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L'istruttoria delegata nei procedimenti speciali civili. Correlazioni
con il processo contabile (*) (testo provvisorio senza note) di Giuseppe Trisorio Liuzzi, Professore Ordinario di Diritto Processuale Civile Università di Foggia Sommario: 1. Premesse. - 2. Listruttoria
delegata nel codice di rito del 1865. - 3. Il sistema della delegazione nei procedimenti
dinanzi al Tribunale delle acque pubbliche. - 4. Il codice di rito civile del 1940 e la
figura del giudice istruttore. - 5. Listruttoria nel processo minorile. Il giudice
delegato. - 6. Il giudice
delegato nel procedimento di modificazione dei provvedimenti conseguenti la separazione
personale. 7. Listruttoria
delegata nel nuovo processo societario. 8. Conclusioni. 1. Premesse.
La prova delegata nel processo civile non ha avuto
sempre un identico ruolo, nel senso che vi sono stati momenti nei quali essa ha avuto una
importanza ben maggiore di quella che ha, ad esempio, oggi. E così possiamo dire che nel
codice di rito civile del 1865 la prova delegata ha avuto un significativo rilievo, dal
momento che la legge prevedeva che laddove lufficio svolgeva la propria funzione
collegialmente determinate funzioni - fra le quali vi era quella diretta
allesecuzione della prova - potessero essere demandate ad un componente del
collegio, ossia al giudice delegato. Giudice delegato che non ritroviamo nel codice di
rito civile del 1940, atteso che, come è noto, è stata introdotta la figura del giudice
istruttore, un giudice che ha il compito di far maturare la causa affinché
questa possa poi essere decisa dal collegio, del quale egli fa parte. Ciò non significa, però, che la prova delegata sia
stata cancellata nel 1940, poiché, come vedremo, essa svolge comunque un suo ruolo, sia
pure più ridotto, ma non per questo privo di rilievo. Per meglio comprendere listituto nel processo
civile è comunque opportuno fare qualche passo indietro e vedere cosa accadeva nel
vecchio codice e quali erano i problemi che si ponevano allattenzione della dottrina
e della giurisprudenza, sottolineando che il sistema della delegazione che ora esamineremo
era proprio del tribunale collegiale e non operava, ovviamente, in caso di giudice
monocratico[1]. 2. Listruttoria delegata nel codice di rito
civile del 1865. Nel codice di procedura civile del 1865,
lammissione e lesecuzione della prova (ovviamente orale) rappresentavano una
fase a sé, autonoma, rispetto al merito. Ed infatti lart. 206 c.p.c. stabiliva che
«per lammissione di qualunque mezzo di prova le parti devono provvedersi nel modo
stabilito per glincidenti». Ossia, per quel che concerneva il processo formale, la
parte che voleva proporre un mezzo di prova doveva citare laltra parte dinanzi al
presidente; per quel che riguardava il procedimento sommario, che poi divenne il
procedimento ordinario (così spesso definito) con la legge 31 marzo 1901, la domanda era
proposta con comparsa nella prima fase delludienza dinanzi al presidente (Mortara,
Chiovenda). La trattazione dinanzi al Presidente non dava luogo a
particolari problemi perché se le parti erano daccordo il presidente
ratificava la volontà delle parti, emettendo una ordinanza, senza potere
anche sindacare in ordine alla legalità del provvedimento richiesto (Mortara); se le
parti non erano daccordo, il presidente rimetteva la decisione al collegio (in caso
di processo formale fissando ludienza) ed il collegio pronunciava una sentenza
interlocutoria (autonomamente impugnabile[2]); se poi le parti non erano
daccordo, ma vi era urgenza di provvedere, il presidente pronunciava ordinanza con
cui risolveva lincidente (ordinanza reclamabile al collegio che decideva con
sentenza impugnabile) (art. 181 c.p.c.). Con lordinanza o la sentenza il giudice ammetteva la prova. Lart. 208 c.p.c., quindi, chiariva che quando la
prova non si doveva eseguire alludienza, si nominava il magistrato delegato (che era
di norma il giudice relatore o, in caso di sua assenza o impedimento, il giudice
estensore) per lesecuzione della prova. A tale proposito va detto che era
difficilissimo che la prova venisse assunta in udienza, anche nel processo sommario, che,
«per la sua natura richiederebbe lesecuzione delle prove in udienza, possibilmente
in unica udienza» (Chiovenda). Ne derivava che normalmente si procedeva a nominare il
giudice delegato. Sottolineava fra laltro Lodovico Mortara che «neppure era buon
consiglio fare del collegio giudiziario lorgano diretto e costante della esecuzione
dei provvedimenti dati sulle domande incidentali, sia perché in alcune circostanze ciò
sarebbe riescito praticamente più dannoso che utile, sia perché in generale rappresenta
un maggiore sperpero di attività, di spese, di tempo, non sempre controbilanciato da un
vantaggio effettivo». La stessa disposizione poi precisava che i) se il luogo in cui doveva eseguirsi la prova era
distante da quello in cui aveva sede lautorità giudiziaria procedente si poteva
delegare il pretore; ii) se il luogo era invece compreso nella giurisdizione
di altra autorità giudiziaria, si poteva delegare o uno dei giudici di
quellautorità giudiziaria oppure il pretore del mandamento in cui la prova doveva
essere assunta; iii) se, poi, il luogo era allestero, allora
entravano in gioco le norme stabilite dal diritto internazionale e dalle convenzioni e
trattati internazionali. Lart. 208 c.p.c. contemplava quindi due tipi di
delegazione: una obbligatoria ed una facoltativa. La prima era quella che veniva fatta al
giudice del Collegio, che doveva giudicare; inoltre tale delegazione impediva agli altri
componenti del Collegio di giudicare sugli «elementi originali e vivi della prova»
(Lessona); la seconda era quella fatta ad un altro giudice, quando il luogo di assunzione
era distante; si trattava comunque di ipotesi tassative, in quanto anche in quei tempi si
richiamava «il principio che il giudice che deve valutare la prova è quello che la deve
raccogliere» (Lessona). Lasciando da parte le ipotesi di delegazione ad un altro
giudice (sulle quali Mortara non mancò di svolgere incisive critiche[3])
e concentrando lattenzione sulla delegazione ad un componente del Collegio, dobbiamo
dire che diverse furono le questioni sollevate al riguardo. Se si leggono le lucide e
dense pagine del Trattato delle prove in materia
civile di Carlo Lessona, ma anche il Commentario di Lodovico Mortara e i Principii
di Giuseppe Chiovenda, si può capire quanti erano allora i problemi. Non è questa la
sede per affrontare tutte le problematiche che si erano allora affacciate. Qualcuna però
può essere interessante ricordarla, anche per desumere da esse degli insegnamenti per
risolvere alcuni interrogativi odierni. a)
lautorità delegante era quella che doveva decidere la causa; anche perché
lautorità delegante era quella che ammetteva la prova richiesta dalla parte; quindi
era il collegio e non il presidente del tribunale. b)
pocanzi abbiamo detto che la delega avveniva in favore di un componente del
Collegio. Ebbene, va ricordato che ciò non era affatto pacifico, perché vi erano voci
autorevoli che ritenevano che la delega potesse essere fatta anche a un giudice che non
aveva fatto e non avrebbe poi fatto parte del collegio decidente (Redenti) e anzi potesse
essere fatta «al giudice delegato mensilmente per tutti gli atti distruzione
occorrenti presso il tribunale» (Mattirolo, criticato da Lessona, per il quale il
delegato mensilmente poteva risolvere gli incidenti, ma non anche eseguire una prova,
trattandosi di apposita delega). In ogni caso si riteneva per lo più che il giudice
delegato dovesse essere uno soltanto e non si potessero delegare più giudici per eseguire
più prove (Mattirolo, Lessona). c)
strettamente collegato a questo aspetto era quello che riguardava le conseguenze della
delega allorché essa non era fatta ad un componente del Collegio. Ciò perché mentre
alcuni studiosi (Cuzzeri) escludevano la nullità sul presupposto della mancanza di una
espressa norma di legge, altri (Lessona) la ricollegavano allart. 56, comma 2,
c.p.c. secondo cui «possono annullarsi gli atti che manchino degli elementi che ne
costituiscono lessenza». d) la
delegazione poteva essere revocata, fino a che la prova non era eseguita; e) in
ordine ai poteri del giudice delegato ad assumere una prova si affermava che egli poteva
prendere i provvedimenti necessari per lesecuzione della prova. In ogni caso si
escludeva che il giudice delegato potesse a sua volta delegare, a meno che il Collegio non
avesse affidato espressamente al delegato la facoltà di subdelegare. Si discuteva, invece, in ordine alle questioni che
potevano sorgere nel momento in cui il giudice delegato dava esecuzione alla prova. Le
questioni potevano essere diverse e potevano riguardare tanto i limiti del mandato
ricevuto tanto le contestazioni sorte fra le parti in occasione dellassunzione della
prova (ad esempio se una domanda poteva essere fatta al teste; se la citazione del teste
era valida; se era possibile prorogare un termine; ecc.). Infatti mentre alcuni autori
escludevano che il giudice delegato potesse risolvere tali contestazioni, a meno che non
vi fossero ragioni di urgenza (Mattirolo, Cuzzeri), altri, facendo riferimento
allart. 209 c.p.c. («dai provvedimenti dati dal giudice delegato per
lesecuzione della prova si può reclamare nel termine stabilito
dallart. 183», ossia di tre giorni), ammettevano questa possibilità, anche per
evitare di dare alla parte non interessata alla definizione della controversia
unarma per potere dilazionare allinfinito le operazioni istruttorie (Mortara;
Lessona). A meno che il giudice, al fine di evitare di sprecare tempo e risorse, non
ritenesse preferibile rimettere comunque le parti al collegio. In ogni caso la mancata proposizione del reclamo non
convalidava loperato del giudice delegato, se egli aveva ecceduto i limiti delle
proprie attribuzioni (art. 209, ult. cpv.; Mortara; Chiovenda). Sicché, una volta giunti
dinanzi al collegio, le parti interessate potevano reclamare per eccesso di potere del
giudice delegato. Si escludeva che il giudice delegato potesse pronunciare
sullammissibilità di una prova al fine di consentire lesecuzione della prova
delegata. Al riguardo va però ricordato che con la legge 31 marzo
1901, sul procedimento sommario, si dispose che il giudice delegato, a condizione che
facesse parte del tribunale investito della causa, poteva provvedere allammissione e
allesecuzione delle nuove prove concordate tra le parti prima della chiusura del
processo verbale (art. 12). Sottolineava al riguardo Lodovico Mortara che «ciò
rappresenta una semplificazione ed una economia che non hanno bisogno di essere
illustrate». Se però vi era disaccordo il giudice delegato doveva rimettere la decisione
della controversia al collegio. f) la
delega durava per il tempo necessario per il compimento della prova delegata. g) il
giudice delegato poteva essere surrogato (per impedimenti personali, per trasferimento,
ecc.), su istanza di parte (non di ufficio: Lessona; contra Mortara, Gargiulo), con
un provvedimento del presidente, anche se la delegazione era stata disposta con sentenza
del collegio (decreto: Mattirolo, Chiovenda, Saredo, Lessona; decreto o ordinanza:
Mortara). Ovviamente era possibile ricusare il giudice delegato per lassunzione di
una prova o per altro atto distruzione: in tal caso la ricusazione doveva essere
fatta entro tre giorni da quello in cui erano diventati esecutivi la sentenza o il
provvedimento di delegazione (art. 122 c.p.c.). h)
dellesecuzione della prova si redigeva processo verbale, che poi a cura della parte
diligente doveva essere prodotto in copia autentica nella causa di merito, come se fosse
un documento, del quale il collegio doveva tenere conto (Redenti) Quindi nel codice di rito del 1865, nel quale non si
prevedeva un sistema di preclusioni in ordine alle prove, nei processi di competenza del
tribunale il collegio decideva sulla ammissione delle prove; il giudice delegato dava
esecuzione alle prove ammesse dal collegio e risolveva le contestazione mosse, salvo
reclamo al collegio ad opera della parte non soddisfatta. Con la riforma del 1901 si assiste ad una estensione,
sia pure ridotta, dei poteri del giudice delegato, il quale poteva ammettere le prove
anche se soltanto in caso di accordo delle parti, prima della chiusura del verbale (art.
12). Concludendo lesame della disciplina esistente con
il codice del 1865, dobbiamo ricordare che il sistema della delegazione se non era molto
caro a Giuseppe Chiovenda, il quale lo criticò in nome delloralità, perché «se
il giudice è collegiale, tutte le attività processuali, le dichiarazioni, le prove
devono svolgersi davanti al Collegio e non davanti al giudice delegato. Lopera
isolata del Presidente o giudice delegato può essere utile nelle attività meramente
preparatorie, ma non nella formazione del materiale di cognizione» (Principii, p.
684), era però da altri apprezzato, come Giuseppe Pisanelli, perché «non si può
richiedere che lintero collegio assista od intervenga a ciascun atto del
procedimento; sarebbe una grave perdita di tempo pei giudici non compensata da alcun
vantaggio positivo». 3. Il sistema della delegazione nei procedimenti dinanzi al
Tribunale delle acque pubbliche. Il sistema della delegazione è previsto nel
procedimento che si svolge dinanzi al Tribunale delle acque pubbliche, organo istituito
nel 1916 (art. 34 d. luog. 20 novembre 1916, n. 1664) per la tutela di diritti ed
interessi legittimi in materia di acque pubbliche. Tale organo, come è noto, con d.l. 11
novembre 2002, n. 251 ha rischiato labrogazione; la legge di conversione 10 gennaio
2003, n. 1, tuttavia, ha soppresso le norme che appunto contemplavano labolizione di
questi tribunali, che sono istituiti presso otto Corti dappello e sono costituiti
«da una sezione ordinaria della Corte di appello designata dal Presidente, integrata con
tre esperti, iscritti nellalbo degli ingegneri
»[4];
il collegio del Tribunale regionale delle acque pubbliche decide con lintervento di
tre votanti, due magistrati ordinari e un esperto (art. 138, r.d. 11 dicembre 1933, n.
1775, così come modificato dal d.l. 24 dicembre 2003, n. 354, conv. con modificazioni in
legge 26 febbraio 2004, n. 45). Orbene, il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (t.u. delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), che ancora oggi disciplina la
materia, prevede che, una volta che il ricorrente abbia depositato il ricorso
(precedentemente notificato) presso la cancelleria, il Presidente del tribunale deleghi
«per listruzione uno dei giudici, esclusi i giudici tecnici» (art. 157). Ma, a ben vedere, il giudice delegato non ha solo
compiti istruttori, dal momento che le norme del r.d. n. 1775 del 1933 gli attribuiscono
diversi poteri, anche di direzione del procedimento, che si snoda per udienze. E così il
giudice delegato: i) può disporre che la parte comparsa personalmente si
faccia assistere da un avvocato, se lo ritiene necessario
(art. 157, 4° comma); ii) può consentire al convenuto di rispondere al
ricorrente non nella prima udienza, ma in una successiva, qualora non lo abbia già fatto
con il controricorso (art. 158, 3° comma); iii) può differire la causa ad una successiva udienza
al fine di consentire ad una parte di prendere visione dei documenti prodotti
dallaltra parte (art. 159, 1° comma); iv) può disporre rinvii dellistruzione della
causa «soltanto per giustificati motivi» (art. 159, 2° comma); v) «può in qualunque momento del processo ordinare la
comparizione personale delle parti, le quali sono interrogate separatamente o in confronto
fra loro, secondo le circostanze» (art. 172, 1° comma); vi) tenta la conciliazione (art. 172, 3° comma); vii) fissa un termine per la citazione del terzo, su
istanza del convenuto (art. 174, 1° comma); viii) decide sulle controversie in ordine
allintervento in causa o sulla chiamata in garanzia o su altre questioni incidentali
con ordinanza, soggetta ad impugnativa dinanzi al collegio (art. 175); ix) rimette le parti al Collegio per la decisione (art.
180). Per quanto concerne più propriamente lattività
probatoria dobbiamo rilevare che il giudice delegato innanzitutto provvede sulle domande
per ammissione di mezzi istruttori «con ordinanza nelludienza o nel giorno
successivo» (art. 162, 1° comma). Lordinanza (se emessa non sullaccordo
delle parti) può essere impugnata entro tre giorni dalla pronuncia, se avvenuta in
udienza, o dalla comunicazione del
dispositivo. Sullimpugnazione decide il collegio. In ogni caso il giudice delegato
può dichiarare lordinanza esecutiva, nonostante il gravame (art. 162, 2° e 3°
comma). Una volta ammessa la prova è sempre il giudice delegato
che «provvede per lesecuzione degli atti di istruttoria colla maggiore celerità di
procedura e può ordinarli anche di ufficio» (art. 162, ult. cpv.). E significativo
sottolineare che per quanto concerne sia linterrogatorio sia la prova testimoniale
è il giudice delegato che determina nellordinanza i fatti sui quali devono rendersi
le dichiarazioni. Inoltre nel giuramento il giudice può anche modificare la formula
proposta dalla parte. Sempre il giudice delegato può concedere la proroga del termine per
indicare i testimoni, se riconosce che vi sia necessità della proroga. Inoltre procede
direttamente agli accertamenti tecnici e nel corso di tali accertamenti può sentire
testimoni con giuramento e può anche citarli a breve. Infine può nominare «un tecnico
per i rilievi necessari, la descrizione dei luoghi e la constatazione dello stato di
fatto» (art. 167, ult. cpv.). Ancora, in ordine ai poteri del giudice delegato,
dobbiamo dire che è il giudice delegato che «per le misure di conservazione e per altri
simili provvedimenti da compiersi fuori della sede del Tribunale, può delegare [il
pretore od] un componente del Tribunale civile del luogo in cui il provvedimento deve
essere eseguito» (art. 170). Quanto detto finora in ordine ai poteri del
giudice delegato mostra con chiarezza la differenza che esiste tra questo giudice delegato
e quello contemplato nel codice di rito civile del 1865 per quanto concerne
lattività probatoria: il giudice delegato nel procedimento dinanzi al Tribunale
regionale delle acque pubbliche non sono dà esecuzione alle prove, ma le ammette e
risolve le questioni che sorgono; il giudice delegato nel codice del 1865 si limitava
soltanto a dare esecuzione alle prove ammesse dal collegio con sentenza o dal presidente
con ordinanza (in caso di accordo tra le parti). 4. Il codice di rito civile del 1940 e la figura del
giudice istruttore. Nel codice di rito
civile del 1940 nei procedimenti dinanzi al tribunale che, nellimpostazione
originaria del codice, sono sempre decisi dal collegio scompare la figura del giudice
delegato. Come è noto il legislatore del 1940 ha creato la figura del giudice
istruttore, che ha il compito di fare maturare la causa affinché il collegio, del quale
fa parte, possa decidere la controversia. Il giudice istruttore ha compiti non solo di
direzione del processo, ma anche di assumere in prima battuta ogni decisione in ordine
alle prove e non solo [pensiamo alla ordinanze con cui il g.i. sospende il processo,
dichiara lestinzione del processo, autorizza la chiamata di terzi o la dispone di
ufficio; oggi, dopo la riforma del 1990, condanna una parte al pagamento di somme di
denaro (art. 186-bis, ter e quater), ecc.]. Figura del giudice
istruttore che pertanto segna il mancato accoglimento dellidea chiovendiana secondo
cui vi deve esservi identità tra giudice che assume le prove e giudice che giudica.
Evidentemente il legislatore del 1940 ha reputato eccessivo che le prove fossero assunte
dal collegio (Cipriani). Limitando la nostra
analisi ai poteri in ordine alle prove, dobbiamo sottolineare che il giudice istruttore - decide in ordine
allammissibilità delle prove richieste dalle parti, dopo averne valutato la
ammissibilità e la rilevanza; - dispone di ufficio
le prove nei casi in cui la legge lo consente: consulenza tecnica (artt. 61 e 191);
interrogatorio libero delle parti (art. 117 c.p.c); ispezione di persone e di cose (art.
118); informazioni dalla pubblica amministrazione (art. 213); giuramento suppletorio ed
estimatorio (artt. 240 e 241; art. 2736 c.c.); prova testimoniale (artt. 257, 281 ter); - procede alla loro
assunzione e pronuncia con ordinanza su tutte le questioni che sorgono nel corso della
stessa assunzione (art. 205 c.p.c.). Quindi, nel sistema
del codice del 1940, non vi è delega del collegio ad uno dei suoi componenti, dal momento
che il legislatore ha istituito la figura del giudice istruttore. A meno che il collegio,
quando la causa è pervenuta per la decisione, ritenga invece di ammettere una prova che
poi deve essere assunta dallistruttore. Questo accade quando il collegio ammette
prove non ammesse dallistruttore, nel quale caso deve rimettere le parti davanti a
lui (art. 279 e 280 c.p.c.). A ben vedere possiamo dire che il giudice istruttore è
più vicino al giudice delegato nel procedimento dinanzi al Tribunale regionale delle
acque pubbliche, di quanto non lo sia questultimo al giudice delegato contemplato
nel codice di rito civile del 1865 (nonostante che il r.d. n. 1775 del 1933 facesse
riferimento al codice del 1865). Anzi, sembra proprio che il giudice istruttore del 1940
abbia il suo precedente diretto nel giudice delegato nel procedimento dinanzi al Tribunale
regionale per le acque. Ciò comunque non significa che il sistema della
delegazione sia stato completamente cancellato dal codice del 1940, in quanto la delega
continua ad essere contemplata allorché lassunzione della prova deve avvenire fuori
della circoscrizione del tribunale. Ma anche in questo caso non è il collegio o il
presidente che provvede alla delega, bensì sempre il giudice istruttore: a) art. 203 c.p.c.: «se i mezzi di prova debbono
assumersi fuori della circoscrizione del tribunale, il giudice istruttore delega a
procedervi il giudice istruttore del luogo, salvo che le parti richiedano concordemente e
il presidente del tribunale consenta che vi si trasferisca il giudice stesso. //
Nellordinanza di delega, il giudice delegante fissa il termine entro il quale la
prova deve assumersi e ludienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del
giudizio. // Il giudice delegato, su istanza della parte interessata, procede
allassunzione del mezzo di prova e dufficio ne rimette il processo verbale al
giudice delegante prima delludienza fissata per la prosecuzione del giudizio, anche
se lassunzione non è esaurita»; b) art. 204: se la prova deve essere assunta
allestero, «le rogatorie dei giudici italiani alle autorità estere per
lesecuzione di provvedimenti istruttori sono trasmesse per via diplomatica. //
Quando la rogatoria riguarda cittadini italiani residenti allestero, il giudice
istruttore delega il console competente, che provvede a norma della legge consolare»; c) art. 259: il giudice istruttore, se
lispezione deve eseguirsi fuori della circoscrizione del tribunale ed esigenze di
servizio gli impediscono di allontanarsi dalla sede, può delegare il giudice istruttore
del luogo. Una breve parentesi vorrei aprire e riguarda il sistema
delle preclusioni che caratterizzerà il processo civile a partire dall11 settembre
2005 (legge 14 maggio 2005, n. 80). Il legislatore del 2005 ha nuovamente riformato il
sistema di preclusioni nel processo ordinario, attraverso la sostanziale fusione di
quattro udienze in una sola, sia pure potenzialmente una sola. Infatti la riforma
introdotta con la legge sulla competitività prevede che ludienza ex art. 180
c.p.c. (udienza di prima comparizione) non esista più; che ludienza di trattazione ex
art. 183 c.p.c. (a questo punto la prima udienza) abbia un contenuto molto ampio perché
non è solo destinata a fissare il c.d. thema decidendum, ma anche il c.d. thema
probandum. Infatti le parti nelludienza e al più tardi negli atti scritti che
devono essere depositati subito dopo la udienza in termini perentori devono non solo
modificare e precisare le loro domande ed eccezioni e conclusioni, ma anche indicare tutti
i mezzi di prova diretta e contraria e produrre i documenti. Fuori udienza ed entro trenta giorni dalla scadenza del
secondo termine fissato alle parti il giudice deve provvedere sulle richieste istruttorie,
fissando ludienza per la loro assunzione. Ne deriva un sistema estremamente
concentrato (alla seconda udienza potrebbero già essere assunte tutte le prove), che ha
però a mio avviso il limite di considerare tutte le cause uguali, non tenendo presente
che soprattutto nel civile possiamo avere fattispecie differenti, da quella più semplice
a quella più complicata, con la conseguenza che non è detto che un sistema così rigido
possa essere la soluzione migliore. In ogni caso è evidente che il sistema di preclusioni
introdotto con la riforma del 2005 è indubbiamente più rigido rispetto a quello del
1990, che pure portò allo sciopero degli avvocati ed alla controriforma del 1995. Chiusa questa brevissima parentesi in ordine alla
problematica delle preclusioni, dobbiamo aggiungere che così come nel procedimento
ordinario pendente dinanzi al tribunale in composizione collegiale (ormai
leccezione, dal momento che nel 1990 si è introdotta la monocraticità nel
tribunale quale regola) non vi è spazio per la delega istruttoria (salvi i casi di prove
da assumere in altra circoscrizione di tribunale o allestero), analogamente, secondo
la Cassazione, non è possibile nelle controversie di lavoro, in grado di appello, ove
opera il collegio, che il collegio deleghi ad uno dei suoi componenti lassunzione
delle prove. Le prove devono essere assunte dal collegio, come accade sempre in grado di
appello oggi nelle controversie assoggettate al rito ordinario[5]. Ovviamente se il collegio dovesse delegare ad un
componente lassunzione di una prova, lattività posta in essere sarebbe nulla,
con conseguente nullità della sentenza, da fare valere con gli ordinari mezzi di
impugnazione (sicché il passaggio in giudicato sana il vizio). 5. Listruttoria nel processo minorile. Il
giudice delegato. La constatazione che nel processo ordinario e nel
processo del lavoro dinanzi al tribunale collegiale non è ammissibile delegare ad un
componente del collegio lassunzione delle prove, non significa però che la prova
delegata e la figura del giudice delegato per il solo esperimento probatorio siano
sconosciuti nelle controversie civili. Ed infatti in alcuni procedimenti speciali abbiamo
dei casi di delegazione o perché espressamente previsti o perché, in base alla struttura
del procedimento, ammissibili. Il primo procedimento che dobbiamo esaminare è quello
camerale disciplinato negli artt. 737 e segg. c.p.c., con la precisione che la
problematica che stiamo analizzando si è posta in modo evidente con riferimento al
processo civile minorile, nel quale sono sovente in discussione veri e propri diritti e
status. Il processo civile minorile, che ha natura inquisitoria,
perché caratterizzato da ampi poteri attribuiti al giudice, si svolge come è noto
dinanzi ad un collegio, che presenta una composizione mista: accanto a giudici togati vi
sono esperti civili. Orbene, il giudice minorile ha ampi poteri in ordine
allo svolgimento del procedimento, nel senso che, di ufficio e senza essere condizionato
dalle istanze dei soggetti destinatari del provvedimento conclusivo, assume informazioni,
ascolta le parti, le interroga liberamente, acquisisce documenti, dispone ispezioni e
consulenze tecniche (psicologiche o medico - psichiatriche), acquisisce pareri tecnici,
chiede relazioni ai servizi sociali, agli organi di pubblica sicurezza e a ogni altra
istituzione in rado di fornire utili notizie. Listruttoria nel procedimento camerale minorile si
caratterizza sia per la atipicità dei mezzi di prova sia per la atipicità delle
modalità di acquisizione delle fonti di prova (Trisorio Liuzzi). Ciò tuttavia non
significa che il contraddittorio non debba essere attuato e garantito, che alle parti non
debba essere data la possibilità di contestare le risultanze probatorie acquisite, di
dedurre e di chiedere mezzi di prova in relazione a quelle risultanze probatorie. Precisa
la Cassazione che non è essenziale «che le parti debbano necessariamente partecipare
previamente allacquisizione delle informazioni e degli atti, essendo sufficiente
anche una posticipazione dellesercizio delle facoltà difensive ... Ma quello che
assolutamente non è consentito, dal principio generale della «parità delle armi»... è
che allattività di raccolta delle informazioni da parte del giudice possa assistere
solo una delle parti in contesa, con la conseguenza che solo ad essa viene riconosciuta la
facoltà di formulare domande e osservazioni e di esercitare linevitabile influenza
che anche la mera presenza può avere sulla persona sentita dal giudice»[6]. La norma di riferimento è lart. 738, che dispone
che «il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore, che riferisce in
camera di consiglio» (1° comma) e che «il giudice può assumere informazioni» (3°
comma); informazioni che non devono essere sommarie, dovendo invece «essere scrupolose e
approfondite» (Cipriani, Pagano). Lampia formula legislativa ha inevitabilmente nel
tempo dato vita a letture e prassi diverse. In primo luogo, dobbiamo dire che una caratteristica non
sempre positiva del processo civile minorile è di dare vita a delle prassi che si
sovrappongono anche ai principi processuali che sembrano pacifici. Nel nostro caso una
prassi che si è fatta strada è di demandare ad altri soggetti - quali gli organi di
polizia o i servizi sociali - il compito di assumere informazioni. A tale proposito,
premesso che non sembra assolutamente contraria a legge siffatta prassi, mi sembra
comunque necessario sottolineare che, in base agli artt. 738, 3° co., c.p.c. e 336, 2°
co., c.c., il soggetto che deve assumere le informazioni, ascoltando senza formalità
tutti quei soggetti che si ritiene utili ai fini della decisione, è il giudice, anche
perché ciò significa che la prova viene assunta nel processo e non anche al di fuori. Allorché, peraltro, il giudice ritenga di dovere
utilizzare quegli organi per assumere informazioni, la circostanza che la loro attività
si svolge al di fuori del processo, richiede che i risultati vengano poi acquisiti e
discussi allinterno del processo nel contraddittorio con le parti coinvolte. Questo
anche per evitare che vi possa essere un condizionamento del giudice da parte di tali
organi che non si limitano ad esporre i fatti, ma forniscono valutazioni soggettive del
caso concreto. In secondo luogo, in dottrina e in giurisprudenza si
discute riguardo al giudice che deve assumere le informazioni ed ammettere le eventuali
prove (comprese le consulenze tecniche) e davanti al quale quindi si deve svolgere
listruttoria. Infatti, mentre per alcuni questo giudice è sempre e solo il
collegio, nella sua interezza, e ciò stante la particolare struttura del procedimento
camerale che non prevede una fase del procedimento che si svolge dinanzi ad un giudice ed
una fase decisoria che si svolge dinanzi al collegio (Pazé), secondo altri è il
relatore, alluopo nominato, il cui compito non sarebbe pertanto solo quello di
riferire in camera di consiglio (Civinini). La stessa Cassazione non presenta un indirizzo univoco,
anche se poche sono le occasioni in cui ha avuto modo di pronunciarsi , stante
lirreclamabilità dei decreti resi dalla Corte dappello: in una decisione di
qualche anno fa la Suprema Corte ha affermato che nel giudizio camerale avente ad oggetto
la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale di figli minori, «non è
ammissibile la delega da parte del collegio ad uno dei suoi componenti per
lassunzione delle prove», con la conseguenza che «linosservanza del divieto
di delega dellassunzione della prova a un membro del collegio dà luogo a una
nullità per vizio di costituzione del giudice, che soggiace al principio di conversione
dei motivi di nullità in motivi di gravame», anche se non può essere dedotta per la
prima volta in sede di legititmità[7]. In altre occasioni però la stessa Corte di cassazione
ha riconosciuto lammissibilità della delega, nel senso che «un giudice può essere
delegato alla raccolta di elementi da sottoporre alla piena valutazione del collegio»[8].
Sul punto sono intervenute anche le Sezioni unite della
Cassazione, sia pure solo a livello di obiter
dictum, ed hanno ammesso la delega ad un giudice del collegio, in quanto vi è un
«principio generale, secondo cui un giudice può essere delegato dal collegio alla
raccolta di elementi probatori da sottoporre, successivamente, alla piena valutazione
dellorgano collegiale», principio che, «in difetto di esplicite norme contrarie,
non può non valere nellipotesi di procedimento camerale applicato a diritti
soggettivi per quelle ragioni di celerità e sommarietà delle indagini, cui tale
particolare tipo di procedimento è ispirato»[9]. Nei tribunali per i minorenni la prassi diffusa è di
nominare un giudice delegato che assume le informazioni ed i mezzi di prova disposti dal
collegio, una prassi che fa riferimento allart. 10 della l. 4 maggio 1983, n. 184,
che prevede che, relativamente alla dichiarazione di adottabilità, «il presidente del
tribunale per i minorenni, o un giudice da lui delegato, ricevute le informazioni di cui
allarticolo precedente, dispone di urgenza tramite i servizi locali e gli organi di
pubblica sicurezza approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del
minore, sullambiente in cui ha vissuto e vice ai fini di verificare se sussiste lo
stato di abbandono». Prassi, peraltro, avvalorata da una circolare di una
ventina di anni fa del C.S.M. (12 ottobre 1984, n. 7771), che ha ammesso «limpiego
di componenti privati in attività istruttoria, per oggetto, fini e cognizioni congrui
alla loro specifica preparazione professionale, spettando al Presidente del tribunale o
del Collegio individuare tale congruità caso per caso, sia pure nel rispetto dei criteri
necessari a non violare la regola del giudice naturale». Di fronte a questa situazione e stante lampia
formula legislativa, possiamo dire che nel procedimento civile minorile la delega ad un
componente del Collegio non può escludersi, anche perché un siffatta conclusione non
contrasta con la struttura del processo ordinario che, come abbiamo visto, prevede che le
prove vengano assunte (ma anche ammesse) da un giudice singolo, che fa parte del collegio.
La precisazione che sembra però inevitabile fare e che peraltro si desume
dallanalisi fin qui condotta è che altro è ammettere le prove altro è assumerle. Se si muove da tale premessa si può affermare che nel
processo civile minorile legittimato ad ammettere le prove è solo il collegio, in quanto
nella struttura del procedimento camerale non vi è un giudice istruttore, giudice
istruttore che, come abbiamo visto nel giudizio ordinario quando opera allinterno
del collegio (art. 50-bis c.p.c.), ha il potere
- dovere di decidere sullammissione delle prove. Ma se il collegio deve ammettere le prove non è detto
che deve essere lo stesso collegio a doverle assumere, ben potendo invece il collegio
delegare ad un suo componente il compito di assumere le prove ammesse, a meno che lo
stesso Collegio non ritenga, per la particolare delicatezza della questione o della prova,
di assumerle direttamente. E infatti evidente che «lassunzione delle prove da
parte dellintero collegio non sembra ispirata a una saggia utilizzazione delle
risorse disponibili. Anzi, coi tempi che corrono, lassunzione collegiale si appalesa
un vero e proprio spreco o, se si preferisce, un lusso che ci si dovrebbe ben guardare dal
permettersi» (Cipriani; v. anche Tommaseo, Trisorio Liuzzi, Civinini, Sacchetti,
Cosentino). Chiariscono le Sezioni unite nella decisione richiamata
che «la delega non concerne lammissione delle prove, demandata al giudice
collegiale, il quale soltanto può valutarne lammissibilità e la rilevanza, bensì
la loro mera assunzione, attribuita dallo stesso collegio ad uno dei suoi componenti, il
quale, incaricato della raccolta degli elementi probatori, dovrà poi rimetterli
allorgano collegiale per la definitiva valutazione». 6. Il giudice delegato nel procedimento di
modificazione dei provvedimenti conseguenti la separazione personale. Unaltra ipotesi
di delegazione la ritroviamo in un altro procedimento speciale, che si svolge anche questo
nelle forme del rito camerale, ossia quello con il quale si chiede la modificazione dei
provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione personale. AI sensi dellart. 710 c.p.c., il Tribunale,
sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione dei mezzi istruttori e può delegare
per lassunzione uno dei suoi componenti. Si tratta di una previsione introdotta dalla legge 29
luglio 1988, n. 331, che ribadisce il dato che abbiamo posto già in evidenza in
precedenza: altro è ammettere le prove e altro è assumerle. E così il Collegio deve
ammettere le eventuali prove; il giudice singolo può essere delegato ad assumerle, non
essendo necessario che sia bloccato lintero collegio per
lespletamento di questa attività. Certamente, se invece del Collegio le prove fossero
assunte direttamente dal fiducie delegato saremmo in presenza di una ipotesi di nullità
che finirebbe per travolgere i, provvedimento conclusivo. 7. Listruttoria delegata nel nuovo processo
societario. Lultimo procedimento speciale
che dobbiamo analizzare è quello societario, che è stato di recente introdotto nel
nostro ordinamento con il d.lgs. n. 5 del 2003 e che, nelle intenzioni del legislatore,
dovrebbe allargare il suo ambito di operatività ad altre fattispecie (dai procedimenti in
tema di brevetti e marchi ai procedimenti fallimentari al processo civile). La competenza
per le controversie societarie, salvo ipotesi eccezionali, è del tribunale in
composizione collegiale. Orbene, questo nuovo rito, dopo una
prima fase caratterizzata dallo scambio di atti fra le parti, al di fuori del sistema
delle udienze e del controllo del giudice, contempla una seconda fase che si apre con un
decreto emesso da un giudice relatore, nominato dal Presidente del Tribunale o dal
Presidente della sezione alla quale è assegnata la controversia. E
interessante sottolineare che il d.lgs. n. 5 del 2003, anche se non la legge delega,
introduce questa nuova figura, quella del giudice relatore, anche se poi, a ben vedere,
non fa alcuna relazione. Non vi è più il giudice istruttore. Orbene, è
il giudice relatore, e non il collegio che, entro cinquanta giorni dalla designazione
(termine non perentorio, che «per comprovate ragioni, il Presidente può prorogare il
termine a norma dellarticolo 154 c.p.c.»), deve sottoscrivere e depositare in
cancelleria il decreto di fissazione delludienza, da comunicare alle sole parti
costituite. Il dato
significativo a mio avviso è che in questo decreto il giudice relatore non si limita a
fissare ludienza collegiale [«che deve tenersi non prima di dieci giorni e non
oltre trenta giorni dalla comunicazione del decreto stesso» (art. 12, 3° co., lett. a)],
ma esercita una serie di poteri[10], fra i quali, per rimanere
nellambito di questa relazione, va ricordato quello di ammettere i mezzi istruttori
disponibili di ufficio o i mezzi di prova richiesti dalle parti, di esporre succintamente
le ragioni di inammissibilità o irrilevanza delle istanze istruttorie [art. 12, 3° co.,
lett. b)], di deferire il
giuramento suppletorio, in caso di contumacia del convenuto, allorché lo ritenga
opportuno [art. 12, 3° co., lett. a) e art. 13, 2° co., ultima parte]. Siamo di
fronte ad una previsione che suscita alcune perplessità, dal momento che vengono
assegnati al giudice relatore significativi poteri, che avrebbero dovuto essere esercitati
del collegio, atteso che si tratta di controversie che devono essere decise da questo
organo; pensiamo soprattutto allammissione dei mezzi di prova e al deferimento del
giuramento suppletorio. E non sembra eccessivo dubitare della legittimità costituzionale
della sua previsione, dal momento che si contempla che il giudice relatore, che lo si
ripete non era previsto nella legge delega, svolga tutte quelle attività. In ogni caso, il decreto del giudice
relatore non è definitivo, perché alludienza di discussione fissata nel decreto,
allorché la conciliazione non dovesse essere raggiunta, al termine della discussione (si
ripete non si prevede che il giudice relatore debba preliminarmente esporre una relazione
sui fatti di causa), il tribunale conferma o revoca, in tutto o in parte, il decreto con
ordinanza. E in questo momento che il
legislatore prevede che si debba procedere allassunzione dei mezzi di prova ammessi.
A tal fine il collegio può delegare eventualmente lassunzione al
giudice relatore (art. 16). In tale caso fissa una nuova udienza di discussione nei trenta
giorni successivi allassunzione. Ecco allora che, in base alla lettera
della legge, lassunzione delle prove dovrebbe avvenire normalmente da parte del
collegio nella stessa udienza, anche se nulla esclude che il collegio rinvii
ludienza allorché il collegio disponga di ufficio taluni mezzi di prova o ammetta
mezzi di prova richiesti dalle parti e non ammessi dal giudice relatore nel decreto. Peraltro, anche se solo
eventualmente, lassunzione può essere delegata al giudice relatore, che
dovrebbe assumere le prove nella stessa giornata o in altra udienza, sia pure in altra
sede (ad esempio nel suo ufficio). Sicuramente deve essere rinviata
ludienza di discussione. In tale ipotesi credo che il rinvio sia compito del
collegio e non del giudice relatore. Quindi, nel nuovo rito societario è contemplata, sia
pure come eventuale, la delega ad un giudice del collegio, ossia al giudice relatore; si
tratta di una delega come detto eventuale, ma è da credere che sarà invece la norma,
perché, come è stato rilevato ed abbiamo già detto, «lassunzione delle prove da
parte dellintero collegio non sembra ispirata a una saggia utilizzazione delle
risorse disponibili. Anzi, coi tempi che corrono, lassunzione collegiale si appalesa
un vero e proprio spreco o, se si preferisce, un lusso che ci si dovrebbe ben guardare dal
permettersi» (Cipriani). Peraltro va detto che non tutti concordano con questa scelta,
poiché sarebbe in contrasto con la previsione della trattazione della causa in
composizione collegiale e con il principio dellimmediatezza processuale, che si
fonda sullidentità tra giudice che assume la prove e giudice che decide (Carrata). Ma anche nel nuovo processo societario la regola in tema
di delega è che lammissione delle prove spetta (quanto meno in via definitiva) al
collegio e lassunzione può essere delegata ad un giudice che, sia pure in via
provvisoria, ha deciso in ordine allammissibilità e rilevanza delle prove richieste
dalle parti. In altri termini listruttoria delegata nel nuovo
rito societario presenta delle peculiarità rispetto alle altre ipotesi di istruttoria
delegata che abbiamo visto in precedenza. 8. Conclusioni. A volere tirare le fila di quanto abbiamo detto,
possiamo vedere come ogni qual volta la causa debba essere decisa da un collegio, il
legislatore sembra escogitare dei meccanismi affinché la fase istruttoria non si svolga,
almeno in primo grado, tutta dinanzi allorgano collegiale. Fra il sistema della
delegazione (che abbiamo visto caratterizzare il processo civile del 1865, ma anche il
processo civile minorile e, sia pure nella fase finale, il processo societario) e quello
del giudice istruttore (proprio del codice del 1940, ma in buona parte anche del
procedimento dinanzi al tribunale regionale delle acque pubbliche), il primo si presenta,
a mio avviso, come quello più aderente alla natura ed alla struttura dellorgano
decidente, nel senso che riserva al collegio la decisione sulla ammissibilità e rilevanza
della prova, lasciando al giudice delegato la mera assunzione ed esecuzione della
decisione dellorgano che deve decidere la causa. E tutti sanno limportanza che
riveste per lesito di una controversia la decisione in ordine allammissione
delle prove. Quel che va comunque sottolineato è che al giudice
delegato non deve essere attribuita anche la decisione in ordine alla ammissibilità della
prova, a meno che probabilmente le parti non siano daccordo. Grazie
GIUSEPPE TRISORIO LIUZZI
(*)
Relazione presentata a Cagliari il 23 giugno 2005 [1] La conferma di quanto detto nel testo si può ricavare dalla legge 12 dicembre 1912, n. 1311 e dal r.d. 27 agosto 1913, che istituirono il Tribunale quale giudice unico (tali leggi comunque non entrarono in vigore anche a seguito di una reazione della classe forense). Infatti in queste leggi la delegazione non era più prevista se non nel caso di delega allorquando il luogo di esecuzione era distante o nella giurisdizione di altra autorità o fuori del Regno. Ai sensi dellart. 12 del r.d. 27 agosto 1913, lesecuzione degli atti di istruzione era compito del giudice che li aveva ammessi (con ordinanza o con sentenza). [2] Peraltro, va ricordato che
in caso di impugnazione della sentenza non era possibile dare esecuzione alla stessa (e
quindi assumere la prova), se la stessa non era stata dichiarata provvisoriamente
esecutiva. [3] Secondo Mortara le prove
così assunte e tradotte nei verbali non consentivano ai giudici della causa di avere
piena consapevolezza della prova. [4] V. Corte cost. 17 luglio 2002, n. 353, che ha dichiarato lillegittimità costituzionale dellart. 138 nella parte in cui prevedeva che fossero aggregati al Tribunale regionale delle acque pubbliche tra funzionari dellex Genio civile, uno dei quali doveva intervenire nel collegio giudicante. [5] Inizialmente lart. 350 prevedeva che il collegio potesse delegare un suo componente per il compimento di singoli mezzi di prova; sta di fatto che tale previsione fu poi eliminata nel corso dei lavori preparatori. [6] Cass. 17 ottobre 1995, n.
10833, in Famiglia e diritto, 1996, 25. [7] Cass. 3 settembre 1994, n.
7629, in Foro it., 1994, I, 2199. [8] Cass. 20 dicembre 1985, n.
6526, in Foro it., Rep. 1985, voce Filiazione, n. 65; 20 giugno 1978, n. 3027, id., Rep. 1978, voce cit., nn. 57 e 63, nonché, in
motivazione, Cass. 21 marzo 1990, n. 2350, in Giur.
it., 1991, I, 1, 1345. [9] Cass. S.U. 19 giugno 1996, n. 5629, in
Foro it., 1996, I, 3070. [10] Fra gli altri provvedimenti il giudice
relatore - indica le questioni di rito o di merito rilevabili di ufficio [art. 12, 3°
co., lett. c)]; - invita le parti, ove appaia opportuno, a comparire personalmente
alludienza per linterrogatorio libero e il tentativo di conciliazione, nonché
invitare le parti, nel caso in cui una di esse abbia dichiarato le condizioni alle quali
sia disposta a conciliare, a prendere posizione sulle stesse alludienza [art. 12,
3° co., lett. d)]; - invita le parti a depositare, almeno cinque giorni prima
delludienza, memorie conclusionali, anche indicando le questioni bisognose di
trattazione [art. 12, 3° co., lett. e)]; - ove accerti lesigenza di
regolarizzazione ai sensi dellart. 182 c.p.c., assegna alle parti un termine non
inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta per i necessari adempimenti, fissando
ludienza di discussione entro i successivi trenta giorni (art. 12, 6° co.); -
dichiara la nullità della notificazione della citazione al convenuto, se questi non si è
costituito, fissando allattore un termine perentorio non superiore a sessanta giorni
per la rinnovazione (art. 12, 7° co.); - ordina lintegrazione del contraddittorio
ex art. 102 c.p.c. o la chiamata in causa di un terzo ex art. 107 c.p.c.; in questo caso
il giudice deve fissare un termine non inferiore a trenta giorni per provvedere alla
notificazione ai litisconsorzi e ai terzi di tutti gli scritti difensivi già scambiati;
concedere ai litisconsorzi e ai terzi un termine non inferiore a quaranta giorni e non
superiore a sessanta per costituirsi mediante il deposito di una memoria, notificata alle
parti originarie per leventuale replica; fissare ludienza collegiale entro i
successivi trenta giorni. Il presidente (del collegio) può, tuttavia, su istanza dei
litisconsorzi o dei terzi, concedere loro un termine ulteriore non superiore a sessanta
giorni per controreplicare, nel qual caso fissa ludienza entro i successivi trenta
giorni (art. 12, 8° co.); - rimette in termini la parte che da irregolarità
procedimentali abbia risentito pregiudizio nel suo diritto di difesa (art. 13, 5° co.); -
dichiara la nullità della citazione e ordinare la rinnovazione. |