INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO

2001

 

1.     Prologo e presentazione dell’oggetto del discorso.

L’anno giudiziario della Corte dei conti appena trascorso è stato caratterizzato dalla nomina del nuovo Presidente, avvenuta, nella persona del prof. Francesco Staderini, nell’agosto scorso. A Lui rivolgo da questo banco un deferente e affettuoso saluto, lieto di poter ufficialmente testimoniare con quanta attenzione e con quanta prudenza Egli, in questi primi mesi di mandato, abbia iniziato a reggere un Istituto dai compiti articolati e complessi quale è il nostro, per di più in un difficile momento di trasformazione e di transizione.

Tale momento, in verità, non riguarda solo la Corte dei conti, ma tutto l'ordinamento nazionale, specie quello amministrativo e contabile.

         In questa congiuntura epocale si colloca e assume significato quello che può definirsi lo “stato” cioè il modo di essere e di operare dell’Istituto, all’inizio del primo anno del XXI secolo. Proprio su questo “stato”, dovrei soffermarmi, secondo una delle regole che reggono i discorsi di inaugurazione degli anni giudiziari delle magistrature superiori. Lo farò solo in parte, ed esclusivamente con riferimento a particolari aspetti del tema, ovvero in chiave di aggiornamento per il maturare successivo di eventi, perché, tale argomento è stato di recente compiutamente affrontato dallo stesso Presidente Staderini nel suo discorso di insediamento del 25 ottobre scorso. In esso, dopo aver ricordato come l’ultimo decennio abbia segnato le tappe di un vasto e per tanti versi rivoluzionario processo di riforma della pubblica amministrazione, ha sottolineato che la riforma della Corte dei conti, con le leggi del 1994 e del 1996, si è mossa, e ancora si sta muovendo, in “assoluta coerenza sistemica con questo disegno”.

2.     Evoluzione storica della funzione di controllo della Corte dei conti.

         Particolarmente modificato ne è risultato il sistema dei controlli, che i tempi e le nuove scelte di politica amministrativa avevano indicato come ormai chiaramente superato. Né la rigidità di certe strutture e di alcune procedure avevano consentito, attraverso uno sforzo di interpretazione evolutiva, anche sofferta, il formarsi di un compiuto “diritto vivente”, che, in modo soddisfacente, consentisse alla Corte di adeguare, nel rispetto della legge, il proprio modo di “fare controllo” al nuovo modo di “fare governo e amministrazione”: ciò nello spirito e per le finalità indicate dalla Costituzione e, ancor prima, imposte dalla necessità, che mi azzardo a chiamare “biologica”, prima che politica e giuridica, che le funzioni di amministrazione attiva siano vigilate, senza essere ostacolate o ritardate, da un sistema mirato e articolato di controlli.

         Ho detto “mirato e articolato”, in quanto il legislatore, nei suoi più recenti interventi, se ha rifiutato l’idea, da qualcuno ventilata, di una abolizione, più o meno generalizzata, del controllo giuridico, lo ha tuttavia “ripensato”, e quindi regolato, in tanti differenti modelli, concettualmente forgiati in relazione al tipo di azioni o gestioni amministrative da sottoporre  a verifica, alla loro entità economica, al rilievo giuridico o politico o anche amministrativo e sociale che esse rivestono, all’esigenza di maggiore o minore speditezza e, infine, al maggiore o minore margine di discrezionalità e di autonomia che la legge attribuisce agli organi titolari delle scelte operative.

         La recente riforma ha costruito, così, un quadro variegato, nel quale i controlli “interni” sono stati collocati accanto a quelli “esterni”, quelli sugli atti a quelli sulle gestioni, quelli in sede periferica a quelli in sede centrale, quelli di legittimità a quelli sulla efficienza.

3. Il nuovo regolamento dei controlli della Corte dei conti.

         Per quanto attiene al concreto esercizio delle funzioni della Corte, ciò ha comportato la necessità di rivedere le strutture su cui doveva poggiare il nuovo modo di atteggiarsi del controllo e il legislatore delegato, con l’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1999, ha affidato alla Corte appunto il compito di determinare “il numero, la composizione e la sede dei propri organi di controllo preventivo e successivo, e ciò “anche in deroga a previgenti disposizioni di legge”.

         Nel mio discorso di inaugurazione dell’anno giudiziario 2000, ho sottolineato, al riguardo, quanto, ad un tempo, fosse gratificante e impegnativa la fiducia che era stata riposta nella capacità di autoregolamentazione dell’Istituto e come il regolamento del nuovo impianto potesse servire, nell’interesse della Nazione, a chiarire e a rafforzare la posizione della Corte dei conti nell’Ordinamento: un’occasione storica, in definitiva.

         Orbene, l’assetto normativo di tale organizzazione, dopo serrati e approfonditi lavori di preparazione, è stato nell’anno appena trascorso approntato con l’approvazione del nuovo regolamento, avvenuta in data 16 giugno 2000, il cui testo è stato pubblicato nella G.U. del 6 luglio successivo, al quale è stata data concreta, particolare attuazione con l’istituzione delle nuove sezioni di controllo realizzata nello scorso mese di dicembre, entro i termini fissati dallo stesso regolamento.

         I mesi futuri diranno se ed in quale misura, il disegno organizzativo che è stato delineato, e, ugualmente, l’attuazione operativa che ne verrà data, corrisponderanno alle finalità volute. La Corte, anche giovandosi degli studi del Seminario permanente dei controlli operante nel proprio interno, non mancherà di farne un’attenta verifica, pronta ad utilizzare il carattere permanente di quella speciale forma di delega ricevuta per operare le eventuali rettifiche. E’ opinione non soltanto mia che, tra l’altro, si dovrà riconsiderare l’esigenza di ripristinare una struttura unitaria destinata all’esercizio del controllo preventivo sugli atti del Governo. Per altro verso, si dovrà poi verificare il corretto perseguimento della linea di tendenza del nostro Ordinamento, volta verso la realizzazione di quella forma di federalismo che i poteri politici vorranno disegnare. In definitiva, quando ciò avverrà, le strutture di controllo della Corte non dovranno risultare, e non risulteranno, impreparate.

4. Il controllo e le autonomie locali.

         Su questo tema ritengo di concedermi un’osservazione preliminare.

E’ certamente doveroso attuare il comando della Costituzione, là dove, all’art. 5, afferma che la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali e attua il più ampio decentramento amministrativo. Ma lo stesso articolo definisce la Repubblica “una e indivisibile”, per cui, a Costituzione invariata, non è possibile pensare che, in un assetto federativo, possano esistere organi di controllo concepiti e costruiti come monadi separate e assolutamente indipendenti. Essi, invece, non potranno non essere collegati ad un organo centrale, che non dovrà certo avere poteri di sindacato diretto, ma che, tuttavia, in ordine alle linee generali, dovrà esercitare funzioni di indirizzo, nonché di coordinamento, anche al fine di vigilare sul rispetto del c.d. patto di stabilità interna e sull’applicazione del principio di solidarietà interregionale. Tale organo centrale, in posizione neutrale, dovrà fungere specificatamente da organo di referto al Parlamento nazionale sullo stato dell’intera gestione della cosa pubblica.

Un sistema “a rete”, in definitiva, che, come quasi testualmente ho detto nel discorso di inaugurazione dello scorso anno, sia atto a realizzare due finalità inderogabili, quella di far sì che il Parlamento nazionale, nella sua posizione di centralità, sia sempre aggiornato sullo stato della gestione della cosa pubblica in tutte le sue articolazioni centrali e periferiche e l’altra di garantire gli impegni di equilibrio di bilancio e di stabilità assunti con l’Unione Europea.

Aggiungo che questa nuova struttura dei controlli demandati alla Corte è stata concepita in modo da assecondare l’opera di snellimento e di razionalizzazione dell’azione amministrativa, con ciò funzionalmente inserendosi nel sistema di regole dettate dalla legge n. 241 del 1990, dalle successive analoghe leggi, e dai connessi e conseguenti decreti legislativi, tutti volti a dare, appunto, efficienza e rapidità al governo della cosa pubblica. Il tutto in uno spirito volto alla massima collaborazione con le amministrazioni, specie quelle periferiche.

5. L’attività di controllo della Corte dei conti nell’anno 2000.

Da quanto detto possono anche desumersi le dimensioni dell’attività di controllo svolta dalla Corte dei conti, condotta con un organico rimasto invariato, e, per di più, incompleto, anche dopo l’espressa attribuzione della difficile e articolata funzione di verifica sui risultati della gestione delle amministrazioni centrali e periferiche, peraltro già compresa, in nuce, nell’art. 100, 2° comma della Costituzione. In particolare, la verifica sulle gestioni regionali, pur con le asperità nascenti dalla novità di questo tipo ex post di “fare controllo”, appare realizzare un modello di particolare delicatezza e di grande modernità, specialmente perché basato su un duplice rapporto, il primo con finalità di garanzia a favore specialmente dei consigli regionali (c.d. “controllo giudizio”), il secondo, come già detto, di collaborazione con le amministrazioni, cioè con le giunte, (c.d. “controllo misura”). Fuor di luogo, pertanto, sarebbe ogni sospetto di pretesa sopraordinazione o di centralismo, in quanto tale controllo di gestione assume spiccatamente le forme di un servizio: così come, del resto indicato dalla sentenza n. 29 del 1995 della Corte Costituzionale e così come realizzato nell’anno 2000 con risultati generalmente molto promettenti.

Sempre incisiva, specie per quanto riguarda gli atti del Governo, è stata l’attività del controllo preventivo di legittimità, che da una recente norma di legge (art. 27 della legge n. 340 del 24 novembre 2000) ha ricevuto un implicito riconoscimento di validità, pur con una ulteriore restrizione dell’ambito di esercizio e dei tempi utili per svolgerla. In particolare, per quanto attiene il riferimento all’art. 81 della Costituzione per l’accesso a questioni di costituzionalità, data la delicatezza della questione, potranno rivelarsi indispensabili pronunce in sede giurisprudenziale.

La “Sezione enti locali” ha svolto, nell’anno, un intenso e lodevole lavoro, istituzionalmente teso anch’esso a finalità collaborative, ancora una volta risultate preziose, in ordine all’andamento delle gestioni di tali enti. Con il nuovo, già ricordato regolamento dei controlli, ad essa è stata data la denominazione di “Sezione delle autonomie”, con l’attribuzione del nuovo, importante, e da me già ricordato, compito di raccordo con le Sezioni regionali e di referto al Parlamento sull’andamento generale della finanza regionale e locale.

L’attività della Sezione di controllo sugli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria è stata caratterizzata, nell’anno 2000, dall’ordinanza del 4 febbraio, con la quale è stato proposto dinanzi alla Corte Costituzionale conflitto di attribuzione in ordine al 1° comma dell’art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, di abrogazione dell’articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

         La questione proposta è di grande interesse, e non solo per il nostro Istituto, in quanto attiene alle funzioni della Corte poste a garanzia della gestione del denaro pubblico, anche quando questa gestione avvenga all’interno di enti diversi dallo Stato, così come, del resto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 466 del 1993, ha riconosciuto per le società per azioni con prevalente partecipazione dello Stato, entro i limiti dell’art. 12 della citata legge n. 259.

Qualche breve cenno ritengo doveroso riservare, per la modernità e le prospettive future della funzione esercitata, all’attività svolta dalla Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali, cui è stato affidato il delicato compito di riferire al Parlamento sull’utilizzo da parte delle amministrazioni dei fondi comunitari, anche coordinando a tal fine le attività svolte, nel settore, da strutture centrali e periferiche della Corte.

Il tempo ristretto mi costringe a poche telegrafiche note. Dirò solo che, nel corso dell’anno 2000, la Sezione ha segnalato molti casi di irregolarità nella liquidazione di alcuni fondi, mentre è risultato diffuso in Italia, come del resto negli altri paesi dell’Europa, il fenomeno delle frodi da parte di terzi, su cui questa Procura generale e le Procure regionali stanno indagando. Infine, tengo a sottolineare la validità della cooperazione tra istituzioni nazionali di controllo e Corte dei conti europea, in quello spirito di reciproca fiducia e, quindi, di sinergia, al quale è impegnata fattivamente la Corte dei conti.

6. Contenzioso di responsabilità.

                L’attuazione dei principi di garanzia nella gestione della cosa pubblica, oltre che ad essere fondata su un disegno mirato di controlli, per altro verso (e separatamente, così come sancito dalla citata sentenza n. 29 della Corte Costituzionale), passa anche attraverso un sistema di giustizia contabile che sia pure esso, ad un tempo, moderno ed efficiente; sia cioè tale da non costituire remora alle Amministrazioni e motivo di ansia, talvolta penalizzante in termini di rendimento, per gli amministratori e per i funzionari, ma ugualmente risulti idoneo ad esercitare la funzione di garanzia contenziosa sui comportamenti che interessino la spendita del denaro pubblico e la buona gestione del patrimonio dello Stato e di quello degli enti. Deve avere, perciò, anche e prioritariamente, una funzione preventiva. Deve cioè costituire un sistema di protezione, non opprimente, ma rigoroso, che induca i funzionari pubblici alla necessaria massima attenzione nell’esercizio delle loro funzioni, tale, tra l’altro, da rendere difficile l’inserimento di indebiti interessi esterni nelle maglie delle procedure amministrative.

         Comunque, né potrebbe essere altrimenti, resta inderogabile il principio di civiltà giuridica secondo cui ogni soggetto che abbia maneggio di denaro o valori di pertinenza pubblica debba rendere il conto.

         Il Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Roma, nel discorso di inaugurazione del presente anno giudiziario, ha affrontato il tema della c.d. “malamministrazione” e ha auspicato che, contro di essa, il cittadino non debba richiedere l’anomala supplenza della giustizia penale.

         Questa proposizione mi trova assolutamente consenziente, anche per l’espresso richiamo alle funzioni della Corte dei conti. In effetti, controllo, giurisdizione contabile e giustizia penale, ciascuno nel proprio ambito di competenza, in diversi momenti e con distinti angoli di incidenza, integrandosi l’una con l’altra, costituiscono un sistema di garanzia a tutela della regolarità delle gestioni pubbliche. E’ fisiologico, quindi, e anche lodevole, che ciascuno delle dette tre funzioni, reciprocamente, possa essere chiamata a fungere da organo di “supplenza” delle altre.

         Ciò è evidentemente “anomalo” e deve perciò costituire un fenomeno provvisorio. Di qui la necessità che, per quanto riguarda la Corte dei conti, le funzioni di controllo e di giurisdizione contabile vengano non solo saldamente mantenute, ma anche perfezionate e calibrate.

         In ordine a quanto detto, mi sento di poter affermare che la riforma della giurisdizione di responsabilità, introdotta con le leggi n. 19 e n. 20 del 1994 e n. 639 del 1996, ha accolto ampiamente molte istanze delle Amministrazioni che richiedevano un regime che desse loro più tranquillità nell’esercizio dei compiti di gestione. Ciò è avvenuto, oltre che con il mantenimento del c.d. “potere riduttivo”, con l’alzamento al livello di colpa grave della valutazione dei comportamenti perseguibili per danno erariale; con la riduzione a cinque anni del termine di prescrizione dell’azione pubblica di risarcimento; con l’introduzione del preventivo invito a dedurre del presunto responsabile; con l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali e della valutazione dell’eventuale, contemporaneo e correlato, vantaggio derivato all’Amministrazione; con la personalizzazione della responsabilità e la ripartizione del danno tra i vari responsabili; con l’eliminazione, salvo in caso di dolo, del vincolo di solidarietà passiva; con l’esclusione della convenibilità in giudizio degli eredi, tranne nei casi di illecito arricchimento del cuius e di conseguente indebito arricchimento degli stessi chiamati alla successione; infine con l’introduzione di un regime di termini per l’esercizio dell’azione più ristretto e, quindi, più garantistico.

         Ce n’è abbastanza per affermare che lo spazio riservato alla giurisdizione di responsabilità non può essere ulteriormente ristretto, pena un sostanziale, pericoloso scadimento del livello di garanzia.

         A ciò va aggiunta l’applicazione al giudizio contabile dei principi del c.d. “giusto processo”, introdotto dalla legge cost. 23 novembre 1999, n. 2, che ha modificato l’art. 111 della Costituzione.

         Questa riforma costituzionale non può non riguardare l’interpretazione e l’attuazione delle regole che presiedono all’attività istruttoria e requirente degli organi rappresentanti il P.M. dinanzi alla Corte, nonché quelle altre che reggono il dibattito davanti alle Sezioni giudicanti. Ciò malgrado che molte di tali regole, siano state da sempre, di fatto, applicate dalla Corte, usando i dovuti riguardi al diritto di difesa dei convenuti in giudizio e dei ricorrenti.

         In estrema sintesi, dirò che, per quanto concerne la propria figura e le proprie funzioni, il P.M. contabile, con la riforma dell’art. 111 della Costituzione, è venuto ad assumere sempre più quella posizione processuale di “parte imparziale” identificata da un’antica dottrina processualista e che ben rende l’immagine delle funzioni ad esso oggi demandate. Ciò, però, ha comportato un aggravio di lavoro e un certo rallentamento dei tempi tecnici richiesti dalle istruttorie, l’uno e l’altro dovuti anche allo scrupolo di rispettare sino in fondo lo spirito del nuovo, più rigoroso principio costituzionale.

         Per una maggiore speditezza dei giudizi, tuttavia, appare assai urgente la riforma del vigente regolamento di procedura, vecchio ormai di quasi settant’anni.

         Le cifre che esprimono in termini quantitativi l’attività della giurisdizione di conto e di responsabilità nell’anno 2000 trovano la loro espressione nelle tabelle allegate al testo scritto di questo mio discorso. La tipologia delle istruttorie aperte e dei giudizi introdotti, analogamente agli anni precedenti, evidenziano i settori dell’azione amministrativa soggetti, in percentuale più alta, al verificarsi di fenomeni di danno erariale e di più diffuso spreco.

         Così, quando necessario in collaborazione con il giudice penale, e sempre con il prezioso supporto dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato, sono proporzionalmente alti gli interventi nelle materia contrattuale e fiscale, specie a seguito di denunce, rispettivamente, dell’Autorità per la vigilanza dei LL.PP. e del SECIT, nelle gestioni fuori bilancio (un esempio è quello del giudizio aperto per la gestione della Missione Arcobaleno), nella amministrazione del demanio e del patrimonio e in quella del personale, nella gestione della sanità, nei diffusi fenomeni di risarcimento di danni e di pagamento di somme non dovute, nelle fattispecie di danno all’immagine, nonché in tema di frodi comunitarie, per la repressione delle quali risulterà assai utile l’istituzione e il rapido insediamento di un P.M. europeo.

         Una materia nuova, infine, è stata interessata dalle istruttorie delle Procure, ed è quella del danno che può derivare all’erario dalla gestione dei beni confiscati alle organizzazioni malavitose. Al riguardo, appare necessario mantenere e potenziare l’ufficio di un commissario straordinario.

7. Giurisdizione pensionistica.

         La giurisdizione pensionistica della Corte ha intensificato, nel 2000, l’opera di smaltimento dell’arretrato del contenzioso, che, come risulta dal quadro allegato, è stato ridotto, con il fattivo ausilio degli organi pubblici di consulenza medica, da 225.869 circa a 187.017 circa ricorsi giacenti, con un decremento pari al 20,8%: ciò malgrado le già ricordate, gravi carenze di organico oggi esistenti e tenendo conto dei ricorsi proposti nell’anno. Le procedure sono state interessate da due novità legislative: la prima, quella già accennata, delle nuove regole sul c.d. “giusto processo”, la seconda, rappresentata dall’istituzione del “giudice unico”, prevista insieme ad altre norme dall’art. 5 della recente legge 21 luglio 2000 n. 205. Tutto ciò ha imposto alla Corte un nuovo maggiore impegno, specie sotto l’aspetto organizzativo. Ho motivo però, di ritenere che i risultati che ne conseguiranno avvicineranno il giorno in cui, nella materia, il numero dei ricorsi in attesa di giudizio si collocherà a livelli fisiologici, venendo così incontro alla richiesta di giustizia di una fascia non indifferente di cittadini e tale comunque da evitare il pericolo di condanne dell’Unione Europea all’Italia.

8. Brevi osservazioni generali sullo stato della legislazione vigente.

         L’attività delle pubbliche amministrazioni, ma anche quella dei controlli e ancor di più direi, l’esercizio della giurisdizione - di tutte le giurisdizioni, non solo di quella appartenente alla Corte dei conti - è resa più faticosa, più lenta e più difficile, ed anche esposta a errori e dubbi che non giovano alla certezza del diritto, dallo stragrande numero delle norme di legge e comunque aventi forza di legge, ed anche di regolamenti, che, spesso accavallandosi e talvolta contraddicendosi, costituiscono oggi il tessuto normativo del nostro ordinamento.

Mi viene spontaneo ricordare che il Montesquieu ammoniva che “le leggi inutili indeboliscono quelle necessarie”, e che, prima di lui, il Guicciardini, di fronte ad una consimile congerie di norme, già allora esistente, giudicava il lavoro dei giuristi “più una fatica di facchini che di dotti”. Oggi, direi, di “certosini”.

Qualcuno ha azzardato delle cifre che non ripeterò, preferendo annotare, in positivo, gli sforzi compiuti dal Governo, anche attraverso l’apposito Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, e dal Comitato per la legislazione operante presso la Camera dei deputati per disboscare questa che è definita una giungla normativa. Mi riferisco, in particolare, ai lavori in corso per la preparazione di testi unici, quali quelli sull’edilizia e sul pubblico impiego. Questo intento va ancora, ulteriormente, più energicamente e più rapidamente perseguito, pur nella comune consapevolezza che ci si troverà di fronte un itinerario lungo e difficile da percorrere. Al riguardo, non si può non condividere quanto denunciato dal recente rapporto del dipartimento per le riforme istituzionali, specialmente là dove si lamenta che la legge parlamentare appare sempre meno distinguersi dalle altre fonti di diritto e che in essa si è costretti spesso a cogliere la non apprezzabile tendenza ad esprimere regole troppo specifiche, e anche di semplice dettaglio: esattamente come il Muratori riscontrava, anch’esso lamentandosi, nelle leggi del suo tempo. Né ci si può dissociare da quanto osservato dallo stesso rapporto in ordine all’eccessivo ricorso allo strumento dei decreti-legge e dei decreti legislativi. Si impone, pertanto, un ritorno all’osservanza dei rigorosi principi che reggono il “modo di fare buona legislazione”.

E’ fin troppo banale osservare che ciò appare necessario, al fine di evitare, in generale, il pericolo di un declino della nostra civiltà giuridica e, in particolare, l'affievolirsi della funzionalità e della stessa ragione d’essere dello Stato.

9. Incidenza del costo dell’attività della Corte dei conti sul bilancio dello Stato.

         Mi appare doverosa, infine, una breve annotazione contabilistica sul “costo economico” della Corte dei conti, ossia sulla sua incidenza sul bilancio dello Stato; ciò per rispondere a qualche ricorrente, quanto disinformata affermazione circa un preteso, troppo gravoso peso economico dell’Istituto, in rapporto alla sua utilità. Debbo premettere che va respinto questo modo aziendale e mercantile, e quindi improprio, di “pesare” la funzionalità degli organi dello Stato, che vanno invece tutti valutati in rapporto a ben altri parametri, che poi sono quelli atti a misurare la loro idoneità al conseguimento dei risultati voluti.

         Tuttavia, ho l’obbligo di precisare che calcoli accurati attestano come la Corte dei conti, in tutte le sue funzioni di controllo, di referto, giurisdizionali e amministrative, centrali e periferiche, incida per 449 miliardi circa, cioè solo per lo 0,058% del totale delle spese correnti dello Stato e per l’8,3% del totale delle analoghe spese stanziate per l’amministrazione della giustizia italiana. A parte l’effetto deterrente e garantistico, economicamente non calcolabile, delle funzioni esercitate, di cui ho già detto, una aliquota non indifferente, poi, di tale incidenza (circa il 50-60%) viene coperta dalle entrate per bolli e tasse varie, (quelle che dal 1° luglio prossimo si chiameranno “contributo unificato di iscrizione a ruolo della cause”), e dal recupero di somme oggetto di sentenze di condanna (circa 181 miliardi e 673 milioni). Dal costo va inoltre detratto l’importo globale delle ritenute erariali cui sono soggette le retribuzioni del personale per IRPEF e per IRAP, pari a quasi 100 miliardi.

         Questo “costo”, che nel tempo percentualmente tende a ridursi, e che forse è destinato ad annullarsi, è reso possibile anche dalle attuali ristrette dimensioni degli organici della Corte, che non solo non sono stati incrementati dopo l’assunzione dei nuovi compiti derivati dal decentramento e dall’introduzione delle sezioni regionali, giurisdizionali e di controllo, ma che, in più, alla data del 30.11.2000, risultano non coperti per il 24%.

10. Conclusione

         Il sorprendente fenomeno di accelerazione epocale che il mondo ha vissuto nell’ultimo decennio, e che ancora non si è esaurito, ha dato attualità in Italia ad antichi, sopiti fermenti, nati da pregresse, remote esperienze locali e accentuati da una distribuzione più decentrata, ma certamente meno equilibrata nel territorio, dell’economia. A questo fenomeno logicamente sono conseguite, tra l’altro, istanze di autonomia e di autogestione. Ciò ha portato, quindi, ad un affievolimento di molti aspetti centralistici del nostro assetto costituzionale, che solo in parte si è potuto correggere, anche qui, attraverso il formarsi di un “diritto vivente” e mediante l’introduzione di leggi ordinarie di prevalente contenuto amministrativo.

         Non vi è dubbio che la stragrande maggioranza delle forze politiche, e anche le convinzioni correnti del popolo, guardino oggi ad una riforma costituzionale che dia una soluzione federalista alla crisi di evoluzione storica che i tempi impongono, peraltro in un complesso e difficile quadro di integrazione europea. Ci si muove verso una soluzione politica, economica e sociale in cui si compenetrino e si combinino le istituzioni locali e regionali, quella nazionale e le strutture europee. Nessuna di queste realtà potrà essere sacrificata, pena il frantumarsi del complesso mosaico che costituisce quel modello europeo del mondo occidentale che, forse, è già di oggi, ma certamente sarà di domani.

         Nel momento che viviamo, di tali realtà, due sembrano attraversare una fase particolarmente delicata, quella europea, per le difficoltà di integrazione che presenta, e quello dello Stato, perché esposta a significativi smantellamenti, che, nelle intenzioni di molti, sembrano andare ben oltre i limiti della convenienza politica e della tradizione storica italiana. E’ opinione generale che molto della vigente costituzione potrà, e dovrà, essere aggiornato. Non potranno cadere però alcuni fondamentali principi costituzionali, uno dei quali ho già richiamato, quello che sancisce essere la Repubblica una e indivisibile. E’ un principio, questo, che, nato nella Costituzione della 1^ Repubblica Francese, costituisce il cardine del concetto di Nazionalità, di quella Nazionalità che compendiandosi in Italia, come negli altri paesi europei, nel nome di Patria, non può essere messa in discussione, non solo perché risponde a ragioni storiche e di affinità etnica, geografica e linguistica, ma ugualmente perché solo attraverso essa molte finalità materiali dell’uomo moderno, in quanto cittadino, possono essere conseguite, anche e specialmente quelle connesse a esigenze pratiche di difesa e di affermazione nelle competizioni internazionali.

         In questo quadro, la Corte dei conti, così come oggi è articolata nei suoi compiti e nelle sue strutture decentrate, sente di poter svolgere, attraverso il controllo, il referto e la giurisdizione, la funzione di strumento di raccordo nell’ambito del coordinamento della gestione della finanza pubblica tra le quattro realtà di cui ho parlato, e ciò nell’esercizio di delicati e non eliminabili funzioni di controllo e di giurisdizione che è interesse di tutti, comunità locali, regionali, europee e Stato, che siano efficacemente ed equilibratamente esercitati.

         Signor Presidente, ho l’onore di chiederLe di volere, in nome del Popolo Italiano, dichiarare aperto l’anno giudiziario della Corte dei conti per il 2001.