitiva,
ad ogni singola Regione, il potere di legiferare in modo esclusivo e autonomo in materia
di controlli porterebbe inevitabilmente ad una proliferazione di modelli e di procedure
che creerebbero inammissibili difformità in tema di gestione delle pubbliche risorse,
difficoltà nellapplicazione del diritto comunitario, disparità di trattamento tra
cittadini delle diverse parti dItalia, minerebbe alla base lattuazione del
principio di solidarietà, e determinerebbe, persino, qualche impaccio alla circolazione
sullintero territorio nazionale dellattività imprenditoriale privata.
Per quanto detto, si può ragionevolmente sostenere che il sistema vigente dei
controlli, affidato ad organi imparziali, e quindi affidabili perchè neutrali, risponda a
criteri di fondamentale adeguatezza, sia sotto il profilo della corrispondenza al dettato
costituzionale, che sotto quello della funzionalità rispetto alle richieste finalità di
garanzia; ciò indipendentemente dalleventualità, che potrebbe anche atteggiarsi a
necessità, dellintroduzione di alcune rettifiche alle strutture e alle procedure,
alla luce anche dei principi introdotti dalla citata l.c. n. 3.
La Corte dei conti, infatti, come più volte affermato dalla Corte Costituzionale,
è un organo della Repubblica posto a servizio dello Stato-comunità, e non già dello
Stato apparato, con la finalità di ricoprire il ruolo complessivo di garante
imparziale dellequilibrio economico-finanziario del settore pubblico, e, in
particolare, della corretta gestione delle risorse collettive, sotto il profilo
dellefficacia, dellefficienza e delleconomicità (cfr. sentenze
della Corte Costituzionale n. 29 e n. 244 del 1995, n. 470 del 1997). Il riferimento al
settore pubblico, e non solo a quello statale, fatto più volte dal giudice
delle leggi, porta ad affermare che la Corte, così come è inserita
nellOrdinamento, per di più con connotazioni magistratuali, è lorgano
naturale della Repubblica cui può essere affidata la finalità di garantire il
coordinamento della finanza pubblica nazionale: così come Lei, Signor Presidente della
Corte, ha sottolineato nellaudizione dinanzi alla I Commissione del Senato
dellottobre scorso, e così come da me stesso sostenuto nel discorso di
inaugurazione dellanno giudiziario 2001.
In tal modo, la Corte dei conti, nel suo articolarsi strutturale e funzionale in
attività di controllo, di referto e giudiziale, anche e specialmente in forma decentrata,
lungi dallatteggiarsi come longa manus del potere centrale, è chiamata
a svolgere, ed è in condizioni di farlo in modo neutrale, un compito di raccordo e, in un
certo senso, di cerniera tra le autonomie territoriali e la potestà centrale legislativa
e politica del Parlamento nazionale.
In questa prospettiva e per la realizzazione di questo equilibrio, si colloca
lipotesi dellintegrazione della composizione delle Sezioni regionali di
controllo della Corte con magistrati di designazione regionale.
Né va ignorato che i controlli successivi sulla gestione delle pubbliche
amministrazioni, che la Corte dei conti è chiamata a esercitare ai sensi della legge n.
20 del 1994, hanno forma e sostanza di tipo chiaramente collaborativo; per il che la Corte
stessa, in quanto appunto organo della Repubblica, esercita un potere-dovere che non
rientra affatto nella logica di una contrapposizione tra Stato e Regioni, ma si connota
come un servizio volto verso la generale esigenza di contribuire ad assicurare una sana
amministrazione. Ciò nellinteresse di tutti e, in definitiva, anche delle Regioni.
Al riguardo, non hanno pregio i richiami ai sistemi vigenti in altri Stati europei,
i quali sistemi, peraltro, sono stati oggetto di osservazioni critiche in un recente
congresso dellEUROSAI (lorganizzazione europea delle Istituzioni superiori di
controllo).
Per concludere questa parte del mio discorso, non mi resta che richiamare,
completandolo e adattandolo alla luce di quanto è avvenuto nel frattempo in termini di
scelte politiche e di conseguenti leggi, il pensiero che ebbi ad esprimere già due anni
fa, in sede di inaugurazione dellanno giudiziario 2000. In quella occasione,
affermai che le allora istituende sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non
potevano che essere autonome, ma dovevano essere anche collegate ad un organo centrale
dellIstituto, cui demandare compiti di raccordo, di coordinamento e di indirizzo. * * *
Assai meno problematico è stato limpatto della riforma costituzionale dello
scorso anno sulla giurisdizione di responsabilità amministrativa e contabile, nonché su
quella pensionistica, della Corte dei conti.
Infatti, come da me evidenziato nella audizione dinanzi alla I^ Commissione del
Senato, di cui ho detto, lart. 117 ora novellato, alla lettera l), della
Costituzione riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la materia della
giurisdizione e delle norme processuali. Quindi, non è necessario prodursi in sforzi
ermeneutici per affermare che la copertura costituzionale della funzione giurisdizionale
della Corte dei conti è rimasta immutata nei termini in cui risulta affermata
dallart. 103, comma 2, della Carta fondamentale della Repubblica.
Del resto, la riforma data alla giurisdizione della Corte dei conti - come
ugualmente alla funzione di controllo ad essa affidata, dalle leggi n. 19 e 20 del 1994 e
n. 639 del 1996 - ha avuto la sua migliore attuazione proprio con listituzione
generalizzata in sede regionale degli uffici di procura e delle Sezioni giurisdizionali
decentrate dellIstituto, e, per altro verso, con la istituzione delle Sezioni
regionali di controllo. Laver portato, infatti, la giustizia, sia quella contabile
che quella pensionistica, ed anche il controllo, a più diretto contatto con il cittadino
e con le amministrazioni, ha avuto leffetto di dare un maggior grado di efficienza
e, direi, di civiltà giuridica ai giudizi e alle pronunce in genere della
Corte.
Questo risultato non potrà che ulteriormente rafforzarsi in un futuro federale
dellOrdinamento della Repubblica.
Piuttosto, bisognerà provvedere ad una riforma del vigente regolamento di
procedura, vecchio ormai di quasi settantanni, al fine di dare una maggiore
accelerazione al giudizio contabile e a quello pensionistico e di dare una più completa
attuazione alle recenti leggi sullequo giudizio e sulla ragionevole durata dei
processi.
Passo ora ad esporre gli aspetti salienti dellattività svolta,
nellanno 2001, dai diversi uffici e sezioni della Corte. 3. - Lattività di controllo, di referto e
consultiva della Corte dei conti nellanno 2001. Lattività
di controllo e di referto della Corte dei conti è stata assai intesa e si è svolta
silenziosamente in un contesto difficile e, per di più, in una situazione di evoluzione
normativa. In estrema sintesi, nel rinviare alle cifre specificative del carico di lavoro
svolto esposte nei quadri sinottici allegati al testo scritto di questo mio discorso,
ritengo di indicare gli aspetti giuridicamente e funzionalmente più significativi di tale
attività.
a) Le Sezioni Riunite in sede di controllo e di referto. Assai
qualificata è stata nel 2001, la loro attività, in materia di giudizio sui rendiconti
generali dello Stato e di alcune regioni e province, nelle relazioni sul costo del lavoro
pubblico e nelle relative certificazioni, in materia di referti speciali, nonché in
occasione di audizioni parlamentari e nella stesura delle relazioni sulla tipologia
delle coperture e delle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi pubblicate nei
vari quadrimestri. Queste
ultime relazioni dette ellitticamente quadrimestrali stanno assumendo, nel tempo,
unimportanza sempre maggiore, in quanto, entro i limiti ad esse assegnati,
rappresentano oggi uno dei pochi punti di riferimento per la tenuta degli equilibri di
bilancio e per il rispetto dellart. 81 della Costituzione. Questa funzione, a mio
avviso, dovrebbe essere affiancata da altra, da affidare ad un comitato tecnico ristretto,
formato da rappresentanti della stessa Corte dei conti, della Banca dItalia, della
Ragioneria generale dello Stato, dellISTAT, ed eventualmente di altri istituti, che,
con connotazioni di ufficialità, sia chiamato a dare, a scadenze ravvicinate
nellarco di ogni singolo esercizio, le cifre rappresentative dello stato
di evoluzione della gestione finanziaria pubblica. Ciò renderebbe in ogni momento
dellanno, più trasparente la gestione del bilancio ed eviterebbe linsorgere
di inutili discussioni. b) Lattività
della Sezione centrale di legittimità. Nellambito
dei compiti indicati dalla legge, vasta e variegata è stata lattività della
Sezione centrale di controllo di legittimità, le cui cifre sono anchesse riportate
in allegato al testo scritto del mio discorso. Non potendo dilungarmi nel dettaglio,
ritengo però opportuno segnalare che, nel 2001, sono stati effettuati controlli su ben
229 atti del Governo, tutti su materie di grande interesse giuridico e sociale. c) Lattività
della Sezione di controllo su gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Lattività
della Sezione controllo enti, nel 2001, ha mantenuto lalto livello di qualità e di
quantità espresso negli anni precedenti, e ciò è tanto più rimarchevole perché la sua
funzione ha per oggetto la gestione di organismi amministrativi di notevole importanza
operativa ed economica, la cui connotazione e la cui presenza nellOrdinamento sono
dotate di un forte tasso di autonomia: di qui la specialità e la delicatezza del tipo di
controllo da essa assicurato e i confini entro i quali si colloca la sua competenza. Sotto
questultimo profilo, assai rimarchevole è stata nellanno, la pronuncia resa
dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 139 del 9.5.2001, con la quale, a seguito di
conflitto di attribuzioni, è stato dichiarato non spettare al Governo il potere di
regolamentare, con il decreto legislativo n. 286 del 1996, emanato a seguito della
legge-delega n. 59 del 1997, la materia del controllo sugli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, che invece spetta alla Corte dei conti in forza dellart. 100 della
Costituzione e della legge n. 259 del 1958: pertanto è stata ripristinata la disciplina
di cui allart. 8 di questultima legge. d) Lattività
della Sezione Autonomie. La
Sezione autonomie, nata nel 2001 dalla trasformazione della Sezione enti locali, è forse
quella che, tra le sezioni della Corte insieme alla Sezione controllo enti, esercita la
funzione più avanzata per concezione e per funzioni, e ciò nella prospettiva di un
ulteriore allargamento dellambito del decentramento amministrativo e, anche e
specialmente in ordine agli assetti che nasceranno da una futura scelta federalista. La sua
attività, nel 2001, è stata imponente, sotto laspetto organizzativo e operativo,
ma lo è stato ancor di più nella costruzione di una filosofia, e quindi di una logica
giuridica, basata su una visione complessiva della verifica delle gestioni, visione che ha
la sua finalità fondamentale nellassistere, in posizione esterna, ma in forma
collaborativa e con finalità di coordinamento, le amministrazioni territoriali autonome. e) Attività
della Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali. Tra le
tante iniziative prese dalla Sezione di controllo per gli affari comunitari e
internazionali, spicca, lindagine sullattuale stato di adeguamento delle
amministrazioni italiane alle disposizioni dettate in materia dal Regolamento comunitario
n. 2064 del 1997 e ciò al fine di evitare gravi conseguenze, anche e specialmente per
lErario, nascenti dalla loro inosservanza che, a giugno del 2001, era ancora molto
rilevante. Al riguardo, è da auspicare un impegno particolare da parte delle
amministrazioni. 4. - Lattività giurisdizionale della Corte
dei conti nellanno 2001.
a) Il contenzioso di responsabilità. La
materia della responsabilità amministrativo-contabile e del relativo contenzioso è
fondamentalmente regolata dalle leggi n. 19 e 20 del 1994 e da quella n. 639 del 1996. Nei
miei precedenti discorsi di inaugurazione degli anni giudiziari 2000 e 2001, ho spiegato
come la riforma, introdotta con le predette leggi, abbia creato un sistema di giustizia
contabile che in sostanza risponde alle attuali esigenze di garanzia e ciò malgrado le
gravi carenze di copertura dellorganico di magistratura della Corte, copertura che
attualmente non raggiunge l80%.
Pur nellobbligo di estrema sintesi cui sono costretto, ritengo di dover
ricordare come, nel 2001, sia continuato il travaglio, ormai ultradecennale, della ricerca
dei giusti confini da attribuire alla giurisdizione di responsabilità della Corte dei
conti, a fronte di quella appartenente ad altri organi magistratuali.
Storicamente, il problema è insorto, in concreto, allorché, negli anni sessanta e
settanta del secolo ormai trascorso, lo Stato imboccò la strada di quella che è stata
poi definita lamministrazione pubblica per enti, di recente
ulteriormente evolutasi, a causa del c.d. processo di privatizzazione, in
amministrazione pubblica attraverso soggetti di natura privatistica. Il
fenomeno ha trovato, e trova, la sua ragione nellintento del legislatore di dare
maggiore snellezza ed economicità a determinati interventi dello Stato nelle funzioni e
nella gestione di servizi pubblici. Purtroppo, però, la scelta politica ha avuto la sua
lacuna, e la ha tuttora, nel vuoto che ne è derivato, non tanto nel settore dei
controlli, quanto nel regime della responsabilità di gestione, il cui accertamento
finisce per risultare affidato ad un generico
(anzi: inespresso), rinvio al concetto della responsabilità civile, evidentemente oggetto
possibile della giurisdizione attribuita alla magistratura ordinaria, che quasi mai
risulta essere stata, in concreto, attivata, anche in assenza di un organo del P.M. che
sia chiamato a promuoverne lazione.
Nei pochi minuti che qui posso dedicare a questo pur importantissimo tema, mi
interessa rilevare che, sia pure faticosamente, qualcosa sembra si stia movendo, nel senso
di una spinta per un maggior ambito da riservare alla giurisdizione della Corte dei conti.
In particolare, mi riferisco alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
n. 40 del 24 febbraio 2000, in cui si afferma, sia pure con riferimento alla materia degli
appalti, che ai fini del riparto della giurisdizione, il criterio discriminante si
trasferisce dal soggetto alloggetto, intendendo con questultimo termine la
materia controversa e la disciplina applicabile.
La pronuncia, in definitiva, mette laccento, in tema di ripartizione della
giurisdizione, sulla sostanza del rapporto e non solo, come si affermava in passato, sulla
natura del soggetto, pubblica o privata che sia. Per quanto riguarda la Corte dei conti,
questo generale concetto giuridico, così nuovo e così aderente allattuale realtà
amministrativa delle pubbliche amministrazioni, dovrebbe, per coerenza, far comprendere
nellambito della giurisdizione contabile tutte quelle responsabilità nascenti da un
rapporto connesso con la gestione di pubbliche risorse, per il perseguimento di generali
interessi. Corrisponde a questa linea di tendenza la giurisprudenza espressa dalla stessa
Suprema Corte in tema di frodi comunitarie, di cui dirò appresso. Un ulteriore, interessante passo in avanti può essere
considerato anche quello rappresentato dalla sentenza delle dette Sezioni Unite del 9
ottobre 2001, n. 12367, che ha affermato sussistere la giurisdizione della Corte dei conti
nei confronti di una società per azioni a totale partecipazione comunale, ciò in base al
principio secondo il quale chiunque maneggi denaro pubblico è da qualificarsi
agente contabile ed è tenuto, quindi, a rendere il conto giudiziale.
Peraltro, sul punto, una parola, che alla autorevolezza aggiunge il merito della
chiarezza, è stata detta dalla Corte Costituzionale con la recentissima sentenza n. 340
del 24 ottobre 2001, in cui testualmente si legge che la responsabilità
amministrativa non richiede necessariamente lesistenza di un rapporto di impiego o
la qualità di dipendente, ma il semplice inserimento nellorganizzazione della
Pubblica Amministrazione con lo svolgimento di funzioni proprie della stessa
Amministrazione. In sostanza, il Giudice delle leggi afferma il principio che ciò
che conta ai fini del riparto della giurisdizione è lo svolgimento di unattività
amministrativa pubblica, qualunque sia il titolo giuridico per cui questa venga
esercitata, e la struttura che lo ponga in essere, anche se questultimo ha natura
privata.
In definitiva, non credo sia irragionevole affermare che la giurisprudenza, come
risulta da più di un segnale, sembra aver già percepito lesigenza, comunemente
avvertita dalla pubblica opinione, che gli strumenti di garanzia, specie giurisdizionali,
ma anche quelli di controllo, debbano seguire funzionalmente la sempre più accentuata
tendenza centrifuga verso forme di gestione autonome o private delle strutture operative
dellazione amministrativa. Ciò per lirresistibile forza delle
cose, cioè per la necessità economica e politica di assicurare, superando
costruzioni dogmatiche non più attuali, una sostanziale difesa della gestione del denaro
pubblico. In altri termini, il nuovo modo, che poi non è tanto nuovo, di fare
amministrazione, giustamente teso verso la realizzazione dellefficienza, e
pure se affidato a strutture autonome e anche private, non deve risolversi in immunità e
in irresponsabilità, a danno in definitiva del cittadino contribuente.
Perciò, anche per rispondere alle aspettative dei cittadini che chiedono
trasparenza e certezza, non resta che aspettare una chiara e definitiva parola del
legislatore ordinario, che, con testo di portata generale, disciplini la materia,
regolando competenze e procedure.
Per ora, non si può non prendere atto del significativo segnale rappresentato
dalla legge n. 97 del 27 marzo 2001, che, ai fini di raccordo tra procedimenti penali,
disciplinari e di responsabilità, non fa distinzioni per quanto attiene appunto
allassoggettabilità alla giurisdizione di responsabilità, tra dipendenti di
amministrazioni pubbliche, istituzionali o locali, e quelli appartenenti ad enti e
società a prevalente partecipazione pubblica. * * * La misura quantitativa dellattività
concretamente svolta, nella materia, nel 2001, dagli organi di procura e dalle sezioni
giudicanti trova la sua rappresentazione nelle tabelle allegate al testo scritto di questo
mio discorso. I numeri esposti, se possono dare la misura della gran mole delle
istruttorie aperte, non possono peraltro rendere la spesso defaticante difficoltà del
lavoro che esse comportano e i problemi che suscitano. La tipologia delle istruttorie aperte e dei giudizi
introdotti, analogamente agli anni precedenti, evidenziano quanto siano vasti e
diversificati i settori dellazione amministrativa soggetti, in percentuale più
alta, al verificarsi di fenomeni di danno erariale. E qui preciso che continuano ad essere
denunziati sempre più numerosi casi di generico spreco di risorse. In particolare, sono
proporzionalmente alti gli interventi nelle materie contrattuale e fiscale, specie a
seguito di specifiche denunce dellAutorità per la vigilanza dei LL.PP., nelle
gestioni fuori bilancio, nella amministrazione del demanio e del patrimonio e in quella
del personale, nella gestione della sanità, nei diffusi fenomeni di risarcimento di danni
e di pagamento di somme non dovute, nelle fattispecie di danno allimmagine, nonché
in tema di frodi comunitarie. Ciò, quando necessario, in collaborazione con il giudice
penale, e sempre con il prezioso supporto della
Guardia di Finanza, dellArma dei Carabinieri, di cui mi piace ricordare che
questanno si compie il quarantennale dellistituzione del Gruppo interno alla
Corte, e della Polizia di Stato. Appunto in materia di frodi comunitarie,
sono lieto di dover comunicare che per la loro repressione la giurisdizione contabile ha
trovato un significativo riconoscimento nei casi in cui risulti indispensabile affiancare
alla risposta meramente penalistica le potenzialità offerte dal giudizio di
responsabilità amministrativa, in particolare per ciò che concerne il recupero degli
importi frodati, ancora largamente insufficiente, come emerge anche dalle rilevazione
effettuate in sede comunitaria. La Corte di Cassazione ha infatti affermato la
giurisdizione della Corte dei conti, sia con riferimento a società ed organismi privati
gestori di fondi comunitari, sia con riguardo alle persone fisiche, amministratori o
dirigenti di tali enti privati, che nellutilizzare direttamente ed in modo illecito
le risorse pubbliche erogate hanno dato luogo ad un rapporto di gestione contabile che
prescinde dallo schermo offerto dalla persona giuridica. Ciò conforta lazione delle Procure
regionali che, anche nel corso dellanno 2001, hanno proseguito nellattività
diretta alla repressione di tali fattispecie che riguardano le varie tipologie di fondi
per cui si auspica che di tale peculiare giurisdizione, non presente in tutti i paesi
dellUnione, sia tenuto conto, in sede di stipulazione di accordi specialmente per
quanto riguarda listituzione di un procuratore europeo antifrode. Anche in
attuazione della legge n. 260, del 1998, la Procura generale e quelle regionali della
Corte dei conti hanno iniziato una serrata e puntuale azione monitoraggio e di vigilanza
sullattività di recupero, di competenza delle Amministrazioni danneggiate, delle
somme oggetto di condanna da parte delle Sezioni giurisdizionali regionali e centrali di
appello, dovendo affrontare peraltro non indifferenti difficoltà, nascenti anche da
complicazioni procedurali che la legge predetta non sembra aver superato. * * * Ho
accennato alla collaborazione resa dallAutorità Giudiziaria allesercizio
dellazione requirente delle Procure regionali. Questa collaborazione si muove sempre
di più in un rapporto di reciprocità, ciò sia allorché i fatti oggetto di ipotesi di
reato vengano a coincidere, pur nella diversa prospettiva, con quelli di responsabilità
amministrativa per danno erariale, sia quando si abbia luna ipotesi e non anche
laltra, e viceversa. E proprio in questi casi che il collegamento tra Procure
della Repubblica e Procure regionali della Corte dei conti è chiamato a chiudere il
sistema di garanzia voluto dallOrdinamento, inteso come rispetto della legalità
sostanziale, ossia della volontà legittimamente affermata dal Parlamento e dagli altri
organi di sovranità popolare. Uno
strumento per un nuovo canale di collaborazione tra giurisdizione penale e giurisdizione
contabile è stato introdotto dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 e dalla già citata legge
n. 97 del 2001. Con la
prima, nellambito della disciplina dellerogazione dellequa riparazione
per danni subiti da cittadini per eccessiva durata dei processi, è prevista la denuncia
al Procuratore generale della Corte dei conti, per un eventuale avvio di giudizi di
responsabilità. Al
riguardo debbo annotare che il numero dei decreti finora già pervenuti (oltre 500) e la
circostanza che gli stessi continuino ad affluire quotidianamente al mio Ufficio in numero
sempre crescente, fa ritenere che lapplicazione della nuova legge, che ha
evidentemente richiamato la particolare attenzione degli interessati, comporterà un
rilevante sforzo (non solo organizzativo) per lesercizio sempre più rapido delle
funzioni giurisdizionali a tutti i livelli e presso ogni magistratura, oltre che un
consistente impegno per lufficio del Pubblico ministero contabile, senza che la
legge abbia previsto a tale scopo opportune misure di copertura finanziaria ed
amministrativa. Con la
seconda, in caso di condanna per delitti di pubblici ufficiali contro la P.A., la relativa
sentenza viene comunicata allo stesso Procuratore generale per accertamenti patrimoniali a
carico del condannato e al Procuratore regionale della Corte, competente per territorio,
per leventuale azione di responsabilità amministrativa. Posso
comunicare che gli uffici di procura della Corte hanno iniziato le procedure di loro
competenza per i casi segnalati. b)
La giurisdizione pensionistica Questa giurisdizione ha intensificato, nel
2001, lopera di smaltimento dellarretrato del contenzioso, che, come risulta
dal quadro allegato, è stato ridotto, in un anno, da 187.000 a 163.200 ricorsi giacenti,
con un decremento pari al 14,6%: ciò malgrado le già ricordate, gravi carenze di
organico oggi esistenti e tenendo conto dei ricorsi proposti nellanno. Continua,
pertanto, lopera di smaltimento di un arretrato che, in passato, aveva raggiunto
cifre imponenti. Tale opera però è destinata, come le altre
attività dellIstituto a scontare, in una certa misura, la già ricordata minore
copertura dellorganico del personale di magistratura e il ridimensionamento delle
disponibilità di bilancio, disposto dalla legge finanziaria per il 2002. Conclusione.
Allinizio di questo mio discorso ho messo in rilievo come lOrdinamento,
anche e specialmente quello costituzionale, da tempo si muova verso forme di federalismo,
nel segno di unevoluzione tesa a portare più vicino al cittadino i centri di
direzione politico-amministrativa e di gestione delle pubbliche risorse.
Ciò vuole la realtà delle cose e ciò va assecondato, ma ciò non esclude certo
la necessità che i valori e gli interessi più generali e più alti della Nazione siano
affidati, in quanto non divisibili, ad organi istituzionali centrali, primo fra tutti il
Parlamento.
Questa esigenza non derogabile, pena la disgregazione della Nazione e un regredire
di secoli del corso della Storia del popolo italiano, dovrà essere garantita: da una
Costituzione formale e materiale che, accanto a forme mirate di decentramento, contenga ed
esprima essenziali valori unitari; da un Parlamento che tali valori tuteli e regoli con
proprie funzioni; da un sistema di controlli che coordini la gestione della spesa pubblica
allargata; e, infine, da una giurisdizione ordinaria, amministrativa e contabile che sia
uguale, per regole e procedure, per tutto il territorio nazionale.
Solo in tal modo si realizzerà lequilibrio tra esigenze unitarie e funzioni
decentrate, quellequilibrio che giudico tuttaltro che impossibile da
realizzare, solo che sia da tutti voluto, con spirito concorde, senza irrazionali egoismi,
ma con onestà di intenti nel nome della Patria comune.
Signor Presidente, ho lonore di chiederLe di volere, in nome del Popolo
Italiano, dichiarare aperto lanno giudiziario della Corte dei conti per il 2002.
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