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Corso di formazione per magistrati delle Sezioni Giurisdizionali e delle Procure Regionali
AGENTI CONTABILI E CONTO GIUDIZIALE IL CONTO DEL TESORIERE DEGLI ENTI LOCALI (Appunti per l’approfondimento della materia da un punto di vista teorico-pratico)
di Lodovico Principato, magistrato della Corte dei conti
Roma, 4 marzo 2004 CAPITOLO I L’agente contabile ed il conto giudiziale
Il concetto di "contabilità pubblica" - alle cui materie l’art. 103, secondo comma, della Costituzione ancora la giurisdizione contabile - per taluni aspetti operativi è stato riempito di contenuti rifacendosi ai principi generali già affermati nella legislazione contabile cosiddetta tradizionale. Perciò, prima di affrontare il discorso sul conto giudiziale e sul giudizio di conto, è necessario evidenziare alcuni principi generali di questa materia presi a riferimento dalla giurisprudenza per la ricostruzione di questi istituti giuridici e per la loro attuale collocazione nel vigente sistema contabile delle Pubbliche Amministrazioni. L’attività contabile, secondo i principi della contabilità pubblica, ha per contenuto le operazioni, prevalentemente materiali, attinenti: a) alla riscossione delle entrate di pertinenza delle Pubbliche Amministrazioni o di cui le stesse hanno il diritto di disporne; b) alla esecuzione dei pagamenti necessari per la estinzione delle obbligazioni pubbliche; c) alla custodia del danaro, dei beni, dei valori e dei titoli appartenenti alle Pubbliche Amministrazioni. Si parla, perciò, di: contabili a danaro e contabili a materia, secondo la natura dei mezzi avuti in gestione. Per i contabili a danaro, si parla di: agenti della riscossione; agenti pagatori; agenti consegnatari. Il modello organizzatorio più usuale (negli enti locali è imposto per legge) incentra le funzioni attinenti all’uso materiale ed alla conservazione del danaro nell’ufficio della tesoreria, o della cassa dell’ente; funzioni estese, dietro esplicita previsione, all’ufficio dell’economo o del funzionario delegato, per spese di non rilevante ammontare. Le funzioni di riscossione delle entrate dell’ente sono ripartite fra apposite strutture interne ed esterne (cosiddetti riscuotitori speciali) secondo le soluzioni consentite dalle norme speciali di settore. Va, però tenuto presente che la recente normativa in corso di evoluzione prevede la possibilità di utilizzare anche altri soggetti imprenditoriali. Importante, a questo riguardo, è la figura del concessionario statale della riscossione (ex esattore) regolata da norme speciali; Le funzioni di consegnatario di beni mobili, titoli e valori devono essere obbligatoriamente assegnate ad appositi uffici (ed ai relativi titolari) interni all’ente. La normativa sugli enti locali (art. 233 D. l.vo 18.8.1000 n. 267) distingue perciò gli agenti contabili in interni ed esterni all’ente, definendo interni quelli che, in quanto già dipendenti dell’ente, sono chiamati a svolgere attività contabile nell’ambito del proprio ordinario e complessivo rapporto di servizio. La legislazione più antica, ma anche quella recente, parla anche di "maneggio di pubblico danaro" (v. art. 44 Testo Unico sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12.7.1934 n. 1214; art. 74 d.P.R. 18.11.1923 n. 2440 legge di contabilità di Stato; art. 93, comma 2, del D. l.vo 18.8.2000 n. 267 sull’ordinamento degli enti locali) come fatto comportamentale che attiva la giurisdizione contabile attraverso gli istituti sia del giudizio di responsabilità, che di quello di conto. La giurisprudenza, dopo aver premesso che, per aversi "maneggio", non basta avere avuto la disponibilità giuridica del danaro (situazione in cui si trova l’amministratore o il funzionario competente ad approvare le spese nell’esercizio delle prerogative di gestire il bilancio), precisa che occorre avere svolto la concreta attività gestoria contabile mediante l’utilizzo del danaro. Tale situazione si ha quanto l’amministratore o il dipendente, esorbitando dai propri compiti, pone in essere una gestione contabile a sé, prescindendo da comportamenti illeciti. La legislazione, a proposito degli agenti contabili, parla anche di "coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti" (ossia: tesoriere, addetti alla riscossione e gestione dei beni dell’ente come recita il citato art. 93, secondo comma, del D. l.vo n. 267 del 2000) per assoggettare anche costoro agli stessi obblighi dei contabili regolarmente autorizzati. Trattasi della figura del c.d. contabile di fatto in cui, come precisa la norma, viene a trovarsi colui che, senza legale investitura, compie, di fatto, per conto dell’ente, attività gestoria, avente contenuto contabile sia con l’utilizzo del danaro che dei beni dell’ente, sostituendosi al contabile di diritto. Da tale situazione di fatto consegue, per legge, la equiparazione - quanto ad obblighi, doveri e responsabilità - dei contabili di fatto ai contabili di diritto. La dottrina e la legislazione contabile hanno elaborato anche altre forme classificatorie e tipologie di contabili e di conti, aventi minore rilievo pratico.
La disciplina in base alla quale, ancora oggi, viene ricostruita la figura dell’agente contabile, nelle sue varie forme operative, è contenuta nelle seguenti norme fondamentali: L’art. 74 indica gli elementi per individuare gli "agenti dell’Amministrazione che maneggiano valori dello Stato" che, in quanto tali, "debbono rendere il conto della gestione e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del Tesoro e alla giurisdizione della Corte dei conti". Le funzioni prese a riferimento dalla norma per attribuire la qualifica di "agente contabile" sono quelle della: "riscossione delle entrate"; "esecuzione dei pagamenti delle spese"; oppure il ricevere "somme dovute allo Stato o altre delle quali lo Stato diventa debitore"; oppure l’avere "maneggio qualsiasi di danaro"; "ovvero debito di materia". Inoltre, sono agenti contabili anche "gli impiegati ai quali sia stato dato incarico di riscuotere entrate di qualunque natura e provenienza". La norma precisa che sono agenti contabili, ai fini ivi indicati, anche "coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti". L’art. 44 assegna alla Corte dei conti la competenza a giudicare (sui conti e sulle responsabilità, come recita la rubrica) "sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare danaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato"; la norma cita anche i conti di "coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai predetti agenti". Infine l’art. 44, secondo comma, prefigura la competenza della Corte a giudicare pure "sui conti dei tesorieri ed agenti di altre pubbliche Amministrazioni per quanto le spetti a termine di leggi speciali. Il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.5.1924 n. 827 contiene una dettagliata normativa sui rendiconti che devono rendere i vari agenti contabili erariali. Per i contabili della riscossione si richiama l’art. 252 e seguenti, ma soprattutto vanno tenute presenti le altre norme sulla riscossione delle entrate erariali contenute in leggi speciali. Il titolo XIII di detto regolamento è intitolato "del rendimento dei conti giudiziali" e disciplina la materia a partire dall’art. 610 per le varie tipologie di funzioni contabili previste nelle richiamate norme fondamentali. Il capo II è dedicato agli agenti della riscossione; il capo III ai contabili di materia ed il capo IV ai conti dei tesorieri. Sulle predette norme si tornerà dopo per evidenziare i principi in esse stabiliti sul contenuto dei conti giudiziali. I conti resi dai contabili alle rispettive Amministrazioni, centrali e decentrate, vengono presentati direttamente alle stesse e da queste, dopo le dovute verifiche, sono trasmessi agli uffici delle Ragionerie provinciali, regionali e centrali per il controllo di competenza. Presso le segreterie delle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti i conti giudiziali sono depositati dagli uffici alle predette Ragionerie. Sul piano operativo può dirsi che per i contabili erariali sussiste una prassi consolidata sia sull’accertamento delle varie figure di contabili operanti nelle varie Amministrazioni (di cui magari ne andrebbe verificata la attualità alla luce delle modifiche intervenute di recente nella organizzazione centrale e periferica dei vari Ministeri) che sui flussi di acquisizione dei conti e sui tempi del deposito, stante il previo intervento sugli stessi da parte delle predette Ragionerie. Va considerata anche la disciplina contenuta nell’art. 2, primo comma, lett. b) del d.P.R. 8.10.1984 n. 658, richiamato dall’art. 1, comma 3, del D. l.vo 15.11.1993, convertito nella legge 14.1.1994 n. 19, e successive modifiche, che, in occasione del decentramento delle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti, assegna alla Sezione giurisdizionale regionale la competenza ad esaminare i conti dei contabili erariali la cui "gestione" venga svolta nel territorio regionale.
Per quanto riguarda le regioni ad autonomia speciale le fonti normative sulle gestioni contabili vanno ricercate nei rispettivi Statuti di autonomia e nella legislazione contabile emanata da ognuna; per le altre regioni a statuto ordinario, occorre far riferimento, come norma generale, sia all’art. 31 della legge 19.5.1976 n. 335, che richiama le norme vigenti in materia di responsabilità accertabili davanti alla Corte dei conti, che alle norme regionali di contabilità e sulla organizzazione degli uffici e dei servizi regionali. L’obbligo di sottoposizione al giudizio di conto dei tesorieri regionali e degli altri agenti contabili operanti nell’ambito della regione è stato, da tempo, ritenuto esistente dalla giurisprudenza della Corte dei conti. Detta giurisprudenza ha anche affermato che, in assenza di specifiche normative regionali sulla attività dei contabili e sui conti da rendere da parte loro, è applicabile la disciplina vigente per i contabili erariali facendosi applicazione del criterio estensivo secondo cui viene letto l’art. 103, secondo comma, della Costituzione, Anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale è ormai consolidata nell’affermare la estensione del giudizio di conto e della relativa disciplina anche ai contabili operanti nelle regioni. Più controverso, invece, è stato il problema riguardante gli agenti contabili del Consiglio regionale, dotato, come è noto, di autonomia contabile e di un proprio bilancio, per i quali è stato contestato dalle regioni il dovere di soggiacere a tale obbligo, invocandosi anche la prerogativa della insindacabilità dei consiglieri prevista dall’art. 122 della Costituzione. Come è noto siffatta forma di insindacabilità è stata invocata anche per contestare l’assoggettamento dei consiglieri regionali al giudizio di responsabilità amministrativa. Ad entrambi i problemi la Corte Costituzionale ha dato risposta; vedi da ultimo la sentenza n. 292 del 12/25 luglio 2001: in Riv. Corte dei conti n. 5/2001 pag. 228. Questa giurisprudenza, dopo aver precisato che "le assemblee elettive delle regioni non sono parificabili alle assemblee parlamentari", ha pure affermato che detti Organi elettivi - pur godendo di talune prerogative analoghe a quelle tradizionalmente riconosciute al Parlamento (come, ad es., l’autonomia organizzativa e contabile) - di per sé non possono sfuggire "alla disciplina generale prevista dalle leggi dello Stato, in ordine ai controlli giurisdizionali". Quanto poi all’altra eccezione sollevata - secondo cui la sottrazione al controllo della Corte dei conti delle gestioni contabili del consiglio discenderebbe "specificamente dal riconoscimento costituzionale, ad opera dell’art. 122, comma quarto, della Costituzione, dell’insindacabilità delle opinioni e dei voti espressi dai consiglieri regionali … nell’esercizio delle loro funzioni - la Corte Costituzionale ha richiamato la propria giurisprudenza al riguardo (sent. n. 69 del 1985, n. 259 del 1997 e n. 392 del 1999) che distingue fra i vari tipi di gestione, a seconda della loro riconducibilità o meno, secondo ragionevolezza, all’autonomia dell’organo ed alle esigenze ad essa sottese. Sotto quest’ultimo profilo, ha escluso che il sindacato attribuito alla Corte dei conti, tramite il giudizio di conto, è idoneo ad incidere negativamente sulla autonomia dei consiglieri regionali preposti alla gestione del bilancio dell’Organo elettivo. Tale affermazione è motivata con le seguenti considerazioni che, per il loro contenuto, assumono notevole rilevanza generale sulla definizione dell’oggetto e delle finalità del giudizio di conto. Ribadisce la Corte Costituzionale ( citata sent. n. 292 del 2001) "che il giudizio di conto si configura essenzialmente come una procedura giudiziale, a carattere necessario, volta a verificare se chi ha avuto maneggio di danaro pubblico, e dunque ha avuto in carico risorse finanziarie provenienti da bilanci pubblici, è in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha speso, e dunque non risulta gravato da obbligazioni di restituzione (in ciò consiste la pronuncia di discarico). In quanto tale, il giudizio di conto ha come destinatari non già gli ordinatori della spesa, bensì gli agenti contabili che riscuotono le entrate ed eseguono le spese. Ora, nell’ambito dell’organizzazione amministrativa dei consigli regionali, l’agente contabile, che è di norma - come nel caso delle ricorrenti - un istituto di credito, è soggetto distinto dai componenti del Consiglio e dei suoi organi interni, e affatto estraneo alle prerogative che assistono costoro. E altrettanto è a dirsi di altri soggetti, come ad esempio, taluni funzionari del Consiglio, che possono a loro volta avere maneggio di danaro ed essere perciò soggetti al giudizio di conto. Dal punto di vista oggettivo, poi, l’obbligo di resa del conto e le eventuali responsabilità per mancata o irregolare resa del conto non concernono necessariamente attività deliberative, come talune di quelle compiute dagli organi cui sono attribuite funzioni di ordinatori della spesa, ma semplici operazioni finanziarie e contabili che non si sostanziano nell’espressione di voti e di opinioni, e quindi, anche se facessero capo a componenti del Consiglio, non ricadrebbero nell’ambito della prerogativa di insindacabilità." Sulla base di questa consolidata giurisprudenza costituzionale - e nei limiti da essa stabiliti - nessun ostacolo si pone alle Sezioni giurisdizionali regionali per la richiesta e la acquisizione dei conti giudiziali degli agenti contabili operanti all’interno dell’ordinamento regionale (agenti contabili della regione, del consiglio e dei gruppi consiliari e degli Enti dipendenti dalla Regione). Vedi anche l’art. 2 del d.P.R. 8.10.1984 n. 658, richiamato dall’art. 1 della legge 14.1.1994 n. 19, già citata, che alla lett. a) assegna alla competenza delle Sezioni regionali i conti del tesoriere e degli altri agenti contabili della regione e degli enti regionali. Tali richieste presuppongono, però, una istruttoria per verificare, alla luce dei principi generali sulla materia e delle norme organizzative e contabili interne ad ogni regione, quali specifici soggetti possono essere ritenuti agenti contabili ed assoggettati al giudizio necessario di conto e quali no, secondo la classificazione generale fatta degli stessi (sopra cap. II).
Un discorso sugli agenti contabili operanti negli enti locali, fatto ai fini operativi, non può che partire dalle novità introdotte nella materia dalla disciplina contenuta nell’art. 58 della legge 8.6.1990 n. 142. Questa disciplina, modificando quella ultrasecolare contenuta nella legge comunale e provinciale n. 383 del 1934, ha omogeneizzato le regole sul sistema delle responsabilità patrimoniali degli amministratori, dipendenti e contabili operanti negli enti locali, con quelle vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili e dei contabili dello Stato. Il secondo comma della citata norma, procedendo in quell’opera espansiva del sistema contabile statale, ha individuato le figure degli agenti contabili in quelle del: Dopo aver così indicato i criteri per la definizione della categoria degli agenti contabili, la norma afferma che essi "devono rendere il conto della loro gestione" alla rispettiva amministrazione e che, inoltre, "sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti". Questa disciplina, entrata in vigore il 13.6.1990, è stata ritenuta, nel suo complesso, di immediata applicazione. Il sistema delle fonti si è andato poi completando con la entrata in vigore del decreto legislativo 25.2.\995 n. 77, più volte modificato, contenente norme sull’"ordinamento finanziario e contabile degli enti locali". Anche questa fonte ha ulteriormente precisato le figure che negli enti locali (*), sono agenti contabili ed, in quanto tali, devono rendere il conto alla rispettiva amministrazione. L’art. 67 fissa la disciplina per la resa del conto da parte del tesoriere e quelle per il deposito del conto. Parte di tale norma è stata abrogata dall’art. 10, comma 2, lett. a) della legge 15.5.1997 n. 127. L’art. 75 disciplina l’obbligo della resa del conto e del deposito dello stesso presso la segreteria della Sezione giurisdizionale regionale da parte degli agenti contabili interni; ossia: l’economo; il consegnatario dei beni mobili; ed ogni altro soggetto preposto al maneggio di pubblico danaro o incaricato della gestione dei beni o che si ingerisca negli incarichi dei predetti contabili. L’art. 114 ha previsto l’approvazione dei modelli da usare dai contabili per la resa del conto. Tali modelli sono stati approvati col d.P.R. 31.1.1996 n. 194, pubblicato sulla G.U. supplemento n. 87 del 13.4.1996. L’art. 8, comma 1, lett. f, del decreto legislativo 27.10.1995 n. 444, convertito nella legge n. 539/1995, ha stabilito che gli agenti contabili interni agli enti locali devono presentare il proprio conto a partire da quello riguardante la gestione dell’esercizio 1996, ossia nel 1997. Oggi le citate fonti sono state tutte recepite nel decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, pubblicato sulla G.U. supplemento n. 227 del 28.9.2000 ed entrato in vigore il 13.10.2000). Le norme di tale testo unico, che riguardano gli agenti contabili, sono: Tenendo conto delle predette norme e dei modelli approvati può dirsi, perciò, che, nel sistema gestorio degli enti locali, gli agenti contabili previsti come tali sono: Per effetto del processo estensivo del sistema della contabilità pubblica a tutto il settore pubblico operato sia del legislatore (come si è visto per gli enti locali) che dalla giurisprudenza, è da ritenere che anche nel mondo delle autonomie istituzionali (Camere di commercio; Università; Istituzioni scolastiche, ecc.) debbono essere approfonditi e valutati sia il problema della individuazione delle figure degli agenti contabili, che quello della resa del conto alle Amministrazioni e dell’esame giudiziale di tali conti con il giudizio di conto. Perciò, ente per ente e sulla base del sistema contabile in uso, vanno analizzate le figure del tesoriere o del cassiere; quella dell’economo, che gestisce fondi prelevati dalla tesoreria a proprio nome; quella dell’addetto alle riscossioni delle entrate e quella del consegnatario dei beni mobili.
Queste figure particolari di "strutture pubbliche", cui si fa riferimento, si caratterizzano-nella più recente tendenza delle scelte legislative fatte per la organizzazione di particolari apparati della P.A. .- per il fatto che esse sono modellate facendosi ricorso a forme giuridiche ed a regole gestorie tratte dal diritto privato, per gestire beni e soprattutto pubblici servizi di rilevanza economica e imprenditoriale, specialmente in ambito locale, con l’utilizzo di danari e beni appartenenti allo Stato, alle regioni e/o ad altri enti locali. E’ noto che in passato i modelli a tal fine utilizzati erano, per lo Stato, quelli dell’azienda pubblica e dell’ente pubblico economico e, per gli enti locali, quelli dell’azienda municipalizzata e dei consorzi. A partire dagli anni ’90, con l’affermarsi delle idee di privatizzare la gestione dei pubblici servizi, si è fatto ricorso ad innovativi modelli di organizzazione. Negli enti locali è stata sostituita l’azienda municipalizzata con il modello dell’azienda speciale, dotata di soggettività giuridica e di autonomia imprenditoriale e gestionale, e , nello Stato, l’azienda pubblica ed in alcuni casi anche l’ente pubblico economico, sono stati sostituiti da società di capitali regolate dal codice civile, pur con particolari regole speciali integrative. Il modello della società di capitali (S.p.a. ed S.r.l.) è stato valorizzato anche negli enti locali, superandosi in tal modo quello della neo istituita azienda speciale (vedi artt. 112 e seguenti del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il D.l.vo 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dal d.l. 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326). In questi casi la struttura operante ha la natura giuridica di soggetto privato (le s.p.a. miste); e private sono le regole gestorie usate; però il capitale ed i mezzi finanziari e patrimoniali gestiti sono pubblici; e pubbliche sono le finalità che giustificano l’intervento. Per questi soggetti, nell’ordinamento generale ed in quello specifico delle singole strutture, mancano regole pubblicistiche di riferimento per gli strumenti di controllo e di garanzia, salve quelle proprie del modello societario prescelto, oppure specifiche previsioni normative sul controllo (vedi la disciplina sul funzionamento della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti). Si è posta perciò l’esigenza di verificare fino a che punto l’autonomia organizzativa di questi soggetti e la loro forma privatistica potessero incidere sugli strumenti di garanzia obiettivi voluti dal sistema della contabilità pubblica per la gestione di pubbliche risorse, garanzie elevate dall’art. 103, secondo comma, della Costituzione al rango di principi costituzionali. Le risposte a tale verifica sono venute dalla giurisprudenza sulla base dei principi generali della materia in assenza, come si è detto, di norme specifiche di natura pubblicistica. E’ noto che finora sussisteva, a tal fine nella giurisprudenza, un divario fra criteri usati per l’assoggettamento degli operatori di dette strutture al modello della responsabilità patrimoniale amministrativa e criteri usati per l’assoggettamento dei contabili delle stesse al modello del giudizio di conto. E’ utile, perciò, richiamare i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sent. n. 12367 del 9.8.2001 in materia di giudizio di conto da parte di agente contabile di società per azioni, a prevalente capitale pubblico locale, costituita per la gestione di beni pubblici locali produttivi di entrate. (gestione di parcheggi pubblici e riscossione delle connesse entrate). In tale pronuncia le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato i seguenti principi utili per la definizione del concetto di agente contabile: Secondo le Sezioni Unite "tale nozione allargata di agente contabile, la quale ricomprende anche i soggetti che abbiano di fatto maneggio di danaro pubblico … è in perfetta armonia con l’art. 103 della Costituzione, la cui forza espansiva deve considerarsi vero e proprio principio regolatore della materia. La qualità di agente contabile perciò è fondata sul presupposto essenziale che detto operatore è investito del maneggio (nel caso trattavasi di riscossione di entrate) di danaro (sia esso entrata di diritto pubblico o di diritto privato) di indiscussa originaria pertinenza dell’ente pubblico che ha costituito a tale scopo la società di tipo privatistico. Sottolinea anche il giudice regolatore che la gestione deve svolgersi "secondo uno schema procedimentale di tipo contabile", alludendo al principio della rendicontazione fra agente contabile ed ente proprietario dei beni o del danaro gestito, adempimento di regola posto a chiusura dei doveri di gestione; rendiconto che assume la natura di conto giudiziale. Più di recente le stesse Sezioni Unite (n. 14029 del 12 novembre 2001) hanno riconosciuto la natura di agente contabile all’incaricato della riscossione dei contributi di un consorzio costituito per la gestione di strade vicinali, cui è riconosciuta la natura di ente pubblico locale. Tuttavia il problema della espansione, ex art. 103 della Costituzione, dei principi sulle garanzie della giurisdizione contabile, alle strutture dette "enti pubblici in forma societaria" ed alle "società locali a partecipazioni pubbliche" è molto dibattuto. La tesi favorevole, per il giudizio di conto, è stata, come si è visto, ribadita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione anche di recente; mentre per la responsabilità amministrativa, l’orientamento di detta giurisprudenza è stato finora problematico, in quanto la soluzione seguita era articolata su distinzione dubbia nella sua impostazione e anche di difficile applicazione pratica.. Favorevole appare l’orientamento del legislatore che, con la disciplina contenuta nell’art. 7 della legge 27.3.2001 n. 97, attribuisce alla giurisdizione contabile la competenza a conoscere i casi di responsabilità patrimoniale per danno, connessi all’avvenuto accertamento di reati contro la Pubblica Amministrazione. Di recente però le Sezioni unite della Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 19667/03 del 22 dicembre 2003, hanno ritenuto che spetti alla Corte dei conti la giurisdizione piena a conoscere della responsabilità amministrativa patrimoniale degli amministratori e dipendenti degli enti pubblici economici (nel caso trattasi di un consorzio fra enti locali per la gestione di un acquedotto), senza la necessità di fare alcuna distinzione sulla base della natura dell’attività che ha causato il danno; come affermato in precedenza, allorchè si riteneva appartenere al giudice ordinario la conoscenza dei danni causati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale ed alla Corte dei conti quelli causati nell’esercizio di poteri autoritativi. In tal modo, dopo una approfondita analisi della evoluzione normativa intervenuta sia sul modo di organizzarsi delle Pubbliche Amministrazioni, che sul modo di svolgimento della sua attività, la Corte regolatrice, valorizzando anche principi del diritto comunitario e recenti orientamenti fatti propri dal legislatore, ha affermato, per gli enti pubblici economici, concetti che ben possono essere ritenuti estensibili anche alle nuove società di capitali a prevalente capitale pubblico, cui sono dati in gestione servizi pubblici locali. La Corte di Cassazione ha precisato che la giurisdizione appartiene alla Corte dei conti anche quando trattasi di amministratori e dipendenti di enti pubblici economici che hanno causato danni patrimoniali ad altri enti e amministrazioni, o viceversa, e quindi trattasi di responsabilità extracontrattuale. Tuttavia pare utile precisare che se questo affermato processo espansivo della giurisdizione contabile - pronunciato nei confronti degli enti pubblici economici e sostenibile anche nei confronti delle società di capitali preposte all’esercizio dei servizi pubblici - è chiaro nel pensiero della Corte di Cassazione per quanto attiene alla giurisdizione per l’accertamento della responsabilità amministrativa patrimoniale di amministratori e dipendenti di tali strutture , non pare altrettanto chiaro nei confronti degli agenti contabili delle stesse, per quanto attiene ad un loro generalizzato obbligo di assoggettamento al giudizio di conto in forma necessaria. Infatti dalla lettura combinata delle due richiamate pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione (la sentenza n. 12367 del 9 agosto 2001, che riguardava una S.p.a. preposta alla gestione di parcheggi pubblici per la riscossione delle connesse entrate con obbligo di rendiconto, e l’ordinanza n. 19667/03 del 22 dicembre 2003 riguardante amministratori di un consorzio per la gestione di un acquedotto e quindi una comune attività imprenditoriale) emerge che, in presenza di enti economici o società pubbliche non preposte ad attività di tipo contabile (gestione beni e riscossioni entrate con obbligo di rendiconto) la Corte regolatrice ritiene che per essi resta "esclusa la responsabilità contabile, per la quale l’art. 45 r.d. n. 1214/34 dispone che la presentazione del conto costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio, e, dunque, presuppone l’applicabilità di norme pubblicistiche, generalmente escluse , invece, per detti enti" (vedi pagg. 13 e 31 dell’ordinanza). Perciò secondo la Corte regolatrice permane, per gli enti pubblici economici una situazione disarticolata fra giurisdizione in materia di accertamento della responsabilità patrimoniale amministrativa, spettante alla Corte dei conti in via generale e piena, mentre tale giurisdizione non è attivabile per quanto riguarda il tradizionale giudizio di conto; salvo i casi in cui l’ente è preposto a funzioni aventi ex sè di natura contabile (es. una S.p.a. costituita e destinata alla riscossione delle entrate della P.A.).
Dalla disciplina generale, in materia di applicazione della giurisdizione contabile, stabilita per le varie amministrazioni pubbliche (in particolare per lo Stato, le Regioni e gli Enti locali) possono desumersi alcune considerazioni conclusive sulla materia stessa: Perciò, nel sistema generale, sono previsti: Come si è visto in precedenza - nel sistema della contabilità di Stato e nelle norme sul funzionamento della giurisdizione contabile - il dovere di rendere il conto annuale della gestione, sotto forma di conto giudiziale, è legato alla natura delle funzioni svolte dal contabile (riscuotere, incassare, pagare e/o custodire beni mobili e/o danaro). A tali presupposti è ancorato anche l’assoggettamento del contabile alla disciplina della responsabilità contabile, in caso di danno erariale. Tuttavia la prima regola ricordata (la resa del conto giudiziale) per espresse disposizioni normative a volte subisce eccezioni. Così stabilisce infatti l’art. 610, secondo comma, del regolamento di contabilità di Stato. A parte il richiamo ad alcuni contabili del Ministero della Difesa, vengono richiamati i funzionari delegati presenti nelle varie Amministrazioni che rendono solo il rendiconto amministrativo. L’art. 32 dello stesso regolamento esonera dal conto giudiziale coloro che hanno in consegna beni mobili per uso d’ufficio o per debito di vigilanza (v. ora art. 12 del d.P.R. 4.9.2002 n. 254 che approva il regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello Stato). Da ciò si desume che nel sistema della contabilità di Stato esistono casi di agenti contabili che presentano solo rendiconti amministrativi. Il problema viene qui richiamato per verificare come questo sistema di deroga al dovere di rendere il conto giudiziale può operare nel mondo degli enti locali in cui (v. art. 233 Testo Unico n. 267/2000) il dovere di rendere il conto giudiziale è stato costruito in modo assoluto e senza deroghe nel punto in cui la norma fa riferimento agli "altri soggetti di cui all’art. 93, comma 2", ossia a chi abbia generico "maneggio di pubblico danaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali". Il riferimento al concetto di "maneggio di danaro" applicato agli agenti della riscossione - la cui definizione è contenuta nell’art. 181, commi 2 e 3, del Testo Unico con riferimento agli incaricati interni ed esterni - porta ad individuare come agente contabile un numero notevole di operatori in ogni ente. Sull’argomento la Sezione giurisdizionale regionale dell' Umbria - in sede di giudizi per resa di conto instaurato nei confronti di un direttore della farmacia comunale (decreto n. 0139/G.C.E.L./99 del 30.12.1999) e di un vigile urbano incaricato della riscossione (decreto n. 0140/G.C.E.L./99 del 30.12.1999) - ha ritenuto che negli enti locali per aversi la figura dell’agente contabile della riscossione tenuto alla resa del conto giudiziale, deve trattarsi di una gestione contabile caratterizzata non solo dal compito di riscuotere e versare in tesoreria somme dovute all’ente (obbligo questo che è comune a tutti i riscuotitori), ma anche da un altro elemento, ossia il presupposto di riscuotere crediti già accertati dall’Amministrazione come tali ed iscritti, per la riscossione, in appositi ruoli o liste e dati in carico all’agente contabile per la mera riscossione. Occorre, cioè, che il contabile della riscossione abbia avuto il carico contabile della propria gestione di cui egli assume la "cura" della riscossione ed in base al quale è chiamato a rispondere. In tutti gli altri casi, pur ricorrendo la figura dell’agente contabile per maneggio di danaro, mancherebbe il presupposto per l’obbligo di rendere il conto giudiziale, sussistendo solo quello di rendere un conto amministrativo alla propria Amministrazione e di rispondere dei danni arrecati all’ente con l’azione di responsabilità contabile.
Nella contabilità di Stato vige la regola della previsione di appositi modelli ufficiali per la resa del conto. Così stabiliscono: La giurisprudenza della Corte dei conti è più volte intervenuta per decidere come fare nei casi in cui manchi il modello ufficiale. Per il concessionario della riscossione cui l’ente locale ha affidato l’incarico della riscossione delle proprie entrate tributarie e patrimoniali vedi Sez. Giurisd. Calabria sent. n. 1/2002 del 18.10.2001 ed in generale vedi Sez. Giurisd. Umbria sent. n. 209/G.C./2003 del 21.5.2003. Questa giurisprudenza afferma che - nei casi di mancata predisposizione dei modelli ufficiali o nei casi di mancato uso di quelli predisposti - il documento contabile depositato consente di incardinare il giudizio di conto quando esso, per la sua forma e contenuto, è idoneo ad evidenziare riassuntivamente i risultati della gestione contabile propria dell’agente; per il tesoriere regionale, vedi Sez. Giurisd. Lombardia n. 793/1995.
Riporta prima la gestione delle entrate, di cui evidenzia, seguendo la struttura del bilancio, la classificazione, la descrizione, i residui conservati, lo stanziamento definitivo del bilancio di competenza, le somme riscosse nell’anno sul conto dei residui e su quello della competenza, con il loro totale. Segue un riepilogo generale delle entrate. La gestione delle spese evidenzia: la classificazione, la descrizione, i residui conservati, lo stanziamento definitivo del bilancio di competenza ed i pagamenti effettuati nell’anno in conto residui, in conto competenza ed in totale. Segue il riepilogo generale delle spese; il quadro riassuntivo della gestione di cassa ed il c.d. quadro di concordanza con la tesoreria centrale. Il conto si chiude con la sottoscrizione del contabile. Il modello rappresenta i risultati della gestione delle anticipazioni per le piccole spese. Da un lato, perciò, va evidenziato l’ammontare delle anticipazioni periodiche ricevute dall’economo e dall’altro l’ammontare dei rendiconti periodici resi dall’economo nell’anno. I due totali dovrebbero bilanciare, in quanto la eccedenza della anticipazione deve essere versata in tesoreria al termine dell’esercizio. Segue la firma del contabile e quella del responsabile finanziario. Il conto, perciò, è il riepilogo dei rendiconti amministrativi periodici resi dall’economo per il reintegro dell’anticipazione. In tale rendiconto si trova, perciò, la documentazione giustificativa della gestione. Anche questo modello evidenzia il movimento del danaro, con dati aggregati per periodi, indicando le notizie del carico (estremi riscossioni) e quelle del discarico (versamento in tesoreria). Questo modello è usato dalla cassa dell’economo, o da altre casse generali (come quella del Corpo dei vigili urbani) nei casi in cui in tali casse vengono fatte confluire le piccole riscossioni operate quotidianamente dai vari dipendenti dell’ente addetti alla riscossione (c.d. riscuotitori speciali). Questo modello contiene un’appendice da usare nei casi in cui l’economo abbia dei collaboratori (sub agente contabile) dislocati in altre sedi. Questo modello è una novità nel sistema dei conti giudiziali. Esso espone nelle varie colonne lo stato (ossia il numero) ed il valore delle varie partecipazioni azionarie (S.p.A. e S.r.l.) possedute dall’ente; elencandole separatamente e per ogni società partecipata. Di ogni partecipazione va indicato numero e valore della consistenza azionaria all’inizio ed al termine dell’anno. A parte vanno evidenziate le variazioni intervenute e le ragioni che le hanno causate. L’agente contabile interessato non è ovviamente chi custodisce le azioni (di regola il tesoriere); ma chi rappresenta l’ente nella assemblea dei soci ed, in quanto tale, gestisce il bene esercitando i diritti del socio. Qualora l’ente sia stato rappresentato nella stessa società da più persone il rendiconto è reso dal sindaco che ha delegato tali persone in sua vece.
Nell’ordinamento degli enti locali (citato T.U. n. 267/2000), pur essendo previsto per il consegnatario dei beni mobili l’obbligo di presentare il conto giudiziale (art. 233), non è contenuta una specifica definizione dei compiti di tale figura di agente contabile, come, invece, è stata prefigurata nell’ordinamento statale con il d.P.R. del 4 settembre 2002 n. 254. Perciò, facendosi ricorso analogico a tale fonte, è da dirsi che l’agente contabile cui la predetta norma si riferisce quando afferma l’obbligo di rendere il conto giudiziale è il "consegnatario per debito di custodia" (art. 11 di tale d.P.R.) e non gli operatori ivi definiti come, "consegnatari per debito di vigilanza" (art. 12), che negli enti locali sono i dirigenti e/o i responsabili amministrativi delle strutture in cui è suddiviso l’ente. Ci si riferisce, cioè, a quella struttura preposta: a prendere in carico i beni mobili dai terzi fornitori, ad iscriverli nell’inventario, secondo le regole in uso, e ad assegnarli alle strutture operative che tali beni usano per i propri compiti operativi. Così precisata la figura dell’agente contabile interessato al conto, e data avvertenza che spesso nella pratica si fa confusione fra i due distinti ruoli, si precisa che il conto si riferisce alla gestione dei beni mobili iscritti nell’inventario; va perciò compilato, e controllato, in stretta correlazione con le scritture inventariali. La rappresentatività del conto del consegnatario prende perciò le mosse dallo stato dell’inventario; indica per ogni bene, o categorie di beni, la quantità ed il valore all’inizio dell’anno; aggiunge il carico dei beni nuovi iscritti nell’anno nell’inventario; sottrae i beni già dati in uso ai vari uffici con regolare annotazione sugli inventari e, quelli distrutti o dichiarati fuori uso per differenza, indica i beni (quantità e valore) acquistati e non ancora assegnati agli uffici per l’uso. In tal modo, con il conto del consegnatario, si evidenziano le giacenze di magazzino, inventariate ma non ancora assegnate agli uffici per l’uso ed in quanto tali rimaste sul suo carico di consegnatario. Anche per questo conto è previsto il modello per i sub consegnatari. E’ noto che il concessionario della riscossione, che dall’entrata in vigore del d.P.R. 20.1.1988 n. 43 ha sostituito la figura dell’esattore, è innanzitutto agente contabile erariale, in quanto è incaricato della riscossione delle entrate dello Stato. E’ previsto però che tale operatore - da solo o insieme ad altre persone o strutture - può essere utilizzato anche dagli enti locali per la riscossione, spontanea e coattiva, delle proprie entrate tributarie, patrimoniali o da erogazione di servizi. Sull’obbligo di tale agente contabile - e degli di altri eventuali incaricati - di presentare il conto all’ente locale interessato, con la forma del conto giudiziale, sussiste diffusa inadempienza dovuta a dubbi (ad es. carenza del relativo modello di conto) che la giurisprudenza si avvia a chiarire (v. sent. n. 1/2002 della Sez. Giurisd. Calabria). Tali dubbi dovrebbero essere superati sulla base della generalità e completezza della disciplina sugli agenti contabili contenuta nel Testo Unico 18.8.2000 n. 267 agli artt.: 93, secondo comma, 226 e 233. CAPITOLO II I documenti che il contabile deve allegare al conto reso all’Amministrazione. Il controllo dell’Amministrazione sul conto: la c.d. parifica del conto con le scritture tenute dalla ragioneria dell’ente. I compiti degli Uffici di ragioneria e del responsabile del servizio finanziario dell’ente e quelli dei revisori dei conti. … (segue) Il deposito del conto presso la Segreteria della Sezione giurisdizionale regionale. (art. 226 e 233 del T.U. richiamato e art. 3 della legge 8 ottobre 1984 n. 658 richiamato da art. 1, comma 3, legge n. 19/94) Il problema dei documenti da allegare al conto al momento del deposito. Rilevanza del momento: di "presentazione del conto alla Amministrazione", ai fini della prescrizione e della "fictio" relativa al momento in cui deve ritenersi instaurato il giudizio, e di quello del "deposito del conto" in segreteria, ai fini del decorso del termine per la estinzione del giudizio di conto. L’inadempienza del contabile e gli strumenti per gli interventi sostitutivi. (segue) L’anagrafe dei contabili operanti nelle singole Amministrazioni (prassi). (segue) Gli accertamenti da svolgere presso le singole Amministrazioni (prassi). Il giudizio per resa di conto. CAPITOLO III |