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La formazione
delle prove nei giudizi dinnanzi la Corte dei Conti. Lintegrazione del rito
contabile con il codice di procedura civile, e con i principi del giusto processo. di
Salvatore Pilato INDICE 1.
Atipicità ed
ibridismo nel processo contabile. Il rinvio dinamico e condizionato alle leggi di
procedura civile. La successione storica dei modelli processuali. Il superamento della
centralità della prova documentale. 2.
Listruttoria
pre-processuale del Pubblico Ministero contabile ed il rito inquisitorio. Prime
osservazioni sul contraddittorio nella formazione della prova. Il rischio del
contraddittorio imperfetto, incompleto e simbolico. Linvito a dedurre tra logica
garantista e tutela oggettiva dellazione pubblica risarcitoria. 3.
Il principio del
contraddittorio nel giusto processo. La graduazione di contenuti e dintensità nel
contraddittorio sulla prova. 4.
Il metodo
acquisitivo della prova nei giudizi di responsabilità amministrativa. La concezione
cartolare della prova. Potere ordinatorio e potere sindacatorio. 5.
La prova
testimoniale. Tipicità e libertà di forme nella rappresentazione dellattività
amministrativa. Le dichiarazioni pre-processuali. 6.
La prova
presuntiva. La c.d. convergenza del molteplice. Lincidente di falso. Ispezioni ed
inchieste, presunzioni e falsità documentali. 7.
La prova tecnica.
Approccio preliminare al metodo dellistruttoria tecnica. Accertamento e consulenza
tecnica. Le clausole contrattuali diseconomiche. Diseconomicità diretta ed indiretta. La
consulenza tecnica c.d. virtuale. Listruttoria tecnica e lutilizzabilità del
potere sindacatorio. Sua presunta implicita abrogazione. Il rischio della <probatio
diabolica>. Imparzialità, metodo acquisitivo e leale cooperazione. I comportamenti
<criptati> e la colpa grave. La percentuale ammissibile di errore tecnico scusabile. 8.
La circolazione
probatoria etero-processuale ed il rischio di situazioni a bassa soglia di tutela nel
contraddittorio sulla prova. Limiti di utilizzabilità della prova. Archiviazione senza
contraddittorio. Le prove irripetibili. Lintegrazione del contraddittorio per ordine
del Giudice. 9.
Conclusioni. 1.
Atipicità ed ibridismo nel processo contabile. Il rinvio dinamico. Il superamento della
centralità della prova documentale. e condizionato alle leggi di procedura civile. La
successione storica dei modelli processuali. La
disciplina normativa vigente sul rito contabile manifesta una evidente ibridazione di
regole formali, la cui singolarità ed atipicità ha
indotto lutilizzazione di una locuzione in apparenza contraddittoria, secondo la
quale i giudizi dinnanzi la Corte dei Conti hanno la sostanza di <un processo penale
che si svolge nelle forme del processo civile>.[1] Il
rinvio descrittivo alle forme del rito civile rinviene sicuro fondamento e giustificazione
nella consistenza patrimoniale e finanziaria degli interessi tutelati dalla giurisdizione
contabile, con istituti, modalità e forme mutuate dalla struttura del processo di
cognizione e del processo di esecuzione disciplinato dal codice di procedura civile. La
similitudine comparativa con le forme del rito penale discende dallindisponibilità
dellinteresse pubblico alla sana e corretta gestione finanziaria, la cui protezione
è affidata ad un sistema di garanzie di diritto obiettivo (=ad iniziativa
dufficio), che si inscrivono in un modello di giurisdizione espansivo su tutti i
soggetti e gli strumenti di amministrazione delle risorse collettive.[2] Lambivalenza
dei significati espressi dal riferimento al processo penale in forma civile, copre
lintero arco delle tematiche che riguardano la ricerca, la formazione e la
valutazione delle prove nel rito contabile. La
medesima ambivalenza di contenuti è presente nella espressione terminologica che intende riconoscere al Pubblico
Ministero contabile la titolarità di unazione pubblica risarcitoria a tutela degli
interessi generali dello Stato-comunità, la quale si giustappone allazione pubblica
penale.[3] E
invece riduttiva e rischia anche di essere fuorviante proprio nei profili afferenti la attività probatoria, la
diversa cornice offerta dallazione civile esercitata dal pubblico ministero nei casi
previsti dalla legislazione di diritto comune (artt.69 e segg. cod. proc. civ.), poiché
la presenza e lintervento della parte pubblica nelle liti di diritto civile nelle
quali è ravvisabile un pubblico interesse non appartiene ad un sistema di garanzie
obiettive di legalità, ma più semplicemente si inserisce in meccanismi di sostituzione
giuridica [4] previsti in sede processuale per
agevolare la parte privata impedita allesercizio del diritto, od ancora per favorire
il superamento di situazioni di stallo o dincertezza nellapplicazione di
discipline e nellattuazione di aspettative soggettive contrassegnate dalla
compresenza dinteressi dordine pubblico. Tuttavia,
piuttosto che utilizzare paradigmi e formule precostituite, è più semplice e diretta la
constatazione della specificità del rito contabile la cui disciplina di diritto singolare
segna la propria atipicità dal processo civile e dal processo penale, non solo per la
peculiarità degli interessi protetti attraverso il valore unificante della sana e
corretta gestione finanziaria, ma soprattutto per la essenzialità e laconicità della
disciplina processuale, la quale pretende di fondare la propria completezza di sistema
mediante un rinvio aperto e dinamico al <le norme ed ai termini della procedura civile
in quanto siano applicabili e non siano modificati dalle disposizioni> del regolamento
di rito (art.26 r.d. 1038/1933 regolamento di procedura per i giudizi innanzi la Corte dei
Conti). La
configurazione delle regole proprie del rito contabile nei procedimenti contenziosi
è,dunque, mediata dal riconoscimento al codice di procedura civile del valore di legge
generale immediatamente applicabile, ma solo con criterio di sussidiarietà perché il
rinvio dinamico contiene anche la clausola di salvaguardia in favore delle norme
particolari e derogatorie le quali nellordinamento della Corte dei Conti prevalgono
su quelle del rito civile. Il rinvio aperto e dinamico al codice di procedura civile non è quindi
immediatamente recettizio, poiché lapplicazione della disciplina di diritto
generale deve essere preceduta da un giudizio di compatibilità con il rito contabile per
la carenza di norme speciali o derogatorie, dotate di efficacia prevalente [5]. Tralasciando
le opinioni di coloro che denunziano la sopravvenienza di profili di incostituzionalità
nel rito contabile perché <il giusto processo regolato dalla legge> non può essere
disciplinato con rinvii dinamici ed aperti i quali dimostrano invece la carenza di
normazione espressa [6], è fondamentale evidenziare che
proprio tale rinvio dinamico ha conferito natura <pretoria> al rito contabile [7], in quanto la fisionomia globale
dellistruttoria probatoria e del conseguente giudizio dipendono da operazioni di
ingegneria interpretativa, le quali -sia pure con adattamenti e correzioni di ortopedica
giuridica, non sempre contraddistinti da risultati dotati di chiarezza, coerenza e
logicità di sistema- dimostrano la consapevolezza della sovrapposizione di due modelli
processuali. Il
primo modello di rito è quello desunto dalle originarie espressioni letterali del testo
unico della Corte dei Conti e del regolamento di procedura, le quali presuppongono e
descrivono un processo egemonizzato dalla prova documentale. Invero,
secondo la lettera degli artt.73-74 r.d. 12 luglio 1934 n.1214 (approvazione del testo
unico delle leggi sulla Corte dei Conti) <il Pubblico Ministero nelle istruttorie di
sua competenza può chiedere in comunicazione atti e documenti in possesso di autorità
amministrative e giudiziarie, e può inoltre disporre accertamenti diretti> (art.74
cit.), <la Corte può disporre lassunzione di testimoni ed ammettere gli altri
mezzi istruttori che ritenga necessari>. Ancora,
secondo la lettera dellart. 14 del r.d. 13 agosto 1933 n.1038 (regolamento di
procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti), nella istruttoria probatoria <la
Corte può richiedere allamministrazione e ordinare alle parti di produrre gli atti
ed i documenti che crede necessari alla decisione della controversia, e può ordinare al
Procuratore Generale di disporre accertamenti diretti anche in contraddittorio delle
parti>, <può inoltre disporre lassunzione di testimoni ed ammettere gli altri
mezzi istruttori che crederà del caso, stabilendo i modi con cui debbono seguire ed
applicando, per quanto possibile, le leggi di procedura civile>
l primo modello di rito che rappresenta un substrato tuttora presente
nelle esperienze del giudice contabile, si esprime -quindi- con la fisionomia di un
processo incentrato innanzitutto sullacquisizione di prove documentali, le quali
possono essere eventualmente integrate da
accertamenti diretti e dallassunzione di prove testimoniali e dagli altri mezzi
istruttori previsti dalle leggi di procedura civile, i quali però non alterano la
struttura dellattività probatoria , contrassegnata dallimmodificabile ordine
di priorità conferito al metodo della
ricerca degli atti e dei documenti relativi al concreto fatto gestorio. La centralità della prova documentale, ha ingenerato unimplicita
gerarchia di valore nel sistema delle prove ammissibili, poiché nei remoti ed anche più recenti orientamenti della giurisdizione
contabile non si rinviene traccia significativa di argomentazioni fondate esclusivamente
sulla valutazione della prova tecnica, della prova presuntiva e della prova testimoniale, le quali -laddove
utilizzate in giudizio- assumono una rilevanza assolutamente dipendente e subordinata alla
maggiore efficacia rappresentativa riconosciuta alla prova documentale. Tale
primo modello processuale rinviene esatta corrispondenza di contenuti anche
nellesperienza del giudice amministrativo preposto al sindacato generale di
legittimità sullatto amministrativo, i cui poteri istruttori ad iniziativa
dufficio sono stati per lungo tempo circoscritti alla richiesta di chiarimenti alla
pubblica amministrazione, alla richiesta di
esibizione di atti e documenti ed alla verificazione (art 44 r.d. 1054/1924). Sotto tale
parallelo profilo è più che evidente il predominio precostituito in favore della prova
documentale, discendente non solo dalla ritenuta originaria inammissibilità della
consulenza tecnica, ma anche dalla differenza segnata nella stessa giurisprudenza
amministrativa tra la consulenza tecnica e la verificazione, ritenuta non un mezzo per
sindacare la discrezionalità tecnica, ma una forma di accertamento conoscitivo di atti,
fatti e circostanze per il tramite di operazioni rimesse alla competenza della stessa P.A.
[8] Le
riforme dellordinamento della Corte dei Conti introdotte con le leggi nn. 19 e 20
del 1994, innovando la disciplina processuale configurano
un nuovo modello di rito che allarga i mezzi di ricerca delle fonti di prova, e
ristabilisce un rapporto dequilibrio tra prove documentali e non documentali, entrambe dotate di identico
valore ed efficacia rappresentativa. Tra i poteri istruttori espressamente riconosciuti al Pubblico Ministero
contabile in aggiunta a quelli originariamente già attribuiti con lart. 74 cit.,
sono annoverati il potere di procedere ad ispezioni presso le pubbliche amministrazioni, e
presso i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico dei bilanci
pubblici, il potere di sequestro di documenti, il potere daudizione personale, il
potere di delegare adempimenti istruttori a funzionari delle pubbliche amministrazioni ed
avvalersi di consulenti tecnici, il potere di disporre perizie e consulenze (legge 14
gennaio 1994 n.19, artt. 2 e segg.). Lampliamento
dei poteri istruttori del Pubblico Ministero contabile si inscrive in un contesto storico
segnato dalla necessità di contrasto delle emergenze criminali.[9] Ulteriori
ed interessanti argomenti per definire la fisionomia del nuovo modello processuale possono
trarsi dal decreto legislativo n.68 del 19 marzo 2001 (Adeguamento dei compiti del Corpo
della Guardia di Finanza a norma dellart.4 della legge 31 marzo 2000 n.78), il quale
-anche per i compiti di polizia economica e finanziaria strumentali alla tutela di
bilancio- attribuisce alla Guardia di Finanza i poteri di accertamento bancario, con
finalità di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni di leggi che sussumono i
profili fondamentali di manifestazione delle materie di contabilità pubblica (v. art. 2
legge 68/2001). Sono ancora da esplorare le interazioni tra tali statuizioni normative, ed
i poteri istruttori diretti del Pubblico Ministero contabile. E
comunque merito unanimemente riconosciuto alla giurisprudenza contabile la elaborazione di
interpretazioni estensive dei contenuti conferibili agli accertamenti diretti ex art. 74
cit., con logiche processuali preparatorie dellampliamento dei poteri istruttori, e
della transizione al nuovo modello di rito [10]. Lattuale
articolazione dei mezzi istruttori propone,quindi, un nuovo modello processuale la cui
struttura normativa è fondata sul superamento della centralità della prova documentale. La
unilateralità dellistruttoria contabile ad iniziativa del Pubblico Ministero senza
sistematiche forme di controllo del Giudice, e la riforma costituzionale dellart.
111 ispirata dai valori del giusto processo, giustificano alcune riflessioni propedeutiche
alla trattazione dei temi operativi connessi alla formazione e valutazione delle prove. 2.
Listruttoria pre-processuale del Pubblico Ministero contabile ed il rito
inquisitorio. Prime osservazioni sul contraddittorio nella formazione della prova. Il
rischio del contraddittorio imperfetto, incompleto e simbolico. Linvito a dedurre
tra logica garantista e tutela oggettiva dellazione pubblica risarcitoria. Listruttoria
del Pubblico Ministero nel giudizio di responsabilità amministrativa è rigorosamente
informata al sistema inquisitorio. Utilizzando
la fraseologia giuridica formatasi sotto tale sistema processuale, il Pubblico Ministero
è <giudice inquisitore> che concentra su di sé tutti i poteri di ricerca delle
fonti di prova [11]. La limitazione del
potere di prova del Pubblico Ministero nellesercizio dellattività istruttoria
è contraria ai postulati del modello inquisitorio, che viceversa impone il massimo cumulo
dei poteri processuali nella parte pubblica per accertare nel modo migliore la verità
storica.
Non possono sussistere preclusioni alla prova nellattività
istruttoria, poiché altrimenti si ostacolerebbe linquisitore nellaccertamento
della verità. Qualsiasi
prova è ammissibile allo scopo di permettere allinquisitore la ricostruzione della
dinamica e della sostanza dei fatti imputabili.
Lattività
daccertamento istruttorio deve,pertanto, essere completa perché non suscettiva di
limitazioni sui mezzi di prova utilizzabili, e segreta perché la preventiva
conoscibilità esterna della materia dindagine nuoce alla genuinità ed autenticità
della prova che potrebbe essere inquinata dai soggetti portatori dinteressi
contrari. La
<ratio> complessiva della disciplina del rito istruttorio possiede una forte
affinità con listruzione sommaria del Pubblico Ministero penale nel codice Rocco
del 1930, vigente in epoca coeva al regolamento di procedura dei giudizi dinanzi alla
Corte dei Conti. Dallapertura
dellistruttoria fino alla definizione degli atti di ricerca della prova non
vè,dunque, né vi può essere, spazio giuridico per il contraddittorio. Una
forma embrionale e sommaria di contraddittorio si propone a conclusione
dellistruzione, laddove il Pubblico Ministero ritenga di avere ricercato e rinvenuto
fonti di prova con valore idoneo e sufficiente alla contestazione della imputazione e
proceda,pertanto, alla notifica dellinvito a dedurre.
Il contraddittorio pre-processuale sulle prove ricercate dalla parte
pubblica si presenta però incompleto, imperfetto e talvolta simbolico. Nella
formulazione degli addebiti il Pubblico Ministero,infatti, non è tenuto alla
<discovery> delle fonti di prova,
poiché la contestazione deve contenere i risultati probatori conseguiti, senza alcun
obbligo di depositare ed ostendere gli atti relativi ai singoli mezzi istruttori assunti,
sui quali -quindi- per converso la controparte non può esercitare il diritto di accesso. La
contestazione delladdebito non rende immutabile loggetto dellinstaurando
giudizio, perché il Pubblico Ministero -da un lato- non è gravato dallobbligo di
motivare avverso le controdeduzioni della parte privata, e dallaltro lato -salva la
causa petendi- ha facoltà di modificazione relativa della domanda rispetto alla
formulazione dellinvito a dedurre [12]. E
stato,infatti, enunciato il principio della variabilità relativa della domanda, purchè
linvito a dedurre sia idoneo alla contestazione del fatto fondamentale di gestione,
da rappresentare con criteri di sintesi piuttosto che di analisi sostanziale. La
formazione di consuetudini collaborative da parte degli uffici di Procura mediante il
consenso autorizzativo della parte privata allaccesso agli atti istruttori non
ancora depositati, e la adozione nellatto di citazione di motivi sommari ma espressi
avverso il contenuto delle controdeduzioni, evidenzia il ricorso ad interpretazioni
correttive delle regole processuali per la loro inadeguatezza
a garantire leffettività sia pure embrionale del contraddittorio sulla prova.
La stategia pre-processuale della parte privata può anche esprimersi
con lesercizio del diritto al silenzio, oppure ancora con la prospettazione di
argomenti difensivi utilizzati a confutazione del risultato probatorio conseguito dal
Pubblico Ministero, senza contestuale deduzione e produzione di mezzi di prova a discolpa,
prudenzialmente riservati per leventuale giudizio di merito. La
più recente giurisprudenza formatasi sullinvito a dedurre per i profili
direttamente pertinenti i temi della formazione della prova e del contraddittorio,
continua a manifestare una palese oscillazione tra la condivisione di logiche
garantistiche in favore della parte incolpata, e la predisposizione di metodi
dinterpretazione non pregiudicanti la segretezza, la completezza e la coerenza
dellattività istruttoria del Pubblico Ministero. Ne
risulta un contesto complessivo viziato da asistematicità e da contraddizioni
intrinseche, le quali si rivelano laddove i singoli orientamenti di principio siano
confrontati tra di loro al di fuori della logica della decisione del caso concreto. In
tal modo, -da un lato- è stata denegata la natura processuale del termine di trenta
giorni assegnato alla parte incolpata per controdedurre [13],
ed è stata viceversa affermata la processualità del solo termine di centoventi giorni
previsto per il deposito della citazione.[14] Il
precipitato dellinterpretazione giurisprudenziale dovrebbe essere nuovamente
verificato sotto la logica della c.d. <parità delle armi o delle posizioni>,
contenuta certamente nella novella dellart. 111 cost. Per
altro verso, è stato escluso il contraddittorio sulla richiesta di proroga
dellattività istruttoria, depositata dal Pubblico Ministero dopo la fase
preliminare della contestazione di danno [15].
Loscillazione tra logiche garantiste ed opzioni di tutela
dellazione pubblica di danno, ritorna nel contrasto giurisprudenziale tra le
soluzioni prospettate per risolvere la questione della presunta decadenza del Pubblico
Ministero dalla rinnovazione dellatto di citazione, per una ipotetica ed implicita
inammissibilità discendente dallinutile spirare del termine dei centoventi giorni
dalla notifica dellinvito a dedurre entro il quale procedere alla definizione
dellistruzione [16]. Le
esigenze di tutela oggettiva dellistruttoria prevalgono nella negazione del diritto
di accesso agli atti dopo il decreto
darchiviazione, e nella limitazione del diritto di accesso ai soli atti enunciati
nellinvito a dedurre, poiché dai contenuti conferiti alla prospettazione di danno
dipende lindividuazione dei documenti assoggettabili allostensibilità
difensiva [17]. La
ricerca di un equilibrio tra logica garantista e tutela dellazione pubblica, è
ravvisabile anche nel contrasto circa leffetto interruttivo della prescrizione da
ricondurre alla notifica dellinvito a dedurre, risoltosi con argomentazioni che
-nelladottare la soluzione positiva- salvaguardano linteresse
dellincolpato a ricevere la dichiarazione espressa della costituzione in mora [18]. 3. Il principio
del contraddittorio nel giusto processo. La graduazione di contenuti e dintensità
nel contraddittorio sulla prova. I principi del
giusto processo nella parte e nella misura in cui sono riferibili al giudizio di
responsabilità amministrativa costituiscono il contesto naturale per una riflessione
organica e sistematica sul contraddittorio processuale che segna il procedimento di
ricerca, formazione (=ammissione ed assunzione), e valutazione della prova. Il
contraddittorio processuale non significa esclusivamente parità formale e sostanziale
delle parti nellesercizio del diritto di prova, poiché nella giurisprudenza della
Corte Costituzionale che è stata indicata quale antesignana della riforma dellart.
111 Cost. emergono plurimi significati che conferiscono al contraddittorio contenuti ed
intensità diverse [19].
Emerge,innanzitutto, una concezione <forte> del contraddittorio
laddove questo significhi la necessaria partecipazione della parte alla escussione del
mezzo di prova dedotto dalla controparte, in posizione e con regole idonee ad assicurare
il controllo sulla veridicità e genuinità della fonte probatoria introdotta nel
giudizio. La
concezione <forte> imprime al processo una struttura <bipolare>, perché la
prova liberamente ricercata dalle parti in tempo anteriore allinstaurazione del
rapporto processuale (1° fase = ricerca della prova) non può essere automaticamente
introdotta nel giudizio, in quanto la sua formazione deve svolgersi alla presenza di
entrambe le parti e dinanzi al Giudice preposto preliminarmente a valutare la rilevanza e
lammissibilità del mezzo probatorio dedotto, la cui assunzione individua e
specifica il contenuto della fonte valutabile per fondare il libero convincimento (2°
fase = formazione della prova). La
concezione <debole> del contraddittorio consente di ridurre ad unità le fasi della
ricerca e della formazione della prova, poiché la fonte ricercata dalla parte è
automaticamente introdotta in giudizio attraverso la mera attività processuale di
produzione, competendo alla controparte il diritto di critica della prova già formata, ed
essendo riservata al Giudice la valutazione del significato probatorio con obbligo di
motivazione che copre la deduzione e la critica. Il
contraddittorio,in tale seconda ipotesi, si risolve nel reciproco diritto di critica sul
significato delle prove acquisite.
In entrambe le concezioni collocate in ordine graduale, convivono due
aspetti essenziali, uno di matrice oggettiva che assegna al contraddittorio il valore di
un metodo di conoscenza, il secondo di natura soggettiva che riconduce al contraddittorio
un sistema di garanzie per lincolpato [20]. Il
tratto indelebile, che funge da minimo comune denominatore per la verifica di conformità
al giusto processo, è che comunque la fonte di prova sia inserita nel circuito del
contraddittorio, riconoscendosi anche la sufficienza di forme e tipi di contraddittorio
differito.[21] Tra
le significazioni <forti> e <deboli> del contraddittorio, la giurisprudenza
costituzionale ha altresì individuato la regola della non dispersione del mezzo di prova
a copertura del rischio di sopravvenienza di situazioni impeditive della sua assunzione. Qualora
sussistano circostanze indicative del pericolo di dispersione della fonte di conoscenza,
le regole processuali devono consentire lanticipazione del contraddittorio al solo
fine dellassunzione preventiva del
mezzo di prova a rischio. Nell
instaurando giudizio di merito latto di istruzione preventiva produrrà il valore
legale della prova già formata, immediatamente utilizzabile dal Giudice per il proprio
libero convincimento. Il
ruolo del Giudice, tra contraddittorio <forte> e <debole>, non è solo quello
di garante delle regole del procedimento di formazione della prova, poiché terzietà e
neutralità rispetto alla materia del contendere significano anche doveroso esercizio dei
poteri di ricerca della prova, qualora
lordinamento processuale attribuisca alla disponibilità del Giudicante la facoltà
di procedere alla ammissione ed assunzione di mezzi di prova ad integrazione e/o supplenza
di quelli già formati su richiesta delle parti. In ogni caso, il
principio del contraddittorio, tanto nella intensità <debole> quanto nella
intensità <forte>, deve garantire in eguale misura la partecipazione delle parti
alla formazione del libero convincimento del
Giudice, senza preclusioni né discriminazioni.
4. Il metodo
acquisitivo della prova nei giudizi di responsabilità amministrativa. La concezione
cartolare della prova. Potere ordinatorio e potere sindacatorio. La citazione in giudizio, il deposito degli atti istruttori de-secretati, e la costituzione delle parti sono le attività processuali che instaurano il contraddittorio pieno sulla prova. Per la parte
convenuta sopravviene la facoltà di integrale conoscenza delle prove ricercate dal
Pubblico Ministero, e diviene quindi possibile lesercizio del diritto di contraddire
provando. Listruzione
dibattimentale che eppure dovrebbe rappresentare lesaltazione del
confronto-contrasto dialettico sullammissibilità, rilevanza ed efficacia
rappresentativa dei mezzi di prova dedotti dalle parti, si presenta nelle consolidate
esperienze della giurisdizione contabile come una fase ripetitiva e meccanicistica.
Ciò perché la formazione delle prove riceve trattazione meramente
<cartolare> mediante lacquisizione agli atti processuali dei documenti
prodotti dalle parti sui quali il Giudice potrà fondare il libero convincimento. È
estraneo allesperienza del giudice contabile il controllo preliminare
sullammissibilità e la rilevanza dei mezzi di prova, nonostante che il codice di
procedura civile preveda espressamente tra i poteri del giudice istruttore la valutazione
preliminare dei mezzi di prova proposti, al fine di procedere poi allistruzione
probatoria (v.art. 184 cod.proc.civ.) Lacquisizione
<cartolare> della prova rende indistinguibili le diverse attività di ricerca e di
formazione dei mezzi di prova.
Senza farne espressa menzione,il Giudice contabile utilizza lo stesso
metodo acquisitivo, il cui contenuto può ritenersi dichiarato nellopinione del
Giudice civile, secondo il quale <l'onere della prova non implica affatto che la
dimostrazione dei fatti costitutivi
del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle
prove offerte da colui che e' gravato dal relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al
processo, poiche' nel vigente ordinamento
processuale vige il principio di acquisizione
secondo il quale le risultanze istruttorie,
comunque ottenute e quale che sia la parte ad
iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono
tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice senza che la diversa provenienza possa condizionare
tale formazione in un senso o
nell'altro e, quindi, senza che possa
escludersi l'utilizzazione di una prova fornita da una parte per trarne elementi
favorevoli alla controparte> (artt.2697 cod. civ. ; 115-116 cod. proc. civ.) [22]. Ciò
che segna la distanza tra giudizio di responsabilità amministrativa e giudizio di danno
civile è però latteggiamento prudenziale del Giudice contabile nellesercizio
del potere dispositivo della prova. A
differenza del Giudice civile [23], il
Giudice contabile solo per eccezione e non come regola utilizza il potere di ammettere ed
assumere dufficio mezzi di prova ad integrazione ed a sussidio di quelli utilizzati
dalle parti.
Sul potere di disposizione dufficio delle prove il Giudice
contabile fa prevalere il potere ordinativo alle parti dintegrazione della prova e
di supplemento documentale integrativo.
La
concezione <cartolare> della prova, il principio acquisitivo, ed il potere
ordinativo alle parti dei mezzi probatori, sono quindi le regole e gli strumenti che il
Giudice contabile utilizza per conferire un sicuro equilibrio al contraddittorio
processuale. Si
restaura in tal modo la parità delle parti sui temi probatori a superamento della
posizione di supremazia assicurata al Pubblico Ministero nella istruzione contabile. Senonchè, tale
equilibrato assetto tra diritti e poteri probatori regge limpatto con i valori
costituzionali del giusto processo solo nelle ipotesi in cui le parti utilizzino
esclusivamente od in prevalenza la prova documentale. Il
contraddittorio sulla prova con <lassistenza esterna> del Giudice contabile in
posizione ordinativa del processo incrina il suo equilibrio laddove
nellutilizzazione dei mezzi di prova le parti non si arrestino alla produzione della
sola prova documentale, ma ricorrano anche od
esclusivamente alla prova testimoniale, alla prova presuntiva, ed alla prova tecnica. 5.
La prova testimoniale. Tipicità e libertà di forme nella
rappresentazione dellattività amministrativa. Le dichiarazioni
pre-processuali. La concezione <cartolare> della prova ha collocato in unarea marginale e quasi inesistente la prova testimoniale.
Peraltro, nella giurisprudenza della Corte dei Conti non hanno il valore
di prova testimoniale le dichiarazioni acquisite dal Pubblico Ministero contabile in sede
di audizione diretta o delegata, salvo che le stesse non siano introdotte in giudizio con
le modalità e le forme previste dal codice di procedura civile per la prova testimoniale [24].
Ciò non esclude la possibilità di ravvisare la sussistenza di una confessione
extra-giudiziale nelle dichiarazioni ammissive di responsabilità erariale. Il
Giudice contabile,anche in presenza di richieste di ammissione di testimoni -che nelle
ultime esperienze processuali si fanno sempre più frequenti- preferisce fondare il libero
convincimento sulle prove documentali depositate dalle parti. La
discussione del giudizio si risolve,pertanto, nel confronto dialettico sul valore e sul
significato dei documenti acquisiti al processo, sui quali le parti esercitano il
reciproco diritto di critica. Il
contraddittorio è <debole> perché la discussione si svolge non sulla valutazione
di prove formatesi dinanzi al Giudice, bensì sulla critica di prove precostituite perché
già formatesi fuori dal giudizio. Anche
sulle cause di giustificazione e sui fatti diminuitivi che la parte privata intenderebbe
provare per testi, il Giudice contabile preferisce ricercare il risultato probatorio sulla
prova documentale senza ricorrere ad ausili di mezzi di prova ulteriori. La
prova documentale,nel giudizio di responsabilità amministrativa, diviene quindi la prova
principale, esclusiva e fondamentale. La
gerarchia tra fonti probatorie con supremazia della prova documentale è affermata
nonostante che levoluzione dellazione amministrativa proponga forme di
rapporti fiduciari sui quali sussiste contrasto circa lobbligo
dellamministrazione fiduciante di precostituire prova scritta degli atti attuativi
(es. rapporti di consulenza e di collaborazione con esperti) [25]. In tale ipotesi diverrebbe
ineludibile il ricorso alla prova testimoniale. La
medesima conclusione problematica e dubitativa dovrebbe adottarsi laddove si ritenga che
tra le nuove regole dellazione amministrativa sia stata introdotta anche quella
della libertà di forma dellatto amministrativo, e dellatipicità procedimentale della fase decisoria. La
primazia della prova documentale si fonda,invero, sulla tipicità formale dellatto
amministrativo, al cui trascolorare deve necessariamente corrispondere la ricerca di nuovi
equilibri nel contraddittorio probatorio.
Lestensione del principio negoziale di libertà di forma
allagire amministrativo è uno dei punti di avanzamento più discusso nella
privatizzazione del diritto pubblico [26]. La
giurisprudenza della Corte di Cassazione ha da sempre conservato un atteggiamento
monolitico sullaffermazione della necessità della forma scritta contrattuale,
implicitamente prescritta ad validitatem dalle norme di contabilità pubblica [27]. Argomenti
alquanto fondati e convincenti sono tuttora desumibili dalla legge generale di
contabilità di Stato, che per la conclusione della trattativa privata fa riferimento a
scambi di atti e documenti (art.17 R.D. 2440/23). Altrettanto
significativa è la giurisprudenza contabile, che nel conferire centralità alla prova
documentale ha espressamente affermato e talora implicitamente presupposto la necessità
che lintera attività contrattuale della P.A., dallevidenza pubblica alla
conclusione ed esecuzione del negozio, sia assoggettata al vincolo della forma scritta. In
tale prospettiva lammissibilità e la rilevanza della prova testimoniale
dipenderebbero dalla prospettazione di fatti e circostanze che integrano, aggiungono,
esplicano, interpretano ma non contraddicono la prova documentale, la quale nella
graduazione qualitativa delle risultanze probatorie rimarrebbe -dunque- il primo livello
su cui fondare il libero convincimento del Giudice. La
prova testimoniale dedotta contro la prova documentale incontra il limite della querela di
falso [28]. Il
contesto argomentativo muta radicalmente laddove si ritenga rinunziabile o derogabile il
principio della forma scritta,se non nella conclusione del contratto, quanto meno nello
svolgimento di talune fasi dellevidenza pubblica [29],
e nellattuazione delle prestazioni divenute oggetto di obbligazioni negoziali [30]. Lo
spazio riconoscibile alla libertà di forme muta lassetto dei rapporti qualitativi
tra prova documentale e prova testimoniale, assegnando alla seconda una posizione
prevalente sulla prima. Anche
il nuovo regime personale della responsabilità amministrativa congiunto
allaccertamento della colpa grave ed alla ricerca del contributo causale
soggettivamente ripartito tra concorrenti, accrescono
la rilevanza rappresentativa della prova testimoniale sulla prova documentale. Tale
fenomeno si ripete per la prova presuntiva e la prova tecnica. 6.
La prova presuntiva. La c.d. convergenza del molteplice. Lincidente di falso.
Ispezioni ed inchieste, presunzioni e falsità documentali.
La
prova presuntiva nelle esperienze della giurisdizione contabile è una prova
<minore> la cui efficacia rappresentativa dei fatti è ritenuta di livello inferiore
in confronto alla prova documentale. Argomenti
di prova presuntiva sono talvolta offerti dalle audizioni dirette espletate dal Pubblico
Ministero nellistruttoria contabile, alle quali non si riconosce tuttora il valore
della prova testimoniale, salva la possibilità di utilizzazione e di valutazione secondo
il prudente apprezzamento del Giudice nella logica della ricerca di principi di prova
(art. 116 cod. proc. civ.) Più
volte è stato,viceversa, affermato il valore di confessione extra-giudiziale
dellammissione anche parziale dei fatti da parte dellincolpato in sede di
audizione personale. Talvolta,
argomenti di prova presuntiva a contenuto ammissivo sono stati dedotti dai motivi
depositati con le controdeduzioni. Pur
tuttavia, nel metodo generale di formazione del libero convincimento, il Giudice contabile
manifesta una naturale riluttanza al sillogismo probatorio fondato sulla ricerca ed
individuazione degli indizi chiari, precisi e concordanti
che evidenziano la ragionevole sussistenza del fatto o della circostanza ignota, e
rendono al contempo inverosimile una diversa giustificazione della verità (artt.2727 e
segg. cod. civ.) Eppure,nelle
opinioni del Giudice civile e del Giudice penale, la prova presuntiva ed indiziaria
possiede la stessa efficacia rappresentativa della prova diretta (storica o documentale),
divergendo solo il procedimento logico per conseguire lidentico risultato
probatorio.
Il metodo probatorio fondato sulla c.d. convergenza del molteplice,
consente di conseguire la prova del fatto ignoto attraverso la combinazione ed il
collegamento di una pluralità di indizi, il cui significato rappresentativo di certezza
sui fatti noti, determina univocità nella conclusione del sillogismo argomentativo. La
prova diretta rappresenta immediatamente la esistenza od inesistenza del fatto, viceversa
la prova presuntiva dimostra con procedimento logico di tipo indiretto il medesimo
risultato probatorio. La
diffidenza nellutilizzazione della prova presuntiva non è dunque giustificabile,
poiché la medesima certezza probatoria può essere raggiunta con ragionamento induttivo
risalente dal fatto noto al fatto ignoto. Sul
punto, diviene emblematico il contrasto dopinione sulla c.d. equazione tra tangente
e danno erariale. Secondo
taluni orientamenti giurisprudenziali, in presenza di prova diretta della percezione della
tangente, il danno erariale a contenuto patrimoniale non può essere dimostrato con indizi
chiari, precisi e concordanti desunti dal fatto di gestione sottostante, ma necessita la
dimostrazione documentale della esistenza degli artifici utilizzati per accollare al
bilancio pubblico la spesa supplementare occulta. E
insufficiente il ragionamento logico indiziario fondato su massime desperienza,
perché la prova presuntiva deve essere integrata ora dalla prova documentale, ora dalla
prova tecnica idonea a rappresentare lirregolarità sostanziale del rapporto di
gestione nella parte in cui il costo occulto dimpresa sia stato traslato sul
bilancio pubblico quale onere supplementare di spesa.
E
minoritario lorientamento che tende a fondare il libero convincimento del giudice
sulla attribuzione del valore di prova rappresentativa del danno, ai fatti ostativi od
impeditivi della esatta attuazione del programma negoziale, quali il costante ricorso a
perizie di variante e suppletive, a ordini di sospensione dei lavori, a modalità
esecutive idonee per presunzione a determinare labbassamento degli standard
qualitativi dellopera rispetto alle regole dellarte [31].
Medesima
conclusione emerge sulla componente patrimoniale <in senso lato> del danno da
tangente (impropriamente detta <morale>), in quanto il danno allimmagine della
P.A. non può essere provato con soli indici di prova presuntiva, i quali devono
concorrere con elementi di prova documentale che offrano certezza storica sulla spesa da
ripristino o sullinefficienza da disservizio. Le
identiche considerazioni sono pertinenti al danno da disservizio, nella sua autonoma
configurazione rispetto al danno da tangente [32]. In
tal modo la prova presuntiva perde il valore e la dignità di autonoma fonte di prova, e
viene collocata in un ruolo gerarchicamente inferiore rispetto alla insostituibile prova
documentale. La
minore rilevanza della prova presuntiva è ravvisabile nellorientamento
dopinione che, ai fini dellaccertamento circa la sussistenza del danno, nega
valore al mancato discarico delle somme da parte della P.A. procedente alla revisione del
rendiconto amministrativo [33]. Tale opinione nel
paventare il rischio dellattribuzione del valore di prova legale alla prova
presuntiva, conduce a rinnegare la possibilità di utilizzare il mancato discarico del
rendiconto quale indizio di danno, da coordinare con altri elementi secondo il metodo
probatorio fondato sulla convergenza del molteplice.
Lammissibilità e la rilevanza della prova presuntiva è stata
talvolta collocata in rilievo nella trattazione di questioni afferenti la querela di
falso. Il
regolamento di procedura per i giudizi dinnanzi la Corte dei Conti, nella disciplina
vigente (art. 9 R.D. 13 agosto 1933 n.1038), prevede la possibilità di esaminare il
merito della controversia <qualora la contestazione possa essere decisa
indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità>. La
proposizione della querela di falso non determina,quindi, limmediato ed automatico
effetto sospensivo del giudizio di merito, poiché è rimessa al Giudice la valutazione
circa la completezza, sufficienza ed idoneità delle altre prove acquisite al giudizio, il
quale potrebbe,pertanto, essere deciso, prescindendo dal contenuto del documento impugnato
per querela di falso.
Dunque,con tutta evidenza, la maggiore capacità di ponderazione degli
indizi di prova presuntiva che si ricongiungono alle altre prove acquisite in giudizio,
consentirà al Collegio di procedere alladozione della decisione, pretermettendo la
disamina della prova documentale impugnata per querela di falso. Il
sillogismo indiziario fondato sulla sussistenza di prove presuntive, ha consentito di superare le contestazioni
formulate dallincolpato sulla veridicità della firma apposta sulla quietanza di
pagamento, ricorrendo allelemento induttivo della formale intestazione soggettiva
dei documenti allegati alla richiesta di rimborso si spesa, nei quali è specificata una
causa di prestazione mai eseguita. Il sillogismo fondato sulla prova presuntiva consente
di ritenere che lautore della falsa allegazione sia il beneficiario del pagamento
indebito.
La rilevanza della prova presuntiva e la propensione al sillogismo per
ellissi probatoria, consentono anche di superare le contestazioni formali dedotte
dallincolpato avverso lattendibilità dellattività ispettiva e
dinchiesta della P.A., preliminarmente distinguendo tra la veridicità degli atti ispettivi e la
veridicità delle dichiarazioni acquisite dallorgano dispezione o
dinchiesta, e nel merito argomentando sulla pluralità ed univocità degli elementi
offerti dalle altre prove, le quali producono unefficacia confermativa
dellesito dellispezione o dellinchiesta in contestazione [34].
Lutilizzazione della prova presuntiva, combinata con prove documentali e prove testimoniali agevola lesercizio di azioni di responsabilità fondate sulla deduzione di falsità di atti appartenenti a gestioni contabili. A tale ipotesi è estranea la disciplina dellincidente di falso, poiché il giudizio è fondato sulla prospettazione della artificiosa contraffazione documentale, e non invece sulla utilizzazione di prove documentali contestate dallincolpato per querela di falso. 7.
La prova tecnica. Approccio preliminare al metodo dellistruttoria tecnica.
Accertamento e consulenza tecnica. Le clausole contrattuali diseconomiche. Diseconomicità
diretta ed indiretta. La consulenza tecnica c.d. virtuale. Listruttoria tecnica e
lutilizzabilità del potere sindacatorio. Sua presunta implicita abrogazione. Il
rischio della <probatio diabolica>. Imparzialità, metodo acquisitivo e leale
cooperazione. I comportamenti <criptati> e la colpa grave. La percentuale
ammissibile di errore tecnico scusabile.
Altrettanto
critiche sono le osservazioni formulabili sulla utilizzazione della prova tecnica. La
valutazione della prova tecnica si risolve,infatti, nel confronto dialettico tra le
risultanze tecniche utilizzate dal Pubblico Ministero e le contrarie deduzioni tecniche
depositate dalla parte privata. Con
rilevante frequenza, il ragionamento probatorio del Giudice contabile si racchiude
allinterno di un confronto logico tra prova e controprova tecnica, senza la costante
utilizzazione della consulenza dufficio da disporre anche nel difetto di specifica
richiesta probatoria, al fine di verificare lattendibilità e la concludenza degli
elementi di natura tecnica introdotti dalle parti nel giudizio [35].
Anzi,sotto
tale profilo, emerge unanomalia nel ragionamento probatorio del Giudice contabile
perché in taluni casi si è ritenuto sufficiente al rigetto della domanda la deduzione
difensiva di profili di contraddittorietà ed inadeguatezza della prova tecnica utilizzata
dal Pubblico Ministero, accantonando la necessità di acquisire dufficio certezza
probatoria sui medesimi profili ritenuti viziati da incompletezza, inadeguatezza e
contraddittorietà. Il
libero convincimento del giudice non può formarsi su situazioni probatorie dubitative,
perché nel contrasto di significati probatori la consulenza tecnica dufficio
diviene lunico mezzo processuale idoneo a superare le incertezze e le insufficienze
delle fonti di prova già acquisite al giudizio. Non
giova menzionare la neutralità e limparzialità del Giudice nella valutazione delle
fonti probatorie senza possibilità di supplenza nellonere di prova gravante sulle
parti, perché il potere sindacatorio serve nella specie a non disperdere proprio quel
mezzo tecnico di prova divenuto indefettibile per laccertamento della verità. La
non dispersione del mezzo di prova è proprio uno dei significati del contraddittorio nel
giusto processo.
Linsufficienza o la contraddittorietà della prova tecnica deve
pertanto superarsi con la consulenza tecnica dufficio, e soltanto nella ipotesi in
cui la prova tecnica ammessa ad iniziativa del Giudice non riesca a risolvere il dubbio
probatorio è fondato il rigetto della domanda.
E
significativa la menzione di situazioni probatorie nelle quali laccertamento tecnico
è mirato a verificare ex post condizioni di mercato e pratiche di prezzo in ordine alle quali lAmministrazione non abbia
preventivamente espletato indagini esplorative, od addirittura abbia accettato con
discutibili scelte fiduciarie lesito di indagini esplorative unilateralmente svolte
da soggetti portatori di aspettative ed interessi contrattuali di contenuto patrimoniale. In tale ipotesi, il
Pubblico Ministero subisce laggravamento dellonere di prova che può
convertirsi in una autentica <probatio diabolica>, laddove alla scarsa qualità
della collaborazione amministrativa nellaccertamento tecnico dellistruttoria
contabile non corrisponda per contrappeso lintervento processuale del Giudice con
lassunzione dufficio della consulenza tecnica. Il
complesso di tali considerazioni preliminari evidenzia nel giudizio di responsabilità
amministrativa la tendenza al contraddittorio processuale <in senso debole> che si
riduce al reciproco esercizio del diritto di critica sulla prova, piuttosto che espandersi
nella partecipazione al procedimento di formazione della prova dinanzi al Giudice. La
istruttoria articolata su prova tecnica propone,pertanto, un contesto tematico alquanto
complesso, nel quale la preliminare distinzione tra accertamento e consulenza tecnica deve
calarsi nellambito della discrezionalità tecnica della P.A.
E unanime lopinione che distingue la consulenza dallaccertamento tecnico in considerazione
della natura esatta del risultato conseguibile [36].
La
consulenza tecnica è caratterizzata dal carattere articolato delle operazioni e degli
accertamenti che la compongono, i quali sorreggono la espressione di un giudizio
valutativo assoggettabile al controllo sul metodo e sulle conclusioni. Laccertamento
tecnico applica,invece le cognizioni delle scienze esatte e conduce,pertanto, ad un
risultato oggettivo non suscettivo di confutazione, salvo laccertamento
dellerrore nellapplicazione dei principi della scienza esatta [37]. Lesperienza
giurisdizionale ha attenuato i connotati della linea di discrimine, poiché
laccertamento tecnico non si presenta mai nella sua forma <pura>, essendo -per
massima desperienza- preceduto o seguito da elementi valutativi sia pure embrionali,
i quali precostituiscono una forte affinità con la consulenza tecnica. Quanto
al metodo di esperimento ed ai contenuti conferibili alla consulenza tecnica giova
premettere che la discrezionalità tecnica della P.A.,a differenza della discrezionalità
amministrativa, è manifestazione di giudizio e non manifestazione di scelta [38].
Così come è utile osservare che lanalisi giurisprudenziale del
fenomeno della tecnicizzazione dellazione amministrativa, ha indotto a constatate
che la discrezionalità tecnica concorre a condizionare ed a orientare la discrezionalità
amministrativa [39]. Su
tali premesse, possono introdursi le osservazioni generali sulla metodologia di
proposizione dei quesiti tecnici. Risolte
le iniziali incertezze a favore della delegabilità dellincarico tecnico nei
confronti di funzionari intranei alla P.A., la consulenza tecnica pone un primo livello di
questioni attinenti i contenuti dellaccertamento. Invero,
laddove si ritenga la sindacabilità solo estrinseca della discrezionalità tecnica, i
profili probatori deducibili in giudizio dovrebbero essere limitati alla verifica di
macroscopica irragionevolezza nel comportamento e nelle scelte dellamministrazione
conseguenziali allacquisizione delle conoscenze tecniche. Viceversa,
qualora si ritenga ammissibile un sindacato intrinseco che comprenda la verifica di
razionalità dei criteri adottati dalla P.A. nellesercizio e nella spendita della
propria discrezionalità tecnica, è ovvio che lambito operativo della consulenza
tecnica occupa uno spazio molto più ampio e penetrante verso i procedimenti decisionali
della P.A. Sul
punto in questione, giova il supporto della giurisprudenza del Consiglio di Stato che
nella transizione da un sindacato estrinseco ad un sindacato intrinseco sulla
discrezionalità tecnica, distingue un approccio debole da un approccio forte,
questultimo indicato come soglia a rischio dinvasione del merito
amministrativo [40]. La
linea di discrimine tra i due approcci -quello forte e quello debole-, è data dalla
sostituzione di un criterio arbitrariamente scelto dal Giudice a quello discendente dalle
opinioni procedimentalizzate della P.A. Diviene,pertanto,
ammissibile un sindacato intrinseco che oltre alla verifica di ragionevolezza, coerenza e
logicità dei criteri utilizzati dalla P.A., si estenda a confronti comparativi con altri criteri utilizzabili, i quali sono
desumibili dallo stesso procedimento a da parametri oggettivi esterni, conosciuti o
conoscibili dalla stessa P.A. Lammissibilità
del sindacato tecnico si arresta sulla soglia della sostituzione della scelta della P.A.
con altra scelta dipendente dallarbitraria sostituzione del criterio che ha fondato
la decisione procedimentale.
I maggiori spazi di ammissibilità della consulenza tecnica sono
verificabili nei profili pertinenti lattività daccertamento della
diseconomicità dei rapporti contrattuali della P.A., laddove le scelte negoziali
dipendano da attività conoscitiva fondata sulla formazione di giudizi tecnici. Possono
distinguersi due ipotesi, non sempre facilmente separate da una netta linea di discrimine.
La prima riguarda linserimento di clausole remunerative che
sottendono uno squilibrio del sinallagma contrattuale in pregiudizio della P.A.
La seconda ipotesi riguarda invece uno squilibrio del sinallagma
contrattuale discendente non dalla stipulazione di clausole inique, ma dalle modalità di
svolgimento dellevidenza pubblica, la cui regolarità è inficiata da fenomeni
distorsivi e da turbative negoziali che non consentono alla
P.A. di conseguire la migliore aspettativa nella scelta del contraente e nella
determinazione del prezzo [41]. La
prima ipotesi è correlabile alla necessità di una consulenza tecnica che ricostruisca le condizioni di mercato secondo
parametri oggettivi.
La seconda ipotesi propone invece il tema dellammissibilità della
consulenza tecnica c.d. virtuale od ipotetica od ancora su elementi putativi, poiché
allaccertamento del vizio comportamentale della P.A. nella scelta di gestione,
dovrà corrispondere la esatta ricostruzione delliter procedimentale che -con logica
presuntiva- doveva venire in esistenza, qualora non si fossero verificate le turbative e
le distorsioni vizianti [42]. La
prima e la seconda ipotesi possono presentare un coefficiente di aggravamento di
difficoltà, laddove lanalisi di mercato non sia correlabile a parametri obiettivi e
concorrenziali estrinseci, a causa di situazioni di monopolio di fatto discendenti dalla
presunta infungibilità del prodotto, od
ancora dalla qualità innovativa della prestazione risultante dallassemblaggio di
componenti, la cui organizzazione ed il cui coordinamento produce un valore aggiunto di
difficile stima economica [43]. In
tale ipotesi vi è certamente il rischio che la consulenza tecnica si trasformi in mezzo
di surrogazione giudiziale nella scelta della P.A. per la necessità
dellelaborazione di un parametro virtuale, discendente dallarbitraria
proposizione di un criterio tecnico alternativo. Si propone,quindi, il rischio del
sindacato forte ed invasivo del merito amministrativo, come paventato nella giurisprudenza
del Consiglio di Stato. Ma la
metodologia dellindagine tecnica potrebbe essere mediata dal criterio della prognosi
postuma, secondo il quale laccertamento deve svolgersi in relazione immediata e
diretta con le condizioni fattuali e la qualità delle cognizioni conseguite o
conseguibili dalla P.A., dalle quali desumere la perdita delle migliori aspettative
contrattuali [44]. Altro
metodo di mediazione è quello connesso alla logica della ricerca di un parametro
oggettivo discendente dalla verifica di
elementi tecnici che risultino macroscopicamente ed irragionevolmente pretermessi dalla
P.A. nella formazione delle proprie cognizioni valutative.
Rinunziare a tali criteri ed aggiungere dubbi circa leventuale
utilizzabilità del potere sindacatorio, anche per una presunta efficacia abrogante
discendente dallart.111 cost. [45],
equivale ad attribuire al P.M. lonere di una qualità probatoria che raggiunge il
livello della probatio diabolica, soprattutto laddove sussistano plurimi ed univoci
principi di prova sulla diseconomicità dello scambio contrattuale. Mentre
appare perfettamente conforme alla sostanza ed alla natura del potere sindacatorio [46] operare dufficio la
delibazione sommaria circa lammissibilità e la rilevanza della consulenza tecnica
mediante la valutazione della sussistenza di principi di prova anche di natura presuntiva
sulla diseconomicità contrattuale, desumibili dagli atti dellevidenza pubblica e
dalle deduzioni delle parti [47]. Altra
metodologia utilizzabile per lesperimento della consulenza tecnica è quella fondata
sullutilizzazione di prove presuntive sullan debeatur attraverso la
combinazione di indizi chiari, precisi e concordanti sulla sussistenza del danno, operando
poi sul quantum debeatur anche con elementi virtuali, ipotetici, e putativi oggettivati da
un metodo di ricerca di mercato. La
metodologia dellistruttoria tecnica deve confrontarsi anche con i valori protetti
dai principi del giusto processo. La
riforma dellart. 111 Cost nella parte relativa la riaffermazione della terzietà e
dellimparzialità del giudice non autorizza a ritenere la sopravvenuta
incompatibilità con i valori del giusto processo di tutte quelle forme dintervento
attivo del giudicante nellattuazione e nello svolgimento del rapporto processuale.
Limparzialità del giudice,dunque, non è assistenza passiva
alliniziativa delle parti, ma è partecipazione positiva al processo non solo al
fine di garantire lapplicazione delle regole di rito, ma anche al fine di
indirizzare e coordinare lesercizio delle facoltà riconosciute dallo stesso
ordinamento processuale ai soggetti del rapporto. Il
giudice indipendente non può limitare i propri poteri partecipativi al controllo notarile
delle prove prodotte dalle parti, ma deve esercitare con le parti ed al di sopra delle
parti le facoltà dintervento allinterno del rapporto processuale, il cui
contenuto deve essere conformato ai principi della leale cooperazione.[48] Pertanto,
il sindacato tecnico sullazione amministrativa impegna la giurisdizione contabile ad
un maggiore e migliore uso del potere sindacatorio. Lassunzione
della consulenza tecnica ad impulso dufficio non significa intervento in supplenza a
favore dellazione pubblica, ma più semplicemente equivale alla corretta
utilizzazione del metodo di acquisizione della prova necessaria a complemento,
integrazione e sussidio della prospettazione dei fatti riservata alle parti processuali [49]. Nei
modelli processuali ad oggetto indisponibile, il metodo acquisitivo della prova ex officio
iudicis è strumento fondamentale di ricerca della verità storica, e di eliminazione
della divergenza tra verità processuale e verità materiale [50]. Il
ricorso alla consulenza tecnica può rappresentare anche unutile strumento per
laccertamento della colpa grave.
Sotto tale profilo, giova menzionare le opinioni di coloro che nel
contesto del sistema di tutela degli interessi della P.A. hanno evidenziato il rischio dei
c.d. comportamenti <criptati> [51], i
quali nellambito della più assoluta e rigorosa osservanza formale della normazione
vigente perseguano fini impropri e spuri rispetto alla causa del potere, avvalendosi
dellinsindacabilità del merito amministrativo. Nellesperienza
della giurisdizione contabile, il comportamento <criptato> si presenta con forme
ineccepibili, per la compresenza di situazioni documentali precostituite al fine di
evidenziare la natura semmai lieve,e non grave, della colpa eventualmente imputabile nella
scelta di gestione assoggettata a controllo esterno di ragionevolezza. La
valutazione dei comportamenti criptati incontra due condizioni sfavorevoli ed ostative al
disvelamento dellilliceità nel comportamento damministrazione. Da un
lato, la giurisprudenza formatasi sul profilo psicologico della condotta, denota
lassenza di costanti interpretative nella definizione dei connotati sostanziali
della colpa grave finora descritti con generiche ed indefinite clausole di stile, le quali
si limitano a rimarcare la natura macroscopica del vizio psicologico della condotta, senza
contestuale predisposizione di criteri qualitativi daccertamento in concreto della
gravità. Dallaltro
lato, concorre latteggiamento di palese prudenza, se non di abituale rinunzia,
allutilizzazione del potere sindacatorio, nonostante la convergenza dopinione
sulla necessità di completezza di una istruzione probatoria dibattimentale correttamente
orientata verso la ricerca della verità storica oltre la verità processuale
rappresentata per sola prova documentale. Il
contesto dei temi probatori è ancora più complesso ed articolato se solo si consideri la
natura di <probatio diabolica> oramai assunta dalla prospettazione del dolo laddove
non vi sia la evidenza dellillecito profitto, e lampia gamma di possibilità
nella giustificazione di circostanze diminuitive del grado di colpa imputabile.
La riflessione sulla metodologia
dellistruzione probatoria a contenuto tecnico e la revisione critica dei rapporti
tra istruzione tecnica, prova presuntiva e potere sindacatorio offrono,pertanto, tutti i
profili utili per ricercare un nuovo equilibrio nellaccertamento della qualità
percentuale di ammissibilità dellerrore tecnico scusabile, poiché la tolleranza
del sistema processuale non può agevolare trattamenti di favore nei confronti dei
comportamenti <criptati>. 8.
La circolazione probatoria etero-processuale ed il rischio di situazioni a bassa soglia di
tutela nel contraddittorio sulla prova. Limiti di utilizzabilità della prova.
Archiviazione senza contraddittorio. Le prove irripetibili. Lintegrazione del
contraddittorio per ordine del Giudice. La
concezione <cartolare> della prova ed il principio acquisitivo hanno consentito al
Giudice contabile di affermare lutilizzabilità nel giudizio di responsabilità
amministrativa delle medesime prove già assunte in giudizi svolti od in corso di
svolgimento dinnanzi ad altri segmenti giurisdizionali.
La prova formatasi nel giudizio collegato [52] diviene utilizzabile nel processo
contabile senza che si renda necessaria la rinnovazione del procedimento di formazione
dello stesso mezzo probatorio. Essa si trasforma in una prova documentale sulla quale il
Giudice può formare il libero convincimento nel contraddittorio critico delle parti. E
questa la situazione processuale che costituisce il
rischio di maggiore conflitto con i valori del giusto processo. La
prova utilizzabile,infatti, può anche essere rappresentata da una consulenza tecnica non
espletata nellaltro giudizio in regime di contraddittorio <forte>, oppure
espletata in contraddittorio con parti diverse da quelle convenute per il danno erariale. La
consulenza tecnica assunta nellaltro giudizio potrebbe anche afferire situazioni,
fatti e qualità modificatesi per cause sopravvenute. Si
introducono così nel processo contabile fonti di prova già formatesi nellaltro
giudizio, le quali divengono per acquisizione cartolare utilizzabili nonostante che possa
concorrere limpossibilità della rinnovazione del mezzo istruttorio per fatti
sopravvenuti. La
situazione non muta nella ipotesi di rinnovabilità del mezzo di prova, perché sulla
possibilità della autonoma formazione della stessa fonte probatoria nel giudizio di
responsabilità amministrativa, il Giudice contabile fa prevalere lacquisizione
cartolare della prova documentale nel contraddittorio delle parti limitato al diritto di
critica. Un
atteggiamento prudenziale deve annotarsi circa limmediata utilizzabilità della
chiamata in correità nel giudizio penale, poiché è divenuto frequente il ricorso alla
sospensione del processo contabile nellattesa della formazione del giudicato penale [53].
Anche
questa soluzione si presta ad osservazioni critiche. Innanzitutto perché la durata del
giudizio contabile si correla ai tempi del processo penale, nonostante labrogazione
della causa di pregiudizialità. Poi perché la valutazione della prova si fonderà sulla
forza del giudicato penale , senza che il Giudice contabile proceda allautonoma
assunzione ed escussione dello stesso mezzo probatorio. I
profili di critica giuridica si moltiplicano laddove si volesse riflettere sui limiti
normativi apposti allefficacia sostanziale e processuale del giudicato penale nel
giudizio di responsabilità amministrativa.
La questione della circolazione e dellacquisizione di prove
derivanti da processi collegati è uno dei profili di fibrillazione della disciplina del
giudizio penale, che si esprime ora con limiti e divieti tassativi di utilizzabilità, in
relazione ai quali la giurisdizione contabile non ha ancora espresso indirizzi
dopinione sulla incidenza indiretta di tali prescrizioni limitative rispetto alla
libera acquisizione delle medesime prove nel giudizio contabile [54].
Sussistono,inoltre,
nella realtà del processo contabile altre situazioni di difficile giustificazione in
ordine al contenuto dellattività istruttoria espletata dal Pubblico Ministero in
difetto di contraddittorio.
Innanzitutto, se il contraddittorio significa anche prevenzione dal
rischio della dispersione del mezzo di prova, non è più razionale la facoltà attribuita
al Pubblico Ministero di archiviazione dellistruttoria senza controllo del Giudice,
il cui intervento -de iure condendo- non deve però trasformarsi in una ingerenza globale
sullattività inquirente, o addirittura trasmodare in una autorizzazione preventiva
alla proponibilità della domanda. Il
decreto di archiviazione è atto unilaterale adottato dallo stesso Organo inquirente allo
stato degli atti, senza che un Giudice-altro verifichi la completezza ed il significato
delle prove ricercate. Il mezzo di prova non
assunto e pretermesso potrebbe essere inevitabilmente perduto, senza alcun contraddittorio
con la P.A. o la parte privata denunziante, e senza alcuna possibilità di prevenzione dal
rischio di dispersione per lassenza del controllo giurisdizionale. Può
anche verificarsi un fenomeno di segno contrario, soprattutto nella ipotesi in cui
listruttoria comprenda lassunzione di prove (in genere a contenuto tecnico)
espletate su situazioni, luoghi, stati di fatto modificabili per effetto di circostanze
sopravvenienti.
Il difetto di contraddittorio nellistruttoria, consentirà al
Pubblico Ministero di introdurre in giudizio prove non più ripetibili, sulle quali la
parte convenuta si limiterà ad esercitare il diritto di critica (=contraddittorio
debole), e non potrà più esercitare il
diritto di partecipazione alla formazione della stessa prova oramai divenuta irripetibile. Tutto
ciò dimostra la sussistenza di evidenti lacune dellistruttoria contabile, da
individuarsi nella carenza di mezzi
processuali idonei tanto ad anticipare il contraddittorio sulla prova dinanzi al Giudice
adito in funzione delleventuale giudizio di merito, quanto a verificare la
completezza-incompletezza, sufficienza-insufficienza, univocità-contraddittorietà delle
prove ricercate ed archiviate. Non
sono significative a tal fine né la disciplina della proroga dellistruttoria dopo
la contestazione di danno, né la disciplina della tutela cautelare la cui <ratio>
fondamentale non è certo quella del rafforzamento del contraddittorio sulla prova. Difetta,poi,
in radice il contraddittorio con la parte denunziante il danno erariale, la quale nella
evoluzione delle forme di esercizio dellazione amministrativa, può presentarsi
nella qualità di titolare di situazioni soggettive sensibili alla tutela risarcitoria. In
tale caso, larchiviazione dellistruttoria produce loggettiva diminuzione
di tutela della parte denunziante la quale non ha neppure la facoltà di controllare e
contraddire sulle prove acquisite dal Pubblico Ministero che rimangono inaccessibili. Talune
opinioni hanno individuato nella forma dei procedimenti di istruzione preventiva (artt.
692 e segg. cod.proc.civ.), la soluzione processuale per anticipare o rendere effettivo il
contraddittorio in corso distruzione pre-processuale [55]. Lammissibilità del ricorso ai mezzi probatori distruzione
preventiva deve,però, essere mediata da un giudizio di compatibilità con la struttura
del rito contabile, contraddistinto dalla unilateralità e dalla segretezza
dellistruttoria pre-processuale.
Lincompletezza dellistruzione contabile senza controllo
preliminare allesercizio dellazione può, anche, divenire causa
dineguaglianza nel contraddittorio sulla prova, qualora nel giudizio si disponga la
integrazione del contraddittorio <iussu iudicis>. La parte successivamente convenuta
per ordine del Giudice, infatti, subentra nel rapporto processuale, in stato e termini,
senza avere partecipato alla formazione della prova già assunta nei confronti delle parti
originarie. Peraltro,
sulla integrazione del contraddittorio per ordine del giudice lorientamento della
giurisprudenza contabile tende verso laffermazione del principio della superfluità
dellinvito a dedurre nei confronti del terzo evocato con limputazione di danno
[56]. 9.
Conclusioni
Il
contraddittorio sulle prove nel giusto processo impegna la giurisdizione contabile ad una
revisione critica del sistema processuale e delle interpretazioni applicative sul
procedimento di ricerca e di formazione dei mezzi di prova. Listruttoria
contabile del Pubblico Ministero nella sua connotazione di fase pre-processuale a
contraddittorio differito presenta profili dincompatibilità con i valori del giusto
processo. Sono
indici dincompatibilità sia il rischio della dispersione dei mezzi di prova
nellistruttoria contabile senza misure di confronto-controllo con il Giudice, sia la
carenza di regole anticipatorie del contraddittorio sulla formazione della prova
irripetibile. Nel
giudizio di responsabilità amministrativa, il principio acquisitivo e la concezione
<cartolare> della prova hanno impresso al contraddittorio un connotato
<debole> che prevale sul significato <forte>. Il
contraddittorio processuale non è,infatti, esteso alla partecipazione nel procedimento di
formazione della prova, ma più semplicemente si presenta con i contenuti
dellesercizio reciproco del diritto di critica sulla prova acquisita, con parità
delle parti di contribuire alla formazione del libero convincimento del Giudice. I
connotati <deboli> del contraddittorio si fondano sulla graduazione gerarchica della
rilevanza dei mezzi di prova, con lattribuzione alla prova documentale della
posizione di prova principale ed indefettibile. La
prova testimoniale, la prova presuntiva e la prova tecnica
assumono la posizione di prove minori
e sotto ordinate. La
graduazione gerarchica dellordine delle prove fondata sulla concezione cartolare non
è conforme al contraddittorio nel giusto processo, perché da un lato aggrava
lonere probatorio della parte che intende avvalersi delle prove minori, e
dallaltro lato consente lacquisizione e lutilizzazione documentale di
prove già formate in altro giudizio senza preventiva verifica dellintegrità del
contraddittorio. Il
recupero di un equilibrio fondato sul rapporto di equivalenza tra la prova documentale, la
prova testimoniale, la prova tecnica e la prova presuntiva presuppone una revisione
critica della metodologia di espletamento dellistruzione probatoria dinnanzi al
giudice. La
rideterminazione dei limiti e dei confini che dividono il potere ordinatorio dal potere
sindacatorio sulla prova, ed il riesame dei presupposti per lesercizio di
questultimo, consentono al processo contabile di produrre un valore aggiunto nel
sistema di tutela della finanza pubblica, in corrispondenza alla formazione storica di un
più evoluto modello processuale che succede e supera il prototipo proposto dalla
disciplina originaria del regolamento di procedura dei giudizi dinnanzi la Corte dei
Conti. Le
questioni connesse allistruttoria tecnica sullattività contrattuale della
P.A. ed allutilizzazione della prova presuntiva, occupano un ruolo di primo piano
nel salto di qualità richiesto al processo contabile per un controllo più penetrante
sulla ragionevolezza delle scelte discrezionali. La
rivitalizzazione ed il rinnovamento della cultura giuridica sul procedimento
logico-giuridico di formazione e di valutazione delle prove è una componente
indefettibile dellammodernamento dei metodi di esercizio delle funzioni riservate
alla giurisdizione contabile, nella consapevolezza che labituale ricorso alle
interpretazioni pretorie si inserisce in un contesto di interessi pubblici e privati che
reclamano una migliore giustizia nellamministrazione. Sotto
tale profilo, alla abituale riflessione del giudice contabile deve appartenere
lanalisi dei rapporti di incidenza delle logiche
interpretative sui fenomeni reali damministrazione, i quali potrebbero
ricevere implicite ed inconsapevoli autorizzazioni alla pratica di condotte deviate e
distorsive della sana e corretta gestione finanziaria, per linadeguatezza
delleffetto di contrasto conseguibile con laccertamento probatorio. Le
riflessioni sulle interazioni processuali tra colpa grave, potere sindacatorio e
comportamenti <criptati> offrono
limmediata percezione dei fattori interpretativi di rischio. Salvatore
Pilato
[1] Mario Ristuccia
Applicabilità dei principi del giusto processo al giudizio contabile in Riv.
Corte dei Conti n.3/2000 pagg. 201 e segg. [2] Corte Cost.
17/10/96 n.385 ; Corte Cass. Sez. Un. 9 ottobre 2001 n.12367 in Foro it. Parte I pagg. 440
e segg. [3] Paolo Maddalena, v.
da ultimo <La sistemazione dogmatica della responsabilità amministrativa> in
www.amcorteconti.it [4] Santoro Passerelli,
<La sostituzione nellattività giuridica> in Dottrine generali di diritto
civile, Jovene 1977 pag.266 e segg. [5] Michael Sciascia,
Manuale di diritto processuale contabile, Giuffrè 1996 pag. 59 e segg. [6] G. Costantino
<Lazione processuale contabile nellassetto del giusto processo>
relazione in Giornata di studio delle Procure Regionali della Corte dei Conti del
Mezzogiorno dItalia, Bari 13 ottobre 2000 [7] Tra le questioni
processuali dipendenti da soluzioni pretorie, merita menzione il sofferto rapporto tra
lart. 105 del regolamento di procedura per i giudizi dinnanzi la Corte dei Conti e
gli artt. 353 e 354 c.p.c. circa i limiti del potere del giudice dappello di
rimettere la causa al primo giudice. La questione è stata risolta con labrogazione
del comma 2 dellart.105 disposta dallart. 10 della legge n.205/2000. [8] v. da ultimo F.Caringella,
<Discrezionalità amministrativa e tecnica> in Corso di diritto amministrativo,
Giuffrè 2002, vol.II pagg.1106 e segg. [9] La realtà
politico-amministrativa dellinizio degli anni 90 impone un serio ripensamento delle
funzioni della Corte dei Conti. Il legislatore se ne fa interprete rimuovendo,almeno in
parte, gli ostacoli che impedivano un effettivo riconoscimento della pienezza delle sue
attribuzioni giurisdizionali (legge 12 maggio 1990 n.142) e decentrando la giurisdizione,
nellambito di un provvedimento urgente in tema di lotta alla criminalità
organizzata e di trasparenza e buon andamento della P.A.,in quelle Regioni c.d. a rischio,
dove maggiormente era evidente il degrado delle istituzioni ed il malaffare politico
amministrativo (D.L. 13 maggio 1991 n.152, conv. Con mod. in legge 12 luglio 1991 n.203,
art.16) G.Carlino <Listruttoria del Pubblico Ministero nel giudizio di
responsabilità> in atti dellincontro di studio del Consiglio di Presidenza della
Corte dei Conti, febbraio 1999. [10] Il processo
di riforma che dagli inizi degli anni 90 ha investito la Corte dei Conti ha
prepotentemente modificato il ruolo assegnato in istruttoria al Pubblico Ministero, che si
caratterizza ora come soggetto attivo nel procedimento di acquisizione e precostituzione
della prova da fare valere in giudizio e non più soltanto
quale mero organo competente ad assumere la decisione di promuovere lazione di
responsabilità amministrativa in base ai documenti trasmessi ed agli accertamenti
effettuati dalla stessa Amministrazione danneggiata. Il più impegnativo ruolo che
oggi si impone con carattere di necessità anche per i più penetranti accertamenti
imposti dalle norme sostanziali- avrebbe potuto essere esercitato con pari incisività
anche in passato (e non mancarono esperienze positive in tal senso), utilizzando il potere
di richiedere atti e documenti in possesso di autorità amministrative e giudiziarie e di
disporre accertamenti diretti, ai sensi dellart. 74 R.D. 12 luglio 1934 n.1214,
disposizione che nella sua essenzialità consentiva al P.M. di utilizzare seppure con
alcune limitazioni, taluni mezzi mezzi probatori (accertamenti diretti) ora formalmente e
specificamente disciplinati a seguito della riforma (G.Carlino
<Listruttoria del Pubblico Ministero nel giudizio di responsabilità> in atti
dellincontro di studio del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, febbraio
1999). [11] P.Tonini <La
prova> Cedam 2000, pagg. 3 e segg. LAutore descrive le peculiarità del sistema
inquisitorio, avvalendosi del pensiero di Charles Louis De Secondat De Montesquieu in
<Lo spirito delle leggi> Ginevra 1748 [12] Nella vasta
letteratura giuridica riguardante linvito a dedurre si rinvengono opinioni che
evidenziano la necessità di revisione dellistituto sotto il profilo della tutela
degli interessi partecipativi. v. Lucio Todaro Marescotti Interesse partecipativo e
order of prohibition nellistruttoria del P.M. contabile in Quaderno n.1/99
Riv. Corte dei Conti, <Lindipendenza del giudice e la garanzia delle parti nel
giudizio>. [13] M.Condemi, Quaderno
giurisprudenziale n.1 della Procura Generale della Corte dei Conti, <Linvito a
dedurre>. [14] M. Condemi, cit. [15] M. Condemi, cit. Da
ultimo v.anche Corte dei Conti Sez III Centr. 7 giugno 2001 n.133/A [16]
Lammissibilità della reiterazione dellazione è sostenuta da Corte dei Conti
Sez. I Centr. App. n.124/2001/A nel difetto di sanzione processuale espressa, la cui
esistenza è necessaria in considerazione del principio di tassatività delle ipotesi di
decadenza e prescrizione del diritto. [17] Corte dei Conti
Sez. I Centr. 29 gennaio 2001 n.13/A in Riv. CdC n.1/2001 [18] Corte dei Conti
Sez. Riun. N.14/2000 QM [19] Corte Cost. nn.
254/92, 255/92, 361/98 [20] C. Conti <Le due
anime del contraddittorio nel nuovo art.111>, in Dir.Pen.Proc., 2000, n.2 pag.198.
P.Tonini <Il recepimento dei principi del giusto processo nella nuova formulazione
dellart.111 Cost.> in quaderni CSM Le recenti riforme del processo
penale Roma 1-3 febbraio 2001. [21] La giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dellUomo afferma costantemente che ai fini decisori sono utilizzabili anche le
deposizioni rese nella fase istruttoria anteriore al dibattimento, purchè venga accordata
allimputato una possibilità adeguata di contestare le dichiarazioni a suo carico e
di interrogarne gli autori nel corso dellesame oppure nella fase successiva. Ciò
che si richiede è che la fonte di prova sia comunque inserita nel circuito del
contraddittorio, ma si riconosce senza alcun dubbio la sufficienza di un contraddittorio
differito. Così, Ubertis <Principi di procedura penale europea >, Raffaello Cortina
Editore 2000, pagg. 57 e segg. [22]
Cass. Civ. Sez. I n. 8/2000, n. 10804/99, Sez. II n.8960/98, Sez. III n.8960/98 [23] Secondo il codice
di procedura civile nella disciplina vigente, il giudice istruttore può disporre
dufficio linterrogatorio non formale delle parti (art.117), lispezione
di persone e di cose (artt. 118, 258), il giuramento suppletorio ed estimatorio nelle cause che deve decidere in funzione di
giudice unico (art.240), lassunzione di testi di riferimento, ritenuti superflui o
rinunzianti e la riassunzione di testi già sentiti (art. 257), il giuramento nelle cause
di rendimento del conto che può decidere come giudice unico (art. 265). Il collegio può disporre dufficio il
giuramento suppletorio od estimatorio nelle cause da decidersi in forma collegiale,
lassunzione di tutti i mezzi di prova
disponibili ex officio dal giudice istruttore (artt. 117, 118, 240, 257, 258, 265, 356).
Il giudice, nel procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica, può
inoltre disporre lassunzione di prova per testi, dei soggetti cui le parti hanno
fatto riferimento. Il giudice del lavoro,ad eccezione del giuramento
decisorio, può disporre dufficio ogni mezzo di prova
(art. 421). Il giudice civile,infine, può disporre
dufficio la consulenza tecnica (artt. 191 ss.) e chiedere informazioni alla pubblica
amministrazione (art. 213). [24] In tale modo
argomenta la Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia con la sentenza n.7/96
dell8/1/96. [25] Secondo taluni
orientamenti della Sezione Giurisdizionale dappello per la Regione siciliana,
nellipotesi di esperti nominati dal Sindaco ex art. 14 legge reg.sic. 26/92, non
sarebbe necessario che lattività collaborativa e professionale sia formalizzata in
documenti scritti, in carenza dei quali -pertanto- non può ritenersi automaticamente
provato il danno erariale ( v. per tutte sent. n. 1/01 ). Contra : Corte dei Conti Sez.
Giur. Reg. Lazio n.1544/00R del 25/9/2000 che presuppone il principio esattamente
contrario. [26] Argomenti critici
in Virga <Atto e ricorso>, Milano, 1989, R.Galli <Corso di diritto
Amministrativo> Cedam 1991, pag. 262 il quale ultimo propende per laffermazione
del principio di libertà di forma nellagire amministrativo. [27] Cass. Civ. 775/62,
523/76, 2506/77, 6515/80, 3373/83, 4242/87. [28] Sui limiti di
ammissibilità della prova testimoniale contraria alla prova documentale, e sulle
eccezioni al divieto v. artt. 2721 e segg. cod.civ. [29] E stata
talvolta sostenuta la possibilità di espletamento informale della gara esplorativa,
propedeutica alla stipulazione di un contratto nelle forme della trattativa privata. [30] Lomessa documentazione della esatta
esecuzione della prestazione negoziale, non esclude la prova testimoniale delleffettivo adempimento. [31] Per
lutilizzazione della prova presuntiva nella valutazione delle perizie di variante e
suppletive, della sospensione dei lavori, e delle circostanze indicative
dellabbassamento degli standards qualitativi di prestazione v. Corte dei Conti Sez.I
Giur. 20/4/95 n.62. [32] Corte dei Conti
Sez. I C/A 28/4/98 n.110. [33] <Questo Giudice
dappello con costante giurisprudenza ha sempre affermato che in consimili giudizi,
nei quali la presunzione del danno erariale viene assunta da parte attrice con il mero
riferimento al mancato discarico di alcune poste del rendiconto reso allEnte, la
prova effettiva del danno non poteva conseguire allatto di revisione del rendiconto
effettuato dallAmministrazione perché ciò verrebbe a costituire una indebita
presunzione legale, di talchè il Giudice verrebbe costretto a pronunziare condanna non
già secondo il libero convincimento, ma solo sulla base di una prova precostituita
destinata ad imporsi con efficacia automatica nella formazione del giudizio > (Sez. Giur.
App. Reg. Sic. 265/A/01). [34] Circa il valore
probatorio del disconoscimento della quietanza di pagamento v.Corte dei Conti Sez. Giur.App.Reg.Sic.
n.109/A/2001 [35] V. Corte Conti Sez.
Giur.
App. Reg. Sic. Sentenza n.60/A/2001
del 26/3/2001 [36] Caringella , cit. [37]A.M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo [38] <Il dato di
massimo rilievo è la negazione che la c.d. discrezionalità tecnica sia rapportabile alla
discrezionalità vera e propria ; essa è una pseudo-discrezionalità che si riferisce ad
un momento conoscitivo, ed implica solo giudizio e non volizione>, F.G. Scoca La
discrezionalità nel pensiero di Giannini in Riv. Tr. Dir. Pubbl. n.4/2000 pag. 1061 [39] F.G. Scoca cit. [40] Sul sindacato
intrinseco v. da ultimo Cons. St. Sez. IV decisione 9 aprile 99 n.601, secondo la quale :
Il giudice amministrativo può sindacare la c.d. discrezionalità tecnica
dellamministrazione, oltre che per i profili intrinseci, anche verificando
lattendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza,
quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (in Foro it. N.1/01). [41] Sul danno da
perdita di chances, ex plurimis Cass.Sez.Un.Civ. 1/10/93 n.9804. [42] Tale complessità
nelle operazioni di estimo economico è presente nei servizi di elisoccorso sanitario, nelle prestazioni sanitarie
di alta specialità, nella programmazione e fornitura di servizi informatici [43] Sulla consulenza
tecnica c.d. virtuale v. la giurisprudenza del Consiglio di Stato in tema di sindacato
sulle procedure selettive per il conferimento dincarichi, citata in Tar Piemonte
Sez.II 17 novembre n.1173, nonché Tar Lazio Sez. I ter 5 dicembre 2000 n.11068, e Tar
Lombardia Sez.III 11 dicembre 2000 n.7702. [44] Sul danno da
perdita di chances, v giur. cit. sub. 41.
[45] Corte dei Conti
Sez. Giur. App. 208/A72001, 249/A/2001. [46] Per una
riaffermazione di esistenza e di vitalità del potere sindacatorio nei rapporti con il
principio del contraddittorio nella formazione della prova v. da ultimo Corte dei Conti
Sez. Giur. Reg. Abruzzo 2 maggio 2001 n.389 in Riv. CdC n.3/01 [47] Indici presuntivi
di diseconomicità contrattuale sono : la trattativa privata unisoggettiva e non
concorrenziale senza la giustificazione della privativa industriale o commerciale, la
illegittima reiterazione di proroghe di fatto del rapporto seguite dalla stipulazione di
contratto ad evidenza pubblica con prezzi inferiori rispetto a quelli liquidati in regime
di fatto, lelusione dellonere procedimentale della preventiva analisi di
mercato sui prezzi praticati nel settore merceologico, laffidamento di studi di
fattibilità e di indagini di mercato ai medesimi soggetti che saranno poi
illegittimamente prescelti e favoriti nellaggiudicazione del contratto,
laggiunta di clausole remunerative in tempo successivo alla scelta concorrenziale
del contraente privato, laccettazione di proposte contrattuali da soggetto privato
che si assume unilateralmente liniziativa di stimare per congruità il valore
economico delle prestazioni oggetto di adempimento verso la P.A. [48] Sul principio di
leale collaborazione tra il giudice e le parti processuali, S. Satta Diritto
Processuale Civile Cedam 1981, pag. 108
e segg. [49] La natura
sindacatoria della giurisdizione contabile per lindisponibilità degli interessi
protetti dalle norme di contabilità pubblica, e i limiti delliniziativa processuale
del giudice che <si fa attore> per eliminare le discrasie tra verità storica e
verità processuale sono affermate da Corte Conti Sez. Riun. 11/2/94 n.929/A e Corte Conti
Sez. II 10/10/97 n.170. [50] Sul metodo
acquisitivo e sul potere dispositivo della prova nel giudizio amministrativo, F.Benvenuti
Istruzione nel processo amministrativo in Enc. Dir. Vol. XXIII pagg. 204-210. [51] Giuseppe Morbidelli
Il contributo dellamministrativista alla riforma ed alla interpretazione del
reato di abuso dufficio in <Le responsabilità pubbliche> Cedam 1998 ; Tullio Padovani Commento allart.1
legge 16 luglio 1997 in La Legge penale 1997, pag. 234 secondo il quale <proprio
nelle maglie (talora ben larghe) della discrezionalità amministrativa, e dietro il
paravento della scrupolosa osservanza di leggi e di regolamenti si annida larbitrio
più sfacciato e partigiano>. [52] V. Corte dei Conti
Sez. Riun. 17/2/92 n.752/A, 17/11/93 n.920/A. [53] V. ab imis Corte
Conti Sez.II 3/4/96 n.6 [54] Per unanalisi
della disciplina vigente sui limiti e sui divieti di utilizzabilità delle prove nei
giudizi penali collegati (artt. 111 cost. come integrato dalla legge cost.23/11/99 n.2,
197-bis e 238 cod.proc.pen.), P.Guido
La circolazione probatoria tra procedimenti in atti del CSM, Roma 2001 [55] S. Auriemma e P.
Rebecchi in Listruttoria del Pubblico Ministero nel giudizio di
responsabilità amministrativa, atti del Consiglio di Presidenza, incontro di studio
18/19/20 febbraio 1999, cit.
[56] Corte Conti Sez. I
Centr. 156 e 200/99, Sez. II Centr. 154/99. |