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LO STATO DELLA
GIURISPRUDENZA SULLISTITUTO DELLINVITO A DEDURRE Sommario:
1.Premessa. 2. Analogie con listruttoria penale. 3. Corrispondenza
tra contenuto dellinvito e quello dellatto di citazione. - 4.Validità ai fini
della costituzione in mora. - 5. Termine per il deposito dellatto di citazione:
reiterazione dellinvito 5.1 Termine per il deposito dellatto di
citazione: pluralità di invitati 5.2 Termine per il deposito dellatto di
citazione: sospensione feriale - 6. Listanza di proroga. - 7. Lintegrazione
del contraddittorio per ordine del giudice. 8. Il provvedimento di archiviazione a seguito
dellinvito a dedurre 1. Premessa. Tra i
principi ispiratori delle leggi di riforma della corte dei conti succedutesi fra il 1994
ed il 1996 vi è stato quello di rafforzare le garanzie sostanziali e processuali dei
soggetti sottoposti a tale giurisdizione: esempio evidente di ciò è costituito
dallart. 5 della legge 19/94, che prevede lobbligo per il P.M. che intenda
esercitare lazione di responsabilità di invitare
il presunto responsabile del danno a depositare entro un termine non inferiore a trenta
giorni dalla notifica della relativa comunicazione le proprie deduzioni ed eventuali
documenti. Nello
stesso termine il presunto responsabile può chiedere di essere sentito
personalmente. Il principio detto,
finalmente codificato, era già da tempo auspicato come funzionale non soltanto ad
esigenze di garanzia del possibile convenuto, ma anche ad esigenze istruttorie in quanto
attraverso una tale sollecitazione lo stesso P.M. viene posto in grado di valutare la
fondatezza degli elementi di prova già acquisiti ed individuare, eventualmente nuove vie
dindagine. Conseguentemente
linvito a dedurre risponde ad una duplice esigenza di completamento della prima fase
degli accertamenti svolti dal procuratore regionale sulla base della notizia damni che ha dato origine
allistruttoria contabile e, secondariamente, consente al presunto
responsabile di evitare di essere convenuto in giudizio in caso di infondatezza degli
elementi di responsabilità emersi a suo carico. La Corte
costituzionale ha affermato che linvito a dedurre attiene ad una fase che
precede laccertamento delle responsabilità e muove
dallacquisizione di ulteriori elementi, se del caso anche di carattere esimente, in
vista delle conclusive determinazioni che non necessariamente dovranno essere nel senso
dellinizio dellazione di responsabilità[1] Senza dubbio
linvito a dedurre introdotto con la legge n.19/1994 costituisce lelemento di
novità più rilevante nel modo di condurre le indagini da parte del pubblico ministero
contabile, che si pone come un nuovo istituto di difficile inquadramento per le sue
analogie con modelli processuali diversi e per la riconosciuta collocazione in un ambito
preprocessuale assolutamente autonomo ed originale.[2] 2. Analogie con listruttoria penale. Parte
della dottrina evidenzia come listituto dellinvito a dedurre costituisca la
prima manifestazione del diritto di difesa dellindagato nel processo di
responsabilità e ricalchi nei connotati essenziali lavviso di
garanzia", con il quale viene spontaneo il paragone. Ma, a
ben riflettere, sembrerebbe maggiormente rispondente ad una assimilazione più pertinente lavviso
allindagato della conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p.[3] Infatti
gli elementi che lavviso deve contenere
.la sommaria enunciazione del
fatto
le norme di legge che si assumono violate
data e luogo del
fatto corrispondono sostanzialmente a quanto deve essere necessariamente indicato
nellinvito a dedurre, affinché il destinatario del provvedimento sia posto nelle
condizioni di poter depositare, nel termine fissato, le proprie deduzioni ed eventuali
documenti. A
sostegno della tesi di questo possibile accostamento, sta il carattere inquisitorio del
processo contabile, che trae le sue origini dal giudizio di conto ed ha mantenuto tale
caratterizzazione dalla Camera dei conti sabauda sino alle novità introdotte con la
legislazione del 1994 e 1996. In
effetti linvito a dedurre interviene al termine dellindagine preliminare
svolta dal procuratore regionale, utilizzando tutti i poteri istruttori messigli a
disposizione dal sesto comma dellart. 5 L. 19/1994, senza che i presunti
responsabili ne siano direttamente venuti a conoscenza e, soprattutto, senza che siano
stati informati delle indagini in corso in merito a fatti e circostanze che riguardano la
loro attività amministrativa È
assente nella formulazione dellart. 5 della legge 19/1994 la facoltà
dellindagato di prendere visione ed estrarre copia della documentazione relativa
alle indagini, depositata presso la segreteria e, a tal riguardo, va sottolineato che il
possibile accesso al fascicolo istruttorio è stato escluso dalla giurisprudenza[4]. Si è
affermato, in taluni casi, che il relativo diniego non determina linammissibilità
dellatto di citazione, se non quando si tratti di documenti espressamente richiamati
nellinvito e che ne integrino il contenuto minimo necessario[5], ovvero se ed in quanto si tratti di
documentazione la cui conoscenza avrebbe permesso di far cadere, anche soltanto in parte
le responsabilità amministrativo contabili ipotizzate dallorgano requirente[6] . A
sostegno del richiamato orientamento giurisprudenziale, va ricordato il D.P.C.M. 10 marzo
1999 n. 294 [7]che ha individuato tra i documenti
inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, i rapporti alla Procura Generale ed
alle Procure Regionali della Corte dei conti e richieste o relazioni, ove siano
individuabili soggetti perseguibili di responsabilità amministrativa e penale in pendenza
dei relativi procedimenti.
Rimane
il dubbio di un possibile vulnus del
diritto alla difesa dei soggetti nei confronti
dei quali il pubblico ministero contabile esercita il proprio potere di indagine, ma non
sorprende questa apparente lacuna se si considera che il legislatore da sempre ha
disciplinato i poteri del pubblico ministero contabile, senza però regolamentarne le
forme A
ciò si aggiunga la natura preprocessuale
dellattività istruttoria, per comprendere che, nei giudizi di responsabilità,
la parte convenuta in giudizio usufruisce appieno delle garanzie previste soltanto nel
momento in cui si instaura il rapporto processuale, allinterno del quale non trovano
spazio eccezioni di nullità per inosservanza
di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge
(art. 156 c.p.c.). E
di tutta evidenza che la libertà di forme che il legislatore ha configurato
nellistruttoria del pubblico ministero contabile, nei limiti del raggiungimento
dello scopo cui gli atti sono preordinati (art. 121 e 156 c.p.c.), è perfettamente
coerente con un sistema di garanzie attenuato, nel quale le indagini svolte nei confronti
di particolari categorie di soggetti sono opportunamente bilanciate da poteri istruttori
molto limitati e, certamente, meno invasivi di quelli esercitati dal pubblico ministero
penale. Così
è stato affermato che non comporta nullità del procedimento il fatto che lo stesso P.M.
nellinvito non abbia informato il presunto responsabile della possibilità di farsi
assistere in quella fase da un difensore di fiducia, nella considerazione che la finalità
dellistituto dellinvito non è quella di offrire allinvitato la
possibilità di contestare le prove in possesso dellattore ma di offrire al P.M.
elementi a proprio discarico che possano rivelarsi utili per scongiurare lazione di
responsabilità[8]. Anche
la presenza del difensore in sede di audizione non trova alcuna indicazione di tipo
normativo, rimanendo affidata alla prassi ed al mero buon senso dei singoli magistrati
inquirenti, che danno atto nel verbale dellassistenza tecnica al presunto
responsabile e, possibilmente, ne riportano le eventuali osservazioni in favore
dellassistito[9]. Argomenti
a favore della funzione di garanzia dellinvito a dedurre si possono rilevare dal
vincolo dellassenza di diversità significative tra il contenuto dellinvito e
quello dellatto di citazione[10], così
come dal limite temporale dei 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione
delle deduzioni rispetto allemissione dellatto introduttivo del giudizio. 3. Corrispondenza tra contenuto dellinvito e quello dellatto di citazione Le
SS.RR. nella sentenza 19 giugno 1998 n. 14/QM hanno affermato che
deve escludersi una piena ed assoluta
corrispondenza del contenuto dellinvito a dedurre con quello dellatto di
citazione, a meno che questultimo non si discosti nettamente dal nucleo essenziale
della causa petendi e petitum tipicizzanti la fattispecie dannosa ipotizzata
nellinvito, non potendosi parlare altrimenti di mutatio libelli, né di possibili
vizi di ultrapetizione Con
questa pronuncia si è finalmente stabilito un punto fermo, individuando criteri
interpretativi condivisibili, su una questione che aveva dato luogo a comprensibili
contrasti giurisprudenziali giustificati dalla laconicità delle fonti normative. Lesperienza
che si è venuta creando nelle procure regionali nellultimo decennio, dopo
lentrata in vigore delle leggi 19 e 20, ha posto in evidenza la delicatezza del
problema considerando la complessità, in molti casi, del procedimento di acquisizione
delle prove in rapporto alla natura di presupposto processuale, attribuito dalla dottrina
allinvito a dedurre. Il
contesto nel quale si maturano le condizioni dellazione, stabilisce il necessario
collegamento tra latto (invito) che formula una ipotesi di danno erariale nei
confronti del presunto responsabile e quello che, una volta formatosi il convincimento del
pubblico ministero, si traduce nellatto introduttivo (citazione), mutando la
posizione soggettiva del presunto responsabile in quella di convenuto nel giudizio. Lattività
istruttoria (o di indagine) del procuratore regionale, è finalizzata al completamento
degli elementi di prova che verranno posti alla base della domanda giudiziale;
linvito a dedurre deve, quindi, offrire al presunto responsabile un quadro
dettagliato degli elementi in fatto e in diritto in relazione ai quali il procuratore
regionale fonda il proprio assunto in ordine alle varie imputazioni di responsabilità, al
fine di consentire nel migliore dei modi lesercizio del diritto di difesa
dellindagato[11]. Linvito,
quindi, circoscrive ed individua, in modo quasi definitivo, lambito della
contestazione ed inevitabilmente viene a condizionare il successivo atto di citazione. Il
quid novi della legislazione del 1994 sta proprio in questo obbligo imposto al
pubblico ministero contabile di formalizzare le risultanze delle indagini svolte in
seguito alla notizia damni, realizzando il necessario presupposto processuale
affinché lazione di responsabilità possa essere instaurata in modo fondato,
attraverso una sorta di contraddittorio preprocessuale tra parte pubblica e parte privata,
in un contesto spiccatamente inquisitorio. Ecco
che lapiena ed assoluta corrispondenza tra invito ed atto di citazione, se
considerata con riferimento agli elementi costitutivi del danno e della sua imputabilità,
risentirà necessariamente della complessa dinamica della fase successiva alla notifica
dellinvito e, ove non ricorrano i presupposti per larchiviazione da parte del
pubblico ministero, dovrà rimanere entro i limiti di quel nucleo essenziale
ipotizzato nellatto formalmente notificato al presunto responsabile. Di
conseguenza gli effetti del mancato adempimento di obblighi imposti dal legislatore
allattività istruttoria del procuratore regionale, producono conseguenze diverse
nelleconomia del rapporto processuale, a seconda che diano origine a situazioni di
insanabile violazione del diritto alla difesa, per la nullità tassativamente prevista
dallart. 156 c.p.c. come, ad esempio, nellipotesi in cui lomissione
dellinvito precluda al presunto responsabile la possibilità di evitare di essere
chiamato in giudizio. Mentre,
ove si versi nel caso di omessa valutazione delle deduzioni e dei documenti depositati, il
giudice adito può egualmente disporre degli elementi utili, già depositati agli atti di
causa, per formare il proprio convincimento e pervenire alla relativa decisione e non può
quindi affermarsi una violazione piena ed insanabile della posizione del convenuto. Linvito
a dedurre rappresenta un istituto di garanzia preprocessuale, il quale consente
allinvitato di svolgere le proprie argomentazioni difensive prima
dellinstaurazione del giudizio a seguito della notificazione dellatto di
citazione; pertanto deve escludersi la necessità che i due atti abbiano contenuto
sostanzialmente identico, essendo sufficiente che vi sia corrispondenza tra linvito
e latto introduttivo del giudizio, per quanto attiene ai tratti essenziali della causa pretendi e del petitum tipizzanti la fattispecie dannosa
ipotizzata[12]. Latto
di citazione deve pertanto contenere il riferimento allinvito a dedurre, alla sua
rituale notifica agli interessati, alle deduzioni eventualmente depositate ed alla
richiesta di audizione alla quale il pubblico ministero ha doverosamente dato corso. Ma,
al di là degli adempimenti di rito, è necessario che la tesi accusatoria
prospettata al collegio esprima anche una valutazione in concreto della tesi
difensiva, anche se le considerazioni in diritto possono e debbono spaziare in un più
ampio contesto argomentativo. In
questi termini va inteso quel nucleo essenziale che risulta idoneo a stabilire
la corretta corrispondenza tra invito a dedurre e atto di citazione, affinché il giusto
contraddittorio possa instaurarsi nel rispetto delle parti, salvaguardando la delicata e
complessa attività istruttoria del pubblico ministero ed il fondamentale diritto di
difesa del convenuto. 4. Validità
ai fini della costituzione in mora Come
è noto il pubblico ministero contabile è parte processuale e non sostanziale e con la
modifica del termine di prescrizione quinquennale introdotto dallart. 1 comma
secondo della legge n. 20/1994, si è posto il problema concreto di evitare che i fatti
costitutivi di danno denunciati alle procure regionali risultino non perseguibili per
effetto dellintervenuta prescrizione. Il
termine quinquennale si è rivelato certamente molto breve, considerando che la
notizia damni perviene a conoscenza della procura non immediatamente ma, quasi
sempre, dopo alcuni anni dal verificarsi del fatto quando ormai i tempi
dellistruttoria non sempre riescono a recuperare questo ritardo. A
ciò si aggiunga che, anche nei casi in cui è ipotizzabile loccultamento doloso del
danno e il dies a quo decorre dalla sua scoperta, la giurisprudenza non si è
rivelata molto favorevole alle posizioni del pubblico ministero, richiedendo una specie di
probatio diabolica per ritenere fondata la prospettazione attorea su questo
punto. Si è
affermato che la concreta non conoscenza dellillecito o la non conoscibilità dello
stesso, non sono sufficienti per differire il dies a quo della prescrizione
occorrendo, a tal fine che la non conoscenza sia causata da un comportamento
dellautore dellillecito specificamente diretto a realizzare tale occultamento[13]. In
altra ipotesi il momento della scoperta del fatto dannoso si è ritenuto che possa
riferirsi alla data in cui il pubblico ministero ha iniziato lazione penale,
ritenendo così sussistente la fattispecie delloccultamento doloso ed individuandone
la conoscibilità nel rinvio a giudizio in sede penale (criterio estensivo) o dalla data
di richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P. M. penale (criterio restrittivo)[14]. Il
problema della tempestiva interruzione del termine si era già posto allattenzione
in tempi meno recenti, per cui il Procuratore Generale aveva suggerito ai procuratori
regionali, con nota di coordinamento del 18/6/1997, di inserire negli inviti a dedurre la
esplicita affermazione che latto costituisce in mora il presunto responsabile
ai sensi degli artt. 1219 e 2943 del codice civile, rendendosi ciò necessario per il persistere di
contrasti giurisprudenziali circa lautomatica attribuzione allinvito a dedurre
delleffetto interruttivo della prescrizione. Sul
punto si era andata formando una tesi minoritaria che escludeva in capo al pubblico
ministero contabile la legittimazione a porre in essere atti di costituzione in mora nei
confronti del convenendo[15], mentre una posizione
intermedia tendeva a riconoscere il potere ex se di costituire in mora[16]. La
tesi maggioritaria era però orientata a riconoscere leffetto interruttivo a
condizione che, nellatto di invito a dedurre, fossero contenuti gli elementi per
essere considerato anche atto di costituzione in mora, ovvero una formula di intimazione e
costituzione in mora[17]. La
questione sembrava risolta dalle Sezioni Riunite con la sentenza n. 14/2000/QM, in cui si affermava che linvito a dedurre formulato ai sensi
dellart. 5 della L. 19/94 e successive modificazioni ed integrazioni, laddove dotato
di tutti gli elementi idonei al fine, può validamente costituire in mora il destinatario
ai sensi degli artt. 1219 e 2943 c.c. Si
poteva quindi pervenire a ritenere fondato il principio che linvito a dedurre, al
pari della citazione, in quanto atto idoneo a prospettare in maniera completa la
preliminare affermazione della pretesa pubblica, avrebbe in sé tutti gli elementi per
costituire in mora, ipso iure, il presunto
responsabile. Ma
tale auspicato punto fermo, nel variegato quadro della giurisprudenza della Corte dei
conti, ha dato luogo ad ulteriori remissioni della questione di massima alle Sezioni
Riunite, che ne hanno però dichiarato linammissibilità confermando la precedente
sentenza n. 14/QM del 14 dicembre 2000[18]. 5. Termine
per il deposito dellatto di citazione Inosservanza Reiterazione
dellinvito Il
legislatore ha previsto lobbligo per il Procuratore regionale di emettere
latto di citazione in giudizio entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno, salvo proroghe
da concedersi da parte della competente Sezione giurisdizionale. Tale modifica ha
ridotto lesposizione allincertezza dellesito del procedimento
istruttorio il presunto responsabile, introducendo un termine perentorio, la cui
inosservanza determina linammissibilità della citazione. Non mancano sentenze
nelle quali si afferma che, a seguito della notificazione dell'invito a dedurre al
presunto responsabile emerge, in capo all'invitato, l'onere di chiedere che la sezione
giurisdizionale fissi al P.M. contabile termine perentorio per emettere la citazione
dell'invitato ovvero disporre l'archiviazione della denuncia di danno che lo concerne, con
la conseguenza che, in difetto di siffatta istanza, non può considerarsi inammissibile la
citazione emessa oltre il termine di 120 giorni di cui all'art. 5, c. I, d.l. 15 novembre
1993 n. 453, convertito dalla l. 14 gennaio 1994 n. 19[19]. In ogni caso,
secondo lorientamento prevalente, leffetto della mancata osservanza del
termine di 120 giorni è però quello della decadenza dellazione di responsabilità. Un effetto non
secondario, lo possiamo riscontrare nellannullamento dellattività istruttoria
del pubblico ministero che, spesso, è stata lunga, complessa e faticosa; così non è
raro il ricorso alla reiterazione dellinvito a dedurre, iniziativa che ha dato luogo
ad alcune interessanti pronunce sulla questione, ovviamente di segno diverso. Si è ritenuto che
la reiterazione dellinvito è possibile
solo se essa si inquadri in una diversa prospettazione accusatoria fondata
sullemergere di fatti nuovi, altrimenti latto si sostanzierebbe in una non
consentita autoremissione in termini[20] e,
in unottica più restrittiva, il pubblico ministero non può aggirare la
disciplina del termine e del procedimento per la sua eventuale proroga, inviando un
secondo invito in luogo di formulare listanza di proroga del termine con riferimento
al primo invito in ipotesi di esigenza di indagini ulteriori[21]. Ma è stata, per
altro verso, affermata la nullità e non la inammissibilità dellatto di citazione,
nella considerazione che la sentenza con la
quale il giudice dichiara linammissibilità della citazione per violazione del
termine di emissione della citazione posto dallart. 1 comma 3 bis del D.L. 23
ottobre 1996 n. 543, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, è
inidonea a formare giudicato con effetti sostanziali, di tal che il P.M. contabile può
esercitare nuovamente lazione di responsabilità amministrativo-contabile,
ovviamente previa emissione di nuovi inviti a dedurre[22]. 5.1. Termine per il
deposito dellatto di citazione. Pluralità di invitati Una
recente sentenza delle SS.RR. della Corte dei conti (n. 13/2003/QM del 18 giugno 2003), ha
espresso un orientamento opposto a quello già manifestato in precedenza dalle stesse
SS.RR. e, sposando la tesi di un maggior garantismo, ha ritenuto che, nel caso
di inviti cumulativi a più soggetti (ipotesi assai frequente per gli atti di organi
collegiali che si assumano causativi di danno) il termine di 120 giorni ai fini del
successivo deposito dellatto di citazione[23],
decorre per ciascuno di essi dalla notifica dellinvito che lo concerne e non già
per tutti gli invitati dal momento in cui avviene la notifica dellultimo invito. I
problemi che si erano posti alle Procure regionali in relazione alla questione della
pluralità di inviti ai fini dellindividuazione del dies a quo per determinare lesatta scadenza
del termine in questione, si erano rivelati di notevole attualità ed importanza, anche se
la giurisprudenza favorevole alla tesi della decorrenza da ciascun invito si era, per la
verità, collocata in una posizione probabilmente minoritaria[24]. In realtà il
precedente orientamento,[25] che appariva del tutto
preferibile per leconomia processuale, considerata la necessità per le Procure
regionali di dover altrimenti provvedere alla spedizione di una pluralità di inviti
autonomi e paralleli e di altrettante citazioni, riguardanti la stessa ipotesi di
responsabilità, non appariva lesiva dei principi del giusto processo, alla luce della
riforma dellart. 111 della Costituzione. In tal modo
risultano penalizzati non soltanto la parte pubblica, a cui il legislatore aveva
riservato, nella fase preprocessuale, quella libertà di forme che appariva finalizzata al
completamento del quadro probatorio, ma anche i convenuti che potrebbero vedersi chiamati
in giudizio, separatamente da altri soggetti corresponsabili nel medesimo evento causativo
di danno. Molto probabilmente
potrebbe verificarsi, con maggiore frequenza, un inevitabile ricorso alla richiesta di
proroga del termine di 120 giorni da parte delle Procure regionali, per evitare di
incorrere nella inammissibilità dellatto di citazione a causa di ritardi,
tuttaltro che improbabili, o incertezze nelle notifiche degli inviti ai destinatari
che, non di rado, cercano di rendersi irreperibili allufficiale giudiziario
procedente. Simili prevedibili
ritardi andranno sicuramente ad incidere negativamente sulla certezza delle posizioni
giuridiche che il legislatore aveva ritenuto di preminente interesse con la normativa del
1994 e le successive modifiche introdotte con la legge n. 639/1996. 5.2. Termine per il
deposito dellatto di citazione. Sospensione feriale dei termini Unaltra
questione di particolare rilevanza riguarda la sospensione feriale dei termini giudiziali,
ai sensi dellart. 1 della legge n. 742 del 1969, che le Sezioni Riunite, con la
sentenza n. 7/2003/QM, hanno ritenuto applicabile anche al termine di 120 gg. per il
deposito dellatto di citazione, decorrente alla scadenza del periodo (non inferiore
a 30 giorni) concesso al presunto responsabile per produrre eventuali deduzioni e chiedere
di essere sentito personalmente. La
citata sentenza ha confermato lorientamento giurisprudenziale prevalente,[26] a fronte di una posizione
largamente minoritaria,[27] accedendo ad
uninterpretazione estensiva, nel senso che una lettura più ampia dellart. 1
consente di ricomprendere nella definizione di termini processuali anche quelli
preordinati al processo vero e proprio, e ad esso cronologicamente collegati, quale il
termine dei 120 giorni previsto dal primo comma dellart. 5 della Legge n. 19/1994. La
Corte costituzionale ha individuato il principio posto a base dellart 1 della legge
n. 742/1969, nellesigenza di dover contemperare il diritto alla difesa, assicurando
un periodo di riposo ai professionisti, con gli interessi rilevanti da
difendere in giudizio, tra i quali potrebbe esservi, ad esempio, quello di una parte
privata che necessitasse del difensore per compiere un atto introduttivo del giudizio
entro un termine perentorio. Successivamente
la stessa Corte, ferma restando lesclusione della sospensione feriale in presenza di
interessi preminenti alla trattazione delle cause, ha ritenuto
costituzionalmente necessaria (pena la violazione del diritto di difesa e di azione in
giudizio) la sospensione dei termini per agire in giudizio, stabiliti, a
pena di decadenza, da norme di carattere sostanziale, quando la possibilità
di agire in giudizio costituisca lunico rimedio per far valere un suo diritto
(termine per proporre la domanda giudiziale a pena di decadenza dal diritto), applicabile
nei casi in cui la brevità di tale termine rende particolarmente difficile a colui
che intenda esercitare il proprio diritto, di munirsi della necessaria difesa
tecnica (brevità del termine e necessità del difensore), a condizione che
non si ravvisino preminenti ragioni a tutela di altri valori costituzionali, che
impongano la rigorosa osservanza del suddetto termine (mancanza di altri interessi
preminenti)[28] Peraltro
la Suprema Corte di Cassazione ha dato rilievo essenziale alla natura decadenziale del
termine per agire in giudizio ed al fatto che lesercizio dellazione sia
lunico rimedio concesso al privato per tutelare il suo diritto, eliminando
progressivamente sia il riferimento alla necessità di assistenza tecnica, sia il
riferimento alla necessità di un termine breve (e quindi maggiormente lesivo
del diritto di azione e di difesa in giudizio), ai fini della disciplina sulla sospensione
feriale dei termini. In
altri termini, la giurisprudenza civile è giunta alfine a far proprio il concetto di termine sostanziale a rilevanza processuale
con riferimento ai termini (iniziali) previsti a pena di decadenza per lesercizio
dellazione, affermando che gli stessi incidendo sul processo al pari dei
termini endoprocessuali vanno considerati processuali ai fini dellapplicazione
della Legge n. 742/1969[29]. La
sentenza n. 7/QM/2003 coglie, quindi la difficoltà dellattività pre - processuale
del pubblico ministero, onerato da un termine perentorio (processuale), e tutela
lesigenza di rafforzamento del diritto di difesa, in tal caso la parte
pubblica, ritenendo applicabile il periodo di sospensione feriale nel quale, la
valutazione stessa delle argomentazioni difensive addotte dai presunti responsabili,
destinatari dellinvito a dedurre, e la complessità degli eventuali ulteriori
accertamenti, risultano oggettivamente rallentati. In
conclusione, se si considera che il termine
per la emissione della citazione del p.m. ha natura ibrida (è sostanziale a rilevanza
processuale)[30] ben si comprende la delicatezza
della questione, che si presta a differenti e difformi interpretazioni sulla natura
sostanziale o processuale del termine, ma, almeno in tal caso, la
soluzione adottata dalle SS.RR. offre, se non altro, il pregio di valutare, in un più
ampio contesto, lattività istruttoria del P.M. ponendola in stretta correlazione
con lattività processuale vera e propria. 6. Listanza
di proroga Le
problematiche connesse ai termini che condizionano lattività istruttoria del
Pubblico ministero contabile e scandiscono i tempi della fase preprocessuale, che dovrà
chiudersi con larchiviazione o con la citazione in giudizio dei responsabili del
danno, conducono ad alcune considerazioni sullistanza di proroga, introdotta
dallart. 1 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, convertito dalla legge n. 639/1996. Sulle
modalità di funzionamento dellistanza della
proroga, eventualmente richiesta alla
Sezione, in dottrina è stata sottolineata la somiglianza tra questo istituto e quello
previsto dal codice di procedura penale (art. 406) per la sua disciplina. Ma
nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, la competenza a decidere sullapposita
istanza dal Pubblico Ministero è, nella camera di consiglio a tal fine convocata, del
giudice designato dal Presidente della Sezione giurisdizionale regionale. Risulta
evidente la differenza con listituto penale, nel quale la figura del G.I.P è ben
distinta dal giudice del dibattimento, mentre il giudice designato è espressione stessa
della Sezione giurisdizionale competente a decidere, nellipotesi di chiamata in
giudizio dei responsabili. Si è
posto, quindi, il problema se listanza di proroga dovesse essere notificata ai
soggetti destinatari dellinvito a dedurre, nella ipotesi dellinstaurazione di
una specie di contraddittorio preliminare, peraltro escluso dalla giurisprudenza della
Corte dei conti[31] e dalle stesse Sezioni Riunite[32] E
da sottolineare come il legislatore nel disporre che, nel caso di mancata
autorizzazione della proroga, il procuratore è obbligato ad emettere latto di
citazione ovvero a disporre larchiviazione entro i successivi quarantacinque
giorni sia intervenuto per rafforzare il diritto di difesa del presunto
responsabile, privilegiando il principio della certezza delle posizioni giuridiche. Per
inciso va detto che, nel caso in cui listanza di proroga del termine per
lemissione della citazione sia respinta, il nuovo termine di 45 giorni decorre dalla
comunicazione del provvedimento di rigetto della domanda di proroga[33] ovvero dal deposito della relativa
ordinanza[34] La
stessa Corte Costituzionale è stata chiamata ad esprimersi sulla questione e, con la
sentenza n. 513 del 2002, ha ritenuto pienamente legittima la prassi che si è venuta
affermando, nel senso dellapplicabilità al procedimento del rito camerale previsto
dal codice di procedura civile, con conseguente previsione della non necessarietà della
notifica allindagato della istanza di proroga e della mancata presenza delle parti alla camera di
consiglio. Ha
osservato la Consulta:
La mancata
previsione legislativa di un obbligo di notifica, impedendo il contraddittorio delle
parti, si porrebbe in contrasto con lart. 111 della Costituzione, nel testo
novellato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n.2. Questa Corte con
la sentenza n. 163 del 1997 ha avuto modo di precisare che linvito a dedurre
in quanto diretto allacquisizione di ulteriori elementi in vista delle
determinazioni del pubblico ministero attiene ad una fase del procedimento avente
natura pre-processuale, sicchè leffettiva proposizione dellazione di
responsabilità è del tutto eventuale e solo con latto di citazione il giudice è
investito della causa ed ha inizio il relativo giudizio (analogamente sentenza n. 415/1995). Nel ritenere la
natura pre-processuale della fase che precede la notifica dellatto di citazione,
questa Corte ha preso le mosse dalla giurisprudenza contabile, la quale ne trae la
conseguenza che linvito a dedurre non valga a conferire al presunto responsabile del
danno la qualità di parte e quindi, a rendere
necessaria la notifica ad esso dellistanza di proroga proposta dal pubblico
ministero. Ora, se si segue
la giurisprudenza della Corte dei conti secondo cui la decisione sullistanza di
proroga è reclamabile al collegio, ai sensi dellart. 739 c.p.c., nel termine di
dieci giorni dalla avvenuta conoscenza del decreto, il presunto responsabile del danno
dispone di uno strumento processuale utilizzabile per dolersi della concessa proroga; e la
possibilità di instaurare il contraddittorio su questa esclude il denunciato vizio di
legittimità costituzionale, ben potendo il legislatore differire il contraddittorio ad un
momento successivo al provvedimento di adozione della proroga. Qualora, poi, si
ritenesse estraneo alla fase pre-processuale listituto del reclamo, introdotto in
via pretoria dalla giurisprudenza contabile, dovrebbe concludersi che leventuale
illegittimità del provvedimento concessivo della proroga potrebbe essere dedotta nella
fase pienamente processuale iniziata con latto di citazione. Nellun caso
e nellaltro, la posizione del presunto responsabile del danno non risulterebbe
compromessa, nemmeno sotto il profilo della certezza rispetto alliniziativa del
pubblico ministero, poiché, ove non riceva latto di citazione entro
centosessantacinque giorni dallinvito a dedurre, egli potrà verificare se sia stata
disposta larchiviazione, ovvero concessa la proroga. Il presunto
responsabile del danno verrebbe così gravato di un onere di attività non eccedente il
limite della ragionevolezza e che pertanto non incide negativamente sul suo diritto di
difesa. Di
conseguenza, dalla giurisprudenza della Corte dei conti, è stato affermato che le
garanzie del contraddittorio non debbono essere rispettate nellambito del
procedimento camerale per la proroga del termine di 120 giorni per lemissione della
citazione, posto dallart. 5 comma 1 D.L. 15 novembre 1993 n. 453, convertito dalla
legge 14 gennaio 1994 n. 19 e successivamente modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639;
nessuna inammissibilità è dato, quindi rilevare per il fatto che il Pubblico Ministero
contabile non abbia preventivamente notificato il proprio ricorso con pedissequo decreto
di fissazione della camera di consiglio[35]. 7.
Integrazione del contraddittorio per ordine del giudice. Sulla ulteriore
questione della chiamata in giudizio di altri soggetti, si è formata giurisprudenza
pacifica secondo la quale non occorre linvito in caso di citazione iussu iudicis[36]. Appare evidente che
liniziativa del Pubblico ministero è resa obbligatoria dallordine del giudice
che intende disporre lintegrazione del contraddittorio quando il processo si è
regolarmente instaurato. Essendo già stata indicata nellordinanza del
giudice, non è necessario che il Pubblico ministero effettui una rigorosa esposizione dei
motivi che sostengono la causa petendi , ben
potendosi limitare ad un semplice richiamo del provvedimento giudiziario. Vengono pertanto
meno le ragioni dellinvito che, una volta instaurato il processo, non avrebbe più
la funzione di completamento dellistruttoria da parte del Pubblico ministero e,
contemporaneamente, quella di garanzia del presunto responsabile al fine di evitarne la
chiamata in giudizio in caso di insussistenza degli elementi di responsabilità. Tra laltro
lobbligatoria esecuzione da parte del Pubblico ministero, considerando
lintervenuta riforma dellart. 111 della Costituzione, pone qualche problema
proprio in relazione ai principi del giusto processo che impediscono lindiscriminata
chiamata in causa jussu judicis in contrasto con
limpostazione accusatoria, cosicché il giudice può, sulla base del principio di
parziarietà, ripartire gli addebiti tenendo conto degli apporti causativi anche degli
evocandi in giudizio[37] La non necessarietà
dellinvito a dedurre risulta confermata dalla considerazione che esso non potrebbe
essere di alcuna utilità per la parte attrice e per i convenuti in giudizio, con la
conseguente violazione del principio di economia che presiede allo svolgimento
dellattività processuale. 8. Il
provvedimento di archiviazione a seguito dellinvito a dedurre Quando
il Procuratore regionale, a conclusione della propria attività istruttoria, ritiene che
non sussistano elementi per la chiamata in giudizio di eventuali responsabili in ordine ad
unipotesi di danno erariale, provvede allarchiviazione con un proprio atto
completamente interno al procedimento, del quale viene data comunicazione
allamministrazione e, in alcuni casi, agli esponenti che ne facciano esplicita
richiesta. Anche
in questo caso nulla dispone il legislatore sulle modalità di tale importante
provvedimento che è rimesso, in buona sostanza, alla piena discrezionalità del pubblico
ministero procedente, senza che sia previsto alcun controllo da parte del giudice. Può
richiamarsi al riguardo il disposto dellart. 125 delle disposizioni di attuazione
del c.p.p. che stabilisce: Il pubblico
ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene
linfondatezza della notizia di reato perché gli elementi acquisiti nelle indagini
preliminari non sono idonei a sostenere laccusa in giudizio. La
Corte Costituzionale con la sentenza n. 415/1995 nel negare al P.M. contabile la
possibilità di sollevare questioni di legittimità costituzionale ha rilevato che larchiviazione è atto rimesso alla
determinazione propria della parte pubblica che ritenga di non dovere promuovere
lazione: esso non ha natura di pronuncia giurisdizionale, ma chiude
unattività istruttoria diretta a verificare se sussistano le condizioni per
iniziare utilmente un giudizio di responsabilità, senza che con larchiviazione si
formi giudicato o che ne derivi in alcun modo un vincolo per lo stesso ufficio del
pubblico ministero. Non
è auspicabile una modifica che introduca un controllo simile a quello previsto
nellordinamento penale, in considerazione dei gravi problemi che affliggono
lattività corrente delle procure regionali, invase annualmente da centinaia o
migliaia di fascicoli riguardanti le denunce più disparate. E
neppure si ritiene che le esigue dotazioni organiche dei magistrati delle Sezioni
giurisdizionali regionali siano in grado di far fronte ad un eventuale simile incombenza. Ma un
aspetto particolare non può essere trascurato, ove si consideri che il legislatore, tra i
principi introdotti con la normativa del 1994 e del 1996, ha individuato quello della
certezza delle posizioni giuridiche dei soggetti indagati a seguito dellistruttoria
del pubblico ministero contabile. Posizioni
soggettive di non poco conto trattandosi, non solo di pubblici dipendenti, ma anche di
amministratori, nei confronti dei quali la pendenza di una istruttoria contabile potrebbe
pregiudicare eventuali ulteriori impegni istituzionali. Così
nellipotesi in cui, mediante invito a dedurre, sia stata formalizzata una
contestazione di presunto danno erariale, dovrebbe procedersi con rituale comunicazione (o
eventualmente notifica) allo stesso soggetto destinatario dellatto, anche il
provvedimento di archiviazione emesso dal pubblico ministero che, a conclusione delle
indagini, abbia ritenuto insussistenti gli elementi di prova acquisiti al fascicolo
istruttorio. Roma
17 giugno 2004
Carmine Scarano
[1] Corte cost. n.
163/1997 La natura
pre-processuale dellnvito a dedurre è stato confermata dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 513 del 4 dicembre 2002 in cui ha negato la necessità
di notificare al presunto responsabile listanza di proroga del P.M. contabile. [2] S.S.R.R. n. 14/QM
del 19 giugno1998 si definisce fuorviante cercare di inquadrare tale figura
processuale in una delle categorie elaborate dalla dottrina di settore con riferimento a
modelli processuali diversi [3] Art. 415 bis
c.p.p.(Avviso allindagato della conclusioni delle indagini preliminari).1.
Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dellarticolo 405, anche se
prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai
sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al
difensore avviso della conclusione delle indagini preliminari. 2. Lavviso contiene
la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si
assumono violate, della data e del luogo del fatto, con lavvertimento che la
documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del
pubblico ministero e che lindagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne
visione e di estrarne copia. 3. Lavviso contiene altresì lavvertimento che
lindagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie,
produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore,
chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi
per rilasciare dichiarazioni ovvero di essere sottoposto ad interrogatorio. Se
lindagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve
provvedervi.
(omissis) [4] Sez. Giur. Sardegna
15 marzo 2003 n. 229 Sez. Giur. Sardegna 3 luglio 2003 n. 591 Sez. Seconda Centrale 7 giugno 2001 n. 134 [5] Sez. Sardegna 19
dicembre 2002 n. 1236 [6] Sez. Prima Centrale
29 gennaio 2001 n. 13/A [8] Sez. Sardegna 3 luglio 2003 n. 591 [9] Nellinvito a
dedurre il Procuratore regionale non è tenuto ad informare della possibilità per
lintimato di farsi assistere da un difensore in sed di controdeduzioni: Sez. Sardegna 23
luglio 2003 n. 896 [10] Sez. Sardegna n.
598/1995 [11]La duplice funzione
istruttoria e garantista dellinvito a dedurre è stata compiutamente definita dalle
SS.RR. con la
sentenza n. 7/98/QM. [12] Sez. Giur. Liguria
25 gennaio 2003 n. 80 [13] Sez. Giur. Molise
28 ottobre 2003 n. 185; in senso conforme: Sez. Giur. Lazio 17 luglio 2003 n.
1582 e Sez. Giur. Lombardia 12 maggio 2003 n. 566 [14] Sez. Giur.
Lombardia 22 maggio 2003n. 608 Sez. Giur. Sicilia primo grado 12
maggio 2003 n. 1004 [15] Sez. Terza Centrale
16 aprile 2002 n. 169 [16] Sez. Giur. Emilia
Romagna 8 aprile 2002 n. 1127 Sez. Giur. Lazio 8 maggio 2002 n. 3 [17] Tra le altre Sez.
Seconda Centrale 5 giugno 2002 n. 180 e Sez. Prima Centrale 10 aprile 2003 n. 122; recentemente Sez. Giur. Veneto 6
aprile 2004 n. 322 [18] SS.RR. 20 marzo
2003 n. 6/QM SS.RR. 27 gennaio 2004 n. 1/QM [19] Sez.
Seconda
Centrale. 16 marzo 2001 n. 122
[20]
Sez. Giur. Campania 28
settembre 2002 n. 114 [21] Sez. Giur.
Lombardia 12 maggio 2003 n. 552 [22] Sez. Giur. Sicilia
appello 16 settembre 2003 n. 169 [23] Termine soddisfatto
con il semplice deposito dellatto di citazione nella segreteria della Sezione: Sez. Giur. Lazio 2
ottobre 2002 n. 2616 Sez. Prima
Centrale 19 febbraio 2003 n. 78 Sez. Giur.
Lombardia 3 marzo 2003 n. 307 Sez. Giur. Marche
10 marzo 2003 n. 196 Sez. Giur. Lazio 7
aprile 2003 n. 847 Sez. Giur.
Calabria 18 giugno 2003 n. 533 Sez. Seconda
Centrale 16 aprile 2003 n. 149 Sez. Seconda
Centrale 3 ottobre 2003 n. 340 [24] Sez. Prima Centrale
7 gennaio 2003 n. 1 Sez. Prima Centrale 7 marzo 2003 n. 91
Sez. Terza Centrale 28 ottobre 2003 n.
439 (
si adegua alla 13QM) Sez. Giur. Sicilia
Appello 24 ottobre 2003 n. 181 (
si adegua alla 13QM) Sez. Seconda
Centrale 5 novembre 2003 n. 304 [25] Tra le altre: Sez.
Giur. Campania 27 settembre 2002 n. 108 Sez.
Prima Centrale 19 febbraio 2003 n. 78 Sez.
Terza Centrale 15 marzo 2002 n. 96 Sez.
Seconda Centrale 7 febbraio 2002 n. 14 Sez.
Seconda Centrale 31 marzo 2003 n. 119 Sez.
Seconda Centrale 23 aprile 2003 n. 155 Sez.
Seconda Centrale 23 aprile 2003 n. 154 Sez.
Giur. Sicilia 23 maggio 2003 n. 1041 [26] SS.RR. 7 QM 20 marzo
2003 (termine connotato da natura processuale) Sez. Giur. Molise
25 settembre 2002 n. 224 Sez. Giur.
Calabria 24 ottobre 2002 n. 1050 Sez. Giur. Lazio 4
ottobre 2002 n. 2659 e 23 ottobre 2002 n. 2876 Sez. Prima
Centrale 19 febbraio 2003 n. 78 Sez. Giur. Lazio 4
ottobre 2002 n. 2659; 23 ottobre 2002 n. 2876; 5 settembre 2002 n. 2464 Sez. Seconda
Centrale 16 aprile 2003 n. 149 Sez. Prima
Centrale 10 aprile 2003 n. 122; 22 aprile 2003 n. 128 Sez. Giur. Sicilia
4 marzo 2003 n. 572 Sez. Giur.
Calabria 14 marzo 2003 n. 235 Sez. Seconda
Centrale 8 luglio 2003 n. 264 Sez. Terza
Centrale 28 ottobre 2003 n. 440 [27] Tra le altre: Sez. Giur.
Campania 27 settembre 2002 n. 108 [28] Cort Cost. n.
49/1990 [29] Luigi Cirillo
Foro Amministrativo Consiglio di Stato - 2003 [30] Luigi Cirillo op.
cit. [31] Tra le altre: Sez. Giur. Lazio
27 novembre 2002 n. 3309 [32] SS.RR. n.
27/1999/QM [33] Sez. Seconda
Centrale 2 febbraio 2004 n. 30 [34] Sez. Giur. Piemonte
13 novembre 2003 n. 1856 [35] Sez. Seconda
Centrale 26 giugno 2003 n. 247 [36] Sez. Seconda
Centrale 5 luglio 2001 n. 241 Sez. Giur.
Campania 15 novembre 2002 n. 138 Sez. Giur. Lazio 9
aprile 2002 n. 1108 Sez. Seconda
Centrale 5 febbraio 2003 n. 42 (principio consolidato) Sez. Giur.
Campania 20 gennaio 2003 n. 4 [37] Sez. Giur. Puglia
26 novembre 2003 n. 1044 |