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Il danno all'immagine ed al
prestigio della Pubblica Amministrazione
Sommario:
Recensione Ancora oggi non si posseggono univoche
chiavi di lettura circa la consistenza giuridica della costruzione pretoria del danno allimmagine ed al
prestigio della P.A.; si assiste, infatti, al convulso e continuo susseguirsi di opinioni
tra di loro di evidente segno contrastante e disorganico. Il contemporaneo pensiero giuridico, ancor
prima, non consegna concordanti indicazioni circa lindole e lentità proprie
da affidare ai concetti medesimi di prestigio ed
immagine riferiti ad un soggetto giuridico a
rilevanza pubblicistica; nel silenzio in merito del legislatore, non emergono, del resto,
sentori che indovinano limminente venuta di auspicate intese. Gli ambiti giuridici che risultano ancora in
alcun modo sopiti riguardano, peraltro, le generali
questioni attinenti la natura giuridica, lelemento psicologico, la struttura, il
regime probatorio e finanche la prescrizione del pregiudizio allimmagine della P.A..
Tali tematiche, come è comprensibile, atteso il loro carattere fondamentale, sovente involgono momenti di non
agevole coordinamento con la Teoria generale. Il presente lavoro, in esito anche -
ad unapprofondita ricognizione sulle più recenti e significative prospettive dindagine
sul thema proposte in dottrina ed in
giurisprudenza - sino alla decisione delle Sezioni Riunite n.10/SR/QM del 23 aprile 2003 -
tenta di individuare le dissimulate linee guida presupposte
ai diversi orientamenti interpretativi rassegnati in materia. Lo scopo è ovviamente di selezionare le
tracce dominanti e comuni che possano ricondurre a schemi essenziali ed unitari la
complessità del vivente scenario giuridico. Luniverso ancora sconosciuto del danno
allimmagine ed al prestigio della P.A. ottiene oggi un significativo contributo
utile al fine di orientarsi nellarduo cammino sul suo - ancora inesplorato -
territorio. Presentazione prof. Vincenzo Caputi Jambrenghi Immagine e
prestigio costituiscono da qualche tempo il tema dominante, certamente il più
interessante data la sua novità, nei giudizi di responsabilità per danno erariale che si
svolgono dinanzi alla Corte dei conti. La Corte,
infatti, talora assolve i convenuti per i danni erariali, condannandoli per aver leso
soltanto limmagine ed il prestigio dellamministrazione di appartenenza con un
comportamento ad es. delittuoso pur se non produttivo di danno materiale alla finanza
pubblica. L
avvocato Michele Didonna affronta i problemi posti da questa novità giurisprudenziale,
che presentano difficoltà singolari ed accentuate dallabitudine della Corte dei
conti di non discostarsi, se non raramente, dalle impostazioni più rigorose. La
base squisitamente civilistica sul concetto di tutela del diritto allimmagine, alla
sua esclusività e su quello di prestigio si muove inizialmente nel mondo dellimpresa
ma progressivamente si arricchisce di considerazioni relative allapplicazione di
siffatti concetti alla pubblica Amministrazione. L
immaterialità dei beni della vita lesi da unazione antigiuridica di un dipendente
pubblico è nozione neutra, che non può essere riservata alla sfera privata ma deve per
mera esigenza logica estendersi a quella pubblica dei rapporti e degli interessi. Il
danno a contenuto non economico, pertanto, non può essere trascurato in un giudizio
risarcitorio (almeno fino a quando resterà tale) quale è quello celebrato dinanzi alla
Corte dei conti. Ma il punto è che dovrebbe dubitarsi della competenza della Corte dei
conti a conoscere del danno allimmagine ed al prestigio della p.A. prima ancora di
una sentenza penale passata in giudicato che abbia condannato lautore del reato dal
quale scaturisce il danno morale. LAutore
svolge unanalisi critica della giurisprudenza della Corte dei conti estremamente
accurata e perviene a conclusioni critiche sul punto da ultimo accennato, conclusioni
confermate appieno dalla sentenza-ordinanza della 1^ Sez. giurisdizionale dappello
9.1.2003, n.5 che ha rimesso la questione alle sezioni riunite della Corte. Lalternativa
è quella di ricondurre alla giurisdizione amministrativa ogni azione risarcitoria mossa
non soltanto, come di consueto, contro unamministrazione pubblica, ma anche da
questa contro il proprio funzionario (allo stato del diritto positivo, in via incidentale
o subordinata): si tratta di una costruzione rimessa, tuttavia, ad una casistica oggi
limitata, mentre essa è anche rimessa ad una innovazione legislativa che concentri presso
il giudice amministrativo la cognitio
sotto ogni aspetto degli atti e dellattività amministrativa nonché delle loro
conseguenze. Il
respiro monografico del lavoro dellottimo Didonna ha consentito allautore di
offrire con larghezza di informazione un contributo prezioso alla conoscenza di un tema
formidabile .
Prof. Vincenzo Caputi Jambrenghi |