ASSOCIAZIONE MAGISTRATI DELLA CORTE DEI CONTI

CONSIGLIO DIRETTIVO

 

 

Verbale della riunione del 26 settembre 2005

 

 

Il giorno 26 settembre , alle ore 15,30 , presso l’Aula Bonadonna della sede centrale della Corte dei Conti si è riunito il Consiglio Direttivo .

 

Sono assenti : Pres. S.Annunziata (impedito da motivi di servizio per la udienza fissata nella medesima data presso la sede di Aosta) , Cons. M.Mirabella (impedito da ragioni di servizio) , Cons. Mauro Orefice , Cons. S.Sfrecola .

 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il cons. S.Pilato.

 

L’ordine del giorno prevede i seguenti punti:

1.     Approvazione verbale della seduta del 4/7/05 ;

2.     Comunicazioni del Presidente;

3.     Rapporti con il Consiglio di Presidenza : A) proposta di modifica dei criteri di nomina dei Consiglieri di designazione governativa ; B) modalità di assegnazione del posto di funzione di Delegato INPS ; Tematica 2+2 (lettera del Collega Maltese);

4.     Riforma dell’ordinamento giudiziario : valutazione e decisioni finalizzate anche all’Assemblea del 27 settembre 2005 ;

5.     Dimissioni del Vice Presidente dell’Associazione : conseguenti determinazioni

6.     Ipotesi di delega per nuovo regolamento di procedura

7.     Richiesta del parere dell’Associazione sulle riflessioni della Conferenza dei Presidenti in merito alla norma istitutiva del giudice monocratico nei giudizi pensionistici ;

8.     Proposta di modifica statutaria per l’istituzione della Sezione Autonoma magistrati a riposo;

9.     Dichiarazioni critiche di esponenti politici nei confronti della Corte dei conti;

10. Dotazione organica del personale amministrativo delle Sezioni Regionali di controllo (lettera del Pres.Manganelli);;

11.  Varie ed eventuali.

 

 

 

 

Punto n.1 - Approvazione verbale della seduta del 4 luglio 2005

Il verbale della seduta del 4/7/05 è approvato con le modifiche e le integrazioni richieste dal Cons. NOVELLI , dal Pres.PASQUALUCCI e dal Pres. COCO .

 

 

Punto n.2 – Comunicazioni del Presidente

 Il PRESIDENTE informa delle iniziative in merito alla deliberazione sulle piante organiche , che è stata trasmessa nel mese di luglio alla presidenza della corte dei conti ed alla segreteria del Consiglio di presidenza . Informa ,inoltre, dell’iniziativa del Consigliere Giovanni Coppola ,Titolare dell’ufficio d’appello della Procura Generale presso la Sezione Giurisdizionale d’appello per la regione Sicilia , il quale ha inviato una nota con osservazioni critiche sulla decisione del Consiglio direttivo nella materia delle piante organiche .

 Il Cons. SCUDIERI comunica il contenuto dei contatti diretti con il Procuratore Coppola , al quale ha chiarito che la deliberazione del Consiglio direttivo non prevede la riduzione a due unità , dei magistrati assegnati alla Procura d’appello istituita presso la regione Sicilia . Sottolinea la necessità di dedicare particolare attenzione all’argomento nei rapporti con il Consiglio di presidenza .

 Il Cons. ARRIGUCCI , sulla riforma dell’ordinamento giudiziario e sulle modifiche della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario, premette che ,in conformità alla “ratio” dei precetti normativi espressi dall’art.111 Cost. , la relazione di inaugurazione del prossimo anno giudiziario sarà svolta dal Presidente della Sezione Giurisdizionale , anche se la recente riforma dell’ordinamento giudiziario non è direttamente applicabile alla Corte dei conti .

 Il Cons. SCHLITZER avverte la necessità di distinguere le opinioni e la posizione dell’Associazione da quelle del Consiglio di presidenza. Rammenta che l’art.111 della Cost. è entrato in vigore da oltre quattro anni.

 Il PRESIDENTE chiede di esaurire il punto 2 dell’ordine del giorno (=comunicazioni del Presidente) , e rinvia pertanto la discussione avviata dai Cons. ARRIGUCCI e SCHLITZER al punto 4 (=Riforma dell’ordinamento giudiziario : valutazione e decisioni finalizzate anche all’Assemblea del 27 settembre 2005) , auspicandosi che le opinioni dell’Associazione convergano verso la non diretta applicabilità della riforma dell’ordinamento giudiziario alla Corte dei conti. Informa ,in via incidentale, che nel progetto di legge finanziaria -tuttora in corso di elaborazione- risulta inserita la norma abrogativa della facoltà di permanenza in servizio fino al compimento del 75° anno di età , con la conseguente riduzione del prolungamento facoltativo del servizio al compimento del 72° anno di età ; mentre viceversa la c.d. norma “anti Caselli” , -(contenente il divieto di incarichi direttivi di legittimità a magistrati che abbiano meno di due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo , ed il divieto di incarichi direttivi di merito a magistrati che abbiano meno di quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo) e già stata inserita nella riforma dell’ordinamento giudiziario (legge 25 luglio 2005 n.150 art.2 comma 45)

 

Punto 3/A Rapporti con il Consiglio di Presidenza : proposta di modifica dei criteri di nomina dei Consiglieri di designazione governativa .

 Il PRESIDENTE evidenzia la necessità di uniformare i criteri con quelli adottati dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio di Stato.

 Il Cons. MINERVA illustra la proposta , evidenziando che i magistrati di nomina governativa costituiscono una preziosa risorsa professionale per la Corte dei conti . Evidenzia il significato delle clausole di garanzia professionale inserite nella proposta , ed in particolare illustra le prescrizioni sull’età , sui requisiti soggettivi e sui contenuti della motivazione nella designazione e nella nomina .

 Il Cons. MELONI , manifestando opinione favorevole alla proposta, esprime considerazioni critiche sulla possibilità di nomina dei dirigenti di seconda fascia , ed osserva che l’espressione “eminenti requisiti” ha un contenuto letterale alquanto “forte” e pertanto le interpretazioni applicative potrebbero indurre ad esiti eccessivamente restrittivi. Richiama esperienze professionali contrassegnate dall’apporto professionale infungibile proveniente da colleghi di nomina governativa .

 Il PRESIDENTE chiarisce che l’espressione “eminenti requisiti” è mutuata dai criteri adottati dal Consiglio di Stato.

Il Cons. SCHLITZER elogia la proposta illustrata dal collega Minerva, ed evidenzia la necessità che ,a garanzia della Corte, la designazione provenga non dal Governo , ma dal Parlamento . Indica la necessità di discriminare la nomina dei consiglieri di designazione governativa dalla nomina degli esperti assegnati alle Sezioni regionali di controllo, poiché la distinzione tra i consiglieri “a tempo” ed i consiglieri di “ruolo” discende dalla diversa collocazione soggettiva nel contesto delle attribuzioni della Corte . Ricorda che agli esperti nominati nelle Sezioni Regionali di controllo è stato attribuito il diritto di voto nelle elezioni del Consiglio di presidenza . Nell’analisi della proposta suggerisce la modifica del termine dei tre mesi in sei mesi , e la sostituzione dei 55 anni con la minore età di 50 anni. Osserva la irragionevole esclusione dei professori associati e l’omessa menzione delle competenze professionali specifiche in statistica attuariale e nelle scienze economiche-aziendaliste .

 Il Cons. MINERVA puntualizza che le discipline economico- finanziarie comprendono anche le materie statistiche ed aziendalistiche, ed aggiunge che quindi si tratta non di una esclusione , ma di una questione meramente interpretativa

 Il Cons.NOVELLI pone in evidenzia che la previsione della maggioranza qualificata costituisce la reale ed autentica garanzia del procedimento di nomina , con rilevanza predominante sulla “stringente” disciplina dei requisiti soggettivi .

 Il Cons.VIOLA evidenzia che l’approvazione della deliberazione consente un pieno parallelismo con il Consiglio di Stato , concorda sulla interpretazione lata delle discipline economico-finanziarie , e non ravvisa la necessità di alcuna modifica alla proposta .

 Il Pres. PASQUALUCCI rileva che il punto di forza della proposta è la piena assimilazione con le altre magistrature , la quale evita la designazione “residuale” verso la Corte di soggetti ritenuti privi dei requisiti professionali per l’accesso onorario alle altre magistrature. Concorda sulla necessità di distinguere i consiglieri “pleno iure” dagli esperti delle Sezioni regionali , che hanno funzioni limitate rispetto ai primi .

Il Cons. GIORGIONE evidenzia la necessità che i criteri ed i requisiti della designazione siano comunicati al Governo . Concorda con la natura restrittiva dei criteri e dei requisiti proposti .

 Il PRESIDENTE sintetizza i punti emersi della discussione , la quale finora si è articolata sulla distinzione tra i magistrati e gli esperti , sulla nomina parlamentare , e sulla analisi dei requisiti soggettivi per la designazione .

 Il Pres. COCO evidenzia come la designazione del Parlamento sia idonea in astratto a conferire maggiore “forza” e legittimazione al designato , ma non costituisce in concreto garanzia assoluta di mancanza di “faziosità” . Ravvisa la necessità di specificare il possesso di conoscenze professionali nelle discipline giuridico economiche .

 Il Cons. SCHLITZER sottolinea la ovvietà della trasmissione al Governo , e l’esistenza di una disciplina specifica solo per la nomina degli esperti , ma non per la nomina governativa . Pone in rilievo la natura “ideologica” della questione laddove l’accettazione della nomina governativa consente al controllato di nominare il controllore.

 Il Cons. Della Ventura ritiene che sussista la necessità di designazione di economisti ed aziendalisti , piuttosto che di giuristi .

 Il Cons. ARRIGUCCI manifesta opinione favorevole al testo nella proposta , ma anticipa la propria astensione nella ipotesi di voto , per non precludere la possibilità di eventuali integrazioni (ad esempio sui profili delle pari opportunità) in sede di esame della questione da parte del Consiglio di presidenza .

 A conclusione del dibattito , il Presidente sintetizza l’esito della discussione dalla quale emerge la necessità di operare una netta distinzione tra la posizione dei magistrati di nomina governativa e la posizione dei consiglieri nominati presso le Sezioni Regionali di Controllo . Puntualizza che la nomina governativa è disciplinata dalla normazione vigente.

Il Cons. SCHLITZER reitera la rilevanza della opinione a favore della nomina parlamentare , poiché è l’unica soluzione esente da vizi “ideologici”

 Il Pres. Coco ritiene che dalla discussione emergono delle modifiche di natura peggiorativa della proposta ed anticipa la propria astensione.

Si procede alla votazione . Il Cons. Raeli , il Pres. Coco , il Cons. Arrigucci dichiarano l’astensione dal voto. Tutti gli altri componenti esprimono voto favorevole all’approvazione della proposta .

 La proposta è dunque approvata .

 

Punto 3/B Rapporti con il Consiglio di presidenza : modalità di assegnazione del posto di funzione di Delegato INPS

 Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta la lettera del Pres. G.ROSSI la quale è stata distribuita in copia a tutti i presenti .

 Il Pres. TOPI evidenzia la tardività della discussione e la necessità di valutare la deliberazione adottata dal Consiglio di presidenza , il quale non ha conferito corretta applicazione alla legge 104/1992 (legge quadro per l’assistenza delle persone handicappate) .

 Il Cons. ROMANELLI chiede chiarimenti sulla sussistenza delle presunte illegittimità .

Il Cons. SCHLITZER non si dichiara contrario all’eventuale ulteriore rinvio della discussione . Evidenzia la sussistenza di molteplici illegittimità , poiché per tutelare un collega si è proceduto alla scelta del migliore posto disponibile senza procedura concorsuale ed obliterando i diritti e le aspirazioni degli altri colleghi interessati. Sottolinea che si tratta di un posto cui accedono un compenso aggiuntivo e benefici ulteriori quali la disponibilità della macchina di servizio .

 Il Cons. VIOLA ritiene ,da parte sua, di dover evidenziare che  nella fattispecie che ha interessato il collega Rossi non siano ravvisabili comportamenti in contrasto  con la previa deliberazione n.207/2004 - di cui da lettura- con cui l’ Organo di Autogoverno ha inteso fissare i previ criteri generali applicativi della legge n. 104/92.La stessa deliberazione, non impone  ( come sostenuto da alcuni colleghi) la necessità di espletare apposita procedura concorsuale, cui, invero, non si è fatto ricorso neppure in altri casi analoghi, verificatisi nel passato, tanto in questa Corte dei conti come nella Magistratura ordinaria e militare. Significativa al riguardo appare la stessa terminologia utilizzata per esprimere le modalità procedurali seguite per tener conto del valore costituzionale dell’ unità familiare di cui alla citata legge n. 104: in proposito si è parlato di “ procedimento di copertura per tramutamento senza concorso di posto vacante non pubblicato”.Ne consegue, ad avviso del medesimo, che più che disquisire sulla triste vicenda personale che riguarda il collega Rossi, cui va piena solidarietà, il Consiglio direttivo dovrebbe semmai interrogarsi in ordine alla necessità di promuovere da parte del Consiglio di Presidenza una più puntuale regolamentazione della fattispecie, onde individuare adeguate modalità procedurali che, nel futuro, sappiano contemperare, nella delicata materia di che trattasi, il diritto alla sede  (e non già al posto ) di chi ha titolo ai benefici della legge n. 104, con le legittime aspettative dei restanti colleghi, in specie di quelli che lo precedono nel ruolo.

 La Collega C. MIRABELLA ravvisa la necessità di acquisire tutte le deliberazione del Consiglio di presidenza sull’applicazione della legge 104 .

 Il Cons. ROMANELLI pone in rilievo la circostanza che tutte le deliberazioni afferenti l’applicazione della legge n.104 sono sempre state secretate dal Consiglio di presidenza.

Il PRESIDENTE manifesta la convinzione che attraverso la eventuale richiesta di nuovi elementi informativi e/o documentali non saranno acquisite conoscenze di fatti ulteriori e diversi rispetto a quelli già conosciuti secondo gli atti nel possesso dell’associazione.

Il Cons. SCHLITZER evidenzia la manifesta illegittimità della procedura di assegnazione del posto di delegato INPS , soffermandosi analiticamente sui termini e sulla disponibilità del posto.

Il Cons. RAELI sottolinea la gravità della vicenda poiché è stata violata la regola concorsuale con argomenti pretestuosi . Aggiunge che il posto di magistrato delegato INPS non era l’unico disponibile , ma è con certezza ben retribuito anche per l’attribuzione di utilità accessorie (es. uso dell’autovettura di servizio) .

 Il Collega PILATO evidenzia la necessità di spersonalizzare la vicenda, e di recuperare nelle ipotesi di applicazione della legge n.104 le garanzie procedimentali mediante l’espletamento del concorso , al fine di evitare che la normativa vigente ,per la sua natura di disciplina in deroga, si trasformi in uno strumento elusivo delle aspettative dei potenziali controinteressati .

 Il Cons. DELLA VENTURA evidenza la necessità di non “immiserire” la questione . Ricorda che in altri casi è stato espletata la procedura concorsuale , con la garanzia della scelta tra più posti disponibili . Concorda sull’osservazione della natura derogatoria della disciplina , la quale prevede l’assegnazione del posto più vicino possibile all’esigenza personale da tutelare . Riconosce comunque la natura discrezionale della decisione adottata dal Consiglio di presidenza .

Il Cons. ROMANELLI dichiara di non ravvisare alcuna irregolarità né illegittimità poiché la legge ha contenuti in deroga. La necessità personale non era preesistente , ma è sopravvenuta .

 Il Cons. LENTINI puntualizza che in nessuno dei casi precedenti è stata indetta procedura concorsuale , e che pertanto la prassi applicativa della legge è da modificare salvaguardando la esigenza “solidarista” , la quale deve però conciliarsi con le regole concorsuali .

 Il Cons. ARRIGUCCI puntualizza la diversità del caso in discussione rispetto ai precedenti , poiché il posto non era disponibile al tempo dell’assegnazione . La esigenza solidaristica deve tener conto della eventuale posizione dei controinteressati . Inoltre la natura “gravosa” dell’incarico è contraria alla logica della protezione dell’emergente bisogno di salute .

Il Cons. GIORGIONE aggiunge che ,in ipotesi, potrebbe anche essere meno gravosa l’assegnazione di un posto fuori sede , se facilmente raggiungibile con la cadenza di due volte al mese . Concorda con la necessità di recuperare le garanzie procedimentali del concorso

Il Cons. SCHLITZER sottolinea che i criteri fissati con la deliberazione n.207/04 sono stati interpretati in maniera abnorme , e che il Consiglio di Presidenza non doveva acconsentire a tale applicazione. Non è dunque ammissibile l’avallo di simili decisioni , anche perché causa di disparità di trattamento , e fonte d’attribuzione di ingiustificati privilegi . Propone quindi una censura all’operato del Consiglio di presidenza , per le plurime illegittimità consumate “ad personam”.

 Il Cons. VIOLA ribadisce che, allo stato, la deliberazione n.207/04 del Consiglio di Presidenza non prevede la necessità di esperire apposita procedura concorsuale.

Il Cons. RAELI ravvisa la necessità di una presa di posizione netta sul rispetto delle regole concorsuali , senza ricorrere a soluzioni edulcorate.

Il Cons. MINERVA sottolinea la necessità di evitare prese di posizione viziate da eccesso di intransigenza , e concorda sulla esigenza di recuperare la regola del concorso a garanzia dei controinteressanti.

Il Cons. SCHLITZER specifica la necessità di non legittimare il caso pregresso .

Il Pres. PASQUALUCCI dà lettura di una ipotesi di documento, predisposta in corso di discussione .

 La Collega C. MIRABELLA manifesta dubbi sull’ammissibilità di una censura per il singolo caso, nel difetto di piena e completa conoscenza degli atti deliberativi, ed in presenza di un’ampia discrezionalità decisionale riconosciuta al Consiglio di Presidenza dalla legge vigente .

 Il Cons. SCHLITZER evidenzia la necessità di non abdicare al ruolo dialettico nei confronti del Consiglio di presidenza .

 Il Cons. ROMANELLI richiama l’attenzione sui profili generali della questione piuttosto che sul caso singolo .

 Il Cons. SCHLITZER ribadisce che nel caso singolo l’applicazione della legge n.104 è priva di adeguata motivazione sulla deroga alla procedura concorsuale, ed è altresì carente sotto il profilo della predeterminazione dei criteri che hanno orientato la scelta discrezionale.

 Il Pres. PASQUALUCCI ,all’esito della discussione sull’ipotesi di documento, ravvisa la necessità di richiedere al Consiglio di Presidenza la trasmissione di copia integrale della deliberazione.

 Il Cons. SCHLITZER concorda con la richiesta di acquisizione della deliberazione , e non ravvisa alcuna contraddizione con la ipotesi di documento , proposta in precedenza dal Pres. Pasqualucci .

 Il PRESIDENTE ,unificando le proposte del Pres. Pasqualucci e del Cons. Schlitzer, pone ai voti la richiesta istruttoria di acquisire copia della deliberazione del Consiglio di Presidenza .

 Esprimono voto favorevole tutti i presenti , ad esclusione di ROMANELLI , SCUDIERI , VIOLA , MANFREDI SELVAGGI , DE GENNARO e LENTINI che esprimono voto contrario.

 La proposta di richiesta istruttoria è approvata .

 

Punto 8 Nomina della Commissione consiliare per l’istituzione della Sezione autonoma magistrati a riposo

 La Commissione consiliare per l’istituzione della Sezione autonoma dei magistrati a riposo è nominata nelle persone di : Pres. Pasqualucci , Scudieri , Raeli , M.Mirabella , Della Ventura , Minerva .

 

Punto 4 Riforma dell’ordinamento giudiziario : valutazioni e decisioni, finalizzate anche all’Assemblea del 27 settembre 2005-

Il Pres. COCO non ritiene che il Consiglio Direttivo debba assumere posizioni nette , poiché altrimenti potrebbe condizionare il dibattito dell’assemblea dell’associazione convocata per il giorno successivo. Manifesta comunque l’opinione che la disciplina non sia direttamente applicabile all’ordinamento della Corte dei conti .

 Il Cons. VIOLA ricorda il documento recentemente redatto da apposito gruppo di lavoro incaricato da questo Consiglio Direttivo di valutare l’impatto della riforma dell’ ordinamento giudiziario sulla Corte dei Conti. In proposito, in coerenza con lo stesso documento e con il susseguente ampio dibattito che ne è seguito, il medesimo ritiene che vada ribadito il principio secondo cui le uniche norme direttamente applicabili in ambito Corte sono quelle che espressamente menzionano la magistratura contabile.

 Il Cons. SCHLITZER sottolinea i rischi di una posizione radicalizzata sulla inapplicabilità , poiché la non applicazione legittima una disparità di trattamento , ed allontana la Corte dal riferimento all’ordinamento giudiziario , la cui disciplina in passato è stata ritenuta compatibile ed applicabile.

 Il PRESIDENTE puntualizza che l’ordinamento giudiziario nella versione del R.D. del 1941 prevede espressamente la non applicabilità alle magistrature speciali.

 Il Pres. COCO evidenzia che le lacune interpretative si risolvono con logiche d’ermeneutica giuridica laddove non vi siano norme specifiche applicabili alla Corte dei conti.

 Il Cons. MELONI concorda con le opinioni dell’applicazione soltanto se vi è richiamo espresso , o se vi siano norme dell’ordinamento della Corte dei conti che operino un rinvio all’ordinamento giudiziario. Ravvisa la necessità di una concertazione tra l’Associazione ed il Consiglio di presidenza , mediante l’avviamento di apposite sessioni di lavoro , le quali devono avere la funzione dello studio e dell’approfondimento delle varie questioni, senza alcuna accelerazione dei tempi .

 Il Cons. ROMANELLI concorda con l’esigenza di approfondimento e di riflessione , ed avverte la necessità di ragionare sulle distinzioni senza esasperare i tratti differenziali .

Il Cons. SCHLITZER afferma che è fortemente limitativa la opinione della diretta applicazione solo ed esclusivamente nella ipotesi di espressa menzione della Corte . E inoltre irragionevole una interpretazione fondata su logiche di opportunità è di convenienza , nel senso di ritenere applicabili solo le norme utili all’ordinamento della Corte dei conti

La seduta è chiusa alle ore 20,00 in considerazione dell’ora tarda .