La consulenza tecnica nel processo contabile:
questioni poste nellambito di procedimento riguardante un danno erariale derivante
da erronea stima di un immobile
VPG dr. Paolo Luigi Rebecchi
1. Il caso concreto
2. Questioni poste nel corso del giudizio ( consulenza
acquista dal pm contabile in sede di indagine; nomina del CTU in sede di giudizio ed
intervento del CT del PM; motivazione della sentenza in relazione alle consulenze
tecniche¸ liquidazione delle spese sostenute per il consulente del pm. Appello
incidentale per lomessa pronuncia da parte del giudice di primo grado; CTU in
appello e nomina del CT del PM)
1. La vicenda che si viene a proporre attiene alla
responsabilità amministrativa (allo stato affermata solo in primo grado dalla sezione
regionale per le Marche) del reggente di un Ufficio tecnico erariale, per un danno
erariale connesso al prezzo di acquisto di un immobile da adibire a sede dei nuovi uffici
finanziari.
In particolare, con l atto introduttivo del 25
marzo 1999, il Procuratore regionale per le Marche, lo aveva convenuto in giudizio per
sentirlo condannare alla somma di lire 4.530.000.000 a favore dellErario, oltre a
lire 860.700.000 per IVA, nonché alla rivalutazione monetaria di dette somme, agli
interessi legali ed alle spese del giudizio.
La Procura regionale aveva riferito che, a seguito di
varie denunce, era stato iniziato procedimento penale da parte della Procura della
Repubblica in ordine allacquisto del nuovo edificio destinato alla sede degli uffici
finanziari.
Detto procedimento era stato archiviato il 3 gennaio
1996 per intervenuta prescrizione dei reati ipotizzati. Successivamente la Procura della
Repubblica aveva inoltrato denuncia alla Procura regionale della Corte dei conti.
La Procura regionale aveva proceduto agli accertamenti
di propria competenza, verificando che nel luglio 1996 la Direzione generale del demanio
aveva disposto, attraverso lIntendenza di finanza, che lUTE fornisse alla soc.
costruttrice gli elementi necessari alla società medesima per la predisposizione del
progetto definitivo relativo alla realizzazione delledificio, da destinare a sede
degli uffici finanziari.
Sulla base del progetto definitivo era stato poi
disposto che lUTE provvedesse a redigere una dettagliata relazione descrittivo-
estimativa.
Lingenere reggente dellUTE aveva provveduto
alla redazione della relazione di stima (in data 16 novembre 1988), nella quale aveva
valutato limmobile, secondo il valore di mercato, in L. 22.691.140.000, e in L.
22.478.870.000, secondo il valore di costo, con una media dei due valori pari a L.
22.585.000.000. Dopo detta relazione, ed unaltra favorevole allacquisto a
trattativa privata redatta dallo stesso ing. C. nonché i pareri favorevoli
dellAvvocatura distrettuale dello Stato e del Consiglio di Stato, il 29 dicembre
1989, lIntendenza di finanza aveva stipulato latto pubblico di acquisto di
cosa futura con la soc. venditrice. Limmobile era stato consegnato in data 16
dicembre 1991 e la somma di L. 26.876.150.000, corrispondente al prezzo contrattuale
maggiorato degli oneri finanziari, era stata accreditata con ordinativo diretto del 30
gennaio 1992.
Nel corso dellistruttoria preliminare, la Procura
regionale aveva richiesto la redazione di una relazione tecnico-estimativa ad un proprio
consulente che era stata deposita in data 2 ottobre 1998.
Poiché era stato emesso invito a dedurre ed erano
pervenute le relative controdeduzioni, lo stesso consulente del PM aveva fornito parere
anche su tali deduzioni.
Sulla base degli accertamenti e delle relazioni
tecniche, la Procura regionale aveva ipotizzato un valore dellimmobile al momento
dellacquisto, in lire 18.055.000.000.
Il danno complessivo era stato di conseguenza
quantificato in lire 4.530.000.000, cui erano state aggiunte le spese per IVA pari a L.
860.700.000.
Per ciò che concerneva lelemento soggettivo
dellillecito, la Procura aveva ipotizzato, a carico dellunico responsabile,
lingegnere reggente lUTE, il dolo, o quantomeno la colpa grave osservando che
lo stesso aveva indicato ""valori finali di stima assolutamente spropositati ed
incompatibili con quelli di mercato""; aveva ""omesso ogni correttivo
per i vantaggi conseguiti in seguito allattribuzione della qualità di opera
pubblica alledificio in questione""; aveva affermato "" senza
alcun riscontro nella realtà"", una facile accessibilità dellarea ed una
""favorevole ubicazione del complesso"", aveva ""omesso
unanalisi dettagliata, concreta ed esplicitata in atti delle finiture, degli
impianti e delle tecnologie da impiegarsi nellerigendo edificio"".
Nel corso del giudizio, il collegio giudicante, con
apposita ordinanza in data 20 aprile 2000, aveva nominato un consulente tecnico di
ufficio, per rispondere "ad alcuni quesiti tecnici circa il valore che si poteva
attribuire alledificio alle date della redazione della perizia di stima (16 dicembre
1988), della stipula dellatto di acquisto (28 dicembre 1989), della consegna
dellimmobile (16 dicembre 1991) .
Detto professionista aveva tuttavia rinunciato
allincarico ed era stato sostituito con altro consulente nominato in data 28
settembre 2000.
Questi aveva reso,nei termini previsti, sia una
relazione di stima, sia un supplemento alla medesima relazione in risposta ai quesiti
formulati dal collegio. In particolare il consulente aveva riferito che (cfr. pag. 5
sent.) "alla data del 16 dicembre 1988 il complesso immobiliare in questione poteva
essere valutato in L. 16.512.000.000, quale valore di mercato, ed in L. 14.408.000.000,
quale valore di corrispettivo".
Su detti punti avevano formulato osservazioni scritte
sia il consulente della Procura che quello del convenuto.
Allesito del giudizio, la sezione regionale
riteneva sussistente la responsabilità del convenuto.
Con particolare riguardo alla quantificazione del danno,
il giudice regionale, pur condividendo il criterio di base utilizzato dal CTU (differenza
tra il prezzo che ha pagato lamministrazione e quello che si sarebbe dovuto pagare
in relazione ai valori medi di stima), che confermava la prospettazione dellatto
introduttivo, procedeva ad una riduzione equitativa dellimporto, fissandolo nella
misura di un milione e cinquecentomila euro , comprensiva di rivalutazione monetaria.
Di detto danno, individuava la quota imputabile al
convenuto nella "maggior parte", osservando tuttavia che "
non può
essere sottaciuto che un certo concorso nella causazione del danno, indipendentemente da
ogni giudizio sulleventuale effettiva responsabilità che non è compito di questo
collegio definire, deve essere ascritto al comportamento dei vari organi intervenuti nel
procedimento di acquisto che non hanno sottoposto ad una sufficiente valutazione critica
il prezzo che lamministrazione avrebbe dovuto pagare
".
Infine applicava il potere riduttivo delladdebito
"
in relazione a varie circostanze: allentità della somma da rimborsare
in rapporto allo stipendio percepito dal predetto funzionario, alle condizioni ambientali
in cui si trovò ad operare il menzionato professionista, condizioni determinate anche
dalla situazione di sostanziale monopolio, nella quale operava nella città ove era
ubicato limmobile, unimpresa come quella venditrice, proprietaria peraltro del
terreno sul quale doveva essere costruito ledificio, alla complessità del
procedimento valutativo, sia per il particolare tipo di immobile, che non trovava
immediati e facili parametri di riferimento
", sia perché si trattava di
immobile di futura costruzione
" (pag. 18 sent.). Conclusivamente stabiliva in
180.000 euro, compresa rivalutazione monetaria, la somma da porre carico del convenuto.
Pronunciava pertanto condanna per detta somma, oltre
agli interessi legali a decorrere dalla sentenza e fino al soddisfo nonché, per le spese
del giudizio (liquidate in euro 4230,92), comprese in esse le spese per la consulenza
tecnica dufficio.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello
il condannato ed è stato proposto appello incidentale da parte della Procura generale
Nel gravame oltre ad altri profili era stata evidenziata
carenza di motivazione in ordine al sindacato sulla discrezionalità tecnica della
pubblica amministrazione rilevandosi che non erano state esplicitate le ragioni in cui
consistevano la grave superficialità e negligenza addebitate al C., essendosi il giudice
limitato ad affermare che esse si desumono dal marcato scostamento fra la stima operata
dal perito di ufficio e quella a suo tempo realizzata dal C.
L appellante inoltre dichiarava di aver dato
incarico "
al prof
..presso la facoltà di ingegneria delluniversità
""La Sapienza"" di Roma, di effettuare una propria valutazione
motivata scientificamente secondo dottrina e metodologia estimativa in ordine alla
questione di cui è causa
", con riserva di produzione del relativo elaborato.
Lappello incidentale affermava invece la
violazione di legge in ordine allomessa pronuncia sulle spese delle consulenze
tecniche richieste dalla Procura regionale nel corso dellistruttoria preliminare e
del successivo giudizio.
Nel corso del giudizio di appello la sezione centrale,
rigettata leccezione di inammissibilità della nuova consulenza tecnica depositata
dallappellante disponeva una nuova CTU.
Il giudice delegato procedeva al conferimento
dellincarico ed alla formulazione dei quesiti. In tale sede il PG e
lappellante comunicavano la nomina di propri consulenti.
2. La vicenda processuale ora descritta si connota per
un accentuato utilizzo della consulenza tecnica nel giudizio contabile che consente di
percorrere i vari aspetti rilevanti in ordine a tale peculiare mezzo istruttorio.
Si può quindi osservare che a seguito delle leggi 19 e
20 del 14.1.1994, per effetto delle quali è stata effettuata una
"ridefinizione" degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo
-contabile, completata con la legge 639/1996, sono stati anche meglio precisati i poteri
istruttori assegnati al pubblico ministero.
Fra gli anzidetti poteri rientra la possibilità di far
ricorso a "perizie" e "consulenze". Ciò è espressamente previsto
dallart.2 comma 4. 19/1994 ("
La Corte dei conti, per lesercizio
delle sue attribuzioni, può altresì delegare adempimenti istruttori a funzionari delle
pubbliche amministrazioni e avvalersi di consulenti tecnici, nel rispetto delle
disposizioni di cui allart. 73 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n.271) e dal
successivo articolo 5 commi 6 7 della stessa legge ("
Ferme restando le
disposizioni di cui al comma 4 dellart.2, il procuratore regionale, nelle
istruttorie di sua competenza, può disporre. . . d) perizia e consulenza. Per il
pagamento delle parcelle dovute ai consulenti tecnici si applica la procedura prevista
dalla normativa vigente in materia di spese di giustizia . . . ").
Sulla natura dei poteri istruttori del P.M., e quindi
anche con riferimento alle disposizioni in materia di "perizie e consulenze"
può ricordarsi il contenuto della comunicazione "I.C.5 " del 19.10.1996 emessa
dal procuratore generale della Corte dei conti nellesplicazione delle facoltà di
"coordinamento " dellattività dei procuratori regionali, prevista
dallart. 2, comma 3 della legge 19/1994, ove viene espressa lopinione che gli accertamenti
condotti in sede istruttoria dal pubblico ministero contabile possano assumere un rilievo
probatorio direttamente rilevante per il processo.
Ritornando alle fonti normative del potere, per il P.M.,
di avvalersi di periti e consulenti può subito constatarsi che mentre lart.2
l.19/94 parla di "consulenti tecnici" e richiama le disposizioni di attuazione
del codice di procedura penale, lart.5, comma 6, lettera d) l.19/94 si esprime in
termini di "perizia e consulenza".
La possibilità per il P.M. contabile di avvalersi di
"perizie" e di "consulenze", e lo specifico richiamo effettuato
nellart.2 alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale consente
alcune considerazioni sul ruolo di tali mezzi istruttori e sui limiti della loro possibile
valenza probatoria.
Le regole processuali dei giudizi presso la Corte dei
conti sono contenute nel regolamento di procedura (R.D. 13 agosto 1933 n.1038) il quale
prevede i poteri istruttori del giudice contabile agli artt. 14 e 15 ("... La corte
può richiedere allamministrazione e ordinare alle parti di produrre gli atti e i
documenti che crede necessari alla decisione della controversia e può ordinare al
procuratore generale di disporre accertamenti diretti anche in contraddittorio delle
parti: In tale ultimo caso queste sono a cura del procuratore generale avvisate almeno
cinque giorni prima, del luogo, giorno ed ora in cui si eseguiranno gli accertamenti
stessi ... "; -art. 15 "... La corte può inoltre disporre lassunzione di
testimoni e ammettere gli altri mezzi istruttori che crederà stabilendo i modi con cui
debbono seguire ed applicando, per quanto possibile, le leggi di procedura
civile...").
Per quanto attiene ai poteri istruttori del P.M., essi,
prima della legge 19/94 erano indicati dallart.74 T.U. l. Corte dei conti (R.D. 12
luglio 1934 n.1214) secondo il quale "... Il pubblico ministero, nelle istruttorie di
sua competenza, può chiedere in comunicazione atti e documenti in possesso di autorità
amministrative e giudiziarie e può inoltre disporre accertamenti diretti ...".
Come può notarsi tale disposizioni speciali non fanno
riferimento specifico alle "consulenze tecniche" o alle "perizie" che
sono espressamente menzionate soltanto nella legge 19/94.
Le regole processuali da applicarsi, pertanto, si
rinvengono , secondo il principio generale ricavabile dal già indicato art. 15, comma 1°
Reg. procedura, ma comunque chiaramente sancito dal successivo art. 26 reg. proc., nel
codice di procedura civile ("... Nei procedimenti contenziosi di competenza della
Corte dei conti si osservano le norme e i termini della procedura civile in quanto siano
applicabili e non siano modificati dalle disposizioni processuali civili dovrebbe farsi
riferimento per la individuazione delle norme applicabili ai suddetti mezzi
istruttori...").
Tuttavia lattuale codice di procedura civile
prevede la figura del "consulente tecnico", ma non quella del
"perito". Viene in proposito osservato che "... il consulente tecnico,
nello spirito della legge, sostituisce lantico perito, a differenza del quale egli
non limita la sua opera alla stesura di una relazione che rispecchi il suo parere su una o
più questioni sottopostegli ma "presta assistenza" al giudice per il compimento
di singoli atti o per tutto il processo ...". Nel sistema del codice di procedura
civile il consulente tecnico è pertanto un "ausiliario del giudice", collocato
tra "gli organi giudiziari" (art. 61 ss. c.p.c.). La sua attività (consulenza)
è poi disciplinata nellambito dell"istruzione probatoria", accanto
alla testimonianza e alle altre fonti di prova. Viene al riguardo ancora evidenziato che
"...mentre il c.p.c. del 1865 metteva in evidenziati risultato dellopera dei
periti, cioè la "perizia", che considerava una dei mezzi di prova, il vigente
c.p.c. considera invece lopera del consulente come lausilio fornito al giudice
da un suo collaboratore, sicché la consulenza tecnica non va considerata come una prova
in sé, ma costituisce un mezzo di controllo della prova e di valutazione dei fatti già
provati in giudizio (Cass. 24 Novembre 1973 n.3187; Cass. 13 marzo 1975 n.1008).
Listituto della consulenza (artt. 61, 191, 207 c.p.c.; 89 e 92 disp. atti) tecnica
nasce dalla necessità, per lattività di percezione di fatti rilevanti per il
processo, ovvero per procedersi a deduzioni o anche "... solo per la individuazione
delle massime di comune esperienza..." di disporre di saperi tecnici specialistici
che mancano al giudice, realizzando unintegrazione-sostituzione, della sua
attività.
In considerazione della sua attitudine probatoria il
c.p.c. prevede una serie di regole e di forme che devono essere rispettate nello
svolgimento della consulenza tecnica (avvenga questa nel corso del processo o in via
preventiva ex art. 696 e ss. c.p.c.). Ne consegue il potere-dovere del giudice di
scegliere (artt. 61, 91) il consulente normalmente tra persone iscritte in appositi albi,
formati a loro volta nel rispetto di determinate garanzie ( artt. da 14 a 23 disp. att.) ,
specificando con ordinanza lincarico demandatogli (art. 191 e 187, ultimo comma) ,
nonché di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi di sostituirlo
(art. 196). Una particolare cura è per la "terzietà" ed
"imparzialità" del consulente, che viene rilevata dallart. 193 sul
giuramento, ed anche dalart. 192 in tema di astensione e ricusazione. Ne consegue
anche il principio del rispetto del contraddittorio nello svolgimento della consulenza (
art.90 disp. att. e 194 c.p.c., nonché la possibilità per le parti di nominare propri
consulenti di parte art. 201).
Tra le ipotesi particolari di consulenza tecnica viene
segnalato lesame contabile (art. 198 c.p.c).In questo caso il consulente tecnico ha
anche il compito di tentare di conciliare le parti. Ai fini della conciliazione il
consulente può esaminare, col consenso di tutte le parti, documenti e registri non
prodotti in causa; ma di essi non può fare menzione nei processi verbali o nella
relazione senza il consenso di tutte le parti (lassenza di consenso è causa di
nullità, sanabile ex art. 157 c.p.c. Cass. 21 febbraio 1975 n.538). Non si ha pertanto
acquisizione processuale di quei documenti, a meno che la parte non abbia voluto produrli
davanti al consulente. Se la conciliazione riesce, il verbale relativo diventa titolo
esecutivo per decreto del giudice.
Il controllo del giudice sugli accertamenti del
consulente si fonda sul presupposto secondo il quale "... si suole dire che la
consulenza tecnica non vincola il giudice, che il giudice è il perito dei periti e
pertanto può discostarsi dalla consulenza tecnica dufficio, se del caso molto
probabilmente utilizzando i rilievi critici dei consulenti tecnici di parte o addirittura
... disporre la rinnovazione delle indagini e la sostituzione del consulente ...".
Osserva la citata dottrina che tali rilievi sono ineccepibili ma necessitano di un
chiarimento, evidenziandosi che "... il controllo del giudice sulla consulenza non è
mai (o quasi mai) pieno ...". Infatti il giudice proprio a causa del difetto di
sapere tecnico specialistico normalmente non è in grado di ripetere lattività (di
percezione e/o di deduzione) svolta dal consulente. Il giudice è solo in grado di
controllare: a) il rispetto delle regole formali del procedimento o sub-procedimento che
si è concluso con la relazione del consulente:- b) la motivazione della relazione del
consulente: cioè la sua forma logica in modo analogo al controllo che la Corte di
cassazione esercita ai sensi dellart.360 n.5, sullaccertamento del fatto
compiuto dal giudice di merito, con in più rispetto al potere della corte di
cassazione il potere di disporre sempre la rinnovazione della consulenza, e, quando
sussistono gravi motivi, la sostituzione del consulente (art. 196) nonché di disporre
laudizione del consulente in camera di consiglio (art. 197). (Modificato il molto o
il poco che vi è da modificare il controllo del giudice sullattività del
consulente tecnico ricorda molto il controllo di legittimità del giudice amministrativo
in ordine ai provvedimenti amministrativi..."). Ritiene ancora la medesima dottrina
che "...le uniche ipotesi in cui laccertamento tecnico è effettuabile o
controllabile in toto dal giudice sono quelle:- del giudice speciale;- delle sezioni
specializzate: e cioè ove il giudice specializzato sia egli stesso un tecnico. Queste
osservazioni inducono a un rilievo conclusivo: limportanza estrema che nella
consulenza tecnica assume il rispetto delle regole - anche nella scelta del consulente-,
del procedimento, e del contraddittorio, perché in esse risiede la principale o
forse la sola vera garanzia di esattezza dei risultati della consulenza tecnica. Ma
se è così ne dovrebbe seguire la assoluta inutilizzabilità - la nullità insanabile -
della consulenza tecnica formatasi in modo illegittimo e limpossibilità per il
giudice di fondare su di essa il proprio convincimento: anche solo di desumere da essa
come spesso prosaicamente afferma la giurisprudenza indizi e presunzioni
...".
LA. affronta anche il tema della "consulenza
tecnica privata" e gli "accertamenti effettuati da organi tecnici della pubblica
amministrazione". Osserva che i rilievi svolti in precedenza concorrono tutti
nellescludere qualsiasi efficacia alla c.d. consulenza tecnica privata o
stragiudiziale: cioè alla consulenza redatta da un tecnico incaricato dalla parte fuori
del processo e senza garanzie di contraddittorio. Anche nellipotesi estrema che il
mutamento delle cose, dei luoghi (o la morte della persona) non consenta più
lespletamento della consulenza (ma non occorre dimenticare che lart. 696
consente sempre alle parti, in casi di urgenza, laccertamento tecnico preventivo
prima del giudizio) egualmente il documento contenente la consulente tecnica privata
"...giuridicamente è poco più di un pezzo di carta, pena la vanificazione di tutte
quelle garanzie che gli artt. 191 e ss. (richiamati dallart. 697) impongono per il
legittimo formarsi della consulenza. In ipotesi di tali specie lunico strumento
utilizzabile sarà laudizione come testimone del tecnico incaricato dalla parte, con
tutte le garanzie e i limiti propri della prova testimoniale...". LA. prosegue
osservando che "... detto questo con assoluta sicurezza, è però immediatamente da
aggiungere, che vi sono delle zone di confine, delle zone grigie, in cui tutto appare più
sfumato e problematico. Intendo riferirmi alle ipotesi in cui ad organi della pubblica
amministrazione, sono devoluti compiti istituzionali di controllo (ad es. in materia di
sicurezza del lavoro, di beni storico-artistici, di sanità, ecc.) nel cui corso pubblici
funzionari (tenuti per legge allimpossibilità) effettuano istituzionalmente (non
casualmente come testimoni, ma neanche a seguito di incarico del giudice come i consulenti
tecnici) percezioni e deduzioni di fatti fuori e prima del processo e di tali percezioni
che altro non sono se non perizie stragiudiziali; perizie stragiudiziali che si
distinguono dagli accertamenti tecnici preventivi ex art. 696 sia perché il consulente
non è nominato dal giudice ma direttamente dalla legge (o tramite atti di normazione
secondaria), sia perché il contraddittorio con i controinteressati non sempre è
rispettato in modo adeguato. Con riferimento a consulenze tecniche stragiudiziali di
questa specie, il discorso è completamente diverso da quello svolto riguardo alle c.d.
consulenze tecniche private. In ipotesi di tale specie si avverte la necessità che tali
perizie stragiudiziali, possano avere efficacia nel processo, quali vere e proprie
consulenze tecniche stragiudiziali (e non già quali inammissibili scritture
rappresentanti dichiarazioni testimoniali di terzi, scritture cui non sarebbe possibile
attribuire alcuna efficacia pena la vanificazione delle modalità di acquisizione della
testimonianza previste dagli artt. 244 e ss. e 692 e ss.) purché esse siano formate nel
contraddittorio delle parti: cosa che a seguito dellattuazione della legge 241/1990
sul procedimento amministrativo dovrebbe divenire la regola (è il caso di notare che il
rispetto del principio del contraddittorio si rivela tanto più è necessario in ipotesi
in cui le funzioni di controllo o di vigilanza della amministrazione possono indurre il
pubblico funzionario ad essere troppo "parente" dellinteresse in gioco).
Ove poi i pubblici funzionari incaricati dei compiti di controllo di cui si sta parlando
fossero considerati dalle singole leggi che disciplinano la loro attività, pubblici
ufficiali legittimati a documentare i fatti avvenuti in loro presenza o da loro compiuti,
lart. 2700 c.c. sarebbe già veicolo sufficiente a giustificare sul piano giuridico
lefficacia delle loro relazioni, salvo in ogni caso distinguere ciò che è
percezione da ciò che è deduzione, dato che solo la prima potrebbe essere coperta dal
regime di piena prova fino a quella di falso di cui allart. 2700 c.c....".
Evidenziate le caratteristiche ed alcuni profili
specifici della consulenza tecnica esperibile nel processo civile si è potuto constatare
che la distinzione fra "consulenza tecnica" e "perizia", sia propria
non del processo civile, (ove non è prevista alcuna "perizia" in senso tecnico)
ma del processo penale (cfr. Cass. civ., sez. III, 9 dicembre 1992, n. 13037, in Foro it.,
1994, n. 3, I 859, citata in precedenza). In particolare, la "perizia" è
prevista dallart. 220 c.p.p. ("... La perizia è ammessa quando occorre
svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze
tecniche, scientifiche o artistiche ...") nellambito del libro III, dedicato
alle "prove" (e specificamente nel titolo II, fra i "mezzi di prova")
quale attività del giudice (art. 221 "... il giudice nomina il perito scegliendolo
tra gli iscritti negli appositi albi ..."). Allorquando sia stata, dal giudice,
disposta "perizia", il pubblico ministero (art. 225 c.p.p. e disp. att. art. 73)
ha facoltà, come le "parti private", di "... nominare propri consulenti
tecnici, in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti ...". La
"consulenza tecnica", nel sistema del codice di procedura penale è sempre
attività "di parte", pubblica o privata, contrapposta alla "perizia"
che è invece disposta dal giudice.
Lattività di consulenza tecnica (sempre di parte)
può inoltre essere effettuata anche in assenza di perizia secondo quanto dispone
lart. 233 ("... Quando non è stata disposta perizia ciascuna parte può
nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre
al giudice il proprio parere, anche presentando memoria a norma dellart.
121...").La distinzione deriva dalla netta distinzione fra attività di formazione
della prova, che non possono che svolgersi in presenza del giudice e le attività delle
parti, compreso il p.m., che non possono che dirigersi "alla ricerca della
prova". In particolare come "mezzi di ricerca della prova" si definiscono
"... gli strumenti di cui si serve lautorità giudiziaria per individuare ed
assicurare al processo, cose, tracce, documenti ed ogni altro elemento utile per provare i
fatti che si riferiscono allimputazione, alla punibilità ed alla determinazione
della pena, sono strumenti indispensabili per la ricerca probatoria, ma non sono di per
sé strumenti di convincimento. Servono alla prova ma non al giudizio ...".
Nellambito di tale attività di ricerca il
pubblico ministero penale (art. 358), "... compie ogni attività necessaria ai fini
indicati nellart. 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore
della persona sottoposta alle indagini ..." e (art. 359 c.p.p.) "... quando
procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra
operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare ed
avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera. Il consulente può
essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine
...".
Particolari garanzie del contraddittorio, collegate alla
peculiare valenza probatoria, sono riservate in particolare agli "accertamenti
tecnici non ripetibili" previsti dallart. 360 c.p.p. "... quando gli
accertamenti previsti dallart. 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è
soggetto a modificazione ...". In tali casi "... il pubblico ministero avvisa,
senza ritardo la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato ed i
difensori del giorno, dellora e del luogo fissati per il conferimento
dellincarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici ...". E
stato in proposito osservato che si tratta degli accertamenti riguardanti "...
persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazioni, e dunque suscettibili di
perdere in breve tempo ogni valenza probatoria in relazione ai fatti oggetto di indagini e
di eventuale giudizio (Cass. 28 gennaio 1993, Crozza). Ed è precisamente questa
precarietà, della situazione attuale che sconsiglia di attendere sino allassunzione
del mezzo di prova secondo i naturali itinerari presidiati dalla presenza dellorgano
della giurisdizione e concede al pubblico ministero il potere di affrettare, provvedendovi
ex se, lacquisizione dei dati che egli reputa necessari: dati che, peraltro,
troveranno piena utilizzazione nel dibattimento, dal momento che andranno a confluire nel
relativo fascicolo (art. 431 lett. c) c.p.p.). Tutto ciò, ben sintende, comporta
losservanza di precise regole che, garantendo di fronte allinquirente assunto
a dominus di un mezzo di prova, assicurino principalmente, linstaurazione di un
regolare contraddittorio ...".
Sulla distinzione del ruolo svolto dai consulenti del
pubblico ministero viene osservato che la nomina del consulente tecnico di cui
allart. 359/1 c.p.p., "non richiede particolari formalità per il conferimento
e per lespletamento dellincarico" ed equivale a quanto previsto
dallart. 348 c.p.p. per la polizia giudiziaria, pur prendendo però lart. 359,
2° c. che il pubblico ministero possa autorizzare il proprio consulente ad assistere a
singoli atti di indagine. Osserva ancora che "... per comprendere il ruolo di questo
consulente del pubblico ministero, occorre distinguerlo per un verso, dal consulente che
il pubblico ministero può nominare a norma dellart. 233, per laltro verso,
dal consulente che il pubblico ministero può nominare nella fase processuale allo scopo
di far esporre al giudice valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche,
scientifiche o artistiche. Mentre il perito può anche svolgere indagini o acquisire dati
(art. 220 comma 1°) alla presenza del giudice o, comunque, per conto del giudice, il
consulente, se non viene disposta la perizia (art. 233, comma 2°) non ha il compito di
compiere operazioni sperimentali destinati ad incrementare la comune conoscenza del
giudice e delle parti, ma può solo proporre valutazioni ed ipotesi ricostruttive.
Anche il consulente che il pubblico ministero può
nominare a norma dellart. 359, come quello previsto dallart. 223 comma 1°,
svolge unattività non destinata ad essere utilizzata come prova in dibattimento.
Egli, tuttavia non limita la propria attività alla manifestazione di pareri e valutazioni
tecniche, ma può compiere indagini e acquisire dati, alla presenza o per conto del
pubblico ministero.
E queste operazioni sperimentali potranno valere come
prova, se le parti opteranno per lalternativa inquisitoria.
Nel caso del consulente nominato a norma dellart.
233 comma 1, pertanto, è la natura dellattività espletata che ne esclude la
destinazione allacquisizione della prova; nel caso del consulente nominato a norma
dellart. 359 è il principio della separazione funzionale delle fasi ad escludere
che lattività espletata possa valere come prova nella fase accusatoria del
processo.
Lart. 360 predispone però una disciplina
particolare per il caso in cui laccertamento tecnico compiuto dal consulente
nominato dal pubblico ministero ai sensi dellart. 359 sia irripetibile e possa,
quindi, assumere funzione di prova, non solo nella fase inquisitoria del processo. In tal
caso laccertamento del consulente tende a divenire un sostitutivo della perizia.
Sicché il pubblico ministero, avvertita la persona sottoposta alle indagini che è
assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne una di fiducia (art. 360/2),
procede al conferimento dellincarico alla presenza dei difensori e dei consulenti di
parte, eventualmente nominati, i quali hanno diritto "di partecipare agli
accertamenti e di formulare osservazioni e riserve"(art. 360/4). Questa disciplina si
applica sia quando laccertamento riguarda "persone, cose o luoghi il cui stato
è soggetto a modificazione" (art. 360/1): ad esempio unautopsia, sia quando è
laccertamento stesso che determina "modificazioni delle cose, dei luoghi o
delle persone tale da rendere latto non ripetibile (art. 117 disp. att.): ad esempio
unanalisi clinica che comporti la distruzione dellunico reperto disponibile.
La persona sottoposta ad indagini, però, può anche formulare riserva di incidente
probatorio, chiedendo che laccertamento sia espletato mediante perizia davanti al
giudice. In tal caso il pubblico ministero può egualmente procedere nelle forme previste
dallart. 360, ma soltanto se laccertamento sia indifferibile e non consenta di
attendere neppure il tempo necessario per avviare il rito dellincidente probatorio
(art. 360/4), pena linutilizzabilità dellatto ai fini del giudizio ...".
Gli elementi finora proposti, dai quali emergono, sia
pure sommariamente, i profili caratterizzanti listituto della consulenza e delle
perizia nei processi civile e penale consentono ora di tentare di trarre alcune
conclusioni sulla disciplina prevista al riguardo per listruttoria condotta dal
pubblico ministero contabile.
Si è constatato allinizio che lart. 5 l.
19/94 consente (Comma 6 lettera d) al procuratore di disporre "perizia e
consulenza".
Può però osservarsi come la facoltà di "disporre
perizia", si ponga al di fuori del sistema normativo di riferimento ai sensi
dellart. 26 reg. procedura, in quanto il codice di procedura civile non prevede la
"perizia", ma la consulenza tecnica. Peraltro anche volendo far riferimento al
sistema processuale penale, (desumendo tale possibilità dal richiamo contenuto
nellart. 2 comma 3 della legge 19/94 "La Corte dei conti ... può ... avvalersi
di consulenti tecnici, nel rispetto delle disposizioni di cui allart. 73 del decreto
legislativo 28 luglio 1989 n. 271 ...") non appare possibile, per il pubblico
ministero contabile, disporre "perizia", visto che tale istituto riguarda, nel
c.p.p., lattività del giudice, da svolgersi nella fase processuale (ovvero nella
sua anticipazione a fini probatori attuato in sede di "Incidente probatorio" -
artt. 392 e ss. c.p.p.) potendo il pubblico ministero (come anche la parte privata)
procedere alla nomina di "consulenti tecnici").
Può quindi ritenersi che nonostante la previsione
normativa anzidetta il pubblico ministero contabile, nelle istruttorie di sua competenza,
potrà esclusivamente far ricorso a consulenze tecniche (e non a perizia).
Per quanto attiene alle procedure appare possibile
lapplicazione delle disposizioni processuali penali, ed in particolare
dellart. 359 c.p.p. che prevede la nomina del consulente senza particolari
formalità e senza garanzie di contraddittorio (anche tenuto conto di quanto dispone
lart. 2 ultimo comma della l. 19/94).
Ciò appare uneccezione rispetto al quadro
normativo generale del processo contabile che trova la sua regolazione nel regolamento di
procedura e, per quanto da esso non previsto, nel codice di procedura civile.
Il richiamo a tale sistema processuale, peraltro, incide
sulla valutazione e sulla utilizzabilità dellattività del consulente ed in
particolare della sua relazione.
Infatti lesperimento della consulenza secondo le
modalità di cui allart. 359 c.p.p. (senza contraddittorio) impedisce che agli
accertamenti così operati il giudice contabile possa annettere indiscutibilmente un
valore probatorio (si ricordano le decise affermazioni in tal senso di PROTO PISANI, in
precedenza richiamato, sulla "consulenza di parte"). Tuttavia, come emerso anche
con riferimenti al processo penale, nel quale, se viene seguita la c.d. "alternativa
inquisitoria" è possibile che anche alla consulenza tecnica redatta su richiesta del
p.m. ex art. 359 può essere attribuito valore probatorio (per effetto del consenso delle
parti al rito "alternativo") non può escludersi che un analogo rilievo non
possa assumere una consulenza redatta in sede istruttoria ed allegata quale fonte di prova
nel giudizio, in ordine alla quale non sorga contestazione da parte del convenuto.
Qualora, invece, il pubblico ministero abbia la
necessità di provvedere ad accertamenti urgenti su situazioni in via di modificazione
potrà certamente avvalersi dell"accertamento tecnico preventivo" ex art.
696 c.p.c. Detta soluzione appare anche preferibile ad uneventuale consulenza
tecnica "in contraddittorio" che il pubblico ministero contabile potrebbe
disporre in analogia a quanto previsto dallart. 360 c.p.p. (accertamenti tecnici
irripetibili).
Resta infine salva lutilizzabilità dei risultati
delle ispezioni amministrative (ammessa come si è potuto notare anche dalla rigorosa
dottrina processualcivilistica in precedenza menzionata) , "...nel cui contesto sia
stato assicurato un sostanziale rispetto dei diritti di difesa del presunto
responsabile..." (cfr. C.conti, SS.RR., n. 68 del 20.10.1997-in Panorama giuridico,
1995, n. 5, pag.42)
Le ulteriori questioni poste dal giudizio in esame
attengono in primo luogo alle spese della consulenza tecnica del PM.
Si è osservato (nel relativo appello incidentale) che
il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, n. 12/1934, ed il regolamento di procedura n.
1038/1933, nulla dispongano in ordine ai provvedimenti del giudice riguardo alle spese
processuali.
In relazione al rinvio di cui allart. 26 dello
stesso regolamento di procedura, ed in quanto applicabili, devono essere pertanto
richiamate le disposizioni processuali civili.
Viene così in rilievo lapplicabilità delle norme
di cui agli artt. 90 e ss. c.p.c., ed in particolare dellobbligo del giudice della
responsabilità amministrativa di liquidare le spese processuali, unitamente agli onorari
di difesa, nella sentenza che innanzi a sé chiude il giudizio, regolandone il riparto (
per lestensione del principio di necessaria regolazione delle spese in sentenza di
cui allart. 91 c.p.c. , ad ogni provvedimento , ancorché reso con decreto o
ordinanza, che nel risolvere contrapposte posizioni elimini il procedimento davanti al
giudice che lo emette, quando in coerenza con lesigenza di economia dei giudizi si
renda necessario ristorare la parte vittoriosa dagli oneri inerenti al dispendio di
attività processuale legata da nesso causale con liniziativa dellavversario
cfr.- per i provvedimenti cautelari: Corte cost., 23 giugno 1994, n. 253, in Foro it.,
1994, I 2005; in materia fallimentare-: Cass., 10 marzo 1995, n. 2793; Cass., 20 novembre
1996, n. 10180; Corte app. Trento- ord. 27 gennaio 1998 e Corte cost., sent. 20 luglio
1999, n. 328, in Foro it. , 1999, I, 2769).
E questa una competenza funzionale che
trova la sua ratio nel fatto che il giudice che conosce della questione principale
è il più idoneo a giudicare anche delle questioni accessorie costituite, in primo
luogo dalle spese (per le quali vale lautomatico principio della soccombenza), ma
eventualmente anche quelle relative alla responsabilità processuale di cui allart.
96 c.p.c , essendo questultima strettamente collegata con la questione di merito
tanto da comportare la possibilità, in caso di decisioni da parte di giudici diversi, di
un contrasto di giudicati (Cass. 1° febbraio 1993, n. 1212;Cass. civ. 26 nov. 1992, n.
12642; Cass. 4 gennaio 1995, n. 97; Cass. 6 dicembre 1994, n. 10451).
In particolare, nella giurisprudenza consolidata della
Corte di conti, nessuna perplessità è mai insorta circa il dovere-potere, in concreto
sempre esercitato, in assenza di norme procedurali autonome e facendo applicazione delle
anzidette norme del c.p.c., di liquidare e regolare le spese "giudiziali", cioè
gli oneri economici direttamente connessi al funzionamento della giustizia.
Contrasti giurisprudenziali sono invece recentemente
insorti circa la sussistenza o meno del potere o del dovere del giudice di regolare le
spese "legali", nel caso di proscioglimento del convenuto ai sensi
dellart. 3, comma 2 bis della legge n. 639/1996 (in senso affermativo, ritenendo
rientrare nella potestas judicandi la liquidazione e regolazione di tutte le spese,
per loro definizione comprensive di quelle concernenti anche i diritti ed onorari di
avvocato Sez. riun. n. 42/1997; sez. II centr. n. 115 del 1999 e 190 del 1999; in senso
difforme, per la distinzione fra le "spese di giustizia" e le "spese
legali", ravvisando per queste ultime difetto di giurisdizione Sez. riun. n. 29 del
1997; Sez. riun. n. 22 del 1998; sez. II centr. n. 219 del 1997).
Va subito evidenziato che la attuale fattispecie non
attiene allanzidetto contrasto giurisprudenziale, riguardando un caso di condanna
del convenuto (e pertanto risultano estranee le disposizioni di cui alla suddetta legge
639/1996), per una quota di spese di giustizia, sulle quali è stata omessa la doverosa
pronuncia da parte del giudice.
Come già riferito la sentenza che si impugna ha infatti
applicato il principio di soccombenza di cui allart. 92, 1° comma c.p.c.
condannando il convenuto alle spese del giudizio, comprese in esse quelle relative al
consulente tecnico di ufficio nominato nel corso del processo.
Non ha invece provveduto a condannare il convenuto al
rimborso per le spese del consulente tecnico del PM , sia con riferimento alla prestazione
resa nel corso dellistruttoria preliminare, sia quella resa nel corso del giudizio,
nonostante che già nellatto di citazione fosse stata espressamente richiesta anche
la rifusione delle spese, ribadita anche nelle conclusioni alludienza.
Si osserva al riguardo che a seguito delle leggi 19 e 20
del 14.1.1994, per effetto delle quali è stata effettuata una "ridefinizione"
degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo -contabile, completata con
la legge 639/1996 , sono stati anche meglio precisati i poteri istruttori assegnati al
pubblico ministero.
Fra gli anzidetti poteri rientra la possibilità di far
ricorso a "perizie" e "consulenze".
Ciò è espressamente previsto dallart.2 comma 4.
19/1994 ("
La Corte dei conti, per lesercizio delle sue attribuzioni,
può altresì delegare adempimenti istruttori a funzionari delle pubbliche amministrazioni
e avvalersi di consulenti tecnici, nel rispetto delle disposizioni di cui allart. 73
del decreto legislativo 28 luglio 1989 n.271) e dal successivo articolo 5 commi 6
7 della stessa legge
("
Ferme restando le disposizioni di cui
al comma 4 dellart.2, il procuratore regionale, nelle istruttorie di sua competenza,
può disporre. . . d) perizia e consulenza. Per il pagamento delle parcelle dovute ai
consulenti tecnici si applica la procedura prevista dalla normativa vigente in materia di
spese di giustizia . . . ").
Per lanzidetto chiaro disposto normativo il
pubblico ministero contabile, nella fase dellistruttoria preliminare (e in tal senso
si spiega il rinvio, anziché alle norme processuali civili, a quelle del processo penale,
tra laltro unica ipotesi in tal senso del complessivo processo contabile), e nel
corso del successivo giudizio, può avvalersi di consulenti tecnici per gli
approfondimenti istruttori che si rendano necessari.
La liquidazione dei relativi onorari avviene, come per
le consulenze e perizie disposte dallautorità giudiziaria ordinaria (sia giudicante
che inquirente) in base alla legge 8 luglio 1990 n. 319 e successivi aggiornamenti, come
espressamente stabilito dallart. 5, commi 5 e 6 della legge 19/1994. Gli onorari
variano tra un minimo ed un massimo; per la loro determinazione si tiene conto delle
difficoltà dellindagine e della completezze del pregio della prestazione fornita
(art. 2 legge 319 del 1980). Dopo il deposito della relazione il consulente presenta la
richiesta di compenso nella quale può indicare anche lonorario da lui ritenuto
spettante; la liquidazione dei compensi avviene con decreto del P.M. cui segue
lordine di pagamento emesso dal dirigente della Procura Regionale.
Come stabilito dallart. 5, commi 5 e 6 della legge
19/1994, dette spese sono espressamente qualificate "spese di giustizia".
Il richiamo alle forme del processo penale, in tema di
nomina dei consulenti del pubblico ministero, consente e forse impone qualche breve
osservazione in ordine alla anzidetta procedura penale, al fine di evidenziare come
lattività svolta nella fattispecie dal pubblico ministero contabile sia pienamente
conforme alle previsioni normative, con conseguente corretta imputazione delle relative
spese alle "spese di giustizia" in senso proprio.
E possibile per il PM penale, nominare un
consulente nella fase delle indagini preliminari, quale ausiliare nellattività di
ricerca della prova (art. 359/1 c.p.p., che equivale a quanto previsto dallart. 348
c.p.p. per la polizia giudiziaria), ovvero, nel caso di accertamenti tecnici irripetibili
(artt. 359 e 360 c.p.p,) o ancora nominarlo, sia che sia stata disposta perizia che in
assenza di essa, ai sensi degli artt. 220 e 223 c.p.p.
In relazione allespresso rinvio contenuto negli
artt. 2 e 5 della legge 19/1994, il pubblico ministero contabile può pertanto procedere,
in applicazione delle anzidette norme processuali penali , alla nomina diretta del
consulente, per lesperimento di accertamenti ed attività di ausilio, anche in
assenza di contraddittorio, già nella fase dellistruttoria preliminare antecedente
latto di citazione, come può provvedervi nella successiva fase del giudizio, in
presenza di nomina di CTU da parte del giudice.
Se per ciò che attiene alle consulenze in fase
preliminare (ma non in quella del giudizio) può emergere uneccezione rispetto al
quadro normativo generale del processo contabile ( per il quale valgono le disposizioni
processuali civili ex art. 15, comma 1° e 26 reg. proc.), ciò non toglie che si tratti
di attività legittimamente disposta e regolata, anche sotto il profilo delle spese,
nellambito delle spese di giustizia.
Ne consegue che dette spese devono essere ricomprese fra
quelle considerate dal giudice nel pronunciare condanna della parte soccombente ai sensi
dellart. 91 c.p.c.
Va anche considerato che alle anzidette spese di
consulenza tecnica, dalla legge incluse fra quelle di giustizia, non sia applicabile la
disposizione di cui allart. 92, c.p.c. che prevede la possibilità, per il giudice,
di escludere tutte o parte delle spese sostenute dalla parte vincitrice perché ritenute
eccessive o superflue.
Nella denegata ipotesi che le spese suddette non si
volessero far rientrare nelle spese di giustizia (ma ciò contrasta con il chiaro dettato
normativa in precedenza illustrato), va rilevato che le spese di consulenza tecnica
sostenute dalla parte (anche privata) vittoriosa, rientrano fra quelle per le quali la
stessa ha diritto al rimborso, (Cass. civ. n. 6056/1; n. 3716/1980; Cass. civ. n. 968/1949
per ciò che concerne anche una consulenza tecnica "stragiudiziale"
espressamente predisposta per essere utilizzata come allegazione difensiva; ancora, per
ciò che concerne le spese di CTU anticipate dalla parte Cass. civ. sez. lavoro, 25 marzo
1999, n. 2858 in Foro it., 2000, I, 395-408, secondo cui "
Giova
premettere che nellambito dellunitaria logica normativa loggetto della
disciplina prevista dallart. 90 e ss. c. p.c., esteso agli ""onorari di
difesa"", trova risonanza negli artt. 91 e 92 c.p.c.; ed in questa disciplina
sono da inquadrare anche le spese della consulenza tecnica dufficio. Ove queste
siano state liquidate dal giudice con decreto anteriore alla sentenza ""che
chiude il processo davanti a lui"", le somme in tal modo provvisoriamente poste
a carico della parte e da questa anticipate contribuiscono ad integrare loggetto
della condanna disciplinata dallart. 91 c.p.c. e pertanto , ove la parte risulti poi
totalmente vittoriosa il giudice ""condanna la parte soccombente"" al
rimborso delle relative somme
" ) , salvo che il giudice non si avvalga della
anzidetta facoltà di riduzione di cui allart. 92, comma 1.
Nel caso in esame, detta ipotesi non risulta nemmeno
prospettabile considerata la indubbia necessarietà delle consulenze tecniche richieste
dal procuratore regionale, che hanno costituito uno dei presupposti per le successive
valutazioni del consulente tecnico di ufficio e dello stesso giudice.
Mancando una motivazione in merito potrebbe ritenersi
che si tratti di di "mera svista", riconducibile all "errore di
fatto" revocatorio (art. 395, 1° comma, n.4 c.p.c.; art. 60, lett. a- r.d.
1214/1934), rimedio peraltro non esperibile nella fattispecie trattandosi di sentenza
impugnabile.
Comunque la mancata decisione potrebbe configurare
violazione dell art. 112 c.p.c per non corrispondenza tra quanto chiesto e
pronunciato, con conseguente vizio della sentenza da far valere con il rimedio
dellappello (Cass. 12 dicembre 1996, n. 11106; Cass. 27 marzo 1984, n. 2028; Cass.
21 settembre 1988, n. 5183)
Per quanto attiene ai motivi di appello proposti dal
condannato in primo grado emerge la questione della "novità" di una nuova
consulenza di parte proposta in appello e sulla sua qualificazione . Se ne è ritenuta la
inammissibilità ma sul punto la sezione centrale è andata di contrario avviso.
Ancora di interesse è il tema della carente motivazione
con riguardo allinsufficiente argomentazione delle ragioni per le quali il giudice
di primo grado ha ritenuto sindacabile e censurabile la scelta discrezionale operata dal
convenuto , allorquando operò la determinazione del valore del bene.
Il collegio non ha accolto la prospettazione difensiva
della riconducibilità dellattività del convenuto nellambito della
discrezionalità tecnica, evidenziando che "
nella fattispecie non viene in
rilievo luso di una soluzione tecnica anziché di un altra, ma un superficiale
ed abnorme uso di un potere di valutazione, che è un limite esterno alla discrezionalità
ed è pienamente sindacabile dal giudice
". In sostanza lattività
censurata è stata riportata ad una mera attività tecnico-amministrativa, ove non vi era
da esercitare alcun tipo di discrezionalità, dovendosi invece applicare correttamente
criteri tecnici riguardanti la valutazione degli immobili, il cui esito non poteva che
sfociare in un atto di attestazione, privo di alcun contenuto discrezionale.
Lattività del convenuto deve quindi inquadrarsi,
più correttamente, nellambito della nozione di "accertamento tecnico",
per sua natura pienamente sindacabile in sede giudiziaria (si ordinaria, che
amministrativa o contabile).
Può peraltro osservarsi che anche volendosi
riconnettere alla suddetta attività un ambito di "discrezionalità tecnica",
ciò non impedisce al giudice un sindacato non solo estrinseco, come vorrebbe
lappellante (limitato ai profili di palese e manifesta irrazionalità ovvero ai casi
sintomatici di eccesso di potere), in quanto detta limitazione, anche con riguardo
allambito di cognizione del giudice contabile (escluso solo con riguardo alle scelte
discrezionali ""di merito"") non può che ritenersi limitata alla
discrezionalità amministrativa (C. Cass. Sez. Unite civili, sent. n. 33/01 del 29 gennaio
2001), mentre è sempre possibile operare anche un sindacato intrinseco in materia
caratterizzata da discrezionalità tecnica, quantomeno con riferimento agli aspetti per i
quali la p.a. debba seguire criteri tecnici o scientifici (in dottrina si riportano gli
esempi di attività amministrative tipicamente caratterizzate da discrezionalità tecnica,
quali quella dell abbattimento di animali infetti , ove il giudice ben può
verificare se gli accertamenti relativi alle malattie degli animali sono stati eseguiti
secondo canoni scientificamente corretti, dovendo arrestarsi soltanto con riguardo alle
successive valutazioni della p.a., relative alla decisione di curare o abbattere gli
animali, salvo il caso di scelte manifestamente irrazionali; e analogamente il caso
delle scelte relative agli edifici di cui sia stata verificata la precarietà statica,
nelle quali può essere dal giudice accertata la correttezza delle indagini tecniche, con
esclusione delle ulteriori determinazioni dellamministrazione (abbattimento o
riparazione) e salvi ancora i casi di manifesta irragionevolezza - Cons. Stato, sez. VI,
19.10.1995,n. 1188; Cons. Stato, ad. plen., 6 febbraio 1993, n. 3; Cons. Stato, 1 febbraio
1999, n. 99; C. conti, sez. giur. reg. Campania, 8 luglio 1997, n. 71; sez. III, 8
giugno 1999, n. 123/A; sez. giur. Sicilia, 17 giugno 1999, n. 165; sez. II, 19 ottobre
1998, n. 212/A- "
non può essere disconosciuta la possibilità del giudice
contabile di penetrare "ex post" il momento volitivo e di procedere ad una
valutazione delloperato della P.A. in punto di legittimità, alla stregua delle
regole cosiddette interne dellazione amministrativa al fine di verificare la
corrispondenza di quelloperato con gli interessi demandati allamministrazione
e di appurare il rispetto dei principi di congruità, razionalità, ragionevolezza e
giustizia
"; sez. riun., 12 giugno 1998, n. 27/A; sez. III, 12
febbraio 1998, n. 32/A; sez.III, 16 dicembre 1998, n.80/99; sez. II, 10 novembre 1998, n.
120/99/A).
Lo strumento attraverso il quale effettuare questo
sindacato è costituito dalla consulenza tecnica, come è dato desumere
dallestensione di tale mezzo istruttorio al giudizio amministrativo (d.lgs 80/1998 e
legge 205/2000) proprio in vista dellampliamento della sfera di competenza di detto
giudice.
Lo strumento della consulenza tecnica, a differenza che
per il giudizio amministrativo, costituisce mezzo processuale da sempre previsto per il
processo contabile (art. 15 reg. proc.) per cui non si comprende la ragione per la quale
risulterebbe preclusa al giudice contabile la cognizione di fatti ed attività della p.a,
caratterizzate dallimpiego di cognizioni scientifiche o tecniche, al cui scrutinio
è appunto deputato il mezzo istruttorio di cui si discute.
In sostanza si evidenzia come nella presente fattispecie
lutilizzo della consulenza tecnica , sulla quale peraltro si è instaurato il
contraddittorio anche con i periti nominati dalle parti, ha costituito, correttamente, il
mezzo ordinario di indagine utilizzato dal giudice per accertare, con il necessario
supporto di cognizioni e competenze, unattività amministrativa in alcun modo
sottratta al suo giudizio..