La consulenza tecnica nel processo contabile: questioni poste nell’ambito di procedimento riguardante un danno erariale derivante da erronea stima di un immobile

VPG dr. Paolo Luigi Rebecchi

 

1. Il caso concreto

2. Questioni poste nel corso del giudizio ( consulenza acquista dal pm contabile in sede di indagine; nomina del CTU in sede di giudizio ed intervento del CT del PM; motivazione della sentenza in relazione alle consulenze tecniche¸ liquidazione delle spese sostenute per il consulente del pm. Appello incidentale per l’omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado; CTU in appello e nomina del CT del PM)

1. La vicenda che si viene a proporre attiene alla responsabilità amministrativa (allo stato affermata solo in primo grado dalla sezione regionale per le Marche) del reggente di un Ufficio tecnico erariale, per un danno erariale connesso al prezzo di acquisto di un immobile da adibire a sede dei nuovi uffici finanziari.

In particolare, con l’ atto introduttivo del 25 marzo 1999, il Procuratore regionale per le Marche, lo aveva convenuto in giudizio per sentirlo condannare alla somma di lire 4.530.000.000 a favore dell’Erario, oltre a lire 860.700.000 per IVA, nonché alla rivalutazione monetaria di dette somme, agli interessi legali ed alle spese del giudizio.

La Procura regionale aveva riferito che, a seguito di varie denunce, era stato iniziato procedimento penale da parte della Procura della Repubblica in ordine all’acquisto del nuovo edificio destinato alla sede degli uffici finanziari.

Detto procedimento era stato archiviato il 3 gennaio 1996 per intervenuta prescrizione dei reati ipotizzati. Successivamente la Procura della Repubblica aveva inoltrato denuncia alla Procura regionale della Corte dei conti.

La Procura regionale aveva proceduto agli accertamenti di propria competenza, verificando che nel luglio 1996 la Direzione generale del demanio aveva disposto, attraverso l’Intendenza di finanza, che l’UTE fornisse alla soc. costruttrice gli elementi necessari alla società medesima per la predisposizione del progetto definitivo relativo alla realizzazione dell’edificio, da destinare a sede degli uffici finanziari.

Sulla base del progetto definitivo era stato poi disposto che l’UTE provvedesse a redigere una dettagliata relazione descrittivo- estimativa.

L’ingenere reggente dell’UTE aveva provveduto alla redazione della relazione di stima (in data 16 novembre 1988), nella quale aveva valutato l’immobile, secondo il valore di mercato, in L. 22.691.140.000, e in L. 22.478.870.000, secondo il valore di costo, con una media dei due valori pari a L. 22.585.000.000. Dopo detta relazione, ed un’altra favorevole all’acquisto a trattativa privata redatta dallo stesso ing. C. nonché i pareri favorevoli dell’Avvocatura distrettuale dello Stato e del Consiglio di Stato, il 29 dicembre 1989, l’Intendenza di finanza aveva stipulato l’atto pubblico di acquisto di cosa futura con la soc. venditrice. L’immobile era stato consegnato in data 16 dicembre 1991 e la somma di L. 26.876.150.000, corrispondente al prezzo contrattuale maggiorato degli oneri finanziari, era stata accreditata con ordinativo diretto del 30 gennaio 1992.

Nel corso dell’istruttoria preliminare, la Procura regionale aveva richiesto la redazione di una relazione tecnico-estimativa ad un proprio consulente che era stata deposita in data 2 ottobre 1998.

Poiché era stato emesso invito a dedurre ed erano pervenute le relative controdeduzioni, lo stesso consulente del PM aveva fornito parere anche su tali deduzioni.

Sulla base degli accertamenti e delle relazioni tecniche, la Procura regionale aveva ipotizzato un valore dell’immobile al momento dell’acquisto, in lire 18.055.000.000.

Il danno complessivo era stato di conseguenza quantificato in lire 4.530.000.000, cui erano state aggiunte le spese per IVA pari a L. 860.700.000.

Per ciò che concerneva l’elemento soggettivo dell’illecito, la Procura aveva ipotizzato, a carico dell’unico responsabile, l’ingegnere reggente l’UTE, il dolo, o quantomeno la colpa grave osservando che lo stesso aveva indicato ""valori finali di stima assolutamente spropositati ed incompatibili con quelli di mercato""; aveva ""omesso ogni correttivo per i vantaggi conseguiti in seguito all’attribuzione della qualità di opera pubblica all’edificio in questione""; aveva affermato "" senza alcun riscontro nella realtà"", una facile accessibilità dell’area ed una ""favorevole ubicazione del complesso"", aveva ""omesso un’analisi dettagliata, concreta ed esplicitata in atti delle finiture, degli impianti e delle tecnologie da impiegarsi nell’erigendo edificio"".

Nel corso del giudizio, il collegio giudicante, con apposita ordinanza in data 20 aprile 2000, aveva nominato un consulente tecnico di ufficio, per rispondere "ad alcuni quesiti tecnici circa il valore che si poteva attribuire all’edificio alle date della redazione della perizia di stima (16 dicembre 1988), della stipula dell’atto di acquisto (28 dicembre 1989), della consegna dell’immobile (16 dicembre 1991) .

Detto professionista aveva tuttavia rinunciato all’incarico ed era stato sostituito con altro consulente nominato in data 28 settembre 2000.

Questi aveva reso,nei termini previsti, sia una relazione di stima, sia un supplemento alla medesima relazione in risposta ai quesiti formulati dal collegio. In particolare il consulente aveva riferito che (cfr. pag. 5 sent.) "alla data del 16 dicembre 1988 il complesso immobiliare in questione poteva essere valutato in L. 16.512.000.000, quale valore di mercato, ed in L. 14.408.000.000, quale valore di corrispettivo".

Su detti punti avevano formulato osservazioni scritte sia il consulente della Procura che quello del convenuto.

All’esito del giudizio, la sezione regionale riteneva sussistente la responsabilità del convenuto.

Con particolare riguardo alla quantificazione del danno, il giudice regionale, pur condividendo il criterio di base utilizzato dal CTU (differenza tra il prezzo che ha pagato l’amministrazione e quello che si sarebbe dovuto pagare in relazione ai valori medi di stima), che confermava la prospettazione dell’atto introduttivo, procedeva ad una riduzione equitativa dell’importo, fissandolo nella misura di un milione e cinquecentomila euro , comprensiva di rivalutazione monetaria.

Di detto danno, individuava la quota imputabile al convenuto nella "maggior parte", osservando tuttavia che "…non può essere sottaciuto che un certo concorso nella causazione del danno, indipendentemente da ogni giudizio sull’eventuale effettiva responsabilità che non è compito di questo collegio definire, deve essere ascritto al comportamento dei vari organi intervenuti nel procedimento di acquisto che non hanno sottoposto ad una sufficiente valutazione critica il prezzo che l’amministrazione avrebbe dovuto pagare…".

Infine applicava il potere riduttivo dell’addebito "…in relazione a varie circostanze: all’entità della somma da rimborsare in rapporto allo stipendio percepito dal predetto funzionario, alle condizioni ambientali in cui si trovò ad operare il menzionato professionista, condizioni determinate anche dalla situazione di sostanziale monopolio, nella quale operava nella città ove era ubicato l’immobile, un’impresa come quella venditrice, proprietaria peraltro del terreno sul quale doveva essere costruito l’edificio, alla complessità del procedimento valutativo, sia per il particolare tipo di immobile, che non trovava immediati e facili parametri di riferimento…", sia perché si trattava di immobile di futura costruzione…" (pag. 18 sent.). Conclusivamente stabiliva in 180.000 euro, compresa rivalutazione monetaria, la somma da porre carico del convenuto.

Pronunciava pertanto condanna per detta somma, oltre agli interessi legali a decorrere dalla sentenza e fino al soddisfo nonché, per le spese del giudizio (liquidate in euro 4230,92), comprese in esse le spese per la consulenza tecnica d’ufficio.

Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello il condannato ed è stato proposto appello incidentale da parte della Procura generale

Nel gravame oltre ad altri profili era stata evidenziata carenza di motivazione in ordine al sindacato sulla discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione rilevandosi che non erano state esplicitate le ragioni in cui consistevano la grave superficialità e negligenza addebitate al C., essendosi il giudice limitato ad affermare che esse si desumono dal marcato scostamento fra la stima operata dal perito di ufficio e quella a suo tempo realizzata dal C.

L’ appellante inoltre dichiarava di aver dato incarico "…al prof…..presso la facoltà di ingegneria dell’università ""La Sapienza"" di Roma, di effettuare una propria valutazione motivata scientificamente secondo dottrina e metodologia estimativa in ordine alla questione di cui è causa…", con riserva di produzione del relativo elaborato.

L’appello incidentale affermava invece la violazione di legge in ordine all’omessa pronuncia sulle spese delle consulenze tecniche richieste dalla Procura regionale nel corso dell’istruttoria preliminare e del successivo giudizio.

Nel corso del giudizio di appello la sezione centrale, rigettata l’eccezione di inammissibilità della nuova consulenza tecnica depositata dall’appellante disponeva una nuova CTU.

Il giudice delegato procedeva al conferimento dell’incarico ed alla formulazione dei quesiti. In tale sede il PG e l’appellante comunicavano la nomina di propri consulenti.

2. La vicenda processuale ora descritta si connota per un accentuato utilizzo della consulenza tecnica nel giudizio contabile che consente di percorrere i vari aspetti rilevanti in ordine a tale peculiare mezzo istruttorio.

Si può quindi osservare che a seguito delle leggi 19 e 20 del 14.1.1994, per effetto delle quali è stata effettuata una "ridefinizione" degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo -contabile, completata con la legge 639/1996, sono stati anche meglio precisati i poteri istruttori assegnati al pubblico ministero.

Fra gli anzidetti poteri rientra la possibilità di far ricorso a "perizie" e "consulenze". Ciò è espressamente previsto dall’art.2 comma 4. 19/1994 ("…La Corte dei conti, per l’esercizio delle sue attribuzioni, può altresì delegare adempimenti istruttori a funzionari delle pubbliche amministrazioni e avvalersi di consulenti tecnici, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 73 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n.271) e dal successivo articolo 5 commi 6 – 7 della stessa legge ("… Ferme restando le disposizioni di cui al comma 4 dell’art.2, il procuratore regionale, nelle istruttorie di sua competenza, può disporre. . . d) perizia e consulenza. Per il pagamento delle parcelle dovute ai consulenti tecnici si applica la procedura prevista dalla normativa vigente in materia di spese di giustizia . . . ").

Sulla natura dei poteri istruttori del P.M., e quindi anche con riferimento alle disposizioni in materia di "perizie e consulenze" può ricordarsi il contenuto della comunicazione "I.C.5 " del 19.10.1996 emessa dal procuratore generale della Corte dei conti nell’esplicazione delle facoltà di "coordinamento " dell’attività dei procuratori regionali, prevista dall’art. 2, comma 3 della legge 19/1994, ove viene espressa l’opinione che gli accertamenti condotti in sede istruttoria dal pubblico ministero contabile possano assumere un rilievo probatorio direttamente rilevante per il processo.

Ritornando alle fonti normative del potere, per il P.M., di avvalersi di periti e consulenti può subito constatarsi che mentre l’art.2 l.19/94 parla di "consulenti tecnici" e richiama le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, l’art.5, comma 6, lettera d) l.19/94 si esprime in termini di "perizia e consulenza".

La possibilità per il P.M. contabile di avvalersi di "perizie" e di "consulenze", e lo specifico richiamo effettuato nell’art.2 alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale consente alcune considerazioni sul ruolo di tali mezzi istruttori e sui limiti della loro possibile valenza probatoria.

Le regole processuali dei giudizi presso la Corte dei conti sono contenute nel regolamento di procedura (R.D. 13 agosto 1933 n.1038) il quale prevede i poteri istruttori del giudice contabile agli artt. 14 e 15 ("... La corte può richiedere all’amministrazione e ordinare alle parti di produrre gli atti e i documenti che crede necessari alla decisione della controversia e può ordinare al procuratore generale di disporre accertamenti diretti anche in contraddittorio delle parti: In tale ultimo caso queste sono a cura del procuratore generale avvisate almeno cinque giorni prima, del luogo, giorno ed ora in cui si eseguiranno gli accertamenti stessi ... "; -art. 15 "... La corte può inoltre disporre l’assunzione di testimoni e ammettere gli altri mezzi istruttori che crederà stabilendo i modi con cui debbono seguire ed applicando, per quanto possibile, le leggi di procedura civile...").

Per quanto attiene ai poteri istruttori del P.M., essi, prima della legge 19/94 erano indicati dall’art.74 T.U. l. Corte dei conti (R.D. 12 luglio 1934 n.1214) secondo il quale "... Il pubblico ministero, nelle istruttorie di sua competenza, può chiedere in comunicazione atti e documenti in possesso di autorità amministrative e giudiziarie e può inoltre disporre accertamenti diretti ...".

Come può notarsi tale disposizioni speciali non fanno riferimento specifico alle "consulenze tecniche" o alle "perizie" che sono espressamente menzionate soltanto nella legge 19/94.

Le regole processuali da applicarsi, pertanto, si rinvengono , secondo il principio generale ricavabile dal già indicato art. 15, comma 1° Reg. procedura, ma comunque chiaramente sancito dal successivo art. 26 reg. proc., nel codice di procedura civile ("... Nei procedimenti contenziosi di competenza della Corte dei conti si osservano le norme e i termini della procedura civile in quanto siano applicabili e non siano modificati dalle disposizioni processuali civili dovrebbe farsi riferimento per la individuazione delle norme applicabili ai suddetti mezzi istruttori...").

Tuttavia l’attuale codice di procedura civile prevede la figura del "consulente tecnico", ma non quella del "perito". Viene in proposito osservato che "... il consulente tecnico, nello spirito della legge, sostituisce l’antico perito, a differenza del quale egli non limita la sua opera alla stesura di una relazione che rispecchi il suo parere su una o più questioni sottopostegli ma "presta assistenza" al giudice per il compimento di singoli atti o per tutto il processo ...". Nel sistema del codice di procedura civile il consulente tecnico è pertanto un "ausiliario del giudice", collocato tra "gli organi giudiziari" (art. 61 ss. c.p.c.). La sua attività (consulenza) è poi disciplinata nell’ambito dell’"istruzione probatoria", accanto alla testimonianza e alle altre fonti di prova. Viene al riguardo ancora evidenziato che "...mentre il c.p.c. del 1865 metteva in evidenziati risultato dell’opera dei periti, cioè la "perizia", che considerava una dei mezzi di prova, il vigente c.p.c. considera invece l’opera del consulente come l’ausilio fornito al giudice da un suo collaboratore, sicché la consulenza tecnica non va considerata come una prova in sé, ma costituisce un mezzo di controllo della prova e di valutazione dei fatti già provati in giudizio (Cass. 24 Novembre 1973 n.3187; Cass. 13 marzo 1975 n.1008). L’istituto della consulenza (artt. 61, 191, 207 c.p.c.; 89 e 92 disp. atti) tecnica nasce dalla necessità, per l’attività di percezione di fatti rilevanti per il processo, ovvero per procedersi a deduzioni o anche "... solo per la individuazione delle massime di comune esperienza..." di disporre di saperi tecnici specialistici che mancano al giudice, realizzando un’integrazione-sostituzione, della sua attività.

In considerazione della sua attitudine probatoria il c.p.c. prevede una serie di regole e di forme che devono essere rispettate nello svolgimento della consulenza tecnica (avvenga questa nel corso del processo o in via preventiva ex art. 696 e ss. c.p.c.). Ne consegue il potere-dovere del giudice di scegliere (artt. 61, 91) il consulente normalmente tra persone iscritte in appositi albi, formati a loro volta nel rispetto di determinate garanzie ( artt. da 14 a 23 disp. att.) , specificando con ordinanza l’incarico demandatogli (art. 191 e 187, ultimo comma) , nonché di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi di sostituirlo (art. 196). Una particolare cura è per la "terzietà" ed "imparzialità" del consulente, che viene rilevata dall’art. 193 sul giuramento, ed anche dal’art. 192 in tema di astensione e ricusazione. Ne consegue anche il principio del rispetto del contraddittorio nello svolgimento della consulenza ( art.90 disp. att. e 194 c.p.c., nonché la possibilità per le parti di nominare propri consulenti di parte art. 201).

Tra le ipotesi particolari di consulenza tecnica viene segnalato l’esame contabile (art. 198 c.p.c).In questo caso il consulente tecnico ha anche il compito di tentare di conciliare le parti. Ai fini della conciliazione il consulente può esaminare, col consenso di tutte le parti, documenti e registri non prodotti in causa; ma di essi non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione senza il consenso di tutte le parti (l’assenza di consenso è causa di nullità, sanabile ex art. 157 c.p.c. Cass. 21 febbraio 1975 n.538). Non si ha pertanto acquisizione processuale di quei documenti, a meno che la parte non abbia voluto produrli davanti al consulente. Se la conciliazione riesce, il verbale relativo diventa titolo esecutivo per decreto del giudice.

Il controllo del giudice sugli accertamenti del consulente si fonda sul presupposto secondo il quale "... si suole dire che la consulenza tecnica non vincola il giudice, che il giudice è il perito dei periti e pertanto può discostarsi dalla consulenza tecnica d’ufficio, se del caso molto probabilmente utilizzando i rilievi critici dei consulenti tecnici di parte o addirittura ... disporre la rinnovazione delle indagini e la sostituzione del consulente ...". Osserva la citata dottrina che tali rilievi sono ineccepibili ma necessitano di un chiarimento, evidenziandosi che "... il controllo del giudice sulla consulenza non è mai (o quasi mai) pieno ...". Infatti il giudice proprio a causa del difetto di sapere tecnico specialistico normalmente non è in grado di ripetere l’attività (di percezione e/o di deduzione) svolta dal consulente. Il giudice è solo in grado di controllare: a) il rispetto delle regole formali del procedimento o sub-procedimento che si è concluso con la relazione del consulente:- b) la motivazione della relazione del consulente: cioè la sua forma logica in modo analogo al controllo che la Corte di cassazione esercita ai sensi dell’art.360 n.5, sull’accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito, con in più – rispetto al potere della corte di cassazione – il potere di disporre sempre la rinnovazione della consulenza, e, quando sussistono gravi motivi, la sostituzione del consulente (art. 196) nonché di disporre l’audizione del consulente in camera di consiglio (art. 197). (Modificato il molto o il poco che vi è da modificare il controllo del giudice sull’attività del consulente tecnico ricorda molto il controllo di legittimità del giudice amministrativo in ordine ai provvedimenti amministrativi..."). Ritiene ancora la medesima dottrina che "...le uniche ipotesi in cui l’accertamento tecnico è effettuabile o controllabile in toto dal giudice sono quelle:- del giudice speciale;- delle sezioni specializzate: e cioè ove il giudice specializzato sia egli stesso un tecnico. Queste osservazioni inducono a un rilievo conclusivo: l’importanza estrema che nella consulenza tecnica assume il rispetto delle regole - anche nella scelta del consulente-, del procedimento, e del contraddittorio, perché in esse risiede la principale – o forse la sola vera – garanzia di esattezza dei risultati della consulenza tecnica. Ma se è così ne dovrebbe seguire la assoluta inutilizzabilità - la nullità insanabile - della consulenza tecnica formatasi in modo illegittimo e l’impossibilità per il giudice di fondare su di essa il proprio convincimento: anche solo di desumere da essa – come spesso prosaicamente afferma la giurisprudenza – indizi e presunzioni ...".

L’A. affronta anche il tema della "consulenza tecnica privata" e gli "accertamenti effettuati da organi tecnici della pubblica amministrazione". Osserva che i rilievi svolti in precedenza concorrono tutti nell’escludere qualsiasi efficacia alla c.d. consulenza tecnica privata o stragiudiziale: cioè alla consulenza redatta da un tecnico incaricato dalla parte fuori del processo e senza garanzie di contraddittorio. Anche nell’ipotesi estrema che il mutamento delle cose, dei luoghi (o la morte della persona) non consenta più l’espletamento della consulenza (ma non occorre dimenticare che l’art. 696 consente sempre alle parti, in casi di urgenza, l’accertamento tecnico preventivo prima del giudizio) egualmente il documento contenente la consulente tecnica privata "...giuridicamente è poco più di un pezzo di carta, pena la vanificazione di tutte quelle garanzie che gli artt. 191 e ss. (richiamati dall’art. 697) impongono per il legittimo formarsi della consulenza. In ipotesi di tali specie l’unico strumento utilizzabile sarà l’audizione come testimone del tecnico incaricato dalla parte, con tutte le garanzie e i limiti propri della prova testimoniale...". L’A. prosegue osservando che "... detto questo con assoluta sicurezza, è però immediatamente da aggiungere, che vi sono delle zone di confine, delle zone grigie, in cui tutto appare più sfumato e problematico. Intendo riferirmi alle ipotesi in cui ad organi della pubblica amministrazione, sono devoluti compiti istituzionali di controllo (ad es. in materia di sicurezza del lavoro, di beni storico-artistici, di sanità, ecc.) nel cui corso pubblici funzionari (tenuti per legge all’impossibilità) effettuano istituzionalmente (non casualmente come testimoni, ma neanche a seguito di incarico del giudice come i consulenti tecnici) percezioni e deduzioni di fatti fuori e prima del processo e di tali percezioni che altro non sono se non perizie stragiudiziali; perizie stragiudiziali che si distinguono dagli accertamenti tecnici preventivi ex art. 696 sia perché il consulente non è nominato dal giudice ma direttamente dalla legge (o tramite atti di normazione secondaria), sia perché il contraddittorio con i controinteressati non sempre è rispettato in modo adeguato. Con riferimento a consulenze tecniche stragiudiziali di questa specie, il discorso è completamente diverso da quello svolto riguardo alle c.d. consulenze tecniche private. In ipotesi di tale specie si avverte la necessità che tali perizie stragiudiziali, possano avere efficacia nel processo, quali vere e proprie consulenze tecniche stragiudiziali (e non già quali inammissibili scritture rappresentanti dichiarazioni testimoniali di terzi, scritture cui non sarebbe possibile attribuire alcuna efficacia pena la vanificazione delle modalità di acquisizione della testimonianza previste dagli artt. 244 e ss. e 692 e ss.) purché esse siano formate nel contraddittorio delle parti: cosa che a seguito dell’attuazione della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo dovrebbe divenire la regola (è il caso di notare che il rispetto del principio del contraddittorio si rivela tanto più è necessario in ipotesi in cui le funzioni di controllo o di vigilanza della amministrazione possono indurre il pubblico funzionario ad essere troppo "parente" dell’interesse in gioco). Ove poi i pubblici funzionari incaricati dei compiti di controllo di cui si sta parlando fossero considerati dalle singole leggi che disciplinano la loro attività, pubblici ufficiali legittimati a documentare i fatti avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, l’art. 2700 c.c. sarebbe già veicolo sufficiente a giustificare sul piano giuridico l’efficacia delle loro relazioni, salvo in ogni caso distinguere ciò che è percezione da ciò che è deduzione, dato che solo la prima potrebbe essere coperta dal regime di piena prova fino a quella di falso di cui all’art. 2700 c.c....".

Evidenziate le caratteristiche ed alcuni profili specifici della consulenza tecnica esperibile nel processo civile si è potuto constatare che la distinzione fra "consulenza tecnica" e "perizia", sia propria non del processo civile, (ove non è prevista alcuna "perizia" in senso tecnico) ma del processo penale (cfr. Cass. civ., sez. III, 9 dicembre 1992, n. 13037, in Foro it., 1994, n. 3, I 859, citata in precedenza). In particolare, la "perizia" è prevista dall’art. 220 c.p.p. ("... La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche ...") nell’ambito del libro III, dedicato alle "prove" (e specificamente nel titolo II, fra i "mezzi di prova") quale attività del giudice (art. 221 "... il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi ..."). Allorquando sia stata, dal giudice, disposta "perizia", il pubblico ministero (art. 225 c.p.p. e disp. att. art. 73) ha facoltà, come le "parti private", di "... nominare propri consulenti tecnici, in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti ...". La "consulenza tecnica", nel sistema del codice di procedura penale è sempre attività "di parte", pubblica o privata, contrapposta alla "perizia" che è invece disposta dal giudice.

L’attività di consulenza tecnica (sempre di parte) può inoltre essere effettuata anche in assenza di perizia secondo quanto dispone l’art. 233 ("... Quando non è stata disposta perizia ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memoria a norma dell’art. 121...").La distinzione deriva dalla netta distinzione fra attività di formazione della prova, che non possono che svolgersi in presenza del giudice e le attività delle parti, compreso il p.m., che non possono che dirigersi "alla ricerca della prova". In particolare come "mezzi di ricerca della prova" si definiscono "... gli strumenti di cui si serve l’autorità giudiziaria per individuare ed assicurare al processo, cose, tracce, documenti ed ogni altro elemento utile per provare i fatti che si riferiscono all’imputazione, alla punibilità ed alla determinazione della pena, sono strumenti indispensabili per la ricerca probatoria, ma non sono di per sé strumenti di convincimento. Servono alla prova ma non al giudizio ...".

Nell’ambito di tale attività di ricerca il pubblico ministero penale (art. 358), "... compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell’art. 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini ..." e (art. 359 c.p.p.) "... quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare ed avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine ...".

Particolari garanzie del contraddittorio, collegate alla peculiare valenza probatoria, sono riservate in particolare agli "accertamenti tecnici non ripetibili" previsti dall’art. 360 c.p.p. "... quando gli accertamenti previsti dall’art. 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione ...". In tali casi "... il pubblico ministero avvisa, senza ritardo la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato ed i difensori del giorno, dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici ...". E’ stato in proposito osservato che si tratta degli accertamenti riguardanti "... persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazioni, e dunque suscettibili di perdere in breve tempo ogni valenza probatoria in relazione ai fatti oggetto di indagini e di eventuale giudizio (Cass. 28 gennaio 1993, Crozza). Ed è precisamente questa precarietà, della situazione attuale che sconsiglia di attendere sino all’assunzione del mezzo di prova secondo i naturali itinerari presidiati dalla presenza dell’organo della giurisdizione e concede al pubblico ministero il potere di affrettare, provvedendovi ex se, l’acquisizione dei dati che egli reputa necessari: dati che, peraltro, troveranno piena utilizzazione nel dibattimento, dal momento che andranno a confluire nel relativo fascicolo (art. 431 lett. c) c.p.p.). Tutto ciò, ben s’intende, comporta l’osservanza di precise regole che, garantendo di fronte all’inquirente assunto a dominus di un mezzo di prova, assicurino principalmente, l’instaurazione di un regolare contraddittorio ...".

Sulla distinzione del ruolo svolto dai consulenti del pubblico ministero viene osservato che la nomina del consulente tecnico di cui all’art. 359/1 c.p.p., "non richiede particolari formalità per il conferimento e per l’espletamento dell’incarico" ed equivale a quanto previsto dall’art. 348 c.p.p. per la polizia giudiziaria, pur prendendo però l’art. 359, 2° c. che il pubblico ministero possa autorizzare il proprio consulente ad assistere a singoli atti di indagine. Osserva ancora che "... per comprendere il ruolo di questo consulente del pubblico ministero, occorre distinguerlo per un verso, dal consulente che il pubblico ministero può nominare a norma dell’art. 233, per l’altro verso, dal consulente che il pubblico ministero può nominare nella fase processuale allo scopo di far esporre al giudice valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. Mentre il perito può anche svolgere indagini o acquisire dati (art. 220 comma 1°) alla presenza del giudice o, comunque, per conto del giudice, il consulente, se non viene disposta la perizia (art. 233, comma 2°) non ha il compito di compiere operazioni sperimentali destinati ad incrementare la comune conoscenza del giudice e delle parti, ma può solo proporre valutazioni ed ipotesi ricostruttive.

Anche il consulente che il pubblico ministero può nominare a norma dell’art. 359, come quello previsto dall’art. 223 comma 1°, svolge un’attività non destinata ad essere utilizzata come prova in dibattimento. Egli, tuttavia non limita la propria attività alla manifestazione di pareri e valutazioni tecniche, ma può compiere indagini e acquisire dati, alla presenza o per conto del pubblico ministero.

E queste operazioni sperimentali potranno valere come prova, se le parti opteranno per l’alternativa inquisitoria.

Nel caso del consulente nominato a norma dell’art. 233 comma 1, pertanto, è la natura dell’attività espletata che ne esclude la destinazione all’acquisizione della prova; nel caso del consulente nominato a norma dell’art. 359 è il principio della separazione funzionale delle fasi ad escludere che l’attività espletata possa valere come prova nella fase accusatoria del processo.

L’art. 360 predispone però una disciplina particolare per il caso in cui l’accertamento tecnico compiuto dal consulente nominato dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 359 sia irripetibile e possa, quindi, assumere funzione di prova, non solo nella fase inquisitoria del processo. In tal caso l’accertamento del consulente tende a divenire un sostitutivo della perizia. Sicché il pubblico ministero, avvertita la persona sottoposta alle indagini che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne una di fiducia (art. 360/2), procede al conferimento dell’incarico alla presenza dei difensori e dei consulenti di parte, eventualmente nominati, i quali hanno diritto "di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve"(art. 360/4). Questa disciplina si applica sia quando l’accertamento riguarda "persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione" (art. 360/1): ad esempio un’autopsia, sia quando è l’accertamento stesso che determina "modificazioni delle cose, dei luoghi o delle persone tale da rendere l’atto non ripetibile (art. 117 disp. att.): ad esempio un’analisi clinica che comporti la distruzione dell’unico reperto disponibile. La persona sottoposta ad indagini, però, può anche formulare riserva di incidente probatorio, chiedendo che l’accertamento sia espletato mediante perizia davanti al giudice. In tal caso il pubblico ministero può egualmente procedere nelle forme previste dall’art. 360, ma soltanto se l’accertamento sia indifferibile e non consenta di attendere neppure il tempo necessario per avviare il rito dell’incidente probatorio (art. 360/4), pena l’inutilizzabilità dell’atto ai fini del giudizio ...".

 

Gli elementi finora proposti, dai quali emergono, sia pure sommariamente, i profili caratterizzanti l’istituto della consulenza e delle perizia nei processi civile e penale consentono ora di tentare di trarre alcune conclusioni sulla disciplina prevista al riguardo per l’istruttoria condotta dal pubblico ministero contabile.

Si è constatato all’inizio che l’art. 5 l. 19/94 consente (Comma 6 lettera d) al procuratore di disporre "perizia e consulenza".

Può però osservarsi come la facoltà di "disporre perizia", si ponga al di fuori del sistema normativo di riferimento ai sensi dell’art. 26 reg. procedura, in quanto il codice di procedura civile non prevede la "perizia", ma la consulenza tecnica. Peraltro anche volendo far riferimento al sistema processuale penale, (desumendo tale possibilità dal richiamo contenuto nell’art. 2 comma 3 della legge 19/94 "La Corte dei conti ... può ... avvalersi di consulenti tecnici, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 73 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 ...") non appare possibile, per il pubblico ministero contabile, disporre "perizia", visto che tale istituto riguarda, nel c.p.p., l’attività del giudice, da svolgersi nella fase processuale (ovvero nella sua anticipazione a fini probatori attuato in sede di "Incidente probatorio" - artt. 392 e ss. c.p.p.) potendo il pubblico ministero (come anche la parte privata) procedere alla nomina di "consulenti tecnici").

Può quindi ritenersi che nonostante la previsione normativa anzidetta il pubblico ministero contabile, nelle istruttorie di sua competenza, potrà esclusivamente far ricorso a consulenze tecniche (e non a perizia).

Per quanto attiene alle procedure appare possibile l’applicazione delle disposizioni processuali penali, ed in particolare dell’art. 359 c.p.p. che prevede la nomina del consulente senza particolari formalità e senza garanzie di contraddittorio (anche tenuto conto di quanto dispone l’art. 2 ultimo comma della l. 19/94).

Ciò appare un’eccezione rispetto al quadro normativo generale del processo contabile che trova la sua regolazione nel regolamento di procedura e, per quanto da esso non previsto, nel codice di procedura civile.

Il richiamo a tale sistema processuale, peraltro, incide sulla valutazione e sulla utilizzabilità dell’attività del consulente ed in particolare della sua relazione.

Infatti l’esperimento della consulenza secondo le modalità di cui all’art. 359 c.p.p. (senza contraddittorio) impedisce che agli accertamenti così operati il giudice contabile possa annettere indiscutibilmente un valore probatorio (si ricordano le decise affermazioni in tal senso di PROTO PISANI, in precedenza richiamato, sulla "consulenza di parte"). Tuttavia, come emerso anche con riferimenti al processo penale, nel quale, se viene seguita la c.d. "alternativa inquisitoria" è possibile che anche alla consulenza tecnica redatta su richiesta del p.m. ex art. 359 può essere attribuito valore probatorio (per effetto del consenso delle parti al rito "alternativo") non può escludersi che un analogo rilievo non possa assumere una consulenza redatta in sede istruttoria ed allegata quale fonte di prova nel giudizio, in ordine alla quale non sorga contestazione da parte del convenuto.

Qualora, invece, il pubblico ministero abbia la necessità di provvedere ad accertamenti urgenti su situazioni in via di modificazione potrà certamente avvalersi dell’"accertamento tecnico preventivo" ex art. 696 c.p.c. Detta soluzione appare anche preferibile ad un’eventuale consulenza tecnica "in contraddittorio" che il pubblico ministero contabile potrebbe disporre in analogia a quanto previsto dall’art. 360 c.p.p. (accertamenti tecnici irripetibili).

Resta infine salva l’utilizzabilità dei risultati delle ispezioni amministrative (ammessa come si è potuto notare anche dalla rigorosa dottrina processualcivilistica in precedenza menzionata) , "...nel cui contesto sia stato assicurato un sostanziale rispetto dei diritti di difesa del presunto responsabile..." (cfr. C.conti, SS.RR., n. 68 del 20.10.1997-in Panorama giuridico, 1995, n. 5, pag.42)

Le ulteriori questioni poste dal giudizio in esame attengono in primo luogo alle spese della consulenza tecnica del PM.

Si è osservato (nel relativo appello incidentale) che il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, n. 12/1934, ed il regolamento di procedura n. 1038/1933, nulla dispongano in ordine ai provvedimenti del giudice riguardo alle spese processuali.

In relazione al rinvio di cui all’art. 26 dello stesso regolamento di procedura, ed in quanto applicabili, devono essere pertanto richiamate le disposizioni processuali civili.

Viene così in rilievo l’applicabilità delle norme di cui agli artt. 90 e ss. c.p.c., ed in particolare dell’obbligo del giudice della responsabilità amministrativa di liquidare le spese processuali, unitamente agli onorari di difesa, nella sentenza che innanzi a sé chiude il giudizio, regolandone il riparto ( per l’estensione del principio di necessaria regolazione delle spese in sentenza di cui all’art. 91 c.p.c. , ad ogni provvedimento , ancorché reso con decreto o ordinanza, che nel risolvere contrapposte posizioni elimini il procedimento davanti al giudice che lo emette, quando in coerenza con l’esigenza di economia dei giudizi si renda necessario ristorare la parte vittoriosa dagli oneri inerenti al dispendio di attività processuale legata da nesso causale con l’iniziativa dell’avversario cfr.- per i provvedimenti cautelari: Corte cost., 23 giugno 1994, n. 253, in Foro it., 1994, I 2005; in materia fallimentare-: Cass., 10 marzo 1995, n. 2793; Cass., 20 novembre 1996, n. 10180; Corte app. Trento- ord. 27 gennaio 1998 e Corte cost., sent. 20 luglio 1999, n. 328, in Foro it. , 1999, I, 2769).

E’ questa una competenza funzionale che trova la sua ratio nel fatto che il giudice che conosce della questione principale è il più idoneo a giudicare anche delle questioni accessorie costituite, in primo luogo dalle spese (per le quali vale l’automatico principio della soccombenza), ma eventualmente anche quelle relative alla responsabilità processuale di cui all’art. 96 c.p.c , essendo quest’ultima strettamente collegata con la questione di merito tanto da comportare la possibilità, in caso di decisioni da parte di giudici diversi, di un contrasto di giudicati (Cass. 1° febbraio 1993, n. 1212;Cass. civ. 26 nov. 1992, n. 12642; Cass. 4 gennaio 1995, n. 97; Cass. 6 dicembre 1994, n. 10451).

In particolare, nella giurisprudenza consolidata della Corte di conti, nessuna perplessità è mai insorta circa il dovere-potere, in concreto sempre esercitato, in assenza di norme procedurali autonome e facendo applicazione delle anzidette norme del c.p.c., di liquidare e regolare le spese "giudiziali", cioè gli oneri economici direttamente connessi al funzionamento della giustizia.

Contrasti giurisprudenziali sono invece recentemente insorti circa la sussistenza o meno del potere o del dovere del giudice di regolare le spese "legali", nel caso di proscioglimento del convenuto ai sensi dell’art. 3, comma 2 bis della legge n. 639/1996 (in senso affermativo, ritenendo rientrare nella potestas judicandi la liquidazione e regolazione di tutte le spese, per loro definizione comprensive di quelle concernenti anche i diritti ed onorari di avvocato Sez. riun. n. 42/1997; sez. II centr. n. 115 del 1999 e 190 del 1999; in senso difforme, per la distinzione fra le "spese di giustizia" e le "spese legali", ravvisando per queste ultime difetto di giurisdizione Sez. riun. n. 29 del 1997; Sez. riun. n. 22 del 1998; sez. II centr. n. 219 del 1997).

Va subito evidenziato che la attuale fattispecie non attiene all’anzidetto contrasto giurisprudenziale, riguardando un caso di condanna del convenuto (e pertanto risultano estranee le disposizioni di cui alla suddetta legge 639/1996), per una quota di spese di giustizia, sulle quali è stata omessa la doverosa pronuncia da parte del giudice.

Come già riferito la sentenza che si impugna ha infatti applicato il principio di soccombenza di cui all’art. 92, 1° comma c.p.c. condannando il convenuto alle spese del giudizio, comprese in esse quelle relative al consulente tecnico di ufficio nominato nel corso del processo.

Non ha invece provveduto a condannare il convenuto al rimborso per le spese del consulente tecnico del PM , sia con riferimento alla prestazione resa nel corso dell’istruttoria preliminare, sia quella resa nel corso del giudizio, nonostante che già nell’atto di citazione fosse stata espressamente richiesta anche la rifusione delle spese, ribadita anche nelle conclusioni all’udienza.

Si osserva al riguardo che a seguito delle leggi 19 e 20 del 14.1.1994, per effetto delle quali è stata effettuata una "ridefinizione" degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo -contabile, completata con la legge 639/1996 , sono stati anche meglio precisati i poteri istruttori assegnati al pubblico ministero.

Fra gli anzidetti poteri rientra la possibilità di far ricorso a "perizie" e "consulenze".

Ciò è espressamente previsto dall’art.2 comma 4. 19/1994 ("…La Corte dei conti, per l’esercizio delle sue attribuzioni, può altresì delegare adempimenti istruttori a funzionari delle pubbliche amministrazioni e avvalersi di consulenti tecnici, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 73 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n.271) e dal successivo articolo 5 commi 6 – 7 della stessa legge

("… Ferme restando le disposizioni di cui al comma 4 dell’art.2, il procuratore regionale, nelle istruttorie di sua competenza, può disporre. . . d) perizia e consulenza. Per il pagamento delle parcelle dovute ai consulenti tecnici si applica la procedura prevista dalla normativa vigente in materia di spese di giustizia . . . ").

Per l’anzidetto chiaro disposto normativo il pubblico ministero contabile, nella fase dell’istruttoria preliminare (e in tal senso si spiega il rinvio, anziché alle norme processuali civili, a quelle del processo penale, tra l’altro unica ipotesi in tal senso del complessivo processo contabile), e nel corso del successivo giudizio, può avvalersi di consulenti tecnici per gli approfondimenti istruttori che si rendano necessari.

La liquidazione dei relativi onorari avviene, come per le consulenze e perizie disposte dall’autorità giudiziaria ordinaria (sia giudicante che inquirente) in base alla legge 8 luglio 1990 n. 319 e successivi aggiornamenti, come espressamente stabilito dall’art. 5, commi 5 e 6 della legge 19/1994. Gli onorari variano tra un minimo ed un massimo; per la loro determinazione si tiene conto delle difficoltà dell’indagine e della completezze del pregio della prestazione fornita (art. 2 legge 319 del 1980). Dopo il deposito della relazione il consulente presenta la richiesta di compenso nella quale può indicare anche l’onorario da lui ritenuto spettante; la liquidazione dei compensi avviene con decreto del P.M. cui segue l’ordine di pagamento emesso dal dirigente della Procura Regionale.

Come stabilito dall’art. 5, commi 5 e 6 della legge 19/1994, dette spese sono espressamente qualificate "spese di giustizia".

Il richiamo alle forme del processo penale, in tema di nomina dei consulenti del pubblico ministero, consente e forse impone qualche breve osservazione in ordine alla anzidetta procedura penale, al fine di evidenziare come l’attività svolta nella fattispecie dal pubblico ministero contabile sia pienamente conforme alle previsioni normative, con conseguente corretta imputazione delle relative spese alle "spese di giustizia" in senso proprio.

E’ possibile per il PM penale, nominare un consulente nella fase delle indagini preliminari, quale ausiliare nell’attività di ricerca della prova (art. 359/1 c.p.p., che equivale a quanto previsto dall’art. 348 c.p.p. per la polizia giudiziaria), ovvero, nel caso di accertamenti tecnici irripetibili (artt. 359 e 360 c.p.p,) o ancora nominarlo, sia che sia stata disposta perizia che in assenza di essa, ai sensi degli artt. 220 e 223 c.p.p.

In relazione all’espresso rinvio contenuto negli artt. 2 e 5 della legge 19/1994, il pubblico ministero contabile può pertanto procedere, in applicazione delle anzidette norme processuali penali , alla nomina diretta del consulente, per l’esperimento di accertamenti ed attività di ausilio, anche in assenza di contraddittorio, già nella fase dell’istruttoria preliminare antecedente l’atto di citazione, come può provvedervi nella successiva fase del giudizio, in presenza di nomina di CTU da parte del giudice.

Se per ciò che attiene alle consulenze in fase preliminare (ma non in quella del giudizio) può emergere un’eccezione rispetto al quadro normativo generale del processo contabile ( per il quale valgono le disposizioni processuali civili ex art. 15, comma 1° e 26 reg. proc.), ciò non toglie che si tratti di attività legittimamente disposta e regolata, anche sotto il profilo delle spese, nell’ambito delle spese di giustizia.

Ne consegue che dette spese devono essere ricomprese fra quelle considerate dal giudice nel pronunciare condanna della parte soccombente ai sensi dell’art. 91 c.p.c.

Va anche considerato che alle anzidette spese di consulenza tecnica, dalla legge incluse fra quelle di giustizia, non sia applicabile la disposizione di cui all’art. 92, c.p.c. che prevede la possibilità, per il giudice, di escludere tutte o parte delle spese sostenute dalla parte vincitrice perché ritenute eccessive o superflue.

Nella denegata ipotesi che le spese suddette non si volessero far rientrare nelle spese di giustizia (ma ciò contrasta con il chiaro dettato normativa in precedenza illustrato), va rilevato che le spese di consulenza tecnica sostenute dalla parte (anche privata) vittoriosa, rientrano fra quelle per le quali la stessa ha diritto al rimborso, (Cass. civ. n. 6056/1; n. 3716/1980; Cass. civ. n. 968/1949 per ciò che concerne anche una consulenza tecnica "stragiudiziale" espressamente predisposta per essere utilizzata come allegazione difensiva; ancora, per ciò che concerne le spese di CTU anticipate dalla parte Cass. civ. sez. lavoro, 25 marzo 1999, n. 2858 in Foro it., 2000, I, 395-408, secondo cui "…Giova premettere che nell’ambito dell’unitaria logica normativa l’oggetto della disciplina prevista dall’art. 90 e ss. c. p.c., esteso agli ""onorari di difesa"", trova risonanza negli artt. 91 e 92 c.p.c.; ed in questa disciplina sono da inquadrare anche le spese della consulenza tecnica d’ufficio. Ove queste siano state liquidate dal giudice con decreto anteriore alla sentenza ""che chiude il processo davanti a lui"", le somme in tal modo provvisoriamente poste a carico della parte e da questa anticipate contribuiscono ad integrare l’oggetto della condanna disciplinata dall’art. 91 c.p.c. e pertanto , ove la parte risulti poi totalmente vittoriosa il giudice ""condanna la parte soccombente"" al rimborso delle relative somme…" ) , salvo che il giudice non si avvalga della anzidetta facoltà di riduzione di cui all’art. 92, comma 1.

Nel caso in esame, detta ipotesi non risulta nemmeno prospettabile considerata la indubbia necessarietà delle consulenze tecniche richieste dal procuratore regionale, che hanno costituito uno dei presupposti per le successive valutazioni del consulente tecnico di ufficio e dello stesso giudice.

Mancando una motivazione in merito potrebbe ritenersi che si tratti di di "mera svista", riconducibile all’ "errore di fatto" revocatorio (art. 395, 1° comma, n.4 c.p.c.; art. 60, lett. a- r.d. 1214/1934), rimedio peraltro non esperibile nella fattispecie trattandosi di sentenza impugnabile.

Comunque la mancata decisione potrebbe configurare violazione dell’ art. 112 c.p.c per non corrispondenza tra quanto chiesto e pronunciato, con conseguente vizio della sentenza da far valere con il rimedio dell’appello (Cass. 12 dicembre 1996, n. 11106; Cass. 27 marzo 1984, n. 2028; Cass. 21 settembre 1988, n. 5183)

Per quanto attiene ai motivi di appello proposti dal condannato in primo grado emerge la questione della "novità" di una nuova consulenza di parte proposta in appello e sulla sua qualificazione . Se ne è ritenuta la inammissibilità ma sul punto la sezione centrale è andata di contrario avviso.

Ancora di interesse è il tema della carente motivazione con riguardo all’insufficiente argomentazione delle ragioni per le quali il giudice di primo grado ha ritenuto sindacabile e censurabile la scelta discrezionale operata dal convenuto , allorquando operò la determinazione del valore del bene.

Il collegio non ha accolto la prospettazione difensiva della riconducibilità dell’attività del convenuto nell’ambito della discrezionalità tecnica, evidenziando che "…nella fattispecie non viene in rilievo l’uso di una soluzione tecnica anziché di un’ altra, ma un superficiale ed abnorme uso di un potere di valutazione, che è un limite esterno alla discrezionalità ed è pienamente sindacabile dal giudice…". In sostanza l’attività censurata è stata riportata ad una mera attività tecnico-amministrativa, ove non vi era da esercitare alcun tipo di discrezionalità, dovendosi invece applicare correttamente criteri tecnici riguardanti la valutazione degli immobili, il cui esito non poteva che sfociare in un atto di attestazione, privo di alcun contenuto discrezionale.

L’attività del convenuto deve quindi inquadrarsi, più correttamente, nell’ambito della nozione di "accertamento tecnico", per sua natura pienamente sindacabile in sede giudiziaria (si ordinaria, che amministrativa o contabile).

Può peraltro osservarsi che anche volendosi riconnettere alla suddetta attività un ambito di "discrezionalità tecnica", ciò non impedisce al giudice un sindacato non solo estrinseco, come vorrebbe l’appellante (limitato ai profili di palese e manifesta irrazionalità ovvero ai casi sintomatici di eccesso di potere), in quanto detta limitazione, anche con riguardo all’ambito di cognizione del giudice contabile (escluso solo con riguardo alle scelte discrezionali ""di merito"") non può che ritenersi limitata alla discrezionalità amministrativa (C. Cass. Sez. Unite civili, sent. n. 33/01 del 29 gennaio 2001), mentre è sempre possibile operare anche un sindacato intrinseco in materia caratterizzata da discrezionalità tecnica, quantomeno con riferimento agli aspetti per i quali la p.a. debba seguire criteri tecnici o scientifici (in dottrina si riportano gli esempi di attività amministrative tipicamente caratterizzate da discrezionalità tecnica, quali quella dell’ abbattimento di animali infetti , ove il giudice ben può verificare se gli accertamenti relativi alle malattie degli animali sono stati eseguiti secondo canoni scientificamente corretti, dovendo arrestarsi soltanto con riguardo alle successive valutazioni della p.a., relative alla decisione di curare o abbattere gli animali, salvo il caso di scelte manifestamente irrazionali; e analogamente il caso delle scelte relative agli edifici di cui sia stata verificata la precarietà statica, nelle quali può essere dal giudice accertata la correttezza delle indagini tecniche, con esclusione delle ulteriori determinazioni dell’amministrazione (abbattimento o riparazione) e salvi ancora i casi di manifesta irragionevolezza - Cons. Stato, sez. VI, 19.10.1995,n. 1188; Cons. Stato, ad. plen., 6 febbraio 1993, n. 3; Cons. Stato, 1 febbraio 1999, n. 99; C. conti, sez. giur. reg. Campania, 8 luglio 1997, n. 71;  sez. III, 8 giugno 1999, n. 123/A; sez. giur. Sicilia, 17 giugno 1999, n. 165; sez. II, 19 ottobre 1998, n. 212/A- "…non può essere disconosciuta la possibilità del giudice contabile di penetrare "ex post" il momento volitivo e di procedere ad una valutazione dell’operato della P.A. in punto di legittimità, alla stregua delle regole cosiddette interne dell’azione amministrativa al fine di verificare la corrispondenza di quell’operato con gli interessi demandati all’amministrazione e di appurare il rispetto dei principi di congruità, razionalità, ragionevolezza e giustizia …";   sez. riun., 12 giugno 1998, n. 27/A; sez. III, 12 febbraio 1998, n. 32/A; sez.III, 16 dicembre 1998, n.80/99; sez. II, 10 novembre 1998, n. 120/99/A).

Lo strumento attraverso il quale effettuare questo sindacato è costituito dalla consulenza tecnica, come è dato desumere dall’estensione di tale mezzo istruttorio al giudizio amministrativo (d.lgs 80/1998 e legge 205/2000) proprio in vista dell’ampliamento della sfera di competenza di detto giudice.

Lo strumento della consulenza tecnica, a differenza che per il giudizio amministrativo, costituisce mezzo processuale da sempre previsto per il processo contabile (art. 15 reg. proc.) per cui non si comprende la ragione per la quale risulterebbe preclusa al giudice contabile la cognizione di fatti ed attività della p.a, caratterizzate dall’impiego di cognizioni scientifiche o tecniche, al cui scrutinio è appunto deputato il mezzo istruttorio di cui si discute.

In sostanza si evidenzia come nella presente fattispecie l’utilizzo della consulenza tecnica , sulla quale peraltro si è instaurato il contraddittorio anche con i periti nominati dalle parti, ha costituito, correttamente, il mezzo ordinario di indagine utilizzato dal giudice per accertare, con il necessario supporto di cognizioni e competenze, un’attività amministrativa in alcun modo sottratta al suo giudizio..